17.2015.216
Contestazione dell'accertamento dei fatti ex art. 398 cpv. 4 CPP. Appello inammissibile per mancanza di contestazioni di arbitrio nell'accertamento dei fatti conformi ai criteri della giurisprudenza
27 aprile 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.216
Locarno
27 aprile 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione
della circolazione
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 10 dicembre 2015 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 3 dicembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 23 dicembre 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 18 gennaio 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa n.
25192/402 del 17 luglio 2015, la Sezione della circolazione ha dichiarato AP 1
autrice colpevole di
infrazione alle norme della circolazione
per avere, a Torricella - Taverne, il 12 maggio 2015, alla guida
della vettura __________, circolato senza prestare la dovuta attenzione alla
circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che la
precedeva, urtandolo posteriormente e coinvolgendo una terza vettura;
e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 200.- e al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie pari a
fr. 70.-.
AP 1 ha presentato opposizione contro il decreto di accusa emesso
a suo carico.
Fatti
B. Statuendo, dopo aver
tenuto il dibattimento, con sentenza 3 dicembre 2015 (intimata il 23 dicembre
2015), il Presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione proposta
dalla Sezione della circolazione e ha dichiarato l’imputata autrice colpevole
dei reati a lei ascritti, condannandola alla multa di fr. 200.- e al pagamento
di tasse e spese giudiziarie di fr. 620.- .
C. Il 10 dicembre 2015 AP
1 ha presentato annuncio d’appello che ha tempestivamente confermato, ricevuta
la motivazione scritta, con dichiarazione 31 luglio 2015 in cui ha precisato di
appellare l’intera sentenza e di postulare il suo proscioglimento sostenendo,
in sintesi, che è provato che il tamponamento che le viene imputato non è
avvenuto (III).
D. In applicazione
dell’art. 400 cpv. 2 CPP e, visto, in particolare, che la sentenza di primo
grado concerne unicamente contravvenzioni, in data 19 gennaio 2016 la
presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato
trattato in procedura scritta ed ha ordinato l’intimazione della dichiarazione
d’appello (già motivata) alla Sezione della circolazione e alla Pretura penale,
impartendo loro un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni.
E. Il giudice della
Pretura penale, con scritto 20 gennaio 2016, ha comunicato di non avere
osservazioni in merito all’appello e di rimettersi al giudizio di questa Corte.
Con scritto 22 gennaio 2016, anche la Sezione della circolazione ha comunicato
di non avere alcuna osservazione da formulare.
F. Il 1. aprile 2016 è
stato impartito all’appellante un termine di 20 giorni per eventualmente
completare la motivazione della propria dichiarazione d’appello (VIII).
Tale termine è trascorso infruttuoso.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4
CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado
concerneva esclusivamente contravvenzioni, la Corte d’appello dispone di piena
cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto (Mini, in
Commentario CPP, ed. 2010, n. 20 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ed. 2011, n. 27 ad art.
398.
CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed.
2013, n. 12 ad art. 398 CPP).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un
accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione
del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione di
arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost.
(Mini, op. cit., n. 22 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art.
398CPP; Schmid, op. cit., n. 13 ad art. 398 CPP), secondo cui un accertamento
dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il
senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di
tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare
l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto
contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF
138.
III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2
consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi
citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il
giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo
discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid.
3.
; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I
173.
consid. 3.1 e sentenze citate).
Ritenuto come l’appello giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti
al ricorso per cassazione previsto da molti precedenti diritti processuali
cantonali e al ricorso in materia penale al Tribunale federale (Schmid, op.
cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398CPP;
Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen
StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini, op. cit., n. 18 ad art. 398
CPP), la censura di un accertamento dei fatti manifestamente inesatto – ossia
dell’arbitrio viziante tale accertamento – va sollevata (cfr. anche il testo
dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere che […] l’accertamento dei
fatti è manifestamente inesatto […]”) e motivata.
Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione
impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per
quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario
dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice
è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si
fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di
equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2
consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1;
129.
I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove
ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid.
3).
In assenza di censure e di relative motivazioni conformi alle
esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello va dichiarato inammissibile.
2.
Con l’appello la
patrocinatrice dell’appellante sostiene – così come già davanti al pretore -
che vi sono prove concrete, o perlomeno indizi, in grado di dimostrare che il
tamponamento così come le è stato imputato non è avvenuto. Il rapporto del
garage __________ e le foto in atti, che attestano rilevanti lavori di
riparazione al paraurti posteriore della vettura dell’appellante, dimostrano, a
suo dire, che è stato il conducente che la seguiva (che ha, peraltro, ammesso
di essersi distratto a causa del figlio piccolo che dal sedile posteriore
richiamava la sua attenzione) a tamponarla per primo e a provocare il
tamponamento a catena poi avvenuto (III, pag. 1).
Ad ulteriore sostegno della sua richiesta di proscioglimento,
l’appellante rileva di non avere altri motivi, se non quello di non voler
essere condannata per un reato non commesso, per impugnare la sentenza di primo
grado visto che la sua assicurazione responsabilità civile ha pagato tutti i
danni senza aumentarle il premio assicurativo (III, pag. 1).
Conclude rilevando che il suo proscioglimento si impone in ogni
caso in applicazione del principio in dubio pro reo, ritenuto che è
impossibile “appurare con certezza come si sono svolti i fatti” (III,
pag. 2).
3.
Nella dichiarazione
d’appello, l’appellante si limita a proporre – utilizzando le stesse
argomentazioni esposte in prima sede - una diversa versione dei fatti, senza
confrontarsi minimamente con l’accertamento del primo giudice secondo cui è
stata la vettura dell’appellante ad urtare per prima il veicolo che la
precedeva, causando così il tamponamento tra questo e quello alla testa della
colonna.
L’appellante non spiega per quale motivo la valutazione del
materiale probatorio operata dal primo giudice sarebbe manifestamente errata o,
in qualche modo, giuridicamente viziata. Anzi, essa nemmeno vi allude,
esaurendosi il suo allegato in una – in questa sede infruttuosa - diversa
ricostruzione dei fatti. Nello scritto, ella nemmeno tenta di spiegare perché
sarebbe insostenibile ritenere, sulla base del materiale probatorio in atti,
che sia stata lei, e non il conducente del veicolo che la seguiva, a
determinare il tamponamento a catena. In sintesi, anziché affrontare gli
accertamenti che il primo giudice ha posto a fondamento della sua condanna e
tentare di dimostrarne l’insostenibilità, l’appellante ha percorso vie proprie,
staccandosi da quella percorsa dal primo giudice ed offrendo una sua
interpretazione del materiale probatorio, come se si trattasse di motivare un appello
destinato a un'autorità munita di libera cognizione. Cosa che non è,
relativamente ai fatti, nell’ambito dell’art 398 cpv 4 CPP.
In queste condizioni, in assenza di specifiche contestazioni di
arbitrio nell’accertamento dei fatti e di una motivazione conforme alle
esigenze di cui s’è detto sopra, l’appello si rivela inammissibile.
4.
Gli oneri
processuali del giudizio d’appello sono integralmente posti a carico
dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 80 segg., 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP,
nonché, sulle spese, l’art. 428
CPP e la LTG,
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello
è inammissibile.
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 50.-
fr. 550.-
sono posti a carico
dell’appellante.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.