17.2015.45
Proscioglimento dal reato di sommossa di chi ha partecipato ad un pubblico assembramento, non sussistendo la prova che gli atti di violenza compiuti dagli altri partecipanti, atti che per l'imputato n
16 febbraio 2016Italiano70 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.45+69
Locarno
16 febbraio 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio 17 ottobre 2014 e confermata con dichiarazione d’appello
26 marzo 2015 dal
PG
e con appello incidentale 8 maggio 2015 presentato da
IM 1
rappr. DI 1
contro la sentenza emanata il 23
dicembre 2014 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti
di IM 1 (motivazione scritta intimata il 23 marzo 2015)
esaminati gli atti;
ritenuto che
A. Con atto di accusa 2
gennaio 2014 il procuratore generale ha rinviato a giudizio IM 1 davanti alla
Corte delle assise correzionali di Lugano ritenendolo autore colpevole di:
- sommossa
per avere, in data 31 gennaio 2012,
a Lugano, in occasione di una conferenza organizzata nell’auditorium
dell’Università della Svizzera italiana, partecipato attivamente ad un pubblico
assembramento, nell’ambito del quale furono commessi atti di violenza contro
persone e cose, in particolare causando danni alle pareti in cartongesso nei
corridoi dell’Università, gettando fiale contenenti sostanze irritanti
all’interno dell’auditorio, scagliando cubetti di porfido, palle di neve
ghiacciata e cassette di plastica contro gli agenti intervenuti all’esterno del
campo universitario e colpendoli con aste di bandiera, spintoni, pugni e
schiaffi;
- violenza
o minaccia contro le autorità e i funzionari
per avere, nelle medesime
circostanze di tempo e di luogo, commesso vie di fatto contro uno degli agenti
intervenuti per impedire la sommossa e sgomberare l’università, colpendolo con
un’asta di bandiera sulla schiena;
- ingiuria
per avere, in data 19 gennaio 2013,
a Lugano, affisso sui muri dell’autosilo dell’Ospedale Civico dei volantini
lesivi dell’onore del Consigliere di StatoPC 1, consistenti in un fotomontaggio
nel quale veniva assimilato al gerarca nazista __________.
B. Durante il
dibattimento di primo grado, in alternativa all’imputazione di ingiuria, sono
state proposte, dal procuratore generale, quella di diffamazione e,
dall’accusatore privato, quella di calunnia (verb. dib. TPC, pag. 2;
dispositivo n. 1 dell’all. 1 al verb. dib. TPC; sentenza impugnata, consid. 5,
pag. 28).
C. Con sentenza 23
dicembre 2014 (intimata il 23 marzo 2015), la Corte delle assise correzionali
di Lugano ha prosciolto IM 1 dalle imputazioni di sommossa, di violenza o
minaccia contro i funzionari, di ingiuria e di calunnia e lo ha ritenuto autore
colpevole soltanto di diffamazione, condannandolo alla pena pecuniaria
di 10 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna (pari a complessivi fr.
1'000.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, cui è
stata cumulata una multa di fr. 200.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di due
giorni).
Il primo giudice ha, inoltre, condannato IM 1 a versare
all’accusatore privato PC 1 l’importo di fr. 1.- a titolo di indennità per
torto morale.
La tassa di giustizia (pari a fr. 500.-) e le spese procedurali sono,
infine, state poste a carico del condannato in ragione di ¼ e, per il resto, a
carico dello Stato che è, inoltre, stato condannato a versare ad IM 1 fr. 500.-
a titolo di ripetibili parziali.
D. Al termine del
dibattimento di primo grado, il procuratore generale ha fatto annotare a
verbale la sua intenzione di interporre appello contro la sentenza della Corte
delle assise correzionali (verb. dib. TPC, pag. 7) e, dopo aver ricevuto la
motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 26 marzo
2015, ha precisato di impugnare i dispositivi n. 2 (limitatamente al
proscioglimento dalle accuse di sommossa e violenza o minaccia contro le
autorità e i funzionari) e n. 3 (relativo alla pena) chiedendo che l’imputato sia
ritenuto colpevole anche dei reati di sommossa e violenza o minaccia contro le
autorità e i funzionari e condannato alla pena detentiva di sei mesi, sospesa
condizionalmente, e che il dispositivo sulle spese e le indennità sia
modificato di conseguenza.
Con appello incidentale 8 maggio 2015, IM 1 ha impugnato il dispositivo
n. 6 della sentenza di prime cure chiedendo che, per la procedura di primo
grado, lo Stato venga condannato a rifondergli, ex art. 429 CPP, l’importo di
fr. 5'000.-.
Con appello incidentale 12 maggio 2015, l’accusatore privato PC 1
ha impugnato i dispositivi n. 2 (limitatamente al proscioglimento dall’imputazione
di calunnia) e 5 (relativamente all’ammontare dell’indennità per torto morale riconosciuta
a suo favore).
Con decisione 11 agosto 2015, questa Corta ha accolto l’istanza presentata
da IM 1 di non entrata nel merito dell’appello incidentale dell’AP ritenuto
come questi non fosse direttamente leso dai reati oggetto dell’appello
principale presentato dal PG (sentenza CARP 17.2015.76)
Ne discende che i dispositivi n. 1, 2 (limitatamente al
proscioglimento dalle accuse di ingiuria e calunnia), 4 e 5 della sentenza di
primo grado sono passati in giudicato.
E. Già nella sua
dichiarazione di appello, il procuratore generale ha chiesto che al
dibattimento venissero sentiti i testi __________, __________ e __________. Su
invito della presidente di questa Corte, con scritto 13 maggio 2015, il PG ha motivato
la sua istanza con la necessità di valutare l’attendibilità delle deposizioni
degli agenti, ivi compreso il loro riconoscimento dell’imputato quale autore
degli atti di violenza ascrittigli (doc. CARP V).
IM 1 non ha, invece, formulato alcuna istanza probatoria.
Con decreto 2 dicembre 2015, la presidente di questa Corte ha
respinto l’istanza probatoria presentata dal PG (doc. CARP VI).
F. Ottenuto il consenso
delle parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta (doc. CARP
VII e VIII), il 9 dicembre 2015, in applicazione dell’art. 406 cpv. 3 CPP, la presidente
di questa Corte ha impartito agli appellanti un termine di 20 giorni per l’inoltro
della motivazione scritta della dichiarazione di appello principale,
rispettivamente dell’appello incidentale (doc. CARP IX).
Nella motivazione scritta della dichiarazione di appello
principale presentata il 16 dicembre 2015 (doc. CARP X), il PG contesta il
proscioglimento di IM 1 dal reato di violenza o minaccia contro i funzionari
che il primo giudice ha fondato su di un preteso errore di persona commesso
dagli agenti che hanno riconosciuto l’imputato come l’autore del colpo alla
schiena inferto all’agente con un’asta di bandiera. Sulla scorta delle concordanti
dichiarazioni della vittima e di tre testimoni oculari (__________, __________
e __________) che pretende avere reso deposizioni sempre lineari, ritiene che la
colpevolezza di IM 1 sia comprovata “oltre ogni ragionevole dubbio” e
che non sia smentita neppure dal filmato e dalle fotografie agli atti né
dall’orario del suo arrivo all’ospedale (motivazione, pag. 2-3). Contesta, poi,
il proscioglimento dal reato di sommossa ritenendo che, distribuendo volantini
di protesta e passando poi a vie di fatto nei confronti dell’agente __________,
IM 1 abbia attivamente partecipato ad un pubblico assembramento durante il
quale sono stati commessi diversi atti di violenza di cui risponde proprio in
forza della sua partecipazione attiva all’assembramento, indipendentemente
dalla paternità delle singole violenze (motivazione, pag. 4-5). Conclude
ribadendo la richiesta di pena contenuta nel DA (motivazione, pag. 5).
Nella motivazione scritta dell’appello incidentale presentata il
18 dicembre 2015 (doc. CARP XI), IM 1 contesta la riduzione dell’indennizzo ex
art. 429 CPP cui ha proceduto il primo giudice che ha ritenuto che, avvalendosi
del diritto di non rispondere durante l’inchiesta, egli abbia “provocato
costi supplementari inutili” (motivazione, pag. 2-3). Ritiene di non avere
in nessun modo ostacolato l’accertamento dei fatti da parte del MP, ma di
essersi limitato a far valere un suo diritto, ciò che non può essere considerato
un illecito che giustifica una riduzione dell’indennizzo ex art. 430 cpv. 1
lett. a CPP. Ad ogni modo, contesta l’esistenza di un nesso causale tra il suo
comportamento e l’apertura del procedimento, rispettivamente il deferimento
alla Corte delle assise correzionali, ritenuto che, a fronte delle diverse
testimonianze che lo chiamavano in causa, in base al principio in dubio pro
duriore che guida il MP, il suo rinvio a giudizio sarebbe stato pressoché
inevitabile anche qualora avesse esposto subito la propria versione dei fatti
(motivazione, pag. 5). Chiede, quindi, che gli venga riconosciuta una piena
indennità per le spese di patrocinio sostenute in primo grado che quantifica – aumentando
la pretesa di fr. 5'000.- fatta valere nell’appello incidentale – in fr.
11'000.-, pari ai ¾ dell’importo indicato nella nota di onorario che comprende
le prestazioni effettuate sia per le fattispecie da cui è stato prosciolto, sia
per quella per cui è stato condannato (motivazione, pag. 6). Chiede, infine, un’indennità
per le spese di patrocinio sostenute nella procedura di appello incidentale
pari a fr. 1'595.55 (motivazione, pag. 6).
G. Con osservazioni 26
gennaio 2016, IM 1 chiede la reiezione dell’appello del PG e, ribadita l’inattendibilità
delle testimonianze degli agenti di polizia (smentite, peraltro, dai riscontri
oggettivi in atti), la conferma del suo proscioglimento dai reati di sommossa,
violenza o minaccia contro i funzionari, ingiuria e calunnia. Chiede, infine,
un indennizzo per le spese di patrocinio legate alla procedura di appello
principale pari a fr. 3'343.70.
Il PG e il Tribunale penale cantonale non hanno, dal canto loro,
presentato osservazioni.
considerato
Principi
applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP,
Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297;
Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2,
pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San
Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, vol. 1,
Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e seg.) che, in applicazione
dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae
dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15, 16 e
23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Verniory,
Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez/Macaluso,
Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 944, pag. 328 e n.
1032, pag. 359; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,
Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag.
185; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117
Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011;6B_10/2010 del 10
maggio 2010;6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
2. Il principio della
presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare
l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la
valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto
di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione
del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi
insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le
altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 del 19 aprile
2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31
consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il
giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove
conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici -
sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia
inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre
l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso
soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi
globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla
colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120
Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009
del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007
del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;
1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid.
3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del
1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid.
3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n.
233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad
art. 10, n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin,
StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory,
Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L’accusato e i suoi precedenti penali
3. IM 1 è nato a __________
il __________. Cittadino italiano, celibe, attualmente vive a __________ con la
compagna dalla quale ha avuto due figli.
Al momento dei fatti, egli risiedeva a __________
(in provincia di __________).
Laureato in storia (con specializzazione in quella industriale),
ha svolto diversi lavori saltuari - dal giardiniere, all’operaio metalmeccanico
- occupandosi parallelamente di ricerca (su mandato o grazie a borse di studio).
Nell’anno scolastico 2012/2013, ha insegnato geografia presso le scuole medie
di __________ (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 1-2).
Dal luglio 2014 percepisce un’indennità di disoccupazione mensile
di fr. 2'900.-, mentre nulla si sa - poiché l’imputato ha taciuto al proposito
- dell’eventuale attività lavorativa svolta dalla compagna e del conseguente
eventuale suo reddito mensile (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 2).
L’imputato ha dato atto di partecipare alla lotta portata avanti
dal movimento “No TAV” che si batte contro la realizzazione di una linea
ferroviaria ad alta velocità che colleghi Torino a Lione attraverso la Val di
Susa. Ha, però, sostenuto di non far parte di alcun gruppo organizzato:
“ Sono solidale e partecipo alla lotta
del movimento No-TAV, non faccio parte di nessun gruppo organizzato, mi ci reco
per mia scelta. Non faccio ufficialmente parte di comitati di territorio né
tantomeno sono originario della Val di Susa, è un argomento che mi interessa e
partecipo come posso” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 2).
4. IM 1 non ha
precedenti penali né in Svizzera, né in Italia, né in altri Paesi (all. 2 al
verb. dib. di primo grado, pag. 2).
Risultanze dell’istruttoria e
sentenza di primo grado
5. Per la sera del 31
gennaio 2012, a partire dalle ore 18.00, era in programma a Lugano, presso
l’auditorium dell’Università della Svizzera italiana, una conferenza-dibattito
cui erano stati invitati, quali relatori, il procuratore aggiunto della
Repubblica presso il Tribunale di Milano __________ e il procuratore capo della
Repubblica presso il Tribunale di Torino __________.
Quest’ultimo, proprio nel gennaio 2012, aveva disposto numerosi (e,
meglio, 26) arresti per reati commessi in occasione delle manifestazioni
organizzate in quel periodo dal movimento “No TAV”, suscitando forti proteste
da parte dei simpatizzanti di quel movimento.
Su esplicita richiesta dei conferenzieri, non erano state previste
particolari misure di sicurezza. Era stata organizzata soltanto una
sorveglianza discreta eseguita da due agenti della polizia cantonale in civile,
supportati da una pattuglia dei reparti mobili di Noranco e da una pattuglia
della polizia comunale di Lugano. Mentre le due pattuglie con gli agenti in
divisa si trovavano all’esterno, gli agenti in civile si trovavano all’interno
dell’auditorium nelle immediate vicinanze dei magistrati italiani.
Verso le 17.50, l’arrivo, in “gruppetti”, di probabili
contestatori è stato notato da un agente che si trovava all’esterno il quale ha
segnalato la cosa ad un collega che si trovava all’interno dell’auditorium che,
a sua volta, dopo aver indicato ai superiori il rischio di azioni dimostrative
durante la conferenza, ha chiesto rinforzi.
Mentre il portavoce degli organizzatori della conferenza dava il
benvenuto ai presenti e introduceva il tema del dibattito, alcuni simpatizzanti
del movimento “No TAV” seduti nelle ultime file della sala si sono alzati in
piedi e hanno iniziato a rumoreggiare, a declamare slogan “No TAV” e ad esporre
striscioni inneggianti alla lotta contro la realizzazione della citata linea
ferroviaria e alla liberazione dei membri del movimento recentemente arrestati
dal procuratore __________.
In quel mentre, IM 1 - che, pure, era seduto in quella zona dell’auditorium
- ha iniziato a scendere verso il banco dei conferenzieri distribuendo ai
presenti dei volantini dal medesimo contenuto.
Al fine di evitare che la situazione degenerasse, sono quindi
intervenute le forze dell’ordine che hanno sgomberato i manifestanti
spingendoli verso l’esterno dell’edificio.
Inizialmente sono intervenuti i due agenti in civile che hanno
condotto fuori dall’auditorium un primo gruppo di persone, tra cui proprio IM 1
che si trovava ai piedi della scala che dalle ultime file di posti a sedere
porta al banco dei conferenzieri.
Secondo il rapporto d’inchiesta della polizia giudiziaria:
“ I primi manifestanti agivano
passivamente lasciandosi allontanare” (RPG, pag. 5).
Un secondo gruppo di manifestanti si è, invece, coperto il viso
con sciarpe e foulard prima di aggredire fisicamente gli agenti con pugni e
calci, conditi da insulti. Questo secondo gruppo ha trovato la via d’uscita
dall’auditorium soltanto quando vi sono entrati gli agenti in divisa che si
trovavano all’esterno.
Sempre nel rapporto d’inchiesta, si legge che:
“ mentre i manifestanti lasciavano
l’auditorium, nel corridoio che si trova all’uscita dello stesso, sono stati
costatati dei danneggiamenti alle pareti in cartongesso. In particolare hanno
dato un calcio alla parete destra rispetto all’uscita della sala procurando un
foro dal diametro di circa 10/20 centimetri ed una crepa della lunghezza di
circa 2 metri sulla parete sinistra”
e ancora che:
“ Durante la dimostrazione sono state
gettate nella sala delle fiale contenenti sostanze irritanti alle vie
respiratorie che si sono propagate nell’aria. Non tutte le fiale sono andate a
segno ed una di esse (integra) è stata sequestrata” (RPG, pag. 5).
All’esterno del campus universitario è, poi, nato un tafferuglio
durante il quale i manifestanti hanno, tra l’altro, lanciato palle di neve
ghiacciata, cubetti di porfido e cassette di plastica contro gli agenti della
polizia.
Sempre il citato rapporto d’inchiesta riporta che:
“ Un agente della Polizia Città di
Lugano (…) veniva colpito da __________ con uno schiaffo al volto. Durante il
fermo della stessa un altro collega della Polizia Città di Lugano veniva
colpito da oggetti contundenti lanciati verso di loro.
Gli amici della __________
cercavano in tutti i modi di impedire il suo fermo per l’identificazione. A
tale scopo aggredivano alle spalle gli agenti intervenuti. La situazione è poi
tornata alla normalità non appena giungevano altre pattuglie di supporto
chiamate a sostegno di chi stava operando” (RPG, pag. 5).
Delle persone identificate come aventi preso parte alla
dimostrazione, tre non hanno dato seguito alla convocazione della polizia e
sei, ivi compreso l’imputato, sono state interrogate, avvalendosi tuttavia
della facoltà di non rispondere.
6. Durante l’inchiesta
sono state assunte a verbale alcune persone che quella sera erano presenti
all’interno dell’auditorium e che hanno riferito su quanto accaduto in quella
fase della manifestazione.
a. __________, seduto
tra il pubblico, ha raccontato di avere notato, nel momento in cui gli
spettatori stavano entrando nella sala in cui si sarebbe tenuta la conferenza:
“ dei giovani vestiti di nero giungere
separatamente e prendere posto nelle [file] in alto all’auditorio. (…) ho avuto
l’impressione che fossero alternativi” (PS __________ 15.2.2015, pag. 3).
Il teste ha poi precisato:
“ Ho potuto notare che tutti avevano
dei vestiti scuri ed in sala, malgrado la temperatura lo permettesse, non
avevano tolto le giacche. (…) Alcuni ragazzi hanno agito a viso scoperto mentre
un gruppo di ragazzi, quelli che son rimasti sopra, si sono coperti il viso con
la sciarpa” (PS __________ 15.2.2015, pag. 4).
b. Anche __________,
presente in qualità di fotografa, ha notato, seduti in cima all’auditorio, dei
giovani vestiti con abiti scuri che indossavano tutti sia la giacca che una
sciarpa (PS __________ 15.2.2012, pag. 3) e che, poco dopo l’inizio della
conferenza:
“ si sono alzati contemporaneamente in
piedi, gridando slogan che a mio modo di vedere erano indirizzati verso __________.
(…) Successivamente un gruppetto di questi manifestanti, con uno striscione, è
sceso vicino al tavolo dei relatori, composti e in silenzio, ed hanno mostrato
uno striscione. Gli altri ragazzi sono rimasti in alto e mostravano degli
striscioni. Parte di loro in silenzio, parte gridando slogan. Nel frattempo, un
paio di ragazzi distribuivano dei volantini in sala. (…) Preciso che
l’intervento dei manifestanti è stato sicuramente programmato prima della
manifestazione, in quanto ognuno, a mio modo di vedere, sapeva esattamente dove
andare e cosa fare. (…) si sono coperti il volto solo nel momento in cui hanno
deciso di manifestare” (PS __________ 15.2.2012, pag. 3-5).
7. Su quanto accaduto
all’esterno, vi sono agli atti i rapporti di alcuni degli agenti intervenuti
quella sera e le loro deposizioni testimoniali.
a. Dai due rapporti di
servizio 1. febbraio 2012 redatti dal caporale __________ e dall’agente __________
risulta che, una volta fatti uscire i riottosi manifestanti dall’area del
campus universitario, il primo è stato colpito, dapprima, con uno schiaffo e,
in seguito, da una palla di neve in faccia e da un oggetto non identificato sul
polso destro, mentre il secondo è stato colpito al braccio sinistro con una
cassetta di plastica lanciata contro di lui, ciò che ha provocato in entrambi
le escoriazioni e le contusioni attestate nei rispettivi certificati medici
agli atti.
Nessun cenno è fatto nei rapporti ad eventuali aggressioni subite
dall’appuntato __________ né, più in generale, all’uso di eventuali bastoni o
aste di bandiere.
In entrambi i rapporti si menzionano, invece, dei danneggiamenti
provocati all’interno dell’auditorium.
Anche i rapporti di servizio di medesima data redatti dagli appuntati
__________ e __________ fanno stato di spintoni che i manifestanti davano per
impedire alle forze dell’ordine di compiere il loro dovere.
Nel proprio rapporto, l’appuntato __________ - che pure ha
riferito dello schiaffo ricevuto dal caporale __________ - nulla menziona circa
un’aggressione da lui personalmente subita e, anzi, precisa:
“ Faccio notare che da parte mia non
ho subito ferite”.
Tant’è che egli non figura tra le vittime indicate nel rapporto
d’inchiesta (AI 1, pag. 3).
b.
b.1. Interrogati dal
Ministero pubblico senza contraddittorio, sia __________ che __________ hanno
tratteggiato un quadro più violento, arrivando a dire che uno dei contestatori
aveva colpito il collega __________ sulla schiena con un’asta di bandiera.
Novità che emerge anche dalle dichiarazioni del diretto
interessato e da quelle - dapprima estromesse dagli atti in forza di una
decisione del presidente della Corte delle assise correzionali che ha censurato
l’assenza (non sanata) di contraddittorio e, poi, prodotte dal difensore stesso
dell’imputato - di __________.
b.1.1. __________ ha, infatti,
dichiarato:
“ la situazione si presentava
particolarmente critica. Innanzitutto i manifestanti (chiamiamoli così) erano
almeno una ventina, quindi in netta superiorità numerica rispetto agli agenti
presenti in sala. Secondariamente, i manifestanti non si limitavano ad
insultare il pubblico, i relatori e ovviamente gli agenti ed a gridare slogan
di carattere politico-sovversivo, ma mostravano non poca resistenza, cercando
di contrastare i nostri sforzi per allontanarli opponendosi fisicamente e
usando, solo alcuni di essi, anche aste penso di bandiere. (…) Ho visto almeno
due di queste persone brandire aste che posso supporre fossero aste di
bandiera, sa di quelle di plastica dura di colore grigio scuro?! E almeno uno
l’ha tirata sulla schiena di un agente, credo del mio collega __________, senza
però causargli gravi ferite credo in quanto lo stesso non è caduto a terra. (…)
si trattava di un personaggio vestito di nero (come quasi tutti di quel gruppo)
con un berretto, una sciarpa e con una barba nera” (MP __________ 18.4.2013, AI
2, pag. 3-4).
Sulle fotografie mostrategli, __________ ha riconosciuto IM 1 come
uno dei due che, dentro l’auditorium (MP __________ 18.4.2013, AI 2, pag. 5),
erano muniti di aste di bandiere e, più precisamente, come colui che aveva colpito
il suo collega.
Quanto alla persona raffigurata sulla fotografia n. 1, __________
ha dichiarato:
“ il rubricato nella foto 1 della
sciablona era quello che aveva in mano la seconda asta di bandiera dentro alla
sala della conferenza. Sinceramente non ho visto se l’abbia utilizzata per
colpire qualcuno però garantisco che non la stava usando per sventolare una
bandiera, nel senso che la maneggiava roteandola e muovendola come una sciabola
per tenere lontano gli agenti che all’interno della sala si volevano avvicinare
ai contestatori che stavano cercando di portare in salvo uno striscione” (MP __________
18.4.2013, AI 2, pag. 5).
Tornando alla dinamica dei fatti, __________ ha riferito:
“ con non poca fatica siamo riusciti a
respingere i violenti fuori dalla sede dell’USI. Una volta per strada, gli
stessi si sono coperti il volto con le sciarpe e cuffie e hanno iniziato con un
lancio di oggetti tra cui cubetti di porfido, cassette di plastica e palle di neve
ghiacciata. La situazione era davvero tesa e pericolosa. Tutti noi agenti in
quel momento avevamo un certo timore per la nostra incolumità. (…) Preciso
anche che (…) vestivamo con le divise normali e non avevamo quella da
mantenimento dell’ordine, quindi non avevamo né scudi né caschi per protezione.
L’impressione che avevo io in quel momento è che non si trattasse tanto di una
contestazione politica o sociale quanto piuttosto di un pretesto per “fare
andare le mani”, per attaccare le forze dell’ordine” (MP __________ 18.4.2013,
AI 2, pag. 4-5).
Dalla lettura del verbale, emerge, quindi, che __________ ha
situato il colpo con l’asta di bandiera ai danni di __________ in un momento in
cui i contendenti si trovavano ancora all’interno dell’auditorium.
b.1.2. Chiaradonna, dal canto
suo, ha riferito:
“ c’era una situazione fuori
controllo. (…) I contestatori sputavano contro i relatori, urlavano frasi
volgari di contestazione, distribuivano volantini e stendevano striscioni. (…) Alcuni
dei manifestanti si stavano azzuffando con un agente in borghese (…) e altri
poliziotti. Ragione per la quale siamo intervenuti per cercare di riportare
l’ordine. Io ho preso di mano un bastone ad un manifestante che aveva appena
colpito il collega __________ e lui di risposta mi ha alzato contro il pugno
come per colpirmi ma non l’ha fatto” (MP __________
18.4.2013, AI 3, pag. 3).
Anche __________ ha riconosciuto, in fotografia, IM 1 come
l’autore dell’aggressione a __________:
“ Riconosco senza dubbio il tizio
della fotografia numero 9. È lui, lo ricordo dalla barba e dalla faccia
“cattiva”. Apprendo dall’interrogante essere tale IM 1” (MP __________
18.4.2013, AI 3, pag. 3).
Ha, poi, dato atto anche lui del violento scontro avvenuto fuori
dal campus universitario (MP __________ 18.4.2013, AI 3, pag. 3-4).
Chiaradonna sembra situare l’aggressione a __________ ancora
all’interno della sala in cui si stava tenendo la conferenza.
b.1.3. Anche __________, in
relazione ai fatti di quella sera, ha descritto “una degenerazione
totale”:
“ Siamo arrivati e già c’era un gran
casino. (…) Si sentivano urla, ingiurie e colpi. Era evidente che nella sala
dove si teneva la conferenza la situazione era uscita di controllo. (…) quando
noi siamo entrati in sala abbiamo subito visto i colleghi della Polizia
Cantonale in civile (…) in grave difficoltà causa la differenza numerica degli
esagitati rispetto a loro. Dentro la sala c’era caos totale. Alcuni stendevano
striscioni, altri avevano stanghe in mano con le quali sfidavano noi agenti, altri
gridavano contro i conferenzieri, poi quando noi siamo entrati in sala è stato
un macello, nel senso che il loro interesse si è distolto dai relatori e hanno
iniziato ad insultarci e minacciarci. Si opponevano al fatto che noi volessimo
condurli fuori dalla sala (…) Siamo però riusciti a cacciare fuori dalla sala
il gruppo NO-TAV e a portarli fuori dal palazzo. Mi ricordo che mentre stavamo
portando fuori questi personaggi, uno ad un certo punto ha rotto sulla mia
schiena un bastone, ma roba leggera” (MP __________ 18.4.2013, AI 4, pag. 3).
Anche __________ ha riconosciuto l’imputato:
“ Senza ombra di dubbio si tratta
della persona ritratta nella fotografia numero 9. Lo ricordo bene perché mi
sembrava il più scalmanato di tutti” (MP __________ 18.4.2013, AI 4, pag. 4).
__________ ha pure sostenuto che i manifestanti picchiassero le
aste sulle sedie per far indietreggiare la polizia (MP __________ 18.4.2013, AI
4, pag. 5).
Quanto alla fase successiva, una volta usciti dal campus
universitario, __________ ha riferito:
“ I disordini maggiori sono però
avvenuti fuori dall’USI, in via Buffi, quando i manifestanti anziché calmarsi
hanno iniziato a lanciare pietre e palle di neve” (MP __________ 18.4.2013, AI
4, pag. 4).
Secondo __________, anche IM 1 era tra coloro che, all’esterno
dell’USI, lanciavano roba contro la polizia:
“ Un altro che ho individuato a
lanciare oggetti è sempre il numero 9 della sciablona” (MP __________
18.4.2013, AI 4, pag. 4).
__________ ha sostenuto di essere stato colpito alla schiena “mentre
stavano portando fuori” i manifestanti, ovvero in un momento che
sembra successivo a quello in cui l’episodio è situato da __________ e __________.
b.1.4. Così come gli altri,
anche __________ ha parlato di disordini che hanno reso necessario un
intervento energico da parte della polizia:
“ un gruppo di esagitati aveva
interrotto una conferenza alla quale partecipavano alcune personalità della
Magistratura italiana, e manifestavano con grida, cori e striscioni e si temeva
per l’incolumità dei partecipanti. (…) Abbiamo provveduto ad allontanare i
manifestanti. Questi non erano disposti a collaborare e ad obbedire ai nostri
ordini. Abbiamo dovuto usare la forza, anche perché cercavano di continuo il
contatto fisico, ci strattonavano e spintonavano e un mio collega è addirittura
caduto tra le scale della sala e le panche per gli spettatori. Ma non si è
fatto male. (…) [erano] certamente più di una ventina. Erano praticamente tutti
vestiti di nero ed avevano sciarpe e cappellini o cappucci. Si capiva che erano
venuti lì per fare casino. Inoltre avevano con sé degli striscioni ed altri
oggetti con cui contestare. (…) C’è stato uno scontro fisico tra noi e i
manifestanti che si rifiutavano di essere accompagnati fuori dalla sala
conferenze. Personalmente ho ricevuto diversi spintoni da quello della
fotografia numero 1” (MP __________ 18.4.2013, pag. 3).
__________ ha riconosciuto in fotografia IM 1 come colui che,
all’interno della sala conferenze, ha aggredito __________:
“ vorrei inoltre dire che il
personaggio della fotografia n. 9 è quello che ha colpito il collega in sala
conferenze con l’asta della bandiera” (MP __________ 18.4.2013, pag. 4).
__________ ha spiegato che lo scontro si è fatto più violento
all’esterno dello stabile universitario dove ha dichiarato di avere visto anche
IM 1 rendersi parte attiva (MP __________ 18.4.2013, pag. 3).
__________, come __________ e __________, ha situato l’aggressione
a __________ all’interno dell’auditorium.
b.2. Per garantire il
contraddittorio, gli agenti (tutti salvo __________) sono stati sentiti a
confronto con l’imputato e in presenza del suo difensore. In quell’occasione,
tutti e tre i poliziotti hanno confermato i loro precedenti verbali ed il
riconoscimento, anche de visu, di IM 1 come la persona che aveva colpito __________
alla schiena con un’asta porta bandiera in plastica. In quell’occasione, tutti
e tre hanno, però, situato tale aggressione fuori dallo stabile in cui ha sede
l’Università (MP di confronto IM 1 - __________ 18.11.2013, AI 29, pag. 2; MP
di confronto IM 1 - __________ 18.11.2013, AI 30, pag. 2-3; MP di confronto IM
1 - __________ 18.22.2013, AI 28, pag. 3 in cui il diretto interessato ha
chiarito che IM 1 lo ha colpito sulle scale esterne dell’Università e non
quando, insieme ai colleghi, stava sgomberando la sala conferenze).
b.3. Gli agenti di polizia
sono stati nuovamente interrogati il 13 gennaio 2014.
Nessuna novità di rilievo è emersa dalle audizioni del caporale __________,
dell’agente __________ e dell’appuntato __________ (salvo che quest’ultimo ha
sostenuto che IM 1 “probabilmente” lo aveva colpito “altre volte
oltre all’episodio dell’asta”, MP __________ 13.1.2014, pag. 3).
Sempre il 13 gennaio 2014, è stato sentito anche __________.
Dopo aver confermato il suo precedente verbale, egli ha
dichiarato:
“ C’erano diverse persone con aste di
bandiere che le agitavano con fare minaccioso (…) I manifestanti non si sono
fatti fermare opponendo resistenza e c’è chi si è preso anche una bastonata con
l’asta delle bandiere. Poi abbiamo fatto un cordone all’imbocco delle scale e
li abbiamo fatti scendere e uscire dall’ateneo. (…) (n.d.r.: confrontato con la
fotografia di IM 1) Questi si è scontrato con il collega __________ all’interno
dell’università, nel corridoio esterno. Ha dato una bastonata e poi è dovuto
arrivare un altro collega ad aiutarlo” (MP __________ 13.1.2014, pag. 3 e 5).
8. Interrogato dalla
polizia il 24 febbraio 2012, IM 1 si è, come visto, avvalso della facoltà di
non rispondere (cfr. all. all’AI 1). Lo stesso ha fatto davanti al Ministero
pubblico sia il 22 maggio 2013 (cfr. AI 6) che il 18 novembre 2013 (cfr. AI
27), mentre dai relativi verbali non risulta che, in occasione dei confronti,
gli sia stato chiesto di prendere posizione sulle dichiarazioni degli agenti di
polizia (cfr. AI 28, 29 e 30).
È solo davanti al primo giudice che IM 1 ha risposto alle domande
che gli venivano poste.
Secondo la sua versione, quella sera, era andato all’USI con
un’amica che gli aveva chiesto di distribuire, durante la conferenza a cui
avrebbe partecipato anche il procuratore __________, dei volantini per
sensibilizzare il pubblico sulla situazione in Val di Susa e sull’operato del
procuratore __________ che aveva, poco prima, disposto 26 arresti di membri del
movimento “No TAV”:
“ Io ero lì dunque solo per
distribuire volantini su questa situazione. (…) non era mia intenzione fare
altro” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 2-3).
Prima di iniziare la distribuzione, non aveva neppure letto i
volantini in questione che gli erano stati dati soltanto una volta giunti
nell’auditorium:
“ L’unica cosa che la mia amica mi
aveva detto era che si trattava di volantini che manifestavano per il movimento
No-TAV, a me bastava questo” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 5).
Arrivato da solo con la sua amica, ha notato il successivo
sopraggiungere di altre persone che la sua amica - a differenza di lui -
conosceva (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 5).
Ha sostenuto di non essere stato al corrente della presenza di
striscioni o altro (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 3).
Sulla dinamica dei fatti di quella sera, ha riferito:
“ Ha cominciato a parlare l’oratore,
non ricordo chi fosse, ha parlato per qualche minuto per introdurre il
dibattito, dopo di che la mia amica mi ha invitato a distribuire i volantini,
cosa che ho fatto tra il pubblico. Ero seduto nella metà superiore della sala,
ala di sinistra guardando il palco. Ho iniziato dalle postazioni subito sotto
la mia, in direzione del palco. (…) all’altezza della penultima postazione
prima del palco, mentre stavo dando un volantino ad un presente, sono stato
colto alle spalle da una persona che mi ha sbattuto fuori dall’aula verso
l’uscita laterale. Ho saputo soltanto in seguito che si trattava di un
poliziotto. (…) Prima sono stato buttato fuori dal palco dell’auditorio dal
poliziotto in borghese. Io ho cercato di riguadagnare la sala per capire cosa
stesse succedendo, a quel punto sono stato attaccato in modo ben più esplicito
ricevendo colpi, pugni al costato e alla spalla, da quel momento io ho pensato
di uscire il più in fretta possibile dalla situazione, anche perché chi mi
stava picchiando non aveva la divisa. A quel punto ho visto che c’erano altre
persone che stavano uscendo, tra cui la mia amica che mi ha soccorso assieme ad
un’altra persona, e siamo andati verso l’uscita sul pianerottolo e poi sulle
scale. (…) Sono uscito assieme alle altre persone che stavano a loro volta
uscendo dalle diverse uscite dell’aula magna. C’era diversa gente che confluiva
verso l’esterno, sono uscito con la mia amica e un’altra persona che mi
sorreggeva dall’altra parte. Ci siamo recati verso la macchina” (all. 2 al
verb. dib. TPC, pag. 3-4).
Ha negato di avere capito quale sia stato l’elemento scatenante
l’intervento della polizia e ha escluso “nella maniera più assoluta” che
lui o i contestatori si siano avvicinati al palco e ai relatori della
conferenza (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 3).
Se, in un primo momento, ha negato di avere avuto intenzione di
mostrare striscioni così come di avere visto altri farlo (all. 2 al verb. dib. TPC,
pag. 3), in un secondo momento ha ammesso di avere visto un unico striscione,
ragion per cui - ha sostenuto - non aveva ragione di dissociarsi dall’agire dei
manifestanti (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 4).
Ha negato di avere aggredito chicchessia:
“ Non ho assolutamente usato violenza
verso nessuno, tantomeno verso agenti in divisa, anzi, ho subito pesantemente
la violenza da parte di chi è intervenuto. (…) Non ho avuto nessun gesto di
rabbia, mi sono ritrovato con una spalla fuori sede, trovo difficile afferrare
spranghe e fare quanto di cui sono accusato. (…) Non avevo in mano nulla” (all.
2 al verb. dib. TPC, pag. 4 e 6).
In effetti, agli atti vi è il certificato medico stilato il 31
gennaio 2012 dalla __________ di __________ secondo il quale, quel giorno, alle
19.22, IM 1 si era presentato al pronto soccorso lamentando dolori alla spalla.
Dal certificato medico risulta che il paziente aveva subito una lussazione alla
spalla sinistra e una contusione all’emitorace sinistro e che, quale trauma
all’origine della lesione, il paziente aveva indicato una “caduta
accidentale” nel contesto di un “incidente domestico” (cfr. all. 17
al doc. dib. TPC 4).
Al proposito, IM 1 ha spiegato:
“ Era piuttosto imbarazzante ammettere
che ero stato picchiato da un poliziotto in ospedale. Non ero nemmeno tanto
lucido quella sera. (…) poi al medico avevo spiegato a voce cosa fosse
realmente successo, chiedendo che venisse comunque indicato un altro motivo”
(all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 6).
IM 1 si è poi dichiarato estraneo al danneggiamento constatato
alla parete in cartongesso all’interno dell’USI e ha pure negato di avere visto
il successivo lancio di oggetti nei confronti della polizia (all. 2 al verb.
dib. TPC, pag. 4).
Ha preteso che, usciti dall’USI, la sua amica lo ha accompagnato
alla sua macchina e poi, vista la spalla dolente, all’Ospedale dove è stato
sottoposto alle cure del caso:
“ La mia amica mi ha accompagnato alla
sua macchina. Io non volevo andare al pronto soccorso, avevo abbastanza male
alla spalla ma pensavo non fosse particolarmente grave, la mia amica insisteva,
io comunque inizialmente le avevo chiesto di portarmi a casa. Abitavo ancora in
Italia, durante il viaggio stavo sempre più male e facevo fatica a respirare,
ho cominciato a temere che ci fosse qualcosa di rotto. Visto che sulla strada
di casa mia c’era la clinica di Lanzo, clinica ortopedica, ho proposto alla mia
amica di accompagnarmi lì. Però è stata una decisione maturata durante il
viaggio verso casa. Siamo arrivati lì un’ora dopo i fatti circa. (…) In sede di
PS quel giorno sono stato semplicemente sedato e mi è stata riallocata la
spalla. In seguito la spalla ha cominciato ad uscire anche per gesti di
routine. Quindi mi sono fatto operare” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 4).
9. Ritenendo
inattendibili le dichiarazioni degli agenti e non disponendo di altre prove a
suo carico, il primo giudice ha prosciolto IM 1 dalle accuse di sommossa e di
violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.
Lo ha, per contro, come visto, ritenuto colpevole, in relazione ad
altri fatti, del reato di diffamazione e lo ha condannato alla pena pecuniaria
di 10 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna (per complessivi fr. 1'000.-), sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di due anni, cui ha cumulato una multa
di fr. 200.-.
Appello del procuratore generale
10. Con il suo appello, il
procuratore generale chiede che IM 1 venga dichiarato colpevole anche di
sommossa e di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, che venga
condannato alla pena detentiva di sei mesi, sospesa condizionalmente con un
periodo di prova di tre anni e che vengano conseguentemente adeguati i
dispositivi della sentenza impugnata relativi alle spese e alle indennità.
Accertamento dei fatti
11.
a. Dal filmato della
videosorveglianza agli atti emerge che effettivamente, al suo arrivo all’USI, IM
1 era in compagnia soltanto della sua amica. Ciò, tuttavia, ancora non dimostra
che i due facessero gruppo a parte, nella misura in cui, sempre nel citato
filmato, si vede come anche gli altri manifestanti siano poi sopraggiunti in
piccoli gruppi, poche persone per volta.
L’imputato non è credibile quando sostiene di non essere stato al
corrente che, in occasione della conferenza, avrebbe avuto luogo una
manifestazione “No TAV”.
Dagli atti emerge, infatti, che l’azione di IM 1 e degli altri
contestatori è stata concertata: benché, per sua stessa ammissione (e come
confermato dal filmato che li ritrae in arrivo alle ore 16 (recte: 17) e 41
minuti), lui e l’amica fossero già sul posto un quarto d’ora circa prima
dell’inizio della conferenza, egli non ha iniziato subito a distribuire i
volantini - che ha, pure poco verosimilmente, dichiarato di non avere neppure
letto - agli astanti ma ha aspettato non solo l’inizio della conferenza ma
anche il momento in cui anche gli altri manifestanti si sono attivati. Ciò
dimostra che l’intervento di IM 1 e degli altri contestatori era organizzato e
combinato.
A dimostrazione dell’inverosimiglianza della sua tesi, vi è poi il
fatto che, quando gli altri manifestanti si sono alzati in piedi e hanno
iniziato a gridare, IM 1 non si è fermato, stupito per quanto stava succedendo,
ma ha proseguito indisturbato nella sua azione di volantinaggio, finché non è stato
allontanato dalla polizia. Interrogato dal primo giudice, è poi arrivato a
sostenere di non essere riuscito a spiegarsi le ragioni alla base
dell’intervento della polizia nei suoi confronti (all. 2 al verb. dib. TPC,
pag. 3).
Ma, quand’anche si volesse considerare che egli non era stato
messo preventivamente al corrente che avrebbe avuto luogo una manifestazione
“No TAV”, occorrerebbe concludere che egli avrebbe potuto e dovuto comprendere
ciò che stava per accadere quando si è accorto della presenza degli altri
giovani che conoscevano la sua amica che lui sapeva essere una simpatizzante
del movimento “No TAV”, movimento che era stato, agli occhi dei suoi aderenti,
preso ingiustamente di mira da uno dei relatori della conferenza.
Ne discende che deve essere accertato che IM 1 era consapevole
che, durante la conferenza in programma all’USI la sera del 31 gennaio 2012,
avrebbe avuto luogo un’azione dimostrativa organizzata dal movimento “No TAV”
per il quale egli - per sua stessa ammissione - simpatizzava.
b. Dal filmato della
videosorveglianza emerge che IM 1 è stato subito fermato da uno degli agenti in
borghese che si trovavano all’interno dell’auditorium, che lo ha fatto uscire
dalla sala.
Secondo le sue dichiarazioni, egli ha tentato di rientrare ma è
subito stato aggredito con “colpi, pugni al costato e alla spalla” che
lo hanno determinato a lasciare i luoghi.
c. Nel frattempo,
all’interno dell’auditorium vi è stato uno scontro fisico tra manifestanti e
agenti di polizia.
Al termine dell’agitazione, nella sala è stata rinvenuta, ancora
integra, una fiala identica ad altre che, stando al rapporto d’inchiesta, erano
state usate durante l’alterco per propagare nell’aria delle sostanze irritanti
le vie respiratorie.
__________ ha dichiarato:
“ nell’aria c’era una sostanza
particolare, che pizzicava la gola. Sembrava lo spray al pepe in nostra
dotazione. Non sono in grado di dire che lo abbia lanciato” (MP __________
13.1.2014, pag. 2).
__________, dal canto suo, ha riferito:
“ Io non ho visto però dei colleghi mi
hanno riferito che all’interno della sala della conferenza c’erano degli
spettatori cui lacrimavano gli occhi. Non [so] dire di che genere di sostanza
si trattasse” (MP __________ 13.1.2014, pag. 2).
__________ e __________ hanno, invece, detto di non ricordare,
rispettivamente di non avere visto, che nell’auditorium sono state gettate
fiale contenenti sostanze irritanti (MP __________ 13.1.2014, pag. 2; MP __________
13.1.2014, pag. 3).
Nulla in proposito hanno riferito i testi __________ e __________
interrogati dalla polizia il 15 febbraio 2012.
La circostanza è, di per sé, poco chiara.
Quello che è certo è il ritrovamento di una fiala integra che
conteneva sostanze irritanti. Dall’elenco reperti allegato al rapporto
d’inchiesta risulta che è stata rinvenuta anche una fiala rotta, ovvero usata.
Ad ogni modo, non vi sono elementi agli atti che dimostrino che IM 1 fosse al
corrente dell’intenzione dei manifestanti di fare uso di tali fiale.
d. Alcuni degli agenti
di polizia intervenuti hanno preteso che, ad un certo punto, IM 1 ha colpito
uno di loro - l’appuntato __________ - alla schiena con un bastone o un’asta di
bandiera.
Questa Corte ritiene che essi non siano credibili. E ciò per tutta
una serie di ragioni.
Anzitutto, perché nulla in atti permette di dire che IM 1 fosse
munito di un bastone o di un’asta. Nelle immagini dei filmati agli atti,
infatti, in nessun momento egli appare armato di oggetti del genere. Inoltre,
sempre in quelle immagini, si vede che egli non portava nemmeno uno zaino nel
quale avrebbe potuto nascondere tali oggetti contundenti. Ne discende che è
poco verosimile che egli, nel corso della bagarre, si sia munito di una
siffatta arma che non compare nelle immagini del filmato (dalle quali emerge,
peraltro, che gli striscioni dei manifestanti erano privi di aste) e che nemmeno
figura tra gli oggetti repertati dalla polizia.
In secondo luogo, perché le dichiarazioni dei poliziotti hanno
subito una brusca virata quando, durante il loro primo interrogatorio davanti
al magistrato inquirente (esperito a oltre due mesi e mezzo dai fatti), essi
hanno parlato per la prima volta dell’aggressione patita dal collega __________.
Inizialmente, infatti, nei rapporti di servizio redatti
all’indomani del loro intervento, nessuno di loro aveva evocato la presenza di
bastoni o di aste di bandiera, né tantomeno aveva fatto cenno al colpo subito
da __________ che, nel proprio rapporto, aveva addirittura espressamente
precisato di non avere subito alcuna ferita a seguito dell’intervento in
questione.
A ciò aggiungasi che i poliziotti, non solo sono stati incostanti
nel denunciare il fatto stesso, ma non sono stati lineari neppure con
riferimento al momento e al luogo in cui a __________ sarebbe stato vibrato il
colpo alla schiena.
In un primo tempo, gli agenti hanno reso dichiarazioni discordi
tra loro:
- il caporale __________,
l’agente __________ e l’appuntato __________ hanno situato il colpo con l’asta
di bandiera ai danni di __________ nella fase in cui i disordini erano
circoscritti all’interno dell’auditorium;
- l’appuntato __________
ha riferito di essere stato colpito quando “stavano portando fuori” i
manifestanti dalla sala conferenze rispettivamente dallo stabile universitario.
In seguito, i testi hanno modificato la loro versione.
__________, __________ e __________ hanno affermato concordemente
che l’aggressione a __________ ha avuto luogo fuori dall’edificio in cui ha
sede l’Università, mentre __________ ha sostenuto che __________ è stato
colpito all’interno dello stabile universitario ma fuori dalla sala conferenze
(“all’interno dell’università, nel corridoio esterno”).
Anche questo cambiamento concorre a togliere credibilità al loro
dire, e ciò tanto più se si pon mente al fatto che il diretto interessato ha tenuto,
in occasione del suo ultimo verbale, a precisare che l’imputato lo ha colpito
sulle scale esterne dell’Università e non nel momento in cui, insieme ai
colleghi, stava sgomberando la sala conferenze, non facendo così nient’altro
che evidenziare la sua ritrattazione.
Del resto, l’inaffidabilità delle dichiarazioni dei poliziotti
risulta anche dal fatto che:
- uno di essi -
il caporale __________ - ha preteso che l’altro manifestante che, a suo dire,
ne era munito facesse girare un’asta di bandiera (MP __________ 18.4.2013, AI
2, pag. 5), ciò che però è smentito, oltre che dalle dichiarazioni di __________
che ha detto di non ricordarsi che questi “abbia fatto niente di
particolare” (MP __________ 13.1.2014, pag. 3), dalle immagini del filmato
in atti sulle quali si scorge la persona indicata dal poliziotto intenta a
reggere, a mani nude, uno striscione;
- un altro
rappresentante delle forze dell’ordine - l’appuntato __________ - ha sostenuto
che altri dimostranti impugnassero delle aste di bandiera con cui sfidavano la
polizia o tentavano, picchiandole sulle sedie, di impedire agli agenti di
avvicinarsi a loro (MP __________ 18.4.2013, AI 4, pag. 5), cosa che neppure
trova conferma nelle immagini del filmato agli atti;
- un altro
poliziotto - l’appuntato __________ - ha sostenuto che c’erano diverse persone
che agitavano aste di bandiere (MP __________ 13.1.2014, pag. 3), ciò che il
filmato, ancora una volta, sconfessa.
Ne discende che deve essere accertato che __________ non ha
ricevuto alcun colpo alla schiena.
e. IM 1 ha dichiarato
che, non appena è stato nuovamente aggredito, ha deciso di “uscire il più in
fretta possibile dalla situazione”. Diverse persone stavano uscendo
dall’auditorium in quel momento. Tra queste, la sua amica che, stando al suo
racconto, insieme ad una terza persona, lo ha sorretto e accompagnato fuori e,
poi, all’automobile con cui lui e l’amica avevano raggiunto l’USI.
f. Secondo il rapporto
d’inchiesta:
“ mentre i manifestanti lasciavano
l’auditorium, nel corridoio che si trova all’uscita dello stesso, sono stati
constatati dei danneggiamenti alle pareti in cartongesso. In particolare hanno
dato un calcio alla parete destra rispetto l’uscita della sala procurando un
foro del diametro di circa 10/20 centimetri ed una crepa dalla lunghezza di
circa 2 metri sulla parete sinistra” (RPG, pag. 5).
Troppo poco emerge dagli atti a proposito di tali danneggiamenti.
Da un lato, come rilevato dal primo giudice:
“ nessuna informazione all’incarto
indica lo stato della parete prima della serata: orbene, trattandosi di luogo
pubblico, non si può escludere, senza incorrere in arbitrio, che quel (…)
danneggiamento sia stato causato in altra, precedente occasione” (sentenza
impugnata, consid. 4.3.e, pag. 27).
Ma quand’anche si volesse dare per accertato che i danneggiamenti
siano davvero stati provocati dai manifestanti (cfr. rapporti di servizio
1.2.2012 __________ e __________), va detto che nessuno dei poliziotti sentiti
durante l’inchiesta è stato in grado di indicare chi li abbia commessi (MP __________
18.4.2013, pag. 5-6; MP __________ 18.4.2013, pag. 4; MP __________ 18.4.2013,
pag. 5). Neppure hanno potuto precisare il momento esatto in cui essi sono
stati prodotti. Non è, dunque, dimostrato che essi siano stati causati in
presenza di IM 1.
g. Il già citato filmato
agli atti permette di accertare che i primi manifestanti sono usciti alle 17
(recte: 18) e 16/17 minuti mentre gli ultimi sono stati evacuati alle 17
(recte: 18) e 18/19 minuti.
h. Fuori dallo stabile
universitario, lo scontro si è fatto più violento, con i contestatori che sono
arrivati a gettare contro le forze dell’ordine diversi oggetti contundenti.
Fatti
i. Un agente di
polizia ha sostenuto che, fra i contestatori che lanciavano oggetti pericolosi
contro di loro, c’era pure IM 1.
L’imputato ha contestato di avere preso parte allo scontro
avvenuto tra manifestanti e polizia all’esterno del campus universitario,
affermando che lui, nel momento in cui i disordini si sono spostati all’esterno
dell’Università, già si era allontanato dai luoghi.
Uscito dall’USI, avrebbe, infatti, chiesto all’amica - che
insisteva per portarlo al pronto soccorso visti i dolori che aveva alla spalla -
di accompagnarlo a casa. Lungo il tragitto verso il suo domicilio, all’epoca
ancora in Italia, i dolori sarebbero aumentati ed egli si sarebbe, per finire,
lasciato convincere a recarsi alla clinica ortopedica di Lanzo d’Intelvi, dove,
stando a lui, sarebbero giunti “un’ora dopo i fatti circa” (all. 2 al
verb. dib. TPC, pag. 4).
Dagli atti risulta che, effettivamente, alle 19.22 - quindi
proprio un’ora circa dopo l’evacuazione dei facinorosi dall’edificio in cui ha
sede l’USI - IM 1 è stato ammesso al pronto soccorso del __________ (all. 17 al
doc. dib. TPC 4).
Contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, stando
ai calcoli effettuati da uno dei siti informatici più comuni per ricerche di
questo genere (www.viamichelin.ch),
per percorrere in automobile il tragitto che porta dall’USI di Lugano alla
clinica di Lanzo d’Intelvi occorrono, in condizioni di traffico normali, una
quarantina di minuti.
Tenuto conto del tempo necessario per raggiungere la vettura
dell’amica, del traffico che blocca Lugano nell’ora di punta al termine della
giornata lavorativa, del tempo necessario per parcheggiare davanti al
nosocomio, recarsi in accettazione e sbrigare le pratiche di ammissione, e pur
considerando che gli orologi della telecamera di sorveglianza dell’USI e della
clinica di Lanzo non sono sincronizzati, è poco verosimile che IM 1 abbia
potuto sia partecipare (anche solo in parte) allo scontro con la polizia fuori
dall’USI avvenuto dopo le 18.18, sia essere ammesso al pronto soccorso della
clinica di Lanzo alle 19.22.
A ciò aggiungasi che l’imputato ha sostenuto di essersi fatto male
alla spalla quando, ancora dentro l’auditorium, è stato fermato dalla polizia (all.
2 al verb. dib. TPC, pag. 4) e che egli si è effettivamente presentato
all’ospedale di Lanzo con una lussazione alla spalla sinistra (oltre che una
contusione all’emitorace sinistro), ciò che rende ancor più inverosimile che
egli si sia attardato davanti all’USI per gettare oggetti di varia natura
contro i poliziotti che tentavano di ristabilire l’ordine.
Ne discende l’accertamento secondo cui, contrariamente a quanto
sostenuto dagli agenti di polizia intervenuti, egli non ha partecipato ai
disordini che hanno avuto luogo fuori dall’USI.
Sommossa
12. Giusta l’art. 260 CP, chiunque
partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente
atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a
tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Il compartecipe va esente da pena
se, accettando l’intimazione fatta dall’autorità, desiste dall’azione senza
aver commesso violenze né istigato a commetterne (cpv. 2).
L’assembramento è la riunione di un numero più o meno elevato di
persone che dall’esterno appare come una forza unita e animata da uno spirito
minaccioso per la tranquillità pubblica. Poco importa che la folla si sia
radunata spontaneamente o dietro convocazione e che l’abbia fatto, sin
dall’inizio, con scopi illeciti, ritenuto come la legge non esiga che
l’assembramento persegua sin dall’inizio il fine di perturbare la tranquillità
pubblica. Del resto, una riunione inizialmente pacifica può facilmente
trasformarsi in un assembramento che conduce a degli atti che perturbano
l’ordine pubblico, quando lo spirito della folla si modifica bruscamente in
questo senso (DTF 124 IV 269 consid. 2b; Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol II, Berna 2010, ad art. 260, n. 1-2, pag. 309).
L’assembramento è pubblico quando un numero indeterminato di
persone qualsiasi può unirvisi liberamente (DTF 124 IV 269 consid. 2b; 108 IV 33 consid. 1a).
Il comportamento delittuoso consiste a partecipare volontariamente
all’assembramento che minaccia la tranquillità pubblica. Oggettivamente, basta
che l’autore appaia come una parte integrante dell’assembramento e non come uno
spettatore passivo che se ne distanzia. Non è, per contro, necessario che il
partecipante compia personalmente degli atti di violenza (DTF 124 IV 269
consid. 2b; Corboz, op. cit., ad art. 260, n. 5, pag. 310).
La partecipazione al pubblico assembramento è punibile soltanto se
uno o più partecipanti commettono uno o più atti di violenza contro delle
persone o delle cose (Corboz, op. cit., ad art. 260, n. 7, pag. 310).
Le violenze commesse collettivamente contro delle persone o delle
proprietà costituiscono una condizione oggettiva di punibilità (DTF 124 IV 269
consid. 2b; Corboz, op. cit., ad art. 260, n. 6, pag. 310).
Queste violenze devono essere rivelatrici dello spirito che anima
la folla. Esse devono apparire come un atto dell’assembramento. La violenza
presuppone un’azione aggressiva contro persone o cose, ma non necessariamente
l’impiego di una forza fisica particolare (DTF 124 IV 269 consid. 2b) o un
danno ingente (DTF 108 IV 33 consid. 2). Costituisce, ad esempio, un atto di
violenza il fatto di imbrattare un bene appartenente ad altri con uno spray.
Perché vi sia sommossa, è sufficiente che l’uno o l’altro partecipante
all’assembramento commetta delle violenze caratteristiche dello spirito che
anima il gruppo (DTF 124 IV 269 consid. 2b; Corboz, op. cit., ad art. 260, n.
7, pag. 310-311). Gli atti di violenza devono avere luogo durante la
partecipazione dell’autore all’assembramento: non è punibile, infatti, colui
che ha lasciato il gruppo prima delle violenze o che lo ha raggiunto solo dopo
le violenze (Corboz, op. cit., ad art. 260, n. 7, pag. 310; Stratenwerth/Bommer,
BT II, Berna 2013, § 38, n. 25, pag. 201).
Soggettivamente, l’autore deve avere coscienza dell’esistenza di
un assembramento come definito sopra e deve associarvisi o restarvi; non è
necessario che acconsenta agli atti di violenza o che li approvi (DTF 124 IV
269 consid. 2b), ritenuto che essi costituiscono una condizione oggettiva di
punibilità che, come tale, non deve essere coperta dall’intenzione (DTF 108 IV
33 consid. 3a). Occorre però che la violenza fosse prevedibile per il
partecipante (DTF 124 IV 269 consid. 2c; Corboz, op. cit., ad art. 260, n. 8,
pag. 311).
Il fatto giustificativo speciale previsto al capoverso 2 dell’art.
260 CP costituisce un caso particolare di pentimento attivo e presuppone che
l’autore si ritiri volontariamente dopo l’ingiunzione dell’autorità. Questa
condizione non è adempiuta se l’autore attende che la polizia vada alla carica
o se scappa perché è inseguito dai poliziotti (Corboz, op. cit., ad art. 260,
n. 10, pag. 311-312; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die
Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 195).
Se il partecipante commette personalmente atti di violenza, l’art.
260 CP si applica in concorso con i reati contro vita o l’integrità della
persona, con il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
o con il reato di danneggiamento (DTF 124 IV 269 consid. 2a; 108 IV 176 consid.
3b; 103 IV 241 consid. I.2.a; Corboz, op. cit., ad art. 260, n. 11, pag. 312; Trechsel/Vest,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad
art. 260, n. 10, pag. 1178; Donatsch/Wohlers, op. cit., § 47, pag. 196; Stratenwerth/Bommer,
op. cit., § 38, n. 29, pag. 202; contra: Fiolka, Basler Kommentar, StGB
II, Basilea 2013, ad art. 260, n. 45, pag. 1946).
13. In concreto, quello
formatosi nell’auditorium dell’USI è certamente un assembramento ai sensi
dell’art. 260 CP nella misura in cui un numero relativamente elevato di persone
si è riunito in quella sala animato da un comune spirito minaccioso per la
tranquillità pubblica. Come visto, è irrilevante che le persone si siano
riunite spontaneamente o in maniera organizzata - come, tuttavia, parrebbe
essere il caso in concreto - e che il loro scopo fosse fin dall’inizio quello
di perturbare la tranquillità pubblica.
Il suddetto assembramento era pubblico ritenuto come vi si potesse
aggregare liberamente un numero indeterminato di persone qualsiasi.
IM 1 ha preso parte ai sensi dell’art. 260 CP all’assembramento in
questione: indipendentemente dalla questione a sapere se abbia o meno
personalmente compiuto degli atti di violenza, ad un osservatore esterno, egli
non poteva, infatti, che apparire come parte integrante dello stesso e non come
uno spettatore passivo (lui stesso ha del resto dato atto di non essersi dissociato
dal gruppo; all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 4).
Come visto, la punibilità per sommossa presuppone la presenza
dell’autore all’interno del pubblico assembramento nel momento in cui uno o più
partecipanti commettono uno o più atti di violenza contro persone o cose che
rivelano lo spirito che anima la folla e che appaiono come un atto comune: non
è punibile, infatti, colui che ha lasciato il gruppo prima delle violenze o che
lo ha raggiunto solo dopo le violenze (Corboz, op. cit., ad art. 260,n. 7, pag.
310; Stratenwerth/Bommer, BT II, Berna 2013, § 38, n. 25, pag. 201).
In concreto, si ha:
- da un lato, che
IM 1 è stato subito buttato fuori dall’auditorium da un agente di polizia in
borghese, ragion per cui gli atti di violenza commessi dagli altri partecipanti
all’interno della sala non gli sono imputabili in quanto lui ne era ormai già
(più o meno volontariamente) uscito;
- dall’altro,
che non vi sono prove che i danneggiamenti alle pareti dell’USI siano stati
causati in presenza di IM 1, ragion per cui anche in questo caso, in
applicazione del principio in dubio pro reo, deve essere considerato che egli
non era presente nel momento in cui venivano fatti i danneggiamenti che,
dunque, non gli sono imputabili;
- dall’altro
ancora, che non è dimostrato che le fiale contenenti sostanze irritanti per le
vie respiratorie siano state usate in presenza di IM 1. Vale, quindi, quanto
esposto sopra circa i danneggiamenti;
- dall’altro ancora, che neppure quanto avvenuto quando
i disordini si sono spostati all’esterno del campus universitario può essere
addebitato a IM 1 dato che, come visto, è stato accertato che egli, dopo essere
uscito dall’USI, è subito partito in direzione di casa e, poi, della clinica
ortopedica presso la quale è stato visitato per i suoi dolori alla spalla.
Ne discende che IM 1 - pur avendo partecipato ad un pubblico
assembramento - deve essere prosciolto dal reato di sommossa dato che non è
provato che gli atti di violenza compiuti dagli altri partecipanti - e che per
lui non erano prevedibili - siano stati commessi in un momento in cui lui era
ancora presente.
Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
14. L’art.
285 cifra 1 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria chiunque, con violenza o minaccia, impedisce ad un’autorità, a un
membro di un’autorità o ad un funzionario di compiere un atto che entra nelle
loro attribuzioni, oppure li costringe ad un tale atto o mentre lo adempiono
commette contro di loro vie di fatto.
15. In concreto, ritenuto come
al consid. 11.d, sia stato accertato che il fatto imputatogli (ovvero il colpo
alla schiena vibrato ai danni dell’appuntato __________) non sussiste, IM 1
deve essere prosciolto anche dal reato di violenza o minaccia contro le
autorità e i funzionari.
Commisurazione della pena
16. La pena pecuniaria di
10 aliquote giornaliere (sospesa condizionalmente con un periodo di prova di
due anni) stabilita in prima sede non è stata oggetto di specifica
contestazione.
Essa appare equa e commisurata alla colpa di IM 1 in relazione
alla condanna - pronunciata in primo grado e rimasta incontestata - per il
reato di diffamazione e merita, pertanto, conferma.
Non si giustifica, invece, l’inflizione, in aggiunta alla pena
pecuniaria, di una multa, decisione neppure motivata dal primo giudice.
Spese relative al procedimento di primo grado
17. Visto l’esito
dell’appello presentato dal procuratore generale, si conferma
l’attribuzione degli oneri processuali di prima sede così come stabilita dal
primo giudice (art. 428 cpv. 3 CPP). Di conseguenza, tasse di giustizia e spese
sono addossate in ragione di ¼ a IM 1 (in relazione alla condanna per il reato
di diffamazione) e, per il resto, allo Stato.
Appello incidentale dell’imputato
18. Nella motivazione
scritta dell’appello incidentale, IM 1 ha chiesto che gli venga riconosciuto un
indennizzo ex art. 429 CPP di fr. 11'000.- per la procedura di primo grado e di
fr. 1'595.55 per la procedura di appello (motivazione, pag. 6).
19. A fronte della
condanna per il reato di diffamazione e dei proscioglimenti pronunciati,
richiamati gli art. 429 e 430 CPP, il primo giudice ha riconosciuto a favore di
IM 1 una “indennità per ripetibili parziali” pari a fr. 500.-
argomentando come segue:
“ la giurisprudenza ha chiaramente
stabilito che (…) incombe in primo luogo al MP assumere le prove necessarie (…)
Detto che il diritto di tacere e di mentire è protetto dalla Costituzione, la
legge stabilisce che l’imputato assolto può essere condannato nondimeno al
pagamento degli oneri processuali in parte o in toto, se ha provocato il
procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.
Con il suo
atteggiamento processuale, IM 1 ha manifestamente impedito il rispetto dei
citati principi e ha causato costi supplementari inutili. Bastava infatti dire
subito com’erano andate le cose (e non rifiutarsi di rispondere) e produrre
subito la dichiarazione dell’Ospedale di Lanzo d’Intelvi, senza scomodare una
Corte delle assise correzionali. L’imputato ha in realtà scelto di farsi
rinviare a giudizio e di far uscire la verità solo al pubblico dibattimento.
Una scelta legittima sì, ma che non può che comportare il carico a lui delle
spese che si sarebbero potute e dovute evitare.
In definitiva gli
è quindi stata riconosciuta un’indennità per ripetibili parziali di fr. 500.-”
(sentenza impugnata, consid. 7.2, pag. 37).
20. IM 1 - che non impugna
la decisione sulle spese giudiziarie - chiede che l’indennizzo riconosciuto a
suo favore per le spese di patrocinio relative al procedimento di primo grado venga
portato dai fr. 500.- stabiliti in prima sede a fr. 11’000.- (motivazione, pag.
6).
La nota professionale emessa dal suo patrocinatore di fiducia,
avv. DI 1, in relazione al procedimento di primo grado ammonta a complessivi
fr. 14'575.70 (pari a fr. 13'090.- di onorario, fr. 406.- di spese e fr.
1'079.70 di IVA). Con l’appello incidentale viene chiesta la rifusione, a
titolo di indennizzo, soltanto di ¾ di tale importo, spiegando, da un lato, che
“la fattura non comprende le prestazioni per il patrocinio dell’imputato
nell’inchiesta del Ministero pubblico rispetto alla distinta fattispecie
dipendente dalla denuncia di PC 1, conclusasi con la condanna per diffamazione
(inc. MP 2013.930)” e, dall’altro, che “le prestazioni per il patrocinio
nell’ambito della procedura dibattimentale di primo grado riguardano invece
tutte le fattispecie, sia quelle per le quali l’imputato è stato prosciolto,
che quella per la quale è stato riconosciuto colpevole” e che, per questo
motivo, “l’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP va stabilita
proporzionalmente”, utilizzando come parametro “la stessa misura con la
quale sono state ripartite le spese procedurali (…), vale a dire ¼ a carico di IM
1 e ¾ a carico dello Stato” (motivazione, pag. 6).
21. Giusta l’art. 429 cpv.
1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi
confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese
sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett.
a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al
procedimento penale (lett. b). Inoltre, per la lett. c di detto articolo,
l’imputato assolto o nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ha
diritto ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi
dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
21.1.
a. Per l’art. 429 cpv.
1 lett. a CPP, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai
fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia
soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso
sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di
conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio, pag. 1231;
Mini, op. cit., ad art. 429, n. 5, pag. 794; Griesser, Kommentar zur StPO,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, ad art. 429, n. 4, pag. 2452; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad
art. 429, n. 7, pag. 844-845; Wehrenberg/Frank, Basler Kommentar, StPO, Basilea
2014, ad art. 429, n. 13, pag. 3218; Riklin, Schweizerische
Strafprozessordnung, Zurigo 2014, ad art. 429, n. 3, pag. 701).
Per stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, va
verificata la congruità della nota d’onorario in applicazione del principio stabilito
dall’art. 21 cpv. 2 LAvv, secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità
ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua
competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza
impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito
conseguito ed alla sua prevedibilità.
Sulla scorta
di tali principi questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una
regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto
mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile
ad una specifica scelta del patrocinatore.
In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale
parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un
ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12
novembre 2010).
Rimanendo valido il principio della remunerazione dipendente dalla
complessità del caso, questa Corte ritiene che la remunerazione oraria debba
essere fissata prendendo come base, per i casi che non presentano particolari
difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (la CRP, fondandosi su una
decisione del CdM del 2001, applicava un importo base di fr. 250.-).
Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza
sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva quelle effettive
e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la sua
abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.
Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha
diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati
nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in
particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il
cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto
fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono,
ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto al
rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e
archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la
copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo
di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile
(CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010).
La giurisprudenza della CRP aveva stabilito che l’avvocato ha
diritto anche al rimborso di fr. 5.- per invio raccomandato, fr. 1.- per invio
semplice, fr. 2.- per invio fax (a pagina), così come per invio e-mail, la
posta elettronica facendo capo anch’essa alla linea telefonica (CRP 60.2006.392
del 2 maggio 2007; 60.2006.237 del 20 aprile 2007; 60.2005.209 del 25 settembre
2006).
b. Il dispendio orario
di 12 ore e 45 minuti esposto per le prestazioni fornite durante l’inchiesta
legata ai fatti dell’USI per i quali è stato prosciolto – al netto, come
precisato nell’appello incidentale (motivazione, pag. 6), di quelle fornite
nell’ambito dell’inchiesta sfociata nella condanna per diffamazione – appare
adeguato, ad eccezione:
- della
prestazione del 29 maggio 2013 (“incontro con cliente e interrogatorio c/o
MP”) che appare eccessiva (ritenuto che l’interrogatorio in questione è
durato soltanto 5 minuti) e che viene ridotta a 1 ora (./. 1 ora);
- della
prestazione del 5 novembre 2013 (“incontro c/o PG per interr.”) che non si
giustifica ritenuto come nessun interrogatorio abbia avuto luogo quel giorno
(./. 30 minuti);
- della
prestazione del 18 novembre 2013 (“interr. e confronti c/o MP”) che, a
fronte della durata effettiva degli interrogatori in questione (1 ora e 30
minuti) e pur considerando il tempo necessario alla trasferta dall’ufficio del legale
alla sede del MP, viene ridotta a 2 ore (./. 1 ora).
Il dispendio orario esposto per questa fase del procedimento
viene, dunque, riconosciuto in 10 ore e 15 minuti complessivi.
Per contro, il dispendio orario esposto per il dibattimento di
primo grado – che invece, come visto, comprende anche quello legato al reato di
diffamazione per cui IM 1 è stato condannato (motivazione, pag. 6) – appare manifestamente
eccessivo: delle 28 ore espose per la preparazione del dibattimento (ivi
compresa una telefonata ed una riunione con il cliente) ne vengono riconosciute
soltanto 16 (./. 12 ore).
A queste vanno aggiunte 6 ore per il dibattimento di primo grado e
la lettura del dispositivo.
Le prestazioni effettuate in queste 22 ore complessive hanno
riguardato sia le fattispecie da cui IM 1 è stato prosciolto, sia quella per
cui è stato condannato, ragion per cui il dispendio orario globale va
proporzionalmente ripartito. Quale parametro per farlo, appare equo utilizzare
la misura con la quale sono state ripartite le spese procedurali (cfr., per
analogia, DTF 137 IV 352 consid. 2.4.2). In concreto, ¾ del tempo (ovvero 16
ore e 30 minuti) deve, dunque, essere ricondotto alle fattispecie da cui IM 1 è
stato assolto e ¼ del tempo (cioè 5 ore e 30 minuti) deve essere ricondotto
alla fattispecie per cui IM 1 è stato condannato. Atteso che l’imputato ha
diritto ad un indennizzo unicamente in relazione alle spese di patrocinio
legate ai reati da cui viene prosciolto, in relazione al dibattimento di primo
grado ed alla sua preparazione possono essere riconosciuti soltanto 16 ore e 30
minuti complessivi.
In sintesi, delle 46 ore e 45 minuti complessivi esposti vengono,
quindi, riconosciute soltanto 26 ore e 45 minuti che, alla tariffa oraria di
fr. 280.- applicata dal legale conformemente a quanto stabilito dall’art. 12
del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007 (RL 3.1.1.7.1), corrispondono ad un onorario di fr. 7'490.-.
Le spese vengono riconosciute così come esposte (fr. 406.-).
L’IVA ammonta a fr. 631.70.
Riservato l’art. 430 CPP (che verrà esaminato in seguito),
l’indennizzo riconosciuto per le spese di patrocinio legate al procedimento di
primo grado ammonta a complessivi fr. 8'527.70 (fr. 7'490.- di onorario, fr.
406.- di spese e fr. 631.70 di IVA).
21.2.
a. Secondo l’art. 429
cpv. 1 lett. c CPP, se a causa del procedimento ha subito lesioni
particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli art. 28 cpv.
Considerandi
2.
CC o 49 CO, l’imputato ha diritto ad una riparazione del torto morale.
b. In concreto, IM 1 non
ha nemmeno preteso che l’apertura del procedimento penale nei suoi confronti ha
provocato lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali.
Non essendo stato sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo
della libertà personale e non avendo neppure sostenuto di avere subito una
grave lesione alla sua personalità a seguito dell’esecuzione di “altri atti
istruttori” o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un
procedimento penale, egli non ha diritto ad alcuna riparazione del torto
morale.
21.3
Non avendo patito alcun
particolare danno economico a seguito della partecipazione necessaria al
procedimento penale, nemmeno è dovuto a IM 1 un indennizzo ex art. 429 cpv. 1
lett. b CPP.
22.
Giusta l’art. 430 cpv.
1.
lett. a CPP, l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la
riparazione del torto morale se l’imputato ha provocato in modo illecito e
colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento.
Trattasi di una facoltà offerta al giudice e non di un obbligo
(Schmid, Praxiskommentar, ad art. 430, n. 1, pag. 846;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, CPP, Basilea 2013, ad art. 430, n.
2, pag. 1248; Wehrenberg/Frank, op. cit., ad art. 430, n. 10,
pag. 3231).
La riduzione concerne soltanto l’indennizzo relativo all’atto cui
si riferisce la colpa processuale (DTF 135 IV 43 consid. 4.1;
Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., ad art. 430, n. 6 e 7, pag. 1249;
Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 430, n. 4, pag.
1883).
L’art. 430 cpv. 1 lett. a in fine CPP si applica all’imputato che
ostacola lo svolgimento del procedimento penale in modo non solo illecito ma anche
colpevole.
Agisce in modo illecito colui che viola regole di comportamento
scritte o non scritte, ritenuto che vanno considerate tutte le norme
giuridiche, siano esse di diritto federale, cantonale o comunale, pubblico,
privato o penale (non colui che viola un principio etico o morale (DTF 137 IV 352
consid. 2.4.1; 135 IV 43 consid. 4.1; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c; STF 6B_291/2013 del
12.
dicembre 2013 consid. 4.2; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
ad art. 430, n. 6, pag. 1249; Mizel/Rétornaz, op. cit., ad art. 430, n. 4, pag.
1883-1884).
Agisce colpevolmente colui che, tenuto conto della sua situazione
personale e delle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto che il suo
comportamento rischiava di complicare lo svolgimento della procedura (STF 1B_475/2012 del 10 giugno 2013 consid. 2.1;6B_434/2008 del 29 ottobre
2008.
consid. 2; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., ad
art. 430, n. 7, pag. 1249).
Ciò è il caso, ad esempio, se l’imputato fa
affermazioni menzognere o obiezioni che impongono alle autorità di procedere ad
ulteriori atti istruttori (DTF 103 IV 8 consid. 3c) o se fa preparativi per
fuggire, per rimuovere mezzi di prova o per influenzare dei testi (DTF 90 IV
69) oppure se non dà seguito alle citazioni dell’autorità (DTF 116 Ia 162
consid. 2d/aa; 109 Ia 164 consid. 4b).
L’art. 430 CPP non si applica, invece, all’imputato che si avvale
della facoltà di non rispondere, nella misura in cui si tratta di un diritto
garantito dalla Costituzione e dalla CEDU (DTF 116 Ia 162 consid. 2d/aa; 109 Ia
166.
consid. 2b; 103 IV 8 consid. 3b e 3c; STF 1P.301/2002 del 22 luglio 2002
consid. 2.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., ad art. 430, n.
11, pag. 1250; Wehrenberg/Frank, op. cit., ad art. 430, n. 13, pag. 3232;
Mizel/Rétornaz, op. cit., ad art. 430, n. 3, pag. 1883).
22.1
L’argomentazione con
cui il primo giudice ha ridotto ex art. 430 CPP l’indennizzo accordato a IM 1 non
può essere seguita.
Infatti, come visto, l’imputato - che ha fatto regolarmente
seguito alle citazioni dell’autorità (Wehrenberg/Frank, op. cit.,
ad art. 430, n. 11, pag. 3231) - non può vedersi rifiutare o ridurre
l’indennizzo per essersi avvalso della facoltà di non rispondere alle domande
degli inquirenti ritenuto che quello era un suo diritto garantito da Costituzione
e CEDU.
Quanto al fatto di non avere sin da subito prodotto il documento
che gli forniva un alibi per il momento in cui lo scontro tra i manifestanti e
gli agenti di polizia intervenuti all’USI si era spostato fuori dal campus
universitario (nel senso che dimostrava che egli, a quel punto, già si trovava
altrove), va detto che, se è vero che ciò avrebbe facilitato l’accertamento
della sua innocenza in relazione a quei fatti, è vero anche che ciò non
sarebbe, invece, stato di ausilio per l’accertamento delle sue responsabilità
per quanto avvenuto dentro l’auditorium e per il colpo inferto - secondo la
tesi accusatoria - all’appuntato __________. Ragion per cui non si giustifica
di ridurre l’indennizzo pronunciato a suo favore a causa della tardiva produzione
del rapporto della clinica di Lanzo d’Intelvi.
23.
Oltre alle spese
legali assunte in relazione al procedimento di primo grado, IM 1 chiede anche
la rifusione della nota professionale emessa dal suo patrocinatore in relazione
alla procedura di appello incidentale ed ammontante a complessivi fr. 1'595.55,
pari a fr. 1'423.35 di onorario, fr. 54.- di spese e fr. 118.20 di IVA
(motivazione, pag. 6).
23.1
Essendo stato il suo
appello incidentale parzialmente accolto, IM 1 ha diritto, ex art. 436 cpv. 2
CPP, anche alla rifusione delle spese di patrocinio ad esso legate.
Il dispendio orario e le spese esposte nella parcella dell’avv. DI
1.
relativa al procedimento di appello appaiono sostanzialmente adeguati. Tenuto
conto del solo parziale accoglimento dell’appello incidentale, essi vengono
riconosciuti nella misura di 3/4, ovvero in complessivi fr. 1'196.65 (pari a fr.
1'067.50 di onorario, fr. 40.50 di spese e fr. 88.65 di IVA).
Spese relative
alla procedura di appello
24.
Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in complessivi 2’500.-, seguono
la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).
Quelli relativi all’appello principale del procuratore generale
sono posti a carico dello Stato, mentre quelli relativi all’appello incidentale
di IM 1 sono posti a suo carico in ragione di 1/4 e, per il resto, a carico
dello Stato.
Lo Stato è, inoltre, condannato a versare a IM 1 l’importo complessivo
di fr. 3'343.70 (corrispondenti a fr. 3'080.- di onorario, fr. 16.- di spese e
fr. 247.70 di IVA) – esposto nella nota professionale del suo difensore – a titolo
di indennizzo per le spese di patrocinio legate alla procedura di appello
principale.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 80 e segg., 84, 139, 379
e segg. e 398 e segg. CPP;
34,
42, 44, 47, 50, 260 e 285 CP;
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sull’indennizzo,
gli art. 428 cpv. 3, 429, 430 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello presentato
dal procuratore pubblico è respinto, mentre l’appello incidentale di IM 1 è
parzialmente accolto.
Di conseguenza,
ricordato che, in assenza di impugnazione i dispositivi n. 1, 2
(limitatamente al proscioglimento dalle accuse di ingiuria e calunnia), 4 e 5
della sentenza 23 dicembre 2014 della Corte delle assise correzionali di Lugano
sono passati in giudicato,
ricordato, in particolare, che IM 1 è stato dichiarato autore
colpevole di:
diffamazione
per avere, il 19 gennaio 2013, a Lugano, comunicando con terzi,
incolpato PC 1 di una condotta disonorevole, e meglio per avere affisso sui
muri dell’autosilo dell’Ospedale Civico almeno un volantino raffigurante un
fotomontaggio del Consigliere di Stato PC 1, il quale veniva assimilato al
gerarca nazista __________,
1.1. IM 1 è prosciolto
dalle imputazioni di sommossa e di violenza o minaccia contro le autorità e i
funzionari.
1.2. IM 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di
10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna, per un totale di
fr. 1'000.- (mille).
1.2.1.1. L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. La tassa di
giustizia di fr. 500.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede sono
posti a carico di IM 1 in ragione di ¼ e, per il resto, a carico dello Stato che
è, inoltre, condannato a versare ad IM 1 l’importo complessivo di fr. 8'527.70
a titolo di indennizzo dei costi di patrocinio relativi al procedimento di
primo grado (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).
3.
3.1. Gli oneri processuali
dell’appello principale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 500.-
fr. 1'500.-
sono posti a carico dello Stato che è, inoltre, condannato a
versare ad IM 1 l’importo complessivo di fr. 3'343.70 a titolo di indennizzo dei
costi di patrocinio relativi al procedimento d’appello principale (art. 429
cpv. 1 lett. a CPP).
3.2. Gli oneri processuali
dell’appello incidentale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico di IM 1 in ragione di 1/4 e, per il resto, a
carico dello Stato che è, inoltre, condannato a versare ad IM 1 l’importo
complessivo di fr. 1'196.65 a titolo di indennizzo ex art. 436 cpv. 2 CPP.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Corte
delle assise correzionali, 6901 Lugano
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.