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Decisione

17.2015.192

Reiezione di istanza di revisione. La perizia addotta quale motivo di revisione non costituisce un nuovo mezzo di prova né porta su fatti nuovi. Istanza volta ad ovviare all’inosservanza del termine d

21 gennaio 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ 21 ottobre 2014;

reato

previsto dell’art. 90 cpv. 2 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

32 cpv. 1 LCStr., 4 cpv. 1 ONC

e ne ha proposto la condanna

alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna,

corrispondenti a complessivi fr. 4'950.-, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 anni, alla multa di fr. 500.- e al pagamento della

tassa di giustizia pari a fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.-.

B. Il

DA è stato intimato lo stesso 9 febbraio 2015 per posta raccomandata al qui

istante IS 1. La raccomandata non essendo stata ritirata, il DA gli è stato

rispedito per posta semplice dal Ministero pubblico il 20 febbraio 2015.

In data 3 marzo 2015, IS 1 ha

interposto opposizione, chiedendo altresì implicitamente una restituzione del

termine di opposizione.

Il 9 marzo 2015, il PP ha

confermato il DA e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.

Con decreto 21 agosto 2015, il

Presidente della Pretura penale, considerando - in applicazione dell’art. 85

cpv. 4 lett. a CPP - la notifica del DA come avvenuta il settimo giorno dal

tentativo di consegna infruttuoso del 10 febbraio 2015, ossia il 17 febbraio

2015, ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione di IS 1. Ha,

altresì, respinto l’istanza implicita di restituzione del termine, presentata

contestualmente all’opposizione.

Con sentenza 26 ottobre 2015

(CRP 60.2015.299, inc. Pret. penale doc. 13), la Corte dei reclami penali ha

respinto il reclamo dell’istante, confermando il decreto della Pretura penale.

La sentenza della CRP, non impugnata (cfr. doc. d’appello XI), è passata in

giudicato. Il DA 9 febbraio 2015 è, di conseguenza, anch’esso passato in

giudicato.

C. In

data 17 novembre 2015, IS 1 ha presentato istanza di revisione postulando, in

via principale, l’annullamento del DA 627/2015 (recte DA 628/2015)

emanato nei suoi confronti il 9 febbraio e l’abbandono del procedimento penale

a suo carico e, in via subordinata, l’annullamento del DA 627/2015 (recte

DA 628/2015) e il rinvio della causa al Ministero pubblico per nuova decisione.

Quale motivo di revisione ai

sensi dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, l’istante adduce la perizia 21 luglio

2015 fatta allestire in accordo con la __________, compagnia di assicurazione

RC di __________, l’altro protagonista dell’incidente.

D. Con

osservazioni 23 novembre 2015, il PP propone la reiezione dell’istanza di

revisione, perché non sarebbero adempiuti i presupposti formali e materiali

necessari al suo accoglimento. In relazione ai presupposti materiali, il PP

rileva che la velocità stabilita dalla perizia non è in stretto rapporto

causale con l’incidente, tanto che nella motivazione (recte nella

descrizione dei fatti contestati all’imputato) del DA si menzionano le

“assurde, insensate e pericolose manovre effettuate” dall’istante,

indipendentemente dalla velocità.

E. Con

replica 26 novembre 2015, l’istante contesta l’accertamento dei fatti e

l’apprezzamento delle prove sui quali si fonda il DA 628/2015 del 9 febbraio

2015.

Con duplica 4 dicembre 2015, il

PP si riconferma in quanto già esposto senza svolgere ulteriori osservazioni e

si rimette al giudizio di questa Corte.

Considerandi

in

diritto:

1.

Giusta

l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP chi è aggravato da una sentenza passata in

giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da

una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può

chiederne la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova

anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una

punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure

la condanna della persona assolta.

a) Per

giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere

nuovi e rilevanti.

Un

fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento della

sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag.

1222; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione 2011, n. 2093;

DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV 246 consid. 2a, 117 IV 40

consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a).

Un

fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando è stato sottoposto in un

qualsiasi modo all’attenzione del giudice e, dunque, anche nell’ipotesi in cui

questi l’abbia esaminato senza valutarne correttamente la portata (Messaggio,

pag. 1222; Piquerez/Macaluso, op. cit., nota 2093 e seg.; DTF 122 IV 66 consid.

2b; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4).

b) È

generalmente riconosciuto che l’istituto della revisione non può servire a

rimettere continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, ad

aggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione,

oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di

primo grado in ragione di una negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72,

consid. 2.2; Heer, in Basler Kommentar, StPO, 2a ed. 2014, n. 42 ad art. 410

CPP). In simili casi vi è, in effetti, un abuso di diritto che, ai sensi

dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna.

Il Tribunale federale ha, in

particolare, già avuto modo di osservare - e di confermare tale giurisprudenza

a più riprese - che una domanda di revisione diretta contro un decreto d’accusa

deve essere considerata abusiva se essa si fonda su fatti che l’istante

conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere

e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria avviata con una

semplice opposizione (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_1138/2014 del 16

gennaio 2015; STF 6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3; STF

6B_581/2014 del 15 agosto2014, consid. 3 in fine; STF 6B_54/2014 del 24 aprile

2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 1.3).

Per contro, una domanda di

revisione può entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti

che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione della sentenza o di

cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo

(DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_1138/2014 del 16 gennaio 2015; STF

6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3; STF 6B_581/2014 del 15

agosto2014, consid. 3 in fine; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3;

STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 1.3).

La dottrina e la giurisprudenza

menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di

circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di

padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del termine di

opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri

incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque

sur l’ordonnance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426 citato in DTF 130 IV 72

consid. 2.3).

3.

In

concreto, l’istante stesso afferma di essersi “opposto - seppur tardivamente

- al decreto d’accusa in quanto era convinto di non essere responsabile per

l’incidente della circolazione. Ancorché in quel momento non fosse in grado di

provare la sua innocenza, visto che a causa dei traumi riportati non aveva

memoria di quanto accaduto, era certo della sua innocenza, in quanto

motociclista prudente e rispettoso. Aveva inoltrato opposizione al Pretore penale,

nell’intento di spiegargli la sua attitudine alla guida e di convincerlo della

sua innocenza.” (istanza di revisione n. 13 pag. 4).

L’istante ha, quindi, impugnato

il decreto 21 agosto 2015 con cui il Presidente della Pretura penale dichiarava

tardiva l’opposizione e respingeva l’implicita istanza di restituzione del

termine di opposizione. Il reclamo è stato respinto dalla CRP con sentenza 26

ottobre 2015, ora passata in giudicato, e sia la tardività dell’opposizione sia

la reiezione dell’istanza di restituzione del termine sono state confermate.

Nel frattempo, secondo accordi

fra l’istante e l’assicurazione di __________, l’altro protagonista

dell’incidente, era stata commissionata la perizia 21 luglio 2015, vertente

sulla dinamica dell’incidente e segnatamente sulle velocità dei veicoli

coinvolti.

Secondo l’argomentazione stessa

dell’istante, la pretesa perdita di memoria riguardo alle circostanze

dell’incidente, e la conseguente impossibilità - secondo le sue parole - di

provare la sua innocenza, non ha avuto alcun ruolo nella presentazione tardiva

dell’opposizione; al contrario, tale ritardo nell’interporre opposizione è

dovuto esclusivamente ad una negligenza procedurale, come accertato dalla

sentenza della CRP (CRP 60.2015.299, inc. Pret. penale doc. 13, consid. 4.5

pag. 12), e non al fatto che l’istante non conoscesse, rispettivamente avesse

dimenticato le circostanze dell’incidente.

Tant’è vero che l’istante

afferma di aver presentato l’opposizione proprio perché, a suo dire, tali

circostanze non erano quelle riportate nella descrizione dei fatti del decreto

di accusa, e che su di esse si era già espresso in occasione del verbale di

polizia 13 novembre 2014, dove affermava, nonostante la pretesa difficoltà nel

ricordare, di essere convinto che la sua velocità fosse comunque inferiore agli

80.

km/h (AI 1, VI IS 1 13.11.2014 pag. 5) e di poter escludere di aver adottato

uno stile di guida particolarmente pericoloso (AI 1, VI IS 1 13.11.2014 pag.

6).

Diverso sarebbe se l’istante

avesse accettato il decreto di accusa e rinunciato ad interporre opposizione

ritenendone fondata l’esposizione dei fatti a causa dell’amnesia e se solo in

seguito, grazie alle conclusioni della perizia, fosse venuto a conoscenza del

fatto che le reali circostanze dell’incidente erano tali da scagionarlo.

Né si può seguire l’istante,

quando sostiene che, a causa della tempistica di allestimento della perizia,

non gli è stato possibile sottoporne le risultanze al PP e neppure lo sarebbe

stato con l’opposizione (istanza di revisione n. 13 pag. 6). Proprio

un’opposizione tempestiva, infatti, avrebbe permesso di avviare una procedura

dibattimentale ordinaria (cfr. art. 356 cpv. 1 CPP), nell’ambito della quale

l’istante avrebbe potuto chiedere al giudice l’allestimento di una perizia

giudiziale o presentare una perizia di parte.

Di conseguenza, non costituendo

un nuovo mezzo di prova né portando su fatti nuovi, la perizia addotta quale

motivo di revisione non può essere ritenuta tale. L’istanza, inoltre, appare

chiaramente volta ad ovviare alla negligente inosservanza del termine di

opposizione e va altresì qualificata come abusiva.

4.

Per

il resto, neppure le critiche mosse dall’istante agli accertamenti della

polizia e alle conclusioni del PP - che su di esse si basano e che sfociano nel

decreto d’accusa senza che sia stata ordinata alcuna perizia - quand’anche si

trattasse di critiche fondate, possono costituire motivo di revisione e non

hanno ad essere esaminate in questa sede. Esse andavano, semmai, proposte

nell’ambito della procedura ordinaria a seguito di una (tempestiva)

opposizione.

5.

Ritenuto

quanto precede, non si può quindi che concludere che l’istanza non adempie le

condizioni poste dalla giurisprudenza federale ed appare volta ad ovviare alla

mancata inosservanza del termine di opposizione. Essa va, dunque, respinta.

Ciò considerato, i postulati

interrogatori del signor __________, Ispettore sinistri presso __________,

committente della perizia 21 luglio 2015, e dell’ing. __________, Studio di

ingegneria __________, autore della stessa, risultano irrilevanti. Pertanto non

vi si dà seguito.

6.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a

carico dell’istante.

Per questi

motivi,

visti gli

art. 3 cpv. 2 lett. b, 81, 410 segg. CPP

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

pronuncia: 1. L’istanza

di revisione è respinta.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- spese complessive fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico

dell’istante.

3.

Intimazione

a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall’art.115 LTF.