17.2015.195
Definizione di accattonaggio. Il denaro ottenenuto con scaltrezza, utilizzando documenti contraffatti che ingannano sulla destinazione benefica chi lo elargisce, è provento di reato e, in applicazione
26 febbraio 2016Italiano29 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.195
Locarno
26 febbraio 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 30 ottobre 2015 dal
AP 1
contro la sentenza emanata il 23 ottobre 2015 dalla Pretura
penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 23 novembre 2015) nei
confronti di
IM 1
richiamata la dichiarazione di appello del 3 dicembre 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa n.
5211/2014 del 10 novembre 2014, il procuratore pubblico ha dichiarato IM 1
autore colpevole di
ripetuto
accattonaggio e vagabondaggio
per essersi,
per sua stessa ammissione, nel periodo compreso tra il 26 marzo e il 28 marzo
2014, a __________, a __________, a __________ e in altre imprecisate località
del Canton Ticino, chiedendo denaro “porta a porta”, ripetutamente dedicato
all’accattonaggio, in violazione delle vigenti disposizioni sull’ordine
pubblico;
e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 200.–,
sostituita, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 2 giorni
(punto 1) e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle
spese giudiziarie pari a fr. 124.50 (punto 2), nonché la conferma del
sequestro di fr. 424.50 operato dalla Polizia e la confisca di un blocco con
cedole di ricevuta (punto 3).
IM 1 ha presentato opposizione contro detto decreto di accusa il
19 novembre 2014. Il 25 novembre 2014, il procuratore pubblico ha confermato il
decreto di accusa n. 5211/2014 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
Fatti
B. Statuendo previo
dibattimento, con sentenza del 23 ottobre 2015 il presidente della Pretura
penale ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di accattonaggio, ha caricato le
spese allo Stato, disponendo la restituzione a IM 1 dell’importo di fr. 424.50,
sequestratogli quale anticipo a copertura delle spese, nonché il dissequestro
di un blocco con cedole di ricevuta.
C. Il 30 ottobre 2015, il
procuratore pubblico ha presentato annuncio d’appello. Ricevuta la motivazione
scritta della sentenza, il 3 dicembre 2015 ha – tempestivamente – trasmesso a
questa Corte la dichiarazione di appello, indicando di appellare l’intera
sentenza e postulando, in sua riforma, la condanna di IM 1 come proposto ai
punti 1, 2 e 3 del decreto d’accusa impugnato.
Il
procuratore pubblico ha chiesto, inoltre, la trattazione dell’appello in procedura
scritta, rinunciando a formulare istanze probatorie.
D. In applicazione
dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, il 7 dicembre 2015, la presidente di questa
Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura
scritta, ed ha impartito un termine di 20 giorni al procuratore pubblico per la
presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il relativo
allegato è stato presentato il 22 dicembre 2015. Il giorno successivo la presidente di questa Corte ha ordinato l’intimazione della
motivazione d’appello all’imputato e alla Pretura penale, impartendo loro un
termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni.
E. Con scritto dell’11
gennaio 2016, il presidente della Pretura penale ha comunicato di non avere
osservazioni in merito all’appello e di rimettersi al giudizio di questa Corte,
mentre che IM 1 ha fatto pervenire alla Corte le proprie osservazioni il 14
gennaio 2016, ove postula il proscioglimento dall’accusa di accattonaggio.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4
CPP se – come nel caso in esame – la procedura dibattimentale di primo grado
concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere
unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei
fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non
possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena
cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi
il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto
cantonale (Mini, in Commentario CPP, ed. 2010, n. 20 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, ed. 2011, n. 27 ad art. 398 CPP; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 12 ad art.
398.
CPP).
L’esame dei fatti è, per
contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente
inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione
“manifestamente inesatto” richiama la nozione di arbitrio elaborata dalla
giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op.
cit., n. 22 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP; Schmid,
op. cit., n. 13 ad art. 398 CPP), secondo cui un accertamento dei fatti
può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e
la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto
di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della
vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con
gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378
consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3;
134.
I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF
6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non
incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo
discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid.
3.
; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I
173.
consid. 3.1 e sentenze citate).
Ritenuto come l’appello giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti
al ricorso per cassazione previsto da molti precedenti diritti processuali
cantonali e al ricorso in materia penale al Tribunale federale (Schmid,
op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398 CPP;
Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur
schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini,
op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di un accertamento dei fatti
manifestamente inesatto – ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento – va
sollevata (cfr. anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far
valere che […] l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto
[…]”) e motivata.
Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione
impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per
quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario
dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice
è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si
fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di
equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2
consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1;
129.
I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove
ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid.
3).
In assenza di censure e di relative motivazioni conformi alle
esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello si rivelerà inammissibile.
2.
La mattina del 28
marzo 2014 la polizia __________ veniva informata da alcuni cittadini che nel
borgo di __________ si aggirava un uomo che, passando di porta in porta,
chiedeva denaro a favore di un’associazione benefica denominata “__________”
con sede a __________. La polizia provvedeva quindi a identificare e fermare IM
1, che veniva in seguito interrogato e confrontato con l’ipotesi di
contravvenzione all’art. 4 Lorp. La norma, con marginale “accattonaggio e
vagabondaggio” recita che “chiunque è dedito all’accattonaggio ed al vagabondaggio è punito con la
multa”.
Premettendo
il suo statuto di celibe e disoccupato, egli dichiarava di raccogliere offerte
porta a porta come volontario, così autorizzato dalla citata associazione,
dietro compenso di € 15.- al giorno e di aver raccolto, durante quella mattinata,
complessivamente fr. 30.- da tre persone, alle quali aveva rilasciato debita
ricevuta intestata all’associazione. In effetti, sulla sua persona la polizia
trovava un blocchetto di ricevute, come pure denaro contante in Euro (importo
non quantificato), che l’imputato dichiarava essere suo e fr. 424.50, che
dichiarava essere di proprietà dell’associazione, importo, quest’ultimo, poi
sequestratogli su ordine del procuratore pubblico a copertura delle spese (art.
268.
cpv. 1 lett. a CPP). Precisava, inoltre, che gli importi figuranti sulle
ricevute erano il frutto della raccolta effettuata anche nei due giorni
precedenti a __________ e a __________.
L’imputato
rifiutava di firmare il verbale e di compilare la dichiarazione sul suo stato
civile e patrimoniale, motivando di non essere “d’umore giusto”.
Previa
ingiunzione di non continuare con l’attività, egli veniva quindi rilasciato.
3.
Sulla scorta del
rapporto di polizia e della documentazione prodotta da IM 1, il procuratore
pubblico ha ritenuto sussistere la contravvenzione di ripetuto accattonaggio e
vagabondaggio. In realtà, trattasi in concreto dell’ipotesi di accattonaggio (a
dispetto del titolo marginale la norma non opera, infatti, un distinguo tra
accattonaggio e vagabondaggio). Da qui il decreto d’accusa n. 5211/2014 del 10
novembre 2014, confermato il 25 novembre 2014.
4.
Come già nel proprio
interrogatorio di polizia, anche davanti al presidente della Pretura penale
l’imputato ha sostenuto di essersi recato allo sportello del “servizio
permessi” di Bellinzona e così pure presso il vicino posto di polizia
cantonale, già nel 2013, al fine di conoscere se il tipo di attività di
volontariato da lui svolta (raccolta di fondi presso privati per
l’associazione) fosse soggetta ad autorizzazione, ottenendo risposta negativa,
fondata sull’art. 1 della Legge federale sul commercio ambulante (LCAmb),
concernente le collette a scopo di utilità pubblica o caritatevole.
Dal
punto di vista dei rapporti interni, egli ha dichiarato di essere stato
espressamente autorizzato dall’associazione a svolgere attività di
volontariato, in nome e per conto della medesima, che lo aveva pure dotato di
tesserino e giubba di identificazione. Ha, poi, soggiunto di essersi attivato
un po’ ovunque in Ticino, sulla base delle assicurazioni ricevute a Bellinzona,
sin dal mese di gennaio 2013. E ciò, sempre previo contatto con la polizia per
segnalare la sua presenza e comunicare la sua intenzione di raccogliere di
fondi per l’associazione “__________”, senza scontrarsi con obiezioni di sorta
(verbale interrogatorio dell’imputato 23 ottobre 2015).
5.
Constatata l’assenza
di una definizione di accattonaggio, sia nella legge (art. 4 Lorp) che nei
materiali legislativi, il giudice di prime cure si è ispirato a quella ritenuta
nel Messaggio governativo concernente la revisione totale della legge
sull’ordine pubblico, secondo cui “il termine accattonaggio ingloba tutte
quelle pratiche constatate concretamente sia con richiesta di denaro senza
controprestazione, sia in tutte quelle altre forme ibride di sollecitazioni
indiscriminate all’elargimento (recte: elargizione) di denaro con
parvenza di controprestazione di ogni genere (esempio: lettura della mano,
piccole controprestazioni in natura come penne, ciondoli, opuscoli, ecc.)”
(Messaggio n. 7055 dell’11 marzo 2015, pag. 2). L’accattonaggio si definirebbe,
così, come richiesta di denaro senza controprestazione o con semplice parvenza
di controprestazione (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 5).
Passando
all’esame del caso concreto, il primo giudice ha accertato che IM 1 si è
rivolto “di porta in porta” presso privati, presentandosi con una giubba e
tesserino di riconoscimento, distribuendo materiale informativo al fine di fare
conoscere l’operato dell’associazione benefica “__________” e raccogliere fondi
in suo favore. Assodato, poi, che l’imputato era in possesso di una specifica
autorizzazione scritta a esercitare tale attività di volontariato,
rilasciatagli dal presidente dell’associazione __________ e che, per ogni
donazione, consegnava al donante una ricevuta intestata all’associazione, il
presidente della Pretura penale è giunto alla conclusione che “non vi è
motivo di dubitare che l’imputato stesse raccogliendo fondi per l’associazione
e non per sé stesso” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 6).
Per
finire, il primo giudice ha ravvisato l’elemento della controprestazione
(necessario, secondo la definizione data, per sfuggire alla contravvenzione)
nell’attività benefica svolta dall’associazione, in quanto condivisa dai
donanti (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 6-7). Donde il proscioglimento.
6.
Il procuratore pubblico
lamenta una violazione del diritto, da parte del primo giudice (art. 398 cpv. 3
lett. a CPP), consistente nel non aver ritenuto applicabile alla fattispecie
l’art. 4 Lorp (appello, pag. 5, punto 9).
Nella
motivazione scritta dell’appello è elencata una serie di circostanze che,
secondo l’accusa, il primo giudice avrebbe omesso di ritenere e considerare
nella loro giusta luce:
- l’accusa si
chiede, anzitutto, perché rifiutarsi di firmare il verbale di polizia e gli
annessi formulari, come ha fatto l’imputato, se tutto si svolgeva alla luce del
sole, come a suo dire;
- si chiede, poi,
cosa ha portato IM 1 a spostarsi da Garbagnate Milanese in piccole località del
Canton Ticino per svolgervi il volontariato, dietro corresponsione di soli €
15.
– al giorno, osservando che sarebbe stato molto meno dispendioso per lui, e
più redditizio per l’associazione, recarsi nel ben più popoloso centro di
Milano, sito a due passi dalla sua abitazione;
- per
legittimarsi, l’imputato mostrava alle persone contattate una sorta di
autorizzazione, rilasciatagli a suo dire dall’associazione “__________”, nella
quale era riportato il testo della prima frase dell’art. 1 cpv. 3 della Legge
federale sul commercio ambulante (LCAmb), con tenore però modificato, rispetto
a quello ufficiale (vedi aggiunta in grassetto qui di seguito):
“Le collette a scopo di utilità pubblica o
caritatevoli e le aste pubbliche volontarie, non necessitano di
autorizzazione da parte delle autorità Cantonali, sottostanno al diritto
cantonale.
L’imputato
motiva questo libero adattamento con l’esigenza di integrare nel testo di legge
le informazioni ricevute dal “servizio autorizzazioni” di Bellinzona,
onde “renderlo più comprensibile” (verbale d’interrogatorio
dell’imputato 23 ottobre 2015).
L’accusa vi
ravvede, di contro, un “escamotage per vincere la resistenza dei donatori
più taccagni, piuttosto che voler favorire ai più la comprensione di un
articolo di legge” (appello, pag. 4, punto 4);
- più che dubbi
sorgono inoltre, evidenzia l’appellante, quanto alla veridicità della
(“presunta”) autorizzazione rilasciata all’imputato dalla “__________” (AI 1,
all. 6). Lo stesso dicasi per il documento, prodotto unitamente all’opposizione
al decreto d’accusa, nemmeno datato, contemplante l’autorizzazione di svolgere
una campagna di sensibilizzazione nei Comuni di __________, __________ e __________
il giorno 28 marzo 2014, documento compilato a posteriori, dopo emissione del
decreto d’accusa, zeppo, peraltro, di errori ortografici (ibidem);
- l’accusa
considera, inoltre, che la sentenza impugnata omette di rilevare come IM 1,
secondo la documentazione da lui prodotta, fosse autorizzato, semmai, a
raccogliere fondi esclusivamente su territorio italiano e soltanto fino al 31
dicembre 2013 (appello, pag. 4, punto 5);
- quanto al
tesserino e alla giubba di riconoscimento, che l’imputato ha ripetutamente
dichiarato di avere avuto su di sé, l’appellante assevera come ciò non risulti
comprovato (ibidem);
- indicativo,
poi, il fatto che l’imputato non rilasciasse una ricevuta per ogni donazione.
Giacché, diversamente, non si spiegherebbero i fr. 424.50 trovati in suo
possesso senza alcun riscontro nei tagliandi delle ricevute, che attestavano
unicamente l’incasso di fr. 30.– di quel giorno (ibidem);
- per il procuratore
pubblico, inoltre, stupisce che il primo giudice non abbia chiesto all’imputato
per quale motivo raccogliesse fondi in Svizzera e non, come logica vorrebbe, in
Italia (ibidem);
- richiamandosi “allo
statuto della O.N.L.U.S” reperibile sul sito non governativo www.6in.it
(sentenza impugnata consid. 16, pag. 6), il procuratore pubblico assevera che
il raggio d’azione dell’associazione “__________” è limitato al territorio
italiano e che beneficiate sono le “famiglie italiane” sicché i donatori
ticinesi non avrebbero comunque ricevuto alcun tornaconto diretto.
Ancorché ciò
non muti le cose, va precisato che tali principi statutari si ricavano
dall’opuscolo informativo dell’associazione prodotto dall’imputato e non, come
erroneamente indicato nell’appello, dal sito internet in questione;
- l’appellante si
duole, infine, che il primo giudice non ha ravvisato, nel comportamento
dell’imputato, “una certa insistenza nel chiedere denaro al prossimo”,
il contrario emergendo chiaramente, a suo giudizio, dalla scelta della modalità
operativa: raccolta di fondi porta a porta, anziché a mezzo di una bancarella
(appello, pag. 5, punto 8).
7.
Confrontandosi
con le argomentazioni appena evocate, l’imputato ribadisce che al momento del
fermo indossava la giubba colore azzurro dell’associazione “__________” e il
tesserino di riconoscimento. Inoltre aveva con sé “una piccola cartelletta
trasparente che tenevo in mano, con dentro le due autorizzazioni
dell’associazione, sia quella per la Svizzera, sia quella Italiana e il blocco
delle ricevute” (osservazioni 7 gennaio 2016, pag. 1). Precisa, poi, che
l’importo di fr. 424.50 sequestratogli era il frutto di 2-3 giorni di raccolta
di fondi. Quanto all’autorizzazione per la distribuzione di materiale
informativo e per la raccolta di fondi sul suolo cantonale, IM 1 insiste
nuovamente sul fatto che, in base alle assicurazioni ricevute dall’ufficio dei
permessi di Bellinzona, non ve n’era necessità alcuna, trattandosi di collette
a scopo di utilità pubblica o caritatevoli. Egli motiva, poi, la modifica del
testo dell’art. 1 cpv. 3 LCAmb con l’esigenza di rassicurare le persone
contattate che egli era in regola per quel tipo di attività in Svizzera. Ciò
che, peraltro, “lo statuto onlus non vieta” (osservazioni 7 gennaio
2016, pag. 3).
Da
ultimo, all’obiezione d’appello secondo cui l’autorizzazione rilasciatagli
dall’associazione era limitata al 2013, l’imputato risponde che la data di
validità è chiaramente riportata sulle autorizzazioni: anni 2013/2014 per
l’autorizzazione “svizzera” e anno 2014 per quella “Italiana” (osservazioni
7.
gennaio 2016, pag. 4).
8.
Come
già ricordato, l’appellante si richiama all’art. 398 cpv. 3 lett. a CPP,
ascrivendo al primo giudice una violazione del diritto (sopra, consid. 6).
A
ben vedere, tuttavia, le critiche rivolte alla sentenza impugnata non connotano
la censura di sentenza giuridicamente viziata, bensì quella di accertamento dei
fatti manifestamente inesatto (art. 398 cpv. 4 CPP).
Le
contestazioni vertono, infatti, essenzialmente sui sospetti indizianti
l’accattonaggio, che il primo giudice avrebbe omesso di assodare e fare propri,
come il rifiuto di firmare il verbale di polizia, l’attività di raccolta di
fondi in Svizzera (e non sul territorio italiano), la presentazione ai
potenziali donatori di una autorizzazione di dubbia veridicità, l’assenza di un
tornaconto per i donatori (i fondi raccolti essendo destinati ad aiutare le “famiglie
italiane”), il ritrovamento sull’imputato di fr. 424.50 (sebbene dal blocchetto
di ricevute risultasse soltanto un incasso di ca. fr. 30.–), la circostanza che
l’imputato traeva un vantaggio dalla raccolta di fondi (giacché “stipendiato
con Euro 15.– giornalieri”), infine l’insistenza nel richiedere denaro al
prossimo.
9.
A
mente del primo giudice, l’imputato è stato attivo nella raccolta di fondi
porta a porta per effettuare la distribuzione di materiale informativo al fine
di far conoscere l’associazione benefica e la raccolta di fondi per la stessa,
presentandosi quale volontario incaricato dall’associazione benefica “__________”,
indossando una giubba identificativa e mostrando, regolarmente, un apposito
tesserino di riconoscimento. Il primo giudice ritiene, perciò, assodato che
l’imputato non ha chiesto offerte di denaro “a scopo personale”, ma “a
nome dell’Associazione” (sentenza impugnata consid. 16, pag. 6).
Tale
conclusione “si evince”, stando al giudizio impugnato, “dagli atti
dell’incarto penale”. In realtà, però, essa si fonda esclusivamente sulle
dichiarazioni dell’imputato consegnate nel verbale d’interrogatorio del primo
dibattimento e sulla documentazione da lui prodotta al Ministero pubblico il 28
ottobre 2014 (AI 4). Sempre sui medesimi elementi, ma in questo caso con
l’aggiunta delle dichiarazioni rese dall’imputato in polizia il 28 marzo 2014 e
sui documenti prodotti al Ministero l’11 settembre 2014 (AI 2), si basa la
seconda conclusione del primo giudice, ovvero che IM 1 era in possesso di una
specifica autorizzazione scritta a esercitare tale attività di volontariato per
l’associazione rilasciatagli dal presidente __________ e che, per ogni
donazione, egli consegnava al donante una ricevuta a nome dell’associazione.
Non vi sarebbe dunque motivo di dubitare che l’imputato stesse raccogliendo
fondi per l’associazione e non per se stesso (ibidem).
10.
Agli
atti vi sono però altri elementi, che non hanno raccolto l’attenzione del primo
giudice ma che, valutati nel loro insieme, concorrono a ritenere, in primo
luogo l’inaffidabilità delle dichiarazioni dell’imputato, in secondo luogo che
egli abbia agito, sotto mentite spoglie di rappresentante dell’associazione
benefica “__________”, al solo scopo di conseguire un beneficio personale.
a) A
comprova di una specifica autorizzazione a svolgere, sotto forma di
volontariato, informazione e raccolta di fondi in nome e per conto
dell’associazione, in territorio straniero, per l’anno 2014, l’imputato ha
prodotto in fotocopia la seguente documentazione:
- una
“TESSERA N° 5” con fotografia posizionata a destra del numero 5 (AI 1,
all. 6 e AI 4) e una “TESSERA N° 23” assolutamente identica a quella
precedente, ma senza fotografia (AI 2), entrambe recanti in calce la firma del
presidente __________ e con l’indicazione “ANNO 2013/14”.
D’acchito
viene da chiedersi per quali ragioni rilasciare, alla stessa persona, due
tessere valide per lo stesso periodo ma con due numeri diversi, e soprattutto
perché una sola di esse è stata munita di foto, collocata peraltro, non già in
un apposito riquadro (inesistente), ma nello spazio riservato all’iscrizione
del numero di tessera (vedi raffronto tra le due tessere). Il perché di
siffatta duplice tessera non è dato a conoscere.
Di
più. Tra l’intestazione della tessera e la firma del presidente, posta in calce
alla medesima, figurano la croce svizzera, il cappello introduttivo della Legge
federale sul commercio ambulante del 23 marzo 2001 (LCAmb), nonché l’estratto dell’art.
1.
LCAmb taroccato dall’imputato con l’aggiunta “non necessitano di
autorizzazione da parte delle autorità cantonali”.
Al
primo giudice sembrerebbe essere sfuggito che i due documenti, così come
confezionati, emanano dall’imputato e non dall’associazione. Non gli è
sfuggito, in ogni caso, che il testo del cpv. 3 dell’art. 1 LCAmb è stato
modificato dall’imputato (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 3). Egli, non ha
dato però alcun peso, tantomeno ha tratto conclusioni dalla giustificazione
avanzata da quest’ultimo, secondo cui il testo legale sarebbe stato “completato
con le informazioni ricevute per renderlo più comprensibile”.
Siamo
in presenza, in effetti, di una contraffazione, elaborata dall’imputato allo
scopo - evidente - di rafforzare la sua credibilità di persona autorizzata alla
raccolta di fondi in territorio ticinese, sia da parte dell’associazione
benefica italiana, sia da parte della legge svizzera.
- un
formulario d’incarico, non datato, anch’esso con firma in calce del presidente __________
(scritto però __________), intestato all’associazione “__________”.
Il
documento sembra confezionato per dare un’impressione unitaria, ma in realtà
risulta chiaro che esso si compone di tre parti distinte, di cui almeno due
sono il frutto di un’elaborazione raffazzonata dall’imputato (AI. 4 e doc.
annesso all’opposizione al decreto d’accusa).
Una
prima parte, contiene l’incarico affidato ad IM 1, “a trascorrere una
giornata presso il vostro territorio di competenza, comune di (spazio da
compilare lasciato in bianco, ndr.), in data/e (spazio da compilare
lasciato in bianco), dalle ore 9:30 (spazio compilato a mano, ndr)
alle ore 12:00 dalle 13:30 alle 17:30 (spazio compilato a mano, ndr),
per effettuare una campagna di sensibilazione (l’errore figura nel
documento) e raccolta fondi, rilasciando il Coupon informativo
dell’associazione con relativa ricevuta”. Negli ulteriori spazi figurano,
compilati a mano, i dati personali dell’imputato e quelli della sua auto
(marca, colore e numero di targa) ed il numero di tesserino (n. 5).
Una
seconda parte, ove si spiega che l’ufficio dei permessi di Bellinzona avrebbe
riferito (“ci hanno riferito”) che, in base alla Legge federale sul
commercio ambulante, le associazioni di volontariato provenienti dall’Italia
non abbisognano di autorizzazione per svolgere la loro opera in Svizzera.
L’ufficio non avrebbe però voluto rilasciare una dichiarazione scritta in tal
senso, limitandosi a consegnare all’imputato una versione stampata della citata
Legge federale.
Che
questa parte di documento sia opera dell’imputato, e non dell’associazione, è
evidente. Oltre a refusi come “visto la legge Federale”, “cmq”, “la la legge
federale”, dal testo spunta un grossolano errore ortografico (“… non a
potuto far altro che…”). Errore, quello di scrivere “a” o “o”
non preceduti da “h”, a cui l’imputato è purtroppo avvezzo. Lo si ritrova,
infatti, nella sua motivazione scritta dell’appello addirittura 16 volte e 2
volte in una sua lettera manoscritta del 17 gennaio 2015 indirizzata al primo
giudice (doc. 3 dell’incarto della Pretura penale). Non è dunque pensabile che
simile svarione sia dovuto - contemporaneamente - alla penna dell’imputato e a
quella di un responsabile dell’associazione, magari dello stesso presidente __________.
La
sentenza impugnata non accenna, però, a questo particolare.
Ma
neppure a quest’altro: la terza parte del documento contempla l’estratto della
LCAmb già presente nelle tessere di autorizzazione, compreso quindi il cpv. 3
dell’art. 1 con la modifica inserita dall’imputato nel bel mezzo della norma.
Vi
è che la trascrizione dell’estratto dell’art. 1 LCAmb taroccato dall’imputato è
preceduta da un’introduzione dai toni quasi solenni: “Noi ve la riportiamo in
fede qui sotto” (il grassetto è della Corte). Non sfuggirà, allora, lo
stridente contrasto tra questa sorta di attestazione di fedefacenza e la manipolazione
del testo (e trattasi di un testo legale ufficiale) fatto seguire nel
documento;
- un
altro formulario d’incarico, in realtà la fotocopia di quello appena visto, con
gli stessi errori e contenuti ma completato, negli spazi lasciati in bianco nel
precedente, con l’aggiunta di “__________, __________ E __________” e “28/03/2014”.
Il
documento è stato prodotto dall’imputato in allegato all’opposizione al decreto
d’accusa del 19 novembre 2014, quindi ad istruttoria preliminare già chiusa. Le
aggiunte posticce non stupiscono più di quel tanto, confermando la facilità
(invero più che l’abilità) con cui IM 1 interviene con manipolazioni su
documenti recanti la firma altrui;
- fotocopia
di un formulario intestato all’associazione “__________”, datato 2 gennaio
2014, stando al quale un rappresentante dell’associazione, tale __________ (“referente”),
affida a IM 1 l’incarico, per l’anno 2014, di:
“Partecipare alle campagne informative e di raccolta
fondi sul (recte: su) tutto il
territorio (segue uno spazio vuoto, ndr) PER NOME E CONTO DELLA
ASSOCIAZIONE”.
Anche
questo documento, prodotto dall’imputato il 17 gennaio 2015 (doc. 3
dell’incarto della pretura penale), contiene diversi errori ortografici e
grammaticali, ma soprattutto, ancora una volta, un’evidente contraffazione. Nel
passaggio appena citato, infatti, è omesso, o meglio tolto, l’aggettivo “nazionale”
dopo “territorio”, a voler così indicare, come il volontariato fosse
autorizzato anche al di fuori dei confini italiani.
Sennonché
gli atti fanno stato anche di un altro documento, prodotto dall’imputato
all’interrogatorio di polizia (AI 1, all. 6), del tutto simile a quello appena
descritto, ove il presidente __________ fa incarico a IM 1, per il periodo
luglio/dicembre 2013, di:
“Rappresentare e coordinare campagne informative e di
raccolta fondi su tutto il territorio nazionalea (recte: nazionale) PER NOME E CONTO DELLA
ASSOCIAZIONE”.
Quanto
ai limiti territoriali dell’attività di volontariato dell’associazione non v’è
dubbio che quest’ultima versione debba prevalere, escludendo quindi che
l’imputato fosse effettivamente ed espressamente autorizzato dall’associazione
“__________” ad operare in Svizzera nell’anno 2014.
La
manipolazione della cosiddetta autorizzazione 2014 (peraltro eseguita in modo
assolutamente dilettantesco) può spiegarsi, infatti, unicamente con la volontà
di ingannare i potenziali donatori ticinesi, con un documento, apparentemente
emanante dall’associazione, che lo autorizzava a raccogliere fondi anche in
Svizzera, ritenuto che dal punto di vista delle autorità ticinesi egli poteva
avvalersi dell’art. 3 cpv. 1 LCAmb.
Invero,
nulla permette di escludere che IM 1 avesse
effettivamente
qualità di volontario dell’associazione. Nelle descritte circostanze, tuttavia,
è convinzione della Corte che da escludere sia in ogni caso la volontà
dell’imputato di devolvere le somme raccolte il 28 marzo 2014 e nei due giorni
precedenti a __________, __________ e __________ all’associazione “__________”.
Manca un’autorizzazione credibile da parte dell’associazione a svolgere
attività di volontariato in Ticino. Le autorizzazioni prodotte sono, come visto,
contraffatte, ciò che ne attesta un uso non conforme, indebito e al contempo
suscettibile di ingannare gli ignari benefattori ticinesi sulla reale non
propriamente benefica natura della raccolta di fondi. La Corte ritiene che non
v’è alcun motivo ragionevole di agire con siffatte modalità, se non per proprio
profitto personale.
b) L’imputato
ha dichiarato alla polizia di non percepire alcun stipendio dall’associazione
ma unicamente un rimborso spese giornaliero di € 15.- (verbale 28 marzo 2014,
pag. 2 AI 1), di cui € 4.40 spesi per i caselli dell’autostrada e € 10.- di gas
per la sua auto (osservazioni del 7 gennaio 2016 all’appello, pag. 3, CARP
VIII). Come rettamente osservato dal procuratore pubblico “c’è qualcosa che
non torna” (appello, pag. 4), giacché non si spiega perché un volontario
abitante a Garbagnate Milanese, senza salario né altre entrate, dovrebbe alzarsi
di mattina presto, spostarsi a __________ con la propria auto per raccogliere
fondi a favore di un’associazione italiana, per soli € 15.– di rimborso spese, nemmeno
sufficienti per coprire le spese di viaggio. Tale riflessione, il primo giudice
doveva pur farla e avvedersi che con € 15.– di rimborso spese giornaliero IM 1
nemmeno poteva garantirsi il vitto quotidiano.
11.
In
definitiva, la Corte ritiene insostenibile - quindi arbitrario - l’assunto del
primo giudice secondo cui “non v’è motivo di dubitare che l’imputato stesse
raccogliendo fondi per l’Associazione e non per sé stesso” (sentenza
impugnata, pag. 6, consid. 16). I motivi per dubitarne, anzi per dare certezza
al dubbio, emergono in toni cristallini dalla concludenza degli atti
dell’imputato, palesatasi non solo con la manipolazione e l’utilizzo di
documenti recanti firma altrui, ma anche con un comportamento che può
ragionevolmente identificarsi soltanto con l’ipotesi accusatoria, ad esclusione
di ogni altra.
Da
tutto quanto precede scaturisce, infatti, un’immagine dell’imputato ben diversa
da quella che egli vuol dare di sé e che ha convinto il primo giudice. Gli atti
non riflettono la visione del volontario pieno di umanità e altruismo, pronto a
sacrificarsi e spossessarsi di tutto, rinunciando anche al cibo, pur di perseguire
il suo scopo benefico.
Esce
bensì, come detto, il quadro di un imputato che ha agito con scaltrezza e per
indebito tornaconto personale, utilizzando documenti contraffatti, ottenendo
offerte di denaro ingannando sulla loro destinazione benefica. La diversa conclusione
del primo giudice è dunque costitutiva di arbitrio, nella misura in cui egli si
è basato essenzialmente sulle dichiarazioni dell’imputato, omettendo di
approfondire la rilevanza delle altre prove, segnatamente la documentazione
contraffatta che questi ha prodotto a giustificazione del proprio agire. Una
documentazione altamente indiziante l’intenzione di appropriarsi del denaro
raccolto. Né il primo giudice ha proceduto a una valutazione della plausibilità
del racconto dell’imputato, in punto al suo agire benefico, non ravvedendovi
una palese insostenibilità, a fronte della sua condizione di persona senza
lavoro e entrate.
Di
conseguenza, stante l’arbitrario accertamento dei fatti consegnato nel giudizio
appellato, in riforma dello stesso IM 1 dev’essere ritenuto autore colpevole
della contravvenzione di accattonaggio secondo l’art. art. 4 Lorp.
Quanto
alla pena la Corte ritiene congruamente commisurata alla colpa del reo la multa
di fr. 200.- proposta nel decreto d’accusa, riconfermata nelle richieste
d’appello e non contestata nella sua entità.
12.
Nel
decreto d’accusa era chiesta la confisca del blocco con cedole di ricevute che
l’imputato aveva con sé al momento del fermo (reperto n. 31595). A seguito
della decisione di proscioglimento, il primo giudice ne aveva disposto il
dissequestro. Il blocco in questione è servito a commettere l’infrazione. Si
giustifica perciò ordinarne la confisca e la distruzione (art. 69 CP).
13.
Dato
l’esito della procedura d’appello, le spese del primo giudizio (tassa di
giustizia di fr. 300.- e spese di fr. 150.-) rimangono caricate allo Stato
(art. 423 cpv. 1 e 426 cpv. 1 in combinazione con l’art. 428 cpv. 3 CPP).
In
ragione della soccombenza dell’imputato le spese procedurali della procedura
d’appello andranno, invece, a suo carico (art. 428 cpv. 1 CPP).
14.
Al
momento del fermo di IM 1 gli agenti di polizia avevano dato seguito all’ordine
del procuratore pubblico di sequestrare l’importo di fr. 424.50 trovato su di
lui, a titolo di copertura spese ai sensi dell’art. 268 CPP. A seguito del
proscioglimento, il primo giudice ne aveva ordinato la restituzione
all’imputato previa indicazione delle coordinate del conto su cui effettuare il
versamento.
Assodata
la contravvenzione di accattonaggio in capo all’imputato, l’importo sequestrato
assume natura di prodotto del reato. In applicazione dell’art. 70 cpv. 1 CP, ne
va pertanto ordinata la confisca.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 80 segg., 84, , 379 segg., 398 cpv.
4, 406 cpv. 1, 408 CPP,
1 e segg., 70 cpv. 1, 106,
335 CP,
4 Lorp,
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2
CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e l’art. 22 cpv. 2 LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza:
1.1. IM 1 è dichiarato autore
colpevole di ripetuto accattonaggio, per aver chiesto denaro “porta a porta”
tra il 26 e il 28 marzo 2014, a __________, a __________, a __________, in
violazione delle vigenti disposizioni sull’ordine pubblico.
1.2. IM 1 è condannato al
pagamento della multa di fr. 200.–, sostituita, in caso di mancato pagamento,
con una pena detentiva di due giorni.
2. La tassa e le spese
del procedimento di primo grado, di complessivi fr. 450.– sono posti a carico
dello Stato.
3. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 200.–
- altri disborsi fr. 100.–
fr. 300.–
sono posti a carico di IM 1.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.