17.2015.210
Appellante prosciolto dall’imputazione di lesioni semplici intenzionali. In concreto, i presupposti per ammettere il dolo eventuale non sono realizzati
25 maggio 2016Italiano30 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.210
17.2016.97
Locarno
25 maggio 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 2 dicembre 2015 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 1. dicembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata
l’11 dicembre 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 29 dicembre 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto che: A. Con decreto di accusa DA
5699/2014 del 5 dicembre 2014, il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1
autore colpevole di:
- lesioni
semplici
per
avere,
presso l’abitazione coniugale a __________,
in
data 18 ottobre 2014,
intenzionalmente cagionato un danno al corpo e
alla salute diPC 1, in specie spingendola ripetutamente e facendola cadere sul
suolo e battere così la testa, procurandole un lieve trauma cranico senza
perdita di conoscenza e due piccole ferite lacero-contusive al cuoio capelluto
in sede occipitale, e meglio come attestato dal certificato medico 18 ottobre
2014 dell’Ospedale Regionale di Mendrisio;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 123 cifra 2 cpv. 3 (recte cpv. 4) CP;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote
giornaliere da fr. 230.- cadauna, corrispondenti a complessivi
fr. 6'900.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni,
alla multa di fr. 1'000.- e al pagamento della tassa di giustizia pari a
fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
AP 1 ha presentato opposizione contro detto decreto di accusa il
16 dicembre 2014.
Il 22 dicembre 2014, il procuratore pubblico ha confermato il
decreto di accusa DA 5699/2014 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
B. Statuendo, dopo aver
tenuto il dibattimento, con sentenza 1° dicembre 2015, il giudice della Pretura
penale ha dichiarato l’imputato autore colpevole del reato ascrittogli, “per
avere, presso l’abitazione coniugale a __________, in data 18 ottobre 2014,
intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di PC 1, in specie
spingendola ripetutamente e facendole battere così la testa, procurandole un
lieve trauma cranico senza perdita di conoscenza e due piccole ferite
lacero-contusive al cuoio capelluto in sede occipitale, e meglio come attestato
dal certificato medico 18 ottobre 2014 dell’Ospedale Regionale di Mendrisio”,
condannandolo ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da
fr. 230.- cadauna, per un totale di fr. 4'600.-, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 800.- e al pagamento
di tasse e spese giudiziarie nel frattempo aumentate a fr. 1'035.-.
Il giudice della Pretura penale ha altresì rinviato “l’accusatrice
privata PC 1 al competente foro per le eventuali pretese di natura civile (art.
353 cpv. 2 CPP)”. Dagli atti non risulta, tuttavia, che PC 1 abbia
sollevato alcuna pretesa civile durante la procedura di primo grado, essendosi
limitata a chiedere la conferma del decreto di accusa (verb. dib. di primo
grado, pag. 3 e 5).
C. Con scritto 2
dicembre 2015, AP 1 ha presentato annuncio d’appello. Ricevuta la motivazione
scritta, egli ha, il 29 dicembre 2015, tempestivamente trasmesso a questa Corte
la dichiarazione di appello, indicando di appellare l’intera sentenza e
postulando il suo proscioglimento. L’appellante ha altresì proposto, con una
“Premessa”, qualche considerazione sul procedimento di primo grado e presentato
un’istanza probatoria tendente all’acquisizione agli atti dei documenti prodotti
con la dichiarazione nonché all’audizione del dott. __________.
D. In data
15 gennaio 2016, la presidente di questa Corte ha ordinato l’intimazione alle
parti della dichiarazione d’appello.
E. Con scritto 18
gennaio 2016, il PP ha presentato delle osservazioni spontanee riguardo alla
dichiarazione di appello e anticipato il suo assenso allo svolgimento del
procedimento con procedura scritta.
F. Con decreto 16 marzo
2016, la presidente di questa Corte ha parzialmente accolto, limitatamente all’acquisizione
agli atti dei documenti prodotti, l’istanza probatoria dell’appellante.
G. Ottenuto l’accordo
delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta, la presidente
di questa Corte, in data 18 marzo 2016, ha assegnato all’appellante un termine
di 20 giorni per motivare il suo appello. L’11 aprile 2016
l’appellante ha presentato la motivazione scritta.
H. Con scritto 13 aprile
2016, il procuratore pubblico ha presentato le sue osservazioni alla
motivazione scritta d’appello, richiamando quelle del 18 gennaio 2016 e
chiedendo la reiezione del gravame con conseguente conferma del giudizio di
primo grado.
Il giudice della Pretura penale, con scritto 19 aprile 2016 e
senza presentare particolari osservazioni, si è rimesso al giudizio di questa
Corte. L’AP, con osservazioni presentate il 4 maggio 2016, ha postulato la
reiezione dell’appello, apportando qualche precisazione, di cui all’occorrenza
si dirà in seguito.
ritenuto
in fatto: 1. Al momento dei fatti, il
18 ottobre 2014, i coniugi PC 1 (AP) e AP 1 (appellante) vivevano un periodo di
tensione familiare e incomprensioni, nell’ambito della loro separazione e di
una relativa procedura PUC, poi conclusasi nel frattempo, con, fra l’altro,
l’attribuzione dell’abitazione familiare alla moglie (cfr. VI dell’imputato
all. al verb. dib. di primo grado, pag. 3). Va rilevato che, nell’ambito di
tale procedura PUC, vi era già stata la reiezione di un’istanza supercautelare
presentata il 17 luglio 2014 dall’AP (doc. 10 all. alla dichiarazione di apello)
e l’accoglimento in data 20 ottobre 2014, a seguito dei fatti che qui ci
occupano, di un’altra supercautelare, con cui veniva decretato, fra l’altro,
l’allontanamento temporaneo di AP 1 dall’abitazione coniugale, l’affidamento
dei figli alla madre e regolamentato il diritto di visita (doc. A all. al verb.
dib. di primo grado).
Già in data 5 luglio 2014 si era verificato un episodio in cui un
litigio era trasceso in alterco fisico. L’episodio era stato segnalato alle
autorità da parte di entrambi i coniugi (cfr. RPG 25.09.2014 in doc. 2 PrPen)
ed era sfociato in due decreti di non luogo a procedere, vista la reciprocità
delle vie di fatto (cfr. NLP 3225/2014 e NLP 3226/2014 entrambi del 21 ottobre
2014, in doc. dib. di primo grado). È dopo tale episodio che, per volontà di PC
1, il padre di lei, __________, si è trasferito nell’allora abitazione
coniugale insieme ai coniugi (cfr. PS PC 1 B. 19.10.2014, all.1 RPG, pag. 2; PS
AP 1 18.10.2014, all. 2 RPG, pag. 2).
2. Sulle circostanze
immediatamente precedenti i fatti del 18 ottobre 2014 e sui fatti stessi,
oggetto del presente procedimento, le versioni delle parti presentano
divergenze. Essi vanno, pertanto, accertati procedendo, fra l’altro, alla
valutazione della credibilità di tali versioni, operazione in cui non si potrà
fare astrazione del clima e delle dinamiche intercorrenti fra i coniugi, allora
sulla via della separazione, caratterizzati da una certa tensione e dalla
tendenza generale di entrambi, riscontrabile nelle loro dichiarazioni, di attribuire
all’altro la responsabilità dei dissapori e di minimizzare la propria. Così
come andrà tenuto in debita considerazione il fatto che __________, padre
dell’AP e suocero dell’appellante, non è persona totalmente estranea e neutrale
rispetto alle dinamiche coniugali menzionate, ritenuto come egli sia stato
chiamato a trasferirsi nell’allora abitazione coniugale, secondo quanto da lui
stesso dichiarato, proprio per proteggere sua figlia (VI __________., all. a
verb. dib. di primo grado, pag. 1) e considerato come fra lui e l’appellante
non corra esattamente buon sangue, come lui stesso ha lasciato intendere:
“Con AP 1 ultimamente non ci si
parla più se non tramite avvocati” (VI __________, all. a verb. dib. di primo
grado, pag. 1)
e come a più riprese sostenuto dall’appellante, che, proprio per
questa ragione, ne vuole mettere in dubbio l’attendibilità in modo radicale,
salvo poi, nel merito della motivazione d’appello, rifarsi comunque più volte
ad alcune sue dichiarazioni (cf. dichiarazione di appello, doc. III, pag. 3 e
relativi all. doc. 3-8; motivazione di appello, doc. XII, pag. 3-7, 16 seg.,
19).
3. Il 18 ottobre 2014
fra i due coniugi è nata una discussione che ha preso origine dalla necessità
di portare a spasso il cane.
Dopo il battibecco iniziale, svoltosi probabilmente in cucina o
comunque sul piano della stessa (VI AP 1, all. a verb. dib. di primo grado,
pag. 1; PS AP 1 18.10.2014, all. 2 RPG, pag. 2; VI __________, all. a verb.
dib. di primo grado, pag. 1; PS PC 1 19.10.2014, all.1 RPG, pag. 2), il
diverbio è proseguito al piano inferiore, nella camera dell’appellante.
Sull’ordine di arrivo dei partecipanti in detta camera al piano
sottostante, le versioni delle parti non coincidono.
Secondo quanto dichiarato dall’appellante, quando egli è sceso al
piano di sotto con il figlio per accompagnarlo nella stanza dei giochi, ha
trovato nella sua camera la moglie intenta a togliere i suoi vestiti
dall’armadio e gettarli sul letto per fargli la valigia e farlo andare via di
casa. Egli afferma di avere, quindi, chiamato il suocero e di avergli chiesto
di far smettere la figlia. Il suocero li avrebbe, dunque, raggiunti in camera
(VI AP 1, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 2; PS AP 1 18.10.2014, all. 2
RPG, pag. 2).
La moglie ha dichiarato, al contrario, di avere raggiunto il
marito e il padre che discutevano “per paura che litigassero” e che,
solo a quel punto, ha detto a suo marito “che forse era ora che se ne
andasse” andando “a cercargli una valigia onde aiutarlo” (PS PC 1
19.10.2014, all.1 RPG, pag. 3).
Su questo punto la versione della moglie è smentita dal padre che
conferma, invece, la versione dell’appellante, ossia che la prima ad entrare
nella camera fu la moglie, raggiunta poi dal marito e, in seguito, dal padre
(VI __________, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 1 seg.).
La versione dell’AP su questo punto appare inserirsi chiaramente
nelle dinamiche di cui già si è detto (cfr. supra, consid. 5) e indica
come la donna cerchi di dipingersi come colei che aveva tentato di separare il
marito e il padre coinvolti in una lite a lei estranea.
Quindi, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice
(sentenza impugnata, consid. 2), questa Corte, giudicando preferibile la
versione dell’appellante su questo punto confortata da quella del suocero,
accerta che l’AP si è recata per prima nella camera dell’appellante e ha
iniziato a vuotargli l’armadio con l’intenzione di spingerlo ad andarsene. L’AP
è, poi, stata raggiunta dall’appellante e, a seguire, i due sono stati
raggiunti dal padre dell’AP.
4. Neppure sulla
dinamica del diverbio intercorso fra i coniugi nella camera dell’appellante,
con la partecipazione del suocero, e poi sfociato in alterco fisico, le
versioni coincidono.
4.1. Se vi è concordanza
sul fatto che, durante la lite, l’AP è uscita e rientrata nella stanza due o,
forse, tre volte, diverso è il caso su dettagli, quali il numero esatto di
queste uscite/entrate e i relativi motivi. In ogni caso, non essendo la
questione rilevante per il giudizio, ci si può esimere dall’accertare se la
donna fu fatta uscire “energicamente” dal padre – come affermato
dall’appellante (VI AP 1, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 2; PS AP 1
18.10.2014, all. 2 RPG, pag. 2) e, in parte, confermato dallo stesso padre
dell’AP (VI __________, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 2) – o se,
invece, a farlo fu, “in modo rude”, l’appellante e/o se sia uscita
spontaneamente per mettere i vestiti in valigia e per sincerarsi dello stato
del figlio – come da lei sostenuto (dall’AP) (PS PC 1 19.10.2014,
all.1 RPG, pag. 3).
4.2. Occorre, invece,
accertare le dirette circostanze del ferimento dell’AP.
4.2.1. Che l’AP stesse facendo
la valigia all’appellante e che questi si fosse opposto attivamente a tale
procedere, sono fatti su cui tutti e tre i presenti concordano (PS AP 1
18.10.2014, all. 2 RPG, pag. 2; VI AP 1, all. a verb. dib. di primo grado, pag.
2; PS PC 1 19.10.2014, all.1 RPG, pag. 3; VI __________, all. a verb. dib. di
primo grado, pag. 2).
Su questa sua opposizione a quanto sua moglie stava facendo, dopo
aver invano chiesto al suocero di farla smettere, l’appellante si esprime così:
“[…] giungeva anche mio suocero al
quale chiedevo di parlare con sua figlia per calmarla. Lo stesso si metteva tra
noi due e anch’esso mi chiedeva di andarmene da casa. Mentre mia moglie
continuava a farmi la valigia, iniziavo a discutere con mio suocero in modo
animato, discussione rimasta malgrado animata, su piano verbale. Preciso che ho
sempre tentato di calmare la situazione. Ad un dato momento, visto che mia moglie
continuava a prendere le mie cose dall’armadio, mi sono posizionato tra mia
moglie e l’armadio, spostandola leggermente a lato.” (PS AP 1 18.10.2014, all.
2 RPG, pag. 2; cfr. anche VI AP 1, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 2)
L’appellante ammette, dunque, un contatto fisico con l’AP. Più
concretamente, egli ammette di averla spostata leggermente a lato per
interporsi fra lei e l’armadio e farla smettere di prendere le cose dal mobile.
Egli nega, tuttavia, di averla ferita. Non solo. Egli afferma di non aver
nemmeno assistito al ferimento e di aver notato solo più tardi che l’AP aveva
del sangue sulla testa, lasciando altresì intendere che essa si sarebbe
procurata la ferita fuori dalla camera, in una delle volte in cui ne era uscita
(VI AP 1, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 2).
L’AP ha, invece, dichiarato di aver fatto uscire suo padre dalla
camera e - sembrerebbe proprio nel momento di assenza del padre - di essere
stata presa per un braccio e “spinta da parte” dal marito, che l’avrebbe fatta,
così, cadere a terra e urtare il comò. A seguito dell’urto contro il mobile -
ipotizza l’AP, non essendone sicura - un vasetto di porcellana le sarebbe poi
caduto sulla testa, ferendola:
“[…] ho tentato di calmare mio
padre e mio marito. Riuscendo a far uscire mio padre dalla sua [ndr. del
marito] camera, ho continuato a prendere i vestiti di mio marito per
completargli la valigia. A questo punto, tra il prendermi per un braccio e
spingermi da parte di mio marito, mi ha fatto cadere a terra urtando il ‘comò’
nella sua camera. […] Per quanto riguarda la ferita lacero-contusa da me
riportata, non so spiegarmi come me la sono procurata. Preciso che non mi ha
colpito direttamente mio marito. Presumo che cadendo contro il comò, un oggetto
sopra di esso mi sia caduto sulla testa ed in effetti a terra vi erano dei
cocci di un vasetto di porcellana il quale si trovava sopra il comò.” (PS PC 1
19.10.2014, all.1 RPG, pag. 3)
Il padre dell’AP, dal canto suo, ha confermato i contatti fisici
fra l’appellante e l’AP, dicendo che “lui la spingeva e cercava di
trattenerla” dal togliere le sue cose dall’armadio. Ha, pure, precisato
che, dopo un’uscita e un rientro in camera dell’AP, l’appellante l’ha ancora
spintonata ed è a quel punto che lei, toccandosi la testa, ha scoperto del
sangue, perché probabilmente avrebbe sbattuto contro “qualche spigolo
dell’armadio”. Egli ha dichiarato, inoltre, di essere stato costantemente
in camera, dopo avervi raggiunto il genero e la figlia, non ha menzionato
alcuna caduta della figlia e ha affermato di non aver assistito alla rottura
del vasetto di porcellana (VI __________, all. a verb. dib. di primo grado,
pag. 2).
4.2.2. Ritenuto che è
incontestato il fatto che durante l’alterco un contatto fisico fra l’appellante
e l’AP c’è stato e che dopo il litigio quest’ultima sanguinava sulla parte
posteriore della testa a causa delle lesioni descritte nel certificato medico,
non appare condivisibile la versione dell’appellante secondo cui l’AP si
sarebbe ferita da sola, volontariamente o no, dentro la stanza o fuori. Tale
versione è altamente improbabile, anche tenuto conto dell’ubicazione della
ferita, non essendo la parte posteriore della testa facilmente raggiungibile da
un colpo autoinflitto, anche accidentale.
Del resto, la dichiarazione
dell’appellante secondo cui egli si sarebbe limitato a spostare la moglie
leggermente di lato appare, visto il contesto di esacerbazione degli animi, una
sorta di eufemismo difensivo.
D’altro canto, quando afferma di aver fatto uscire suo padre dalla
stanza e di essere stata fatta cadere, l’AP è smentita proprio dal padre che
dichiara con certezza di essere sempre rimasto nella camera e non menziona
alcuna caduta della figlia ma dice, pur senza esserne particolarmente sicuro,
che, probabilmente, essa avrebbe sbattuto contro l’armadio a causa di una delle
spinte del marito. E proprio le discrepanze rispetto a quanto dichiarato dalla
figlia conferiscono credibilità, per lo meno in questo frangente, alla
testimonianza di __________ le cui dichiarazioni, se fossero state preparate in
accordo con la figlia, come lascia intendere l’appellante, sarebbero risultate
ben diverse.
Sulla scorta di quanto precede, questa Corte accerta, dunque, che
l’appellante, per far interrompere l’operazione di svuotamento dell’armadio
messa in atto dalla moglie, è intervenuto fisicamente su di lei, spingendola di
lato. L’AP, a seguito dell’intervento dell’appellante, si è procurata le ferite
di cui si dirà più avanti (cfr. consid. 7.2).
Considerandi
5.
L'art. 123 cifra 1
CP reprime le lesioni al corpo od alla salute di una persona che non possono
essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP. Questa norma protegge
l'integrità corporea e la salute fisica e psichica e la sua applicazione
presuppone una lesione significativa dei beni giuridici protetti. La
giurisprudenza menziona, a titolo d'esempio, le iniezioni e ogni atto che
provoca una malattia, l'aggrava o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i
lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per
conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione di
benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).
6.
L’applicazione
dell’art. 123 cifra 1 CP presuppone, fra l’altro, che le lesioni al corpo o
alla salute di una persona siano state cagionate intenzionalmente.
6.1
Giusta l’art. 12 CP, commette
con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e
volontariamente. A tal fine, basta che l’autore ritenga possibile il
realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).
La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di
dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4) che sussiste laddove l’agente ritiene
possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché
prende in considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta, pur
non desiderandolo (DTF 134 26 consid. 3.1.2; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010
consid. 5.2; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza
CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3, confermata dal Tribunale
federale in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).
Commette, invece, un crimine o un delitto per negligenza colui
che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento
o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato
le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni
personali (art. 12 cpv. 3 CP).
6.2
Particolarmente
delicata è la distinzione fra dolo eventuale e negligenza cosciente poiché, in
entrambi i casi, l’autore ritiene possibile che l’evento dannoso o il reato si
produca.
La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può,
quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse
consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta
di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV
58.
consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata
dal TF in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).
La differenza si opera, quindi, al livello della volontà e non
della coscienza (DTF 133 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; sentenza CCRP
17.2009.59
del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF in STF
6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).
Vi è negligenza, e non dolo, qualora l’autore, per un’imprevidenza
colpevole, agisca presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si
realizzi.
Come si è visto, vi è per contro dolo eventuale quando l’autore
ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché
lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non
desiderandolo (DTF 133 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; 130 IV 58
consid. 8.3; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CCRP
17.2010.1
del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno
2010.
consid. 4.3.c, confermata dal TF in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011
consid. 5.2).
6.3
Di regola, la volontà
dell’interessato può essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi
esteriori e regole di esperienza.
In particolare, il giudice può desumere il dolo eventuale
dell’autore da ciò che questi sapeva, se la possibilità che l’evento si
producesse era tale da imporsi all’autore, di modo che si possa ragionevolmente
ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid.
8.
; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal
TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha
accettato l’evento illecito nel caso che si produca, figurano, segnatamente, la
gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota
all’autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione
e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce
delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata
risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva
accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid.
2.3
; 134 IV 26 consid. 3.2.2 con rinvii; 133 IV 1 consid. 4.6; sentenza CCRP
17.2009.59
del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).
La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo
eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5;
STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; sentenza CCRP
17.2009.59
del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).
Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente
dell’autore e il modo col quale egli ha agito (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125
IV 242 consid. 3.c; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza
CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9
giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).
7.
L’appellante, per la
prima volta in questa sede, contesta la qualifica giuridica delle lesioni
riportate dall’AP. A suo dire la gravità di tali lesioni non corrisponderebbe
alle esigenze poste per le lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 cifra 1 CP.
Egli critica il primo giudice per aver considerato le lesioni subite dall’AP
come una tonsura totale, quando alla stessa non è stato tagliato alcun capello,
e per aver argomentato anche basandosi sul comportamento tenuto dai paramedici
– che non sarebbe indice della gravità delle lesioni, come ritenuto dal primo
giudice, ma, se mai, del contrario – e sul fatto che vi sarebbe stata una
degenza dell’AP.
7.1
Tali critiche rivolte
alla motivazione del primo giudice non mancano, in sé, di ragione.
Al consid. 4 par. 3 seg. della sentenza impugnata, dopo aver
ripreso la descrizione dei fatti del decreto d’accusa, il primo giudice
richiama il caso della tonsura totale – che il Tribunale federale, con DTF 134
IV 189, ha avuto modo di qualificare come lesione semplice – per poi
immediatamente concludere, in modo apodittico e senza ulteriori spiegazioni,
che “nel caso di specie i presupposti di questo reato sono dunque sotto
questo aspetto oggettivamente adempiuti”. In effetti, mal si comprende
l’attinenza dell’esempio della tonsura con le lesioni riportate dall’AP, se non
nell’ambito di un’eventuale argomentazione a minori ad maius, ossia se
il primo giudice avesse voluto intendere che se anche una tonsura va
qualificata come lesione semplice, allora a maggior ragione lo deve essere
quella subita dall’AP. Ma si tratta di un’ipotesi, perché il primo giudice non
dà alcuna spiegazione al riguardo. E anche in tal caso, l’esempio della tonsura
non risulterebbe particolarmente felice, giacché si tratta di un caso che per
circostanze, età della vittima e implicazioni psichiche non appare comparabile
a quello che qui ci occupa.
Anche l’argomento del comportamento dei paramedici (sentenza
impugnata, consid. 5 par. 1) è criticabile. Di fronte alle risultanze di cui al
certificato medico 18 ottobre 2014 dell’Ospedale regionale di Mendrisio (all. 8
RPG, pag. 1) – nemmeno menzionato nelle argomentazioni del primo giudice – il
comportamento tenuto dai paramedici appare di rilevanza secondaria e non atto
far concludere all’“effettiva gravità delle ferite”. Il loro
atteggiamento – si sono soffermati a visitare il padre dell’AP e hanno invitato
il figlio a vedere l’ambulanza (VI __________, all. a verb. dib. di primo
grado, pag. 3) – denota, se mai, come sostenuto dall’appellante, che la
situazione non era particolarmente grave.
Il primo giudice aggiunge anche che “le cure hanno necessitato
[di] una breve degenza ospedaliera di tipo ambulatoriale” (sentenza impugnata,
consid. 5 par. 3). Si tratta di una contraddizione. Una degenza ospedaliera,
anche breve, implica che il paziente venga ricoverato generando anche costi di
pensione (in opposizione a quelli per le cure mediche; cfr. art. 64 cpv. 5
LAMal), ciò che è, invece, escluso per cure di tipo ambulatoriale. Una degenza
ospedaliera, dunque, non può, per definizione, essere di tipo ambulatoriale. Di
conseguenza, essendo rimasta l’AP circa un paio d’ore al pronto soccorso (cfr.
VI __________, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 3), non vi è stata alcuna
degenza ospedaliera.
7.2
Ciò detto, se dagli
atti risulta che il ferimento è stato accompagnato da sanguinamento, non vi
sono elementi che ne indichino l’entità. Essa doveva essere in ogni caso
piuttosto limitata, considerato che, dopo la medicazione effettuata sul posto
dai paramedici, nel certificato non ne è più stata fatta menzione esplicita da
parte del medico del pronto soccorso. Quest’ultimo ha constatato una lieve
cefalea descritta dall’AP, che accompagnava il lieve trauma cranico senza
perdita di conoscenza e due piccole ferite lacero contusive al cuoio capelluto
in sede occipitale, e ha ritenuto opportuno prescrivere alla paziente riposo e
l’assunzione, al bisogno, di Dafalgan, un antidolorifico, nonché riconoscerle
un’incapacità lavorativa di tre giorni (Copia certificato medico 18.10.2014,
all. 8 RPG, pag. 1 seg.). Vista l’esiguità delle due ferite, in sostanza poco
più di due graffi – che in ogni caso si situano non lungi, per entità, dal
limite inferiore con le vie di fatto (art. 126 CP) –, e delle conseguenze
attestate, a questa Corte è sorto il dubbio che il medico abbia dimostrato una
certa generosità, riconoscendo all’AP un’incapacità lavorativa di ben tre
giorni. Se questo dubbio si consolidasse, occorrerebbe concludere che il
ferimento ha causato all’AP un disturbo esclusivamente passeggero e senza
importanza della sensazione di benessere, come richiesto dalla giurisprudenza
perché si possa parlare di vie di fatto, escludendo le lesioni semplici (cfr.
supra, consid. 5). In tal caso, già solo per questo motivo, il reato imputato
all’appellante non potrebbe essere considerato realizzato.
La questione può, tuttavia, rimanere indecisa, viste le
considerazioni che seguono.
8.
Con il decreto di accusa
è stato contestato all’appellante di aver commesso il reato intenzionalmente,
ossia con dolo diretto o, per lo meno, con dolo eventuale.
Il primo giudice ha scartato l’ipotesi del dolo diretto perché “non
[è] possibile affermare con certezza che [l’imputato] abbia agito
nel chiaro intento di ferire la moglie” (sentenza impugnata, consid. 9),
mentre ha ritenuto il dolo eventuale con la sola motivazione che “[l’imputato]
ha sicuramente, nel perpetrare gli spintonamenti a danno [della moglie],
tenuto in considerazione (e quindi ammesso) il rischio di provocarle una
qualsiasi lesione” (sentenza impugnata, ibid.).
8.1
Che all’appellante non
si possa imputare il dolo diretto appare chiaro, come anche riconosciuto dal
primo giudice.
Non vi è alcun elemento agli atti, infatti, che possa far ritenere
che l’appellante abbia agito per ferire la moglie. Il suo scopo era quello di
trattenerla e farla desistere dal togliere i suoi vestiti dall’armadio e
metterli in valigia per fargli lasciare l’abitazione coniugale. Altri scopi
diretti per l’agire dell’appellante non sono comprovati.
8.2
Va ancora esaminato il
dolo eventuale, riconosciuto in primo grado.
Seguire la conclusione del primo giudice significa ammettere che
l’appellante, nel momento del contatto fisico, pur non avendo agito con
l’intento di ferire la moglie, era perfettamente consapevole che la donna, da
lui spinta e strattonata, avrebbe corso un altissimo rischio di sbattere contro
qualche spigolo procurandosi lesioni analoghe a quelle da lei subite. E
ammettere inoltre che, nonostante questa consapevolezza, egli ha agito
accettando – e, quindi, in qualche modo volendo – che la moglie si ferisse come
accaduto o in altro modo, con analoga intensità.
Per stabilire l’intenzione dell’autore, occorre contestualizzare
il suo agire, da un lato, nel quadro delle circostanze concrete in cui esso si
è verificato e inserirlo, dall’altro, anche nel contesto più ampio delle
tensioni che caratterizzavano in quei mesi le relazioni in ambito coniugale e,
più in generale, familiare.
Ora, è chiaro che le parti provenivano da mesi di tensioni e che
un motivo non indifferente del contendere era la questione relativa
all’attribuzione dell’abitazione coniugale. E l’AP aveva la decisa intenzione
di far lasciare l’abitazione coniugale al marito sicuramente sin da luglio,
momento della prima supercautelare respinta e del trasferimento del padre nella
casa (cfr. consid. 1) – se non già da qualche mese prima, se si considera il
suo scambio di sms con la madre di fine aprile, prodotto dall’appellante al
dibattimento di primo grado (doc. 1 all. al verb. dib. di primo grado) –,
intenzione peraltro mostrata chiaramente anche il giorno stesso dei fatti,
quando una lite per un futile motivo è stata il pretesto per tentare di
spingere il marito a partire facendogli la valigia.
In tale situazione, e in diretta presenza del suocero, – ritenuto
che il dolo diretto e, quindi, l’eventualità di una sorta di rappresaglia da
parte dell’appellante, sono stati esclusi – appare alquanto improbabile che
egli, proprio per opporsi all’intenzione della moglie di fargli lasciare la
casa, abbia deliberatamente corso il rischio, accettandolo ed accollandoselo,
che questa si ferisse a seguito del contatto fisico. Ciò avrebbe, infatti,
significato il suo allontanamento pressoché immediato dall’abitazione
coniugale, come poi effettivamente avvenuto.
D’altro canto, il comportamento dell’appellante in sé – qualche
spintone volto a scansare la moglie – giovane e in salute – su un lato e
trattenerla così dal continuare a spostargli i suoi effetti personali – non
denota una violazione particolarmente grave del suo dovere di diligenza. Né una
particolare gravità della violazione, da parte dell’appellante, del dovere di
prudenza può essere dedotta dall’entità della lesione riportata dall’AP,
oggettivamente lieve, come già rilevato.
La gravità di tale violazione del dovere di diligenza, quindi,
sicuramente non raggiunge la soglia necessaria perché si possa concludere che
il rischio di un ferimento della moglie fosse talmente alto da imporsi
all’appellante, implicandone l’accettazione da parte sua.
Di conseguenza, la commissione intenzionale del reato non può
essere ammessa, nemmeno nella forma del dolo eventuale.
La violazione del dovere di diligenza da parte dell’appellante
andrebbe, se mai, analizzata nell’ambito dei presupposti di eventuali lesioni
colpose ai sensi dell’art. 125 cpv. 1 CP, ciò che qui non è, però, necessario
approfondire, non essendogli stata imputata una commissione per negligenza.
9.
Da quanto precede
discende che l’appellante va prosciolto dal reato imputatogli.
Si rileva inoltre che, nonostante il primo giudice abbia,
riprendendo il punto 3 del decreto d’accusa, rinviato “eventuali pretese di
natura civile” dell’AP al foro civile, richiamando erroneamente
l’art. 353 cpv. 2 CPP (sentenza impugnata, dispositivo n. 3), nessuna pretesa
civile è stata avanzata in primo grado, per cui tale rinvio non aveva né ha
alcun motivo d’essere, poiché privo di oggetto.
Tasse, spese e
indennità per spese di patrocinio
10.
Visto l’esito del
procedimento, gli oneri processuali di primo grado, di fr. 1'035.-, sono
posti a carico dello Stato, così come gli oneri processuali di appello di
complessivi fr. 1'000.- (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).
Per quanto riguarda l’istanza d’indennizzo ex art. 429 cpv. 1
lett. a CPP dell’appellante, la nota d’onorario presentata dalla sua
patrocinatrice viene ammessa nella misura di complessivi fr. 6'032.-,
oltre IVA di fr. 482.55, per la procedura di primo e di secondo grado, ritenuta
una tariffa oraria di fr. 280.-, invece di fr. 500.-, per l’avv. DI 1
e di una tariffa oraria di fr. 120.-, invece di fr. 200.-, per la
MLaw __________, giusta l’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili.
Lo Stato rifonderà, quindi, all’appellante, a titolo di indennità,
complessivi fr. 6'514.55.-, IVA inclusa, per il procedimento di primo
grado e per il procedimento di appello (art. 436 cpv. 1 e art. 429 cpv. 1 lett.
a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 9, 10, 76
segg., 80, 81, 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP;
12, 123, 125, 126 CP
29 e 32 Cost., 6 par. 2
CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili,
l’art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza, AP 1 è
prosciolto dall’imputazione di lesioni semplici.
1.1. Gli oneri processuali
di primo grado, per complessivi fr. 1'035.-, sono posti a carico dello
Stato.
1.2. Lo Stato della
Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 complessivi fr. 6'514.55.-, IVA
inclusa, a titolo di indennità per il procedimento di prima sede e per il
procedimento di appello (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).
2. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona
-
(rif. GU 1402558/cak)
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.