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Decisione

17.2015.189

Appello accolto, proscioglimento dalle imputazioni di lesioni semplici e lesioni colpose gravi; accertamento dei fatti; principio in dubio pro reo; legittima difesa

16 settembre 2016Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i medici hanno, ciò nonostante, certificato per AP 1 un’incapacità lavorativa

di 3 giorni (AI 14, pag. 2).

Vista la banalità delle lesioni

diagnosticate, questa certificazione sorprende.

Anche AP 1 - cui sono stati prescritti

analgesici e ghiaccio - è stato subito dimesso.

fatti da accertare

entità delle lesioni

fisiche subite da PC 1

3. Come visto, PC 1

lamenta di avere subito, nel corso della lite, oltre che le lesioni al viso, al

collo e all’emicostato - lesioni che, in linguaggio corrente, si definirebbero

come semplici graffi (vedi foto in atti) - anche delle contusioni ai testicoli.

In relazione a queste

ultime, i medici del PS si sono limitati a registrare le lamentele del paziente

poiché essi hanno chiaramente indicato che “i testicoli non risultano

tumefatti o ecchimatosi al momento della visita in pronto soccorso” (AI 3,

pag. 1).

Ne risulta che i

certificati medici in atti non bastano a sostanziare la tesi secondo cui, oltre

ai graffi di cui s’è detto, PC 1 ha subito anche lesioni ai testicoli.

D’altro canto, PC 1 non ha

saputo fornire alcun elemento che possa in qualche modo sostanziare la sua

versione che la pubblica accusa ha fatto propria.

Malgrado la pretesa constatazione

della colorazione anomala subito assunta dai suoi genitali (“il giorno dopo

avevo i testicoli blu. E dopo tre giorni neri”, cfr. PC 1 in confronto

6.10.2014, pag. 7) e il preteso dolore patito ( “ancora a diversi dai fatti

soffrivo di […] male ai genitali” cfr AI 1, pag. 2) - egli non ha dato

seguito all’invito dei medici del pronto soccorso di “presentarsi nei giorni

successivi presso il medico curante al fine di effettuare una visita di

controllo per valutare l’eventuale insorgenza di un ematoma testicolare” (AI

3, pag. 1). Ma non solo. Neppure si è premurato di far valutare la pretesa

intensa colorazione anomala assunta dai testicoli agli operatori sanitari del

nosocomio in cui, il giorno dopo i fatti, è stato ricoverato per essere

sottoposto ad un intervento (al ginocchio) già programmato da tempo (PC 1 in

confronto 6.10.2014, pag. 7).

Questo silenzio di PC 1 non

è congruente, dapprima, con la situazione descritta: la (pretesa) colorazione

dei testicoli e il (preteso) dolore ai genitali avrebbero messo in allarme chiunque

e avrebbero spinto qualsiasi maschio a chiedere un controllo medico.

Il comportamento passivo

di PC 1 è, poi, incongruo anche con il fatto - accertato - che egli era da

subito intenzionato a denunciare AP 1: non è, infatti, verosimile che chi corre

in Pronto Soccorso per far attestare (non certo per curare) la presenza di

qualche banalissimo graffio, non faccia nulla a fronte dell’evidenza di lesioni

ben più gravi.

È vero che PC 1 pretende

di essersi rivolto, tempo dopo, ad un urologo poiché aveva ancora un “fastidio/male”

ai testicoli (PC 1, in confronto 6.10.2014, pag. 7). Questa dichiarazione -

rimasta allo stadio del puro parlato - non convince: non è, infatti, verosimile

che chi rimane tranquillo a fronte di testicoli che, oltre ad assumere colorazioni

oggettivamene preoccupanti, sono doloranti per giorni, corra, poi, dall’urologo

soltanto per un “fastidio”, pur se persistente.

In queste condizioni, le

lesioni ai testicoli non solo non possono essere ritenute dimostrate ma, anzi,

appaiono smentite dagli atti.

chi ha causato i graffi

subiti da PC 1

4. È certo che le

lesioni (i graffi visibili sulle foto in atti) subite da PC 1 il 20 luglio 2008

sono riconducibili a AP 1.

Questi, infatti, pur

sostenendo di avere agito per difendersi, lo ha, almeno in un primo tempo,

ammesso chiaramente affermando di avere cercato di contrastare l’attacco di PC

1 - che, arrabbiato, gli si avvicinava minacciando di spaccargli la faccia -

frapponendo tra lui e l’aggressore un ramo del melo e precisando di avere “tentato”

in quel modo di difendersi e di “respingere

(…) la minaccia di un’aggressione imminente”:

ho frapposto un

ramo del melo fra me e lui per tenere la distanza di sicurezza e quale difesa (…) ho tentato di

difendermi ” (cfr.

dichiarazione scritta allegata al PS 12.2.2009, in atti sub AI 5).

È vero che al dibattimento

di primo grado, AP 1 ha cercato di ridimensionare tale ammissione affermando di

non aver nemmeno “utilizzato” il ramo che teneva in mano e che,

in buona sostanza, PC 1 si era ferito da solo mentre cercava di colpirlo:

lui è venuto

contro di me in modo aggressivo, alzando un pugno. Io avevo in mano il

ramoscello, quello piccolo di cui ho detto, che tenevo in mano alzandolo

quasi a difesa (sott. del red.), senza però utilizzarlo. Praticamente, lui

venendomi incontro, l’ho sfiorato sul volto col rametto, senza volerlo colpire

intenzionalmente.” (verb. d’interrogatorio dell’imputato 28.7.2014, pag. 2)

Questa marcia indietro -

dall’evidente sapore strumentale (poiché non c’è motivo di dubitare del chiaro

significato dello scritto allegato all’AI 5) - non soccorre però AP 1 già

soltanto per il fatto che, anche in questo suo tentativo di dipingere un quadro

a lui particolarmente favorevole, egli ha dovuto ammettere di avere “alzato”

il ramo di melo (che, qui, è diventato un “ramoscello”).

È, dunque, a causa di questo “alzare” il ramo in direzione

di PC 1 che gli si avventava contro che - sempre ragionando nel contesto delle

ammissioni di AP 1 - il suo contendente si è ritrovato con i graffi testimoniati

dalle foto in atti.

Che - sempre ragionando

nel contesto delle sue ammissioni - AP 1 volesse soltanto difendersi non

cambia: non deve, infatti, essere argomentato a lungo per spiegare che egli ha

dipinto un quadro in cui, se di lesioni occorre parlare, si tratterebbe di

lesioni per dolo eventuale nella misura in cui è evidente che chi alza un ramo

dirigendolo contro un terzo che gli si avvicina con una certa veemenza si

assume il rischio - particolarmente alto - di causargli dei graffi quali quelli

subiti da PC 1 e lo accetta per il caso in cui questo rischio si verifichi (DTF

134 IV 26 consid. 3.2.2; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2;

sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP

17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3, confermata dal Tribunale federale in

STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).

dinamica della lite

5. Accertata la

paternità dei graffi, va detto che l’AP ha dato, sulla dinamica della lite, una

versione diversa da quella di AP 1.

Sostenendo che fu questi

ad attaccare, ha anche detto, in estrema sintesi, che egli lo colpì

ripetutamente e con violenza, non soltanto con il ramo, ma anche con pugni e

calci.

Tuttavia, su questo punto,

la versione dell’AP non è credibile.

Non lo è, da un lato,

perché PC 1 non è stato propriamente lineare descrivendo i colpi subiti. Egli ha,

infatti, via via parlato di:

- colpi “molto

Considerandi

violenti” con il ramo sulla testa e “calci e pugni sul corpo

compresi i genitali” (AI 1, pag. 2);

- colpi con

il ramo “al viso e al torace” (PS 2.12.2008, AI 5, pag. 2 in cui non ha

accennato a calci o a pugni);

- colpi con

il ramo al volto e alla parte superiore del corpo nonché “diversi pugni,

calci e ginocchiate”, i quali (calci e ginocchiate) lo avrebbero raggiunto “allo

stomaco e ai testicoli e forse anche sulle gambe” (MP 25.9.2009, AI

21, pag. 3);

- colpi con

il ramo “in faccia, costato, ginocchia, testicoli” (verbale di audizione

28.7

, pag. 3);

- colpi con

il ramo nonché “calci o ginocchiate anche ai testicoli” (confronto

6.10

, pag. 7).

Ma, soprattutto, a PC 1

non può essere dato credito per almeno due ragioni:

- come

visto sopra, le sue dichiarazioni sui colpi ai testicoli, oltre a non avere

alcun supporto probatorio, non sono credibili poiché incongruenti con il suo

comportamento;

- sono

sconfessate dalle risultanze probatorie anche le sue dichiarazioni relative ai

colpi alle ginocchia, alle gambe o all’altezza dello stomaco ritenuto che, al

riguardo, i medici nulla hanno riscontrato (un pestaggio violento come quello

descritto avrebbe, infatti, lasciato qualche traccia).

La deposizione del cugino

di PC 1 non solo non basta a sostenerne la versione ma, anzi, la smentisce

nella misura in cui egli non riferisce né di pugni né di calci né di

ginocchiate ma soltanto di colpi inferti con il ramo (AI 25; PS PC 1

2.12

).

Evidente, dunque,

l’enfatizzazione di PC 1 cui non si può, pertanto, credere.

6.

Quanto all’utilizzo

del ramo, rimangono, agli atti, le deposizioni del cugino di PC 1 che sembrano

smentire quelle di AP 1 nella misura in cui, nelle due occasioni in cui è stato

sentito, ha dichiarato che l’imputato ha colpito ripetutamente l’AP con il ramo

(che, se non è quello agli atti, è perlomeno uno di analoghe dimensioni) al volto

e al torace:

quell’uomo ha

cominciato a colpire mio cugino con il ramo dapprima sul viso poi anche sul torace”

(PS 2.12.2008 pag. 2)

AP 1 ha colpito

al volto mio cugino utilizzando il ramo (…) mio cugino arretrava verso la sua

vettura e AP 1 continuava a colpirlo con il ramo” (AI 25, pag. 2)

Queste dichiarazioni non

convincono già solo perché dei colpi ripetuti inferti al viso e al torace con

un ramo delle dimensioni di quello in atti (se non addirittura più lungo, come

sostenuto da PC 1 al dibattimento di primo grado) lascerebbero tracce ben più

evidenti e pesanti dei (banali) graffi subiti da PC 1.

chi ha attaccato chi

7.

Ritenuto come sia

accertata un’evidente tendenza di PC 1 all’enfatizzazione, da sole, le sue

dichiarazioni secondo cui fu AP 1 - e non lui - a colpire per primo (e, quindi,

ad attaccare) non possono bastare a sostenere la tesi accusatoria che ne ha

recepito la versione.

Nemmeno bastano a

sostenerla le deposizioni del cugino che ha, nelle due occasioni in cui è stato

sentito, dichiarato che AP 1 colpì inopinatamente l’AP:

improvvisamente

quell’uomo ha cominciato a colpire mio cugino con il ramo” (PS 2.12.2008 pag.

2)

AP 1 ha colpito

al volto mio cugino (…) È stata una cosa improvvisa, inaspettata (…)” (AI 25,

pag. 2)

La credibilità di PC 1 (teste) è, infatti, irrimediabilmente

minata:

-

dalla constatazione secondo cui le sue dichiarazioni sul modo in cui AP 1

graffiò il cugino (citate al punto precedente) sono smentite dalle risultanze

(oggettive) dei certificati medici in atti che danno atto soltanto di leggere

lesioni;

-

dal fatto che le sue dichiarazioni sono in aperto contrasto con quelle del

teste __________ - della cui versione non c’è motivo di dubitare - laddove egli

pretende che __________ ha “tentato di fermare AP 1” (AI 25, pag. 5)

mentre il teste ha chiaramente dichiarato che, quando lui arrivò sul luogo, “AP

1.

era sdraiato a terra con due uomini sopra di lui” (PS 15.12.2008, AI

5, pag. 1-2).

Ritenuto come già per questi motivi non possa essere attribuita

alcuna particolare credibilità alla deposizione del cugino dell’AP, può

rimanere indecisa la questione a sapere se, effettivamente, egli si trovasse

(come sempre sostenuto da AP 1) in una posizione che gli ha impedito di vedere

l’inizio della lite (cfr., in particolare, documento “ricapitolazione e

svolgimento dei fatti del 20 luglio 2008” allegato al verb. dib. d’appello)

8.

In queste condizioni, forza è concludere che

il materiale probatorio in atti non sorregge la tesi accusatoria. Ne segue che,

in applicazione del principio in dubio pro reo concretizzato all’art. 10 cpv. 3

CPP secondo cui, se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempimento degli

elementi di fatto, il giudice accerta i fatti secondo la versione più

favorevole all’imputato (10 cpv. 3 CPP; DTF 124 IV 86; STF

13.5.2008

in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid.

3.

). Dunque, nonostante nemmeno le dichiarazioni di AP 1 siano del tutto

esenti da pecche, occorre concludere che egli ha procurato a PC 1 i graffi di

cui s’è detto sopra mentre tentava di respingere l’AP che gli si avventava

addosso per colpirlo.

Nella situazione descritta

da AP 1, i presupposti dell’art. 15 CP sono manifestamente adempiuti: l’attacco

di PC 1 era illecito e in atto e la banalità delle lesioni da questi subite è

prova dell’adeguatezza con cui l’appellante ha reagito.

Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata e AP 1 va

prosciolto dalle imputazioni che gli sono state rivolte nel DA 19 giugno 2013 senza

che sia necessario esaminare né se i graffi presentati da PC 1 siano

sussumibili nel concetto di lesione semplice ex art. 123 CO o, invece, soltanto

in quello di vie di fatto ex art. 126 CP né se è dato il nesso di causalità

naturale ed adeguata fra il gesto di AP 1 e la patologia psichiatrica diagnosticata

all’AP (ciò di cui questa Corte seriamente dubita).

Indennizzo dell’AP

9.

Visto

l’integrale proscioglimento di AP 1 dai reati imputatigli, la richiesta di

indennizzo (art. 433 CPP) delle spese di patrocinio sostenute presentata dall’AP

va respinta sia in relazione al procedimento di primo grado che a quello di

appello.

Indennizzo dell’imputato

prosciolto

10.

Ritenuto

che l’avv. DI 1 non ha prodotto alcuna nota d’onorario, questa Corte ritiene

adeguato, considerata l’ampiezza della procedura, riconoscere all’imputato

prosciolto un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP nella misura di

fr. 12'701.-, IVA inclusa, per le spese di patrocinio (sono indennizzate approssimativamente

40.

ore alla tariffa oraria di fr. 280.-, per complessivi fr. 11'200.-,

nonché altre spese inerenti allo svolgimento del mandato, calcolate al 5%

dell’onorario, per fr. 560.-; l’IVA su fr. 11'760.- ammonta a

fr. 940.80).

Le altre richieste sono,

invece, respinte:

-

la consulenza dell’avv. __________ non appare necessaria all’adeguato

svolgimento del mandato da parte del difensore;

-

visto l’esito del procedimento, la perizia del dott. __________ - la relativa

istanza probatoria è, peraltro, stata respinta sia con decreto presidenziale 29

febbraio 2016, sia con ordinanza di questa Corte in occasione del dibattimento

in data 8 giugno 2016 - non è stata necessaria al presente giudizio;

-

l’imputato, infine, non ha né sufficientemente sostanziato, né tantomeno

provato, o anche solo reso verosimile, né di aver subito l’asserito danno

economico ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP né di aver patito sofferenze

particolarmente gravi e tali da giustificare una riparazione del torto morale

ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.

Spese

11.

Visto

l’esito dell’appello, gli oneri processuali relativi al procedimento di primo

grado, così come quelli d’appello, sono posti a carico dello Stato (art. 428

cpv. 1 e 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 10, 80 e segg., 84, 122 segg., 139, 348

e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

12, 15, 123 e 125 CP;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU

e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese, l’art. 428

CPP e la LTG e, sull’indennizzo, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436

CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello

è accolto.

Di conseguenza, la sentenza

impugnata è annullata e:

1.1. AP

1 è prosciolto da ogni imputazione.

1.2. La

tassa di giustizia e i disborsi relativi al procedimento di primo grado, per

complessivi fr. 7'800.-, sono posti a carico dello Stato.

2. Le istanze di

indennizzo ex art. 433 CPP presentate da PC 1 per la procedura di primo grado e

per la procedura di appello sono respinte.

3. L’istanza

di indennizzo presentata da AP 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza, lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP 1, a

titolo di indennità ex art. 429 CPP, l’importo di fr. 12'701.- (IVA

inclusa) per il risarcimento delle spese di patrocinio.

4. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

2’000.-

- altri disborsi fr.

200.-

fr. 2'200.-

sono posti a carico dello

Stato.

5. Intimazione a:

6. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.