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Decisione

17.2015.210

Appellante prosciolto dall’imputazione di lesioni semplici intenzionali. In concreto, i presupposti per ammettere il dolo eventuale non sono realizzati

25 maggio 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 123 cifra 2 cpv. 3 (recte cpv. 4) CP;

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote

giornaliere da fr. 230.- cadauna, corrispondenti a complessivi

fr. 6'900.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni,

alla multa di fr. 1'000.- e al pagamento della tassa di giustizia pari a

fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

AP 1 ha presentato opposizione contro detto decreto di accusa il

16 dicembre 2014.

Il 22 dicembre 2014, il procuratore pubblico ha confermato il

decreto di accusa DA 5699/2014 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.

B. Statuendo, dopo aver

tenuto il dibattimento, con sentenza 1° dicembre 2015, il giudice della Pretura

penale ha dichiarato l’imputato autore colpevole del reato ascrittogli, “per

avere, presso l’abitazione coniugale a __________, in data 18 ottobre 2014,

intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di PC 1, in specie

spingendola ripetutamente e facendole battere così la testa, procurandole un

lieve trauma cranico senza perdita di conoscenza e due piccole ferite

lacero-contusive al cuoio capelluto in sede occipitale, e meglio come attestato

dal certificato medico 18 ottobre 2014 dell’Ospedale Regionale di Mendrisio”,

condannandolo ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da

fr. 230.- cadauna, per un totale di fr. 4'600.-, sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 800.- e al pagamento

di tasse e spese giudiziarie nel frattempo aumentate a fr. 1'035.-.

Il giudice della Pretura penale ha altresì rinviato “l’accusatrice

privata PC 1 al competente foro per le eventuali pretese di natura civile (art.

353 cpv. 2 CPP)”. Dagli atti non risulta, tuttavia, che PC 1 abbia

sollevato alcuna pretesa civile durante la procedura di primo grado, essendosi

limitata a chiedere la conferma del decreto di accusa (verb. dib. di primo

grado, pag. 3 e 5).

C. Con scritto 2

dicembre 2015, AP 1 ha presentato annuncio d’appello. Ricevuta la motivazione

scritta, egli ha, il 29 dicembre 2015, tempestivamente trasmesso a questa Corte

la dichiarazione di appello, indicando di appellare l’intera sentenza e

postulando il suo proscioglimento. L’appellante ha altresì proposto, con una

“Premessa”, qualche considerazione sul procedimento di primo grado e presentato

un’istanza probatoria tendente all’acquisizione agli atti dei documenti prodotti

con la dichiarazione nonché all’audizione del dott. __________.

D. In data

15 gennaio 2016, la presidente di questa Corte ha ordinato l’intimazione alle

parti della dichiarazione d’appello.

E. Con scritto 18

gennaio 2016, il PP ha presentato delle osservazioni spontanee riguardo alla

dichiarazione di appello e anticipato il suo assenso allo svolgimento del

procedimento con procedura scritta.

F. Con decreto 16 marzo

2016, la presidente di questa Corte ha parzialmente accolto, limitatamente all’acquisizione

agli atti dei documenti prodotti, l’istanza probatoria dell’appellante.

G. Ottenuto l’accordo

delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta, la presidente

di questa Corte, in data 18 marzo 2016, ha assegnato all’appellante un termine

di 20 giorni per motivare il suo appello. L’11 aprile 2016

l’appellante ha presentato la motivazione scritta.

H. Con scritto 13 aprile

2016, il procuratore pubblico ha presentato le sue osservazioni alla

motivazione scritta d’appello, richiamando quelle del 18 gennaio 2016 e

chiedendo la reiezione del gravame con conseguente conferma del giudizio di

primo grado.

Il giudice della Pretura penale, con scritto 19 aprile 2016 e

senza presentare particolari osservazioni, si è rimesso al giudizio di questa

Corte. L’AP, con osservazioni presentate il 4 maggio 2016, ha postulato la

reiezione dell’appello, apportando qualche precisazione, di cui all’occorrenza

si dirà in seguito.

ritenuto

in fatto: 1. Al momento dei fatti, il

18 ottobre 2014, i coniugi PC 1 (AP) e AP 1 (appellante) vivevano un periodo di

tensione familiare e incomprensioni, nell’ambito della loro separazione e di

una relativa procedura PUC, poi conclusasi nel frattempo, con, fra l’altro,

l’attribuzione dell’abitazione familiare alla moglie (cfr. VI dell’imputato

all. al verb. dib. di primo grado, pag. 3). Va rilevato che, nell’ambito di

tale procedura PUC, vi era già stata la reiezione di un’istanza supercautelare

presentata il 17 luglio 2014 dall’AP (doc. 10 all. alla dichiarazione di apello)

e l’accoglimento in data 20 ottobre 2014, a seguito dei fatti che qui ci

occupano, di un’altra supercautelare, con cui veniva decretato, fra l’altro,

l’allontanamento temporaneo di AP 1 dall’abitazione coniugale, l’affidamento

dei figli alla madre e regolamentato il diritto di visita (doc. A all. al verb.

dib. di primo grado).

Già in data 5 luglio 2014 si era verificato un episodio in cui un

litigio era trasceso in alterco fisico. L’episodio era stato segnalato alle

autorità da parte di entrambi i coniugi (cfr. RPG 25.09.2014 in doc. 2 PrPen)

ed era sfociato in due decreti di non luogo a procedere, vista la reciprocità

delle vie di fatto (cfr. NLP 3225/2014 e NLP 3226/2014 entrambi del 21 ottobre

2014, in doc. dib. di primo grado). È dopo tale episodio che, per volontà di PC

1, il padre di lei, __________, si è trasferito nell’allora abitazione

coniugale insieme ai coniugi (cfr. PS PC 1 B. 19.10.2014, all.1 RPG, pag. 2; PS

AP 1 18.10.2014, all. 2 RPG, pag. 2).

2. Sulle circostanze

immediatamente precedenti i fatti del 18 ottobre 2014 e sui fatti stessi,

oggetto del presente procedimento, le versioni delle parti presentano

divergenze. Essi vanno, pertanto, accertati procedendo, fra l’altro, alla

valutazione della credibilità di tali versioni, operazione in cui non si potrà

fare astrazione del clima e delle dinamiche intercorrenti fra i coniugi, allora

sulla via della separazione, caratterizzati da una certa tensione e dalla

tendenza generale di entrambi, riscontrabile nelle loro dichiarazioni, di attribuire

all’altro la responsabilità dei dissapori e di minimizzare la propria. Così

come andrà tenuto in debita considerazione il fatto che __________, padre

dell’AP e suocero dell’appellante, non è persona totalmente estranea e neutrale

rispetto alle dinamiche coniugali menzionate, ritenuto come egli sia stato

chiamato a trasferirsi nell’allora abitazione coniugale, secondo quanto da lui

stesso dichiarato, proprio per proteggere sua figlia (VI __________., all. a

verb. dib. di primo grado, pag. 1) e considerato come fra lui e l’appellante

non corra esattamente buon sangue, come lui stesso ha lasciato intendere:

“Con AP 1 ultimamente non ci si

parla più se non tramite avvocati” (VI __________, all. a verb. dib. di primo

grado, pag. 1)

e come a più riprese sostenuto dall’appellante, che, proprio per

questa ragione, ne vuole mettere in dubbio l’attendibilità in modo radicale,

salvo poi, nel merito della motivazione d’appello, rifarsi comunque più volte

ad alcune sue dichiarazioni (cf. dichiarazione di appello, doc. III, pag. 3 e

relativi all. doc. 3-8; motivazione di appello, doc. XII, pag. 3-7, 16 seg.,

19).

3. Il 18 ottobre 2014

fra i due coniugi è nata una discussione che ha preso origine dalla necessità

di portare a spasso il cane.

Dopo il battibecco iniziale, svoltosi probabilmente in cucina o

comunque sul piano della stessa (VI AP 1, all. a verb. dib. di primo grado,

pag. 1; PS AP 1 18.10.2014, all. 2 RPG, pag. 2; VI __________, all. a verb.

dib. di primo grado, pag. 1; PS PC 1 19.10.2014, all.1 RPG, pag. 2), il

diverbio è proseguito al piano inferiore, nella camera dell’appellante.

Sull’ordine di arrivo dei partecipanti in detta camera al piano

sottostante, le versioni delle parti non coincidono.

Secondo quanto dichiarato dall’appellante, quando egli è sceso al

piano di sotto con il figlio per accompagnarlo nella stanza dei giochi, ha

trovato nella sua camera la moglie intenta a togliere i suoi vestiti

dall’armadio e gettarli sul letto per fargli la valigia e farlo andare via di

casa. Egli afferma di avere, quindi, chiamato il suocero e di avergli chiesto

di far smettere la figlia. Il suocero li avrebbe, dunque, raggiunti in camera

(VI AP 1, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 2; PS AP 1 18.10.2014, all. 2

RPG, pag. 2).

La moglie ha dichiarato, al contrario, di avere raggiunto il

marito e il padre che discutevano “per paura che litigassero” e che,

solo a quel punto, ha detto a suo marito “che forse era ora che se ne

andasse” andando “a cercargli una valigia onde aiutarlo” (PS PC 1

19.10.2014, all.1 RPG, pag. 3).

Su questo punto la versione della moglie è smentita dal padre che

conferma, invece, la versione dell’appellante, ossia che la prima ad entrare

nella camera fu la moglie, raggiunta poi dal marito e, in seguito, dal padre

(VI __________, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 1 seg.).

La versione dell’AP su questo punto appare inserirsi chiaramente

nelle dinamiche di cui già si è detto (cfr. supra, consid. 5) e indica

come la donna cerchi di dipingersi come colei che aveva tentato di separare il

marito e il padre coinvolti in una lite a lei estranea.

Quindi, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice

(sentenza impugnata, consid. 2), questa Corte, giudicando preferibile la

versione dell’appellante su questo punto confortata da quella del suocero,

accerta che l’AP si è recata per prima nella camera dell’appellante e ha

iniziato a vuotargli l’armadio con l’intenzione di spingerlo ad andarsene. L’AP

è, poi, stata raggiunta dall’appellante e, a seguire, i due sono stati

raggiunti dal padre dell’AP.

4. Neppure sulla

dinamica del diverbio intercorso fra i coniugi nella camera dell’appellante,

con la partecipazione del suocero, e poi sfociato in alterco fisico, le

versioni coincidono.

4.1. Se vi è concordanza

sul fatto che, durante la lite, l’AP è uscita e rientrata nella stanza due o,

forse, tre volte, diverso è il caso su dettagli, quali il numero esatto di

queste uscite/entrate e i relativi motivi. In ogni caso, non essendo la

questione rilevante per il giudizio, ci si può esimere dall’accertare se la

donna fu fatta uscire “energicamente” dal padre – come affermato

dall’appellante (VI AP 1, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 2; PS AP 1

18.10.2014, all. 2 RPG, pag. 2) e, in parte, confermato dallo stesso padre

dell’AP (VI __________, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 2) – o se,

invece, a farlo fu, “in modo rude”, l’appellante e/o se sia uscita

spontaneamente per mettere i vestiti in valigia e per sincerarsi dello stato

del figlio – come da lei sostenuto (dall’AP) (PS PC 1 19.10.2014,

all.1 RPG, pag. 3).

4.2. Occorre, invece,

accertare le dirette circostanze del ferimento dell’AP.

4.2.1. Che l’AP stesse facendo

la valigia all’appellante e che questi si fosse opposto attivamente a tale

procedere, sono fatti su cui tutti e tre i presenti concordano (PS AP 1

18.10.2014, all. 2 RPG, pag. 2; VI AP 1, all. a verb. dib. di primo grado, pag.

2; PS PC 1 19.10.2014, all.1 RPG, pag. 3; VI __________, all. a verb. dib. di

primo grado, pag. 2).

Su questa sua opposizione a quanto sua moglie stava facendo, dopo

aver invano chiesto al suocero di farla smettere, l’appellante si esprime così:

“[…] giungeva anche mio suocero al

quale chiedevo di parlare con sua figlia per calmarla. Lo stesso si metteva tra

noi due e anch’esso mi chiedeva di andarmene da casa. Mentre mia moglie

continuava a farmi la valigia, iniziavo a discutere con mio suocero in modo

animato, discussione rimasta malgrado animata, su piano verbale. Preciso che ho

sempre tentato di calmare la situazione. Ad un dato momento, visto che mia moglie

continuava a prendere le mie cose dall’armadio, mi sono posizionato tra mia

moglie e l’armadio, spostandola leggermente a lato.” (PS AP 1 18.10.2014, all.

2 RPG, pag. 2; cfr. anche VI AP 1, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 2)

L’appellante ammette, dunque, un contatto fisico con l’AP. Più

concretamente, egli ammette di averla spostata leggermente a lato per

interporsi fra lei e l’armadio e farla smettere di prendere le cose dal mobile.

Egli nega, tuttavia, di averla ferita. Non solo. Egli afferma di non aver

nemmeno assistito al ferimento e di aver notato solo più tardi che l’AP aveva

del sangue sulla testa, lasciando altresì intendere che essa si sarebbe

procurata la ferita fuori dalla camera, in una delle volte in cui ne era uscita

(VI AP 1, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 2).

L’AP ha, invece, dichiarato di aver fatto uscire suo padre dalla

camera e - sembrerebbe proprio nel momento di assenza del padre - di essere

stata presa per un braccio e “spinta da parte” dal marito, che l’avrebbe fatta,

così, cadere a terra e urtare il comò. A seguito dell’urto contro il mobile -

ipotizza l’AP, non essendone sicura - un vasetto di porcellana le sarebbe poi

caduto sulla testa, ferendola:

“[…] ho tentato di calmare mio

padre e mio marito. Riuscendo a far uscire mio padre dalla sua [ndr. del

marito] camera, ho continuato a prendere i vestiti di mio marito per

completargli la valigia. A questo punto, tra il prendermi per un braccio e

spingermi da parte di mio marito, mi ha fatto cadere a terra urtando il ‘comò’

nella sua camera. […] Per quanto riguarda la ferita lacero-contusa da me

riportata, non so spiegarmi come me la sono procurata. Preciso che non mi ha

colpito direttamente mio marito. Presumo che cadendo contro il comò, un oggetto

sopra di esso mi sia caduto sulla testa ed in effetti a terra vi erano dei

cocci di un vasetto di porcellana il quale si trovava sopra il comò.” (PS PC 1

19.10.2014, all.1 RPG, pag. 3)

Il padre dell’AP, dal canto suo, ha confermato i contatti fisici

fra l’appellante e l’AP, dicendo che “lui la spingeva e cercava di

trattenerla” dal togliere le sue cose dall’armadio. Ha, pure, precisato

che, dopo un’uscita e un rientro in camera dell’AP, l’appellante l’ha ancora

spintonata ed è a quel punto che lei, toccandosi la testa, ha scoperto del

sangue, perché probabilmente avrebbe sbattuto contro “qualche spigolo

dell’armadio”. Egli ha dichiarato, inoltre, di essere stato costantemente

in camera, dopo avervi raggiunto il genero e la figlia, non ha menzionato

alcuna caduta della figlia e ha affermato di non aver assistito alla rottura

del vasetto di porcellana (VI __________, all. a verb. dib. di primo grado,

pag. 2).

4.2.2. Ritenuto che è

incontestato il fatto che durante l’alterco un contatto fisico fra l’appellante

e l’AP c’è stato e che dopo il litigio quest’ultima sanguinava sulla parte

posteriore della testa a causa delle lesioni descritte nel certificato medico,

non appare condivisibile la versione dell’appellante secondo cui l’AP si

sarebbe ferita da sola, volontariamente o no, dentro la stanza o fuori. Tale

versione è altamente improbabile, anche tenuto conto dell’ubicazione della

ferita, non essendo la parte posteriore della testa facilmente raggiungibile da

un colpo autoinflitto, anche accidentale.

Del resto, la dichiarazione

dell’appellante secondo cui egli si sarebbe limitato a spostare la moglie

leggermente di lato appare, visto il contesto di esacerbazione degli animi, una

sorta di eufemismo difensivo.

D’altro canto, quando afferma di aver fatto uscire suo padre dalla

stanza e di essere stata fatta cadere, l’AP è smentita proprio dal padre che

dichiara con certezza di essere sempre rimasto nella camera e non menziona

alcuna caduta della figlia ma dice, pur senza esserne particolarmente sicuro,

che, probabilmente, essa avrebbe sbattuto contro l’armadio a causa di una delle

spinte del marito. E proprio le discrepanze rispetto a quanto dichiarato dalla

figlia conferiscono credibilità, per lo meno in questo frangente, alla

testimonianza di __________ le cui dichiarazioni, se fossero state preparate in

accordo con la figlia, come lascia intendere l’appellante, sarebbero risultate

ben diverse.

Sulla scorta di quanto precede, questa Corte accerta, dunque, che

l’appellante, per far interrompere l’operazione di svuotamento dell’armadio

messa in atto dalla moglie, è intervenuto fisicamente su di lei, spingendola di

lato. L’AP, a seguito dell’intervento dell’appellante, si è procurata le ferite

di cui si dirà più avanti (cfr. consid. 7.2).

Considerandi

5.

L'art. 123 cifra 1

CP reprime le lesioni al corpo od alla salute di una persona che non possono

essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP. Questa norma protegge

l'integrità corporea e la salute fisica e psichica e la sua applicazione

presuppone una lesione significativa dei beni giuridici protetti. La

giurisprudenza menziona, a titolo d'esempio, le iniezioni e ogni atto che

provoca una malattia, l'aggrava o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i

lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per

conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione di

benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).

6.

L’applicazione

dell’art. 123 cifra 1 CP presuppone, fra l’altro, che le lesioni al corpo o

alla salute di una persona siano state cagionate intenzionalmente.

6.1

Giusta l’art. 12 CP, commette

con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e

volontariamente. A tal fine, basta che l’autore ritenga possibile il

realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).

La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di

dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4) che sussiste laddove l’agente ritiene

possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché

prende in considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta, pur

non desiderandolo (DTF 134 26 consid. 3.1.2; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010

consid. 5.2; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza

CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3, confermata dal Tribunale

federale in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).

Commette, invece, un crimine o un delitto per negligenza colui

che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento

o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato

le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni

personali (art. 12 cpv. 3 CP).

6.2

Particolarmente

delicata è la distinzione fra dolo eventuale e negligenza cosciente poiché, in

entrambi i casi, l’autore ritiene possibile che l’evento dannoso o il reato si

produca.

La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può,

quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse

consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta

di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV

58.

consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata

dal TF in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).

La differenza si opera, quindi, al livello della volontà e non

della coscienza (DTF 133 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; sentenza CCRP

17.2009.59

del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF in STF

6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).

Vi è negligenza, e non dolo, qualora l’autore, per un’imprevidenza

colpevole, agisca presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si

realizzi.

Come si è visto, vi è per contro dolo eventuale quando l’autore

ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché

lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non

desiderandolo (DTF 133 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; 130 IV 58

consid. 8.3; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CCRP

17.2010.1

del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno

2010.

consid. 4.3.c, confermata dal TF in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011

consid. 5.2).

6.3

Di regola, la volontà

dell’interessato può essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi

esteriori e regole di esperienza.

In particolare, il giudice può desumere il dolo eventuale

dell’autore da ciò che questi sapeva, se la possibilità che l’evento si

producesse era tale da imporsi all’autore, di modo che si possa ragionevolmente

ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid.

8.

; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal

TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha

accettato l’evento illecito nel caso che si produca, figurano, segnatamente, la

gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota

all’autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione

e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce

delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata

risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva

accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid.

2.3

; 134 IV 26 consid. 3.2.2 con rinvii; 133 IV 1 consid. 4.6; sentenza CCRP

17.2009.59

del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo

eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5;

STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; sentenza CCRP

17.2009.59

del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente

dell’autore e il modo col quale egli ha agito (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125

IV 242 consid. 3.c; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza

CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9

giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

7.

L’appellante, per la

prima volta in questa sede, contesta la qualifica giuridica delle lesioni

riportate dall’AP. A suo dire la gravità di tali lesioni non corrisponderebbe

alle esigenze poste per le lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 cifra 1 CP.

Egli critica il primo giudice per aver considerato le lesioni subite dall’AP

come una tonsura totale, quando alla stessa non è stato tagliato alcun capello,

e per aver argomentato anche basandosi sul comportamento tenuto dai paramedici

– che non sarebbe indice della gravità delle lesioni, come ritenuto dal primo

giudice, ma, se mai, del contrario – e sul fatto che vi sarebbe stata una

degenza dell’AP.

7.1

Tali critiche rivolte

alla motivazione del primo giudice non mancano, in sé, di ragione.

Al consid. 4 par. 3 seg. della sentenza impugnata, dopo aver

ripreso la descrizione dei fatti del decreto d’accusa, il primo giudice

richiama il caso della tonsura totale – che il Tribunale federale, con DTF 134

IV 189, ha avuto modo di qualificare come lesione semplice – per poi

immediatamente concludere, in modo apodittico e senza ulteriori spiegazioni,

che “nel caso di specie i presupposti di questo reato sono dunque sotto

questo aspetto oggettivamente adempiuti”. In effetti, mal si comprende

l’attinenza dell’esempio della tonsura con le lesioni riportate dall’AP, se non

nell’ambito di un’eventuale argomentazione a minori ad maius, ossia se

il primo giudice avesse voluto intendere che se anche una tonsura va

qualificata come lesione semplice, allora a maggior ragione lo deve essere

quella subita dall’AP. Ma si tratta di un’ipotesi, perché il primo giudice non

dà alcuna spiegazione al riguardo. E anche in tal caso, l’esempio della tonsura

non risulterebbe particolarmente felice, giacché si tratta di un caso che per

circostanze, età della vittima e implicazioni psichiche non appare comparabile

a quello che qui ci occupa.

Anche l’argomento del comportamento dei paramedici (sentenza

impugnata, consid. 5 par. 1) è criticabile. Di fronte alle risultanze di cui al

certificato medico 18 ottobre 2014 dell’Ospedale regionale di Mendrisio (all. 8

RPG, pag. 1) – nemmeno menzionato nelle argomentazioni del primo giudice – il

comportamento tenuto dai paramedici appare di rilevanza secondaria e non atto

far concludere all’“effettiva gravità delle ferite”. Il loro

atteggiamento – si sono soffermati a visitare il padre dell’AP e hanno invitato

il figlio a vedere l’ambulanza (VI __________, all. a verb. dib. di primo

grado, pag. 3) – denota, se mai, come sostenuto dall’appellante, che la

situazione non era particolarmente grave.

Il primo giudice aggiunge anche che “le cure hanno necessitato

[di] una breve degenza ospedaliera di tipo ambulatoriale” (sentenza impugnata,

consid. 5 par. 3). Si tratta di una contraddizione. Una degenza ospedaliera,

anche breve, implica che il paziente venga ricoverato generando anche costi di

pensione (in opposizione a quelli per le cure mediche; cfr. art. 64 cpv. 5

LAMal), ciò che è, invece, escluso per cure di tipo ambulatoriale. Una degenza

ospedaliera, dunque, non può, per definizione, essere di tipo ambulatoriale. Di

conseguenza, essendo rimasta l’AP circa un paio d’ore al pronto soccorso (cfr.

VI __________, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 3), non vi è stata alcuna

degenza ospedaliera.

7.2

Ciò detto, se dagli

atti risulta che il ferimento è stato accompagnato da sanguinamento, non vi

sono elementi che ne indichino l’entità. Essa doveva essere in ogni caso

piuttosto limitata, considerato che, dopo la medicazione effettuata sul posto

dai paramedici, nel certificato non ne è più stata fatta menzione esplicita da

parte del medico del pronto soccorso. Quest’ultimo ha constatato una lieve

cefalea descritta dall’AP, che accompagnava il lieve trauma cranico senza

perdita di conoscenza e due piccole ferite lacero contusive al cuoio capelluto

in sede occipitale, e ha ritenuto opportuno prescrivere alla paziente riposo e

l’assunzione, al bisogno, di Dafalgan, un antidolorifico, nonché riconoscerle

un’incapacità lavorativa di tre giorni (Copia certificato medico 18.10.2014,

all. 8 RPG, pag. 1 seg.). Vista l’esiguità delle due ferite, in sostanza poco

più di due graffi – che in ogni caso si situano non lungi, per entità, dal

limite inferiore con le vie di fatto (art. 126 CP) –, e delle conseguenze

attestate, a questa Corte è sorto il dubbio che il medico abbia dimostrato una

certa generosità, riconoscendo all’AP un’incapacità lavorativa di ben tre

giorni. Se questo dubbio si consolidasse, occorrerebbe concludere che il

ferimento ha causato all’AP un disturbo esclusivamente passeggero e senza

importanza della sensazione di benessere, come richiesto dalla giurisprudenza

perché si possa parlare di vie di fatto, escludendo le lesioni semplici (cfr.

supra, consid. 5). In tal caso, già solo per questo motivo, il reato imputato

all’appellante non potrebbe essere considerato realizzato.

La questione può, tuttavia, rimanere indecisa, viste le

considerazioni che seguono.

8.

Con il decreto di accusa

è stato contestato all’appellante di aver commesso il reato intenzionalmente,

ossia con dolo diretto o, per lo meno, con dolo eventuale.

Il primo giudice ha scartato l’ipotesi del dolo diretto perché “non

[è] possibile affermare con certezza che [l’imputato] abbia agito

nel chiaro intento di ferire la moglie” (sentenza impugnata, consid. 9),

mentre ha ritenuto il dolo eventuale con la sola motivazione che “[l’imputato]

ha sicuramente, nel perpetrare gli spintonamenti a danno [della moglie],

tenuto in considerazione (e quindi ammesso) il rischio di provocarle una

qualsiasi lesione” (sentenza impugnata, ibid.).

8.1

Che all’appellante non

si possa imputare il dolo diretto appare chiaro, come anche riconosciuto dal

primo giudice.

Non vi è alcun elemento agli atti, infatti, che possa far ritenere

che l’appellante abbia agito per ferire la moglie. Il suo scopo era quello di

trattenerla e farla desistere dal togliere i suoi vestiti dall’armadio e

metterli in valigia per fargli lasciare l’abitazione coniugale. Altri scopi

diretti per l’agire dell’appellante non sono comprovati.

8.2

Va ancora esaminato il

dolo eventuale, riconosciuto in primo grado.

Seguire la conclusione del primo giudice significa ammettere che

l’appellante, nel momento del contatto fisico, pur non avendo agito con

l’intento di ferire la moglie, era perfettamente consapevole che la donna, da

lui spinta e strattonata, avrebbe corso un altissimo rischio di sbattere contro

qualche spigolo procurandosi lesioni analoghe a quelle da lei subite. E

ammettere inoltre che, nonostante questa consapevolezza, egli ha agito

accettando – e, quindi, in qualche modo volendo – che la moglie si ferisse come

accaduto o in altro modo, con analoga intensità.

Per stabilire l’intenzione dell’autore, occorre contestualizzare

il suo agire, da un lato, nel quadro delle circostanze concrete in cui esso si

è verificato e inserirlo, dall’altro, anche nel contesto più ampio delle

tensioni che caratterizzavano in quei mesi le relazioni in ambito coniugale e,

più in generale, familiare.

Ora, è chiaro che le parti provenivano da mesi di tensioni e che

un motivo non indifferente del contendere era la questione relativa

all’attribuzione dell’abitazione coniugale. E l’AP aveva la decisa intenzione

di far lasciare l’abitazione coniugale al marito sicuramente sin da luglio,

momento della prima supercautelare respinta e del trasferimento del padre nella

casa (cfr. consid. 1) – se non già da qualche mese prima, se si considera il

suo scambio di sms con la madre di fine aprile, prodotto dall’appellante al

dibattimento di primo grado (doc. 1 all. al verb. dib. di primo grado) –,

intenzione peraltro mostrata chiaramente anche il giorno stesso dei fatti,

quando una lite per un futile motivo è stata il pretesto per tentare di

spingere il marito a partire facendogli la valigia.

In tale situazione, e in diretta presenza del suocero, – ritenuto

che il dolo diretto e, quindi, l’eventualità di una sorta di rappresaglia da

parte dell’appellante, sono stati esclusi – appare alquanto improbabile che

egli, proprio per opporsi all’intenzione della moglie di fargli lasciare la

casa, abbia deliberatamente corso il rischio, accettandolo ed accollandoselo,

che questa si ferisse a seguito del contatto fisico. Ciò avrebbe, infatti,

significato il suo allontanamento pressoché immediato dall’abitazione

coniugale, come poi effettivamente avvenuto.

D’altro canto, il comportamento dell’appellante in sé – qualche

spintone volto a scansare la moglie – giovane e in salute – su un lato e

trattenerla così dal continuare a spostargli i suoi effetti personali – non

denota una violazione particolarmente grave del suo dovere di diligenza. Né una

particolare gravità della violazione, da parte dell’appellante, del dovere di

prudenza può essere dedotta dall’entità della lesione riportata dall’AP,

oggettivamente lieve, come già rilevato.

La gravità di tale violazione del dovere di diligenza, quindi,

sicuramente non raggiunge la soglia necessaria perché si possa concludere che

il rischio di un ferimento della moglie fosse talmente alto da imporsi

all’appellante, implicandone l’accettazione da parte sua.

Di conseguenza, la commissione intenzionale del reato non può

essere ammessa, nemmeno nella forma del dolo eventuale.

La violazione del dovere di diligenza da parte dell’appellante

andrebbe, se mai, analizzata nell’ambito dei presupposti di eventuali lesioni

colpose ai sensi dell’art. 125 cpv. 1 CP, ciò che qui non è, però, necessario

approfondire, non essendogli stata imputata una commissione per negligenza.

9.

Da quanto precede

discende che l’appellante va prosciolto dal reato imputatogli.

Si rileva inoltre che, nonostante il primo giudice abbia,

riprendendo il punto 3 del decreto d’accusa, rinviato “eventuali pretese di

natura civile” dell’AP al foro civile, richiamando erroneamente

l’art. 353 cpv. 2 CPP (sentenza impugnata, dispositivo n. 3), nessuna pretesa

civile è stata avanzata in primo grado, per cui tale rinvio non aveva né ha

alcun motivo d’essere, poiché privo di oggetto.

Tasse, spese e

indennità per spese di patrocinio

10.

Visto l’esito del

procedimento, gli oneri processuali di primo grado, di fr. 1'035.-, sono

posti a carico dello Stato, così come gli oneri processuali di appello di

complessivi fr. 1'000.- (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).

Per quanto riguarda l’istanza d’indennizzo ex art. 429 cpv. 1

lett. a CPP dell’appellante, la nota d’onorario presentata dalla sua

patrocinatrice viene ammessa nella misura di complessivi fr. 6'032.-,

oltre IVA di fr. 482.55, per la procedura di primo e di secondo grado, ritenuta

una tariffa oraria di fr. 280.-, invece di fr. 500.-, per l’avv. DI 1

e di una tariffa oraria di fr. 120.-, invece di fr. 200.-, per la

MLaw __________, giusta l’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili.

Lo Stato rifonderà, quindi, all’appellante, a titolo di indennità,

complessivi fr. 6'514.55.-, IVA inclusa, per il procedimento di primo

grado e per il procedimento di appello (art. 436 cpv. 1 e art. 429 cpv. 1 lett.

a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 9, 10, 76

segg., 80, 81, 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP;

12, 123, 125, 126 CP

29 e 32 Cost., 6 par. 2

CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili,

l’art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza, AP 1 è

prosciolto dall’imputazione di lesioni semplici.

1.1. Gli oneri processuali

di primo grado, per complessivi fr. 1'035.-, sono posti a carico dello

Stato.

1.2. Lo Stato della

Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 complessivi fr. 6'514.55.-, IVA

inclusa, a titolo di indennità per il procedimento di prima sede e per il

procedimento di appello (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

2. Gli oneri

processuali di appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

-

(rif. GU 1402558/cak)

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.