17.2015.214
La Corte di merito, in ragione del principio accusatorio, è vincolata ai fatti descritti nel decreto d'accusa. Proscioglimento dal reato di denuncia mendace per assenza sia degli elementi costitutivi
8 giugno 2016Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.214
Locarno
8 giugno 2016/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 2 ottobre 2015 e confermata con dichiarazione d’appello 15 gennaio
2016 da
AP 1
contro la sentenza emanata il
25 settembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta
intimata il 18 dicembre 2015) nei confronti di
IM 1
rappr. dall'
esaminati gli atti;
ritenuto
in
fatto: A. Con decreto di accusa n. 2547/2014 del 12
giugno 2014, il procuratore pubblico ha dichiarato IM 1 autore colpevole di
denuncia mendace
per
avere, a __________ presso l’Ufficio di Polizia della caccia e della pesca,
durante il suo interrogatorio come persona informata sui fatti tenutosi in data
20.11.2013, dichiarando di aver visto il 31.08.2013 a __________ AP 1 “intento
a caricare nel bagagliaio di una jeep di colore scuro un animale di colore
marrone chiaro (…) rinvenendo delle tracce di sangue sul terreno”, ritenuto
che il 31.08.2013 l’esercizio della caccia era ancora vietato, considerato che
durante la sua audizione dinnanzi alla Polizia cantonale il 22.05.2014 non ha
più sostenuto di aver visto AP 1 caricare un animale su un autoveicolo nelle
prefate circostanze di tempo e di luogo, denunciato all’autorità come colpevole
di un delitto, segnatamente d’infrazione alla LF sulla caccia (art. 17 cpv. 1
LCP), una persona che sapeva innocente per provocare contro di essa un
procedimento penale;
e ne ha proposto la condanna
alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, di 30 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna corrispondenti a
complessivi fr. 2'700.- nonché alla multa di fr. 500.-. e al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie pari a fr. 100.-,
mentre ha rinviato l’AP AP 1 al competente foro civile per eventuali pretese.
IM 1 ha presentato opposizione
contro il decreto di accusa emesso a suo carico.
B. Statuendo,
dopo aver tenuto il dibattimento, con sentenza 25 settembre 2015 (intimata il
18 dicembre 2015), il presidente della Pretura penale ha prosciolto IM 1
dall’imputazione di denuncia mendace per i fatti descritti nel citato decreto
d’accusa, ponendo tassa di giustizia e spese giudiziarie per complessivi fr.
550.- a carico dello Stato e condannando quest’ultimo a rifondere all’imputato
fr. 4'989.60 a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.
C. Il
2 ottobre 2015 l’AP AP 1 ha presentato annuncio d’appello che ha
tempestivamente confermato, ricevuta la motivazione scritta, con dichiarazione
15 gennaio 2016 in cui ha precisato di appellare l’intera sentenza e di
postulare la condanna di IM 1 per titolo di denuncia mendace ex art. 303 CP, al
pagamento delle spese processuali e a versargli indennità di fr. 3'500.- ex
art. 433 cpv. 1 lett. a CPP nonché fr. 10’000.- per torto morale (CARP
17.2015.214, doc. I e III).
D. In
data 8 febbraio 2016 IM 1 ha chiesto la non entrata nel merito dell’appello per
mancanza di legittimazione a ricorrere dell’appellante contro la sentenza di
prime cure. L’istanza è stata respinta da questa Corte con decisione 23
febbraio 2016 (CARP 17.2016.22, doc. I e V).
E. In
data 4 aprile 2016 la presidente di questa Corte, visto il consenso delle parti
alla procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP), ha assegnato all’AP AP 1 un
termine di 20 giorni per eventualmente completare la motivazione della
dichiarazione d’appello, ciò che è avvenuto con scritto 12 aprile 2016 (CARP
17.2015.214, doc. VIII, IX, X, XI e XII).
F. Preso
atto della motivazione d’appello:
-
con scritto 15 aprile 2016, il presidente della Pretura penale si è
rimesso al giudizio di questa Corte;
-
con scritto 19 aprile 2016, il procuratore pubblico ha postulato la
conferma del DA 2547/2014 del 12 giugno 2014;
-
con osservazioni 30 maggio 2016, IM 1 ha chiesto la reiezione del gravame, postulando,
per la procedura d’appello, “congrue ripetibili, ma almeno di CHF 2'000.-”
(CARP 17.2015.214, doc. XIV, XV e IXX).
considerato:
Fatti
1. Risulta
dagli atti che, ad inizio ottobre 2013, nell’ambito di una riunione di cantiere
sul mappale _______ di Lugano-Davesco, l’arch. __________ di Lugano ha detto
all’ing. __________ (capo dell’Ufficio forestale del 5° circondario e
collaboratore dell’Ufficio caccia e pesca) che il confinante AP 1 era stato “sorpreso
dall’impresario IM 1 in un atto di bracconaggio”.
L’istruttoria
ha, inoltre, permesso di accertare che l’ing. __________, nonostante gli fosse
stato raccomandato dall’arch. __________ di tenere segreto il fatto per evitare
ripercussioni sul cantiere, ha informato di quanto saputo __________, capo
delle guardie caccia e pesca.
__________
ha, quindi, dapprima sentito informalmente, presso l’Ufficio dei forestali a __________,
in presenza dell’ing. __________, l’arch. __________, il quale ha confermato di
aver saputo da IM 1 che questi aveva visto (e fotografato) AP 1 “nell’atto
di caricare su un’auto un capriolo fuori dal periodo venatorio”.
(scritto 18.07.2014 Ufficio forestale del 5°
circondario, all. al verb. dib. di primo grado in inc. PRPEN 81.2013.137; verb.
d’interrogatorio __________ all. al verb. dib. di primo grado in inc. PRPEN
81.2013.137).
Considerandi
2.
_________
ha, in seguito, sentito sul mappale __________ di Lugano-Davesco, luogo
dell’avvistamento, sempre informalmente e alla presenza dell’ing. __________,
lo stesso IM 1.
Questi
ha dichiarato di aver scorto AP 1 caricare “una bestia di colore marrone
chiaro” su un veicolo, ha indicato il luogo dove ciò era avvenuto
unitamente ad una postazione di caccia nel vicino bosco, ed ha aggiunto di
avere scattato delle fotografie (che, tuttavia, non sono mai pervenute agli
inquirenti).
Al
termine di questo incontro informale, __________ ha deciso di avviare un
procedimento a carico di AP 1 e, chiesta e ottenuta la disponibilità di IM 1 a
“mettere nero su bianco” la sua segnalazione, ha convocato quest’ultimo
nel giorno/nei giorni a seguire per interrogarlo.
(scritto 18.07.2014 Ufficio forestale del 5°
circondario, all. al verb. dib. di primo grado in inc. PRPEN 81.2013.137; verb.
d’interrogatorio __________ all. al verb. dib. di primo grado in inc. PRPEN
81.2013
).
3.
In
data 20 novembre 2013, a procedimento ormai aperto, IM 1 è stato formalmente
interrogato, quale persona informata sui fatti, dinanzi alla polizia
dell’Ufficio della caccia e della pesca.
Dal
verbale risulta che gli interroganti hanno preliminarmente informato IM 1 che
veniva sentito “nell’ambito del procedimento a carico di AP 1” in
relazione a un presunto “esercizio della caccia in tempo di divieto”
avvenuto in data 31 agosto 2013 nel comune di Lugano in località __________.
Durante
l’audizione l’interrogato ha, in particolare, riferito agli inquirenti di avere
scorto in data e luogo surriferiti, verso le ore 6.30 di mattina, a una
distanza di circa 70 metri, AP 1, suo conoscente, “mentre era intento a caricare
nel bagagliaio di una jeep di colore scuro, un animale di colore marrone chiaro”,
di avergli chiesto invano spiegazioni e di averlo visto allontanarsi col
fuoristrada.
IM
1.
ha, pure, sostenuto di aver rinvenuto “tracce di sangue sul terreno”
dove poco prima era il AP 1 ed ha segnalato la presenza, nelle vicinanze, di
una postazione di caccia sopraelevata “dove solitamente si apposta il AP 1”
(AI 1: verbale 20.11.2013 IM 1 allegato alla denuncia penale 16.03.2014).
4.
In
data 27 novembre 2013, AP 1 è stato sentito, in qualità d’imputato, dagli
agenti dell’Ufficio della caccia e della pesca (reato ipotizzato: violazione
dell’art. 17 cpv. 1 lett. a LCP).
AP 1, nel corso
dell’interrogatorio, ha contestato ogni addebito ed, in particolare, ha negato
di avere catturato/abbattuto animali selvatici in data 31 agosto 2013 (AI 1:
verbale 27.11.2013 AP 1 allegato alla denuncia penale 16.03.2014).
Con il consenso
dell’interrogato, gli agenti hanno perquisito il giorno stesso la sua
abitazione non rilevando nulla di sospetto, in particolare non rinvenendo carni
relazionabili con un’eventuale uccisione risalente alla data in discussione (AI
1: autorizzazione 27.11.2013 e scritto 27.11.2013 Ufficio della caccia e della
pesca con esposizione dettagliata dei fatti allegati alla denuncia penale
16.03
).
5.
Il
22.
gennaio 2014 l’Ufficio della caccia e della pesca ha trasmesso, per
competenza, al Ministero pubblico gli atti relativi al procedimento penale
avviato nei confronti di AP 1 per presunta violazione dell’art. 17 cpv. 1 lett.
a LCP (AI 1: scritto 22.01.2014 Ufficio della caccia e della pesca allegato
alla denuncia penale 16.03.2014).
6.
In data 30 gennaio 2014 il procuratore pubblico ha emanato un decreto di
non luogo a procedere nei confronti di AP 1 in cui ha rilevato l’insussistenza
di “elementi indizianti concreti a sostegno dell’ipotesi accusatoria” ed
ha precisato che il fatto che IM 1 “possa avere scorto dei movimenti
sospetti da parte di AP 1 non basta certamente per ipotizzare a suo carico il reato
prospettato” (AI 1: decreto di non luogo a procedere 30.01.2014 allegato
alla denuncia penale 16.03.2014).
7.
In
data 16 marzo 2014, dopo aver avuto accesso agli atti, AP 1 ha sporto denuncia
penale contro IM 1 per titolo di denuncia mendace giusta l’art. 303 CP.
AP
1, col medesimo atto, si è costituito parte civile chiedendo a IM 1 “un
congruo risarcimento per danno morale” nonché il “pagamento di tutte le
spese” (AI 1: denuncia penale 16.03.2014).
Esperita breve istruttoria (AI
4), la denuncia è, come visto, sfociata nel decreto di accusa n. 2547/2014 del
12.
giugno 2014 a carico di IM 1 sconfessato dalla sentenza di assoluzione 25
settembre 2015 del presidente della Pretura penale.
denuncia mendace oppure comunicazione non rilevante penalmente
8.
Giusta
l’art. 303 cifra 1 cpv. 1 CP chiunque denuncia all’autorità come colpevole di
un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare
contro di essa un procedimento penale, è punito con una pena detentiva o
pecuniaria.
Dal
profilo oggettivo la realizzazione del reato presuppone che una persona
innocente venga denunciata all’autorità quale autrice di un crimine o di un
delitto.
Ai fini della realizzazione del reato, sono irrilevanti le modalità di
formulazione della denuncia, che può essere scritta o orale, anonima, proposta
su iniziativa del denunciante oppure in seguito a domande sottopostegli durante
un interrogatorio o una deposizione testimoniale (DTF 132 IV 20 consid. 4.2;
Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad
art. 303, n.14; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer
Teil II, 7a edizione, Berna 2013, § 55, n. 8; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV,
Delikte gegen die Allgemeinheit, 4a edizione, Zurigo 2011, pag. 446). Nemmeno è
necessario che la persona accusata sia designata in modo preciso, essendo
sufficiente che la sua identità sia almeno determinabile (DTF 132
IV 20 consid. 4.2; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 446; Delnon/Rüdy, in op.
cit., ad art. 303 n. 9; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 303, n. 4).
“Innocente” ai sensi dell’art. 303 CP è la persona che non ha commesso l’atto
penalmente perseguito. È tale anche la persona nei cui confronti è stata
emanata una sentenza di assoluzione passata in giudicato o il cui procedimento
penale è sfociato in una decisione di archiviazione (decreto d’abbandono o di
non luogo a procedere). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
infatti, una decisione anteriore in punto alla colpevolezza del denunciato è di
principio (ad eccezione dell’esistenza di un motivo di revisione o, nel caso di
un decreto di non luogo a procedere, di nuovi e importanti mezzi di prova)
vincolante per il giudice chiamato a pronunciarsi sull’esistenza del reato di
denuncia mendace, ritenuto che la sicurezza del diritto impone che tale
decisione non possa più essere messa in discussione in procedimenti successivi
(DTF 136 IV 170 consid. 2.1; 72 IV 74 consid. 1; STF 6P.196/2006 del 4 dicembre
2006, consid. 7.2 in cui viene precisato che il giudice può tuttavia nuovamente
determinarsi sulla colpevolezza del denunciato se il procedimento a suo carico
era stato archiviato solo per motivi di opportunità o in applicazione dell’art.
54.
CP; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 446 e seg.; Delnon/Rüdy, in op. cit.,
ad art. 303, n. 11-13; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 13 e
segg.). Questa soluzione non compromette in alcun modo gli interessi del
denunciante che può sempre invocare la propria buona fede (DTF 72 IV 74 consid.
1; STF 6B_600/2010 del 26 novembre 2010, consid. 2.2.; STF 6P.196/2006 del 4
dicembre 2006, consid. 7.2).
Il
reato di cui all’art. 303 cifra 1 cpv. 1 CP è realizzato già con l’inoltro
all’autorità della falsa denuncia, indipendentemente dall’effettivo successivo
avvio di un’inchiesta penale nei confronti del denunciato (Dontasch/Wohlers,
op. cit., pag. 449; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 7;
Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo
2013, ad. art. 303 n. 9).
Se il procedimento penale è
già stato avviato per la stessa infrazione contro la medesima persona, il reato
non può più configurarsi (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, op. cit.,
pag. 448; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 7).
Dal profilo
soggettivo, il reato di denuncia mendace presuppone intenzionalità. Il
denunciante, oltre ad essere a conoscenza della punibilità penale dei fatti da
lui addebitati al denunciato, deve sapere che l’accusa da lui formulata è
falsa: poco importa se questa consapevolezza di falsità verte sulla commissione
del reato in quanto tale o sull’identità dell’autore del reato, o su entrambi.
Il dolo eventuale non è sufficiente (DTF 136 IV 170, consid. 2.1; 76 IV 243;
STF 6B_420/2012 del 22 ottobre 2012, consid. 8.2; Corboz, op. cit., ad art.
303, n. 17; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 27; Stratenwerth/Bommer,
op. cit., § 55 n. 20; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 370 e seg.).
L’autore deve, inoltre, agire con l’intento (Absicht) di provocare
contro la persona denunciata un procedimento penale. Egli deve dunque volere -
o perlomeno accettare l’eventualità (cosiddetto Eventualabsicht) - che
la sua denuncia comporti, a carico della persona contro cui è diretta, l’avvio
di un’inchiesta penale (DTF 80 IV 117; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17;
Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 55 n. 21; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag.
371).
Non
è al riguardo sufficiente che il denunciante agisca nel mero intento di
favorire il prosieguo di un procedimento penale già pendente (DTF 111 IV 159
consid. 2a; 102 IV 107 consid. 3; STF 6S.162/2000 del 20 dicembre
2000, consid. 4a; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17; Delnon/Rüdy, in
op. cit., ad art. 303, n. 30).
9.
Esaminando
l’imputazione di cui al decreto d’accusa, si evince che il procuratore pubblico
ha ritenuto IM 1 colpevole di denuncia mendace per le dichiarazioni da questi
rilasciate “a Lamone presso l’Ufficio di Polizia della caccia e della pesca,
durante il suo interrogatorio come persona informata sui fatti tenutosi in data
20.11
” (PRPEN doc. 1: DA 2547/2014 del 12.06.2014).
A
fondamento dell’accusa è stata, quindi, posta la deposizione fatta da IM 1, in qualità
di persona informata sui fatti, il 20 novembre 2013.
Questa
Corte è, in ragione del principio accusatorio (art. 9 CPP), vincolata ai fatti
descritti nel decreto d’accusa (principio dell’immutabilità dell’atto di
accusa).
Essa
non può, pena violazione del suddetto principio, fondare il presente giudizio
sull’eventuale rilevanza penale di quanto dichiarato da IM 1 prima di tale
interrogatorio.
In
particolare, non è qui oggetto di disamina né quanto asserito al riguardo
dall’imputato all’arch. __________ durante la riunione di cantiere sul mappale __________
di Lugano-Davesco, né quanto, poi, l’imputato ha informalmente detto a __________,
capo delle guardie caccia e pesca, poco tempo prima di essere da questi
verbalizzato.
Ciò posto, quando IM 1 è stato
interrogato il 20 novembre 2013 presso l’Ufficio della caccia e della pesca, la
preposta autorità cantonale aveva già avviato sugli asseriti fatti del 31
agosto 2013 un procedimento penale nei confronti di AP 1 per accertare
eventuali infrazioni alla Legge federale sulla caccia.
La pregressa apertura del
procedimento, oltre a risultare nella parte iniziale del relativo verbale
d’interrogatorio (AI 1: verbale 20.11.2013 IM 1 allegato alla denuncia penale
16.03
), è stata confermata da __________ al dibattimento di primo grado il
quale l’ha collocata al termine dell’incontro informale avvenuto con IM 1 sul
luogo dell’avvistamento (verb. d’interrogatorio __________ all. al verb. dib.
di primo grado in inc. PRPEN 81.2013.137).
Ciò ritenuto, nel successivo
interrogatorio di IM 1, il reato di denuncia mendace ex art. 303 cifra 1 CP non
si è configurato né dal profilo oggettivo, essendo a quel momento il
procedimento penale già stato aperto per la stessa infrazione contro la
medesima persona (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die
Allgemeinheit, 4a edizione, Zurigo 2011, pag. 448; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 7), né dal profilo soggettivo, potendosi tutt’al più,
in quella sede, imputare a IM 1 l’intento di favorire il prosieguo di un
procedimento penale già pendente, ciò che non basta a configurarne la
responsabilità penale (cfr. DTF 111 IV 159 consid. 2a; 102 IV 107 consid. 3; STF 6S.162/2000 del 20 dicembre 2000, consid. 4a; Corboz, op.
cit., ad art. 303, n. 17; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 30).
10.
A
titolo abbondanziale, si osserva che non muta l’esito del presente giudizio il
fatto che l’arch. __________, nel riferire a __________ quanto saputo da IM 1,
abbia detto che questi aveva scorto AP 1 “nell’atto di caricare su un’auto
un capriolo fuori dal periodo venatorio”.
Vero è che, in questi termini,
la segnalazione è giunta all’Ufficio della caccia e della pesca in modo del
tutto indiretto, grazie a un’iniziativa dell’arch. __________ che, nell’ambito
di una riunione di cantiere d’inizio ottobre 2013 sul mappale __________ di
Lugano-Davesco, ha riferito all’ing. __________ (forestale e collaboratore del
predetto Ufficio), il quale a sua volta ha informato __________, capo delle
guardie caccia e pesca. Del resto, __________ ha, poi, dovuto incontrare
l’arch. __________ e “insistere almeno un paio di volte con __________ affinché
potesse avere un incontro con chi aveva assistito all’atto”.
Premesse tali circostanze, a
mente di questa Corte nulla agli atti permette di ritenere che l’imputato abbia
informato l’arch. __________ con l’intento, o quanto meno accettando
l’eventualità, che egli segnalasse quanto riferitogli all’autorità cantonale
provocando così un procedimento penale contro AP 1.
Il reato di denuncia mendace,
anche volendo considerare quanto riferito dall’arch. __________, non si
configurerebbe quindi per l’imputato già dal profilo soggettivo.
11.
L’appello
è, pertanto, respinto e IM 1 va prosciolto dal reato di cui all’art. 303 cifra
1.
CP.
Pretese
civili
12.
Visto
l’esito dell’appello, sono da respingere le pretese d’indennità pari a fr.
3'500.- avanzate ex art. 433 cpv. 1 lett. a CPP e pari a fr. 10'000.- per torto
morale (CARP 17.2015.214, doc. III e XII).
Indennità
ex art. 429 CPP e art. 432 cpv. 1 CPP
13.
Sono
confermate le indennità di fr. 4’989.60 riconosciute a IM 1 e poste a carico
dello Stato ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, per i costi di patrocinio nella
procedura di primo grado (la cui entità non è, del resto, stata contestata).
L’imputato,
per la procedura d’appello, dovrà essere indennizzato dall’AP AP 1 per le spese
di patrocinio (art. 432 cpv. 1 CPP; DTF 139 IV 45) che questa Corte stima in
complessivi fr. 1'330,55 composti dall’onorario di fr. 1'120.- (4 ore di lavoro
a fr. 280.- l’una), dalle spese di fr. 112.- (10% onorario giusta art. 6 Reg.
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1]) e dall’IVA di fr. 98,55
(8%).
Tassa di giustizia e spese
14.
Visto
l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico
dello Stato.
Gli
oneri processuali di secondo grado seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP)
e sono posti a carico dell’appellante AP 1.
Per questi
motivi,
visti gli
art. 6, 9, 10, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg.,
398.
e segg., 406, 428, 429, 432, 433 CPP,
303.
cifra 1 CP;
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara
e pronuncia:
1.
L’appello è respinto.
Di
conseguenza,
1.1
IM
1.
è prosciolto dall’accusa di denuncia mendace per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 2547/2014 del 12 giugno 2014.
1.2
Lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a IM 1
l’importo di fr. 4'989.60 a titolo di risarcimento per spese legali di primo
grado.
1.3
L’AP
AP 1 rifonderà a IM 1 l’importo di fr. 1'330,55 a titolo di risarcimento per le
spese legali di secondo grado.
1.4
La
tassa di giustizia e i disborsi relativi al procedimento di primo grado per
complessivi fr. 550.- sono posti a carico dello Stato.
2.
Gli
oneri processuali dell’appello, consistenti in:
-
tassa di giustizia fr. 800.-
-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’000.-
sono
posti a carico di AP 1.
3.
Intimazione a:
4.
Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall’art.115 LTF.