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Decisione

17.2015.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 maggio 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i valori misurati possano essere attribuiti inequivocabilmente soltanto a quel

veicolo.

Nel caso concreto, la visione

del filmato esclude ogni dubbio al riguardo: la velocità misurata può essere

attribuita inequivocabilmente solo alla Mercedes Benz AMG 55 di AP 1,

nonostante per 300 metri su 1736 la sua auto, per di più solo a causa di una

curva sul tracciato, non sia visibile.

8.Sulla censura riguardante il mancato mantenimento

di una distanza costante tra le vetture durante la misurazione della velocità,

si rileva quanto segue.

Dagli atti si evince che

l’auto civetta della Polizia ha tenuto una distanza costante dall’auto

inseguita durante tutta la misurazione, eccetto che per gli ultimi 409 metri, durante i quali, effettivamente, la distanza fra i due autoveicoli è diminuita.

Il sgtm __________, sentito in

qualità di testimone, ha, in sintesi, affermato che è stata cura sua e del

collega di mantenere una distanza costante dal veicolo inseguito e che, subito

dopo essersi reso conto che questi aveva iniziato a rallentare, egli ha spento

la registrazione precisando che l’operazione non è forzatamente immediata

poiché il tutto esige “qualche istante” di reazione:

Abbiamo

sempre cercato di mantenere una distanza costante, anche se dopo la curva

all’altezza del posteggio __________, abbiamo fatto quasi fatica a raggiungerlo

perché in quel momento la mia auto non andava più veloce. (…) In questo caso se

ricordo bene c’è stato un rallentamento davanti perché quasi giunti all’imbocco

della galleria (…) il signor AP 1 ha rallentato. (…) Quando mi sono accorto che

il veicolo rallentava ho spento la misurazione, chiaramente ciò non avviene

immediatamente ma solo dopo qualche istante (1-2 secondi).”

Considerando che il

mantenimento di una distanza costante per l’intero tratto della misurazione non

è sempre attuabile, le stesse istruzioni USTRA prescrivono il mantenimento di

una distanza “per quanto possibile costante, tenuto conto della velocità di

marcia” (n. 10.4.1.1).

L’appellante

ha sostenuto al dibattimento che, nel suo caso, il tempo di reazione degli

agenti è stato troppo lungo e che questi avrebbero dovuto interrompere ben

prima la misurazione per avere un risultato corretto.

La questione sollevata da AP

1 non appare, alla visione del filmato, destituita di fondamento.

Essa può, però, rimanere indecisa poiché, anche azzerando i tempi di

Considerandi

reazione dell’agente – cioè, considerando solo la prima parte della misurazione

con l’esclusione degli ultimi 409 metri -

la velocità media punibile

sarebbe stata, comunque, tale da configurare l’infrazione imputata

all’appellante e confermata dal primo giudice.

Infatti, prendendo in

considerazione nella misurazione solo i primi 1327 m (percorsi in 25,74 secondi) - quando la distanza tra le due auto, come è ben visibile dal

filmato, rimane costante – la vettura guidata da AP 1 raggiunge una velocità

media di 185,59 km/h e, con l’applicazione della deduzione dell’ l’8% (il

tratto di misurazione rimane superiore a 1000 metri), si ha una velocità punibile di 170,74 km/h.

9.

Concludendo, dunque, in applicazione del

principio in dubio pro reo, che AP 1 ha, nel momento considerato dal DA,

circolato alla velocità punibile di 170,74 km/h, deve essere confermato che egli si è reso autore colpevole di violazione delle norme della circolazione stradale

ai sensi dell’art. 90 cifra 2 vLCStr poiché il limite di velocità vigente è

stato superato di ben 50,74 km/h.

L’appello

va, di conseguenza, respinto, irrilevante essendo dal profilo penale

l’effettuata correzione della velocità.

Commisurazione della pena

10.

a. Giusta

l’art. 90 cifra 2 vLCStr il reato di infrazione grave alle norme della

circolazione è sanzionato con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena

pecuniaria.

b. Considerato che AP 1 risponde di una grave infrazione alle norme della

circolazione - quindi, di un’accresciuta messa in pericolo della circolazione

stradale - che ha superato il limite di velocità di ben 50,74 km/h e abbondantemente anche la soglia di infrazione grave ai sensi dell’art. 90 cifra 2

vLCStr, tenuto conto però anche che l’imputato non ha precedenti penali e, al

contrario, gode di una buona reputazione, la pena inflitta dal primo giudice di

20.

aliquote giornaliere - peraltro non oggetto di specifica contestazione -

appare rispettosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 34 e 47

CP ed è, quindi, confermata.

Confermato è, pure,

l’ammontare della singola aliquota definito dal primo giudice e che non è stato

oggetto di alcuna contestazione né da parte dell’appellante né da parte del

suo patrocinatore.

b. La pena

pecuniaria è sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di 2 anni (art.

42.

CP).

c. Confermata

poiché, insieme alla pena pecuniaria sospesa, commisurata alla colpa e alle

condizioni dell’appellante (cfr, peraltro, DTF 135 IV 191, consid. 3.4.4) è,

infine, la pena cumulata della multa di fr. 1000.- (con pena detentiva

sostitutiva di 4 giorni).

Spese processuali

11.

Visto

l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado (art. 428 cpv. 3

CPP), per complessivi fr. 850.-, così come gli oneri processuali d’appello

(art. 428 cpv. 1 CPP), consistenti in fr. 800.-, sono posti a carico

dell’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art.

80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e

segg., 405, 408 CPP,

34, 42, 44, 47, 106 CP,

27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2

(cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013), 106 cpv. 1 LCStr,

4a cpv. 1 lett. d, ONC,

22 cpv. 1 OSSStr,

4 cpv. 1, 8 cpv. 1 lett. g (lett. h dal

1. gennaio 2014) OOCCS-USTRA e relativo Allegato 1,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPPP e la LTG,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza

1.1. AP 1 è dichiarato autore

colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, l’11

agosto 2012, sull’autostrada A2 in territorio di Monteceneri, circolato con la

vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 170,74 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite di 120 km/h.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 250.- (duecentocinquanta), per un totale di

fr. 5'000.- (cinquemila);

1.2.2. alla multa di fr. 1'000.-

(mille); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) per il procedimento

di primo grado.

2. L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.-

- spese fr. 200.-

fr. 800.-

sono

posti a carico di AP 1.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata

dall'art.

81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.