17.2015.201
Elementi che concorrono a quantificare la colpa dell'autore e a commisurarne la conseguente pena in un caso di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
21 gennaio 2016Italiano32 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.201
Locarno
21 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Attilio Rampini e Marco Frigerio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 22 ottobre 2015 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 22 ottobre 2015 dalla Corte delle assise criminali
(motivazione scritta intimata il 26 novembre 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 9 dicembre 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto A. Con atto di accusa 12 agosto
2015, il procuratore pubblico ha rinviato a giudizio AP 1 ritenendolo autore
colpevole di
infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo
di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente
in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
senza essere autorizzato, a
Chiasso, il 10 maggio 2015, importato e detenuto 2’531.82 grammi netti
di cocaina con grado di purezza media dal 74.2% al 83.6%, sostanza presa in
consegna in Romania e destinata verosimilmente alla vendita in Italia.
B. Con sentenza 22
ottobre 2015 (intimata il 26 novembre 2015), la Corte delle assise criminali ha
dichiarato AP 1 autore colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato alla
pena detentiva di 3 anni e 4 mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto).
La Corte delle assise criminali ha, inoltre, ordinato la confisca
di tutto quanto in sequestro con distruzione della sostanza stupefacente.
C. AP 1 ha
tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo aver ricevuto
la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 9 dicembre
2015, ha precisato di impugnare soltanto il dispositivo n. 2 chiedendo che la
pena detentiva a suo carico sia “di al massimo 3 anni” e sia parzialmente
sospesa.
Ne discende che i dispositivi n. 1, 3., 4. e 5. della sentenza di
primo grado sono passati incontestati in giudicato.
D. Durante il pubblico
dibattimento, esperito il 21 gennaio 2016:
-
il procuratore pubblico ha domandato, in via principale, la reiezione
dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, in via subordinata,
qualora fosse accolto l’appello dell’imputato, che la pena di 3 anni,
parzialmente sospesa, sia da espiare almeno nella misura di 18 mesi;
-
l’appellante ha chiesto che la pena detentiva inflittagli sia di al massimo 3
anni, sia parzialmente sospesa e che la parte da espiare non superi la durata
della carcerazione patita, ovvero ch’egli sia scarcerato alla comunicazione del
dispositivo.
considerato
L’accusato e i suoi precedenti penali
1. Sulla vita di AP 1
si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, il consid. 1 (qui
riprodotto parzialmente, limitatamente a quanto di interesse) della sentenza
impugnata (pag. 4 e 5):
“AP 1, incensurato, cittadino rumeno, ventitreenne, nato il __________
a __________, sulla sua vita, in fase d'inchiesta, ha dichiarato quanto segue (verbale PP 11.05.2015, pag. 2, Al 6):
"Sono nato a __________. Sono figlio
unico. Ho abitato nel luogo di nascita fino al 2011 e
poi siamo andati nell'attuale casa.
Mia madre lavora in una fabbrica
come magazziniere, mentre mio papà
ha lavorato per 12 anni circa nell'edilizia in Italia, attività che ha poi
ripreso anche in Romania. (…) Dopo le
scuole dell'obbligo ho fatto il liceo e sono iscritto adesso in due facoltà di università a Bucarest e meglio, al
politecnico alla facoltà
d'ingegneria elettronica e parallelamente seguo dei corsi in economia aziendale.
Al politecnico sono al quarto anno,
mentre l'altro corso sono al primo anno.
ADR che non svolgo lavoretti per
avere qualche entrata.
ADR che è mio padre che mi mantiene
agli studi. A Bucarest abito da una zia (…)”
1.2
Con riferimento alla situazione
finanziaria della sua famiglia, davanti
agli inquirenti così si è espresso (verbale PP 26.06.2014, pag.
2 ali, 4 Al 55):
"(…) mio padre è titolare in Romania di una ditta di costruzioni, e ha una buona situazione finanziaria. Mi
versa abbastanza soldi sul mio conto. ________ nel mese di marzo di quest'anno
mi aveva chiesto se potevo prestargli per qualche giorno EUR 2'000, io non avevo questa cifra e gli ho
quindi prestato 500.00 lire sterline, che equivalgono a circa EUR
700.00".
1.3
__________, coimputato in inchiesta per i fatti qui a
giudizio, amico d'infanzia di AP 1, ha confermato che la famiglia dell'imputato è benestante, tanto che vive in una
villa, dispone di cinque auto. Ha
altresì aggiunto che, nel loro comune d'origine, è una famiglia abbastanza importante poiché il padre di AP 1 è vicesindaco
(verbale PP 26.06.2015, pag. 2 e 5, all. 15A1 55).
1.4
Al dibattimento, il prevenuto ha sostanzialmente confermato
le dichiarazioni rese in fase predibattimentale
e quelle di __________, precisando
che il padre era stato vice-sindaco al suo paese fino a quattro anni orsono. Ha inoltre confermato che prima
dell'arresto aveva uno standard di vita agiato, considerato che il padre lo manteneva agli studi con un
mensile di 1000/1500.- Euro, studi che, una volta saldato il conto con
la giustizia, ha riferito di voler portare
a termine. E meglio (verbale d'interrogatorio 22.10.2015, pag. 1):
"Interrogatorio concernente la situazione personale
dell'imputato:
D: quanti soldi riceveva mensilmente da
suo padre?
R: circa 1'000/1'500 euro al mese
ADR: che ero dalla zia e pagavo poco, 250 euro. Dal punto
di vista economico confermo che al mio paese
godevo di una buona situazione.
D: conferma le sue dichiarazioni sulla sua vita contenute
nel verbale PP 11.05.2015?
R: si le confermo, preciso contrariamente a quanto detto
da __________ che abbiamo
3 auto e non 5.
D: conferma che suo padre è vicesindaco del suo paese?
R: è stato vicesindaco fino a 4 anni
fa.
D: ha mai avuto personali
difficoltà economiche?
R: non mi sono mai mancati i soldi, a me ha sempre
provveduto mio padre.
D: ha mai lavorato?
R: no (…)
D: ha progetti per il futuro?
R: voglio continuare gli studi e
finire l'università. Mi mancano un anno per finire
ingegneria e due anni per finire economia aziendale."
(sentenza
impugnata, consid 1, pag. 4 e 5)
Al dibattimento di appello, l’imputato ha confermato tali
dichiarazioni (verb. dib. d’appello, pag. 2).
2. AP 1 non è un
tossicodipendente. Il suo consumo di droga è limitato alla marijuana di cui fa
uso soltanto saltuariamente (AI 7).
3. AP 1 è incensurato
sia in Svizzera che in Romania.
4. Sulla scoperta della
droga nascosta in una valigia, si riporta, sempre in applicazione dell’art. 82
cpv. 4 CPP, il consid. 2.1. (pag. 6) della sentenza impugnata:
“
AP 1 è stato
fermato, per un controllo, il 10 maggio 2015, verso le 15.30, dalle guardie di
confine al valico doganale di Chiasso Brogeda in entrata sul territorio
svizzero alla guida dell'automobile FIAT BRAVO targata __________ intestata a tale __________, Bucarest (all. 8. Al 1 e AI 67).
Con AP 1 viaggiava __________ (__________), anch'egli cittadino rumeno.
Perquisito il veicolo, le guardie di confine
rinvenivano nel cofano della vettura due valigie dove
all'interno di una di queste vi erano 17 borsette, 13 delle quali contenenti un totale netto di 2'531.82
grammi netti con un grado di purezza variante tra il 74.2% al 83.6°% (AI 3, Al 48, Al 59)” (sentenza impugnata,
consid. 2.1, pag. 6)
Fatti
I due occupanti sono stati immediatamente interrogati e, alla fine
dei rispettivi interrogatori, sono stati entrambi arrestati.
AP 1 é giunto al dibattimento di primo grado in anticipata
esecuzione di pena.
Per contro, __________ è stato ritenuto estraneo ai fatti ed è
stato scarcerato (AI 58, 62 e 63).
5. I fatti accertati in
prima sede non sono contestati.
Per quanto qui occorre, si ricorda, dunque, quanto segue.
- Quando
è stato fermato, AP 1 stava trasportando lo stupefacente per conto di tale __________.
Su questo __________, AP 1 ha dato indicazioni diverse, definendolo un
conoscente, poi, un amico conosciuto nell’estate 2014 in un bar di Valcea con
cui si manteneva in contatto via facebook e con cui discuteva di andare in vacanza
in Messico, poi ancora, ha detto che si trattava di un amico di un suo lontano
zio che di fatto non è suo parente ma che lui chiama così, infine ha sostenuto di
averlo conosciuto tramite facebook e di averlo visto solo 4 volte (cfr. verbali
10.5.2015 pagg. 4 e 6, 11.5.2015 pag. 3, 9.6.2015, pagg. 4 e 5, 8.7.2015,
allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2-3).
Importa
dire che AP 1 ha ammesso di sapere che __________ era un trafficante di droga
(secondo lui, di “cocaina e imprecisate pastiglie”), già condannato in
Romania per reati diversi (cfr. allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pagg. 3
e 5).
- Il
9 maggio 2015 ________ gli ha chiesto, tramite facebook (doc B allegato ad AI 55),
di portare una vettura in Italia e AP 1 ha immediatamente accettato:
“
perché sarei stato spesato e avrei
ricevuto un compenso per questo lavoro. Non avevo niente da fare e in più i
soldi mi facevano comodo” (AI 6, pag. 3; cfr., anche, verb. dib. d’appello, pag.
2)
Secondo le sue
dichiarazioni, a quel momento AP 1 non pensava che si trattasse di trasportare
stupefacenti (all. 1 a verb. dib. di primo grado pag. 3-4).
- Il
pomeriggio stesso, AP 1 è partito da Bucarest con una delle vetture del padre
alla volta di Valcea.
Raggiunto
il ristorante di __________, questi gli ha consegnato la vettura (una Fiat
Bravo targata __________) e un telefono Blackbarry e gli ha spiegato che
avrebbe dovuto raggiungere l’aeroporto La Malpensa di Milano dove lui sarebbe
stato ad attenderlo (AI 6, pag. 3, AI 55 pag. 2, AI 60) avvertendolo che, se
non si fossero incontrati lì, egli avrebbe dovuto ripartire per Como e
raggiungere il luogo - “via __________” - registrato nel Blackbarry (AI 6,
pag. 4).
__________
gli disse, poi, di prendere con sé un amico (AI 60, pag. 3).
-
Al dibattimento di primo grado, AP 1 ha detto che, al ristorante, egli
sospettò che si trattasse di trasportare droga:
“
quando __________
mi ha detto che non mi avrebbe accompagnato, ho iniziato a dubitare che ci
fosse della droga in macchina” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 4)
-
Sempre al ristorante, __________ parlò a AP 1 del compenso:
“
mi ha detto che
mi avrebbe dato 400/500 € per le spese vive, altri 400/500 € quale compenso,
più tre giorni spesati a Milano con il mio amico AP 1” (all. 1 a verb. dib. di
primo grado, pag. 4; cfr, anche, verb. dib. d’appello, pag. 2)
-
Già nel parcheggio del ristorante, __________ caricò una valigia nel
bagagliaio della Fiat. Poi, i due andarono a casa di __________ dove questi
mise nel bagagliaio una seconda valigia, e meglio quella in cui erano celate le
17 borsette di stoffa avvolte in sacchetti di cellofan sigillati, 13 delle
quali contenevano i 2’531,82 grammi di cocaina.
Al riguardo
piuttosto reticente, AP 1 ha dapprima detto di non avere né aperto le valigie
né chiesto cosa esse contenessero perché si vergognava a farlo (AI 6, pag. 4).
Poi, ha detto
di avere esplicitamente chiesto a __________ se ci fosse droga nell’auto e di
averne ricevuto risposta negativa (AI 55 pag. 7).
Anche al
dibattimento di primo grado, ha dato versioni discordanti: prima ha detto di
non avere chiesto nulla perché aveva paura di __________ e, poi, ha, invece,
detto di avergli genericamente chiesto cosa contenessero le valigie (all. 1 a
verb. dib. di primo grado, pagg. 3 e 4). Infine, ha detto di avere avuto il
dubbio che nelle valigie ci fosse della droga ma di avere, comunque, deciso di
fare il trasporto.
Anche sui
motivi di questa sua decisione, AP 1 ha cambiato versione: prima ha detto che
era perché non osava tirarsi indietro avendo già promesso all’amico di portare
la vettura in Italia (AI 60, pagg. 3 e 4). Poi ha, invece, detto di essersi
messo al volante della vettura, nonostante quel sospetto, per paura di __________:
“mi vergognavo di rifiutare ed avevo paura della sua
reazione. Sapevo che era stato in prigione ed era un tipo pericoloso. Quindi ho
preferito fare il trasporto dubitando che ci fosse della droga” (all. 1 a verb.
dib. di primo grado, pag. 5)
- Verso
le 22.00 dello stesso giorno, AP 1 e l’amico sono partiti da Valcea alla volta
di Milano.
Secondo le dichiarazioni
dell’amico, durante il viaggio AP 1 aveva effettuato una decina di telefonate:
una alla madre e le altre con qualcuno che gli ha detto che, in realtà, la loro
destinazione era Chiasso e non Milano (all. 13 ad AI 55, pag. 6).
AP 1 ha, invece, detto che,
quando si trovavano all’altezza di Venezia, __________ lo ha chiamato
dicendogli di andare a Como in via __________ perché lui era lì ad aspettarlo e
che fu solo per errore – avendo egli scambiato l’indicazione “Chiasso” letta su
un cartello autostradale per “__________” – che lui si ritrovò nel nostro paese
(AI 6, pag. 6).
6. Al dibattimento
d’appello, AP 1 ha ribadito di avere accettato la proposta di __________ poiché
essa gli dava l’opportunità di dedicarsi ad una delle attività che preferiva
(la guida) e di essere, per giunta, ricompensato con alcuni giorni di vacanza a
Milano (verb. dib. d’appello, pag. 2).
7. Valutate tutte le risultanze
dibattimentali, correttamente la prima Corte ha concluso che la fattispecie
adempie pacificamente il reato di infrazione aggravata alla LStup.
Sull’aspetto soggettivo, i primi giudici hanno concluso - con qualche
generosità - per il dolo eventuale:
“Soggettivamente, la Corte non ha
avuto dubbi nel ritenere che, l'intenzionalità dell'agire
dell'imputato va considerata nella forma del dolo eventuale.
Dietro un allettante compenso, per conto
di un trafficante di cocaina, con una vettura messagli a disposizione all'uopo,
con un cellulare fornito per
mantenersi in contatto, seguendo le istruzioni
ricevute dal trafficante, in circa 19 ore, dalla Romania, l'imputato è giunto dalla Romania in Svizzera.
Dinnanzi a questa condotta che
calza a pennello con quella di corriere, la Corte si è convinta
che l'accusato non solo dubitasse, come ha ammesso, ma aveva ben inteso che stava trasportando della droga. Ma si è di
fronte ad dolo eventuale e non diretto, non essendo dimostrato che il prevenuto fosse a conoscenza
dell'esatto quantitativo e del tipo di droga,
ancorché già solo per la presenza delle due
valigie atte all'occultamento, non poteva ignorare che si trattasse di un ingente quantitativo di stupefacenti.”
(sentenza
impugnata, consid. 10.3, pag. 17 e 18)
Questa conclusione lega, in assenza di un appello del PP, questa
Corte.
8. Per la
commisurazione della pena, i primi giudici hanno svolto le seguenti
considerazioni:
“A qualificare, oggettivamente, la colpa
di AP 1, è il quantitativo di droga detenuto e
trasportato dalla Romania fino alla Svizzera. Si
tratta di ben 2'531.82 grammi di cocaina, di notevole purezza, stupefacente che per fortuna, non è stato messo in
circolo, grazie al provvidenziale
intervento delle guardie di confine. Va, a questo proposito, ricordato che, secondo la giurisprudenza del TF, nell'ambito di infrazioni alla LStup, il
pericolo rappresentato dal quantitativo e dalla natura dello stupefacente è un
elemento di sicuro rilievo nella
determinazione della colpa dell'autore, anche se non preponderante (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; 118 IV 342 consid. 2c; STF 13.4.2009 in 6B_1040/2009; STF
12.03.2008 inc.6B_370/2007 consid.
3.2). È pur vero che più la quantità di droga si allontana dal limite a partire
dal quale si è in presenza di un'infrazione
aggravata alla LStup, più tale fattore perde
di importanza per la commisurazione della pena, tuttavia è anche vero che essa ricopre una valenza non
trascurabile nella misura in cui
maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato, maggiore è il
numero delle persone la cui salute viene potenzialmente
messa in pericolo (DTF 121 IV 193 consid. 2b/aa; 121 IV 202 consid. 2d/cc; STF
10.05.2010 inc.6B_10/2010 consid. 2.1).
Sempre dal profilo oggettivo, la sua colpa è aggravata dall'aspetto
transfrontaliero del traffico, avendo l'accusato attraversato ben quattro paesi: l'Ungheria, la Slovacchia, l'Austria e l'Italia, prima di arrivare in
Svizzera. Il TF ha già avuto modo di
stabilire che l'autore che valica frontiere sorvegliate deve spendere maggiori energie criminali di colui
che trasporta droga all'interno dei
confini nazionali poiché quest'ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo
casuale e che l'importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi rispetto al mero trasporto all'interno dei suoi confini (STF 13.08.2010, inc.6B_265/2010,
consid. 2.3; STF 02.07.2010, inc.
6B_390/2010, consid. 1.1; STF 10.05.2010, inc.6B_10/2010, consid. 2.1).
Soggettivamente, pesa il fatto che non ha agito perché era
un consumatore ma solo, come ammesso da lui stesso, per lucro e per futili motivi, ossia perché non aveva nulla
d'altro da fare e per compiacere a __________.
Su questo punto, la Corte non ha creduto
all'ultima versione fornita al dibattimento sull'asserito timore nei confronti __________, già solo perché
in contrasto con quanto sempre egli ha asserito in inchiesta e poiché cozza, come emerge dal fascicolo processuale, con le
predette vacanze in Messico.
AP 1 ha inoltre delinquito anche se
non aveva nessun bisogno di farlo,
giacché viveva in ottime condizioni finanziarie, conducendo una
vita privilegiata da studente mantenuto, circostanza poco comune nel mondo
criminogeno dei corrieri. Non certamente paragonabile
a quelli che per esigui compensi si prestano a fare i body packer, ingoiando ovuli contenenti
stupefacente, mettendo pure a repentaglio la loro vita.
Per finire, ad aggravare la colpa di AP
1, la Corte ha tenuto conto del
fatto che ha coinvolto, senza scrupoli, __________, suo amico d'infanzia, che a causa di questa vicenda, ha
pure trascorso quasi due mesi in prigione.
Venendo alle attenuanti, la Corte ha considerato che
l'imputato ha agito come esecutore di ordini e con un intento criminale che va
smorzato, ma non più di tanto, per la sua giovane età di 23 anni.
Da ultimo ha altresì preso in
considerazione la collaborazione fornita
agli inquirenti, considerandola tuttavia di basso profilo, a fronte delle versioni poco chiare e fumose che
l'accusato ha fornito evidentemente alfine di
sminuire la propria responsabilità, in
particolare in punto all'obiettivo del viaggio, alla presenza della droga nelle valigie, al movente con
riferimento al timore nei confronti
di __________. Tanto che, anche al dibattimento, l'imputato ha dato l'impressione alla Corte di non essersi
sufficientemente distanziato da
quanto commesso, venendo meno in tal modo un'assunzione piena di
responsabilità.
Ciò detto, trattandosi di ben oltre 2,5
kg di cocaina con un grado di purezza elevato, partendo
da una pena base tra i 4 e i 5 anni, pur
tenendo conto del dolo eventuale, delle attenuanti testé dette, nonché della sensibilità alla pena dovendo
il reo espiare in carcere lontano dai suoi affetti familiari, la Corte
ha pronunciato una pena nei suoi confronti
di 3 anni e 4 mesi di detenzione, che evidentemente non può essere messa
al beneficio della sospensione condizionale parziale.”
(sentenza impugnata,
consid. 11.2., pag. 19-21).
9. Con il suo appello, AP
1 chiede che la pena detentiva inflittagli in primo grado venga ridotta e
contenuta in 3 anni al massimo, da porre al beneficio della sospensione
condizionale parziale sostenendo che, in primo grado, “non si è
adeguatamente tenuto conto dell’aspetto soggettivo dell’autore, delle sue
condizioni personali, della sua incensuratezza, dell’unicità dell’atto commesso
e delle conseguenze che la pena avrà sul suo futuro” (doc III CARP).
A sostegno di tale richiesta, al dibattimento la sua
patrocinatrice ha sviluppato le seguenti argomentazioni:
- i primi
giudici hanno dato un peso eccessivo al quantitativo di stupefacente trasportato
e non hanno, al contrario, sufficientemente considerato che AP 1 era un
semplice trasportatore, che egli ha agito per un compenso irrisorio (se
paragonato al rischio corso) e che, per lui, si è trattato di un episodio unico
ed isolato;
- non è stata
sufficientemente considerata nemmeno la collaborazione da lui prestata agli
inquirenti, davanti ai quali ha ammesso fin da subito le proprie
responsabilità;
- i primi
giudici hanno sbagliato attribuendo a spregiudicatezza il coinvolgimento dell’amico
poiché, in realtà, esso è ascrivibile a leggerezza ed immaturità;
- andava dato
maggior peso attenuante alla giovane età dell’autore, alla sua incensuratezza,
alla sua particolare sensibilità alla pena da scontare lontano da casa e dai
suoi cari, alle conseguenze negative che l’esecuzione di una pena detentiva
interamente da scontare potrebbe avere sulla sua vita e, infine, al buon
comportamento tenuto in carcere che dimostra come, in realtà, AP 1 sia un
giovane volenteroso e con voglia di fare.
10. L’infrazione aggravata
alla LStup (art. 19 cpv. 2 LStup) - che si realizza, tra l’altro, se l’autore
sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di
stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la
salute di parecchie persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che è
oggettivamente dato, in caso di cocaina, già per quantitativi, presi nel loro
complesso, di 18 grammi (DTF 122 IV 360 consid. 2a; 109 IV 143
consid. 3b;6B_294/2010 del 15 luglio 2010 consid. 3.3.2;6B_911/2009
del 15 marzo 2010 consid. 2.3.1;6P.149/2006,6S.336/2006
del 12 ottobre 2006 consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des
Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28), Berna 2007, ad art. 19 LStup, n. 81;
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, ad art. 19 LStup,
n. 78 segg., pag. 916 segg.) - è punita con una pena
detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria.
Il giudice può attenuare liberamente la pena,
se l’autore è tossicomane e l’infrazione era destinata a finanziare il proprio
consumo di stupefacenti (art. 19 cpv. 3 lett. b LStup).
11. Per l’art. 47 cpv. 1
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata
secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,
secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti
nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la
possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la
lesione.
La pena deve, dunque,
essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136
IV 55 consid. 5.5) che, a sua volta, va determinata partendo dalle circostanze
legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va
considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a
pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi
che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava
con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive
Tatkomponenten; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive
Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono
ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che
l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la
libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità,
nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.
2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione
alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e
meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio
situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da
giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del
21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del
codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,
FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),
il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in
considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero
della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione,
della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari,
situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto
dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009,
6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;6B_585/2008 del 19 giugno 2009
consid. 3.5).
12. a. In concreto,
relativamente agli objektive Tatkomponenten, i primi giudici hanno considerato
tutti gli elementi che, secondo legge e giurisprudenza, concorrono a valutare
la colpa dell’autore e, di conseguenza, a commisurare la pena ad essa adeguata.
Essi hanno, dunque, discusso e considerato come elementi
qualificanti la colpa di AP 1 l’estensione internazionale del traffico,
ritenuto come il condannato abbia attraversato, in un viaggio durato 19 ore,
l’Ungheria, la Slovenia, l’Austria e l’Italia e come nemmeno il controllo
effettuato dalle guardie di confine in uscita dall’Ungheria abbia funto per lui
da elemento dissuasore nonché il quantitativo – in concreto, certamente importante
trattandosi di ca 2’500 gr. – di droga trasportato (STF 6B_843/2014 del 7
aprile 2015 consid. 1.1.1;6B_632/2014 del 27 ottobre 2014 consid. 1.2;
6B_558/2011 del 21 novembre 2011 consid. 3.4;6B_265/2010
del 13 agosto 2010 consid. 2.3;6B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1;
6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1;6B_1040/2009 del 13
aprile 2009 consid. 2.1;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 3.2; DTF 118 IV 342 consid. 2c). E’, certamente, vero che, come ricordato
dalla Difesa, il quantitativo di stupefacente trattato non è né l’unico
elemento da considerare né quello a cui dare un peso predominante. Tuttavia, nella
misura in cui maggiore è il quantitativo trattato, maggiore è il numero di
persone la cui salute viene messa in pericolo, il quantitativo è, comunque, un
elemento la cui importanza non può essere né banalizzata né trascurata.
Correttamente, essi hanno, invece, ritenuto elemento attenuante il
fatto che AP 1 è stato un semplice trasportatore (“esecutore di ordini”).
b. Relativamente alla
Tatverschulden, è ancora in armonia con la giurisprudenza federale che i primi
giudici hanno considerato quale circostanza aggravante il fatto che AP 1 non é
tossicodipendente (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6B_390/2010 del
Considerandi
2.
luglio 2010 consid. 1.1;6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1;
6S.21/2002 del 17 aprile 2002 consid. 2c ). Altrettanto conforme alla
giurisprudenza federale è il giudizio dei primi giudici secondo cui aggrava la
colpa del condannato il fatto che la sua decisione di delinquere è stata presa
in piena libertà, avendo egli una più che buona situazione finanziaria di base:
infatti, egli riceveva dal padre, per le sue spese, 1.000/1500 € al mese in un
paese in cui il reddito medio mensile è di ca. 400 €; cfr. http://www.confindustriaromaniatv.ro/il-salario-medio-netto-per-il-2015/).
E’, dunque, in modo esente da pecche che i primi giudici hanno considerato -
quale aggravamento della colpa di AP 1 - la circostanza che egli, non solo ha
agito per puro spirito di lucro, ma lo ha fatto unicamente per assicurarsi il
superfluo del superfluo, e meglio la possibilità di passare alcuni giorni a
Milano del tutto spesato (cfr., fra le altre, CARP __________ inc. 17.2015.66).
Su questo punto, non può
essere accolta la tesi difensiva secondo cui andrebbe considerato, ad
attenuazone della colpa dell’autore, l’esiguità del compenso già solo perché il
valore dei circa 500.- Euro pattuiti (compenso netto, poiché le spese erano già
coperte) va definito, non tanto relativamente al rischio corso, quanto in
relazione alla situazione del paese in cui AP 1 viveva: non può certamente
dirsi esiguo un compenso superiore al reddito medio mensile di quel paese.
In questo senso,
altrettanto correttamente i primi giudici hanno rilevato che la situazione di AP
1.
si distingue chiaramente - nel senso che la sua colpa è nettamente maggiore -
da quella di coloro che, a causa di situazioni di base disastrate, se non
addirittura per fame, si prestano a trasportare droga, in alcuni casi, anche
ingerendola e mettendo, così, a rischio la loro stessa vita.
Sempre in questo ambito, è ancora in un procedimento del tutto
condivisibile che essi hanno considerato, come elemento aggravante la sua
colpa, la spregiudicatezza dimostrata nel non essersi fatto alcuno scrupolo a
coinvolgere nel suo sciagurato viaggio - verosimilmente per creare l’apparenza
di due giovani amici in viaggio di vacanza - un ignaro amico d’infanzia che ha
dovuto subire quasi due mesi di carcerazione preventiva prima che la sua
completa estraneità ai fatti fosse dimostrata (cfr., per un caso analogo, CARP inc.
17.2015.66
in re __________).
La tesi proposta su questo
punto dalla Difesa AP 1 ha agito, non per spregiudicatezza, ma per leggerezza
dovuta all’età non ha convinto la Corte: AP 1 ha, infatti, un’età in cui si è perfettamente
in grado di comprendere i rischi legati al traffico di stupefacenti e, quindi,
egli era perfettamente in grado di comprendere i rischi che faceva correre
all’amico.
c. Pur non essendo la
questione stata esplicitata in modo chiarissimo, dalla lettura della
motivazione sembra che i primi giudici abbiano considerato che, date queste
circostanze, ad un autore che avesse delinquito con dolo diretto avrebbero
inflitto una pena base (cioè, senza tener conto delle circostanze personali) variante
fra i 4 e i 5 anni.
Questa valutazione è solo parzialmente condivisibile: la scrivente
Corte reputa, infatti, che, dati gli elementi sin qui evidenziati, ad un autore
che avesse agito con dolo diretto non potrebbe essere inflitta una pena base
inferiore ai 5 anni.
La pena così determinata deve, però, subire un’importante
diminuzione in considerazione dell’accertamento - che, come visto, lega questa
Corte - secondo cui AP 1 ha agito per dolo eventuale relativamente al tipo di
droga trasportato e al suo quantitativo (STF 6B_611/2010 del 26 aprile 2011
consid. 3.3;6B_238/2009 dell’8 marzo 2010 consid. 5.6;6S.233/2003 del 4
novembre 2003 consid. 4.3; con specifico riferimento al trasporto di droga,
cfr. sentenza CARP 17.2011.122 del 18 gennaio 2012 consid. 17; CARP inc.
17.2015.66
in re __________ e STF 6S.676/1994 del 3 novembre 1995 consid. 1
e/cc, citata in sentenza CCRP 17.2002.56 del 6 maggio 2003 consid. 22 lett. h
nonché in Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2013, ad art.
47.
CP, n. 116, pag. 923, in cui il TF ha avuto modo di rinviare una causa
all’autorità cantonale per non avere questa considerato che l’imputato aveva
agito con dolo meramente eventuale, non diretto).
Ne deriva che la pena “base” - che, ancora, andrà ponderata
in funzione delle circostanze personali - si riduce a 3 anni e 6 mesi.
d. AP 1 non può dedurre
particolari elementi attenuanti dalla sua situazione personale. Da un lato, dalla
sua vita anteriore non emergono circostanze di cui si possa, in qualche modo,
tener conto in senso attenuante: non si registra, infatti, né un vissuto
particolarmente tragico, né circostanze particolarmente meritorie che
potrebbero essere considerati a suo favore.
Relativamente alla realtà in cui viveva, AP 1 era infatti
particolarmente fortunato: come evidenziato dai primi giudici, egli “viveva
in ottime condizioni finanziarie, conducendo una vita privilegiata da studente
mantenuto” (sentenza impugnata, consid. 11.2., pag. 20).
Contrariamente alla tesi difensiva, egli non può trarre particolari
benefici neppure dal suo comportamento processuale visto che, come evidenziato
dai primi giudici, la sua collaborazione con gli inquirenti non può dirsi
esemplare: i suoi cambiamenti di versione e le sue reticenze dimostrano, in
effetti, che egli ha voluto nascondere o, perlomeno, sminuire le sue
responsabilità. Ciò che indica, in ogni caso, come non ci sia un ravvedimento
che si potrebbe considerare ad attenuazione della sua colpa. E’, dunque, in un
approccio esente da critiche che i primi giudici hanno ritenuto basso il valore
attenuante della collaborazione da lui prestata agli inquirenti “a fronte
delle (sue) versioni poco chiare e fumose”.
Contrariamente a quanto preteso dalla Difesa, nemmeno può essere
considerata a favore dell’imputato l’assenza di precedenti, l’incensuratezza
essendo un elemento neutro per la commisurazione della pena (cfr. DTF 136 IV 1
consid. 2.6.2).
Secondo la Difesa, la giovane età di AP 1 dovrebbe avere un valore
attenuante maggior di quello che le è stato dato dai primi giudici. Questa
Corte non condivide tale opinione e ritiene, al contrario, che i primi giudici
abbiano troppo generosamente considerato che l’intento criminale di AP 1 “va
smorzato” in forza della sua “giovane età”, poiché non va
dimenticato che, al di là delle sue altalenanti dichiarazioni, egli non si è
fatto scrupolo alcuno ad aderire immediatamente alla richiesta - che non poteva
che concernere affari loschi - di colui che sapeva essere un trafficante di
droghe pesanti, peraltro già condannato per diversi reati (cfr CARP inc.
17.2015.66
in re __________ in cui l’età dell’autore - 25 anni - non è stata
ritenuta un elemento attenuante).
Del resto, pur essendo giovane, AP 1 ha raggiunto un’età in cui si
è in grado di valutare e comprendere i rischi e il danno sociale creato con il
traffico di stupefacenti. Questo a maggior ragione in concreto, visto l’alto
livello formativo del qui appellante. Ne deriva che AP 1 non può derivare, da
tale circostanza, nessun’attenuante.
Neppure la Corte ha condiviso la tesi difensiva secondo cui il
criterio della sensibilità alla pena avrebbe dovuto avere un peso attenuante
maggiore rispetto a quello attribuitogli dalla prima Corte. Da un lato, perché
la situazione gli è pienamente addebitabile, avendo egli liberamente e consapevolmente
scelto di delinquere in un Paese lontano dal suo. Dall’altro, e soprattutto,
perché risulta che, in questi 8 mesi di detenzione i suoi genitori gli hanno
già due volte reso visita in carcere (verb. dib. d’appello, pag. 3) e non v’è
ragione di credere che essi non torneranno a trovarlo: in questo senso, gli
indiscutibili disagi che egli patisce a seguito della detenzione non possono
dirsi sensibilmente maggiori rispetto a quelli degli altri detenuti.
Infine, nemmeno ha convinto la Corte la tesi difensiva secondo cui
il criterio dell’effetto che l’esecuzione della pena detentiva avrà sulla vita
futura del condannato imporrebbe una significativa riduzione della pena. Da un
lato, perché, per costante giurisprudenza, questo criterio permette soltanto correzioni
marginali, la pena dovendo comunque e sempre essere commisurata in funzione
della colpa (STF 6B_78/2008,6B_ 81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008
consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17
aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n.
72, pag. 205). E, dall’altro, perché, proprio in funzione della giovane età del
condannato, l’effetto negativo dell’esecuzione della pena sulla sua vita futura
si risolve in un ritardo nella conclusione degli studi (che, peraltro, egli può
ridurre mettendo a frutto questi anni per migliorare le sue conoscenze, grazie
anche alle numerose possibilità offerte dalle nuove tecnologie) che non
pregiudicherà - tantomeno in modo irrimediabile - il suo inserimento nel mondo
lavorativo.
In conclusione, questa Corte ritiene che la pena di 3 anni e 4
mesi sia del tutto adeguata alla colpa di AP 1.
13.
Visto
l’esito dell’appello, si conferma l’attribuzione a carico di AP 1 degli oneri
processuali di prima sede (art. 428 cpv. 3 CPP).
Gli oneri processuali d’appello seguono la
soccombenza e vanno, perciò, posti integralmente a carico dell’appellante (art.
428.
cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 77 e segg.,
80 e segg., 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg.,
40, 47, 50 e 51 CP,
19 LStup,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
ha pronunciato:
1. L’appello è
respinto.
Di conseguenza,
ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1, 3.,
4. e 5. della sentenza 22 ottobre 2015 della Corte delle assise criminali sono
passati in giudicato,
ricordato, in particolare, che AP 1 è stato dichiarato autore
colpevole di:
infrazione aggravata alla LStup, per avere, senza essere
autorizzato, il 10 maggio 2015, detenuto e trasportato dalla Romania fino al
valico doganale Svizzero di Chiasso - Brogeda 2'531.82 grammi netti di cocaina
con grado di purezza medio dal 74.2% all’83.6%,
1.1. AP 1 è condannato alla
pena detentiva di 3 (tre) anni e 4 (quattro) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
2. Il condannato è
mantenuto in carcere per la prosecuzione dell’espiazione della pena detentiva.
3.
3.1. La tassa di giustizia
di fr. 1’000.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede rimangono
integralmente a carico del condannato e, per esso, allora a beneficio
dell’assistenza giudiziaria, anticipati dallo Stato.
3.2. Gli
oneri processuali d'appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr.
800.00
- altri disborsi fr.
200.00
fr.
1'000.00
sono posti a carico dell’appellante.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Dipartimento
sanità e socialità, 6501 Bellinzona
- Ufficio
centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,
3003 Berna
- Direzione del
carcere penale La Stampa, 6901 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro
decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e
contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.