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17.2015.50

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 maggio 2015Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti tentativi di furto nel Canton Grigioni:

a

Rossa il 9 agosto 2014 (punti 1.9, 1.10),

ad

Augio il 9 agosto 2014 (punto 1.11),

a

Cauco il 10 agosto 2014 (punto 1.12).

-

di aver commesso con un connazionale di cui non ha voluto

fare il nome (“per paura di sue possibili ritorsioni”, ha detto) i

furti:

di

Iragna il 13 luglio 2014 (punto 1.1.),

di

Lodrino, la notte del 24/25 luglio 2014 (punto 1.4),

di

Iragna la notte del 26/27 luglio 2014 (punto 1.5),

di

Lodrino la notte del 26/27 luglio 2014 (punto 1.6),

di

Claro nel periodo 27-29 luglio 2014 (punto 1.7),

e

la notte del 28/29 agosto 2014 (punto 1.14).

b. Al dibattimento

d’appello, l’imputato ha, invece, sostenuto che, in realtà, in occasione dei

furti di cui ai punti 1.1., 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.14 egli era solo ed ha

spiegato di avere, in precedenza, detto il contrario nell’intento di avere

maggiore credibilità nei confronti degli inquirenti.

Inutile dire che la Corte

non gli ha creduto: evidente - anche solo a causa dell’inverosimiglianza del

motivo addotto per spiegare la pretesa falsa dichiarazione precedente - il

carattere strumentale della nuova versione (pensata manifestamente a sostegno

della richiesta di assoluzione dall’aggravante della banda).

6. Secondo

le dichiarazioni dei danneggiati, il valore della refurtiva ammonta a

complessivi CHF 67'214.90.

Al dibattimento di primo grado, AP 1 ha contestato - fatta eccezione per

due episodi - l'ammontare della refurtiva, affermando che:

Solo due persone hanno detto l'importo corretto. Una dicendola troppo basso, l'altro corretto. Gli

altri hanno tutti esagerato e cercato di

fregare” (p. 3,

allegato 1 al verbale dibattimentale di primo grado, pag. 3).

Nella sua

sentenza, il giudice di primo grado ha, al riguardo, annotato quanto segue:

Si dirà

al proposito che (recte: non) emergono dagli atti elementi tali che inducano a dubitare circa la correttezza degli

importi indicati dagli AP” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 12;

scritto 4.5.2015 del presidente della Corte di primo grado, V).

7. Analoga

contestazione è stata portata in appello:

il valore della

refurtiva non corrisponde alla merce effettivamente sottratta alle parti lese.

Per diverse infrazioni, l’appellante ha descritto dettagliatamente la merce

sottratta, indicando anche nel dettaglio il quantitativo in grammi dell’oro

sottratto e rivenduto. Il valore della refurtiva sottratta dal signor AP 1 non

può dunque essere di fr. CHF 67.214.90” (III, pag. 3; cfr, anche, verb. dib.

d’appello, pag. 2).

La censura cade nel vuoto.

E’, infatti, cosa notoria che

il valore dei gioielli e/o orologi rubati (e, quindi, il danno causato alle

vittime) è ben superiore a quello del loro peso in oro e soprattutto a quanto

l’autore del furto ricava vendendoli ai ricettatori.

8. Secondo

il primo giudice, AP 1 ha, da un lato, agito per mestiere e, dall’altro, in

banda.

a. per

mestiere

Al riguardo, il primo giudice

ha annotato quanto segue:

Nella

fattispecie, per quanto concerne l'aggravante del mestiere, emerge dalle tavole

processuali che AP 1 ha agito con reiterazione e perseveranza, commettendo in

Ticino e nei Grigioni, sull'arco di circa 1 mese e mezzo ben 16 furti o

tentativi di furto. Per sua stessa ammissione, una volta identificato un

obbiettivo, egli è addirittura tornato più volte sul posto, fino a trovare l'abitazione

disabitata così da poter compiere il furto che si era prefissato di commettere

(cfr. VI PP 6.09.2014, Al 3, p. 8).

Pacificamente può

essere ritenuto che l'agire delittuoso dell'imputato è cessato unicamente con

l'arresto dell'imputato.

AP 1 ha dedicato

impegno ed energia nel ladrocinio, tanto da riuscire ad allacciare i contatti

con un prestanome che gli avrebbe messo a disposizione le vetture necessarie

per giungere in Svizzera, così come pure ai ricettatori ai quali ha poi venduto

la refurtiva.

In fine, per sua

stessa ammissione, l'imputato avrebbe tratto dalla vendita del maltolto circa

CHF 7'000.00/8'000.00 (cfr. VI DIB 2.02.2015, p. 4, allegato 1 al verbale

dibattimentale). Tale somma rappresenta un profitto estremamente elevato,

soprattutto se confrontato alle esigue entrate che l'imputato traeva da fonte

lecita e riferito a circa 1 mese e ½. Ciò considerato, il provento che AP 1

traeva dai furti rappresentava non solo la sua fonte di sostentamento

accessoria, ma addirittura quella principale.

In considerazione di quanto precede si impone di

concludere che AP 1 ha fatto mestiere di furto.

(sentenza

impugnata, consid. 11, pag. 13-14).

Le argomentazioni svolte

dal primo giudice e le sue conclusioni sull’aggravante del mestiere sono del

tutto condivisibili.

Giustamente, quindi, esse non

sono state contestate dall’appellante.

b. in

banda

Ammettendo anche la

realizzazione di quest’aggravante (tranne che per i 6 episodi in cui AP 1 ha

ammesso di avere agito da solo), il primo giudice ha svolto le seguenti

argomentazioni:

Quo

all'aggravante della banda, emerge dagli atti e dalle dichiarazioni fornite

dall'imputato stesso che egli ha agito (eccettuati 6 episodi) unitamente a suoi

connazionali, con i quali è giunto appositamente dall'Italia dopo essersi

procurato un'auto presso un prestanome noto agli inquirenti. Sebbene non

sembrerebbero esservi stati ruoli predeterminati, Io stesso AP 1 ha affermato

di aver funto da palo in occasione del furto 26/27 luglio 2014 (cfr. VI DIB

2.02.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Sintomatico dell'intesa esistente tra i correi pure

quanto l'imputato ha dichiarato a proposito del medesimo furto che:

"io ho

forzato unicamente la porta e non sono entrato

nell'appartamento. Non potevo

entrare perché c'erano í cocci del vetro rotto e mi sarei fatto male. L'altra

persona che era con me era molto più magra ed è potuta entrare

liberamente". (VI PP 6.09.2014, Al 3, p. 6).

Soprattutto, dalle dichiarazioni dell'imputato emerge

come lui ed i suoi correi partecipavano con quote equivalenti alla spartizione

del bottino, modalità di riparto che era già prestabilita:

" il bottino veniva diviso in

ragione di metà ciascuno. (...) questa modalità di divisione era già concordata

prima di iniziare". (VI DIB 2.02.2015, p. 3, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

Pacifico poi il fatto che - come per l'aggravante del

mestiere - l'imputato ed i suoi correi, pur non avendo un piano e senza aver

già identificato i successivi obbiettivi, avrebbero proseguito il loro agire,

tanto che in concreto i furti sono terminati unicamente grazie all'intervento

delle forze di Polizia.

Ne discende che l'aggravante della banda risulta in

concreto data.

La Corte ha tuttavia ritenuto che, in assenza di

riscontri oggettivi e stanti le dichiarazioni dell'imputato non è possibile

concludere che tutti gli episodi siano avvenuti con la partecipazione di terzi.

In questo senso, l'art. 139 cifra 3 CP non è stato ritenuto realizzato per

quanto attiene ai fatti di cui ai punti 1.2, 1.3, 1.8, 1.13, 1.15 e 1.16

dell'atto d'accusa” (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 14).

9. L’appellante

contesta la realizzazione dell’aggravante di avere agito in banda.

Al riguardo, nella

dichiarazione d’appello, egli ha sostenuto quanto segue:

diversamente da quanto

ritenuto dalla Corte di prime cure, non vi è nessun elemento probatorio

oggettivo che permetta di concludere che il signor AP 1 si sia associato o

abbia mai inteso associarsi ad una banda per commettere furti in Svizzera.

Dalle indagini non è emerso alcun elemento di pericolosità o di violenza nella

commissione dell’infrazione” (III, pag. 3)

Nulla ha aggiunto, su questo tema,

nella sua arringa al

dibattimento.

10. La giurisprudenza ha

precisato che l’affiliazione ad una banda si realizza quando due o più autori

manifestano espressamente o per atti concludenti la volontà d’associarsi in

previsione di commettere assieme più reati indipendenti tra loro. Ciò vale

anche se non hanno ancora un piano e se le infrazioni future non sono ancora

state determinate (DTF 135 IV 158 consid. 2; STF 6B_681/2009 del 18 febbraio

2010, consid. 3).

Secondo la giurisprudenza, vi é

banda anche in presenza di soli due autori a condizione che esista tra di essi

un’organizzazione (ad esempio una suddivisione dei ruoli e dei compiti) ed una

collaborazione di una certa intensità che permettano di concludere che ci si

trova di fronte ad un team consolidato e stabile (STF 6B_693/2008 del 28 maggio

2009 pubblicata in DTF 135 IV 158 segg., consid. 2 e 3; DTF 124 IV 88 seg.,

consid. b; contra Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., n. 117 ad

art. 139 e ivi citati riferimenti secondo cui vi è banda solo a partire da un

minimo di tre elementi).

La durata della relazione non è

determinante: può essere anche breve (DTF 124 IV 286 consid. 2a).

Dal punto di vista soggettivo

occorre che l’autore conosca e voglia la realizzazione delle circostanze di

Considerandi

fatto che corrispondono alla definizione di banda (DTF 124 IV 86 consid. 2b).

Un accordo esplicito non è necessario.

11.

Questa

Corte ritiene che, in atti, non vi sono elementi per affermare, con sufficiente

certezza, che fra l’appellante e __________ vi fosse un’organizzazione atta a

fondare la banda ai sensi dell’art. 139 cifra 3 cpv. 1 CP.

La questione è diversa per

quanto attiene ai furti commessi dall’appellante e l’ignoto correo albanese.

Infatti, questa Corte condivide l’opinione del primo giudice secondo cui dalle

dichiarazioni di AP 1 (che sono citate nel considerando della sentenza di primo

grado riprodotto sopra) si può ben dedurre - considerato, anche, il numero di

furti commessi dal duo - che fra loro vi fosse quell’organizzazione

sufficiente, secondo la giurisprudenza del TF, a configurare l’aggravante della

banda.

Si annota, qui, che, in ogni

caso, questa conclusione è il frutto di un esercizio meramente scolastico

ritenuto come, per costante giurisprudenza, la realizzazione di più aggravanti

non può, comunque, influire sul quadro edittale della pena (per un caso di

LStup, DTF 124 IV 286 consid. 3; DTF 122 IV 265 consid. 2c; DTF 112 IV 109

consid. 2c; per furto: DTF 72 IV 110 consid. 3 citato ancora in

Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berna 2010, n. 109

ad § 13; per rapina: DTF 102 IV 225 consid. 2 e DTF 73 IV 17 consid. 1) e

ritenuto come, in ogni caso, al di là del formale riconoscimento o della

formale negazione dell’aggravante della banda, il fatto di avere agito insieme

ad un correo – ciò che comporta, comunque, una suddivisione dei compiti e un

rafforzamento dell’intento delinquenziale - è un elemento che va, comunque,

considerato nella valutazione della colpa (in riferimento, per esempio,

all’esistenza di una certa “imprenditorialità delinquenziale”) e , perciò,

nella commisurazione della pena.

Su questo punto, dunque,

l’appello è da accogliere limitatamente ai furti di cui ai punti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12 dell’AA.

12.

Il primo giudice ha

ritenuto AP 1 autore colpevole di ripetuto furto aggravato, consumato e

tentato, siccome commesso, fra l’altro, per mestiere.

La condanna va corretta

con l’eliminazione del “ripetuto”: infatti, la qualifica del mestiere

esclude, per definizione, la possibilità di ritenere un concorso di furti ai

sensi dell’art 49 CP, quando questi sono ripetuti, come in concreto, in un

unico lasso di tempo (DTF 76 IV 101) e ingloba in sé sia i furti consumati che

quelli tentati (DTF 123 IV 113, pag. 117 consid 1; 116 IV 121, pag 123; 107 IV

172.

pag 175; 105 IV 157, pag 157; Corboz, Les infractions en droit suisse, I,

pag 253, ed 2010; Basler Kommentar, ad art 139 no 113, pag 447 e seg, ed. 2013).

La questione è, ancora una

volta, però, esclusivamente tecnica: nella commisurazione della colpa, infatti,

potendosi tener conto del numero dei furti commessi (nell’ambito della

comminatoria di pena dell’art. 139 cifra 2 CP) e, comunque, in concreto

applicandosi l’art. 49 CP per il concorso fra il furto per mestiere e gli altri

reati di cui AP 1 è stato riconosciuto autore colpevole.

Pena

13.

L’appellante impugna,

infine, la commisurazione della pena sostenendo che, in primo grado, non sono

stati sufficientemente considerati i seguenti elementi:

- la

collaborazione fornita agli inquirenti:

-

il fatto che egli si è sempre assicurato, prima di entrare nelle

abitazioni, che esse fossero vuote, rinunciando a compiere i furti quando così

non era e/o scappando non appena le parti lese rientravano;

- la

sensibilità all’espiazione della pena, in particolare considerando che egli,

scontata la pena nel nostro paese, dovrà far rientro in Italia dove lo aspetta

una pena di tre anni da scontare a seguito della condanna del 2013.

Rileva che, nella sentenza

impugnata, il primo giudice ha erroneamente considerato che

egli godesse di

un regime agevolato concessogli su fiducia dalle Autorità penali italiane

(commutazione della misura della custodia cautelare in carcere in misura

alternativa, con l’obbligo di firma presso il Comando dei carabinieri di

Milano). La commutazione della pena è stata eseguita in applicazione dell’art.

275.

co. 2 bis CPP italiano, recentemente modificato a seguito del decreto Legge

26.

giugno 2014, n. 92, in vigore dal 28.06.2014, che impedisce la custodia

cautelare in carcere pendente un ricorso in cassazione” (III pag. 4).

14.

Commisurando

la pena, il primo giudice ha considerato, fra l’altro, quanto segue:

AP 1 ha operato in modo reiterato, entrando in Svizzera con il preciso e deliberato intento

di commettere furti in appartamenti e agendo sia nel Canton Grigioni che in

Ticino. Il suo agire si è protratto per un

lasso di tempo relativamente breve, ciò che non gli ha impedito di

compiere ben 16 furti o tentativi di furto.

Egli ha agito con

allarmante perseveranza (tornando a visitare un'abitazione sull'arco di alcuni giorni, fino al momento l'ha trovata libera) e ha dato prova di essere un

professionista del furto muovendosi con disinvoltura negli ambienti

malavitosi, procurandosi l'attrezzatura

necessaria, l'autovettura intestata a un

prestanome, organizzandosi con i propri correi ed instaurando gli imprescindibili contatti con i

ricettatori ai quali ha poi rivenduto la refurtiva, il valore del

maltolto è elevato ma ben più significativo

è il numero di casi, la frequenza e l'assiduità nel commettere i reati. Peraltro, il valore della

refurtiva in realtà ha carattere puramente casuale, dipendendo

evidentemente da quanto l'imputato avrebbe o

meno trovato all'interno degli appartamenti.

Il movente è

puramente egoistico, avendo egli agito per mero scopo di lucro e al fine di procurarsi una facile entrata economica. AP 1 ha agito senza scrupoli, non

esitando ad introdursi in abitazioni

private, luogo dove le persone dovrebbero sentirsi al sicuro e violando

così la loro intimità.

Le ristrettezze

economiche nelle quali si trovava non possono essere considerate un fatto

giustificativo. D'altro canto l'imputato si

trovava in Italia in una situazione di illegalità e ciò unicamente per

una sua scelta.

La colpa

di AP 1 è anche grave in quanto, nonostante gli

oltre 3 anni di detenzione da lui già scontati per le diverse condanne

subite, i 9 mesi di arresti domiciliari e malgrado la pesante condanna a 3 anni di detenzione a lui inflitta il 2 aprile

2014, egli è tornato a delinquere. Non solo. Egli ha commesso i furti in Svizzera dopo che le autorità italiane gli

avevano concesso la possibilità di

scontare l'ultima condanna attraverso l'obbligo di firma. L'imputato al

proposito ha dichiarato che:

" Ricordo

che avevo parlato con il magistrato e gli avevo detto che il carcere

non faceva per me, anche perché li non ci sono santi ma solo criminali. Gli ho detto che

volevo uscire per potere trovare un lavoro. Il

magistrato ha quindi fatto questo gesto nei miei confronti lasciandomi

uscire per cercare un lavoro sottoponendomi però all'obbligo di andare a firmare presso la stazione dei carabinieri ad Afri,

alle 17:00 di ogni giorno eccettuata la domenica" (VI DIB 2.02.2015, p. 3, allegato 1

al verbale dibattimentale).

Orbene, non si

può non evidenziare che l'imputato, approfittando del regime agevolato che gli

è stato concesso dalle autorità italiane e mentre stava scontando la pena di 3

anni da lui patteggiata il 2 aprile 2014, si recava alle 17.00 a firmare presso la caserma dei Carabinieri ed in seguito si organizzava in modo tale da

giungere in Svizzera a commettere furti.

L'imputato, sprovvisto del documento di legittimazione, non ha poi esitato ad attraversare

reiteratamente la frontiera, dando prova di particolare spregiudicatezza,

ritenuto che già solo per questo motivo

avrebbe rischiato di incorrere in un controllo da parte delle Guardie di Confine Federali.

Da considerare,

in fine, nella commisurazione della pena, il concorso tra i reati.

A suo favore la

Corte ha ritenuto la buona collaborazione con gli inquirenti e le ammissioni

rese a verbale, circostanza che ha evidentemente permesso di concludere il

procedimento in tempi rapidi. La Corte ha inoltre tenuto conto del vissuto

dell'imputato, della sua difficile situazione socio-economica.

Ritenuto quanto precede, la Corte ha ritenuto adeguata

una pena detentiva di 22 mesi deduzion fatta del carcere preventivo sofferto.

(…) “ (sentenza

impugnata, consid. 16-19, pag. 17-19).

15.

Richiamato, sui

principi applicabili alla commisurazione della pena, quanto indicato in

numerose sentenze di questa Corte (fra tutte, sentenza 11.09.2014 inc.

17.2014

, consid. 19.2; principi riportati correttamente nel consid. 15 della

sentenza impugnata), questa Corte condivide, nella loro sostanza, le

argomentazioni svolte dal primo giudice e le sue conclusioni.

In sintesi, dal profilo

oggettivo, la colpa dell’appellante è grave sia per la reiterazione in un

periodo estremamente ristretto (16 furti in circa un mese e mezzo) sia per la

particolare determinazione a delinquere (dimostrata, in particolare, dal suo

ritorno nelle case in cui non era riuscito, per cause diverse, ad entrare) sia

anche, trattandosi di un reato contro il patrimonio, per l’ingente danno

causato (più di fr. 100.000.- fra furti e danneggiamenti). Aggrava, poi, la sua

colpa il fatto che egli, nonostante nulla gli impedisse di lavorare

onestamente, all’impegno ha preferito la via, più facile e comoda, della

delinquenza.

Pur considerando - parzialmente

a suo favore (poiché tale attitudine prudente andava non solo a vantaggio delle

sue vittime ma soprattutto a suo favore visto che ciò gli permetteva di agire

indisturbato) - che egli, come sostenuto dalla sua patrocinatrice, ha fatto il

possibile per evitare di entrare in contatto con le vittime dei suoi furti,

avuto riguardo a tutte le circostanze legate ai reati di cui risponde, adeguata

alla sua colpa è, a mente di questa Corte, una pena aggirantesi fra i 21 e

i 27 mesi.

Ritenuto, poi, nell’ambito

delle circostanze personali legate all’autore, che i numerosi precedenti penali

(per reati anche gravi, cfr., peraltro, sue dichiarazioni al dibattimento

d’appello) aumentano considerevolmente la sua colpa - e questo,

indipendentemente dalla questione legata all’ultima condanna italiana - è

soltanto grazie alla buona collaborazione prestata agli inquirenti che questa

Corte conferma la pena detentiva di 22 mesi inflitta dal primo giudice.

Nessuna attenuazione di pena,

invece, l’appellante può derivare dall’invocare il criterio della sensibilità

alla pena: se egli deve scontare in un paese lontano da quello d’origine, ciò è

dovuto unicamente ad una sua libera scelta e non risulta - per usare un eufemismo

- che egli abbia patito in modo particolare per la lontananza dei suoi

famigliari quando scorazzava, delinquendo, in Italia e nel nostro paese.

Nemmeno può giocare a suo

favore la manifestata (al dibattimento d’appello) intenzione di destinare parte

del suo peculio al risarcimento delle parti lese: non soltanto perché si tratta

di puro parlato (non risulta che, sin qui, si sia attivato in questo senso), ma

anche perché è risultato evidente che, a tale manifestazione d’intenti, AP 1 è

stato spinto dalla diligente patrocinatrice.

Nemmeno può giocare quale

fattore attenuante la pretesa ma non sostanziata dipendenza da gioco.

Sospensione condizionale

16.

Come già in prima

sede, in appello AP 1 chiede che la pena venga condizionalmente sospesa, almeno

parzialmente.

Nella dichiarazione

d’appello, la richiesta è rimasta senza alcuna motivazione.

Al dibattimento, il

difensore di AP 1 ha, in sintesi, sostenuto che, prima di questi fatti, il suo

assistito non ha mai delinquito in Svizzera.

17.

Il giudice di prime

cure ha correttamente precisato che, in concreto, è applicabile l’art. 42 cpv.

2.

CP secondo cui se, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato

condannato a una pena detentiva di almeno 6 mesi, con o senza condizionale, o a

una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è

possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.

Altrettanto correttamente -

al consid. 22 della sentenza impugnata (pag 22 e 23) cui si rinvia - il primo

giudice ha ricordato che l’ancor giovane vita del condannato è caratterizzata

da una già lunga serie di condanne: egli altro non ha fatto, nei paesi in cui è

stato ospite, che delinquere, non riuscendo a stare lontano dal crimine nemmeno

dopo essere stato fermato dagli inquirenti, essere stato condannato da diversi

tribunali e nemmeno dopo avere provato sulla propria pelle l’esperienza del

carcere.

In queste condizioni, è

evidente che non si è in presenza delle “circostanze particolarmente

favorevoli” richieste dall’art. 42 cpv. 2 CP. Al contrario, si può ben dire

che il passato di AP 1 evidenzia, da questo punto di vista, circostanze “particolarmente

sfavorevoli” e non essendo, manifestamente, sufficiente a dare una luce

diversa alla situazione l’asserita volontà di tornare al più

presto in Italia per iniziare un'attività lavorativa.

18.

La

nota professionale dell'avv. DI 1 è riconosciuta così come esposta.

Siccome AP 1

è cittadino straniero residente all'estero,

l'IVA non é dovuta.

Spese

19.

Le spese del giudizio di primo grado rimangono a carico di AP 1 e per

lui, a beneficio del patrocinio d’ufficio, anticipati dallo Stato.

Altrettanto

ne è, visto il ridottissimo grado di accoglimento, per quelle di appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 77, 80, 84, 135, 348 e segg., 379 e segg., 398 e

segg., 422 CP,

12,

40, 42, 47, 49, 51, 69, 70, 139 cifra 2 e 3, 144, 186 CP;

115

cpv. 1 lett. a LSTr ,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

ha pronunciato:

1. L’appello di AP 1 è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, ricordato

che, in assenza di impugnazione, i dispositivi 1.3, 1.4., 1.5., 3., 4. e 5.

della sentenza impugnata sono passati in giudicato,

1.2. AP 1, oltre che di

danneggiamento, violazione di domicilio e infrazione alla LF sugli stranieri

(ripetuti), è dichiarato autore colpevole di:

furto aggravato

(consumato e tentato)

siccome commesso per mestiere

ed in parte come associato ad una banda intesa a commettere furti,

per avere, nel periodo

compreso tra il 13 luglio 2014 ed il 31 agosto 2014, in diverse località del Canton Ticino e Grigioni, in parte agendo in correità con tale __________

e terzi non identificati, sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, in

16 occasioni, cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di

refurtiva pari a CHF 67'214,90.

1.3. AP 1 è condannato:

1.3.1. alla pena detentiva di

22 (ventidue) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

1.3.2. al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi di cui alla distinta spese della

sentenza impugnata.

1.4. La nota professionale

dell’avv. DI 1 (esente da IVA) per il procedimento d’appello è approvata per

fr. 2'437.- ed è posta a carico dello Stato.

1.4.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla

notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

1.4.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del

patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della

Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando

l’originale del presente dispositivo.

1.4.3. AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la suddetta

retribuzione di fr. 2'437.- non appena le sue condizioni glielo permetteranno.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dell’appellante, e per esso (al beneficio

dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Corte

delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Ministero

Pubblico della Confederazione, 3003 Berna

- Direzione

del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.