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Decisione

17.2015.29

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 luglio 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi lineamenti, non soltanto per come risultano dall’immagine riferita al

secondo episodio (in effetti più nitida rispetto a quella in esame), ma pure

per come li si sono potuti accertare durante il dibattimento. AP 1 e la persona

alla guida dell’Audi targata __________ la notte dei fatti si

contraddistinguono, segnatamente, per gli occhiali da vista portati da

entrambi, per la stessa linea di attaccatura dei capelli, per la stessa

fisionomia delle orecchie e per la stessa corporatura, piuttosto massiccia. Vi

è insomma ogni motivo per ritenere (…) che l’autore dell’infrazione accertata

sia proprio l’imputato, il quale non ha invero mai escluso simile eventualità

(affermando per contro di non ricordarsi se abbia guidato o meno il veicolo

nella notte che interessa;…). Tanto più se simile convinzione è (ulteriormente)

supportata da un elemento concomitante quale il frequente uso della vettura -

ben maggiore rispetto a quello di eventuali terzi - riconosciuto in aula dal

signor AP 1, passando oltretutto lungo il tratto autostradale in questione in

un orario compatibile con quello del rilevamento (sentenza impugnata, consid.

7.1, pag. 6).

Il primo giudice ha poi

ancora spiegato come dall’istruttoria non siano emerse “circostanze tali da

suscitare ragionevoli dubbi in punto all’identità del conducente dell’Audi”.

In particolare, continua il pretore, i due testimoni ascoltati nel corso del

dibattimento (indicati dall’imputato quali possibili conducenti al momento dei

fatti) hanno escluso di essere stati personalmente alla guida del veicolo al

momento dei fatti, eventualità peraltro già resa di per sé improbabile “dalla

loro poco somiglianza - per come viste in aula - con la persona ripresa nella

nota fotografia (oltre che con lo stesso AP 1) in sostanza limitata agli

occhiali”. Quanto ad __________, indicato dall’imputato quale possibile

conducente dell’Audi solo alla fine del interrogatorio in Pretura penale, il

primo giudice, rilevata l’assenza di una corrispondente richiesta di audizione

della difesa, ha ritenuto di non doversi ulteriormente confrontare con la

questione (sentenza impugnata, consid. 7.2 pag. 7).

Visto quanto precede, il

pretore è giunto alla conclusione che alla guida dell’Audi, la notte del 3

ottobre 2013, vi fosse l’imputato e che, pertanto, egli si è reso autore colpevole

dell’infrazione prospettatagli con l’atto d’accusa.

10.2. Nella sua motivazione

scritta - sulla scorta di diffuse argomentazioni che non si giustifica qui

riportare per esteso - AP 1 sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal

pretore, gli atti di causa non permettono di giungere con sufficiente certezza

alla conclusione secondo cui, quella notte, alla guida dell’Audi vi fosse lui.

In primo luogo egli rileva che la fotografia contenuta nell’incarto del

Ministero pubblico non è quella originale, ma una versione schiarita che può

comportare “l’inserimento, la modifica o anche l’eliminazione di dettagli

rispetto alla fotografia originale che fuorviano l’identificazione”. A suo

dire, nella fotografia originale, vi sono, ad esempio, “delle zone scure tra

la base del naso e il labbro superiore, che potrebbero essere dei baffi, i

quali spariscono invece nella versione schiarita” (motivazione d’appello,

pag. 5).

Ad ogni buon conto, continua AP 1, anche la fotografia schiarita non permette

di riconoscere il conducente per cui il giudizio impugnato risulta fondato non

su delle prove, ma su delle semplici percezioni del pretore (motivazione

d’appello, pag. 7 e 10).

L’appellante lamenta infine il fatto che questa Corte ha rifiutato di allestire

una perizia concernente un esame antropometrico del conducente dell’Audi, ciò

che - sostiene - gli ha de facto impedito di dimostrare la sua

estraneità ai fatti (motivazione d’appello, pag. 9).

10.3. Qualora un’infrazione

alla LCStr sia stata debitamente accertata, ma il suo autore non sia stato

identificato, l’autorità penale non può limitarsi a presumere che il veicolo

Considerandi

fosse guidato dal suo detentore e lasciare a questi l’onere di provare che il

veicolo era guidato da un terzo. Un tale approccio violerebbe il principio

secondo cui l’onere della prova grava interamente sull’accusa (STF 6B_748/2009

del 2 novembre 2009, consid. 2.2; DTF 106 IV 142 consid. 3, 105 1b 114 consid.

1a).

Il Tribunale federale ha tuttavia già avuto modo di spiegare che, in questi

casi, la qualità di detentore può essere ritenuta un indizio di colpevolezza

(STF 1P.641/2000 del 24 aprile 2001, consid. 4 che rinvia alla STF del 12

novembre 1993 in re S; STF 1P.641/2003 dell’8 aprile 2004, consid. 4.6.1, Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation

routière, Berna 2007, in capitolo “Définitions”, n. 41). L’Alta Corte ha

parimenti stabilito che se il detentore - invitato dall’autorità ad indicare

chi si trovava alla guida del veicolo al momento dell’infrazione - rifiuta

senza un valido motivo di collaborare o fornisce una versione che appare

inverosimile, il giudice potrà, attraverso un ragionamento di buon senso

nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, giungere alla conclusione che il

detentore è colpevole dell’infrazione imputatagli (STF 6B.695/2012 del 9 aprile

2013, consid. 2.2.1;6B_748/2009 del 2 novembre 2009, consid. 2.1 che rinvia a

STF 6A.82/2006 del 27 dicembre 2006, consid. 2.2.1; Jeanneret, op. cit., in

capitolo “Définitions”, n. 41).

10.4

Come già il pretore,

anche questa Corte ritiene che l’appellante è la persona raffigurata alla guida

dell’Audi targata __________ nella foto

scattata alle ore 00’03 del 3 ottobre 2013.

Premesso come non possa essere seguita la teoria secondo cui lo schiarimento -

o meglio l’aumento dei contrasti - della fotografia potrebbe fuorviare

l’identificazione del conducente, la scrivente Corte ritiene non possa essere

messo in dubbio che la persona ritratta su quella foto è la medesima di quella

raffigurata il 5 novembre 2013, ovvero AP 1. Ancorché sulla foto del 3 ottobre

2013.

(scattata di notte e dunque meno nitida della successiva) non sia

possibile distinguere con precisione alcuni dettagli morfologici quali il

taglio degli occhi e della bocca o la forma del naso, non occorre infatti

scomodare un perito per rilevare come le persone ritratte nelle due foto

abbiano un’identica forma del viso (la stessa ampia fronte, lo stesso taglio

delle orecchie, la stessa linea del mento, la stessa capigliatura) e

un’identica corporatura (lo stesso collo taurino, le stesse ampie spalle),

oltre che un’identica postura alla guida.

Questo elemento, di per sé già sufficiente per fugare ogni ragionevole dubbio

sul fatto che AP 1 fosse, quella notte, alla guida dell’Audi, è poi

ulteriormente confortato dal fatto che lo stesso appellante - detentore (o

meglio titolare della società detentrice) del veicolo - non ha saputo fornire

agli inquirenti informazioni attendibili su chi potesse essere la persona

immortalata nella fotografia. Come visto, le due persone indicate hanno,

infatti, entrambe escluso di essere state alla guida della vettura al momento

dell’infrazione (cfr. loro verbali, allegati al verbale del dibattimento di

primo grado).

Alla fine del suo

interrogatorio dinanzi al pretore, AP 1 ha invero, per la prima volta,

suggerito il nome di un terzo dipendente della società che - a suo parere -

assomigliava alla persona immortalata sulla foto, ovvero tale __________.

Sennonché l’imputato ha omesso di citarlo come teste sia in primo grado (dove

avrebbe ancora potuto chiederne l’audizione in applicazione dell’art. 345 CPP)

sia in questa sede. Dal canto suo, questa Corte, visto il quadro già

sufficientemente chiaro emerso dalle tavole processuali, non ha ritenuto

necessario approfondire la questione.

11.

Da quanto precede

discende che l’appello deve essere respinto e che AP 1, dev’essere dichiarato

autore colpevole di grave infrazione alle norme circolazione per i fatti

descritti nel decreto d’accusa 955/2014 del 3 marzo 2014.

12.

Per quanto attiene alla

commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - si osserva

che nessun appunto può essere mosso alla pena pecuniaria di 60 aliquote

giornaliere di fr. 310.- cadauna e alla multa di fr. 1'300.- inflitte a AP 1

dal primo giudice. La pena è, infatti, nel suo complesso certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli

art. 47 e 106 cpv. 3 CP e, in particolare, appare adeguata alla gravità

dell’infrazione commessa dall’appellante.

Da confermare è anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un

periodo di prova di tre anni.

13.

Visto l’esito

dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr.

1'255.-, sono posti a carico dell’appellante.

Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 800.-, sono pure

posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg. CPP,

27 cpv. 1, 90 cpv. 2 LCStr, 4a cpv. 5 ONC,

42 e segg., 47, 106 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

pronuncia: 1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è autore

colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per avere il 3 ottobre

2013, a __________, sull’autostrada A2, circolato con la vettura Audi targata __________

alla velocità di 133 km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla

Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 km/h;

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 310.- (trecentodieci) cadauna, per un

totale di fr. 18’600.- (diciottomilaseicento);

1.2.2. alla multa di fr. 1’300.-

(milletrecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è

fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’255.- per il procedimento di

primo grado.

1.3. L’esecuzione della

pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)

anni.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 800.-

sono posti a carico di AP 1.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

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Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

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e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.