17.2015.54
Infrazione alle norme della circolazione (motociclista che circola senza prestare la dovuta attenzione e senza mantenere una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede). Concetto di distanza suff
14 settembre 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.54
Locarno
14 settembre 2015/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Sara Lavizzari, vicecancelliera;
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione
della circolazione
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 24 marzo 2015 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 25 marzo 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 8 aprile 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 10 aprile 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. La Sezione della circolazione,
con decreto d’accusa n. 27833/990 del 22 agosto 2014, ha ritenuto AP 1 autore
colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per avere, il 17
giugno 2014 ad __________, alla guida del motoveicolo __________ circolato
senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la
distanza sufficiente da un veicolo che lo precedeva, urtandolo posteriormente
(art. 90 cpv. 1 LCStr in relazione con gli art. 31 cpv. 1 e 34 cpv. 4 LCStr e
art. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 ONC).
La Sezione della circolazione ne ha,
pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 200.-, oltre che al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 50.- e alle spese di fr. 70.-.
Contro la decisione AP 1 ha presentato
tempestiva opposizione. Confermando il decreto d’accusa, il 24 settembre 2014
la Sezione della circolazione ha trasmesso gli atti del procedimento alla
Pretura penale per il dibattimento e il giudizio.
Fatti
B. Statuendo il 18 marzo
2015 sull’opposizione, il presidente della Pretura penale ha confermato
l’imputazione e condannato AP 1 a una multa di fr. 200.-, da sostituirsi in
caso di mancato pagamento con una pena detentiva di due giorni, oltre che al
pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 620.- con
motivazione scritta e 320.- senza motivazione scritta.
C. Con
lettera del 24 marzo 2015, AP 1 ha annunciato di voler interporre appello
contro la sentenza. Pervenuta la motivazione scritta della decisione intimata
l’8 aprile 2015, con dichiarazione d’appello del 10 aprile 2015, AP 1 ha
postulato l’annullamento della sentenza impugnata e il suo proscioglimento, con
protesta di spese, tasse e ripetibili.
D. Con
scritto 15 aprile 2015 la Presidente di questa Corte ha informato le parti che
l’appello, riguardando unicamente una contravvenzione, sarebbe stato trattato
in procedura scritta (art. 406 cpv. 1 lett. c CPP) ed ha assegnato all’imputato
un termine di 20 giorni per produrre la propria motivazione scritta, trasmessa
poi il 5 maggio 2015 (doc. CARP IV).
Con
ordinanza del 6 maggio 2015, è stato fissato alla Sezione della circolazione e
alla Pretura penale un termine di 20 giorni per produrre eventuali
osservazioni.
E. Con
scritto 8 maggio 2015, la Sezione della circolazione ha dichiarato di non avere
nulla in particolare da aggiungere; lo stesso ha fatto la Pretura penale, con scritto 26 maggio 2015, rimettendosi al giudizio di questa Corte.
Considerandi
In
fatto e in diritto:
1.
Giusta l’art. 398
cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo
grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far
valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento
dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.
Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi,
dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene
alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al
diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San
Gallo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777;
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo
2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro,
limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o
si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente
inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza
federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22,
pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op.
cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768), secondo cui un accertamento dei fatti può
dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la
portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di
un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della
vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con
gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378
consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3;
134.
I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF
6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non
incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo
discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid.
3.
; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I
173.
consid. 3.1 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP,
l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del
diritto (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit.,
ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, Basler
Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008, ad art. 97, n. 18, pag. 955;
Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
2.
I
fatti sono stati così descritti nella sentenza impugnata:
“
Il 17 giugno
2014.
ad __________ è avvenuto un infortunio della circolazione che ha visto
come protagonisti AP 1 alla guida della motocicletta Harley Davidson FXSTI
targata ____________________ al volante dell’automobile VW Golf Variant targata
__________ e __________ alla guida della motocicletta Harley Davidson Rot King
targata __________.
Gli agenti
intervenuti sul luogo dell’incidente nel loro rapporto così hanno descritto la
dinamica:
“
AP 1 e __________, seguiti da
altri dodici motoveicoli, circolavano incolonnati sulla strada cantonale in
territorio di __________ con l’intenzione di raggiungere __________. Dopo aver
effettuato una curva piegante a sinistra notavano l’automobilista __________
che stava circolando in direzione opposta e sulla corsia in contromano, ovvero
la corsia di marcia dove stavano circolando i centauri. L’automobilista
accortosi dell’errore sterzava bruscamente a destra ritornando sulla corretta
corsia di marcia. Il centauro __________ dal canto suo frenava bruscamente per
evitare la collisione; AP 1, pur frenando a sua volta, tamponava la
motocicletta condotta da __________ rovinando al suolo” (cfr. rapporto di polizia 8 luglio
2014, informazioni complementari, pag. 2) (sentenza impugnata, consid. 1 pag. 1
seg.).
A questo va aggiunto che
dall’istruttoria è emerso che i motociclisti stavano procedendo in formazione
alternata e che AP 1 era il secondo della colonna, preceduto da __________ che
inizialmente ha detto di circolare sulla parte destra della corsia (PG __________
del 17 giugno 2014, AI 1, pag. 2), mentre con un mail prodotto in aula al
dibattimento ha affermato essersi trovato sulla parte sinistra (a ridosso della
linea bianca) e di aver sterzato a destra solo dopo aver visto il veicolo
provenire contromano (doc. dib. di primo grado C).
Come da lui stesso ammesso, il
fatto che __________ aveva imboccato, all’uscita dell’autostrada ad __________,
la corsia di contromano della strada cantonale è dovuto ad una distrazione ed
al fatto che egli, avendo vissuto per anni in Sud Africa (ove si guida a
sinistra), essendo sovrappensiero, è stato vittima di un errore dovuto ad un
automatismo, corretto solo grazie all’intervento di sua madre, passeggera del
veicolo, che gli ha fatto notare che stavano sopraggiungendo i motociclisti (PG
__________ 17 giugno 2014, AI 1, pag. 3).
3.
Con
il suo appello, il ricorrente contesta sia l’accertamento dei fatti che
l’applicazione del diritto.
A
suo modo di vedere, in effetti, egli ha sempre circolato in maniera corretta,
non avendo alcun veicolo che lo precedeva, visto che quello del signor __________
era posizionato sulla parte sinistra della corsia di marcia, mentre lui si
trovava su quella destra. Solo la repentina ed inaspettata sterzata verso
destra del primo ha portato all’incidente. Inoltre continua l’appellante, l’istruttoria
non ha consentito di appurare né la velocità di marcia delle motociclette, né
la distanza tra la sua motocicletta e quella del signor __________: la sentenza
- conclude - non è fondata che su fatti incompleti e, pertanto, è arbitraria.
A
ciò va aggiunto, sempre secondo le argomentazioni di AP 1, che il giudice di
prime cure non ha tenuto conto del fatto che il comportamento imprevedibile del
signor __________ - che ha invaso la corsia di contromano su una strada a
doppia linea - è all’origine della brusca frenata che __________ ha dovuto
effettuare e che, in quanto evento eccezionale, esso ha interrotto il nesso di
causalità adeguata tra l’agire del prevenuto e l’incidente.
4.
Il
giudice di prima istanza ha motivato la condanna fondandosi sugli accertamenti
effettuati dagli inquirenti e sulle dichiarazioni rese loro a verbale, il
giorno dei fatti, dall’imputato, da __________ e dall’__________. Il primo
giudice non ha creduto alla censura del prevenuto, per la quale egli avrebbe
reso delle dichiarazioni non corrispondenti alla realtà poiché interrogato dopo
l’incidente, ancora dolorante e confuso. A suo avviso, inoltre, la condanna è
inevitabile anche ipotizzando che i motociclisti circolavano perfettamente in
formazione e che AP 1 si trovasse alla destra del primo di essi, arretrato
rispetto a lui.
Infatti,
per il Presidente della Pretura penale, ad essere decisivo è che l’imputato non
è stato in grado di fermarsi per tempo e di evitare l’impatto con il veicolo
che lo precedeva. Il mancato arresto davanti ad un ostacolo a causa della
distanza insufficiente comporta una violazione delle regole della circolazione
e l’autore può liberarsene solo se prova che la sua presenza era del tutto
straordinaria ed imprevedibile. Ricordando che non è un fatto del tutto
imprevedibile che un veicolo giunga in contromano, il giudice ha puntualizzato
come l’auto di __________ sia stata avvistata con un certo anticipo dai
motociclisti. Nemmeno straordinario è che un motociclista, di fronte ad un
ostacolo improvviso, oltre a frenare, cerchi di scansarlo deviando la sua
traiettoria.
Oltre
a ciò, la sentenza contestata evidenzia come l’appellante stesso abbia
dichiarato di non aver adottato particolari accorgimenti di sicurezza alla
visione dell’automobile in contromano, poiché si aspettava che la stessa
rientrasse sulla sua corsia. Egli ha reagito solo una volta viste le luci dei
freni di __________, mentre un rallentamento, se non una frenata, si imponeva
sin dall’avvistamento del veicolo in contromano.
Il
fatto che l’accusato abbia sostenuto di aver seguito le direttive delle
associazioni di categoria in merito alla guida in gruppo delle motociclette non
è una giustificazione valida, essendo le stesse delle mere indicazioni
generali, che non consentono di derogare alle norme di legge.
Infine,
il primo giudice ha respinto pure l’argomentazione secondo la quale la moto di __________
avrebbe avuto una capacità frenante superiore alla sua, sia perché non
sostanziata, sia perché ogni conducente deve tenere in considerazione
l’eventualità che il veicolo che precede abbia una capacità di decelerazione
superiore alla propria.
Concludendo,
ricordato che nel diritto penale ognuno risponde per le proprie colpe e che il
comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità
per una violazione della legge, il presidente della Pretura penale ha
confermato la condanna di AP 1 (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 6 segg.).
5.
L’art.
34.
cpv. 4 LCStr prescrive l’obbligo per il conducente di tenersi a una distanza
sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell'incrociare,
sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro.
Per l’art. 12 cpv. 1 ONC,
inoltre, quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una
distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per
tempo in caso di frenata inattesa.
Cosa si intenda per
distanza sufficiente dipende dalle circostanze del singolo caso, e meglio dalle
condizioni stradali, da quelle del traffico, da quelle di sicurezza e dal tipo
di veicoli toccati. La dottrina ha proposto di calcolare come distanza corretta
quella corrispondente al tempo di reazione di 1 secondo (per alcuni di 2
secondi, Bussy/Rusconi et. al., Commentaire du Code suisse de la circulation
routière, 4 edizione, Basilea 2015, n. 5.2 ad art. 34 LCStr) o alla metà della
velocità di marcia (30 m a 60 km/h ad esempio). In Germania si usa quella di
0.8
secondi, mentre la giurisprudenza del Tribunale federale ha ritenuto valida
la regola per la quale vi è una violazione grave delle norme della
circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr, se la distanza tenuta è di 1/6 della
velocità indicata dal contachilometri, rispettivamente se corrisponde a quella
percorsa in 0.6 sec. (DTF 131 IV 133 consid. 3.2.2.).
A di là di questi
tentativi teorici di calcolare le distanze, è un dato di fatto che la legge
impone al conducente di regolare la distanza dal veicolo che lo precede in modo
da evitare una collisione o da evitare di doversi spostare dalla linea di
marcia per evitare l’impatto.
Chi guida deve tenere in
considerazione l’eventualità che chi lo precede possa avere un veicolo con una
potenza di frenata maggiore della sua e deve considerare anche l’ipotesi, non
eccezionale o remota, che questo possa bloccarsi repentinamente a seguito di
una collisione con un altro veicolo o con un ostacolo. Egli deve poi, prevedere
un margine di sicurezza ed essere cosciente che si accorgerà della frenata del veicolo
che lo precede solo nel momento in cui la stessa ha già avuto inizio e quindi
quando l’altro conducente ha già reagito, così come deve sempre calcolare che
il conducente che precede potrebbe essere inaspettatamente costretto a fare una
manovra senza frenare per scansare ostacoli, facendo sì che quello che segue si
trovi di fronte a un ostacolo che prima gli era nascosto e che quindi non potrà
evitare (cfr. Bussy/Rusconi et. al., Commentaire du Code suisse de la circulation
routière, 4 edizione, Basilea 2015, n. 5.2, 5.3 ad art. 34 LCStr).
7.
Nel
caso che ci occupa, come rettamente rilevato nella sentenza di prime cure, non
è stato possibile accertare la velocità di marcia dei veicoli e nemmeno la
distanza tra la motocicletta dell’imputato e quella del compagno che apriva il
gruppo, così come non è stata appurata la loro posizione all’interno della
corsia. Indiscutibile è che vi è stata una collisione tra i due dovuta al fatto
che l’appellante non è riuscito per tempo ad arrestare nello spazio utile il
proprio mezzo.
La
mancanza di questi accertamenti non comporta automaticamente un proscioglimento
del prevenuto, come questi auspica, poiché il suo comportamento può e deve
essere esaminato sulla scorta delle prove assunte che, come si vedrà in
seguito, sono sufficienti per decidere.
8.
Interrogato
il giorno dell’incidente, il prevenuto ha dichiarato:
“
Dopo aver
oltrepassato il tornante citato, ci trovavamo su un tratto rettilineo, io
notavo che sulla nostra corsia di marcia circolava un veicolo in contromano e
immediatamente il mio collega eseguiva una brusca frenata. Io cercavo di
reagire frenando prontamente, tuttavia mi accorgevo che la distanza da __________
non era sufficiente e inoltre l’automobile che nel frattempo era tornata sulla
sua rispettiva corsia di marcia e la conformità del terreno che si trovava alla
mia destra non mi permettevano di scansare il mio collega. Pertanto potevo solo
frenare sperando di fermarmi in tempo” (PG AP 1 del 17 giugno 2014, AI 1, pag.
3-4).
Al
procedimento di primo grado, AP 1 ha confermato d’aver scorto già prima
dell’impatto il veicolo proveniente in contromano sulla sua corsia ma di aver
pensato che avvicinandosi questi sarebbe poi tornato sulla parte corretta della
carreggiata:
“
Il giorno dei
fatti avevamo percorso il passo della Nüfenen in direzione di Airolo e quando
sempre procedendo in gruppo eravamo oramai in prossimità di questa località, ho
notato un veicolo che procedeva verso di noi percorrendo la nostra stessa
corsia. Ho pensato che nell’avvicinarsi, si sarebbe poi spostato alla sua
destra per liberare la corsia da noi percorsa. Ad un certo momento, mentre
questo veicolo percorreva ancora quella che era per lui la corsia di
contromano, ho notato le luci di frenata della moto di ___________ e ho di
conseguenza a mia volta effettuato una frenata di emergenza. Mi ricordo poi
solo di essermi ritrovato a terra. Non sono in grado di dire a che distanza si
trovava il veicolo quando l’ho notato. Posso solo dire che ho pensato che se
nessuno avesse intrapreso qualcosa, sarebbe avvenuta una collisione. (…) Nel
momento in cui __________ ha frenato si trovava correttamente davanti a me
spostato sulla sinistra. Direttamente davanti a me non c’era nessuno.” (VI dib.
primo grado, pag. 1 seg.)
__________, sentito pure il 17 giugno 2014, ha a sua volta
asserito di aver visto un veicolo di colore nero che stava sopraggiungendo in
contromano sulla sua corsia di marcia e di aver notato che il conducente
dell’auto era completamente distratto e aveva lo sguardo rivolto verso la sua
passeggera anteriore destra (PG __________ del 17 giugno 2014, AI 1, pag. 2
seg.).
Dal canto suo __________
ha dichiarato che al momento in cui ha notato il gruppo di motociclisti, questi
erano a 50-100 m dalla sua vettura (PG __________ de 17 giugno 2014, AI 1, pag.
4). Considerato che egli prima era distratto, l’avvistamento era possibile già
da una distanza superiore a quella.
E’ pertanto accertato che
l’imputato ha avvistato il veicolo di __________ già prima dell’impatto e che
non ha adottato alcun tipo di precauzione per aumentare i margini di sicurezza
ed evitare un impatto - in modo particolare che non ha né rallentato, né
frenato, né modificato la propria linea di marcia - sino al momento in cui è
stato costretto ad effettuare la frenata d’emergenza.
Il
fatto che egli confidasse con un rientro dell’automobile sulla propria corretta
corsia di marcia e che perciò non abbia fatto nulla è incomprensibile e segno
di un comportamento negligente.
Dimostrato
è pure che egli avrebbe avuto tutto il tempo di adottare una guida preventiva e
di evitare l’impatto. In effetti ciò è stato possibile sia all’automobilista,
tornato per tempo sulla sua corsia, sia a __________, che ha potuto spostarsi e
frenare tempestivamente.
Quanto
avvenuto era perfettamente prevedibile, pur non essendo auspicato. In effetti è
del tutto normale che una moto (quella di __________) procedente in formazione
sulla parte sinistra della propria corsia, vedendosi parare di fronte un
automobile in contromano, cerchi di evitare lo scontro frenando e spostandosi
sul lato esterno della carreggiata. Essendo questo intuibile ed avendo lo
stesso AP 1 avvistato in tempo l’automobile, egli avrebbe dovuto ridurre la
velocità e aumentare lo spazio che lo separava dalla motocicletta davanti a lui
in modo da potersi fermare per tempo in caso di brusca frenata da parte di
quest’ultima. Pur essendosi trattato di secondi e non di tempi lunghissimi,
questo comportamento era obbligato ed avrebbe per lo meno dovuto essere
tentato.
La
distanza dal veicolo che lo precedeva non era pertanto adeguata alla
situazione. La sua insufficienza è quindi da considerarsi la causa principale
dell’impatto.
A
nulla giova eccepire che le motociclette circolavano correttamente in
formazione, come previsto dalle norme di categoria. In effetti, esse non
consentono alcuna deroga alle disposizioni di legge, sicché le distanze, anche
in formazione, devono essere sufficienti ai sensi della LCStr e della relativa
giurisprudenza. Per il loro calcolo fa stato solo lo spazio tra la posizione di
una moto e l’altra, mentre non ha alcun influsso se esse viaggino alternate o
meno e se quindi, de facto, davanti ad ogni moto vi è uno spazio libero. In
effetti, già solo la logica vuole che si debba calcolare la distanza minima tra
loro come se ogni motocicletta occupasse tutta la corsia, poiché sono
innumerevoli le situazioni in cui quella che precede potrebbe trovarsi
direttamente davanti a quella che la segue (ad esempio in caso di caduta, di
distrazione, di ostacolo sulla traiettoria, ecc.).
Egli
avrebbe pure, come stabilito dalla giurisprudenza citata in precedenza, dovuto
tener conto del fatto che il mezzo di __________ avrebbe potuto avere una
potenza frenante maggiore del suo.
Il
mancato rispetto delle distanze imposte dalle circostanze è quindi la causa
primaria dell’incidente. Avendo il prevenuto agito quantomeno per grave
negligenza, se non per dolo eventuale, egli è colpevole dell’infrazione.
9.
L’infrazione
commessa da __________ non ha interrotto il nesso di causalità tra quella
effettuata da AP 1 e il sinistro.
In
primo luogo perché, come detto, l’imputato ha scorto con un buon margine
temporale l’automobile e, nonostante ciò, non ha reagito volutamente, contando
sul fatto che il guidatore si sarebbe accorto dell’errore e avrebbe sterzato a
destra.
In
secondo luogo poiché, come rettamente detto nella sentenza impugnata, per la
giurisprudenza non si può considerare un veicolo in contromano sulla propria
corsia un ostacolo imprevedibile e fuori dall’ordinario, ripresentandosi nella
vita pratica regolarmente situazioni del genere (se non proprio con veicoli che
circolano sulla corsia di contromano, fatto purtroppo sempre più frequente,
anche “solo” ad esempio in caso di sorpasso azzardato, DTF 83 II 409 consid., o
di svolta senza rispetto della precedenza). Certo, come già rilevato dalla
scrivente Corte (sentenza del 8 aprile 2011, inc. 17.2011.1, consid. 4.5.) il
conducente, su di una strada la cui larghezza permette di incrociare senza
pericolo, non ha da tener conto della possibilità che, al termine del tratto
visibile, potrebbe imbattersi in un veicolo circolante sulla sua stessa
carreggiata, ma nel caso che ci occupa, per stessa ammissione del prevenuto, il
veicolo è stato avvistato in anticipo da AP 1, non all’ultimo momento quando
ormai era troppo tardi, e la collisione con la motocicletta avrebbe potuto
essere evitata se egli avesse reagito correttamente.
L’infrazione
commessa dal prevenuto è pertanto accertata e si trova in un nesso di causalità
adeguata con l’incidente. Indipendentemente dalle colpe del conducente
dell’automobile, la condanna dell’appellante decretata in prima sede è
corretta.
Sulla
commisurazione della pena non sono state sollevate specifiche contestazioni.
Essendo la stessa adeguata, non è necessario quindi approfondire la tematica.
In
base a tutto quanto precede, l’appello deve dunque essere respinto
integralmente e la sentenza di primo grado deve essere integralmente
confermata, sia nel merito, che sulla pena, che per gli aspetti relativi alle
tasse e spese.
Gli
oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 450.- (di cui fr.
400.
- di tassa e fr. 50.- di spese) sono posti a carico del ricorrente.
Per questi
motivi,
visti gli art. 80, 81, 84, 85 e 398 segg. CPP;
31, cpv. 1, 34 cpv. 4 e 90
cifra 1 LCStr;
3.
cpv. 1 e 12 ONC;
nonché,
sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara
e pronuncia:
1.
L’appello
è respinto.
Di
conseguenza:
1.1
AP
1.
è autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per
avere, il 17 giugno 2014 ad __________, alla guida del motoveicolo Harley
Davidson FXSTI, con targa austriaca __________, circolato senza prestare la
dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente
da un veicolo che lo precedeva, urtandolo posteriormente.
1.2
AP
1.
è condannato alla multa di fr. 200.- (duecento).
1.2.1
In
caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3
Gli
oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 620.-
(seicentoventi), sono posti a carico dell’appellante.
2.
Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 400.00
- altri disborsi fr. 50.00
fr. 450.00
sono posti a carico dell’appellante.
3.
Intimazione a:
4.
Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501.
Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.