17.2015.55
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19 agosto 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.55
Locarno
19 agosto 2015/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
ed ora nel procedimento d’appello avviato con annuncio 31
agosto 2012 (confermato con dichiarazione di appello 11 gennaio 2013) da
AP 1
rappr. DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 23 agosto
2012 (intimata il 21 dicembre 2012) dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la sentenza prolata da questa Corte il 5
dicembre 2013 (inc. 17.2013.5);
preso atto della sentenza 31 marzo 2015 con cui il Tribunale
federale, adito dall’imputato, ha annullato la sentenza e
rinviato gli atti per un nuovo giudizio;
esaminati
gli atti;
ritenuto
che - con decreto d’accusa n. 2556/2011
del 4 luglio 2011, il procuratore pubblico, proponendone la
condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 750.-
cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 45’000.-), sospesa condizionalmente
con un periodo di prova di due anni, ed alla multa di fr. 9’000.-, ha dichiarato AP 1 colpevole di
“omicidio colposo
per avere, nella sua qualità di medico accreditato
presso la __________, per imprevidenza colpevole, violando le regole dell’arte
medica, cagionato la morte di __________ (10 luglio 1935) avvenuta il 21
novembre 2005 presso la __________, e meglio per avere,
nel
corso della mattina del 21 novembre 2005 dimesso __________ senza aver
proceduto al monitoraggio della diuresi, all’analisi dei parametri ematochimici
e ad un controllo mediante radiografia o TAC dell’addome per verificare lo
stato della canalizzazione intestinale al fine di escludere la presenza di un’occlusione
intestinale,
nel
corso del pomeriggio e della serata del 21 novembre 2005 omesso di posizionare
o di far posizionare un sondino naso-gastrico a __________ a fronte della
presenza di una sintomatologia addominale caratterizzata da un addome globoso e
dolente con presenza di timbri metallici, da dispnea da compressione sul
diaframma per distensione delle anse intestinali, da alterazione
dell’equilibrio idro-elettrolitico, ossia da condizioni cliniche e strumentali
indicative di un franco stato occlusivo intestinale,
omesso
di sorvegliare o far sorvegliare la funzione renale (diuresi) per la correzione
del bilancio idrico,
omesso
di indicare che a __________ non dovevano essere somministrate benzodiazepine o
altri sedativi tali da ridurre le sue difese a contrastare l’eventuale
aspirazione di materiale gastro-enterico,
così
che __________, affetto da un’occlusione intestinale da ileo, probabilmente
meccanico, associata ad un’insufficienza renale acuta e sotto l’effetto
ipnotico-sedativo della benzodiazepina somministratagli ebbe ad avere un
episodio di vomito con inalazione massiva di materiale alimentare e biliare
(polmonite ab ingestis) e conseguente successivo arresto cardiocircolatorio che
lo portò alla morte nel lasso di tempo compreso tra le ore 21:30 e le ore 22:30
del 21 novembre 2005”;
- con
sentenza 23 agosto 2012, statuendo sull’opposizione tempestivamente interposta
da AP 1 al DA, il giudice della Pretura penale ha dichiarato l’accusato autore
colpevole del reato di omicidio colposo per avere, nel corso del pomeriggio e
della serata del 21 novembre 2005, omesso di posizionare o di far posizionare
un sondino naso-gastrico a __________ a fronte della segnalazione di vomito e
della lettura della lastra radiografica della riospedalizzazione che mostrava
un ileo molto importante;
per avere omesso di indicare
che a __________ non dovevano essere somministrate benzodiazepine o altri
sedativi tali da ridurre le sue difese a contrastare l’eventuale aspirazione di
materiale gastro-enterico;
per non avere opportunamente
informato i colleghi dello stato clinico del paziente __________, e meglio per
non averli esplicitamente informati della necessità di applicare allo stesso un
sondino naso-gastrico in caso di vomito o di sedazione,
così che __________, affetto da
un’occlusione intestinale da ileo, probabilmente meccanico, associata ad
un’insufficienza renale acuta e sotto l’effetto ipnotico-sedativo della
benzodiazepina somministratagli ebbe ad avere un episodio di vomito con
inalazione massiva di materiale alimentare e biliare (polmonite ab ingestis)
e conseguente successivo arresto cardiocircolatorio che lo portò alla morte nel
lasso di tempo compreso tra le ore 21:30 e le ore 22:30 del 21 novembre 2005.
AP 1 è stato così condannato
alla pena prospettata con il decreto d’accusa, ivi compresa la multa, oltre che
al pagamento di tasse e spese. Inoltre egli è stato condannato a versare agli
accusatori privati l’importo complessivo di fr. 25'000.- (di cui fr. 10'000.-
per la moglie e fr. 7'500.- per ciascun figlio della vittima) a titolo di
indennità per torto morale e quello di fr. 6'500.- quale risarcimento delle
spese funerarie. Per le loro ulteriori pretese, gli accusatori privati sono
stati rinviati al competente foro civile;
- con
sentenza 5 dicembre 2013, la Corte di appello e di revisione penale ha respinto
l’appello presentato dall’imputato e ha integralmente confermato la sentenza di
primo grado;
- il
condannato ha impugnato tale decisione con un ricorso in materia penale al
Tribunale federale, chiedendo in via principale il suo proscioglimento
dall’accusa di omicidio colposo, mentre in via subordinata ha postulato
l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa alla CARP per nuovo
giudizio;
- con
sentenza 31 marzo 2015 (STF 6B_91/2014) il ricorso, nella misura della sua
ammissibilità, è stato parzialmente accolto e la sentenza impugnata è stata
annullata, con rinvio della causa a questa Corte per un nuovo giudizio. Per il
resto il ricorso è stato respinto;
- dato
il consenso alla procedura scritta, le parti hanno tempestivamente prodotto gli
allegati con le rispettive osservazioni e richieste di giudizio;
ritenuto
Fatti
I. sentenza
del TF
1.Nella
sentenza del 31 marzo 2015 il Tribunale federale ha stabilito:
a. il rifiuto
di questa Corte di ordinare una perizia da parte di uno specialista in
anatomopatologia e in cardiologia per determinare le cause della morte di __________,
poiché non ritenuta necessaria, non ha leso il diritto di essere sentito
dell’accusato ed è quindi sostenibile. A mente dei giudici federali, quindi, la
CARP, senza incorrere nell’arbitrio, poteva sia negare una nuova perizia, sia
accertare le cause della morte della vittima sulla base delle perizie agli atti
(consid. 2);
b. la CARP
non ha commesso arbitrio nel concludere che il dr. AP 1 è rimasto, durante
tutto il periodo determinante, responsabile e medico di riferimento per la
vittima, mantenendo quindi una posizione di garante nei suoi confronti (consid.
3);
c. accertando
che l’insorgente ha violato le regole dell’arte medica, omettendo di
posizionare o far posizionare il sondino naso-gastrico, prima il pretore penale
e poi la CARP che ne ha confermato la decisione hanno violato il principio
accusatorio. In effetti, il TF ha appurato che la condanna per questa omissione
è stata motivata con il fatto che la questione del sondino avrebbe dovuto
essere affrontata subito dopo aver saputo dell’episodio di vomito a domicilio e
dopo l’esame delle lastre, a maggior ragione dopo il secondo episodio di
vomito. L’aver considerato il pregresso episodio di vomito un elemento fattuale
decisivo per la conclusione a favore della violazione delle regole dell’arte
medica costituisce una lesione del principio accusatorio, poiché l’atto
d’accusa non ne fa minimamente cenno. Questo Tribunale, per i giudici dell’Alta
Corte federale, è andato così, analogamente a quanto avvenuto in prima sede,
oltre una semplice diversa descrizione dei fatti contenuti nell’atto d’accusa,
aggiungendo la “segnalazione di vomito” determinante per la condanna (consid.
4);
d. la
violazione delle regole dell’arte medica imputata al prevenuto per aver omesso
di indicare che al paziente non dovevano essere somministrate benzodiazepine o
altri sedativi tali da ridurre le sue possibilità di contrastare l’eventuale
aspirazione di materiale gastroenterico è stata correttamente ritenuta una
causa naturale ed adeguata della morte di __________, poiché l’accertamento
della CARP che non vi è stata alcuna interruzione del nesso causale adeguato
non viola il diritto (consid. 5);
e. la sentenza
impugnata deve essere annullata a seguito del parziale accoglimento del ricorso
e la causa rinviata alla CARP affinché si pronunci nuovamente sull’imputazione
relativa al mancato posizionamento del sondino naso-gastrico, rispettivamente
sull’omessa consegna di un suo posizionamento, nonché sulla commisurazione
della pena (consid. 7).
2.La
violazione del principio accusatorio (art. 9 CPP), già intervenuta, secondo il
TF, con il giudizio di prime cure, non può essere sanata in seconda istanza ma
si renderebbe necessario un rinvio della causa alla Pretura penale affinché
vengano garantiti i diritti della difesa già in quella sede, così da non
perdere gradi di giudizio (Stephenson/Zalunardo-Walser, in Basler Kommentar, StPO
II, 2. ed., Basilea 2013, ad art. 333, n. 5).
Tuttavia,
preso atto del lungo tempo trascorso dal tragico evento e del fatto che,
sostanzialmente, essendo stato confermato dal Tribunale federale che il
prevenuto, nella sua posizione di medico responsabile e garante verso la
vittima, ha violato i suoi doveri già mancando di indicare che non dovevano
esserle somministrati benzodiazepine o altri tipi di sedativi (STF 6B_91/2014
consid. 5), questa Corte ritiene di poter - e dover - prescindere da tale
passo. Con un occhio al principio dell’economia procedurale, nel rispetto dei
diritti delle parti e dei principi su cui si reggono procedura e diritto
penale, appare infatti equo evitare ulteriori lungaggini che, nella sostanza,
da un lato accrescerebbero ancor più l’intervallo di tempo necessario
all’ottenimento della sentenza finale e, dall’altro, nulla muterebbero, nella
sua sostanza, all’esito della vertenza.
In effetti, l’aggiunta di
un’altra omissione a quella ormai definitivamente accertata avrebbe degli
effetti, limitati, sulla valutazione complessiva della gravità della colpa e,
di riflesso, sulla commisurazione della pena, ma non avrebbe un influsso tale
sul giudizio, nel suo complesso, da rendere imprescindibile un suo nuovo
approfondimento.
Per contro, procrastinare
ancora il procedimento significherebbe creare un danno a tutte le parti in
causa.
Di conseguenza, AP 1 deve
essere prosciolto, per violazione del principio accusatorio, dalle accuse
concernenti il mancato posizionamento del sondino naso-gastrico,
rispettivamente l’omessa consegna di un suo posizionamento. Per contro, la sua
condanna per omicidio colposo per quanto indicato al paragrafo precedente deve
essere confermata.
Considerandi
II. commisurazione
della pena
3.
I
principi da cui ci si deve dipartire per la commisurazione della pena,
sviluppati da dottrina e giurisprudenza con riferimento all’art. 47 CP (DTF 136
IV 55 consid. 5.4), sono quelli indicati nel dettaglio ai consid. 42 b-d della
sentenza 5 dicembre 2013 di questa Corte annullata dal TF, cui si rinvia, in
applicazione per analogia dell’art. 82 cpv. 4 CPP.
4.
AP
1, con le sue osservazioni del 22 giugno 2015, ha chiesto, in via subordinata
al proscioglimento, l’esenzione da ogni pena. A suo dire, tale soluzione si
imporrebbe in quanto la colpa sarebbe ridotta ora ai minimi termini, la
procedura a suo carico sarebbe viziata da una violazione del principio di
celerità e la pena avrebbe perso di senso visto il tempo trascorso (art. 48
lett. e CP).
In effetti, secondo lui, non
può essere trascurato che dal reato, commesso il 21 novembre 2005, sono passati
quasi dieci anni e che la prescrizione sarebbe intervenuta il 21 novembre 2012.
Il processo di primo grado si è
tenuto il 23 agosto 2012, mentre la sentenza motivata è stata intimata il 21
dicembre 2012. La sentenza della CARP è datata 5 dicembre 2013 e quella del TF
31.
marzo 2015.
5.
L’art.
48.
lett. e CP consente al giudice di attenuare la pena se essa ha
manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora
l’autore ha tenuto buona condotta. Ciò si realizza, per esempio, quando sono
trascorsi i due terzi del periodo di prescrizione dell’azione penale a
condizione che, in questo periodo, l’autore abbia tenuto buona condotta (STF
6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.4; DTF 132 IV 1 consid. 6.2.1). Tale
circostanza attenuante coincide con la logica della prescrizione (e della
perdita di senso della sanzione) e presuppone che l'accusato abbia tenuto buona
condotta nel periodo in questione (ovvero, secondo la dottrina dominante, non
abbia compiuto altre infrazioni nel frattempo, cfr. Pellet, Commentaire romand,
CP I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 44): essa si differenzia dunque dalla
violazione del principio della celerità (DTF 130 IV 54; Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Strafrecht I, Basilea 2013, ad art. 48 CP, n. 39 e 43).
Il principio della celerità
impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena
l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui al fine di non
lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita
(art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV
54.
e 124 I 139). Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del
principio della celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione
di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna
colpa (DTF 130 IV 54). La questione a sapere se il principio della celerità sia
stato violato va decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del
lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del
procedimento, del comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi
morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è
l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché
sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che
un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.
La giurisprudenza ha giudicato
inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio di celerità
un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase di istruttoria, un periodo
di quattro anni per statuire su di un ricorso contro l'atto di accusa, un
periodo di dieci o undici mesi prima di trasmettere l'incarto all'autorità di ricorso,
un periodo di più i tre anni tra l’atto di accusa e la sentenza di prima
istanza ed, infine, un periodo di quattro anni intercorso tra la promozione
dell’accusa e l’emanazione dell’atto d’accusa (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno
2006.
consid. 2.1.2). Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più
essere sanati, il Tribunale federale ha fatto derivare dalla violazione del
principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di
tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione della pena
oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento
(STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006; DTF 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, laddove sono date le condizioni per
applicare sia l'art. 48 lett. e CP sia il principio della celerità, occorre
tenere conto di entrambi i fattori di riduzione, tenendo presente sia l'entità
del ritardo che l'intensità della violazione (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno
2006).
6.
Richiamate
le considerazioni già esposte nella sentenza annullata (consid. 43), cui si
rimanda per semplicità (art. 82 cpv. 4 CPP, per analogia), va rilevato come,
seppur caduta la condanna per le omissioni connesse al sondino, quella
rimanente, e cioè l’aver tralasciato di dare precise indicazioni sui farmaci da
evitare di somministrare al paziente in quello stato, sia pur sempre di una
certa gravità e non di entità minima come sostiene l’appellante. Evitare che la
vittima, in quelle condizioni, si assopisse artificialmente sarebbe stato un
accorgimento obbligato e facilmente intelligibile, a maggior ragione
considerata l’esperienza dell’imputato.
Tenuto
conto anche dei problemi di team e di coordinazione tra i vari medici e
sanitari, oltre che del fatto che quello in esame è stato per il dr. AP 1
l’unico errore di rilevanza penale, come già detto nella sentenza annullata
(consid. 43.a), è corretto ridurre la colpa oggettiva al grado medio-basso.
Anche
la colpa soggettiva viene riassestata a questo livello, valendo le riflessioni
effettuate nella sentenza annullata al consid. 43.b. Lo stesso vale per i
fattori legati all’autore di cui al consid. 43.d.
Tutto ciò appurato, la pena può
essere fissata in 40 aliquote giornaliere.
7.
La
lesione del principio di celerità, con riferimento ai principi e alla
giurisprudenza esposti in precedenza, non può essere riconosciuta, nonostante
ci si trovi in un caso limite.
Da
una scorsa all’incarto si può constatare come vi siano periodi di alcuni mesi di
inattività immotivata che, sommati, hanno portato all’emanazione del DA ad
oltre 5 anni e mezzo dai fatti. Tuttavia, non vi sono veri e propri periodi di
inattività e, in talune occasioni, i ritardi sono dovuti a legittime richieste
della difesa (quali la produzione di una perizia di parte). D’altronde
l’evasione della causa sino al processo di primo grado non è stata ritenuta
lesiva di questo principio già dal prevenuto, che in quella sede, e nemmeno
nell’appello che vi ha fatto seguito, ha sollevato una tale eccezione.
A
maggior ragione, un anno per l’evasione della pratica in appello e un anno e
quattro mesi per quella di fronte al Tribunale federale non possono essere
considerati eccessivi.
Per
contro, l’attenuante del lungo tempo trascorso deve essere riconosciuta, la
presente sentenza intervenendo ben oltre i tempi di prescrizione.
La
gravità della colpa, comunque sia non banalizzabile, e l’importanza del bene
leso (la vita umana) non consentono di prendere in considerazione l’esenzione
dalla pena. Una sanzione, anche a dieci anni dai fatti, non ha perso
completamente il suo senso. Per contro, si impone un suo dimezzamento a 20
aliquote giornaliere.
L’ammontare
delle singole aliquote di fr. 750.- non è stato contestato e può dunque venire
riconfermato in questa sede.
Alla
pena principale viene cumulata una multa di fr. 3'000.- (DTF 135 IV 191 consid.
3.4
; 134 IV 1 consid. 4.5.2. e STF 6B_152/2007 consid. 7.1.2), tramutabile,
in caso di mancato pagamento, in una pena detentiva sostitutiva di 4 giorni.
La
pena pecuniaria, essendo pienamente adempiti i requisiti previsti dall’art. 42
cpv. 1 CP, è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
pretese
civili
8.
Le
pretese degli accusatori privati non sono state oggetto di specifiche contestazioni
da parte dell’appellante che, nel suo allegato di osservazioni del 19 giugno
2015, nemmeno ha toccato l’argomento. Di conseguenza, nulla essendo mutato
rispetto a quanto discusso al consid. 44 della sentenza 5 dicembre 2015 della
CARP, annullata, cui si rinvia, ci si limita in questa sede a confermare quanto
ivi esposto e concluso. Ne discende che, a titolo di indennità per torto
morale, il dr. AP 1 dovrà versare agli accusatori privati complessivi fr.
25'000.- (fr. 10'000.- per la vedova e fr. 7'500.- per ciascuno dei due figli),
oltre a fr. 6'500.- per le spese funerarie.
Per
le ulteriori pretese, comprese quelle di indennizzo dei costi legali, gli
accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.
tassa
di giustizia e spese
9.
Visto
l’esito dell’appello, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, la tassa di
giustizia e le spese per il dibattimento di prima sede rimangono a carico del
condannato.
Gli
oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 2’000.- per tassa
di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, sono posti per metà a carico del
dr. AP 1 e per l’altra metà a carico dello Stato.
Al
condannato non si riconoscono indennità.
Per questi
motivi,
visti gli
art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg.,
428, 429 seg. CPP, 34, 42, 47, 48 e 117 CP,
nonché, sulle spese e sulle
ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili,
dichiara
e pronuncia:
1.
L’appello
è parzialmente accolto.
Di conseguenza,
1.1
AP
1.
è dichiarato autore colpevole di:
omicidio
colposo
per
avere,
nella
sua qualità di medico accreditato presso la __________, per imprevidenza colpevole,
violando le regole dell’arte medica, cagionato il decesso di __________ (10
luglio 1935), avvenuto il 21 novembre 2005.
1.2
AP
1.
è condannato:
1.2.1
alla
pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 750.-
(settecentocinquanta) ciascuna, per un totale di fr. 15'000.- (quindicimila);
1.2.2
alla
multa di fr. 3'000.- (tremila). In caso di mancato pagamento la pena detentiva
sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 2'500.- e delle spese di fr. 31'580.-
del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 34’080.-.
1.3
L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2
(due) anni.
2.
Le
pretese di risarcimento degli accusatori privati sono parzialmente accolte. Di
conseguenza, AP 1 è condannato:
2.1
al
pagamento agli accusatori privati di fr. 25'000.- a titolo di rifusione del
torto morale patito, così suddivisi: fr. 10'000.- alla vedova e fr. 7'500.- a
ciascun figlio.
2.2
al
pagamento agli accusatori privati di fr. 6'500.-, corrispondenti alle spese
funerarie.
§ Per
le restanti pretese, riconosciuto in questa sede il principio del risarcimento
del danno da loro patito (art. 126 cpv. 3 CPP), gli accusatori privati sono
rinviati al competente foro civile.
3.
Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.00
- altri disborsi fr. 200.00
fr. 2'200.00
sono posti in ragione di ½ a
carico di AP 1, mentre il restante ½ è posto a carico dello Stato.
4.
Intimazione
a:
5.
Comunicazione
a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Dipartimento
sanità e socialità, 6501 Bellinzona
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.