17.2015.192
Reiezione di istanza di revisione. La perizia addotta quale motivo di revisione non costituisce un nuovo mezzo di prova né porta su fatti nuovi. Istanza volta ad ovviare all’inosservanza del termine d
21 gennaio 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.192
Locarno
21 gennaio 2016/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il
17 novembre 2015 da
IS 1
rappr. dall' DI 1
contro il decreto d’accusa 1362/2012 emanato nei suoi
confronti il 9 febbraio 2015 dal Ministero pubblico
esaminati gli atti;
ritenuto
in
fatto: A. Con decreto di accusa DA 628/2015 del 9
febbraio 2015, il procuratore pubblico ha dichiarato IS 1 autore colpevole di
grave infrazione alle norme
della circolazione
“per
aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con il motoveicolo Honda
targato __________, effettuato due insensate e sproporzionate accelerazioni
tali da far impennare il veicolo, facendolo poi cozzare violentemente contro la
fiancata destra dell’autovettura Mercedes targata __________ condotta da __________
che, in fase di preselezione, stava svoltando sulla sinistra e veniva pertanto
sorpreso dall’imprevedibile manovra del motociclista che gli ha quindi precluso
la possibilità concreta di evitare lo scontro;
Fatti
avvenuti a __________ 21 ottobre 2014;
reato
previsto dell’art. 90 cpv. 2 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
32 cpv. 1 LCStr., 4 cpv. 1 ONC
e ne ha proposto la condanna
alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 4'950.-, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 anni, alla multa di fr. 500.- e al pagamento della
tassa di giustizia pari a fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.-.
B. Il
DA è stato intimato lo stesso 9 febbraio 2015 per posta raccomandata al qui
istante IS 1. La raccomandata non essendo stata ritirata, il DA gli è stato
rispedito per posta semplice dal Ministero pubblico il 20 febbraio 2015.
In data 3 marzo 2015, IS 1 ha
interposto opposizione, chiedendo altresì implicitamente una restituzione del
termine di opposizione.
Il 9 marzo 2015, il PP ha
confermato il DA e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
Con decreto 21 agosto 2015, il
Presidente della Pretura penale, considerando - in applicazione dell’art. 85
cpv. 4 lett. a CPP - la notifica del DA come avvenuta il settimo giorno dal
tentativo di consegna infruttuoso del 10 febbraio 2015, ossia il 17 febbraio
2015, ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione di IS 1. Ha,
altresì, respinto l’istanza implicita di restituzione del termine, presentata
contestualmente all’opposizione.
Con sentenza 26 ottobre 2015
(CRP 60.2015.299, inc. Pret. penale doc. 13), la Corte dei reclami penali ha
respinto il reclamo dell’istante, confermando il decreto della Pretura penale.
La sentenza della CRP, non impugnata (cfr. doc. d’appello XI), è passata in
giudicato. Il DA 9 febbraio 2015 è, di conseguenza, anch’esso passato in
giudicato.
C. In
data 17 novembre 2015, IS 1 ha presentato istanza di revisione postulando, in
via principale, l’annullamento del DA 627/2015 (recte DA 628/2015)
emanato nei suoi confronti il 9 febbraio e l’abbandono del procedimento penale
a suo carico e, in via subordinata, l’annullamento del DA 627/2015 (recte
DA 628/2015) e il rinvio della causa al Ministero pubblico per nuova decisione.
Quale motivo di revisione ai
sensi dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, l’istante adduce la perizia 21 luglio
2015 fatta allestire in accordo con la __________, compagnia di assicurazione
RC di __________, l’altro protagonista dell’incidente.
D. Con
osservazioni 23 novembre 2015, il PP propone la reiezione dell’istanza di
revisione, perché non sarebbero adempiuti i presupposti formali e materiali
necessari al suo accoglimento. In relazione ai presupposti materiali, il PP
rileva che la velocità stabilita dalla perizia non è in stretto rapporto
causale con l’incidente, tanto che nella motivazione (recte nella
descrizione dei fatti contestati all’imputato) del DA si menzionano le
“assurde, insensate e pericolose manovre effettuate” dall’istante,
indipendentemente dalla velocità.
E. Con
replica 26 novembre 2015, l’istante contesta l’accertamento dei fatti e
l’apprezzamento delle prove sui quali si fonda il DA 628/2015 del 9 febbraio
2015.
Con duplica 4 dicembre 2015, il
PP si riconferma in quanto già esposto senza svolgere ulteriori osservazioni e
si rimette al giudizio di questa Corte.
Considerandi
in
diritto:
1.
Giusta
l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP chi è aggravato da una sentenza passata in
giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da
una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può
chiederne la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova
anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una
punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure
la condanna della persona assolta.
a) Per
giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere
nuovi e rilevanti.
Un
fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento della
sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag.
1222; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione 2011, n. 2093;
DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV 246 consid. 2a, 117 IV 40
consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a).
Un
fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando è stato sottoposto in un
qualsiasi modo all’attenzione del giudice e, dunque, anche nell’ipotesi in cui
questi l’abbia esaminato senza valutarne correttamente la portata (Messaggio,
pag. 1222; Piquerez/Macaluso, op. cit., nota 2093 e seg.; DTF 122 IV 66 consid.
2b; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4).
b) È
generalmente riconosciuto che l’istituto della revisione non può servire a
rimettere continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, ad
aggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione,
oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di
primo grado in ragione di una negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72,
consid. 2.2; Heer, in Basler Kommentar, StPO, 2a ed. 2014, n. 42 ad art. 410
CPP). In simili casi vi è, in effetti, un abuso di diritto che, ai sensi
dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna.
Il Tribunale federale ha, in
particolare, già avuto modo di osservare - e di confermare tale giurisprudenza
a più riprese - che una domanda di revisione diretta contro un decreto d’accusa
deve essere considerata abusiva se essa si fonda su fatti che l’istante
conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere
e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria avviata con una
semplice opposizione (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_1138/2014 del 16
gennaio 2015; STF 6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3; STF
6B_581/2014 del 15 agosto2014, consid. 3 in fine; STF 6B_54/2014 del 24 aprile
2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 1.3).
Per contro, una domanda di
revisione può entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti
che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione della sentenza o di
cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo
(DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_1138/2014 del 16 gennaio 2015; STF
6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3; STF 6B_581/2014 del 15
agosto2014, consid. 3 in fine; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3;
STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 1.3).
La dottrina e la giurisprudenza
menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di
circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di
padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del termine di
opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri
incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque
sur l’ordonnance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426 citato in DTF 130 IV 72
consid. 2.3).
3.
In
concreto, l’istante stesso afferma di essersi “opposto - seppur tardivamente
- al decreto d’accusa in quanto era convinto di non essere responsabile per
l’incidente della circolazione. Ancorché in quel momento non fosse in grado di
provare la sua innocenza, visto che a causa dei traumi riportati non aveva
memoria di quanto accaduto, era certo della sua innocenza, in quanto
motociclista prudente e rispettoso. Aveva inoltrato opposizione al Pretore penale,
nell’intento di spiegargli la sua attitudine alla guida e di convincerlo della
sua innocenza.” (istanza di revisione n. 13 pag. 4).
L’istante ha, quindi, impugnato
il decreto 21 agosto 2015 con cui il Presidente della Pretura penale dichiarava
tardiva l’opposizione e respingeva l’implicita istanza di restituzione del
termine di opposizione. Il reclamo è stato respinto dalla CRP con sentenza 26
ottobre 2015, ora passata in giudicato, e sia la tardività dell’opposizione sia
la reiezione dell’istanza di restituzione del termine sono state confermate.
Nel frattempo, secondo accordi
fra l’istante e l’assicurazione di __________, l’altro protagonista
dell’incidente, era stata commissionata la perizia 21 luglio 2015, vertente
sulla dinamica dell’incidente e segnatamente sulle velocità dei veicoli
coinvolti.
Secondo l’argomentazione stessa
dell’istante, la pretesa perdita di memoria riguardo alle circostanze
dell’incidente, e la conseguente impossibilità - secondo le sue parole - di
provare la sua innocenza, non ha avuto alcun ruolo nella presentazione tardiva
dell’opposizione; al contrario, tale ritardo nell’interporre opposizione è
dovuto esclusivamente ad una negligenza procedurale, come accertato dalla
sentenza della CRP (CRP 60.2015.299, inc. Pret. penale doc. 13, consid. 4.5
pag. 12), e non al fatto che l’istante non conoscesse, rispettivamente avesse
dimenticato le circostanze dell’incidente.
Tant’è vero che l’istante
afferma di aver presentato l’opposizione proprio perché, a suo dire, tali
circostanze non erano quelle riportate nella descrizione dei fatti del decreto
di accusa, e che su di esse si era già espresso in occasione del verbale di
polizia 13 novembre 2014, dove affermava, nonostante la pretesa difficoltà nel
ricordare, di essere convinto che la sua velocità fosse comunque inferiore agli
80.
km/h (AI 1, VI IS 1 13.11.2014 pag. 5) e di poter escludere di aver adottato
uno stile di guida particolarmente pericoloso (AI 1, VI IS 1 13.11.2014 pag.
6).
Diverso sarebbe se l’istante
avesse accettato il decreto di accusa e rinunciato ad interporre opposizione
ritenendone fondata l’esposizione dei fatti a causa dell’amnesia e se solo in
seguito, grazie alle conclusioni della perizia, fosse venuto a conoscenza del
fatto che le reali circostanze dell’incidente erano tali da scagionarlo.
Né si può seguire l’istante,
quando sostiene che, a causa della tempistica di allestimento della perizia,
non gli è stato possibile sottoporne le risultanze al PP e neppure lo sarebbe
stato con l’opposizione (istanza di revisione n. 13 pag. 6). Proprio
un’opposizione tempestiva, infatti, avrebbe permesso di avviare una procedura
dibattimentale ordinaria (cfr. art. 356 cpv. 1 CPP), nell’ambito della quale
l’istante avrebbe potuto chiedere al giudice l’allestimento di una perizia
giudiziale o presentare una perizia di parte.
Di conseguenza, non costituendo
un nuovo mezzo di prova né portando su fatti nuovi, la perizia addotta quale
motivo di revisione non può essere ritenuta tale. L’istanza, inoltre, appare
chiaramente volta ad ovviare alla negligente inosservanza del termine di
opposizione e va altresì qualificata come abusiva.
4.
Per
il resto, neppure le critiche mosse dall’istante agli accertamenti della
polizia e alle conclusioni del PP - che su di esse si basano e che sfociano nel
decreto d’accusa senza che sia stata ordinata alcuna perizia - quand’anche si
trattasse di critiche fondate, possono costituire motivo di revisione e non
hanno ad essere esaminate in questa sede. Esse andavano, semmai, proposte
nell’ambito della procedura ordinaria a seguito di una (tempestiva)
opposizione.
5.
Ritenuto
quanto precede, non si può quindi che concludere che l’istanza non adempie le
condizioni poste dalla giurisprudenza federale ed appare volta ad ovviare alla
mancata inosservanza del termine di opposizione. Essa va, dunque, respinta.
Ciò considerato, i postulati
interrogatori del signor __________, Ispettore sinistri presso __________,
committente della perizia 21 luglio 2015, e dell’ing. __________, Studio di
ingegneria __________, autore della stessa, risultano irrilevanti. Pertanto non
vi si dà seguito.
6.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a
carico dell’istante.
Per questi
motivi,
visti gli
art. 3 cpv. 2 lett. b, 81, 410 segg. CPP
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
pronuncia: 1. L’istanza
di revisione è respinta.
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- spese complessive fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico
dell’istante.
3.
Intimazione
a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall’art.115 LTF.