17.2015.39
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
22 giugno 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
17.2015.39+89
Locarno
22 giugno 2015/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del da
AP 1
rappr. dall'
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 12 dicembre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 12 dicembre 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 18 marzo 2015;
esaminati gli atti;
preso atto che: - AP 1, cittadina etiope nata il __________
ad __________, è entrata in Svizzera il 31 dicembre 2007 senza alcun documento
d’identità;
- attualmente risiede ad __________,
ospite di una famiglia del luogo, e, per il suo sostentamento, beneficia
dell’aiuto d’urgenza che le garantisce il minimo vitale (scritto 27.10.2014 AP
1 a Pretura penale; al riguardo, si osserva che, dalla decisione 24
ottobre 2014 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento in materia di
aiuto d’urgenza, risulta che, per il mese di novembre 2014, all’imputata sono
state concesse prestazioni assistenziali per complessivi fr. 1'215.55: fr.
300.-, per il suo sostentamento, versati a SOS Ticino; fr. 315.55, per il
premio della cassa malati, versati direttamente all’istituzione interessata;
fr. 600.-, per l’affitto, versati direttamente alla persona che le dava
alloggio);
- dopo il suo arrivo nel
nostro Paese, ha presentato due domande di asilo (la prima il 4 gennaio 2008 e
la seconda il 20 febbraio 2012) che l’allora Ufficio federale della migrazione
ha respinto con decisioni di non entrata nel merito datate 29 febbraio 2008
rispettivamente 3 aprile 2012 (all. all’AI 1);
- passate in giudicato le
suddette decisioni, nei confronti di AP 1 sono stati emessi due ordini di
lasciare la Svizzera, l’ultimo dei quali con effetto al 13 aprile 2012;
- malgrado ciò, la donna non
ha mai lasciato il territorio elvetico ma ha soggiornato in varie località ticinesi;
- il 14 aprile 2014,
interrogata per una presunta infrazione alla Legge federali sugli stranieri, AP
1 ha ammesso di essere a conoscenza dell’obbligo di lasciare la Svizzera ma di
non avervi dato seguito, continuando a soggiornare, tra il 13 aprile 2012 ed il
14 aprile 2014, in territorio elvetico (PS AP 1 14.4.2014, pag. 3). Ha spiegato
che al suo sostentamento provvede grazie all’aiuto d’urgenza offertole dal
Cantone (PS AP 1 14.4.2014, pag. 4). Ha pure dichiarato di avere chiesto ed
ottenuto che i suoi parenti in Etiopia le inviassero una copia della sua carta
d’identità che ha, poi, consegnato alla Polizia cantonale di Bellinzona (PS AP
1 14.4.2014, pag. 4). Ha però affermato che:
“ non è mia intenzione per il momento
rientrare nel mio paese d’origine. (…) Spero di rimanere in Svizzera, ottenere
un permesso, imparare la lingua italiana e lavorare per potermi mantenere da
sola. (…) spero che in futuro possa ricevere un permesso che mi permetta di
lavorare dignitosamente” (PS AP 1 14.4.2014, pag. 4);
- con decreto d’accusa 29
agosto 2014, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autrice colpevole di soggiorno
illegale per avere soggiornato, a Gerra (Verzasca) e in diverse altre
località del canton Ticino, fra il 14 aprile 2012 ed il 14 aprile 2014, priva
di ogni autorizzazione e priva di qualsiasi documento di legittimazione valido,
malgrado le fosse stato intimato dalle competenti autorità di lasciare la
Svizzera entro il 13 aprile 2012. In applicazione della pena, il PP ha proposto
la sua condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna,
sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che al
pagamento di tasse e spese di giustizia;
- avverso il DA, AP 1 ha
interposto tempestiva opposizione;
- con scritto 27 ottobre
2014 alla Pretura penale, l’imputata ha giustificato la sua permanenza su suolo
elvetico adducendo, da un lato, l’impossibilità di recarsi in altri Paesi
europei:
“ poiché sarei allontanata
immediatamente verso la Svizzera (accordi di Dublino)”;
e, dall’altro,
l’impossibilità di rientrare in Etiopia:
“ Paese nel quale temo di essere
esposta a gravi persecuzioni, dopo ormai 7 anni di assenza. (…) Non posso
tornare in Etiopia perché la mia vita sarebbe in grave pericolo”;
- interrogata dal presidente
della Pretura penale, al dibattimento di primo grado, l’imputata ha ribadito le
sue precedenti dichiarazioni, affermando in particolare quanto segue:
“ non sono partita perché sono malata,
ho il diabete. Inoltre non posso andare da nessun’altra parte, verrei subito
riportata in Svizzera. Sono stata informata che esiste un programma “aiuto al
ritorno”. Non ho preso contatto con i responsabili di questo programma (…)
perché non voglio andare da nessuna parte. Ho paura che altrove non potrei
curarmi adeguatamente. Non ho preso contatto con l’Ambasciata del mio Paese per
potervi ritornare. Nel mio Paese vive ancora mia madre, ma noi siamo 9 tra
fratelli e sorelle e le entrate non sono sufficienti per il sostentamento di
tutti. Io sono quindi in Svizzera per poter vivere e non voglio andarmene via”
(verbale di interrogatorio dell’imputata, allegato al verb. dib. di primo grado,
pag. 1);
- con sentenza 12 dicembre
2014, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione di cui al
DA, non ritenendo peraltro validi i motivi giustificativi addotti
dall’imputata:
“ i motivi di salute addotti, per la
prima volta, in sede di dibattimento e neppure documentati, non sono tali da
giustificare la permanenza illegale sul territorio elvetico; la malattia di cui
è affetta l’imputata (ndr: il diabete) non richiede di principio cure
particolari o necessità di ospedalizzazione, ma può essere trattata con le
dovute terapie medicamentose anche altrove, ciò che quindi non le impedisce
obiettivamente di lasciare la Svizzera; (…) l’imputata neppure può appellarsi
alla Convenzione conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati,
atteso che l’autorità d’asilo non le ha mai riconosciuto tale statuto e che
tale decisione non può essere rimessa in discussione a posteriori dal giudice
penale; (…) il Paese d’origine dell’imputata risulta attualmente caratterizzato
da un’apprezzabile stabilità politico-sociale, nonostante la difficile
situazione finanziaria; (…) nella fattispecie concreta non sono quindi dati
motivi giustificativi validi per ammettere la situazione di illegalità che
perdura ormai da anni” (sentenza impugnata, pag. 3 e 4).
Il primo giudice ha, quindi, condannato AP 1 ad una pena detentiva
di 30 giorni da espiare, oltre che al pagamento di tasse e spese giudiziarie.
Con riferimento alla commisurazione della pena, il pretore penale ha
sottolineato che:
“ pur con tutta la comprensione per la
difficile situazione personale e finanziaria dell’imputata, visto
Considerandi
l’atteggiamento da lei assunto nel voler perseverare in uno stato di
illegalità, ignorando completamente l’ordine di lasciare la Svizzera, v’è da
credere che la pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, proposta dal
Procuratore pubblico non sia sufficiente per dissuaderla dal commettere il
medesimo reato in futuro. (…) inoltre dato lo statuto dell’imputata e le sue
condizioni finanziarie v’è naturalmente da attendersi che né una pena
pecuniaria né un lavoro di utilità pubblica possano essere eseguiti” (sentenza
impugnata, pag. 4);
- contro la sentenza della
Pretura penale, la condannata ha tempestivamente annunciato di voler interporre
appello. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con
dichiarazione di appello 18 marzo 2015, ha precisato di impugnare l’intera sentenza, postulando il suo proscioglimento, l’annullamento della pena stabilita
dalla prima istanza e l’attribuzione di tasse e spese relative alla procedura
di appello allo Stato;
- in data 11 giugno 2015 è
stato celebrato il pubblico dibattimento d’appello durante il quale il
procuratore pubblico ha postulato la conferma del decreto di accusa, mentre il
difensore, in via principale, sulla scorta dell’art. 52 CP, ha chiesto che la
sua assistita venga mandata esente da pena e, in via subordinata, ha postulato
la condanna ad una pena pecuniaria minima da porre al beneficio della
sospensione condizionale;
considerato che - giusta l’art. 115 cpv. 1 lett. b
LStr, chiunque soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la
scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno
autorizzato è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena
pecuniaria;
- per l’art. 41 CP, il
giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare,
soltanto se non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale e
vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non
potranno essere eseguiti (cpv. 1). Il giudice deve motivare in modo
circostanziato questa forma di pena (cpv. 2);
- per l’art. 42 cpv. 1 CP,
il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro
di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena
senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere
nuovi crimini o delitti;
ritenuto che - non vi sono dubbi circa la
colpevolezza dell’imputata, considerato come ella fosse consapevole
dell’obbligo di lasciare il territorio elvetico e come, ciò nonostante, abbia
omesso di davi seguito e questo benché non potesse prevalersi di alcun valido
motivo giustificativo, atteso che - così come illustrato nella sentenza
impugnata - quelli da lei invocati non possono essere ritenuti sufficienti;
- i presupposti applicativi
dell’art. 52 CP non sono manifestamente realizzati;
- riguardo alla
commisurazione della pena, va detto, sin d’ora, che la sanzione inflitta
all’appellante in prima sede appare sproporzionata.
L’argomentazione del primo giudice - secondo cui v’è da credere
che una pena pecuniaria sospesa condizionalmente non sia sufficiente per
dissuadere l’imputata dal reiterare nella commissione del medesimo reato in
futuro e che, dato il suo statuto e le sue condizioni finanziarie, v’è da
attendersi che né una pena pecuniaria né un lavoro di pubblica utilità possano
essere eseguiti - non convince.
In concreto, la pronuncia di una pena detentiva di breve durata
senza condizionale si scontra già al primo requisito posto dall’art. 41 CP,
ritenuto che non corrisponde al vero che i presupposti per la sospensione
condizionale ex art. 42 CP non sono adempiuti.
Non vi sono, infatti, ragioni per formulare una prognosi negativa
in relazione al comportamento futuro di AP 1, e meglio per ritenere che una
pena sospesa condizionamente non abbia sufficiente effetto deterrente e non
basti a trattenere la donna dal commettere nuovi reati. Non v’è, cioè, ragione
di ritenere che AP 1, alla sua prima condanna per soggiorno illegale (PS AP 1
14.4
, pag. 4; estratto 22.10.2014 del casellario giudiziale svizzero), non
si attenga in futuro alla normativa federale vigente in materia di stranieri.
Vero è che, in corso d’inchiesta, ella ha dichiarato di non essere
intenzionata a lasciare la Svizzera e a far rientro nel suo Paese d’origine.
Tale esternazione non va, tuttavia, presa alla lettera -anche considerato che
la donna ha aggiunto di sperare ancora di ottenere un permesso (PS AP 1
14.4
, pag. 4) - ma va inserita nel suo contesto. Va letta, cioè, come
un’affermazione fatta sulla scia della disperazione di dover tornare nel suo
Paese d’origine dove, di tutta evidenza, le condizioni di vita sono più
difficili rispetto a quelle di cui si gode in Svizzera. Non vi è, però, alcun
motivo per credere che la signora AP 1 non tornerà a più miti consigli al
momento venuto e che, compresa l’impossibilità di ottenere un permesso per
risiedere nel nostro Paese, saprà essere ragionevole quando si tratterà di
concretizzare il suo rimpatrio.
Essendo adempiuti i presupposti della sospensione condizionale
della pena, l’art. 41 CP non trova applicazione. Già soltanto per questo, la
pronuncia di una pena detentiva di 30 giorni senza condizionale viola il diritto
federale.
Ma v’è di più.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il TF ha avuto
modo di chiarire che non basta che l’imputato disponga di mezzi finanziari
molto modesti perché si possa concludere che una pena pecuniaria non potrà
essere eseguita, preferendole una pena detentiva di breve durata da espiare ex
art. 41 CP.
Nella DTF 134 IV 97 i giudici federali hanno, infatti, chiarito
che la volontà del legislatore non era quella di riservare la possibilità di
essere condannati ad una pena pecuniaria agli autori benestanti, spiegando che,
se avesse voluto privare gli autori meno abbienti di siffatta opportunità, la
pena pecuniaria sarebbe spesso (ossia per tutti i condannati a basso reddito) risultata
una sanzione inadeguata e altrettanto spesso sarebbe stata rimpiazzata da una
pena detentiva, ciò che avrebbe disatteso l’idea - che permea la revisione
della parte generale del CP - di far assurgere la pena pecuniaria a pena
principale del sistema sanzionistico svizzero (consid. 5.2.3). L’Alta Corte
federale ha precisato che, nel caso di persone dalle condizioni economiche
modeste - quali i beneficiari dell’assistenza sociale, le persone non attive
professionalmente, le persone che si occupano della tenuta della casa
(casalinghi) o gli studenti - va semplicemente fissata un’aliquota bassa che
tenga conto della loro situazione (consid. 5.2.3).
In concreto, il fatto che benefici dell’assistenza sociale ancora
non significa che AP 1 non sia in grado di eseguire - se del caso facendo capo
a facilitazioni di pagamento ex art. 35 CP - una pena pecuniaria il cui
ammontare sia fissato ad un livello adeguatamente basso per tenere conto della
sua modesta situazione finanziaria (consid. 5.2.4).
In questo caso - così come in quello sottoposto al giudizio del TF
- la pronuncia di una pena detentiva di breve durata senza condizionale
condurrebbe alla pronuncia di una pena detentiva sostitutiva anticipata che
contravverrebbe ai principi fondanti della revisione del CP (consid. 5.2.4).
Nulla muta - come rilevato dai giudici federali nella
summenzionata sentenza - che lo Stato, concedendo le prestazioni assistenziali,
di fatto autofinanzi indirettamente il pagamento della pena pecuniaria,
ritenuto come lo scopo di tale sanzione non si esaurisca nel privare il condannato
dei suoi mezzi finanziari ma consista nella conseguente limitazione dello
standard di vita e dei consumi, finalità che viene raggiunta anche presso
condannati che dipendono dall’aiuto sociale prestato loro dallo Stato (DTF 134
IV 97 consid. 5.2.3 e 5.2.4);
- da tutto quanto sopra
deriva che adeguata alla colpa di AP 1 non è tanto una pena detentiva da
scontare quanto una pena pecuniaria sospesa condizionalmente, sanzione che, del
resto, era stata proposta - sulla scorta della prassi vigente in materia presso
il Ministero pubblico (cfr. requisitoria del PP al dibattimento d’appello) - dal
procuratore pubblico nel DA.
Se è vero che il giudice non è vincolato alla pena proposta dal PP
nel DA (Donatsch/Schwarzenegger/Wohlers, Strafprozessrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra
2014, § 12, pag. 306), questa Corte ritiene che non è certo questo il caso in
cui si giustifica di scostarsene;
- ritenuto come la colpa
della signora - malata e disorientata al punto da non essere più in grado di
alcuna progettualità (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 2) - sia lieve, la pena
pecuniaria va ridotta rispetto a quella proposta nel DA e fissata in 5 aliquote
giornaliere, sospese condizionalmente con un periodo di prova di due anni;
- l’ammontare dell’aliquota
- che il PP ha proposto di fissare in fr. 30.- - appare eccessivo a fronte
delle condizioni finanziarie dell’imputata e va, pertanto, ridotto a fr. 10.-
(DTF 135 IV 180 consid. 1.4);
- ne consegue che l’appello
deve essere parzialmente accolto;
- visto
l’esito dell’appello, la tassa per la motivazione scritta della sentenza di
primo grado (pari a fr. 400.-) è posta a carico dello Stato, mentre le restanti
tasse e spese relative alla procedura di primo grado (pari a fr. 250.-)
rimangono a carico della condannata (art. 428 cpv. 3 CPP). Viste le particolari
circostanze e l’esito dellappello, non si prelevano né tasse né spese per la
procedura di secondo grado;
- le spese per la difesa
d’ufficio sono poste a carico dello Stato. La nota professionale presentata
dall’avv. DI 1 appare adeguata e viene, pertanto, approvata così come esposta.
Ne deriva che è riconosciuta a favore del difensore una retribuzione di
complessivi fr. 606.40 corrispondenti a fr. 500.- di onorario, fr. 61.50 di
spese e fr. 44.90 di IVA.
Dispositivo
Per questi motivi,
previo esame del fatto e del diritto,
visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84,
135, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP,
115 LStr;
34, 41 e 42 CP;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente
il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
parzialmente accolto.
Di conseguenza, AP 1:
1.1. è dichiarata autrice
colpevole di soggiorno illegale per avere soggiornato, a __________ e in
diverse altre località del canton Ticino, fra il 14 aprile 2012 ed il 14 aprile
2014, priva di ogni autorizzazione e priva di qualsiasi documento di
legittimazione valido, malgrado le fosse stato intimato dalle competenti
autorità che doveva lasciare la Svizzera entro il 13 aprile 2012;
1.2. è condannata alla pena
pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 10.- (dieci) cadauna, per
un totale di fr. 50.- (cinquanta);
1.2.1. L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
2.1. La nota professionale
dell’avv. DI 1 è approvata per:
- onorario fr. 500.00
- spese fr. 61.50
- IVA fr.
44.90
Totale fr. 606.40
a carico dello Stato.
2.2. Contro la presente
decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale
penale federale, 6501 Bellinzona.
2.3.
La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,
all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della
giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del
presente dispositivo e la nota d’onorario.
3.
3.1. La tassa per la
motivazione scritta della sentenza di primo grado è posta a carico dello Stato,
mentre le restanti tasse e spese relative alla procedura di primo grado
rimangono a carico della condannata.
3.2. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia per la procedura d’appello.
4. Intimazione
a:
5. Comunicazione
a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.