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Decisione

17.2015.45

Proscioglimento dal reato di sommossa di chi ha partecipato ad un pubblico assembramento, non sussistendo la prova che gli atti di violenza compiuti dagli altri partecipanti, atti che per l'imputato n

16 febbraio 2016Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

i. Un agente di

polizia ha sostenuto che, fra i contestatori che lanciavano oggetti pericolosi

contro di loro, c’era pure IM 1.

L’imputato ha contestato di avere preso parte allo scontro

avvenuto tra manifestanti e polizia all’esterno del campus universitario,

affermando che lui, nel momento in cui i disordini si sono spostati all’esterno

dell’Università, già si era allontanato dai luoghi.

Uscito dall’USI, avrebbe, infatti, chiesto all’amica - che

insisteva per portarlo al pronto soccorso visti i dolori che aveva alla spalla -

di accompagnarlo a casa. Lungo il tragitto verso il suo domicilio, all’epoca

ancora in Italia, i dolori sarebbero aumentati ed egli si sarebbe, per finire,

lasciato convincere a recarsi alla clinica ortopedica di Lanzo d’Intelvi, dove,

stando a lui, sarebbero giunti “un’ora dopo i fatti circa” (all. 2 al

verb. dib. TPC, pag. 4).

Dagli atti risulta che, effettivamente, alle 19.22 - quindi

proprio un’ora circa dopo l’evacuazione dei facinorosi dall’edificio in cui ha

sede l’USI - IM 1 è stato ammesso al pronto soccorso del __________ (all. 17 al

doc. dib. TPC 4).

Contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, stando

ai calcoli effettuati da uno dei siti informatici più comuni per ricerche di

questo genere (www.viamichelin.ch),

per percorrere in automobile il tragitto che porta dall’USI di Lugano alla

clinica di Lanzo d’Intelvi occorrono, in condizioni di traffico normali, una

quarantina di minuti.

Tenuto conto del tempo necessario per raggiungere la vettura

dell’amica, del traffico che blocca Lugano nell’ora di punta al termine della

giornata lavorativa, del tempo necessario per parcheggiare davanti al

nosocomio, recarsi in accettazione e sbrigare le pratiche di ammissione, e pur

considerando che gli orologi della telecamera di sorveglianza dell’USI e della

clinica di Lanzo non sono sincronizzati, è poco verosimile che IM 1 abbia

potuto sia partecipare (anche solo in parte) allo scontro con la polizia fuori

dall’USI avvenuto dopo le 18.18, sia essere ammesso al pronto soccorso della

clinica di Lanzo alle 19.22.

A ciò aggiungasi che l’imputato ha sostenuto di essersi fatto male

alla spalla quando, ancora dentro l’auditorium, è stato fermato dalla polizia (all.

2 al verb. dib. TPC, pag. 4) e che egli si è effettivamente presentato

all’ospedale di Lanzo con una lussazione alla spalla sinistra (oltre che una

contusione all’emitorace sinistro), ciò che rende ancor più inverosimile che

egli si sia attardato davanti all’USI per gettare oggetti di varia natura

contro i poliziotti che tentavano di ristabilire l’ordine.

Ne discende l’accertamento secondo cui, contrariamente a quanto

sostenuto dagli agenti di polizia intervenuti, egli non ha partecipato ai

disordini che hanno avuto luogo fuori dall’USI.

Sommossa

12. Giusta l’art. 260 CP, chiunque

partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente

atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a

tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Il compartecipe va esente da pena

se, accettando l’intimazione fatta dall’autorità, desiste dall’azione senza

aver commesso violenze né istigato a commetterne (cpv. 2).

L’assembramento è la riunione di un numero più o meno elevato di

persone che dall’esterno appare come una forza unita e animata da uno spirito

minaccioso per la tranquillità pubblica. Poco importa che la folla si sia

radunata spontaneamente o dietro convocazione e che l’abbia fatto, sin

dall’inizio, con scopi illeciti, ritenuto come la legge non esiga che

l’assembramento persegua sin dall’inizio il fine di perturbare la tranquillità

pubblica. Del resto, una riunione inizialmente pacifica può facilmente

trasformarsi in un assembramento che conduce a degli atti che perturbano

l’ordine pubblico, quando lo spirito della folla si modifica bruscamente in

questo senso (DTF 124 IV 269 consid. 2b; Corboz, Les infractions

en droit suisse, vol II, Berna 2010, ad art. 260, n. 1-2, pag. 309).

L’assembramento è pubblico quando un numero indeterminato di

persone qualsiasi può unirvisi liberamente (DTF 124 IV 269 consid. 2b; 108 IV 33 consid. 1a).

Il comportamento delittuoso consiste a partecipare volontariamente

all’assembramento che minaccia la tranquillità pubblica. Oggettivamente, basta

che l’autore appaia come una parte integrante dell’assembramento e non come uno

spettatore passivo che se ne distanzia. Non è, per contro, necessario che il

partecipante compia personalmente degli atti di violenza (DTF 124 IV 269

consid. 2b; Corboz, op. cit., ad art. 260, n. 5, pag. 310).

La partecipazione al pubblico assembramento è punibile soltanto se

uno o più partecipanti commettono uno o più atti di violenza contro delle

persone o delle cose (Corboz, op. cit., ad art. 260, n. 7, pag. 310).

Le violenze commesse collettivamente contro delle persone o delle

proprietà costituiscono una condizione oggettiva di punibilità (DTF 124 IV 269

consid. 2b; Corboz, op. cit., ad art. 260, n. 6, pag. 310).

Queste violenze devono essere rivelatrici dello spirito che anima

la folla. Esse devono apparire come un atto dell’assembramento. La violenza

presuppone un’azione aggressiva contro persone o cose, ma non necessariamente

l’impiego di una forza fisica particolare (DTF 124 IV 269 consid. 2b) o un

danno ingente (DTF 108 IV 33 consid. 2). Costituisce, ad esempio, un atto di

violenza il fatto di imbrattare un bene appartenente ad altri con uno spray.

Perché vi sia sommossa, è sufficiente che l’uno o l’altro partecipante

all’assembramento commetta delle violenze caratteristiche dello spirito che

anima il gruppo (DTF 124 IV 269 consid. 2b; Corboz, op. cit., ad art. 260, n.

7, pag. 310-311). Gli atti di violenza devono avere luogo durante la

partecipazione dell’autore all’assembramento: non è punibile, infatti, colui

che ha lasciato il gruppo prima delle violenze o che lo ha raggiunto solo dopo

le violenze (Corboz, op. cit., ad art. 260, n. 7, pag. 310; Stratenwerth/Bommer,

BT II, Berna 2013, § 38, n. 25, pag. 201).

Soggettivamente, l’autore deve avere coscienza dell’esistenza di

un assembramento come definito sopra e deve associarvisi o restarvi; non è

necessario che acconsenta agli atti di violenza o che li approvi (DTF 124 IV

269 consid. 2b), ritenuto che essi costituiscono una condizione oggettiva di

punibilità che, come tale, non deve essere coperta dall’intenzione (DTF 108 IV

33 consid. 3a). Occorre però che la violenza fosse prevedibile per il

partecipante (DTF 124 IV 269 consid. 2c; Corboz, op. cit., ad art. 260, n. 8,

pag. 311).

Il fatto giustificativo speciale previsto al capoverso 2 dell’art.

260 CP costituisce un caso particolare di pentimento attivo e presuppone che

l’autore si ritiri volontariamente dopo l’ingiunzione dell’autorità. Questa

condizione non è adempiuta se l’autore attende che la polizia vada alla carica

o se scappa perché è inseguito dai poliziotti (Corboz, op. cit., ad art. 260,

n. 10, pag. 311-312; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die

Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 195).

Se il partecipante commette personalmente atti di violenza, l’art.

260 CP si applica in concorso con i reati contro vita o l’integrità della

persona, con il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

o con il reato di danneggiamento (DTF 124 IV 269 consid. 2a; 108 IV 176 consid.

3b; 103 IV 241 consid. I.2.a; Corboz, op. cit., ad art. 260, n. 11, pag. 312; Trechsel/Vest,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad

art. 260, n. 10, pag. 1178; Donatsch/Wohlers, op. cit., § 47, pag. 196; Stratenwerth/Bommer,

op. cit., § 38, n. 29, pag. 202; contra: Fiolka, Basler Kommentar, StGB

II, Basilea 2013, ad art. 260, n. 45, pag. 1946).

13. In concreto, quello

formatosi nell’auditorium dell’USI è certamente un assembramento ai sensi

dell’art. 260 CP nella misura in cui un numero relativamente elevato di persone

si è riunito in quella sala animato da un comune spirito minaccioso per la

tranquillità pubblica. Come visto, è irrilevante che le persone si siano

riunite spontaneamente o in maniera organizzata - come, tuttavia, parrebbe

essere il caso in concreto - e che il loro scopo fosse fin dall’inizio quello

di perturbare la tranquillità pubblica.

Il suddetto assembramento era pubblico ritenuto come vi si potesse

aggregare liberamente un numero indeterminato di persone qualsiasi.

IM 1 ha preso parte ai sensi dell’art. 260 CP all’assembramento in

questione: indipendentemente dalla questione a sapere se abbia o meno

personalmente compiuto degli atti di violenza, ad un osservatore esterno, egli

non poteva, infatti, che apparire come parte integrante dello stesso e non come

uno spettatore passivo (lui stesso ha del resto dato atto di non essersi dissociato

dal gruppo; all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 4).

Come visto, la punibilità per sommossa presuppone la presenza

dell’autore all’interno del pubblico assembramento nel momento in cui uno o più

partecipanti commettono uno o più atti di violenza contro persone o cose che

rivelano lo spirito che anima la folla e che appaiono come un atto comune: non

è punibile, infatti, colui che ha lasciato il gruppo prima delle violenze o che

lo ha raggiunto solo dopo le violenze (Corboz, op. cit., ad art. 260,n. 7, pag.

310; Stratenwerth/Bommer, BT II, Berna 2013, § 38, n. 25, pag. 201).

In concreto, si ha:

- da un lato, che

IM 1 è stato subito buttato fuori dall’auditorium da un agente di polizia in

borghese, ragion per cui gli atti di violenza commessi dagli altri partecipanti

all’interno della sala non gli sono imputabili in quanto lui ne era ormai già

(più o meno volontariamente) uscito;

- dall’altro,

che non vi sono prove che i danneggiamenti alle pareti dell’USI siano stati

causati in presenza di IM 1, ragion per cui anche in questo caso, in

applicazione del principio in dubio pro reo, deve essere considerato che egli

non era presente nel momento in cui venivano fatti i danneggiamenti che,

dunque, non gli sono imputabili;

- dall’altro

ancora, che non è dimostrato che le fiale contenenti sostanze irritanti per le

vie respiratorie siano state usate in presenza di IM 1. Vale, quindi, quanto

esposto sopra circa i danneggiamenti;

- dall’altro ancora, che neppure quanto avvenuto quando

i disordini si sono spostati all’esterno del campus universitario può essere

addebitato a IM 1 dato che, come visto, è stato accertato che egli, dopo essere

uscito dall’USI, è subito partito in direzione di casa e, poi, della clinica

ortopedica presso la quale è stato visitato per i suoi dolori alla spalla.

Ne discende che IM 1 - pur avendo partecipato ad un pubblico

assembramento - deve essere prosciolto dal reato di sommossa dato che non è

provato che gli atti di violenza compiuti dagli altri partecipanti - e che per

lui non erano prevedibili - siano stati commessi in un momento in cui lui era

ancora presente.

Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

14. L’art.

285 cifra 1 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria chiunque, con violenza o minaccia, impedisce ad un’autorità, a un

membro di un’autorità o ad un funzionario di compiere un atto che entra nelle

loro attribuzioni, oppure li costringe ad un tale atto o mentre lo adempiono

commette contro di loro vie di fatto.

15. In concreto, ritenuto come

al consid. 11.d, sia stato accertato che il fatto imputatogli (ovvero il colpo

alla schiena vibrato ai danni dell’appuntato __________) non sussiste, IM 1

deve essere prosciolto anche dal reato di violenza o minaccia contro le

autorità e i funzionari.

Commisurazione della pena

16. La pena pecuniaria di

10 aliquote giornaliere (sospesa condizionalmente con un periodo di prova di

due anni) stabilita in prima sede non è stata oggetto di specifica

contestazione.

Essa appare equa e commisurata alla colpa di IM 1 in relazione

alla condanna - pronunciata in primo grado e rimasta incontestata - per il

reato di diffamazione e merita, pertanto, conferma.

Non si giustifica, invece, l’inflizione, in aggiunta alla pena

pecuniaria, di una multa, decisione neppure motivata dal primo giudice.

Spese relative al procedimento di primo grado

17. Visto l’esito

dell’appello presentato dal procuratore generale, si conferma

l’attribuzione degli oneri processuali di prima sede così come stabilita dal

primo giudice (art. 428 cpv. 3 CPP). Di conseguenza, tasse di giustizia e spese

sono addossate in ragione di ¼ a IM 1 (in relazione alla condanna per il reato

di diffamazione) e, per il resto, allo Stato.

Appello incidentale dell’imputato

18. Nella motivazione

scritta dell’appello incidentale, IM 1 ha chiesto che gli venga riconosciuto un

indennizzo ex art. 429 CPP di fr. 11'000.- per la procedura di primo grado e di

fr. 1'595.55 per la procedura di appello (motivazione, pag. 6).

19. A fronte della

condanna per il reato di diffamazione e dei proscioglimenti pronunciati,

richiamati gli art. 429 e 430 CPP, il primo giudice ha riconosciuto a favore di

IM 1 una “indennità per ripetibili parziali” pari a fr. 500.-

argomentando come segue:

“ la giurisprudenza ha chiaramente

stabilito che (…) incombe in primo luogo al MP assumere le prove necessarie (…)

Detto che il diritto di tacere e di mentire è protetto dalla Costituzione, la

legge stabilisce che l’imputato assolto può essere condannato nondimeno al

pagamento degli oneri processuali in parte o in toto, se ha provocato il

procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.

Con il suo

atteggiamento processuale, IM 1 ha manifestamente impedito il rispetto dei

citati principi e ha causato costi supplementari inutili. Bastava infatti dire

subito com’erano andate le cose (e non rifiutarsi di rispondere) e produrre

subito la dichiarazione dell’Ospedale di Lanzo d’Intelvi, senza scomodare una

Corte delle assise correzionali. L’imputato ha in realtà scelto di farsi

rinviare a giudizio e di far uscire la verità solo al pubblico dibattimento.

Una scelta legittima sì, ma che non può che comportare il carico a lui delle

spese che si sarebbero potute e dovute evitare.

In definitiva gli

è quindi stata riconosciuta un’indennità per ripetibili parziali di fr. 500.-”

(sentenza impugnata, consid. 7.2, pag. 37).

20. IM 1 - che non impugna

la decisione sulle spese giudiziarie - chiede che l’indennizzo riconosciuto a

suo favore per le spese di patrocinio relative al procedimento di primo grado venga

portato dai fr. 500.- stabiliti in prima sede a fr. 11’000.- (motivazione, pag.

6).

La nota professionale emessa dal suo patrocinatore di fiducia,

avv. DI 1, in relazione al procedimento di primo grado ammonta a complessivi

fr. 14'575.70 (pari a fr. 13'090.- di onorario, fr. 406.- di spese e fr.

1'079.70 di IVA). Con l’appello incidentale viene chiesta la rifusione, a

titolo di indennizzo, soltanto di ¾ di tale importo, spiegando, da un lato, che

“la fattura non comprende le prestazioni per il patrocinio dell’imputato

nell’inchiesta del Ministero pubblico rispetto alla distinta fattispecie

dipendente dalla denuncia di PC 1, conclusasi con la condanna per diffamazione

(inc. MP 2013.930)” e, dall’altro, che “le prestazioni per il patrocinio

nell’ambito della procedura dibattimentale di primo grado riguardano invece

tutte le fattispecie, sia quelle per le quali l’imputato è stato prosciolto,

che quella per la quale è stato riconosciuto colpevole” e che, per questo

motivo, “l’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP va stabilita

proporzionalmente”, utilizzando come parametro “la stessa misura con la

quale sono state ripartite le spese procedurali (…), vale a dire ¼ a carico di IM

1 e ¾ a carico dello Stato” (motivazione, pag. 6).

21. Giusta l’art. 429 cpv.

1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi

confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese

sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett.

a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al

procedimento penale (lett. b). Inoltre, per la lett. c di detto articolo,

l’imputato assolto o nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ha

diritto ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi

dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

21.1.

a. Per l’art. 429 cpv.

1 lett. a CPP, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai

fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia

soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso

sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di

conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio, pag. 1231;

Mini, op. cit., ad art. 429, n. 5, pag. 794; Griesser, Kommentar zur StPO,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, ad art. 429, n. 4, pag. 2452; Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad

art. 429, n. 7, pag. 844-845; Wehrenberg/Frank, Basler Kommentar, StPO, Basilea

2014, ad art. 429, n. 13, pag. 3218; Riklin, Schweizerische

Strafprozessordnung, Zurigo 2014, ad art. 429, n. 3, pag. 701).

Per stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, va

verificata la congruità della nota d’onorario in applicazione del principio stabilito

dall’art. 21 cpv. 2 LAvv, secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità

ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua

competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza

impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito

conseguito ed alla sua prevedibilità.

Sulla scorta

di tali principi questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una

regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto

mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile

ad una specifica scelta del patrocinatore.

In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale

parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un

ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12

novembre 2010).

Rimanendo valido il principio della remunerazione dipendente dalla

complessità del caso, questa Corte ritiene che la remunerazione oraria debba

essere fissata prendendo come base, per i casi che non presentano particolari

difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (la CRP, fondandosi su una

decisione del CdM del 2001, applicava un importo base di fr. 250.-).

Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza

sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva quelle effettive

e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la sua

abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.

Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha

diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati

nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in

particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il

cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto

fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono,

ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto al

rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e

archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la

copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo

di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile

(CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010).

La giurisprudenza della CRP aveva stabilito che l’avvocato ha

diritto anche al rimborso di fr. 5.- per invio raccomandato, fr. 1.- per invio

semplice, fr. 2.- per invio fax (a pagina), così come per invio e-mail, la

posta elettronica facendo capo anch’essa alla linea telefonica (CRP 60.2006.392

del 2 maggio 2007; 60.2006.237 del 20 aprile 2007; 60.2005.209 del 25 settembre

2006).

b. Il dispendio orario

di 12 ore e 45 minuti esposto per le prestazioni fornite durante l’inchiesta

legata ai fatti dell’USI per i quali è stato prosciolto – al netto, come

precisato nell’appello incidentale (motivazione, pag. 6), di quelle fornite

nell’ambito dell’inchiesta sfociata nella condanna per diffamazione – appare

adeguato, ad eccezione:

- della

prestazione del 29 maggio 2013 (“incontro con cliente e interrogatorio c/o

MP”) che appare eccessiva (ritenuto che l’interrogatorio in questione è

durato soltanto 5 minuti) e che viene ridotta a 1 ora (./. 1 ora);

- della

prestazione del 5 novembre 2013 (“incontro c/o PG per interr.”) che non si

giustifica ritenuto come nessun interrogatorio abbia avuto luogo quel giorno

(./. 30 minuti);

- della

prestazione del 18 novembre 2013 (“interr. e confronti c/o MP”) che, a

fronte della durata effettiva degli interrogatori in questione (1 ora e 30

minuti) e pur considerando il tempo necessario alla trasferta dall’ufficio del legale

alla sede del MP, viene ridotta a 2 ore (./. 1 ora).

Il dispendio orario esposto per questa fase del procedimento

viene, dunque, riconosciuto in 10 ore e 15 minuti complessivi.

Per contro, il dispendio orario esposto per il dibattimento di

primo grado – che invece, come visto, comprende anche quello legato al reato di

diffamazione per cui IM 1 è stato condannato (motivazione, pag. 6) – appare manifestamente

eccessivo: delle 28 ore espose per la preparazione del dibattimento (ivi

compresa una telefonata ed una riunione con il cliente) ne vengono riconosciute

soltanto 16 (./. 12 ore).

A queste vanno aggiunte 6 ore per il dibattimento di primo grado e

la lettura del dispositivo.

Le prestazioni effettuate in queste 22 ore complessive hanno

riguardato sia le fattispecie da cui IM 1 è stato prosciolto, sia quella per

cui è stato condannato, ragion per cui il dispendio orario globale va

proporzionalmente ripartito. Quale parametro per farlo, appare equo utilizzare

la misura con la quale sono state ripartite le spese procedurali (cfr., per

analogia, DTF 137 IV 352 consid. 2.4.2). In concreto, ¾ del tempo (ovvero 16

ore e 30 minuti) deve, dunque, essere ricondotto alle fattispecie da cui IM 1 è

stato assolto e ¼ del tempo (cioè 5 ore e 30 minuti) deve essere ricondotto

alla fattispecie per cui IM 1 è stato condannato. Atteso che l’imputato ha

diritto ad un indennizzo unicamente in relazione alle spese di patrocinio

legate ai reati da cui viene prosciolto, in relazione al dibattimento di primo

grado ed alla sua preparazione possono essere riconosciuti soltanto 16 ore e 30

minuti complessivi.

In sintesi, delle 46 ore e 45 minuti complessivi esposti vengono,

quindi, riconosciute soltanto 26 ore e 45 minuti che, alla tariffa oraria di

fr. 280.- applicata dal legale conformemente a quanto stabilito dall’art. 12

del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007 (RL 3.1.1.7.1), corrispondono ad un onorario di fr. 7'490.-.

Le spese vengono riconosciute così come esposte (fr. 406.-).

L’IVA ammonta a fr. 631.70.

Riservato l’art. 430 CPP (che verrà esaminato in seguito),

l’indennizzo riconosciuto per le spese di patrocinio legate al procedimento di

primo grado ammonta a complessivi fr. 8'527.70 (fr. 7'490.- di onorario, fr.

406.- di spese e fr. 631.70 di IVA).

21.2.

a. Secondo l’art. 429

cpv. 1 lett. c CPP, se a causa del procedimento ha subito lesioni

particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli art. 28 cpv.

Considerandi

2.

CC o 49 CO, l’imputato ha diritto ad una riparazione del torto morale.

b. In concreto, IM 1 non

ha nemmeno preteso che l’apertura del procedimento penale nei suoi confronti ha

provocato lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali.

Non essendo stato sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo

della libertà personale e non avendo neppure sostenuto di avere subito una

grave lesione alla sua personalità a seguito dell’esecuzione di “altri atti

istruttori” o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un

procedimento penale, egli non ha diritto ad alcuna riparazione del torto

morale.

21.3

Non avendo patito alcun

particolare danno economico a seguito della partecipazione necessaria al

procedimento penale, nemmeno è dovuto a IM 1 un indennizzo ex art. 429 cpv. 1

lett. b CPP.

22.

Giusta l’art. 430 cpv.

1.

lett. a CPP, l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la

riparazione del torto morale se l’imputato ha provocato in modo illecito e

colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento.

Trattasi di una facoltà offerta al giudice e non di un obbligo

(Schmid, Praxiskommentar, ad art. 430, n. 1, pag. 846;

Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, CPP, Basilea 2013, ad art. 430, n.

2, pag. 1248; Wehrenberg/Frank, op. cit., ad art. 430, n. 10,

pag. 3231).

La riduzione concerne soltanto l’indennizzo relativo all’atto cui

si riferisce la colpa processuale (DTF 135 IV 43 consid. 4.1;

Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., ad art. 430, n. 6 e 7, pag. 1249;

Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 430, n. 4, pag.

1883).

L’art. 430 cpv. 1 lett. a in fine CPP si applica all’imputato che

ostacola lo svolgimento del procedimento penale in modo non solo illecito ma anche

colpevole.

Agisce in modo illecito colui che viola regole di comportamento

scritte o non scritte, ritenuto che vanno considerate tutte le norme

giuridiche, siano esse di diritto federale, cantonale o comunale, pubblico,

privato o penale (non colui che viola un principio etico o morale (DTF 137 IV 352

consid. 2.4.1; 135 IV 43 consid. 4.1; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c; STF 6B_291/2013 del

12.

dicembre 2013 consid. 4.2; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,

ad art. 430, n. 6, pag. 1249; Mizel/Rétornaz, op. cit., ad art. 430, n. 4, pag.

1883-1884).

Agisce colpevolmente colui che, tenuto conto della sua situazione

personale e delle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto che il suo

comportamento rischiava di complicare lo svolgimento della procedura (STF 1B_475/2012 del 10 giugno 2013 consid. 2.1;6B_434/2008 del 29 ottobre

2008.

consid. 2; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., ad

art. 430, n. 7, pag. 1249).

Ciò è il caso, ad esempio, se l’imputato fa

affermazioni menzognere o obiezioni che impongono alle autorità di procedere ad

ulteriori atti istruttori (DTF 103 IV 8 consid. 3c) o se fa preparativi per

fuggire, per rimuovere mezzi di prova o per influenzare dei testi (DTF 90 IV

69) oppure se non dà seguito alle citazioni dell’autorità (DTF 116 Ia 162

consid. 2d/aa; 109 Ia 164 consid. 4b).

L’art. 430 CPP non si applica, invece, all’imputato che si avvale

della facoltà di non rispondere, nella misura in cui si tratta di un diritto

garantito dalla Costituzione e dalla CEDU (DTF 116 Ia 162 consid. 2d/aa; 109 Ia

166.

consid. 2b; 103 IV 8 consid. 3b e 3c; STF 1P.301/2002 del 22 luglio 2002

consid. 2.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., ad art. 430, n.

11, pag. 1250; Wehrenberg/Frank, op. cit., ad art. 430, n. 13, pag. 3232;

Mizel/Rétornaz, op. cit., ad art. 430, n. 3, pag. 1883).

22.1

L’argomentazione con

cui il primo giudice ha ridotto ex art. 430 CPP l’indennizzo accordato a IM 1 non

può essere seguita.

Infatti, come visto, l’imputato - che ha fatto regolarmente

seguito alle citazioni dell’autorità (Wehrenberg/Frank, op. cit.,

ad art. 430, n. 11, pag. 3231) - non può vedersi rifiutare o ridurre

l’indennizzo per essersi avvalso della facoltà di non rispondere alle domande

degli inquirenti ritenuto che quello era un suo diritto garantito da Costituzione

e CEDU.

Quanto al fatto di non avere sin da subito prodotto il documento

che gli forniva un alibi per il momento in cui lo scontro tra i manifestanti e

gli agenti di polizia intervenuti all’USI si era spostato fuori dal campus

universitario (nel senso che dimostrava che egli, a quel punto, già si trovava

altrove), va detto che, se è vero che ciò avrebbe facilitato l’accertamento

della sua innocenza in relazione a quei fatti, è vero anche che ciò non

sarebbe, invece, stato di ausilio per l’accertamento delle sue responsabilità

per quanto avvenuto dentro l’auditorium e per il colpo inferto - secondo la

tesi accusatoria - all’appuntato __________. Ragion per cui non si giustifica

di ridurre l’indennizzo pronunciato a suo favore a causa della tardiva produzione

del rapporto della clinica di Lanzo d’Intelvi.

23.

Oltre alle spese

legali assunte in relazione al procedimento di primo grado, IM 1 chiede anche

la rifusione della nota professionale emessa dal suo patrocinatore in relazione

alla procedura di appello incidentale ed ammontante a complessivi fr. 1'595.55,

pari a fr. 1'423.35 di onorario, fr. 54.- di spese e fr. 118.20 di IVA

(motivazione, pag. 6).

23.1

Essendo stato il suo

appello incidentale parzialmente accolto, IM 1 ha diritto, ex art. 436 cpv. 2

CPP, anche alla rifusione delle spese di patrocinio ad esso legate.

Il dispendio orario e le spese esposte nella parcella dell’avv. DI

1.

relativa al procedimento di appello appaiono sostanzialmente adeguati. Tenuto

conto del solo parziale accoglimento dell’appello incidentale, essi vengono

riconosciuti nella misura di 3/4, ovvero in complessivi fr. 1'196.65 (pari a fr.

1'067.50 di onorario, fr. 40.50 di spese e fr. 88.65 di IVA).

Spese relative

alla procedura di appello

24.

Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in complessivi 2’500.-, seguono

la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).

Quelli relativi all’appello principale del procuratore generale

sono posti a carico dello Stato, mentre quelli relativi all’appello incidentale

di IM 1 sono posti a suo carico in ragione di 1/4 e, per il resto, a carico

dello Stato.

Lo Stato è, inoltre, condannato a versare a IM 1 l’importo complessivo

di fr. 3'343.70 (corrispondenti a fr. 3'080.- di onorario, fr. 16.- di spese e

fr. 247.70 di IVA) – esposto nella nota professionale del suo difensore – a titolo

di indennizzo per le spese di patrocinio legate alla procedura di appello

principale.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 80 e segg., 84, 139, 379

e segg. e 398 e segg. CPP;

34,

42, 44, 47, 50, 260 e 285 CP;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sull’indennizzo,

gli art. 428 cpv. 3, 429, 430 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello presentato

dal procuratore pubblico è respinto, mentre l’appello incidentale di IM 1 è

parzialmente accolto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione i dispositivi n. 1, 2

(limitatamente al proscioglimento dalle accuse di ingiuria e calunnia), 4 e 5

della sentenza 23 dicembre 2014 della Corte delle assise correzionali di Lugano

sono passati in giudicato,

ricordato, in particolare, che IM 1 è stato dichiarato autore

colpevole di:

diffamazione

per avere, il 19 gennaio 2013, a Lugano, comunicando con terzi,

incolpato PC 1 di una condotta disonorevole, e meglio per avere affisso sui

muri dell’autosilo dell’Ospedale Civico almeno un volantino raffigurante un

fotomontaggio del Consigliere di Stato PC 1, il quale veniva assimilato al

gerarca nazista __________,

1.1. IM 1 è prosciolto

dalle imputazioni di sommossa e di violenza o minaccia contro le autorità e i

funzionari.

1.2. IM 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna, per un totale di

fr. 1'000.- (mille).

1.2.1.1. L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. La tassa di

giustizia di fr. 500.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede sono

posti a carico di IM 1 in ragione di ¼ e, per il resto, a carico dello Stato che

è, inoltre, condannato a versare ad IM 1 l’importo complessivo di fr. 8'527.70

a titolo di indennizzo dei costi di patrocinio relativi al procedimento di

primo grado (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

3.

3.1. Gli oneri processuali

dell’appello principale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 500.-

fr. 1'500.-

sono posti a carico dello Stato che è, inoltre, condannato a

versare ad IM 1 l’importo complessivo di fr. 3'343.70 a titolo di indennizzo dei

costi di patrocinio relativi al procedimento d’appello principale (art. 429

cpv. 1 lett. a CPP).

3.2. Gli oneri processuali

dell’appello incidentale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico di IM 1 in ragione di 1/4 e, per il resto, a

carico dello Stato che è, inoltre, condannato a versare ad IM 1 l’importo

complessivo di fr. 1'196.65 a titolo di indennizzo ex art. 436 cpv. 2 CPP.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Corte

delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.