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Decisione

17.2015.194

Infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale (90 cpv. 1 LCStr). Automobilista che non rispetta gli ordini a lui impartiti da un agente di polizia

12 luglio 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decreto di accusa

10 aprile 2015, la Sezione della circolazione ha ritenuto AP 1 autore colpevole

di infrazione alle norme della circolazione per non avere osservato, il

16 ottobre 2014 a __________, alla guida del veicolo __________, le

segnalazioni e le disposizioni impartite da un agente di polizia e ne ha,

pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 100.- oltre al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 50.- e alle spese di fr. 20.-.

Contro tale decreto di

accusa AP 1 ha presentato opposizione il 23 aprile 2015.

In data 27 aprile 2015 la

Sezione della circolazione ha confermato il decreto di accusa n. 12335/404 del

10 aprile 2015 ed ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.

B. Statuendo con

sentenza 17 settembre 2015, il presidente della Pretura penale ha confermato

l’imputazione proposta dalla Sezione della circolazione ed ha dichiarato AP 1

autore colpevole del reato ascrittogli, condannandolo al pagamento di una multa

di fr. 100.-, unitamente a tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 570.-.

C. Con

scritto 28 settembre 2015, AP 1 ha presentato annuncio d’appello contro la

sentenza pretorile che ha confermato, il 4 dicembre 2015, con dichiarazione

scritta d’appello, in cui ha postulato la sua assoluzione, ha protestato tasse,

spese e ripetibili e ha chiesto l’attribuzione di un’indennità ex art. 429 CPP

per le spese di patrocinio sostenute in prima e seconda istanza.

D. In

applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la

sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decreto 7

dicembre 2015, la presidente di questa Corte ha informato le parti che

l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un

termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406

cpv. 3 CPP).

Nel relativo allegato

(inoltrato, dopo la concessione di una proroga, il 22 gennaio 2016),

l’appellante sostiene, in sostanza, di aver agito “in virtù delle

autorizzazioni concessegli quale mezzo di primo intervento stradale (…)

nell’ottemperanza dei propri doveri professionali” e di non avere,

pertanto, violato nessuna delle tre istruzioni di polizia.

E. Con

scritti 26, rispettivamente 29, gennaio 2016, la Pretura penale e la Sezione

della circolazione hanno comunicato di non avere osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398

cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo

grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far

valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento

dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.

Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto

per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al

diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in

Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n.

20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo 2013, ad art. 398, n.

12, pag. 778 e seg.).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento

fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.

La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio

elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini,

in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art.

398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13,

pag. 779) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il

primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di

prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova

importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se

ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o

interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1

consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag.

4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze

ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_527/2011 del 22 dicembre

2011;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in

arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque

sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209

consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9,

129.

I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

2.

a. I fatti, non

contestati, sono in breve i seguenti:

- la sera del 16 ottobre

2014.

un veicolo è finito fuori strada sull’autostrada A2, in territorio di __________

(direzione nord - sud), finendo nella canaletta dell’acqua piovana;

- il conducente del veicolo

incidentato ha immediatamente chiamato il servizio __________ per richiedere un

loro intervento e, poco dopo, ha ricevuto la telefonata di AP 1 - dipendente

della società __________ affiliata alla __________ - che gli chiedeva la

sua posizione esatta, così da poter effettuare il recupero del veicolo;

- nel

frattempo sono giunte sul luogo dell’incidente due pattuglie della

polizia cantonale;

- dopo aver valutato la

situazione, pur sapendo che il conducente del veicolo incidentato aveva già

contattato la __________ e parlato con il dipendente della __________, la

polizia decideva di far intervenire la carrozzeria di picchetto e, dopo averla

allertata, chiedeva al conducente di chiamare AP 1 e di revocare l’intervento

in corso;

- dapprima il conducente e

poi l’agente __________ (intervenuto nella telefonata perché AP 1 non voleva

sentire ragioni) revocavano la richiesta d’intervento alla ditta __________. Il

poliziotto spiegava a AP 1 che sarebbe intervenuta la carrozzeria di picchetto

e che, pertanto, egli non era autorizzato a raggiungere il luogo

dell’incidente;

- AP 1 giungeva comunque sul

luogo dell’incidente e, nonostante l’intimazione a proseguire fattagli dalla

polizia con l’ausilio di una torcia a cono rosso, rallentava e si fermava sulla

corsia d’emergenza poco oltre il veicolo incidentato;

- AP 1 scendeva, dunque, dal

carroattrezzi, intenzionato a far valere il suo diritto ad eseguire il recupero

del veicolo. L’agente __________ invitava AP 1 ad andarsene e a liberare la

corsia di emergenza per consentire le operazioni di recupero da parte della

carrozzeria di picchetto, nel frattempo pure giunta sul posto e ferma (veicolo

di servizio e carroattrezzi) sulla corsia destra, poiché impossibilitata a

raggiungere la corsia di emergenza, già occupata da AP 1;

- solo dopo aver costatato

che la polizia non intendeva modificare la decisione presa e che il conducente

del veicolo incidentato non voleva sottoscrivere il formulario attestante il

suo intervento, AP 1 lasciava il luogo dell’incidente, consentendo alla

carrozzeria di picchetto di recuperare il veicolo incidentato e liberare

l’area.

b. La polizia ha,

dunque, dato a AP 1 tre ordini:

-

l’ingiunzione verbale di non raggiungere il luogo dell’incidente (data

telefonicamente);

-

il segnale luminoso di proseguire la sua corsa senza fermarsi sul

luogo dell’incidente;

-

l’ingiunzione verbale di lasciare il luogo dell’incidente e liberare la

corsia di emergenza.

3.

Giusta l’art. 90

cpv. 1 LCStr è punito con la multa chi contravviene alle norme della

circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del

Consiglio federale.

L’art. 27 cpv. 1 LCStr

prevede che l’utente della strada deve osservare sia i segnali e le

demarcazioni stradali come anche le istruzioni della polizia. Sempre secondo il

citato disposto, i segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme

generali; le istruzioni della polizia hanno priorità sulle norme generali, i

segnali e le demarcazioni.

Per "Istruzioni della polizia" s’intendono tutti gli ordini

che la polizia può impartire valendosi del suo compito generale di assicurare

l'ordine e la sicurezza nella circolazione stradale (DTF 102 IV 253 consid.

3b).

Gli ordini

della polizia sono delle ingiunzioni, delle istruzioni, delle indicazioni

destinate ad assicurare la sicurezza e la fluidità della circolazione, così

come il rispetto delle regole della circolazione (DTF 102 IV 253 consid.

3b; Bussy/Rusconi/Jeanneret, Code

suisse de la circulation routière, Basilea 2015; ad

art. 27 LCR, n. 5.1). Indipendentemente dalla forma in cui sono

impartiti, gli ordini non devono destare alcun dubbio sulla loro portata seria

e imperativa (STF del 28 luglio 2004, inc.6S.171/2004, consid. 2).

Essi possono essere dati tramite dei segnali manuali (art. 66 cpv.

1-4 OSStr), dei dispositivi luminosi posizionati sui veicoli della polizia, dei

segnali mediante dei bastoni o palette luminosi (art. 66 cpv. 4 e 5 OSStr),

oppure verbalmente (DTF 102 IV 253 consid. 3).

Queste istruzioni devono permettere agli agenti, in circostanze

eccezionali ed essenzialmente provvisorie, come in caso di incidente o di

ingorghi, d’assicurare il flusso della circolazione in maniera più rapida (A

Bussy/Rusconi/Jeanneret, op. cit., ad art. 27 LCR, n. 5.3). In casi simili, gli

utenti della strada devono attendere che l’agente faccia loro segnali manuali,

eccetto se si trovano in una colonna in movimento che l’agente non ferma (art.

66.

cpv. 1 OSStr).

4.

Innanzitutto è

pacifico, e l’appellante non lo contesta, che i tre ordini di cui sopra

(ingiunzione data al telefono, segnale luminoso e ingiunzione verbale) sono

delle istruzioni di polizia ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LCStr. Ciò che

l’appellante contesta, invece, è che possa essergli rimproverato di non averli

rispettati.

Ingiunzione verbale

data al telefono

5.

La tesi

dell’appellante secondo cui la revoca della richiesta d’intervento era

arbitraria, poiché non giustificata né dalle norme legali applicabili, né dalle

circostanze, è infondata.

Infatti, diversamente da

quanto da egli preteso, la polizia ha revocato la richiesta d’intervento, non

con il fine di privilegiare la ditta di picchetto, ma nella convinzione di

optare per la soluzione che fosse in grado di assicurare, in una situazione di

urgenza, il recupero del veicolo incidentato nel modo più sicuro e rapido

possibile e, nel contempo, la sicurezza della circolazione stradale. La polizia

poteva, infatti, contare sul fatto che la ditta di picchetto, parte alla

Convenzione tra il Cantone e i servizi di soccorso stradale che regola questo

tipo di interventi, sapesse esattamente come muoversi. Opinione che si è, del

resto, rivelata fondata ritenuto che AP 1, contrariamente alle disposizioni

della citata Convenzione, si apprestava ad eseguire il recupero del veicolo da

solo, senza indossare l’abbigliamento richiesto in questi casi e, soprattutto,

con un carroattrezzi sprovvisto di gru con argano di sollevamento (VI __________

21.10

, allegato al rapporto di costatazione del 18.11.2014, AI 1, pagg.

2-3; VI __________ 21.10.2014, allegato al rapporto di costatazione del

18.11

, AI 1, pagg. 2-3). Attrezzo, quest’ultimo, che ha consentito alla

ditta di picchetto di recuperare il veicolo velocemente e senza causare

ulteriori danni.

La revoca dell’intervento

di soccorso e la contestuale ingiunzione di non raggiungere il luogo

dell’incidente con il carro attrezzi - intimati telefonicamente all’appellante

dall’agente __________ - costituiscono, dunque, un valido e del tutto legittimo

ordine di polizia e, in quanto tale, l’appellante doveva rispettarlo, a prescindere

da quelli che egli riteneva fossero i suoi doveri professionali. Del resto,

egli sapeva, poiché ciò gli era stato spiegato dall’agente __________, che il

recupero sarebbe stato effettuato dalla ditta di picchetto e che, pertanto,

l’intervento richiesto dal conducente del veicolo incidentato - che aveva

peraltro accettato senza obiezioni la decisione della polizia - era garantito.

Anche dal profilo dei suoi obblighi professionali verso il cliente egli poteva,

dunque, stare tranquillo.

Ne deriva pertanto che,

recandosi comunque sul luogo dell’incidente, AP 1 non ha osservato un ordine di

polizia e, così facendo, ha violato l’art. 27 cpv. 1 LCStr.

Segnalazione con torcia

con cono rosso

6.

Secondo l’appellante

tale segnale non era rivolto a lui: pertanto, egli non doveva considerarlo come

un “monito specifico nei suoi confronti” (dichiarazione d’appello, pag.

5).

Su quest’aspetto, la

scrivente Corte condivide l’argomentazione del primo giudice secondo cui a AP 1

doveva essere chiaro che non aveva il permesso di fermarsi sul luogo

dell’incidente e che, pertanto, il segnale luminoso che indicava l’obbligo di

proseguire era rivolto anche a lui. Egli ha, infatti, raggiunto il luogo

dell’incidente conscio del fatto che, poco prima, la polizia - la stessa che

dirigeva il traffico con la pila luminosa - aveva revocato la richiesta di

soccorso e gli aveva ordinato espressamente di non intervenire con il

carroattrezzi sul luogo dell’incidente. Il fatto che egli fosse intenzionato ad

intervenire lo stesso, infischiandosene della revoca appena ricevuta, non

influisce sulla sua consapevolezza di quella che era la posizione degli agenti

presenti in loco. In ogni caso, così come osservato dal primo giudice, se egli

aveva dei dubbi sul destinatario del segnale luminoso, avrebbe dovuto

semplicemente rallentare, accostarsi all’agente di polizia e chiarire, nel giro

di pochi secondi, il comportamento da adottare (cfr. sentenza impugnata,

consid. 5.b., pag.10 e riferimenti citati), invece di semplicemente ignorare l’ordine

di proseguire, fermandosi sulla corsia di emergenza. Così facendo egli ha

violato l’art. 27 cpv. 1 LCStr.

Ingiunzione verbale di

voler lasciare il luogo dell’incidente

7.

L’appellante non può

essere seguito nemmeno quando pretende di aver ossequiato all’ordine

dell’agente __________ di andarsene e liberare la corsia di emergenza. Egli non

ha, infatti, immediatamente sgomberato l’area incidentata come a lui ordinato,

ma l’ha fatto unicamente dopo aver, dapprima, nuovamente tentato di far valere

il suo diritto ad eseguire le operazioni di recupero del veicolo e, poi, di

ottenere la firma del conducente del veicolo incidentato a ratifica del suo

intervento. Contrariamente a quanto da lui preteso, AP 1 non aveva nessun

diritto di sostare - nemmeno temporaneamente- nei pressi del veicolo

incidentato. La necessità di una sua partenza immediata, dettata dall’esigenza

di consentire al carroattrezzi e al veicolo di servizio della ditta di

picchetto, che stavano per sopraggiungere, di accedere al veicolo incidentato

in sicurezza e senza causare intralci alla circolazione, era, infatti,

certamente prioritaria rispetto all’esigenza dell’appellante di discutere la

decisione della polizia - chiara e che non lasciava spazio a dubbi - di

affidare l’intervento di recupero ad altri. Sostando sulla corsia di emergenza

nonostante l’ordine di andarsene intimatogli dall’agente __________,

l’appellante ha, dunque, violato l’art. 27 cpv. 1 LCStr.

Visto tutto quanto

precede, la condanna di AP 1 per infrazione alla LCStr (art. 90

cpv. 1 LCStr) decisa in prima sede merita conferma.

Commisurazione della

pena

8.

Quanto

alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - si

osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 100.- inflitta

all’appellante dal presidente della Pretura penale.

La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr.

art. 106 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa degli elementi di

valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

Spese e indennità

9.

Visto l’esito

dell’appello, non entra in considerazione il risarcimento delle spese di patrocinio,

ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, preteso dall’imputato, a cui vanno invece

accollate sia le spese della procedura di primo grado, che quelle della

procedura d’appello (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 80, 81, 398 e segg. CPP,

27 cpv. 1 e 90 cpv. 1 LCStr

66 cpv. 1 OSStr,

47 e segg., 106 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP

1 è dichiarato autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione,

per non aver osservato, il 16 ottobre 2014 a __________, alla guida del veicolo

__________, le istruzioni impartite da un agente di polizia.

1.2.

AP 1 è condannato alla multa di fr. 100.- (cento).

1.2.1. in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. Gli

oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 570.-,

sono posti a carico dell’appellante.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico di AP 1.

3. Non

si assegnano indennità ex art. 429 CPP.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.