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Decisione

17.2015.201

Elementi che concorrono a quantificare la colpa dell'autore e a commisurarne la conseguente pena in un caso di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

21 gennaio 2016Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I due occupanti sono stati immediatamente interrogati e, alla fine

dei rispettivi interrogatori, sono stati entrambi arrestati.

AP 1 é giunto al dibattimento di primo grado in anticipata

esecuzione di pena.

Per contro, __________ è stato ritenuto estraneo ai fatti ed è

stato scarcerato (AI 58, 62 e 63).

5. I fatti accertati in

prima sede non sono contestati.

Per quanto qui occorre, si ricorda, dunque, quanto segue.

- Quando

è stato fermato, AP 1 stava trasportando lo stupefacente per conto di tale __________.

Su questo __________, AP 1 ha dato indicazioni diverse, definendolo un

conoscente, poi, un amico conosciuto nell’estate 2014 in un bar di Valcea con

cui si manteneva in contatto via facebook e con cui discuteva di andare in vacanza

in Messico, poi ancora, ha detto che si trattava di un amico di un suo lontano

zio che di fatto non è suo parente ma che lui chiama così, infine ha sostenuto di

averlo conosciuto tramite facebook e di averlo visto solo 4 volte (cfr. verbali

10.5.2015 pagg. 4 e 6, 11.5.2015 pag. 3, 9.6.2015, pagg. 4 e 5, 8.7.2015,

allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2-3).

Importa

dire che AP 1 ha ammesso di sapere che __________ era un trafficante di droga

(secondo lui, di “cocaina e imprecisate pastiglie”), già condannato in

Romania per reati diversi (cfr. allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pagg. 3

e 5).

- Il

9 maggio 2015 ________ gli ha chiesto, tramite facebook (doc B allegato ad AI 55),

di portare una vettura in Italia e AP 1 ha immediatamente accettato:

perché sarei stato spesato e avrei

ricevuto un compenso per questo lavoro. Non avevo niente da fare e in più i

soldi mi facevano comodo” (AI 6, pag. 3; cfr., anche, verb. dib. d’appello, pag.

2)

Secondo le sue

dichiarazioni, a quel momento AP 1 non pensava che si trattasse di trasportare

stupefacenti (all. 1 a verb. dib. di primo grado pag. 3-4).

- Il

pomeriggio stesso, AP 1 è partito da Bucarest con una delle vetture del padre

alla volta di Valcea.

Raggiunto

il ristorante di __________, questi gli ha consegnato la vettura (una Fiat

Bravo targata __________) e un telefono Blackbarry e gli ha spiegato che

avrebbe dovuto raggiungere l’aeroporto La Malpensa di Milano dove lui sarebbe

stato ad attenderlo (AI 6, pag. 3, AI 55 pag. 2, AI 60) avvertendolo che, se

non si fossero incontrati lì, egli avrebbe dovuto ripartire per Como e

raggiungere il luogo - “via __________” - registrato nel Blackbarry (AI 6,

pag. 4).

__________

gli disse, poi, di prendere con sé un amico (AI 60, pag. 3).

-

Al dibattimento di primo grado, AP 1 ha detto che, al ristorante, egli

sospettò che si trattasse di trasportare droga:

quando __________

mi ha detto che non mi avrebbe accompagnato, ho iniziato a dubitare che ci

fosse della droga in macchina” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 4)

-

Sempre al ristorante, __________ parlò a AP 1 del compenso:

mi ha detto che

mi avrebbe dato 400/500 € per le spese vive, altri 400/500 € quale compenso,

più tre giorni spesati a Milano con il mio amico AP 1” (all. 1 a verb. dib. di

primo grado, pag. 4; cfr, anche, verb. dib. d’appello, pag. 2)

-

Già nel parcheggio del ristorante, __________ caricò una valigia nel

bagagliaio della Fiat. Poi, i due andarono a casa di __________ dove questi

mise nel bagagliaio una seconda valigia, e meglio quella in cui erano celate le

17 borsette di stoffa avvolte in sacchetti di cellofan sigillati, 13 delle

quali contenevano i 2’531,82 grammi di cocaina.

Al riguardo

piuttosto reticente, AP 1 ha dapprima detto di non avere né aperto le valigie

né chiesto cosa esse contenessero perché si vergognava a farlo (AI 6, pag. 4).

Poi, ha detto

di avere esplicitamente chiesto a __________ se ci fosse droga nell’auto e di

averne ricevuto risposta negativa (AI 55 pag. 7).

Anche al

dibattimento di primo grado, ha dato versioni discordanti: prima ha detto di

non avere chiesto nulla perché aveva paura di __________ e, poi, ha, invece,

detto di avergli genericamente chiesto cosa contenessero le valigie (all. 1 a

verb. dib. di primo grado, pagg. 3 e 4). Infine, ha detto di avere avuto il

dubbio che nelle valigie ci fosse della droga ma di avere, comunque, deciso di

fare il trasporto.

Anche sui

motivi di questa sua decisione, AP 1 ha cambiato versione: prima ha detto che

era perché non osava tirarsi indietro avendo già promesso all’amico di portare

la vettura in Italia (AI 60, pagg. 3 e 4). Poi ha, invece, detto di essersi

messo al volante della vettura, nonostante quel sospetto, per paura di __________:

“mi vergognavo di rifiutare ed avevo paura della sua

reazione. Sapevo che era stato in prigione ed era un tipo pericoloso. Quindi ho

preferito fare il trasporto dubitando che ci fosse della droga” (all. 1 a verb.

dib. di primo grado, pag. 5)

- Verso

le 22.00 dello stesso giorno, AP 1 e l’amico sono partiti da Valcea alla volta

di Milano.

Secondo le dichiarazioni

dell’amico, durante il viaggio AP 1 aveva effettuato una decina di telefonate:

una alla madre e le altre con qualcuno che gli ha detto che, in realtà, la loro

destinazione era Chiasso e non Milano (all. 13 ad AI 55, pag. 6).

AP 1 ha, invece, detto che,

quando si trovavano all’altezza di Venezia, __________ lo ha chiamato

dicendogli di andare a Como in via __________ perché lui era lì ad aspettarlo e

che fu solo per errore – avendo egli scambiato l’indicazione “Chiasso” letta su

un cartello autostradale per “__________” – che lui si ritrovò nel nostro paese

(AI 6, pag. 6).

6. Al dibattimento

d’appello, AP 1 ha ribadito di avere accettato la proposta di __________ poiché

essa gli dava l’opportunità di dedicarsi ad una delle attività che preferiva

(la guida) e di essere, per giunta, ricompensato con alcuni giorni di vacanza a

Milano (verb. dib. d’appello, pag. 2).

7. Valutate tutte le risultanze

dibattimentali, correttamente la prima Corte ha concluso che la fattispecie

adempie pacificamente il reato di infrazione aggravata alla LStup.

Sull’aspetto soggettivo, i primi giudici hanno concluso - con qualche

generosità - per il dolo eventuale:

“Soggettivamente, la Corte non ha

avuto dubbi nel ritenere che, l'intenzionalità dell'agire

dell'imputato va considerata nella forma del dolo eventuale.

Dietro un allettante compenso, per conto

di un trafficante di cocaina, con una vettura messagli a disposizione all'uopo,

con un cellulare fornito per

mantenersi in contatto, seguendo le istruzioni

ricevute dal trafficante, in circa 19 ore, dalla Romania, l'imputato è giunto dalla Romania in Svizzera.

Dinnanzi a questa condotta che

calza a pennello con quella di corriere, la Corte si è convinta

che l'accusato non solo dubitasse, come ha ammesso, ma aveva ben inteso che stava trasportando della droga. Ma si è di

fronte ad dolo eventuale e non diretto, non essendo dimostrato che il prevenuto fosse a conoscenza

dell'esatto quantitativo e del tipo di droga,

ancorché già solo per la presenza delle due

valigie atte all'occultamento, non poteva ignorare che si trattasse di un ingente quantitativo di stupefacenti.”

(sentenza

impugnata, consid. 10.3, pag. 17 e 18)

Questa conclusione lega, in assenza di un appello del PP, questa

Corte.

8. Per la

commisurazione della pena, i primi giudici hanno svolto le seguenti

considerazioni:

“A qualificare, oggettivamente, la colpa

di AP 1, è il quantitativo di droga detenuto e

trasportato dalla Romania fino alla Svizzera. Si

tratta di ben 2'531.82 grammi di cocaina, di notevole purezza, stupefacente che per fortuna, non è stato messo in

circolo, grazie al provvidenziale

intervento delle guardie di confine. Va, a questo proposito, ricordato che, secondo la giurisprudenza del TF, nell'ambito di infrazioni alla LStup, il

pericolo rappresentato dal quantitativo e dalla natura dello stupefacente è un

elemento di sicuro rilievo nella

determinazione della colpa dell'autore, anche se non preponderante (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; 118 IV 342 consid. 2c; STF 13.4.2009 in 6B_1040/2009; STF

12.03.2008 inc.6B_370/2007 consid.

3.2). È pur vero che più la quantità di droga si allontana dal limite a partire

dal quale si è in presenza di un'infrazione

aggravata alla LStup, più tale fattore perde

di importanza per la commisurazione della pena, tuttavia è anche vero che essa ricopre una valenza non

trascurabile nella misura in cui

maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato, maggiore è il

numero delle persone la cui salute viene potenzialmente

messa in pericolo (DTF 121 IV 193 consid. 2b/aa; 121 IV 202 consid. 2d/cc; STF

10.05.2010 inc.6B_10/2010 consid. 2.1).

Sempre dal profilo oggettivo, la sua colpa è aggravata dall'aspetto

transfrontaliero del traffico, avendo l'accusato attraversato ben quattro paesi: l'Ungheria, la Slovacchia, l'Austria e l'Italia, prima di arrivare in

Svizzera. Il TF ha già avuto modo di

stabilire che l'autore che valica frontiere sorvegliate deve spendere maggiori energie criminali di colui

che trasporta droga all'interno dei

confini nazionali poiché quest'ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo

casuale e che l'importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi rispetto al mero trasporto all'interno dei suoi confini (STF 13.08.2010, inc.6B_265/2010,

consid. 2.3; STF 02.07.2010, inc.

6B_390/2010, consid. 1.1; STF 10.05.2010, inc.6B_10/2010, consid. 2.1).

Soggettivamente, pesa il fatto che non ha agito perché era

un consumatore ma solo, come ammesso da lui stesso, per lucro e per futili motivi, ossia perché non aveva nulla

d'altro da fare e per compiacere a __________.

Su questo punto, la Corte non ha creduto

all'ultima versione fornita al dibattimento sull'asserito timore nei confronti __________, già solo perché

in contrasto con quanto sempre egli ha asserito in inchiesta e poiché cozza, come emerge dal fascicolo processuale, con le

predette vacanze in Messico.

AP 1 ha inoltre delinquito anche se

non aveva nessun bisogno di farlo,

giacché viveva in ottime condizioni finanziarie, conducendo una

vita privilegiata da studente mantenuto, circostanza poco comune nel mondo

criminogeno dei corrieri. Non certamente paragonabile

a quelli che per esigui compensi si prestano a fare i body packer, ingoiando ovuli contenenti

stupefacente, mettendo pure a repentaglio la loro vita.

Per finire, ad aggravare la colpa di AP

1, la Corte ha tenuto conto del

fatto che ha coinvolto, senza scrupoli, __________, suo amico d'infanzia, che a causa di questa vicenda, ha

pure trascorso quasi due mesi in prigione.

Venendo alle attenuanti, la Corte ha considerato che

l'imputato ha agito come esecutore di ordini e con un intento criminale che va

smorzato, ma non più di tanto, per la sua giovane età di 23 anni.

Da ultimo ha altresì preso in

considerazione la collaborazione fornita

agli inquirenti, considerandola tuttavia di basso profilo, a fronte delle versioni poco chiare e fumose che

l'accusato ha fornito evidentemente alfine di

sminuire la propria responsabilità, in

particolare in punto all'obiettivo del viaggio, alla presenza della droga nelle valigie, al movente con

riferimento al timore nei confronti

di __________. Tanto che, anche al dibattimento, l'imputato ha dato l'impressione alla Corte di non essersi

sufficientemente distanziato da

quanto commesso, venendo meno in tal modo un'assunzione piena di

responsabilità.

Ciò detto, trattandosi di ben oltre 2,5

kg di cocaina con un grado di purezza elevato, partendo

da una pena base tra i 4 e i 5 anni, pur

tenendo conto del dolo eventuale, delle attenuanti testé dette, nonché della sensibilità alla pena dovendo

il reo espiare in carcere lontano dai suoi affetti familiari, la Corte

ha pronunciato una pena nei suoi confronti

di 3 anni e 4 mesi di detenzione, che evidentemente non può essere messa

al beneficio della sospensione condizionale parziale.”

(sentenza impugnata,

consid. 11.2., pag. 19-21).

9. Con il suo appello, AP

1 chiede che la pena detentiva inflittagli in primo grado venga ridotta e

contenuta in 3 anni al massimo, da porre al beneficio della sospensione

condizionale parziale sostenendo che, in primo grado, “non si è

adeguatamente tenuto conto dell’aspetto soggettivo dell’autore, delle sue

condizioni personali, della sua incensuratezza, dell’unicità dell’atto commesso

e delle conseguenze che la pena avrà sul suo futuro” (doc III CARP).

A sostegno di tale richiesta, al dibattimento la sua

patrocinatrice ha sviluppato le seguenti argomentazioni:

- i primi

giudici hanno dato un peso eccessivo al quantitativo di stupefacente trasportato

e non hanno, al contrario, sufficientemente considerato che AP 1 era un

semplice trasportatore, che egli ha agito per un compenso irrisorio (se

paragonato al rischio corso) e che, per lui, si è trattato di un episodio unico

ed isolato;

- non è stata

sufficientemente considerata nemmeno la collaborazione da lui prestata agli

inquirenti, davanti ai quali ha ammesso fin da subito le proprie

responsabilità;

- i primi

giudici hanno sbagliato attribuendo a spregiudicatezza il coinvolgimento dell’amico

poiché, in realtà, esso è ascrivibile a leggerezza ed immaturità;

- andava dato

maggior peso attenuante alla giovane età dell’autore, alla sua incensuratezza,

alla sua particolare sensibilità alla pena da scontare lontano da casa e dai

suoi cari, alle conseguenze negative che l’esecuzione di una pena detentiva

interamente da scontare potrebbe avere sulla sua vita e, infine, al buon

comportamento tenuto in carcere che dimostra come, in realtà, AP 1 sia un

giovane volenteroso e con voglia di fare.

10. L’infrazione aggravata

alla LStup (art. 19 cpv. 2 LStup) - che si realizza, tra l’altro, se l’autore

sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di

stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la

salute di parecchie persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che è

oggettivamente dato, in caso di cocaina, già per quantitativi, presi nel loro

complesso, di 18 grammi (DTF 122 IV 360 consid. 2a; 109 IV 143

consid. 3b;6B_294/2010 del 15 luglio 2010 consid. 3.3.2;6B_911/2009

del 15 marzo 2010 consid. 2.3.1;6P.149/2006,6S.336/2006

del 12 ottobre 2006 consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des

Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28), Berna 2007, ad art. 19 LStup, n. 81;

Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, ad art. 19 LStup,

n. 78 segg., pag. 916 segg.) - è punita con una pena

detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria.

Il giudice può attenuare liberamente la pena,

se l’autore è tossicomane e l’infrazione era destinata a finanziare il proprio

consumo di stupefacenti (art. 19 cpv. 3 lett. b LStup).

11. Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

La pena deve, dunque,

essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136

IV 55 consid. 5.5) che, a sua volta, va determinata partendo dalle circostanze

legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va

considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi

che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava

con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive

Tatkomponenten; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono

ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità,

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione

alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),

il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in

considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero

della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione,

della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari,

situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto

dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;6B_585/2008 del 19 giugno 2009

consid. 3.5).

12. a. In concreto,

relativamente agli objektive Tatkomponenten, i primi giudici hanno considerato

tutti gli elementi che, secondo legge e giurisprudenza, concorrono a valutare

la colpa dell’autore e, di conseguenza, a commisurare la pena ad essa adeguata.

Essi hanno, dunque, discusso e considerato come elementi

qualificanti la colpa di AP 1 l’estensione internazionale del traffico,

ritenuto come il condannato abbia attraversato, in un viaggio durato 19 ore,

l’Ungheria, la Slovenia, l’Austria e l’Italia e come nemmeno il controllo

effettuato dalle guardie di confine in uscita dall’Ungheria abbia funto per lui

da elemento dissuasore nonché il quantitativo – in concreto, certamente importante

trattandosi di ca 2’500 gr. – di droga trasportato (STF 6B_843/2014 del 7

aprile 2015 consid. 1.1.1;6B_632/2014 del 27 ottobre 2014 consid. 1.2;

6B_558/2011 del 21 novembre 2011 consid. 3.4;6B_265/2010

del 13 agosto 2010 consid. 2.3;6B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1;

6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1;6B_1040/2009 del 13

aprile 2009 consid. 2.1;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 3.2; DTF 118 IV 342 consid. 2c). E’, certamente, vero che, come ricordato

dalla Difesa, il quantitativo di stupefacente trattato non è né l’unico

elemento da considerare né quello a cui dare un peso predominante. Tuttavia, nella

misura in cui maggiore è il quantitativo trattato, maggiore è il numero di

persone la cui salute viene messa in pericolo, il quantitativo è, comunque, un

elemento la cui importanza non può essere né banalizzata né trascurata.

Correttamente, essi hanno, invece, ritenuto elemento attenuante il

fatto che AP 1 è stato un semplice trasportatore (“esecutore di ordini”).

b. Relativamente alla

Tatverschulden, è ancora in armonia con la giurisprudenza federale che i primi

giudici hanno considerato quale circostanza aggravante il fatto che AP 1 non é

tossicodipendente (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6B_390/2010 del

Considerandi

2.

luglio 2010 consid. 1.1;6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1;

6S.21/2002 del 17 aprile 2002 consid. 2c ). Altrettanto conforme alla

giurisprudenza federale è il giudizio dei primi giudici secondo cui aggrava la

colpa del condannato il fatto che la sua decisione di delinquere è stata presa

in piena libertà, avendo egli una più che buona situazione finanziaria di base:

infatti, egli riceveva dal padre, per le sue spese, 1.000/1500 € al mese in un

paese in cui il reddito medio mensile è di ca. 400 €; cfr. http://www.confindustriaromaniatv.ro/il-salario-medio-netto-per-il-2015/).

E’, dunque, in modo esente da pecche che i primi giudici hanno considerato -

quale aggravamento della colpa di AP 1 - la circostanza che egli, non solo ha

agito per puro spirito di lucro, ma lo ha fatto unicamente per assicurarsi il

superfluo del superfluo, e meglio la possibilità di passare alcuni giorni a

Milano del tutto spesato (cfr., fra le altre, CARP __________ inc. 17.2015.66).

Su questo punto, non può

essere accolta la tesi difensiva secondo cui andrebbe considerato, ad

attenuazone della colpa dell’autore, l’esiguità del compenso già solo perché il

valore dei circa 500.- Euro pattuiti (compenso netto, poiché le spese erano già

coperte) va definito, non tanto relativamente al rischio corso, quanto in

relazione alla situazione del paese in cui AP 1 viveva: non può certamente

dirsi esiguo un compenso superiore al reddito medio mensile di quel paese.

In questo senso,

altrettanto correttamente i primi giudici hanno rilevato che la situazione di AP

1.

si distingue chiaramente - nel senso che la sua colpa è nettamente maggiore -

da quella di coloro che, a causa di situazioni di base disastrate, se non

addirittura per fame, si prestano a trasportare droga, in alcuni casi, anche

ingerendola e mettendo, così, a rischio la loro stessa vita.

Sempre in questo ambito, è ancora in un procedimento del tutto

condivisibile che essi hanno considerato, come elemento aggravante la sua

colpa, la spregiudicatezza dimostrata nel non essersi fatto alcuno scrupolo a

coinvolgere nel suo sciagurato viaggio - verosimilmente per creare l’apparenza

di due giovani amici in viaggio di vacanza - un ignaro amico d’infanzia che ha

dovuto subire quasi due mesi di carcerazione preventiva prima che la sua

completa estraneità ai fatti fosse dimostrata (cfr., per un caso analogo, CARP inc.

17.2015.66

in re __________).

La tesi proposta su questo

punto dalla Difesa AP 1 ha agito, non per spregiudicatezza, ma per leggerezza

dovuta all’età non ha convinto la Corte: AP 1 ha, infatti, un’età in cui si è perfettamente

in grado di comprendere i rischi legati al traffico di stupefacenti e, quindi,

egli era perfettamente in grado di comprendere i rischi che faceva correre

all’amico.

c. Pur non essendo la

questione stata esplicitata in modo chiarissimo, dalla lettura della

motivazione sembra che i primi giudici abbiano considerato che, date queste

circostanze, ad un autore che avesse delinquito con dolo diretto avrebbero

inflitto una pena base (cioè, senza tener conto delle circostanze personali) variante

fra i 4 e i 5 anni.

Questa valutazione è solo parzialmente condivisibile: la scrivente

Corte reputa, infatti, che, dati gli elementi sin qui evidenziati, ad un autore

che avesse agito con dolo diretto non potrebbe essere inflitta una pena base

inferiore ai 5 anni.

La pena così determinata deve, però, subire un’importante

diminuzione in considerazione dell’accertamento - che, come visto, lega questa

Corte - secondo cui AP 1 ha agito per dolo eventuale relativamente al tipo di

droga trasportato e al suo quantitativo (STF 6B_611/2010 del 26 aprile 2011

consid. 3.3;6B_238/2009 dell’8 marzo 2010 consid. 5.6;6S.233/2003 del 4

novembre 2003 consid. 4.3; con specifico riferimento al trasporto di droga,

cfr. sentenza CARP 17.2011.122 del 18 gennaio 2012 consid. 17; CARP inc.

17.2015.66

in re __________ e STF 6S.676/1994 del 3 novembre 1995 consid. 1

e/cc, citata in sentenza CCRP 17.2002.56 del 6 maggio 2003 consid. 22 lett. h

nonché in Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2013, ad art.

47.

CP, n. 116, pag. 923, in cui il TF ha avuto modo di rinviare una causa

all’autorità cantonale per non avere questa considerato che l’imputato aveva

agito con dolo meramente eventuale, non diretto).

Ne deriva che la pena “base” - che, ancora, andrà ponderata

in funzione delle circostanze personali - si riduce a 3 anni e 6 mesi.

d. AP 1 non può dedurre

particolari elementi attenuanti dalla sua situazione personale. Da un lato, dalla

sua vita anteriore non emergono circostanze di cui si possa, in qualche modo,

tener conto in senso attenuante: non si registra, infatti, né un vissuto

particolarmente tragico, né circostanze particolarmente meritorie che

potrebbero essere considerati a suo favore.

Relativamente alla realtà in cui viveva, AP 1 era infatti

particolarmente fortunato: come evidenziato dai primi giudici, egli “viveva

in ottime condizioni finanziarie, conducendo una vita privilegiata da studente

mantenuto” (sentenza impugnata, consid. 11.2., pag. 20).

Contrariamente alla tesi difensiva, egli non può trarre particolari

benefici neppure dal suo comportamento processuale visto che, come evidenziato

dai primi giudici, la sua collaborazione con gli inquirenti non può dirsi

esemplare: i suoi cambiamenti di versione e le sue reticenze dimostrano, in

effetti, che egli ha voluto nascondere o, perlomeno, sminuire le sue

responsabilità. Ciò che indica, in ogni caso, come non ci sia un ravvedimento

che si potrebbe considerare ad attenuazione della sua colpa. E’, dunque, in un

approccio esente da critiche che i primi giudici hanno ritenuto basso il valore

attenuante della collaborazione da lui prestata agli inquirenti “a fronte

delle (sue) versioni poco chiare e fumose”.

Contrariamente a quanto preteso dalla Difesa, nemmeno può essere

considerata a favore dell’imputato l’assenza di precedenti, l’incensuratezza

essendo un elemento neutro per la commisurazione della pena (cfr. DTF 136 IV 1

consid. 2.6.2).

Secondo la Difesa, la giovane età di AP 1 dovrebbe avere un valore

attenuante maggior di quello che le è stato dato dai primi giudici. Questa

Corte non condivide tale opinione e ritiene, al contrario, che i primi giudici

abbiano troppo generosamente considerato che l’intento criminale di AP 1 “va

smorzato” in forza della sua “giovane età”, poiché non va

dimenticato che, al di là delle sue altalenanti dichiarazioni, egli non si è

fatto scrupolo alcuno ad aderire immediatamente alla richiesta - che non poteva

che concernere affari loschi - di colui che sapeva essere un trafficante di

droghe pesanti, peraltro già condannato per diversi reati (cfr CARP inc.

17.2015.66

in re __________ in cui l’età dell’autore - 25 anni - non è stata

ritenuta un elemento attenuante).

Del resto, pur essendo giovane, AP 1 ha raggiunto un’età in cui si

è in grado di valutare e comprendere i rischi e il danno sociale creato con il

traffico di stupefacenti. Questo a maggior ragione in concreto, visto l’alto

livello formativo del qui appellante. Ne deriva che AP 1 non può derivare, da

tale circostanza, nessun’attenuante.

Neppure la Corte ha condiviso la tesi difensiva secondo cui il

criterio della sensibilità alla pena avrebbe dovuto avere un peso attenuante

maggiore rispetto a quello attribuitogli dalla prima Corte. Da un lato, perché

la situazione gli è pienamente addebitabile, avendo egli liberamente e consapevolmente

scelto di delinquere in un Paese lontano dal suo. Dall’altro, e soprattutto,

perché risulta che, in questi 8 mesi di detenzione i suoi genitori gli hanno

già due volte reso visita in carcere (verb. dib. d’appello, pag. 3) e non v’è

ragione di credere che essi non torneranno a trovarlo: in questo senso, gli

indiscutibili disagi che egli patisce a seguito della detenzione non possono

dirsi sensibilmente maggiori rispetto a quelli degli altri detenuti.

Infine, nemmeno ha convinto la Corte la tesi difensiva secondo cui

il criterio dell’effetto che l’esecuzione della pena detentiva avrà sulla vita

futura del condannato imporrebbe una significativa riduzione della pena. Da un

lato, perché, per costante giurisprudenza, questo criterio permette soltanto correzioni

marginali, la pena dovendo comunque e sempre essere commisurata in funzione

della colpa (STF 6B_78/2008,6B_ 81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008

consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17

aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n.

72, pag. 205). E, dall’altro, perché, proprio in funzione della giovane età del

condannato, l’effetto negativo dell’esecuzione della pena sulla sua vita futura

si risolve in un ritardo nella conclusione degli studi (che, peraltro, egli può

ridurre mettendo a frutto questi anni per migliorare le sue conoscenze, grazie

anche alle numerose possibilità offerte dalle nuove tecnologie) che non

pregiudicherà - tantomeno in modo irrimediabile - il suo inserimento nel mondo

lavorativo.

In conclusione, questa Corte ritiene che la pena di 3 anni e 4

mesi sia del tutto adeguata alla colpa di AP 1.

13.

Visto

l’esito dell’appello, si conferma l’attribuzione a carico di AP 1 degli oneri

processuali di prima sede (art. 428 cpv. 3 CPP).

Gli oneri processuali d’appello seguono la

soccombenza e vanno, perciò, posti integralmente a carico dell’appellante (art.

428.

cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 77 e segg.,

80 e segg., 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg.,

40, 47, 50 e 51 CP,

19 LStup,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

ha pronunciato:

1. L’appello è

respinto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1, 3.,

4. e 5. della sentenza 22 ottobre 2015 della Corte delle assise criminali sono

passati in giudicato,

ricordato, in particolare, che AP 1 è stato dichiarato autore

colpevole di:

infrazione aggravata alla LStup, per avere, senza essere

autorizzato, il 10 maggio 2015, detenuto e trasportato dalla Romania fino al

valico doganale Svizzero di Chiasso - Brogeda 2'531.82 grammi netti di cocaina

con grado di purezza medio dal 74.2% all’83.6%,

1.1. AP 1 è condannato alla

pena detentiva di 3 (tre) anni e 4 (quattro) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

2. Il condannato è

mantenuto in carcere per la prosecuzione dell’espiazione della pena detentiva.

3.

3.1. La tassa di giustizia

di fr. 1’000.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede rimangono

integralmente a carico del condannato e, per esso, allora a beneficio

dell’assistenza giudiziaria, anticipati dallo Stato.

3.2. Gli

oneri processuali d'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

800.00

- altri disborsi fr.

200.00

fr.

1'000.00

sono posti a carico dell’appellante.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Dipartimento

sanità e socialità, 6501 Bellinzona

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

3003 Berna

- Direzione del

carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro

decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e

contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.