17.2015.202
Richiesta di indennizzo ex art. 429 CPP. Caso semplice. Patrocinio di un avvocato non necessario
25 gennaio 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.202
Locarno
25 gennaio 2016/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
sedente per statuire, nell’ambito del procedimento penale
condotto dalla Sezione della circolazione, nella procedura d’appello avviata
con annuncio del 27 novembre 2015 da
AP 1
avverso la mancata assegnazione
di un’indennità ai sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla sentenza
di assoluzione emanata dalla Pretura penale di Bellinzona in data 17.11.2015
(inc. 91.2015.193);
richiamata la dichiarazione di
appello del 21 dicembre 2015;
posto che il procedimento di appello
si svolge in forma scritta ai sensi dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto che: - la Sezione della
circolazione, con decreto di accusa n. 22226/404 del 26 giugno 2015, ha
dichiarato l’avv. AP 1 autore colpevole di contravvenzione alle norme della
circolazione per avere posteggiato il veicolo __________ su un posto di
parcheggio riservato alle persone disabili e ne ha, pertanto, proposto la
condanna alla multa di fr. 120.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 50.- e
alle spese di fr. 20.-.
- con sentenza del 17
novembre 2015, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione
interposta dal qui appellante, lo ha prosciolto dall’imputazione di
contravvenzione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel citato
decreto d’accusa ed ha respinto la sua richiesta di indennità;
- il 27 novembre 2015,
l’avv. AP 1 ha annunciato di volere interporre appello contro il dispositivo 3
Fatti
di tale sentenza (doc. CARP I, II), intenzione confermata, il 21 dicembre 2015,
con la necessaria dichiarazione d’appello in cui ha chiesto, con l’annullamento
del citato dispositivo, che gli sia riconosciuta “un’equa un’indennità di
totali fr. 2251.60 più IVA” in quanto “si è difeso da solo e ha quindi
diritto alle indennità di inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lit. c CPC”(doc.
CARP III).
- in data 23 dicembre 2015,
questa Corte ha intimato alle parti la citata dichiarazione di appello
assegnando loro un termine per presentare eventuali osservazioni (doc. CARP IV).
- con scritto del 29
dicembre 2015, la Sezione della circolazione di Camorino ha richiamato il suo
decreto d’accusa senza formulare ulteriori osservazioni (doc. CARP V).
- il 13 gennaio 2015, anche
il presidente della Pretura penale di Bellinzona ha comunicato di non avere
osservazioni (doc. CARP VI).
considerato
in diritto che:
- la pretesa che
l’appellante fonda sull’art 95 cpv 3 lett c CPC (indennità di inconvenienza)
va, in realtà, risolta in applicazione dell’art. 429 CPP;
- giusta l’art. 429 cpv. 1
CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi
confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto, in particolare, ad un’indennità
per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti
procedurali (lett. a);
- secondo la giurisprudenza
federale e cantonale e la dottrina unanime, vi è diritto ad un’indennità ex
art. 429 cpv 1 lett. a CPP soltanto nei casi in cui l’intervento di un avvocato
è necessario e le spese sono coperte soltanto se esse appaiono adeguate (DTF
Considerandi
138.
IV 197; DTF 107 IV 155 consid. 5; 110 Ia 156 consid. 1a; STF dell’8
giugno 2009, inc.6B_976/2008, consid. 2.3; Messaggio, pag. 1231; Mini, Commentario
CPP, n. 5 ad art. 429 CPP; Griesser, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n.
7.
ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar StPO, n. 13 ad art.
429.
CPP; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, n. 3 ad art.
429.
CPP);
- si considera necessario il
patrocinio di un avvocato quando il caso è complesso sotto il profilo materiale
o giuridico ritenuto che inconvenienti minori, quali l’obbligo di comparire una
o due volte a un’udienza, non danno diritto ad un indennizzo (STF 1B_605/2011
del 4.1.2012 consid. 2.2; CARP, 17.2011.9 del 24 marzo 2011 consid. 3.3 a;
CRPTI 60.2011.415 del 07 marzo 2012 consid. 2.3.2; Messaggio CPP, p. 1231; Mini,
op. cit., n. 5 ad art. 429 CPP);
-
in concreto, la disanima dei fatti che hanno originato l’apertura del
procedimento penale non presentava alcuna difficoltà, né dal profilo fattuale
né da quello giuridico (ciò che é, peraltro, confermato dalla brevissima durata
del pubblico dibattimento tenutosi di fronte al giudice di primo grado; cfr
verb. dib. 17.11. 2015 pag. 1 e 2);
- ne segue che nessun
appunto può essere mosso alla decisione del giudice di primo grado di
respingere la richiesta di indennizzo delle spese legali (art. 429 cpv. 1 lett.
a CPP): non vi era, in concreto, l’oggettiva necessità di farsi assistere da un
patrocinatore;
- per la stessa ragione, e
sostanzialmente per la natura più che bagatellare della fattispecie e il
conseguente limitato disagio derivante dal procedimento, nemmeno le spese fatte
valere possono essere risarcite;
- è ancora per la stessa
ragione, che la pretesa dell’appellante non può essere accolta nemmeno sulla
scorta dell’art 429 lett b CPP che prevede il risarcimento del danno economico
risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
- gli oneri processuali del
giudizio d’appello, per complessivi fr. 250.- (di cui fr. 200.- di tassa di
giustizia, art. 22 cpv. 3 LTG), sono posti a carico dell’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 398 e segg. e 429 CPP,
dichiara
e pronuncia:
1.L’appello
è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese complessive fr. 50.-
fr. 250.-
sono a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura penale,
6501 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.