17.2015.3
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10 giugno 2015Italiano45 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.3
Locarno
10 giugno 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di
appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Marco Frigerio e Francesca Lepori Colombo
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 13 ottobre 2014 da
AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 10 ottobre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 16 gennaio 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 28 gennaio 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n.
3280/2013 del 19 agosto 2013, il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 autore
colpevole di
lesioni semplici qualificate
per avere, in data 15 gennaio 2011,
verso le ore 22.30, a __________, nei pressi della pista di ghiaccio __________,
più precisamente all’esterno dello stabile che ospita l’esercizio pubblico “__________”,
intenzionalmente ferito PC 1 con un coltellino militare svizzero, provocandogli
in tal modo una ferita da taglio di circa 2 cm nella regione toracica posteriore dorsale sinistra, come risulta dal certificato medico 18.01.2011 (16.01.2011)
dell’Ospedale Regionale di Lugano, agli atti;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote
giornaliere da fr. 80.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 7'200.- (da
dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 18), sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 1'400.- (fissando
la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento in 14 giorni) nonché
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di
fr. 2'673.-.
B. AP 1 ha interposto
tempestiva opposizione contro tale decreto d’accusa.
Il procuratore pubblico ha confermato il decreto d’accusa con
decisione 23 settembre 2013 e ha, di conseguenza, trasmesso gli atti del
procedimento alla Pretura penale per il dibattimento ed il giudizio.
C. Con sentenza del 10
ottobre 2014, il giudice della Pretura penale ha integralmente confermato il DA
e condannato l’opponente al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di
complessivi fr. 3'673.-. L’accusatore privato è stato, invece, rinviato per le
sue pretese al foro civile.
D. Il 13 ottobre 2014, AP
1 ha annunciato di volere interporre appello contro tale sentenza. Ricevuta, il
19 gennaio 2015, la motivazione scritta della pronuncia, egli ha
tempestivamente presentato la propria dichiarazione d’appello con cui chiede,
con protesta di spese e ripetibili, il proprio integrale proscioglimento.
E. Il dibattimento
d’appello si è svolto in data 29 maggio 2015.
L’imputato ha ribadito la propria richiesta di proscioglimento, invocando
in via subordinata la legittima difesa (art. 15 CP) e, in via ancora più
subordinata, la legittima difesa discolpante (art. 16 cpv. 1 CP), mentre
l’accusatore privato ha chiesto, a conferma del primo giudizio, la condanna
dell’imputato, e, inoltre, il risarcimento integrale delle spese di patrocinio
nonché un’indennità per torto morale di fr. 1'000.-.
Il PP non ha presenziato al dibattimento.
in diritto: 1. Giusta
l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come
le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei
secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e al.,
Commentario CPP, 2010, n. 1 ad art. 139, pag. 297; n. 24 ad art 10, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand,
CPP, 2011, n. 2 ad art. 139, pag. 603; Schmid,
Praxiskommentar, n. 5 ad art. 10, pag. 23; Hofer,
Basler Kommentar, StPO, 2011, n. 47 ad art 10, pag. 170 e seg.) che, in
applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il
convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e al, op. cit., n.
15 seg. e 23 ad art 10, pag. 48 e 49; Schmid,
Praxiskommentar, n. 4 seg. ad art. 10, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP,
2011, n. 35-41 ad art. 10, pag. 70-72; Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer,
Basler Kommentar, StPO, ad n. 58 art. 10, pag. 173; DTF 133 I 33, consid. 2.1;
129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF
6B_936/2010 del 28 giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_1028/2009 del
23 aprile 2010;6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
2. In mancanza di prove dirette, un giudizio può
fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo
2007 consid. 3.9;1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in
Pra 2004 n. 51 pag. 253;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990
pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio,
per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa
dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo
rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme,
una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale
penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980
pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove
tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto
se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro
insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che
l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere
ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans
Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309
cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in
6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30
marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011
consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8
aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza
CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
3. Il principio della
presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare
l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la
valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto
di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione
del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi
insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le
altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 19 aprile
2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31
consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il
giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone,
tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento.
Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto
collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non
sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Tale principio è così
disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo
un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid.
2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;
6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009
consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13
maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006
del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2;
sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3
del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid,
Praxiskommentar, n. 10 ad art. 10, pag. 24; Schmid,
Handbuch, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke,
Basler Kommentar, StPO, n. 82 seg. ad art. 10, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, 2010, n.
11-13 ad art. 10, pag. 80-81; Riklin,
StPO, Kommentar, 2a ed. 2014, n. 9 ad art. 10, pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, n. 19
ad art. 10, pag. 66 e n. 47 ad art. 10, pag. 73).
Risultanze dell’inchiesta, giudizio di primo grado
4. La sera del 15
gennaio 2011 nei pressi della __________, dopo la partita di hockey
Lugano-Langnau, PC 1 (__________), un tifoso della squadra locale che aveva
assistito alla partita, è stato ferito con un coltello sul piazzale antistante
il bar __________, sito nelle vicinanze della pista di ghiaccio luganese.
Immediatamente intervenuta, la polizia ha arrestato AP 1
nonostante le sue negazioni poiché dalle deposizioni di tre persone sentite (__________,
__________ e __________) emergeva come egli avesse, poco prima del ferimento,
avuto dei diverbi con un gruppo di tifosi e come egli si trovasse molto vicino
a PC 1 quando questi è caduto a terra ferito.
5. Su quanto accaduto
immediatamente prima dell’accoltellamento si richiama quanto indicato nel
rapporto di polizia. Si tratta, in sostanza, del riassunto di quanto detto
dalle diverse persone coinvolte nei fatti:
“ il 15 gennaio
2011, verso le ore 22.30, il rubricato (n.d.r.: AP 1), a bordo della sua
vettura __________ Mercedes Benz, classe A, forzava il suo passaggio tra un
gruppo di ragazzi/tifosi che si trovavano sulla strada che costeggia la pista
di ghiaccio della __________.
__________, amico della vittima, si trovava di fronte alla buvette
__________. Scocciato per il comportamento del AP 1, si avvicinava alla vettura
e tirava una manata contro il finestrino anteriore sinistro.
Il conducente avanzava per qualche metro, scendeva dalla vettura,
quindi veniva raggiunto da uno dei ragazzi presenti, __________. I due
discutevano brevemente, poi il giovane gli consigliava di andarsene per evitare
problemi poiché c’erano molte persone. AP 1 risaliva in auto e velocemente
raggiungeva i parcheggi esterni dell’EP __________, situati sul retro dello
stabile. Si precisa che detto luogo è poco illuminato.
Dopodiché AP 1 decideva di ritornare verso la __________, quindi
s’incamminava verso il gruppo di persone presenti. __________ si accorgeva
delle intenzioni del conducente e così lo raggiungeva. A questo punto dopo una
breve discussione, l’imputato spintonava il giovane, il quale cadeva a terra
senza tuttavia riportare ferite.
La scena appena descritta era stata notata dalla folla, tra questi
anche PC 1, il quale decideva di intervenire. In seguito PC 1, seguito dal __________
raggiungeva a corsa il parcheggio del bar.
Pochi istanti dopo giungeva pure __________. Al suo arrivo,
l’accoltellamento era già avvenuto, rinvenendo a terra il PC 1 ferito”
(AI 77, rapporto di inchiesta della Polizia giudiziaria
17.10.2012, pag. 2 e 3).
A parziale correzione di quanto indicato nel rapporto appena
citato, è, poi, emerso che, nella breve discussione avuta dopo avere
parcheggiato la vettura, AP 1 colpì - o meglio, spintonò - __________ in
risposta ad un suo colpo/spintonamento.
Per il resto, il riassunto fatto dagli inquirenti corrisponde,
nella sostanza, ai fatti così come essi emergo dagli atti.
6. AP 1 - che ha
spiegato agli inquirenti di essere partito, verso le 22.15 di quel 15 gennaio
2011, dal bar __________ di __________ intenzionato a recarsi al bar __________
e di essere stato ostacolato, in questo suo progetto, dall’orda di tifosi che
aveva invaso la strada - ha, da subito, categoricamente negato sia di avere
avuto con sé, quella sera, un coltello sia di essere stato lui a colpire PC 1.
Agli inquirenti ha spiegato che, quando - dopo avere faticosamente
raggiunto il parcheggio dell’EP - è sceso dall’auto, è stato visto dai tifosi
che avevano, poco prima, colpito la sua vettura e che si sono messi al suo
inseguimento così che lui, spaventato, ha cercato rifugio nell’EP dove è stato
nuovamente raggiunto dai tifosi inferociti dal cui attacco si è salvato
soltanto grazie all’intervento della polizia:
“ ho parcheggiato l’autovettura
nei regolari parcheggi del bar __________. Sono sceso dalla vettura e mi sono
diretto verso l’angolo del palazzo. Qui sono stato visto dalle persone che poco
prima avevano dato dei pugni alla mia auto. A questo punto alcuni di loro hanno
iniziato a rincorrermi e io ho cercato di scappare senza voltarmi. Sono poi
entrato nelle scale del bar e ho corso per tre piani ed intanto mi voltavo
cercando di vedere se c’era qualcuno. In questo piano ho preso l’ascensore e
sono salito al quarto piano. Sono entrato nel bar e al bancone ho ordinato un
caffè che però non è mai arrivato. Infatti sono stato subito raggiunto da una
persona che parlava portoghese e mi ha detto che quanto avevo fatto non era da
farsi (…) dopo un attimo è arrivato un gruppetto di persone che assieme a
questo portoghese hanno iniziato ad aggredirmi (…) gli agenti intervenuti, con
non poca fatica, sono riusciti a tradurmi in questo posto di Polizia incolume”
(PS AP 1 16.01.2011 ore 0030, allegato 2 all’AI 77, pag 2).
Ai poliziotti che gli contestavano le dichiarazioni dei testi secondo
cui lui, “sgommando in mezzo al deflusso dei tifosi” aveva creato “una
forte tensione con dei giovani” e secondo cui egli era stato visto “armeggiare
nelle sue tasche” e “subito dopo uno di questi giovani avrebbe sentito
come una coltellata, trovandosi la giacca tagliata” e un altro giovane era
“finito a terra con delle ferite di coltello alla schiena”, AP 1 ha
negato qualsiasi sua responsabilità:
“ L’unica cosa
vera è che mi hanno tirato una manata alla mia Mercedes e che ho dato una
spinta ad uno di loro e più precisamente al portoghese che mi ha raggiunto nel
bar. Solo ora mi ricordo che tra le altre cose gli ho dato anche una spinta
quando era sul piazzale”
(PS AP 1 16.01.2011 ore 0030, allegato 2 all’AI 77, pag 3).
7. Come evidenziato dal
giudice di primo grado, nel suo primo interrogatorio, AP 1 non ha detto agli
inquirenti che, dopo che __________ colpì il finestrino della sua vettura, lui
non si limitò ad apostrofare gentilmente gli astanti, ma scese dalla vettura e
fu soltanto grazie all’intervento di __________ che vi risalì e proseguì verso
l’EP. L’appellante nemmeno ha detto agli inquirenti che, una volta parcheggiata
la vettura, egli non si è subito diretto verso l’EP __________ ma è ritornato in
direzione dei tifosi, ha avuto una breve discussione con __________ che, dopo
un reciproco spintonamento, cadde a terra.
È quanto, invece,
risulta dalle deposizioni - su questo punto sostanzialmente concordi - dei
testi sentiti dagli inquirenti.
Per tutti, si cita, qui, la deposizione di __________:
“ stavo uscendo
dalla pista lato nord e mi trovavo ancora sul sedime della pista, quindi vicino
alla ramina quando ho visto e sentito sgommare l’auto del AP 1. Ricordo che
c’era moltissima gente (…) ho visto __________, che si trovava praticamente sul
lato sinistro della macchina, dare una manata sul vetro laterale (…) a questo
punto AP 1 avanza di qualche metro. Ricordo di aver detto che era avanzato di 10 metri, in realtà era molto meno. Io nel frattempo avevo raggiunto AP 1 e quindi gli altri ragazzi
della curva. Quando mi trovavo lì con loro ho visto che il conducente si era
fermato, era sceso dall’auto e stava camminando verso di noi. Io per evitare
problemi, visto che secondo me in quel momento le avrebbe prese sono andato
verso di lui (…) e gli dicevo di salire in auto e di andarsene altrimenti lo
avrebbero picchiato. (…) AP 1 seguiva il mio consiglio e se ne andava. Avanzava
sino al parcheggio del bar __________. Con lo sguardo l’ho seguito fino al
momento in cui svoltava dietro lo stabile. Per me la cosa era finita e quindi
risolta (…) ho sentito alcuni che mormoravano, sentivo che dicevano che stava
tornando. Ho capito che qualcosa stava per capitare e quindi ho rivolto lo
sguardo verso il bar __________. A questo punto constatavo che c’era nuovamente
AP 1 il quale stava camminando verso di noi. Ho immaginato, e lo penso ancora
adesso che volesse andare da __________ per litigarci. Ho così deciso di
andargli incontro e gli dicevo di andarsene (…) a quel punto AP 1 si girava
come se volesse andarsene via, anche io mi sono girato, ho sentito un colpo
sulla mia spalla sinistra e sono caduto a terra, o meglio sono atterrato sul
ginocchio. Devo dire che non ho sentito male, non credo quindi che mi avesse
tirato un pugno, penso invece che avesse fatto un movimento con il braccio e
quindi mi avesse colpito con il suo avambraccio (…) in quel momento non gli ho
tirato alcun colpo, ma è vero che prima che lui mi colpisse lo avevo spintonato
(senza molta forza) per fargli capire che doveva proprio andarsene visto che la
gente era veramente arrabbiata con lui. Quindi dopo lui si girava e mi colpiva
(…) quando sono caduto (…) ho visto che AP 1 scappava in direzione della sala
biliardo inseguito da __________” (allegato 23 ad AI 77, pag. 3 e 4)
8. Parimenti,
nel primo interrogatorio, AP 1 non ha detto agli inquirenti nemmeno di essersi
recato nel bagno dell’esercizio pubblico prima di ordinare il caffè al bar __________
(cfr.verbale d'interrogatorio del 16 gennaio 2011).
È soltanto davanti al PP, alle ore 17.58 del 16 gennaio 2011, che egli
ha ammesso di essere entrato nella toilette dell’EP:
“ quando sono
entrato nel palazzo sono salito dalle scale, di corsa, facendo quattro scalini
alla volta fino al terzo piano. Lì ho visto l’ascensore, sono entrato e sono
salito fino al quarto piano.Prima mi sono recato al bagno, dove ho fatto pipì e
poi sono entrato nel bar” (AI7, PP AP 1 16.1.2011, pag 3)
Sentito nuovamente il 1 febbraio 2011, egli ha ribadito di essere
entrato nella toilette dell’EP prima di raggiungere il bancone del bar:
“ sono salito
al bar __________ a piedi fino al terzo piano e poi dal terzo fino al quarto
piano con l’ascensore. Uscito dall’ascensore sono andato in bagno, dove ho
fatto pipì nel pissoire. Non mi sono neppure lavatore le mani. Sono rimasto
alcuni minuti nel bagno, forse 2 o 3 minuti, il tempo di fare la pipì. Uscito
dal bagno sono andato subito al bancone del bar e mi sono seduto ad uno degli
sgabelli” (AI 50, PP AP 1, 01.02.2011, pag. 1)
9. Sta di fatto
che, il giorno successivo al ferimento di PC 1, gli inquirenti hanno trovato il
coltello che è stato usato per il suo ferimento nella toilette dell’EP __________:
“ Il giorno seguente si
procedeva ad una perquisizione dell’EP. Nel cestino dei rifiuti, situato nel
bagno degli uomini, veniva ritrovato un coltellino tipo militare; l’oggetto
sequestrato è stato trasmesso alla Scientifica per le analisi del caso. Quattro
sono le tracce rilevate e inviate per il confronto di DNA. Due tracce sono risultate
appartenenti al PC 1 (tracce ematiche); mentre le altre due non sono atte a
confronto” “(AI 77, rapporto di
inchiesta della Polizia giudiziaria 17.10.2012, pag. 4; allegati 36, 37, 38, 39
e 40).
Al PP che gli contestava il ritrovamento del coltello, AP 1 ha detto:
“ questo
coltello non mi appartiene. Non ho mai avuto un coltello del genere. A caso ho
due coltellini simili ma di colore rosso con la croce bianca. Non capisco come
questo coltello sia stato trovato nel bagno. Forse è stato qualcun altro a metterlo
lì per poi darmi la colpa. Ribadisco che io non avevo nessun coltello e non ho
colpito il ragazzo che è rimasto ferito” (AI 7 pag. 4; cfr, anche, AI 12 pag.
3)
10. PC 1 è stato
sentito, quando ancora era degente all’OCL, alle ore 13:00 del 16 gennaio 2011.
Agli inquirenti ha raccontato di non avere personalmente assistito al
passaggio della vettura tra la folla poiché, a quel momento, egli era ancora
all’interno del bar __________ ma di averne avuto l’eco da altri presenti. Poi,
confermando nella loro sostanza il racconto dei testi, PC 1 ha raccontato del
suo ferimento e dichiarato di essere stato colpito dal conducente della vettura,
ovvero da AP 1:
“ loro mi
dicevano : “l’è venu denta come un bigul”. (…) ci trovavamo davanti al bar __________,
quando l’automobilista ritornava a piedi verso di noi. (…) mi trovavo
praticamente sugli scalini del bar __________ quando rivolto lo sguardo verso
il bar __________ (…) ho visto una persona a terra e una in piedi che dalla
fisionomia ho dedotto essere il conducente di prima. Subito dopo questi partiva
a corsa in direzione del bar __________ seguito da uno o due persone (…) mi
trovavo a circa una decina di metri da loro (…) io decidevo di seguirli per
cercare di capire cosa stava succedendo (…) volevo anche vedere se riuscivo a
calmare gli animi. Ho svoltato l’angolo dello stabile, sulla destra, ricordo
che era buio. Ero arrivato quasi all’entrata del bar __________. Raggiungevo il
conducente che all’improvviso si girava e con la mano mi sferrava un colpo rotatorio
verso il mio fianco sinistro. Ho sentito come una penetrazione, poi ho sentito
caldo. Mi sono accasciato al suolo, ho visto il conducente entrare nel palazzo.
Ho cercato di rialzarmi ma non sono riuscito” (allegato 12
ad AI 77, PS PC 1, 16.01.2011, pag. 2 e 3)
Agli inquirenti che gli chiedevano come poteva dire che a colpirlo era
stato il conducente della vettura visto che era buio, PC 1 ha detto:
“ sono sicuro
che sia lui perché quando mi sono accasciato al suolo ho guardato verso
l’entrata dello stabile. La porta in vetro e dentro c’era luce. L’ho visto
quindi di schiena. La sua sagoma ed il giubbino era lo stesso del conducente
(…) per questo sono sicuro che si tratta di lui” (allegato 12
ad AI 77, PS PC 1, 16.01.2011, pag. 4)
Appello
11. Così come in
precedenza, anche in appello AP 1 chiede, in via principale, di essere assolto
affermando di non essere stato lui a ferire PC 1. Rileva, in estrema sintesi,
che:
- non vi
sono prove certe e oggettive dell’ipotesi accusatoria non essendo state rinvenute,
sul coltello che ha ferito l’AP, le sue impronte;
- le dichiarazioni di PC 1
sono del tutto inattendibili;
- in
realtà, è molto probabile che l’AP sia stato inavvertitamente colpito da __________
che - ubriaco - si era, insieme ad altri, lanciato al suo inseguimento.
12. Il primo giudice ha
accertato sulla base di diversi elementi - discussi e riportati ai considerandi
11 e 12 della sentenza impugnata - che è stato AP 1 a colpire PC 1 alla schiena
con il coltello sequestrato dagli inquirenti.
13. Nonostante la
fondatezza dei rimproveri mossi dalla Difesa alla procedura di valutazione del
materiale probatorio in atti effettuata dal primo giudice, questa Corte
conclude che ad infliggere la coltellata a PC 1 è stato AP 1 sulla base dei
seguenti elementi .
a. L’elemento più
importante a favore della colpevolezza di AP 1 è sicuramente il ritrovamento
dell’arma nel cestino della toilette degli uomini al quarto piano dello stabile
del bar __________.
a.1. Risulta in modo chiaro
dagli atti che, dopo il secondo diverbio fra l’appellante e __________ - e
meglio, dopo che questi cadde a terra a causa della “manata” con cui il primo
reagì al suo spintone - unicamente __________ e PC 1 si misero all’inseguimento
di AP 1 (AI35 pag. 4, 6 e 8; AI36, pag 3; AI46, pag. 5; AI55 pag. 2; AI47; all.
ad AI3 __________ 16.1.2011, pag. 2).
a.2. E’ altrettanto chiaro
che ad essi cercò di accodarsi, dopo essersi rialzato, soltanto __________ che,
però, raggiunse gli altri ( che, nel frattempo, avevano girato l’angolo
dell’immobile) quando PC 1 già era a terra (AI 35 pag. 4; AI 46 pag. 5; cfr.
anche AI 56 pag. 6 e AI 55 pag. 2).
a.3. È, dunque, certo che,
quando PC 1 è stato ferito, vicino a lui c’erano soltanto AP 1 e __________.
a.4. Subito dopo
l’accoltellamento di PC 1, AP 1 ha raggiunto a corsa il terzo piano dello
stabile. Da lì ha preso l’ascensore ed è salito al quarto piano dove è sito
l’EP. Uscito dall’ascensore (che dà direttamente nell’EP), prima di entrare nel
bar, l’imputato ha fatto una brevissima sosta proprio nel bagno degli uomini
dove è stato ritrovato il coltello con cui PC 1 è stato ferito.
a.5. Il primo tifoso a
raggiungere AP 1 nell’EP è stato __________ che è poi stato raggiunto dal
fratello e da un altro “che parlava italiano” (cfr, in particolare, AI
45 pag 2 e 3; AI 46 pag 3; AI 19 pag. 2).
Non è dato sapere chi fosse questo terzo tifoso.
Tuttavia, è certo che non si trattava di __________. Da un lato,
perché __________, un avventore, ha detto che, quando i due raggiunsero __________,
gli chiesero chi era stato:
“ ad un certo
punto, __________ veniva raggiunto da altre due persone. Uno di questi era il
fratello di __________, se non sbaglio si chiama __________, e poi c’era un
altro ragazzo (…) i due chiedevano a __________ chi era stato e __________
indicava AP 1 (…) questo per dire che loro non sapevano assolutamente chi fosse
stato ad avere accoltellato l’amico” (AI 45, pag 3; cfr, anche, __________, AI
46 pag 3“arrivano questi due tipi e chiedono al ragazzo grassottello chi
fosse stato ad accoltellare l’amico”)
È chiaro come questa dichiarazione escluda che il terzo che
raggiunse l’EP fosse __________ poiché questi, che aveva appena rincorso AP 1,
non avrebbe avuto bisogno di chiedere lumi a __________.
Ma non solo. Che non fosse __________ il terzo tifoso ad essere
salito nell’EP è provato dal fatto che è accertato che lui, dopo che PC 1 fu colpito,
se ne andò alla __________:
“ andavamo nella
saletta situata dietro il bancone del bar che da sul parcheggio del locale.
Quando siamo arrivati lì, abbiamo aperto le finestre e abbiamo visto che sul
piazzale c’era un uomo a terra, un’altra persona che stava alzando gli abiti
dell’uomo a terra e urlando diceva alla terza persona presente di chiamare i
soccorsi perché era stato accoltellato. Quindi il terzo ritornava verso il bar __________”
(AI 46, __________, pag 2),
“ ricordo di
avere capito che c’era di mezzo un coltello e così ho urlato a mia volta di
chiamare i soccorsi e di fare attenzione (…) ero in panico per questo urlavo
che ‘era in giro un coltello. Pochi minuti dopo arrivava l’ambulanza (…) nel
frattempo tanta gente si era riunita dietro lo stabile del bar __________ e
c’era molto casino. Io ad un certo punto mi sono allontanato e sono andato alla
__________ dove ho bevuto il whisky” (AI56 pag 3)
a.6. E’ altrettanto certo -
perché ciò risulta in modo concorde da tutte le deposizioni - che, per tutto il
tempo che rimasero nel bar, i tre tifosi “si dedicarono” esclusivamente
a AP 1: dapprima, cercando di “far fuori la cosa” a parole e, poi, cercando
di picchiarlo e di trascinarlo verso l’uscita tanto che gli avventori intervennero
in difesa del qui appellante.
a.7. Nel bar, quella sera,
non entrò nessun altro tifoso: la porta che dà sulle scale era chiusa a chiave
ed ha resistito all’attacco dei tifosi che premevano per entrare mentre
l’ascensore era stato, provvidenzialmente, bloccato dagli astanti (cfr, per
esempio, AI45; AI19 pag 3; AI31).
Oltre ai poliziotti, l’unico ad entrarvi dopo i tre fu il
proprietario/gerente dell’EP - che era stato allarmato dalla cameriera (AI19;
AI31) - che vi entrò insieme alla polizia che, nel frattempo, era giunta in
loco.
a.8. La polizia rimase
nell’EP praticamente sino alla sua chiusura:
“ i poliziotti
sono rimasti un bel po’ di tempo sia nel bar che nello stabile. Credo che erano
rimasti dentro un paio di orette (…) questo perché all’esterno c’era molta
gente che voleva aggredire AP 1 (AI31 pag 4; cfr anche AI19).
Gli agenti procedettero alla perquisizione del locale il mattino
successivo alle ore 11.05 (AI13), quindi poco dopo la sua apertura:
“ noi alla
domenica apriamo alle ore 10.00. Quella mattina è intervenuta ancora la polizia
per controllare l’interno del bar. In mia presenza i gendarmi hanno trovato un
coltellino tipo militare. Questo si trovava nel cestino del bagno dei maschi”
(AI 31 pag 5)
a.9. Ora - pur se il
rimprovero rivolto al primo giudice dalla Difesa, secondo cui dagli atti non
risulta che l’EP fu transennato dalla polizia, appare fondato - da quanto sin
qui evidenziato risulta che, delle due persone (AP 1 e __________) che erano
accanto/vicino a PC 1 al momento del suo ferimento, soltanto AP 1 ha raggiunto
l’EP dopo tale evento.
Se è vero che vi giunse, poi, anche __________, è anche vero che
non risulta che egli andò nel WC degli uomini ed è soprattutto vero che il
coltello avrebbe potuto essere in suo possesso e, poi, da lui (che, lo si
ricorda, non era nei pressi di PC 1 al momento topico) nascosto nel cestino del
WC soltanto nell’ipotesi di un suo immediato (dopo il preteso ferimento
accidentale) colloquio con __________ (nell’ipotesi ventilata dalla Difesa) con
elaborazione subitanea di un piano volto ad incriminare AP 1. Ma non occorre
argomentare per dimostrare come questa sia un’ipotesi non soltanto altamente
inverosimile ma concretamente impossibile.
Ne deriva che - data per certa l’estraneità degli altri avventori -
è soltanto AP 1 (che è effettivamente entrato nel WC) che ha potuto nascondere
il coltello nel cestino.
E’ vero che AP 1 ha sostenuto di essere entrato nel WC per
urinare.
Questa versione si rivela, però, del tutto inconsistente se solo
si pon mente alla durata della sua permanenza in tale luogo: si è trattato, in
effetti, come risulta dalla deposizione di __________ che lo ha visto, di una
visita di pochi secondi (AI 47 pag. 4): non ha da essere spiegato che pochi
secondi - o meglio, per usare le parole del teste, “alcuni secondi” -
non bastano per urinare (anche considerando che, come ha detto AP 1, poi non si
è lavato le mani, cfr AI 50 pag. 1) ma, invece, sono più che sufficienti per
gettare un coltello nel cestino dei rifiuti e coprirlo alla bell’e meglio con
la carta.
b. __________ ha detto
di avere visto che, mentre scappava, AP 1 cercava qualcosa nelle sue tasche:
“ mentre
l’automobilista scappava verso il piazzale, con la mano destra ha avuto un
gesto come se frugasse qualche cosa sotto la felpa o meglio come se cercasse
qualche cosa nella felpa o in tasca, ho appunto trovato strano questo modo di
correre non naturale” (allegato ad AI3, __________ 16.1.2011, pag 2;)
Pur se, come sottolineato dalla Difesa, sentito il 1° febbraio
successivo, __________ ha specificato di non essere sicuro che, in quel
frangente, AP 1 stesse davvero frugando nelle sue tasche (AI 55 pag. 4), rimane
il fatto che egli ha confermato di avere visto AP 1 fare il movimento di cui
egli ha parlato e di averlo interpretato in quel senso. Ciò che, unito agli
altri elementi, è comunque significativo.
c. PC 1 ha detto di
avere riconosciuto, grazie alla luce accesa nell’atrio dello stabile che ospita
l’EP, la persona che era vicina a lui quando si è reso conto di essere stato
ferito e che è subito fuggita all’interno dello stabile:
-
nel guidatore/conducente della vettura che, poco prima, si era fatta
largo tra la folla di tifosi (allegato 12 ad AI 77, PS PC 1,
16.01.2011, pag. 2 e 3)
-
nell’ “autista” riconosciuto nel “qui presente AP 1”
(AI 51, verbale di confronto, PP 1 febbraio 2011, pag. 4 e 5)
- nella “persona
che oggi riconosco in aula nell’imputato” (audizione di PC 1
al dibattimento di primo grado)
In sintesi, PC 1 ha detto di avere riconosciuto, non tanto il
volto dell’autista - che, come detto, aveva solo intravisto - quanto la sua
fisionomia:
-
nel primo verbale, ha detto di averne riconosciuto “la sagoma” ed
aggiunto che “il giubbino era lo stesso del conducente” (AI5 pag 4)
-
nel verbale di confronto ha detto di avere riconosciuto “l’autista anche
dalla fisionomia e dalla sua altezza” (AI 51 pag. 3)
E’ vero che, come osservato dal suo difensore, AP 1 non indossava
un giubbino ed è altrettanto vero che, in seguito, PC 1 ha detto di non
ricordare più come il “conducente” fosse vestito (AI 51 pag. 2).
Tuttavia, questa Corte non vede in queste due dichiarazioni la
prova dell’inattendibilità di PC 1. E questo per più motivi. Dapprima, perché
occorre tener conto del fatto che, la prima volta, PC 1 è stato sentito a poche
ore dai fatti, quando era ancora in ospedale e, quindi, in uno stato emotivo
particolare. Poi, poiché PC 1 ha, sempre nel verbale di confronto, ridimensionato
la (pretesa) incongruenza spiegando che lui ricordava “un indumento corto e
non una camicia lunga, che forse poteva essere una giacchetta” (AI 51 pag.
3). Infine, e soprattutto, perché non può essere contestato - poiché ciò
risulta da un esame incrociato di tutte le deposizioni - che, effettivamente,
quando PC 1 è stato ferito ed è caduto a terra, AP 1 era vicino a lui.
d. PC 1 ha, anche, detto
di avere visto la persona inseguita - cioè il conducente dell’auto che, come
visto, ha, poi, riconosciuto nel AP 1 - fare il gesto di ferirlo ed ha
precisato di averne visto il volto anche se solo per un attimo:
-
“raggiungevo il conducente che all’improvviso si girava e
con la mano mi sferrava un colpo rotatorio verso il mio fianco sinistro. Ho
sentito come una penetrazione, poi ho sentito caldo (…) per un breve attimo
l’ho visto in volto, poiché nel movimento rotatorio del suo corpo ho avuto modo
di intravvederlo. Inoltre, ricordo che si era leggermente abbassato mentre mi
sferrava il colpo” (AI5 pag 3 e 5)
-
“sono arrivato ad una distanza da lui di circa 2 metri. A quel punto ho pensato di scappare perché ho avuto paura (…) mi sono girato verso destra
per allontanarmi e a quel punto ho visto che l’autista mi colpiva al fianco
sinistro (…) non ho visto se impugnava un coltello (…) quando mi ha colpito
aveva la testa leggermente abbassata e ho visto i suoi occhi e la sua fronte.
Ho sentito subito molto caldo e sono caduto sulle ginocchia. In quella
posizione mi sono rigirato verso l’autista e l’ho visto in volto (…) sono
sicuro che la persona che mi ha accoltellato è il qui presente AP 1, ma senza
barba” (AI 51 pag. 4 e 5)
Si tratta di dichiarazioni sostanzialmente concordi di cui non c’è
motivo di dubitare.
E’ vero che, all’inizio del suo primo verbale (AI 5, pag. 3), PC 1
aveva detto - o almeno, così è stato verbalizzato - di non avere visto il volto
del suo aggressore. Tuttavia, richiamato quanto già osservato riguardo alle
condizioni dell’AP al momento della sua prima audizione, non si può che ritenere
che con la frase registrata a pag. 3 del verbale egli intendesse, in realtà,
dire la stessa cosa che poi ha detto, e cioè di avere visto il volto di chi lo
colpiva solo “per un breve attimo”.
Non si vede, infatti, motivo per cui PC 1 dovesse, a quel momento,
mentire.
E, in particolare, la tesi avanzata dal patrocinatore di AP 1 secondo cui, in
sintesi, PC 1 ha voluto, nel suo primo interrogatorio, rimanere sul vago per
indirizzare, poi, le sue dichiarazioni contro AP 1 soltanto dopo aver potuto
confrontarsi con i suoi amici “della curva” (cfr memoriale di difesa allegato
al verb. dib. di primo grado, pag 3), è smentita proprio dal fatto che, in
sostanza, le dichiarazioni dell’AP non sono, in realtà, cambiate: egli ha, in
sostanza, detto sin dall’inizio che l’accoltellatore era colui che guidava la
vettura che si era fatta strada tra i tifosi e che lui lo aveva, per un attimo,
mentre veniva colpito, visto in volto.
E’ anche vero che - come sottolineato dal patrocinatore di AP 1 -
le dichiarazioni di PC 1 su quel che è successo nel momento del ferimento non
sono del tutto sovrapponibili: nel primo verbale, ha detto di essere stato
ferito al fianco quando aveva raggiunto AP 1, nel secondo ha detto di essere
arrivato a circa 2 metri da lui, di avere avuto paura e di essere stato colpito
quando si stava girando verso destra per allontanarsi. Non si tratta, tuttavia,
a mente di questa Corte, di divergenze determinanti: ribadito ancora una volta
che l’audizione del 16 gennaio 2011 è stata, per forza di cose, sommaria, le
dichiarazioni rese successivamente possono ancora essere ritenute una
precisazione delle prime visto come alcune sbavature possono essere ricondotte
alla normale elaborazione dei ricordi (la memoria, come è noto, non è una
semplice registrazione) e non possono, dunque, essere interpretate come un
deliberato cambiamento di versione atto a ledere la credibilità del
dichiarante.
Del resto, contrariamente alla tesi difensiva, in entrambe le
versioni, PC 1 ha detto di essere stato colpito “al fianco” (ciò che si
giustifica visto che la ferita è sul lato esterno della schiena): questo
esclude che, come sostenuto dalla Difesa (memoriale di difesa allegato al verb.
dib. di primo grado, pag. 3 e 4-5), l’AP abbia adattato la propria versione in
modo da eliminare dalla rosa dei sospetti l’amico __________ e, nel contempo,
incastrare AP 1.
Infine, il fatto che al dibattimento di primo grado PC 1 abbia
detto di avere sentito una fitta “alla schiena” non cambia le cose: egli
veniva, infatti, sentito a quasi 4 anni dai fatti e un simile cambiamento di
versione - riconducibile all’elaborazione dei ricordi - non è tale da
modificare le risultanze di cui sin qui si è detto.
e. AP 1, poco prima del
ferimento di PC 1, aveva tenuto un comportamento denotante l’intenzione di
“farla fuori”, cioè di far valere le proprie ragioni affrontando “a muso duro”
Fatti
i tifosi, nonostante fosse in evidente inferiorità (almeno numerica).
Lo ha fatto, una prima volta, dopo la manata di __________ sul
finestrino, scendendo dalla macchina e risalendovi soltanto dopo che __________
glielo aveva consigliato.
Va osservato che, invece, nel primo interrogatorio, AP 1 ha
edulcorato le situazione dichiarando di avere “abbassato il finestrino”
e di avere “detto alle persone se era il modo di comportarsi” (allegato
ad AI 3, PG 16.1.2011, pag. 2).
Lo ha, poi, fatto una seconda volta, quando, dopo avere
parcheggiato la macchina, è tornato verso i tifosi che già lo seguivano, ha
affrontato __________ che gli diceva di andarsene e, al suo spintone, ha reagito
dandogli un colpo - non è dato sapere se si trattasse di un pugno o di uno
spintone - che lo ha fatto cadere.
Così agendo, egli ha denotato un atteggiamento compatibile con
quello che gli viene imputato, cioè di non limitarsi a scappare ma di volere contrastare
attivamente i suoi antagonisti.
14. Ne deriva che questa
Corte conferma l’accertamento del primo giudice secondo cui è stato AP 1 a
colpire PC 1 con un coltello.
Pacifico, quindi, vista l’entità della ferita riportata da PC 1 e
l’arma usata, che, così facendo, AP 1 si sia reso autore del reato di cui all’
art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP (sull’adempimento dei presupposti di tale reato, si
rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP; ai consid. 8 e 9 della
sentenza impugnata).
15. In via subordinata, l’appellante
invoca l’art. 15 CP (legittima difesa esimente), sostenendo che egli era
confrontato con aggressori in chiara superiorità (per numero e per prestanza
fisica) e con una situazione di grosso rischio per la propria incolumità
fisica, considerato che era inseguito da un gruppo di ultras ubriachi e
minacciosi, nonché che non era responsabile né ha provocato l’aggressione nei
suoi confronti.
E’ accertato - perché ciò risulta in modo concorde da tutte le
deposizioni raccolte dagli inquirenti - che, quando ha colpito PC 1, AP 1 era
inseguito da due persone (e meglio, da PC 1 e da __________; __________ ha
svoltato l’angolo soltanto dopo che PC 1 fu accoltellato).
Sul comportamento tenuto da PC 1 poco prima di essere colpito, gli
atti non sono chiari. Come visto, lo stesso PC 1 ha dato al riguardo due
versioni non pienamente sovrapponibili: nella prima, egli sostiene di essere
stato colpito una volta giunto all’altezza di AP 1; nella seconda sostiene,
invece, che, al momento del ferimento, egli, avendo deciso di abbandonare
l’inseguimento, stava tornando sui suoi passi.
La questione è decisiva e va risolta - in assenza di altre
indicazioni probatorie chiare - in applicazione del principio in dubio pro reo:
occorre, cioè, accertare che AP 1 ha colpito PC 1 quando questi, che lo
inseguiva, lo aveva raggiunto (o meglio, era giunto alla sua altezza).
Ritenuto come sia certo che gli intenti degli inseguitori non
fossero particolarmente amichevoli, occorre considerare che, in quel momento,
fosse in corso un attacco contro AP 1 ai sensi dell’art. 15 CP.
16. La questione che si
pone è quella di sapere se AP 1, utilizzando il coltello contro un inseguitore
che non l’aveva colpito - ha ecceduto nella sua difesa.
L’appellante ha invocato la DTF 136 IV 49 sostenendo
che, vista la situazione, egli ben poteva ritenere che la sua integrità fisica
fosse seriamente messa in pericolo e, perciò, egli ha lecitamente fatto uso del
coltello.
A questo proposito, occorre ricordare che, sin lì, AP
1 era inseguito da sole due persone. Va precisato, infatti, che l’orda di
tifosi che ha messo in difficoltà anche la polizia - e di cui la Difesa ha ampiamente parlato - è intervenuta solo successivamente al ferimento.
Inoltre, va considerato che, sin lì, AP 1 aveva subito solo uno
spintone e nulla faceva presagire che chi lo inseguiva avesse intenti più
bellicosi.
In queste condizioni, la DTF invocata dalla difesa non è
applicabile per più ragioni. Dapprima, perché in quel caso l’autore era già
stato raggiunto almeno da un pugno sferrato dai due inseguitori che cercavano
di colpirlo con pugni e calci: ciò che, qui, come visto, non è. Poi, perché la
situazione concreta - posto, appunto, che nulla faceva presagire che i due
inseguitori avessero intenti più bellicosi di quelli sin lì manifestati - non
era tale da far temere a AP 1 che vi fosse un serio pericolo per la sua
integrità fisica. Infine - e soprattutto - perché AP 1 ha fatto uso del
coltello senza il preventivo avviso che il TF ha ritenuto essere uno dei
presupposti essenziali affinché la difesa con un coltello a fronte di un
attacco a mani nude possa essere considerata legittima.
Occorre, dunque, concludere che la difesa
messa in atto da AP 1 era eccessiva.
17. A titolo ancor più
subordinato, l’appellante ha invocato l’art. 16 cpv. 2 CP.
Sullo stato d’animo di AP 1 in quel momento, gli atti non sono
chiarissimi. Da un lato, vi è chi, come la cameriera dell’EP, lo ha visto del
tutto tranquillo:
“ AP 1 quando era
arrivato al bancone era tranquillo, c’erano altri clienti al bancone e si era
messo a parlare con loro “ (AI 19 pag. 4) .
Considerandi
D’altro lato, invece, c’è chi - un avventore dell’EP e lo stesso PC
1.
- lo ha visto spaventato:
“ ad un certo punto
arrivava AP 1 il quale si sedeva di fianco a me. Io mi trovavo al bancone. L’ho
visto spaventato e aveva il viso bianco. Capivo che qualcosa non andava e così
gli chiedevo come stava. Lui mi diceva che aveva avuto un problema davanti al
bar __________, perché alcune persone non volevano farlo passare. Gli dicevo di
tranquillizzarsi” (AI 45, __________ 28.1.2011, pag. 2)
“ la sensazione
che ho avuto è che il personaggio avesse avuto paura e per questo aveva
reagito” (AI5, PC 1 16.1.2011, pag 5)
In queste condizioni, occorre, ancora una volta, applicare quale
criterio di valutazione delle prove il principio in dubio pro reo ed accertare
che AP 1, quando ha colpito PC 1, era spaventato.
Tuttavia, ritenuto come egli, subito dopo avere raggiunto l’EP,
abbia avuto la prontezza di spirito di liberarsi del coltello (dopo averne,
presumibilmente, cancellato le impronte) e, poi, si sia, tutto sommato tranquillamente,
seduto al bar e abbia ordinato un caffè, non si può che concludere che il suo
spavento non raggiungeva il livello necessario ad assurgere a scusabile
eccitazione o sbigottimento, necessari per l’applicazione del cpv. 2 dell’art
16.
CP.
Questa conclusione è obbligata, pena una banalizzazione del
disposto invocato, ritenuto come lo spavento sia un sentimento comune a tutti
coloro che sono l’oggetto di un attacco (o perlomeno, alla stragrande
maggioranza di essi) e che reagiscono per difendersi. Perché possa trovare
applicazione l’art. 16 cpv. 2 CP, occorre, infatti, che lo spavento sia stato
tale da far perdere all’attaccato la capacità di valutare correttamente la
portata dell’attacco di cui era vittima.
Ciò che, manifestamente, non era il caso in concreto poiché, in
caso contrario, il comportamento di AP 1 una volta raggiunto l’EP sarebbe stato
ben diverso.
Non erano, quindi, dati né la scusabile eccitazione né lo
sbigottimento richiesti perché si possa parlare di legittima difesa
discolpante.
Dello spavento di AP 1 si terrà, comunque, conto nella
commisurazione della pena.
Commisurazione della pena
18.
L’appellante non
solleva specifiche contestazioni sulla pena pecuniaria applicata dal primo
giudice, che ha confermato la pena proposta dalla pubblica accusa di 90
aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna.
Si tratterebbe di una pena adeguata alla colpa del condannato se
non si dovesse, come visto, applicare l’art. 16 cpv. 1 CP (di cui il primo
giudice non ha tenuto conto) e, inoltre, considerare che, quando ha agito, AP 1
era spaventato. Tutto ben considerato, dunque, richiamate le argomentazioni del
primo giudice, l’appellante viene condannato alla pena pecuniaria di 60
aliquote giornaliere da fr 80.- cadauna, da dedursi il carcere preventivo
sofferto di giorni 18, cui viene, in applicazione di quanto indicato dalla
giurisprudenza federale, cumulata la multa di fr. 900.-, con pena
detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento di 11 giorni (DTF 135 IV 191
consid. 3.4.4.; 134 IV 1 consid. 4.5.2 e STF non pubblicata 13.5.2008
[6B-152/2007], consid. 7.1.2).
La pena pecuniaria è sospesa, con un periodo di prova di 2 anni
(art. 42 CP).
19.
La richiesta di
reiezione dell’azione civile promossa dall’accusatore privato è respinta e il
rinvio al foro civile, non impugnato dall’accusatore privato, confermato.
Irricevibili - poiché non precedute dai dovuti annunci e
dichiarazioni d’appello né inserite in un appello incidentale - sono le pretese
avanzate dall’AP in sede di dibattimento d’appello.
20.
Ritenuto che
l’appellante non viene né pienamente né parzialmente prosciolto, un’indennità
in suo favore ex art. 429 CPP è esclusa. Va pertanto respinta la sua istanza di
indennità per ingiusto procedimento.
21.
Senza motivare, il
primo giudice ha confiscato tutto quanto in sequestro.
Non comprendendo il motivo
per cui gli indumenti debbano essere confiscati, questa Corte ne ordina il
dissequestro nelle mani dei rispettivi aventi diritto.
Per contro, è confermata
la confisca del coltellino tipo militare e dei due sacchetti di plastica
contenenti diversi pezzi di carta igienica.
Sulla tassa di giustizia e sulle spese
22.
Visto l’esito
dell’appello, gli oneri processuali di primo grado (art. 428 cpv. 3 CPP), per
complessivi fr. 3'073.- - dedotta la tassa di fr. 600.- per la motivazione
scritta, che è a carico dello Stato - sono posti a carico dell’appellante. Gli
oneri processuali d’appello (art. 428 cpv. 1 CPP), consistenti in complessivi
fr. 1'000.-, sono posti nella misura di 4/5 a carico dell’appellante e di
1/5 a carico dello Stato.
All’appellante è assegnata un’indennità di fr. 800 ex art.
436.
cpv. 2 CPP a parziale indennizzo delle spese di patrocinio sostenute.
Il primo giudice, effettuando un “copia e incolla” dal decreto
d’accusa, ha posto a carico dell’appellante le spese del gratuito patrocinio
dell’AP (art. 426 cpv. 4 CPP). Dato che non risulta comprovato che l’appellante
goda di una buona situazione economica ai sensi del citato disposto - in
particolare ritenuto il reddito di circa fr. 2'000.- al mese da lui
dichiarato al dibattimento d’appello (verb. dib. appello pag. 2) - le spese del
gratuito patrocinio dell’AP sono, per ora, a carico dello Stato, riservati gli art.
135.
cpv. 4 e 426 cpv. 4 CPP.
Nota d’onorario
23.
Le note dei
patrocinatori d’ufficio, non tassate dal primo giudice con la sentenza 10
ottobre 2014, vengono, in via eccezionale, integralmente tassate in questa sede
su richiesta delle parti che hanno dichiarato di rinunciare al doppio grado di
giudizio riguardo alla tassazione (verb. dib. appello pag. 2).
La nota professionale dell’allora difensore d’ufficio avv. __________
per complessivi fr. 1'476.35 è stata tassata così come esposta.
24.
La
nota professionale del patrocinatore d’ufficio dell’AP, avv. __________, per
complessivi fr. 9'709.20 è stata tassata così come esposta.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84,
135, 139, 348 e segg., 379 e
segg. e 398 e segg. CPP;
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto
ONU II;
15, 16 cpv. 1 e 2 e 123 cifra 2 cpv.
1 e 2 CP;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, l’art. 436 CPP rispettivamente il Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per
la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente
accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole di lesioni semplici, per avere, il 15 gennaio 2011, verso le ore
22.30, a __________, nei pressi della pista di ghiaccio __________,
intenzionalmente ferito PC 1 con un coltellino militare svizzero, provocandogli
una ferita da taglio di circa 2 cm nella regione toracica posteriore dorsale
sinistra.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.-
(ottanta), per un totale di fr. 4'800.- (quattromilaottocento), da dedursi
il carcere preventivo sofferto di giorni 18 (diciotto);
1.2.2. alla multa di fr. 900.- (novecento); in caso di mancato pagamento
la pena detentiva sostitutiva è fissata in 11 (undici) giorni (art. 106 cpv. 2
CP);
1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 3'073.-,
(tremilasettantatre) per il procedimento di primo grado. La tassa
di fr. 600.- per la motivazione scritta è a carico dello Stato.
2. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
3. L’azione civile
promossa dall’accusatore privato PC 1 è rinviata al foro civile.
3.1. Le pretese avanzate
dall’accusatore privato in sede di dibattimento di appello sono irricevibili.
4. È ordinata la
confisca del coltellino tipo militare (Rep. no. 21922) e dei due sacchetti di
plastica contenenti diversi pezzi di carta igienica (Rep. no. 21923 e no.
21924). Il resto di quanto in sequestro viene dissequestrato a favore degli
aventi diritto.
5.
5.1. Per le sue prestazioni
relative ai giorni 16 e 17 gennaio 2011, all’avvocato __________ vengono
riconosciuti:
- onorario fr. 1'290.00
- spese fr. 77.00
- IVA (8%) fr. 109.35
Totale fr. 1'476.35
da
porre a carico dello Stato.
5.2. Per le sue prestazioni
relative all’intero procedimento, all’avvocato __________ vengono riconosciuti:
- onorario fr. 8'490.00
- spese fr. 500.00
- IVA (8%) fr. 719.20
Totale fr. 9'709.20
da
porre a carico dello Stato.
5.3. AP 1 è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la nota d’onorario del suo
patrocinatore d’ufficio non appena le sue condizioni glielo permetteranno (art.
135 cpv. 4 CPP).
5.4. Le spese del gratuito
patrocinio dell’accusatore privato sono a carico dello Stato, riservati gli art.
135 cpv. 4 e 426 cpv. 4 CPP.
5.5. La richiesta di
pagamento deve essere inviata dal patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808
Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota
d’onorario.
5.6. Contro la presente
tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale
penale federale, 6501 Bellinzona.
6. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti nella misura di 4/5 a carico di AP 1
e di 1/5 a carico dello Stato, che rifonderà a AP 1 fr. 800.- a titolo parziale
indennizzo delle spese di patrocinio per la procedura d’appello (art. 436 cpv.
2 CPP).
7. Intimazione a:
8. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.