Lexipedia

Decisione

17.2015.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 giugno 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

17.2015.39+89

Locarno

22 giugno 2015/cv

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero

pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello

avviata con annuncio del da

AP 1

rappr. dall'

contro la sentenza emanata nei

suoi confronti il 12 dicembre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona

(motivazione scritta intimata il 12 dicembre 2014)

richiamata la dichiarazione di appello 18 marzo 2015;

esaminati gli atti;

preso atto che: - AP 1, cittadina etiope nata il __________

ad __________, è entrata in Svizzera il 31 dicembre 2007 senza alcun documento

d’identità;

- attualmente risiede ad __________,

ospite di una famiglia del luogo, e, per il suo sostentamento, beneficia

dell’aiuto d’urgenza che le garantisce il minimo vitale (scritto 27.10.2014 AP

1 a Pretura penale; al riguardo, si osserva che, dalla decisione 24

ottobre 2014 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento in materia di

aiuto d’urgenza, risulta che, per il mese di novembre 2014, all’imputata sono

state concesse prestazioni assistenziali per complessivi fr. 1'215.55: fr.

300.-, per il suo sostentamento, versati a SOS Ticino; fr. 315.55, per il

premio della cassa malati, versati direttamente all’istituzione interessata;

fr. 600.-, per l’affitto, versati direttamente alla persona che le dava

alloggio);

- dopo il suo arrivo nel

nostro Paese, ha presentato due domande di asilo (la prima il 4 gennaio 2008 e

la seconda il 20 febbraio 2012) che l’allora Ufficio federale della migrazione

ha respinto con decisioni di non entrata nel merito datate 29 febbraio 2008

rispettivamente 3 aprile 2012 (all. all’AI 1);

- passate in giudicato le

suddette decisioni, nei confronti di AP 1 sono stati emessi due ordini di

lasciare la Svizzera, l’ultimo dei quali con effetto al 13 aprile 2012;

- malgrado ciò, la donna non

ha mai lasciato il territorio elvetico ma ha soggiornato in varie località ticinesi;

- il 14 aprile 2014,

interrogata per una presunta infrazione alla Legge federali sugli stranieri, AP

1 ha ammesso di essere a conoscenza dell’obbligo di lasciare la Svizzera ma di

non avervi dato seguito, continuando a soggiornare, tra il 13 aprile 2012 ed il

14 aprile 2014, in territorio elvetico (PS AP 1 14.4.2014, pag. 3). Ha spiegato

che al suo sostentamento provvede grazie all’aiuto d’urgenza offertole dal

Cantone (PS AP 1 14.4.2014, pag. 4). Ha pure dichiarato di avere chiesto ed

ottenuto che i suoi parenti in Etiopia le inviassero una copia della sua carta

d’identità che ha, poi, consegnato alla Polizia cantonale di Bellinzona (PS AP

1 14.4.2014, pag. 4). Ha però affermato che:

“ non è mia intenzione per il momento

rientrare nel mio paese d’origine. (…) Spero di rimanere in Svizzera, ottenere

un permesso, imparare la lingua italiana e lavorare per potermi mantenere da

sola. (…) spero che in futuro possa ricevere un permesso che mi permetta di

lavorare dignitosamente” (PS AP 1 14.4.2014, pag. 4);

- con decreto d’accusa 29

agosto 2014, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autrice colpevole di soggiorno

illegale per avere soggiornato, a Gerra (Verzasca) e in diverse altre

località del canton Ticino, fra il 14 aprile 2012 ed il 14 aprile 2014, priva

di ogni autorizzazione e priva di qualsiasi documento di legittimazione valido,

malgrado le fosse stato intimato dalle competenti autorità di lasciare la

Svizzera entro il 13 aprile 2012. In applicazione della pena, il PP ha proposto

la sua condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna,

sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che al

pagamento di tasse e spese di giustizia;

- avverso il DA, AP 1 ha

interposto tempestiva opposizione;

- con scritto 27 ottobre

2014 alla Pretura penale, l’imputata ha giustificato la sua permanenza su suolo

elvetico adducendo, da un lato, l’impossibilità di recarsi in altri Paesi

europei:

“ poiché sarei allontanata

immediatamente verso la Svizzera (accordi di Dublino)”;

e, dall’altro,

l’impossibilità di rientrare in Etiopia:

“ Paese nel quale temo di essere

esposta a gravi persecuzioni, dopo ormai 7 anni di assenza. (…) Non posso

tornare in Etiopia perché la mia vita sarebbe in grave pericolo”;

- interrogata dal presidente

della Pretura penale, al dibattimento di primo grado, l’imputata ha ribadito le

sue precedenti dichiarazioni, affermando in particolare quanto segue:

“ non sono partita perché sono malata,

ho il diabete. Inoltre non posso andare da nessun’altra parte, verrei subito

riportata in Svizzera. Sono stata informata che esiste un programma “aiuto al

ritorno”. Non ho preso contatto con i responsabili di questo programma (…)

perché non voglio andare da nessuna parte. Ho paura che altrove non potrei

curarmi adeguatamente. Non ho preso contatto con l’Ambasciata del mio Paese per

potervi ritornare. Nel mio Paese vive ancora mia madre, ma noi siamo 9 tra

fratelli e sorelle e le entrate non sono sufficienti per il sostentamento di

tutti. Io sono quindi in Svizzera per poter vivere e non voglio andarmene via”

(verbale di interrogatorio dell’imputata, allegato al verb. dib. di primo grado,

pag. 1);

- con sentenza 12 dicembre

2014, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione di cui al

DA, non ritenendo peraltro validi i motivi giustificativi addotti

dall’imputata:

“ i motivi di salute addotti, per la

prima volta, in sede di dibattimento e neppure documentati, non sono tali da

giustificare la permanenza illegale sul territorio elvetico; la malattia di cui

è affetta l’imputata (ndr: il diabete) non richiede di principio cure

particolari o necessità di ospedalizzazione, ma può essere trattata con le

dovute terapie medicamentose anche altrove, ciò che quindi non le impedisce

obiettivamente di lasciare la Svizzera; (…) l’imputata neppure può appellarsi

alla Convenzione conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati,

atteso che l’autorità d’asilo non le ha mai riconosciuto tale statuto e che

tale decisione non può essere rimessa in discussione a posteriori dal giudice

penale; (…) il Paese d’origine dell’imputata risulta attualmente caratterizzato

da un’apprezzabile stabilità politico-sociale, nonostante la difficile

situazione finanziaria; (…) nella fattispecie concreta non sono quindi dati

motivi giustificativi validi per ammettere la situazione di illegalità che

perdura ormai da anni” (sentenza impugnata, pag. 3 e 4).

Il primo giudice ha, quindi, condannato AP 1 ad una pena detentiva

di 30 giorni da espiare, oltre che al pagamento di tasse e spese giudiziarie.

Con riferimento alla commisurazione della pena, il pretore penale ha

sottolineato che:

“ pur con tutta la comprensione per la

difficile situazione personale e finanziaria dell’imputata, visto

Considerandi

l’atteggiamento da lei assunto nel voler perseverare in uno stato di

illegalità, ignorando completamente l’ordine di lasciare la Svizzera, v’è da

credere che la pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, proposta dal

Procuratore pubblico non sia sufficiente per dissuaderla dal commettere il

medesimo reato in futuro. (…) inoltre dato lo statuto dell’imputata e le sue

condizioni finanziarie v’è naturalmente da attendersi che né una pena

pecuniaria né un lavoro di utilità pubblica possano essere eseguiti” (sentenza

impugnata, pag. 4);

- contro la sentenza della

Pretura penale, la condannata ha tempestivamente annunciato di voler interporre

appello. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con

dichiarazione di appello 18 marzo 2015, ha precisato di impugnare l’intera sentenza, postulando il suo proscioglimento, l’annullamento della pena stabilita

dalla prima istanza e l’attribuzione di tasse e spese relative alla procedura

di appello allo Stato;

- in data 11 giugno 2015 è

stato celebrato il pubblico dibattimento d’appello durante il quale il

procuratore pubblico ha postulato la conferma del decreto di accusa, mentre il

difensore, in via principale, sulla scorta dell’art. 52 CP, ha chiesto che la

sua assistita venga mandata esente da pena e, in via subordinata, ha postulato

la condanna ad una pena pecuniaria minima da porre al beneficio della

sospensione condizionale;

considerato che - giusta l’art. 115 cpv. 1 lett. b

LStr, chiunque soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la

scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno

autorizzato è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena

pecuniaria;

- per l’art. 41 CP, il

giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare,

soltanto se non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale e

vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non

potranno essere eseguiti (cpv. 1). Il giudice deve motivare in modo

circostanziato questa forma di pena (cpv. 2);

- per l’art. 42 cpv. 1 CP,

il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro

di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena

senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere

nuovi crimini o delitti;

ritenuto che - non vi sono dubbi circa la

colpevolezza dell’imputata, considerato come ella fosse consapevole

dell’obbligo di lasciare il territorio elvetico e come, ciò nonostante, abbia

omesso di davi seguito e questo benché non potesse prevalersi di alcun valido

motivo giustificativo, atteso che - così come illustrato nella sentenza

impugnata - quelli da lei invocati non possono essere ritenuti sufficienti;

- i presupposti applicativi

dell’art. 52 CP non sono manifestamente realizzati;

- riguardo alla

commisurazione della pena, va detto, sin d’ora, che la sanzione inflitta

all’appellante in prima sede appare sproporzionata.

L’argomentazione del primo giudice - secondo cui v’è da credere

che una pena pecuniaria sospesa condizionalmente non sia sufficiente per

dissuadere l’imputata dal reiterare nella commissione del medesimo reato in

futuro e che, dato il suo statuto e le sue condizioni finanziarie, v’è da

attendersi che né una pena pecuniaria né un lavoro di pubblica utilità possano

essere eseguiti - non convince.

In concreto, la pronuncia di una pena detentiva di breve durata

senza condizionale si scontra già al primo requisito posto dall’art. 41 CP,

ritenuto che non corrisponde al vero che i presupposti per la sospensione

condizionale ex art. 42 CP non sono adempiuti.

Non vi sono, infatti, ragioni per formulare una prognosi negativa

in relazione al comportamento futuro di AP 1, e meglio per ritenere che una

pena sospesa condizionamente non abbia sufficiente effetto deterrente e non

basti a trattenere la donna dal commettere nuovi reati. Non v’è, cioè, ragione

di ritenere che AP 1, alla sua prima condanna per soggiorno illegale (PS AP 1

14.4

, pag. 4; estratto 22.10.2014 del casellario giudiziale svizzero), non

si attenga in futuro alla normativa federale vigente in materia di stranieri.

Vero è che, in corso d’inchiesta, ella ha dichiarato di non essere

intenzionata a lasciare la Svizzera e a far rientro nel suo Paese d’origine.

Tale esternazione non va, tuttavia, presa alla lettera -anche considerato che

la donna ha aggiunto di sperare ancora di ottenere un permesso (PS AP 1

14.4

, pag. 4) - ma va inserita nel suo contesto. Va letta, cioè, come

un’affermazione fatta sulla scia della disperazione di dover tornare nel suo

Paese d’origine dove, di tutta evidenza, le condizioni di vita sono più

difficili rispetto a quelle di cui si gode in Svizzera. Non vi è, però, alcun

motivo per credere che la signora AP 1 non tornerà a più miti consigli al

momento venuto e che, compresa l’impossibilità di ottenere un permesso per

risiedere nel nostro Paese, saprà essere ragionevole quando si tratterà di

concretizzare il suo rimpatrio.

Essendo adempiuti i presupposti della sospensione condizionale

della pena, l’art. 41 CP non trova applicazione. Già soltanto per questo, la

pronuncia di una pena detentiva di 30 giorni senza condizionale viola il diritto

federale.

Ma v’è di più.

Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il TF ha avuto

modo di chiarire che non basta che l’imputato disponga di mezzi finanziari

molto modesti perché si possa concludere che una pena pecuniaria non potrà

essere eseguita, preferendole una pena detentiva di breve durata da espiare ex

art. 41 CP.

Nella DTF 134 IV 97 i giudici federali hanno, infatti, chiarito

che la volontà del legislatore non era quella di riservare la possibilità di

essere condannati ad una pena pecuniaria agli autori benestanti, spiegando che,

se avesse voluto privare gli autori meno abbienti di siffatta opportunità, la

pena pecuniaria sarebbe spesso (ossia per tutti i condannati a basso reddito) risultata

una sanzione inadeguata e altrettanto spesso sarebbe stata rimpiazzata da una

pena detentiva, ciò che avrebbe disatteso l’idea - che permea la revisione

della parte generale del CP - di far assurgere la pena pecuniaria a pena

principale del sistema sanzionistico svizzero (consid. 5.2.3). L’Alta Corte

federale ha precisato che, nel caso di persone dalle condizioni economiche

modeste - quali i beneficiari dell’assistenza sociale, le persone non attive

professionalmente, le persone che si occupano della tenuta della casa

(casalinghi) o gli studenti - va semplicemente fissata un’aliquota bassa che

tenga conto della loro situazione (consid. 5.2.3).

In concreto, il fatto che benefici dell’assistenza sociale ancora

non significa che AP 1 non sia in grado di eseguire - se del caso facendo capo

a facilitazioni di pagamento ex art. 35 CP - una pena pecuniaria il cui

ammontare sia fissato ad un livello adeguatamente basso per tenere conto della

sua modesta situazione finanziaria (consid. 5.2.4).

In questo caso - così come in quello sottoposto al giudizio del TF

- la pronuncia di una pena detentiva di breve durata senza condizionale

condurrebbe alla pronuncia di una pena detentiva sostitutiva anticipata che

contravverrebbe ai principi fondanti della revisione del CP (consid. 5.2.4).

Nulla muta - come rilevato dai giudici federali nella

summenzionata sentenza - che lo Stato, concedendo le prestazioni assistenziali,

di fatto autofinanzi indirettamente il pagamento della pena pecuniaria,

ritenuto come lo scopo di tale sanzione non si esaurisca nel privare il condannato

dei suoi mezzi finanziari ma consista nella conseguente limitazione dello

standard di vita e dei consumi, finalità che viene raggiunta anche presso

condannati che dipendono dall’aiuto sociale prestato loro dallo Stato (DTF 134

IV 97 consid. 5.2.3 e 5.2.4);

- da tutto quanto sopra

deriva che adeguata alla colpa di AP 1 non è tanto una pena detentiva da

scontare quanto una pena pecuniaria sospesa condizionalmente, sanzione che, del

resto, era stata proposta - sulla scorta della prassi vigente in materia presso

il Ministero pubblico (cfr. requisitoria del PP al dibattimento d’appello) - dal

procuratore pubblico nel DA.

Se è vero che il giudice non è vincolato alla pena proposta dal PP

nel DA (Donatsch/Schwarzenegger/Wohlers, Strafprozessrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra

2014, § 12, pag. 306), questa Corte ritiene che non è certo questo il caso in

cui si giustifica di scostarsene;

- ritenuto come la colpa

della signora - malata e disorientata al punto da non essere più in grado di

alcuna progettualità (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 2) - sia lieve, la pena

pecuniaria va ridotta rispetto a quella proposta nel DA e fissata in 5 aliquote

giornaliere, sospese condizionalmente con un periodo di prova di due anni;

- l’ammontare dell’aliquota

- che il PP ha proposto di fissare in fr. 30.- - appare eccessivo a fronte

delle condizioni finanziarie dell’imputata e va, pertanto, ridotto a fr. 10.-

(DTF 135 IV 180 consid. 1.4);

- ne consegue che l’appello

deve essere parzialmente accolto;

- visto

l’esito dell’appello, la tassa per la motivazione scritta della sentenza di

primo grado (pari a fr. 400.-) è posta a carico dello Stato, mentre le restanti

tasse e spese relative alla procedura di primo grado (pari a fr. 250.-)

rimangono a carico della condannata (art. 428 cpv. 3 CPP). Viste le particolari

circostanze e l’esito dellappello, non si prelevano né tasse né spese per la

procedura di secondo grado;

- le spese per la difesa

d’ufficio sono poste a carico dello Stato. La nota professionale presentata

dall’avv. DI 1 appare adeguata e viene, pertanto, approvata così come esposta.

Ne deriva che è riconosciuta a favore del difensore una retribuzione di

complessivi fr. 606.40 corrispondenti a fr. 500.- di onorario, fr. 61.50 di

spese e fr. 44.90 di IVA.

Dispositivo

Per questi motivi,

previo esame del fatto e del diritto,

visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84,

135, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP,

115 LStr;

34, 41 e 42 CP;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente

il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, AP 1:

1.1. è dichiarata autrice

colpevole di soggiorno illegale per avere soggiornato, a __________ e in

diverse altre località del canton Ticino, fra il 14 aprile 2012 ed il 14 aprile

2014, priva di ogni autorizzazione e priva di qualsiasi documento di

legittimazione valido, malgrado le fosse stato intimato dalle competenti

autorità che doveva lasciare la Svizzera entro il 13 aprile 2012;

1.2. è condannata alla pena

pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 10.- (dieci) cadauna, per

un totale di fr. 50.- (cinquanta);

1.2.1. L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

2.1. La nota professionale

dell’avv. DI 1 è approvata per:

- onorario fr. 500.00

- spese fr. 61.50

- IVA fr.

44.90

Totale fr. 606.40

a carico dello Stato.

2.2. Contro la presente

decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

2.3.

La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,

all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della

giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del

presente dispositivo e la nota d’onorario.

3.

3.1. La tassa per la

motivazione scritta della sentenza di primo grado è posta a carico dello Stato,

mentre le restanti tasse e spese relative alla procedura di primo grado

rimangono a carico della condannata.

3.2. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia per la procedura d’appello.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.