17.2015.194
Infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale (90 cpv. 1 LCStr). Automobilista che non rispetta gli ordini a lui impartiti da un agente di polizia
12 luglio 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.194
17.2016.130
Locarno
12 luglio 2016/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione
della circolazione
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 28 settembre 2015 da
AP 1
rappr. dall' DI1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 17 settembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 23 novembre 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 4 dicembre 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Con decreto di accusa
10 aprile 2015, la Sezione della circolazione ha ritenuto AP 1 autore colpevole
di infrazione alle norme della circolazione per non avere osservato, il
16 ottobre 2014 a __________, alla guida del veicolo __________, le
segnalazioni e le disposizioni impartite da un agente di polizia e ne ha,
pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 100.- oltre al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 50.- e alle spese di fr. 20.-.
Contro tale decreto di
accusa AP 1 ha presentato opposizione il 23 aprile 2015.
In data 27 aprile 2015 la
Sezione della circolazione ha confermato il decreto di accusa n. 12335/404 del
10 aprile 2015 ed ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
B. Statuendo con
sentenza 17 settembre 2015, il presidente della Pretura penale ha confermato
l’imputazione proposta dalla Sezione della circolazione ed ha dichiarato AP 1
autore colpevole del reato ascrittogli, condannandolo al pagamento di una multa
di fr. 100.-, unitamente a tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 570.-.
C. Con
scritto 28 settembre 2015, AP 1 ha presentato annuncio d’appello contro la
sentenza pretorile che ha confermato, il 4 dicembre 2015, con dichiarazione
scritta d’appello, in cui ha postulato la sua assoluzione, ha protestato tasse,
spese e ripetibili e ha chiesto l’attribuzione di un’indennità ex art. 429 CPP
per le spese di patrocinio sostenute in prima e seconda istanza.
D. In
applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la
sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decreto 7
dicembre 2015, la presidente di questa Corte ha informato le parti che
l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un
termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406
cpv. 3 CPP).
Nel relativo allegato
(inoltrato, dopo la concessione di una proroga, il 22 gennaio 2016),
l’appellante sostiene, in sostanza, di aver agito “in virtù delle
autorizzazioni concessegli quale mezzo di primo intervento stradale (…)
nell’ottemperanza dei propri doveri professionali” e di non avere,
pertanto, violato nessuna delle tre istruzioni di polizia.
E. Con
scritti 26, rispettivamente 29, gennaio 2016, la Pretura penale e la Sezione
della circolazione hanno comunicato di non avere osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 398
cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo
grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far
valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento
dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.
Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto
per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al
diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in
Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n.
20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo 2013, ad art. 398, n.
12, pag. 778 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento
fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.
La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio
elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini,
in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art.
398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13,
pag. 779) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il
primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di
prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova
importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se
ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o
interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1
consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag.
4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze
ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_527/2011 del 22 dicembre
2011;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in
arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque
sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209
consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9,
129.
I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
2.
a. I fatti, non
contestati, sono in breve i seguenti:
- la sera del 16 ottobre
2014.
un veicolo è finito fuori strada sull’autostrada A2, in territorio di __________
(direzione nord - sud), finendo nella canaletta dell’acqua piovana;
- il conducente del veicolo
incidentato ha immediatamente chiamato il servizio __________ per richiedere un
loro intervento e, poco dopo, ha ricevuto la telefonata di AP 1 - dipendente
della società __________ affiliata alla __________ - che gli chiedeva la
sua posizione esatta, così da poter effettuare il recupero del veicolo;
- nel
frattempo sono giunte sul luogo dell’incidente due pattuglie della
polizia cantonale;
- dopo aver valutato la
situazione, pur sapendo che il conducente del veicolo incidentato aveva già
contattato la __________ e parlato con il dipendente della __________, la
polizia decideva di far intervenire la carrozzeria di picchetto e, dopo averla
allertata, chiedeva al conducente di chiamare AP 1 e di revocare l’intervento
in corso;
- dapprima il conducente e
poi l’agente __________ (intervenuto nella telefonata perché AP 1 non voleva
sentire ragioni) revocavano la richiesta d’intervento alla ditta __________. Il
poliziotto spiegava a AP 1 che sarebbe intervenuta la carrozzeria di picchetto
e che, pertanto, egli non era autorizzato a raggiungere il luogo
dell’incidente;
- AP 1 giungeva comunque sul
luogo dell’incidente e, nonostante l’intimazione a proseguire fattagli dalla
polizia con l’ausilio di una torcia a cono rosso, rallentava e si fermava sulla
corsia d’emergenza poco oltre il veicolo incidentato;
- AP 1 scendeva, dunque, dal
carroattrezzi, intenzionato a far valere il suo diritto ad eseguire il recupero
del veicolo. L’agente __________ invitava AP 1 ad andarsene e a liberare la
corsia di emergenza per consentire le operazioni di recupero da parte della
carrozzeria di picchetto, nel frattempo pure giunta sul posto e ferma (veicolo
di servizio e carroattrezzi) sulla corsia destra, poiché impossibilitata a
raggiungere la corsia di emergenza, già occupata da AP 1;
- solo dopo aver costatato
che la polizia non intendeva modificare la decisione presa e che il conducente
del veicolo incidentato non voleva sottoscrivere il formulario attestante il
suo intervento, AP 1 lasciava il luogo dell’incidente, consentendo alla
carrozzeria di picchetto di recuperare il veicolo incidentato e liberare
l’area.
b. La polizia ha,
dunque, dato a AP 1 tre ordini:
-
l’ingiunzione verbale di non raggiungere il luogo dell’incidente (data
telefonicamente);
-
il segnale luminoso di proseguire la sua corsa senza fermarsi sul
luogo dell’incidente;
-
l’ingiunzione verbale di lasciare il luogo dell’incidente e liberare la
corsia di emergenza.
3.
Giusta l’art. 90
cpv. 1 LCStr è punito con la multa chi contravviene alle norme della
circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del
Consiglio federale.
L’art. 27 cpv. 1 LCStr
prevede che l’utente della strada deve osservare sia i segnali e le
demarcazioni stradali come anche le istruzioni della polizia. Sempre secondo il
citato disposto, i segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme
generali; le istruzioni della polizia hanno priorità sulle norme generali, i
segnali e le demarcazioni.
Per "Istruzioni della polizia" s’intendono tutti gli ordini
che la polizia può impartire valendosi del suo compito generale di assicurare
l'ordine e la sicurezza nella circolazione stradale (DTF 102 IV 253 consid.
3b).
Gli ordini
della polizia sono delle ingiunzioni, delle istruzioni, delle indicazioni
destinate ad assicurare la sicurezza e la fluidità della circolazione, così
come il rispetto delle regole della circolazione (DTF 102 IV 253 consid.
3b; Bussy/Rusconi/Jeanneret, Code
suisse de la circulation routière, Basilea 2015; ad
art. 27 LCR, n. 5.1). Indipendentemente dalla forma in cui sono
impartiti, gli ordini non devono destare alcun dubbio sulla loro portata seria
e imperativa (STF del 28 luglio 2004, inc.6S.171/2004, consid. 2).
Essi possono essere dati tramite dei segnali manuali (art. 66 cpv.
1-4 OSStr), dei dispositivi luminosi posizionati sui veicoli della polizia, dei
segnali mediante dei bastoni o palette luminosi (art. 66 cpv. 4 e 5 OSStr),
oppure verbalmente (DTF 102 IV 253 consid. 3).
Queste istruzioni devono permettere agli agenti, in circostanze
eccezionali ed essenzialmente provvisorie, come in caso di incidente o di
ingorghi, d’assicurare il flusso della circolazione in maniera più rapida (A
Bussy/Rusconi/Jeanneret, op. cit., ad art. 27 LCR, n. 5.3). In casi simili, gli
utenti della strada devono attendere che l’agente faccia loro segnali manuali,
eccetto se si trovano in una colonna in movimento che l’agente non ferma (art.
66.
cpv. 1 OSStr).
4.
Innanzitutto è
pacifico, e l’appellante non lo contesta, che i tre ordini di cui sopra
(ingiunzione data al telefono, segnale luminoso e ingiunzione verbale) sono
delle istruzioni di polizia ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LCStr. Ciò che
l’appellante contesta, invece, è che possa essergli rimproverato di non averli
rispettati.
Ingiunzione verbale
data al telefono
5.
La tesi
dell’appellante secondo cui la revoca della richiesta d’intervento era
arbitraria, poiché non giustificata né dalle norme legali applicabili, né dalle
circostanze, è infondata.
Infatti, diversamente da
quanto da egli preteso, la polizia ha revocato la richiesta d’intervento, non
con il fine di privilegiare la ditta di picchetto, ma nella convinzione di
optare per la soluzione che fosse in grado di assicurare, in una situazione di
urgenza, il recupero del veicolo incidentato nel modo più sicuro e rapido
possibile e, nel contempo, la sicurezza della circolazione stradale. La polizia
poteva, infatti, contare sul fatto che la ditta di picchetto, parte alla
Convenzione tra il Cantone e i servizi di soccorso stradale che regola questo
tipo di interventi, sapesse esattamente come muoversi. Opinione che si è, del
resto, rivelata fondata ritenuto che AP 1, contrariamente alle disposizioni
della citata Convenzione, si apprestava ad eseguire il recupero del veicolo da
solo, senza indossare l’abbigliamento richiesto in questi casi e, soprattutto,
con un carroattrezzi sprovvisto di gru con argano di sollevamento (VI __________
21.10
, allegato al rapporto di costatazione del 18.11.2014, AI 1, pagg.
2-3; VI __________ 21.10.2014, allegato al rapporto di costatazione del
18.11
, AI 1, pagg. 2-3). Attrezzo, quest’ultimo, che ha consentito alla
ditta di picchetto di recuperare il veicolo velocemente e senza causare
ulteriori danni.
La revoca dell’intervento
di soccorso e la contestuale ingiunzione di non raggiungere il luogo
dell’incidente con il carro attrezzi - intimati telefonicamente all’appellante
dall’agente __________ - costituiscono, dunque, un valido e del tutto legittimo
ordine di polizia e, in quanto tale, l’appellante doveva rispettarlo, a prescindere
da quelli che egli riteneva fossero i suoi doveri professionali. Del resto,
egli sapeva, poiché ciò gli era stato spiegato dall’agente __________, che il
recupero sarebbe stato effettuato dalla ditta di picchetto e che, pertanto,
l’intervento richiesto dal conducente del veicolo incidentato - che aveva
peraltro accettato senza obiezioni la decisione della polizia - era garantito.
Anche dal profilo dei suoi obblighi professionali verso il cliente egli poteva,
dunque, stare tranquillo.
Ne deriva pertanto che,
recandosi comunque sul luogo dell’incidente, AP 1 non ha osservato un ordine di
polizia e, così facendo, ha violato l’art. 27 cpv. 1 LCStr.
Segnalazione con torcia
con cono rosso
6.
Secondo l’appellante
tale segnale non era rivolto a lui: pertanto, egli non doveva considerarlo come
un “monito specifico nei suoi confronti” (dichiarazione d’appello, pag.
5).
Su quest’aspetto, la
scrivente Corte condivide l’argomentazione del primo giudice secondo cui a AP 1
doveva essere chiaro che non aveva il permesso di fermarsi sul luogo
dell’incidente e che, pertanto, il segnale luminoso che indicava l’obbligo di
proseguire era rivolto anche a lui. Egli ha, infatti, raggiunto il luogo
dell’incidente conscio del fatto che, poco prima, la polizia - la stessa che
dirigeva il traffico con la pila luminosa - aveva revocato la richiesta di
soccorso e gli aveva ordinato espressamente di non intervenire con il
carroattrezzi sul luogo dell’incidente. Il fatto che egli fosse intenzionato ad
intervenire lo stesso, infischiandosene della revoca appena ricevuta, non
influisce sulla sua consapevolezza di quella che era la posizione degli agenti
presenti in loco. In ogni caso, così come osservato dal primo giudice, se egli
aveva dei dubbi sul destinatario del segnale luminoso, avrebbe dovuto
semplicemente rallentare, accostarsi all’agente di polizia e chiarire, nel giro
di pochi secondi, il comportamento da adottare (cfr. sentenza impugnata,
consid. 5.b., pag.10 e riferimenti citati), invece di semplicemente ignorare l’ordine
di proseguire, fermandosi sulla corsia di emergenza. Così facendo egli ha
violato l’art. 27 cpv. 1 LCStr.
Ingiunzione verbale di
voler lasciare il luogo dell’incidente
7.
L’appellante non può
essere seguito nemmeno quando pretende di aver ossequiato all’ordine
dell’agente __________ di andarsene e liberare la corsia di emergenza. Egli non
ha, infatti, immediatamente sgomberato l’area incidentata come a lui ordinato,
ma l’ha fatto unicamente dopo aver, dapprima, nuovamente tentato di far valere
il suo diritto ad eseguire le operazioni di recupero del veicolo e, poi, di
ottenere la firma del conducente del veicolo incidentato a ratifica del suo
intervento. Contrariamente a quanto da lui preteso, AP 1 non aveva nessun
diritto di sostare - nemmeno temporaneamente- nei pressi del veicolo
incidentato. La necessità di una sua partenza immediata, dettata dall’esigenza
di consentire al carroattrezzi e al veicolo di servizio della ditta di
picchetto, che stavano per sopraggiungere, di accedere al veicolo incidentato
in sicurezza e senza causare intralci alla circolazione, era, infatti,
certamente prioritaria rispetto all’esigenza dell’appellante di discutere la
decisione della polizia - chiara e che non lasciava spazio a dubbi - di
affidare l’intervento di recupero ad altri. Sostando sulla corsia di emergenza
nonostante l’ordine di andarsene intimatogli dall’agente __________,
l’appellante ha, dunque, violato l’art. 27 cpv. 1 LCStr.
Visto tutto quanto
precede, la condanna di AP 1 per infrazione alla LCStr (art. 90
cpv. 1 LCStr) decisa in prima sede merita conferma.
Commisurazione della
pena
8.
Quanto
alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - si
osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 100.- inflitta
all’appellante dal presidente della Pretura penale.
La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr.
art. 106 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa degli elementi di
valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.
Spese e indennità
9.
Visto l’esito
dell’appello, non entra in considerazione il risarcimento delle spese di patrocinio,
ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, preteso dall’imputato, a cui vanno invece
accollate sia le spese della procedura di primo grado, che quelle della
procedura d’appello (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 80, 81, 398 e segg. CPP,
27 cpv. 1 e 90 cpv. 1 LCStr
66 cpv. 1 OSStr,
47 e segg., 106 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello
è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP
1 è dichiarato autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione,
per non aver osservato, il 16 ottobre 2014 a __________, alla guida del veicolo
__________, le istruzioni impartite da un agente di polizia.
1.2.
AP 1 è condannato alla multa di fr. 100.- (cento).
1.2.1. in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. Gli
oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 570.-,
sono posti a carico dell’appellante.
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico di AP 1.
3. Non
si assegnano indennità ex art. 429 CPP.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.