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Decisione

17.2015.214

La Corte di merito, in ragione del principio accusatorio, è vincolata ai fatti descritti nel decreto d'accusa. Proscioglimento dal reato di denuncia mendace per assenza sia degli elementi costitutivi

8 giugno 2016Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

1. Risulta

dagli atti che, ad inizio ottobre 2013, nell’ambito di una riunione di cantiere

sul mappale _______ di Lugano-Davesco, l’arch. __________ di Lugano ha detto

all’ing. __________ (capo dell’Ufficio forestale del 5° circondario e

collaboratore dell’Ufficio caccia e pesca) che il confinante AP 1 era stato “sorpreso

dall’impresario IM 1 in un atto di bracconaggio”.

L’istruttoria

ha, inoltre, permesso di accertare che l’ing. __________, nonostante gli fosse

stato raccomandato dall’arch. __________ di tenere segreto il fatto per evitare

ripercussioni sul cantiere, ha informato di quanto saputo __________, capo

delle guardie caccia e pesca.

__________

ha, quindi, dapprima sentito informalmente, presso l’Ufficio dei forestali a __________,

in presenza dell’ing. __________, l’arch. __________, il quale ha confermato di

aver saputo da IM 1 che questi aveva visto (e fotografato) AP 1 “nell’atto

di caricare su un’auto un capriolo fuori dal periodo venatorio”.

(scritto 18.07.2014 Ufficio forestale del 5°

circondario, all. al verb. dib. di primo grado in inc. PRPEN 81.2013.137; verb.

d’interrogatorio __________ all. al verb. dib. di primo grado in inc. PRPEN

81.2013.137).

Considerandi

2.

_________

ha, in seguito, sentito sul mappale __________ di Lugano-Davesco, luogo

dell’avvistamento, sempre informalmente e alla presenza dell’ing. __________,

lo stesso IM 1.

Questi

ha dichiarato di aver scorto AP 1 caricare “una bestia di colore marrone

chiaro” su un veicolo, ha indicato il luogo dove ciò era avvenuto

unitamente ad una postazione di caccia nel vicino bosco, ed ha aggiunto di

avere scattato delle fotografie (che, tuttavia, non sono mai pervenute agli

inquirenti).

Al

termine di questo incontro informale, __________ ha deciso di avviare un

procedimento a carico di AP 1 e, chiesta e ottenuta la disponibilità di IM 1 a

“mettere nero su bianco” la sua segnalazione, ha convocato quest’ultimo

nel giorno/nei giorni a seguire per interrogarlo.

(scritto 18.07.2014 Ufficio forestale del 5°

circondario, all. al verb. dib. di primo grado in inc. PRPEN 81.2013.137; verb.

d’interrogatorio __________ all. al verb. dib. di primo grado in inc. PRPEN

81.2013

).

3.

In

data 20 novembre 2013, a procedimento ormai aperto, IM 1 è stato formalmente

interrogato, quale persona informata sui fatti, dinanzi alla polizia

dell’Ufficio della caccia e della pesca.

Dal

verbale risulta che gli interroganti hanno preliminarmente informato IM 1 che

veniva sentito “nell’ambito del procedimento a carico di AP 1” in

relazione a un presunto “esercizio della caccia in tempo di divieto”

avvenuto in data 31 agosto 2013 nel comune di Lugano in località __________.

Durante

l’audizione l’interrogato ha, in particolare, riferito agli inquirenti di avere

scorto in data e luogo surriferiti, verso le ore 6.30 di mattina, a una

distanza di circa 70 metri, AP 1, suo conoscente, “mentre era intento a caricare

nel bagagliaio di una jeep di colore scuro, un animale di colore marrone chiaro”,

di avergli chiesto invano spiegazioni e di averlo visto allontanarsi col

fuoristrada.

IM

1.

ha, pure, sostenuto di aver rinvenuto “tracce di sangue sul terreno”

dove poco prima era il AP 1 ed ha segnalato la presenza, nelle vicinanze, di

una postazione di caccia sopraelevata “dove solitamente si apposta il AP 1”

(AI 1: verbale 20.11.2013 IM 1 allegato alla denuncia penale 16.03.2014).

4.

In

data 27 novembre 2013, AP 1 è stato sentito, in qualità d’imputato, dagli

agenti dell’Ufficio della caccia e della pesca (reato ipotizzato: violazione

dell’art. 17 cpv. 1 lett. a LCP).

AP 1, nel corso

dell’interrogatorio, ha contestato ogni addebito ed, in particolare, ha negato

di avere catturato/abbattuto animali selvatici in data 31 agosto 2013 (AI 1:

verbale 27.11.2013 AP 1 allegato alla denuncia penale 16.03.2014).

Con il consenso

dell’interrogato, gli agenti hanno perquisito il giorno stesso la sua

abitazione non rilevando nulla di sospetto, in particolare non rinvenendo carni

relazionabili con un’eventuale uccisione risalente alla data in discussione (AI

1: autorizzazione 27.11.2013 e scritto 27.11.2013 Ufficio della caccia e della

pesca con esposizione dettagliata dei fatti allegati alla denuncia penale

16.03

).

5.

Il

22.

gennaio 2014 l’Ufficio della caccia e della pesca ha trasmesso, per

competenza, al Ministero pubblico gli atti relativi al procedimento penale

avviato nei confronti di AP 1 per presunta violazione dell’art. 17 cpv. 1 lett.

a LCP (AI 1: scritto 22.01.2014 Ufficio della caccia e della pesca allegato

alla denuncia penale 16.03.2014).

6.

In data 30 gennaio 2014 il procuratore pubblico ha emanato un decreto di

non luogo a procedere nei confronti di AP 1 in cui ha rilevato l’insussistenza

di “elementi indizianti concreti a sostegno dell’ipotesi accusatoria” ed

ha precisato che il fatto che IM 1 “possa avere scorto dei movimenti

sospetti da parte di AP 1 non basta certamente per ipotizzare a suo carico il reato

prospettato” (AI 1: decreto di non luogo a procedere 30.01.2014 allegato

alla denuncia penale 16.03.2014).

7.

In

data 16 marzo 2014, dopo aver avuto accesso agli atti, AP 1 ha sporto denuncia

penale contro IM 1 per titolo di denuncia mendace giusta l’art. 303 CP.

AP

1, col medesimo atto, si è costituito parte civile chiedendo a IM 1 “un

congruo risarcimento per danno morale” nonché il “pagamento di tutte le

spese” (AI 1: denuncia penale 16.03.2014).

Esperita breve istruttoria (AI

4), la denuncia è, come visto, sfociata nel decreto di accusa n. 2547/2014 del

12.

giugno 2014 a carico di IM 1 sconfessato dalla sentenza di assoluzione 25

settembre 2015 del presidente della Pretura penale.

denuncia mendace oppure comunicazione non rilevante penalmente

8.

Giusta

l’art. 303 cifra 1 cpv. 1 CP chiunque denuncia all’autorità come colpevole di

un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare

contro di essa un procedimento penale, è punito con una pena detentiva o

pecuniaria.

Dal

profilo oggettivo la realizzazione del reato presuppone che una persona

innocente venga denunciata all’autorità quale autrice di un crimine o di un

delitto.

Ai fini della realizzazione del reato, sono irrilevanti le modalità di

formulazione della denuncia, che può essere scritta o orale, anonima, proposta

su iniziativa del denunciante oppure in seguito a domande sottopostegli durante

un interrogatorio o una deposizione testimoniale (DTF 132 IV 20 consid. 4.2;

Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad

art. 303, n.14; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer

Teil II, 7a edizione, Berna 2013, § 55, n. 8; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV,

Delikte gegen die Allgemeinheit, 4a edizione, Zurigo 2011, pag. 446). Nemmeno è

necessario che la persona accusata sia designata in modo preciso, essendo

sufficiente che la sua identità sia almeno determinabile (DTF 132

IV 20 consid. 4.2; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 446; Delnon/Rüdy, in op.

cit., ad art. 303 n. 9; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 303, n. 4).

“Innocente” ai sensi dell’art. 303 CP è la persona che non ha commesso l’atto

penalmente perseguito. È tale anche la persona nei cui confronti è stata

emanata una sentenza di assoluzione passata in giudicato o il cui procedimento

penale è sfociato in una decisione di archiviazione (decreto d’abbandono o di

non luogo a procedere). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

infatti, una decisione anteriore in punto alla colpevolezza del denunciato è di

principio (ad eccezione dell’esistenza di un motivo di revisione o, nel caso di

un decreto di non luogo a procedere, di nuovi e importanti mezzi di prova)

vincolante per il giudice chiamato a pronunciarsi sull’esistenza del reato di

denuncia mendace, ritenuto che la sicurezza del diritto impone che tale

decisione non possa più essere messa in discussione in procedimenti successivi

(DTF 136 IV 170 consid. 2.1; 72 IV 74 consid. 1; STF 6P.196/2006 del 4 dicembre

2006, consid. 7.2 in cui viene precisato che il giudice può tuttavia nuovamente

determinarsi sulla colpevolezza del denunciato se il procedimento a suo carico

era stato archiviato solo per motivi di opportunità o in applicazione dell’art.

54.

CP; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 446 e seg.; Delnon/Rüdy, in op. cit.,

ad art. 303, n. 11-13; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 13 e

segg.). Questa soluzione non compromette in alcun modo gli interessi del

denunciante che può sempre invocare la propria buona fede (DTF 72 IV 74 consid.

1; STF 6B_600/2010 del 26 novembre 2010, consid. 2.2.; STF 6P.196/2006 del 4

dicembre 2006, consid. 7.2).

Il

reato di cui all’art. 303 cifra 1 cpv. 1 CP è realizzato già con l’inoltro

all’autorità della falsa denuncia, indipendentemente dall’effettivo successivo

avvio di un’inchiesta penale nei confronti del denunciato (Dontasch/Wohlers,

op. cit., pag. 449; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 7;

Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo

2013, ad. art. 303 n. 9).

Se il procedimento penale è

già stato avviato per la stessa infrazione contro la medesima persona, il reato

non può più configurarsi (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, op. cit.,

pag. 448; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 7).

Dal profilo

soggettivo, il reato di denuncia mendace presuppone intenzionalità. Il

denunciante, oltre ad essere a conoscenza della punibilità penale dei fatti da

lui addebitati al denunciato, deve sapere che l’accusa da lui formulata è

falsa: poco importa se questa consapevolezza di falsità verte sulla commissione

del reato in quanto tale o sull’identità dell’autore del reato, o su entrambi.

Il dolo eventuale non è sufficiente (DTF 136 IV 170, consid. 2.1; 76 IV 243;

STF 6B_420/2012 del 22 ottobre 2012, consid. 8.2; Corboz, op. cit., ad art.

303, n. 17; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 27; Stratenwerth/Bommer,

op. cit., § 55 n. 20; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 370 e seg.).

L’autore deve, inoltre, agire con l’intento (Absicht) di provocare

contro la persona denunciata un procedimento penale. Egli deve dunque volere -

o perlomeno accettare l’eventualità (cosiddetto Eventualabsicht) - che

la sua denuncia comporti, a carico della persona contro cui è diretta, l’avvio

di un’inchiesta penale (DTF 80 IV 117; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17;

Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 55 n. 21; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag.

371).

Non

è al riguardo sufficiente che il denunciante agisca nel mero intento di

favorire il prosieguo di un procedimento penale già pendente (DTF 111 IV 159

consid. 2a; 102 IV 107 consid. 3; STF 6S.162/2000 del 20 dicembre

2000, consid. 4a; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17; Delnon/Rüdy, in

op. cit., ad art. 303, n. 30).

9.

Esaminando

l’imputazione di cui al decreto d’accusa, si evince che il procuratore pubblico

ha ritenuto IM 1 colpevole di denuncia mendace per le dichiarazioni da questi

rilasciate “a Lamone presso l’Ufficio di Polizia della caccia e della pesca,

durante il suo interrogatorio come persona informata sui fatti tenutosi in data

20.11

” (PRPEN doc. 1: DA 2547/2014 del 12.06.2014).

A

fondamento dell’accusa è stata, quindi, posta la deposizione fatta da IM 1, in qualità

di persona informata sui fatti, il 20 novembre 2013.

Questa

Corte è, in ragione del principio accusatorio (art. 9 CPP), vincolata ai fatti

descritti nel decreto d’accusa (principio dell’immutabilità dell’atto di

accusa).

Essa

non può, pena violazione del suddetto principio, fondare il presente giudizio

sull’eventuale rilevanza penale di quanto dichiarato da IM 1 prima di tale

interrogatorio.

In

particolare, non è qui oggetto di disamina né quanto asserito al riguardo

dall’imputato all’arch. __________ durante la riunione di cantiere sul mappale __________

di Lugano-Davesco, né quanto, poi, l’imputato ha informalmente detto a __________,

capo delle guardie caccia e pesca, poco tempo prima di essere da questi

verbalizzato.

Ciò posto, quando IM 1 è stato

interrogato il 20 novembre 2013 presso l’Ufficio della caccia e della pesca, la

preposta autorità cantonale aveva già avviato sugli asseriti fatti del 31

agosto 2013 un procedimento penale nei confronti di AP 1 per accertare

eventuali infrazioni alla Legge federale sulla caccia.

La pregressa apertura del

procedimento, oltre a risultare nella parte iniziale del relativo verbale

d’interrogatorio (AI 1: verbale 20.11.2013 IM 1 allegato alla denuncia penale

16.03

), è stata confermata da __________ al dibattimento di primo grado il

quale l’ha collocata al termine dell’incontro informale avvenuto con IM 1 sul

luogo dell’avvistamento (verb. d’interrogatorio __________ all. al verb. dib.

di primo grado in inc. PRPEN 81.2013.137).

Ciò ritenuto, nel successivo

interrogatorio di IM 1, il reato di denuncia mendace ex art. 303 cifra 1 CP non

si è configurato né dal profilo oggettivo, essendo a quel momento il

procedimento penale già stato aperto per la stessa infrazione contro la

medesima persona (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die

Allgemeinheit, 4a edizione, Zurigo 2011, pag. 448; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 7), né dal profilo soggettivo, potendosi tutt’al più,

in quella sede, imputare a IM 1 l’intento di favorire il prosieguo di un

procedimento penale già pendente, ciò che non basta a configurarne la

responsabilità penale (cfr. DTF 111 IV 159 consid. 2a; 102 IV 107 consid. 3; STF 6S.162/2000 del 20 dicembre 2000, consid. 4a; Corboz, op.

cit., ad art. 303, n. 17; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 30).

10.

A

titolo abbondanziale, si osserva che non muta l’esito del presente giudizio il

fatto che l’arch. __________, nel riferire a __________ quanto saputo da IM 1,

abbia detto che questi aveva scorto AP 1 “nell’atto di caricare su un’auto

un capriolo fuori dal periodo venatorio”.

Vero è che, in questi termini,

la segnalazione è giunta all’Ufficio della caccia e della pesca in modo del

tutto indiretto, grazie a un’iniziativa dell’arch. __________ che, nell’ambito

di una riunione di cantiere d’inizio ottobre 2013 sul mappale __________ di

Lugano-Davesco, ha riferito all’ing. __________ (forestale e collaboratore del

predetto Ufficio), il quale a sua volta ha informato __________, capo delle

guardie caccia e pesca. Del resto, __________ ha, poi, dovuto incontrare

l’arch. __________ e “insistere almeno un paio di volte con __________ affinché

potesse avere un incontro con chi aveva assistito all’atto”.

Premesse tali circostanze, a

mente di questa Corte nulla agli atti permette di ritenere che l’imputato abbia

informato l’arch. __________ con l’intento, o quanto meno accettando

l’eventualità, che egli segnalasse quanto riferitogli all’autorità cantonale

provocando così un procedimento penale contro AP 1.

Il reato di denuncia mendace,

anche volendo considerare quanto riferito dall’arch. __________, non si

configurerebbe quindi per l’imputato già dal profilo soggettivo.

11.

L’appello

è, pertanto, respinto e IM 1 va prosciolto dal reato di cui all’art. 303 cifra

1.

CP.

Pretese

civili

12.

Visto

l’esito dell’appello, sono da respingere le pretese d’indennità pari a fr.

3'500.- avanzate ex art. 433 cpv. 1 lett. a CPP e pari a fr. 10'000.- per torto

morale (CARP 17.2015.214, doc. III e XII).

Indennità

ex art. 429 CPP e art. 432 cpv. 1 CPP

13.

Sono

confermate le indennità di fr. 4’989.60 riconosciute a IM 1 e poste a carico

dello Stato ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, per i costi di patrocinio nella

procedura di primo grado (la cui entità non è, del resto, stata contestata).

L’imputato,

per la procedura d’appello, dovrà essere indennizzato dall’AP AP 1 per le spese

di patrocinio (art. 432 cpv. 1 CPP; DTF 139 IV 45) che questa Corte stima in

complessivi fr. 1'330,55 composti dall’onorario di fr. 1'120.- (4 ore di lavoro

a fr. 280.- l’una), dalle spese di fr. 112.- (10% onorario giusta art. 6 Reg.

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1]) e dall’IVA di fr. 98,55

(8%).

Tassa di giustizia e spese

14.

Visto

l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico

dello Stato.

Gli

oneri processuali di secondo grado seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP)

e sono posti a carico dell’appellante AP 1.

Per questi

motivi,

visti gli

art. 6, 9, 10, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg.,

398.

e segg., 406, 428, 429, 432, 433 CPP,

303.

cifra 1 CP;

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1.

L’appello è respinto.

Di

conseguenza,

1.1

IM

1.

è prosciolto dall’accusa di denuncia mendace per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 2547/2014 del 12 giugno 2014.

1.2

Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a IM 1

l’importo di fr. 4'989.60 a titolo di risarcimento per spese legali di primo

grado.

1.3

L’AP

AP 1 rifonderà a IM 1 l’importo di fr. 1'330,55 a titolo di risarcimento per le

spese legali di secondo grado.

1.4

La

tassa di giustizia e i disborsi relativi al procedimento di primo grado per

complessivi fr. 550.- sono posti a carico dello Stato.

2.

Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in:

-

tassa di giustizia fr. 800.-

-

altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’000.-

sono

posti a carico di AP 1.

3.

Intimazione a:

4.

Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall’art.115 LTF.