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17.2015.52

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 settembre 2015Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i nostri tribunali cantonali penali – forse sulla scia della previgente

codificazione, ma anche alla luce dell'orientamento non univoco della dottrina

– hanno continuato a emettere giudizi di tassazione delle note dei

patrocinatori e di indennizzo per ingiusto procedimento, separati da quelli di

merito. Nel frattempo, tuttavia, il Tribunale federale ha avuto l'occasione di approfondire

la questione (DTF 139 IV 199).

In concreto, ritenuto che detta sentenza è stata emessa soltanto il 19 aprile

2013, ovvero posteriormente allo stralcio della procedura d'appello, in questa

sede si impone comunque un esame delle doglianze del richiedente, nell'ottica di

garantire un'effettiva tutela giurisdizionale e di evitare un'applicazione

sorprendente di norme giuridiche – in urto con un sentimento di giustizia – che

andrebbe a mero discapito della posizione e delle pretese dell'imputato

assolto. Ciò posto, si ripete, a titolo assolutamente eccezionale, questa Corte

ritiene di dover entrare nel merito delle censure presentate dal richiedente.

2. Secondo l'art. 436 cpv.

1 CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell'ambito

della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429–434 CPP.

Giusta l'art. 429

cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi

confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese

sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett.

a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al

procedimento penale (lett. b). Inoltre, l'imputato assolto o nei cui confronti

il procedimento è stato abbandonato ha diritto a una riparazione del torto

morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali,

segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).

La norma stabilisce una

responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del

danno che presenta un nesso causale (nel senso del diritto della responsabilità

civile) con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a

procedere, con un decreto di abbandono o con un'assoluzione, anche in assenza

di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio

concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005,

pag. 1231; Schmid, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013,

n. 6 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz in: Kuhn/Jeanneret

(curatori), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011,

n. 21 ad art. 429 CPP; Griesser in:

Donatsch/Hansjakob/Lieber (curatori), Kommentar zur schweizerischen

Strafprozessordnung, 2a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 2

ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Frank in:

Niggli/Heer/Wiprächtiger (curatori), Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, n. 6 ad art. 429

CPP; Mini in: Bernasconi et al.,

Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 1

ad art. 429 CPP).

I. Indennità per le

spese di patrocinio

3. Secondo l'art. 429

cpv. 1 lett. a CPP l'imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute

ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Per prassi invalsa di

questa Corte sotto l'egida del nuovo CPP in vigore dal 1° gennaio 2011, lo

Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il

patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo

materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l'onorario

dell'avvocato, erano giustificati. Per stabilire l'importo delle spese di

patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità della nota d'onorario

secondo il principio stabilito dall'art. 21 cpv. 2 LAvv (del 13 febbraio 2013,

RL 3.2.1.1, identico nel suo tenore all'15a cpv. 2 vLAvv, del 16 settembre

2002), secondo cui l'avvocato ha riguardo alla complessità e all'importanza del

caso, al valore ed all'estensione della pratica, alla sua competenza

professionale e alla sua responsabilità, al tempo e alla diligenza impiegati,

alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e

alla sua prevedibilità.

Sulla scorta di tali

principi questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti a una regolare,

ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto mediamente

praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile a una

specifica scelta del patrocinatore. In altre parole, l'onorario a tempo è

stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto

penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le

particolarità del caso (sentenze della Camera der

ricorsi penali inc. 60.2010.119 del 10 novembre 2010 e inc. 60.2010.189 del 12

novembre 2010).

Sulle spese, questa Corte

si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre

2010, riconosceva quelle effettive e necessarie cagionate dal procedimento

penale, applicando – dopo la sua abolizione, per analogia – i principi di cui

all'art. 3 TOA (del 7 dicembre 1984).

Tale norma prevedeva che,

oltre agli onorari, l'avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e

spese vive da lui sopportati nell'interesse o su richiesta del cliente o da

questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi e a

uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno,

pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l'uso dei servizi pubblici

(posta, telefono ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l'avvocato ha

diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.– per

la formazione e archiviazione dell'incarto; b) fr. 5.– per ogni

pagina originale, compresa la copia per l'incarto, e fino a fr. 2.– per

ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.– al

km per le trasferte con la propria automobile (sentenze della Corte di appello

e di revisione penale inc. 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6 e inc. 17.2012.43

dell’8 ottobre 2012 consid. 1.b.3).

4. Il primo giudice ha

ammesso quanto esposto nella nota dal patrocinatore, salvo ridurre la tariffa

oraria dai fr. 300.– postulati a fr. 280.– orari, “ritenuto che la

fattispecie in esame non presentava una complessità tale da giustificare il

discostarsi dall'importo base di fr. 280.–” (sentenza impugnata, consid.

4.3).

Il richiedente postula la

rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, ammontante

a fr. 22’487.75, oltre a interessi del 5% dal 1° ottobre 2012. Chiede che gli

venga riconosciuta la tariffa esposta di fr. 300.– orari, poiché adeguata

alle complessità e alle “difficoltà accresciute” della vicenda trattata. Sostiene

che nella sentenza impugnata non sarebbero stati considerati diversi aspetti,

già indicati nella domanda di indennizzo. La ricerca giuridica sarebbe stata “più

laboriosa e complicata di quanto usuale”, non esistendo “casi pregressi legati

a reati di falsità in documenti ipotizzata su buste paga ritenute false in

quanto non indicanti le ore straordinarie accumulate e/o indicanti un salario

superiore a quello realmente corrisposto e allestite in vista di dissimulare

l'avvenuto versamento di stipendi difformi rispetto a quelli previsti dal CCL

vigente nell'edilizia”. Andrebbe considerata, dipoi, la mancanza di prescrizioni

per l'allestimento dei conteggi di busta paga. Si sarebbe resa necessaria la

verifica della documentazione con le voci contabili, per provare la regolarità

delle operazioni svolte dall'imputato, ciò che ha portato all'assoluzione

dall'accusa di falsità in documenti. Sostiene che l'analisi dello storico

dell'evoluzione di tutte le buste paga e di tutte le poste contabili della __________

ha permesso di dimostrare la corretta e costante registrazione e remunerazione

di tutte le ore straordinarie lavorate dai dipendenti. Per far questo, continua

il richiedente, sarebbe stato necessario padroneggiare cognizioni contabili e

commerciali, come pure nozioni riconducibili all'edilizia e ai diversi

contratti e convenzioni applicabili a tutela dei lavoratori impiegati in tale

ambito.

a) Questa

Corte ritiene che un avvocato penalista sperimentato non abbia bisogno di

disporre di precendenti giurisprudenziali così specifici, potendosi ispirare alla

nota linea giurisprudenziale del Tribunale federale riguardante il reato di

falsità in documenti (v. ad esempio, DTF 118 IV 363 e, ancora, quanto indicato

nella sentenza del Tribunale federale 6B_1179/2013 del 28 agosto 2014, consid.

2.1). Non si giustificano, quindi, ricerche giuridiche di particolare durata e difficoltà.

Quanto alla mancanza di prescrizioni vincolanti per l'allestimento dei

conteggi, va detto che l'attività di patrocinio necessaria consisteva

nell'accertare se, in sostanza, era avvenuta (e come) la

registrazione/contabilizzazione e la remunerazione delle prestazioni lavorative.

Si tratta di verifiche, sotto il profilo dell'accertamento fattuale, che un

avvocato sperimentato nel diritto penale è in grado di svolgere, senza che

debba disporre di conoscenze tecniche supplementari.

b) Sotto

il profilo materiale e pratico, invece, va riconosciuto che le verifiche sui

conteggi di salario e sulla contabilità hanno implicato un onere che non si

esaurisce in un maggior (o minor) computo di ore di lavoro. Infatti, il numero

delle persone coinvolte, dei certificati da verificare, dei flussi contabili e

finanziari, con le relative correlazioni e implicazioni, permettono di connotare

la fattispecie con un grado di complessità maggiore rispetto a “un caso di non

particolare difficoltà”. Pertanto, con riguardo alle circostanze del caso

concreto, non vi è motivo per non riconoscere l'importo di fr. 300.– orari,

come postulato dal richiedente.

c) Tenuto

conto di quanto esposto, l'indennità di patrocinio complessiva viene così

stabilita:

onorario

(ore 65.75 x fr. 300.–) fr. 19’725.–

spese fr. 1’097.–

IVA

all'8% fr. 1’665.75

totale

fr 22’487.75

Per

quanto riguarda la decorrenza degli interessi, chiesti dal 1° ottobre 2012, si

rinvia a quanto verrà esposto più oltre (v. sotto, consid. 13).

Considerandi

II. Indennità

per il danno economico

5.

Giusta l'art. 429

cpv. 1 lett. b CPP, l'imputato prosciolto deve essere risarcito per il danno

economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento.

Si tratta principalmente della perdita di salario o di guadagno subìta a causa

della carcerazione provvisoria o della partecipazione agli atti procedurali,

comprese le spese di viaggio (Messaggio citato, pag. 1231; Mini in: op. cit., n. 6 ad art. 429; Riklin, Schweizerische

Strafprozessordnung, 2a edizione, Zurigo 2014, n. 3 ad art. 429).

Per “partecipazione necessaria al procedimento” s'intende la partecipazione

obbligatoria, vale a dire la partecipazione attiva o passiva ad atti

procedurali ordinati dalle autorità penali (Rapporto esplicativo concernente il

Codice di procedura penale svizzero, Dipartimento federale di giustizia e

polizia, Ufficio federale di giustizia, Berna giugno 2001, pag. 287; Mini, ibidem). Possono entrare in

considerazione anche perdite di guadagno future, così come la perdita del posto

di lavoro, pregiudizi alla carriera o danni alla salute conseguenti al

procedimento penale, in particolare a seguito della carcerazione preventiva e/o

di sicurezza. Perché il pregiudizio sia indennizzabile, occorre che vi sia un

nesso di causalità naturale e adeguato tra la partecipazione necessaria al

procedimento penale e il danno (Mini

in: op. cit., n. 6 ad art. 429; Wehrenberg/Frank

in: op. cit., n. 24 ad art. 429; sentenza del Tribunale federale 1B_484/2012

del 17 ottobre 2012, consid. 2.3), per la cui valutazione ed estensione sono

applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 segg. CO (Mizel/Rétornaz in: op. cit., n. 41 ad

art. 429; Wehrenberg/Frank in: op.

cit., n. 25 ad art. 429).

6.

Ritenuto che la __________

(secondo la documentazione fiscale prodotta con scritti 23 dicembre 2014 e 18

febbraio 2015) configura un'entità giuridica a sé stante, la prima Corte ha

negato a IS 1, suo azionista unico, la legittimazione attiva all'azione.

Inoltre, ha rilevato che

in base ai dati forniti dall'istante non è possibile ricondurre la flessione

del fatturato (ricavi, v. doc. H) della società al procedimento penale,

ritenuto che la società presentava, nel secondo semestre del 2011 (fr. 267’276.50)

e nel primo semestre del 2012 (fr. 251’079.–), un fatturato sostanzialmente

invariato rispetto a quello del primo trimestre 2011 (fr. 261’667.–).

Quanto alla diminuzione del fatturato nel secondo semestre del 2012 (fr. 201’241.89)

e nel primo trimestre del 2013 (fr. 173’772.80), essa è intervenuta a

distanza di tempo dalle notizie apparse sui media (a metà luglio 2011 e persino

posteriormente al proscioglimento dell'istante avvenuto nell'ottobre 2012), e non

sarebbe in nesso causale con il procedimento penale. Questa conclusione si

imporrebbe anche in relazione alle le tre disdette, versate agli atti, inoltrate

dai clienti della società, prive di riferimenti con il procedimento penale

avviato nei confronti di IS 1. Da cui il mancato riconoscimento dell'importo di

fr. 90’282.– (sentenza impugnata, consid. 5.3).

IS 1 postula il versamento

di fr. 121’718.– (di cui fr. 90’282.–, ma almeno di fr. 83’600.–, per

il danno economico derivante dalla perdita di clientela e di fatturato della __________

da lui detenuta, di fr. 30’875.– per la perdita di tempo dedicato al

procedimento penale e di fr. 561.– per spese vive) oltre a interessi al 5%

dal 23 ottobre 2013.

A suo dire, il “legame

indissolubile” tra la parte di stipendio variabile e il profitto stesso della

società legittimerebbe il richiedente a far valere i mancati introiti della

stessa, quale conseguenza diretta del suo minor guadagno a fine anno, che si

ripercuote, nella sua titolarità di azionista unico, anche sui mancati

dividendi causati dalla cattiva pubblicità e su un minor valore del pacchetto

azionario della società. Il richiedente ritiene che, nelle conseguenze, vi

sarebbe disparità di trattamento con il professionista che lavora come ditta

individuale, ipotizzando il ricorso al principio della trasparenza “già

applicato in ambito fiscale”, ritenuto che, a suo dire “la forma giuridica di

una struttura non deve essere discriminante e penalizzante per l'esercizio dei

diritti civili e penali che competono al singolo”.

a) Legittimato

a far valere il danno è l'imputato, nel senso dell'art. 111 CPP e non un terzo

(Wehrenberg/Frank in: op. cit., n.

8.

ad art. 429). Un eventuale danno economico della società va considerato, dal

punto di vista del richiedente, un mero danno indiretto (v. già sentenza CRP inc. 60.2008.66 del 3 settembre 2008) e, per tale motivo, non è

risarcibile nell'ambito di questa richiesta di indennizzo ex art. 429 CPP, che concerne

il procedimento penale subìto dal richiedente.

b) Ai fini della

legittimazione processuale non soccorre nemmeno il principio della trasparenza.

Secondo consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, detto principio può

essere fatto valere – peraltro in ambito societario o fiscale, ma non penale

(salvo il caso, qui non applicabile, della legittimazione del procuratore

pubblico nell'ambito dell'art. 222 CPP, v. DTF 137 IV 87 e 137 IV 22) – unicamente

da terzi, mentre l'azionista unico deve assumere le conseguenze della

forma organizzativa (societaria) da lui scelta (DTF 97 II 293 consid. 3). In

definitiva, la richiesta non merita tutela giuridica in questa sede.

7.

Il richiedente contesta,

dipoi, che sulla base dei dati forniti dall'istante non sia possibile

ricondurre la flessione del fatturato della società al procedimento penale. I

mandati per la gestione corrente e di tenuta della contabilità delle aziende sarebbero

“annuali e continuativi”, rinnovandosi di anno in anno. Alla disdetta del

mandato a metà anno osterebbero motivi di ordine pratico e di opportunità che

impongono ai clienti di non cambiare professionista a metà del lavoro compiuto.

A metà luglio 2011 sono apparse le notizie relative al procedimento penale

sulla stampa e la clientela le ha recepite, ma la gestione contabile e corrente

per l'anno 2011 era in corso e il mandato alla società era già stato rinnovato

con l'inizio dell'anno. Entro il 30 giugno 2012 la società ha emesso la

chiusura delle registrazioni per il 2011 e le fatture per tali mandati. Così si

spiegherebbe che il fatturato nel primo semestre 2012 è rimasto invariato. Di

contro, nel 2012 le disdette sarebbero state “parecchie e continue”, con

conseguente diminuzione del fatturato che si è protratta nel 2013. Il richiedente

ritiene che tale diminuzione sia imputabile al procedimento penale nella misura

del 40%. In sintesi essa viene quantificata in fr. 90 282.–, di cui

fr. 30 650.– nel 2012 (pari al 40% di fr. 76 622.91) e

fr. 59 632 nel 2013 (pari al 40% di fr. 149 080.–).

Il danno economico sarebbe

giustificato – continua il richiedente – anche quale quantificazione “prudenziale”

della perdita di valore subita dall'intero pacchetto azionario della società, a

suo dire maggiore dell'importo preteso, dovendosi calcolare un coefficiente di

moltiplicazione al fatturato annuo della società. Infine, la disdetta dei

mandati sarebbe stata data in modo “laconico” senza indicare i motivi che ne

stanno alla base, ragione per cui una prova diretta che la disdetta è

riconducibile al procedimento penale “non esiste”.

a) La

flessione di fatturato della __________ non è un danno diretto dell'imputato,

ma si tratta di un danno della società, che non entra in considerazione in

questa sede (v. sopra, consid. 6).

b) Le

disdette “parecchie e continue” prodotte agli atti sono soltanto tre. Nella prima

disdetta si legge di contabilizzazione fino al 30 giugno 2011 (con

continuazione delle “registrazioni dal 1° luglio 2011”; doc. P.1). La seconda disdetta riguarda la rescissione di un contratto di locazione 31 giugno

2011.

per la fine del 2012 e per motivi di “nuova sede operativa” (doc. P.2). La

terza disdetta, per fine marzo 2013, prevede la consegna di dati riguardanti

“il resoconto 2012 con i tre mesi successivi, vale a dire: gennaio, febbraio e,

per quanto possibile marzo 2013” (doc. P.3). Ciò posto, non è questione di

disdette date in modo “laconico”, ma nemmeno di mandati “continuativi” e

annuali” o di “motivi di ordine pratico e di opportunità che impongono ai

clienti di non cambiare professionista a metà del lavoro compiuto”. Inoltre la

pubblicazione sul __________ della domenica, risalendo al 17 luglio 2011 (doc.

L), è successiva alla prima disdetta (doc. P.1) ed è priva di ogni congruenza

temporale con le altre due (doc. P.2 e P.3). La sentenza della prima Corte

resiste, pertanto, alle critiche del richiedente.

c) Inoltre,

a ben vedere, se è vero che nel periodo considerato si può parlare di una

tendenza alla flessione del numero dei clienti e dell'entità dei singoli

mandati, non risulta – e il richiedente non rende nemmeno verosimile – che ciò

sia riconducibile, nella misura del 40%, al procedimento penale.

Dalle

tabelle clienti (doc. M, N e O) si evince soltanto che, nel periodo gennaio

2011.

fino a settembre 2013, su un totale di 105 clienti, la società ha perso l'introito

di circa 31 clienti (di cui circa 14 nel 2012 e circa 17 nel 2013), acquisendone

però quello di circa 21 clienti (di cui circa 11 nel 2012 e circa 13 nel 2013,

senza considerare gli ultimi 3 mesi dell'anno 2013), anche se con mandati meno

cospicui.

Per

quanto riguarda il mandato della ___________, fatturato a fr. 54’892.25 nel

2011.

e fr. 10’051.15 nel 2012 (v. anche il precetto esecutivo del 30

aprile 2012 della __________ alla __________, Lugano doc. V), la perdita del

medesimo rientra nel rischio aziendale della __________ e non giustifica alcun

indennizzo ex art. 429 CPP, trattandosi proprio della società coinvolta negli accertamenti

penali svolti anche contro i due autori condannati penalmente per ripetuta

usura (v. sentenza inc. 72.2011.135 del 31 ottobre 2012), mandato che con ogni

verosimiglianza si sarebbe fortemente ridimensionato, rispettivamente che la

società avrebbe perso o disdetto, anche se il richiedente non fosse stato imputato

nel procedimento penale.

Considerato, dipoi, che in una decina di casi si registrano anche importanti

aumenti di entrate, mentre in almeno cinque casi i mandati persi si situano,

anche ampiamente, sotto i fr. 1’000.– annui di valore l'uno, senza

trascurare il sopra evidenziato e non certo trascurabile turn over nel

portafoglio dei clienti, assumere che in assenza del procedimento penale, il

rapporto di affari con i clienti che hanno rescisso il mandato si sarebbe

perpetuato nel tempo, è tutto fuor che certo e può essere lasciato solo al

campo delle ipotesi.

d)

Di contro, potrebbe insorgere all'imputato prosciolto un danno diretto in caso

di perdita di salario, di bonus, di dividendi e di valore azionario.

In concreto, tuttavia, la perdita di valore azionario non è sostanziata e va

respinta di primo acchito, il richiedente limitandosi a proporre una quantificazione

“prudenziale” con una modalità di calcolo della perdita di “valore”, tutta propria

e teorica, per nulla ossequiosa degli oneri di allegazione e di prova che gli

incombono. Ciò, già senza considerare la questione, ancora tutta da sostanziare,

della riconducibilità di un'eventuale perdita di valore del pacchetto azionario

al procedimento penale. Pertanto, la sentenza del primo giudice resiste alle

critiche del richiedente.

8.

Il richiedente

postula il risarcimento del mancato guadagno, a causa dei minori introiti

affluiti nelle casse della società. A fronte di un reddito di fr. 131’000.–

nel 2010, come esposto nella dichiarazione delle imposte, nel 2011 IS 1 “ha

deciso di rinunciare a parte del suo stipendio variabile (bonus)” (memoriale

punto 4.3, pag. 8 in fondo), riducendosi il reddito a fr. 100’000.– annui

(meno fr. 31’000.–). Nel 2012 “si è ridotto” il reddito a fr. 121’000.–

(meno fr. 10’000.–) e nel 2013 a fr. 89’000.– (meno fr. 42’000.–).

Il danno per gli anni

2011-2013 sarebbe di fr. 83’000.–, a cui si aggiungerebbero anche

fr. 126’000.– (fr. 42’000.– all'anno per il periodo 2014-2016), per i

mandati non ancora “rientrati”. Applicando una percentuale del 40%, a suo dire

riconducibile al procedimento penale, il resto essendo imputabile alla

congiuntura, la pretesa verso lo Stato assommerebbe a fr. 83’600.–.

a) Come

visto poc'anzi (v. sopra, consid. 7) il richiedente non ha provato che, senza

il procedimento a suo carico, la cifra d'affari della società sarebbe stata

superiore, ma nemmeno ha reso verosimile a quanto assommi e come vada calcolato

il credito di salario, anche quello “variabile”, da lui esigibile nei confronti

della società, ciò che era allegabile e dimostrabile, anche contabilmente e

fiscalmente, senza particolari difficoltà.

A

parte il fatto che, in realtà, il salario percepito nel 2012, nonostante il procedimento,

è maggiore rispetto a quello del 2011, la richiesta di risarcimento per mancato

guadagno lascia però perplessi. Infatti, il richiedente afferma di aver rinunciato

a parte del suo stipendio. A fronte di una rinuncia al salario – e quindi anche

al credito di salario (o di bonus variabile) verso la società – non si vede

come egli possa ora avanzare pretese nei confronti dello Stato. Detta rinuncia

interrompe il rapporto di causalità adeguato tra un eventuale danno e il

procedimento penale, con la conseguenza che nulla può essere dovuto a tale

titolo sulla base dell'art. 429 CPP (Wehrenberg/Frank

in: op. cit., n. 9 ad art. 429).

b) Per

quanto riguarda un eventuale risarcimento del danno ipotetico, la pretesa non trova

tutela, bastando constatare che il danno non è stato provato nemmeno per il

passato (durante il procedimento penale), e che il richiedente è stato attivo professionalmente

senza interruzioni, e lo è tuttora. In mancanza di sufficienti elementi di

prova a sostegno di un danno patito e della sua imputabilità al procedimento

penale subìto, non occorre diffondersi oltre in proposito.

9.

Il richiedente

postula un'indennità a copertura del danno economico sorto a seguito della

necessaria partecipazione al procedimento, di fr. 30 875.– per la

perdita di fatturato (avendo dedicato 123.5 ore di lavoro a fr. 250.– l'una,

tariffa che espone alla clientela della società) e di fr. 561.– per le spese

vive. La prima posta di danno si riferirebbe a una perdita di guadagno pari

alla perdita di fatturato, ritenuto che le spese vive e i costi fissi della

società (affitto, materiale d'ufficio, segretaria, allacciamenti ecc.) sarebbero

sostanzialmente lineari e sempre gli stessi, sia che IS 1 “lavori 123 ore in

più”, sia che egli ne lavori “123 in meno”. Quanto alla seconda posta di danno si

tratterebbe di spese che “corrodono il guadagno di IS 1 per un importo pari al

loro valore”, in quanto “aumentano i costi e corrodono l'utile finale”, utile

che costituisce il guadagno complessivo del richiedente.

a) La

prima Corte ha ritenuto che il richiedente, attivo in seno alla __________

quale dipendente che percepisce un regolare stipendio, non abbia comprovato e

nemmeno allegato di aver subito una decurtazione di salario a causa di sue

assenze dovute al procedimento penale, rispettivamente che abbia dovuto

prendere vacanza durante le ore di assenza, da cui il mancato riconoscimento di

un danno economico in relazione alla sua partecipazione al procedimento penale.

Stesso esito è stato riservato alle spese vive richieste, il richiedente non

avendo dimostrato che siano state sostenute da IS 1 personalmente e non dalla società,

come sembrerebbero invece indicare alcune delle voci esposte, segnatamente

“cancelleria” e “incarto” (sentenza impugnata, consid. 5.4).

b) Osservato

che il richiedente non si confronta con le motivazioni della prima Corte, sulla

pretesa riguardante le spese vive non rende nemmeno verosimile l'affermazione

secondo cui “l'utile finale [della società] costituisce il guadagno complessivo

del qui richiedente”, nulla attestando in causa, nelle debite modalità, tale

fatto.

Sulla pretesa riguardante la perdita di fatturato, non spiega come giunge ad

affermare che il lavoro sarebbe calato del 40% per motivi riconducibili al

procedimento penale, il giudice non avventurandosi in stime, senza disporre di

elementi fattuali sufficientemente concreti e tangibili.

In tali circostanze, non si vede come egli possa pensare di caricare allo Stato

(anche solo parzialmente) costi di gestione della struttura societaria, ritenuti

necessari per la continuazione generale della sua attività. Se tali costi si

impongono per far funzionare la società, allora rientrano nel rischio assunto

con il modello di business scelto, e restano a carico della società, a prescindere

dal procedimento penale, tanto più se subìto soltanto dall'imputato. Peraltro,

l'entità delle ore esposte dal richiedente (123.5) dedicate “al procedimento

penale”, lascia oltremodo perplessi, se già si pensa al numero elevato di ore (65.75¸

v. sopra, consid. 4) riconosciuto al patrocinatore nella sua nota professionale.

c) Quanto

alla non sostanziata richiesta di indennizzo per il “minor valore” delle azioni,

già si è detto poc'anzi (v. sopra, consid. 7d). Anche la pretesa di rifusione

della perdita di “dividendo”, di cui nulla di preciso è dato di conoscere,

segue la medesima sorte. In definitiva, le censure ricorsuali vanno respinte.

III. Riparazione

del torto morale

10.

Secondo l'art. 429

cpv. 1 lett. c CPP, se a causa del procedimento ha subito lesioni

particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli art. 28 cpv.

2.

CC o 49 CO, l'imputato ha diritto a una riparazione del torto morale. Questa

è concessa regolarmente se l'imputato è stato posto in carcerazione preventiva

o di sicurezza (messaggio citato, pag. 1231). L'accusato che non è stato

oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere

un'indennità per torto morale unicamente se prova – o rende almeno verosimile –

che, a seguito dell'esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio

perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni ecc.) o per il semplice

fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una

grave violazione della sua personalità (Griesser

in: op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid,

Praxiskommentar, n. 10 ad art. 429 CPP). Lo Stato non è, infatti, tenuto al

versamento di un'indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un

pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono

stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (Schmid, Praxiskommentar, n. 11 ad art.

429.

CPP; sentenza CRP inc. 60.2010.210 del 29 novembre 2010; Rep. 1998 n. 126

nota 5).

Quanto alla determinazione

dell'ammontare dell'indennità, essa è lasciata al potere d'apprezzamento del

giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla

personalità, conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO (Griesser in: op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; DTF 113 Ia 177

e rif., 113 Ib 155; Rep. 1973 pag. 229). L'art. 49 CO prevede che un'indennità

è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo

giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo.

È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in

particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla

reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone

venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (sentenza del Tribunale federale 1P.602/2003 del 23 febbraio 2004;

DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).

11.

La prima Corte ha

rilevato che IS 1 non è stato oggetto di provvedimenti ristrettivi della

libertà personale. Tuttavia, considerata la risonanza mediatica data al

procedimento penale e ritenuto in particolare che i media avevano riportato

dell'arresto del titolare della __________ e che alcuni media avevano indicato

– erroneamente – trattarsi di IS 1 (che aveva prontamente smentito la notizia

tramite un comunicato stampa), ha ritenuto giustificato riconoscere un importo

di fr. 2’000.– quale indennità per torto morale.

Il richiedente postula che

sia riconosciuta un'indennità per torto morale di fr. 12’000.–, ritenuto

che la prima Corte, pur dando atto delle circostanze mediatiche della risonanza

del procedimento penale (che ha portato i terzi a credere che egli fosse stato

tratto in arresto) avrebbe apprezzato in modo errato il torto morale subìto,

accordandogli un risarcimento minimo, quasi simbolico, di fr. 2’000.–. Sostiene

che la vicenda “__________” ha avuto un'eco mediatica ben maggiore a quella che

segue di regola un procedimento penale ordinario, ciò che ha minato la sua

reputazione professionale e il suo fatturato (doc. L). Il procedimento è

iniziato nella primavera 2011 e “perdura ancora oggi”. Anche a seguito della

“domanda di indennità” si tornerà a parlare del “fiduciario assolto nel

procedimento penale __________ di __________”.

a) Così

argomentando, il richiedente non spiega per quale motivo l'importo di

fr. 2’000.– sarebbe anche solo discutibile, la prima Corte avendo tenuto

conto degli elementi indicati dal richiedente. Dagli atti non risulta che la

vicenda penale del richiedente abbia avuto un'eco mediatica e/o diversamente

pubblica cagione di un danno, alla sua immagine personale e professionale,

maggiore rispetto a quanto considerato dalla prima Corte.

Per

quanto riguarda gli effetti riconducibili al procedimento penale nei confronti

del richiedente, egli ha prodotto un articolo apparso sul __________ della

domenica del 17 luglio 2011, a cui, tuttavia, ha potuto replicare

prontamente, inviando una missiva a diversi media (__________, __________, __________,

__________, __________, v. doc. L). Per il resto, il richiedente non ha

prodotto ulteriori elementi. Detto in altri termini, egli non ha reso verosimili

ulteriori strascichi dell'eco mediatica (riguardante la “__________”, quale “__________”),

sulla sua reputazione personale o professionale. Tutto sommato, è ben possibile

accertare che l'eco mediatica sul richiedente ha avuto effetti piuttosto

puntuali e limitati nel tempo, andando ben presto a scemare.

Sotto

questo profilo, la richiesta si rivela irricevibile e infondata.

b) Occorre

por mente al fatto, dipoi, che il rischio di un danno di immagine era già

insito nel tipo di attività della __________, e nei suoi possibili impatti nel

pubblico. L'operato degli autori di reato, poi condannati, avrebbe in ogni modo

– a prescindere dal procedimento penale contro il richiedente – prodotto

effetti nocivi alla reputazione della __________, e quindi – di riflesso – del richiedente

in quanto amministratore unico, prima, e presidente del suo Consiglio

d'amministrazione, poi, tenuto a obblighi di organizzazione e vigilanza (art.

716a CO).

c) Aggiungasi

che un conto è la falsa notizia dell'arresto e un altro conto è un arresto che

si rivela poi essere ingiustificato a causa dell'assoluzione dell'imputato.

Quest'ultimo caso giustifica un'indennità per torto morale (SJ 1918 pag. 73, 75

citato da Brehm in: Berner

Kommentar, Art. 41-61 OR, Allgemeine Bestimmungen: Die Entstehung durch

unerlaubte Handlungen, Berna 2013, n. 63 ad art. 49 CO). Di contro, la

pubblicazione della falsa notizia dell'arresto rientra prima di tutto nella sfera

di responsabilità del medium interessato e non è addebitabile al

procedimento penale, né allo Stato, né ai suoi organi. Facendo difetto,

quantomeno, il presupposto del rapporto di causalità adeguato (interrotto

dall'operato di un terzo, ovvero il medium responsabile della

pubblicazione), la pretesa di un'indennità per torto morale nei confronti dello

Stato a causa della falsa pubblicazione non merita tutela in questa sede.

d) Ciò

posto, rimarrebbe che, in realtà, la citazione del nome dell'imputato sui media

si risolve in una lesione della personalità che non eccede quanto un qualsiasi

cittadino implicato in una procedura penale è tenuto a sopportare senza

corresponsione di indennità. Questa Corte, ritenuto che la “__________” non è

sufficientemente rilevante, non ravvisa l'esistenza del presupposto della grave

violazione della personalità, per il fatto che l'imputato abbia subìto il

procedimento penale. Pertanto, vista la quantificazione – finanche generosa, come

spiegato – dell'indennità per torto morale operata dalla prima Corte, la

richiesta di una maggiore indennità per torto morale va respinta.

12.

Concludendo, rispetto

a quanto accordato in prima sede (v. sopra, lett. D) le pretese di IS 1 per

titolo di indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell'art. 429 CPP

sono ammesse nei seguenti limiti:

indennità

per le spese di patrocinio fr. 22 487.75

indennità

per il danno economico fr. -.–

riparazione

del torto morale fr. 2 000.–

totale fr. 24 488.75

13.

Il richiedente postula

la decorrenza di interessi al 5%, sull'importo dovuto a titolo di riparazione

del torto morale dal 17 luglio 2011 (ovvero dalla data delle prime

pubblicazioni e annunci sui media locali) e sull'importo dovuto a titolo di

spese di patrocinio, dal 1° ottobre 2012 (ovvero la “data media di scadenza”

del periodo di lavoro dal 5 settembre 2011 al 23 ottobre 2013).

La prima Corte – a fronte di una richiesta di “interessi al tasso legale” – ha

stabilito la decorrenza di interessi moratori in applicazione degli art. 102 e

104.

CO, dalla prima interpellazione agli atti ovvero dall'introduzione

dell'istanza in data 23 ottobre 2013.

a) Se

non che, trattandosi di pretese ex art. 429 CPP, non si tratta di attribuire interessi

di mora, bensì interessi ex art. 73 CO (Schadenszins, intérêt

compensatoire; Brehm in:

Berner Kommentar, op. cit, n. 97 segg. ad art. 41 CO; Baumann/Corboz, L'indemnisation des personnes poursuivies a

tort, in: FZR/RFJ 2007 pag. 390; Thévenoz

in: Thévenoz/Werro (curatori), Commentaire romand, Code des obligations I, Basilea

2003, n. 3b ad art. 104 CO).

b) L'interesse

compensatorio ha lo scopo di porre il danneggiato nella situazione patrimoniale

in cui si troverebbe se il danno, rispettivamente le conseguenze economiche ad

esso connesse, fossero state riparate il giorno della commissione dell'atto

illecito. L'interesse, il cui tasso è di principio del 5% (art. 73 al. 1 CO; DTF

122.

III 53 consid. 4b), è dovuto a partire dal momento in cui le conseguenze

economiche si sono prodotte e decorre fino al pagamento dell'indennità (DTF 139

V 176 consid. 8.1.2 e riferimenti). Contrariamente all'interesse moratorio,

l'interesse compensatorio non necessita di un'interpellazione da parte del

creditore (fur semper in mora).

Entrambi i tipi di tasso non possono essere richiesti cumulativamente, ritenuto

che svolgono la medesima funzione. Nemmeno vi è motivo di addizionare al danno

(ex art. 41 CO) gli interessi (del danno) maturati fino al momento del giudizio

di ultima istanza cantonale, per poi computare ancora degli interessi di mora,

né in caso di responsabilità contrattuale, né extracontrattuale. In entrambe le

tipologie di responsabilità appare opportuno, quindi, calcolare interessi

lineari sul capitale fino al pagamento, senza tenere conto di interessi su

interessi, anche nell'ambito dello stesso processo, e ciò a causa del divieto

dell'anatocismo (DTF 131 III 24 consid. 9.4, 134 III 496 consid. 4.5.4; Braconi/Carron/Scyboz, CC & CO

annotés, 9a edizione, Berna 2013, ad art. 105 cpv. 3 CO).

c) Ciò

posto, in concreto e come chiesto dal richiedente, appare sostenibile far

decorrere l'interesse compensatorio da una data media di scadenza, ovvero dal 1°

ottobre 2012 (v. sentenza del Tribunale penale federale inc. SK.2012.47 del 13

giugno 2013, consid. 3.6; v. anche Baumann/Corboz,

op. e loc. cit.).

d) Per

quanto riguarda il torto morale, secondo prassi elvetica, il danneggiato potrebbe

scegliere tra un'indennità per torto morale calcolata al giorno della lesione,

più interessi compensatori, oppure cifrata al giorno della sentenza, ma senza

interessi compensatori (sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.4 del 23

aprile 2014, consid. 8.2; Brehm, op.

cit., n. 94 segg. ad art. 47 CO; sul tema generale v. DTF 129 IV 149 consid 4.1

segg.). Infatti, una pretesa può maturare interessi soltanto se è esigibile.

In

concreto, la richiesta del richiedente di un'indennità più interessi dal 17

luglio 2011 non contrasta con i metodi di computo indicati dalla citata giurisprudenza

e dottrina, e merita tutela in questa sede. Pertanto, dalla data indicata,

considerata dal richiedente come data della lesione, vanno fatti decorrere

interessi al tasso del 5%, fino al pagamento dell'importo dovuto (DTF 131 III

24.

consid. 9.4).

14.

Le parti sostengono le

spese della presente procedura nella misura in cui prevalgono o soccombono

nella causa (art. 428 cpv. 1 CPP). In sede ricorsuale, al netto di quanto già ottenuto

in primo grado, IS 1 ha avanzato pretese per fr. 135’170.20 più interessi,

ottenendo ragione per fr. 1’420.20. Egli soccombe perciò nella misura del

99%. Ora, se una parte richiedente ottiene una decisione a lei più favorevole,

le spese della procedura di impugnazione possono esserle addebitate se la

decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non

sostanziali (art. 428 cpv. 2 lett. b CPP). Prevalendo per solo l'1%, oltre che

per le modalità di computo degli interessi, che è una questione trascurabile

trattandosi di un accessorio della pretesa principale, la tassa di giustizia di

fr. 1’000.– e le spese di fr. 200.–, per complessivi fr. 1’200.–,

gli viene addebitata integralmente. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di

conseguenza, a titolo di indennità giusta l'art. 429 segg. CPP, lo Stato della

Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a IS 1 – assolto dall'imputazione

di falsità in documenti con sentenza del 31 ottobre 2012 della Corte delle

assise correzionali, Lugano – i seguenti importi:

indennità

per le spese di patrocinio fr. 22’487.75

riparazione

del torto morale fr. 2’000.–

totale fr. 24’487.75

oltre

interessi al 5%, dal 1° ottobre 2012 su fr. 22’487.75 e

dal 17 luglio 2011 su fr. 2’000.–.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1’000.–

b) spese complessive fr.

200.–

fr. 1’200.–

sono posti a carico di IS 1.

Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

4. Comunicazione:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.