Lexipedia

Decisione

17.2015.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 maggio 2015Italiano78 min

Source ti.ch

Fatti

i seni con varie scuse;

-

in un’occasione, accarezzandole dapprima le gambe, toccatole le natiche ed

infine le parti intime;

ciò che il giudice di

primo grado ha condiviso, condannandolo alla pena proposta con il decreto

d’accusa del 16 maggio 2013. I singoli capi imputati vanno di conseguenza

verificati.

15.1. Sui baci a stampo sulla

bocca

In punto ai baci sulla

bocca che l’imputato avrebbe dato alla vittima, sulla scorta di tutte le

risultanze dei verbali versati agli atti si possono individuare due distinti

episodi.

Bacio in camera da

letto

15.1.1. Il primo episodio di

bacio sulla bocca viene riferito in modo vivido dalla vittima in occasione

dell’audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011:

“ Una mattina mia

sorella era già sveglia ed era scesa, io sono rimasta in camera da sola. Lui è

arrivato in camera e io mi sono svegliata perché sentivo dei rumori. Dopo

faceva finta di dormire ancora, lui è arrivato e mi ha dato un bacio sulle

labbra. Io non sapevo cosa fare e ho fatto finta di niente. Lui è uscito.”

(audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1,

min. 9:40-10:10).

Tale versione dei fatti è stata integralmente confermata nel

dibattimento di primo grado:

“ Una mattina

presto mi sono svegliata e me lo sono trovato in camera. Ho finto di dormire e

lui mi ha dato un bacio sulla bocca. Ho continuato a fingere di dormire. Ero

spaesata”.

(verbale di audizione PC 1 all’udienza del 23 luglio 2014, pag.

2).

L’imputato, dal canto suo, ha dichiarato, durante l’inchiesta, di

non ricordare tale episodio, affermando inoltre di non essersi mai recato nella

camera di PC 1 di notte:

“ In merito a

questo avvenimento, PC 1 dichiara che quando lei era seduto sul suo letto, le

avrebbe passato la mano sul viso, e seguendo il suo profilo le avrebbe dato un

bacio sulle labbra. Come già detto ricordo perfettamente che non mi sono mai

recato in camera di PC 1 di notte. Per quanto concerne il passare la mano sul

suo viso come detto non mi ricordo. Può essere accaduto come dice lei ma

unicamente come segno d’affetto.

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2,

allegato 2, pag. 5)

AP 1 ha negato, in ogni caso, di avere mai baciato sulla bocca la

bambina quando questa dormiva in camera, pur confermando di recarsi

regolarmente nella camera delle due sorelline:

“ Mi viene

contestato il fatto che PC 1, durante l’audizione ha dichiarato che una notte,

svegliatasi a seguito di rumori, apriva gli occhi e mi vedeva seduto sul suo

letto ad osservarla, mi viene chiesto di prendere posizione in merito a quanto

emerso. Da parte mia rispondo che ricordo questo episodio, voglio però

precisare che non era notte ma era mattina. Ricordo che mi sono seduto sul suo

letto per svegliarla. Mi avvicinavo e le dicevo di alzarsi che era ora. Sono

sicuro che di notte non sono mai andato dalla PC 1 per sedermi sul suo letto. A

volte capitava che mi sedevo anche sul letto di __________ a giocare. Non è mai

capitato che svegliassi __________ perché lei si svegliava sempre prima di noi.

Per essere preciso direi che quando mi sedevo sul letto di PC 1 quanto su

quello di __________” (verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI

2, allegato 2, pag. 4).

È necessario precisare fin da subito che, a differenza di quanto

riporta l’agente interrogante, PC 1 nella sua audizione videoregistrata colloca

l’episodio del bacio e l’atto di accarezzare il viso da parte dell’imputato

seguendone il profilo in due momenti distinti e non contigui (cfr. supra).

Quanto riferisce la sorella minore - ciò che non è negato espressamente

dall’imputato, si badi - va, in ogni caso, nel senso contrario alla versione

allegata dall’imputato, ossia di non essere mai entrato nella camera delle

ragazze di notte. Sia come sia, atteso che la vittima neppure sostiene che il

bacio a stampo in camera sia avvenuto di notte, si tratta qui di valutare la

credibilità delle contrapposte versioni fornite agli atti.

La prima circostanza è stata infatti riportata - e non confluita

poi nel decreto d’accusa - dalla sorella minore, secondo la quale una notte

l’imputato sarebbe entrato nella loro camera, si sarebbe seduto sul letto di PC

1 e con l’indice della mano avrebbe seguito il profilo del viso di PC 1 mentre

quest’ultima dormiva (cfr. audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI

2, allegato 1, min. 0:08:56-0:09:28 ove la vittima mima con il dito indice una

lenta carezza che parte dalla propria fronte, passa sul profilo del naso e

della bocca e termina sul collo).

Il fatto, seppur riportato indirettamente da PC 1 è così ben

descritto ed è così particolare ed inusuale (oltre che sensuale) che non può

che essere considerato veritiero, ciò che l’imputato stesso del resto nemmeno

esclude.

Non diversamente si può

concludere sul bacio dato che si inserisce nel contesto di “invaghimento” e

“cotta” che l’imputato ha confessato d’aver avuto per PC 1 .

Le circostanze in cui è

avvenuto sono riportate in modo preciso e credibile da PC 1 (sia nell’audizione

videoregistrata del 23 dicembre 2011 che nel verbale di dibattimento di primo

grado) senza fronzoli, o esagerazioni, dando rilievo al fatto di esser rimasta

“spaesata”.

La distanza “ravvicinata”

cercata e imposta da AP 1 con PC 1 è, del resto, elemento certo, posto che egli

ha ammesso di essere entrato più volte in camera da letto quando PC 1 ancora

dormiva, d’essersi seduto sul letto, di averla toccata seppur sulle spalle,

d’aver dato carezze e pizzicotti sul viso.

Questa Corte giunge,

pertanto, alla conclusione che quanto affermato da PC 1 in merito al bacio

ricevuto sulla bocca è credibile.

Bacio sulla bocca in

cucina

15.1.2. Sempre secondo il

racconto di PC 1, in un’altra occasione - non meglio precisata né in sede di

inchiesta né al dibattimento di primo grado ma sufficientemente

contestualizzata durante l’ultima settimana di vacanza - l’imputato le ha dato

un secondo bacio a stampo, mentre si trovava in cucina, intorno all’ora di

pranzo:

“ Dopo, non mi

ricordo più esattamente, poi c’è stato un giorno prima di mangiare che ero

seduta su un tavolo - cioè su una sedia - mia nonna stava preparando da

mangiare in cucina e lui [riferito a AP 1, n.d.r.] stava apparecchiando. Dopo

mi ha detto di aiutare ad apparecchiare, e io gli ho detto di no. Dopo

insisteva e io insistevo a dirgli di no, e lui mi ha preso il viso, mi ha

stretto così [mima la mano a stringerle le guance con pollice e indice, n.d.r.]

e mi ha dato un bacio. Io mi sono alzata e sono andata al lavandino a

sciacquarmi la bocca e poi sono andata in camera piangendo, con mia sorella,

che era già su”

(audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1,

min. 0:11:50-0:12:50).

Questo racconto è stato puntualmente confermato in sede di

dibattimento dalla vittima che ha aggiunto alcuni dettagli - la televisione

accesa, l’essersi infilata sotto la coperta - che nulla mutano alla sostanza

dell’atto, bensì la confortano:

“ Il giorno dopo

[PC 1 si riferisce qui al giorno seguente l’episodio del bacio in camera,

descritto nel verbale immediatamente prima, n.d.r.] eravamo in cucina, c’era la

tele accesa. Stavo guardando qualcosa alla tele ed è arrivato AP 1, il quale mi

ha detto di preparare la tavola e mi ha preso la faccia con forza e mi ha dato

un bacio sulle labbra. Io sono andata a sciacquarmi la bocca e me ne sono

andata in camera sotto le coperte a piangere.”

(verbale di audizione PC 1 all’udienza del 23 luglio 2014, pag.

2).

L’imputato ha ammesso sostanzialmente di aver dato un bacio a

stampo alla vittima, affermando però che egli intendeva darle un bacio sulla fronte.

Il fatto sarebbe quindi occorso per sbaglio, essendosi la vittima girata

all’ultimo momento:

“ Un’altra volta

eravamo in cucina io, PC 1 e sua nonna. Lei stava asciugando i bicchieri e poi

si è avvicinata. Io mi sono allungato per darle un bacio sulla fronte ma lei si

è agitata e girandosi il mio bacio è finito sulla guancia. Non è che era

proprio agitata, direi piuttosto che era allegra. Stava ascoltando la musica e

ballava. Si muoveva a tempo di musica”

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2,

allegato 2, pag. 4).

In seguito, nel corso del

medesimo primo interrogatorio di polizia, l’imputato ha specificato che

l’episodio in esame è avvenuto all’orario di pranzo, al momento in cui egli

aveva terminato le sue mansioni in cucina e si apprestava ad uscire di casa e

che il bacio era, in realtà, finito, non più sulla guancia, ma “sulla

guancia in prossimità della bocca”:

“ Mi viene

contestato il fatto che PC 1, durante l’audizione ha dichiarato che una sera

[un’imprecisione dell’interrogante , non della vittima, che sempre all’ora di

pranzo ha collocato l’avvenimento, n.d.r.], al momento di apparecchiare la

tavola, io le avrei bloccato il viso con una mano e senza che lei potesse

opporsi a questo le avrei dato un bacio sulla bocca. Mi viene chiesto di

prendere posizione in merito. Da parte mia rispondo che ricordo questo

episodio. Non era sera però. La nonna stava lavando i piatti e PC 1 li stava

asciugando. Questo penso sia l’episodio che ho raccontato prima. Io stavo per

allontanarmi e per salutarla mi sono avvicinato per darle un bacio sulla

fronte. Dal momento che lei si muoveva (ballava) si è girata e le ho dato un

bacio sulla guancia in prossimità della bocca. Non ricordo da che parte fosse.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2, allegato 2, pag. 5).

Sentito in seguito dal procuratore pubblico, l’imputato in punto a

tale episodio ha ribadito che il bacio era finito, sempre per sbaglio, “sulla

guancia vicino alla bocca”:

“ […] volevo

darle un bacio sulla fronte, poi lei si è mossa/girata e il bacio è finito

sulla guancia vicino alla bocca.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 24 maggio 2012, AI 2, allegato

4, pag. 2).

In sede di dibattimento del 19 maggio 2014 dinnanzi al Pretore,

l’imputato, nel negare gli altri fatti a lui contestati, ha modificato ancora

una volta le sue dichiarazioni ammettendo che quel bacio in cucina era finito -

non più sulla guancia vicino alla bocca - ma proprio “sulla bocca”:

“ Praticamente

niente di queste cose è avvenuto, tranne che per il bacio in cucina. Tuttavia

tengo a precisare che io intendevo darle un bacio sulla fronte ma per sbaglio

le ho dato un bacio sulla bocca”

(verbale d’interrogatorio AP 1 all’udienza dibattimentale del 19

maggio 2014, pag. 1).

Per poi meglio spiegare:

“ Mi è venuto

spontaneo darle un bacio, ma la mia intenzione era di darle un bacio sulla

fronte. Era unicamente un gesto d’affetto. C’era la televisione accesa con la

musica, stavo asciugando i piatti lavati dalla nonna, penso stessi per uscire.

Purtroppo è venuto male, l’ha presa male.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 all’udienza dibattimentale del 19

maggio 2014, pag. 3).

E ancora, a precisa

domanda del Pretore:

“ D: Si è parlato

di due baci a stampo nel video dell’audizione della vittima. Cosa mi può dire?

R: Allora per quanto concerne il bacio a stampo in cucina, è

vero, anche se non era voluto. Per il secondo bacio lo contesto.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 all’udienza dibattimentale del 19

maggio 2014, pag. 10).

Si sottolinea, qui, che, in appello, AP 1 ha tentato, senza

riuscirvi, di modificare di nuovo le sue dichiarazioni in punto alla parte

toccata da quel bacio:

“ Siccome lei

stava saltellando perché ballava (c’era la musica accesa), il mio bacio è

finito sulle labbra. O meglio, non propriamente sulle labbra. Ma diciamo che,

sì, le ho sfiorato le labbra” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

Si rileva, poi, che dopo aver letto il verbale di audizione della

vittima del 23 luglio 2014, l’imputato si è nuovamente espresso, sempre

dinnanzi al Pretore, nella successiva udienza del 23 settembre 2014:

“ Ribadisco

nuovamente le mie dichiarazioni rese in precedenza e contesto le affermazioni

della vittima, che non sono avvenute o quantomeno non come descritte da PC 1

D: ribadisce che c`è stato un bacio a stampo sulla bocca?

R: Secondo me il bacio è avvenuto dopo mangiato e non prima di

mangiare. Ricordo che c’era qualcuno che stava asciugando i bicchieri. La mia

intenzione non era di baciarla sulla bocca ma sulla fronte. Doveva essere un

gesto affettuoso.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 all’udienza dibattimentale del 23

settembre 2014, pag. 12).

Si osserva che l’imputato in nessuno dei suoi verbali fa

riferimento all’aver afferrato il viso della bambina con una mano prima di

darle il citato bacio a stampo. Tale circostanza non è stata, tuttavia,

apertamente da lui negata, nemmeno nei successivi interrogatori. Egli

riferisce, d’altro canto, confermando il dire di PC 1 che vi era la televisione

accesa (cfr. verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2, allegato

2, pag. 4) e che si era all’ora di pranzo, poco importa se prima o dopo.

Ora, a fronte delle inconsistenti affermazioni dell’imputato sulla

originaria traiettoria del bacio, “venuto male”, poi ammesso in

dibattimento “l’ha presa male” (cfr. verbale di interrogatorio AP 1 del

19 maggio 2014, pag. 3), così come sulla sua pretesa connotazione di “gesto

d’affetto” (cfr. supra) si contrappongono quelle precise e ribadite

con costanza e linearità da parte della ragazza sia davanti alla Polizia che

davanti al giudice, che ai genitori.

Plastica è la descrizione

sua su come egli la ha afferrato il viso per poterla baciare, viva e coerente è

la reazione che ne è seguita: la bambina si è subito sciacquata la bocca ed è

corsa in camera a piangere.

Elementi che non possono che far concludere che il bacio, non

voluto, di chiara connotazione sessuale, è stato imposto nei modo da lei

descritti.

L’attrazione sempre più

evidente da un lato e contemporaneamente il senso di colpa avvertito

dall’altro, che hanno mosso il comportamento dell’imputato quello stesso giorno

sono confermati dalla concatenazione con l’ulteriore episodio avvenuto poco

dopo.

Toccato i seni in

camera

15.1.3. La vittima ha altresì

riferito che, lo stesso, dopo che era scappata in camera a piangere coricandosi

a letto, era stata raggiunta dall’imputato che l’avrebbe abbracciata da dietro

toccandole i seni:

“ Io piangevo ed

ero sotto le coperte e mia sorella mi stava consolando. Dopo un po’ è arrivato

lui e mi diceva: “Ma no scusa, non dovevo, ho sbagliato” e nel frattempo mi

abbracciava e mi toccava ancora il seno. Io gli tiravo delle piccole gomitate

per dirgli di andare, però lui non se ne andava.”

(audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1,

min. 00:12:50-00:14:08).

La stessa versione dei fatti è stata ripetuta, nella sua sostanza,

dalla vittima anche nell’udienza dibattimentale del 23 luglio 2014:

“ […] mi ha preso

la faccia con forza e mi ha dato un bacio sulle labbra. Io sono andata a

sciacquarmi la bocca e me ne sono andata in camera sotto le coperte a piangere.

Lui è arrivato e mi ha abbracciato da dietro stringendomi i seni. Io mi sono

mossa e si è staccato. Lui se ne è andato”.

(verbale di audizione PC 1 all’udienza del 23 luglio 2014, pag. 2).

E l’imputato, d’altro canto, ha ammesso di aver toccato il seno

della vittima, pur sminuendone la portata nel tentativo di giustificarsi, sia

davanti alla Polizia durante il primo interrogatorio:

“ […] una volta è

capitato che lei [riferito alla vittima, n.d.r.] era “rannicchiata” sul letto

che piagnucolava, se non ricordo male aveva litigato con il padre. Io mi sono

avvicinato e l’ho abbracciata da dietro con entrambe le braccia. Mi sono reso

conto che mentre l’abbracciavo le ho toccato il seno involontariamente. Le ho

quindi chiesto scusa per quanto accaduto. Lei si è divincolata per spostare le

mie braccia dicendo che voleva restare sola. Io come detto le ho chiesto scusa

e me ne sono andato”.

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2,

allegato 2, pag. 5),

sia quando è stato nuovamente interrogato dal procuratore pubblico

il 24 maggio 2012:

“ In un’altra

occasione durante queste vacanze ero in camera sua e lei stava piangendo.

Nell’abbracciarla per consolarla le ho inavvertitamente toccato il seno e lei

si è arrabbiata. Comunque non era un gesto volontario da parte mia”.

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 24 maggio 2012, AI 2, allegato

4, pag. 2).

La circostanza è stata ancora una volta confermata dall’imputato

dinnanzi al Pretore in occasione del dibattimento del 19 maggio 2014:

“ D: lei ha mai

preso PC 1 da tergo per toccarle i seni?

R: Quando è capitato e mi sono accorto di averle toccato i seni mi

sono immediatamente scusato. È capitato mentre eravamo seduti sul letto, lei

aveva addosso un lenzuolo/coperta. Il mio obbiettivo era quello di consolarla.

Non era mia intenzione toccarla in quel modo.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 all’udienza dibattimentale del 19

maggio 2014, pag. 10).

Come si vede, l’imputato seguita a fare riferimento al fatto che

egli volesse consolare la vittima, vedendola a piangere a letto. Si rammenta, a

questo proposito, che in sede di interrogatorio di Polizia l’imputato collegava

il motivo del pianto della vittima ad una discussione che ella avrebbe avuto

con il padre (cfr. sopra).

Sennonché davanti al

Pretore, a precisa domanda di quest’ultimo se vi fosse stato un motivo per la

vittima di essere consolata, l’imputato non lo ricorda:

“ D: c’era un

motivo per consolarla?

R: non ricordo.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 all’udienza dibattimentale del 19

maggio 2014, pag. 11).

Secondo una corretta

Considerandi

lettura complessiva della situazione, emerge che il motivo scatenante il pianto

della vittima è stato il comportamento dell’imputato stesso, e meglio il bacio

a stampo dato in cucina contro la volontà della bambina.

Di questa circostanza

causale e temporale la vittima è parsa, nelle sue audizioni, assai sicura.

Vi è poi un altro elemento che concorre a corroborare la tesi

secondo cui non solo il bacio sulla bocca in cucina, ma anche l’episodio del

toccamento del seno ora in esame paiono ad ogni effetto frutto dell’intenzione

dell’imputato e non già un semplice atto involontario: la reazione sia

dell’imputato, sia della bambina.

La vittima, già si è

detto, ha riferito che dopo l’episodio del bacio in cucina era letteralmente

fuggita a piangere in camera sua, nel letto.

Ma v’è di più.

Infatti, dopo l’abbraccio

di AP 1, con cui le aveva toccato il seno, la bambina manifesta tutta la

propria angoscia andandosi a rifugiare in mansarda, al secondo piano, dove

com’è stato riferito nei verbali nessuno dei partecipanti alla vacanza dormiva

o soggiornava.

Ora, la circostanza

(ammessa dall’imputato, cfr. verbale d’interrogatorio AP 1 all’udienza

dibattimentale del 19 maggio 2014, pag. 1) che la vittima - poi seguita dalla

sorellina minore, la quale deve per forza di cose aver percepito la penosità

della situazione in cui la sorella maggiore versava - abbia sentito la

necessità di rintanarsi per più di un’ora in un luogo appartato e nascosto -

addirittura dietro un tavolo - aiuta a delineare la gravità degli accadimenti

così come la credibilità della vittima stessa, in contrasto con le inverosimili

allegazioni dell’imputato. La vittima, infatti, riferisce:

“ Allora dopo un

quarto d’ora che stava lì a chiedere scusa se ne è andato e piangeva anche lui.

Dopo io sono salita in mansarda con mia sorella e mi son nascosta dietro a un

tavolo e sono stata lì con mia sorella per un’ora circa, un’ora e mezza”

(audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1,

min. 00:12:50-00:14:08).

Persino la reazione dell’imputato medesimo non lascia adito a

dubbi sulla natura di quanto successo. Come la vittima riporta, infatti, egli

di fronte alla reazione di manifesto rifiuto della bambina si palesava

sconvolto, piangente e apparentemente lacerato da sensi di colpa che in nessun

modo possono spiegarsi quale semplice conseguenza di un malinteso atto

affettuoso e involontario.

Ancora, la vittima riporta che l’imputato la cercava per la casa,

fino a trovarla in soffitta. Dopo che la bambina, esasperata dalla ritornata

presenza dell’uomo, si era di nuovo rifugiata in camera sua - chiudendo a

chiave la porta, questa volta - l’imputato se n’è andato via di casa in moto:

“ Dopo lui è

tornato che mi cercava, è venuto su e mi ha trovato. Dopo io sono scesa in

camera e mi sono chiusa dentro a chiave. Dopo lui se n’è andato in moto a fare

un giro”.

(audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1,

min. 00:12:50-00:14:08).

Tali fatti sono stati, poi, meglio specificati dalla vittima in

occasione dell’udienza dibattimentale del 23 luglio 2014:

“ Con mia sorella

sono andata in mansarda. Piangevo. Lei mi chiedeva cosa fosse successo ma non

volevo dirglielo. Piangevo, piangevo. AP 1 è arrivato in mansarda chiedendo a __________

di andarsene per parlare con me. Lei non mi ha lasciato da sola perché le ho

chiesto di rimanere. Lui piangeva e mi chiedeva scusa. Se ne è andato piangendo

e scusandosi.”

(verbale di audizione PC 1 all’udienza del 23 luglio 2014, pag.

3).

D’altronde, si deve

notare, la reazione di AP 1 a seguito di quanto successo quel giorno non può

che essere stata di particolare agitazione, se persino il padre della vittima

si era accorto che qualcosa non stava andando per il verso giusto. A riferirlo

è ancora la vittima, sentita dal giudice di prime cure:

“ Dopo 15 minuti

[riferendosi al momento in cui AP 1 aveva lasciato la mansarda, cfr. sopra,

n.d.r.] siamo scese dalla mansarda e abbiamo incontrato mio papà il quale mi ha

chiesto se sapevo cos’era successo qualcosa. Ho raccontato del bacio a stampo.

Ci è rimasto un po’ di sasso. Mi ha poi detto che non sapeva cosa fare, che non

si poteva fare niente perché bisognava riportare lo scooter in Ticino con il

furgone. Ci sono rimasta male perché mi aspettavo una sua reazione”.

(verbale di audizione PC 1 all’udienza del 23 luglio 2014, pag.

3).

Ne consegue, richiamato quanto sopra esposto, che la versione dei

fatti fornita dalla vittima nel corso delle sue due audizioni appare credibile,

coerente e suffragata da sufficienti elementi probatori, tanto che si deve

concludere che AP 1 ha baciato sulla bocca e ha toccato, in un’occasione, il

seno della vittima abbracciandola da dietro sul letto della sua camera.

Sull’aver toccato i

seni nel mare

16.

La vittima racconta di

carezze e toccamenti al seno e al sedere da lei subiti mentre nuotava al mare,

in un primo momento tollerati, poiché li riteneva involontari. Tuttavia, la loro

frequenza ed insistenza le hanno fatto capire che i gesti erano molesti e

cercati volutamente:

“ Agente: quando

tu dici che ti toccava il seno, il sedere, riesci a dirmi in che maniera ti

toccava?

PC 1: Nel mare, così, cioè, magari veniva e mi dava più

l’impressione che non avesse fatto apposta. Magari veniva ed era lì che nuotava

[mima gesto di chi nuota a rana, n.d.r.], scuoteva le braccia e poi mi passava

cosi sul sedere, così [mima una mano di chi accarezza di sfuggita, n.d.r.], un

attimo. Inizialmente pensavo che non lo faceva apposta, poi si ripeteva sempre

e allora ho capito che lo faceva apposta”

(audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1,

min. 00:37:18-00:37:48).

16.1

La versione della

vittima è stata mantenuta costante anche durante la sua audizione dinnanzi al

Pretore:

“ Quando si

andava al mare c’era sempre qualche toccatina, sul sedere, sul seno. All’inizio

pensavo fosse involontario fino a quando ho pensato che non era possibile visto

che il mare è grande. Succedeva tutto in acqua. Mi sono quindi allontanata.”

(verbale di audizione PC 1 all’udienza del 23 luglio 2014, pag.

2).

e collima, nella sostanza, con quanto riportato dalla madre.

La vittima riporta pure di

un giorno in cui ella sarebbe uscita stizzita dall’acqua a seguito della

confessione fattale dall’imputato:

“ D: avevi la

sensazione che lui fosse attratto da te?

R: sì, anche perché me l’aveva detto.

D: Quando?

R: Al mare. Mi ha detto “ho preso una cotta per te”. Ero uscita

dal mare incavolata, anche per le toccatine. Ho parlato a voce forte dicendo

che se la poteva tenere anche per lui la cotta.”

(verbale di audizione PC 1 all’udienza del 23 luglio 2014, pag.

2).

In riferimento ai

toccamenti al seno della vittima, l’imputato all’inizio nega:

“ Le giornate al

mare scorrevano in modo tranquillo. Nel senso che prendevamo il sole e facevamo

il bagno nel mare. Nulla di più. __________ e PC 1 facevano anche loro il bagno

nel mare e prendevano il sole con noi. […] Durante il nostro periodo di vacanza

la spiaggia era frequentata da diverse persone. In settimana era tranquillo

mentre poi il sabato e la domenica si affollava.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2,

allegato 2, pag. 2),

anche in sede di

dibattimento davanti al Pretore:

“ D DIFESA: ha

toccato il seno di PC 1 sopra i vestiti?

R: Non è mai successo, almeno volontariamente, che io abbia

toccato il seno di PC 1”.

D DIFESA: nemmeno il sedere?

R: No.

D DIFESA: Nemmeno al mare?

R: Nemmeno al mare.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 all’udienza dibattimentale del 19

maggio 2014, pag. 10);

e ancora, nel medesimo

dibattimento:

“ D DIFESA:

nell’acqua non è mai successo che lei toccasse il seno o il sedere di PC 1

involontariamente?

No. Quando eravamo in acqua si giocava a palla o le facevo fare

dei tuffi. Per la rincorsa si appoggiava con i piedi sulle mie mani.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 all’udienza dibattimentale del 19

maggio 2014, pag. 11).

Ma egli, occorre rilevare,

in occasione della successiva udienza dinnanzi al Pretore (il 23 settembre

2014) ha però ridimensionato la portata delle sue precedenti allegazioni, non

escludendo più che siano avvenuti toccamenti in acqua, limitandosi ad affermare

di non più ricordarsi:

“ PC 1 dichiara

nel verbale che io insistevo a toccarla in acqua. Io non ho mai avuto

l’intenzione di toccarla con fare sessuale. Se è capitato non era mia

intenzione. Io non ricordo tuttavia nemmeno che sia successo involontariamente.

Non ho mai avuto un contatto così ravvicinato.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 all’udienza dibattimentale del 19

maggio 2014, pag. 12).

Una memoria ondivaga che non fa che minare la sua credibilità.

Come si vede, infatti,

nella sua ultima versione dei fatti l’imputato sembra voler premere più sulla

natura delle sue intenzioni piuttosto che sull’oggettiva caratterizzazione dei

propri gesti nei confronti della bambina.

Ora, la giurisprudenza del

TF ha avuto occasione di affermare che gli atti che per un osservatore neutro

sarebbero di chiara connotazione sessuale adempiono dal punto di vista

oggettivo i presupposti di cui all’art. 187 CP, indipendentemente quindi dal

movente dell’autore oppure dal significato che questi o la vittima

attribuiscono loro (cfr. supra, consid. 4).

La vittima ha raccontato dei toccamenti al seno nella sua

audizione videoregistrata in maniera vivida, mimando in modo icastico, quasi li

stesse rivivendo, i momenti in cui l’imputato nel mare nuotava a rana

avvicinandosi a lei, percependo le sue mani sul proprio seno e dovendo ogni

volta allontanarsi.

A comprova della

veridicità di quanto racconta la vittima su questo punto, preme pure la

circostanza in cui l’imputato, a fronte delle lamentele della bambina, le

confessa - in acqua - di aver preso una “cotta” per lei:

“ Al mare. Mi ha

detto “ho preso una cotta per te”. Ero uscita dal mare incavolata, anche per le

toccatine. Ho parlato a voce forte dicendo che se la poteva tenere anche per

lui la cotta.”

(verbale di audizione PC 1 all’udienza del 23 luglio 2014, pag.

2).

Questo fatto, riferito dalla vittima, è perfettamente congruente

con quanto da lei previamente riportato. Invero, non si spiegherebbe - non

fossero avvenuti i toccamenti nel mare - perché mai l’imputato abbia dovuto

fornire giustificazioni di tal genere alla vittima proprio mentre sarebbero

stati intenti, a suo dire, a giocare semplicemente a palla, rispettivamente a

fare dei tuffi con la “rincorsa”.

Ne segue che intatta risulta

la credibilità della vittima.

Toccato in

un’occasione le gambe, le natiche e le parti intime

17.

La vittima rievoca,

poi, un altro fatto accaduto lo stesso giorno del bacio a stampo dato in

cucina, o il giorno immediatamente successivo. Secondo il racconto della vittima

- che appare visibilmente turbata - lei si trovava in camera dopo pranzo,

intenta a giocare ad un videogioco con la sorella minore. L’imputato sarebbe

entrato e avrebbe cominciato ad accarezzarla:

“ Dopo, lo stesso

giorno o il giorno dopo [riferito all’episodio del bacio a stampo in cucina e

al seguente abbraccio in camera, n.d.r.] non mi ricordo, veniva lì che ero in

camera dopo pranzo e stavo giocando con mia sorella al Nintendo, è venuto lì e

mi ha toccato il sedere e poi mi toccava anche il seno, e io mi spostavo però

non sapevo cosa fare e non rispondevo e non dicevo niente, io mi spostavo. Dopo

però lui si è seduto e io ero sdraiata a pancia in giù e lui mi ha toccato in

mezzo alle gambe. Dopo non mi ricordo esattamente, però dopo se n’è andato”.

(audizione videoregistrata del 23 dicembre 2011, AI 2, allegato 1,

10:10:13-0:11:15).

17.1

La vittima, su precisa

domanda dell’agente inquirente, nel corso dell’audizione è tornata su questo

episodio per meglio specificarne le circostanze:

“ PC 1: Io ero

nel letto, e dopo lui è entrato non mi ricordo, si è seduto, non mi ricordo

bene adesso, mi ha toccato prima le gambe, saliva su così [mima una mano che

accarezza il polpaccio, sulla parte anteriore, salendo dalla caviglia fino al

ginocchio, n.d.r.].

Agente: Cioè ma tu eri a pancia in giù, non poteva salire su così.

PC 1: Cioè, sì, da dietro (mima lo stesso movimento di prima, ma

sulla parte posteriore del polpaccio, spostandosi sulla sedia, n.d.r.) e dopo

mi ha toccato in mezzo alle gambe:

Agente: […] in mezzo alle gambe dove?

PC 1: La vagina.”

(audizione videoregistrata del

23.

dicembre 2011, AI 2, allegato 1, min. 00:35:00-00:37:00).

17.2

L’imputato

ha negato recisamente di aver toccato la vittima sulle gambe, le natiche e le

parti intime, come invece riportato nell’audizione videoregistrata. Egli ha

spiegato di essersi limitato, nel corso della vacanza, a toccare la vittima in

modo “affettivo” su una spalla, o al più facendole solletico ai piedi o

afferrandole una caviglia:

“ Mi viene

contestato il fatto che PC 1 ha pure dichiarato che una sera durante le vacanze

estive del 2009, mentre lei si trovava sdraiata in posizione bocconi sul letto

in camera sua assieme alla sorella, io mi sarei avvicinato a lei. Dopo averle

toccato le gambe, partendo dai piedi, sarei salito arrivando con la mia mano a

toccare il sedere per poi metterla all’interno delle sue gambe arrivando a

toccare le sue parti intime. In merito a ciò dichiaro che non è assolutamente

vero. Non so quale episodio lei abbia interpretato ma non è assolutamente vero.

Io come ho già detto che non sono mai andato in camera di PC 1 di sera. Posso

dire che è capitato che giocassimo a farci il solletico ai piedi, ma queste

cose capitavano di giorno ed in spiaggia. Inoltre vi era sempre suo padre o sua

nonna in zona. Forse una volta è capitato in casa. Sempre e solo a livello di

scherzo e non per altri fini. Io non mi sono mai permesso di toccarla in quel

senso lì.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2,

allegato 2, pag. 6).

17.3

Si osserva tuttavia,

ancora una volta, che l’imputato non nega di aver cercato - e ottenuto - il

contatto fisico con la vittima, in molteplici occasioni ma si focalizza sulla

natura dei propri gesti nel tentativo di togliere loro connotazione sessuale (“è

capitato che giocassimo”, “solo a livello di scherzo e non per altri fini”,

“non mi sono mai permesso di toccarla in quel senso lì”).

17.4

Si deve rilevare, in

aggiunta, che il momento in cui la vittima colloca - pur non potendo ricordarsi

il giorno preciso - tale fatto nelle sue audizioni non è di sera, bensì il

pomeriggio. Ciò è stato confermato dalla vittima pure al dibattimento di primo

grado, dichiarando:

“ Non mi ricordo

più quando esattamente mi ha toccato fra le gambe. Un pomeriggio ero in camera,

ero sul mio letto e mia sorella sul suo. Io ero sdraiata a pancia in giù. Avevo

la coperta che mi copriva fino alla schiena. Poi è entrato AP 1. Ricordo che

non volevo far capire a __________ quanto era successo in precedenza con AP 1.

Lui ha fatto finta di niente. Si è seduto sul letto. Ha messo la mano sotto il

lenzuolo. Sul mio polpaccio. Era un accarezzare. Andava e tornava con la mano.

Ad un certo punto però ha cominciato a salire con la mano. Non sapevo cosa

fare, non volevo che mia sorella si accorgesse. È arrivato alle cosce. Dalla

parte posteriore ha spostato la mano all’interno delle cosce. All’inizio era

più un accarezzare poi però è diventato più insistente. Io indossavo dei

pantaloncini corti. Lui con la mano, da dietro, è entrato sotto i pantaloncini

ma sopra le mutande. Mi ha toccato il clitoride. Insisteva lì. A quel punto mi

sono girata, nel senso “spostati”, lui a quel punto ha tirato fuori la mano e

se ne è andato. Sottolineo che non era a diretto contatto, era sopra le

mutande. Oggi so dare un nome a quella parte del corpo. Dopo non ci siamo più

parlati”.

(verbale di audizione PC 1 all’udienza del 23 luglio 2014, pag. 3).

Per prima cosa pare necessario rilevare come la serie di episodi

contestati all’imputato vanno a collocarsi in un climax crescente di

gravità, raggiungendo l’apice proprio nel fatto in esame.

Se si analizza la

credibilità intrinseca della versione della vittima, si può osservare che

quanto lei riporta coincide con quanto emerso dalla lettura dell’intero

materiale probatorio e ne risulta essere coerente. Ammesso è, infatti, che la

vittima si trovava spesso in camera con la sorellina dopo il pranzo, e

soprattutto ammesso è che l’imputato entrava abitualmente in camera delle

bambine, sedendosi in particolare sul letto della vittima “all’altezza delle

gambe” (cfr. verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2,

allegato 2, pag. 5).

La vittima descrive in modo dettagliato, spontaneo e lineare i

fatti compiuti dall’imputato, con dei particolari che non possono che essere

ritenuti fedefacenti:

-

le modalità del gesto stesso, che partendo da un carezzamento del polpaccio,

sale e si insinua sempre più su, fino ad arrivare alla vagina, poi chiarita in

sede di dibattimento di primo grado in clitoride, a fronte delle sue conoscenze

nel frattempo acquisite al corso di educazione sessuale;

-

il fatto che si trovasse sdraiata “a pancia in giù”, sotto il lenzuolo o la

coperta è indifferente trattandosi di imprecisione ininfluente;

-

la circostanza secondo la quale è palpabile la sua preoccupazione d’evitare il

coinvolgimento, anche se solo emotivo della sorella e soprattutto

-

il fatto che essa riscontri che l’insistente toccamento al clitoride non era

avvenuto “a diretto contatto” ma “era sopra le mutande”.

Tutto ciò non può che far concludere per la credibilità del

resoconto di PC 1 .

17.5

Lo stesso atteggiamento

sulla “difensiva” dell’imputato in riferimento a questo episodio lascia

trasparire le ampie libertà che - come detto sopra (cfr. consid. 17.3.) -

l’imputato si concedeva nei confronti della bambina. Pare utile ripetere quanto

affermato dall’imputato in occasione del primo interrogatorio in Polizia:

“ […] non è

assolutamente vero. Non so quale episodio lei abbia interpretato ma non è

assolutamente vero.”

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 21 febbraio 2012, AI 2,

allegato 2, pag. 6).

Balza all’occhio, difatti, il fatto che, messo a confronto con

allegazioni tanto pesanti, l’imputato ammetta implicitamente che vi sia un

sostrato di episodi che la vittima avrebbe potuto “interpretare”.

A poco o nulla rileva,

infine, quanto contestato in sede di dibattimento dall’imputato (producendo in

dettaglio il programma scolastico di educazione sessuale in vigore per le

scuole medie, frequentate a quel momento dalla vittima, versato agli atti del

processo di primo grado) in relazione alla diversa terminologia usata dalla

bambina per descrivere le proprie parti intime nelle sue due audizioni. Invero,

la vittima nella audizione registrata del 2011 ometteva di utilizzare il

termine “clitoride”, riferendosi genericamente alla vagina. Nella sua audizione

dibattimentale del 23 luglio 2014, invece, ella utilizza proprio questo

termine, specificando di poter a quel momento dare un nome a quella parte del

corpo femminile (cfr. verbale di audizione PC 1 all’udienza del 23 luglio 2014,

pag. 3).

18.

Tutto quanto sopra ben

considerato, si deve concludere, anche sotto questo aspetto, che la versione

dei fatti fornita dalla vittima - intrinsecamente credibile, non enfatizzata e

non smentita dalle allegazioni dell’imputato, le quali paiono invece

inverosimili e incostanti - esige conferma.

E’, poi, indubitabile che i gesti descritti nel DA costituiscono

atti sessuali ai sensi dell’art. 187 CP (cfr. principi di diritto ricordati al

consid. 4).

Riguardo al bacio “a

stampo” si richiamano le DTF 137 IV 263 consid. 3, 125 IV 58 consid. 3b, STF

6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1,6B_918/2010 consid. 2.1,6S.117/2006

consid. 2.1 e, fra le altre, la sentenza 10 aprile 2014 di questa Corte in re

R.R. ricordando come, in concreto, la sua natura sessuale sia testimoniata, con

evidenza, oltre che dal contesto di innamoramento in cui esso si inserisce,

dall’evidente turbamento che esso ha causato alla ragazza che, dopo averlo

subito, è corsa prima a sciacquarsi la bocca e, poi, in soffitta a piangere.

Per i toccamenti di natiche e seno si richiama la STF 6B.820/2007

del 14 marzo 2008, ricordando, oltre al contesto di innamoramento (unilaterale)

di cui s’è detto, la grande differenza d’età fra l’autore (all’epoca

quarantaquattrenne) e la vittima (appena dodicenne) e il fatto che, sempre, la

ragazza ha reagito a queste avances cercando, come poteva, di allontanare da sé

l’adulto, a comprova del fatto che si trattava di gesti atti a turbarla proprio

perché di chiara natura sessuale.

Infine, non può essere posta in dubbio la natura sessuale del

toccamento della vulva con insistenza sul clitoride.

Pacifica la sua consapevolezza dell’età di PC 1, AP 1 deve,

pertanto, essere dichiarato autore colpevole di atti sessuali con fanciulli per

i fatti descritti nel DA.

19.

In assenza di un

appello del PP, va confermata, visto il divieto della reformatio in pejus posto

dall’art. 391 cpv. 2 CPP, la pena inflitta dal giudice di primo grado.

Parimenti, va confermata la sospensione condizionale della pena

pecuniaria.

Oneri processuali

nonché indennizzo a favore delle AP

20.

Visto l’esito

dell’appello, rimangono a carico dell’insorgente sia le spese del procedimento

di primo grado sia i costi di patrocinio delle accusatrici private (peraltro,

nemmeno contestate nella loro quantificazione), così come deciso dal primo

giudice.

A carico del condannato sono,

pure, gli oneri processuali d’appello ex art. 428 cpv. 1 CPP e le spese sostenute

dalle AP qui riconosciute per fr. 3’281.- (art. 433 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348

e segg., 379 e segg., 398 e segg., 428, 433 CPP,

5, 42 cpv.1 e 4,

47, 187 cifra 1 CP,

nonché, sulle spese e sulle

ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza,

1.1. AP 1 è autore

colpevole di atti sessuali con fanciulli per i fatti descritti nel DA

1992/2013.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 170.- (centosettanta), per un totale

di fr. 10'200.- (diecimiladuecento);

1.2.2. alla multa di fr.

2'000.- (duemila); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è

fissata in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'400.- (millequattrocento) per il

procedimento di primo grado.

1.3. L’esecuzione della

pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

1.4. AP 1 è condannato a

pagare alle accusatrici private PC 2 e PC 1 a titolo di indennità ai sensi

dell’art. 433 CPP complessivi fr. 9'036.75 per il procedimento penale

comprensivo del dibattimento di primo grado e complessivi fr. 3’281.- per il

procedimento d’appello.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'200.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'400.-

sono posti a carico a carico dell’appellante.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.