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Decisione

17.2015.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 giugno 2015Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

I primi

giudici hanno ritenuto che, su questo, IM 1 non può essere creduto e ciò, in

sostanza, poiché, se così fosse stato, __________ ne avrebbe riferito agli

inquirenti.

La

spiegazione non convince. Infatti, se è vero che __________ ha riferito del

bacio in bocca, è anche vero che egli non ha, per esempio, parlato agli

inquirenti delle confidenze piuttosto “osées” (le masturbazioni serali) che è

accertato che PC 1 fece la sera del 12 marzo 2013. Ne deriva che il fatto che __________

non abbia detto che, la sera del 13, si parlò di sesso non può essere

considerato come prova del fatto che ciò non avvenne.

In realtà, è

ben verosimile che, come già la sera precedente, la (breve) conversazione che

si svolse nella vettura ruotò attorno al sesso. Se __________ non ne ha

riferito - rispondendo al PP di non ricordare “se PC 1 e IM 1 si dissero

qualcosa di particolare” - è perché, in realtà, l’argomento “sesso” era

qualcosa di usuale. Non fosse stato così, __________ avrebbe, senz’altro,

riferito dei discorsi della sera del 12 marzo. In realtà, egli ha riferito del

bacio sulla bocca - non tanto perché quel saluto lo aveva colpito come qualcosa

di inusuale - ma perché, come egli stesso ha commentato, lui era stato l’unico

a non essere stato baciato e questo, evidentemente, lo amareggiava o, come ha

detto lui, gli dava fastidio.

In queste

circostanze, ritenuto come, al riguardo, nulla sia stato chiesto a PC 1 e come

le dichiarazioni di IM 1 siano costanti (AI 7, PP 21.03.2013, pag. 4; allegato

1 al verbale dibattimentale di primo grado, pag. 4; verb. dib. d’appello, pag.

3), richiamato anche il principio in dubio pro reo che regge la valutazione

delle prove, occorre accertare che, come già la sera precedente, anche la sera

del 13 marzo 2013, nella vettura, si parlò (anche) di sesso.

rapporto

sessuale

16. Condivisa è, invece, l’analisi delle dichiarazioni rese dall’AP su

quello che la prima Corte ha definito “momento topico”.

Dopo avere

ricordato le dichiarazioni rese al riguardo da PC 1 prima alla polizia (allegato 10 all’AI 5, PG 14.3.2013, pag. 3) e, poi, al PP (AI 52, PP

22.10.2013, pag. 5), correttamente i primi giudici hanno annotato che la

giovane ha reso dichiarazioni “divergenti su punti tutt’altro che marginali”:

“ In particolare, non è chiaro se

l’imputato l’avrebbe afferrata per la testa (VI PG 14.03.2013) oppure per i

capelli (VI PP 22.10.2013); non è chiaro se PC 1 si è rialzata con le proprie

forze (“poi io in qualche modo sono riuscita ad alzarmi” - VI PG 14.03.2013)

oppure se è stata rialzata dall’imputato (“Ad un certo momento IM 1 mi ha

tirata su” - VI PP 22.10.2013); non si comprende come e quando le sarebbero

stati abbassati i calzoni, ovvero dopo essere stata rialzata (“lui mi ha tirato

giù i pantaloni” VI PG 14.03.2013), oppure in un imprecisato momento precedente

la congiunzione carnale (“Avevo già giù i calzoni e le mutandine che mi aveva

abbassato IM 1” - VI PP 22.10.2013).

Nella sua

requisitoria, il PP ha sostenuto che quelle evidenziate dai primi giudici non

sono, in realtà, differenze significative.

Questa Corte

ha un’opinione diversa.

Una cosa è

essere afferrata “per la testa”, altra, ben diversa - anche perché molto

più dolorosa - è l’essere “presa per i capelli”.

Ma non è

soltanto l’incostanza di queste dichiarazioni a togliere credibilità alla

ragazza. E’ anche l’assenza di logica interna nella misura in cui è difficile

comprendere come si possa, prendendola per i capelli, “abbassare” una

persona sino a “mettergli in bocca il pene” (AI 52, PP 22.10.2013, pag.

5).

Parimenti,

quando l’AP dice che “in qualche modo sono riuscita ad alzarmi” (VI PG

14.03.2013) descrive una situazione ben diversa da quella di cui parla quando

dice che “ad un certo momento IM 1 mi ha tirata su” (AI 52, pag. 5).

Condiviso è,

pure, il giudizio secondo cui, anche se su modalità e tempistica

dell’abbassamento dei pantaloni neppure IM 1 è stato costante, diverso è per il

resto di quanto accaduto che l’uomo ha descritto con dichiarazioni che sono

risultate essere lineari e costanti (cfr. allegato 1 a rapporto di polizia, PG 20.03.2013, pag. 14; AI 7, PP 21.3.2013, pag. 4-5; cfr sentenza

impugnata, consid. 29 in fine, pag. 28).

dichiarazioni

di PC 1 e di IM 1 sul motivo per cui il rapporto sessuale si è concluso

17. Come osservato dai primi giudici, PC 1 ha raccontato al PP che il

rapporto si è concluso con l’eiaculazione di IM 1 (AI 52, PP 22.10.2013, pag.

5).

Dal canto

suo, IM 1 ha, durante l’inchiesta, sempre detto che il tutto si è interrotto,

prima che lui raggiungesse l’orgasmo, poiché aveva paura di essere sorpreso:

“ lei voleva andare avanti ma le ho

detto che a me non piaceva fare sesso in mezzo alla strada, in queste

condizioni, a me piacciono le comodità. (…) Non me la sono sentita di andare

avanti per paura di essere visto o scoperto da qualcuno” (allegato 1 ad AI 5,

PG 20.03.2013, pag. 14).

“ temevo che ci “beccassero”. (…)

temevo che qualcuno che abitava in zona potesse scoprirci ma non ho notato

nessuno. Ricordo che lei mi ha chiesto se potevamo continuare quello che

abbiamo iniziato nella mia auto. Io le ho risposto di no (…) a me non andava di

farlo in auto, perché semplicemente “non mi andava” (AI 7, PP 21.03.2013, pag.

5).

Al

dibattimento di primo grado e a quello di appello, IM 1 ha, invece, raccontato

che furono le continue telefonate di __________ a far interrompere il rapporto:

“ il rapporto è terminato poiché __________

aveva iniziato a telefonare.

Il Presidente mi chiede di indicare se il

rapporto è terminato a seguito della mia eiaculazione.

R: rispondo di no. Già lo

facevo senza preservativo e non le sarei venuto dentro. Forse sono venuto poco

ed esternamente sui vestiti. (…) ribadisco che a seguito delle continue

telefonate di __________, ho interrotto il rapporto e ci siamo recati verso la

macchina” (allegato 1 al verbale dibattimentale di primo grado, pag. 5 e 6).

“ Ho smesso perché __________

continuava a telefonare. Così io ho detto alla ragazza “guarda lasciamo

perdere, possiamo vederci un altro giorno”. Ricordo che la ragazza avrebbe

voluto continuare a farlo. Pur sapendo che la stavano cercando in ospedale, lei

mi diceva che non le fregava niente e voleva continuare a farlo. Io le ho

ripetuto che era meglio smettere, mi sembra di averle rialzato i leggings (ma

non ne sono sicuro)” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

Delle

telefonate di __________, IM 1 aveva già parlato in inchiesta, situandole,

però, temporalmente al momento in cui lui stava già riaccompagnando PC 1 in

clinica:

“ quando PC 1 è risalita in auto,

quindi quando stavo per riaccompagnarla in clinica, mi ha esternato la volontà

di farlo di nuovo. Solo che __________ continuava a telefonarmi, chiedendomi di

riportare PC 1 al parcheggio. Ricordo che anche PC 1 ha risposto con il mio

telefono alle chiamate di __________” (AI 57, pag. 7).

Va, qui,

sottolineato che, parlando delle telefonate di __________, IM 1 ha detto il

vero. Infatti, il teste stesso ha confermato di avere iniziato a telefonare

poco dopo essersi allontanato, appena rientrato in clinica, e di averlo fatto

più volte:

“ dopo che sono rientrato in Clinica

ho tentato di chiamare IM 1 più di una volta, mi ha risposto. Gli ho chiesto di

riportare PC 1 in Clinica perché la stavano cercando. L’ho chiamato almeno

quattro volte, ricordo che mi ha risposto in due occasioni” (AI 41, PP

2.05.2013, pag. 5).

In queste

condizioni, sempre avuto riguardo al principio che governa la valutazione del

materiale probatorio, occorre accertare che, a far interrompere il rapporto

sessuale, furono le due cose: da un lato, la paura di essere sorpreso e,

dall’altro, le telefonate di __________.

Anche su questo punto, dunque, la credibilità di IM

1 è ben maggiore di quella di PC 1 le cui dichiarazioni, secondo cui l’uomo

avrebbe smesso dopo avere raggiunto l’orgasmo, sono smentite dalle analisi

fatte effettuare dagli inquirenti: infatti, né sugli indumenti né in vagina

sono stati trovate tracce di sperma (AI 42).

Evidenziato che

questa Corte approva l’ipotesi dei primi giudici secondo cui è verosimilmente

stata l’erronea contestazione secondo cui in vagina e

sugli slip dell’AP sarebbe stato rinvenuto liquido seminale ad indurre IM 1 a

non escludere, al dibattimento di primo grado, di avere eiaculato, non si può

che concludere - non tanto che rimangono su questo punto

le tesi dell’imputato e di PC 1 diametralmente opposte (come ha fatto la prima

Corte) - ma che, viste le dichiarazioni del teste __________ e il riscontro

oggettivo delle analisi effettuate, i fatti vanno accertati così come sono

stati raccontati da IM 1.

Del resto,

contrariamente all’opinione dei primi giudici - “appare assai poco

verosimile che l’imputato, per sua stessa ammissione recatosi all’incontro

sperando di poter intrattenere un rapporto sessuale (cfr. VI DIB, p. 4) si

mostrasse a quel punto recalcitrante” (cfr. sentenza impugnata, pag. 29) -

è più che verosimile, poiché conforme al normale andamento delle cose, che

l’assenza di comodità, la paura di essere sorpreso e le diverse telefonate

moleste di __________ abbiano tolto a IM 1 - che non era più un ragazzino - lo

slancio iniziale.

rientro in

clinica

18. Correttamente i primi giudici - dopo avere rilevato che nessuno dei due

protagonisti è stato lineare nel raccontare chi rialzò i leggings alla ragazza

(entrambi hanno detto una volta che fu l’uno e una seconda volta che fu,

invece, l’altra) - hanno concluso che è certo che, terminato il rapporto

sessuale, i due “hanno percorso insieme il tratto di strada che li separava

dalla Clinica” così come IM 1 ha raccontato in modo costante sia al

dibattimento di primo grado che a quello d’appello:

“ L’ho quindi riaccompagnata sino alla

fermata del bus. Ricordo che durante il tragitto lei ha ancora manifestato la

voglia di fare sesso e io le ho detto che ci saremo visti il giorno dopo”

(allegato 1 al verbale dibattimentale di primo grado, pag. 6).

“ poi siamo risaliti in macchina, l’ho

accompagnata fin davanti al cancelletto della clinica dove c’è la fermata

dell’autopostale, le ho dato un bacio con la promessa che ci saremmo risentiti

e rivisti.” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

19. Va, poi, sottolineato - quale ulteriore elemento che contribuisce ad

evidenziare la non credibilità dell’AP - che, al suo rientro in clinica, la

ragazza ha raccontato al personale dell’istituto di cura che il rapporto

sessuale era avvenuto in macchina:

“ biascicava un po’ ed era barcollante

nel senso che si vedeva che aveva bevuto. (…) Durante il colloquio ha riferito

di essere stata sessualmente abusata da questa persona che so ora chiamarsi IM

1 (…) ci ha raccontato che erano in macchina di IM 1 e che lui ha provato ad

avere un rapporto, ma che lei non voleva (…) quando PC 1 ha parlato con noi ci

ha detto che questo tentativo è avvenuto nell’auto di IM 1” (AI 29, PP dott. __________,

16.04.2013, pag. 3).

Condiviso,

ancora una volta, il giudizio dei primi giudici:

“ la Corte non può che evidenziare

come l’indicazione secondo cui il tentativo avrebbe avuto luogo in auto stride

con le dichiarazioni fornite sia dall’AP stessa, sia con quelle di __________ e

IM 1.” (sentenza impugnata, consid. 32, pag. 31).

conclusioni su

dichiarazioni dei due protagonisti

20. Questa Corte si associa anche alle conclusioni riassuntive dei primi

giudici secondo cui l’incostanza e mancanza di linearità delle dichiarazioni di

PC 1 ne minano pesantemente la credibilità:

“ (…) le dichiarazioni di PC 1 non sono

né lineari né costanti, risultando smentite quanto meno dal testimone in merito

a circostanze rilevanti.

La Corte

ha evidentemente considerato che non è possibile attendersi una rigorosa

coerenza e linearità del racconto da parte di PC 1 e ciò in ragione delle sue

caratteristiche psicologiche. La Corte è altresì consapevole che la

giurisprudenza ha più volte ribadito che la mancanza di coerenza può, in

determinate circostanze, assurgere ad elemento comprovante la fedefacenza di

quanto dichiarato dalle vittime.

Nel caso

presente, le contraddizioni nel racconto dell’AP si riferiscono tuttavia

all’intera vicenda, cominciando dalla fase che ha preceduto i fatti costitutivi

di reato, toccando il momento in cui sarebbe stata vittima dell’agire di IM 1,

estendendosi poi fino ai momenti che hanno seguito i fatti oggetto del

procedimento penale. A questo proposito giova menzionare le dichiarazioni sopra

riportate della dr.ssa __________ (supra, punto no. 29) relative alle

dichiarazioni fattele da PC 1 subito dopo i fatti.

Tali

contraddizioni ipotecano quindi pesantemente la credibilità dell’AP.” (sentenza

impugnata, consid. 34, pag. 33).

logica

intrinseca del racconto di PC 1

21. I primi giudici hanno, poi, esaminato il racconto dell’AP nell’ottica

di verificarne la logica intrinseca. Il risultato - approvato da questa Corte -

è negativo:

“ A tali considerazioni occorre poi

aggiungere il fatto che il racconto dell’AP soffre di una grave carenza di

logica intrinseca. (…)

l’AP non poteva infatti non considerare un normale fatto della vita, ovvero che

dopo le esplicite allusioni sessuali da lei formulate a IM 1 la sera del 12

marzo 2013, la richiesta dell’imputato di rimanere solo con lei la sera dei

fatti, già manifestata telefonicamente e poi ribadita mentre si trovavano in

auto, non poteva avere altro fine se non la ricerca di un contatto di carattere

sessuale.

L’AP non può quindi essere seguita allorquando afferma

di essere scesa dall’auto siccome l’imputato le aveva detto che doveva parlarle

(VI PG 14.03.2014, AI 1, allegato 10, p. 3), oppure che quando IM 1 le ha detto

che voleva appartarsi, ha creduto “che stesse scherzando” (VI PG

22.10.2013, AI 52, p. 5).

L’AP stessa su questo punto è peraltro apparsa

ambivalente, dichiarando da un lato, come testé riportato, che riteneva che

l’imputato scherzasse, salvo poi aggiungere “(…) anche se ho capito che era

attratto da me” (VI PG 22.10.2013, AI 52, p. 5).

Peraltro, la stessa PC 1 ha dichiarato in data 17

febbraio 2014 che:

“ non volevo restare da sola con lui

in quanto sapevo cosa voleva fare con me, ossia avere un rapporto sessuale”

(VI PP

17.02.2014, AI 57, pag. 11).

Si dirà pure che PC 1 era tutt’altro che ignara di

questioni concernenti il sesso. Si menzionerà al proposito quanto figura nello

scritto di __________:

“ per vostra informazione, ieri

abbiamo trovato PC 1 dopo dieci giorni di latitanza in un appartamento di

prostitute e di spacciatori di colore, ecc… PC 1 sotto l’influsso di sostanza

stupefacente pesante, si è prostituita”

(scritto

12.12.2008 di __________, allegato ad AI 48).

Ritenuto dunque che l’AP aveva compreso che IM 1

volesse approcciarsi a lui sessualmente e cosa ciò significasse, mal si

comprende per quale motivo lo ha seguito senza nulla obiettare.

A questo proposito si impone di sottolineare che il

testimone, nel corso dell’intera serata, mai ha percepito alcun atteggiamento

che potesse presagire ad atti di violenza, sottolineando piuttosto che:

“ sono sicuro che volevano stare da

soli”

(VI PP 2.05.2013,

AI 41, p. 6).

Di fatto, come emerge chiaramente dall’incarto, __________

è piuttosto sembrato infastidito (se non geloso) proprio del fatto che PC 1

dirigesse le proprie attenzioni verso l’imputato (cfr. VI PP 2.05.2013, AI 41,

p. 4: “mi sono “girate le scatole” e me ne sono andato subito. Mi ha infastidito

il comportamento di PC 1 e del mio amico IM 1”).

Ancora quando l’AP è rientrata in Clinica e dopo aver

visto PC 1, a suo dire apparsa “stanca, ubriaca e scossa” (AI 41, pag.

5), il testimone ha indicato che:

“ non ho pensato e nemmeno mi è venuto

in mente che IM 1 potesse averle fatto qualcosa di male” (VI PP 2.05.2013, AI

41, pag. 5).” (sentenza

impugnata, consid. 35, pag. 33 e 34).

elementi

probatori oggettivi

22. Condivise - e, perciò, qui riprodotte in applicazione dell’art. 82 cpv.

4 CPP - sono anche le considerazioni dei primi giudici secondo cui nemmeno gli

elementi oggettivi in atti possono supplire alle carenze riscontrate nelle

dichiarazioni dell’AP:

“ La Corte ha quindi esaminato se

dagli atti emergono elementi oggettivi o esterni tali da suffragare le

dichiarazioni dell’AP.

Già si è

detto che i campioni biologici prelevati non hanno permesso di rilevare tracce

biologiche riconducibili all’imputato, circostanza, questa, che sembra

piuttosto confermare la tesi secondo cui questi non avrebbe eiaculato;

analogamente già è stato menzionato il fatto che, oggettivamente, attorno alle

22.00 del 13 marzo 2013, ovvero meno di 1 ora dopo i fatti, l’AP presentava un

tasso alcolemico pari allo 0,81 ‰.

L’elemento

che evidentemente impone un’attenta valutazione è la presenza della lesione a

livello vaginale rilevabile dalla documentazione allestita dalla polizia

scientifica (AI 43, foto 5).

In

particolare, il commento alla citata immagine, redatto dalla dr.ssa __________,

riferisce che:

“lacerazione interessante la mucosa a tutto

spessore e la sottomucosa

parzialmente, a margini finemente irregolari

e arrossati (le dimensioni non

sono valutabili per assenza di riferimento

metrico)”

(AI 43, commento a foto 5).

Ritenuta l’assenza ulteriori indicazioni, la

Corte ha chiesto al medico legale di specificare se detta lesione fosse

riconducibile unicamente ad un rapporto sessuale ed in caso affermativo, se

questa fosse significativa di un rapporto non consensuale (doc. TPC 14).

Con scritto datato 11 novembre 2014, la dr.ssa

__________ ha quindi precisato che:

“ Essa è una lesione altamente

aspecifica e indicativa di un traumatismo occorso in tale regione anatomica. La

lesione appare suggestiva, per posizione e caratteristiche, per essere stata

prodotta dall’inserimento di un oggetto estraneo, ovvero anche di un pene, in

vagina così come potrebbe essere anche espressione di un trauma diretto in tale

regione senza necessariamente una penetrazione vaginale: non è dunque

riconducibile unicamente ad un atto sessuale sebbene esso non possa essere

ovviamente escluso. La formazione di una lesione in tale sede può essere dipesa

sia da una dimensione elevata dell’oggetto che ha determinato una sovra

distensione della mucosa con conseguente lacerazione, sia da una mancata idonea

lubrificazione della vagina con formazione di un attrito tra la mucosa e

l’oggetto con successiva lacerazione della mucosa, ovvero dal sommarsi dei due

meccanismi. (…) Nel caso in cui la lesione sia stata causata da un atto

sessuale, la sua presenza non è indicativa di un atto consensuale o meno” (doc.

TPC 16).

In tale contesto, la Corte non può pertanto

concludere che la citata lesione sia riconducibile al rapporto sessuale oggetto

del procedimento, né che questo - in ragione della lesione - fosse non

consensuale. Peraltro, l’assenza di indicazioni in punto all’epoca in cui tale

lesione può essere insorta, neppure permette di escludere che sia ascrivibile

ad atti pregressi, per esempio causato dalla stessa AP durante le pratiche

auto-erotiche di cui ha fatto riferimento nei propri verbali (cfr. VI PP

22.10.2013, AI 52, p. 3; supra punto 14).” (sentenza impugnata, consid. 33,

pag. 31-33).

A queste

considerazioni - come detto comuni - ci si limita ad aggiungere che, come

sottolineato dalla Difesa al dibattimento d’appello, il fatto che la

penetrazione vaginale è stata preceduta da una fellatio e, quindi, il pene é

stato reso scivoloso dalla saliva, porterebbe ad escludere un suo ruolo causale

nella lesione della mucosa.

Ritenute,

comunque, le molteplici possibili cause di tale lesione, forza è concludere che

la tesi accusatoria non può trovare sostegno nemmeno negli elementi oggettivi

in atti.

atti auto

lesivi di PC 1

23. La

prima Corte ha, poi, correttamente considerato che la tesi

accusatoria non può trovare fondamento neppure sul fatto che, prima di

rientrare in Clinica, partito IM 1, PC 1 si è accovacciata fra le auto

parcheggiate e, con i cocci di una bottiglia, si è autoinferta dei tagli sul

braccio sinistro.

E questo poiché,

già la sera prima, la ragazza si era provocata analoghe lesioni con i

cocci di un bicchiere perché si sentiva in colpa per aver bevuto alcolici:

“ anche la sera prima dopo essermi

pentita per avere disobbedito ai medici uscendo e bevendo la birra mi ero

tagliata lo stesso braccio con un bicchiere” (AI 5, PG 14.03.2013, allegato 10,

pag.3).

credibilità generale di PC 1

24. Su questa questione,

si rinvia al consid. 37, pag. 35-37, della sentenza impugnata.

Qui ci si limita a riprodurre

un significativo rapporto degli operatori della __________:

“ PC 1 racconta storie che una volta

sottoposte a verifica risultano non vere. Siamo sempre più convinti che PC 1

confonda la realtà con la fantasia. Osserviamo che la ragazza ha un bisogno

continuo di mettersi in contatto con la polizia e quando la incontra manifesta

uno stato di eccitazione. (…) Inoltre in più occasioni racconta di situazioni

in cui dice di essere stata molestata sessualmente. (…) Si veste e si comporta

in modo seducente, gioca in continuazione ad essere provocante con gli uomini

sia adulti che coetanei. Anche gli educatori non sono esenti dai suoi

ammiccamenti. (…) PC 1 riesce ad attirare l’attenzione su di sé e quando la

stessa non è più focalizzata su di sé racconta o inventa cose sensazionali. Il

suo bisogno è di essere costantemente al centro dell’attenzione” (scritto

22.10.2008, __________, allegato ad AI 48).

È vero che, come

sottolineato dalla patrocinatrice dell’AP, si tratta di un rapporto redatto nel

2008. Tuttavia, non risulta e non sembra - visti, in particolare, i numerosi

ricoveri subiti - che negli anni da lì al 2013 la situazione psichica e il

comportamento dell’AP siano migliorati in modo significativo. Ne discende che

queste considerazioni possono essere validamente considerate per la valutazione

della credibilità generale di PC 1 al momento dei fatti.

conclusioni

25. Tutto ben considerato,

dunque, questa Corte si associa all’opinione dei primi giudici secondo cui

- pur

se con qualche sbavatura su questioni di dettaglio, IM 1 ha reso dichiarazioni

costanti e coerenti, dotate di una logica interna e supportate su più punti

dalle deposizioni del teste __________ e da riscontri oggettivi;

- PC

1 ha, invece, reso dichiarazioni contraddittorie, incostanti, prive di logica

intrinseca e comportamentale e che sono, laddove verificabili, smentite dai

riscontri oggettivi e, dunque, la sua credibilità è compromessa in modo

irrimediabile.

Condivise sono, pure, le

seguenti considerazioni:

“ Nel caso concreto, non è dato a

sapere se l’AP abbia denunciato l’episodio per i motivi indicati nei

sopracitati rapporti (n.d.r: quelli dei diversi operatori sanitari o educativi

che l’hanno conosciuta), oppure se ha aderito passivamente alla richiesta di IM

1, esprimendo, come indicato dal dr. __________, un’adesione non reale e

dettata dalla semplice volontà di compiacere. Tra i motivi che potrebbero aver

indotto PC 1 a mentire giova tuttavia sottolineare il fatto che la stessa era

ricoverata volontariamente presso la Clinica di __________ e che in caso di

violazione delle norme imposte dalla struttura, avrebbe potuto essere

allontanata.” (sentenza impugnata, consid. 37, pag. 37).

Ne deriva che deve essere

accertato che il rapporto sessuale avvenuto a __________ fra PC 1 e IM 1 è

stato consensuale.

26. Va,

qui, osservato che, pur se, al punto 1. (violenza carnale), l’AA menziona la

violenza, un simile atto coercitivo non è minimamente descritto. Evidentemente,

l’ipotesi accusatoria sostenuta dalla pubblica accusa è quella (menzionata in

alternativa alla violenza) secondo cui IM 1 avrebbe reso l’AP inetta a

resistere facendola bere al punto da toglierle qualsiasi possibilità di

resistergli.

Anche volendo far

astrazione dal fatto che, come si vedrà, l’alcool ingerito dall’AP non era tale

da renderla effettivamente inetta a resistere (cfr., per esempio, DTF 122 IV 50

consid. 1b) nonché dalla questione della (qui esclusa) sua opposizione all’atto

sessuale, la tesi accusatoria è sconfessata già dal fatto che, così come

rilevato dai primi giudici, dagli atti emerge “in modo incontrovertibile”

che è stata PC 1 a chiedere ripetutamente a IM 1 di portarle delle bevande

alcoliche e che, quella sera (così come già la precedente), la ragazza ha

iniziato e continuato a bere in modo del tutto autonomo, senza che IM 1 l’abbia

in alcun modo né spinta né costretta a farlo (cfr., al riguardo, sentenza

impugnata, consid. 41, pag. 41 e 42).

Infine, e a titolo

puramente abbondanziale, si rileva come la stessa patrocinatrice dell’AP,

dichiarando, nel suo intervento, di “propendere” per una condanna ex art.

191 CP (per dolo eventuale), abbia riconosciuto, implicitamente, la non

realizzazione - anche nell’ipotesi fattuale descritta da PC 1 - degli elementi

costitutivi della violenza carnale.

atti sessuali con persona

inetta a resistere

27. Quest’imputazione

alternativa non è realizzata già soltanto per il fatto che, come osservato dai

primi giudici, PC 1 non era inetta a resistere ai sensi dell’art. 191 CP (cfr.,

per esempio, DTF 133 IV 56 consid. 7.2; 119 IV 232 consid 3a; STF 6B_118/2012

dell’8 novembre 2012 consid. 1.2; STF 6B.316/2012 del 1° novembre 2012 consid.

3.1; STF 6S.217/2002 del 3 aprile 2003 consid. 3): così come dimostrano in modo

pacifico le analisi effettuate, al momento dei fatti il suo tasso alcolemico si

attestava, tutt’ al più, sullo 0,81‰, cioè ad un livello in cui nemmeno è, di

norma, rilevabile una vera e propria ebbrezza (si ricorda che, per costante

giurisprudenza, l’ammissione di una scemata imputabilità a causa dell’alcool

richiede la presenza di un tasso alcolemico di almeno il 2‰; cfr. 122 IV 50

consid. 1b; 119 IV 120 consid. 2b; STF 6B_867/2010 del 19 luglio 2011).

A questo proposito si sottolinea come risulti dagli atti che PC 1

abbia, sì, cominciato a bere prima dell’atto sessuale, ma che abbia continuato

a farlo anche dopo e, soprattutto, che risulta dalla deposizione di ___________

che, prima di appartarsi con IM 1, la giovane “aveva appena iniziato a bere”:

“ Quando si è allontanata con IM 1, PC

1 aveva appena iniziato a bere” (__________, PP 2.5.2013 pag. 5)”.

Sul tema, si aggiungono -

perché pienamente condivise - le argomentazioni svolte dai primi giudici:

“ La documentazione agli atti attesta

infatti di un tasso di alcolemia pari a 0,81 ‰ attorno alle 22:00, ovvero

subito dopo essere rientrata in Clinica (cfr. AI 10).

Al

proposito si impone di osservare che le analisi del tasso alcolemico dimostrano

che l’AP, al momento del primo prelievo, era nella fase ascendente

dell’assorbimento alcolico (passando dallo 0,81 del primo controllo all’1,14 ‰

del secondo controllo). Tale circostanza, sintomatica di un consumo recente,

induce tuttavia a ritenere che al momento dei fatti, ovvero negli istanti

immediatamente successivi all’assunzione di alcolici, la concentrazione etilica

nel sangue era verosimilmente addirittura inferiore allo 0,8 ‰.

Ad ogni

buon conto, il tasso risultante dalle tavole processuali (di poco superiore al

limite che fino a pochi anni or sono permetteva la guida di un veicolo) non

rende certo una persona ubriaca, come argomentato in sede di discussione dal

PP, ma soprattutto non la rende inetta a resistere.

Le

indicazioni testimoniali secondo cui l’AP “biascicava un po’ ed era

barcollante” o che era “abbastanza ubriaca” (cfr. dichiarazioni di __________ e

della dr. __________) non possono essere ritenute tali da sovvertire il dato

oggettivo dello 0,81 ‰ e comunque si riferiscono a momenti (sia pure di poco)

successivi ai fatti. Soprattutto, non si può prescindere dal considerare che

quando l’AP è ritornata alla Clinica era preda dell’evento psicotico che

l’aveva indotta ad auto-infliggersi tagli alle braccia. La valutazione del suo

atteggiamento non può pertanto non tenere conto di tale circostanza

assolutamente particolare.

Neppure è possibile ritenere che vi sia stata

una commistione tra alcool e medicinali tale da amplificare l’effetto

dell’alcool. Tale circostanza è stata puntualmente smentita dal dr. __________,

il quale ha indicato che:

“ questi farmaci interagiscono poco

con l’alcool anche perché vengono prescritti proprio per curare la dipendenza

etilica” (VI PP 16.04.2013, AI 30, p. 5).

In tutti i casi, anche se detta commistione

fosse effettivamente intervenuta, nel caso concreto al reato difetterebbe

comunque l’elemento soggettivo. Di fatto, IM 1 non avrebbe certo potuto sapere

quali farmaci venivano assunti dall’AP e l’effetto di questi se sommati ad un

consumo di alcool.” (sentenza impugnata, consid. 42, pag. 42 e 43).

28. Infine, nemmeno si può

ritenere data l’altra ipotesi fattuale di cui all’art. 191 CP, e cioè

l’incapacità di discernimento (che deve essere totale, DTF 119 IV 232): come

visto, in initio, infatti, l’intelligenza di PC 1 è (ancora) nella norma.

Quanto alla sua immaturità

affettiva, quand’anche, per ipotesi, raggiungesse livelli particolarmente alti -

e, quindi, tali da precluderle totalmente la capacità di determinarsi in

relazione all’atto che le veniva proposto e/o di esternare tale sua volontà -

il reato non sarebbe, comunque, dato ritenuto che è pacifico, per quanto

indicato al consid. 7 c., che di un simile stato non poteva certo avere

contezza una persona semplice quale è IM 1.

Non va, in questo contesto,

dimenticato che gli incontri di IM 1 con la ragazza sono, peraltro, durati,

entrambi pochi minuti. __________ – che conferma il dire dello stesso IM 1 – ha,

infatti, parlato per l’uno e l’altro incontro di una durata di pochi minuti:

- incontro del 12: “dopo

pochi minuti IM 1 ha detto che

doveva

andare” (PG __________ 21.3.2013 pag.

2); “saranno rimasti con noi

neanche 10 minuti” (__________, PP 2.5.2013 pag. 3);

- incontro del 13: “dopo

breve, IM 1 è sceso, ha fatto

scendere

PC 1 (n.d.r: doveva alzare il suo

sedile per permetterle di

scendere)”

(PG __________ 21.3.2013 pag. 3).

Non occorre dilungarsi per spiegare come un’immaturità psichica/emotiva

molto difficilmente può manifestarsi come tale agli occhi di uno sprovveduto in

una così breve conversazione.

Ancora una volta, si rinvia

alla sentenza impugnata (consid. 43, ultimo capoverso, pag. 43 e consid. 50

pag. 48 e 49).

29. IM 1 deve, dunque,

essere prosciolto dalle imputazioni di violenza carnale e coazione sessuale

così come dalle imputazioni alternative.

risarcimento AP

30. Stante l’assoluzione

di IM 1, la richiesta di indennizzo dell’AP è respinta.

indennità ex art 429 CPP

31. IM

1 ha rinunciato a chiedere un indennizzo ex art. 429 CPP.

tassazione note d’onorario

32. La nota professionale

3 giugno 2015 dell’avv. DI 1 per il procedimento d’appello pari a fr. 6'231.06

(IVA inclusa), va riconosciuta nella misura di fr. 2'880.- per 16 ore di

preparazione del dibattimento d’appello (compresi i colloqui con cliente), di

fr. 1'260.- per 5 ½ ore di dibattimento (compreso il colloquio con cliente) più

1 ½ ore di trasferta, di fr. 414.- per rimborso spese (importo forfettario

previsto per legge) e di fr. 364.35 a titolo di IVA, per complessivi fr.

4’918.35.

La nota professionale 2 giugno

2015 dell’avv. RC 1 per il procedimento d’appello pari a fr. 5'540.40 (IVA

inclusa), va riconosciuta nella misura di fr. 2'880.- per 16 ore di preparazione

del dibattimento d’appello (compresi i colloqui con cliente), di fr. 1'260.-

per 5 ½ ore di dibattimento (compreso colloquio con avv. DI 1) più 1 ½ ore di

trasferta, di fr. 405.- per rimborso spese (così come richiesto) e di fr. 363.60 a titolo di IVA, per complessivi fr. 4'908.60.

PC 1 è tenuta a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino questa retribuzione, pari a fr. 4'908.60, non appena le sue condizioni glielo permetteranno (art. 428 cpv. 1

CPP).

tassa di

giustizia e spese

33. Considerato l’esito

del processo, la tassa di giustizia e le spese giudiziarie

relative al procedimento di primo grado sono poste a carico dello Stato.

Gli oneri processuali

dell’appello del PP pari a fr. 1’000.- sono posti a carico dello Stato, quelli

dell’appello dell’AP PC 1, pure di fr. 1'000.-, sono posti a carico dell’AP PC

1 e, per essa (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato.

Per questi

motivi,

visti gli art. 6, 10, 80, 84, 348 e segg., 379

e segg., 398 e segg. CPP,

190, 191 CP,

nonché, sulle spese e sulle

ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. Gli

appelli presentati dal procuratore pubblico e dall’AP PC 1 sono respinti.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 4., 6. e 7

della sentenza 14 novembre 2014 della Corte delle assise correzionali sono

passati in giudicato:

1.1. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di cui all’atto d’accusa 20

giugno 2014.

1.2. L’istanza di

indennizzo presentata da PC 1 è respinta.

1.3. Non si

assegnano indennità ex art. 429 e segg. CPP.

1.4. a. La nota professionale 3

giugno 2015 dell’avv. DI 1 per il procedimento d’appello è approvata per:

- onorario fr. 4'140.--

- spese fr. 414.--

- IVA (8%) fr. 364.35

Totale fr. 4'918.35

e posta a carico

dello Stato.

b. La nota professionale 2

giugno 2015 dell’avv. RC 1 per il procedimento d’appello è approvata per:

- onorario fr. 4'140.--

- spese fr. 405.--

- IVA (8%) fr. 363.60

Totale fr. 4'908.60

e posta a carico

dello Stato.

1.4.1. Contro

queste decisioni è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al

Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

1.4.2. La

richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte dei patrocinatori,

all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della

giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del

presente dispositivo.

1.4.3. PC 1 è

tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la retribuzione dell’avv. RC 1, pari a complessivi fr. 4'908.60, non appena le sue condizioni glielo permetteranno.

1.5. La tassa di giustizia e i disborsi relativi al procedimento di primo

grado sono posti a carico dello Stato.

Considerandi

2.

a. Gli oneri processuali dell’appello del procuratore pubblico, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.--

- altri disborsi fr. 200.--

fr. 1’000.--

sono posti a carico dello Stato.

b. Gli oneri processuali

dell’appello dell’AP PC 1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.--

- altri disborsi fr. 200.--

fr. 1'000.--

sono posti a carico dell’AP PC

1.

e, per essa (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato.

3.

Intimazione

a:

4.

Comunicazione

a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501.

Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.