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Decisione

17.2015.24

Ripetuta coazione tramite pedinamenti e lettere minatorie (stalking) e ripetuta ingiuria. Proscioglimento parziale. Lieve scemata imputabilità

30 marzo 2015Italiano112 min

Source ti.ch

Fatti

I mesi di tranquillità

furono, in realtà, quasi quattro. In effetti, l’AP ricevette la prima lettera

anonima il 16 aprile 2011:

(…) ne ho

ricevuta una anonima il 16 aprile del 2011, apparentemente redatta da una

sedicente moglie tradita che, con toni offensivi e ingiuriosi, mi accusava di

essere all’origine della fine del suo matrimonio essendosi il marito invaghito

di me. (…) Ne sono seguite tuttavia di nuove anonime di questa sedicente moglie

tradita con contenuti ingiuriosi nei miei confronti” (AI 11, pag. 4).

21. Va, qui, precisato che, il 28 febbraio 2011,

AP 1 è stato ricoverato al __________ dove è stato sottoposto ad un intervento

chirurgico e dove è rimasto degente sino all’8 marzo 2011.

Alla dimissione

dall’ospedale ha fatto seguito un prolungato periodo di inabilità lavorativa.

AP 1 ha ripreso a

lavorare ad inizio aprile (non ha saputo precisare se durante la prima o solo

durante la seconda settimana).

Per le prime due

settimane, ha lavorato al 50%, fungendo, in pratica, da tappabuchi (verb. dib.

d’appello, pag. 4 e 5).

22. Proprio in quel primo periodo di ripresa

parziale dell’attività lavorativa, la signora PC 1 affrontò AP 1 dicendogli di

evitare di portare la posta direttamente in ufficio:

“ proprio nel

periodo in cui lavoravo al 50%, mentre distribuivo la posta nel suo ufficio, PC

1 mi ha detto “mi avevi promesso che mi lasciavi in pace”. Io l’ho guardata in

maniera strana perché non capivo a cosa si riferisse. Lei è andata avanti

dicendomi che ero l’unico postino a portare la posta in ufficio. Da lì è nato

un po’ un battibecco. Le ho detto che, se le dava tanto fastidio, poteva

dirmelo prima. Mi ha quindi detto di andare in ufficio solo quando c’erano

raccomandate. Le ho fatto notare che io andavo in ufficio a portare la posta

per fare un buon servizio. A loro così come ad altri. Ma anche per la Posta

stessa. Lei mi ha ribadito che preferiva che io andassi in ufficio solo per le

raccomandate. Io le ho risposto che per me la cosa andava bene, che non c’erano

problemi. L’importante era saperlo” (verb. dib. d’appello, pag. 5).

Che ci fu fra i due, in

quel periodo, una scenata è confermato dalla stessa signora PC 1 che, tuttavia,

ha detto che essa fu provocata da un “rafforzamento” della presenza di AP 1 sul

suo posto di lavoro. Non è dato sapere il motivo per cui l’AP ebbe quella

sensazione poiché nulla le è stato chiesto al riguardo. Sta di fatto, comunque,

che anche l’AP ha detto che affrontò AP 1 dicendogli di “starle alla larga”:

AP 1 ha

rafforzato la sua presenza presso gli uffici della __________ tanto che ad un

certo punto, (…) (ndr: l’ho) affrontato comunicandogli in maniera esplicita di

girarmi al largo” (AI 11, pag. 4).

23. Come visto sopra, sulla busta contenente la

prima lettera anonima spedita alla signora PC 1 vi è il timbro con la data 16

aprile 2011.

24. AP

1 ha detto che,

dopo quello che lui ha definito un “battibecco” avvenuto negli uffici della __________,

egli ha fatto quello che la donna gli aveva chiesto:

ADR che non

(recte: dal) momento in cui mi è stato vietato di salire a consegnare brevi

manu la corrispondenza, io così ho fatto. Lasciavo le lettere nell’apposita

casella del palazzo” (AI 54, in MP 2014.5486, pag. 7);

“ In seguito, io

così ho fatto. Non sono più andato nell’ufficio della __________ se non per far

firmare le raccomandate (tranne una volta ma molto più in là nel tempo)” (verb.

dib. d’appello, pag. 5).

Pochi giorni dopo, tuttavia, la signora PC 1 si rivolse ad un avvocato

per chiedergli di inviare a AP 1 una diffida:

notando che le

cose non cambiavano, ho chiesto al mio avvocato di intimargli una diffida”(AI 11,

pag. 4).

L’avvocato fece

immediatamente quello che la cliente gli chiedeva e, con lettera 26 aprile

2011, diffidò l’uomo “dal creare occasioni di incontro con la sua assistita”

(doc. E, allegato all’AI 1). Nella diffida, l’avv. __________ scriveva, in

particolare, che qualsiasi tentativo di avvicinamento di AP 1 alla signora PC 1

avrebbe provocato, oltre alla sua denuncia al MP, un intervento presso La Posta:

la esorto,

dunque, a volersi organizzare affinché, neppure con scuse attinenti alla sua

professione, lei abbia a creare occasioni di incontro con la mia assistita. (…)

Voglia prendere nota che ogni trasgressione alla presente diffida sarà

considerata una diretta lesione alla personalità della mia cliente e legittimerà

quest’ultima non solo a chiedere l’intervento delle autorità civili e penali,

ma anche a portare all’attenzione del suo datore di lavoro questa incresciosa

situazione” (doc. E allegato alla denuncia).

25. AP 1 rispose, con scritto 30 aprile 2011,

all’avv. __________ respingendo le accuse di ingerenza nella vita della signora

PC 1 indicando, fra l’altro, che la signora era, per lui, una “semplice

conoscente” che vedeva per motivi di lavoro e che gli capitava di

incrociare saltuariamente “durante il percorso lavorativo o privato”

(doc. G, allegato all’AI 1):

alla diffida è

seguita una lettera del AP 1 affermante di non importunarmi in alcun modo”(AI 11,

pag. 4).

26. Contrariamente a quanto più volte

dichiarato da AP 1, la signora PC 1, al dibattimento di primo grado, ha detto

che la diffida non sortì gli effetti da lei sperati:

lui continuava a

presentarsi nel mio ufficio malgrado la diffida del mio legale ed il fatto che

non avesse raccomandate da consegnare “(allegato 2 al verb. dib. di primo grado,

pag. 5).

Su questa questione, non

ci sono altri atti istruttori.

27. Pur se gli atti, al riguardo, non sono

chiari, da essi emerge che la signora PC 1 si lamentò più volte con i superiori

di AP 1. Non può essere che a seguito di tali lamentele che - al più tardi a

fine 2011 - i superiori cambiarono il “giro” di AP 1:

(…) fino al mese

di novembre o dicembre 2011 (…) (ndr: mi occupavo) della consegna della posta

presso la __________ (…) probabilmente a causa delle richieste della PC 1

direttamente alla Posta o ad ogni buon conto ai miei superiori, io non mi sono

più occupato di consegnare la corrispondenza nel giro di quel palazzo fuorché

il sabato. Ho trovato questo comportamento nei miei confronti particolarmente

scorretto . Mi sono rivolto cautelativamente ai sindacati” (AI 18, in MP 2011.4818,

PS AP 1 15.5.2012, pag. 2);

Poi ricordo che

era arrivato il momento in cui a AP 1 i vertici avevano cambiato il giro, dal

lunedì al venerdì non distribuiva più la posta nell’ufficio di questa donna ma

capitava che lo facesse di sabato. Ricordo infatti che AP 1 si era lamentato

(…) lui, in quel periodo, era molto arrabbiato con quelli della Posta (…) io

con la donna non l’ho mai sentito arrabbiato” (AI 51, in MP 2014.5486, PP __________

17.9.2014, pag. 4).

28. Si osserva, qui, che dagli atti risulta che

l’AP non esitava a chiamare i superiori di AP 1 per lamentarsi del

comportamento del postino.

A titolo di esempio, si

rileva che emerge che, nel febbraio 2013, l’AP ha chiamato il signor __________,

capo della regione di recapito lettere di _________, semplicemente perchè la

collega __________ le aveva detto di avere visto AP 1 fermo ad un passaggio

pedonale:

Una sola volta

l’ho visto su via __________, non in divisa. Era circa un mese fa, era il suo

primo giorno di vacanza, se non erro era fra le 8.50 e le 9.15, orario usuale

in cui io mi reco al lavoro. AP 1 in quel momento era fermo al semaforo di via __________,

sul passaggio pedonale. ADR che io in quel momento ero in macchina. Non ho

visto poi dove si è diretto AP 1 (…) AD dell’avv. DI 1 a sapere come ho appreso

che AP 1 quel giorno era in vacanza, rispondo che io, entrata in ufficio, ho

avvisato PC 1 dicendole di aver visto AP 1, fermo al semaforo su via __________,

a piedi. PC 1 ha, quindi, chiamato il signor __________ della Posta, il quale

le aveva detto che AP 1 sarebbe stato in vacanza. ADR che PC 1 aveva chiamato __________

perché voleva sapere il motivo per il quale AP 1 si trovava in via __________, perché

le dava fastidio” (AI 93, in MP 2011.4818, PP __________ 21.3.2013, pag. 2 e 3).

29. Tornando alla primavera 2011, va detto che,

nel periodo dal 10 al 15 maggio, la signora PC 1 ricevette tre telefonate

anonime:

Dal 10 al 15

maggio 2011 ho pure ricevuto delle telefonate anonime, in particolare 3

telefonate (di cui una in piena notte), che mi hanno costretto a staccare il

telefono durante la notte e rivolgermi alla __________ per ottenere un cambio

di numero telefonico. Le telefonate come richiesto alla compagnia telefonica

provenivano da telefoni pubblici” (AI 11, pag. 4);

avvenivano di

notte, tra le 23.00 e l’una. In tutto sono state tre. In quelle in cui ho

risposto non si sentiva nessuno dall’altra parte. In una circostanza io non ho

neppure risposto ed è subentrata la segreteria” (allegato 2 al verb. dib. di

primo grado, pag. 4).

L’AP ha attribuito

queste tre telefonate a AP 1 che, tuttavia, ha negato di esserne l’autore.

Si annota qui che la

prima Corte non è entrata nel merito di tali fatti (cfr. sentenza impugnata,

consid. 48, pag. 47).

Ciò è corretto

relativamente al reato di abuso di impianti di telecomunicazione prospettato

dalla pubblica accusa (punto n. 3 del DA) per queste telefonate, poiché per

tale reato l’azione penale era prescritta.

Diverso è il caso per il

reato di coazione prospettato, sempre per tali fatti, in concorso con il primo

(cfr. punto n. 2.1 del DA in cui ci si riferisce, sbagliando, al punto n. 4

dello stesso DA).

Tuttavia, non portando

l’appello del PP su tale aspetto, in applicazione del divieto della reformatio

in peius, tali telefonate non potranno essere né esaminate né considerate in

questa sede.

30. Risulta dagli atti che la signora PC 1

ricevette, sempre sul posto di lavoro, più lettere anonime.

Dopo quella del 16

aprile 2011, vi fu quella del 27 aprile 2011 (punto n. 1.2 del DA), un’altra di

data imprecisata ma che la pubblica accusa situa nel periodo aprile/maggio 2011

(punto n. 1.4 del DA) e, poi, quella del 23 maggio 2011 (punto n. 1.3 del DA).

31. La signora PC 1 ha, poi, raccontato che il

30 maggio 2011 vi fu un incontro inquietante fra lei (che era con un’amica) e AP

1:

mi trovavo a

piedi, lungo la Via __________ con la mia amica __________ Stavamo andando

entrambe al lavoro, io alla __________ e lei alla __________ che si trova nel

medesimo stabile. Stavamo chiacchierando e ad un certo punto ho visto AP 1

nella strada che scendeva con lo scooter della Posta. Noi ci trovavamo sul

marciapiede, sulla sinistra e lui scendeva sulla strada che si trovava alla

nostra destra. Ad un certo punto, quando si trovava a circa 50 metri da noi, ho visto che è salito sul marciapiede ed è sceso verso di noi “ (AI 50, in MP

2011.4818, PP PC 1 26.2.2013, pag. 7);

il AP 1 è salito

sul marciapiede senza rallentare ed ha proseguito la sua corsa puntando

minacciosamente contro di me, scansandomi solamente all’ultimo momento

provocandomi un forte spavento. Ancor più spaventata di me, la mia collega” (AI 11, in MP 2011.4818, PS PC 1 23.9.2011, pag. 5);

AP 1 ha negato di

essere stato lui alla guida di quello scooter (allegato 1 al verb. dib. di

primo grado, pag. 5).

La sua negazione sembra

essere sconfessata dalla testimonianza dell’amica della signora PC 1:

io ho visto una

persona a bordo di un motorino/scooter tipo quelli che usano i postini scendere

lungo la strada e, improvvisamente, svoltare (…) in pratica, con questa mossa,

la persona con il motorino è salita sul marciapiede in cui ci trovavamo io e PC

1 (…) io in quel momento stavo parlando con PC 1 la quale, improvvisamente, mi

dice spaventata: “guarda, è lui”. Io mi sono subito sentita spinta da PC 1

verso di lei e meglio verso le mura della casa. In quel momento il motorino mi

è passato di fianco e mi ha quasi sfiorato (…) mentre questa persona scendeva

lungo il marciapiede sul motorino, io ho visto bene la sua faccia: era

veramente molto arrabbiato, aveva uno sguardo cattivo, freddo. Mi ha fatto

gelare il sangue nelle vene” (AI 49, in MP 2011.4818, pag. 3-4).

Tuttavia, così come

sostenuto dalla Difesa al dibattimento d’appello, il riconoscimento della

signora __________ suscita non poche perplessità. Tenuto conto che, per sua

stessa ammissione, la signora non conosceva personalmente AP 1 ma lo aveva

visto soltanto “un paio di volte”, non è credibile che lei possa averlo

riconosciuto visto che il conducente dello scooter portava il casco e che

l’andatura dello scooter era “veloce” (cfr. AI 49).

Le perplessità diventano

ancora maggiori se si pensa che, nonostante l’incontro/scontro sia forzatamente

durato pochissimi istanti e nonostante lei, in quei pochissimi secondi, sia

stata spinta dall’amica contro il muro, la signora ha detto di essere riuscita

a vedere lo sguardo “cattivo e freddo” del conducente. Ma non solo. Ha

detto anche di essere riuscita a comprendere che quello sguardo “arrabbiato”

era “rivolto a PC 1” e non a lei poiché nei suoi “confronti il suo

sguardo era impersonale” (AI 49, pag. 4).

La pretesa percezione di

questi particolari in una situazione che, oggettivamente, esclude la

possibilità di una visione così puntuale e precisa lascia planare il dubbio che

il riconoscimento sia, in realtà, il frutto di un’interpretazione indotta dal

grido dell’amica - “Guarda, è lui!” - e dalla solidarietà istintiva

insita in un sentimento di amicizia.

La questione può,

comunque, essere lasciata indecisa poiché, sempre in applicazione del divieto

della reformatio in peius, quand’anche alla guida dello scooter vi fosse stato

davvero AP 1, l’episodio non potrebbe essere né esaminato né considerato in

questa sede.

Infatti, se l’episodio

dello scooter è stato indicato, come atto di coazione, ad inizio pag. 6 del DA

(senza che gli sia stato attribuito un numero), esso non è stato ripreso nella

sentenza impugnata che, al dispositivo n. 1.1, precisa che gli atti coattivi

per cui AP 1 è stato condannato sono soltanto “numerosi pedinamenti e

lettere dal carattere minatorio”. Ed è evidente che questo episodio non può

essere considerato un pedinamento.

In ogni caso, fu molto

probabilmente questo episodio che diede il la alla denuncia al MP che venne

inoltrata il 15 giugno 2011.

32. Dopo la denuncia, la signora PC 1 ricevette

altre lettere anonime, di contenuto analogo alle precedenti:

- una nel periodo

giugno/luglio 2011 (punto n. 1.5 del DA);

- una nel corso

dell’estate 2011 (punto n. 1.6 del DA);

- una nel settembre

2011 (punto n. 1.7 del DA).

33. Alla lettera del settembre 2011 seguì un

periodo di remissione che durò circa tre mesi, fino a fine 2011/inizio 2012

quando la signora PC 1 ricevette un’altra lettera anonima (punto n. 1.11 del

DA).

In quel periodo, la signora

PC 1 ricevette, poi, sempre sul posto di lavoro, un pacco contenente della

pasta a forma di pene (punto n. 1.8 del DA):

si tratta di un

pacco, recapitato sempre alla __________, che PC 1 ha trovato dinnanzi alla

porta del proprio ufficio, i giorni immediatamente successivi al Natale (…)

sulla base delle mie ricostruzioni di cui ho sopra riferito, anche questo pacco

riporta un codice a barre manipolato (…) anche la data 27.12.2011 è

incongruente con gli elementi raccolti sulla base del codice a barre. In

particolare con riferimento alla data del recapito che risulta essere il

21.12.2011” (AI 41, in MP 2011.4818, PP __________ 21.2.2013, pag. 4).

Al domicilio, invece, in

data che l’AP non precisa ma che la PP situa sempre nel periodo fine

2011/inizio 2012, ricevette un vibratore (punto n. 1.8 del DA):

nel corso del 2012 mi è arrivato un vibratore a casa, direttamente dalla ditta che li vende, come se fosse stato

fatto un ordine a mio nome” (allegato 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 4);

Io ho contattato

la ditta in questione dalla quale mi sono fatta inviare la lettera che ricordo

essere stata dattiloscritta, contenente la richiesta dell’ordine di questo

oggetto. L’ho ricevuto e ho notato che alla fine c’era una firma, con il mio

nome ma evidentemente non era la mia. Io questo documento l’ho inviato

direttamente in polizia” (AI 50, in MP 2011.4818, pag. 5).

34. Sempre ripercorrendo le dichiarazioni della

donna e le imputazioni, si può accertare che non vi fu più nulla sino al 1.

marzo 2012, data in cui la signora ricevette una nuova lettera anonima, dal

contenuto sempre sovrapponibile alle precedenti (punto n. 1.9 del DA).

A questa lettera fece

seguito una pausa di circa quattro mesi.

Nel corso del mese di

luglio 2012, la donna ricevette la lettera citata al punto n. 1.10 del DA. Ne

ricevette un’altra (quella citata al punto n. 1.16 del DA) “nel periodo

estate 2012”.

Il DA menziona, poi,

altre nove lettere spedite alla signora PC 1 nel periodo “successivo

all’estate 2012” e/o in “novembre 2012” (punti da 1.12 a 1.15 e da 1.17 a

1.21 del DA).

L’AP ne ricevette ancora

una il 9 gennaio 2013 (punto n. 1.22 del DA).

35. Poco più di un mese dopo, il 15 febbraio

2013, l’AP ricevette un’altra lettera anonima (punto n. 1.23 del DA).

Sovrapponibile alle altre per contenuto, questa aveva la caratteristica di

essere stata, almeno apparentemente, inviata per raccomandata.

a. Gli accertamenti esperiti dalla Posta hanno

subito evidenziato che l’apposizione dell’etichetta con il codice a barre era

il frutto di una manipolazione e che essa era stata tolta da un invio

raccomandato cha AP 1 aveva ricevuto il 13 febbraio 2013 alle ore 6.27 del

mattino:

al momento della

consegna della raccomandata alla __________, il codice a barre della

raccomandata non veniva riconosciuto dallo scanner, risultava illeggibile (…) è

poi emerso (…) che il codice a barre incollato è il medesimo di cui alla

lettera raccomandata che AP 1 ha ricevuto già il 13.02.2013 da Spreitenbach”

(AI 41, in MP 2011.4818, PP __________ 21.2.2013, pag. 3).

b. Altra particolarità evidenziata dagli

inquirenti in relazione a questa lettera è che essa è stata recapitata da AP 1

stesso nonostante il palazzo della __________ non rientrasse nel suo “giro” di

quel giorno:

in data

15.2.2013 AP 1 ha recapitato alla __________ una raccomandata indirizzata alla

signora PC 1. La raccomandata è stata consegnata nelle mani del signor __________

(…) dalle mie verifiche è emerso (…) anche il fatto che quel giorno, ossia il

15.02.2013, AP 1 era assegnato ad un altro giro di consegne, di conseguenza non

avrebbe mai dovuto eseguire personalmente il recapito di detta raccomandata

all’indirizzo di via __________” (AI 41, in MP 2011.4818, PP __________

21.2.2013, pag. 3 e 4).

36. Il 27 febbraio 2013 AP 1 è stato sentito dagli

inquirenti.

Alla richiesta di

spiegare il motivo per cui sulla lettera inviata alla signora PC 1 era stata

trovata l’etichetta con il codice a barre di una sua raccomandata, ha fatto

seguito una sospensione dell’interrogatorio “per permettere all’avvocato di

parlare con l’imputato” (AI 54, pag. 11).

La sospensione non ha

avuto - sembra - gli effetti sperati poiché alla ripresa dell’interrogatorio AP

1 nulla ha detto riguardo tale etichetta.

Più in là, nello stesso

interrogatorio, si è limitato a dire di avere trovato la busta sul tavolo del

collega:

Per quanto

riguarda le dichiarazioni di __________ sul fatto che io quel giorno non ero di

turno all’indirizzo di via __________, ricordo di aver visto una raccomandata

in ufficio sul tavolo del collega __________ e ho capito che o aveva

dimenticato la raccomandata sul tavolo o è stata consegnata più tardi” (AI 54, pag. 11 e 12).

AP 1 è, poi, stato

arrestato (AI 62).

37. Nemmeno il 25 marzo successivo, AP 1 è

riuscito a spiegare la questione dell’etichetta con il codice a barre se non -

almeno sembra che questa fosse la sua intenzione - affermando, a fine verbale,

che:

da quello che so

io il numero di una raccomandata può essere registrato più volte” (AI 97, pag.

14).

Per contro, sulla

consegna “insolita”, quel giorno le spiegazioni di AP 1 sono state un po’

sviluppate rispetto a quelle del verbale precedente:

__________ mi

aveva detto di aiutare __________ di primo mattino prima che io partissi

dall’ufficio per consegnare la posta (…) prima di uscire ho controllato se

c’erano cose che avevo dimenticato e ho visto la lettera raccomandata sul

tavolo 213 che quel giorno doveva essere distribuito da __________ (…) ho fatto

il mio giro e poi sono andato a consegnare la raccomandata alla __________” (AI 97, pag. 13).

Va detto che __________

ha negato di avere dato tale disposizione a AP 1 (allegato 5 ad AI 128, pag.

5).

38. Nuovamente interrogato l’11 aprile 2013, AP

1 ha detto di non sapersi spiegare come l’etichetta della sua raccomandata

fosse finita sulla lettera da lui consegnata al signor __________:

Considerandi

rispondo che non lo so. Io non sto bene, non capisco per

quale motivo sono successe queste cose, o vado in sonnambula o non so cosa dire”

(AI 115, pag. 8).

39.

Il giorno successivo - si era al 12 aprile

2013.

- AP 1 è stato scarcerato (AI 117, in MP 2011.4818).

40.

Secondo le dichiarazioni della signora PC 1,

malgrado la norma di condotta che gli era stata impartita (AI 117, in MP 2011.4818),

AP 1 ha continuato a cercare di incontrarla anche dopo la sua prima

scarcerazione.

Al riguardo, si rinvia,

sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, ai consid. 30 - 34 (pag. 31-

36) della sentenza impugnata.

Qui ci si limita a

riportare quanto detto dalla donna al PP durante l’inchiesta e, poi, al

dibattimento di primo grado:

poco dopo la sua

scarcerazione ho rivisto AP 1 in stazione a __________ nell’orario abituale in

cui prendo il treno per rientrare a casa; erano circa le 17.00 (…) ci siamo in

pratica incrociati. Non ci siamo parlati. Ho visto che lui aveva la testa bassa

ed ho finanche pensato “magari l’ha capita”. Ho interpretato quell’incontro

come casuale. L’ho poi rivisto in più occasioni, da quel giorno, presso il

chiosco all’imbocco di via __________, di __________, vicino alla chiesa di __________,

poco distante da dove lavoro (…) l’ultima volta che ho visto AP 1 era di

mattina, ed era uno dei primi giorni d’agosto. L’ho visto vicino al chiosco,

seduto sul muretto. Credo che quella volta lui non mi abbia visto perchè mi

girava la schiena.

ADR che se dovessi

quantificare le volte che ho visto AP 1 dalla sua scarcerazione stimo siano

state circa 4 o 5; la prima alla stazione e le altre volte tutte vicino al

chiosco” (AI 4, in MP 2014.5486, PP PC 1 26.8.2014, pag. 2).

Nell’interrogatorio

successivo, avvenuto il 15 settembre 2014, l’AP si è corretta:

(…) nel

precedente verbale ho riferito di aver visto AP 1 in un numero di volte

inferiore a quelle in cui in realtà l’ho visto. (…) Ripensandoci l’ho visto di

sicuro più di 4 o 5 volte, come detto nel precedente verbale. Possono essere

una decina di volte” (AI 43, in MP 2014.5486, PP PC 1 15.9.2014, pag. 4).

Alla Corte di primo

grado ha ribadito di avere visto AP 1, in quel periodo (cioè dal 12 aprile 2013

al 28 agosto 2014), circa una decina di volte:

il presidente mi

chiede di indicare quante volte ho incontrato l’imputato in circostanze che mi

hanno fatto ritenere che ciò fosse da lui voluto.

R: per quello che

concerne il periodo successivo alla prima carcerazione, li posso stimare

intorno alla decina. Con questo intendo tutti gli episodi in cui io ho

effettivamente notato la sua presenza, compreso quindi anche l’episodio in cui

ho notato che lui mi dava le spalle. Ci sono comunque stati episodi in cui

conoscenti mi hanno detto che lui era in zona senza però che io lo avessi

visto” (allegato 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).

Come si vede, l’AP, il

26.

agosto 2014, ha detto di avere incontrato AP 1 - dopo la sua scarcerazione

(avvenuta il 12 aprile 2013) - “circa 4/5 volte”. In seguito, ha aumentato

il loro numero fino ad una decina. Non di più.

41.

Va,

poi, detto che il 14 gennaio 2014, il patrocinatore di AP 1 ha inviato al MP

uno scritto, apparentemente spedito alla signora PC 1 il 4 marzo 2013 (data in

cui AP 1 era in stato di detenzione preventiva) - ma mai recapitatole, secondo

l’accusa (cfr. punto n. 1.3 dell’AA) - in cui si legge, in sostanza, che non

era AP 1 l’autore delle lettere anonime:

(…) e avrai

sempre più paura soprattutto quando lui tornerà libero tanta paura la stessa

che hai detto con i tuoi amici per cosa per aver dato la colpa a chi non ti ha

fatto niente eppure te lo aveva scritto lui (…) guarda bene la data di

spedizione come vedi questa è la prova che non può essere in due posti allo

stesso tempo ciao stronza ora mi divertirò a vedere cosa fai” (allegato all’AI

140, in MP 2014.5486).

In tale occasione,

l’avv. DI 1 ha pure prodotto al MP un altro scritto anonimo ma, questa volta,

indirizzato a lui:

avvocato questa

è la prova che ho detto al telefono lui non ha fatto niente con la PC 1 mi

dispiace per quello che lui ha dovuto pagare e se questa lettera può aiutarlo

bene io non posso farmi scoprire ho due bambini da crescere ma quella stronza

rovina famiglie tutto questo lo merita” (allegato all’AI 140, in MP 2014.5486).

Nonostante la pubblica

accusa sostenga che la lettera 4 marzo 2013 non sia mai giunta all’AP - e che,

in sostanza, costituisca una manovra diversiva dell’imputato - essa è inserita,

quale atto coattivo, al punto n. 1.3 dell’AA.

42.

La signora PC 1 ha ricevuto due nuove

lettere anonime (entrambe sulla falsariga delle precedenti): una il 30 maggio

2014.

(punto n. 1.2.1 dell’AA) ed un’altra il 21 agosto 2014 (punto n. 1.2.2

dell’AA).

43.

Il 28 agosto 2014 il PP ha sentito AP 1 che

ha continuato a respingere gli addebiti. Alla fine dell’interrogatorio, ne ha

chiesto e ottenuto l’arresto.

Si ha, quindi, che AP 1

si trova in detenzione dal 28 agosto 2014.

44.

Infine, la signora PC 1 ha ricevuto una

nuova lettera anonima - dal contenuto analogo alle precedenti - il 6 settembre

2014.

(punto n. 1.2.3 dell’AA).

45.

PC

1.

ha sempre

attribuito la paternità delle lettere anonime e dei due pacchi a AP 1.

Nella querela 15 giugno 2011

(allegata all’AI 51, pag. 5-7) e nelle sue audizioni, la donna ha

dettagliatamente spiegato i motivi per cui, da subito, ha attribuito tali

lettere a AP 1 (cfr., in particolare, AI 50, in MP 2011.4818, pag. 6, 8, 9 e

12; vedi, inoltre, sue dichiarazioni al dibattimento di primo grado citate al

consid. 35, pag. 38 della sentenza impugnata).

AP 1, invece, ha sempre

negato di esserne l’autore.

46.

a. Sui principi applicabili all’accertamento

dei fatti si rinvia al consid. 18 (pag. 18-21) della sentenza impugnata e a

quanto già indicato in numerose sentenze di questa Corte (cfr., per esempio, CARP 17.2013.212 del 6

febbraio 2015; 17.2014.161+182 del 21 gennaio 2015; 17.2014.21+34

del 16 aprile 2014; 17.2011.120 del 2 febbraio 2012).

In concreto, riguardo

l’accertamento dell’identità dell’autore delle lettere anonime, del mittente

del pacco contenente la tazza con la pasta a forma di pene e della persona che

ha ordinato, a nome dell’AP, il vibratore, questa Corte fa proprie le

pertinenti argomentazioni e le condivisibili conclusioni della prima Corte.

Pertanto, sempre in

applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si rinvia ai consid. 36 - 47 (pag. 38 -

47) della sentenza impugnata. Qui ci si limita a riportare alcune

considerazioni della prima Corte sugli elementi che si ritengono maggiormente

significativi - se non decisivi - per l’attribuzione a AP 1 della paternità degli

invii anonimi.

Alle considerazioni del

primo giudice si aggiungono soltanto alcune riflessioni, in parte imposte da

alcune dichiarazioni rese al dibattimento d’appello da AP 1.

b. Fra gli elementi considerati dalla prima

Corte il più significativo è quello - oggettivo e risolutivo - dell’etichetta

con il codice a barre relativa ad una raccomandata consegnata a AP 1 il 13

febbraio 2013 e, poi, apposta sulla lettera indirizzata a PC 1 e consegnata,

due giorni dopo (il 15 febbraio 2013), dallo stesso AP 1 ad un collega dell’AP.

Dopo avere sottolineato

che anche al dibattimento di primo grado AP 1 ha detto di non essere in grado

di spiegare come la più volte citata etichetta sia finita sulla busta

indirizzata a PC 1 (cfr. allegato 1 al verb. dib. di

primo grado, pag. 3), il primo giudice ha interpretato quella circostanza in modo convincente e condivisibile al

consid. 40 della sentenza impugnata che viene qui riprodotto:

“ 40.

La Corte ha ritenuto che la presenza del codice a

barre sulla busta che AP 1 ha recapitato alla __________ può essere ricondotta

unicamente al fatto che l'imputato ha ricevuto la raccomandata a lui spedita il 13 febbraio 2013, ne ha staccato il codice

a barre e lo ha incollato su di un'altra busta modificandone

la data d'invio.

Tale agire era finalizzato, con ogni probabilità ad

allontanare da sé i sospetti. In effetti, l'imputato non avrebbe avuto alcuna difficoltà a dimostrare di non trovarsi a

Spreitenbach il 14 febbraio 2013 inducendo dunque gli inquirenti e l'AP stessa

a ritenere che il mittente fosse (o potesse essere) un terzo.

Preso atto che lo scanner non permetteva una seconda

registrazione del medesimo numero, AP 1 si è

visto costretto ad allestire il

formulario cartaceo, sul quale ha comunque provveduto ad indicare un

numero errato. In ultima analisi, l'imputato

ha poi omesso di consegnare detto documento a chi di dovere per la relativa registrazione e ciò per evitare che il capo servizio constatasse immediatamente

l'anomalia nel numero di spedizione.

Ciò detto, la Corte non può che osservare che la

lettera citata è del tutto simile, per tenore, carattere e stile alle altre

missive pervenute all'AP, sia prima che dopo la stessa. Ne discende che se l'imputato è responsabile dello scritto 15 febbraio

2013, a lui vanno senza dubbio ascritti pure quelli precedenti e successivi”

b.1. Come detto, durante l’inchiesta e al dibattimento di primo grado, a AP

1.

è stato chiesto più volte di spiegare il motivo del trasferimento

dell’etichetta dalla busta indirizzata a lui a quella indirizzata alla signora PC

1.

A tali richieste, AP 1 o ha fatto scena muta, o ha

proposto l’improbabile tesi secondo cui più raccomandate possono avere lo

stesso numero, o ha detto di non sapere come spiegare la cosa.

Al dibattimento d’appello, invece, alla presidente

che gli contestava la ragionevolezza delle considerazioni e conclusioni del

primo giudice citate al punto precedente, AP 1 ha, invece, sorprendentemente

saputo proporre una spiegazione che poteva in qualche modo sostenere la tesi del

trasferimento dell’etichetta senza un suo ruolo attivo.

Dapprima, AP 1 ha detto di avere sempre saputo che

il codice a barre delle raccomandate permette di risalire anche al destinatario

della raccomandata e che, quindi, nell’ipotesi di una sua colpevolezza, egli

non avrebbe mai potuto fare quella manipolazione che gli viene attribuita come

manovra volta ad allontanare da lui i sospetti poiché sapeva che la cosa

avrebbe avuto l’esito contrario:

“ La presidente

mi ricorda che il primo giudice mi ha attribuito la paternità delle lettere

anonime sulla base di una serie di ragionamenti, in particolare tenuto conto

del fatto che sulla lettera anonima che io ho consegnato negli uffici della __________

il 15.2.2013 c’era il codice a barre di una raccomandata che io avevo ricevuto

due o tre giorni prima. La presidente mi fa notare che il ragionamento del

primo giudice ha una certa ragionevolezza.

Capisco il ragionamento ma conduce ad un risultato sbagliato. Se

fossi stato io, sarei uno stupido visto che lavoro in Posta da più di 20 anni e

so perfettamente che il codice a barre identifica chi ritira la raccomandata.

(…) Se io avessi fatto quello che mi si attribuisce, sarebbe come se io mi

fossi tirato una mazzata sulle dita da solo ” (verb. dib. d’appello, pag. 5).

Proseguendo, AP 1 ha dato una versione dei fatti che

permette di affermare che molte persone all’interno della Posta hanno avuto la

possibilità di mettere le mani sulla famigerata etichetta e, quindi, incollarla

sull’altrettanto famigerata busta indirizzata all’AP:

“ Io ricordo che,

quando ho aperto la busta che mi è stata consegnata in Posta pochi giorni

prima, l’ho aperta in ufficio, ho conservato la lettera e ho gettato la

busta nel cestino (sott. del red.). (…) ho aperto la raccomandata che mi

era stata consegnata in ufficio circa due giorni dopo averla ricevuta e l’ho

fatto di pomeriggio. Ricordo di averla aperta prima della fine della settimana”

(verb. dib. d’appello, pag. 5 e 6).

Tuttavia, la breccia che fa cadere miseramente la diga costruita

da AP 1 con queste due dichiarazioni è il fatto che esse sono state formulate per

la prima volta in sede d’appello. E’, infatti, del tutto inverosimile che -

se davvero egli avesse aperto la raccomandata in ufficio e, poi, avesse gettato

la busta in un cestino dello stesso ufficio - egli sia rimasto del tutto muto

ed incapace di ricordare e riferire questa semplice circostanza che avrebbe

potuto gettare una luce diversa sulla vicenda quando è stato interrogato ad

appena una decina di giorni dai fatti.

Altrettanto inverosimile - sempre nell’ipotesi in cui fosse

avvenuto quel che ha raccontato in questa sede - è il fatto che, poi, questa

smemoratezza o quest’incapacità di percepire l’importanza della cosa siano

perdurate per tutti i successivi interrogatori in cui la questione gli è stata risottoposta.

E questo a maggior ragione considerando il fatto che, qua e là, egli ha

proposto agli inquirenti la tesi dell’intervento di un terzo a suo danno.

Parimenti è del tutto inverosimile il fatto che - se davvero fosse

successo quel che ha raccontato in appello - egli non abbia, da subito, detto

agli inquirenti che mai egli avrebbe fatto quello che gli veniva attribuito

poiché egli sapeva perfettamente che, anziché distogliere da lui i sospetti,

l’applicazione della famigerata etichetta lo avrebbe legato chiaramente alla

lettera anonima.

Del resto, che egli non fosse consapevole del

significato del codice a barre è, poi, provato anche dal fatto che, in un

interrogatorio, egli ha detto che lo stesso numero può essere attribuito a più

raccomandate (AI 97, pag. 14): con quest’affermazione, egli ha chiaramente

dimostrato che, nonostante i 20 anni in Posta, egli non sapeva esattamente che

cosa fosse - o meglio, che informazioni desse - il codice a barre

sull’etichetta delle raccomandate.

Ne segue che quanto detto da AP 1 al dibattimento

d’appello deve essere considerato come strumentale ad una versione difensiva

elaborata dopo il primo giudizio. A tale versione non può, quindi, essere dato

alcun credito e, quindi, il ritrovamento del più volte citato codice a barre

sulla busta contenente la lettera anonima invita il 15 febbraio 2013 all’AP è

un elemento oggettivo che, nelle circostanze descritte (tra cui vi è anche

l’importante anomalia della consegna ad opera dello stesso AP 1), crea un

solidissimo legame fra gli invii anonimi e l’imputato.

c. Pur se al dibattimento d’appello nulla è stato detto al riguardo, si

vuole, qui, rilevare come al più che significativo elemento di cui s’è appena

detto se ne aggiunga un altro importante poiché anch’esso lega, in modo

oggettivo, AP 1 agli invii anonimi. Si tratta del ritrovamento, su una

chiavetta USB sequestrata nell’appartamento di AP 1, della fotografia

dell'etichetta SwissPost che è

stata apposta sul pacco contenente la tazza con la pasta a forma di pene che è stato

consegnato a PC 1 a fine dicembre 2011 (allegato 6 all’Al 78, in MP 2011.4818).

Questo elemento è tanto più significativo se si

pensa che le consegne dei pacchi non venivano fatte da PostMail - per cui

lavorava AP 1 - ma da PostLogistic (AI 41, __________, pag. 4) e se si

considera che, ancora una volta, AP 1 non ha saputo fare altro che dire di non

essere in grado di spiegare come mai egli avesse una

simile fotografia (cfr., ad esempio, Al 115, in MP

2011.

, pag. 3).

Per il resto, come detto sopra, questa Corte

richiama e fa proprie le pertinenti argomentazioni svolte dalla prima Corte ai

considerandi indicati e, pertanto, accerta che gli invii anonimi indirizzati a PC

1.

e indicati nel DA e nell’AA sono riconducibili a AP 1.

47.

Riassumendo, si ha che

AP 1 ha spedito (o fatto spedire) a PC 1, nel periodo che va dal 16 aprile 2011

al 6 settembre 2014 - dunque, sull’arco di 3 anni e quasi 5 mesi - 25 lettere

anonime.

Nel 2011 AP 1 ha spedito all’AP otto (8) lettere anonime e il

pacco contenente la pasta a forma di pene.

Nel 2012, oltre al vibratore fattole consegnare, AP 1 ha inviato

all’AP dodici (12) lettere anonime.

Nel 2013 le lettere anonime spedite all’AP sono state solo due

(cui si aggiunge quella spedita all’avv. DI 1).

Nel 2014, le lettere anonime sono state tre (3).

La cadenza di tali lettere era variabile.

Fra l’una e l’altra lettera vi sono pause che vanno da dieci giorni

a quattro mesi (per un periodo di inattività totale di complessivi quasi 20

mesi).

Esse contenevano, tutte, frasi e/o espressioni ingiuriose e,

soprattutto, messaggi inquietanti, quali, ad esempio:

- “non pensare che

io non ti vedo o non ti sento sbagliato ti vedo ti sento ti

guardo (…) sono sempre con te”

- “sono sempre con

te anche quando a volte prendi il treno quindi non mi sfuggi”

- “tu non mi vedi ma io sono sempre con te”

- “non sai di cosa sono capace bello essere il tuo incubo”

- “anche dove lavori c’è chi ti controlla”

- “te l’ho già detto ti vedo sempre quando dove e come voglio”

- “ti osservo quasi tutti i giorni”

- “tu non capisci

chi sono (…) a volte sono così vicinissima a te che è già bello se non ti sputo

in faccia (…) mi diverto a osservarti ascoltare scriverti”

- “ti sentivi

osservata vero e questo ti ha innervosita non saprai mai come faccio ma ci sono

sempre”

- “io ti vedo sono meglio di Dio e sono sempre connessa a te”

- “tu sei sempre sotto il mio controllo” (cfr. copia delle lettere

anonime in atti).

Nella sentenza di primo grado si parla di lettere minatorie.

Secondo questa Corte, il termine non è appropriato se riferito al

reato di cui all’art. 180 CP (cfr. sentenza impugnata, consid. 57, pag. 53),

nella misura in cui le lettere non contengono minacce di un serio danno la cui

realizzazione dipende dall’autore (DTF 106 IV 128 consid. 2a; Corboz, Les

infractions ed droit suisse, vol. I, Berna 2010, ad art. 180, n. 4, pag. 694;

Donatsch, Strafrecht III, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 401; sentenza CARP

17.2013.6

del 22 luglio 2013 consid. 2) visto che, quando fanno riferimento

alla possibilità di una sofferenza futura dell’AP, esse evocano quel “oggi a me

ma domani a te” (in particolare, relativamente a sofferenze per amore) che è

insito nell’ordine delle cose e non a eventi puntuali che l’autore potrebbe provocare.

Vedasi, al riguardo, le seguenti espressioni:

- “prima

o poi la smetterai di fare la rovina famiglie con tutte le tue moine quando

meno te l’aspetti la pagherai così proverai cosa vuol dire soffrire”

- “oggi a me domani a te”

- “divertiti anche per me un

giorno mi divertirò io”.

Discorso diverso può essere fatto soltanto per la frase citata al

punto n. 1.2.1 dell’AA:

- “quando non te l’aspetti colpirò allora si che

piangerai guardati attorno”.

Diritto

48.

a. Giusta l’art. 181 CP,

si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave

danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di

lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto.

Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione della vittima (DTF

129.

IV 6 consid. 2.1).

Il reato di coazione si perfeziona nel momento in

cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva,

cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione che ha

influito sulla formazione di volontà della vittima (Rep. 1999, 333).

b. La minaccia è uno

strumento di pressione psicologica consistente nel prospettare un danno,

lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda dalla volontà dell'autore.

Non è tuttavia necessario che questi possa effettivamente condizionare il

verificarsi del danno (DTF

117.

IV 445 consid. 2b; 106

IV 125 consid. 2a) né che abbia la reale volontà di mettere in

pratica la sua minaccia (DTF

105.

IV 120 consid. 2a).

Anche intralciare "in altro modo la libertà d'agire" della vittima

può adempiere la fattispecie di coazione. Questa formulazione generale deve

essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione

qualsiasi. Al contrario, come per la violenza e la minaccia di grave danno,

“l’altro modo” deve essere un mezzo coercitivo capace di impressionare una

persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella

sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di mezzi

coercitivi che, per la loro intensità e il loro effetto, sono analoghi a quelli

espressamente menzionati dalla legge (DTF

134.

IV 216 consid. 4.1 e rinvii; 129 IV 8 consid. 2.1; 119 IV 305; STF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008;6S.71/2003 del 26 agosto

2003.

consid. 2.1; Corboz, op. cit, ad art. 181, n. 15).

c. La

giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che il reato di coazione può essere

commesso anche da colui che, per un periodo prolungato, importuna ripetutamente

la sua vittima, anche soltanto con la sua presenza o con scritti o chiamate

telefoniche continue, ritenuto che, in questi casi, ogni singola molestia

diviene atta ad intralciarne la libertà d’agire (STF 6B_819/2010 del 3 maggio

2011.

consid. 6; DTF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5; Donatsch, Strafrecht III, 9a

edizione, Zurigo 2008, pag. 410; Corboz, op. cit., ad art. 181, n. 16).

Tale atteggiamento è definito nella moderna criminologia come “stalking”,

neologismo coniato negli Stati Uniti per indicare il fenomeno, sempre più

diffuso, che consiste in un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di

ricerca di contatto e/o comunicazione, di sorveglianza, di controllo nei

confronti della vittima. Caratteristiche tipiche dello stalking sono lo

spionaggio della vittima, l’assillante ricerca di contatto fisico, le molestie

e le minacce ai suoi danni. Il fenomeno può essere ricondotto a diverse cause:

spesso lo stalker mira alla vendetta per un torto asseritamente subito, oppure

ricerca la vicinanza, l’affetto e le attenzioni dell’ex partner dopo la

separazione o ancora persegue l’obiettivo di mantenere il controllo su di esso

o, perfino, di indurlo a riprendere il rapporto. Perché detti comportamenti

assurgano a reato è necessario che le attenzioni non gradite generino paura e

preoccupazione nella vittima (STF 6B_819/2010 del 3 maggio 2011 consid. 6; DTF

129.

IV 262 consid. 2.3; Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a

edizione, Berna 2013, ad art. 181, n. 27; Galeazzi/Curci, Sindrome del

molestatore assillante (stalking): una rassegna, vol. 7, 2001 n. 4, in: http://www.gipsicopatol.it/issues/2001/vol7-4/galeazzi.htm).

Anche in un caso di coazione commessa tramite stalking, il comportamento

dell’autore deve portare ad una limitazione considerevole della libertà della

vittima, tale da costringerla, ad esempio, a mutare le proprie abitudini,

segnatamente gli orari e luoghi delle sue frequentazioni pubbliche (DTF 129 IV

262.

consid. 2.5).

d. Dal profilo

soggettivo il reato di coazione presuppone che l’autore abbia agito con

intenzionalità, ovvero con la consapevolezza e la volontà di avvalersi di un

mezzo coercitivo per indurre la vittima ad adottare un determinato

comportamento (DTF 96 IV 63 consid. 5). Il dolo eventuale è sufficiente (cfr.

Corboz, op. cit., ad art. 181, n. 37).

e. Secondo la

giurisprudenza, la coazione dev'essere illecita. Ciò è il caso laddove il mezzo

o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è sproporzionato rispetto al fine

perseguito oppure ancora laddove un mezzo coercitivo di per sé legale per

conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di

pressione abusivo o contrario ai buoni costumi (Donatsch, op. cit., pag. 412 e

segg.; Corboz, op. cit., ad art. 181 n. 19 e segg; DTF 129 IV 6 consid.

3.

). Sapere se la limitazione della libertà d'agire altrui costituisce una

coazione illecita dipende dunque dall'importanza dell'intralcio, dai mezzi

utilizzati e dagli scopi perseguiti (STF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008

consid. 4.1; DTF 129 IV 262 consid.

2.1

e rinvii).

49.

a. In parziale accordo con

il primo giudice, questa Corte ritiene che, con le lettere anonime e i due

invii di cui s’è detto, AP 1 abbia realizzato i presupposti oggettivi del reato

di coazione a danno dell’AP poiché egli ha causato nella donna sentimenti di

grande insicurezza e timore che l’hanno costretta a modificare le proprie

abitudini.

Non ha da essere dimostrato che lettere

anonime che contengono frasi quali quelle elencate al consid. 47 inviate con

una certa regolarità e per un periodo prolungato assurgono a mezzi di pressione

perché, con esse, l’autore mostra alla sua vittima che egli è in grado di

mantenere il controllo sulla sua vita.

Quanto all’effetto che tali lettere hanno avuto sulla vita

dell’AP, emblematiche sono le sue seguenti dichiarazioni che sono, peraltro, in

parte confortate da quelle rese da amici e conoscenti:

“ il presidente

mi chiede se gli scritti dell’imputato e gli incontri di cui sopra hanno

generato in me paura e preoccupazione.

R: sì, tanta. Il motivo per cui mi causa timore deriva dal fatto

che non ho capito con chi ho a che fare, non ho capito perché ce l’ha con me e

perché si accanisce su di me. Non so perché mi vuole fare stare così male e non

so cosa sarebbe capace di fare. Ho pure paura che possa commettere violenza

fisica su di me. Mi spaventa pure il modo in cui si è introdotto nella mia vita.

(…) ho smesso praticamente di venire a __________ durante il mio tempo libero

ed esco in altre zone. Perlopiù però ora rimango a casa (…) ora giro con ansia,

continuando a guardarmi in giro per vedere se qualcuno mi sta seguendo (…)

quelle poche volte in cui vengo a __________ nel tempo libero cerco di non

essere mai da sola e quindi di farmi accompagnare da amici (…) è vero che ora

mi chiudo a chiave all’interno dell’ufficio quando rimango sola, cosa che non

facevo in precedenza” (allegato 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 5);

“ addirittura ho

cambiato gli orari di lavoro per evitarlo. Ad esempio, inizio fino ad un’ora,

un’ora e mezza prima rispetto al passato e finisco di conseguenza prima.

Cambiavo e cambio tutt’ora strade e tragitti a piedi” (AI 50, in MP 2011.4818,

PP 26.2.2013, pag. 5);

“ sono

terrorizzata, è come se mi violentasse tutti i giorni, lo sento dappertutto; la

sensazione è quella di averlo sempre vicino, addosso; è una presenza costante e

per me, anche quando non lo vedo, invadente. Mi sento costantemente sotto

controllo e non a mio agio, soprattutto quando esco di casa. Non passa un

giorno che non penso a lui (…) vivo in una costante condizione di ansia” (AI

43, in MP 2014.5486, PP 15.09.2014, pag. 2);

“ PC 1 era molto

spaventata da AP 1. Ad esempio ricordo che mi aveva chiesto di avvisarla tutte

le volte che a consegnare la posta era di turno AP 1. Infatti l’avvisavo per

SMS e lei prendeva il treno dopo o prima. Faceva comunque in modo di non

incrociarlo. (…) PC 1 è spaventata, ora ancora più di prima. Lei mi ha detto di

avere paura della reazione di AP 1 quando uscirà dal carcere, quindi è ancora

angosciata, quasi peggio di prima” (AI 85, in MP 2011.4818, PP __________ 12.3.2013,

pag. 6-7; cfr. anche AI 49, in MP 2011.4818, PP __________ 26.2.2013, pag. 2-3).

b. Pacificamente

realizzato è pure il presupposto soggettivo del reato: emerge, in particolare,

dal testo delle lettere inviate alla donna che AP 1 ha agito, in piena

coscienza, proprio con l’intento di convincerla di essere costantemente

controllata e controllabile da qualcuno che poteva, senza difficoltà, inserirsi

nella sua vita di tutti i giorni e, quindi, con l’intento di causarle quel

sentimento di inquietudine e paura che, effettivamente, ha provocato.

Da quanto precede - e considerato come sia pacifico che quanto messo

in atto dall’appellante a danno dell’AP con le lettere anonime rappresenta un

mezzo di pressione abusivo ed illecito - discende che, su questo punto,

l’appello deve essere respinto.

Va, tuttavia, precisato che la lettera del 4 marzo 2013 - di cui

al punto n. 1.3 dell’AA - non può essere considerata avente natura coercitiva

per assenza di dolo: per ammissione stessa dell’accusa, essa è stata scritta

per sviare i sospetti e non per coartare l’AP. Del resto, essa è stata, sempre

secondo l’ipotesi accusatoria, spedita soltanto al difensore dell’appellante.

Potrebbero, invece, rappresentare, come le lettere, un atto

coercitivo anche le telefonate del maggio 2011. Tuttavia, esse non possono

essere considerate per almeno due motivi:

- non è

accertato che il loro autore sia AP 1;

-

quand’anche ciò fosse stato, ritenuto come il primo giudice non le abbia

considerate reato (cfr. dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata), farlo

ora, in assenza di un appello al riguardo del PP (l’appello adesivo verte solo

sulla pena), costituirebbe una reformatio in peius.

Per quest’ultimo motivo, uguale sorte va data ai due invii anonimi

(il pacco con la pasta e il vibratore ordinato a nome dell’AP). Infatti, il

Dispositivo

dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata non li menziona: parla soltanto di “numerosi

pedinamenti” e di “lettere dal carattere minatorio” (a differenza

del punto n. 1.2 dello stesso dispositivo che, invece, parla di ingiurie

contenute in “26 lettere e due pacchi”).

50. Rimane la questione

degli incontri e dei pedinamenti che, secondo l’ipotesi accusatoria confermata

dal primo giudice, erano costitutivi del reato di coazione già a partire

dall’estate 2010.

Questa Corte non condivide tale valutazione.

a. Va prima di tutto

rilevato che il termine “pedinamento” utilizzato sia dalla pubblica

accusa che dal primo giudice non è corretto. In effetti, la stessa AP ha

dichiarato:

“ Per pedinamenti

mi riferisco alle volte in cui lo incontravo e lo incontro in via __________, sul

mio tragitto stazione - lavoro e ritorno” (AI 50, in MP 2011.4818, PP PC 1

26.2.2013, pag. 4).

È evidente che, utilizzando quel termine nella denuncia, l’AP ne

ha travisato il senso.

Un incontro è cosa ben diversa da un pedinamento.

Di pedinamenti in senso stretto l’AP non ha mai parlato e questo

nemmeno in relazione alla fase che lei definisce “la peggiore”.

b. Va, poi, sottolineato

che, al dibattimento d’appello, la stessa procuratrice pubblica ha precisato

che i “diversi pedinamenti” che sono imputati a AP 1 al punto n. 2.2 del

DA, sono, in realtà, solo:

- l’incontro alla stazione di __________

del dicembre 2010;

- l’episodio del

tunnel di __________;

- l’incontro al __________

(verb. dib. d’appello, pag. 2).

Dapprima, va osservato che la semplice constatazione

che - per il lasso di tempo che li comprende (circa sei mesi) - come atti

coercitivi sono imputati a AP 1 soltanto questi tre episodi (non c’è, in questo

periodo, null’altro a suo carico) fa, già di primo acchito, dubitare che ad

essi si possa attribuire natura coercitiva ai sensi di quanto indicato sopra.

c. Ciò detto, si

osserva che dalle dichiarazioni dell’AP stessa risulta che, nell’estate 2010 ed

almeno sino a fine 2010, AP 1 si è comportato con lei, sostanzialmente, come

molti ammiratori fanno, cioè cercando - e, magari, anche provocando - occasioni

di incontro.

Che l’AP non provasse per AP 1 lo stesso interesse è evidente.

Tuttavia, risulta dagli atti - in particolare, dalla deposizione

di una sua amica e collega - che gli incontri avvenuti nel corso dell’estate

2010 non erano, per lei, fonte di disagio:

“ qualche giorno dopo PC 1 mi ha detto di avere incontrato AP 1 sul

piazzale delle bucalettere e di averci parlato. Lei mi aveva detto che alla fine

AP 1 non era così antipatico. Dopo di che ricordo che PC 1 mi aveva raccontato

che, in occasione della manifestazione __________ del 2010 aveva incontrato AP

1 mentre lei già si trovava con delle amiche al bar “__________”.

ADR che credo che PC 1 fosse all’esterno del bar.

Comunque sempre PC 1 mi aveva detto che aveva detto a AP 1 “già che sei qui,

siediti a bere qualcosa”. So che AP 1 si era seduto e avevano conversato del

più e del meno” (AI 93, in MP 2011.4818, PP __________ 21.3.2013, pag. 3).

Analoga impressione si ha leggendo la deposizione di

__________, una collega di AP 1. E’ vero che la donna riferisce di confidenze

fattele da AP 1 stesso. Tuttavia, esse possono essere considerate come

veritiere ritenuto che vanno nella stessa direzione di quelle dell’amica

dell’AP:

“ AP 1 mi aveva raccontato che PC 1 era una bella ragazza, che si erano

visti in città ad un festival, tipo __________, e che lei gli aveva dato due

baci sulle guance, tipo amici che si salutano. Che io sappia, sempre in base a

quello che mi diceva AP 1, non ci sono state avances né da una parte né

dall’altra” (all. 3 all’AI 128, in MP 2011.4818, PS __________ 11.4.2013, pag. 3).

Che, in seguito, le attenzioni di AP 1 fossero divenute sgradite

per l’AP e che, quindi, ne fosse in qualche modo disturbata risulta, in

particolare, dal messaggio che lei gli ha inviato a fine settembre 2010

(rifiuto dell’amicizia in Facebook).

Tuttavia, dagli atti non traspare che, neppure nei mesi

immediatamente successivi, i tentativi di AP 1 di entrare in contatto con lei

(se mai ci sono stati) avessero raggiunto quell’intensità a partire dalla quale

si varca la soglia dello stalking.

Che non fosse così è confermato, dapprima, dal fatto che, di quel

periodo (prima dell’episodio della stazione di __________), l’AP ricorda un

solo incontro con AP 1 avvenuto fuori dalla sede della __________ (dove l’uomo

doveva andare per consegnare la posta).

E che in quei mesi non ci fosse stato nulla di rilevante risulta

anche dalla deposizione di __________ (che raccoglieva le confidenze

dell’amica) che, come primo episodio significativo dopo quello di Facebook,

descrive unicamente l’arrivo della prima lettera anonima:

“ Per

quanto riguarda i periodi successivi all’approccio di facebook non ricordo

nessun altro episodio particolare fra AP 1 e PC 1. Un giorno, in ufficio, è

arrivata una lettera…”(AI 93, in MP 2011.4818, PP __________

21.3.2013, pag. 4).

Inoltre, che in quel periodo non ci fosse ancora stalking è

confermato dalle dichiarazioni della stessa AP che, in particolare, al

dibattimento di primo grado, ha avuto modo di dire quanto segue:

gli incontri precedenti l’episodio di __________ avvenivano

solo in via __________ e in via __________ (…) lui lo vedevo e basta e non cercava il contatto con me. Posso anche

dire che siccome la “fase peggiore” non era ancora iniziata, capitava che io

facessi il gesto del saluto al quale lui ricambiava o viceversa” (allegato 2 al

verb. dib. di primo grado, pag. 3).

Oltre al fatto che è la stessa AP a dire che, in

quel periodo, non era ancora iniziata la “fase peggiore” - ciò che è,

comunque, in sé già significativo - non ha da essere argomentato molto per

spiegare che la persona che si sente vittima di atti di stalking non saluta,

per prima, lo stalker quando lo incontra (poiché, così, corre il rischio di

generare malintesi o, perlomeno, di dare il via a contatti, per definizione,

importuni).

Dall’atteggiamento almeno moderatamente cordiale

tenuto dall’AP nei confronti di AP 1 in questo periodo si può ben dedurre che

egli non rappresentasse ancora per lei nulla più di un ammiratore sgradito.

Conferma, del resto, questa conclusione il fatto che

l’AP ha deciso di rivolgersi ad un avvocato e poi alla polizia ben più in là

nel tempo: all’avvocato si è rivolta, in effetti, soltanto dopo avere ricevuto

la prima lettera anonima (quindi, nel corso della primavera dell’anno

successivo) e alla polizia solo parecchi mesi dopo gli incontri del periodo

settembre-dicembre 2010, e meglio nel giugno 2011 (e soltanto dopo l’episodio

dello scooter).

d. L’episodio del tunnel di __________ - verosimilmente da situare nella

seconda metà del 2010 - consiste nel fatto che l’AP, che viaggiava in colonna

in direzione della stazione FFS di __________, si è accorta, quando era sotto

il citato tunnel che, dietro la sua vettura, c’era quella di AP 1. Secondo la

versione di AP 1, egli si è accorto che la vettura era quella dell’AP soltanto

quando, davanti alla stazione FFS, ella ha fatto una manovra azzardata per

parcheggiare:

“ È vero che in

quel periodo, il periodo dell’__________ o del __________ del 2010, una volta

mi sono trovato con la macchina dietro quella di PC 1. Io stavo andando a casa.

Ero sotto il tunnel di __________. Volevo prendere la direzione della stazione

per andare a casa. Ho visto che PC 1 [era] nella macchina davanti alla mia solo

una volta raggiunta la stazione, quando ho notato che quella macchina aveva

fatto una manovra azzardata per entrare nel parcheggio. È stata la manovra che

ha attirato la mia attenzione e che mi ha fatto notare la macchina e l’ho

salutata. Non mi sono fermato. Ho proseguito il mio viaggio verso casa” (verb.

dib. d’appello, pag. 4; cfr., anche, AI 50, in MP 2011.4818, pag. 7).

Ritenuto come nemmeno l’AP abbia mai preteso che AP 1, in quel

frangente, l’abbia in qualche modo importunata e visto come la via __________,

il tunnel e le strade attorno alla stazione siano un punto centrale del piano

viario di __________ e considerato, poi, ancora, che non v’è nulla di anomalo

nel fatto che una persona che lavora nella zona di __________ e abita a __________

percorra il tunnel di __________ e, poi, svolti in direzione della stazione

ferroviaria, non può non sorprendere che - in assenza di qualsiasi altro

elemento - ad un simile episodio si attribuisca natura coercitiva.

e. Ci si potrebbe chiedere se la coazione abbia avuto inizio con

l’episodio della stazione di __________.

Al riguardo, occorre dapprima sottolineare che, ritenuto come

davvero una zia di AP 1 abitasse all’epoca a __________, non può essere escluso

che, effettivamente, egli si trovasse lì per farle visita e che il suo incontro

con l’AP fosse stato, davvero, un caso.

E’ vero che l’imputato ha seguito l’AP fino alla fermata del bus

nonostante lei gli chiedesse di andarsene. Tuttavia, è anche vero che AP 1 ha -

con una certa ragionevolezza visto che, sin lì, fra loro non c’era stato nulla

di particolare - sostenuto di averlo fatto per chiederle il perché della

reazione che lei aveva avuto vedendolo:

Ho avuto modo di

chiederle se avesse avuto qualcosa con me, se ce l’avesse avuta con me. PC 1 in

quel frangente mi aveva risposto di non avere alcunché, ma di lasciarla in

pace” (AI 15, PS AP 1 30.11.2011, pag. 3);

“ io ero in

stazione perché andavo a trovare dei parenti in treno. (…) io non l’ho mai

seguita. Anzi, quella sera ne ho approfittato per chiederle se ce l’aveva con

me, per come mi aveva salutato” (AI 54, in MP 2011.4818, pag 7).

Del resto, emerge dalle dichiarazioni della stessa AP, che, in

realtà, AP 1 l’ha seguita per pochi metri:

lui mi ha

seguito per 50-100m fino all’autopostale dove ho potuto svincolarmi” (allegato

2 al verb. dib. di primo grado, pag. 3).

Il tutto è,

dunque, durato pochi minuti. Quindi, è durato soltanto il tempo normalmente

necessario a chiedere spiegazioni quali quelle che AP 1 ha detto di avere

chiesto.

In questo senso, nonostante l’inquietudine che quell’incontro

sembra avere generato nell’AP, questa Corte ritiene di non poter attribuire a

questo episodio valenza di coazione: si tratta di uno di quei gesti in sé

innocui che possono costituire coazione soltanto in forza di una loro

particolare ripetitività che, a questo momento, in concreto, manca del tutto.

A questo va aggiunto che, in applicazione del principio in dubio

pro reo, andrebbe, comunque, accertata l’assenza di dolo.

51. Per il periodo che va

da gennaio 2011 al momento del primo arresto (27 febbraio 2013) non risulta

che, al di fuori degli incontri avvenuti sul posto di lavoro, ve ne siano stati

di particolarmente numerosi. Anzi, ne risulta, in realtà, soltanto uno.

E’ la stessa AP che lo dice:

per quello che

riguarda il periodo precedente (ndr: il primo arresto) è difficile dare

indicazioni anche perché lui lavorava ancora e lo vedevo quindi in ufficio per

sue questioni lavorative. Posso comunque indicare come incontri da lui voluti

in modo non casuale quelli della stazione di __________, quello del tunnel di __________

oppure quello del motorino, quando lui è salito sul marciapiede” (allegato 2 al

verb. dib. di primo grado, pag. 4).

Tenuto conto che dell’episodio del tunnel di __________

e dell’incontro a __________ già s’è detto, tolti quelli sul posto di lavoro,

rimane soltanto l’episodio del motorino.

Tuttavia, va detto che, nell’ipotesi accusatoria,

quell’episodio non può essere considerato altro che un tentativo abortito di

investimento o una spericolata bravata volta ad intimidire. In questo senso,

esso non può, manifestamente, essere compreso nei “pedinamenti” di cui

al punto n. 1.1 del dispositivo della sentenza impugnata.

Pertanto, esaminarlo e considerarlo in questa sede

equivarrebbe ad una reformatio in peius proibita dall’art. 391 cpv. 2 CPP.

52. Rimangono gli incontri sul posto di lavoro.

In ogni caso, per le consegne della posta effettuate

sino al momento in cui la signora PC 1 ha detto a AP 1 di entrare in ufficio

soltanto quando aveva raccomandate da consegnare, non si può dire che siano

realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi della coazione.

Da un lato, già solo perché è evidente che, proprio

perché motivati da esigenze di lavoro e/o da una prassi lavorativa, non può essere

ammesso il dolo di AP 1.

D’altro lato, perché risulta dalle dichiarazioni

della stessa AP e da quelle della teste __________ (cfr. consid. 16) che, in

quelle occasioni, il comportamento di AP 1 era del tutto adeguato e che egli (se

si eccettuano gli inviti dell’estate 2010 di cui s’è detto sopra) non faceva

nulla per attirare l’attenzione dell’AP.

Per il periodo successivo al “battibecco”

dell’aprile 2011, va detto che AP 1 ha dichiarato a più riprese di avere dato

seguito alla richiesta dell’AP.

L’AP sembra aver sostenuto il contrario quando ha

detto che AP 1 “aveva rafforzato la sua presenza in ufficio”. Tuttavia,

la dichiarazione - del tutto generica e, quindi, in sé inutilizzabile - è

rimasta senza i necessari approfondimenti e chiarimenti istruttori (necessari,

in particolare, se si considera che AP 1 non aveva più lavorato dalla seconda

metà di febbraio ad inizio aprile).

Per il periodo successivo al novembre 2011, la

questione non si pone più, ritenuto come AP 1, per disposizione dei superiori,

non consegnasse più la posta in quella zona durante la settimana.

È vero che c’è l’episodio della raccomandata

consegnata da AP 1 il 15 febbraio 2013, quando il turno era del collega __________.

Tuttavia, si tratta pur sempre di un solo episodio in cui, peraltro, AP 1 ha

avuto contatto soltanto con un collega dell’AP e non con l’AP stessa.

Ne deriva che agli incontri avvenuti fra l’AP e AP 1

sul posto di lavoro della donna non può essere attribuita natura coercitiva per

assenza sia dei presupposti oggettivi che di quelli soggettivi.

53. Fuori dal lavoro, per il periodo che va dalla prima scarcerazione (12

aprile 2013) al secondo arresto (28 agosto 2014) - cioè, nell’arco di 16 mesi -

vi sono stati (seguendo le dichiarazioni della stessa AP, cfr. supra consid. 40)

- una decina di incontri (anche l’amica dell’AP ha, peraltro, riferito che la

signora PC 1 le parlò di una decina di incontri, cfr. AI 50, in MP 2014.5486, pag.

3).

Già in assoluto, si tratta di un numero di incontri che

non è ancora tale da conferire natura coercitiva a gesti che sono, in sé, del

tutto neutri (in linea teorica, si tratterebbe di un incontro ogni mese e mezzo

circa).

Questa conclusione vale a maggior ragione se si

pensa che il tutto è avvenuto a __________, cioè in una cittadina di modeste

dimensioni, in cui è giocoforza incontrarsi. E questo ancor di più quando

l’attività di uno dei due presuppone, per definizione, una forte e costante

presenza sul territorio.

L’AP ha detto, poi, che alcuni di questi incontri

sono avvenuti all’__________. Ciò rinforza la conclusione precedente ritenuto

come quella manifestazione sia seguita da moltissime persone. Del resto, non

può essere taciuto che uno di quegli incontri è avvenuto, evidentemente, per

caso:

“ lui era seduto all’entrata del bar __________, dietro al palco e lei

che stava andando alla toilette, passando di lì, l’ha proprio incontrato e

ricordo che mi aveva detto di essersi spaventata di trovarlo lì” (AI 50, in MP

2014.5486, pag. 3).

Non ha da essere spiegato come AP 1 non potesse

prevedere che l’AP potesse avere bisogno di andare alla toilette né che, in

quel caso, facesse uso proprio di quella del bar __________. Al di là dello

spavento dell’AP, è evidente che non vi sono elementi che permettano di

accertare che AP 1 si sia messo lì per poterla vedere.

54. Nell’inchiesta e nel giudizio di primo grado si parla, poi - come di

atti coercitivi - di “incontri” in cui l’AP non ha visto AP 1 che era nei

paraggi.

Non si sa quante volte ciò (cioè, questi non-incontri)

sia successo. Agli atti vi sono soltanto, oltre alle dichiarazioni dell’AP che

dice che gli amici a volte le dicevano di averlo incontrato, quelle di __________:

“ posso dire di averlo visto per caso in giro una sera all’__________ di __________

quest’estate 2014. Io non mi trovavo in compagnia di PC 1 ma so che lei era

comunque in giro quella sera. ADR che so che PC 1 quella sera si trovava nella

zona davanti al palco mentre AP 1 l’ho visto in fondo alla piazza” (AI 50, in MP

2014.5486, pag. 2).

Rilevato che questa Corte fatica a comprendere come

un “non-incontro” possa costituire un atto coercitivo, risulta evidente dalla

descrizione surriportata che non vi sono elementi oggettivi per ricondurre la

presenza di AP 1 ad una sua volontà di incontrare l’AP.

55. Il primo giudice - che, discutendo la realizzazione del reato, parla di

“innumerevoli episodi” (sentenza impugnata, consid. 54, pag. 50) -

sembra aver considerato come atto coercitivo anche il fatto che AP 1 abbia,

qualche volta, fotografato di nascosto l’AP (sentenza impugnata, consid. 31,

pag. 32).

Al riguardo, va, dapprima, osservato che è lo stesso

primo giudice ad ammettere che “non vi è assoluta certezza in merito al

fatto che (le foto) ritraggono l’AP”. Inoltre, va detto che l’AP stessa non

si è mai riconosciuta nelle foto che le sono state mostrate.

Trattandosi di questione oggettiva (o è l’AP ad

essere ritratta o non è lei), già solo questa mancanza di certezza avrebbe

dovuto imporre maggiore prudenza.

Ma, soprattutto, va considerato che stiamo parlando

di coazione, cioè di quel reato con cui, in parole povere, si costringe

qualcuno a fare o non fare. Dunque, quand’anche dovessimo poter accertare che

le foto ritraggono l’AP, rimarrebbe, comunque, estremamente difficile anche

solo ipotizzare che AP 1, ritraendola di nascosto (senza farsi vedere e senza

nemmeno, poi, inviarle le foto) abbia realizzato il presupposto oggettivo del

reato descritto.

56. Nella sentenza di primo grado si dedica quasi un considerando al fatto

che __________ (amico dell’AP) ha dichiarato che AP 1 faceva in modo di

incontrare PC 1 passando, sul mezzogiorno, nelle zone da lei normalmente

frequentate (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 29 e 30). Il primo giudice

sembra avere interpretato anche questi fatti come atti coercitivi, o perlomeno,

come atti indizianti la volontà di AP 1 di incontrare l’AP.

Al riguardo, il primo giudice ha citato il seguente

stralcio dell’audizione di __________:

“ Sapevo che quando aveva il giro che prevedeva di trovarsi verso

mezzogiorno a __________, in realtà lui finiva e si recava subito a __________.

Per ogni giro che aveva e che non comprendeva la zona di via __________, lui

faceva comunque in modo di passarci davanti. Devo dire che so anche che lui

andava a mangiare presso la clinica __________. Quindi la scusa era buona per

passare da via __________. Però a me sembrava proprio che facesse apposta per

incrociare PC 1” (AI 85, in MP 2011.4818, PP 12.3.2013, pag. 6).

Detto che le impressioni di un teste non possono

fondare un accertamento, da queste dichiarazioni nulla si può evincere a carico

di AP 1 in relazione al fatto che, sul mezzogiorno, egli percorresse la via __________

proprio perché (come ha, peraltro, indicato lo stesso teste) egli mangiava alla

Clinica __________.

Va, poi, ancora aggiunto che è accertato che, alla

fine del suo turno, AP 1 rendeva spesso visita ad un ex-collega e amico che

gestiva e gestisce l’edicola __________, in via al __________ a __________, e

che è altrettanto accertato che, dopo il suo rilascio nell’aprile 2013, ha ripreso a far visita a questo amico - e alla collega di lui (che peraltro accompagnava a

casa dopo il lavoro) - per cui, nel tempo libero, faceva anche piccoli

lavoretti/favori:

“ (…) proprio al mio chiosco si era presentato AP 1. Era vestito da

postino, stava lavorando (…) per me era stato un piacere ritrovarlo, è stato un

tuffo nel passato. Lui era anche felice di vedermi (…) era già il 2010 . Dopo

due o tre volte che è venuto da me al chiosco, in occasione delle quali è

capitato che bevessimo un caffè assieme, sempre all’edicola AP 1 ha iniziato a

chiedermi che non sarebbe stata una cattiva idea uscire insieme a bere qualcosa

o a mangiare una pizza (…) veniva al mio chiosco molto spesso. Quando lavorava

ancora in Posta capitava in mattinata, una volta finito il suo giro. Di solito

veniva più o meno dopo il suo servizio. Nell’ultimo anno viene nel tardo

pomeriggio. (…) dopo essere stato rilasciato ha ripreso lui a venire a trovarmi

al chiosco (…) Sapevo da AP 1 che non si poteva avvicinare entro i 200 m dal conservatorio, dove lavorava PC 1 (…) io in buona fede ho pensato che venendo da me,

essendo un amico, non ci fosse alcuna violazione di tale misura quindi, visto

che avevo bisogno di un aiuto, gli ho proposto di darmi una mano andandomi a

comprare dei giornali a __________ (…) Per le mie necessità, AP 1 va a __________

ogni venerdì mattina (…) Nella prima settimana di luglio è andato tutti i

giorni, poi dopo soltanto di venerdì. Gli altri giorni viene ancora al chiosco

a salutarmi e ultimamente a chiacchierare con la __________ che poi accompagna

a casa la sera”(AI 51, PP __________ 17.9.2014, pag 3, 4, 6 e 7);

“ __________ (…)

è un mio amico e io ho iniziato ad aiutarlo già quando ancora lavoravo in

Posta. Lo aiutavo, nel mio tempo libero, facendogli le spese di cui aveva

bisogno. Capitava che andassi al Denner a comprargli qualcosa, a comprargli i

giornali in Italia oppure altri piccoli servizi come comprargli i francobolli o

cambiargli la moneta in Posta. Non ho mai preso uno stipendio né sono mai stato

pagato in altro modo per questi aiuti. Nel periodo in cui io non avevo più il

lavoro, __________ si limitava a pagarmi la benzina per i servizi e, al

massimo, ad offrirmi qualche caffè o qualche colazione.

Nell’estate 2014, ho fatto questi servizi a __________ per

un’intera settimana, tutte le mattine. Questo perché era assente la persona che

si occupava normalmente di questi lavori. Altrimenti lo aiutavo solo il venerdì

per il sabato oppure, se aveva bisogno, anche il sabato” (verb. dib. d’appello,

pag. 2 e 3).

Ne deriva che molte delle presenze di AP 1 nella

zona di __________ non possono essere attribuite - senza violare il principio

in dubio pro reo che regge anche la valutazione delle prove - ad una sua

volontà di vedere l’AP. E questo a maggior ragione se si pensa che la stessa AP

ha detto che, tolta la prima volta alla stazione (incontro che lei stessa ha

ritenuto essere casuale), quando lo ha visto (nel periodo successivo alla sua

scarcerazione), AP 1, era (quasi) sempre vicino all’edicola:

la prima alla

stazione e le altre volte tutte vicino al chiosco” (AI 4, in MP 2014.5486, PP PC

1 26.8.2014, pag. 2).

E non va dimenticato che la stessa AP ha detto che

l’ultima volta che ha visto AP 1 è stato ad inizio agosto, di mattina, vicino

al chiosco e che lui le dava le spalle: ciò che conforta la tesi secondo cui

l’ha visto quando AP 1 portava lì i giornali che aveva comprato in Italia per __________.

È vero che __________ ha detto che l’amico gli

parlava con una certa ossessività della donna e che lui sospettava che andasse

a trovarlo per avere l’occasione di vederla.

È però anche vero che AP 1, cui queste dichiarazioni

sono state contestate, ha ammesso, sì, di avere parlato all’amico della signora

PC 1 ma non con l’intensità da lui descritta e ha negato che lui andasse lì per

poterla vedere, precisando che ci andava “per aiutarlo e per andare a

trovare __________”. Ed è altrettanto vero che non si può negare

attendibilità a queste dichiarazioni di AP 1 visto che, nell’interrogatorio del

19 settembre 2014, le sue reazioni a quelle di __________ non sono state di

negazione assoluta ma sono state sfumate, con ammissioni su circostanze che, in

sé, avrebbero potuto essere usate contro di lui (cfr., al riguardo, AI 54, in

MP 2014.5486, pag. 6 e 7).

Del resto, anche il fatto che, così come dichiarato

da __________, nell’ultimo anno (cioè nel 2014), AP 1 andasse al chiosco “nel

tardo pomeriggio” conferma che egli ci andava davvero per parlare con __________

che poi accompagnava a casa.

E, comunque, rimane il fatto - determinante - che,

nonostante questi passaggi regolari di AP 1 in zona, l’AP lo ha visto soltanto

una decina di volte in ben 16 mesi. Si tratta di un elemento determinante

poiché, non solo toglie natura coercitiva agli incontri (ciò che fa sì che non

sia dato il presupposto oggettivo del reato), ma dimostra, da solo, che AP 1

non aveva intenzione di incontrare l’AP in intensità tali da trasformare i suoi

gesti in atti coercitivi (quindi, da solo, dimostra l’assenza del presupposto

soggettivo).

57. Nello stesso considerando (pag. 30 della sentenza impugnata), il primo

giudice ha citato parte delle dichiarazioni di __________ (collega ed amica di AP

1):

“ credo che PC 1 andasse alla stazione per prendere il treno (…)

effettivamente AP 1 mi aveva detto che andava lì per vederla passare ma mi era

sembrata una cosa innocente” (allegato 3 all’AI128, in MP 2011.4818, PS 11.4.2013,

pag. 3).

Precisato che la teste non situa nel tempo questi

viaggi di AP 1 in stazione, va, soprattutto, annotato che, subito dopo le dichiarazioni

citate nella sentenza di primo grado, la teste ha aggiunto che:

“ a me AP 1 ha detto di averlo fatto tre o quattro volte” (allegato 3

all’AI128, in MP 2011.4818, PS 11.4.2013, pag. 3).

E’ quindi molto probabile - ed è ciò che va

accertato in applicazione del principio in dubio pro reo - che questi tentativi

di AP 1 di vedere la donna si situino nel primo periodo e che non siano stati

notati dall’AP.

Va, poi, ancora rilevato che la teste ha detto che AP

1 è andato lì “per vederla passare”. Che è ancora cosa diversa dal

provocare degli incontri.

58. Ne deriva che AP 1 deve essere assolto dal reato di coazione per gli

incontri (definiti “pedinamenti” nel DA e nella sentenza di primo grado)

avvenuti con l’AP nei periodi considerati dal DA e dall’AA nonché per la

lettera di cui al punto n. 1.3 dell’AA.

59. AP 1

deve, dunque, essere dichiarato autore colpevole di coazione ripetuta in

relazione alle lettere anonime (ad eccezione di quella di cui al punto n. 1.1

dell’AA) mentre deve essere assolto per gli altri atti a lui imputati quale

coazione nel DA e nell’AA.

60. Infine, non serve

argomentare molto per spiegare come, con i due invii anonimi nonché con le

espressioni e/o frasi riportate al punto n. 1 del DA e, poi, al punto n. 2 (tranne

il punto n. 2.4) dell’AA, AP 1 abbia realizzato pacificamente anche i

presupposti oggettivi e soggettivi del reato di ingiuria (art. 177 CP)

ripetuta.

Imputabilità

61. Nel corso delle due

inchieste a carico di AP 1, il dott. __________, spec. FMH in psichiatria, è

stato incaricato, prima, di peritare l’imputato e, poi, di aggiornare il suo

referto peritale.

Nella sua perizia 13 aprile 2013 (AI 123, in MP 2011.4818), lo

specialista ha posto la diagnosi di disturbo dell’identità di genere (DSM

IV-302.85) in un soggetto con profonde ferite emotive (AI 123, pag. 13), ha

ritenuto che il comportamento di cui trattasi è “da mettere in rapporto con

la problematica psicologica emersa”, in particolare, con la “frustrazione

dei vincoli affettivi e al disturbo dell’identità di genere” e ha concluso

che AP 1 ha agito in uno stato di lieve scemata imputabilità (AI 123, pag. 14).

Nel complemento peritale del 5 ottobre 2014 (AI 69, in MP 2014.5486),

il dott. __________ ha precisato che le “profonde ferite emotive” erano

“legate ai vissuti abbandonici” e che:

“ i reati

contestati al peritando sono da mettere in rapporto con la problematica

psicologica emersa e in particolare con il comportamento manifesto legato alla

frustrazione dei vincoli affettivi, al disturbo dell’identità di genere e al

grave disturbo della personalità con tratti paranoici e perversi” (AI 69, pag.

10).

Inoltre, sulla base della nuova valutazione, ha concluso che le

turbe presentate hanno influito in modo sensibile sulla capacità di AP 1 di

agire secondo una corretta valutazione del carattere illecito dei suoi gesti e

ha, quindi, ritenuto che egli ha agito in uno stato di scemata imputabilità di

grado medio (AI 69, pag. 11).

Commisurazione della pena

62. Sia AP 1 che il

procuratore pubblico contestano la commisurazione della pena operata dal primo

giudice.

AP 1 chiede, in via subordinata all’assoluzione, una riduzione della pena.

Dal canto suo, il procuratore pubblico chiede, invece, che l’imputato sia

condannato alla pena detentiva di 20 mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto.

63. Giusta l’art. 181 CP

chi si rende autore colpevole del reato di coazione è punito con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Per l’art. 177 CP, invece, il reato d’ingiuria è punito con una

pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2

dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di

lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

64. AP 1 risponde dei

reati di:

- coazione

ripetuta, per avere scritto 25 lettere anonime sull’arco di 3 anni e 4 mesi

- ingiuria

ripetuta, commessa sempre sull’arco di 3 anni e 4 mesi.

Questa Corte condivide parte delle argomentazioni svolte dalla

prima Corte ai consid. 60 - 63 della sentenza impugnata e la sua conclusione

secondo cui - in applicazione dei criteri più volte ricordati da questa Corte e

ripresi da quella di primo grado al consid. 52 della sentenza impugnata (cfr., in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7) - la colpa di AP 1 non può essere

banalizzata, ritenuto, in particolare, il lungo periodo in cui ha agito.

Tuttavia, va tenuto conto del fatto che la lesione del bene protetto dalla

norma violata non può essere considerata gravissima ritenuto che l’AP non ha,

oggettivamente, modificato radicalmente né il proprio stile di vita né le

proprie abitudini.

E’ vero che l’AP parla di una sofferenza particolarmente elevata.

Tuttavia, tale sofferenza è apparsa, a questa Corte, eccessiva per rapporto al

reato accertato: ci si riferisce, in particolare, ad affermazioni quali “è

come se mi violentasse tutti i giorni”, “la sensazione è quella di

averlo sempre vicino, addosso”, “è una presenza costante e per me, anche

quando non lo vedo, invadente”.

Non si vuol dire, con questo, che l’AP non abbia sofferto

intensamente. Quel che si vuol dire è che la sua sofferenza sembra essere,

almeno in parte, il frutto di una sensibilità particolare e pregressa ai reati

di cui AP 1 risponde (tanto è vero che il doc. L allegato all’AI 1 parla di un

disturbo d’ansia associato a sindrome depressiva evidenziatosi già nel

settembre 2010, cioè in un periodo precedente di ben sette mesi all’inizio del

reato).

Ingiustificata - sempre in rapporto ai comportamenti

delinquenziali di AP 1 - è, poi, apparsa alla Corte la paura di un suo

passaggio all’atto e il conseguente stato ansioso (“ho paura che possa

commettere violenza fisica su di me”) descritto dall’AP al dibattimento di

primo grado. Se è vero che le lettere anonime erano atte a generare uno stato

ansioso e che, quindi, in un primo tempo una simile paura poteva giustificarsi,

è anche vero che, già il 9 aprile 2013, il perito aveva escluso la possibilità

che AP 1 assumesse comportamenti eterolesivi (AI 110, in MP 2011.4818) e che di

ciò l’AP era certamente al corrente.

Infine, non va dimenticato che il primo giudice ha ritenuto come

conseguenza della coazione e, quindi, forzatamente, addebitato a AP 1 il fatto

che l’AP abbia fatto uso, nell’autunno 2010, di una terapia farmacologica

contro l’ansia (cfr. sentenza impugnata, consid. 54, pag. 50) e che di questo,

invece, non si può tener conto nella valutazione della colpa ritenuto che, per

quel periodo, come detto, AP 1 è stato assolto dal reato di coazione.

Parimenti, contrariamente a quanto fatto dal primo giudice (cfr.

sentenza impugnata, consid. 54, pag. 50), il cambiamento del numero di telefono

non può essere ritenuto conseguenza della coazione, visto quanto indicato

sopra, al consid. 49.b di questa sentenza.

Ne deriva che, in questa sede, occorre riportare all’agire di AP 1

“soltanto” quanto può essere oggettivamente constatato: quindi, in sostanza,

oltre ad un comprensibile disagio e ad una moderata sofferenza psichica (cfr.

deposizione signora __________), il fatto che la signora PC 1 ha modificato i

propri orari di arrivo e di partenza dal lavoro poiché tutto il resto non ha

subito, per quanto consta, modifiche di rilievo.

Pertanto, relativamente al reato di coazione, la colpa di AP 1

deve essere qualificata di grado medio (e non medio-alto o grave come ritenuto

dal primo giudice).

La pena inflitta in primo grado deve, quindi, essere ridotta per i

seguenti motivi:

-

diminuzione dell’intensità della lesione del bene giuridico protetto dalla

norma;

-

assoluzione dal reato di coazione in relazione ai “pedinamenti”

definiti “innumerevoli” dal primo giudice;

-

diminuzione del periodo in cui AP 1 ha delinquito (che non va dall’estate

2010 all’agosto 2014 ma parte dal 16 aprile 2011);

-

aumento del grado di scemata imputabilità da lieve (così come ritenuto dal

primo giudice, cfr. consid. 62 e 64) a medio (cfr. AI 69, pag. 11);

-

non punibilità, con la pena detentiva, dell’ingiuria ripetuta (come fatto

dal primo giudice): in effetti, secondo la giurisprudenza federale, non è possibile pronunciare una pena complessiva

ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 CP in caso di sanzioni di diverso genere; queste

devono essere cumulate perché il principio dell'inasprimento della pena si

applica solo quando vengono irrogate più pene dello stesso genere (DTF 138 IV

120 consid. 5; 137 IV 57 consid. 4.3).

Ne deriva che per il reato di coazione

ripetuta occorre dipartirsi da una pena inferiore a quella di 26 mesi

considerata dal primo giudice (consid. 64 della sentenza impugnata). Tutto ben considerato,

per il reato ex art. 181 CP, appare equo dipartirsi da una pena di 18 mesi che,

poi, va ridotta in funzione della scemata imputabilità di grado medio (DTF 136

IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), a 12

mesi. Non può esservi, invece, riduzione in funzione del vissuto personale

particolarmente difficile dell’imputato ritenuto come esso (in particolare, il

vissuto abbandonico) sia già stato considerato dal perito.

A questa pena va aggiunta quella, per il reato di ripetuta

ingiuria, di 60 aliquote giornaliere da fr. 10.- cadauna: per questo reato,

infatti, la colpa di AP 1 è di un’entità non indifferente visto il gran numero

di ingiurie proferite, la loro oggettiva pesantezza e volgarità e l’evidente suo

intento di ferire la sensibilità della sua vittima.

65. Per le pene detentive

di una durata compresa tra un anno e due anni, la sospensione condizionale

della pena giusta l'art. 42 CP è la regola a cui si

può derogare solo in caso di prognosi sfavorevole o altamente incerta (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2). C’è, in particolare, prognosi sfavorevole quando vi è pericolo di recidiva (Tag/Manhart,

Strafgesetzbuch: Ein Uberblick über die Neuerungen, in Plädoyer 1/07, n. 2.1

pag. 38-39; Stratenwerth, Allgemeiner Tei II, Strafen und Massnahmen, 2a

edizione, Berna 2006, § 5, n. 19; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2007, ad art. 42, n. 9).

a. Per

prima cosa, va detto che AP 1 è incensurato.

Si tratta di una circostanza da considerare con una certa

attenzione ritenuto che egli ha più di 50 anni. Da ciò occorre, infatti,

derivare l’accertamento secondo cui, nonostante le sue fragilità psichiche e

una vita oggettivamente non facile e in cui ha certamente dovuto affrontare più

volte l’esperienza del rifiuto e della frustrazione, egli ha saputo comportarsi

correttamente per un lungo periodo di tempo.

b. Come visto sopra, già

il 9 aprile 2013, il perito giudiziario aveva escluso che AP 1 presentasse

“una pericolosità etero-lesiva diretta nei confronti della persona che è

vittima delle sue insistenti attenzioni” (AI 110).

Tale valutazione ha trovato conferma nei fatti visto che, così

come in precedenza, nemmeno dopo la sua scarcerazione (12 aprile 2013), AP 1 ha

mai nemmeno avvicinato la signora PC 1.

Al dibattimento d’appello, il dott. __________ ha confermato il

giudizio espresso il 9 aprile 2013:

“ ritengo che non

ci sia nessun rischio di un passaggio all’atto. In parole povere, non esiste un

rischio che AP 1 “metta le mani addosso” ad una persona che potrebbe essere

oggetto della sua attenzione” (verb. dib d’appello, pag. 8).

c. Invece, il perito

giudiziario ha indicato che vi è un rischio “piuttosto elevato” che AP 1

“possa commettere nuovi reati attinenti alla sfera erotica” (AI 123, pag.

15; AI 69, pag. 11).

Al dibattimento d’appello, così ha spiegato tale concetto:

“ La presidente

mi chiede di meglio spiegare il rischio “commettere nuovi reati attinenti alla

sfera erotica” di cui ho parlato nelle mie perizie. In sostanza, con tale

espressione parlavo del rischio di nuove ingiurie. (…) Rispondendo alla PP

preciso che il rischio di recidiva si riferisce anche ai tentativi ossessivi di

incontrare la signora” (verb. dib. d’appello, pag. 8).

Considerato come non si possa recidivare ciò che non si è fatto (i

“tentativi ossessivi di incontrare la signora” sono stati, infatti,

esclusi), rimane che AP 1 presenta un rischio elevato di recidivare le

ingiurie, ritenuto che, con ciò, il perito intendeva, in realtà, il rischio di

riprendere ad inviare lettere anonime ingiuriose.

d. Va, qui, annotato

che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice (sentenza impugnata,

consid. 65, pag. 57), bisogna dire che i comportamenti aventi natura di reato

di cui AP 1 risponde per il periodo successivo alla prima scarcerazione (e si

tratta di ben 16 mesi) sono soltanto tre a fronte dei 23 del periodo

precedente.

A significare che la carcerazione subita a qualcosa è servita.

e. Se, comunque, il

rischio di recidiva evidenziato dal perito depone contro una pena sospesa

condizionalmente, occorre, però, anche considerare che lo stesso perito

giudiziario, in aula, ha dichiarato che una pena sospesa potrebbe fungere da

buon deterrente ed aiutare AP 1 a non ricadere più in comportamenti quali

quelli per cui oggi è condannato:

“ La presidente

mi chiede se ritengo che una pena sospesa condizionalmente potrebbe aiutare il

signor AP 1 ad evitare di ricadere in comportamenti quali quelli che gli sono

addebitati dalla pubblica accusa e, perciò, se ritengo una pena sospesa

maggiormente dissuasiva rispetto ad una già scontata.

Penso di sì, a condizione che la condizionale venga affiancata

dalla misura del trattamento psicoterapico di cui ho detto sopra. Una pena

sospesa avrebbe maggiore efficacia di una già scontata, sempre a condizione che

il signor AP 1 segua il trattamento di cui ho detto” (verb. dib. d’appello, pag.

8).

f. Nella perizia, il

dott. __________ aveva indicato come necessario un trattamento ambulatoriale

psicoterapico associato ad uno farmacologico (AI 123, pag. 16 e 17; AI 69, pag.

12).

Al riguardo, al dibattimento d’appello ha spiegato tale

indicazione come segue:

“ preciso che

quello che io propongo è un trattamento farmacologico in grado di contenere la

pulsione sessuale. Tuttavia, voglio precisare che con ciò non propongo dei

trattamenti drastici o castranti. Propongo semplicemente degli antidepressivi

che possono modulare la pulsione sessuale rendendola più contenuta tenendo

conto degli effetti di questo tipo di medicamenti (che toccano un po’ la

libido). Si tratta di medicamenti che calibrati permettono di raggiungere il

risultato sperato senza ledere troppo la personalità del paziente. Nel caso in

cui il signor AP 1 persistesse a non voler assumere medicamenti appare adeguata

anche una psicoterapia diversa da quella instaurata dal Servizio psicosociale,

e meglio una psicoterapia cognitivo-comportamentale che ha un’impronta più

pragmatica. In tal caso si potrebbe prescindere dal trattamento farmacologico.

Sarà poi dovere del curante decidere come proseguire con la cura“ (verb. dib. d’appello,

pag. 8).

g. In concreto, dunque,

tutto ben considerato, è proprio per il suo effetto maggiormente dissuasivo e

preventivo - e, dunque, nell’ottica di una migliore prevenzione speciale (DTF 134 IV 1 consid. 5.5.2) - che questa Corte dispone la

sospensione condizionale della pena inflitta a AP 1 (che ha, sin qui, già

scontato quasi nove mesi di carcere).

Avendo egli conoscenza diretta del significato della privazione

della libertà, la consapevolezza di avere una pena detentiva sospesa gli farà

meglio comprendere quanto gli costerebbe un’eventuale ricaduta in comportamenti

delinquenziali.

In questo senso, la sospensione condizionale che oggi gli viene

concessa risulta essere maggiormente efficace sotto il profilo della

prevenzione speciale rispetto ad una pena interamente scontata.

h. La sospensione delle

pene - detentiva e pecuniaria - è assortita da un periodo di prova di tre (3)

anni.

i. Inoltre, in

applicazione dell’art. 63 CP, viene ordinata la misura del trattamento

psichiatrico ambulatoriale (così come indicato dal perito giudiziario nelle sue

perizie e, poi, precisato durante la sua audizione durante il dibattimento

d’appello).

Pertanto, questa sentenza viene intimata all’UAR che dovrà

organizzare e monitorare la messa in opera della misura ambulatoriale ordinata

(art. 24 Regolamento sull’esecuzione pene e misure).

Tassazione delle note d’onorario

66. La nota di

onorario dell’avv. DI 1 è apparsa giustificata ed è, quindi, approvata così

come esposta.

Visto il parziale proscioglimento dell’imputato, in caso di

ritorno a miglior fortuna, egli sarà tenuto al rimborso della nota emessa dal

suo difensore per il procedimento di appello soltanto nella misura del 60%.

67. Con la sua

dichiarazione d’appello, AP 1 ha impugnato anche il dispositivo n. 9.2 della

sentenza di primo grado relativo al rimborso delle spese di patrocinio in caso

di ritorno a miglior fortuna.

Così come per quelle relative al procedimento di appello (cfr.

consid. 66), anche per le spese di patrocinio relative al procedimento di primo

grado vale che, alla luce del suo parziale proscioglimento, in caso di ritorno

a miglior fortuna, a AP 1 potrà essere chiesto il rimborso della retribuzione

dell’avv. DI 1 soltanto nella misura del 60%.

Tassa di giustizia e

spese

68. Gli oneri processuali

del processo di primo grado rimangono integralmente a carico di AP 1 (art. 428

cpv. 3 CPP).

Le spese dell’appello e dell’appello incidentale sono attribuite, in

applicazione dell'art. 428 cpv. 1 CPP, secondo il grado di soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 348 e segg.,

379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,

19, 126, 177, 180, 181, 292 CP,

42 e segg., 47 e segg., 106 CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente

il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello presentato

da AP 1 è parzialmente accolto, mentre l’appello incidentale presentato dal

procuratore pubblico è respinto.

Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i

dispositivi n. 2, 4, 5 e 7 della sentenza 4 dicembre 2014 della Corte delle

assise correzionali sono passati in giudicato,

1.1. AP 1 è autore

colpevole di:

1.1.1. ripetuta coazione

per avere, dal 16 aprile 2011 a febbraio 2013 e da aprile 2013 al

6 settembre 2014, a __________, tramite 25 lettere anonime, costretto PC 1 a

modificare alcune sue abitudini di vita;

1.1.2. ripetuta

ingiuria

per avere, dal 16 aprile 2011 al 15 febbraio 2013 e dall’estate

2013 al 6 settembre 2014, a __________, ripetutamente offeso l’onore di PC 1

destinandole 25 lettere e due pacchi dal contenuto ingiurioso;

1.2. AP 1 è prosciolto

dall’imputazione di ingiuria di cui al punto 2.4 dell’AA e dall’imputazione di

ripetuta coazione per il periodo precedente il 16 aprile 2011 nonché per i

seguenti atti:

- le telefonate anonime di cui al punto 2.1 del DA;

- i pedinamenti di cui ai punti 2.2 del DA e 1.1 dell’AA;

- l’episodio del motorino di cui al DA;

- l’invio dei due pacchi di cui al punto 2.5 del DA;

- la lettera di cui al punto 1.3 dell’AA.

1.3. AP 1, avendo agito in

stato di scemata imputabilità, è condannato:

1.3.1. alla pena detentiva di

12 (dodici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

1.3.2. alla pena pecuniaria di

60 aliquote giornaliere da fr. 10.- cadauna (pari a complessivi fr. 600.-);

1.3.3. a sottoporsi ad

un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, così come indicato nelle perizie e

precisato al dibattimento di appello.

1.3.4. L’esecuzione della pena detentiva e della pena pecuniaria è sospesa

condizionalmente con un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

2.1. La

nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:

- onorario fr.

4'170.00

- spese fr.

296.80

- IVA fr.

357.35

Totale fr.

4'824.15

a carico dello Stato.

2.2. Visto il suo parziale

proscioglimento, in caso di ritorno a miglior fortuna, a AP 1 potrà essere

chiesto il rimborso della retribuzione soltanto nella misura del 60%.

2.3. Contro la presente

decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

2.4.

La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,

all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della

giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del

presente dispositivo e la nota d’onorario.

3.

3.1. Gli oneri processuali

relativi al procedimento di primo grado rimangono a carico di AP 1 (e, per

esso, al beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato).

3.2. Visto il suo parziale

proscioglimento, in caso di ritorno a miglior fortuna, a AP 1 potrà essere

chiesto il rimborso della retribuzione della nota di onorario dell’avv. DI 1

relativa al procedimento di primo grado soltanto nella misura del 60%.

3.3. Gli oneri processuali

dell’appello principale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2'000.00

- perito (1/2) fr. 200.00

- altri disborsi fr. 200.00

fr.

2'400.00

sono posti a carico di AP 1 (e, per esso, al beneficio del

gratuito patrocinio, anticipati dallo Stato) in ragione del 60% e in ragione del

40% a carico dello Stato.

3.4. Gli oneri processuali

dell’appello incidentale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.00

- perito (1/2) fr. 200.00

- altri disborsi fr. 200.00

fr.

1'400.00

sono posti interamente a carico dello Stato.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Corte

delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del

Patronato,

Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

- Direzione

del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.