Lexipedia

Decisione

17.2015.218

Condanna per ripetuto furto aggravato, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio. Nozione dell'aggravanete dell'aver agito per mestiere. Parziale assoluzione dell'imputato in applicaz

11 marzo 2016Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I reati di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e di violazione di domicilio

(art. 186 CP) sono, invece, puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con

una pena pecuniaria.

c. Secondo l’art. 49

cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per

l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla

pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni

modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

18. In concreto, come

visto, AP 1 risponde di 3 furti, di cui 1 tentato, oltre che di 3 episodi di

danneggiamento e di violazione di domicilio, per una refurtiva complessiva

denunciata di fr. 9'535.- e un danno complessivo denunciato

di (almeno) fr. 5'638.20.

Più che la lesione del bene protetto (ovvero i danni causati agli AP che non

sono stati quantificati), qualifica negativamente la colpa dell’imputato

il fatto che egli ha dimostrato una risolutezza nel delinquere fuori dal

comune: basta, al riguardo, pensare che tra la sua ultima scarcerazione

(avvenuta il 1° giugno 2015, cfr. AI 6, pag. 2) e la ripresa dell’attività

delinquenziale (cfr. pto. 1.3 AA) è trascorso poco più di un mese. E ciò,

nonostante egli abbia dovuto scontare, solo negli ultimi 3 anni, 3 pene

detentive di diversi mesi per lo stesso tipo di reato.

Da relativizzare è, invece, la circostanza, ritenuta dai primi giudici ad

aggravamento della colpa, secondo cui le ristrettezze di AP 1 e, quindi, il suo

delinquere, sarebbero riconducibili alla sua libera scelta di vivere in Italia,

anziché in Svizzera dove avrebbe potuto beneficiare della rete di aiuto sociale

del nostro Paese. L’imputato, interrogato dalla presidente della scrivente

Corte, ha al riguardo spiegato di essere rimasto in Italia per “motivi sociali”

e, meglio, perché, dopo 20 anni trascorsi in quel Paese, in Svizzera non ha più

alcuna relazione (“non conosco quasi più nessuno”; verbale dib.

d’appello, pag. 5).

Sul fronte delle circostanze legate all’autore va, da un lato, tenuto conto del

fatto che egli ha alle spalle 9 condanne, tutte (anche) per furto o per altri

reati contro il patrimonio commessi tra il 1982 e il 2015: questa recidiva

specifica aggrava, e non poco, la colpa dell’appellante (cfr. STF

6B_49/2012 del 5 luglio 2012, consid. 1.2). Dall’altro,

quale elemento attenuante, va invece considerata la sua particolare sensibilità

alla pena, dovuta al fatto che egli compirà 70 anni in ottobre.

Visto quanto precede e considerato che, in questa sede, AP 1 è stato assolto

dal furto (consumato) di cui al pto 1.2 AA, questa Corte ritiene giustificato

ridurre di 1/3 la pena inflittagli dai primi giudici: la pena a suo carico è,

pertanto, fissata in 8 mesi di detenzione.

Essendo caduta l’imputazione di cui al punto 1.2 dell’AA e riferendosi pertanto

Considerandi

questa condanna unicamente al periodo dal 7 al 20 luglio 2015, la pena,

diversamente da quanto stabilito dai primi giudici, non è aggiuntiva ex art. 49

cpv. 2 CP.

Una sospensione condizionale della pena non entra in considerazione, ritenuto

che i molteplici trascorsi penali dell’imputato impongono di tutta evidenza la

formulazione di una prognosi negativa.

Confische e dissequestri

19.

Nel dispositivo n. 5

del giudizio impugnato, il primo giudice si è determinato sulla confisca

rispettivamente sul dissequestro degli oggetti sequestrati durante il

procedimento penale.

Essendo rimasto incontestato, questo punto del dispositivo è passato in

giudicato.

Rinvio

al foro civile

20.

Pure non oggetto di

contestazione e, dunque, passato in giudicato è il rinvio degli accusatori

privati al competente foro civile per le loro pretese di corrispondente natura

(cfr. dispositivo n. 4 del giudizio impugnato).

Tassazione

della nota d’onorario

21.

Per le sue prestazioni in sede d’appello, il difensore d’ufficio di AP

1.

- avv. DI 1 - ha prodotto la nota d’onorario 23 febbraio 2016 che espone

complessivi fr. 2'876.-, di cui fr. 2'490.- di onorario (corrispondenti a 13

ore e 50 min. di lavoro a fr. 180.-/ora) e fr. 173.- di spese oltre all’IVA (cfr.

doc. CARP XI).

a. Del

tempo complessivo esposto appaiono adeguate 10 ore e 50 min. che vengono

tassate a fr. 180.- l’ora, con conseguente approvazione dell’onorario per fr.

1’950.-.

Non vengono invece approvate 3 ore per i seguenti motivi:

- i 7

colloqui di mezz’ora ciascuno con l’assistito sono eccessivi: vengono quindi

ammessi 4 colloqui per complessive 2 ore, tempo più che sufficiente per

decidere dei contenuti dell’appello, peraltro limitato a poche puntuali

contestazioni;

- visto quanto precede nemmeno si giustificano 3 delle 7 trasferte

al carcere esposte nella nota per complessive 3 ore e 30 min.: ammesse sono

unicamente 4 trasferte Lugano-Cadro e ritorno per complessive 2 ore.

b. Le

spese sono approvate per fr. 134.-, ritenuto che - conformemente a quanto

indicato sopra - non possono essere riconosciute le spese (per complessivi fr.

39.

-) relative a 3 delle 7 trasferte presso il carcere esposte nella nota.

c. L’IVA assomma a fr.

166,75.

22.

La nota

professionale dell’avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 2'250,75.

Visto il grado di accoglimento dell’appello, in caso di ritorno a miglior

fortuna, AP 1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato 1/5 di tale importo.

Tassa di

giustizia, spese ed indennità

23.

Il

primo giudice ha posto gli oneri processuali di primo grado integralmente a

carico di AP 1 (dispositivo n. 6 del giudizio impugnato). Questo punto del

Dispositivo

dispositivo non è stato oggetto di contestazione ed è, pertanto, passato in

giudicato.

Gli oneri processuali dell’appello principale, per complessivi fr 700.-, sono

posti a carico di AP 1 nella misura di 1/5 e per il rimanente a carico dello

Stato. Tuttavia, in applicazione dell’art. 425 CPP, vista la sua difficile

situazione finanziaria, il condannato è esonerato dal loro pagamento.

Gli oneri processuali dell’appello incidentale, per complessivi fr. 700.-, sono

a carico dello Stato.

Considerato che non vi è spazio per un’indennità ex art. 429 cpv.

1 lett. a CPP essendo AP 1 al beneficio di un difensore d’ufficio e che nemmeno

vi è spazio per un’indennità ex art 429 cpv. 1 lett. c CPP vista l’entità della

pena inflitta, l’istanza ex art. 429 CPP postulata dalla Difesa (cfr. istanza

26 febbraio 2016, doc. CARP X) è respinta.

Per una svista, questa decisione non è stata ripresa nel

dispositivo trasmesso alle parti il giorno del dibattimento. L’errore viene

corretto ora con il suo inserimento nel dispositivo (cfr. pto. 1.5).

Per questi

motivi,

visti gli

art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 348 e segg., 379 e segg.

e 398 e segg. CPP,

40, 47, 50 e 51 CP,

139 cifra 2, 144 cpv. 1, 186 CP,

nonché, sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, l’art. 428 CPP e la

LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1.

a. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.

b. L’appello

incidentale del procuratore pubblico è respinto.

Di

conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.1.2, 1.1.4,

1.2.2, 1.2.4, 1.3 (in relazione ai fatti di cui ai punti 1.3, 1.5 e 1.6

dell’AA), 4, 5 e 6 della sentenza 3 novembre 2015 della Corte delle assise

correzionali di Locarno sono passati in giudicato,

1.1. AP

1 è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1. ripetuto

furto aggravato per mestiere (in parte tentato),

per avere,

nel periodo 7/8.07.2015 - 20.07.2015, in 3 occasioni, a __________, __________

e __________, sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, denaro e merce

varia per un valore complessivo di refurtiva denunciata di almeno CHF

9'535.00;

e meglio, oltre

che per i furti di cui ai dispositivi n. 1.1.2 e 1.1.4 del giudizio

impugnato (passati in giudicato),

per avere il 15.07.2015, tra le ore 03.38 e le ore 03.44, ad __________,

in __________, forzando una cassaforte, sottratto, ai danni della PC 4, denaro

contante ed un passaporto per un valore complessivo di refurtiva denunciata di

CHF 9'402.00;

1.1.2. ripetuto danneggiamento,

per avere,

al fine di commettere i furti di cui ai punti 1.3, 1.5 e 1.6 dell’AA,

causato danni per un valore complessivo denunciato di almeno CHF

5'638.20;

e meglio, oltre che per i

danneggiamenti descritti ai dispositivi n. 1.2.2 e

1.2.4 del giudizio impugnato (passati in giudicato),

per avere nelle circostanze di cui al punto 1.1.1 di questo giudizio, causato

all'PC 4 la rottura della cassaforte per un valore di danno denunciato

di CHF 1'000.-;

1.2. AP 1

è prosciolto dalle imputazioni di:

- furto aggravato per mestiere (in parte tentato) di cui ai pti. 1.1

1.2. e 1.4 dell’AA;

- danneggiamento di cui ai pti. 2.1, 2.2 e 2.4 dell’AA;

- violazione di domicilio di cui al pto. 3 dell’AA con riferimento alle

circostanze di luogo e di tempo di cui ai pti. 1.1. 1.2 e 1.4 dell’AA.

1.3. AP

1 è condannato alla pena detentiva di 8 (otto) mesi da

dedurre il carcere preventivo sofferto.

1.4. La nota professionale 23 febbraio 2016 dell’avvocato DI

1 è approvata per:

- onorario fr. 1'950.00

- spese fr. 134.00

- IVA fr.

166.75

Totale fr. 2'250.75

e posta a carico dello Stato.

1.4.1. Contro

questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al

Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

1.4.2. La

richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,

all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della

giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del

presente dispositivo.

1.4.3. Visto

il grado di accoglimento dell’appello, in caso di ritorno a miglior fortuna, AP

1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato 1/5 di fr. 2'250.75.

1.5. Non

si assegnano indennità ex art. 429 CPP.

2. Gli

oneri processuali dell’appello di AP 1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 700.-

sono

posti per 4/5 a carico dello Stato e per 1/5 a carico dell’appellante che,

tuttavia, è esonerato dal loro pagamento in applicazione dell’art. 425 CPP.

3. Gli oneri processuali

dell’appello incidentale del procuratore pubblico, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico dello Stato.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Corte

delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Direzione

del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.