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Decisione

17.2015.195

Definizione di accattonaggio. Il denaro ottenenuto con scaltrezza, utilizzando documenti contraffatti che ingannano sulla destinazione benefica chi lo elargisce, è provento di reato e, in applicazione

26 febbraio 2016Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo previo

dibattimento, con sentenza del 23 ottobre 2015 il presidente della Pretura

penale ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di accattonaggio, ha caricato le

spese allo Stato, disponendo la restituzione a IM 1 dell’importo di fr. 424.50,

sequestratogli quale anticipo a copertura delle spese, nonché il dissequestro

di un blocco con cedole di ricevuta.

C. Il 30 ottobre 2015, il

procuratore pubblico ha presentato annuncio d’appello. Ricevuta la motivazione

scritta della sentenza, il 3 dicembre 2015 ha – tempestivamente – trasmesso a

questa Corte la dichiarazione di appello, indicando di appellare l’intera

sentenza e postulando, in sua riforma, la condanna di IM 1 come proposto ai

punti 1, 2 e 3 del decreto d’accusa impugnato.

Il

procuratore pubblico ha chiesto, inoltre, la trattazione dell’appello in procedura

scritta, rinunciando a formulare istanze probatorie.

D. In applicazione

dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, il 7 dicembre 2015, la presidente di questa

Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura

scritta, ed ha impartito un termine di 20 giorni al procuratore pubblico per la

presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il relativo

allegato è stato presentato il 22 dicembre 2015. Il giorno successivo la presidente di questa Corte ha ordinato l’intimazione della

motivazione d’appello all’imputato e alla Pretura penale, impartendo loro un

termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni.

E. Con scritto dell’11

gennaio 2016, il presidente della Pretura penale ha comunicato di non avere

osservazioni in merito all’appello e di rimettersi al giudizio di questa Corte,

mentre che IM 1 ha fatto pervenire alla Corte le proprie osservazioni il 14

gennaio 2016, ove postula il proscioglimento dall’accusa di accattonaggio.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4

CPP se – come nel caso in esame – la procedura dibattimentale di primo grado

concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere

unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei

fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non

possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena

cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi

il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto

cantonale (Mini, in Commentario CPP, ed. 2010, n. 20 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, ed. 2011, n. 27 ad art. 398 CPP; Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 12 ad art.

398.

CPP).

L’esame dei fatti è, per

contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente

inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione

“manifestamente inesatto” richiama la nozione di arbitrio elaborata dalla

giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op.

cit., n. 22 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP; Schmid,

op. cit., n. 13 ad art. 398 CPP), secondo cui un accertamento dei fatti

può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e

la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto

di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della

vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con

gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378

consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3;

134.

I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF

6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non

incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo

discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid.

3.

; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I

173.

consid. 3.1 e sentenze citate).

Ritenuto come l’appello giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti

al ricorso per cassazione previsto da molti precedenti diritti processuali

cantonali e al ricorso in materia penale al Tribunale federale (Schmid,

op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398 CPP;

Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur

schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini,

op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di un accertamento dei fatti

manifestamente inesatto – ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento – va

sollevata (cfr. anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far

valere che […] l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto

[…]”) e motivata.

Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione

impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per

quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario

dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice

è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si

fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di

equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2

consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1;

129.

I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove

ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid.

3).

In assenza di censure e di relative motivazioni conformi alle

esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello si rivelerà inammissibile.

2.

La mattina del 28

marzo 2014 la polizia __________ veniva informata da alcuni cittadini che nel

borgo di __________ si aggirava un uomo che, passando di porta in porta,

chiedeva denaro a favore di un’associazione benefica denominata “__________”

con sede a __________. La polizia provvedeva quindi a identificare e fermare IM

1, che veniva in seguito interrogato e confrontato con l’ipotesi di

contravvenzione all’art. 4 Lorp. La norma, con marginale “accattonaggio e

vagabondaggio” recita che “chiunque è dedito all’accattonaggio ed al vagabondaggio è punito con la

multa”.

Premettendo

il suo statuto di celibe e disoccupato, egli dichiarava di raccogliere offerte

porta a porta come volontario, così autorizzato dalla citata associazione,

dietro compenso di € 15.- al giorno e di aver raccolto, durante quella mattinata,

complessivamente fr. 30.- da tre persone, alle quali aveva rilasciato debita

ricevuta intestata all’associazione. In effetti, sulla sua persona la polizia

trovava un blocchetto di ricevute, come pure denaro contante in Euro (importo

non quantificato), che l’imputato dichiarava essere suo e fr. 424.50, che

dichiarava essere di proprietà dell’associazione, importo, quest’ultimo, poi

sequestratogli su ordine del procuratore pubblico a copertura delle spese (art.

268.

cpv. 1 lett. a CPP). Precisava, inoltre, che gli importi figuranti sulle

ricevute erano il frutto della raccolta effettuata anche nei due giorni

precedenti a __________ e a __________.

L’imputato

rifiutava di firmare il verbale e di compilare la dichiarazione sul suo stato

civile e patrimoniale, motivando di non essere “d’umore giusto”.

Previa

ingiunzione di non continuare con l’attività, egli veniva quindi rilasciato.

3.

Sulla scorta del

rapporto di polizia e della documentazione prodotta da IM 1, il procuratore

pubblico ha ritenuto sussistere la contravvenzione di ripetuto accattonaggio e

vagabondaggio. In realtà, trattasi in concreto dell’ipotesi di accattonaggio (a

dispetto del titolo marginale la norma non opera, infatti, un distinguo tra

accattonaggio e vagabondaggio). Da qui il decreto d’accusa n. 5211/2014 del 10

novembre 2014, confermato il 25 novembre 2014.

4.

Come già nel proprio

interrogatorio di polizia, anche davanti al presidente della Pretura penale

l’imputato ha sostenuto di essersi recato allo sportello del “servizio

permessi” di Bellinzona e così pure presso il vicino posto di polizia

cantonale, già nel 2013, al fine di conoscere se il tipo di attività di

volontariato da lui svolta (raccolta di fondi presso privati per

l’associazione) fosse soggetta ad autorizzazione, ottenendo risposta negativa,

fondata sull’art. 1 della Legge federale sul commercio ambulante (LCAmb),

concernente le collette a scopo di utilità pubblica o caritatevole.

Dal

punto di vista dei rapporti interni, egli ha dichiarato di essere stato

espressamente autorizzato dall’associazione a svolgere attività di

volontariato, in nome e per conto della medesima, che lo aveva pure dotato di

tesserino e giubba di identificazione. Ha, poi, soggiunto di essersi attivato

un po’ ovunque in Ticino, sulla base delle assicurazioni ricevute a Bellinzona,

sin dal mese di gennaio 2013. E ciò, sempre previo contatto con la polizia per

segnalare la sua presenza e comunicare la sua intenzione di raccogliere di

fondi per l’associazione “__________”, senza scontrarsi con obiezioni di sorta

(verbale interrogatorio dell’imputato 23 ottobre 2015).

5.

Constatata l’assenza

di una definizione di accattonaggio, sia nella legge (art. 4 Lorp) che nei

materiali legislativi, il giudice di prime cure si è ispirato a quella ritenuta

nel Messaggio governativo concernente la revisione totale della legge

sull’ordine pubblico, secondo cui “il termine accattonaggio ingloba tutte

quelle pratiche constatate concretamente sia con richiesta di denaro senza

controprestazione, sia in tutte quelle altre forme ibride di sollecitazioni

indiscriminate all’elargimento (recte: elargizione) di denaro con

parvenza di controprestazione di ogni genere (esempio: lettura della mano,

piccole controprestazioni in natura come penne, ciondoli, opuscoli, ecc.)”

(Messaggio n. 7055 dell’11 marzo 2015, pag. 2). L’accattonaggio si definirebbe,

così, come richiesta di denaro senza controprestazione o con semplice parvenza

di controprestazione (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 5).

Passando

all’esame del caso concreto, il primo giudice ha accertato che IM 1 si è

rivolto “di porta in porta” presso privati, presentandosi con una giubba e

tesserino di riconoscimento, distribuendo materiale informativo al fine di fare

conoscere l’operato dell’associazione benefica “__________” e raccogliere fondi

in suo favore. Assodato, poi, che l’imputato era in possesso di una specifica

autorizzazione scritta a esercitare tale attività di volontariato,

rilasciatagli dal presidente dell’associazione __________ e che, per ogni

donazione, consegnava al donante una ricevuta intestata all’associazione, il

presidente della Pretura penale è giunto alla conclusione che “non vi è

motivo di dubitare che l’imputato stesse raccogliendo fondi per l’associazione

e non per sé stesso” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 6).

Per

finire, il primo giudice ha ravvisato l’elemento della controprestazione

(necessario, secondo la definizione data, per sfuggire alla contravvenzione)

nell’attività benefica svolta dall’associazione, in quanto condivisa dai

donanti (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 6-7). Donde il proscioglimento.

6.

Il procuratore pubblico

lamenta una violazione del diritto, da parte del primo giudice (art. 398 cpv. 3

lett. a CPP), consistente nel non aver ritenuto applicabile alla fattispecie

l’art. 4 Lorp (appello, pag. 5, punto 9).

Nella

motivazione scritta dell’appello è elencata una serie di circostanze che,

secondo l’accusa, il primo giudice avrebbe omesso di ritenere e considerare

nella loro giusta luce:

- l’accusa si

chiede, anzitutto, perché rifiutarsi di firmare il verbale di polizia e gli

annessi formulari, come ha fatto l’imputato, se tutto si svolgeva alla luce del

sole, come a suo dire;

- si chiede, poi,

cosa ha portato IM 1 a spostarsi da Garbagnate Milanese in piccole località del

Canton Ticino per svolgervi il volontariato, dietro corresponsione di soli €

15.

– al giorno, osservando che sarebbe stato molto meno dispendioso per lui, e

più redditizio per l’associazione, recarsi nel ben più popoloso centro di

Milano, sito a due passi dalla sua abitazione;

- per

legittimarsi, l’imputato mostrava alle persone contattate una sorta di

autorizzazione, rilasciatagli a suo dire dall’associazione “__________”, nella

quale era riportato il testo della prima frase dell’art. 1 cpv. 3 della Legge

federale sul commercio ambulante (LCAmb), con tenore però modificato, rispetto

a quello ufficiale (vedi aggiunta in grassetto qui di seguito):

“Le collette a scopo di utilità pubblica o

caritatevoli e le aste pubbliche volontarie, non necessitano di

autorizzazione da parte delle autorità Cantonali, sottostanno al diritto

cantonale.

L’imputato

motiva questo libero adattamento con l’esigenza di integrare nel testo di legge

le informazioni ricevute dal “servizio autorizzazioni” di Bellinzona,

onde “renderlo più comprensibile” (verbale d’interrogatorio

dell’imputato 23 ottobre 2015).

L’accusa vi

ravvede, di contro, un “escamotage per vincere la resistenza dei donatori

più taccagni, piuttosto che voler favorire ai più la comprensione di un

articolo di legge” (appello, pag. 4, punto 4);

- più che dubbi

sorgono inoltre, evidenzia l’appellante, quanto alla veridicità della

(“presunta”) autorizzazione rilasciata all’imputato dalla “__________” (AI 1,

all. 6). Lo stesso dicasi per il documento, prodotto unitamente all’opposizione

al decreto d’accusa, nemmeno datato, contemplante l’autorizzazione di svolgere

una campagna di sensibilizzazione nei Comuni di __________, __________ e __________

il giorno 28 marzo 2014, documento compilato a posteriori, dopo emissione del

decreto d’accusa, zeppo, peraltro, di errori ortografici (ibidem);

- l’accusa

considera, inoltre, che la sentenza impugnata omette di rilevare come IM 1,

secondo la documentazione da lui prodotta, fosse autorizzato, semmai, a

raccogliere fondi esclusivamente su territorio italiano e soltanto fino al 31

dicembre 2013 (appello, pag. 4, punto 5);

- quanto al

tesserino e alla giubba di riconoscimento, che l’imputato ha ripetutamente

dichiarato di avere avuto su di sé, l’appellante assevera come ciò non risulti

comprovato (ibidem);

- indicativo,

poi, il fatto che l’imputato non rilasciasse una ricevuta per ogni donazione.

Giacché, diversamente, non si spiegherebbero i fr. 424.50 trovati in suo

possesso senza alcun riscontro nei tagliandi delle ricevute, che attestavano

unicamente l’incasso di fr. 30.– di quel giorno (ibidem);

- per il procuratore

pubblico, inoltre, stupisce che il primo giudice non abbia chiesto all’imputato

per quale motivo raccogliesse fondi in Svizzera e non, come logica vorrebbe, in

Italia (ibidem);

- richiamandosi “allo

statuto della O.N.L.U.S” reperibile sul sito non governativo www.6in.it

(sentenza impugnata consid. 16, pag. 6), il procuratore pubblico assevera che

il raggio d’azione dell’associazione “__________” è limitato al territorio

italiano e che beneficiate sono le “famiglie italiane” sicché i donatori

ticinesi non avrebbero comunque ricevuto alcun tornaconto diretto.

Ancorché ciò

non muti le cose, va precisato che tali principi statutari si ricavano

dall’opuscolo informativo dell’associazione prodotto dall’imputato e non, come

erroneamente indicato nell’appello, dal sito internet in questione;

- l’appellante si

duole, infine, che il primo giudice non ha ravvisato, nel comportamento

dell’imputato, “una certa insistenza nel chiedere denaro al prossimo”,

il contrario emergendo chiaramente, a suo giudizio, dalla scelta della modalità

operativa: raccolta di fondi porta a porta, anziché a mezzo di una bancarella

(appello, pag. 5, punto 8).

7.

Confrontandosi

con le argomentazioni appena evocate, l’imputato ribadisce che al momento del

fermo indossava la giubba colore azzurro dell’associazione “__________” e il

tesserino di riconoscimento. Inoltre aveva con sé “una piccola cartelletta

trasparente che tenevo in mano, con dentro le due autorizzazioni

dell’associazione, sia quella per la Svizzera, sia quella Italiana e il blocco

delle ricevute” (osservazioni 7 gennaio 2016, pag. 1). Precisa, poi, che

l’importo di fr. 424.50 sequestratogli era il frutto di 2-3 giorni di raccolta

di fondi. Quanto all’autorizzazione per la distribuzione di materiale

informativo e per la raccolta di fondi sul suolo cantonale, IM 1 insiste

nuovamente sul fatto che, in base alle assicurazioni ricevute dall’ufficio dei

permessi di Bellinzona, non ve n’era necessità alcuna, trattandosi di collette

a scopo di utilità pubblica o caritatevoli. Egli motiva, poi, la modifica del

testo dell’art. 1 cpv. 3 LCAmb con l’esigenza di rassicurare le persone

contattate che egli era in regola per quel tipo di attività in Svizzera. Ciò

che, peraltro, “lo statuto onlus non vieta” (osservazioni 7 gennaio

2016, pag. 3).

Da

ultimo, all’obiezione d’appello secondo cui l’autorizzazione rilasciatagli

dall’associazione era limitata al 2013, l’imputato risponde che la data di

validità è chiaramente riportata sulle autorizzazioni: anni 2013/2014 per

l’autorizzazione “svizzera” e anno 2014 per quella “Italiana” (osservazioni

7.

gennaio 2016, pag. 4).

8.

Come

già ricordato, l’appellante si richiama all’art. 398 cpv. 3 lett. a CPP,

ascrivendo al primo giudice una violazione del diritto (sopra, consid. 6).

A

ben vedere, tuttavia, le critiche rivolte alla sentenza impugnata non connotano

la censura di sentenza giuridicamente viziata, bensì quella di accertamento dei

fatti manifestamente inesatto (art. 398 cpv. 4 CPP).

Le

contestazioni vertono, infatti, essenzialmente sui sospetti indizianti

l’accattonaggio, che il primo giudice avrebbe omesso di assodare e fare propri,

come il rifiuto di firmare il verbale di polizia, l’attività di raccolta di

fondi in Svizzera (e non sul territorio italiano), la presentazione ai

potenziali donatori di una autorizzazione di dubbia veridicità, l’assenza di un

tornaconto per i donatori (i fondi raccolti essendo destinati ad aiutare le “famiglie

italiane”), il ritrovamento sull’imputato di fr. 424.50 (sebbene dal blocchetto

di ricevute risultasse soltanto un incasso di ca. fr. 30.–), la circostanza che

l’imputato traeva un vantaggio dalla raccolta di fondi (giacché “stipendiato

con Euro 15.– giornalieri”), infine l’insistenza nel richiedere denaro al

prossimo.

9.

A

mente del primo giudice, l’imputato è stato attivo nella raccolta di fondi

porta a porta per effettuare la distribuzione di materiale informativo al fine

di far conoscere l’associazione benefica e la raccolta di fondi per la stessa,

presentandosi quale volontario incaricato dall’associazione benefica “__________”,

indossando una giubba identificativa e mostrando, regolarmente, un apposito

tesserino di riconoscimento. Il primo giudice ritiene, perciò, assodato che

l’imputato non ha chiesto offerte di denaro “a scopo personale”, ma “a

nome dell’Associazione” (sentenza impugnata consid. 16, pag. 6).

Tale

conclusione “si evince”, stando al giudizio impugnato, “dagli atti

dell’incarto penale”. In realtà, però, essa si fonda esclusivamente sulle

dichiarazioni dell’imputato consegnate nel verbale d’interrogatorio del primo

dibattimento e sulla documentazione da lui prodotta al Ministero pubblico il 28

ottobre 2014 (AI 4). Sempre sui medesimi elementi, ma in questo caso con

l’aggiunta delle dichiarazioni rese dall’imputato in polizia il 28 marzo 2014 e

sui documenti prodotti al Ministero l’11 settembre 2014 (AI 2), si basa la

seconda conclusione del primo giudice, ovvero che IM 1 era in possesso di una

specifica autorizzazione scritta a esercitare tale attività di volontariato per

l’associazione rilasciatagli dal presidente __________ e che, per ogni

donazione, egli consegnava al donante una ricevuta a nome dell’associazione.

Non vi sarebbe dunque motivo di dubitare che l’imputato stesse raccogliendo

fondi per l’associazione e non per se stesso (ibidem).

10.

Agli

atti vi sono però altri elementi, che non hanno raccolto l’attenzione del primo

giudice ma che, valutati nel loro insieme, concorrono a ritenere, in primo

luogo l’inaffidabilità delle dichiarazioni dell’imputato, in secondo luogo che

egli abbia agito, sotto mentite spoglie di rappresentante dell’associazione

benefica “__________”, al solo scopo di conseguire un beneficio personale.

a) A

comprova di una specifica autorizzazione a svolgere, sotto forma di

volontariato, informazione e raccolta di fondi in nome e per conto

dell’associazione, in territorio straniero, per l’anno 2014, l’imputato ha

prodotto in fotocopia la seguente documentazione:

- una

“TESSERA N° 5” con fotografia posizionata a destra del numero 5 (AI 1,

all. 6 e AI 4) e una “TESSERA N° 23” assolutamente identica a quella

precedente, ma senza fotografia (AI 2), entrambe recanti in calce la firma del

presidente __________ e con l’indicazione “ANNO 2013/14”.

D’acchito

viene da chiedersi per quali ragioni rilasciare, alla stessa persona, due

tessere valide per lo stesso periodo ma con due numeri diversi, e soprattutto

perché una sola di esse è stata munita di foto, collocata peraltro, non già in

un apposito riquadro (inesistente), ma nello spazio riservato all’iscrizione

del numero di tessera (vedi raffronto tra le due tessere). Il perché di

siffatta duplice tessera non è dato a conoscere.

Di

più. Tra l’intestazione della tessera e la firma del presidente, posta in calce

alla medesima, figurano la croce svizzera, il cappello introduttivo della Legge

federale sul commercio ambulante del 23 marzo 2001 (LCAmb), nonché l’estratto dell’art.

1.

LCAmb taroccato dall’imputato con l’aggiunta “non necessitano di

autorizzazione da parte delle autorità cantonali”.

Al

primo giudice sembrerebbe essere sfuggito che i due documenti, così come

confezionati, emanano dall’imputato e non dall’associazione. Non gli è

sfuggito, in ogni caso, che il testo del cpv. 3 dell’art. 1 LCAmb è stato

modificato dall’imputato (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 3). Egli, non ha

dato però alcun peso, tantomeno ha tratto conclusioni dalla giustificazione

avanzata da quest’ultimo, secondo cui il testo legale sarebbe stato “completato

con le informazioni ricevute per renderlo più comprensibile”.

Siamo

in presenza, in effetti, di una contraffazione, elaborata dall’imputato allo

scopo - evidente - di rafforzare la sua credibilità di persona autorizzata alla

raccolta di fondi in territorio ticinese, sia da parte dell’associazione

benefica italiana, sia da parte della legge svizzera.

- un

formulario d’incarico, non datato, anch’esso con firma in calce del presidente __________

(scritto però __________), intestato all’associazione “__________”.

Il

documento sembra confezionato per dare un’impressione unitaria, ma in realtà

risulta chiaro che esso si compone di tre parti distinte, di cui almeno due

sono il frutto di un’elaborazione raffazzonata dall’imputato (AI. 4 e doc.

annesso all’opposizione al decreto d’accusa).

Una

prima parte, contiene l’incarico affidato ad IM 1, “a trascorrere una

giornata presso il vostro territorio di competenza, comune di (spazio da

compilare lasciato in bianco, ndr.), in data/e (spazio da compilare

lasciato in bianco), dalle ore 9:30 (spazio compilato a mano, ndr)

alle ore 12:00 dalle 13:30 alle 17:30 (spazio compilato a mano, ndr),

per effettuare una campagna di sensibilazione (l’errore figura nel

documento) e raccolta fondi, rilasciando il Coupon informativo

dell’associazione con relativa ricevuta”. Negli ulteriori spazi figurano,

compilati a mano, i dati personali dell’imputato e quelli della sua auto

(marca, colore e numero di targa) ed il numero di tesserino (n. 5).

Una

seconda parte, ove si spiega che l’ufficio dei permessi di Bellinzona avrebbe

riferito (“ci hanno riferito”) che, in base alla Legge federale sul

commercio ambulante, le associazioni di volontariato provenienti dall’Italia

non abbisognano di autorizzazione per svolgere la loro opera in Svizzera.

L’ufficio non avrebbe però voluto rilasciare una dichiarazione scritta in tal

senso, limitandosi a consegnare all’imputato una versione stampata della citata

Legge federale.

Che

questa parte di documento sia opera dell’imputato, e non dell’associazione, è

evidente. Oltre a refusi come “visto la legge Federale”, “cmq”, “la la legge

federale”, dal testo spunta un grossolano errore ortografico (“… non a

potuto far altro che…”). Errore, quello di scrivere “a” o “o”

non preceduti da “h”, a cui l’imputato è purtroppo avvezzo. Lo si ritrova,

infatti, nella sua motivazione scritta dell’appello addirittura 16 volte e 2

volte in una sua lettera manoscritta del 17 gennaio 2015 indirizzata al primo

giudice (doc. 3 dell’incarto della Pretura penale). Non è dunque pensabile che

simile svarione sia dovuto - contemporaneamente - alla penna dell’imputato e a

quella di un responsabile dell’associazione, magari dello stesso presidente __________.

La

sentenza impugnata non accenna, però, a questo particolare.

Ma

neppure a quest’altro: la terza parte del documento contempla l’estratto della

LCAmb già presente nelle tessere di autorizzazione, compreso quindi il cpv. 3

dell’art. 1 con la modifica inserita dall’imputato nel bel mezzo della norma.

Vi

è che la trascrizione dell’estratto dell’art. 1 LCAmb taroccato dall’imputato è

preceduta da un’introduzione dai toni quasi solenni: “Noi ve la riportiamo in

fede qui sotto” (il grassetto è della Corte). Non sfuggirà, allora, lo

stridente contrasto tra questa sorta di attestazione di fedefacenza e la manipolazione

del testo (e trattasi di un testo legale ufficiale) fatto seguire nel

documento;

- un

altro formulario d’incarico, in realtà la fotocopia di quello appena visto, con

gli stessi errori e contenuti ma completato, negli spazi lasciati in bianco nel

precedente, con l’aggiunta di “__________, __________ E __________” e “28/03/2014”.

Il

documento è stato prodotto dall’imputato in allegato all’opposizione al decreto

d’accusa del 19 novembre 2014, quindi ad istruttoria preliminare già chiusa. Le

aggiunte posticce non stupiscono più di quel tanto, confermando la facilità

(invero più che l’abilità) con cui IM 1 interviene con manipolazioni su

documenti recanti la firma altrui;

- fotocopia

di un formulario intestato all’associazione “__________”, datato 2 gennaio

2014, stando al quale un rappresentante dell’associazione, tale __________ (“referente”),

affida a IM 1 l’incarico, per l’anno 2014, di:

“Partecipare alle campagne informative e di raccolta

fondi sul (recte: su) tutto il

territorio (segue uno spazio vuoto, ndr) PER NOME E CONTO DELLA

ASSOCIAZIONE”.

Anche

questo documento, prodotto dall’imputato il 17 gennaio 2015 (doc. 3

dell’incarto della pretura penale), contiene diversi errori ortografici e

grammaticali, ma soprattutto, ancora una volta, un’evidente contraffazione. Nel

passaggio appena citato, infatti, è omesso, o meglio tolto, l’aggettivo “nazionale”

dopo “territorio”, a voler così indicare, come il volontariato fosse

autorizzato anche al di fuori dei confini italiani.

Sennonché

gli atti fanno stato anche di un altro documento, prodotto dall’imputato

all’interrogatorio di polizia (AI 1, all. 6), del tutto simile a quello appena

descritto, ove il presidente __________ fa incarico a IM 1, per il periodo

luglio/dicembre 2013, di:

“Rappresentare e coordinare campagne informative e di

raccolta fondi su tutto il territorio nazionalea (recte: nazionale) PER NOME E CONTO DELLA

ASSOCIAZIONE”.

Quanto

ai limiti territoriali dell’attività di volontariato dell’associazione non v’è

dubbio che quest’ultima versione debba prevalere, escludendo quindi che

l’imputato fosse effettivamente ed espressamente autorizzato dall’associazione

“__________” ad operare in Svizzera nell’anno 2014.

La

manipolazione della cosiddetta autorizzazione 2014 (peraltro eseguita in modo

assolutamente dilettantesco) può spiegarsi, infatti, unicamente con la volontà

di ingannare i potenziali donatori ticinesi, con un documento, apparentemente

emanante dall’associazione, che lo autorizzava a raccogliere fondi anche in

Svizzera, ritenuto che dal punto di vista delle autorità ticinesi egli poteva

avvalersi dell’art. 3 cpv. 1 LCAmb.

Invero,

nulla permette di escludere che IM 1 avesse

effettivamente

qualità di volontario dell’associazione. Nelle descritte circostanze, tuttavia,

è convinzione della Corte che da escludere sia in ogni caso la volontà

dell’imputato di devolvere le somme raccolte il 28 marzo 2014 e nei due giorni

precedenti a __________, __________ e __________ all’associazione “__________”.

Manca un’autorizzazione credibile da parte dell’associazione a svolgere

attività di volontariato in Ticino. Le autorizzazioni prodotte sono, come visto,

contraffatte, ciò che ne attesta un uso non conforme, indebito e al contempo

suscettibile di ingannare gli ignari benefattori ticinesi sulla reale non

propriamente benefica natura della raccolta di fondi. La Corte ritiene che non

v’è alcun motivo ragionevole di agire con siffatte modalità, se non per proprio

profitto personale.

b) L’imputato

ha dichiarato alla polizia di non percepire alcun stipendio dall’associazione

ma unicamente un rimborso spese giornaliero di € 15.- (verbale 28 marzo 2014,

pag. 2 AI 1), di cui € 4.40 spesi per i caselli dell’autostrada e € 10.- di gas

per la sua auto (osservazioni del 7 gennaio 2016 all’appello, pag. 3, CARP

VIII). Come rettamente osservato dal procuratore pubblico “c’è qualcosa che

non torna” (appello, pag. 4), giacché non si spiega perché un volontario

abitante a Garbagnate Milanese, senza salario né altre entrate, dovrebbe alzarsi

di mattina presto, spostarsi a __________ con la propria auto per raccogliere

fondi a favore di un’associazione italiana, per soli € 15.– di rimborso spese, nemmeno

sufficienti per coprire le spese di viaggio. Tale riflessione, il primo giudice

doveva pur farla e avvedersi che con € 15.– di rimborso spese giornaliero IM 1

nemmeno poteva garantirsi il vitto quotidiano.

11.

In

definitiva, la Corte ritiene insostenibile - quindi arbitrario - l’assunto del

primo giudice secondo cui “non v’è motivo di dubitare che l’imputato stesse

raccogliendo fondi per l’Associazione e non per sé stesso” (sentenza

impugnata, pag. 6, consid. 16). I motivi per dubitarne, anzi per dare certezza

al dubbio, emergono in toni cristallini dalla concludenza degli atti

dell’imputato, palesatasi non solo con la manipolazione e l’utilizzo di

documenti recanti firma altrui, ma anche con un comportamento che può

ragionevolmente identificarsi soltanto con l’ipotesi accusatoria, ad esclusione

di ogni altra.

Da

tutto quanto precede scaturisce, infatti, un’immagine dell’imputato ben diversa

da quella che egli vuol dare di sé e che ha convinto il primo giudice. Gli atti

non riflettono la visione del volontario pieno di umanità e altruismo, pronto a

sacrificarsi e spossessarsi di tutto, rinunciando anche al cibo, pur di perseguire

il suo scopo benefico.

Esce

bensì, come detto, il quadro di un imputato che ha agito con scaltrezza e per

indebito tornaconto personale, utilizzando documenti contraffatti, ottenendo

offerte di denaro ingannando sulla loro destinazione benefica. La diversa conclusione

del primo giudice è dunque costitutiva di arbitrio, nella misura in cui egli si

è basato essenzialmente sulle dichiarazioni dell’imputato, omettendo di

approfondire la rilevanza delle altre prove, segnatamente la documentazione

contraffatta che questi ha prodotto a giustificazione del proprio agire. Una

documentazione altamente indiziante l’intenzione di appropriarsi del denaro

raccolto. Né il primo giudice ha proceduto a una valutazione della plausibilità

del racconto dell’imputato, in punto al suo agire benefico, non ravvedendovi

una palese insostenibilità, a fronte della sua condizione di persona senza

lavoro e entrate.

Di

conseguenza, stante l’arbitrario accertamento dei fatti consegnato nel giudizio

appellato, in riforma dello stesso IM 1 dev’essere ritenuto autore colpevole

della contravvenzione di accattonaggio secondo l’art. art. 4 Lorp.

Quanto

alla pena la Corte ritiene congruamente commisurata alla colpa del reo la multa

di fr. 200.- proposta nel decreto d’accusa, riconfermata nelle richieste

d’appello e non contestata nella sua entità.

12.

Nel

decreto d’accusa era chiesta la confisca del blocco con cedole di ricevute che

l’imputato aveva con sé al momento del fermo (reperto n. 31595). A seguito

della decisione di proscioglimento, il primo giudice ne aveva disposto il

dissequestro. Il blocco in questione è servito a commettere l’infrazione. Si

giustifica perciò ordinarne la confisca e la distruzione (art. 69 CP).

13.

Dato

l’esito della procedura d’appello, le spese del primo giudizio (tassa di

giustizia di fr. 300.- e spese di fr. 150.-) rimangono caricate allo Stato

(art. 423 cpv. 1 e 426 cpv. 1 in combinazione con l’art. 428 cpv. 3 CPP).

In

ragione della soccombenza dell’imputato le spese procedurali della procedura

d’appello andranno, invece, a suo carico (art. 428 cpv. 1 CPP).

14.

Al

momento del fermo di IM 1 gli agenti di polizia avevano dato seguito all’ordine

del procuratore pubblico di sequestrare l’importo di fr. 424.50 trovato su di

lui, a titolo di copertura spese ai sensi dell’art. 268 CPP. A seguito del

proscioglimento, il primo giudice ne aveva ordinato la restituzione

all’imputato previa indicazione delle coordinate del conto su cui effettuare il

versamento.

Assodata

la contravvenzione di accattonaggio in capo all’imputato, l’importo sequestrato

assume natura di prodotto del reato. In applicazione dell’art. 70 cpv. 1 CP, ne

va pertanto ordinata la confisca.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80 segg., 84, , 379 segg., 398 cpv.

4, 406 cpv. 1, 408 CPP,

1 e segg., 70 cpv. 1, 106,

335 CP,

4 Lorp,

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2

CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e l’art. 22 cpv. 2 LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza:

1.1. IM 1 è dichiarato autore

colpevole di ripetuto accattonaggio, per aver chiesto denaro “porta a porta”

tra il 26 e il 28 marzo 2014, a __________, a __________, a __________, in

violazione delle vigenti disposizioni sull’ordine pubblico.

1.2. IM 1 è condannato al

pagamento della multa di fr. 200.–, sostituita, in caso di mancato pagamento,

con una pena detentiva di due giorni.

2. La tassa e le spese

del procedimento di primo grado, di complessivi fr. 450.– sono posti a carico

dello Stato.

3. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 200.–

- altri disborsi fr. 100.–

fr. 300.–

sono posti a carico di IM 1.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.