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Decisione

17.2015.30

Infrazione alle norme della circolazione commessa dalla conducente di un'autoambulanza durante una corsa d'urgenza. Presupposti applicativi del motivo giustificativo di cui all'art. 100 cifra 4 LCStr.

2 giugno 2015Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti fatti, avvenuti a __________ alle ore 12.00 del venerdì 27 giugno

2014:

Alla guida del veicolo autoambulanza __________, durante una corsa

d'urgenza, si inoltrava in un'intersezione regolata da impianto semaforico a

velocità inadeguata e pericolosa (velocità registrata da apparecchio UDS in

circa 55 km/h), omettendo di concedere la precedenza ad un veicolo regolarmente

sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente con lo stesso.

La Sezione della circolazione ne ha, pertanto, proposto la

condanna alla multa di fr. 350.–, oltre che al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 80.–.

AP 1 ha presentato tempestiva opposizione. Confermando il decreto d'accusa, il

10 ottobre 2014 la Sezione della circolazione ha trasmesso gli atti del procedimento

alla Pretura penale per il dibattimento e il giudizio.

B. Statuendo il 29

gennaio 2015 sull'opposizione, il presidente della Pretura penale ha confermato

l'imputazione e condannato AP 1 a una multa, ridotta a fr. 150.–, da

sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva sostitutiva di

2 giorni, oltre che al pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi

fr. 730.– con motivazione scritta e fr. 330.– senza motivazione

scritta.

C. Con scritto 30

gennaio 2015, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello

contro la sentenza.

Pervenuta la motivazione scritta della decisione, notificata il 23 febbraio

2015, con tempestiva dichiarazione d'appello del 2 marzo 2015, AP 1 ha

postulato l'annullamento della sentenza impugnata e il suo proscioglimento, con

protesta di spese, tasse e ripetibili di prima e di seconda istanza.

D. Con scritto 3 marzo

2015 la presidente di questa Corte ha informato le parti che l'appello,

riguardando unicamente contravvenzioni, sarebbe stato trattato in procedura

scritta (art. 406 cpv. 1 lett. c CPP) e ha assegnato all'appellante un termine

di 20 giorni per presentare la relativa motivazione scritta. Il relativo

memoriale di AP 1, del 24 marzo 2015, è pervenuto il giorno seguente. Sia la

Sezione della circolazione, sia la Pretura penale hanno comunicato di non avere

osservazioni da formulare.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l'art. 398 cpv. 4

CPP – se, come nel caso in esame, la procedura dibattimentale di primo grado

concerne esclusivamente contravvenzioni – mediante l'appello si può far valere

unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei

fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non

possono, di contro, essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto

per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al

diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini in: Bernasconi et al., Codice

svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20,

pag. 742; Vianin in:

Kuhn/Jeanneret (curatori), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo

2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778 seg.).

2.

L'esame dei fatti,

per contro, è limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è

“manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.

La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d'arbitrio

elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell'art. 9 Cost. (Mini in: op. cit., ad art. 398, n. 22,

pag. 743; Vianin in: op. cit., ad

art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid,

op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 779), secondo cui un accertamento dei fatti

può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e

la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto

di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della

vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con

gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378

consid. 6.1, 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5, 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560, 135

V 2 consid. 1.3 pag. 4/5, 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148, 133 I 149 consid. 3.1

pag. 153 e sentenze ivi citate; sentenze del Tribunale federale 6B_216/2014 del

5.

giugno 2014 e 6B_312/2011 dell'8 agosto 2011).

Il giudice non incorre in arbitrio, invece, quando le sue conclusioni, pur

essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 153

consid. 3.1, 132 III 211 consid. 2.1, 131 I 61 consid. 2, 129 I 9 consid. 2.1,

129.

I 178 consid. 3.1 e sentenze citate).

Sempre secondo l'art. 398 cpv. 4 CPP, l'accertamento dei fatti è censurabile

anche se fondato su una violazione del diritto. Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella

dell'avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle

norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell'art. 288 lett. b CPP

ticinese che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in: op. cit., ad art. 398, n. 23,

pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come l'appellante

possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante

l'accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di

essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all'amministrazione

delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell'onere probatorio (Vianin in: op. cit., ad

art. 398, n. 29, pag. 1777 seg. con riferimento anche a Schott in: Niggli/Übersax/Wiprächtiger (curatori), Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008, ad art. 97, n. 18,

pag. 1292). Schmid ha, infine, precisato

che questo motivo d'appello contempla

anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono

stati accertati in modo incompleto e in violazione della massima inquisitoria e

del principio della verità materiale giusta l'art. 6 CPP (Praxiskommentar,

op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 779).

3.

In mancanza di prove

dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi

(Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b). L'indizio, per

consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa – cioè,

non equivoca o non univoca o non contingente (Rep 1980 pag. 192, consid. 3;

Rep 1980 pag. 147, consid. 4) - dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un

metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione

d'insieme, una conclusione circa la sussistenza (o no)

del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59,

n. 12 a 15 con richiami; Manzini,

Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416

segg.). In assenza di prove tranquillanti e sicure,

si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi

– cioè fatti certi – che, correlati logicamente nel loro insieme,

consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l'esistenza dei fatti ritenuti nell'atto di accusa non

può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in: ZStrR/RPS

108/1991 pag. 309, citato, in particolare, nella sentenza del Tribunale

federale 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).

4.

Giusta l'art. 10

cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che

trae dall'intero procedimento, ritenuto come, non essendovi una gerarchia fra i

diversi mezzi di prova, egli non è vincolato a regole scritte o non scritte

riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di

un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli

elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza

essere vincolato da norme riguardo il valore probante astratto dei diversi

mezzi di prova (Bernasconi in: Bernasconi

et al., op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48 e n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad

art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Verniory

in: Commentaire romand, CPP, op. cit., ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I

33.

consid. 2.1, 117 Ia 401 consid. 1c.bb; Sentenze del Tribunale federale

6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_936/2010 del

28.

giugno 2011; Piquerez, Traité

de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a

edizione, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/

Hartmann, op. cit., § 54, n. 3, pag. 245; Hofer in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (curatori), Basler

Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea

2014, ad art. 10, n. 58, pag. 185).

Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove – di

cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (sentenza del

Tribunale federale 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) – il giudice continua,

dunque, come sotto l'egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un

ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 118 Ia 28 consid. 1b; sentenza

del Tribunale federale 6P.218/2006 del 30 marzo 2007). Per motivare l'arbitrio

in tale valutazione, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è

sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile

o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il

motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è

manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si

fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di

equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7, 137 I 1 consid. 2.4, 135 V 2

consid. 1.3, 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 217 consid. 2.1, 129 I 173 consid.

3.1

con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di

tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b, 112 Ia 369 consid. 3).

In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente

disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza

fondati motivi, di tener conto di una prova idonea a influire sulla decisione

presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio

disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

5.

Il principio della

presunzione d'innocenza – garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

14.

par. 2 patto ONU II e ricordato nell'art. 10 cpv. 1 CPP – oltre a comportare

l'attribuzione dell'onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la

valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto

di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione

del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi

insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le

altre, sentenze del Tribunale federale 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid.

2.

;1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41,

124.

IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi –

così come ricordato dall'art. 10 cpv. 3 CPP – il giudice deve fondarsi sulla

situazione più favorevole all'imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca

a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici – sempre

possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente

spazio alle incertezze – non sono sufficienti a imporre l'applicazione del

principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice

dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un'attenta e scrupolosa

valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al

giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una

convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse.

Proprio il concetto di convinzione interiore – intesa come persuasione

schiacciante – costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e

il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio dell'in dubio pro reo è così disatteso

soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi

globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza

dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a, 124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid.

2c; sentenze del Tribunale federale 6B_369/2011 del 29 luglio 2011, consid.

1.

;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009, consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre

2009, consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008, consid. 2.2;6B.230/2008 del

13.

maggio 2008, consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008, consid. 2.1;

6P.218/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002,

consid. 3.2; sentenze della Corte di appello e di revisione penale inc.

17.2011.16

del 1. settembre 2011, consid. 10.3. e inc. 17.2011.3 del 24 maggio

2011, consid. 3.3; Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 23; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,

Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke in: Basler Kommentar, StPO, op. cit., ad art. 10,

n. 82-83, pag. 193; Wohlers in:

Donatsch/Hansjakob/Lieber (curatori), Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra

2014, ad art. 10, n. 11-13, pag. 87 seg.; Riklin,

StPO, Kommentar, 2a edizione 2014, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9,

pag. 106; Verniory in: Commentaire

romand, CPP, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

6.

Il 27 giugno 2014, alle

ore 12.00, l'autoambulanza condotta da AP 1 si è scontrata, in Via __________,

all'altezza dell'incrocio con Via __________, con il veicolo guidato da __________,

intento, a sua volta, a svoltare verso sinistra in direzione di Viale __________.

Entrambi i veicoli coinvolti hanno riportato danni materiali, l'autoambulanza

nella parte anteriore destra e l'altro veicolo nella parte anteriore sinistra

(rapporto di incidente stradale del 19 luglio 2014, doc. 1 inc. della Sezione

della circolazione; sentenza impugnata, consid. 1). Sulle circostanze relative

all'incidente, va detto che l'autoambulanza, proveniente dall'ospedale San

Giovanni di Bellinzona si stava recando per un intervento urgente a ________,

con i segnali prioritari inseriti. Posto come le auto si erano spostate sul

lato per agevolarle il passaggio, va rilevato che, poco prima della collisione,

l'autoambulanza era transitata non sulla corsia che porta verso Bellinzona nord,

ma su quella che permette la svolta a destra verso Daro.

7.

Con riguardo al coprotagonista

__________, pensionato, a cui è stato accertato un tasso alcolemico dello 0.29 grammi per mille, egli ha affermato di aver avuto accese sia la radio ad alto volume, sia l'aria

condizionata. Dopo l'incidente __________ avrebbe detto a AP 1 che “a som un

po' bass d'udito”, aggiungendo che stava guardando altro al di fuori della

circolazione (verbale d'interrogatorio di polizia del 27 giugno 2014 di AP 1,

pag. 3 in alto, doc. 1 inc. della Sezione della circolazione).

8.

Il traffico

nell'intersezione in questione è regolata da un impianto semaforico. Entrambi i

coprotagonisti sostengono, in sostanza, di essere transitati con il verde. Per

quanto riguarda l'autoambulanza, la circostanza sembrerebbe essere stata

confermata da __________, collega di AP 1.

Sulla questione, il giudice di primo grado ha rilevato quanto segue:

“ 6.1.

Nell'evenienza

concreta, le versioni dei due coprotagonisti divergono soprattutto in merito

alla priorità data dai segnali luminosi al momento del loro transito

nell’intersezione tra via __________ e via __________: __________ indica,

infatti, di essere ripartito con il suo veicolo quando il semaforo su via __________

era commutato sul verde, mentre l'imputata – in sede di dibattimento – ha

dichiarato di avere avuto la precedenza (anche) in base ai due segnali luminosi

verdi presenti nella sua direzione di marcia.

6.2

Tuttavia,

a ben vedere, si rileva che nel primo verbale dell'imputata redatto in polizia

(e confermato nella sua integralità in sede dibattimentale), la stessa – nel

riassumere quanto accaduto (v. consid. 2.1) – precisava che dopo aver notato,

all'altezza dell'incrocio precedente, i semafori commutati sul verde

nell'intersezione in oggetto, proseguendo con molta prudenza e concentrazione

visto l'orario e la quantità di gente presente, ha notato delle auto (tra cui

quella del coprotagonista) ferme al semaforo e ha quindi deciso di rallentare,

preparandosi al fatto che i conducenti avrebbero potuto avanzare (cfr. verbale

d’interrogatorio del 27 giugno 2014 di AP 1, pag. 2; AI 1).

Tale

dinamica lascia supporre che l'imputata una volta giunta in prossimità

dell'impianto semaforico ha dovuto prestare attenzione ai veicoli situati su

via __________, poiché nel frattempo il semaforo per lei era commutato su luce

rossa. Lei stessa infatti riferisce che i veicoli avrebbero potuto avanzare,

avendo invece loro – si deduce – la precedenza data dal semaforo in quel

momento. Mal si spiega altrimenti perché lei avrebbe dovuto rallentare e

prepararsi al movimento di questi veicoli e pensare, notando il veicolo di __________

avanzare con titubanza, che egli le avrebbe concesso la precedenza. Lei stessa

infatti asserisce che “[…] visto questa sua manovra ho pensato che mi avesse

visto arrivare in urgenza e mi concedeva di conseguenza il passo” (cfr. ibidem,

pag. 2; AI 1): le parole da lei utilizzate suggeriscono una certa

consapevolezza che le rispettive segnalazioni semaforiche fossero cambiate (o

perlomeno il dubbio che lo fossero dal momento che in quel frangente la sua

concentrazione era rivolta ad altro). Che la stessa abbia decelerato

l'andamento della sua corsa, pensando (e sperando) nel contempo che la macchina

proveniente dalla sua destra le avesse concesso la precedenza – che a giusta

ragione le avrebbe dovuto concedere (solo) alla luce della corsa d'urgenza che

stava effettuando – può solo significare che nel momento in cui l'imputata ha

transitato nell'intersezione, almeno il semaforo che permette di proseguire

dritto su via __________ non era più commutato sul verde, a differenza di

quello del coprotagonista su via __________. D'altronde è lei stessa che a

domanda degli agenti di polizia, ha affermato che l'ultima volta che ha

guardato il semaforo (ossia all’intersezione precedente tra via __________ e __________)

esso era verde, mentre poi si è dovuta concentrare su altro visto l'avvicinarsi

al passaggio pedonale e all'incrocio, ammettendo quindi di non ricordarsi più

con precisione il segnale del semaforo in seguito (cfr. ibidem, pag. 3; AI 1).

Ciò

potrebbe altresì spiegare il comportamento di __________, che, dopo essere

rimasto fermo davanti al semaforo, una volta avuta luce verde nella sua

direzione di marcia è ripartito per poi, qualche metro dopo, collidere con il

veicolo sanitario proveniente dalla sua sinistra. A questo proposito, non sovverte

tale convincimento nemmeno quanto dall'imputata asserito in sede di

dibattimento: “[…] avevo notato che davanti al semaforo per chi scende da via __________

erano ferme alcune vetture, salvo errore tre (mi ricordo che la seconda era

bianca). Ad un certo momento il primo veicolo della colonna è ripartito

dapprima un po' a tentoni e poi con una accelerazione più decisa (è proprio

sparato fuori). Fatto che mi ha peraltro molto sorpresa. Gli altri due veicoli

sono per contro rimasti fermi nel punto in cui si trovavano” (cfr. verbale di

interrogatorio dell’imputata del 29 gennaio 2015). Che gli altri veicoli

accodati a quello di __________ siano rimasti fermi non permette ancora di

concludere che il segnale luminoso sulla loro carreggiata fosse rosso: più

probabile appare invece che gli automobilisti avendo notato – a differenza del

conducente che li precedeva – il veicolo sanitario provenire alla loro sinistra

con i prioritari e la luce blu in funzione, gli abbiano concesso il passo,

rinunciando a ripartire.

Visto

quanto precede, vi sono quindi indizi sufficienti da consentire una deduzione

logica rigorosa sul fatto che il semaforo (almeno per i conducenti che

proseguono dritto su via __________) fosse rosso per l'imputata quando ha

impegnato l'intersezione. Pertanto, la tesi sostenuta dall'imputata non può

essere seguita.

6.3

Nulla

muta al riguardo che AP 1, a sostegno della propria tesi, dinnanzi all’autorità

inquirente abbia fatto riferimento a quanto affermato dalla passeggera __________.

Quest'ultima infatti, a detta dell’imputata, le avrebbe confermato, a sua

domanda, che il semaforo era verde (cfr. verbale di interrogatorio del 27

giugno 2014 di AP 1, pag. 3). Solo a seguito dell'intervento del legale, la

passeggera nonché collega dell'imputata ha confermato che (proprio) nel momento

dell'immissione dell'autoambulanza nell'intersezione in oggetto il semaforo era

commutato sul verde (cfr. osservazioni dell’8 settembre 2014, dichiarazione di __________),

specificando così facendo un particolare essenziale – che in tempi non sospetti

– invece non era stato né da lei riferito né, men che meno, ricordato con

precisione dall'imputata. Tale dichiarazione (la cui impaginazione e carattere

del testo lasciano supporre che verosimilmente sia stato il difensore

dell'imputata ad allestirla) desta per il suo contenuto alcuni dubbi, in

particolar modo visto che quanto ivi menzionato non è stato appurato con

certezza in sede di dibattimento, non avendo avuto modo di confutare né di

assodare quanto riportato da __________. Quanto contenuto in questa

dichiarazione, che non trova conferma in altri dettagli della passeggera o

dell'autista del veicolo sanitario, tutto sommato non cambia la convinzione del

giudice.

Ciò posto, una volta

passate in rassegna le disposizioni legali applicabili, il giudice di primo

grado ha approfondito il comportamento dell'imputata, ponendo l'accento sull'ultimo

presupposto applicativo dell'art. 100 n. 4 LCStr, ovvero l'osservanza della

prudenza imposta dalle particolari circostanze, argomentando come segue:

“ 8.2.

Per

quanto invece concerne la prudenza, che le circostanze del caso avrebbero

dovuto imporre, si ritiene che il comportamento dell'imputata non possa essere

giustificato dall'art. 100 cifra 4 LCStr. Posto infatti che la stessa si è

immessa in un'intersezione senza avere la precedenza data dal segnale luminoso,

AP 1 avrebbe dovuto circolare con maggiore riguardo per i conducenti – e nel

caso di specie per __________ – che beneficiavano invero del diritto di precedenza

in virtù del semaforo. Essa, nell'impegnare l'intersezione con via __________ –

laddove il semaforo per i conducenti che proseguivano dritto in via __________

ordinava di fermarsi e cedeva quindi il passo agli altri utenti della strada –

avrebbe dovuto condurre con la massima prudenza, adattando in particolare la

sua velocità alle circostanze in cui si trovava, tenuto in particolare conto

che si trattava di un'intersezione di notevoli dimensioni, in pieno centro

urbano e in un orario di punta. Transitando invece nell'intersezione con il

semaforo commutato sul rosso a 55 km/h (così come stabilito dal sistema USD),

la conducente non ha sufficientemente adattato la sua velocità, dato che essa –

a fronte del mancato rispetto da parte dell'altro coprotagonista della sua

priorità dovuta alla corsa d’urgenza – non è riuscita ad agire prontamente e ha

colliso con il veicolo di quest’ultimo. La manovra di rallentamento compiuta

qualche istante prima dell’avvenuto incidente, come risulta dal sistema USD

(cfr. rapporto incidente stradale; AI 1), non ha d'altronde evitato l'urto tra

i due veicoli.

Ad ogni

modo che l'altro protagonista non abbia, ingiustificatamente, dato la

precedenza al veicolo sanitario che procedeva con i dispositivi accesi, non

cambia il rimprovero mosso all’imputata. In materia penale, infatti, ognuno

risponde delle proprie azioni ed omissioni, sicché il comportamento

antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una

violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa.

Pertanto,

al comportamento dell'imputata non può applicarsi la giustificazione data

dall'art. 100 cifra 4 LCStr. In definitiva, l'addebito proposto della Sezione

della circolazione, che ha ritenuto l'imputata autrice colpevole di infrazione

alle norme della circolazione, resiste alla critica.

9.

Tutto ben

ponderato, visto le circostanze del caso concreto e in particolare le

difficoltà e le contingenze in cui devono operare i soccorritori durante le

corse d'urgenza, nonché il comportamento non privo di critiche del

coprotagonista dell'incidente, il quale non ha fatto prova di una guida

prudente e attenta, si giustifica di ridurre la multa inflitta all'imputata da

fr. 350.– a fr. 150.–.

9.

L'appellante

contesta il verdetto di colpevolezza, poiché emesso sulla scorta di mere

supposizioni, non confortate da fatti comprovati. In particolare, il primo

giudice avrebbe “forzato” i fatti nel ritenere che AP 1 si sia immessa

nell'intersezione con il semaforo rosso. Invece, senza travisare i fatti,

occorrerebbe considerare, semplicemente, che AP 1 circolava con molta prudenza

e concentrazione “visto l'orario e la quantità di gente che girava”, e

che all'incrocio in questione avrebbe constatato che il semaforo era sul verde,

come anche ripetutamente confermato da __________, le cui dichiarazioni

andrebbero comprese nel senso che il semaforo era verde al momento del

passaggio dell'ambulanza all'incrocio in questione “e non 100 o 200 m prima”. In ogni caso, sarebbe stato compito degli inquirenti e del primo giudice appurare

quanto riportato da __________, ma anche chiedere lumi al patrocinatore sulla

di lei dichiarazione in atti, senza sostituire “fatti obiettivamente

comprovati” con “supposizioni a buon mercato”. Dipoi, sollevare

dubbi a posteriori sarebbe un esercizio scorretto, perché, così facendo, si

sovvertirebbe l'onere probatorio.

Supporre, dipoi, che

l'imputata in prossimità dell'incrocio abbia deciso di rallentare, preparandosi

al fatto che i conducenti avrebbero potuto avanzare – continua l'appellante –

non può assurgere a prova che a quel momento il semaforo fosse commutato sul

rosso. L'esperienza dei conducenti dei veicoli prioritari insegna che agli

incroci può succedere di tutto per cui l'attenzione andava rivolta non soltanto

ai veicoli fermi su Via __________. Anche a tal proposito, il primo giudice non

avrebbe dovuto fare altro che interrogare l'imputata. Censura, inoltre, che il

primo giudice non sia stato nemmeno sfiorato dal dubbio che il coprotagonista

del sinistro, date le circostanze concrete del caso, abbia potuto bruciare il

semaforo. Dunque, a dire dell'appellante, il primo giudice avrebbe violato

l'art. 10 cpv. 2 CPP, che prescrive l'obbligo di valutare la fattispecie in

base a prove e non a supposizioni, egli avendo dato “un peso eccessivo (oltre

che una sbagliata interpretazione) a una dichiarazione dell'appellante,

isolandola dal contesto e, soprattutto, facendone un apprezzamento in completa

astrazione da tutte le prove agli atti”.

Inoltre, AP 1 andrebbe

prosciolta in applicazione della presunzione di innocenza (art. 10 cpv. 3 CPP),

a causa dell'esistenza di dubbi “insormontabili” sul modo in cui si

sarebbe verificata la fattispecie; per effetto della “dichiarazione” di __________

e a causa delle pretestuose perplessità sollevate dal primo giudice riguardo al

“dettaglio sul semaforo verde al passaggio all'incrocio e alla paternità

sulla redazione della dichiarazione”; ma anche in considerazione della tesi

del primo giudice riguardante l'isolata dichiarazione di AP 1, che non

reggerebbe di fronte a una corretta e coerente analisi di tutte le risultanze

probatorie, e con riguardo al fatto, infine, che il primo giudice avrebbe

dovuto scomodare per sua stessa ammissione una “supposizione”, che non avrebbe

chiarito in sede dibattimentale.

10.

Giusta l'art. 27 cpv. 1 LCStr l'utente della strada deve osservare i

segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I

segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni

della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le

demarcazioni. Per quanto concerne i segnali luminosi (semafori) l'art. 68 cpv.

1bis 1a frase OSStr sancisce che la luce rossa significa “Fermata”.

L'art. 100 n. 4 LCStr (che assurge a lex specialis rispetto all'art. 14

CP, v. al riguardo la sentenza del Tribunale federale inc.6B_20/2009 del 14

aprile 2009, consid. 4.1; Jeanneret,

Les dispositions pénales de la LCR, Berna 2007, ad art. 100 n. 138 segg.)

prevede che, nei viaggi ufficiali urgenti, il conducente di un veicolo del

servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia o delle dogane che

ha usato gli speciali segnalatori prescritti e la prudenza imposta dalle

particolari circostanze non è punibile per avere violato le norme e le misure

speciali concernenti la circolazione. Se sono dati i quattro presupposti

applicativi di questo disposto – e meglio, una corsa ufficiale, l'urgenza, l'utilizzo

dei segnalatori prescritti e la prudenza imposta dalle particolari circostanze –

l'illiceità del comportamento del conducente è esclusa ed egli deve essere

assolto dall'accusa di avere violato le norme della circolazione (sentenze del

Tribunale federale 6B_1006/2013 del 25 settembre 2014,6B_689/2012 del 3 aprile

2013,6B_288/2009 del 13 agosto 2009,6S.162/2003 del 4 agosto 2003, consid.

3.1

e citazioni; Jeanneret, op.

cit., ad art. 100 n. 185).

In

applicazione del principio di proporzionalità, con riguardo alla speciale

prudenza del conducente di autoveicoli prioritari e al particolare riguardo che

deve dimostrare verso gli altri utenti della strada, va rilevato che “il

conducente che si immette in un'intersezione, nella quale normalmente hanno la

precedenza altri utenti della strada, deve circolare lentamente in modo da

potersi fermare per tempo se altri conducenti non avvertono gli speciali

segnali d'avvertimento o se non vi si conformano” (v. istruzioni

sull'equipaggiamento dei veicoli con luci blu e avvisatori a due suoni

alternati, con un promemoria sul loro uso, del 6 giugno 2006, edite dal DATEC,

in particolare il punto 4 del promemoria riguardante le modalità di

circolazione nelle intersezioni; v. la sentenza del Tribunale federale

6B_738/2012 del 18 luglio 2013; Jeanneret,

op. cit., ad art. 100 n. 165 segg., in particolare n. 166 in fine, 168).

11.

L'appellante

contesta l'accertamento del primo giudice secondo cui, nel caso concreto,

l'autoambulanza è transitata nell'incrocio in questione con il semaforo rosso.

a) Se non

che, l'appellante non si confronta (v. sopra consid. 4) con le spiegazioni del

primo giudice riguardo alla differente portata delle dichiarazioni rese dall'imputata

davanti alla polizia cantonale, rispetto a quelle rese durante l'interrogatorio

al dibattimento di fronte alla Pretura penale. Infatti, che le dichiarazioni di

AP 1 riguardo al colore del segnale semaforico, siano state riorientate in

corso di procedura, come ha spiegato il primo giudice nella sentenza impugnata,

appare evidente, dato che all'inizio dell'istruttoria l'imputata non è stata in

grado di affermare se, transitando nell'incrocio in questione, il

semaforo sulla sua via fosse sul verde e nemmeno se, in seguito, potesse essere

passato al rosso. Infatti, AP 1 ha affermato: “non ricordo, sinceramente

l'ultima volta che ho guardato il semaforo era verde, poi mi avvicinavo al

passaggio pedonale e all'incrocio mi sono concentrata sui veicoli alla mia

destra” (doc. 2 inc. Sezione circolazione, pag. 2 e interrogatorio imputata

pag. 3, riga 17 segg.). Pertanto, il primo giudice non è incorso in arbitrio

ritenendo, in estrema sintesi, che non si comprende come, successivamente, la

signora AP 1 possa avere avuto contezza di un semaforo sul verde, quando

inizialmente non era stata in grado di esprimersi in modo concludente sulla

questione.

b) Se davvero

AP 1 avesse potuto sostenere di aver visto il semaforo sul verde al momento

dell'inserimento nell'incrocio in questione, mal si comprende per quale motivo il

patrocinatore avrebbe dovuto scomodare, d'acchito e come primo argomento nelle

osservazioni presentate davanti alla Sezione della circolazione (doc. 3), il

motivo giustificativo dell'art. 100 n. 4 LCStr, contestando l'aspetto della

velocità “inadeguata e pericolosa” e facendo riferimento alla

giurisprudenza relativa al “grado di prudenza”, “in presenza

dell'obbligo ordinario di dare precedenza da destra o di semaforo rosso”, e proponendo

solo successivamente e di transenna l'apodittico enunciato secondo cui “il

semaforo dava luce verde”, e ciò per limitarsi ad argomentare che non vi

sarebbe stato comportamento imprudente e pericoloso. Questa linea argomentativa

difensiva esitante, se non anodina, su un elemento essenziale della dinamica

dell'incidente, conferma ulteriormente che AP 1 non può aver affermato, né

affermare, che il semaforo era verde al momento di transitare nell'intersezione.

c) Manca, dipoi,

un qualsiasi elemento oggettivo per poter anche solo ipotizzare che – oltre ai

rimproveri già implicitamente mossi dal primo giudice e considerati nell'ambito

della commisurazione della pena (sentenza impugnata, consid. 9) – il coprotagonista

__________ abbia anche bruciato il semaforo che da Via __________ permette

l'inserimento su Viale __________. Allo stadio di mera ipotesi, quest'adduzione

non conforta alcun tipo di dubbio concreto o ragionevole. Ritenuto che

l'imputata ha riferito, come appena visto, che il semaforo nell'intersezione interessata

a un dato momento, ma ben prima dell'incrocio in questione, era verde, seguire

l'ipotesi dell'appellante significherebbe ammettere che __________, a sua volta

fermo sulla linea d'arresto dell'incrocio da Via __________, senza alcun motivo

sarebbe ripartito con quel semaforo già sul rosso da un po' di tempo. Orbene, si

tratta di uno svolgimento fattuale non plausibile alla luce degli atti, ma

nemmeno mai debitamente enucleato dall'appellante.

d) Ne

segue che la motivazione del primo giudice appare condivisibile, ritenuto che poggia

sulle dichiarazioni iniziali – rese “a caldo” dall'imputata, e quindi connotate

da maggior genuinità ed immediatezza – che assurgono a indizio decisivo sulla

questione dello stato del semaforo durante la collisione.

Questa conclusione si impone anche con riguardo alla dichiarazione prodotta

agli atti (annessa al doc. 3 dell'inc. della Sezione della circolazione)

firmata dal passeggero dell'autoambulanza, __________, secondo cui “la

sottoscritta … cosciente delle conseguenze in caso di falsa attestazione,

dichiara che il giorno 27 giugno 2014, ore 12.00 circa, era a bordo

dell'ambulanza del SAM, __________, condotta dalla signora AP 1, __________, e

che al momento in cui detta ambulanza si immetteva nell'intersezione Via __________

/Via __________, il semaforo risultava commutato sul verde”.

Si tratta del passeggero indicato nel verbale d'interrogatorio di polizia

(doc. 1) dall'imputata in questi termini: “quando chiedevo se il semaforo

era verde lei [__________] confermava di sì” (pag. 3, riga 22). Non

sorprende, quindi, che le adduzioni contenute nella dichiarazione firmata,

anche in buona fede, da __________, vadano nella medesima direzione di quelle

dell'imputata. Altra questione è quella dell'apporto conoscitivo del contenuto

della nota dichiarazione, che non aggiunge nulla alla ricostruzione fattuale dell'incidente

nel suo complesso, con la conseguenza che le valutazioni del Pretore sulla

portata della dichiarazione resistono alle critiche dell'appellante.

e) In sintesi,

con riguardo alla cognizione limitata di questa Corte (sopra, consid. 1, 2 e 3),

va ritenuto sufficientemente accertato che AP 1 è transitata nell'incrocio in

questione con semaforo rosso, come concluso dal primo giudice nella sentenza

impugnata, senza che si possano rimproverargli carenze istruttorie,

rispettivamente senza che si possa ritenere errato l'apprezzamento delle prove

(sopra, consid. 4) o si possa ritenere disatteso il principio di presunzione di

innocenza (sopra, consid. 5).

12.

L'art.

100.

n. 4 LCStr non contempla una fattispecie di reato, ma unicamente un motivo

giustificativo che, a determinate condizioni, rende lecito l'agire del

conducente che ha infranto le norme della circolazione e ne sancisce

l’impunibilità. In concreto, i primi tre (sopra citati) presupposti

applicativi dell'art. 100 n. 4 LCStr appaiono pacificamente realizzati. Resta

da esaminare la censura ricorsuale dell'appellante secondo cui, contrariamente

a quanto ritenuto dal primo giudice, l'autoambulanza sarebbe transitata osservando

la prudenza imposta delle circostanze.

Nella misura in cui

l'imputata, conducente di veicoli prioritari ha constatato, come è il caso in

concreto, che il veicolo del coprotagonista dell'incidente aveva un

comportamento incerto nel traffico (“titubanza”, v. sopra consid. 6,

citazione del consid. 6.2, ultimo paragrafo, della sentenza impugnata), per la

giurisprudenza citata (v. sopra, consid. 8), il principio generale di prudenza

le imponeva comunque di adattare la propria velocità in modo da potersi fermare

in tempo, ciò che in concreto, con meridiana evidenza, non è accaduto. A causa

dell'agire di principio più pericoloso – e quindi di maggior responsabilità –

del conducente dell'autoambulanza, la situazione relativa allo stato del

coprotagonista (distratto, che ascoltava musica alta con l'aria condizionata

accesa v. consid. 6 primo paragrafo in fine) ancora non basta per interrompere

ogni rapporto di causalità adeguata tra l'agire del conducente

dell'autoambulanza e l'incidente della circolazione sopravvenuto, e, quindi, non

basta per escludere ogni responsabilità dell'imputata nella vicenda. Pertanto,

il primo giudice ha correttamente accertato l'illiceità del comportamento

dell'imputata, che non si giustifica alla luce dell'art. 100 n. 4 LCStr.

13.

Ciò posto, gli

argomenti sollevati dall'appellante possono essere considerati unicamente, in

quanto giustificazioni, nell'ambito della commisurazione della pena. Così ha fatto

il primo giudice, riducendo ulteriormente l'ammontare della multa da

fr. 350.– a fr. 150.–, importo che si situa ampiamente nei limiti del

quadro edittale (art. 106 cpv. 1 CP) ed è certamente ossequioso degli elementi

di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

14.

In definitiva,

l'appello è respinto e la condanna emessa in primo grado è confermata.

Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 730.–, seguono

la soccombenza e sono posti a carico dell'appellante. Ugual sorte seguono le spese

di procedura relative al presente giudizio (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80 segg., 398 segg. CPP,

47 e 106 CP,

26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 36 cpv. 1, 90 cpv. 1, 100 n. 4 LCStr,

3, 4, 14 e 16 cpv. 1 ONC,

68 cpv. 1 e 1bis OSStr,

nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L'appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1 AP 1 è autrice

colpevole d'infrazione alle norme della circolazione per essersi inoltrata, il

27 giugno 2014, a __________, alla guida del veicolo autoambulanza __________,

durante una corsa d'urgenza, in un'intersezione regolata da impianto semaforico

a velocità inadeguata e pericolosa (velocità registrata da apparecchio UDS in

circa 55 km/h), omettendo di concedere la precedenza a un veicolo regolarmente

sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente con lo stesso.

1.2. AP 1 è condannata alla

multa di fr. 150.– (centocinquanta).

1.2.1. In

caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. Gli oneri processuali

del giudizio di primo grado, di complessivi fr. 730.– (settecentotrenta),

sono posti a carico dell'appellante.

2. Gli oneri d'appello,

consistenti in:

– spese di procedura fr. 500.–

– disborsi fr. 50.–

fr. 550.–

sono posti a carico dell'appellante.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.