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Decisione

17.2015.5

Valutazione della credibilità della vittima di pretesi atti sessuali con fanciulli e coazione; conferma del proscioglimento dell’imputato

10 agosto 2015Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

i presunti abusi. Tuttavia, il tema di quello che il papà le diceva è stato

sollevato. E, perciò, il fatto che la ragazza non abbia fatto il collegamento e

non sia stata indotta, da tale domanda, a parlare di quello che il padre le

avrebbe detto il mattino successivo aggiunge ombre a quelle, già pesanti, che

la sua tempistica getta sulla credibilità di tale dichiarazione.

Ma non solo. Più in là,

alla fine dell’audizione, alla specialista che le chiede spiegazioni su una sua

precedente affermazione su come il padre ottenesse da lei il silenzio, l’AP

risponde come segue:

“ V: Mmm … ogni volta che volevo dire

qualcosa, mio papà cercava di comprarmi.

S: In che senso

ogni volta che vuoi dire qualcosa?

V:

(incomprensibile) Voglio dire, non so, quello che fa il papà, lui cerca di

darmi sempre qualche regalo, così.

S: Per?

V: Per che io non

lo dica.

S: Ma come fa lui

a sapere che tu vuoi dire qualcosa?

V: Perché io mi

tengo tutto dentro, e poi fino ad un certo punto scoppio e si vede, che non

resisto più per dirlo (incomprensibile) si nota, e mio papà cerca di comprarmi,

quando come ero piccola, che mi dava sempre regali, giocattoli, così (…) una

volta non ce la facevo più, quando ero piccola allora mio papà mi ha comprato .

Mi comprava sempre (incomprensibile) regalo” (AI 6.2, pag. 16 e 17).

Che in questo frangente -

quando, cioè, si era specificatamente trattato il tema di come il padre facesse

ad assicurarsi il suo silenzio - l’AP non abbia parlato della pretesa minaccia

che il padre le rivolse è particolarmente indicativo e fa concludere che, in

realtà, tale minaccia non è mai stata proferita. Se fosse stato vero il

contrario, l’AP non si sarebbe limitata a parlare dei regali (peraltro, sembra,

ricevuti da piccola) ma avrebbe parlato della frase - ben più significativa e

vicina nel tempo - che lei, un anno dopo, ha attribuito al padre.

f. Al dibattimento

d’appello, nella sua requisitoria, la PP ha sostenuto che, nei mesi che fecero

seguito all’estate 2009, l’AP ha più volte chiesto alla __________ se sua madre

fosse pazza aggiungendo che queste domande sostengono la veridicità della

dichiarazione della ragazza sulla minaccia del padre.

L’opinione non è condivisa da questa Corte.

Da un lato, perché, interrogata dettagliatamente su tutti i

suoi incontri con l’AP e la di lei madre, __________ non ha mai riferito di

domande in tal senso che la ragazza le avrebbe rivolto. E ciò nonostante, per

rispondere, l’operatrice sociale si avvalesse delle note da lei prese in

relazione ad ogni contatto con le assistite (AI45, pag. 8 per incontro del

18.11.2009). Se, come sostenuto dalla madre, PC 1, nel corso dell’incontro del

18 novembre 2009, avesse davvero rivolto più volte la domanda in questione alla

__________ “in modo molto disperato e aggressivo” (AI 61 pag. 9, righe

17-27), l’operatrice ne sarebbe certamente stata colpita e altrettanto

certamente ne avrebbe fatto cenno nelle sue note. Ciò che non è: il che è

particolarmente significativo.

A parlare di queste domande è solo la madre le cui dichiarazioni -

in genere palesemente inverosimili (cfr., per esempio, le dichiarazioni sui

maltrattamenti che i nonni paterni infliggerebbero alla nipote e su quelli che

l’ex-marito avrebbe inflitto a lei, AI 51 pag. 3; AI 47 pag. 2) - non possono

essere ritenute attendibili (cfr., peraltro, perizia 19.2.2007 di __________ in

cui, fra l’altro, si parla della “incoerenza del suo agire”, pag. 12, si

sottolinea la necessità di un cambiamento della sua griglia interpretativa e la

si esorta ad evitare un eccessivo travaso delle sue paure nella figlia, pag.

15).

D’altro lato perché, anche volendo far astrazione da questo

giudizio di inattendibilità, quando parla delle domande che la figlia andava

rivolgendo alla __________ sul suo stato mentale, la donna le fa risalire ad un

periodo precedente l’estate 2009 (AI 61 pag. 9, righe da 29). Inoltre, va detto

che la stessa madre dell’AP ha dato atto che la figlia “sentiva spesso nella

famiglia di IM 1 associare il mio ricovero in clinica con una presunta mia

follia” (AI 61 pag. 9, righe 41-42). Ne deriva che, quand’anche si

dovessero ritenere accertate - ciò che qui, come visto, non è - simili domande

non potrebbero supportare le dichiarazioni dell’AP riprese nell’AA.

g. Pertanto, è in modo

del tutto condivisibile che su questa dichiarazione la prima Corte ha osservato

quanto segue:

“ mancanza di linearità nel racconto

della vittima si evince inoltre dal fatto che il riferimento alla minaccia che

sarebbe stata proferita dal padre il giorno successivo all’imputato abuso (e di

cui al punto 2 dell’atto di accusa) emerge per la prima volta in occasione di

uno scritto dell’11.09.2010 indirizzato alla psicologa (allegato C al VI __________

05.04.2012). Mai, prima di tale data, PC 1 ha mai fatto riferimento a detta

circostanza, elemento, questo, che come quelli citati in precedenza, mostra una

sua propensione ad enfatizzare” (sentenza impugnata, cons. 20, pag. 26).

Comportamento tenuto da

PC 1 dopo il preteso abuso subito

12. a. Seguendo una metodologia corretta, il primo giudice ha, poi, valutato

la credibilità delle dichiarazioni di PC 1 sulla scorta del comportamento da

lei tenuto dopo il preteso abuso.

Altrettanto

correttamente, dopo avere rilevato che:

-

dopo il preteso episodio d’abuso di inizio luglio 2009, la ragazza ha continuato

a recarsi dal padre senza manifestare particolare disagio;

-

parimenti senza sollevare alcun problema, PC 1 è partita con lui per un

soggiorno all’estero;

-

nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2009, PC 1 è andata dal

padre con ancor maggiore frequenza del previsto;

-

a detta della convivente del padre, PC 1 era sempre felice quando arrivava a

casa loro e, per tutto il tempo che vi restava, l’ambiente era disteso e

gioioso

il primo giudice ha

concluso che detto comportamento non è per nulla congruente con la tesi

dell’avvenuto abuso.

Del tutto condivisibili

sono le considerazioni svolte al riguardo dalla prima Corte:

“ Orbene, tale comportamento non

appare logico e coerente. Si impone infatti di osservare che l’AP era una

ragazzina di 12 anni e mezzo che vedeva il padre solo durante i diritti di

visita quindicinali (da cui un rapporto di dipendenza comunque mitigato), che

era legata a doppio filo con la madre e che già nel 2006, quando aveva circa 10

anni, aveva mostrato di non avere particolari reticenze nel parlare con terzi

di circostanze del tutto simili a quelle oggetto del procedimento. In tale

contesto non vi era motivo per cui l’AP attendesse la fine di novembre prima di

parlare degli abusi che avrebbe subito dal padre. Al contrario, considerate le

circostanze testé esposte, logico sarebbe stato attendersi che immediatamente

dopo il primo contatto inopportuno, PC 1 ne parlasse con qualcuno o

manifestasse il suo reciso rifiuto di recarsi ai diritti di visita e, soprattutto,

in vacanza. Certo non può essere ritenuta significativa la presunta coazione

del giorno successivo ai fatti menzionati nell’atto di accusa: anche in

presenza della minaccia che sarebbe stata formulata dall’imputato, PC 1, pur

senza raccontare dettagli dell’accaduto, avrebbe potuto immediatamente

rifiutare - come ha poi fatto mesi dopo - di recarsi dal padre.” (sentenza

impugnata, cons. 22, pag. 27 e 28).

b. Al dibattimento

d’appello, la PP ha sostenuto che, contrariamente a quanto accertato dal primo

giudice, l’AP, nei mesi che hanno fatto seguito all’estate 2009, cercava

costantemente di sottrarsi alle visite del padre.

L’argomentazione non trova riscontro negli atti se non nelle

dichiarazioni della madre dell’AP che, tuttavia, come già detto, non possono

essere ritenute credibili.

In realtà, dall’audizione della __________ risulta che, nei mesi

da agosto 2009 sino ad almeno fine ottobre 2009, la ragazza non ha manifestato

alcuna sofferenza (se non relativamente alle sue mestruazioni). In quel periodo,

era unicamente la madre a dover essere tranquillizzata: risulta una sua passeggera

preoccupazione in merito ad una lite avvenuta durante la vacanza in Spagna e,

poi, un’altra, più costante nel tempo, in relazione alle difficoltà scolastiche

della figlia e alle persone che dovevano aiutarla a fare i compiti.

Così come risulta dall’audizione di __________ davanti al PP il

primo disagio di PC 1 in relazione al padre (e ai nonni paterni) è registrato

dall’operatrice sociale nelle sue note sull’incontro del 29 ottobre. Ma si

tratta di un disagio che trae origine nelle difficoltà scolastiche e, in

particolare, nella severità che il padre dimostra quando la aiuta a fare i

compiti.

Nulla riguardo all’esercizio del diritto di visita è registrato

dalla __________ nelle note sugli incontri del 2 e del 3 novembre successivi.

Nell’incontro del 4 novembre, la __________ registra - non il

desiderio dell’AP di non andare dal padre - ma la richiesta della ragazza di

poter dire al padre che era l’operatrice sociale (e non la ragazza) ad avere

deciso di fare a meno dell’assistenza dell’imputato per i compiti di francese

(AI 45, pag. 7).

Nulla di particolare è successo negli incontri dell’11 e del 16

novembre 2009.

E’ soltanto nell’incontro del 18 novembre - caratterizzato dalle

lacrime della madre dell’AP per le 6 insufficienze della figlia - che emerge

(dapprima, sembra, per bocca della madre) il desiderio di PC1 di non “parlare

con il papà” e i suoi propositi di scappare in Brasile nel caso in cui

l’operatrice sociale avesse “insistito a farla andare dal papà” (AI 45,

pag. 8).

Ancora una volta, dunque, è confermato che, sino al momento in cui

l’insuccesso scolastico si è manifestato in tutta la sua dimensione, l’AP non

ha manifestato contrarietà particolare per le visite al padre.

c. E’, quindi, più che

condivisibile l’accertamento del primo giudice che ha evidenziato come il

sopravvenuto impellente desiderio di non più vedere il padre coincida

temporalmente con la comunicazione alla madre dei suoi insuccessi scolastici e con

il desiderio dei docenti di parlare della cosa con il padre di cui lei -

sapendolo piuttosto severo al riguardo - temeva la reazione.

Sulla questione, il primo

giudice ha, in modo del tutto pertinente, richiamato il rapporto dello

psicologo alla CTR e la deposizione della madre di PC 1 che evidenziano il modo

in cui la ragazza ha reagito dopo avere saputo dell’intenzione del docente:

“ mercoledì 18 novembre u.s. sembra

che la scuola abbia convocato la madre per dire che PC 1 aveva 3 insufficienze

e altre 3 leggere insufficienze. Il direttore ha proposto loro di trovarsi con

il papà. A questa parola PC 1 ha iniziato a piangere e a dire che non voleva

vedere il papà, che lei aveva paura perché guida molto forte quando viene a

prenderla e poi quando si arrabbia butta per terra gli oggetti” (AI 14,

rapporto alla CTR 14 20.11.2009)

“ nel momento stesso in cui __________

ha detto che IM 1 doveva essere informato delle insufficienze di PC 1, PC 1 ha

detto che non voleva che IM 1 venisse informato delle sue insufficienze ed ha

insistito in questo senso piangendo” (AI 58 __________, 12.10.2011, pag. 7)

Su questo tema - cioè, sul

tema della paura di PC 1 della reazione del padre alla comunicazione dei suoi

insuccessi scolastici - si riportano, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv.

4 CPP, le seguenti considerazioni del primo giudice cui questa Corte si associa

integralmente:

“ Dagli atti emerge pertanto che fino

alla fine del mese di novembre 2009 l'AP non ha mai menzionato altre

circostanze, se non la paura del padre per il rendimento scolastico, quale

motivo per non vederlo. Tale volontà tuttavia diventa viepiù intensa man mano

che le settimane scolastiche si susseguivano e la situazione scolastica di PC 1

si aggravava.

__________

ha dichiarato al proposito:

“ D: si ricorda se quella era la prima

volta che sentiva da IM 1 dire che PC 1 non voleva venire a casa vostra perché

aveva paura che lui la sgridasse (cfr. PS 16.12.2009, pag. 5)?

R: si

quella fu la prima volta in cui venni a sapere che PC 1 non voleva vedere il

papà. Ricordo in precedenza però che durante la settimana precedente quella

delle vacanze dei morti la madre di PC 1 ha chiamato IM 1 a casa informandolo

che PC 1 aveva preso dei brutti voti, piangeva ed aveva paura che il papà la

sgridasse. lo ero presente durante questa telefonata ed ho visto che IM 1 ha

preso la cornetta ed ha parlato con PC 1. IM 1 ha detto ad PC 1 di stare

tranquilla e che non l'avrebbe più sgridata ma che doveva studiare perché era

Considerandi

per il suo futuro. Mi ricordo che dopo questa circostanza da me testimoniata,

poteva essere la sera stessa o qualche giorno dopo, IM 1 mi disse che la madre

di PC 1 non voleva che PC 1 passasse le vacanze dei morti con noi perché doveva

studiare". (VI PP 7.09.2011, p. 4, Al 44).

Al suo

desiderio espresso di non vedere il padre, la minorenne ha tuttavia

costantemente ottenuto risposte negative, ovvero che non vi era motivo per non

recarsi regolarmente al diritto di visita. Ciò nonostante il timore della

minorenne stava indubbiamente crescendo, così come sembra indicare l'episodio

del 13 novembre 2009 (cfr. Al 38, p. 7), circostanza in cui PC 1 ha preso

consapevolezza che il padre era stato informato della sua situazione

scolastica, all'epoca ormai caratterizzata da 6 insufficienze.

Sarà

quindi proprio il 24 novembre 2009 - giorno in cui era previsto l'incontro a

scuola alla presenza della madre e della docente di sostegno __________ (cfr.

supra n. 23) - che l'AP manifesterà per la prima volta di non voler vedere il

padre non per paura della sua reazione, ma siccome questi l'avrebbe toccata

nelle parti intime.

Lo stesso

24.

novembre 2009, infatti, l'AP racconta tale circostanza al terapeuta __________

al quale - comunque - indica come principale motivo per non vedere il genitore,

il timore legato ai propri risultati scolastici, evocando la presenza di atti

di carattere sessuale solo in un secondo momento:

“PC 1 è

entrata nella sala di terapia e la prima cosa che mi ha detto è stata che era

venuta da me perché non voleva più vedere il papà. In quel momento PC 1 era

molto angosciata. Le ho quindi chiesto delle spiegazioni sul perché non voleva

vedere il papà e PC 1 mi ha spiegato che aveva paura del papà perché urlava e

la sgridava per la scuola. PC 1 successivamente ha aggiunto che il papà l'aveva

toccata nelle parti intime."

(VI PP

22.06

, p. 2-3, Al 39).

PC 1 è

quindi passata dal menzionare un certo turbamento in ragione dello scarso

rendimento scolastico, alla paura del padre sempre per questa stessa ragione

tanto da chiedere di non doverlo più vedere, per giungere, in fine, dopo aver

preso atto che tali argomenti non le permettevano di poter mancare i diritti di

visita, all'evocare la perpetrazione di atti sessuali nei suoi confronti da

parte del genitore.

Le

tempistiche dell'esternazione fatta da PC 1 non possono non generare qualche

perplessità. Come indicato, la minorenne ha infatti seguitato a rendere visita

senza particolari problemi al padre durante tutta l'estate, andando pure con

luì in vacanza in Spagna, aumentando la frequenza dei fine settimana passati

con il padre rispetto a quanto stabilito (e sarà la madre a porvi fine

chiedendo il rispetto del diritto di visita - cfr. VI PP 7.10.2011, p. 7-8, Al

55), trascorrendo ancora con lui alcuni giorni durante le vacanze di inizio

novembre 2009, giungendo a manifestare sempre più decisamente la volontà di non

vederlo man mano che procedeva l’anno scolastico e, conseguentemente,

emergevano le difficoltà scolastiche dell'AP. La segnalazione di atti

penalmente rilevanti avviene poi il giorno stesso in cui era previsto un nuovo

incontro concernente il suo rendimento. Non va peraltro scordato che a

quell'appuntamento avrebbe dovuto presenziare __________, invitata dai docenti

di classe proprio perché a conoscenza della paura - legata ai risultati

scolastici - di PC 1 nei confronti del padre (cfr. Vi PP - __________

21.06

, Al 38, p. 7-8 e VI PG __________, 9.12.2009, p. 2, Al 10.4).

Quo ai

motivi per denunciare falsamente il genitore, questi possono essere dunque

identificati nel timore di dover vedere il padre e rendere conto dei risultati

scolastici ampiamente insufficienti. Come già indicato, PC1 ha tentato in prima

battuta di evitare il confronto con il padre menzionando esplicitamente questa

sua paura, giungendo poi (dopo aver preso atto che ciò non le permetteva di

evitare i diritti di visita paterni) a menzionare la presenza di abusi

sessuali, ben consapevole - stanti i fatti da lei stessa vissuti nel 2006 - che

ciò avrebbe comportato l'immediata sospensione del diritto di visita.

A questo

proposito non va scordato il ruolo che nella vicenda può aver giocato il

precedente del 2006 svoltosi davanti al Pretore.

Si

ricorderà infatti che in presenza di asseriti atti sessuali, il Pretore aveva

sospeso il diritto di visita, reintegrandolo solo gradualmente dopo una lunga

fase di colloqui sorvegliati.

PC 1

sapeva quindi, poiché l'aveva vissuto direttamente, che dire che il padre la

toccava aveva come conseguenza che i diritti di visita venissero sospesi.

Logicamente, la minorenne avrebbe quindi potuto ritenere che ripetendo

circostanze simili a quelle evocate nel 2006, avrebbe ottenuto il medesimo

risultato di allora.

Appare

del tutto plausibile che l'AP, in una situazione di forte timore verso il

padre, il quale aveva (per quanto a sua conoscenza) recentemente appreso della

presenza di 6 insufficienze, constatando che il solo argomento della paura non

era sufficiente, facesse riferimento ad aspetti sessuali per ottenere il

risultato ricercato, ovvero di non doversi recare dal padre e doverlo

affrontare.” (sentenza impugnata, consid. 24-26, pag. 30-33)

d. Al dibattimento d’appello, la procuratrice pubblica ha sostenuto che

la ragione per cui l’AP non voleva più vedere il padre non poteva essere il suo

insuccesso scolastico. Da un lato, perché il suo rendimento a scuola era sempre

stato insufficiente e, quindi, da quel punto di vista, non vi era nulla di

mutato che potesse giustificare un mutato atteggiamento della ragazza.

Dall’altro, perché non vi era ragione di temere la reazione del padre poiché

questi si era ripromesso di essere meno severo.

Le argomentazioni sviluppate dalla PP non hanno

convinto questo Corte.

Da un lato, perché dagli atti emerge che, in realtà,

i risultati scolastici dell’AP erano nettamente peggiorati rispetto all’anno

precedente che, nonostante le difficoltà già allora incontrate dalla ragazza,

si era concluso positivamente (“siamo arrivati alla fine dell’anno con un

quadro positivo”; AI 38 pag. 2). Per contro, come visto, al momento che qui

interessa (quello della “rivelazione degli abusi”), PC 1 aveva accumulato ben 6

insufficienze: non ha da essere spiegato come ciò costituisca un netto

peggioramento.

D’altro lato, perché - al di là di quanto si era

ripromesso il padre - l’AP ne aveva vissuto, sin lì, la severità. Ed era questa

severità che essa temeva si manifestasse a fronte del peggioramento che, a quel

momento, si era evidenziato.

Del resto, a sconfessare la tesi dell’accusa secondo

cui il timore della severità del padre fosse per PC 1 una cosa ormai passata,

contribuisce il fatto che all’interrogante che le chiedeva di raccontare la sua

storia, come prima cosa la ragazza ha parlato dell’arrabbiatura del papà per

una nota appena sufficiente ricevuta all’inizio di quell’anno scolastico:

“V: il

papà, quando la prima volta … a scuola, quando avevo iniziato … quando avevo

iniziato la scuola quest’anno, avevo preso un quattro meno meno, e mio papà si

è arrabbiato” (AI 6.2, pag. 6)

13.

Ciò detto, vengono qui

richiamati - poiché condivisi da questa Corte - i consid. 28 (sulla credibilità

generale di PC1) e 29 (sul ridottissimo - se non nullo - valore indiziante dei

presunti cambiamenti d’atteggiamento di PC1) della sentenza impugnata (pag. 34

e 35).

a. Al dibattimento

d’appello, la procuratrce pubblica ha sostenuto che, diversamente da quanto

ritenuto dal primo giudice, i cambiamenti nel comportamento di PC 1 sono

indizianti di un avvenuto abuso: in particolare, ha detto, non possono essere

ritenuti come manifestazioni adolescenziali comportamenti quali il vomitare “schiuma”

(leggi: bile) o l’usare il sapone, non per lavarsi, ma per pulire le piastrelle

della doccia.

Al riguardo, va detto che di questi comportamenti ha parlato solo

la madre dell’AP (AI 58 pag. 2-3 e 5), di cui è già stata evidenziata la non

credibilità per l’evidente tendenza ad enfatizzare o a dare significati abnormi

alle cose. Del resto, basta a togliere credibilità al racconto dei

comportamenti dell’AP che la madre ha fatto alla PP la semplice constatazione

che di tali comportamenti ella non ha fatto cenno alcuno alla __________ che,

pure, era in contatto con lei quasi quotidianamente. Se la madre avesse

raccontato le stesse cose all’operatrice sociale, di tali comportamenti ella

avrebbe certamente tenuto nota (così come ha tenuto nota delle mestruazioni

dolorose della ragazza).

Così non è. E ciò è particolarmente significativo.

Rimangono, perciò, soltanto le descrizioni dei comportamenti della

ragazza fatte dai suoi docenti. Ora, è evidente che sentimenti di tristezza,

disattenzione a scuola, svagatezza, cambiamenti nella percezione e nel vissuto

del proprio corpo sono tipici comportamenti adolescenziali e, pertanto, non

possono in alcun modo supportare la tesi accusatoria.

b. Pure richiamato è il

consid. 32 della sentenza impugnata in cui - con argomentazioni del tutto

condivisibili e che, perciò, questa Corte fa proprie - il primo giudice ha

elencato gli elementi che contribuiscono a sostenere la credibilità

dell’imputato che ha, in estrema sintesi, sempre negato di avere avuto per la

figlia attenzioni inadeguate e che ha, sin dall’inizio, riportato la denuncia

della ragazza alla paura di una sua reazione severa e ferma alla notizia dei

suoi insuccessi scolastici.

Al dibattimento d’appello, la PP ha argomentato in senso contrario

sostenendo, in particolare, che il nervosismo dimostrato da IM 1 con la moglie

quando questa le ha chiesto ragione della tristezza manifestata dalla figlia il

5.

luglio 2009, i regali da lui fatti alla figlia in occasione dell’ultimo

diritto di visita esercitato e il suo girovagare per la città, nel pomeriggio

del 20 novembre 2009, dopo essere stato a scuola della figlia e averla vista

che scappava per non doverlo incontrare, sono elementi indizianti la sua

colpevolezza.

Ancora una volta, questa Corte non ha condiviso l’opinione della

pubblica accusa.

Le ragioni sono le seguenti.

Quand’anche dovesse essere ammessa nei termini descritti da __________

(AI 55, pag. 2), la reazione dell’ex-marito alla sua richiesta di spiegazioni è,

come sostenuto dalla Difesa, piuttosto indiziante dell’innocenza dell’uomo che

non della sua colpevolezza: un IM 1 colpevole avrebbe avuto interesse a cercare,

non di irritare, ma di tranquillizzare l’ex moglie, minimizzando o raccontando

frottole. A maggior ragione, visto che egli sapeva della continua apprensione

in cui la donna viveva.

Quanto ai regali fatti dal padre alla figlia durante l’ultimo

week-end passato con lei, va, prima di tutto, precisato che questa Corte non ha

creduto alle dichiarazioni rese al riguardo dalla madre dell’AP (AI 61, pag. 6)

che sono apparse, ancora una volta, frutto di un’evidente enfatizzazione e

ricerca della sensazione (così come, peraltro, la descrizione fatta nelle righe

precedenti di quel che sarebbe successo quando l’ex-marito è arrivato a casa di

lei per prendere la figlia). Del resto, prova che la moltitudine di regali

descritti nell’AI 61 esista soltanto nelle fantasie della signora __________ è

il fatto che l’AP non ne ha fatto alcun cenno nella sua audizione e che, quando

ha parlato di regali, la ragazza ha fatto riferimento soltanto ad un episodio lontano

nel tempo, avvenuto quando era piccola (AI 6.2. pag. 17). Se davvero pochi

giorni prima ci fosse stata quella profusione di regali, la ragazza,

sollecitata al riguardo, ne avrebbe parlato. Da ciò deriva che questa Corte

accerta, sulla scorta delle dichiarazioni di IM 1, che questi ha regalato alla

figlia un nuovo zaino per la scuola e che, a questo regalo, si è aggiunta la

giornata passata in una piscina pubblica (cfr. AI 10.1 pag. 3). Si è trattato,

dunque, di usuali regali di compleanno e di usuali attenzioni che nulla

indiziano se non un normale affetto di padre.

Infine, nulla di indiziante risulta dal fatto che l’imputato, dopo

la breve visita alla scuola della figlia, abbia passato il pomeriggio

passeggiando per la città e i suoi dintorni. Infatti, a fine pomeriggio, lui

avrebbe dovuto prendere la figlia che avrebbe dovuto passare il fine settimana

con lui ed è del tutto naturale che egli abbia preferito attenderla -

passeggiando, appunto, per ingannare il tempo - invece che rientrare a __________

per poi, subito, riprendere la via di __________ (cfr., al riguardo, AI 15 pag.

8.

dove IM 1 spiega che, a causa dei segnali negativi ricevuti, temendo per il

suo diritto di visita il cui esercizio era stata spesso ostacolato dalla moglie,

quel pomeriggio avrebbe anche dovuto parlare con la __________).

14.

a. Riassumendo, dunque,

occorre concludere che le dichiarazioni di PC 1 - su cui poggia l’ipotesi

accusatoria - non sono credibili in quanto non lineari, incostanti, in parte in

sé inverosimili e non congruenti con il comportamento tenuto dalla ragazza dopo

il preteso - e qui negato - abuso.

Ne deriva che va

confermato il proscioglimento di IM 1 da ogni accusa.

b. La pubblica accusa ha

sostenuto che, se dubita dell’attendibilità delle dichiarazioni dell’AP, è

dovere del giudice procedere ad una sua nuova audizione.

Non è così. In particolare, non quando, come in concreto - a

fronte del tempo trascorso dai fatti e delle conclusioni che si impongono alla

lettura degli atti - un apprezzamento anticipato della prova ne rende evidente

l’inutilità.

Del resto, va detto che l’evidente stato psico-fisico alterato

mostrato dall’AP al dibattimento d’appello ne rendeva in ogni caso improponibile

l’audizione che sembrava, in qualche modo, essere benvista dalla patrocinatrice

della ragazza.

Istanza di indennizzo

dell’AP

15.

A fronte del

proscioglimento, l’istanza di indennizzo presentata dall’AP non può che essere

respinta.

16.

Le spese per il

gratuito patrocinio dell’AP sono assunte dallo Stato.

La nota professionale 6 agosto

2015.

dell’avv. RC 1, patrocinatrice dell’AP, è stata approvata così come

esposta, ossia per fr. 2'293.90.

Indennizzo dell’imputato

17.

Secondo l’art. 436

cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale

nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429 - 434 CPP.

Giusta l’art. 429

cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei

suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese

sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett.

a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al

procedimento penale (lett. b). Inoltre, per la lett. c di detto articolo,

l’imputato assolto o nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ha

diritto ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi

dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

In concreto,

in primo grado a IM 1 è stato riconosciuto, quale indennità ex art. 429 CPP,

l’importo di fr. 3’000.- per torto morale e di fr. 16'735.35 quale

indennizzo per i costi di patrocinio.

Tali importi

- peraltro non contestati dall’imputato prosciolto - appaiono adeguati e vanno,

perciò, confermati.

Ad essi si

aggiunge unicamente l’importo di fr. 6'377.40 per indennità di patrocino

(art. 429 lett. a CPP) relativamente alla procedura d’appello.

A titolo di risarcimento delle

spese di patrocinio relative al procedimento di primo grado e di appello, lo

Stato è stato, quindi, condannato a rifondere a IM 1 l’importo complessivo di fr. 23'112.75.

Spese

18.

Le spese seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 76 e segg., 80

e segg., 84, 122 e segg., 135, 139, 339, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg.,

429 e segg. e 436 CPP;

181 e 187 CP;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

41 e segg. CO;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione

delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.Gli appelli presentati dal

procuratore pubblico e dall’AP. PC 1 sono respinti.

Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, il

dispositivo n. 4 della sentenza di primo grado è passato in giudicato,

1.1. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di atti sessuali con fanciulli e

coazione di cui all’atto di accusa 18 dicembre 2012.

1.2. L’istanza di

indennizzo presentata da PC 1 è respinta.

1.3. La tassa di giustizia e i disborsi relativi al procedimento di primo

grado sono posti a carico dello Stato.

1.4. L’istanza di indennizzo presentata da IM 1 è accolta. Di conseguenza,

lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino gli rifonderà, a titolo di

indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP:

1.4.1. l’importo di

fr. 23'112.75 a titolo di risarcimento delle spese di

patrocinio relative al procedimento di primo grado e di appello;

1.4.2. l’importo di fr. 3'000.- a titolo di riparazione del torto morale

patito.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2'000.-

- altri disborsi fr. 500.-

fr. 2'500.-

sono posti a carico dello Stato.

3. Le spese

di patrocinio dell’AP PC 1 sono sostenute dallo Stato, riservato l’art. 138

combinato con l’art. 135 CPP.

3.1. E’

confermata la tassazione della nota d’onorario dell’avv. RC 1 effettuata in

primo grado.

3.2. La nota

professionale 6 agosto 2015 dell’avv. RC 1 per il procedimento d’appello è

approvata per fr. 2'293.90

3.3. PC 1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la

nota d’onorario della sua patrocinatrice d’ufficio non appena le sue condizioni

glielo permetteranno.

3.4. La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte della patrocinatrice, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via

Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente

dispositivo e la nota d’onorario.

3.5. Contro la presente

tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

- Corte

delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti

dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall’art.115 LTF.