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Decisione

17.2015.35

Contenuto dell'atto d'accusa in caso di truffe commesse in serie, violazione principio accusatorio. Presupposti applicativi del reato di abbandono, in concreto esposizione a pericolo dei pazienti tram

27 novembre 2015Italiano173 min

Source ti.ch

Fatti

i precedenti attestati di lavoro (…);

- tra il 7 gennaio 1980 e il 31

ottobre 1982 ho lavorato come medico addetto alle trasfusioni presso la Croce

Rossa di __________ (…); sono stato assunto su chiamata

tramite il dottor __________ mio responsabile presso l'Ospedale Cantonale di __________

che mi ha raccontato (recte: raccomandato), cosicché non ho dovuto

esibire alcun documento;

- tra giugno 1981 e giugno 1983

ho sostituito il dottor __________”

(cfr. verbale PP 4 maggio 2007, AI 3 in

classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 3-4,

con annesse le fotocopie dei vari attestati di lavoro).

c. Sempre

secondo le sue dichiarazioni, parallelamente ai menzionati impieghi, AP 1 si è

formato - nel corso degli anni - nel campo della terapia neurale e

dell’ozonoterapia, trattamenti di cui meglio si dirà più avanti e che egli ha

iniziato a praticare in Svizzera interna:

“ ADR ho seguito dei corsi a Belgrado per

la neuralterapia nella prima metà degli anni '60. In Svizzera ho frequentato i

primi corsi di neuralterapia nella prima metà degli anni '70. Ho seguito corsi

di aggiornamento nella misura di circa tre corsi all’anno e ciò in Svizzera e

in Germania.

ADR a partire dalla metà degli anni '70 ho frequentato corsi di

ozonoterapia nella misura di 2 volta all'anno sia in Svizzera che Germania. Ho

frequentato corsi anche a Sils Maria, presso l'hotel Waldhaus (…).

ADR subito dopo aver frequentato i corsi di cui ho detto ho iniziato a

praticare queste terapie a pazienti. Si tratta di un'attività che ho iniziato

lentamente. Poi con il passare del tempo ho allargato la mia cerchia di

pazienti. La maggior parte dei pazienti era contento delle mie terapie e mi ha

fatto una buona pubblicità tra la sua cerchia di conoscenti” (verbale PP 30

maggio 2007, AI 11 in

classificatore verbali accusati -indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 6-7)”.

d. Dopo essere stato

arrestato a Belgrado nel 1984 e dopo aver scontato la pena di due anni di detenzione inflittagli da un tribunale

jugoslavo per il reato di inganno (cfr. al riguardo consid. 7), l’imputato, nel

1985, si è trasferito in Ticino, dove la sua famiglia già risiedeva da alcuni

anni in un’abitazione acquistata, nel 1982, in via __________ a __________.

Egli ha spiegato che in Ticino:

“ lavoravo quale medico presso la

clinica privata __________ in Via __________ a Lugano. La clinica era diretta

dal dottor __________. Il dottor __________ era proprietario insieme a __________

della clinica (…). Lavoravo come medico assistente con orario diurno per uno

stipendio di CHF 5'000.-. Era __________ personalmente a consegnarmi lo

stipendio senza rilasciarmi ricevuta. (cfr. verbale PS 11 gennaio 2007,

allegato all’AI 294 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2).

Per tale attività AP 1 ha dichiarato di essere stato

multato:

“ Nel corso del 1993 ho ricevuto una

multa del Medico cantonale perché ho esercitato attività lavorativa senza

essere notificato all’ordine dei medici. Si trattava in realtà di uno studio

con terapie diurne specializzato in “neuraltherapie” ed “ozonoterapia” (cfr.

verbale PS 11 gennaio 2007, allegato all’AI 294 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2).

e. Verso la fine degli

anni ’80 - inizio anni ‘90, l’imputato ha adibito a studio un appartamento

indipendente di due locali situato al pianterreno della sua abitazione di __________,

nel quale praticava alla sua cerchia di pazienti l’ozonoterapia e la terapia

neurale (cfr. suo verbale PP 30 maggio 2007, AI 11, pag.

5; cfr. anche suo verbale PP 23 aprile 2007, AI 1, pag. 1 in cui egli ha

tuttavia riferito che lo studio è stato aperto “intorno al 1999-2000”, entrambi

in in classificatore verbali accusati -indiziati in inc. MP ACC.2009.130). L’imputato

ha, altresì, dichiarato che, da quando ha aperto lo studio, egli ha risieduto

in Svizzera in media due o tre mesi all’anno:

“ Il resto dell'anno mi reco in vari

paesi tra cui Cuba, Costa Rica, Kuweit, Israele,

Canada. (…) ho lavorato a Houston, Santa Fé, El Paso. Mi notifico alle autorità di frontiera come turista. Non ho alcuna

autorizzazione a lavorare perché il permesso è richiesto soltanto se si

lavora più di trenta giorni. Vengo ospitato da colleghi, ed esercito la neuraltherapie su pazienti del loro studio

senza notificarmi alle autorità perché lavoro sotto la responsabilità

dei miei amici.

Non sono in grado di dire esattamente quando sono presente in Svizzera

e quando sono

all'estero. All'estero lavoro nei paesi che ho indicato negli studi di medici

privati. Lavoro in questi paesi senza

autorizzazione, ricevendo i pazienti dei miei colleghi e praticando loro

la neuraltherapie e l'ozonoterapia, perché questi colleghi non praticano queste terapie. In media i soggiorni nei vari

paesi durano 2/3 settimane a dipendenza di quanti pazienti hanno i

colleghi”

(cfr. verbale

PP 4 maggio 2007, AI 3

in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 5).

Dal 2000 egli è al beneficio

della pensione (cfr. verbale PS 11 gennaio 2007, allegato all’AI 294 in inc. MP

ACC.2009.130, pag. 2).

Situazione finanziaria

5. Per gli anni

2003-2005 i coniugi AP 1 hanno dichiarato di percepire, oltre alla rendita AVS,

una rendita annua di fr. 20'822.- versata dall’Assicurazione svizzera dei

medici.

Risulta, inoltre, dagli atti che AP 1 percepisce, a far tempo dal 17 giugno

2007, una rendita vitalizia annua di fr. 31'016.- da parte dell’assicurazione __________

(cfr. doc. 3 allegato all’AI 412 inc. MP ACC.2009.130). La rendita,

inizialmente interamente sequestrata dal procuratore pubblico, è poi stata

mantenuta sotto sequestro limitatamente a fr. 1'000.- mensili (cfr. doc. 8

allegato all’AI 412 inc. MP ACC.2009.130).

Dall’estratto UEF agli atti

emerge che, il 28 novembre 2014, a carico di AP 1 erano pendenti 17 esecuzioni

per complessivi fr. 10'255'852,66 e che, sempre a suo carico, erano stati

emessi 4 atti di carenza beni per complessivi fr. 42'760,65 (cfr. doc. 72 in

inc. TPC 72.2013.130).

Precedenti penali e

amministrativi

6. L’estratto

del casellario giudiziale svizzero dell’imputato (stato 25 aprile 2007)

riportava un’unica condanna ad una multa di fr. 550.- per una grave infrazione

alle norme della circolazione, pronunciata il 15 aprile 2004 dal Bezirksamt di

Zofingen.

Attualmente il casellario

giudiziale è intonso (cfr. estratto del 4 maggio 2015 allegato a doc. CARP

XIV).

Emerge, poi, dagli atti che a AP

1 sono state inflitte due multe in relazione all’esercizio abusivo della

professione medica.

La prima, di fr. 200.-, gli è stata irrogata dal Bezirk- Statthalteramt Liestal

il 22 febbraio 1983 per aver esercitato la professione di medico presso

l’abitazione privata della famiglia __________ a __________, comportamento

giudicato costitutivo di contravvenzione alla Legge sanitaria poiché, così

agendo, AP 1 gestiva di fatto un secondo studio medico, rispettivamente

esercitava in proprio senza essere autorizzato (cfr. fascicolo “Dr. med. AP 1,

Stellvertreter von dr. med. __________” in AI 54 in inc. MP ACC.2009.130 dal

quale risulta che, in quel periodo, AP 1 era unicamente autorizzato ad

esercitare l’attività medica quale supplente del dr. __________). Come risulta

dal timbro apposto sulla decisione di contravvenzione, il prevenuto ha pagato

la multa in data 28 marzo 1983 senza interporre opposizione.

Una seconda multa, di fr. 4'000.-, gli è poi stata inflitta il 21 giugno 1995

dalla Sezione sanitaria dell’allora Dipartimento delle opere sociali del Canton

Ticino per avere

“ esercitato, senza disporre della prescritta

autorizzazione, l’attività di medico ed in particolare effettuato:

- trattamenti di neuralterapia (iniezioni di procaina

per dolori al braccio) al signor __________ dal 1989 in avanti (trattamento

ancora in corso nel dicembre 1992);

- una terapia neurale consistente in iniezioni

settimanali di anestetico locale in sede retrobulbare al signor C. __________

fino a gennaio 1994”.

Nell’ambito di questo

procedimento, la Sezione sanitaria ha diffidato l’appellante dall’eseguire

qualsiasi tipo d’intervento o prestazione di competenza del medico sotto

comminatoria dell’art. 292 CP (cfr. AI 77 in inc. MP ACC.2009.130).

Non risulta un intervento sanzionatorio dell’Ufficio del medico cantonale per i

fatti accertati nel 2007 e successivamente.

7. Come emerge dalla

sentenza 18 febbraio 1985 del Tribunale distrettuale di Belgrado (annessa agli

atti con relativa traduzione in italiano; cfr. doc. 3 in inc. MP ABB 2616/1995

allegato all’AI 293 in inc. MP ACC.2009.130), AP 1 è stato condannato nella

ex-Jugoslavia alla pena detentiva di 2 anni, con deduzione del carcere

preventivo sofferto, per il reato d’inganno ex art. 171 del Codice penale della

Repubblica Socialista Serba a danno di sei cittadini jugoslavi, e meglio per i

seguenti fatti:

“ nel periodo 1980-1984 a Belgrado e

in altri luoghi della Yugoslavia con l'intenzione di procurarsi un profitto

illegale, fatto credere a molti cittadini jugoslavi che lui era un ottimo

medico di fama mondiale, mentre invece non ha mai studiato medicina, che ha uno

studio medico e un laboratorio in Svizzera, che ha fatto successo curando

diverse malattie con medicamenti e medicine moderne, che avrebbe guarito loro e

i loro familiari dalle malattie da cui soffrivano e così ha indotto persone ad

accettare le sue cure per guarire, e continuando ad ingannarli, che la sua cura

avrebbe avuto successo, e così ha cominciato a dare ai malati iniezioni di

"procainum chloratum” all’1 % e altri medicamenti con effetto anestetico

sapendo che con questi non si poteva avere nessun effetto curativo perché si

trattava di medicamenti per calmare i dolori e così aveva causato danni

finanziari facendosi versare determinate somme di denaro."

Come visto sopra, la pena è

stata scontata.

Formazione di AP 1 in campo

medico

8. AP 1 sostiene - e

sempre ha sostenuto sia durante le varie inchieste penali che lo hanno

coinvolto sia in occasione del dibattimento di primo grado e di quello

d’appello - di essere medico e di essersi

laureato in medicina generale presso l’Accademia militare di Belgrado nel 1963

(cfr. verbale GI 22 ottobre 1991 allegato all’AI 293 in inc. MP ACC.2009.130,

pag. 4; verbali PP 23 aprile 2007, AI 1, pag. 1, 30 maggio 2007, AI 11, pag. 1,

28 giugno 2007, AI 19, pag. 2 tutti in classificatore verbali

accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130; verbale PP 7 aprile 2011 allegato

all’AI 26 in inc. MP 2010.1637, pag. 1-2; cfr. allegato 1 al verbale del

dibattimento di primo grado, pag. 1; verb. dib. d’appello, pag. 3).

A dimostrazione di questo assunto, l’imputato, durante il suo primo interrogatorio,

ha prodotto la fotocopia di due documenti scritti in lingua cirillica

serbo-croata che egli ha dichiarato essere la laurea in medicina rilasciata

dall’Accademia militare di Belgrado il 30 giugno 1963 e il diploma che

attestava il suo superamento degli esami di stato per l’esercizio della

medicina in Jugoslavia (cfr. doc. C e D, allegati al verbale PP 23 aprile 2007,

AI 1 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130).

Egli ha altresì affermato di mai essere entrato in possesso degli originali dei

menzionati documenti perché per poterli ottenere avrebbe dovuto corrispondere

all’accademia militare di Belgrado - presso cui erano depositati - una tassa di

CHF 80'000.- (cfr. verbali PP 23 aprile 2007, AI 1, pag. 2, e 30 maggio

2007, AI 11, pag. 3, entrambi in classificatore verbali accusati-indiziati in

inc. MP ACC.2009.130).

Durante il dibattimento d’appello, l’imputato ha però fornito una versione

diversa sul motivo per cui non era in possesso dell’originale della laurea in medicina,

affermando di averla consegnata all’ambasciata jugoslava a Parigi e di non

averla, da allora, mai più vista (verbale dib. d’appello, pag. 3).

I due atti - unitamente agli originali di alcuni attestati di scuola elementare

sequestrati presso l’abitazione di AP 1 - sono stati tradotti in italiano (cfr.

doc. allegati all’AI 90 in inc. MP ACC.2009.130).

9. Questa Corte, dopo

attento ed approfondito esame delle tavole processuali, si associa alla

conclusione dei primi giudici secondo cui AP 1 non ha una laurea in medicina.

E ciò per i seguenti motivi.

a. Si rileva

innanzitutto che la laurea in medicina prodotta (in fotocopia) dall’imputato

presenta delle evidenti incongruenze che ne palesano il carattere inveritiero.

In primo luogo, nel documento,

non c’è nessun riferimento all’istituto - l’Accademia militare di Belgrado - in

cui l’appellante ha dichiarato di avere studiato medicina. La laurea risulta,

invece, essere stata emessa dalla “Scuola superiore di medicina” che,

secondo il traduttore, è un appellativo con cui solitamente è designata “la

scuola superiore per infermieri o altri indirizzi paramedici” (cfr.

traduzione della laurea in medicina allegata all’AI 90 in inc. MP

ACC.2009.130).

Le autorità serbe, interpellate per rogatoria dal PP (cfr. AI 337 in inc. MP

ACC.2009.130), hanno del resto spiegato come:

“ nell’ambito dell’Accademia militare

non esiste la facoltà di medicina, ma vengono abilitate le persone a svolgere

mansioni militari e vengono assegnati i titoli militari. È vero, nel nostro paese,

esiste l’accademia militare sanitaria, ma si tratta dell’Ospedale militare e

non di una facoltà” (cfr. AI 427 in inc. MP ACC.2009.130).

La data indicata sulla laurea

(30 giugno 1963) e le dichiarazioni di AP 1 secondo cui egli avrebbe studiato

medicina tra il 1957 e il 1963 (cfr. AI 1 in classificatore verbali

accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 1) sono poi in contrasto con

quanto emerge dagli attestati scolastici (questa volta originali) sequestrati

nell’abitazione dell’imputato (allegati all’AI 90 in inc. MP ACC.2009.130) e

meglio che, negli anni 1959-1960, egli frequentava la scuola per l’istruzione

elementare degli operai a Belgrado. Ciò sconfessa le dichiarazioni

dell’appellante secondo cui egli avrebbe studiato medicina tra il 1957 e il

1963.

L’appellante ha, invero,

cercato di giustificare l’anomalia della data, sostenendo che gli attestati

scolastici erano documenti falsi allestiti dalle autorità del suo paese per

motivi politici:

“ Sono stato inviato a Parigi

dall'ospedale militare di Belgrado nell'ambito di uno scambio post-laurea. Sono

stato scelto da una speciale commissione per questo scambio. Per quanto attiene

ai documenti e agli specifici incarichi sono stato invitato a prender contatto

con l'ambasciata a Parigi. Ciò avveniva nell'anno 1964. L'ambasciata mi ha

incaricato di partecipare all'attività di alcuni gruppi studenteschi francesi e

di alcuni sindacati francesi. Ho operato sotto copertura con il falso nome di

"__________"”

(cfr. verbale PP 30 maggio 2007, AI 11 in classificatore verbali

accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2).

Confermo

quanto dichiarato in occasione del verbale del 30 maggio 2007 ossia che quando

sono arrivato a Parigi presso l'ambasciata mi è stato consegnato un dossier

contenente documenti, tra cui un passaporto con il nome falso di __________ e

gli attestati (scolastici ndr.) di cui ai doc. A e B annessi al verbale (cfr. verbale PP 6 giugno 2007, AI

15 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag.

1).

Sennonché, gli argomenti

addotti dall’imputato non sono per nulla credibili. Come a ragione rilevato dal

procuratore pubblico, appare, infatti, del tutto inverosimile che le autorità

jugoslave, assieme al falso passaporto intestato a “__________”, abbiano

consegnato all’insorgente degli attestati scolastici sui quali figuravano, invece,

le sue vere generalità (cfr. verbale PP 6 giugno 2007, AI 15 in classificatore

verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 1-2).

b. È, poi, un dato di

fatto che AP 1 non è mai stato in grado di produrre l’originale della sua

laurea in medicina e del diploma che lo abilitava all’esercizio della

professione medica. Si rileva, al riguardo, che la tesi - peraltro, palesemente

inverosimile -secondo cui egli, per ottenere gli originali, avrebbe dovuto

versare all’Accademia militare fr. 80'000.- è solo una delle diverse scuse da

lui accampate negli anni.

Come si evince dal rapporto 22

giugno 1984 della polizia cantonale di Basilea-Campagna, AP 1 (nell’ambito del

procedimento volto ad ottenere la proroga dell’autorizzazione a sostituire il

dr. __________) comunicò al medico cantonale che il documento originale si

trovava in Australia e che lo avrebbe prodotto in un secondo momento (cfr.

rapporto menzionato in AI 54 in inc. MP ACC.2009.130). Ciò che però - è quasi

inutile dire - non fece.

Nel 1991, interrogato dal GI

nell’ambito del procedimento penale scaturito dalla denuncia del dott. __________,

il qui appellante cambiò versione, sostenendo che i certificati originali erano

rimasti “nel dossier dell’ambasciata jugoslava a Parigi” (verbale GI 28

gennaio 1992 allegato all’AI 293 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 36), versione

questa che, come visto, egli ha riproposto anche durante il dibattimento

d’appello.

c. Ad ogni buon conto,

l’imputato, nel 1980, presentando una fotocopia della menzionata laurea in

medicina nonché i documenti che attestavano i suoi impieghi in campo medico

(cfr. consid. 4.b), riuscì a farsi ammettere, dall’allora Servizio federale

dell’igiene pubblica, agli esami per l’ottenimento del diploma federale di

medico (cfr. scritto 17 aprile 1980 del Servizio federale dell’igiene pubblica,

doc. N allegato al verbale 4 maggio 2007, AI 3 in classificatore verbali

accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130).

Il risultato fu disastroso. Eloquente al riguardo è lo scritto 21 ottobre 1980

del responsabile per il Canton Basilea del Comitato direttore degli esami

federale per le professioni mediche al responsabile dell’Ufficio federale della

sanità:

“ Lieber Herr Bühler,

Dürfen wir Sie bitten, die Unterlagen des obg. nochmals zu überprüfen. Sowohl

Examinatoren wie Vorsitzende sind zur Ueberzeugung gelangt, dass AP 1 nie

Medizin studiert haben kann. Er weiss weniger als irgend ein Laie auf der

Strasse!

Zudem ist es unerklärlich, dass er bei seiner (wie angegeben) guten Ausbildung:

Gynäkologie Liestal, Innere Medizin Basel, Intensivchirurgie St. Gallen so

nichts kann und weiss. Adamu war im Vergleich besser” (cfr. scritto citato in

AI 54 in inc. MP

ACC.2009.130).

Un secondo tentativo fu

interrotto dall’imputato (senza giustificazioni) dopo soli due esami in cui

egli, peraltro, rimediò nuovamente valutazioni ampiamente insufficienti (nota 2

in medicina interna e nota 3 in medicina sociale e preventiva).

Il 1° luglio 1981, la Commissione

direttiva per gli esami federali di medicina respinse il reclamo interposto dal

candidato medico contro la sua bocciatura precisando che, trattandosi del

secondo tentativo, egli non avrebbe potuto sottoporsi ad ulteriori esami di

medicina (cfr. scritto citato in AI 54 in inc. MP ACC.2009.130).

Significativo dell’atteggiamento menzognero di AP 1 è che, invece, al GI che lo

interrogava il 22 ottobre 1991 nell’ambito del procedimento penale avviato nei

suoi confronti dal dott. __________, AP 1 raccontò di essersi dovuto ritirare

dagli esami perché minacciato da cittadini jugoslavi (cfr. verbale in AI 293 in

inc. MP ACC.2009.130, pag. 4).

d. La circostanza

secondo cui AP 1 non è medico è, poi, confermata anche dalla menzionata

sentenza 18 febbraio 1985 del Tribunale distrettuale di Belgrado nella quale i

giudici jugoslavi hanno spiegato che AP 1 era in possesso di una fotocopia di

un diploma falso della facoltà di medicina di Belgrado e che lo stesso accusato

aveva ammesso durante il dibattimento di non avere mai studiato medicina (cfr.

doc. 3 in inc. MP ABB 2616/1995 allegato all’AI 293 in inc. MP ACC.2009.130,

pag. 6-7).

Confrontato con queste

risultanze, l’imputato ha una volta ancora tentato di giustificarsi con

spiegazioni francamente pretestuose. Dapprima ha sostenuto che la circostanza

secondo cui il tribunale jugoslavo avesse accertato che egli non aveva finito

gli studi era da ricondurre al fatto che egli, allora, non era ancora in

possesso delle fotocopie della laurea in medicina e del diploma di medico che

il suo avvocato riuscì a recuperare presso l’accademia militare di medicina

solo dopo la pronuncia della sua condanna (verbale PP 4 maggio 2007, AI 3 in

classificatore verbali accusati-indiziati in

inc. MP ACC.2009.130, pag. 1-2). Questa versione è, tuttavia, smentita dagli

atti ritenuto che AP 1, come visto, aveva presentato le fotocopie dei documenti

già nel 1980 per iscriversi agli esami di medicina in Svizzera (cfr. supra).

Addirittura, già ne era in possesso nel 1978 quando le trasmise alla Protezione

civile di Muttenz, al fine di farsi incorporare in qualità di medico (cfr.

fascicolo “Anfrage Zivilschutzstelle Muttenz…” in AI 54 in inc. MP

ACC.2009.130).

Nel 2011, durante la seconda inchiesta a suo carico (inc. MP ACC 2012.26), AP 1

(riproponendo una tesi che già aveva sostenuto nel 1991 dinanzi al GI

nell’ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti dal dr. __________)

ha cambiato versione, spiegando che la sua condanna era in realtà da ricondurre

alla sua diserzione:

“ Al mio ritorno in Serbia, siccome

non potevano più condannarmi per diserzione a causa di problemi di prescrizione

hanno montato contro di me un processo per truffa” (verbale PP 7 aprile 2011

allegato all’AI 26 in inc. MP ACC 2012.26, pag. 3).

Fatti emersi dall’inchiesta

10. Nell’ambito

del procedimento penale scaturito dalla denuncia sporta il 10 novembre 2006

dalla __________ e da __________ nei confronti di AP 1 (per fatti che qui non

interessano e che, per finire, non sono risultati costitutivi di reato) è

emerso che l’imputato - che non è mai stato autorizzato ad esercitare una

professione sanitaria nel Canton Ticino - praticava, presso la sua abitazione

di __________, l’ozonoterapia e la terapia neurale (cfr. verbale PP __________ 15

gennaio 2007, AI 1 in classificatore verbali testimoni, pag. 2, cfr. anche

scritti del medico cantonale e dell’Ufficio sanità in AI 9 e 10; verbale

PP AP 1 23 aprile 2007, AI 1 in classificatore verbali accusati-indiziati, pag.

3-4, tutti in inc. MP ACC.2009.130).

11. Il 23 aprile 2007, AP 1 è stato

arrestato. Il medesimo giorno il suo studio medico di __________ è stato

perquisito e, in seguito, posto sotto sigillo (cfr. AI 17 e 18 in inc.

MP ACC.2009.130).

12. Durante

il procedimento penale è, poi, emerso che AP 1 aveva

prescritto ai suoi pazienti ingenti quantitativi di capsule dimagranti

(procurategli dal dott. med. __________) che - come stabilito dagli esami di

laboratorio (cfr. AI 63 in inc. MP ACC.2009.130) - contenevano benzodiazepina e

amfepramone, ovvero sostanze stupefacenti ai sensi della LStup e dell’OStup

(cfr. verbale PP AP 1 4 maggio 2007, AI 3, pag. 6; verbale PP AP 1 30 maggio

2007, AI 11, pag. 7-11, verbale PP __________ 14 maggio 2007, AI 8, pag. 2-5

tutti in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130).

13. Il 26 settembre 2007

il prevenuto, dopo il pagamento di una cauzione di fr. 200'000.- (ridotta, poi

a fr. 100'000.- e, infine, a fr. 50'000.-), è stato scarcerato (cfr. AI 298,

490 e 561, tutti in inc. MP ACC.2009.130).

14. Il 28 marzo 2011, la

PP avviava nei confronti di AP 1 un nuovo procedimento penale dopo che il

medico cantonale, __________, il 23 febbraio 2010, aveva segnalato al MP il

caso della signora __________, di cui si dirà in seguito (AI 1 in inc. MP

ACC.2012/26).

15. Il 6 aprile 2011, il

prevenuto è stato nuovamente arrestato a __________. E’ stato scarcerato il 13

aprile 2011. Gli sono state imposte alcune misure sostitutive dell’arresto, tra

cui l’obbligo di annunciarsi giornalmente presso un posto di polizia, il

divieto di avere contatti con pazienti “storici” o “potenziali” nonché il

divieto di esercitare qualsiasi tipo di arte medica, tra cui l’ozonoterapia e

la terapia neurale e di praticare iniezioni di ogni genere (cfr. decisione GPC

8 aprile 2011, AI 34 confermata in decisione CRP 13 aprile 2011, AI 39,

entrambe in inc. MP ACC.2012/26).

16. Il 19 settembre 2011,

durante una perquisizione al domicilio di AP 1, gli inquirenti hanno constatato

come egli avesse di fatto allestito un nuovo “studio medico” al piano cantina

della sua abitazione, nel locale adiacente a quello che già era stato

precedentemente messo sotto sequestro e sigillato. Gli inquirenti hanno pure

sequestrato materiale sanitario, tra cui siringhe, numerose bottigliette di

procaina e una valigetta contenente un’apparecchiatura per l’ozonoterapia.

La PP ha disposto, dunque,

l’arresto dell’imputato (cfr. AI 88 in inc. MP ACC. 2012/26). Previa conferma

delle misure sostitutive ordinate dal GPC l’8 aprile 2011, egli è stato

scarcerato il 23 settembre 2011 (cfr. decisione GPC 21 settembre 2011, AI 96

confermata in decisione CRP 23 settembre 2011, AI 99, entrambe in inc. MP

ACC.2012/26).

17. Dopo l’atto di accusa

emanato il 18 novembre 2009 per i reati di:

-

truffa aggravata,

-

infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti,

-

falsità in cerificati;

-

ripetuta disobbedienza a decisioni

dell’autorità,

-

violazione dell’art. 86 della

Legge federale sugli agenti terapeutici (LATer),

-

ripetuta violazione dell’art. 60

cpv. 1 lett. n e p LPAmb in relazione con l’art. 30f della medesima legge e

dell’art. 4 dell’Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti,

il procuratore pubblico ne ha

emanato, il 5 aprile 2012, un altro - aggiuntivo al primo - con cui imputava a AP

1 i seguenti reati:

-

lesioni gravi,

-

abbandono,

-

truffa per mestiere,

-

ripetuta disobbedienza a decisioni

dell’autorità,

-

violazione dell’art. 86 della

Legge federale sugli agenti terapeutici (LATer),

-

grave infrazione alla Legge sulla

promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria).

Con decisione 7 ottobre 2013, il

presidente della Corte delle assise criminali ha rinviato i due menzionati AA

al Ministero pubblico perché provvedesse all’emissione di un nuovo e unico AA

(doc. 165 in inc. TPC 72.2009138 e 72.2012.37).

In data 22 ottobre 2013, il

procuratore pubblico ha trasmesso al TPC il nuovo AA (alla base del presente

procedimento), comunicando di avere tenuto conto della prescrizione dell’azione

penale per alcuni reati (doc. 2 in inc. TPC 72.2013.130).

Sulla prescrizione

18. A titolo preliminare

si osserva che, nella sentenza impugnata - emanata il 1° dicembre

2014 - l’azione penale relativa ai reati di truffa aggravata e di infrazione

aggravata alla LStup è stata ritenuta prescritta in relazione ai fatti

verificatisi prima del 1° dicembre 1999 (cfr. consid. 9.1.e, pag. 154 e 9.2.c,

pag. 157). Anche se il giudizio non è stato motivato, esso appare conforme al

termine di prescrizione di 15 anni di cui agli art. 97 cpv. 1 CP e 70 in

combinazione con 72 cifra 2 vCP.

Ricordato che - secondo il diritto vigente prima del 1° ottobre 2002

applicabile quale lex mitior - la prescrizione si estingue, non già con la

pronuncia di una sentenza di prima istanza (come prevede il diritto attuale,

cfr. art. 97 cpv. 3 CP), ma solo con la sentenza di ultima

istanza cantonale (cfr. DTF 121 IV 64 consid. 2; 105 IV 307 consid. 1; 101 Ia

303, consid. 3b), occorre concludere che, per tutti gli episodi di reato (truffa,

abbandono e infrazione alla LStup) verificatisi, per ipotesi accusatoria, prima

del 27 novembre 2000, l’azione penale è prescritta.

Sull’appello di AP 1

Truffa aggravata

19. Su

questo punto, la difesa di AP 1 ha riproposto, innanzitutto,

l’eccezione di indeterminatezza dell’atto d’accusa che già aveva sollevato

dinanzi la Corte delle assise criminali.

In particolare, la difesa rileva che, in relazione all’imputazione di truffa di

cui al suo punto 1, l’atto d’accusa “non distingue la posizione di ogni

singolo paziente con riferimento all’elemento oggettivo dell’inganno astuto: i

pazienti vengono messi tutti in un unico calderone, dando per acquisito che

l’appellante li abbia ingannati tutti alla stessa stregua, collettivamente”.

Contestata è, anche, la modalità di quantificazione del danno scelta dalla

pubblica accusa: nel rinvio a giudizio, sostiene il patrocinatore

dell’imputato, il danno causato dalla truffa dev’essere quantificato per ogni

singolo paziente e non, come avvenuto in concreto, esposto con un importo

complessivo (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 7 n. 24 e pag. 8 n. 26). Ha concluso

rilevando come l’atto di accusa così formulato costituisca una violazione

dell’art. 325 lett. f CPP e, nel contempo, una violazione del diritto di essere

sentito nella misura in cui la sua genericità impedisce all’imputato di

difendersi compiutamente ed efficacemente.

20. Nel procedimento di

primo grado, l’eccezione di indeterminatezza dell’AA è stata respinta, prima

con decisione 30 settembre 2014 del presidente della Corte e, poi, nella

sentenza qui impugnata. Queste le argomentazioni della decisione presidenziale

del 30 settembre 2014:

“ di tutta evidenza, l'AA descrive in

maniera minuziosa le circostanze di fatto ritenute costitutive dell'inganno

astuto (sfruttamento del rapporto di fiducia, assenza di autorizzazione

all'esercizio dell'attività medica, assenza di competenza medica e di

formazione, mancato allestimento delle cartelle cliniche, ecc.), di guisa che

la sua determinazione consente senz'altro all'imputato, peraltro ben in chiaro,

come si evince dagli atti, sulle accuse che gli sono mosse, di difendersi.

Basta, al riguardo, la sola lettura dell'atto di rinvio a giudizio; (…) per

quel che concerne il danno, la procuratrice pubblica ha chiaramente specificato

come è giunta alla sua determinazione. Spetterà, poi, alla Corte, nel giudizio

di merito, decidere al riguardo, senza pregiudizio alcuno, a questo stadio, per

i diritti della difesa”

(cfr. doc. 47 in inc. TPC 72.2013.130, pag. 9).

In sentenza, la Corte di primo

grado - che sembra avere ritenuto che l’eccezione si riferisse unicamente alla

determinazione del danno - ha ricordato che, in occasione del verbale del 27

maggio 2013, l’allora patrocinatore di AP 1 aveva dichiarato di “condividere

la ricostruzione dell’indebito profitto (…) in base alle entrate sul conto

presso la Banca cantonale di Berna” ed ha, poi, osservato quanto segue:

“ con il che la questione potrebbe già

essere evasa in base al principio della buona fede, l’eccezione risultando, nel

suo principio e fatta salva la precisa quantificazione, già di per sé abusiva,

principio applicabile a tutte le parti al procedimento” (sentenza impugnata,

consid 9.1.d., pag 154).

21. Al dibattimento

d’appello, l’avv. DI 1 ha tenuto a respingere il rimprovero rivoltole dal primo

giudice rilevando, non solo che AP 1 decise di revocare il mandato al

precedente patrocinatore proprio a causa di quanto questi dichiarò al PP

durante il citato verbale, ma che lo stesso primo giudice, nella decisione 7

ottobre 2013 con cui ha annullato i due precedenti atti di accusa, aveva dato

atto che l’impostazione discussa precedentemente fra la PP e l’allora

patrocinatore di AP 1 (in particolare, all’udienza preliminare del 28 giugno

2013) era venuta a cadere.

La lettura di tale decisione

conferma quanto detto dal nuovo patrocinatore di AP 1:

“ (…) l’assenso della difesa di AP 1 è

stato espresso dietro riserva di una comunicazione finale una volta sentito il

suo patrocinato e l’imputato ha, successivamente, quanto meno per atti

concludenti, manifestato il suo dissenso revocando il mandato di fiducia al suo

precedente patrocinatore” (AI 624 in inc. MP ACC.2009.130)

Il rimprovero di violazione del

principio della buona fede processuale risulta, perciò, infondato.

22. Il principio

accusatorio - menzionato all’art. 9 CPP e, in quanto espressione del diritto di

essere sentito, derivato dagli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost. e dall’art. 6

cifra 3 lett. a CEDU - prevede che un reato può essere sottoposto a giudizio

soltanto se, per una fattispecie ben definita, il pubblico ministero ha

promosso l’accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente

(cfr. DTF 126 I 19 consid. 2a; STF 6B_91/2014 del 31 marzo 2015 consid. 4.2;

6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 3.1.1;6B_966/2009 del 25 marzo 2010

consid. 3.2;6B_459/2007 del 18 gennaio 2008 consid. 4.2).

L’atto di accusa assume una doppia funzione. Da un lato, quella di

circoscrivere l’oggetto del processo e del giudizio ritenuto che il giudice è

vincolato ai fatti descritti nell’accusa (principio dell’immutabilità).

Dall’altro quella di informare l’imputato sui fatti che gli sono rimproverati

in modo che possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare

efficacemente la sua difesa (DTF 133 IV 235 consid. 6.2; 126 I 19 consid. 2a

con rif.; STF 6B_492/2012 del 22 febbraio 2013, consid. 3.4.1;6B_796/2010 del

14 marzo 2011 consid. 1.4; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale

suisse, 3a edizione, Ginevra 2011, § 24 n. 531; Schmid, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 12 n. 209).

Un’indicazione quanto possibile

precisa e completa della fattispecie nell’atto di accusa è, inoltre, necessaria

anche dal profilo del principio ne bis idem che vieta di perseguire

penalmente due volte una persona per i medesimi fatti (cfr. per analogia DTF

140 IV 188, consid. 1.4 riferito al decreto d’accusa).

23. Il contenuto dell’atto

di accusa è regolato dall’art. 325 cpv. 1 CPP che menziona in modo esaustivo i

suoi elementi costitutivi: da un lato, esso deve contenere le informazioni che

permettono di stabilire le parti e le autorità penali coinvolte nel

procedimento (lett. a-e). Dall’altro, esso deve indicare i fatti contestati

all’imputato nonché le infrazioni da lui realizzate (lett. f e g).

In particolare, l’art. 325 cpv.

1 lett. f CPP dispone che l’atto d’accusa indichi in modo quanto possibile

succinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato specificando dove e

quando, come e con quali effetti sono stati commessi (DTF 120 IV 348 consid. 3c; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art.

325, n. 7, pag. 630; Schubarth, in Commentaire romand,

Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art.

325, n. 9, pag. 1479 e n. 17, pag. 1480; Landshut/Bosshard, in Kommentar zur StPO, 2a edizione, Zurigo 2014, ad art. 325, n. 8, pag. 1936; Noseda, in Commentario CPP,

Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 325, n. 3, pag. 618).

Pur dovendosi limitare

all’essenziale (Messaggio, pag. 1179; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad

art. 325, n. 7, pag. 630; Riklin, Kommentar StPO, 2a edizione, Zurigo 2014, ad

art. 325, n. 5, pag. 534), l’AA deve indicare - chiaramente e precisamente - gli

elementi necessari per la sussunzione giuridica, cioè gli elementi costitutivi

oggettivi e soggettivi del reato (STF 6B_357/2013 del 29 agosto

2013 consid. 1.1; Schmid, Handbuch der schweizerischen

Strafprozessordnung, Zurigo/San Gallo 2009, § 80, n. 1267, pag. 580; Perrier

Depeursinge, CPP Annoté PPMin/LTF/LAV/DPA/ LOAP, Basilea 2015, ad art. 325,

pag. 411; Riedo/Fiolka/Niggli, Strafprozessrecht, Basilea 2011, n. 2414, pag.

385) così da permettere la sussunzione (DTF 140 IV 188, consid. 1.3;

133 IV 235 consid. 6.2.f; 120 IV 348, consid. 2; STF 6B_20/2011 del 23 maggio 2011, consid. 3.3; Landshut/Bosshard, in op. cit., art. 325 n. 10; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad

art. 325 n. 8). Esso - oltre a riportare le

particolarità relative al luogo e al tempo della commissione del reato - deve,

dunque, permettere di individuare gli elementi di fatto e di diritto che

connotano l’illecito: devono, in particolare, evincersi gli elementi

costitutivi dell’infrazione, il tipo di colpevolezza (ovvero se il

comportamento imputato è intenzionale o negligente), la forma di partecipazione

(correità, istigazione, complicità), lo stadio di perfezionamento (reato

tentato o consumato) e gli eventuali concorsi (DTF 120 IV 348, consid.

3)

Rimproveri generici sono

insufficienti (TPF SK.2012.2a del 29 marzo 2012 consid. 3; Landshut/Bosshard, in

op. cit., ad art. 325, n. 8a, pag. 1937; Heimgartner/Niggli, in Basler

Kommentar, StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 325, n. 18, pag. 2520 e

nota 50, pag. 2521; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,

Basilea 2005, § 50, n. 7, pag. 224). Altrettanto inammissibile è un rinvio

all’intero incarto (DTF 120 IV 348 consid. 3c; Schmid, Handbuch, op.

cit., § 80, n. 1267, pag. 580; Schubarth, in op. cit., ad art. 325, n. 10, pag.

1479; Heimgartner/Niggli, in op. cit., ad art. 325, n. 23, pag.

2522-2523).

24. In caso di reati

ripetuti, i singoli reati devono essere elencati singolarmente nell’atto di

accusa (DTF 120 IV 348 consid. 3f; STF 6B_254/2013 del 1.

luglio 2013 consid. 1.2;6B_451/2009 del 23 ottobre 2009 consid. 2.2;6B_528/2007 del 7 dicembre

2007 consid. 2.1.5;6B_254/2007 del 10 agosto 2007 consid.

3.2).

Nel caso di reati

della stessa natura (ad esempio, furti o truffe), occorre

indicare i singoli atti così come i luoghi, i momenti e i danneggiati

(Heimgartner/Niggli, in op. cit., ad art. 325, n. 20, pag. 2521; Pitteloud, Code

de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurigo/San

Gallo 2012, ad art. 324 ss, n. 834, pag. 569; cfr.

Landshut/Bosshard, op. cit., ad art. 325, n. 19, pag. 1939 secondo cui alcune parti dei diversi episodi - ad esempio, l’identico modus

operandi - possono essere sintetizzate e indicate una volta per tutte).

Anche nel caso in cui siano diretti contro un medesimo danneggiato, i singoli

atti devono, comunque, essere chiaramente distinti tra loro (Riklin, op. cit.,

ad art. 325, n. 5, pag. 524), con anche l’indicazione del momento in cui sono

stati commessi (Heimgartner/Niggli, in op. cit., ad art. 325, n. 20, pag. 2521).

25. In caso di truffa,

occorre dapprima indicare concretamente tutte le informazioni ingannevoli che

connotano l’asserito inganno astuto (Heimgartner/Niggli, in op. cit., ad art.

325, nota 50, pag. 2521): il giudice non può considerare, per l’accertamento di

tale presupposto, altre circostanze, pur se risultanti dagli atti (Schubarth, in

op. cit., ad art. 325, n. 33, pag. 1482). Deve essere precisato in cosa consiste

l’astuzia nonché chi e come è stato indotto subdolamente in errore.

La presenza dell’elemento

costitutivo dell’astuzia deve poter essere controllata in ogni singolo caso,

anche quando vengono imputate truffe commesse in serie. Per le

infrazioni in cui le circostanze di fatto sono analoghe e non differiscono

considerevolmente dal punto di vista della vittima, basta che il giudice

esamini dapprima la questione dell’astuzia in modo generale. In seguito, egli

deve esaminare i singoli casi ma deve tornare sul tema dell’astuzia per quelli

che si distinguono chiaramente dagli altri. Condizione per un tale modo di

procedere è che sia possibile esaminare ogni singolo caso. Ciò presuppone che

l’AA illustri la fattispecie in modo sufficientemente chiaro e che descriva gli

elementi essenziali per la qualifica di ogni singolo atto truffaldino che deve

poter essere verificato.

In relazione alla

verificabilità delle false affermazioni, occorre illustrare i rapporti

personali tra l’autore e la vittima così come la descrizione della

vulnerabilità dell’ingannato (DTF 119 IV 284 consid. 5a; Schubarth, in op.

cit., ad art. 325, n. 34, pag. 1482).

26. Giusta l’art. 325 cpv.

1 lett. e CPP l’atto di accusa deve indicare anche eventuali danneggiati.

L’indicazione dei danneggiati

dal reato costituisce un presupposto per la validità dell’AA se

la loro identificazione è necessaria alla descrizione e individualizzazione

precisa dell’azione incriminata (cfr. Donatsch/Schmid, Kommentar zur

Strafprozessordnung des Kantons Zürich, Zurigo 1996, ad art. 162 n. 6 che cita

la giurisprudenza cantonale). Ciò è il caso per il reato di

truffa.

Se vi sono più

danneggiati, essi devono essere elencati e designati in modo tale da

concretizzare e identificare sufficientemente l’azione incriminata (Riklin, op.

cit., ad art. 325, n. 5, pag. 534).

Chiamato ad esprimersi in un

caso in cui l’AA che ipotizzava la truffa per mestiere senza citare i nomi dei

danneggiati e senza indicare né l’esatto momento né l’ammontare degli atti di

disposizione da essi eseguiti, il TF, ricordato il principio generale qui

riportato, ha concluso che l’esigenza posta dall’art. 325 cpv. 1 lett. e CPP

era adempiuta soltanto perché l’AA - che indicava che 30 danneggiati

avevano proceduto ad atti di disposizione in un determinato periodo di tempo -

rinviava ad un separato classificatore in cui era contenuta la corrispondenza

che i clienti avevano scambiato con la società in questione, ragion per cui

all’imputato (e al giudice) era possibile risalire all’identità dei 30 danneggiati

evocati nell’AA. Il TF ha spiegato che, di principio, l’individualizzazione dei

danneggiati mediante semplice rinvio ad un separato classificatore è soltanto

ai limiti dell’ammissibile ma che, viste le circostanze di quel caso

concreto, ancora non costituiva una violazione del principio accusatorio (STF

6B_609/2011 del 23 febbraio 2012 consid. 1.2; STF 6B_436/2014 del 2 marzo 2015

consid. 3).

27. Nel caso in cui l’atto

d’accusa non adempia i requisiti di cui all’art. 325 cpv. 1 CPP, il giudice sospende

il dibattimento e rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o

la rettifichi (art. 329 cpv. 2 CPP). Se dopo il rinvio l’atto d’accusa si

rivela ancora lacunoso, il giudice abbandonerà il procedimento dopo aver

accordato alle parti e ai terzi aggravati dall’abbandono il diritto di essere

sentiti (art. 329 cpv. 4 CPP, cfr. anche Landshut/Bosshard, in op. cit., art.

325 n. 37 e Bernasconi, in CPP, Commentario, Zurigo/San Gallo 201, ad art. 9 n.

10). In questo caso le disposizioni relative al decreto d’abbandono sono

applicabili (art. 320 CPP) per analogia.

L’art. 329 CPP - attraverso il rinvio di cui all’art. 379 CPP - è applicabile

anche nella procedura d’appello (cfr. Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad

art. 329 n. 10, Ziegler/Keller, in Basler Kommentar, StPO, 2a edizione, Basilea

2014, ad art. 379 n. 4).

28. In concreto, così come

sostenuto dalla Difesa, il punto 1. dell’AA si risolve quasi esclusivamente con

la descrizione dell’ipotizzato inganno astuto. Sugli altri elementi, invece, si

glissa velocemente. Nulla viene indicato relativamente al numero degli

ipotizzati episodi truffaldini. Nulla si dice delle presunte vittime che

vengono genericamente indicate con il termine “pazienti”. E nulla si dice del

danno da ognuna di esse asseritamente patito.

Così come formulato il rinvio a

giudizio appare gravemente lacunoso poiché la mancata identificazione delle

persone ingannate e danneggiate impedisce completamente la possibilità di

verificare la sussistenza dell’ipotizzato reato.

Da un lato, perché non permette

di valutare se è stato l’ipotizzato inganno astuto a determinare le presunte

vittime a rivolgersi a AP 1 o se, invece, causali sono state altre

considerazioni.

La questione non è di poco

conto.

Da un lato, infatti, va

considerato che AP 1, negli anni ritenuti dall’AA, praticava le sue terapie

anche fuori Cantone e all’estero (cioè, a pazienti che non potevano essere

ingannati dallo studio di __________ né dall’iscrizione nell’elenco telefonico

ticinese che sono gli elementi principali che connotano, secondo l’ipotesi

accusatoria, l’inganno astuto).

D’altro lato, non può essere

dimenticato che i suoi pazienti (o, perlomeno, molti di essi) si rivolgevano a

lui - in genere spinti a ciò dal passaparola o perché convinti a farlo dal buon

esito delle terapie applicate da AP 1 a parenti o amici (cfr, fra i tanti, __________,

verbale allegato all’AI 77 in inc. MP ACC 2012/26) - non tanto come ci si

rivolge normalmente ad un medico classico, ma appositamente perché lui li

sottoponesse alla terapia neurale o all’ozonoterapia (cfr, per esempio, in AI 19

R. __________ che dice, fra l’altro, che “mi era stato riferito che

praticava solo terapie particolari [ozonoterapia e neuralterapia”]; AI 23;

AI 22 tutti in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130)

alfine di risolvere problematiche (in genere, dolori cronici) che, secondo

loro, la medicina classica non risolveva.

Quelle applicate da AP 1 non

sono, infatti, terapie scientificamente riconosciute ma sono comunemente dette

“terapie alternative”. Inoltre, va detto che la terapia neurale è praticata,

nel nostro paese, anche (se non per la maggior parte) da non medici (cfr. Crivelli/Ferrari/Limoni,

“Il consumo di 5 terapie di medicina complementare in Svizzera”,

in http://www.bag.admin.ch/themen

/krankenversicherung/00263/00264/04102/index.html, pag. 28-29) e che

due forme di ozonoterapia (quelle meno invasive) possono, pure, essere applicate

da terapeuti non medici (cfr. AI 187 in inc. MP ACC 2012/26, pag 4; e AI 149 in

inc. MP ACC.2009.130, pag. 2-3).

Che non sia pacifico che è

(sempre) stata la millantata qualifica di medico ad indurre i pazienti a

rivolgersi a AP 1 è, poi, provato dal fatto - assodato poiché è quanto risulta

da tutti i verbali - che nessuno dei pazienti di AP 1 ha chiesto

all’assicuratore malattia di assumere i costi di tali terapie. In una realtà in

cui ciò costituisce la prassi quando ad essere consultato è un medico, la

circostanza per cui nessuno ha chiesto alla CM il rimborso di quanto pagato a AP

1 non può essere trascurata e impone, in ogni caso, un’attenta e puntuale

verifica. Certo, essa potrebbe essere dovuta al fatto che nessuno dei pazienti

di AP 1 beneficiava di assicurazioni complementari. Ma la cosa non è per nulla

scontata (anzi, sembra esclusa anche solo per il fatto che AP 1 ha prestato le

sue cure per anni ad un numero importante di pazienti) e da essa si potrebbe

desumere, anche, che i pazienti erano perfettamente consapevoli della natura

“alternativa” delle terapie applicate da AP 1 e che, quindi, essi si

rivolgevano a lui come si sarebbero rivolti ad uno qualsiasi dei molti

“guaritori” che, pur non essendo medici, operano nel nostro paese.

Non va, poi, dimenticato che

gli atti indicano che (quando c’era) il pagamento delle

prestazioni avveniva spesso in natura, senza l’emissione di una nota d’onorario

e in contanti senza ricevuta: si tratta di modalità di pagamento del tutto

anomali e non è senza fondamento che la Difesa sottolinea come ciò possa

indicare che le persone che si rivolgevano a lui sapevano “che c’era

qualcosa che non andava”. Senza voler giudicare qui sulla bontà della tesi

difensiva, non si può non concludere che, in ogni caso, questa circostanza

contribuisce a fondare la necessità di una verifica sia dell’inganno che della

sua natura causale in ogni singolo caso.

Del resto, da un sommario esame

dei verbali in atti risulta che la posizione dei pazienti era tutt’altro che

univoca. Se è vero che risulta che molti erano convinti che AP 1 fosse medico, emerge

anche che alcuni di loro lo erano perché a loro sembrava molto competente (cfr,

per es., AI 26 in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130, pag.

2: “ero convinto al 100% e lo sono tuttora che egli fosse un medico. Dico

questo perché è l’unico medico che mi ha effettivamente aiutato”). Ma, in

ogni caso, non è chiaro se tutti pensassero la stessa cosa (ad alcuni la cosa

non è stata chiesta, altri hanno sottolineato il carattere anomalo dello studio

in cui riceveva lasciando con ciò intendere di avere avuto dei dubbi sulle sue

competenze mediche; cfr, per es., AI 20 in classificatore “verbali testimoni”

in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2 in cui si legge “ricordo di aver pensato che

fosse più una lavanderia che uno studio medico”).

Inoltre, dalle dichiarazioni di

alcuni pazienti risulta esplicitamente che, per loro, era del tutto irrilevante

e/o non importante la questione della qualifica professionale di AP 1 (cfr. AI 22

pag 2: “non mi sono posto domande sulla sua qualifica (…) per me si trattava

di uno studio terapeutico alternativo”; cfr., inoltre, AI 16 da cui si

evince chiaramente che per il paziente in questione l’unica cosa che contava

era il fatto che le terapie di AP 1 erano efficaci; AI 25 pag 1: “non

mi sono fatta particolari riflessioni sulle sue qualifiche professionali, non

sapevo neppure se questo tipo di terapie fosse prerogativa di medici diplomati

o se potesse essere praticata anche da naturopati”, tutti in classificatore

“verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130). Altri pazienti interrogati, pur

essendo stati informati dell’assenza di qualifiche professionali di AP 1, si

sono detti pronti a sottoporsi nuovamente alle sue terapie (cfr. per. es.

testi, __________ e __________, AI 16 e AI 24 entrambi in classificatore

“verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130).

Non è, quindi, assodato ab

initio che la millantata qualifica di medico fosse per tutti i pazienti la

ragione, o perlomeno la conditio sine qua non, del loro ricorso a AP 1. La cosa

- e, quindi, la natura causale dell’inganno - deve, perciò, venire verificata

per ogni singolo paziente.

La mancata identificazione dei

(pretesi) “pazienti ingannati” impedisce, poi, che, non solo la Difesa, ma

anche il giudice possa adeguatamente esprimersi sul danno (che, trattandosi di

un reato contro il patrimonio, deve essere economico). Infatti, vi sono molti

pazienti (e sono la maggioranza di quelli sentiti) che hanno dichiarato agli

inquirenti di essere pienamente soddisfatti delle cure ricevute da AP 1 (cfr.

per es. testi __________, __________, __________, __________, __________, e __________,

AI 8, 14, 16, 19, 22, e 25, tutti in classificatore “verbali testimoni” in inc.

MP ACC.2009.130) e/o che i trattamenti ricevuti erano stati “efficaci” (AI 7 in

classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130, pag. 5). La signora

__________ - ma non è l’unica - ha, inoltre, affermato di essersi, poi, rivolta

ad un altro terapeuta che pratica le due terapie di cui trattasi, ma di non

esserne rimasta soddisfatta così come era stato con quelle di AP 1 (“da lui

pratico l’ozonoterapia anche se è meno efficace rispetto a quella praticata da AP

1 (…) non mi sembrava così sicuro sui punti di iniezione”) ed ha, inoltre,

detto che il nuovo terapeuta era più caro di AP 1 (AI 19 in classificatore

“verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130, pag 4). Anche __________ ha

affermato che “AP 1 era meno caro di altri terapisti alternativi” (AI 22

in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130, pag. 3).

Inoltre, ve ne sono molti che hanno dichiarato di non aver corrisposto nulla

all’imputato per le sue prestazioni (cfr., per es., testi __________, __________,

__________, __________ e __________, AI 7, 8, 17, 22 tutti in classificatore

“verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130) oppure di avere pagato soltanto

alcune sedute (per es, AI 24, pag. 2: “negli ultimi tre anni non mi ha fatto

pagare più nulla perché lui sapeva che avevo problemi finanziari”; AI 26

pag. 4: “AP 1 non mi ha mai chiesto alcun onorario (…) vi erano dei periodi

in cui non riuscivo a pagarlo nonostante insistessi” tutti in

classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130). Una delle pazienti

interrogate ha detto di avere pagato fr. 50.- per seduta, e cioè “una vera

inezia” (AI 26 in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP

ACC.2009.130, pag. 2). Infine - e non è cosa di poco conto - la stragrande

maggioranza dei pazienti sentiti, nonostante la possibilità sia stata loro

prospettata da chi li interrogava, non ha voluto avanzare pretese nei confronti

di AP 1 (alcuni dichiarando esplicitamente di non sentirsi lesi; cfr, ad

esempio, AI 16 pag. 5 in cui __________, tra l’altro, afferma anche a nome

della moglie “…non ci riteniamo lesi. Per noi AP 1 è il miglior terapista di

neuralterapia (…)” ; AI 22 pag. 3: “non voglio costituirmi parte civile (…)

perché AP 1 mi ha aiutato molto e mi ha ridato la voglia di vivere”; AI 24

paziente che ha dichiarato di non avere alcuna pretesa nonostante i trattamenti

di AP 1 non abbiano risolto il suo problema, tutti in classificatore “verbali

testimoni” in inc. MP ACC.2009.130) tanto che, nel procedimento, non c’è nessun

accusatore privato. Ciò che è perlomeno anomalo in un procedimento in cui

ipotizzato è un reato contro il patrimonio. Anche questa anomalia indizia la

necessità dell’approfondimento di ogni singolo caso.

In queste condizioni, l’assenza

nell’AA di qualsiasi identificazione delle presunte vittime rende, non solo

impossibile l’elaborazione di una seria strategia difensiva (non potendosi

pretendere che una persona si difenda da un’accusa di truffa senza nemmeno

sapere con esattezza chi siano le vittime del suo inganno), ma rende anche

impossibile a questa Corte verificare l’effettiva realizzazione dei presupposti

dei reati imputati al qui appellante.

Inutile dire, poi, che la

necessità di garantire, in futuro, il ne

bis in idem rende del tutto improponibile uno scenario di ipotetica

condanna per truffa sulla base di un AA che non identifica in nessun modo né le

presunte vittime né l’ammontare del danno patito da ognuna di esse.

29. Non lesivo dell’art.

325 cpv. 1 CPP è per contro il pto. 6 dell’AA.

A differenza del pto. 1,

infatti, questa imputazione - pur riferendosi anch’essa ad un “un numero

imprecisato di pazienti che l’inchiesta non ha potuto identificare” -

menziona espressamente 7 episodi di truffa, con specifica indicazione delle

persone danneggiate e del danno da esse patito. Ne consegue che l’imputazione,

almeno per quanto riguarda gli episodi menzionati, è sufficientemente precisa,

permettendo all’accusato di sapere chi, come e con quali effetti egli avrebbe

ingannato e, pertanto, consentendogli di preparare efficacemente la sua difesa.

30. Visto quanto precede,

si conclude che il pto. 1 dell’AA non adempie i requisiti dell’art. 325 CPP ed

è pertanto lesivo del principio accusatorio.

Avendo il procuratore pubblico confermato, nel corso del dibattimento

d’appello, quanto già più volte indicato nel procedimento di primo grado, e

meglio di non essere in grado di formulare diversamente il menzionato punto

dell’AA (cfr. verbale dib. d’appello, pag. 2), un rinvio degli atti al

Ministero pubblico per precisazioni si rivela del tutto inutile.

Ne discende che, relativamente al pto. 1 dell’AA, il procedimento penale a

carico di AP 1 deve essere abbandonato.

imputazione di cui al punto 6 dell’AA

31. a. Giusta

l'art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena

detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, chiunque, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una

persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma

subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al

patrimonio proprio o altrui.

Perché vi sia truffa ex art. 146 CP non basta dunque che la vittima sia stata

ingannata. È necessario che sia stata ingannata con astuzia. Secondo la

giurisprudenza, vi è astuzia non solo quando l'autore si avvale di un edificio

di menzogne, di maneggi fraudolenti o di una messa in scena, ma anche laddove

si limiti a fornire delle false informazioni la cui verifica non è possibile, è

difficile o non è ragionevolmente esigibile, oppure se il truffatore dissuade

la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che

essa rinuncerà a farlo in virtù segnatamente di un particolare rapporto di

fiducia (DTF 133 IV 256 consid.

4.4.3, STF 6B_645/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1).

Il carattere astuto non dipende

dal buon esito dell'inganno.

È invece determinante sapere se

l'inganno non era, o solo difficilmente, rilevabile dalla vittima, tenuto conto

dei mezzi di verifica di cui questa disponeva e della sua situazione concreta,

così come l'autore la conosce e la sfrutta (DTF 135 IV 76 consid.

5.2 pag. 79; STF 6B_645/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1).

L'astuzia va negata, qualora la

vittima avrebbe potuto difendersi dando prova di un minimo di attenzione o

evitare l'errore con un minimo di prudenza. L'astuzia va, dunque, negata quando

la vittima è corresponsabile del danno, per non aver osservato le misure

elementari che si imponevano: in questi casi, la tutela penale decade poiché la

leggerezza della vittima è tale da relegare in secondo piano il comportamento

truffaldino dell'autore.

b. A seguito

dell’inganno astuto la vittima deve trovarsi (o essere confermata) in errore,

ovvero deve farsi un’idea sbagliata della realtà (cfr. Corboz, Les infractions

en droit suisse, Volume I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 146 n. 24;

Donatsch, Strafrecht III, 10a edizione, Zurigo 2013, pag. 234).

L’errore causato dall’inganno astuto deve poi indurre la vittima a compiere un

atto pregiudizievole del patrimonio proprio o altrui.

Il danno può configurarsi in una diminuzione dell’attivo, in un aumento del

passivo, in un non aumento dell’attivo, o in una non diminuzione del passivo

(cfr. Corboz, op. cit., ad art. 146 n. 33; Donatsch, op. cit., pag. 239-240;

DTF 122 IV 279 consid. 2a e 121 IV 107 consid. 2c riferite al reato di

amministrazione infedele). Il reato è consumato quando il danno si realizza;

non è invece necessario che si realizzi un profitto (cfr. DTF 119 IV 214

consid. 4b; Corboz, op. cit., ad art. 146 n. 43; Donatsch, op.

cit., pag. 196).

32. È accertato che AP 1

non è medico.

Altrettanto accertato è che

egli ha sostenuto e sostiene, invece, di essere tale.

a. Secondo la pubblica

accusa, millantando tale qualifica, AP 1 ha, non solo ingannato, ma ha

ingannato astutamente poiché ha costruito un castello di menzogne con i

seguenti tasselli:

- si

è presentato ai suoi pazienti come medico specializzato in terapia neurale e in

ozonoterapia;

- ha

ricevuto i suoi pazienti nello studio medico da lui allestito e indossando un

camice bianco;

- ha

indicato sul suo campanello e sulla bucalettere “dr med AP 1”

- ha

indicato le medesime qualifiche sull’elenco telefonico;

- ha

esposto nello studio certificati attestanti l’avvenuta frequentazione di corsi

di specializzazione.

Ingannati astutamente con

questi elementi, alcuni pazienti sarebbero stati mantenuti nell’errore anche

dopo il 2007 - cioè, dopo il primo arresto di AP 1 - a causa del “radicato

rapporto di fiducia pluridecennale e della simpatia che l’imputato si era

guadagnato” e del fatto che questi “continuava a qualificarsi come

medico e a praticare terapie riservate soltanto alla classe medica sfruttando

la vulnerabilità dei pazienti dovuta all’età e alle carenti condizioni di

salute” (punto 6. dell’AA, pag 7).

b. Di diverso avviso la

Difesa che sostiene che non v’è stata alcuna “messa in scena,

tanto meno abile” poiché:

- lo studio in cui AP 1

praticava era “decisamente atipico” (secondo il rapporto d’ispezione

dell’Ufficio del medico cantonale, AI 103, appariva “sporco, disordinato non

consono ad un’attività medica”);

- AP 1 riceveva spesso in

tarda serata;

- AP 1 non allestiva

cartelle mediche;

- si presentava con un

“cappellaccio” in testa (da un paziente definito un sombrero);

- nessun paziente ha

chiesto il rimborso delle prestazioni alle casse malati, nonostante tali

richieste siano la prassi nel nostro sistema;

- il pagamento delle

prestazioni avveniva spesso in modo anomalo: in natura, senza l’emissione di

una nota d’onorario, in contanti senza ricevuta (dichiarazione d’appello, pag.

5-6).

c. Quanto

alla sussistenza dei fatti che, secondo l’accusa, AP 1 ha utilizzato per

costruire il castello di menzogne, può essere accertato quanto segue:

- egli

figurava iscritto nell’elenco telefonico come “dr. med. ozonoterapia e neuraltherapia”

(rapporto d’ispezione 15 maggio 2007 dell’Ufficio del medico cantonale, AI 103 in

inc. MP ACC.2009.130; verbale PP AP 1 23 aprile 2007, AI 1 in classificatore

verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 4);

-

in Ticino, riceveva i pazienti in uno studio ricavato al piano terra della

sua abitazione (delle cui caratteristiche si dirà in seguito) e, durante le

visite, a volte ma non sempre, indossava un camice bianco;

- sulla

targhetta del campanello della sua abitazione il suo nome era preceduto solo da

“dr” e non da “dr med” come indicato nell’AA (cfr. foto allegata ad AI 36 in

inc. MP ACC 2012/26);

- accanto

al campanello che suonava nella parte di casa in cui riceveva i pazienti, vi

era soltanto l’indicazione “STUDIO” (cfr foto allegata ad AI 36 in inc. MP ACC

2012/26);

- nulla

si sa di quanto indicato sulla bucalettere poiché in atti non vi sono foto al

riguardo.

La questione dei certificati attestanti l’avvenuta frequentazione

di corsi di specializzazione impone un approfondimento nella misura in cui gli

atti non sono chiari al riguardo.

Dal verbale di sequestro

23.4.2007 (AI 17 in inc MP ACC.2009.130) emerge che i certificati sequestrati

(“fotocopie diplomi”) erano contenuti in mappette e che gli “attestati

vari” pure sequestrati in quell’occasione erano contenuti in un

classificatore nero.

Nulla di diverso emerge dal

verbale di sequestro 30.4.2007 (AI 45 in inc. MP ACC.2009.130).

Inoltre, in nessuna delle foto

agli atti (scattate dagli inquirenti durante i vari sopralluoghi) si vedono,

sulle pareti, dei documenti che potrebbero essere quei “certificati” che

la pubblica accusa pretende essere stati esposti. Le uniche cose che su queste

foto si vedono appese alle pareti sono delle illustrazioni del corpo umano o di

parti di esso.

Alcuni testi hanno detto di non

avere visto diplomi alle pareti (cfr. per esempio, AI 4, pag. 2; AI 14, pag. 3;

AI 17 pag. 3, tutti in classificatore verbali testimoni in inc. MP ACC.2009.130).

Ve ne sono un paio che, invece, hanno detto di avere visto soltanto un diploma

in lingua cirillica (AI 5 e AI 16, entrambi in classificatore verbali testimoni

in inc. MP ACC.2009.130). Infine, vi è la signora __________ cui “sembra di

ricordare” di avere visto “esposti dei diplomi, non il diploma cantonale,

in cui lui veniva qualificato come dott. med.” (AI 8 in classificatore

verbali testimoni in inc. MP ACC.2009.130).

Ciò detto, agli atti vi sono

dei certificati di partecipazione a corsi di terapia neurale e ozonoterapia che

sono, effettivamente, incorniciati (scatola “Incarto no. 17219”) e su cui il

nome di AP 1 è preceduto dall’indicazione “dr. med.”. Ritenuto, poi, che

AP 1 ha ammesso che i diplomi relativi a tali corsi erano nel suo studio

“ perché era lì che ricevevo i

pazienti ai quali volevo dimostrare il mio curriculum formativo” (verbale PP AP

1 6.6.2007, AI 15 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP

ACC.2009.130, pag. 2).

occorre concludere - nonostante

le risultanze contrastanti degli elementi probatori surricordati - che, effettivamente,

almeno sino ad aprile 2007 (data del loro sequestro), alle pareti dello studio

erano appesi i certificati indicati al pto 1. dell’AA.

33. Di

principio, colui che afferma falsamente di essere medico e che sostiene questa

bugia con una serie di artifici quali:

- l’indicazione

dell’inesistente titolo professionale sull’elenco telefonico,

- l’allestimento

di uno studio con le opportune caratteristiche e sulle cui pareti sono esposti,

adeguatamente incorniciati, certificati di studio, di autorizzazione ad

esercitare ed altri attestanti la partecipazione a corsi di formazione

post-laurea;

- l’utilizzo

durante le visite ai pazienti di camici normalmente utilizzati dagli operatori

sanitari

costruisce un castello di

menzogne il cui carattere elaborato e complesso fa in modo che, in genere,

nessuno metta in dubbio la qualifica millantata.

Ciò, di principio, realizza un

inganno astuto ai sensi dell’art. 146 CP.

34. Ciò detto, in concreto

non può essere dimenticato che, come sostenuto dalla Difesa, gli artifici posti

in atto da AP 1 presentavano pecche di non poco conto.

34.1. Dapprima, non può

essere misconosciuta l’argomentazione difensiva secondo cui i locali in cui AP

1 riceveva i suoi pazienti non avevano le caratteristiche (strutturali e di

manutenzione) necessarie perché essi potessero davvero essere identificati come

studio medico.

Infatti, anche se si volesse

andar oltre le seguenti circostanze (testimoniate dalle foto in atti, dal

rapporto d’ispezione del medico cantonale e dalle testimonianze di alcuni

pazienti), e meglio anche se si volesse superare il fatto che:

- non

corrisponde propriamente alla norma di uno studio medico svizzero che per

accedervi occorra passare attraverso una veranda malmessa e, poi, attraverso un

locale lavanderia/ripostiglio/disbrigo;

- non è

usuale (ed è un eufemismo) che, in uno studio medico, il servizio (la toilette)

sia separato dalla sala d’attesa da una semplice “tenda da bagno”;

- l’arredamento

della sala d’aspetto fa pensare più a un deposito di cose vecchie e rotte che

alla tipica sala d’aspetto di uno studio medico,

alcune riflessioni circa la

bontà della supposta messa in scena andrebbero fatte a causa dello stato

pietoso del locale in cui AP 1 praticava le sue terapie.

Non è, infatti, in modo

peregrino che la Difesa ha sostenuto che il disordine generale, le scatole di

cartone appoggiate su ogni superficie disponibile, le macchie di sangue su

pareti e arredo, le bottiglie d’acqua minerale usate per stoccare le siringhe

usate nonché l’evidente e datata sporcizia erano tali da togliere alla pretesa

messa in scena qualsiasi carattere astuto poiché si tratta di caratteristiche

evidentemente incompatibili con il modo di praticare la medicina nel nostro

paese.

34.2. Nelle riflessioni

necessarie prima di concludere per la sussistenza di un inganno astuto, si

sarebbe dovuto anche tener conto di altre circostanze su cui la Difesa ha

insistito. Fra queste, il fatto che AP 1 ricevesse spesso in ore serali e -

cosa particolarmente significativa di una situazione anomala - del fatto che

l’imputato si facesse pagare cash, senza previa emissione di note d’onorario,

senza nessuna ricevuta e, a volte, senza chiedere un determinato importo ma

facendosi dare delle “offerte” (a differenza dei medici operanti nel nostro

paese che fatturano le loro prestazioni alla luce del giorno e sulla base di

una tariffa).

34.3. Si sarebbe, dunque,

dovuto valutare - prima di concludere, come hanno fatto i primi giudici, per

l’esistenza di un inganno astuto che non poteva che far pensare ai pazienti di AP

1 di stare entrando nello studio di un medico “di alta quotazione” (cfr.

sentenza impugnata, consid. 9.1.c, pag. 152-153) - se le note dissonanti di cui s’è detto avrebbero dovuto

fungere da campanello d’allarme e imporre alle vittime dell’inganno di AP 1

maggiore prudenza.

Questo tanto più che i soli

certificati appesi alle pareti dello studio erano quelli riguardanti la

frequentazione di corsi per la pratica della terapia neurale e l’ozonoterapia.

Se è vero che, in essi, il nome di AP 1 era preceduto da “dr. med.”, è,

infatti, anche vero che non c’era, nello studio, né un certificato attestante

l’ottenimento di una laurea in medicina né uno attestante un’autorizzazione

cantonale ad esercitare (documenti che, invece, sono sempre appesi alle pareti

degli studi medici svizzeri).

34.4. Questa Corte può,

comunque, lasciare indeciso il quesito poiché, quand’anche dovesse essere

concluso che le citate circostanze non tolgono carattere astuto all’inganno, ciò non basterebbe a ritenere realizzato il reato ipotizzato

dall’accusa al punto 6. dell’AA.

a. Occorre,

infatti, dapprima considerare che soltanto 2 dei 7 pazienti indicati al punto 6

dell’atto di accusa sono stati curati in Ticino.

Gli altri 5 (__________,

__________, i coniugi __________ e __________) sono stati curati soltanto in

Svizzera interna, a __________.

Risulta, inoltre,

dalle loro dichiarazioni che essi si sono rivolti a AP 1 grazie al

“passaparola” di amici o familiari e che AP 1 li vedeva e applicava loro le terapie

di cui s’è detto in locali (a volte scantinati) di case di conoscenti.

È evidente che il

semplice dirsi (falsamente) medico non basta a configurare un inganno astuto,

soprattutto se le consultazioni e l’applicazione delle terapie avviene in

abitazioni private di terzi (ciò che non è propriamente qualificante

dell’attività di un medico). Non per nulla, infatti, la pubblica accusa, per

sostanziare l’ipotesi di truffa, ha “vestito” la bugia di AP 1 sulla sua

qualifica professionale con la serie di artifici di cui s’è detto.

Se ne deriva che,

per questi cinque pazienti (che, a quanto emerge dagli atti, non sono mai stati

nello “studio” di __________ né hanno mai contattato AP 1 grazie all’elenco

telefonico ticinese), l’inganno descritto nell’AA non ha potuto esplicare alcun

effetto.

Già solo per

questo, dunque, AP 1 dovrebbe venire assolto dall’imputazione di truffa in

relazione a questi 5 pazienti.

b. Per gli

altri 2 pazienti (__________e __________), AP 1 andrebbe assolto

dall’imputazione ritenuto come l’inganno - per ipotesi di lavoro, astuto - non

ha avuto natura causale: come si vedrà, infatti, dall’esame delle loro

dichiarazioni emerge con chiarezza come non sia stata la millantata qualifica

di medico a farli decidere a rivolgersi a AP 1.

b.1. __________

b.1.1. La

signora ha dichiarato che furono i signori __________ (i suoi migliori amici) a

portarla da AP 1 in Ticino. Non ricorda che cosa questi le abbiano detto di AP

1. Ricorda, tuttavia, che questi si era presentato come __________, che “er war

mit allen Leuten per Du”, che “ er hat sich nie mit einem Berufstitel

vorgestellt” e che “er hat es nie gesagt, dass er Arzt wäre”.

Tuttavia, ha

detto di essere convinta che lui fosse un medico poiché “er hat ein enormes

Fachwissen und er ist eine Kapazität”.

Sulla questione a

sapere se, per lei, la questione della qualifica professionale fosse

determinante, la signora ha, dapprima, dichiarato che:

“ich muss ihnen sagen, dass ich

nach wie vor zu ihm gehen würde. Es hat mir gut getan” (cfr. suo verbale

allegato all’AI 77 in inc. MP ACC 2012/26, pag. 6).

Poi,

all’interrogante che le chiedeva se si sarebbe fatta curare da AP 1 sapendo che

lui non era medico e non era autorizzato a praticare né l’ozonoterapia né la

terapia neurale, la donna ha risposto:

“Dann kann ich so jetzt nicht

sagen, aber ich denke einmal eher nicht. Es hat auch nie den äusserlichen

Anschein gemacht. Mir ist von ihm nur Gutes widerfahren” (cfr. verbale citato,

pag. 6).

b.1.2. La prima deduzione che si impone alla lettura delle dichiarazioni

surriportate è che la signora non andò da AP 1 né a causa dell’iscrizione

sull’elenco telefonico né per le caratteristiche dello studio medico né per

avere visto eventuali certificati ma vi andò soltanto per i consigli dei suoi

migliori amici (che non ricorda cosa le dissero).

La seconda è che

non fu AP 1 a dirle di essere medico ma che fu lei a pensarlo - non per le

caratteristiche del luogo in cui la ricevette - ma perché lui le era parso

particolarmente competente.

Alla domanda degli inquirenti

volta ad accertare se la qualifica di medico fosse una conditio sine qua non

del suo affidarsi a AP 1, la signora __________, dapprima, lo ha

negato (affermando, dopo avere già saputo che AP 1 non aveva tale qualifica,

che lei ci sarebbe tornata poiché lui le aveva fatto solo bene). Poi,

nonostante fosse in qualche modo spinta dalla domanda dell’interrogante

(piuttosto suggestiva laddove riferisce di un’assenza di autorizzazione a

praticare), ella si è mostrata dubbiosa (“das kann ich so jetzt nicht sagen,..”)

dimostrando così che la questione, in fondo, non rivestiva per lei carattere

fondamentale.

Ciò che, del

resto, è del tutto coerente con il suo comportamento (non particolarmente

attento alla questione) ed anche del tutto verosimile se solo si considera che,

secondo quanto indicato al punto 5. dell’AA, alla signora é stata applicata

soltanto la terapia neurale, cioè una terapia praticata anche da non

medici.

In queste

condizioni, in applicazione del principio in dubio pro reo (che regola anche la

valutazione delle prove), occorre considerare che non fu l’inganno descritto

nell’atto d’accusa né la da lei supposta (verosimilmente, ex post) qualifica di

medico a convincerla a rivolgersi a AP 1, quanto ciò che la coppia di amici le

disse delle sue qualità. E, sempre in applicazione del citato principio, visto

che la signora non ricorda nulla al riguardo e ricorda bene che, nello studio

di __________, nessuno disse che AP 1 era medico, occorre considerare che i due

amici non le dissero che AP 1 aveva tale qualifica e che le dissero unicamente

che le terapie che egli applicava erano efficaci (come risulta dalle audizioni

di molti pazienti che hanno detto che si rivolsero a AP 1 perché per loro

conoscenti o amici le terapie da lui applicate erano state benefiche).

b.1.3. A queste considerazioni occorre aggiungere che l’atto d’accusa non

indica da quando a quando la signora __________ si è rivolta alle cure di AP 1.

Questa lacuna accusatoria impedirebbe - in caso di reato realizzato - di

verificare l’intervenuta prescrizione dell’azione penale. Visto il principio in

dubio pro reo, occorrerebbe ritenere che essa è data per tutte le sedute

indicate nell’AA: pertanto, anche quand’anche si dovesse concludere per la

natura causale dell’inganno, AP 1 dovrebbe essere assolto dall’imputazione

relativa a questa paziente per intervenuta prescrizione dell’azione penale.

b.2. __________

b.2.1. La signora __________ ha

iniziato a farsi curare da AP 1 quasi 30 anni fa su consiglio dei suoi datori

di lavoro di allora (i signori __________) che già avevano fatto ricorso

(verosimilmente sempre a __________ ed evidentemente con piena soddisfazione)

alle sue cure. All’epoca, AP 1 “visitava nell’abitazione della conoscente __________

di __________”. La signora ha, poi, continuato a rivolgersi a AP 1 che le

applicava le sue terapie (solo terapia neurale) “sempre a __________ presso

la signora __________” e, poi, sempre a __________ ma presso la casa della

signora __________. In seguito, la signora __________ è venuta, per almeno 10

anni, in Ticino e AP 1 le praticava le sue terapie nello studio di __________.

La signora - che parla di AP 1

come di un medico - ha detto agli inquirenti di avere saputo del suo arresto e

della chiusura del suo studio in Ticino per mano della polizia. Ciò nonostante,

evidentemente indifferente alla circostanza, ha ripreso a farsi curare da AP 1,

questa volta soltanto a __________, a volte presso la signora __________, a

volte presso la signora __________.

b.2.2. Dall’insieme delle sue dichiarazioni non può che essere accertato che

non è stato l’inganno descritto nell’AA a convincere la signora __________ a

rivolgersi a AP 1. La donna ha, infatti, iniziato a farsi praticare le terapie

da AP 1 in Svizzera interna su consiglio dei suoi datori di lavoro e non per

effetto dell’inganno descritto nell’AA. Ha continuato a rivolgersi a lui a __________

dove AP 1 le praticava le sue cure in case di conoscenti (ciò che non è

propriamente qualificante l’agire di un medico). Ha, poi, cominciato a venire

in Ticino soltanto dopo avere saputo che AP 1 per un po’ non sarebbe tornato a __________.

Da ciò e dalla

sua dichiarazione finale, infine, emerge con evidenza che quel che lei voleva -

e continua ancora a volere nonostante la notizia del suo arresto - è che fosse (e

sia) AP 1, indipendentemente dalla sua qualifica, a praticarle le terapie che

lei ha sempre trovato adeguati alle sue esigenze:

“ voglio far notare che sono sempre

stata contenta dei trattamenti di AP 1 e mi dispiacerebbe se lui non potesse

più praticare” (cfr. suo verbale allegato all’AI 20 in inc. MP ACC 2012/26,

pag. 4).

b.2.3. A queste

considerazioni occorre aggiungere che, quand’anche si dovesse concludere per la

natura causale dell’inganno, AP 1 dovrebbe essere assolto dall’imputazione

relativa a questa paziente per intervenuta prescrizione dell’azione penale per

le sedute degli anni 1999 e 2000.

Ne deriva che AP 1 deve essere

assolto anche dall’imputazione di cui al punto 6 dell’AA.

Infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

35. AP 1

contesta pure di essersi reso autore colpevole di infrazione aggravata alla

LStup.

35.1. Al riguardo la Corte di

prime cure si è limitata a rilevare che - così come si evince dalla sentenza di

condanna emanata nei suoi confronti dalla Corte delle assise correzionali il 18

dicembre 2009 (allegata al doc. 62 in inc. TPC 72.2013.130) - il Dr. med. __________

aveva procurato a AP 1 capsule dimagranti contenenti sostanze stupefacenti

quali il clorazepato e l’amfepramone che questi aveva poi somministrato ai propri

pazienti.

I primi giudici, sulla base del rapporto 21 novembre 2014 del farmacista

cantonale (allegato al doc. 66 in inc. TPC 72.2013.130), hanno, poi, stabilito

che per il periodo successivo al 1° dicembre 1999 (i fatti precedenti essendo

caduti in prescrizione) AP 1 - tramite la vendita delle capsule - ha conseguito

una cifra d’affari di fr. 297'600.- ed un indebito profitto di fr. 203'500.- e

che, pertanto, egli aveva agito per mestiere ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. c LStup.

35.2. L’appellante sostiene

di non avere saputo che le capsule dimagranti contenessero sostanze

stupefacenti.

In via subordinata, egli rileva come le modalità di calcolo del preteso

indebito profitto siano incerte e non permettano di giungere ad un dato

inequivocabile o perlomeno attendibile. L’importo indicato nel giudizio

impugnato, rileva l’appellante, è “una stima effettuata dal farmacista

cantonale, ma che è lungi dal costituire una vera e propria ricostruzione”

come è, del resto, dimostrato dal “valzer delle cifre (...) che hanno fatto

l’oggetto di diversi rapporti e rettifiche” (dichiarazione d’appello, pag.

12).

35.3. Giusta

l’art. 19 cpv. 1 lett. c LStup (che corrisponde, nella sostanza, al vecchio

art. 19 cifra 1 cpv. 4 in vigore al momento dei fatti qui in discussione) è

punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, aliena,

prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti.

Il cpv. 2 lett. c del medesimo disposto (che corrisponde all’art. 19 cifra 2

lett. c vLStup) prevede, poi, che l’autore è punito con una pena detentiva non

inferiore ad un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria, se realizza, trafficando per

mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole.

Secondo la giurisprudenza,

si è in presenza di una grossa cifra d’affari a partire da un ammontare di fr.

100'000.- (DTF 129 IV 188, consid. 3.1) e di un guadagno considerevole a

partire da un ammontare di fr. 10'000.- (DTF 129 IV 253, consid. 2.2).

In ogni caso, la cifra d’affari

e il guadagno devono essere stati effettivamente ottenuti (DTF 129 IV 253,

consid. 2.2; DTF 117 IV 63, consid. 2a), la mera aspettativa non essendo

sufficiente. La durata del periodo durante il quale l’attività delittuosa è

stata esercitata non è, invece, determinante per stabilire se la cifra d’affari

conseguita è grossa o se il guadagno è considerevole (JdT 2007 III, pag. 97,

98).

Dal

profilo soggettivo il reato presuppone intenzionalità. Il dolo eventuale è sufficiente

(cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3a edizione, Berna

2010, ad art. 19 LStup, n. 68 e seg.).

35.4. Non è contestato ed emerge

chiaramente dagli atti che AP 1 ha acquistato - tramite il dott. __________ che,

a sua volta, le ordinava presso la __________ di __________ - un ingente

quantitativo di pillole dimagranti che contenevano benzodiazepina

(specificatamente clorazepato) e ampfepramone (AI 215 e 267 in inc. MP

ACC.2009.130 e AI 588 in inc. MP 2013.116).

Nemmeno è contestato che queste sostanze sono, dal 1° luglio 1996, classificate

come stupefacenti ai sensi della LStup (cfr. al riguardo l’Ordinanza

dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sugli stupefacenti e le

sostanze psicotrope, in vigore fino al 1° luglio 2011, nonché la vigente Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, delle

sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici, in part.

l’allegato 1; cfr. anche la circolare inviata dal farmacista cantonale a tutti

i medici del cantone il 28 giugno 1996, allegata all’AI 196 in inc. MP

ACC.2009.130).

35.5. Nemmeno può essere

messa in discussione la circostanza (deducibile dal rapporto 27 maggio 2013 del

farmacista cantonale, AI 588 in inc. MP 2013.116, cfr. consid. 35.7) secondo

cui l’appellante - tra il 3 novembre 2003 e il 23 aprile 2007 (e non come

indicato erroneamente nell’AA tra il 1° ottobre 1998 e il 23 aprile 2007) - ha

venduto ai suoi pazienti pillole per 496 trattamenti completi.

La vendita di pillole ai pazienti è provata non solo dalla quantità acquistata

(ciò che esclude che esse fossero destinate ad uso personale), ma anche dalle

deposizioni della moglie di AP 1 (cfr. verbale PP 10 maggio 2006 recte

2007, AI 7, in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP

ACC.2009.130, pag. 6), del dott. __________ (cfr. verbale PP 14 maggio 2007, AI

8, in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag.

3-4) nonché di alcuni pazienti cui aveva prescritto il trattamento per

dimagrire (cfr. verbali __________, AI 5; __________ e __________, AI 8; __________,

AI 14; __________, AI 18; __________, AI 24; __________, AI 25 tutti in

classificatore verbali testimoni in inc. MP ACC.2009.130).

Lo stesso AP 1, dopo aver inizialmente dichiarato di avere venduto le pillole solo

“a due o tre pazienti” (cfr. verbale PP 4 maggio 2007, AI 3, in

classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 6), ha,

per finire, rilasciato dichiarazioni che lasciano intendere come il loro

smercio fosse, in realtà, molto più esteso:

“ Faccio rilevare che agli inizi il

prezzo di vendita era inferiore. Soltanto negli ultimi cinque anni ho venduto i

trattamenti a fr. 600” (cfr. verbale PP 20 giugno 2007, AI 18, in

classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 3).

Da quanto precede discende che AP

1 - che, come visto, non è medico e non era, pertanto, autorizzato a vendere

medicamenti contenenti sostanze stupefacenti (cfr. art. 10 cpv. 1 LStup) - ha,

dal profilo oggettivo, realizzato il reato di cui all’art. 19 cpv. 1 lett. c

LStup.

35.6. Per quanto concerne

l’aspetto soggettivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, risulta

dagli atti che AP 1 conosceva perfettamente l’esatta composizione delle

pillole, ritenuto che - come spiegato dal dr. __________ agli inquirenti - fu proprio

l’appellante a consegnargli:

“ un foglio su cui figurava scritto a

mano la composizione di pastiglie per il dimagrimento. Si trattava di un

biglietto scritto con calligrafia di difficile lettura. AP 1 mi disse che la

composizione proveniva da un medico della Costa Azzurra, e che la stessa gli

era stata messa a disposizione da una

paziente” (cfr. verbale PP 14

maggio 2007, AI 8, in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP

ACC.2009.130, pag. 2-3).

Dal menzionato foglietto

(allegato al verbale di __________ quale doc. B) è chiaramente deducibile che

le capsule dimagranti contenevano sia clorazepato che ampfepramone,

composizione che, pertanto, non poteva che essere nota a AP 1.

Come stabilito dalla CCRP nella sua sentenza in re __________, il carattere

stupefacente delle anfetamine è notorio ormai da anni non solo nella cerchia

degli addetti ai lavori, ma nella popolazione in generale (cfr. sentenza

17.2010.4 del 21 giugno 2010 consid. 2.4 pag. 8, confermata dalla sentenza del

TF 6B_651/2010 del 20 giugno 2011). Altrettanto dicasi delle benzodiazepine.

Non è un caso che la natura

stupefacente dell’anfetamina fosse perfettamente nota anche alla moglie di AP 1

che ha ammesso di sapere, non solo che le pillole la contenevano, ma anche che

tale sostanza “soggiace alla legge federale sugli stupefacenti” e

che “può essere venduta solo su ricetta medica” (cfr. verbale PP 10

maggio 2006 recte 2007, AI 7, in classificatore verbali

accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 6 e 7).

Tanto più la cosa doveva essere

nota all’appellante che, pur non essendo un medico, poteva vantare una vasta

esperienza di lavoro in ambito sanitario e nell’ambito della ricerca in campo

farmacologico (egli ha lavorato come laborante presso l’allora __________,

conseguendo anche il relativo attestato di capacità, cfr. doc. D-F allegati al

suo verbale PP 4 maggio 2007, AI 3, in classificatore verbali

accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130).

Ma non solo.

Oltre agli elementi sin qui

indicati, conforta la conclusione secondo cui AP 1 sapeva del carattere

stupefacente delle sostanze contenute nella capsule il fatto che esse sono

state ordinate prima in Francia e poi ad un farmacista di __________,

quest’ultimo evidentemente compiacente in forza anche del legame di parentela

con il dott. __________ (cfr. verbali PP __________ 14 maggio 2007, AI 8, pag.

3 e 18 giugno 2007, AI 17, pag. 2 entrambi in classificatore verbali

accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130). Al proposito va rimarcato che nulla

(di lecito) può spiegare la necessità di procurarsi le capsule tanto lontano,

ritenuto come nulla in atti lasci intendere che le pastiglie (la cui

composizione era estremamente banale) non potessero essere realizzate in Ticino

per motivi di natura tecnica.

Da tutto quanto precede discende che l’imputato ha realizzato il reato di cui

all’art. 19 cpv. 1 lett. c LStup anche dal profilo soggettivo.

35.7. Per quanto concerne la

quantificazione dell’indebito profitto conseguito dall’imputato si rileva quanto

segue.

a. Va precisato,

affinché si possa comprendere il meccanismo di calcolo dell’indebito profitto,

che il trattamento dimagrante venduto da AP 1 ai suoi pazienti era composto da

quattro tipi di capsule:

- capsule a base di amfepramone da 35 mg,

- capsule a base di amfepramone da 40 mg,

- capsule a base di benzodiazepina tipo A,

- capsule a base di benzodiazepina tipo B (cfr. AI 196 in inc. MP ACC.2009.130,

pto. 2).

La posologia standard di un trattamento completo - che durava 2

mesi - comprendeva 60 capsule da 35 mg, 120 capsule da 40 mg, 60 capsule di

tipo A e 120 capsule di tipo B (cfr. AI 196 in inc. MP ACC.2009.130, pto. 4).

b. La ricostruzione dei

quantitativi venduti è stata fatta sulla scorta delle fatture rinvenute nel

corso della perquisizione presso l’abitazione del dr. __________ nonché sui

documenti acquisiti presso __________ di __________ (fornitore del dr. __________)

e presso l’Apotheke dr. __________ di __________ (fabbricante delle capsule).

Il metodo non presta il fianco a critiche poiché è accertato che, in sostanza, __________

acquistava per conto di AP 1 (che, non essendo medico, non avrebbe potuto

farlo) ed è altrettanto accertato che tutte le pastiglie acquistate da __________,

ad eccezione di un piccolo quantitativo trattenuto per i propri clienti (e di

cui si è tenuto conto, cfr. rapporto 27 maggio 2013, in AI 588 in inc. MP

2013.116, pto. 3), sono state da questi trasmesse a AP 1 (cfr., anche, sentenza

TPC 72.2008.48 del 18 dicembre 2009, doc. 62 in inc. TPC 72.2013.130).

c. Per il periodo che

va dal 17 febbraio 1999 al 16 settembre 2003, gli inquirenti hanno rinvenuto

soltanto fatture relative all’acquisto di pillole del tipo “35 mg” e “40 mg”. Per

contro, per il periodo che decorre dal 3 novembre 2003, sono state rinvenute

fatture relative a tutti i quattro tipi di capsule necessari per il trattamento

dimagrante venduto da AP 1 (cfr. rapporto 27 maggio 2013, in AI 588 in inc. MP

2013.116, pto. 1).

d. Il farmacista

cantonale aveva, quindi, in un primo tempo, stabilito l’illecito profitto

ipotizzando - nonostante l’assenza di giustificativi - l’acquisto, per il

periodo dal 1999 al 2003, del numero di pillole del tipo “A” e “B” necessarie a

completare i trattamenti calcolati in base alle forniture delle pillole tipo

“35 mg” e “40 mg” (cfr. rapporto 12 giugno 2007, AI 196, poi completato ed

aggiornato in AI 203 e 278, tutti in inc. MP ACC.2009.130).

Questo rapporto è stato ritenuto inutilizzabile dal PP che, pertanto, ha

chiesto al farmacista cantonale di considerare “esclusivamente gli acquisti

effettuati dal dr. __________ che sono documentati” (cfr. rapporto 27

maggio 2013, in AI 588 in inc. MP 2013.116, pag. 1).

e. Il rapporto 27

maggio 2013 del farmacista cantonale (allegato all’AI 588 in inc. MP 2013.116)

dà seguito alla richiesta del PP poiché fonda le sue conclusioni unicamente

sulle fatture rinvenute nel corso dell’inchiesta.

È questo rapporto che costituisce la base dell’imputazione.

Va detto che gli accertamenti in esso contenuti sono estremamente/troppo

favorevoli a AP 1 poiché fanno totale astrazione dalle 78’300 pastiglie del

tipo “35 mg” (26’100) e “40 mg” (52’200) acquistate nel periodo dal 17 febbraio

1999 al 16 settembre 2003 (a causa del mancato reperimento delle fatture

attestanti l’acquisto delle pillole A e B necessarie a completare i trattamenti

venduti da AP 1).

Dato per scontato che queste 78'300 pillole non sono state acquistate da AP 1

per il proprio consumo, questa Corte - a differenza della pubblica accusa -

avrebbe visto di buon occhio il procedimento alla base del rapporto 12 giugno

2007 (cfr. AI 196 in inc. MP ACC.2009.130) in cui, alla luce delle fatture che

provavano l’acquisto delle pillole del tipo “35 mg” e “40 mg”, si è come visto

ipotizzato (nonostante l’assenza di documentazione) l’acquisto del numero di

pillole dei tipi “A” e “B” che andavano a completare i trattamenti.

Si trattava, infatti, di un procedimento del tutto sostenibile poiché

rispondente alla logica - semplice ma inconfutabile - che vuole che AP 1 non

abbia personalmente consumato, in 4 anni, 78'300 pastiglie del tipo “35 mg” e

“40 mg”, ma le abbia acquistate per venderle ai suoi pazienti come componenti

del trattamento dimagrante di cui ha vantato le qualità ancora al dibattimento

d’appello.

Ciò detto, non essendo ipotizzabile un rinvio degli atti vista “l’anzianità”

dell’inchiesta, questa Corte non può - pena la violazione del principio

accusatorio - andare oltre quanto risulta dall’AA e deve, quindi, fondarsi sul

rapporto 27 maggio 2013 del farmacista cantonale (allegato all’AI 588 in inc.

MP 2013.116).

f. Come risulta da

questo referto, sulla base dei dati dedotti dalle fatture in atti è possibile

accertare che - tra il 3 novembre 2003 e il 23 aprile 2007 - AP 1 ha venduto ai

suoi pazienti (almeno) 496 trattamenti completi (cfr. pti. 1-4 del rapporto).

Tenuto conto di un prezzo di vendita di fr. 600.- per trattamento - che, a

differenza di quanto dichiarato da AP 1, è sempre stato uguale (cfr.

dichiarazioni di __________ in AI 18 in classificatore verbali accusati-indiziati

in inc. MP ACC.2009.130, pag. 3) - il ricavo complessivo conseguito

dall’imputato con tali vendite si attesta a fr. 297'600.- (cfr. pto. 5 del

rapporto).

g. Nell’accertamento del

guadagno conseguito da AP 1, il farmacista cantonale è, però, incorso in un

errore. Egli ha, infatti, dedotto dal ricavo delle vendite il costo complessivo

di tutte le capsule fornite dalla farmacia tra il 17 febbraio 1999 e il 9

febbraio 2007. Cioè, anche di quelle 78'300 di cui si è deciso di non ritenere

la vendita (cfr. pti. 6 e 7 del rapporto). E’ evidente che, così stando le cose

- a meno di voler favorire oltremisura AP 1 - nemmeno possono essere ritenuti i

costi di acquisto di tali pillole.

Il dato relativo ai costi sostenuti dall’imputato per l’acquisto dei 496 trattamenti

va, invece, stabilito sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- per 496

trattamenti occorrono:

* 29'760 pillole del tipo “35 mg”,

* 59'520 pillole del tipo “40 mg”,

* 29'760 pillole del tipo “A”,

* 59'520 pillole del tipo “B”;

- il costo

unitario per singolo tipo di pillola - deducibile da un confronto tra il numero

di pillole fornite in una determinata data e il costo della relativa fornitura

(pti. 1 e 6 del rapporto) - si attesta a:

* 30 centesimi per ogni pillola del tipo “35 mg” e del tipo “40 mg”,

* 50 centesimi per ogni pillola del tipo “A” e del tipo “B”.

Fatte queste premesse, risulta che il costo complessivo sopportato

dall’imputato per l’acquisto delle pillole necessarie a comporre i 496

trattamenti da lui venduti assomma a:

costo pillole tipo “35 mg”

29'760 pillole x 30 cts/pz.

fr. 8'928.-

costo pillole tipo “40 mg”

59'520 pillole x 30 cts/pz.

fr.

17'856.-

costo pillole tipo “A”

29'760 pillole x 50 cts/pz.

fr.

14'880.-

costo pillole tipo “B”

59'520 pillole x 50 cts/pz.

fr.

29'760.-

costo totale

fr.

71'424.-

Da quanto precede discende che - secondo l’ipotesi di lavoro

ritenuta dal farmacista cantonale nel suo rapporto 27 maggio 2013 - l’indebito

profitto conseguito da AP 1 con la vendita delle pillole dimagranti si attesta

a fr. 226'176.- (ovvero fr. 297'600.- ./. fr. 71'424.-), e non a fr. 201'070.-

come erroneamente indicato nel referto.

h. Ritenuto, tuttavia,

che il PP, al pto. 2 dell’AA, ha prospettato all’imputato il dato stabilito nel

rapporto, questa Corte - in osservanza del principio accusatorio - deve ritenere

che l’indebito profitto conseguito da AP 1 è pari a fr. 201'070.-.

i. È, infine, ancora

il caso di rilevare come non si pongano, in concreto, problemi legati alla

prescrizione del reato, ritenuto che - come stabilito dal farmacista cantonale -

AP 1 ha venduto i 496 trattamenti completi solo a partire da novembre 2003.

Lesioni gravi

36. __________ -

interrogata dalla polizia il 30 marzo 2011 - ha dichiarato di essersi rivolta,

l’11 novembre 2009, a AP 1 - che riceveva i pazienti presso l’abitazione di __________,

a __________ (BL) - a causa di dolori persistenti alle ginocchia. Secondo le

dichiarazioni della donna, in quella prima visita, AP 1 le praticò una serie di

iniezioni in tutto il corpo che le diedero un certo sollievo. Tuttavia, dopo

una remissione di pochi giorni, i dolori ricomparvero e aumentarono tanto da

obbligarla all’uso delle stampelle. La loro persistenza la spinse, poi, a

ricontattare la signora __________ che le disse che il giorno successivo

avrebbe potuto farsi nuovamente visitare da AP 1:

“ Mercoledì,

sempre nel pomeriggio, sono quindi ancora andata a casa di __________. (…) poco dopo è arrivato AP 1. Quest'ultimo ha controllato il

ginocchio e mi ha detto che era gonfio e che si trattava di acqua.

AP 1 ha quindi iniziato a farmi delle iniezioni. Non saprei dire quante me ne abbia fatte ma sicuramente erano meno della prima

volta. Potevano essere una decina.

(…) Successivamente AP 1 ha preso

una siringa più grande e mi ha estratto del liquido dal ginocchio, era

giallino.

Ricordo che subito dopo, quando aveva

ancora in mano la siringa, è uscito dal locale con la signora __________.

Poco dopo sono rientrati e la __________ mi

diceva di non sapere che il liquido che avevamo nel corpo era colorato.

AP 1 ha preso la medesima siringa, che aveva

svuotato, ed ha tentato di prelevarmi altro liquido. La siringa non si è

però riempita.

Ho poi visto che AP 1 si è girato ed ha

prelevato qualcosa da una borsa. Ho sentito

un rumore ed ho pensato che fosse un macchinario che veniva messo in funzione.

Non ho comunque visto nulla. Posso solo dire

che __________ mi diceva che AP 1 mi avrebbe dato l'ozono e che questo

mi avrebbe fatto guarire. Mi ha quindi iniettato una siringa di ozono sempre

nel ginocchio destro. (…). Devo dire che,

dopo avermi prelevato il liquido dal ginocchio, effettivamente mi sono sentita meglio

ed il dolore è diminuito” ( verbale PS 30 marzo 2011 __________, allegato

all’AI 20 in inc.

MP.2012/26, pag. 4-5).

Sempre secondo il suo

racconto, il giorno successivo, invece, i dolori, non solo ripresero, ma

peggiorarono tanto che la signora __________ si rivolse al suo medico di

famiglia:

“ Il giorno dopo

mi sono quindi recata dal mio medico di famiglia il dottor __________ di __________

- __________. Il medico

mi ha visitato e mi ha prelevato nuovamente del liquido dal ginocchio che ha mandato subito da analizzare. Il

giorno dopo, ricordo che era un sabato, il medico mi ha telefonato comunicandomi

di andare subito da lui. Una volta

arrivato in studio mi riferiva che si trattava di una forte infezione e che dovevo essere subito accompagnata all'ospedale”

(cfr. verbale PS 30 marzo 2011 __________, allegato all’AI 20 in inc.

MP.2012/26, pag. 5)”.

37. Effettivamente, il 21

novembre 2009, __________ è stata ricoverata d’urgenza presso il Kantonsspital

di Liestal per una:

“ gono artrite acuta al ginocchio

destro su infezione da stafilococcus epidermidis con grave compromissione delle

sue condizioni generali di salute e che ha necessitato (…) una terapia

anabiotica per via parenterale ed un intervento chirurgico in urgenza” (cfr. AI

161, pag. 8 che riprende i rapporti dei dr. __________ e __________, AI 69 e 72,

tutti in inc. MP ACC.2012/26)”.

A causa dell’infezione, __________ è stata

degente presso il Kantonsspital

di Liestal dal 21 al 29

novembre 2009. La donna è, poi, stata nuovamente ricoverata presso una clinica

ortopedica dal 24 giugno al 4 luglio 2010 per l’impianto di una protesi al

ginocchio destro (cfr. AI 69 in inc. MP ACC 2012/26).

38. Interrogato il 6

aprile 2011, AP 1 ha sostenuto di non conoscere __________ (verbale PS 6 aprile

2011, allegato all’AI 23 in inc. MP.2012/26, pag. 3).

Il giorno successivo, dinanzi

alla PP, AP 1 ha, invece, detto di ricordare che la signora si era effettivamente

recata a casa della signora __________ per essere curata da lui ma che lui

rifiutò di farlo visto che lo stato del ginocchio esigeva un trattamento

ospedaliero:

“ Ricordo di averla visitata presso

l’abitazione della signora __________ (…) Ho chiesto alla signora di alzare la

gamba del pantalone e ho visto che il ginocchio era gonfio. Alla palpazione ho

accertato che all’interno vi era dell’acqua. Le ho quindi consigliato di andare

in ospedale. A quel momento la signora __________ si è arrabbiata rimproverandomi

di avere aiutato molte persone e di non voler aiutare me. Dopo di che sono

andato via” ( verbale 7 aprile 2011, AI 26 in inc. MP.2012/26, pag. 6).

Tale versione è poi stata

confermata dall’appellante anche nei suoi verbali dell’8 aprile 2011 dinanzi al

GPC (AI 34 in inc. MP.2012/26, pag. 2) e del 20 settembre 2011 dinanzi al PP

(AI 91 in inc. MP.2012/26, pag. 3), durante il quale ha precisato di avere

visitato la signora __________:

“ alla presenza di altre due persone,

verosimilmente una di queste era la __________, mentre l’altra era

probabilmente la signora __________”.

Anche davanti alla Corte di

prime cure AP 1 si è riconfermato nelle sue allegazioni (cfr. verbale

d’interrogatorio dell’imputato, allegato al verbale del dibattimento di primo grado,

pag. 8). Altrettanto ha fatto al dibattimento d’appello, pur modificando la sua

versione sul motivo che lo spinse a rifiutare di trattare la signora. Davanti a

questa Corte, in effetti, AP 1 ha detto quanto segue:

“Ho visto la signora __________, ma non l’ho curata.

Lei insisteva perché io la curassi, ma non ho voluto fare nulla perché, visto

lo stato del suo ginocchio, per intervenire efficacemente avrei dovuto vederla

almeno una volta alla settimana, ciò che non era possibile” (verb. dib.

d’appello, pag. 4).

39. In atti non vi sono

dichiarazioni testimoniali che possano gettare maggiore luce sull’episodio.

39.1. La PP - con domanda di

assistenza giudiziaria 24 giugno 2011 - ha chiesto al Ministero pubblico di

Basilea-Campagna di procedere all’interrogatorio di __________ che, però, con

scritto 2 agosto 2011, ha comunicato alle autorità basilesi di non voler essere

coinvolta nell’inchiesta a carico di AP 1 con cui, ha spiegato, intrattiene un

trentennale rapporto di amicizia (cfr. scritto all’AI 77 in inc. MP.2012/26).

39.2. A __________ e a __________,

gli agenti interroganti nulla hanno chiesto in merito all’episodio descritto da

__________ (cfr. loro verbali allegati all’AI 20 in inc. MP.2012/26).

39.3. Nulla di determinante

può, infine, essere tratto dall’audizione testimoniale di __________. Da un

lato, perché la donna descrive i fatti come se si fossero verificati in Ticino

e non a __________, come invece riferito da __________. Dall’altro, perché __________

ha spiegato di non essere stata nel locale in cui AP 1 ha visitato __________ e

di non avere visto nulla.

40. Nonostante sia stata

assunta senza la presenza del difensore di AP 1, la deposizione della signora __________

è utilizzabile nella misura in cui, in concreto, vi è stata un’evidente e

inequivocabile rinuncia al diritto al contradditorio da parte dell’appellante.

Non può essere, infatti, interpretato in altro modo il fatto che nessuno dei

patrocinatori di AP 1 ha mai chiesto di potere interrogare la signora __________

e il fatto che la violazione di tale diritto non è stata formalmente fatta valere,

non solo al dibattimento di primo grado, ma nemmeno, nonostante la condanna, a

quello d’appello.

Ne segue che, se credibile, la

deposizione di cui s’è detto può essere posta a sostegno dell’accertamento

secondo cui AP 1 ha sottoposto la signora __________ ai trattamenti di cui

questa ha riferito.

41. Le dichiarazioni della

signora __________ - dettagliate, contestualizzate in modo verosimile e pacate -

risultano credibili ritenuto, poi, come esse siano del tutto disinteressate

visto come la signora non abbia avanzato alcuna pretesa di risarcimento e

ritenuto, infine, che la descrizione del modo di procedere all’applicazione delle

terapie appare confermata dalle risultanze dell’inchiesta che hanno dimostrato

come l’imputato fosse tutt’altro che scrupoloso nell’adozione delle misure

igieniche elementari (cfr. al riguardo AI 103 e 149 in ACC 2009/130 e AI 161 in

inc. MP ACC 2012/26; cfr, poi, consid. 60 e segg. di questo giudizio).

A questa testimonianza si oppone - senza successo - la tesi di AP 1 che non può

essere seguita sia perché egli ha, in un primo tempo, mentito affermando di non

avere curato la signora e poi per il fatto che, durante tutti i diversi

procedimenti di cui è stato oggetto, egli ha spesso reso dichiarazioni che

sono, poi, state smentite dalle risultanze dell’inchiesta (si pensi, a quanto

detto per giustificare la presenza di macchie di sangue nello studio oppure,

ancora, alle sue dichiarazioni sulla tenuta delle cartelle; cfr. AI 103 in ACC

2009/130, pag. 7-8; cfr. anche AI 1, pag. 4 e AI 2, pag. 4, entrambi in

classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130).

È, pertanto, confermato

l’accertamento dei primi giudici secondo cui il qui appellante ha sottoposto la

signora __________ ai trattamenti di cui ella ha riferito.

42. Il nesso causale fra

l’operato di AP 1 e il danno patito dalla signora __________ è sufficientemente

accertato. Rilevanti e determinanti sono, al riguardo, i certificati 30 giugno 2011

del dott. __________ e 8 luglio 2011 del dott. __________, primario

dell’ospedale cantonale di __________. Illuminante anche il rapporto peritale 4

gennaio 2012 dove, fra l’altro, si legge:

“ questi rapporti, assieme alla

documentazione medica dell’ospedale di __________, indicano la chiara evidenza

che la signora __________ ha sofferto di una gonoartrite acuta del ginocchio

destro su infezione da stafilococcus epidermidis con grave compromissione delle

sue condizioni generali di salute e che ha necessitato un ricovero, una terapia

antibiotica per via parenterale ed un intervento chirurgico in urgenza il

21.11.2009. Gli esiti di questa infezione articolare hanno poi compromesso la

funzione del ginocchio in modo tale da necessitare l’impianto di una protesi

nel mese di giugno dell’anno successivo.

La relazione temporale tra le iniezioni di procaina

praticate dal sig. AP 1 sul ginocchio della paziente (11.11.2009), l’insorgere

della sintomatologia acuta (4 giorni dopo), nuove procedure invasive con procaina

ed ozono sempre da parte del sig. AP 1 (circa 7 giorni dopo) e finalmente il

consulto presso il medico curante, dott. __________, il 20.11.2009, il quale

considerata la gravità delle condizioni della paziente ne predispone il

ricovero d’urgenza, non lasciano dubbi circa la relazione causale tra le

iniezioni praticate dal sig. AP 1 e l’infetto articolare di questa paziente.

L’aver isolato nel puntato articolare il germe

stafilococcus epidermidis, che si trova con grande frequenza sull’epidermide di

ogni persona, è una conferma che la causa della grave complicazione infettiva

va fatta risalire ad una insufficiente o assente disinfezione della cute prima

di un’iniezione, all’uso reiterato del medesimo ago per più iniezioni e/o ad

una carente disinfezione delle mani dell’operatore” (AI 161, in ACC 2012/26,

pag. 8).

43. L’art.

122 CP allestisce una lista esemplificativa e non esaustiva di casi in cui le lesioni

sono gravi (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, pag. 158-159, n.

524 seg.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen Einzelnen, 10a edizione,

Zurigo 2013, pag. 47 segg). Fra essi, rientrano quelli in cui la ferita

cagionata alla vittima ne mette in pericolo la vita (cpv. 1), quelli in cui il

corpo, un organo o un arto importante subisce una mutilazione o la perdita

dell’uso, nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente un’incapacità al

lavoro, un’infermità o una malattia mentale o uno sfregio del viso (cpv. 2). Vi

è poi la clausola generale che permette di qualificare come lesioni gravi anche

altri gravi danni al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona (cpv.

3).

Il caso di cui al cpv. 1 presuppone

che l’autore ferisca una persona mettendone in pericolo la vita. Determinante

non è qui il carattere pericoloso del comportamento assunto dall’autore, ma la

natura stessa della lesione che deve implicare un probabile esito letale per la

vittima (Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 122 n. 528; Corboz, Les infraction en

droit suisse, Volume I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 122 n. 8; DTF 124 IV

53 consid. 2). Secondo il TF il pericolo di morte dev’essere immediato, ciò che

presuppone una ferita suscettibile di comportare con alto grado di probabilità

la morte imminente (DTF 109 IV 20 consid. 2c; 125 IV 247 consid. 2b/dd; STF

6S.195/2005 del 26 agosto 2005 consid. 4; Roth/Berkemeier, in Basler Kommentar,

Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad ad art. 122 n. 5). Il reato può

sussistere anche se il pericolo di morte è stato di breve durata e se la

vittima ha avuto la fortuna di beneficiare rapidamente dell’efficace aiuto di

un medico (DTF 109 IV 18 consid. 2d; Roth/Berkemeier, in op. cit., ad art. 122

n. 6; Donatsch, op. cit., pag. 47).

Relativamente al caso di mutilazione o perdita dell’uso (art. 122

cpv. 2 CP), si configura una lesione grave in caso di asportazione o di grave e

durevole deterioramento di una parte importante del corpo umano o delle sue

funzionalità. Come parte del corpo, arto o organo importante, la dottrina cita

il cranio, il torace, il bacino, gli organi interni, segnatamente quelli

vitali, una gamba, un braccio, una mano, un piede oppure un ginocchio (Roth/Berkemeier,

in op. cit., ad art. 122 n. 11 segg.; Donatsch, op. cit., pag. 48). Ritenuto

come l’elenco di cui all’art. 122 CP, in virtù della clausola generale del cpv.

3, non sia esaustivo, vi può essere lesione grave anche, ad esempio, quando la

vittima deve essere ospedalizzata per molti mesi, patisce lunghe e gravi

sofferenze o svariati mesi di incapacità lavorativa (DTF 124 IV 57 consid. 2; Hurtado

Pozo, op. cit., ad art. 122 n. 532; Donatsch, op. cit., pag. 49).

44. Non v’è dubbio che la

lesione causata da AP 1 alla signora __________ sia grave ai sensi dell’art 122

CP:

“ (…) sia il dott. __________ che il

dott. __________, nei loro rapporti, certificano che una gonoartrite acuta

settica, quale quella lamentata dalla sig.ra __________, è una malattia grave

che, se non tempestivamente curata in modo adeguato, può portare ad una sepsi

generalizzata con esiti acutamente letali come pure può avere quale conseguenza

la totale distruzione dell’articolazione con grave pregiudizio della funzione

articolare. Solo il tempestivo intervento del medico curante con il ricovero

ospedaliero ed un intervento in urgenza ha evitato alla sig.ra __________ una

complicazione sistemica potenzialmente letale mentre la compromissione

dell’articolazione del ginocchio a causa dell’infezione batterica ha avuto

purtroppo quale conseguenza la necessità di una protesi” (AI 161 in ACC

2012/26).

Può essere lasciata indecisa la

questione a sapere se, in concreto, il pericolo di morte era immediato ai sensi

di quanto sopra indicato (DTF 109 IV 21; Corboz, Les infractions en droit

suisse, Volume I, 3a edizione, Berna 2010; pag 123 e 124 e dottrina citata),

poiché la lesione è palesemente grave nella misura in cui si è reso necessario

l’impianto di una protesi. E’, infatti, pacifico che vi è lesione grave ai

sensi dell’art. 122 CP già nei casi di grave e durevole

deterioramento di una parte importante del corpo umano o delle sue funzionalità

e che, fra queste, vi è il ginocchio (Roth/Berkemeier, in op. cit., ad art. 122

n. 12; Donatsch, op. cit., pag. 48) la cui funzionalità, in concreto, è stata

danneggiata al punto che si è reso necessario l’impianto di una protesi.

45. Il

presupposto soggettivo - in ogni caso, nella forma del dolo eventuale - del

reato è dato. Vista la sua esperienza in ambito sanitario e la sua

frequentazione di corsi di formazione in relazione alle terapie da lui

applicate con l’ottenimento dei certificati di capacità di cui s’è detto nel

capitolo dedicato alla truffa, AP 1 era perfettamente consapevole

dell’altissimo rischio insito nell’applicazione di terapie invasive senza

l’adozione delle necessarie norme di sterilizzazione (cfr., al riguardo, AI 149

in inc. MP ACC.2009.130, pag. 4-6 e AI 161 in inc. MP ACC 2012/26, pag. 11-12). Procedendo come ha fatto, egli ha, perciò, accettato - pur non

essendo quello il suo obiettivo - di provocare il danno che, poi, si è

realizzato (cfr., per la nozione di dolo eventuale, le DTF 135 IV 152

consid. 2.3.2 pag. 156; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1

pag. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c con riferimenti

pag. 251; 121 IV 249, consid. 3a pag. 253; STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011

consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid.

4.3; STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1).

AP 1 è, pertanto, dichiarato

autore colpevole del reato di lesioni gravi per i fatti descritti al punto 4

dell’atto di accusa.

Sull’appello incidentale del

procuratore pubblico

Abbandono

46. Nel giudizio

impugnato, la Corte delle assise criminali, dopo aver ricordato i presupposti

applicativi del reato d’abbandono, in uno stringato considerando ha rilevato

quanto segue:

“ Non si può affermare al di là di

ogni ragionevole dubbio, che vi sia stata una concreta messa in pericolo

generalizzata, ammettendo nel contempo le censure difensive, nella misura in

cui, per finire, in un solo caso si sono verificate delle lesioni per una

paziente. (…) In definitiva la Corte, considerata, sia che sia, la scarsissima

portata dell’accusa nella determinazione della pena, ha ritenuto,

prudenzialmente, gli indizi di reato non sufficientemente convincenti per

pronunciare un giudizio di condanna riferita a tutta l’attività abusiva

esercitata” (sentenza impugnata, consid. 9.5.b, pag. 160).

Il procuratore pubblico contesta

questo proscioglimento ribadendo, senza migliori precisazioni, che l’imputato “con

il suo agire ha senza dubbio esposto a pericolo di morte un’importante cerchia

di persone (…) con le quali egli aveva instaurato un rapporto di fiducia”

(dichiarazione d’appello, pag. 1).

47. Giusta l’art. 127 CP

commette il reato di abbandono chiunque espone a pericolo di morte od a grave

imminente pericolo di perdita della salute una persona incapace di provvedere a

sé stessa e della quale egli ha la custodia o deve aver cura, ovvero

l’abbandona in siffatto pericolo.

a. C’è reato di

abbandono ai sensi dell’art. 127 CP quando una persona viene messa in pericolo.

Una tale messa in pericolo individuale è in particolare realizzata quando

l’autore vuole o accetta la messa in pericolo della vita o della salute di una

persona precisa o di un gruppo di persone determinato (STF 6S.769/1999 del 7

marzo 2000, consid. 2b; DTF 117 IV 285 consid. 2a).

b. È “incapace di

provvedere a sé stesso” ai sensi del citato disposto colui che, in una

situazione concreta, non è in grado di salvaguardare la sua integrità fisica o

la sua salute e necessita di un aiuto esterno per difendersi da un pericolo o

per respingerlo (Maeder, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione,

Basilea 2013, ad art. 127 n. 16-17; Corboz, Les infractions en droit suisse,

Volume I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 127 n. 1; Trechsel/Pieth,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo

2013, ad art. 127 n. 1; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, BT

I, Berna 1982, ad art. 127 n. 7; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT

I. 7a edizione, Berna 2010, § 4 n.46; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie

spéciale, 2a edizione, Ginevra 2009, ad art. 127 n. 638; sentenze del TF

6P.85/2004 e 6S.235/2004 dell’11 agosto 2004, consid. 3.1, e 6S.769/1999 del 7

marzo 2000, consid. 2). L’incapacità di provvedere a sé stesso può risultare

anche da una situazione di pericolo causata dall’autore (Schubarth, op. cit.,

ad art. 127 n. 7: Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 127 n. 638; Maeder, in op.

cit., ad art. 127 n. 17). Il TF ha inoltre già avuto modo di stabilire che

l’incapacità può altresì risiedere nel fatto che la vittima, a differenza

dell’autore, non è in grado di riconoscere la situazione di pericolo che

minaccia la sua salute o la sua integrità fisica (cfr. STF 6P.85/2004 e

6S.235/2004 dell’11 agosto 2004, consid. 3.1, cfr. anche Maeder, in op. cit.,

ad art. 127 n. 16; STF 6S.769/1999 del 7 marzo 2000, consid. 2d in SJ 2000 I

pag 358).

c. L’art. 127 CP

presuppone, poi, che l’autore abbia la custodia o debba avere cura della

persona incapace di provvedere a sé stessa. Egli deve, dunque, avere nei suoi

confronti una posizione di garante che può risultare dalla legge, da una

decisione dell’autorità, da un contratto o da una situazione di fatto (cfr. STF

6S.167/2000 del 24 giugno 2000, consid. 1.a.cc; DTF 125 IV 64, consid. 1a).

d. Il comportamento

delittuoso consiste sia nell’esporre la vittima a pericolo di morte o a grave

imminente pericolo di perdita della salute, sia nell’abbandonarla in una

situazione di siffatto pericolo. Deve trattarsi di un pericolo concreto, ovvero

di una situazione di fatto nella quale esiste, secondo il corso ordinario delle

cose, la probabilità o un certo grado di possibilità che il bene giuridico

protetto venga leso. Non è necessario un grado di probabilità superiore al 50 %

(cfr. STF 6S.167/2000 del 24 giugno 2000, consid. 1.a.bb; DTF 123 IV 128 consid. 2a; 121 IV 67 consid. 2a; 106 IV 12 consid. 2a; 94 IV 60 consid. 2).

e. Dal profilo

soggettivo, il reato presuppone intenzionalità. Il dolo eventuale è sufficiente

(STF 6B_40/2008 del 20 giugno 2008, consid. 4; Corboz, op. cit., ad art. 127 n.

5).

48. Fra gli elementi cui,

secondo l’AA, è da ricondurre l’esposizione a pericolo vi sono le modalità di

applicazione dell’ozonoterapia e della terapia neurale.

Oltre che per l’assenza di un'adeguata e regolare

verifica di funzionamento e di manutenzione delle apparecchiature e per

l’errata manipolazione dell'apparecchio di ozonoterapia (che ha portato alla contaminazione

con tracce di sangue della valvola di aspirazione dell'ossigeno e delle parti

meccaniche dell'apparecchio), la pubblica accusa sostiene che AP 1 si è reso

autore del reato di cui all’art. 127 CP anche a causa dell’assenza di procedure

adeguate per una disinfezione e per una garanzia di sterilità per l'ambiente, i

luoghi di perforazione dei tegumenti, gli strumenti per la perforazione, il

prodotto iniettato e le modalità della sua conservazione.

49.

a. Secondo

quanto risulta dagli atti, l’ozonoterapia è una pratica - i cui

fondamenti medico-scientifici sono controversi e che, perciò, non è

riconosciuta dalla comunità scientifica - che parte dall’assunto secondo cui

l’ozono (O3) ha un forte potere ossidante per cui, messo a contatto

con i tessuti, è in grado di stimolare le difese immunitarie tramite la

liberazione da parte delle cellule di mediatori biologici. Sempre a causa del

forte potere ossidante - aggiunge il perito dott. __________ - si presume che

l’ozono sia in grado di inattivare agenti patogeni (batterici, virali, micotici

o parassitari). La messa in contatto dei

tessuti con l’ozono può avvenire tramite le seguenti procedure:

“2.1. iniezione diretta per via

intramuscolare o nelle cavità articolari di una miscela gassosa di ozono e ossigeno

atmosferico;

2.2 insufflazione per via rettale

della medesima miscela di ozono e ossigeno atmosferico nell’intestino;

2.3. raccolta di sangue periferico del

paziente in un contenitore provvisto di una sostanza anti-coagulante, aggiunta

in questo contenitore di una miscela di ozono e di ossigeno atmosferico e

successiva retrasfusione del sangue al paziente stesso per via endovenosa;

2.4. uso topico della miscela per il

trattamento di malattie dermatologiche” (AI 149 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 1 e 2).

b. La

terapia neurale consiste, dal canto suo, nell’iniezione in più parti del corpo

di procaina, un prodotto anestetico (AI 149 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 5).

50. Risulta dagli atti che, anche secondo le indicazioni/istruzioni

della ditta produttrice dell’apparecchio per l’ozonoterapia, elaborate sulla

base della legislazione tedesca, i terapeuti che non sono medici possono

praticare soltanto le procedure descritte ai punti 2.2 e 2.4 del rapporto

peritale appena citato, cioè l’insufflazione per via rettale e l’uso topico

della miscela di ozono e ossigeno (AI 187 in inc.

MP ACC 2012/26, pag. 4).

Per sua stessa

ammissione, nonostante non sia medico, AP 1 praticava tutte le forme di

ozonoterapia (cfr, fra l’altro, verb. dib. d’appello, pag. 4).

51. In particolare, in relazione alla forma più invasiva di ozonoterapia

(la 2.3.), il perito giudiziario ha osservato quanto segue:

“ (…) trattandosi di una procedura che

prevede la raccolta di sangue periferico, un suo trattamento ed una sua

retransfusione, siamo confrontati con una procedura che rientra a tutti gli

effetti nei termini di una trasfusione autologa per cui, oltre alle normative

cantonali in materia di sanità, deve essere applicata la LF sui prodotti

terapeutici del 1.1.2002 e le sue relative ordinanze di applicazione ed in

particolare il decreto federale concernente il controllo del sangue, dei suoi

derivati e degli espianti del 22 marzo 1996. Questa norma di legge federale

impone che qualsiasi istituzione sanitaria (studio medico, clinica, ospedale o

altro) che raccoglie, manipola, conserva o utilizza sangue o suoi derivati a

scopo trasfusionale (incluse le procedure di trasfusione autologa) deve

beneficiare di un’autorizzazione da parte del competente organo federale di

controllo (in questo caso Swissmedic).

Quest’autorizzazione viene concessa, previa

ispezione, a quelle istituzioni sanitarie che avranno dimostrato di disporre

di:

- un medico responsabile con competenze nel

campo della medicina trasfusionale

- un sistema di procedure validate

- un sistema di garanzia di qualità validato

ed operativo

- un sistema di emovigilanza” (AI 149 in inc.

MP ACC.2009.130, pag. 3).

È quasi superfluo

dire che AP 1 non avrebbe mai potuto ottenere tale autorizzazione, non essendo

né medico né tantomeno un medico esperto in medicina trasfusionale e non

potendo dare nessuna delle garanzie richieste.

52. Quanto alle misure applicabili alle procedure di ozonoterapia “destinate

alla riduzione dei rischi per i pazienti, secondo quanto previsto dalle norme

di buona pratica clinica e dalla legislazione cantonale e federale”, il perito

ha segnalato la necessità di adottare quanto segue:

“5.1. misure generali:

Devono trovare applicazione tutte le norme

previste per ogni attività medica ed in particolare una rigorosa e documentata

raccolta dei dati anamnestici, una approfondita valutazione clinica, una

accurata e documentata sorveglianza clinica durante e dopo ogni trattamento ed

una tracciabilità dei dettagli di ogni procedura e dei mezzi diagnostici e

terapeutici utilizzati.” (AI 149 in inc.

MP ACC.2009.130, pag 4)

“(…) la riduzione dei rischi ad un livello

accettabile, nella valutazione del rapporto rischi/benefici, passa

imperativamente per un’attenta valutazione di queste condizioni cliniche, da

una raccolta precisa dei dati anamnestici tramite l’esecuzione di esami

strumentali, di laboratorio o radiologici per escludere disturbi

cardiocircolatori, malattie infettive in corso, patologie del sistema digerente

o altro” (AI 161 in inc. MP ACC 2012/26, pag. 11).

53. Queste norme valgono, sostanzialmente, anche per la terapia neurale:

“ Sono noti e documentati gli effetti

degli anestetici locali, quali la procaina, principalmente sul sistema nervoso

centrale e sul sistema di conduzione cardiaco. Un dosaggio eccessivo, un accumulo,

oppure condizioni cliniche particolarmente gravi del paziente possono portare a

complicazioni gravi potenzialmente letali. Tra le condizioni cliniche del

paziente va presa in considerazione in modo particolare la presenza di una

malattia neurologica quale una myasthena-gravis, un’insufficienza epatica con

ridotta produzione di pseudo-colinesterasi, l’assunzione contemporanea di altri

medicamenti come pure un disturbo del ritmo cardiaco (bradicardia, blocco

atrio-ventricolare). Per questi motivi la stessa ditta produttrice del

medicamento (Procain1.0% Steigerwald 100 ml) raccomanda una serie chiara di

limitazioni d’uso per particolari pazienti (vedi fogli illustrativo) ed in ogni

modo la verifica, prima dell’uso di tale prodotto, di una valida ed efficiente

funzione cardiocircolatoria, dell’assenza di malattie neurologiche, della

necessaria accuratezza nel non iniettare il prodotto in una via arteriosa ed in

modo particolare del poter disporre, durante tale pratica terapeutica, di tutti

i provvedimenti necessari per una rianimazione, respirazione artificiale e

mezzi terapeutici per crampi di origine neurologica centrale” (AI 161 in inc.

MP ACC 2012/26, pag. 10-11).

“Accanto a ciò va

segnalato che questi prodotti anestetici, se somministrati in dosi importanti e

senza un adeguato controllo medico, possono causare gravi alterazioni di ritmo

cardiaco con bradicardia, ipotensione e blocco atrio-ventricolare. Occorre

dunque raccogliere un’attenta anamnesi per quanto riguarda le malattie

cardiache ed un accurato esame clinico prima dell’uso di tali sostanze in

quantità superiore a quanto generalmente usato per una piccola anestesia

locale” (AI 149 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 6)

54. Dal materiale probatorio - pur non sempre univoco - emerge con

chiarezza che AP 1 non procedeva, prima dell’applicazione dell’ozonoterapia, né

ad una rigorosa e documentata raccolta dei dati anamnestici né ad una

approfondita valutazione clinica.

Se è vero che

alcuni pazienti hanno detto il contrario, è anche e soprattutto vero che la

maggioranza di quelli cui la domanda è stata posta hanno risposto negativamente

(fra questi, AI 4, pag. 2; AI 6, pag. 2; AI 17, pag. 1; AI 19, pag. 2; AI

22, pag. 2; AI 25, pag. 2, tutti in inc. MP ACC.2009.130; __________, allegato

all’AI 20 in inc. MP.ACC.2012/26, pag. 2). E, soprattutto, che AP 1 non

procedesse ad un’anamnesi - e men che meno approfondita come richiesto dall’abc

di una buona pratica medica - è provato con sicurezza dalla

mancata tenuta di cartelle cliniche (circostanza prima negata e, poi, ammessa),

cioè dall’assenza dello strumento indispensabile a tale raccolta di dati e che

di essa è prova.

Altrettanto

totalmente assente è l’accurata e documentata sorveglianza clinica durante, ma

soprattutto dopo ogni trattamento.

55. Continuando nella sua esposizione delle corrette modalità di

applicazione dell’ozonoterapia, il dott. __________ ha scritto:

5.2. azione diretta dell’ozono

sui tessuti

E’ comunemente noto che l’ozono, a causa del

suo potere fortemente ossidante, ha un effetto infiammatorio e necrotizzante

sulle cellule e sui tessuti già in debole concentrazione. L’apparecchio

ozonosan utilizzato da AP 1 è in grado di produrre, a partire dall’ossigeno e

per azione fisico/chimica, una miscela di ossigeno e ozono in una proporzione

del 99,95% di O2 e 0.05 di O3.

Questa concentrazione di O3 è da considerarsi la massima

accettabile per non provocare danni irreversibili ai tessuti. Allo scopo di

garantire la necessaria sicurezza per il paziente occorre che le procedure per

la preparazione di questa miscela, che verrà messa in contatto con i tessuti,

prevedano un regolare controllo di qualità interno sulla miscela di gas

prodotto ed un periodico e documentato controllo dell’apparecchio da parte

della ditta produttrice” (AI 149,

in inc. MP ACC.2009.130, pag. 4).

56. È accertato, sulla scorta

della deposizione di __________, direttore tecnico e rappresentante

della ditta tedesca Dr. J. __________, produttrice e fornitrice di

apparecchiature mediche e apparecchiature ozono, che l’apparecchio per l’ozonoterapia sequestrato dagli inquirenti il 19.9.2011 (AI 90,

in inc. MP ACC 2012/26) -

nonostante sia stato utilizzato frequentemente (“non meno di 100 volte, anzi

direi sicuramente molte volte di più”, cfr. AI 187 in

inc. MP ACC 2012/26, pag. 6) -

non è mai stato revisionato:

“ mi indica con sicurezza che questo

apparecchio da quando è stato venduto non è mai stato controllato” (AI 187 in inc. MP ACC 2012/26, pag. 6).

E questo nonostante esso presentasse evidenti segni di usura, in

particolare una pesante sporcizia delle lenti del

fotometro e le guarnizioni rovinate (riparate alla bell’e meglio con dello

scotch). E’ vero che __________ ha detto che, nonostante questi segni, l’apparecchio era

funzionante e che la perdita di gas non creava “problemi/pericoli per la

salute propria e dei pazienti” (AI 187 in inc. MP ACC 2012/26, pag. 5 e 6). Tuttavia, il problema evidenziato dal perito non stava

tanto nella fuoriuscita di gas quanto nella concentrazione dell’ozono immesso

nel sangue dei pazienti.

57. Il perito ha, poi, affrontato il tema pregnante del rischio di

trasmissione di malattie:

“ 5.3. trasmissione di agenti di

malattie tramite le procedure di raccolta, manipolazione ed iniezione/infusione

È di fondamentale importanza l’utilizzo di materiale

monouso in tutte queste fasi, l’assicurare una corretta disinfezione della cute

secondo procedure scritte e validate, la sostituzione completa di aghi,

deflussori o siringhe dopo ogni iniezione/infusione e, in modo particolare,

l’assicurare e documentare l’assoluta sterilità nel caso di apertura del

sistema ed il prelievo di liquidi o gas tramite raccordi. In ogni caso, la

sterilità di gas o liquidi utilizzati, in questo caso in particolare del sangue

raccolto, deve essere periodicamente provata e documentata” (AI 149 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 4 e 5).

È noto che ogni pratica terapeutica

invasiva che prevede l’uso di aghi, cateteri o altro in grado di perforare i

tegumenti è legato ad un’importante rischio infettivo che può evolvere da una

semplice infezione locale fino ad uno stato settico generalizzato

potenzialmente letali. Per questo motivo tutte queste procedure devono essere

eseguite con mezzi adeguati per una garanzia di sterilità e da personale

operatore adeguatamente formato in materia. La garanzia di sterilità deve

riferirsi all’ambiente, ai luoghi di perforazione dei tegumenti, agli strumenti

per la perforazione, al prodotto iniettato ed alle modalità della sua

conservazione, ed all’accurata disinfezione e protezione dell’operatore. Gli standard

di qualità e sicurezza oggi richiesti in questo ambito prevedono procedure

operative scritte codificate e validate come pure sistemi di verifica e di

tracciabilità sicuri” (AI 161 in inc. MP ACC 2012/26, pag. 12).

58. Seri i rischi di

trasmissione di malattie o, comunque, di infezione sussistono anche in caso di

terapia neurale applicata senza le necessarie garanzie di igiene e sterilità:

“ per quanto attiene ai rischi di

trasmissione di malattie tramite le iniezioni stesse, vedi quanto indicato al

punto 5.3. Accanto a ciò va segnalato che questi prodotti anestetici, se

somministrati in dosi importanti e senza un adeguato controllo medico, possono

causare gravi alterazioni di ritmo cardiaco con bradicardia, ipotensione e

blocco atrio-ventricolare. Occorre dunque raccogliere un’attenta anamnesi per

quanto riguarda le malattie cardiache ed un accurato esame clinico prima

dell’uso di tali sostanze in quantità superiore a quanto generalmente usato per

una piccola anestesia locale” (AI 149 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 5 e 6).

59. Il perito ha, poi,

sottolineato come la procedura per l’applicazione della forma più invasiva di

ozonoterapia preveda gesti particolarmente densi di rischio se non eseguiti in

ambiente protetto (cioè, in un ambiente che offra le necessarie garanzie di

sterilità) e da operatori particolarmente formati:

“5.4. alterazione ed emolisi del

sangue raccolto e possibile trasfusione di emoglobina libera

Per vari motivi di ordine fisico e chimico, il sangue

raccolto in un contenitore può andare incontro ad una alterazione con lisi

cellulare e produzione di emoglobina libera, la quale, se iniettata nel circolo

sanguinio, può provocare gravissime complicazioni (coagulopatia

intravascolare). Occorre dunque che le procedure di raccolta, manipolazione e

trasfusione del sangue siano accompagnate da verifiche periodiche e documentate

sulla qualità del sangue raccolto” (AI 149 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 5).

60. E’ chiarissimo che i

luoghi in cui AP 1 praticava l’ozonoterapia e la terapia neurale erano ben

lungi dall’offrire le necessarie garanzie di igiene e sterilità.

a. lluminante, al

riguardo, è la descrizione dello studio di AP 1 che si trova nel rapporto

relativo all’ispezione effettuata dall’Ufficio del medico cantonale il 23

aprile e, poi, l’8 e, ancora, il 15 maggio 2007:

“ Il cosiddetto studio è albergato in

un locale di circa 20/25 m2. Vi sono tre porte: una che da sul

giardino, una ai piani superiori della casa e la terza collega lo studio alla

sala d’aspetto. Il locale è arredato con un lettino medico in posizione

centrale rispetto al locale (foto 1). Nell’angolo, tra la porta d’uscita al

giardino e la finestra è collocato l’apparecchio per l’ozonoterapia (foto 4).

Alla sinistra del lettino, un armadio (foto 2) con ripiani e cassettiera

contenente nello scaffale superiore i diplomi - poi sequestrati - e materiale

vario (foto 6,7) tra cui siringhe, farmaci scaduti, filtri per ozono terapia,

vecchie riviste. Alla destra della porta d’entrata una libreria (foto 3) il cui

accesso è ostacolato dalla presenza di due lettini: uno posizionato

parallelamente e l’altro a 90°; entrambi fungono da piano d’appoggio.

Lo studio, già ad uno sguardo superficiale, appare

sporco, disordinato: non consono ad un’attività medica. Scatoloni di cartone sono

appoggiati su ogni piano d’appoggio disponibile. Le pareti risultano sporche,

quella di testa al lettino sembra schizzata di sangue, ormai ingiallito dal

tempo. Anche i poster appesi e il carrello medicazioni accanto al lettino (foto

5) sono ricoperti da piccole macchioline di colore marrone chiaro. Tutti gli

armadi sono riempiti di materiale sanitario disposto in modo disordinato e

senza nessuna logica. I cassetti contengono scatole di farmaci scaduti, vecchie

siringhe ancora imballate, dépliants sanitari e non, ingialliti dal tempo. Sono

rinvenuti pure una confezione di brätzel aperta, imballaggi vuoti di whisky e

un paio di bottiglie.

La libreria (foto 3), sovraccarica di testi di

medicina, contiene anche materiale divulgativo che esula dal campo sanitario,

sparsi qui e là alcuni referti medici, lastre di pazienti e delle agende, poi

sequestrate.

2.1.1. carrello per medicazioni

il carrello o mobiletto, posto accanto al lettino

principale (foto 9), presenta macchie di sangue che a dire del AP 1 risalgono

alla sera precedente e apparterrebbero a suo figlio. All’apparenza si tratta di

macchie assai più vecchie (foto 5). Sul ripiano dello stesso è appoggiata una

bottiglia PET (foto 10) contenente aghi ri-incappucciati un flacone di procaina

con un ago rosa infilato nella membrana (foto 11) i cassetti contengono

materiale svariato siringhe usate, filtri per l’ozono terapia, farmaci scaduti,

ecc. (foto 12,13).

2.1.2. cestino rifiuti

Per terra alla destra del lettino, accanto al carrello

per medicazioni, si trova un cestino di plastica grigia contenente un sacchetto

dell’immondizia (foto 14) - per rifiuti urbani - nero, nonostante si tratti di

rifiuti sanitari. Nel cestino sono stati eliminati i flaconi usati durante

l’ozono terapia, flaconi vuoti di procaina, deflussori aghi dei filtri (foto

15).

4. conclusioni

I locali nei quali il sig. AP 1 esercitava l’ozono e

la neuraltherapie sono caratterizzati da un livello di pulizia ben al di

sotto dello standard minimo cantonale. Le procedure essenziali di

pulizie non sono state messe in atto da molti mesi, se non addirittura anni

(sott. del red). Il materiale di consumo è appoggiato su tutte le superfici

utili: pinze e forbici sono anch’esse appoggiate sul lettino. Il carrello

medicazioni risulta sporco e segnato con macchie, verosimilmente di sangue. I

cassetti sono polverosi, sporchi e disordinati (…) i disinfettanti rinvenuti

non erano a portata di mano, ma si trovavano in fondo ad un armadio e

verosimilmente non sono stati usati recentemente.

Gli armadi risultano stipati di materiale scaduto

(farmaci, siringhe, deflussori, ecc.) e ammucchiato. Sui ripiani tra depliant,

riviste medicali e altro sono stati rinvenuti alla rinfusa dei referti di

laboratorio, specialistici e lastri di pazienti” (cfr. AI 103; cfr. anche AI 111

in cui si da atto che gli esami di laboratorio hanno confermato che le macchie

di cui si parla erano di sangue umano, entrambi in inc. MP ACC.2009.130).

b. Lo stato di degrado

dei luoghi è testimoniato anche da alcuni pazienti:

__________: “sono rimasta impressionata dalle condizioni generali

dello studio, per esprimermi in parole povere una vera e propria “lozza”. (…)

Lo studio, situato al pian terreno, con scarsa luce, con parecchia polvere (…)

Ricordo di essere rimasta molto impressionata perché ero a conoscenza di una

persona che era sua paziente per delle iniezioni, trattamenti che io non mi

sarei mai fatta fare, visto lo stato generale dei luoghi” (AI 5,

in inc. MP ACC.2009.130, pag. 3; n.d.r.: la signora acquistava soltanto le pastiglie

dimagranti).

__________: “sono stata ricevuta da AP 1 che mi ha fatto accomodare

in una specie di lavanderia che fungeva da sala d'attesa (…) ad essere sincera

non appena sono entrata ho avuto una brutta sensazione perché lo studio non mi

sembrava adeguato per un medico” (AI 6 in inc. MP

ACC.2009.130, pag. 2).

__________: “Ho atteso in un locale adibito a sala d'attesa (…) .

Ricordo che nel locale adibito a sala d'attesa vi era una tenda scorrevole che

nascondeva forse una doccia o un gabinetto (…) vi erano delle bombole

d'ossigeno (…) ed altre apparecchiature” (AI

7 in inc. MP ACC.2009.130, pag.

2; cfr, anche, __________ in AI16 pag 1 e 2).

__________: “una volta mi ha fatto

entrare nel suo studio, che ho trovato molto sporco” (AI 18 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2; n.d.r.: la

signora acquistava soltanto le pastiglie dimagranti).

__________: “Mi viene chiesto che

sensazione ho avuto sullo studio. Ricordo di aver pensato che fosse più una

lavanderia che uno studio medico. Senza il consiglio dei miei amici non sarei

mai andata da lui” (AI 20 in inc. MP

ACC.2009.130, pag. 2).

c. La visione delle

foto in atti dimostra che lo stato di degrado igienico dei luoghi in cui AP 1

praticava l’ozonoterapia - anche nelle sue due forme più invasive - e la

terapia neurale non è migliorato negli anni.

61. Va,

ancora aggiunto, che è accertato che AP 1 non garantiva un controllo di qualità dei

farmaci utilizzati.

La maggior parte dei farmaci

ritrovati nel corso dell’ispezione dell’Ufficio del medico cantonale, infatti,

erano scaduti:

“ I farmaci qui

depositati risultano scaduti, con la sola eccezione dei flaconi di procaina alloggiati nel

ripiano più basso” (AI

103 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 8).

Nemmeno i farmaci erano

conservati in modo adeguato. Valgono, al riguardo, le osservazioni dell’Ufficio

del medico cantonale. Inoltre, esemplificativa è la foto in cui una bombola

(usata evidentemente per l’ozonoterapia) era conservata accanto a dei prodotti

insetticidi per le piante (cfr. CD allegato all’AI 22 in inc. MP ACC 2012/26).

62. Dagli atti risulta,

poi, che AP 1 non procedeva sistematicamente nemmeno alla disinfezione della

cute prima di ogni iniezione. Se è vero che alcuni testi dicono il contrario, è

altrettanto vero che la maggioranza dei pochi cui la questione è stata posta ha

dichiarato che AP 1 pungeva senza preventivamente disinfettare la cute.

Ma, soprattutto, a provare che AP

1 non era solito procedere, prima di bucare la cute, agli usuali procedimenti

di disinfezione è il seguente accertamento dell’Ufficio del medico cantonale:

“ i disinfettanti rinvenuti non erano

a portata di mano, ma si trovavano in fondo ad un armadio e verosimilmente non sono stati utilizzati

recentemente” (cfr.

AI 103 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 8).

63. Va, poi, ancora

sottolineato che, sull’apparecchio per l’ozonoterapia sequestrato il 19 settembre 2011, il teste __________ ha constatato la presenza

di “molte macchie che visivamente

sembrano sangue” (poi

rivelatesi, agli esami di laboratorio, essere effettivamente sangue umano, cfr. AI 163 in inc.

MP ACC.2012/26). Tali macchie si trovavano sulla valvola per l’aspirazione dell’ozono ed

anche al suo interno.

Dopo avere spiegato che, durante un

trattamento correttamente eseguito, non vi può essere fuoriuscita di sangue

umano e che l'apparecchio non può, in

nessun caso, sporcarsi di sangue poiché il sangue dal paziente non va all'apparecchio,

il teste ha concluso che:

“ Se l'apparecchio viene

utilizzato nella maniera corretta la valvola rimane pulita. L'unico modo per

essersi sporcata è che chi ha utilizzato

l'apparecchio abbia proceduto all'aspirazione dell'ozono con una siringa già

riempita parzialmente di sangue”

(cfr. AI 187 in inc. MP ACC.2012/26, pag. 6).

Al dibattimento

d’appello, AP 1 ha sostenuto di avere prestato l’apparecchio ad altri medici.

La Corte non gli

ha creduto: si trattava di una tesi, oltre che generica, evidentemente volta a

liberarsi delle sue responsabilità.

Pur non avendo,

agli atti, elementi per sostenere che l’errore di manipolazione di cui ha

riferito il signor __________ fosse la prassi, questo accertamento conferma che

AP 1 non era in grado nemmeno di garantire il rispetto di una norma igienica

basilare.

Queste le (evidenti)

conseguenze di tale errore:

“ (…) Se la sporcizia presente

sulla valvola fosse a tutti gli effetti sangue (n.d.r: ciò che, in effetti,

era), vi sarebbe un problema di contaminazione con i pazienti successivi, questo

anche se successivamente l'apparecchio viene utilizzato correttamente” (__________, AI 187 in inc. MP ACC.2012/26, pag. 6).

64. È sostanzialmente di

comune conoscenza che praticare terapie invasive, come quella di cui trattasi,

in condizioni in cui non solo non è garantita la sterilità, ma nemmeno sono

applicate le più elementari norme igieniche mette gravemente a rischio la

salute dei pazienti. Anche volendo far astrazione dalla mancata valutazione

dello stato clinico e dalla mancata raccolta dei dati anamnestici,

l’applicazione di terapie invasive nelle condizioni descritte crea un rischio -

certamente non trascurabile - di infezione e di trasmissione di malattie

infettive.

Così il perito giudiziario:

“ i pazienti trattati dal signor AP 1

nell’ambito di pratiche di ozonoterapia (…) sono stati esposti ad un rischio

accresciuto in modo molto significativo di un danno per la loro salute” (AI

149 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 7).

Il rischio accresciuto

di cui parla il perito è da intendersi in relazione sia al rischio infettivo “che

può evolvere da una semplice infezione locale fino ad uno stato settico

generalizzato potenzialmente letale”, in particolare a causa della mancata

disinfezione della cute prima di bucare (AI 161 in inc. MP ACC 2012/26, pag.

12), sia alla “trasmissione di agenti di malattia tramite la

procedura di raccolta, manipolazione ed iniezione del sangue” (AI 149 in inc.

MP ACC.2009.130, pag. 4) sia a quello dell’alterazione ed emolisi del sangue

raccolto (AI 149 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 5) di cui il perito ha parlato

in precedenza.

Sempre il perito giudiziario,

il 18 gennaio 2012, dopo la constatazione della contaminazione della valvola:

“ le persone sottoposte dal sig. AP 1

a tali pratiche (n.d.r.: manipolazione del sangue del soggetto trattato e

procedure di re-iniezione) sono state esposte a rischi sanitari potenzialmente

gravi, anche a causa di procedure non corrette, della mancanza di

un’appropriata garanzia di qualità, di funzionamento e di manutenzione degli

apparecchi utilizzati.

(…) l’evidenza

scientificamente dimostrata di una possibile trasmissione di agenti infettivi,

soprattutto virali, tramite il semplice contatto sanguigno con tracce di sangue

provenienti da un soggetto portatore di tali agenti impone, sulla base delle

direttive in vigore in tutte le strutture sanitarie del nostro Paese che, nel

caso in cui una persona dovesse entrare in contatto tramite il sangue o le

mucose con tracce di sangue estraneo, venga sottoposta ad idonei esami di

laboratorio tendenti ad escludere una tale trasmissione. Inoltre la persona

all’origine del sangue contaminante deve essere urgentemente sottoposta ad

accertamenti di laboratorio. A titolo esplicativo ricordo che tali procedure

vengono applicate correntemente nelle nostre strutture sanitarie ogni qualvolta

un operatore sanitario si punge con uno strumento sporco di sangue o anche

semplicemente che le sue mucose vengono a contatto con sangue estraneo” (AI 169

in inc. MP ACC 2012/26, pag. 3).

Il fatto che -

come ha argomentato il primo giudice motivando l’assoluzione - “solo in un

caso si sono verificate delle lesioni per una paziente” (sentenza

impugnata, consid. 9.5.b, pag. 160) è inconferente già solo perché il reato di

cui all’art. 127 CP è un reato di messa in pericolo e non di lesione.

65. Deve, poi, essere

ammesso che il rischio fatto correre da AP 1 ai pazienti cui ha applicato tali

terapie invasive era alto al punto da diventare concreto ai sensi dell’art. 127

CP. E questo, non soltanto per quanto è di comune conoscenza e conforme al

corso ordinario delle cose. Ma anche perché, se si dovesse affermare il

contrario, si dovrebbe concludere che tutte le procedure e garanzie richieste

per l’ottenimento dell’autorizzazione a praticare terapie comportanti la

manipolazione di sangue umano ai professionisti medici (e non ai praticoni come

AP 1) e agli ospedali così come le direttive emanate dai responsabili della

sanità per il caso di contatto con sangue altrui non solo non sono necessarie

ma sono il frutto di fisime e paure infondate.

66. Che AP 1 avesse

funzione di garante non può essere posto in dubbio: a lui, infatti, incombeva l'obbligo di curare la salute dei suoi pazienti nel miglior

modo possibile. Poco importa che egli non fosse in realtà

un medico. Ciò che conta è che egli, proponendosi come terapeuta, si è assunto

una carica di responsabilità nella quale la sicurezza e l'incolumità altrui era

messa in gioco (cfr. DTF 106 IV 312 consid. 6c; STF 6P.94/2003 e 6S.246/2003 del 16 ottobre 2003, consid.

8.3.3).

67. Altrettanto certo che

i pazienti non erano in grado di sfuggire da soli al pericolo creato da AP 1.

In effetti, essi potevano legittimamente considerare che egli fosse in grado di

applicare correttamente l’ozonoterapia e la terapia neurale.

Infatti, (come da lui stesso ammesso, cfr. AI 15 in classificatore

“verbali accusati-inidziati” in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2), AP 1 illustrava

loro il suo “percorso formativo” sulla scorta dei certificati emanati da

serie associazioni svizzere di categoria. Fra queste, la Schweizerische

Aerztegesellschaft für Erfahrungsmedizin e la Schweizerische Aerztegesellschaft

für Neuraltherapie (SANTH). Da quelli emessi dalla prima risultava che egli

aveva partecipato a corsi di perfezionamento post-universitario

(“nachuniversitären Fortbildung”) per la pratica dell’ozonoterapia organizzati,

proprio, da tale associazione di medici.

Da quelli emessi dalla seconda associazione, risultava, invece,

che egli aveva terminato con successo la formazione in terapia neurale (“hiermit

wird bestätigt dass (…) die Ausbildung in Neuraltherapie nach den Vorschriften

der SANTH absolviert und die abschliessende Prüfung bestanden hat”).

La fiducia generata dall’ostentazione di tali certificati - che

fortificava quella dovuta al passaparola di coloro che decantavano le virtù

terapeutiche del personaggio - faceva sì che i pazienti non fossero in grado di

avvertire una situazione di pericolo né nei luoghi né nel modo di praticare di AP

1 (cfr. STF 6S.769/1999 del 7 marzo 2000; cfr, anche, STF 6P.85/2004 e

6S.235/2004 dell’11 agosto 2004, consid. 3.1, cfr. anche __________, in op.

cit., ad art. 127 n. 16).

Sul tema, significativa è

la dichiarazione del signor __________ che si era rivolto a AP 1 perché così

consigliato dalla figlia che, a sua volta, era stata indirizzata a AP 1 dal suo

datore di lavoro (AI 16 in classificatore verbali testimoni in inc. MP

ACC.2009.130, pag. 1). Egli ha, infatti, detto di avere tranquillizzato la

moglie che si preoccupava per le condizioni igieniche dello studio dicendole

che l’importante era il fatto che la terapia funzionava:

“ Ricordo che durante il viaggio dopo

la galleria del San Bernardino mia moglie iniziava ad agitarsi pensando alle

condizioni igieniche. La tranquillizzavo dicendole che se la terapia faceva

effetto non bisognava tanto guardare di fino” (AI 16 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 1 e 2).

68. Dato è anche il

presupposto soggettivo nella forma - almeno - del dolo eventuale per i motivi

discussi nell’ambito del reato di lesioni gravi.

Il reato è, dunque, realizzato

nei confronti di un numero indeterminato di pazienti cui, nel corso di 11 anni,

AP 1 ha praticato:

- l’ozonoterapia

nella forma della raccolta di sangue periferico del paziente, del suo

arricchimento con ozono e ossigeno atmosferico e successiva retrasfusione per

via endovenosa nonché dell’iniezione diretta per via intramuscolare o nelle

cavità articolari e

- la

terapia neurale

in un ambiente e con modalità

che non offrivano le necessarie garanzie di sterilità ed igiene.

Commisurazione

della pena

69. In occasione del

dibattimento d’appello, la difesa - in via subordinata - ha chiesto che

l’eventuale pena da infliggere all’imputato sia sospesa condizionalmente e che,

nella sua fissazione, vengano tenuti in considerazione:

“ il lungo tempo trascorso, la

violazione del principio di celerità, l’età dell’imputato, la particolare

severità dell’inchiesta nonché il carcere preventivo già sofferto al quale

vanno aggiunte le pesanti misure sostitutive del carcere cui l’imputato è stato

sottoposto” (verbale dib. d’appello, pag. 5).

Dal canto suo, il procuratore

pubblico ha chiesto che AP 1 venga condannato “alla pena detentiva di 24

mesi da espiare dedotto il carcere preventivo sofferto, non opponendosi ad

un’eventuale sospensione parziale” (verbale dib. d’appello, pag. 5).

70. Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa

è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; 128 IV 73 consid.

4; 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010,

consid. 2.1 e 2.2.2;6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5;6B_78/2008,

6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2;6B_370/2007 del 12

marzo 2008, consid. 2.2;6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti).

71. Secondo

l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le

condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice

condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in

misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della

pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di

pena.

72. Giusta l’art. 48 lett.

e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso

visto il tempo trascorso dal reato e se da allora l’autore ha tenuto buona

condotta.

Secondo giurisprudenza ormai consolidata, è data applicazione di quest’attenuante

specifica quando i 2/3 del termine di prescrizione sono trascorsi (per

l’accertamento del tempo trascorso il giudice deve riferirsi, quando il

condannato ha proposto appello, al momento in cui è reso il giudizio di secondo

grado; DTF 132 IV 1 consid 6.2.1. pag. 4; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010).

73. Il principio della

celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non

appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui (art. 29 cpv. 1

Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139).

Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della

celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di

questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa

(DTF 130 IV 54). La questione di sapere se il principio della celerità sia

stato violato va decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del

lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del

procedimento, del comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi

morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è

l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché

sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che

un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.

La giurisprudenza ha, ad

esempio, giudicato inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio

di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase d’istruttoria (STF

6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2).

Siccome i ritardi nella

procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale Federale ha fatto

derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a

livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più

frequenti, una riduzione oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche

l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, DTF 130 IV 54,

124 I 139 e 117 IV 124).

74. AP 1 risponde dei

reati di:

- infrazione

aggravata alla LStup, punito con una pena detentiva non inferiore

a un anno cumulabile con una pena pecuniaria (cfr. art.

19 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. c LStup);

- lesioni gravi,

punito con una pena detentiva sino a 10 anni o con una pena pecuniaria non

inferiore a 180 aliquote giornaliere (cfr. art. 122 CP);

- abbandono, punito

con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria (art. 127 CP).

75. a. Per quanto concerne

innanzitutto l’infrazione aggravata alla LStup - reato che presenta il quadro

edittale più ampio - si rileva che la colpa di AP 1 si attesta ad un livello di

gravità almeno media.

Dal profilo oggettivo, qualifica la colpa di AP 1 il numero di pillole

dimagranti che il rapporto del farmacista cantonale ha stabilito come vendute:

178'560, corrispondenti a 496 trattamenti completi. L’imputato, con una

disinvoltura che lascia basiti, ha, senza esserne autorizzato, dunque fornito a

decine (se non a centinaia) di persone ingenti quantitativi di sostanze

potenzialmente pericolose per la loro salute, reiterando nel suo agire per un

periodo tutt’altro che trascurabile (quasi 4 anni).

Dal profilo soggettivo, va poi considerato che egli ha delinquito

per puro scopo di lucro, come ben dimostra il guadagno da lui conseguito.

Di gravità piuttosto alta deve, invece, essere considerata la

colpa dell’imputato in relazione al reato di abbandono. Dal profilo oggettivo

sorprende, innanzitutto, la superficialità con cui egli - per molti anni - ha

dispensato ai suoi pazienti la terapia neurale e l’ozonoterapia. Molteplici - e

tutte preoccupanti - sono le lacune che ne hanno caratterizzato l’operato:

dalla mancata raccolta dei dati anamnestici dei pazienti alla mancata tenuta

delle loro cartelle cliniche, dalle più che carenti condizioni igieniche dello

studio di __________ alle insufficienti procedure di disinfezione degli

strumenti utilizzati e della cute, dalla mancata revisione e manutenzione

dell’apparecchio per l’ozonoterapia al mancato controllo dei farmaci

utilizzati. Come indicato dal perito, a seguito di queste manchevolezze, il

rischio per i pazienti trattati di essere esposti ad un danno per la loro

salute (e anche per la loro vita) era “accresciuto in modo molto significativo”.

Dal profilo soggettivo connota, poi, negativamente la colpa di AP

1 la determinazione e la pervicacia con cui egli - nelle deplorevoli condizioni

surriferite - ha continuato a praticare le sue terapie malgrado due

carcerazioni subite e nonostante i ripetuti divieti di esercitare qualsiasi

tipo di arte medica impartitigli dapprima (il 21 giugno 1995) dalla Sezione

sanitaria dell’allora Dipartimento delle opere sociali e poi (l’8 aprile e il

23 settembre 2011) dal procuratore pubblico.

La colpa di AP 1 si attesta, infine, ad un livello di gravità media in

relazione all’episodio di lesioni gravi ai danni di __________. La donna, come

visto, a causa delle carenti procedure di disinfezione predisposte nei suoi

confronti da AP 1, ha subito un’infezione che ha compromesso gravemente la

funzionalità del ginocchio destro rendendo necessario l’impianto di una

protesi.

Visto quanto precede, tenuto conto del quadro edittale e dei fattori legati

all’autore - aggravanti (la precedente condanna sancita dal tribunale Jugoslavo

nonché le ricadute nell’illegalità nonostante le carcerazioni preventive subite

e i divieti impartiti dalle autorità amministrative, prima, e dal procuratore

pubblico, poi) ed attenuanti (l’età avanzata che aumenta la sensibilità alla pena)

- questa Corte ritiene adeguata alla colpa dell’insorgente la pena detentiva di

2 anni e 6 mesi.

b. Contrariamente a

quanto richiesto dalla Difesa e a quanto ammesso dai primi giudici, non può in

concreto trovare applicazione l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. e

CP.

Nonostante il tempo trascorso dai fatti costitutivi di infrazione alla LStup e

di abbandono superi (parzialmente) i 2/3 del termine di prescrizione (ovvero 10

anni), difetta in concreto il presupposto della buona condotta. Basti al

riguardo pensare che AP 1 - nonostante i divieti impartitigli dalle autorità -

ha continuato a praticare l’ozonoterapia e la terapia neurale ai suoi pazienti

fino a settembre 2011 (continuando ad esporli a pericolo per la loro salute

nelle modalità descritte al consid. 60-68) così come ha continuato, fino al 23

aprile 2007, a vendere le pillole dimagranti contenenti sostanze stupefacenti.

c. Come a ragione

sostenuto dai primi giudici deve, invece, essere ritenuta una lieve violazione

del principio di celerità in relazione al secondo procedimento penale, nella

misura in cui risulta dagli atti che il Ministero pubblico ha iniziato a

istruire l’episodio relativo alle lesioni patite da __________ solo 13 mesi

dopo la segnalazione da parte del medico cantonale, avvenuta il 23 febbraio

2010.

Una tale inattività ha - inevitabilmente - comportato un ritardo nella

conduzione dell’inchiesta, per la quale si giustifica, a mente di questa Corte,

una riduzione di pena di 2 mesi.

d. Nessuna deduzione di

pena può infine essere accordata per “il carcere preventivo già

sofferto” poiché non risulta che le condizioni di detenzione siano state

particolarmente dure. Nemmeno una riduzione si giustifica a causa delle misure

sostitutive del carcere cui AP 1 è stato astretto ritenuto come la loro

conformità al diritto e la necessità della loro adozione sia stata verificata e

confermata dalle competenti autorità.

e. Visto tutto quanto

precede questa Corte conferma la pena detentiva di 28 mesi, da dedursi il

carcere preventivo sofferto, inflitta all’imputato dai primi giudici con il

giudizio impugnato.

Sospensione condizionale della pena

76. Giusta l’art. 42 cpv.

1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un

lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se

una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal

commettere nuovi crimini o delitti.

Ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente

l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una

pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente

conto della colpa dell’autore.

Per costante giurisprudenza, le condizioni soggettive previste all’art. 42 CP

per la concessione della sospensione condizionale integrale della pena si

applicano pure alla sospensione condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV

1 consid. 5.3.1).

Per stimare il rischio di recidiva - occorre procedere ad una ponderazione di

una serie di circostanze così da avere una visione d’insieme della personalità

dell’autore. Accanto ai precedenti penali e alle circostanze legate al nuovo

reato, vanno considerate la vita anteriore e la reputazione dell’autore così

come tutti gli altri fatti rivelatori del carattere dell’autore e che

permettono di fare una prognosi sulla sua futura condotta (ad esempio il

rapporto di lavoro, la presenza di legami sociali o la dipendenza da sostanze).

Determinante è la situazione personale al momento della decisione. È illecito

attribuire ad alcune circostanze un peso maggiore, trascurandone altre. Come

nella commisurazione della pena (art. 50 CP) i motivi devono essere descritti

nella sentenza di modo che si possa esaminare la corretta applicazione del

diritto federale (DTF 134 IV 140 consid. 4.4, 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV

193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).

77. In concreto, per

quanto concerne la sospensione parziale della pena - alla quale, peraltro, non

si oppone la pubblica accusa - questa Corte si riconferma nelle considerazioni

svolte dai primi giudici che vengono qui riprodotte in applicazione dell’art. 82

cpv. 4 CPP:

“ la pervicacia con cui l'imputato ha

perseverato nello svolgere (…) l'attività di medico nonostante la carcerazione preventiva,

anche dopo la sua scarcerazione e l'insistenza nel pretendere, ancora oggi, di

essere medico, vantandosi pure che, se

viaggia all'estero è perché solo all'estero sarebbero capaci di

riconoscere le sue "qualità professionali",

preoccupano parecchio questa Corte nell'ottica della prognosi. Sennonché, sia quel che sia, negli ultimi anni prima del

processo, non risulta che egli abbia, di nuovo, interessato le autorità giudiziarie, almeno dopo l'ultima sentenza della CRP in materia di carcerazione preventiva. A

ciò aggiungasi, ancora una volta, l'età avanzata che dovrebbe già di per sé ridurre le probabilità che altri pazienti

caschino nell'inganno, di guisa che la prognosi non può dirsi

completamente negativa” (sentenza impugnata, consid. 10g, pag. 164).

Va poi ancora rilevato, a complemento di quanto precede, che nemmeno

dopo la celebrazione del dibattimento di primo grado, l’imputato risulta avere ancora

assunto comportamenti penalmente rilevanti.

La scrivente Corte conferma, pertanto, la sospensione parziale della pena

detentiva inflitta a AP 1 in ragione di 22 mesi, con un periodo di prova di 3

anni.

Deve pure essere confermato - a valere quale norma di condotta ex art. 94 CP -

il divieto assoluto, per tutto il periodo di prova, di esercitare

qualsivoglia attività medica, paramedica, sanitaria, e/o affine su qualsiasi

paziente, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, con l’avvertenza che in

caso di mancato rispetto sarà ordinata l’esecuzione effettiva della pena

sospesa.

Tassazione della nota d’onorario

78. Il difensore d’ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto al

dibattimento la sua nota d’onorario 14 settembre 2015 relativa al procedimento

d’appello che espone complessivi fr. 14’092,50, di cui fr. 12'777.60.- di

onorario (corrispondenti a 71,02 ore di lavoro) e fr. 271.- di spese, oltre

all’IVA (cfr. doc. I in inc. 17.2015.86).

79. a. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito

secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si

svolge il procedimento.

b. Giusta l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu) l’onorario dell’avvocato che opera in

regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla

base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF

1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 06.06.2006, consid.

8.5 e seg.).

c. La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del

tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della

qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero

degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha

partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.

21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 02.07.2009, consid.

2.1; STF 6B_960/2008 del 22.01.2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti in Commentaire

romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler

Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 135, n. 3,

pag. 909).

d. In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui

va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole

conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato

ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e

sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga

complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del

29.12.2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42).

e. Non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario

ritenuto, tra l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza

giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007

del 12.11.2007 consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione

21.06.1995, in re avv. B.; 08.11.1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3,

pag. 236; Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen

Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581;

Bernasconi ed altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario,

Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135, n. 4, pag. 290).

80. Del

tempo complessivo esposto di 71 ore appaiono adeguate 63 ore e 20 min. che

vengono tassate a fr. 180.- l’ora, con conseguente approvazione dell’onorario

per fr. 11'400.-.

a. Non vengono invece approvate 7 ore e 40 min. per i seguenti motivi:

- il dispendio

orario complessivo esposto di 7 ore e 55 min. per i colloqui (telefonici e non)

con il cliente risulta eccessivo; esso va pertanto ridotto a 4 ore, tempo più

che sufficiente per discutere della fattispecie (peraltro già approfondita in

occasione del procedimento di primo grado) ed approntare una strategia

difensiva;

- il tempo (stimato) esposto

di 8 ore per la partecipazione al dibattimento dev’essere ridotto a 3 ore e 45

min. conformemente agli orari indicati sul relativo verbale.

b. Le

spese esposte per complessivi fr. 271.- appaiono congrue e sono integralmente

approvate.

c. L’IVA

va calcolata nella misura dell’8% e assomma a fr. 933.70.

81. La nota

professionale dell’avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr.

12'604,70.-.

In applicazione del principio ricordato da questa Corte al consid. 147 della

sua sentenza 7.6.2013 (inc. 17.2012.149) e in applicazione per analogia

dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, ritenuto come AP 1 sia stato assolto dalle

imputazioni di truffa aggravata e di falsità in certificati, è stabilito che

egli dovrà rimborsare allo Stato soltanto il 75% dell’importo riconosciuto a

favore della sua patrocinatrice (art. 135 cpv. 4 lett. a e 5 CPP).

Indennizzo e riparazione del torto morale

82. Con l’istanza di

indennizzo e riparazione del torto morale - consegnata brevi manu alla

Corte durante il dibattimento d’appello - AP 1 postula, innanzitutto, la

rifusione da parte dello Stato delle note d’onorario dei tre avvocati di

fiducia avvicendatisi nella difesa nel corso degli anni (l’avv. __________,

l’avv. __________ e l’avv. __________). Sempre con riferimento alle sue spese

legali egli chiede poi - per il caso di un suo ritorno a miglior fortuna - la

rifusione delle tre note d’onorario dell’attuale avvocato d’ufficio nonché la

differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale.

Egli chiede, inoltre, un’indennità di fr. 15'271,80.- per il danno economico

patito e di fr. 137'000.- per la riparazione del torto morale subito.

83. Giusta l’art. 429 cpv.

1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi

confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese

sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett.

a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento

penale (lett. b). Inoltre, per la lett. c di detto articolo, l’imputato assolto

o nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ha diritto ad una

riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi

interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

84. Per l’art. 430 cpv. 1

lett. a CPP, l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la

riparazione del torto morale se l’imputato ha provocato in modo illecito e

colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento.

Un rifiuto o una riduzione dell'indennità può essere operata

quando l'interessato abbia provocato l'apertura del procedimento penale o ne

abbia complicato lo svolgimento con un comportamento riprovevole e colpevole

sotto il profilo del diritto civile, chiaramente lesivo di una regola giuridica

(STF 6B_291/2013 del 12 dicembre 2013, consid. 4.2; DTF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2). Il giudice deve riferirsi ai principi generali della

responsabilità per atti illeciti e fondare il suo giudizio su fatti

incontestati o chiaramente stabiliti. Per determinare se il comportamento in

questione giustifichi la riduzione dell'indennità, deve prendere in

considerazione ogni norma giuridica appartenente al diritto federale o

cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto (STF 6B_291/2013

del 12 dicembre 2013, consid. 4.2; DTF 116 Ia 162 consid. 2c; 112 Ia 371 consid. 2a in fine).

85. Non occorre dilungarsi

per spiegare come, in concreto, sia del tutto evidente che l’avvio dei

procedimenti penali che hanno condotto all’odierno giudizio è completamente

ascrivibile al comportamento colpevole dell’imputato che, esercitando nei

termini sin qui descritti come medico/terapeuta, ha agito in pieno dispregio

sia delle norme più volte ricordate - prima fra tutte, la LSan e, poi, fra le

altre norme violate, l’art. 19 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. c LStup - sia

delle decisioni delle diverse autorità che, più volte, gli hanno fatto divieto

di esercitare e/o praticare qualsiasi attività che avesse, anche lontanamente,

connotazioni sanitarie.

È a causa di questo suo testardo

perseverare nel violare leggi e decisioni dell’autorità che sono stati aperti i

procedimenti penali che lo vedono coinvolto: è, dunque, in applicazione

dell’art. 430 cpv 1 lett. a CPP, che l’istanza di risarcimento presentata da AP

1 è integralmente respinta.

Tassa di giustizia e spese

procedurali

86. Considerato l’esito

del processo, la tassa di giustizia e le spese giudiziarie

relative al procedimento di primo grado - per complessivi fr. 47'867,04 - sono

poste a carico di AP 1 e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria),

anticipate dallo Stato.

Gli oneri processuali

dell’appello dell’imputato, pari a fr. 3’200.-, sono posti per 3/4 a suo carico

e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), anticipati dallo Stato.

La rimanenza è posta a carico dello Stato.

Gli oneri processuali

dell’appello incidentale del PP, pari a fr. 2000.-, sono posti a carico dello

Stato.

Risarcimenti compensatori, confische e dissequestri

87. Al dibattimento

d’appello, AP 1 ha chiesto il dissequestro

“ degli importi depositati su conti

del Ministero pubblico e del Tribunale penale, dei conti bancari,

dell’immobile, della polizza __________ e di tutti gli oggetti e di tutti i

valori menzionati alle pagg. da 8 a 15 dell’AA” (cfr. verbale dib. d’appello

pag. 5).

88. Come risulta dall’AA,

nel corso del procedimento penale a carico di AP 1 il procuratore pubblico ha

proceduto a sequestrare - oltre a diversi oggetti, documenti e a vario

materiale sanitario - i seguenti valori patrimoniali:

- mappale n. __________ di __________

intestato a AP 1;

- relazione n__________ presso __________

intestata a AP 1 (saldo al 22.9.2015 di CHF 134'033.-);

- relazione n. __________ presso __________

intestata a AP 1 (saldo al 15.9.2015 di CHF 63'205.-);

conti intestati a AP 1 presso __________, e meglio:

- conto n. __________ (saldo al 30.9.2015 di CHF 275'281.50);

- conto n. __________ (saldo al 30.9.2015 di CHF 7'998.35);

- conto n. __________ (saldo al 30.9.2015 di CHF 5'852.30);

- deposito titoli n. __________ (per un valore di CHF 12'078.- al 30.09.2015);

- denaro

in contante sequestrato il 15 maggio 2007 presso l’abitazione di __________ e

contenuto in un armadietto di proprietà dell’imputato (cfr. AI 102 in inc. MP

ACC.2009.130) per complessivi CHF 29’120.-, Eur 24’535.-; USD 9’779.-

depositati in CHF sul conto __________ presso Banca __________ per un importo

di fr. 82'150,78 stato 6.10.2015);

- quota parte di CHF 1’000.- della rendita

mensile di CHF 2’547.90 connessa alla polizza n. __________ __________ (CHF)

versata da __________ a partire dal 26.9.2008 prima al MP e poi al TPC (saldo

al 14.9.2015 di fr. 61'343,65 depositati presso il TPC);

- n. 106 azioni __________ (per un valore

di CHF 22'959.60.- al 28.09.2015);

- un Convertible Bond del valore di CHF 1’000.-

(per un valore di CHF 6'297.50.- al 28.09.2015).

Il denaro contante sequestrato il 6 aprile 2011

sulla persona di AP 1 (cfr. verbale di sequestro allegato all’AI 23 in inc. MP

ACC 2012.26 indicato nell’AA), per complessivi fr. 2'170.-, è stato

restituito all’imputato il 27 ottobre 2011 (cfr. AI 124 in inc. MP ACC

2012.26).

89. La Corte di prime

cure, dopo aver ricordato l’entità dei valori patrimoniali sequestrati

all’imputato, ha spiegato che:

“ fino a concorrenza dell'importo

totale dell'indebito profitto, gli averi sui conti in sequestro sono stati

confiscati. Visto il saldo positivo tra indebito profitto ed averi in

sequestro, la Corte ha proceduto al dissequestro, da eseguirsi solo una volta

cresciuta integralmente in giudicato la sentenza (anche per garantire eventuali

appellazioni adesive), delle 106 azioni, del Convertible Bond e della polizza __________.

Inoltre, vista l'eccedenza positiva già grazie al valore delle liquidità sui

conti in sequestro, sempre a crescita in giudicato integrale della sentenza,

viene ordinato il dissequestro dei beni immobiliari”

(sentenza impugnata, consid. 11.d, pag. 166).

I primi giudici hanno poi ancora spiegato di avere proceduto a

confiscare, a tutela dell’ordine pubblico, “tutto il materiale sanitario, i

diplomi e la documentazione che in qualche modo potrebbe ancora lasciare

equivocare sulla formazione medica dell’imputato” (sentenza impugnata, consid.

11.f, pag. 167).

Ciò posto, i primi giudici hanno ordinato:

a) la

confisca di tutto quanto

indicato ai punti da 5 a 15.1 AA, nonché dei beni di cui agli Al 21, 22, 29,

45, 59, 90 dell'incarto MP 2010.1637 (dispositivo n. 5);

b) la confisca e la

distruzione degli oggetti indicati al punto 11 AA, nonché di quelli di cui agli Al 21, 22, 29, 45, 59, 90 dell'incarto MP

2010.1637 e dei seguenti oggetti di cui al punto 9 AA:

- una confezione pastiglie gialle (20 pastiglie);

- tre fiale calcium Sandoz + vitamina C;

- una fiala Humegan 75 con diluente,

- una fiala progesterone;

- scatola K-Y Gel (tubetto);

- Deaftol Spray 20 ml;

- 1 bottiglietta (falcone) Mirsol 100 ml

- 1 flacone vuoto Procain Hydrochloridurn con ago rosa;

- 1 scatola Gevilan con 50 compresse;

- 1 scatola con 4 fiale zwischenhirn 0.5 ml;

- 1 tubetto di vaselina;

- 1 scatola ditali in lattice;

- 1 siringa da 50 ml con ago rosa;

- 1 siringa da 10 ml con ago blu;

- 5 aghi per siringa, teruno rosa;

- 1 ozonosan set;

- 1 ozonosan keimstop;

- 1 flacone vuoto ozonosan, Vakuumflasche da 250 ml;

- 2 vecchie siringhe, confezionate 09.11.1979;

- frigorifero locale lavanderia: tre siringhe Decapeptyl

0.1 mg (dispositivo n. 5.1);

c) il dissequestro di tutto quanto indicato al punto 15.2. AA, fatti salvi l'importo, al 27 novembre 2014 di

CHF 82'109,58 nonché i seguenti beni di cui è ordinata la confisca e

distruzione:

- 1 attestato di capacità Confederazione Svizzera a nome

di AP 1 rilasciato il mese di aprile 1977 (termine tirocinio laborist);

- 1 attestato di capacità Confederazione Svizzera a nome

__________ rilasciato in aprile 1978 (per aver superato gli esami di Laborant

B);

- 1 documento redatto in cirillico riposto in un

astuccio in plastica verde n. 4394315;

- 1 tessera di legittimazione Kantonspital St. Gallen AP

1 1 timbro Dr. med. AP 1;

- n. 2 confezioni Merional 751,4;

- 1 confezione Rapid White;

- 1 minitimbro rosso Dr. med. AP 1;

- 1 confezione Merional 75 I.U;

- n. 8 fogli etichette auto collanti Dr. med. AP 1 (dispositivo n. 5.3);

d)

la confisca, eccezione fatta della cauzione, di

tutti gli averi in contanti già in sequestro fino a concorrenza della somma al 1. dicembre 2014 di complessivi

fr. 585’521,85. Il restante del denaro in contanti, le 106 azioni _________, il

Convertible Bond e la polizza nr. __________ come tale sono dissequestrati a crescita in giudicato

integrale della sentenza (dispositivo 5.4);

e)

a crescita in giudicato integrale della

sentenza il dissequestro del mappale n. __________ di __________ intestato a AP

1 (dispositivo n. 5.5).

90. a. Giusta l’art. 69 cpv. 1

CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina

la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un

reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono

la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico.

Giusta il cpv. 2 del medesimo disposto, il giudice può ordinare che gli oggetti

confiscati siano resi inservibili o distrutti.

b. Giusta l’art. 70 cpv.

1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il

prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore

di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo

di ripristinare la situazione legale.

c. A norma dell'art. 71

cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più

reperibili, siccome consumati, dissimulati o alienati, il giudice ordina in

favore dello Stato un risarcimento equivalente, e ciò per evitare che colui che

si è spossessato di valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato

rispetto a chi li ha conservati (DTF 129 IV 109 consid. 3.2; 123 IV 74 consid.

3; FF 1993 III pag. 221). Il risarcimento equivalente ha, dunque, un ruolo

sostitutivo della confisca (“Ersatzforderung”) e, in quanto tale, non

può creare vantaggi o inconvenienti (DTF 123 IV 74 consid. 3). In ragione del

suo carattere sussidiario, il risarcimento equivalente può, quindi, essere

ordinato solo nell’eventualità in cui, se valori patrimoniali fossero stati

disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata (STF 1B_185/2007 del 30

novembre 2007 consid. 10.1; Schmid, Kommentar, Einziehung

Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, II ed. 2007 n. 99 ad art. 70-

72).

Il risarcimento equivalente soggiace, quindi, alle stesse condizioni

della confisca (Schmid, op. cit., n. 105 ad art. 70-72). Ciò significa che il

giudice, per poter ordinare un simile provvedimento, deve accertare che

l'infrazione che si è consumata era generatrice di profitti e che valori

patrimoniali provento del reato sono stati incorporati nel patrimonio

dell'accusato (STF 1B_185/2007 del 30 novembre 2007 consid. 10.1).

L’art. 71 cpv. 2 CP prescrive, poi, che il giudice può prescindere in tutto o

in parte dall’ordinare un risarcimento quando questo risulti presumibilmente

inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell’interessato.

d. Giusta l’art. 71 cpv.

3 CP, in vista dell’esecuzione del risarcimento equivalente, l’autorità

inquirente o il giudice del merito (Trechsel/Pieth, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art.

71 n. 3; Madleine Hirsig-Vouilloz, in Commentaire Romand, CP I, Basilea 2011, ad

art. 71 n. 32) può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato

(STF 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 10.1).

91. Si osserva

preliminarmente che, in assenza di contestazioni da parte del procuratore

pubblico, i dissequestri disposti dalla prima Corte - e meglio il dissequestro

delle 106 azioni __________, del Convertible Bond, della polizza n. __________, del mappale n.

__________ di __________ nonché degli oggetti indicati al dispositivo n. 5.3

del giudizio impugnato - sono passati in giudicato.

92. Visto i proventi

dell’infrazione aggravata alla LStup stabiliti al consid. 35.7, e considerato

come non sia possibile accertare se e, se si, su quale conto essi siano

confluiti, si giustifica la condanna di AP 1 ad un risarcimento equivalente in

favore dello Stato ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CP: AP 1 deve, dunque, essere

condannato ad un risarcimento di fr. 201'070.-.

A garanzia del pagamento del risarcimento compensatorio (art. 71 cpv. 3 CP),

degli oneri processuali di primo e secondo grado nonché delle note d’onorario

del difensore d’ufficio pure di entarmbi le sedi (art. 268 cpv. 1 lett. a CPP)

si dispone il mantenimento del sequestro conservativo sui conti

n. __________ (saldo al 30.9.2015 di CHF

275'281.50) e n. __________ (saldo al

30.9.2015 di CHF 7'998.35) presso la __________.

Tutti gli altri averi patrimoniali in sequestro - in particolare, gli altri

conti bancari presso la __________ e quelli presso il __________ nonché il

denaro contante sequestrato il 15 maggio 2007 presso l’abitazione di __________

e depositato presso __________ - possono essere dissequestrati a favore

dell’imputato ritenuto come non sia accertato che sono provento di reato.

93. Per quanto concerne

infine il materiale sanitario, i medicamenti e la documentazione varia

sequestrati presso il domicilio dell’imputato, questa Corte, in assenza di

specifiche contestazioni da parte della Difesa, conferma, nella sostanza,

quanto ordinato dai primi giudici.

In particolare, devono essere confiscati (e parzialmente distrutti) tutti

quegli oggetti indicati ai dispositivi n. 5.1 e 5.3 del giudizio impugnato ad

eccezione dei seguenti attestati che possono essere dissequestrati in quanto

documenti corrispondenti, per quanto risulta, alla realtà formativa

dell’imputato:

- 1

attestato di capacità svizzero a nome di AP 1 rilasciato il mese di aprile 1977

(termine tirocinio Laborist)

- 1

attestato di capacità svizzero a nome di __________ rilasciato in aprile 1978

(per aver superato gli esami di Laborant B).

I primi giudici non si sono determinati sugli oggetti/documenti in

sequestro relativi agli AI 23, 38, 41, 84, 152 e 190 dell'incarto MP 2010.1637.

Al riguardo la scrivente Corte ordina:

- la confisca di tutti gli oggetti/documenti sequestrati indicati nell’AI

23 nonché della documentazione sequestrata presso __________ (AI 84) rispettivamente

al domicilio dell’imputato il 5 dicembre 2011 (AI 152);

- il dissequestro dei seguenti oggetti/documenti:

- 1 televisore PANASONIC S/N FK - 0110795 modello n. TX PSOC10E e 1 televisore PANASONIC S/N FJ0450003 modello n.

TX P42x2SE depositati presso il

servizio reperti (Al 38);

- passaporto svizzero dell'imputato AP 1 __________ e carta d'identità svizzera

dell'imputato AP 1 __________ (Al 41);

-

autovettura

Chevrolet Caprice Classic con 3 chiavi immatricolata __________ e autovettura

Chevrolet Caprice Classic di colore rosso, con targa trasferibile __________

depositate presso il servizio reperti (Al 190).

Cauzione

94. Come visto, i primi

giudici hanno ordinato la liberazione della cauzione di fr. 50'000.- a favore

del terzo che l’aveva prestata previa deduzione della tassa di giustizia e

delle spese a carico di AP 1 (cfr. sentenza impugnata, dispositivo 5.6).

a. Il TF ha già avuto

modo di stabilire che la possibilità di impiegare la cauzione svincolata “per

la copertura di pene pecuniarie, multe, spese ed indennità” (cfr. art. 239

cpv. 2 CPP) vale solo per le garanzie fornite dall’imputato e non per quelle

fornite da terze persone che dovranno essere loro interamente restituite (cfr.

STF 1B_286/2012 del 19 novembre 2012, consid. 7.5.2; DTF 135 I 63, consid. 4;

cfr. anche Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2014, ad art. 239 n. 5; Härri, in

Basler Kommentar, StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 239 n. 10;

Schmocker, in Commentaire romand, Code de Procédure pénale suisse, Basilea

2011, ad art. 239 n. 7).

b. Visto quanto precede

e considerato come non sia contestato che la cauzione è stata prestata da un

terzo (tale __________, cfr. verbale dib. di primo grado, pag. 4), essa dovrà

essere integralmente liberata a favore di quest’ultimo (che dovrà debitamente

legittimarsi).

Per questi

motivi,

visti gli

art. 6, 10, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 239, 268 cpv. 1,

379 e segg. e 398 e segg. CPP;

122, 127,

CP;

19 cpv. 1

lett. c e cpv. 2 lett. c LStup,

42 e segg. 47, 49, 69, 70-71, 73 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428

cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

I. L’appello di AP 1 è

parzialmente accolto.

Considerandi

II. L’appello

incidentale del procuratore pubblico è accolto.

Di conseguenza, ritenuto che, in assenza d’impugnazione, i dispositivi

n. 2 (relativamente all’assoluzione dal reato di falsità in certificati), 5.3 (relativamente

ai dissequestri ordinati), 5.4 (relativamente ai dissequestri ordinati), 5.5, 6

nonché 6.1 della sentenza 1° dicembre 2014 della Corte delle assise criminali

sono passati in giudicato;

1.

AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla LStup per avere, a __________ presso il

proprio domicilio, tra il 3 novembre 2003 e il giorno dell’arresto

intervenuto il 23 aprile 2007, senza essere autorizzato, venduto a numerose pazienti ingenti quantitativi di

capsule dimagranti contenenti sostanze

stupefacenti, realizzando in tal modo un guadagno di fr. 201'070.-;

1.2

lesioni

gravi per avere, nel corso del mese di novembre 2009, a __________, ferito __________

compromettendo la funzionalità del suo ginocchio destro.

1.3

abbandono, per avere, a __________, Minusio, __________

ed in altre non meglio precisate località, tra il 27 novembre 2000 e gli inizi

del mese di settembre 2011, esposto i suoi pazienti a pericolo di morte o a

grave imminente pericolo di perdita della salute.

2.

AP 1 è prosciolto dall’imputazione di truffa aggravata di cui al pto. 6

dell’AA mentre il procedimento a suo carico relativo all’imputazione di truffa

aggravata di cui al pto. 1 dell’AA è abbandonato.

3.

AP 1 è

condannato:

3.1

alla pena detentiva di 28 (ventotto) mesi da dedurre il carcere

preventivo sofferto;

3.2

al versamento in favore dello Stato di fr. 201'070.- a titolo di risarcimento

compensatorio.

4.

L’esecuzione della pena è parzialmente sospesa in ragione di 22

(ventidue) mesi con un periodo di prova di 3 (tre) anni; per il resto è da

espiare.

4.1

Per tutto il periodo di prova, quale norma di condotta, a AP 1 è fatto

divieto assoluto di esercitare qualsivoglia attività medica, paramedica,

sanitaria, e/o affine su qualsiasi paziente, sia a titolo oneroso, sia a titolo

gratuito, con l’avvertenza che in caso di mancato rispetto sarà ordinata

l’esecuzione effettiva della pena sospesa.

5.

A garanzia del pagamento del risarcimento compensatorio nonché degli

oneri processuali e delle note d’onorario relativi ai

procedimenti di primo e secondo grado, è mantenuto il sequestro conservativo sui conti n. __________ e n. __________ presso la __________.

6.

È ordinato il dissequestro:

a. del conto n. __________ e del deposito

titolo n. __________ presso la __________, delle relazioni n. __________ e n. __________

presso il __________ nonché del denaro contante sequestrato il 15 maggio 2007

presso l’abitazione di __________ e depositato presso la __________;

b. dei due attestati di capacità, dei due

televisori, delle due autovetture nonché del passaporto e della carta

d’identità dell’imputato indicati al consid. 93 del presente giudizio.

7.

È ordinata:

a.

la confisca di

tutto quanto indicato ai

punti da 5 a 15.1 AA, nonché

degli oggetti di cui agli Al 21, 22, 23, 29, 45, 59, 84, 90 e 152 dell'incarto

MP 2010.1637;

b.

la confisca e la distruzione degli oggetti e

dei documenti indicati al punto 11 AA, nonché di quelli indicati agli Al 21, 22, 29, 45, 59, 90 dell'incarto

MP 2010.1637 e di quelli di cui al punto 9 AA indicati al consid. 89.b del

presente giudizio;

c. la confisca e la distruzione degli oggetti e documenti indicati al

consid. 89.c del presente giudizio, fatta eccezione dei due attestati di

capacità.

8.

È ordinata la liberazione della cauzione a favore

dell'avente diritto (che dovrà legittimarsi).

9.

Gli oneri processuali di primo grado sono

integralmente posti a carico di AP 1 e, per esso (al beneficio dell’assistenza

giudiziaria), anticipati dallo Stato.

10.

La

nota professionale 14 settembre 2015 dell’avvocato DI 1 è approvata per:

- onorario fr.

11'400.-

- spese fr.

271.

-

- IVA fr. 933.70

Totale fr.

12'604.70

e posta a carico dello Stato.

10.1

Contro questa decisione

è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale

federale, 6501 Bellinzona.

10.2

La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via

Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente

Dispositivo

dispositivo.

10.3. Visto il suo parziale

proscioglimento, AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato la retribuzione nella

misura di 3/4.

11. Gli oneri

processuali dell’appello di AP 1, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 3'000.-

b)

altri disborsi fr.

200.-

fr. 3'200.-

sono posti

per 3/4 a carico dell’appellante e, per esso (al beneficio dell’assistenza

giudiziaria), anticipati dello Stato. La rimanenza è posta a carico dello

Stato.

12. Gli

oneri processuali dell’appello incidentale del procuratore pubblico,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1'800.-

b)

altri disborsi fr.

200.-

fr.

2'000.-

sono posti a carico dello Stato.

13. Intimazione a:

14. Comunicazione a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Dipartimento

sanità e socialità, 6501 Bellinzona

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

3003 Berna

- Ufficio

assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato,

Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.