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Decisione

17.2015.216

Contestazione dell'accertamento dei fatti ex art. 398 cpv. 4 CPP. Appello inammissibile per mancanza di contestazioni di arbitrio nell'accertamento dei fatti conformi ai criteri della giurisprudenza

27 aprile 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo, dopo aver

tenuto il dibattimento, con sentenza 3 dicembre 2015 (intimata il 23 dicembre

2015), il Presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione proposta

dalla Sezione della circolazione e ha dichiarato l’imputata autrice colpevole

dei reati a lei ascritti, condannandola alla multa di fr. 200.- e al pagamento

di tasse e spese giudiziarie di fr. 620.- .

C. Il 10 dicembre 2015 AP

1 ha presentato annuncio d’appello che ha tempestivamente confermato, ricevuta

la motivazione scritta, con dichiarazione 31 luglio 2015 in cui ha precisato di

appellare l’intera sentenza e di postulare il suo proscioglimento sostenendo,

in sintesi, che è provato che il tamponamento che le viene imputato non è

avvenuto (III).

D. In applicazione

dell’art. 400 cpv. 2 CPP e, visto, in particolare, che la sentenza di primo

grado concerne unicamente contravvenzioni, in data 19 gennaio 2016 la

presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato

trattato in procedura scritta ed ha ordinato l’intimazione della dichiarazione

d’appello (già motivata) alla Sezione della circolazione e alla Pretura penale,

impartendo loro un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni.

E. Il giudice della

Pretura penale, con scritto 20 gennaio 2016, ha comunicato di non avere

osservazioni in merito all’appello e di rimettersi al giudizio di questa Corte.

Con scritto 22 gennaio 2016, anche la Sezione della circolazione ha comunicato

di non avere alcuna osservazione da formulare.

F. Il 1. aprile 2016 è

stato impartito all’appellante un termine di 20 giorni per eventualmente

completare la motivazione della propria dichiarazione d’appello (VIII).

Tale termine è trascorso infruttuoso.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4

CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado

concerneva esclusivamente contravvenzioni, la Corte d’appello dispone di piena

cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto (Mini, in

Commentario CPP, ed. 2010, n. 20 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ed. 2011, n. 27 ad art.

398.

CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed.

2013, n. 12 ad art. 398 CPP).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un

accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione

del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione di

arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost.

(Mini, op. cit., n. 22 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art.

398CPP; Schmid, op. cit., n. 13 ad art. 398 CPP), secondo cui un accertamento

dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il

senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di

tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare

l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto

contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF

138.

III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2

consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi

citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il

giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo

discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid.

3.

; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I

173.

consid. 3.1 e sentenze citate).

Ritenuto come l’appello giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti

al ricorso per cassazione previsto da molti precedenti diritti processuali

cantonali e al ricorso in materia penale al Tribunale federale (Schmid, op.

cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398CPP;

Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen

StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini, op. cit., n. 18 ad art. 398

CPP), la censura di un accertamento dei fatti manifestamente inesatto – ossia

dell’arbitrio viziante tale accertamento – va sollevata (cfr. anche il testo

dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere che […] l’accertamento dei

fatti è manifestamente inesatto […]”) e motivata.

Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione

impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per

quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario

dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice

è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si

fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di

equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2

consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1;

129.

I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove

ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid.

3).

In assenza di censure e di relative motivazioni conformi alle

esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello va dichiarato inammissibile.

2.

Con l’appello la

patrocinatrice dell’appellante sostiene – così come già davanti al pretore -

che vi sono prove concrete, o perlomeno indizi, in grado di dimostrare che il

tamponamento così come le è stato imputato non è avvenuto. Il rapporto del

garage __________ e le foto in atti, che attestano rilevanti lavori di

riparazione al paraurti posteriore della vettura dell’appellante, dimostrano, a

suo dire, che è stato il conducente che la seguiva (che ha, peraltro, ammesso

di essersi distratto a causa del figlio piccolo che dal sedile posteriore

richiamava la sua attenzione) a tamponarla per primo e a provocare il

tamponamento a catena poi avvenuto (III, pag. 1).

Ad ulteriore sostegno della sua richiesta di proscioglimento,

l’appellante rileva di non avere altri motivi, se non quello di non voler

essere condannata per un reato non commesso, per impugnare la sentenza di primo

grado visto che la sua assicurazione responsabilità civile ha pagato tutti i

danni senza aumentarle il premio assicurativo (III, pag. 1).

Conclude rilevando che il suo proscioglimento si impone in ogni

caso in applicazione del principio in dubio pro reo, ritenuto che è

impossibile “appurare con certezza come si sono svolti i fatti” (III,

pag. 2).

3.

Nella dichiarazione

d’appello, l’appellante si limita a proporre – utilizzando le stesse

argomentazioni esposte in prima sede - una diversa versione dei fatti, senza

confrontarsi minimamente con l’accertamento del primo giudice secondo cui è

stata la vettura dell’appellante ad urtare per prima il veicolo che la

precedeva, causando così il tamponamento tra questo e quello alla testa della

colonna.

L’appellante non spiega per quale motivo la valutazione del

materiale probatorio operata dal primo giudice sarebbe manifestamente errata o,

in qualche modo, giuridicamente viziata. Anzi, essa nemmeno vi allude,

esaurendosi il suo allegato in una – in questa sede infruttuosa - diversa

ricostruzione dei fatti. Nello scritto, ella nemmeno tenta di spiegare perché

sarebbe insostenibile ritenere, sulla base del materiale probatorio in atti,

che sia stata lei, e non il conducente del veicolo che la seguiva, a

determinare il tamponamento a catena. In sintesi, anziché affrontare gli

accertamenti che il primo giudice ha posto a fondamento della sua condanna e

tentare di dimostrarne l’insostenibilità, l’appellante ha percorso vie proprie,

staccandosi da quella percorsa dal primo giudice ed offrendo una sua

interpretazione del materiale probatorio, come se si trattasse di motivare un appello

destinato a un'autorità munita di libera cognizione. Cosa che non è,

relativamente ai fatti, nell’ambito dell’art 398 cpv 4 CPP.

In queste condizioni, in assenza di specifiche contestazioni di

arbitrio nell’accertamento dei fatti e di una motivazione conforme alle

esigenze di cui s’è detto sopra, l’appello si rivela inammissibile.

4.

Gli oneri

processuali del giudizio d’appello sono integralmente posti a carico

dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 80 segg., 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP,

nonché, sulle spese, l’art. 428

CPP e la LTG,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello

è inammissibile.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 50.-

fr. 550.-

sono posti a carico

dell’appellante.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.