Lexipedia

Decisione

17.2015.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 giugno 2015Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

i tifosi, nonostante fosse in evidente inferiorità (almeno numerica).

Lo ha fatto, una prima volta, dopo la manata di __________ sul

finestrino, scendendo dalla macchina e risalendovi soltanto dopo che __________

glielo aveva consigliato.

Va osservato che, invece, nel primo interrogatorio, AP 1 ha

edulcorato le situazione dichiarando di avere “abbassato il finestrino”

e di avere “detto alle persone se era il modo di comportarsi” (allegato

ad AI 3, PG 16.1.2011, pag. 2).

Lo ha, poi, fatto una seconda volta, quando, dopo avere

parcheggiato la macchina, è tornato verso i tifosi che già lo seguivano, ha

affrontato __________ che gli diceva di andarsene e, al suo spintone, ha reagito

dandogli un colpo - non è dato sapere se si trattasse di un pugno o di uno

spintone - che lo ha fatto cadere.

Così agendo, egli ha denotato un atteggiamento compatibile con

quello che gli viene imputato, cioè di non limitarsi a scappare ma di volere contrastare

attivamente i suoi antagonisti.

14. Ne deriva che questa

Corte conferma l’accertamento del primo giudice secondo cui è stato AP 1 a

colpire PC 1 con un coltello.

Pacifico, quindi, vista l’entità della ferita riportata da PC 1 e

l’arma usata, che, così facendo, AP 1 si sia reso autore del reato di cui all’

art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP (sull’adempimento dei presupposti di tale reato, si

rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP; ai consid. 8 e 9 della

sentenza impugnata).

15. In via subordinata, l’appellante

invoca l’art. 15 CP (legittima difesa esimente), sostenendo che egli era

confrontato con aggressori in chiara superiorità (per numero e per prestanza

fisica) e con una situazione di grosso rischio per la propria incolumità

fisica, considerato che era inseguito da un gruppo di ultras ubriachi e

minacciosi, nonché che non era responsabile né ha provocato l’aggressione nei

suoi confronti.

E’ accertato - perché ciò risulta in modo concorde da tutte le

deposizioni raccolte dagli inquirenti - che, quando ha colpito PC 1, AP 1 era

inseguito da due persone (e meglio, da PC 1 e da __________; __________ ha

svoltato l’angolo soltanto dopo che PC 1 fu accoltellato).

Sul comportamento tenuto da PC 1 poco prima di essere colpito, gli

atti non sono chiari. Come visto, lo stesso PC 1 ha dato al riguardo due

versioni non pienamente sovrapponibili: nella prima, egli sostiene di essere

stato colpito una volta giunto all’altezza di AP 1; nella seconda sostiene,

invece, che, al momento del ferimento, egli, avendo deciso di abbandonare

l’inseguimento, stava tornando sui suoi passi.

La questione è decisiva e va risolta - in assenza di altre

indicazioni probatorie chiare - in applicazione del principio in dubio pro reo:

occorre, cioè, accertare che AP 1 ha colpito PC 1 quando questi, che lo

inseguiva, lo aveva raggiunto (o meglio, era giunto alla sua altezza).

Ritenuto come sia certo che gli intenti degli inseguitori non

fossero particolarmente amichevoli, occorre considerare che, in quel momento,

fosse in corso un attacco contro AP 1 ai sensi dell’art. 15 CP.

16. La questione che si

pone è quella di sapere se AP 1, utilizzando il coltello contro un inseguitore

che non l’aveva colpito - ha ecceduto nella sua difesa.

L’appellante ha invocato la DTF 136 IV 49 sostenendo

che, vista la situazione, egli ben poteva ritenere che la sua integrità fisica

fosse seriamente messa in pericolo e, perciò, egli ha lecitamente fatto uso del

coltello.

A questo proposito, occorre ricordare che, sin lì, AP

1 era inseguito da sole due persone. Va precisato, infatti, che l’orda di

tifosi che ha messo in difficoltà anche la polizia - e di cui la Difesa ha ampiamente parlato - è intervenuta solo successivamente al ferimento.

Inoltre, va considerato che, sin lì, AP 1 aveva subito solo uno

spintone e nulla faceva presagire che chi lo inseguiva avesse intenti più

bellicosi.

In queste condizioni, la DTF invocata dalla difesa non è

applicabile per più ragioni. Dapprima, perché in quel caso l’autore era già

stato raggiunto almeno da un pugno sferrato dai due inseguitori che cercavano

di colpirlo con pugni e calci: ciò che, qui, come visto, non è. Poi, perché la

situazione concreta - posto, appunto, che nulla faceva presagire che i due

inseguitori avessero intenti più bellicosi di quelli sin lì manifestati - non

era tale da far temere a AP 1 che vi fosse un serio pericolo per la sua

integrità fisica. Infine - e soprattutto - perché AP 1 ha fatto uso del

coltello senza il preventivo avviso che il TF ha ritenuto essere uno dei

presupposti essenziali affinché la difesa con un coltello a fronte di un

attacco a mani nude possa essere considerata legittima.

Occorre, dunque, concludere che la difesa

messa in atto da AP 1 era eccessiva.

17. A titolo ancor più

subordinato, l’appellante ha invocato l’art. 16 cpv. 2 CP.

Sullo stato d’animo di AP 1 in quel momento, gli atti non sono

chiarissimi. Da un lato, vi è chi, come la cameriera dell’EP, lo ha visto del

tutto tranquillo:

“ AP 1 quando era

arrivato al bancone era tranquillo, c’erano altri clienti al bancone e si era

messo a parlare con loro “ (AI 19 pag. 4) .

Considerandi

D’altro lato, invece, c’è chi - un avventore dell’EP e lo stesso PC

1.

- lo ha visto spaventato:

“ ad un certo punto

arrivava AP 1 il quale si sedeva di fianco a me. Io mi trovavo al bancone. L’ho

visto spaventato e aveva il viso bianco. Capivo che qualcosa non andava e così

gli chiedevo come stava. Lui mi diceva che aveva avuto un problema davanti al

bar __________, perché alcune persone non volevano farlo passare. Gli dicevo di

tranquillizzarsi” (AI 45, __________ 28.1.2011, pag. 2)

“ la sensazione

che ho avuto è che il personaggio avesse avuto paura e per questo aveva

reagito” (AI5, PC 1 16.1.2011, pag 5)

In queste condizioni, occorre, ancora una volta, applicare quale

criterio di valutazione delle prove il principio in dubio pro reo ed accertare

che AP 1, quando ha colpito PC 1, era spaventato.

Tuttavia, ritenuto come egli, subito dopo avere raggiunto l’EP,

abbia avuto la prontezza di spirito di liberarsi del coltello (dopo averne,

presumibilmente, cancellato le impronte) e, poi, si sia, tutto sommato tranquillamente,

seduto al bar e abbia ordinato un caffè, non si può che concludere che il suo

spavento non raggiungeva il livello necessario ad assurgere a scusabile

eccitazione o sbigottimento, necessari per l’applicazione del cpv. 2 dell’art

16.

CP.

Questa conclusione è obbligata, pena una banalizzazione del

disposto invocato, ritenuto come lo spavento sia un sentimento comune a tutti

coloro che sono l’oggetto di un attacco (o perlomeno, alla stragrande

maggioranza di essi) e che reagiscono per difendersi. Perché possa trovare

applicazione l’art. 16 cpv. 2 CP, occorre, infatti, che lo spavento sia stato

tale da far perdere all’attaccato la capacità di valutare correttamente la

portata dell’attacco di cui era vittima.

Ciò che, manifestamente, non era il caso in concreto poiché, in

caso contrario, il comportamento di AP 1 una volta raggiunto l’EP sarebbe stato

ben diverso.

Non erano, quindi, dati né la scusabile eccitazione né lo

sbigottimento richiesti perché si possa parlare di legittima difesa

discolpante.

Dello spavento di AP 1 si terrà, comunque, conto nella

commisurazione della pena.

Commisurazione della pena

18.

L’appellante non

solleva specifiche contestazioni sulla pena pecuniaria applicata dal primo

giudice, che ha confermato la pena proposta dalla pubblica accusa di 90

aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna.

Si tratterebbe di una pena adeguata alla colpa del condannato se

non si dovesse, come visto, applicare l’art. 16 cpv. 1 CP (di cui il primo

giudice non ha tenuto conto) e, inoltre, considerare che, quando ha agito, AP 1

era spaventato. Tutto ben considerato, dunque, richiamate le argomentazioni del

primo giudice, l’appellante viene condannato alla pena pecuniaria di 60

aliquote giornaliere da fr 80.- cadauna, da dedursi il carcere preventivo

sofferto di giorni 18, cui viene, in applicazione di quanto indicato dalla

giurisprudenza federale, cumulata la multa di fr. 900.-, con pena

detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento di 11 giorni (DTF 135 IV 191

consid. 3.4.4.; 134 IV 1 consid. 4.5.2 e STF non pubblicata 13.5.2008

[6B-152/2007], consid. 7.1.2).

La pena pecuniaria è sospesa, con un periodo di prova di 2 anni

(art. 42 CP).

19.

La richiesta di

reiezione dell’azione civile promossa dall’accusatore privato è respinta e il

rinvio al foro civile, non impugnato dall’accusatore privato, confermato.

Irricevibili - poiché non precedute dai dovuti annunci e

dichiarazioni d’appello né inserite in un appello incidentale - sono le pretese

avanzate dall’AP in sede di dibattimento d’appello.

20.

Ritenuto che

l’appellante non viene né pienamente né parzialmente prosciolto, un’indennità

in suo favore ex art. 429 CPP è esclusa. Va pertanto respinta la sua istanza di

indennità per ingiusto procedimento.

21.

Senza motivare, il

primo giudice ha confiscato tutto quanto in sequestro.

Non comprendendo il motivo

per cui gli indumenti debbano essere confiscati, questa Corte ne ordina il

dissequestro nelle mani dei rispettivi aventi diritto.

Per contro, è confermata

la confisca del coltellino tipo militare e dei due sacchetti di plastica

contenenti diversi pezzi di carta igienica.

Sulla tassa di giustizia e sulle spese

22.

Visto l’esito

dell’appello, gli oneri processuali di primo grado (art. 428 cpv. 3 CPP), per

complessivi fr. 3'073.- - dedotta la tassa di fr. 600.- per la motivazione

scritta, che è a carico dello Stato - sono posti a carico dell’appellante. Gli

oneri processuali d’appello (art. 428 cpv. 1 CPP), consistenti in complessivi

fr. 1'000.-, sono posti nella misura di 4/5 a carico dell’appellante e di

1/5 a carico dello Stato.

All’appellante è assegnata un’indennità di fr. 800 ex art.

436.

cpv. 2 CPP a parziale indennizzo delle spese di patrocinio sostenute.

Il primo giudice, effettuando un “copia e incolla” dal decreto

d’accusa, ha posto a carico dell’appellante le spese del gratuito patrocinio

dell’AP (art. 426 cpv. 4 CPP). Dato che non risulta comprovato che l’appellante

goda di una buona situazione economica ai sensi del citato disposto - in

particolare ritenuto il reddito di circa fr. 2'000.- al mese da lui

dichiarato al dibattimento d’appello (verb. dib. appello pag. 2) - le spese del

gratuito patrocinio dell’AP sono, per ora, a carico dello Stato, riservati gli art.

135.

cpv. 4 e 426 cpv. 4 CPP.

Nota d’onorario

23.

Le note dei

patrocinatori d’ufficio, non tassate dal primo giudice con la sentenza 10

ottobre 2014, vengono, in via eccezionale, integralmente tassate in questa sede

su richiesta delle parti che hanno dichiarato di rinunciare al doppio grado di

giudizio riguardo alla tassazione (verb. dib. appello pag. 2).

La nota professionale dell’allora difensore d’ufficio avv. __________

per complessivi fr. 1'476.35 è stata tassata così come esposta.

24.

La

nota professionale del patrocinatore d’ufficio dell’AP, avv. __________, per

complessivi fr. 9'709.20 è stata tassata così come esposta.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84,

135, 139, 348 e segg., 379 e

segg. e 398 e segg. CPP;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto

ONU II;

15, 16 cpv. 1 e 2 e 123 cifra 2 cpv.

1 e 2 CP;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, l’art. 436 CPP rispettivamente il Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per

la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente

accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di lesioni semplici, per avere, il 15 gennaio 2011, verso le ore

22.30, a __________, nei pressi della pista di ghiaccio __________,

intenzionalmente ferito PC 1 con un coltellino militare svizzero, provocandogli

una ferita da taglio di circa 2 cm nella regione toracica posteriore dorsale

sinistra.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.-

(ottanta), per un totale di fr. 4'800.- (quattromilaottocento), da dedursi

il carcere preventivo sofferto di giorni 18 (diciotto);

1.2.2. alla multa di fr. 900.- (novecento); in caso di mancato pagamento

la pena detentiva sostitutiva è fissata in 11 (undici) giorni (art. 106 cpv. 2

CP);

1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 3'073.-,

(tremilasettantatre) per il procedimento di primo grado. La tassa

di fr. 600.- per la motivazione scritta è a carico dello Stato.

2. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

3. L’azione civile

promossa dall’accusatore privato PC 1 è rinviata al foro civile.

3.1. Le pretese avanzate

dall’accusatore privato in sede di dibattimento di appello sono irricevibili.

4. È ordinata la

confisca del coltellino tipo militare (Rep. no. 21922) e dei due sacchetti di

plastica contenenti diversi pezzi di carta igienica (Rep. no. 21923 e no.

21924). Il resto di quanto in sequestro viene dissequestrato a favore degli

aventi diritto.

5.

5.1. Per le sue prestazioni

relative ai giorni 16 e 17 gennaio 2011, all’avvocato __________ vengono

riconosciuti:

- onorario fr. 1'290.00

- spese fr. 77.00

- IVA (8%) fr. 109.35

Totale fr. 1'476.35

da

porre a carico dello Stato.

5.2. Per le sue prestazioni

relative all’intero procedimento, all’avvocato __________ vengono riconosciuti:

- onorario fr. 8'490.00

- spese fr. 500.00

- IVA (8%) fr. 719.20

Totale fr. 9'709.20

da

porre a carico dello Stato.

5.3. AP 1 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la nota d’onorario del suo

patrocinatore d’ufficio non appena le sue condizioni glielo permetteranno (art.

135 cpv. 4 CPP).

5.4. Le spese del gratuito

patrocinio dell’accusatore privato sono a carico dello Stato, riservati gli art.

135 cpv. 4 e 426 cpv. 4 CPP.

5.5. La richiesta di

pagamento deve essere inviata dal patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808

Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota

d’onorario.

5.6. Contro la presente

tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

6. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti nella misura di 4/5 a carico di AP 1

e di 1/5 a carico dello Stato, che rifonderà a AP 1 fr. 800.- a titolo parziale

indennizzo delle spese di patrocinio per la procedura d’appello (art. 436 cpv.

2 CPP).

7. Intimazione a:

8. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.