17.2015.31
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18 maggio 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.31
Locarno
18 maggio 2015/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere;
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 2 dicembre 2013 da
AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 21 novembre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 24 febbraio 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 17 marzo 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in
fatto: A. Con decreto d’accusa del 15
ottobre 2012 (n. 4489/2012), il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1
autore colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr)
per
avere, in data 11 agosto 2012, a __________ sull’autostrada A2, dove vige il limite
di 120 Km/h, circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità
di 172 Km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia
mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision;
e ne ha
proposto la condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr.
270.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 5’400.-, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché alla multa di fr.
1'100.- (fissando la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento in
11 giorni) e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.-.
B. AP 1 ha
interposto tempestiva opposizione contro tale decreto d’accusa.
Il procuratore pubblico lo ha
confermato con decisione 30 ottobre 2012 e ha, di conseguenza, trasmesso gli
atti del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento ed il giudizio.
C. Con
sentenza 21 novembre 2013, il giudice della Pretura penale, statuendo
sull’opposizione, ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto d’accusa,
ha lasciato invariata la pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere
riducendone, però, l’ammontare a fr. 250.- cadauna (per un totale di fr.
5'000.-), e ha ridotto la multa a fr. 1000.-, fissando in 4 giorni la pena
detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento.
AP 1 è, infine, stato
condannato al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.
850.-.
D. Il 2
dicembre 2013, AP 1 ha annunciato di volere interporre appello contro tale
sentenza. Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione
d’appello 17 marzo 2015 egli ha impugnato i dispositivi 1 e 2, chiedendo di
essere prosciolto dall’imputazione di infrazione grave alle norme della
circolazione, con protesta di spese e ripetibili.
E. Il
dibattimento d’appello si è svolto il 12 maggio 2015.
L’imputato ha ribadito la
propria richiesta di proscioglimento, protestando anche spese e ripetibili.
in
diritto:
L’imputato
Nato il __________,
AP 1, vedovo con una figlia maggiorenne che vive con lui, è attualmente
pensionato (per maggiori informazioni, cfr. verb. dib. d’appello, pag. 2).
Non ha precedenti penali.
Risultanze dell’inchiesta e
giudizio di primo grado
2.
a. La
mattina dell’11 agosto 2012, l’imputato, alla guida della propria Mercedes Benz
AMG 55, ha imboccato l’autostrada A2 all’entrata di Bellinzona sud, in
direzione di Lugano.
La sua intenzione era quella -
dopo avere constatato dalla propria abitazione il buono stato della strada,
l’assenza di traffico e le condizioni climatiche ideali - di testare i nuovi
cerchi appena revisionati (cfr., per maggiori dettagli, verb. dib. d’appello, pag. 3).
b. Sulla
rampa del Ceneri, il sgtm __________ e il cpl __________ - a bordo dell’auto
civetta della polizia e intenti ad un controllo della velocità mediante veicolo
inseguitore munito di apparecchio Multavision n. 412242 - hanno avvistato il
veicolo dell’imputato che giungeva sulla corsia di sorpasso ad una velocità
superiore alla loro. Essi hanno, dunque, inseguito per un po’ la vettura e,
visto che la sua velocità aumentava in modo esponenziale, hanno iniziato la
registrazione per la misurazione della velocità.
c. La
misurazione è iniziata alle ore 9:14 e 23 secondi, al chilometro 4'364
dell’autostrada A2 ed è proseguita per un tratto di 1736 metri, rilevando una velocità media della vettura di AP 1 di 188.86 km/h.
Interrogato poco dopo,
l’imputato ha dichiarato di essere consapevole sia del vigente limite di 120 km/h che di averlo superato, ma ha detto di averlo fatto allo scopo di testare la vettura, vista
la recente revisione dei cerchi.
d. Nel
rapporto di polizia è specificato che l'infrazione è stata rilevata con manto
stradale asciutto, traffico scarso e bel tempo. All'imputato è stata contestata
una velocità punibile di 172 km/h, basata sul dato di 188 km/h rilevati.
3. Davanti
al giudice della Pretura penale, l’imputato ha contestato la velocità rilevata
dall’apparecchio Multavision affermando di avere circolato al massimo ad una velocità
media di 140 km/h e sostenendo che la rilevazione effettuata non può costituire
un valido mezzo di prova a suo carico poiché:
- in
contrasto con le disposizioni dell’OOCCS-USTRA, la distanza tra l’auto civetta
della polizia e la sua auto non è stata costante durante tutta la misurazione
della velocità tanto che la distanza finale era inferiore a quella iniziale;
- la
sua auto non è sempre visibile nel filmato ciò che, a mente sua,
costituisce una violazione dell’art. 4 OOCCS-USTRA.
4. Tali
argomentazioni non hanno convinto la giudice della Pretura penale che, dopo
avere accertato che la distanza tra i due veicoli è stata costante durante
tutta la misurazione con la sola eccezione degli ultimi metri, ha ritenuto che
l’avvicinamento finale non era tale da inficiare il rilevamento effettuato.
Parimenti, la giudice ha ritenuto irrilevante il fatto che per 300 metri su 1736 l’auto dell’imputato non sia visibile poiché - ha concluso - non vi è dubbio che i
valori misurati sono da attribuire soltanto al veicolo di AP 1.
Da qui la condanna.
Appello
5. Nella
propria dichiarazione di appello, prima, e, poi, al dibattimento d’appello, AP
1 ha chiesto il suo proscioglimento, con protesta di spese e ripetibili,
ribadendo che il filmato realizzato dalla polizia per mezzo dell’apparecchio
Multavision n. 412242 é inutilizzabile, in quanto contravviene alle
disposizioni dell’USTRA in “Istruzioni concernenti i controlli di polizia della
velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione
stradale del 22 maggio 2008”.
Sostanzialmente l’appellante
ha riproposto gli argomenti di prima sede, ovvero:
- di avere circolato al massimo ad una velocità media di 140 km/h;
- che la distanza tra l’auto
civetta della polizia e la sua auto non è stata costante durante tutta la
misurazione della velocità;
- che la sua auto non è
sempre visibile nel filmato, con conseguente violazione dell’art. 4
OOCCS-USTRA.
6. Considerato
che i fatti in oggetto di giudizio si sono svolti l’11 agosto 2012, è
applicabile la legge federale sulla circolazione stradale nella versione del 1°
maggio 2012 e l’Ordinanza dell’USTRA concernente l’ordinanza sul controllo
della circolazione stradale (OOCCS-USTRA) allo stato del 1 gennaio 2012.
L’art. 90 cifra 2 vLCStr punisce con una pena detentiva sino a 3
anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della
circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il
rischio di detto pericolo.
Dal profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l’autore
commette, oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della
circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico.
Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza
riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso
d’infrazione commessa per negligenza, deve essere incorso in una crassa
negligenza (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii).
a.
In linea generale, l’art. 27 cpv. 1 LCStr stabilisce che
l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Ai
sensi dell'art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, la velocità massima generale dei veicoli
può, sulle autostrade (ovvero come nel caso di specie), raggiungere i 120 km/h purché le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità siano favorevoli.
Come precisato al cpv. 4 della stessa norma, la limitazione generale
della velocità a 120 km/h (cpv. 1 lett. d) vale a partire dal segnale
«Autostrada» (4.01) e termina al segnale «Fine dell'autostrada» (4.02).
Nell’ambito degli eccessi di velocità il Tribunale federale ha
stabilito regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra
conducenti. Per l’Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave - cioè, è
grave a prescindere dalle circostanze concrete - quando il superamento della
velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 124 II 259 consid. 2b).
Questa giurisprudenza -
confermata anche dopo la revisione del diritto sulla circolazione stradale
entrata in vigore il 1. gennaio 2005 (STF del 3 giugno 2010,1C_129/2010,
consid. 3; STF del 16 ottobre 2008,1C_83/2008, consid. 2) - non dispensa,
tuttavia, l’autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto e
si riferisce in ogni caso alla velocità determinante (Jeanneret, Les
dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], Berna 2007,
N. 48-49, pag. 53-54).
Con riferimento a quest’ultimo concetto, il Dipartimento federale
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha
previsto, alla cifra 4 delle Istruzioni del 22 maggio 2008 concernenti i
controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei
semafori nella circolazione stradale (istruzioni USTRA), che per perseguire un’infrazione
è determinante la velocità dopo la deduzione del margine di sicurezza
pertinente secondo l’art. 8 vOOCCS-USTRA ed ha precisato che il margine di
sicurezza adottato deve essere documentato in modo trasparente.
Giusta l’art. 8 lett. g vOOCCS-USTRA dalla velocità misurata, arrotondata per
difetto alla cifra intera più vicina, devono essere dedotti, per misurazioni
effettuate da un veicolo inseguitore equipaggiato con un sistema di rilevamento
come quello del caso di specie, i margini di sicurezza definiti nella tabella
dell’allegato 1. Quest’ultimo, nel riferirsi al metodo di misurazione tramite “indicatore
di velocità con calcolatore e video”, in caso di “distanza costante”,
dispone che dal “valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione
o finestra di misurazione in linea per stabilire il percorso più rapido su
tutta la lunghezza del tratto” sia dedotta, qualora sia stata rilevata una
velocità superiore a 100 km/h, una percentuale pari al 15%, al 10%, all'8% o al
6% nel caso ci si riferisca ad un tratto di misurazione rispettivamente di
almeno 200, 500, 1000 o 2000 metri.
b) L’USTRA
ha emanato anche delle indicazioni (Istruzioni concernenti i controlli di
polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione
stradale del 22 maggio 2008). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
tali istruzioni costituiscono delle semplici raccomandazioni, che non hanno
forza di legge e non vincolano il giudice (DTF 123 II 106, consid. 2.e; DTF
6B_763/2011, consid. 1.4; DTF 6B_260/2011, consid. 2.3).
c) Nel caso di controlli di
velocità mediante veicolo inseguitore con documentazione fotometrica, se si
tratta di misurazioni con distanza costante, le istruzioni USTRA prevedono:
- che la distanza rispetto al
veicolo controllato deve rimanere per quanto possibile costante, tenuto conto
della velocità di marcia. Al termine della misurazione la distanza dal veicolo
controllato deve essere uguale o maggiore di quella iniziale (istruzioni USTRA,
n. 10.5.1.1);
- che il tratto di
misurazione deve essere almeno di 200 m (istruzioni USTRA, n. 10.5.1.2);
- che la velocità media
determinante è il valore medio di tutti i valori di velocità lungo tutto il
tratto di misurazione o lungo il tratto della finestra di misurazione
(istruzioni USTRA, n. 10.5.1.3).
7. Relativamente
alla censura secondo cui l’auto dell’appellante non è sempre visibile sul
filmato, in particolare in presenza di una curva, va rilevato che, giusta
l’art. 4 OOCCS-USTRA, ogni infrazione costatata mediante un sistema di
misurazione deve essere rilevata in modo tale che i valori misurati possano
essere attribuiti inequivocabilmente a un solo veicolo o conducente. Determinante per la
compatibilità della misurazione con le disposizioni dell’OOCCS-USTRA non è,
quindi, il fatto che il veicolo seguito sia sempre visibile nel filmato, ma che
Fatti
i valori misurati possano essere attribuiti inequivocabilmente soltanto a quel
veicolo.
Nel caso concreto, la visione
del filmato esclude ogni dubbio al riguardo: la velocità misurata può essere
attribuita inequivocabilmente solo alla Mercedes Benz AMG 55 di AP 1,
nonostante per 300 metri su 1736 la sua auto, per di più solo a causa di una
curva sul tracciato, non sia visibile.
8.Sulla censura riguardante il mancato mantenimento
di una distanza costante tra le vetture durante la misurazione della velocità,
si rileva quanto segue.
Dagli atti si evince che
l’auto civetta della Polizia ha tenuto una distanza costante dall’auto
inseguita durante tutta la misurazione, eccetto che per gli ultimi 409 metri, durante i quali, effettivamente, la distanza fra i due autoveicoli è diminuita.
Il sgtm __________, sentito in
qualità di testimone, ha, in sintesi, affermato che è stata cura sua e del
collega di mantenere una distanza costante dal veicolo inseguito e che, subito
dopo essersi reso conto che questi aveva iniziato a rallentare, egli ha spento
la registrazione precisando che l’operazione non è forzatamente immediata
poiché il tutto esige “qualche istante” di reazione:
“
Abbiamo
sempre cercato di mantenere una distanza costante, anche se dopo la curva
all’altezza del posteggio __________, abbiamo fatto quasi fatica a raggiungerlo
perché in quel momento la mia auto non andava più veloce. (…) In questo caso se
ricordo bene c’è stato un rallentamento davanti perché quasi giunti all’imbocco
della galleria (…) il signor AP 1 ha rallentato. (…) Quando mi sono accorto che
il veicolo rallentava ho spento la misurazione, chiaramente ciò non avviene
immediatamente ma solo dopo qualche istante (1-2 secondi).”
Considerando che il
mantenimento di una distanza costante per l’intero tratto della misurazione non
è sempre attuabile, le stesse istruzioni USTRA prescrivono il mantenimento di
una distanza “per quanto possibile costante, tenuto conto della velocità di
marcia” (n. 10.4.1.1).
L’appellante
ha sostenuto al dibattimento che, nel suo caso, il tempo di reazione degli
agenti è stato troppo lungo e che questi avrebbero dovuto interrompere ben
prima la misurazione per avere un risultato corretto.
La questione sollevata da AP
1 non appare, alla visione del filmato, destituita di fondamento.
Essa può, però, rimanere indecisa poiché, anche azzerando i tempi di
Considerandi
reazione dell’agente – cioè, considerando solo la prima parte della misurazione
con l’esclusione degli ultimi 409 metri -
la velocità media punibile
sarebbe stata, comunque, tale da configurare l’infrazione imputata
all’appellante e confermata dal primo giudice.
Infatti, prendendo in
considerazione nella misurazione solo i primi 1327 m (percorsi in 25,74 secondi) - quando la distanza tra le due auto, come è ben visibile dal
filmato, rimane costante – la vettura guidata da AP 1 raggiunge una velocità
media di 185,59 km/h e, con l’applicazione della deduzione dell’ l’8% (il
tratto di misurazione rimane superiore a 1000 metri), si ha una velocità punibile di 170,74 km/h.
9.
Concludendo, dunque, in applicazione del
principio in dubio pro reo, che AP 1 ha, nel momento considerato dal DA,
circolato alla velocità punibile di 170,74 km/h, deve essere confermato che egli si è reso autore colpevole di violazione delle norme della circolazione stradale
ai sensi dell’art. 90 cifra 2 vLCStr poiché il limite di velocità vigente è
stato superato di ben 50,74 km/h.
L’appello
va, di conseguenza, respinto, irrilevante essendo dal profilo penale
l’effettuata correzione della velocità.
Commisurazione della pena
10.
a. Giusta
l’art. 90 cifra 2 vLCStr il reato di infrazione grave alle norme della
circolazione è sanzionato con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena
pecuniaria.
b. Considerato che AP 1 risponde di una grave infrazione alle norme della
circolazione - quindi, di un’accresciuta messa in pericolo della circolazione
stradale - che ha superato il limite di velocità di ben 50,74 km/h e abbondantemente anche la soglia di infrazione grave ai sensi dell’art. 90 cifra 2
vLCStr, tenuto conto però anche che l’imputato non ha precedenti penali e, al
contrario, gode di una buona reputazione, la pena inflitta dal primo giudice di
20.
aliquote giornaliere - peraltro non oggetto di specifica contestazione -
appare rispettosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 34 e 47
CP ed è, quindi, confermata.
Confermato è, pure,
l’ammontare della singola aliquota definito dal primo giudice e che non è stato
oggetto di alcuna contestazione né da parte dell’appellante né da parte del
suo patrocinatore.
b. La pena
pecuniaria è sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di 2 anni (art.
42.
CP).
c. Confermata
poiché, insieme alla pena pecuniaria sospesa, commisurata alla colpa e alle
condizioni dell’appellante (cfr, peraltro, DTF 135 IV 191, consid. 3.4.4) è,
infine, la pena cumulata della multa di fr. 1000.- (con pena detentiva
sostitutiva di 4 giorni).
Spese processuali
11.
Visto
l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado (art. 428 cpv. 3
CPP), per complessivi fr. 850.-, così come gli oneri processuali d’appello
(art. 428 cpv. 1 CPP), consistenti in fr. 800.-, sono posti a carico
dell’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art.
80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e
segg., 405, 408 CPP,
34, 42, 44, 47, 106 CP,
27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2
(cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013), 106 cpv. 1 LCStr,
4a cpv. 1 lett. d, ONC,
22 cpv. 1 OSSStr,
4 cpv. 1, 8 cpv. 1 lett. g (lett. h dal
1. gennaio 2014) OOCCS-USTRA e relativo Allegato 1,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPPP e la LTG,
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza
1.1. AP 1 è dichiarato autore
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, l’11
agosto 2012, sull’autostrada A2 in territorio di Monteceneri, circolato con la
vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 170,74 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite di 120 km/h.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 250.- (duecentocinquanta), per un totale di
fr. 5'000.- (cinquemila);
1.2.2. alla multa di fr. 1'000.-
(mille); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) per il procedimento
di primo grado.
2. L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.-
- spese fr. 200.-
fr. 800.-
sono
posti a carico di AP 1.
4. Intimazione
a:
5. Comunicazione
a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata
dall'art.
81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.