17.2015.52
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24 settembre 2015Italiano38 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.52
Locarno
22 ottobre 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza presentata il 7 aprile
2015 da
IS 1
rappr. dall' DI 1
tendente ad ottenere un indennizzo ai sensi degli art. 429
e segg. CPP in relazione alla sentenza emanata dalla Corte delle assise correzionali
il 17 marzo 2015
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 dicembre 2011 il procuratore
generale PG 1 ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali
di Lugano, per il reato di falsità in documenti per avere – in correità con due
coimputati, allo scopo di occultare i reati di ripetuta estorsione (in parte
tentata, come poi precisato all'udienza preliminare), subordinatamente i reati
di ripetuta usura (come poi imputato con atto d'accusa alternativo prodotto al
dibattimento) addebitati ai coimputati, nonché allo scopo di dissimulare
l'avvenuto versamento di stipendi difformi rispetto a quelli previsti dal CCL
vigente nel settore dell'edilizia – allestito, consegnato, fatto firmare dagli
operai della __________ almeno 23 (poi rettificati a 24 all'udienza
preliminare) conteggi di salario attestanti un numero di ore di lavoro
inferiori a quelle effettivamente prestate, nonché (in almeno 9 casi) un
salario superiore a quello realmente corrisposto, inserendo tali falsi conteggi
nella documentazione contabile ufficiale della società.
B. Con sentenza inc.
72.2011.135 del 31 ottobre 2012, la Corte delle assise correzionali ha
prosciolto IS 1 dall'imputazione di falsità in documenti. Contro tale sentenza
il procuratore generale ha presentato, il 5 novembre 2012, annuncio di
appello e poi, il 27 dicembre 2012, dichiarazione di appello. Preso atto dello
scritto del 14 marzo 2013 con cui il procuratore generale ha dichiarato di
ritirare l'appello, con decisione inc. 17.2012.192 del 21 marzo 2013 la Corte
di appello e di revisione penale ha stralciato il procedimento dai ruoli.
C. In considerazione
della sentenza di assoluzione passata in giudicato, IS 1 ha presentato, il 23
ottobre 2013, una “domanda di indennizzo” (art. 429 segg. CPP) alla Corte delle
assise correzionali di Lugano, chiedendo il risarcimento delle spese di patrocinio
legale (di fr. 22’487.75) e del danno economico (di fr. 155’186.–),
oltre a un'indennità per torto morale (di fr. 12’000.–), per complessivi
fr. 189’673.75, più interessi al 5% (su fr. 155’186.– dalla data
dell'istanza, su fr. 12’000.– dal 17 luglio 2011, su fr. 22’487.75
dal 1° ottobre 2012), con protesta di ripetibili.
D. Con sentenza inc.
70.2013.24 del 17 marzo 2015, la Corte delle assise correzionali di Lugano ha
parzialmente accolto la “domanda di indennizzo”, condannando la Repubblica e
Cantone Ticino a pagare a IS 1 l'importo di fr. 23’068.– (fr. 21’068.–
per spese di patrocinio legale e fr. 2’000.– quale indennità per torto
morale) oltre interessi del 5% dal 23 ottobre 2013, senza attribuire
ripetibili.
E. Con “ricorso” del 7
aprile 2015, IS 1 ha chiesto a questa Corte che lo Stato del Canton Ticino sia
condannato a rifondergli fr. 156’205.75, oltre a interessi del 5%, con
protesta di ripetibili, e meglio:
– fr. 22’487.75,
oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2012,
a titolo d'indennità per le spese di patrocinio;
– fr. 121’718.–,
oltre interessi al 5% dal 23 ottobre 2013, a titolo di riparazione del danno economico (di cui fr. 90’282.–, ma almeno di fr. 83’600.–, quale “equa
indennità”, fr. 30’875.– per “perdita di fatturato” e fr. 561.– per
“spese vive”);
– fr. 12’000.–,
oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2011,
a titolo di riparazione del torto morale.
F. Con scritto del 14
aprile 2015, il procuratore generale ha comunicato di rimettersi al giudizio di
questa Corte.
in diritto: 1. La vertenza sottoposta
all'esame di questa Corte è problematica sotto il profilo della sua
ricevibilità. Dal gennaio 2011, il Codice di diritto processuale penale
svizzero – diversamente dal cessato Codice di procedura penale ticinese (art.
317 segg., in particolare art. 320 CPP ticinese) – non prevede più una
procedura separata (v. titolo ottavo e, in generale, la sistematica del Codice)
per il riconoscimento di indennizzi e di riparazioni del torto morale a favore
dell'imputato prosciolto. Per quanto criticabile possa apparire tale
impostazione (con riguardo alle incombenze allegatorie e probatorie legate al
danno economico e al torto morale comunque a carico del richiedente), essa comporta
che anche dette pretese vanno decise contestualmente con la sentenza di merito,
in questo caso quella assolutoria. La parte interessata deve, quindi,
presentare le sue conclusioni anche su detti punti prima dell'emanazione della sentenza
di merito. Eventuali contestazioni vanno proposte (e passeranno al vaglio del
giudice) nell'ambito della procedura di appello o di reclamo contro la sentenza
di merito emessa (art. 81 cpv. 3 lett. a e cpv. 4 lett. b, 351 cpv. 1, 399 cpv.
4 lett. e e f; DTF 139 IV 201 consid. 5 e 140 IV 213).
In concreto, la
litispendenza è cessata, il 21 marzo 2013, con lo stralcio della procedura di
appello. Pertanto, le conclusioni dell'imputato (riguardanti l'onorario del
patrocinatore, l'indennizzo per danno economico e la riparazione del torto
morale) consegnate soltanto nel memoriale del 23 ottobre 2013 sono tardive, il
diritto a farle valere essendosi, nel frattempo, irrimediabilmente perento (Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013,
n. 14 ad art. 429 CPP; v. anche l'art. 492 cpv. 5 dell'avamprgetto di Codice di
procedura penale svizzero, del giugno 2001). Pertanto, il Tribunale penale
cantonale – che non si è chinato sulla questione, nella decisione impugnata mancando
ogni motivazione al riguardo – in luogo di istruire la procedura, avrebbe
dovuto accertare d'ufficio l'esistenza di un impedimento a procedere (art. 329
cpv. 1 lett. c CPP), dichiarando irrito l'atto, e respingendo senza indugi le
richieste di IS 1. In esito a tali considerazioni, questa Corte dovrebbe dichiarare
il “ricorso” irricevibile, annullando la sentenza emessa dalla prima Corte. Se
non che – eccezionalmente – questa Corte ritiene di dover comunque entrare nel
merito della domanda di indennizzo.
Infatti, il cambiamento di
sistema imposto dal nuovo Codice per il Canton Ticino si è rivelato essere
gravido di conseguenze d'ordine procedurale e materiale, che non erano per
nulla così cristalline e prevedibili sin dalla sua entrata in vigore (v. anche Mini in: Bernasconi et al.,
Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 8
ad art. 429 CPP). Tant'è che, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice,
Fatti
i nostri tribunali cantonali penali – forse sulla scia della previgente
codificazione, ma anche alla luce dell'orientamento non univoco della dottrina
– hanno continuato a emettere giudizi di tassazione delle note dei
patrocinatori e di indennizzo per ingiusto procedimento, separati da quelli di
merito. Nel frattempo, tuttavia, il Tribunale federale ha avuto l'occasione di approfondire
la questione (DTF 139 IV 199).
In concreto, ritenuto che detta sentenza è stata emessa soltanto il 19 aprile
2013, ovvero posteriormente allo stralcio della procedura d'appello, in questa
sede si impone comunque un esame delle doglianze del richiedente, nell'ottica di
garantire un'effettiva tutela giurisdizionale e di evitare un'applicazione
sorprendente di norme giuridiche – in urto con un sentimento di giustizia – che
andrebbe a mero discapito della posizione e delle pretese dell'imputato
assolto. Ciò posto, si ripete, a titolo assolutamente eccezionale, questa Corte
ritiene di dover entrare nel merito delle censure presentate dal richiedente.
2. Secondo l'art. 436 cpv.
1 CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell'ambito
della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429–434 CPP.
Giusta l'art. 429
cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi
confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese
sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett.
a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al
procedimento penale (lett. b). Inoltre, l'imputato assolto o nei cui confronti
il procedimento è stato abbandonato ha diritto a una riparazione del torto
morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali,
segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).
La norma stabilisce una
responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del
danno che presenta un nesso causale (nel senso del diritto della responsabilità
civile) con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a
procedere, con un decreto di abbandono o con un'assoluzione, anche in assenza
di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio
concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005,
pag. 1231; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013,
n. 6 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz in: Kuhn/Jeanneret
(curatori), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011,
n. 21 ad art. 429 CPP; Griesser in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (curatori), Kommentar zur schweizerischen
Strafprozessordnung, 2a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 2
ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Frank in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (curatori), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, n. 6 ad art. 429
CPP; Mini in: Bernasconi et al.,
Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 1
ad art. 429 CPP).
I. Indennità per le
spese di patrocinio
3. Secondo l'art. 429
cpv. 1 lett. a CPP l'imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute
ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Per prassi invalsa di
questa Corte sotto l'egida del nuovo CPP in vigore dal 1° gennaio 2011, lo
Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il
patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo
materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l'onorario
dell'avvocato, erano giustificati. Per stabilire l'importo delle spese di
patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità della nota d'onorario
secondo il principio stabilito dall'art. 21 cpv. 2 LAvv (del 13 febbraio 2013,
RL 3.2.1.1, identico nel suo tenore all'15a cpv. 2 vLAvv, del 16 settembre
2002), secondo cui l'avvocato ha riguardo alla complessità e all'importanza del
caso, al valore ed all'estensione della pratica, alla sua competenza
professionale e alla sua responsabilità, al tempo e alla diligenza impiegati,
alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e
alla sua prevedibilità.
Sulla scorta di tali
principi questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti a una regolare,
ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto mediamente
praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile a una
specifica scelta del patrocinatore. In altre parole, l'onorario a tempo è
stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto
penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le
particolarità del caso (sentenze della Camera der
ricorsi penali inc. 60.2010.119 del 10 novembre 2010 e inc. 60.2010.189 del 12
novembre 2010).
Sulle spese, questa Corte
si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre
2010, riconosceva quelle effettive e necessarie cagionate dal procedimento
penale, applicando – dopo la sua abolizione, per analogia – i principi di cui
all'art. 3 TOA (del 7 dicembre 1984).
Tale norma prevedeva che,
oltre agli onorari, l'avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e
spese vive da lui sopportati nell'interesse o su richiesta del cliente o da
questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi e a
uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno,
pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l'uso dei servizi pubblici
(posta, telefono ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l'avvocato ha
diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.– per
la formazione e archiviazione dell'incarto; b) fr. 5.– per ogni
pagina originale, compresa la copia per l'incarto, e fino a fr. 2.– per
ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.– al
km per le trasferte con la propria automobile (sentenze della Corte di appello
e di revisione penale inc. 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6 e inc. 17.2012.43
dell’8 ottobre 2012 consid. 1.b.3).
4. Il primo giudice ha
ammesso quanto esposto nella nota dal patrocinatore, salvo ridurre la tariffa
oraria dai fr. 300.– postulati a fr. 280.– orari, “ritenuto che la
fattispecie in esame non presentava una complessità tale da giustificare il
discostarsi dall'importo base di fr. 280.–” (sentenza impugnata, consid.
4.3).
Il richiedente postula la
rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, ammontante
a fr. 22’487.75, oltre a interessi del 5% dal 1° ottobre 2012. Chiede che gli
venga riconosciuta la tariffa esposta di fr. 300.– orari, poiché adeguata
alle complessità e alle “difficoltà accresciute” della vicenda trattata. Sostiene
che nella sentenza impugnata non sarebbero stati considerati diversi aspetti,
già indicati nella domanda di indennizzo. La ricerca giuridica sarebbe stata “più
laboriosa e complicata di quanto usuale”, non esistendo “casi pregressi legati
a reati di falsità in documenti ipotizzata su buste paga ritenute false in
quanto non indicanti le ore straordinarie accumulate e/o indicanti un salario
superiore a quello realmente corrisposto e allestite in vista di dissimulare
l'avvenuto versamento di stipendi difformi rispetto a quelli previsti dal CCL
vigente nell'edilizia”. Andrebbe considerata, dipoi, la mancanza di prescrizioni
per l'allestimento dei conteggi di busta paga. Si sarebbe resa necessaria la
verifica della documentazione con le voci contabili, per provare la regolarità
delle operazioni svolte dall'imputato, ciò che ha portato all'assoluzione
dall'accusa di falsità in documenti. Sostiene che l'analisi dello storico
dell'evoluzione di tutte le buste paga e di tutte le poste contabili della __________
ha permesso di dimostrare la corretta e costante registrazione e remunerazione
di tutte le ore straordinarie lavorate dai dipendenti. Per far questo, continua
il richiedente, sarebbe stato necessario padroneggiare cognizioni contabili e
commerciali, come pure nozioni riconducibili all'edilizia e ai diversi
contratti e convenzioni applicabili a tutela dei lavoratori impiegati in tale
ambito.
a) Questa
Corte ritiene che un avvocato penalista sperimentato non abbia bisogno di
disporre di precendenti giurisprudenziali così specifici, potendosi ispirare alla
nota linea giurisprudenziale del Tribunale federale riguardante il reato di
falsità in documenti (v. ad esempio, DTF 118 IV 363 e, ancora, quanto indicato
nella sentenza del Tribunale federale 6B_1179/2013 del 28 agosto 2014, consid.
2.1). Non si giustificano, quindi, ricerche giuridiche di particolare durata e difficoltà.
Quanto alla mancanza di prescrizioni vincolanti per l'allestimento dei
conteggi, va detto che l'attività di patrocinio necessaria consisteva
nell'accertare se, in sostanza, era avvenuta (e come) la
registrazione/contabilizzazione e la remunerazione delle prestazioni lavorative.
Si tratta di verifiche, sotto il profilo dell'accertamento fattuale, che un
avvocato sperimentato nel diritto penale è in grado di svolgere, senza che
debba disporre di conoscenze tecniche supplementari.
b) Sotto
il profilo materiale e pratico, invece, va riconosciuto che le verifiche sui
conteggi di salario e sulla contabilità hanno implicato un onere che non si
esaurisce in un maggior (o minor) computo di ore di lavoro. Infatti, il numero
delle persone coinvolte, dei certificati da verificare, dei flussi contabili e
finanziari, con le relative correlazioni e implicazioni, permettono di connotare
la fattispecie con un grado di complessità maggiore rispetto a “un caso di non
particolare difficoltà”. Pertanto, con riguardo alle circostanze del caso
concreto, non vi è motivo per non riconoscere l'importo di fr. 300.– orari,
come postulato dal richiedente.
c) Tenuto
conto di quanto esposto, l'indennità di patrocinio complessiva viene così
stabilita:
onorario
(ore 65.75 x fr. 300.–) fr. 19’725.–
spese fr. 1’097.–
IVA
all'8% fr. 1’665.75
totale
fr 22’487.75
Per
quanto riguarda la decorrenza degli interessi, chiesti dal 1° ottobre 2012, si
rinvia a quanto verrà esposto più oltre (v. sotto, consid. 13).
Considerandi
II. Indennità
per il danno economico
5.
Giusta l'art. 429
cpv. 1 lett. b CPP, l'imputato prosciolto deve essere risarcito per il danno
economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento.
Si tratta principalmente della perdita di salario o di guadagno subìta a causa
della carcerazione provvisoria o della partecipazione agli atti procedurali,
comprese le spese di viaggio (Messaggio citato, pag. 1231; Mini in: op. cit., n. 6 ad art. 429; Riklin, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2a edizione, Zurigo 2014, n. 3 ad art. 429).
Per “partecipazione necessaria al procedimento” s'intende la partecipazione
obbligatoria, vale a dire la partecipazione attiva o passiva ad atti
procedurali ordinati dalle autorità penali (Rapporto esplicativo concernente il
Codice di procedura penale svizzero, Dipartimento federale di giustizia e
polizia, Ufficio federale di giustizia, Berna giugno 2001, pag. 287; Mini, ibidem). Possono entrare in
considerazione anche perdite di guadagno future, così come la perdita del posto
di lavoro, pregiudizi alla carriera o danni alla salute conseguenti al
procedimento penale, in particolare a seguito della carcerazione preventiva e/o
di sicurezza. Perché il pregiudizio sia indennizzabile, occorre che vi sia un
nesso di causalità naturale e adeguato tra la partecipazione necessaria al
procedimento penale e il danno (Mini
in: op. cit., n. 6 ad art. 429; Wehrenberg/Frank
in: op. cit., n. 24 ad art. 429; sentenza del Tribunale federale 1B_484/2012
del 17 ottobre 2012, consid. 2.3), per la cui valutazione ed estensione sono
applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 segg. CO (Mizel/Rétornaz in: op. cit., n. 41 ad
art. 429; Wehrenberg/Frank in: op.
cit., n. 25 ad art. 429).
6.
Ritenuto che la __________
(secondo la documentazione fiscale prodotta con scritti 23 dicembre 2014 e 18
febbraio 2015) configura un'entità giuridica a sé stante, la prima Corte ha
negato a IS 1, suo azionista unico, la legittimazione attiva all'azione.
Inoltre, ha rilevato che
in base ai dati forniti dall'istante non è possibile ricondurre la flessione
del fatturato (ricavi, v. doc. H) della società al procedimento penale,
ritenuto che la società presentava, nel secondo semestre del 2011 (fr. 267’276.50)
e nel primo semestre del 2012 (fr. 251’079.–), un fatturato sostanzialmente
invariato rispetto a quello del primo trimestre 2011 (fr. 261’667.–).
Quanto alla diminuzione del fatturato nel secondo semestre del 2012 (fr. 201’241.89)
e nel primo trimestre del 2013 (fr. 173’772.80), essa è intervenuta a
distanza di tempo dalle notizie apparse sui media (a metà luglio 2011 e persino
posteriormente al proscioglimento dell'istante avvenuto nell'ottobre 2012), e non
sarebbe in nesso causale con il procedimento penale. Questa conclusione si
imporrebbe anche in relazione alle le tre disdette, versate agli atti, inoltrate
dai clienti della società, prive di riferimenti con il procedimento penale
avviato nei confronti di IS 1. Da cui il mancato riconoscimento dell'importo di
fr. 90’282.– (sentenza impugnata, consid. 5.3).
IS 1 postula il versamento
di fr. 121’718.– (di cui fr. 90’282.–, ma almeno di fr. 83’600.–, per
il danno economico derivante dalla perdita di clientela e di fatturato della __________
da lui detenuta, di fr. 30’875.– per la perdita di tempo dedicato al
procedimento penale e di fr. 561.– per spese vive) oltre a interessi al 5%
dal 23 ottobre 2013.
A suo dire, il “legame
indissolubile” tra la parte di stipendio variabile e il profitto stesso della
società legittimerebbe il richiedente a far valere i mancati introiti della
stessa, quale conseguenza diretta del suo minor guadagno a fine anno, che si
ripercuote, nella sua titolarità di azionista unico, anche sui mancati
dividendi causati dalla cattiva pubblicità e su un minor valore del pacchetto
azionario della società. Il richiedente ritiene che, nelle conseguenze, vi
sarebbe disparità di trattamento con il professionista che lavora come ditta
individuale, ipotizzando il ricorso al principio della trasparenza “già
applicato in ambito fiscale”, ritenuto che, a suo dire “la forma giuridica di
una struttura non deve essere discriminante e penalizzante per l'esercizio dei
diritti civili e penali che competono al singolo”.
a) Legittimato
a far valere il danno è l'imputato, nel senso dell'art. 111 CPP e non un terzo
(Wehrenberg/Frank in: op. cit., n.
8.
ad art. 429). Un eventuale danno economico della società va considerato, dal
punto di vista del richiedente, un mero danno indiretto (v. già sentenza CRP inc. 60.2008.66 del 3 settembre 2008) e, per tale motivo, non è
risarcibile nell'ambito di questa richiesta di indennizzo ex art. 429 CPP, che concerne
il procedimento penale subìto dal richiedente.
b) Ai fini della
legittimazione processuale non soccorre nemmeno il principio della trasparenza.
Secondo consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, detto principio può
essere fatto valere – peraltro in ambito societario o fiscale, ma non penale
(salvo il caso, qui non applicabile, della legittimazione del procuratore
pubblico nell'ambito dell'art. 222 CPP, v. DTF 137 IV 87 e 137 IV 22) – unicamente
da terzi, mentre l'azionista unico deve assumere le conseguenze della
forma organizzativa (societaria) da lui scelta (DTF 97 II 293 consid. 3). In
definitiva, la richiesta non merita tutela giuridica in questa sede.
7.
Il richiedente contesta,
dipoi, che sulla base dei dati forniti dall'istante non sia possibile
ricondurre la flessione del fatturato della società al procedimento penale. I
mandati per la gestione corrente e di tenuta della contabilità delle aziende sarebbero
“annuali e continuativi”, rinnovandosi di anno in anno. Alla disdetta del
mandato a metà anno osterebbero motivi di ordine pratico e di opportunità che
impongono ai clienti di non cambiare professionista a metà del lavoro compiuto.
A metà luglio 2011 sono apparse le notizie relative al procedimento penale
sulla stampa e la clientela le ha recepite, ma la gestione contabile e corrente
per l'anno 2011 era in corso e il mandato alla società era già stato rinnovato
con l'inizio dell'anno. Entro il 30 giugno 2012 la società ha emesso la
chiusura delle registrazioni per il 2011 e le fatture per tali mandati. Così si
spiegherebbe che il fatturato nel primo semestre 2012 è rimasto invariato. Di
contro, nel 2012 le disdette sarebbero state “parecchie e continue”, con
conseguente diminuzione del fatturato che si è protratta nel 2013. Il richiedente
ritiene che tale diminuzione sia imputabile al procedimento penale nella misura
del 40%. In sintesi essa viene quantificata in fr. 90 282.–, di cui
fr. 30 650.– nel 2012 (pari al 40% di fr. 76 622.91) e
fr. 59 632 nel 2013 (pari al 40% di fr. 149 080.–).
Il danno economico sarebbe
giustificato – continua il richiedente – anche quale quantificazione “prudenziale”
della perdita di valore subita dall'intero pacchetto azionario della società, a
suo dire maggiore dell'importo preteso, dovendosi calcolare un coefficiente di
moltiplicazione al fatturato annuo della società. Infine, la disdetta dei
mandati sarebbe stata data in modo “laconico” senza indicare i motivi che ne
stanno alla base, ragione per cui una prova diretta che la disdetta è
riconducibile al procedimento penale “non esiste”.
a) La
flessione di fatturato della __________ non è un danno diretto dell'imputato,
ma si tratta di un danno della società, che non entra in considerazione in
questa sede (v. sopra, consid. 6).
b) Le
disdette “parecchie e continue” prodotte agli atti sono soltanto tre. Nella prima
disdetta si legge di contabilizzazione fino al 30 giugno 2011 (con
continuazione delle “registrazioni dal 1° luglio 2011”; doc. P.1). La seconda disdetta riguarda la rescissione di un contratto di locazione 31 giugno
2011.
per la fine del 2012 e per motivi di “nuova sede operativa” (doc. P.2). La
terza disdetta, per fine marzo 2013, prevede la consegna di dati riguardanti
“il resoconto 2012 con i tre mesi successivi, vale a dire: gennaio, febbraio e,
per quanto possibile marzo 2013” (doc. P.3). Ciò posto, non è questione di
disdette date in modo “laconico”, ma nemmeno di mandati “continuativi” e
annuali” o di “motivi di ordine pratico e di opportunità che impongono ai
clienti di non cambiare professionista a metà del lavoro compiuto”. Inoltre la
pubblicazione sul __________ della domenica, risalendo al 17 luglio 2011 (doc.
L), è successiva alla prima disdetta (doc. P.1) ed è priva di ogni congruenza
temporale con le altre due (doc. P.2 e P.3). La sentenza della prima Corte
resiste, pertanto, alle critiche del richiedente.
c) Inoltre,
a ben vedere, se è vero che nel periodo considerato si può parlare di una
tendenza alla flessione del numero dei clienti e dell'entità dei singoli
mandati, non risulta – e il richiedente non rende nemmeno verosimile – che ciò
sia riconducibile, nella misura del 40%, al procedimento penale.
Dalle
tabelle clienti (doc. M, N e O) si evince soltanto che, nel periodo gennaio
2011.
fino a settembre 2013, su un totale di 105 clienti, la società ha perso l'introito
di circa 31 clienti (di cui circa 14 nel 2012 e circa 17 nel 2013), acquisendone
però quello di circa 21 clienti (di cui circa 11 nel 2012 e circa 13 nel 2013,
senza considerare gli ultimi 3 mesi dell'anno 2013), anche se con mandati meno
cospicui.
Per
quanto riguarda il mandato della ___________, fatturato a fr. 54’892.25 nel
2011.
e fr. 10’051.15 nel 2012 (v. anche il precetto esecutivo del 30
aprile 2012 della __________ alla __________, Lugano doc. V), la perdita del
medesimo rientra nel rischio aziendale della __________ e non giustifica alcun
indennizzo ex art. 429 CPP, trattandosi proprio della società coinvolta negli accertamenti
penali svolti anche contro i due autori condannati penalmente per ripetuta
usura (v. sentenza inc. 72.2011.135 del 31 ottobre 2012), mandato che con ogni
verosimiglianza si sarebbe fortemente ridimensionato, rispettivamente che la
società avrebbe perso o disdetto, anche se il richiedente non fosse stato imputato
nel procedimento penale.
Considerato, dipoi, che in una decina di casi si registrano anche importanti
aumenti di entrate, mentre in almeno cinque casi i mandati persi si situano,
anche ampiamente, sotto i fr. 1’000.– annui di valore l'uno, senza
trascurare il sopra evidenziato e non certo trascurabile turn over nel
portafoglio dei clienti, assumere che in assenza del procedimento penale, il
rapporto di affari con i clienti che hanno rescisso il mandato si sarebbe
perpetuato nel tempo, è tutto fuor che certo e può essere lasciato solo al
campo delle ipotesi.
d)
Di contro, potrebbe insorgere all'imputato prosciolto un danno diretto in caso
di perdita di salario, di bonus, di dividendi e di valore azionario.
In concreto, tuttavia, la perdita di valore azionario non è sostanziata e va
respinta di primo acchito, il richiedente limitandosi a proporre una quantificazione
“prudenziale” con una modalità di calcolo della perdita di “valore”, tutta propria
e teorica, per nulla ossequiosa degli oneri di allegazione e di prova che gli
incombono. Ciò, già senza considerare la questione, ancora tutta da sostanziare,
della riconducibilità di un'eventuale perdita di valore del pacchetto azionario
al procedimento penale. Pertanto, la sentenza del primo giudice resiste alle
critiche del richiedente.
8.
Il richiedente
postula il risarcimento del mancato guadagno, a causa dei minori introiti
affluiti nelle casse della società. A fronte di un reddito di fr. 131’000.–
nel 2010, come esposto nella dichiarazione delle imposte, nel 2011 IS 1 “ha
deciso di rinunciare a parte del suo stipendio variabile (bonus)” (memoriale
punto 4.3, pag. 8 in fondo), riducendosi il reddito a fr. 100’000.– annui
(meno fr. 31’000.–). Nel 2012 “si è ridotto” il reddito a fr. 121’000.–
(meno fr. 10’000.–) e nel 2013 a fr. 89’000.– (meno fr. 42’000.–).
Il danno per gli anni
2011-2013 sarebbe di fr. 83’000.–, a cui si aggiungerebbero anche
fr. 126’000.– (fr. 42’000.– all'anno per il periodo 2014-2016), per i
mandati non ancora “rientrati”. Applicando una percentuale del 40%, a suo dire
riconducibile al procedimento penale, il resto essendo imputabile alla
congiuntura, la pretesa verso lo Stato assommerebbe a fr. 83’600.–.
a) Come
visto poc'anzi (v. sopra, consid. 7) il richiedente non ha provato che, senza
il procedimento a suo carico, la cifra d'affari della società sarebbe stata
superiore, ma nemmeno ha reso verosimile a quanto assommi e come vada calcolato
il credito di salario, anche quello “variabile”, da lui esigibile nei confronti
della società, ciò che era allegabile e dimostrabile, anche contabilmente e
fiscalmente, senza particolari difficoltà.
A
parte il fatto che, in realtà, il salario percepito nel 2012, nonostante il procedimento,
è maggiore rispetto a quello del 2011, la richiesta di risarcimento per mancato
guadagno lascia però perplessi. Infatti, il richiedente afferma di aver rinunciato
a parte del suo stipendio. A fronte di una rinuncia al salario – e quindi anche
al credito di salario (o di bonus variabile) verso la società – non si vede
come egli possa ora avanzare pretese nei confronti dello Stato. Detta rinuncia
interrompe il rapporto di causalità adeguato tra un eventuale danno e il
procedimento penale, con la conseguenza che nulla può essere dovuto a tale
titolo sulla base dell'art. 429 CPP (Wehrenberg/Frank
in: op. cit., n. 9 ad art. 429).
b) Per
quanto riguarda un eventuale risarcimento del danno ipotetico, la pretesa non trova
tutela, bastando constatare che il danno non è stato provato nemmeno per il
passato (durante il procedimento penale), e che il richiedente è stato attivo professionalmente
senza interruzioni, e lo è tuttora. In mancanza di sufficienti elementi di
prova a sostegno di un danno patito e della sua imputabilità al procedimento
penale subìto, non occorre diffondersi oltre in proposito.
9.
Il richiedente
postula un'indennità a copertura del danno economico sorto a seguito della
necessaria partecipazione al procedimento, di fr. 30 875.– per la
perdita di fatturato (avendo dedicato 123.5 ore di lavoro a fr. 250.– l'una,
tariffa che espone alla clientela della società) e di fr. 561.– per le spese
vive. La prima posta di danno si riferirebbe a una perdita di guadagno pari
alla perdita di fatturato, ritenuto che le spese vive e i costi fissi della
società (affitto, materiale d'ufficio, segretaria, allacciamenti ecc.) sarebbero
sostanzialmente lineari e sempre gli stessi, sia che IS 1 “lavori 123 ore in
più”, sia che egli ne lavori “123 in meno”. Quanto alla seconda posta di danno si
tratterebbe di spese che “corrodono il guadagno di IS 1 per un importo pari al
loro valore”, in quanto “aumentano i costi e corrodono l'utile finale”, utile
che costituisce il guadagno complessivo del richiedente.
a) La
prima Corte ha ritenuto che il richiedente, attivo in seno alla __________
quale dipendente che percepisce un regolare stipendio, non abbia comprovato e
nemmeno allegato di aver subito una decurtazione di salario a causa di sue
assenze dovute al procedimento penale, rispettivamente che abbia dovuto
prendere vacanza durante le ore di assenza, da cui il mancato riconoscimento di
un danno economico in relazione alla sua partecipazione al procedimento penale.
Stesso esito è stato riservato alle spese vive richieste, il richiedente non
avendo dimostrato che siano state sostenute da IS 1 personalmente e non dalla società,
come sembrerebbero invece indicare alcune delle voci esposte, segnatamente
“cancelleria” e “incarto” (sentenza impugnata, consid. 5.4).
b) Osservato
che il richiedente non si confronta con le motivazioni della prima Corte, sulla
pretesa riguardante le spese vive non rende nemmeno verosimile l'affermazione
secondo cui “l'utile finale [della società] costituisce il guadagno complessivo
del qui richiedente”, nulla attestando in causa, nelle debite modalità, tale
fatto.
Sulla pretesa riguardante la perdita di fatturato, non spiega come giunge ad
affermare che il lavoro sarebbe calato del 40% per motivi riconducibili al
procedimento penale, il giudice non avventurandosi in stime, senza disporre di
elementi fattuali sufficientemente concreti e tangibili.
In tali circostanze, non si vede come egli possa pensare di caricare allo Stato
(anche solo parzialmente) costi di gestione della struttura societaria, ritenuti
necessari per la continuazione generale della sua attività. Se tali costi si
impongono per far funzionare la società, allora rientrano nel rischio assunto
con il modello di business scelto, e restano a carico della società, a prescindere
dal procedimento penale, tanto più se subìto soltanto dall'imputato. Peraltro,
l'entità delle ore esposte dal richiedente (123.5) dedicate “al procedimento
penale”, lascia oltremodo perplessi, se già si pensa al numero elevato di ore (65.75¸
v. sopra, consid. 4) riconosciuto al patrocinatore nella sua nota professionale.
c) Quanto
alla non sostanziata richiesta di indennizzo per il “minor valore” delle azioni,
già si è detto poc'anzi (v. sopra, consid. 7d). Anche la pretesa di rifusione
della perdita di “dividendo”, di cui nulla di preciso è dato di conoscere,
segue la medesima sorte. In definitiva, le censure ricorsuali vanno respinte.
III. Riparazione
del torto morale
10.
Secondo l'art. 429
cpv. 1 lett. c CPP, se a causa del procedimento ha subito lesioni
particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli art. 28 cpv.
2.
CC o 49 CO, l'imputato ha diritto a una riparazione del torto morale. Questa
è concessa regolarmente se l'imputato è stato posto in carcerazione preventiva
o di sicurezza (messaggio citato, pag. 1231). L'accusato che non è stato
oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere
un'indennità per torto morale unicamente se prova – o rende almeno verosimile –
che, a seguito dell'esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio
perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni ecc.) o per il semplice
fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una
grave violazione della sua personalità (Griesser
in: op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid,
Praxiskommentar, n. 10 ad art. 429 CPP). Lo Stato non è, infatti, tenuto al
versamento di un'indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un
pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono
stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (Schmid, Praxiskommentar, n. 11 ad art.
429.
CPP; sentenza CRP inc. 60.2010.210 del 29 novembre 2010; Rep. 1998 n. 126
nota 5).
Quanto alla determinazione
dell'ammontare dell'indennità, essa è lasciata al potere d'apprezzamento del
giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla
personalità, conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO (Griesser in: op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; DTF 113 Ia 177
e rif., 113 Ib 155; Rep. 1973 pag. 229). L'art. 49 CO prevede che un'indennità
è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo
giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo.
È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in
particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla
reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone
venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (sentenza del Tribunale federale 1P.602/2003 del 23 febbraio 2004;
DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).
11.
La prima Corte ha
rilevato che IS 1 non è stato oggetto di provvedimenti ristrettivi della
libertà personale. Tuttavia, considerata la risonanza mediatica data al
procedimento penale e ritenuto in particolare che i media avevano riportato
dell'arresto del titolare della __________ e che alcuni media avevano indicato
– erroneamente – trattarsi di IS 1 (che aveva prontamente smentito la notizia
tramite un comunicato stampa), ha ritenuto giustificato riconoscere un importo
di fr. 2’000.– quale indennità per torto morale.
Il richiedente postula che
sia riconosciuta un'indennità per torto morale di fr. 12’000.–, ritenuto
che la prima Corte, pur dando atto delle circostanze mediatiche della risonanza
del procedimento penale (che ha portato i terzi a credere che egli fosse stato
tratto in arresto) avrebbe apprezzato in modo errato il torto morale subìto,
accordandogli un risarcimento minimo, quasi simbolico, di fr. 2’000.–. Sostiene
che la vicenda “__________” ha avuto un'eco mediatica ben maggiore a quella che
segue di regola un procedimento penale ordinario, ciò che ha minato la sua
reputazione professionale e il suo fatturato (doc. L). Il procedimento è
iniziato nella primavera 2011 e “perdura ancora oggi”. Anche a seguito della
“domanda di indennità” si tornerà a parlare del “fiduciario assolto nel
procedimento penale __________ di __________”.
a) Così
argomentando, il richiedente non spiega per quale motivo l'importo di
fr. 2’000.– sarebbe anche solo discutibile, la prima Corte avendo tenuto
conto degli elementi indicati dal richiedente. Dagli atti non risulta che la
vicenda penale del richiedente abbia avuto un'eco mediatica e/o diversamente
pubblica cagione di un danno, alla sua immagine personale e professionale,
maggiore rispetto a quanto considerato dalla prima Corte.
Per
quanto riguarda gli effetti riconducibili al procedimento penale nei confronti
del richiedente, egli ha prodotto un articolo apparso sul __________ della
domenica del 17 luglio 2011, a cui, tuttavia, ha potuto replicare
prontamente, inviando una missiva a diversi media (__________, __________, __________,
__________, __________, v. doc. L). Per il resto, il richiedente non ha
prodotto ulteriori elementi. Detto in altri termini, egli non ha reso verosimili
ulteriori strascichi dell'eco mediatica (riguardante la “__________”, quale “__________”),
sulla sua reputazione personale o professionale. Tutto sommato, è ben possibile
accertare che l'eco mediatica sul richiedente ha avuto effetti piuttosto
puntuali e limitati nel tempo, andando ben presto a scemare.
Sotto
questo profilo, la richiesta si rivela irricevibile e infondata.
b) Occorre
por mente al fatto, dipoi, che il rischio di un danno di immagine era già
insito nel tipo di attività della __________, e nei suoi possibili impatti nel
pubblico. L'operato degli autori di reato, poi condannati, avrebbe in ogni modo
– a prescindere dal procedimento penale contro il richiedente – prodotto
effetti nocivi alla reputazione della __________, e quindi – di riflesso – del richiedente
in quanto amministratore unico, prima, e presidente del suo Consiglio
d'amministrazione, poi, tenuto a obblighi di organizzazione e vigilanza (art.
716a CO).
c) Aggiungasi
che un conto è la falsa notizia dell'arresto e un altro conto è un arresto che
si rivela poi essere ingiustificato a causa dell'assoluzione dell'imputato.
Quest'ultimo caso giustifica un'indennità per torto morale (SJ 1918 pag. 73, 75
citato da Brehm in: Berner
Kommentar, Art. 41-61 OR, Allgemeine Bestimmungen: Die Entstehung durch
unerlaubte Handlungen, Berna 2013, n. 63 ad art. 49 CO). Di contro, la
pubblicazione della falsa notizia dell'arresto rientra prima di tutto nella sfera
di responsabilità del medium interessato e non è addebitabile al
procedimento penale, né allo Stato, né ai suoi organi. Facendo difetto,
quantomeno, il presupposto del rapporto di causalità adeguato (interrotto
dall'operato di un terzo, ovvero il medium responsabile della
pubblicazione), la pretesa di un'indennità per torto morale nei confronti dello
Stato a causa della falsa pubblicazione non merita tutela in questa sede.
d) Ciò
posto, rimarrebbe che, in realtà, la citazione del nome dell'imputato sui media
si risolve in una lesione della personalità che non eccede quanto un qualsiasi
cittadino implicato in una procedura penale è tenuto a sopportare senza
corresponsione di indennità. Questa Corte, ritenuto che la “__________” non è
sufficientemente rilevante, non ravvisa l'esistenza del presupposto della grave
violazione della personalità, per il fatto che l'imputato abbia subìto il
procedimento penale. Pertanto, vista la quantificazione – finanche generosa, come
spiegato – dell'indennità per torto morale operata dalla prima Corte, la
richiesta di una maggiore indennità per torto morale va respinta.
12.
Concludendo, rispetto
a quanto accordato in prima sede (v. sopra, lett. D) le pretese di IS 1 per
titolo di indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell'art. 429 CPP
sono ammesse nei seguenti limiti:
indennità
per le spese di patrocinio fr. 22 487.75
indennità
per il danno economico fr. -.–
riparazione
del torto morale fr. 2 000.–
totale fr. 24 488.75
13.
Il richiedente postula
la decorrenza di interessi al 5%, sull'importo dovuto a titolo di riparazione
del torto morale dal 17 luglio 2011 (ovvero dalla data delle prime
pubblicazioni e annunci sui media locali) e sull'importo dovuto a titolo di
spese di patrocinio, dal 1° ottobre 2012 (ovvero la “data media di scadenza”
del periodo di lavoro dal 5 settembre 2011 al 23 ottobre 2013).
La prima Corte – a fronte di una richiesta di “interessi al tasso legale” – ha
stabilito la decorrenza di interessi moratori in applicazione degli art. 102 e
104.
CO, dalla prima interpellazione agli atti ovvero dall'introduzione
dell'istanza in data 23 ottobre 2013.
a) Se
non che, trattandosi di pretese ex art. 429 CPP, non si tratta di attribuire interessi
di mora, bensì interessi ex art. 73 CO (Schadenszins, intérêt
compensatoire; Brehm in:
Berner Kommentar, op. cit, n. 97 segg. ad art. 41 CO; Baumann/Corboz, L'indemnisation des personnes poursuivies a
tort, in: FZR/RFJ 2007 pag. 390; Thévenoz
in: Thévenoz/Werro (curatori), Commentaire romand, Code des obligations I, Basilea
2003, n. 3b ad art. 104 CO).
b) L'interesse
compensatorio ha lo scopo di porre il danneggiato nella situazione patrimoniale
in cui si troverebbe se il danno, rispettivamente le conseguenze economiche ad
esso connesse, fossero state riparate il giorno della commissione dell'atto
illecito. L'interesse, il cui tasso è di principio del 5% (art. 73 al. 1 CO; DTF
122.
III 53 consid. 4b), è dovuto a partire dal momento in cui le conseguenze
economiche si sono prodotte e decorre fino al pagamento dell'indennità (DTF 139
V 176 consid. 8.1.2 e riferimenti). Contrariamente all'interesse moratorio,
l'interesse compensatorio non necessita di un'interpellazione da parte del
creditore (fur semper in mora).
Entrambi i tipi di tasso non possono essere richiesti cumulativamente, ritenuto
che svolgono la medesima funzione. Nemmeno vi è motivo di addizionare al danno
(ex art. 41 CO) gli interessi (del danno) maturati fino al momento del giudizio
di ultima istanza cantonale, per poi computare ancora degli interessi di mora,
né in caso di responsabilità contrattuale, né extracontrattuale. In entrambe le
tipologie di responsabilità appare opportuno, quindi, calcolare interessi
lineari sul capitale fino al pagamento, senza tenere conto di interessi su
interessi, anche nell'ambito dello stesso processo, e ciò a causa del divieto
dell'anatocismo (DTF 131 III 24 consid. 9.4, 134 III 496 consid. 4.5.4; Braconi/Carron/Scyboz, CC & CO
annotés, 9a edizione, Berna 2013, ad art. 105 cpv. 3 CO).
c) Ciò
posto, in concreto e come chiesto dal richiedente, appare sostenibile far
decorrere l'interesse compensatorio da una data media di scadenza, ovvero dal 1°
ottobre 2012 (v. sentenza del Tribunale penale federale inc. SK.2012.47 del 13
giugno 2013, consid. 3.6; v. anche Baumann/Corboz,
op. e loc. cit.).
d) Per
quanto riguarda il torto morale, secondo prassi elvetica, il danneggiato potrebbe
scegliere tra un'indennità per torto morale calcolata al giorno della lesione,
più interessi compensatori, oppure cifrata al giorno della sentenza, ma senza
interessi compensatori (sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.4 del 23
aprile 2014, consid. 8.2; Brehm, op.
cit., n. 94 segg. ad art. 47 CO; sul tema generale v. DTF 129 IV 149 consid 4.1
segg.). Infatti, una pretesa può maturare interessi soltanto se è esigibile.
In
concreto, la richiesta del richiedente di un'indennità più interessi dal 17
luglio 2011 non contrasta con i metodi di computo indicati dalla citata giurisprudenza
e dottrina, e merita tutela in questa sede. Pertanto, dalla data indicata,
considerata dal richiedente come data della lesione, vanno fatti decorrere
interessi al tasso del 5%, fino al pagamento dell'importo dovuto (DTF 131 III
24.
consid. 9.4).
14.
Le parti sostengono le
spese della presente procedura nella misura in cui prevalgono o soccombono
nella causa (art. 428 cpv. 1 CPP). In sede ricorsuale, al netto di quanto già ottenuto
in primo grado, IS 1 ha avanzato pretese per fr. 135’170.20 più interessi,
ottenendo ragione per fr. 1’420.20. Egli soccombe perciò nella misura del
99%. Ora, se una parte richiedente ottiene una decisione a lei più favorevole,
le spese della procedura di impugnazione possono esserle addebitate se la
decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non
sostanziali (art. 428 cpv. 2 lett. b CPP). Prevalendo per solo l'1%, oltre che
per le modalità di computo degli interessi, che è una questione trascurabile
trattandosi di un accessorio della pretesa principale, la tassa di giustizia di
fr. 1’000.– e le spese di fr. 200.–, per complessivi fr. 1’200.–,
gli viene addebitata integralmente. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza, a titolo di indennità giusta l'art. 429 segg. CPP, lo Stato della
Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a IS 1 – assolto dall'imputazione
di falsità in documenti con sentenza del 31 ottobre 2012 della Corte delle
assise correzionali, Lugano – i seguenti importi:
indennità
per le spese di patrocinio fr. 22’487.75
riparazione
del torto morale fr. 2’000.–
totale fr. 24’487.75
oltre
interessi al 5%, dal 1° ottobre 2012 su fr. 22’487.75 e
dal 17 luglio 2011 su fr. 2’000.–.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’000.–
b) spese complessive fr.
200.–
fr. 1’200.–
sono posti a carico di IS 1.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
4. Comunicazione:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.