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17.2015.55

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19 agosto 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I. sentenza

del TF

1.Nella

sentenza del 31 marzo 2015 il Tribunale federale ha stabilito:

a. il rifiuto

di questa Corte di ordinare una perizia da parte di uno specialista in

anatomopatologia e in cardiologia per determinare le cause della morte di __________,

poiché non ritenuta necessaria, non ha leso il diritto di essere sentito

dell’accusato ed è quindi sostenibile. A mente dei giudici federali, quindi, la

CARP, senza incorrere nell’arbitrio, poteva sia negare una nuova perizia, sia

accertare le cause della morte della vittima sulla base delle perizie agli atti

(consid. 2);

b. la CARP

non ha commesso arbitrio nel concludere che il dr. AP 1 è rimasto, durante

tutto il periodo determinante, responsabile e medico di riferimento per la

vittima, mantenendo quindi una posizione di garante nei suoi confronti (consid.

3);

c. accertando

che l’insorgente ha violato le regole dell’arte medica, omettendo di

posizionare o far posizionare il sondino naso-gastrico, prima il pretore penale

e poi la CARP che ne ha confermato la decisione hanno violato il principio

accusatorio. In effetti, il TF ha appurato che la condanna per questa omissione

è stata motivata con il fatto che la questione del sondino avrebbe dovuto

essere affrontata subito dopo aver saputo dell’episodio di vomito a domicilio e

dopo l’esame delle lastre, a maggior ragione dopo il secondo episodio di

vomito. L’aver considerato il pregresso episodio di vomito un elemento fattuale

decisivo per la conclusione a favore della violazione delle regole dell’arte

medica costituisce una lesione del principio accusatorio, poiché l’atto

d’accusa non ne fa minimamente cenno. Questo Tribunale, per i giudici dell’Alta

Corte federale, è andato così, analogamente a quanto avvenuto in prima sede,

oltre una semplice diversa descrizione dei fatti contenuti nell’atto d’accusa,

aggiungendo la “segnalazione di vomito” determinante per la condanna (consid.

4);

d. la

violazione delle regole dell’arte medica imputata al prevenuto per aver omesso

di indicare che al paziente non dovevano essere somministrate benzodiazepine o

altri sedativi tali da ridurre le sue possibilità di contrastare l’eventuale

aspirazione di materiale gastroenterico è stata correttamente ritenuta una

causa naturale ed adeguata della morte di __________, poiché l’accertamento

della CARP che non vi è stata alcuna interruzione del nesso causale adeguato

non viola il diritto (consid. 5);

e. la sentenza

impugnata deve essere annullata a seguito del parziale accoglimento del ricorso

e la causa rinviata alla CARP affinché si pronunci nuovamente sull’imputazione

relativa al mancato posizionamento del sondino naso-gastrico, rispettivamente

sull’omessa consegna di un suo posizionamento, nonché sulla commisurazione

della pena (consid. 7).

2.La

violazione del principio accusatorio (art. 9 CPP), già intervenuta, secondo il

TF, con il giudizio di prime cure, non può essere sanata in seconda istanza ma

si renderebbe necessario un rinvio della causa alla Pretura penale affinché

vengano garantiti i diritti della difesa già in quella sede, così da non

perdere gradi di giudizio (Stephenson/Zalunardo-Walser, in Basler Kommentar, StPO

II, 2. ed., Basilea 2013, ad art. 333, n. 5).

Tuttavia,

preso atto del lungo tempo trascorso dal tragico evento e del fatto che,

sostanzialmente, essendo stato confermato dal Tribunale federale che il

prevenuto, nella sua posizione di medico responsabile e garante verso la

vittima, ha violato i suoi doveri già mancando di indicare che non dovevano

esserle somministrati benzodiazepine o altri tipi di sedativi (STF 6B_91/2014

consid. 5), questa Corte ritiene di poter - e dover - prescindere da tale

passo. Con un occhio al principio dell’economia procedurale, nel rispetto dei

diritti delle parti e dei principi su cui si reggono procedura e diritto

penale, appare infatti equo evitare ulteriori lungaggini che, nella sostanza,

da un lato accrescerebbero ancor più l’intervallo di tempo necessario

all’ottenimento della sentenza finale e, dall’altro, nulla muterebbero, nella

sua sostanza, all’esito della vertenza.

In effetti, l’aggiunta di

un’altra omissione a quella ormai definitivamente accertata avrebbe degli

effetti, limitati, sulla valutazione complessiva della gravità della colpa e,

di riflesso, sulla commisurazione della pena, ma non avrebbe un influsso tale

sul giudizio, nel suo complesso, da rendere imprescindibile un suo nuovo

approfondimento.

Per contro, procrastinare

ancora il procedimento significherebbe creare un danno a tutte le parti in

causa.

Di conseguenza, AP 1 deve

essere prosciolto, per violazione del principio accusatorio, dalle accuse

concernenti il mancato posizionamento del sondino naso-gastrico,

rispettivamente l’omessa consegna di un suo posizionamento. Per contro, la sua

condanna per omicidio colposo per quanto indicato al paragrafo precedente deve

essere confermata.

Considerandi

II. commisurazione

della pena

3.

I

principi da cui ci si deve dipartire per la commisurazione della pena,

sviluppati da dottrina e giurisprudenza con riferimento all’art. 47 CP (DTF 136

IV 55 consid. 5.4), sono quelli indicati nel dettaglio ai consid. 42 b-d della

sentenza 5 dicembre 2013 di questa Corte annullata dal TF, cui si rinvia, in

applicazione per analogia dell’art. 82 cpv. 4 CPP.

4.

AP

1, con le sue osservazioni del 22 giugno 2015, ha chiesto, in via subordinata

al proscioglimento, l’esenzione da ogni pena. A suo dire, tale soluzione si

imporrebbe in quanto la colpa sarebbe ridotta ora ai minimi termini, la

procedura a suo carico sarebbe viziata da una violazione del principio di

celerità e la pena avrebbe perso di senso visto il tempo trascorso (art. 48

lett. e CP).

In effetti, secondo lui, non

può essere trascurato che dal reato, commesso il 21 novembre 2005, sono passati

quasi dieci anni e che la prescrizione sarebbe intervenuta il 21 novembre 2012.

Il processo di primo grado si è

tenuto il 23 agosto 2012, mentre la sentenza motivata è stata intimata il 21

dicembre 2012. La sentenza della CARP è datata 5 dicembre 2013 e quella del TF

31.

marzo 2015.

5.

L’art.

48.

lett. e CP consente al giudice di attenuare la pena se essa ha

manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora

l’autore ha tenuto buona condotta. Ciò si realizza, per esempio, quando sono

trascorsi i due terzi del periodo di prescrizione dell’azione penale a

condizione che, in questo periodo, l’autore abbia tenuto buona condotta (STF

6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.4; DTF 132 IV 1 consid. 6.2.1). Tale

circostanza attenuante coincide con la logica della prescrizione (e della

perdita di senso della sanzione) e presuppone che l'accusato abbia tenuto buona

condotta nel periodo in questione (ovvero, secondo la dottrina dominante, non

abbia compiuto altre infrazioni nel frattempo, cfr. Pellet, Commentaire romand,

CP I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 44): essa si differenzia dunque dalla

violazione del principio della celerità (DTF 130 IV 54; Wiprächtiger, Basler

Kommentar, Strafrecht I, Basilea 2013, ad art. 48 CP, n. 39 e 43).

Il principio della celerità

impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena

l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui al fine di non

lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita

(art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV

54.

e 124 I 139). Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del

principio della celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione

di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna

colpa (DTF 130 IV 54). La questione a sapere se il principio della celerità sia

stato violato va decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del

lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del

procedimento, del comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi

morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è

l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché

sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che

un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.

La giurisprudenza ha giudicato

inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio di celerità

un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase di istruttoria, un periodo

di quattro anni per statuire su di un ricorso contro l'atto di accusa, un

periodo di dieci o undici mesi prima di trasmettere l'incarto all'autorità di ricorso,

un periodo di più i tre anni tra l’atto di accusa e la sentenza di prima

istanza ed, infine, un periodo di quattro anni intercorso tra la promozione

dell’accusa e l’emanazione dell’atto d’accusa (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno

2006.

consid. 2.1.2). Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più

essere sanati, il Tribunale federale ha fatto derivare dalla violazione del

principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di

tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione della pena

oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento

(STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006; DTF 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, laddove sono date le condizioni per

applicare sia l'art. 48 lett. e CP sia il principio della celerità, occorre

tenere conto di entrambi i fattori di riduzione, tenendo presente sia l'entità

del ritardo che l'intensità della violazione (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno

2006).

6.

Richiamate

le considerazioni già esposte nella sentenza annullata (consid. 43), cui si

rimanda per semplicità (art. 82 cpv. 4 CPP, per analogia), va rilevato come,

seppur caduta la condanna per le omissioni connesse al sondino, quella

rimanente, e cioè l’aver tralasciato di dare precise indicazioni sui farmaci da

evitare di somministrare al paziente in quello stato, sia pur sempre di una

certa gravità e non di entità minima come sostiene l’appellante. Evitare che la

vittima, in quelle condizioni, si assopisse artificialmente sarebbe stato un

accorgimento obbligato e facilmente intelligibile, a maggior ragione

considerata l’esperienza dell’imputato.

Tenuto

conto anche dei problemi di team e di coordinazione tra i vari medici e

sanitari, oltre che del fatto che quello in esame è stato per il dr. AP 1

l’unico errore di rilevanza penale, come già detto nella sentenza annullata

(consid. 43.a), è corretto ridurre la colpa oggettiva al grado medio-basso.

Anche

la colpa soggettiva viene riassestata a questo livello, valendo le riflessioni

effettuate nella sentenza annullata al consid. 43.b. Lo stesso vale per i

fattori legati all’autore di cui al consid. 43.d.

Tutto ciò appurato, la pena può

essere fissata in 40 aliquote giornaliere.

7.

La

lesione del principio di celerità, con riferimento ai principi e alla

giurisprudenza esposti in precedenza, non può essere riconosciuta, nonostante

ci si trovi in un caso limite.

Da

una scorsa all’incarto si può constatare come vi siano periodi di alcuni mesi di

inattività immotivata che, sommati, hanno portato all’emanazione del DA ad

oltre 5 anni e mezzo dai fatti. Tuttavia, non vi sono veri e propri periodi di

inattività e, in talune occasioni, i ritardi sono dovuti a legittime richieste

della difesa (quali la produzione di una perizia di parte). D’altronde

l’evasione della causa sino al processo di primo grado non è stata ritenuta

lesiva di questo principio già dal prevenuto, che in quella sede, e nemmeno

nell’appello che vi ha fatto seguito, ha sollevato una tale eccezione.

A

maggior ragione, un anno per l’evasione della pratica in appello e un anno e

quattro mesi per quella di fronte al Tribunale federale non possono essere

considerati eccessivi.

Per

contro, l’attenuante del lungo tempo trascorso deve essere riconosciuta, la

presente sentenza intervenendo ben oltre i tempi di prescrizione.

La

gravità della colpa, comunque sia non banalizzabile, e l’importanza del bene

leso (la vita umana) non consentono di prendere in considerazione l’esenzione

dalla pena. Una sanzione, anche a dieci anni dai fatti, non ha perso

completamente il suo senso. Per contro, si impone un suo dimezzamento a 20

aliquote giornaliere.

L’ammontare

delle singole aliquote di fr. 750.- non è stato contestato e può dunque venire

riconfermato in questa sede.

Alla

pena principale viene cumulata una multa di fr. 3'000.- (DTF 135 IV 191 consid.

3.4

; 134 IV 1 consid. 4.5.2. e STF 6B_152/2007 consid. 7.1.2), tramutabile,

in caso di mancato pagamento, in una pena detentiva sostitutiva di 4 giorni.

La

pena pecuniaria, essendo pienamente adempiti i requisiti previsti dall’art. 42

cpv. 1 CP, è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

pretese

civili

8.

Le

pretese degli accusatori privati non sono state oggetto di specifiche contestazioni

da parte dell’appellante che, nel suo allegato di osservazioni del 19 giugno

2015, nemmeno ha toccato l’argomento. Di conseguenza, nulla essendo mutato

rispetto a quanto discusso al consid. 44 della sentenza 5 dicembre 2015 della

CARP, annullata, cui si rinvia, ci si limita in questa sede a confermare quanto

ivi esposto e concluso. Ne discende che, a titolo di indennità per torto

morale, il dr. AP 1 dovrà versare agli accusatori privati complessivi fr.

25'000.- (fr. 10'000.- per la vedova e fr. 7'500.- per ciascuno dei due figli),

oltre a fr. 6'500.- per le spese funerarie.

Per

le ulteriori pretese, comprese quelle di indennizzo dei costi legali, gli

accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

tassa

di giustizia e spese

9.

Visto

l’esito dell’appello, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, la tassa di

giustizia e le spese per il dibattimento di prima sede rimangono a carico del

condannato.

Gli

oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 2’000.- per tassa

di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, sono posti per metà a carico del

dr. AP 1 e per l’altra metà a carico dello Stato.

Al

condannato non si riconoscono indennità.

Per questi

motivi,

visti gli

art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg.,

428, 429 seg. CPP, 34, 42, 47, 48 e 117 CP,

nonché, sulle spese e sulle

ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1.

L’appello

è parzialmente accolto.

Di conseguenza,

1.1

AP

1.

è dichiarato autore colpevole di:

omicidio

colposo

per

avere,

nella

sua qualità di medico accreditato presso la __________, per imprevidenza colpevole,

violando le regole dell’arte medica, cagionato il decesso di __________ (10

luglio 1935), avvenuto il 21 novembre 2005.

1.2

AP

1.

è condannato:

1.2.1

alla

pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 750.-

(settecentocinquanta) ciascuna, per un totale di fr. 15'000.- (quindicimila);

1.2.2

alla

multa di fr. 3'000.- (tremila). In caso di mancato pagamento la pena detentiva

sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 2'500.- e delle spese di fr. 31'580.-

del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 34’080.-.

1.3

L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2

(due) anni.

2.

Le

pretese di risarcimento degli accusatori privati sono parzialmente accolte. Di

conseguenza, AP 1 è condannato:

2.1

al

pagamento agli accusatori privati di fr. 25'000.- a titolo di rifusione del

torto morale patito, così suddivisi: fr. 10'000.- alla vedova e fr. 7'500.- a

ciascun figlio.

2.2

al

pagamento agli accusatori privati di fr. 6'500.-, corrispondenti alle spese

funerarie.

§ Per

le restanti pretese, riconosciuto in questa sede il principio del risarcimento

del danno da loro patito (art. 126 cpv. 3 CPP), gli accusatori privati sono

rinviati al competente foro civile.

3.

Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2'000.00

- altri disborsi fr. 200.00

fr. 2'200.00

sono posti in ragione di ½ a

carico di AP 1, mentre il restante ½ è posto a carico dello Stato.

4.

Intimazione

a:

5.

Comunicazione

a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Dipartimento

sanità e socialità, 6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.