17.2015.207
Reclamo conto la decisione del PP di non commutare la pena pecuniaria in un lavoro di pubblica utilità
17 marzo 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.207
Locarno
17 marzo 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
per statuire sul reclamo presentato il 4 novembre 2015 da
IS 1
contro la decisione indipendete
successiva 22 ottobre 2015
ritenuto
in fatto che: - nel corso del 2015 IS 1 ha
subito le seguenti condanne:
·
con DA n. 209/2015 del 20 gennaio 2015, passato incontestato in
giudicato, il procuratore pubblico l’ha ritenuto autore colpevole di violenza o
minaccia contro le autorità e i funzionari e ingiuria e l’ha condannato alla
pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (per complessivi
fr. 2’700.-) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarebbe stata
ordinata l’esecuzione di una pena detentiva di 90 giorni;
·
con DAC n. 125/2015 del 20 aprile 2015, pure passato incontestato
in giudicato, è stato ritenuto autore colpevole di guida senza autorizzazione e
condannato alla pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da fr. 60.-
ciascuna, per complessivi fr. 9'000.- con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, sarebbe stata ordinata l’esecuzione di una pena detentiva di 150
giorni;
- con
istanze 27 marzo e 6 giugno 2015, IS 1 ha chiesto la commutazione delle pene
pecuniarie a suo carico in lavoro di pubblica utilità;
- statuendo
il 22 ottobre 2015, il procuratore pubblico ha respinto la richiesta di IS 1 di
commutare le pene pecuniarie in lavoro di pubblica utilità, osservando, da un
lato, che egli non ha sufficientemente documentato la sua situazione
finanziaria e, dall’altro, che il genere di reati commessi esclude che vi siano
Fatti
i presupposti per convertire le pene pecuniarie in lavoro di pubblica utilità.
Il magistrato inquirente ha, però, ritenuto comunque giustificato ridurre
l’ammontare dell’aliquota inflitta a IS 1 con il DAC 125/2015 da fr. 60.- a fr.
30.- (per complessivi fr. 4'500.-) e concedere la proroga del termine di
pagamento per 24 mesi (DIS.2015.42);
- con
scritto 4 novembre 2015, IS 1 ha chiesto di rivedere l’ammontare delle aliquote
a suo carico o di sospendere momentaneamente il pagamento delle rate poiché,
essendo nel frattempo diventato padre (il figlio è nato il 2 settembre 2015) e
dovendo versare alla madre un contributo di mantenimento, non è in grado di far
fronte a tutte le spese (I);
- con
scritto 16 febbraio 2016 questa Corte ha chiesto a IS 1 di produrre la documentazione
attestante il reddito da egli percepito (sia attualmente che al momento
dell’emanazione dei decreti d’accusa a suo carico) e la convenzione per
l’obbligo di mantenimento del figlio sottoscritta e approvata dall’Autorità di
protezione;
- il 18 febbraio 2016 il
reclamante ha inviato a questa Corte la seguente documentazione:
·
riconoscimento di debito del 7 ottobre 2015 nei confronti di __________
per l’importo di fr. 10'000.-, rimborsabili in rate mensili di fr, 200.-;
·
estratti conto UBS per i periodi 01.02 – 14.02.2016 / 01.01. –
31.01.2016 / 01.01. – 31.01.2015 e 01.04. – 30.04.2015;
·
convenzione per l’obbligo di mantenimento sottoscritta dalle
parti il 25.01.2016 e approvata dall’ARP il 28.01.2016;
·
dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 2014.
Egli ha, inoltre, precisato che le entrate provenienti dalla sua
attività indipendente e deducibili dai documenti bancari sono entrate lorde e “vanno
quindi dedotte ancora le spese quali acquisto materiale, nafta, veicoli,
collaboratori, ecc.” (IV).
Considerandi
in diritto che: - nei casi in cui il
procedimento penale si conclude con un DA, competente per emanare le decisioni
indipendenti successive è il ministero pubblico (art. 363 cpv. 2 CPP);
- contro la decisione del
procuratore pubblico l'interessato può presentare opposizione ex art. 354 CPP
(Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto
processuale penale, pag. 1201; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, n. 4 ad art. 363, pag. 714
e n. 5 ad art. 365, pag. 718; Schmid, Handbuch des Schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 86, n. 1395, pag. 638; Perrin in:
Kuhn/Jeanneret (curatori), Commentaire Romand, Code de procédure penale suisse,
Basilea 2011, n. 20 ad art. 363, pag. 1627; Schwarzenegger in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (curatori), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 6 ad art.
363, pag. 2131);
- avverso la decisione su
opposizione del Ministero pubblico è dato direttamente reclamo ex art. 393
segg. CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., n. 5 ad art. 365, pag. 718; Heer
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (curatori), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, n. 9 segg. ad art. 365, pag.
2810; DTF 141 IV 396,
consid. 3 e 4) a questa Corte;
- lo scritto 4 novembre 2015
può essere trattato (e compreso) unicamente quale reclamo ex art. 393 segg. CPP
contro la decisione indipendente successiva del procuratore pubblico di
commutare le pene pecuniarie e la multa in pena detentiva, a fronte della
richiesta del ricorrente di sostituire le stesse con un lavoro di pubblica
utilità;
- giusta l’art. 36 cpv 3 CP,
se il condannato non può pagare la pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le
condizioni determinanti per la commisurazione dell’aliquota giornaliera si sono
notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la
sospensione dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre in sua
vece: la proroga del termine di pagamento per ventiquattro mesi al massimo
(lett. a), la riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera (lett. b) oppure
l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità (lett. c);
- con il suo reclamo IS 1
non pretende che, dopo l’emanazione dei decreti d’accusa e della decisione
indipendente successiva del PP, il suo reddito sia diminuito ma si limita a
sostenere che, a partire dal mese di settembre 2015, le sue spese mensili sono
aumentate a causa della nascita del figlio, per il quale si è impegnato a
versare alla madre fr. 200.- mensili a titolo di contributo di mantenimento
(cfr. Convenzione per l’obbligo di mantenimento prodotta il 18.02.2016);
- ciò che si tratta di
stabilire è se a causa di questa nuova spesa mensile la condizione finanziaria
di IS 1 si è deteriorata al punto di giustificare un’ulteriore riduzione
dell’ammontare delle aliquote a suo carico. Nonostante il reclamante non abbia
fornito elementi sufficienti a definire con precisione la sua attuale e passata
situazione di reddito, la convenzione approvata dall’ ARP dimostra, in modo
incontrovertibile, che gli oneri cui egli deve far fronte sono aumentati in
maniera per lui importante rispetto al momento in cui è stato determinato
l’ammontare dell’aliquota giornaliera. Pertanto, questa Corte ritiene
giustificato, in un ragionamento ex aequo et bono, ridurre l’ammontare delle
aliquote a suo carico da fr. 30.- a fr. 20.-;
- ne
deriva che l’importo complessivo da pagare da parte del reclamante ammonta a
fr. 4'800.- (1'800.- + 3'000.-) e che tale importo potrà essere pagato, così
come già disposto dal PP, in 24 mensilità;
- si
prescinde, anche in questa sede, dal prelievo di tasse e spese;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36 cpv. 1 e cpv. 3 CP
363
segg. e 393 segg. CPP
10
e 12 LEPEM;
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto
ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza:
1.1. l’ammontare delle
aliquote giornaliere delle pene pecuniarie inflitte ad IS 1 con il DA 209/2015
del 20 gennaio 2015 e il DAC 125/2015 del 20 aprile 2015 è ridotto da fr. 30.-
a fr. 20.-.
1.2. L’importo complessivo
delle aliquote giornaliere di fr. 4'800.- (DA 209/2015 e DAC 125/2015) potrà
essere versato in 24 mensilità.
1.3. In caso di mancato
pagamento, le pene pecuniarie saranno sostituite con una pena detentiva di 240
giorni.
2. Non si prelevano
tasse di giustizia o spese.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Via Naravazz 1,
6808
Torricella
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Ufficio
assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato,
Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
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Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.