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Decisione

17.2015.54

Infrazione alle norme della circolazione (motociclista che circola senza prestare la dovuta attenzione e senza mantenere una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede). Concetto di distanza suff

14 settembre 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo il 18 marzo

2015 sull’opposizione, il presidente della Pretura penale ha confermato

l’imputazione e condannato AP 1 a una multa di fr. 200.-, da sostituirsi in

caso di mancato pagamento con una pena detentiva di due giorni, oltre che al

pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 620.- con

motivazione scritta e 320.- senza motivazione scritta.

C. Con

lettera del 24 marzo 2015, AP 1 ha annunciato di voler interporre appello

contro la sentenza. Pervenuta la motivazione scritta della decisione intimata

l’8 aprile 2015, con dichiarazione d’appello del 10 aprile 2015, AP 1 ha

postulato l’annullamento della sentenza impugnata e il suo proscioglimento, con

protesta di spese, tasse e ripetibili.

D. Con

scritto 15 aprile 2015 la Presidente di questa Corte ha informato le parti che

l’appello, riguardando unicamente una contravvenzione, sarebbe stato trattato

in procedura scritta (art. 406 cpv. 1 lett. c CPP) ed ha assegnato all’imputato

un termine di 20 giorni per produrre la propria motivazione scritta, trasmessa

poi il 5 maggio 2015 (doc. CARP IV).

Con

ordinanza del 6 maggio 2015, è stato fissato alla Sezione della circolazione e

alla Pretura penale un termine di 20 giorni per produrre eventuali

osservazioni.

E. Con

scritto 8 maggio 2015, la Sezione della circolazione ha dichiarato di non avere

nulla in particolare da aggiungere; lo stesso ha fatto la Pretura penale, con scritto 26 maggio 2015, rimettendosi al giudizio di questa Corte.

Considerandi

In

fatto e in diritto:

1.

Giusta l’art. 398

cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo

grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far

valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento

dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.

Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi,

dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene

alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al

diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San

Gallo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, Commentaire romand,

Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777;

Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo

2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro,

limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o

si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente

inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza

federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22,

pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op.

cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768), secondo cui un accertamento dei fatti può

dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la

portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di

un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della

vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con

gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378

consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3;

134.

I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF

6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non

incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo

discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid.

3.

; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I

173.

consid. 3.1 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP,

l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del

diritto (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit.,

ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, Basler

Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008, ad art. 97, n. 18, pag. 955;

Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).

2.

I

fatti sono stati così descritti nella sentenza impugnata:

Il 17 giugno

2014.

ad __________ è avvenuto un infortunio della circolazione che ha visto

come protagonisti AP 1 alla guida della motocicletta Harley Davidson FXSTI

targata ____________________ al volante dell’automobile VW Golf Variant targata

__________ e __________ alla guida della motocicletta Harley Davidson Rot King

targata __________.

Gli agenti

intervenuti sul luogo dell’incidente nel loro rapporto così hanno descritto la

dinamica:

AP 1 e __________, seguiti da

altri dodici motoveicoli, circolavano incolonnati sulla strada cantonale in

territorio di __________ con l’intenzione di raggiungere __________. Dopo aver

effettuato una curva piegante a sinistra notavano l’automobilista __________

che stava circolando in direzione opposta e sulla corsia in contromano, ovvero

la corsia di marcia dove stavano circolando i centauri. L’automobilista

accortosi dell’errore sterzava bruscamente a destra ritornando sulla corretta

corsia di marcia. Il centauro __________ dal canto suo frenava bruscamente per

evitare la collisione; AP 1, pur frenando a sua volta, tamponava la

motocicletta condotta da __________ rovinando al suolo” (cfr. rapporto di polizia 8 luglio

2014, informazioni complementari, pag. 2) (sentenza impugnata, consid. 1 pag. 1

seg.).

A questo va aggiunto che

dall’istruttoria è emerso che i motociclisti stavano procedendo in formazione

alternata e che AP 1 era il secondo della colonna, preceduto da __________ che

inizialmente ha detto di circolare sulla parte destra della corsia (PG __________

del 17 giugno 2014, AI 1, pag. 2), mentre con un mail prodotto in aula al

dibattimento ha affermato essersi trovato sulla parte sinistra (a ridosso della

linea bianca) e di aver sterzato a destra solo dopo aver visto il veicolo

provenire contromano (doc. dib. di primo grado C).

Come da lui stesso ammesso, il

fatto che __________ aveva imboccato, all’uscita dell’autostrada ad __________,

la corsia di contromano della strada cantonale è dovuto ad una distrazione ed

al fatto che egli, avendo vissuto per anni in Sud Africa (ove si guida a

sinistra), essendo sovrappensiero, è stato vittima di un errore dovuto ad un

automatismo, corretto solo grazie all’intervento di sua madre, passeggera del

veicolo, che gli ha fatto notare che stavano sopraggiungendo i motociclisti (PG

__________ 17 giugno 2014, AI 1, pag. 3).

3.

Con

il suo appello, il ricorrente contesta sia l’accertamento dei fatti che

l’applicazione del diritto.

A

suo modo di vedere, in effetti, egli ha sempre circolato in maniera corretta,

non avendo alcun veicolo che lo precedeva, visto che quello del signor __________

era posizionato sulla parte sinistra della corsia di marcia, mentre lui si

trovava su quella destra. Solo la repentina ed inaspettata sterzata verso

destra del primo ha portato all’incidente. Inoltre continua l’appellante, l’istruttoria

non ha consentito di appurare né la velocità di marcia delle motociclette, né

la distanza tra la sua motocicletta e quella del signor __________: la sentenza

- conclude - non è fondata che su fatti incompleti e, pertanto, è arbitraria.

A

ciò va aggiunto, sempre secondo le argomentazioni di AP 1, che il giudice di

prime cure non ha tenuto conto del fatto che il comportamento imprevedibile del

signor __________ - che ha invaso la corsia di contromano su una strada a

doppia linea - è all’origine della brusca frenata che __________ ha dovuto

effettuare e che, in quanto evento eccezionale, esso ha interrotto il nesso di

causalità adeguata tra l’agire del prevenuto e l’incidente.

4.

Il

giudice di prima istanza ha motivato la condanna fondandosi sugli accertamenti

effettuati dagli inquirenti e sulle dichiarazioni rese loro a verbale, il

giorno dei fatti, dall’imputato, da __________ e dall’__________. Il primo

giudice non ha creduto alla censura del prevenuto, per la quale egli avrebbe

reso delle dichiarazioni non corrispondenti alla realtà poiché interrogato dopo

l’incidente, ancora dolorante e confuso. A suo avviso, inoltre, la condanna è

inevitabile anche ipotizzando che i motociclisti circolavano perfettamente in

formazione e che AP 1 si trovasse alla destra del primo di essi, arretrato

rispetto a lui.

Infatti,

per il Presidente della Pretura penale, ad essere decisivo è che l’imputato non

è stato in grado di fermarsi per tempo e di evitare l’impatto con il veicolo

che lo precedeva. Il mancato arresto davanti ad un ostacolo a causa della

distanza insufficiente comporta una violazione delle regole della circolazione

e l’autore può liberarsene solo se prova che la sua presenza era del tutto

straordinaria ed imprevedibile. Ricordando che non è un fatto del tutto

imprevedibile che un veicolo giunga in contromano, il giudice ha puntualizzato

come l’auto di __________ sia stata avvistata con un certo anticipo dai

motociclisti. Nemmeno straordinario è che un motociclista, di fronte ad un

ostacolo improvviso, oltre a frenare, cerchi di scansarlo deviando la sua

traiettoria.

Oltre

a ciò, la sentenza contestata evidenzia come l’appellante stesso abbia

dichiarato di non aver adottato particolari accorgimenti di sicurezza alla

visione dell’automobile in contromano, poiché si aspettava che la stessa

rientrasse sulla sua corsia. Egli ha reagito solo una volta viste le luci dei

freni di __________, mentre un rallentamento, se non una frenata, si imponeva

sin dall’avvistamento del veicolo in contromano.

Il

fatto che l’accusato abbia sostenuto di aver seguito le direttive delle

associazioni di categoria in merito alla guida in gruppo delle motociclette non

è una giustificazione valida, essendo le stesse delle mere indicazioni

generali, che non consentono di derogare alle norme di legge.

Infine,

il primo giudice ha respinto pure l’argomentazione secondo la quale la moto di __________

avrebbe avuto una capacità frenante superiore alla sua, sia perché non

sostanziata, sia perché ogni conducente deve tenere in considerazione

l’eventualità che il veicolo che precede abbia una capacità di decelerazione

superiore alla propria.

Concludendo,

ricordato che nel diritto penale ognuno risponde per le proprie colpe e che il

comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità

per una violazione della legge, il presidente della Pretura penale ha

confermato la condanna di AP 1 (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 6 segg.).

5.

L’art.

34.

cpv. 4 LCStr prescrive l’obbligo per il conducente di tenersi a una distanza

sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell'incrociare,

sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro.

Per l’art. 12 cpv. 1 ONC,

inoltre, quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una

distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per

tempo in caso di frenata inattesa.

Cosa si intenda per

distanza sufficiente dipende dalle circostanze del singolo caso, e meglio dalle

condizioni stradali, da quelle del traffico, da quelle di sicurezza e dal tipo

di veicoli toccati. La dottrina ha proposto di calcolare come distanza corretta

quella corrispondente al tempo di reazione di 1 secondo (per alcuni di 2

secondi, Bussy/Rusconi et. al., Commentaire du Code suisse de la circulation

routière, 4 edizione, Basilea 2015, n. 5.2 ad art. 34 LCStr) o alla metà della

velocità di marcia (30 m a 60 km/h ad esempio). In Germania si usa quella di

0.8

secondi, mentre la giurisprudenza del Tribunale federale ha ritenuto valida

la regola per la quale vi è una violazione grave delle norme della

circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr, se la distanza tenuta è di 1/6 della

velocità indicata dal contachilometri, rispettivamente se corrisponde a quella

percorsa in 0.6 sec. (DTF 131 IV 133 consid. 3.2.2.).

A di là di questi

tentativi teorici di calcolare le distanze, è un dato di fatto che la legge

impone al conducente di regolare la distanza dal veicolo che lo precede in modo

da evitare una collisione o da evitare di doversi spostare dalla linea di

marcia per evitare l’impatto.

Chi guida deve tenere in

considerazione l’eventualità che chi lo precede possa avere un veicolo con una

potenza di frenata maggiore della sua e deve considerare anche l’ipotesi, non

eccezionale o remota, che questo possa bloccarsi repentinamente a seguito di

una collisione con un altro veicolo o con un ostacolo. Egli deve poi, prevedere

un margine di sicurezza ed essere cosciente che si accorgerà della frenata del veicolo

che lo precede solo nel momento in cui la stessa ha già avuto inizio e quindi

quando l’altro conducente ha già reagito, così come deve sempre calcolare che

il conducente che precede potrebbe essere inaspettatamente costretto a fare una

manovra senza frenare per scansare ostacoli, facendo sì che quello che segue si

trovi di fronte a un ostacolo che prima gli era nascosto e che quindi non potrà

evitare (cfr. Bussy/Rusconi et. al., Commentaire du Code suisse de la circulation

routière, 4 edizione, Basilea 2015, n. 5.2, 5.3 ad art. 34 LCStr).

7.

Nel

caso che ci occupa, come rettamente rilevato nella sentenza di prime cure, non

è stato possibile accertare la velocità di marcia dei veicoli e nemmeno la

distanza tra la motocicletta dell’imputato e quella del compagno che apriva il

gruppo, così come non è stata appurata la loro posizione all’interno della

corsia. Indiscutibile è che vi è stata una collisione tra i due dovuta al fatto

che l’appellante non è riuscito per tempo ad arrestare nello spazio utile il

proprio mezzo.

La

mancanza di questi accertamenti non comporta automaticamente un proscioglimento

del prevenuto, come questi auspica, poiché il suo comportamento può e deve

essere esaminato sulla scorta delle prove assunte che, come si vedrà in

seguito, sono sufficienti per decidere.

8.

Interrogato

il giorno dell’incidente, il prevenuto ha dichiarato:

Dopo aver

oltrepassato il tornante citato, ci trovavamo su un tratto rettilineo, io

notavo che sulla nostra corsia di marcia circolava un veicolo in contromano e

immediatamente il mio collega eseguiva una brusca frenata. Io cercavo di

reagire frenando prontamente, tuttavia mi accorgevo che la distanza da __________

non era sufficiente e inoltre l’automobile che nel frattempo era tornata sulla

sua rispettiva corsia di marcia e la conformità del terreno che si trovava alla

mia destra non mi permettevano di scansare il mio collega. Pertanto potevo solo

frenare sperando di fermarmi in tempo” (PG AP 1 del 17 giugno 2014, AI 1, pag.

3-4).

Al

procedimento di primo grado, AP 1 ha confermato d’aver scorto già prima

dell’impatto il veicolo proveniente in contromano sulla sua corsia ma di aver

pensato che avvicinandosi questi sarebbe poi tornato sulla parte corretta della

carreggiata:

Il giorno dei

fatti avevamo percorso il passo della Nüfenen in direzione di Airolo e quando

sempre procedendo in gruppo eravamo oramai in prossimità di questa località, ho

notato un veicolo che procedeva verso di noi percorrendo la nostra stessa

corsia. Ho pensato che nell’avvicinarsi, si sarebbe poi spostato alla sua

destra per liberare la corsia da noi percorsa. Ad un certo momento, mentre

questo veicolo percorreva ancora quella che era per lui la corsia di

contromano, ho notato le luci di frenata della moto di ___________ e ho di

conseguenza a mia volta effettuato una frenata di emergenza. Mi ricordo poi

solo di essermi ritrovato a terra. Non sono in grado di dire a che distanza si

trovava il veicolo quando l’ho notato. Posso solo dire che ho pensato che se

nessuno avesse intrapreso qualcosa, sarebbe avvenuta una collisione. (…) Nel

momento in cui __________ ha frenato si trovava correttamente davanti a me

spostato sulla sinistra. Direttamente davanti a me non c’era nessuno.” (VI dib.

primo grado, pag. 1 seg.)

__________, sentito pure il 17 giugno 2014, ha a sua volta

asserito di aver visto un veicolo di colore nero che stava sopraggiungendo in

contromano sulla sua corsia di marcia e di aver notato che il conducente

dell’auto era completamente distratto e aveva lo sguardo rivolto verso la sua

passeggera anteriore destra (PG __________ del 17 giugno 2014, AI 1, pag. 2

seg.).

Dal canto suo __________

ha dichiarato che al momento in cui ha notato il gruppo di motociclisti, questi

erano a 50-100 m dalla sua vettura (PG __________ de 17 giugno 2014, AI 1, pag.

4). Considerato che egli prima era distratto, l’avvistamento era possibile già

da una distanza superiore a quella.

E’ pertanto accertato che

l’imputato ha avvistato il veicolo di __________ già prima dell’impatto e che

non ha adottato alcun tipo di precauzione per aumentare i margini di sicurezza

ed evitare un impatto - in modo particolare che non ha né rallentato, né

frenato, né modificato la propria linea di marcia - sino al momento in cui è

stato costretto ad effettuare la frenata d’emergenza.

Il

fatto che egli confidasse con un rientro dell’automobile sulla propria corretta

corsia di marcia e che perciò non abbia fatto nulla è incomprensibile e segno

di un comportamento negligente.

Dimostrato

è pure che egli avrebbe avuto tutto il tempo di adottare una guida preventiva e

di evitare l’impatto. In effetti ciò è stato possibile sia all’automobilista,

tornato per tempo sulla sua corsia, sia a __________, che ha potuto spostarsi e

frenare tempestivamente.

Quanto

avvenuto era perfettamente prevedibile, pur non essendo auspicato. In effetti è

del tutto normale che una moto (quella di __________) procedente in formazione

sulla parte sinistra della propria corsia, vedendosi parare di fronte un

automobile in contromano, cerchi di evitare lo scontro frenando e spostandosi

sul lato esterno della carreggiata. Essendo questo intuibile ed avendo lo

stesso AP 1 avvistato in tempo l’automobile, egli avrebbe dovuto ridurre la

velocità e aumentare lo spazio che lo separava dalla motocicletta davanti a lui

in modo da potersi fermare per tempo in caso di brusca frenata da parte di

quest’ultima. Pur essendosi trattato di secondi e non di tempi lunghissimi,

questo comportamento era obbligato ed avrebbe per lo meno dovuto essere

tentato.

La

distanza dal veicolo che lo precedeva non era pertanto adeguata alla

situazione. La sua insufficienza è quindi da considerarsi la causa principale

dell’impatto.

A

nulla giova eccepire che le motociclette circolavano correttamente in

formazione, come previsto dalle norme di categoria. In effetti, esse non

consentono alcuna deroga alle disposizioni di legge, sicché le distanze, anche

in formazione, devono essere sufficienti ai sensi della LCStr e della relativa

giurisprudenza. Per il loro calcolo fa stato solo lo spazio tra la posizione di

una moto e l’altra, mentre non ha alcun influsso se esse viaggino alternate o

meno e se quindi, de facto, davanti ad ogni moto vi è uno spazio libero. In

effetti, già solo la logica vuole che si debba calcolare la distanza minima tra

loro come se ogni motocicletta occupasse tutta la corsia, poiché sono

innumerevoli le situazioni in cui quella che precede potrebbe trovarsi

direttamente davanti a quella che la segue (ad esempio in caso di caduta, di

distrazione, di ostacolo sulla traiettoria, ecc.).

Egli

avrebbe pure, come stabilito dalla giurisprudenza citata in precedenza, dovuto

tener conto del fatto che il mezzo di __________ avrebbe potuto avere una

potenza frenante maggiore del suo.

Il

mancato rispetto delle distanze imposte dalle circostanze è quindi la causa

primaria dell’incidente. Avendo il prevenuto agito quantomeno per grave

negligenza, se non per dolo eventuale, egli è colpevole dell’infrazione.

9.

L’infrazione

commessa da __________ non ha interrotto il nesso di causalità tra quella

effettuata da AP 1 e il sinistro.

In

primo luogo perché, come detto, l’imputato ha scorto con un buon margine

temporale l’automobile e, nonostante ciò, non ha reagito volutamente, contando

sul fatto che il guidatore si sarebbe accorto dell’errore e avrebbe sterzato a

destra.

In

secondo luogo poiché, come rettamente detto nella sentenza impugnata, per la

giurisprudenza non si può considerare un veicolo in contromano sulla propria

corsia un ostacolo imprevedibile e fuori dall’ordinario, ripresentandosi nella

vita pratica regolarmente situazioni del genere (se non proprio con veicoli che

circolano sulla corsia di contromano, fatto purtroppo sempre più frequente,

anche “solo” ad esempio in caso di sorpasso azzardato, DTF 83 II 409 consid., o

di svolta senza rispetto della precedenza). Certo, come già rilevato dalla

scrivente Corte (sentenza del 8 aprile 2011, inc. 17.2011.1, consid. 4.5.) il

conducente, su di una strada la cui larghezza permette di incrociare senza

pericolo, non ha da tener conto della possibilità che, al termine del tratto

visibile, potrebbe imbattersi in un veicolo circolante sulla sua stessa

carreggiata, ma nel caso che ci occupa, per stessa ammissione del prevenuto, il

veicolo è stato avvistato in anticipo da AP 1, non all’ultimo momento quando

ormai era troppo tardi, e la collisione con la motocicletta avrebbe potuto

essere evitata se egli avesse reagito correttamente.

L’infrazione

commessa dal prevenuto è pertanto accertata e si trova in un nesso di causalità

adeguata con l’incidente. Indipendentemente dalle colpe del conducente

dell’automobile, la condanna dell’appellante decretata in prima sede è

corretta.

Sulla

commisurazione della pena non sono state sollevate specifiche contestazioni.

Essendo la stessa adeguata, non è necessario quindi approfondire la tematica.

In

base a tutto quanto precede, l’appello deve dunque essere respinto

integralmente e la sentenza di primo grado deve essere integralmente

confermata, sia nel merito, che sulla pena, che per gli aspetti relativi alle

tasse e spese.

Gli

oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 450.- (di cui fr.

400.

- di tassa e fr. 50.- di spese) sono posti a carico del ricorrente.

Per questi

motivi,

visti gli art. 80, 81, 84, 85 e 398 segg. CPP;

31, cpv. 1, 34 cpv. 4 e 90

cifra 1 LCStr;

3.

cpv. 1 e 12 ONC;

nonché,

sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara

e pronuncia:

1.

L’appello

è respinto.

Di

conseguenza:

1.1

AP

1.

è autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per

avere, il 17 giugno 2014 ad __________, alla guida del motoveicolo Harley

Davidson FXSTI, con targa austriaca __________, circolato senza prestare la

dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente

da un veicolo che lo precedeva, urtandolo posteriormente.

1.2

AP

1.

è condannato alla multa di fr. 200.- (duecento).

1.2.1

In

caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3

Gli

oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 620.-

(seicentoventi), sono posti a carico dell’appellante.

2.

Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 400.00

- altri disborsi fr. 50.00

fr. 450.00

sono posti a carico dell’appellante.

3.

Intimazione a:

4.

Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501.

Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.