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Decisione

17.2015.215

Diffamazione per aver fatto spiccare un precetto esecutivo indicando come titolo di credito circostanze suscettibili di nuocere alla reputazione del presunto debitore. Riduzione della pena pecuniaria

25 maggio 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con decreto 27

febbraio 2015, il presidente della Pretura penale - ritenuto come l’imputata

non si fosse presentata al dibattimento - ha stralciato il procedimento

conseguente all’opposizione ai due DA, dichiarando gli stessi definitivi.

L. Determinandosi sul

reclamo interposto da AP 1 contro la decisione pretorile, la CRP, con pronuncia

20 luglio 2015, ha annullato il decreto di stralcio e ha rinviato gli atti al

presidente della Pretura penale per i suoi incombenti di giudizio.

M. Dopo il dibattimento,

con sentenza 27 ottobre 2015, il presidente della Pretura penale, statuendo sulle

opposizioni, ha ritenuto AP 1 colpevole di diffamazione e l’ha condannata alla

pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna per un totale

di fr. 3'600.- oltre che al pagamento di tasse e spese di giustizia di

complessivi fr. 1'450.-. Il primo giudice ha, inoltre, rinviato l’AP al foro

civile per le pretese di corrispondente natura.

N. Con scritto 5

novembre 2015, l’imputata ha presentato, contro la sentenza pretorile, annuncio

d’appello che ha confermato, il 10 gennaio 2016, con dichiarazione scritta in

cui - nella sostanza - ha postulato il suo proscioglimento da ogni accusa.

O. Il 17 maggio 2016 è

stato esperito il pubblico dibattimento durante il quale AP 1 ha ribadito la

sua richiesta di proscioglimento integrale e ha presentato un’istanza

d’indennità ex art. 429 CPP.

Considerandi

in diritto: 1. Determinandosi

sulle opposizioni ai DA del 24 febbraio e del 10 ottobre 2014, il presidente

della Pretura penale è stato, in pratica, chiamato a statuire sulla medesima

imputazione di diffamazione già esaminata nel suo giudizio 21 marzo 2013,

ritenuto che il tenore del PE del 2 maggio 2011 (allora oggetto di giudizio) è

identico a quello (qui in esame) dei PE 3 maggio 2012, 4 maggio 2013 e 19

maggio 2014.

Nella sua pronuncia, il primo giudice - dopo avere inizialmente respinto alcune

censure formali sollevate dall’imputata - ha ribadito che le espressioni

utilizzate nei 3 PE erano “indubitabilmente suscettibili di nuocere e ledere

l’onore dell’accusatrice privata” (sentenza impugnata, consid. 6, pag.

12-13). Il pretore ha, quindi, spiegato che il tenore inutilmente offensivo dei

PE lasciava “supporre che le affermazioni (…) vengano proferite

prevalentemente per fare della maldicenza nei confronti dell’accusatrice

privata” e ciò a maggior ragione ritenuto che AP 1 - già condannata per

fatti praticamente identici - era perfettamente consapevole della gravità delle

sue affermazioni. Non potendo, dunque, ammettere l’imputata alle prove

liberatorie di cui all’art. 173 cifra 3 CP, il primo giudice l’ha nuovamente

dichiarata colpevole di diffamazione (sentenza impugnata, consid. 6.2, pag.

13-14).

2.

Le censure formali

sollevate dall’appellante - identiche a quelle già sollevate nel precedente

procedimento - sono risolte, in applicazione, per analogia, dell’art. 82 cpv. 4

CPP, con il rinvio al consid. 4 pag. 11-13 della sentenza emanata il 20 maggio

2014.

da questa Corte (inc. n. 17.2013.215).

3.

Completamente

destituita di fondamento è la richiesta di abbandono del procedimento in

applicazione degli art. 54 CP e 8 CPP presentata per la prima volta in questa

sede dall’appellante.

Ricordato che, dopo la promozione dell’accusa, l’abbandono del procedimento in

applicazione dei suddetti disposti non è più possibile (in caso il giudice deve comunque pronunciarsi sull'accusa e, in caso di colpevolezza,

prescindere dalla punizione, cfr. DTF 139 IV 220), si rileva che, in concreto,

i presupposti dell’art. 54 CP non sono palesemente adempiuti: in particolare,

non risulta che AP 1 sia stata duramente colpita dalle conseguenze del suo

atto.

4.

Nel merito delle

accuse, AP 1 - come già in Pretura penale - sostiene, nella sostanza, che il

contenuto dei tre PE riporta la realtà dei fatti, ritenuto che il difensore

d’ufficio ha esercitato la sua funzione in modo assolutamente lacunoso ed

irrispettoso della sua persona.

5.

Per quanto riguarda

i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali sull’art. 173 CP, si rinvia al

consid. 5.a della sentenza 20 maggio 2014 di questa Corte (inc. n.

17.2013

).

6.

Come esposto nella

citata sentenza di questa Corte (inc. n. 17.2013.215, consid. 6 e 7) e nel giudizio

27.

ottobre 2015 della Pretura penale (inc. 81.2014.164, consid. 6 e 6.1), è

innanzitutto pacifico che, in concreto, sono adempiuti sia i presupposti

oggettivi che quelli soggettivi del reato di diffamazione.

Non può, infatti, essere messo in dubbio che il testo dei 3 precetti esecutivi

qui in esame (riprodotto sopra, sub consid. B) analizzato non solo in funzione

delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso

generale che emerge dallo scritto nel suo insieme, è suscettibile di nuocere

alla reputazione dell’accusatrice privata.

Pure evidente è che l’appellante ha agito con intenzionalità, essendo ella

perfettamente consapevole del carattere offensivo delle espressioni utilizzate

nei suoi PE e ciò a maggior ragione ritenuto che - all’epoca dei fatti qui in

discussione - era già stato emanato nei suo confronti il DA 10 agosto 2011 per

fatti identici a quelli qui in discussione (addirittura i PE 4 maggio 2013 e 19

maggio 2014 sono stati fatti spiccare dall’imputata dopo l’emanazione della

sentenza della Pretura penale che confermava il suddetto DA).

7.

Anche per quanto

riguarda le prove liberatorie di cui all’art. 173 cifra 3 CP, a cui si appella AP

1, si rinvia al consid. 8 della sentenza 20 maggio 2014 di questa Corte (inc.

n. 17.2013.215) - riferito al precetto esecutivo del 2 maggio 2011, ma

perfettamente calzante anche al caso di specie - che viene qui di seguito

riprodotto:

“ nella domanda di esecuzione, a cui

ha fatto seguito il precetto esecutivo in rassegna, l’imputata non aveva alcuna

necessità di riportare le offensive affermazioni da lei proferite. Dottrina e

giurisprudenza evidenziano, infatti, che l’indicazione della causa del credito (art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF) in una

domanda di esecuzione e, di conseguenza, in un precetto esecutivo è sufficiente

allorquando il debitore abbia chiarezza del tipo di pretesa che viene avanzata

contro di lui, così da poter decidere se fare opposizione o meno al precetto

stesso (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem

Recht, vol. I, 3a edizione, § 16 n. 13 e 14; Kofmel Ehrenzeller, Basler

Kommentar SchKG I, 2010, ad art. 67 n. 43).

In concreto, la causa su cui l’appellante fondava la propria pretesa poteva

sufficientemente essere definita con una generica formulazione del tipo “non

corretta esecuzione del mandato nel procedimento …”: le offensive affermazioni

riportate nella domanda di esecuzione e che, di riflesso, sono state riprese

nel precetto esecutivo erano, perciò, del tutto superflue.

L’imputata ha, pertanto, proferito le affermazioni lesive dell’onore del suo ex

difensore d’ufficio senza che esse fossero giustificate da un interesse

pubblico o da un altro motivo sufficiente.

L’appellante tenta, poi, di giustificarsi sostenendo che il precetto esecutivo

mirava ad interrompere la prescrizione della propria pretesa. Ora, è vero che

la prescrizione è interrotta mediante atti di esecuzione quali una domanda di

esecuzione e un precetto esecutivo (art. 135 n. 2 CO): ma, come già accennato,

lo scopo dell’interruzione della prescrizione è raggiunto allorquando la

pretesa viene sufficientemente individualizzata, senza necessità di fornire

particolari dettagli, tantomeno espressioni di chiara rilevanza penale. Il vero

intento di addurre tanti, inutili e offensivi elementi nella domanda di

esecuzione era, in realtà prevalentemente quello di fare della maldicenza”.

Da quanto precede discende che AP

1.

non può essere ammessa alle prove liberatorie ex art. 173 cifra 3 CP.

Confermata è, quindi, la sua

condanna per diffamazione per i fatti descritti nei DA 24 febbraio e 10 ottobre

2014.

Commisurazione della pena

8.

Il primo giudice -

dopo avere osservato che le pene proposte nei DA erano “confacentemente

proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse e rettamente commisurate

al grado di colpa dell’imputata” - ha condannato AP 1 ad una pena

pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna.

Il primo giudice ha altresì ritenuto che - “visto il reiterare dell’agire

penalmente punibile dell’imputata” nonché il suo “atteggiamento testardo

e accanito”, ed essendo pertanto la prognosi sfavorevole - non c’era spazio

per la concessione della sospensione condizionale della pena (sentenza

impugnata, consid. 7.3, pag. 15).

a. Il reato di

diffamazione è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere

(cfr. art. 173 cifra 1 CP).

b. Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa

è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

c. Secondo l’art. 49

cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per

l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla

pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in

ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

d. La pena inflitta dal

primo giudice all’appellante appare oltremodo severa soprattutto se confrontata

con quella di 5 aliquote giornaliere irrogatale dal giudice della Pretura

penale (e confermata dalla scrivente Corte) nell’ambito del procedimento penale

scaturito dal DA 10 agosto 2011, concernente un (unico) identico caso di

diffamazione.

Quale ragionamento possa giustificare una pena di tale portata non è dato a

sapere, ritenuto oltretutto che il primo giudice non ha motivato la sua

decisione.

A mente di questa Corte, pur tenuto conto del fatto che il presente giudizio

concerne 3 distinti episodi di diffamazione e pur considerando quali aggravanti

la pervicacia nel ripetere comportamenti già sanzionati penalmente e la totale

assenza di ravvedimento, si giustifica di infliggere a AP 1 una pena pecuniaria

di 15 aliquote giornaliere.

L’importo dell’aliquota giornaliera dev’essere fissato in soli fr. 30.-,

ritenuta la situazione economica - tutt’altro che florida - dell’appellante (cfr.

verbale dib. d’appello, pag. 2).

La pena non può essere posta al beneficio della sospensione

condizionale per i motivi esposti nella sentenza impugnata (cfr. consid. 8 del

presente giudizio).

9.

Da confermare è,

infine, il rinvio dell’accusatrice privata PC 1 al foro civile per le sue

eventuali pretese di corrispondente natura (cfr. dispositivo 3 della sentenza

impugnata).

Indennità

10.

La condanna dell’appellante

esclude qualsiasi ipotesi di indennizzo ex art. 429 CPP.

Tassa di giustizia e spese

11.

La tassa di giustizia

e le spese di primo grado rimangono interamente a carico di AP 1.

Gli oneri processuali d’appello - fissati in soli fr. 600.- per tenere conto

della situazione economica di AP 1 (art. 425 CPP) - sono posti per 4/5 a suo

carico e per 1/5 a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 81, 379 e segg. e 398 e

segg. CPP,

173 CP,

34, 42, 47, 49 CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 425 e 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente

accolto.

Di

conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarata

autrice colpevole di diffamazione per avere, a __________ e a __________, in

tre occasioni (3 maggio 2012, 14 maggio 2013 e 19 maggio 2014), fatto intimare

all’avv. PC 1, tramite l’Ufficio di esecuzione di Riviera, Biasca, i PE nr. 274539

del 3 maggio 2012, nr. 280574 del 14 maggio 2013 e nr. 286967 del 19 maggio

2014, indicando testualmente quale titolo del credito/causa dell’obbligazione: “per

gravi danni morali-materiali-spese, lesione dell’onore e della dignità,

cagionati con intenzione - infedeltà - negligenza - incoscienza,

irresponsabilità, grave abuso autoritario del suo operato esercitato

abusivamente con comportamento indegno, vergognoso autoritario e irrispettevole

della sua attività professionale - ritiro del mandato assunto non rispettato,

ha esercitato il patrocinio abusivamente senza il mio assenso da vera e propria

padrona assoluta senza neppure essere stata contattata e informata - nella

causa __________ - come da miei scritti - (art. 41 e art. 394 e segg. C.O, art.

11 Legge sull’avvocatura, art. 3, 5, 7, 11, 26 e 27 Codice professionale

dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino”.

1.2. AP 1 è condannata:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) ciascuna per un totale

di fr. 450.- (quattrocentocinquanta);

1.2.2. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'450.- per il procedimento di

primo grado.

1.3. L’accusatrice

privata PC 1 è rinviata al foro civile per eventuali pretese di corrispondente

natura.

1.4. L’istanza

d’indennità ex art. 429 CPP è respinta.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.--

- altri disborsi fr. 100.--

fr. 600.--

per 4/5 a carico dell’appellante

e per 1/5 a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.