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Decisione

17.2015.202

Richiesta di indennizzo ex art. 429 CPP. Caso semplice. Patrocinio di un avvocato non necessario

25 gennaio 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di tale sentenza (doc. CARP I, II), intenzione confermata, il 21 dicembre 2015,

con la necessaria dichiarazione d’appello in cui ha chiesto, con l’annullamento

del citato dispositivo, che gli sia riconosciuta “un’equa un’indennità di

totali fr. 2251.60 più IVA” in quanto “si è difeso da solo e ha quindi

diritto alle indennità di inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lit. c CPC”(doc.

CARP III).

- in data 23 dicembre 2015,

questa Corte ha intimato alle parti la citata dichiarazione di appello

assegnando loro un termine per presentare eventuali osservazioni (doc. CARP IV).

- con scritto del 29

dicembre 2015, la Sezione della circolazione di Camorino ha richiamato il suo

decreto d’accusa senza formulare ulteriori osservazioni (doc. CARP V).

- il 13 gennaio 2015, anche

il presidente della Pretura penale di Bellinzona ha comunicato di non avere

osservazioni (doc. CARP VI).

considerato

in diritto che:

- la pretesa che

l’appellante fonda sull’art 95 cpv 3 lett c CPC (indennità di inconvenienza)

va, in realtà, risolta in applicazione dell’art. 429 CPP;

- giusta l’art. 429 cpv. 1

CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi

confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto, in particolare, ad un’indennità

per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti

procedurali (lett. a);

- secondo la giurisprudenza

federale e cantonale e la dottrina unanime, vi è diritto ad un’indennità ex

art. 429 cpv 1 lett. a CPP soltanto nei casi in cui l’intervento di un avvocato

è necessario e le spese sono coperte soltanto se esse appaiono adeguate (DTF

Considerandi

138.

IV 197; DTF 107 IV 155 consid. 5; 110 Ia 156 consid. 1a; STF dell’8

giugno 2009, inc.6B_976/2008, consid. 2.3; Messaggio, pag. 1231; Mini, Commentario

CPP, n. 5 ad art. 429 CPP; Griesser, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n.

7.

ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar StPO, n. 13 ad art.

429.

CPP; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, n. 3 ad art.

429.

CPP);

- si considera necessario il

patrocinio di un avvocato quando il caso è complesso sotto il profilo materiale

o giuridico ritenuto che inconvenienti minori, quali l’obbligo di comparire una

o due volte a un’udienza, non danno diritto ad un indennizzo (STF 1B_605/2011

del 4.1.2012 consid. 2.2; CARP, 17.2011.9 del 24 marzo 2011 consid. 3.3 a;

CRPTI 60.2011.415 del 07 marzo 2012 consid. 2.3.2; Messaggio CPP, p. 1231; Mini,

op. cit., n. 5 ad art. 429 CPP);

-

in concreto, la disanima dei fatti che hanno originato l’apertura del

procedimento penale non presentava alcuna difficoltà, né dal profilo fattuale

né da quello giuridico (ciò che é, peraltro, confermato dalla brevissima durata

del pubblico dibattimento tenutosi di fronte al giudice di primo grado; cfr

verb. dib. 17.11. 2015 pag. 1 e 2);

- ne segue che nessun

appunto può essere mosso alla decisione del giudice di primo grado di

respingere la richiesta di indennizzo delle spese legali (art. 429 cpv. 1 lett.

a CPP): non vi era, in concreto, l’oggettiva necessità di farsi assistere da un

patrocinatore;

- per la stessa ragione, e

sostanzialmente per la natura più che bagatellare della fattispecie e il

conseguente limitato disagio derivante dal procedimento, nemmeno le spese fatte

valere possono essere risarcite;

- è ancora per la stessa

ragione, che la pretesa dell’appellante non può essere accolta nemmeno sulla

scorta dell’art 429 lett b CPP che prevede il risarcimento del danno economico

risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;

- gli oneri processuali del

giudizio d’appello, per complessivi fr. 250.- (di cui fr. 200.- di tassa di

giustizia, art. 22 cpv. 3 LTG), sono posti a carico dell’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg. e 429 CPP,

dichiara

e pronuncia:

1.L’appello

è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.-

b) spese complessive fr. 50.-

fr. 250.-

sono a carico dell’appellante.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura penale,

6501 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.