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Decisione

17.2015.58

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 settembre 2015Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I decreti d’accusa DAI 2014/64 e DAI 2014/65 emanati dall’USML in

data 4 luglio 2014 non contengono una precisa e completa descrizione dei fatti

contestati agli imputati ai sensi dell’art. 353 cpv. 1 lett. c CPP combinato

con l’art. 325 cpv. 1 lett. f CPP. In particolare, le due frasi: “rilevato

che il prestatore di servizio, nel caso concreto, ha violato l’art. 9 cpv. 1bis

dell’Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone” e

“il signor AP 2 [rispettivamente il signor AP 1] aveva svolto

un’attività lucrativa il 10 marzo 2014, in via __________ ad __________, senza avere notificato la presenza sul territorio” non costituiscono una

descrizione dei fatti contestati agli imputati, indicando la prima la

disposizione della cui violazione essi sono accusati e contenendo la seconda

solo la qualifica giuridica – “attività lucrativa” (cfr. art. 11 cpv. 2

LStr) – di fatti non descritti, ossia dell’attività di fatto svolta dagli

imputati – ovvero, per esempio, avere consegnato e/o montato e/o installato i

mobili da cucina.

Ne deriva che il DA non permette, da solo, di comprendere quali

siano i fatti concreti che l’autorità amministrativa ha ritenuto costitutivi di

reato.

Ciò imporrebbe, di principio, il rinvio degli atti ex art 356 cpv.

5 CPP.

Tuttavia, ritenuto che gli appellanti hanno comunque potuto

difendersi, non subendo particolare pregiudizio, eccezionalmente, visto l’esito

del presente procedimento, questa Corte rinuncia, per economia di giudizio, ad

un rinvio della causa (cfr. Griesser, in Donatsch/Hansjacob/Lieber, Kommentar

zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 21 ad art. 329 CPP).

Ciò detto, si invita l’Ufficio per la sorveglianza del mercato del

lavoro a rigorosamente rispettare, nel futuro, i dettami dell’art. 353 cpv. 1

CPP.

3. Secondo l’art. 5 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (RS

0.142.112.681; ALC) e l’art. 6 par. 2 dell’allegato I all’ALC, ai prestatori di

servizio indipendenti e ai lavoratori dipendenti distaccati da prestatori di

servizio degli Stati dell’UE/AELS che forniscono in Svizzera una prestazione

della durata di 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile al massimo, così

come ai cittadini UE/AELS che esercitano un’attività lucrativa dipendente di

durata non superiore ai 3 mesi in virtù di un’assunzione d’impiego in Svizzera,

non occorre alcun permesso in materia di diritto degli stranieri. Essi

sottostanno tuttavia all’obbligo di notifica (cfr. art. 2 par. 4 dell’allegato

I all’ALC).

4. La procedura di

notifica è regolata dall’art. 6 della Legge federale concernente le misure

collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi

previsti nei contratti normali di lavoro dell’8 ottobre 1999 (RS 823.20;

LDist), disposto che impone al datore di lavoro l’obbligo di procedere alla

notifica.

Giusta l’art. 9 cpv. 1bis dell’Ordinanza concernente

l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione

europea di libero scambio del 22 maggio 2002 (RS 142.203; OLCP), la procedura

di notifica (obbligo di notificazione, procedura, elementi,

termini) di cui all’art. 6 LDist e all’art. 6 della relativa Ordinanza del 21

maggio 2003 (RS 823.201; ODist) si applica, per analogia, anche ai casi

di assunzione d’impiego sul territorio svizzero, ossia presso un datore di

lavoro svizzero, per una durata che non supera i 3 mesi per anno civile e ai

casi di prestazioni di servizi indipendenti della durata massima di 90 giorni

per anno civile.

L’art. 32a OLCP – sulla base dell’art. 120 cpv. 2

della Legge federale sugli stranieri (RS 142.20; LStr) – commina una

multa fino a CHF 5'000.00 per chiunque violi gli obblighi di notificazione

previsti all’art. 9 cpv. 1bis OLCP.

4.1. Giusta l’art. 6 cpv. 3

LDist., il lavoro può iniziare il più presto otto giorni dopo la notifica

dell’impiego.

Secondo l’art. 6 cpv. 5 2a frase LDist, il Consiglio

federale definisce i casi in cui è possibile prescindere dalla notifica (lett.

a) e quelli in cui si può derogare al termine di otto giorni concernente

l’inizio del lavoro (lett. b).

4.2. Sulla base di detta

delega legislativa, l’art. 6 cpv. 1 ODist prevede che la procedura di notifica

ai sensi dell’art. 6 LDist è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di

otto giorni per anno civile. A contrario, dunque, i lavori che durano

fino a otto giorni per anno civile non sono soggetti all’obbligo di notifica.

Il cpv. 2 dell’art. 6 ODist, tuttavia, elenca una serie di settori

“sensibili”, per i quali l’obbligo di notifica sussiste indipendentemente dalla

durata dei lavori. Essi sono: a. edilizia, ingegneria e rami accessori

dell’edilizia; b. ristorazione; c. lavori di pulizia in aziende ed economie

domestiche; d. servizio di sorveglianza e di sicurezza; e. commercio ambulante

a norma dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 23

marzo 2001 sul commercio ambulante; f. industria del sesso.

Per quanto riguarda il settore dell’edilizia, dell’ingegneria e dei

rami accessori dell’edilizia (art. 6 cpv. 2 lett. a ODist), l’art. 5 ODist

prevede la seguente definizione, dotata di una lista esemplificativa di lavori

appartenenti al settore:

“Le prestazioni di servizio

concernenti i settori dell’edilizia e dell’ingegneria civile, nonché i rami

accessori dell’edilizia comprendono tutte le attività del settore della

costruzione volte alla realizzazione, riparazione, manutenzione, modifica o

eliminazione di costruzioni, e in modo particolare i seguenti lavori:

1. scavo;

Considerandi

2.

sterro;

3.

costruzione in senso stretto;

4.

montaggio e smontaggio di

elementi prefabbricati;

5.

installazione o equipaggiamento;

6.

trasformazione;

7.

rinnovo;

8.

riparazione;

9.

smantellamento;

10.

demolizione;

11.

manutenzione;

12.

mantenimento: lavori di pittura

e pulitura;

13.

risanamento.” (art. 5 ODist)

5.

In primo luogo, va

esaminata la posizione dell’appellante AP 2, figlio del secondo appellante, AP

1.

Il primo giudice ha

accertato che AP 2 non è formalmente né socio né dipendente della ditta del

padre, richiamando, per tale accertamento, la dichiarazione dello stesso AP 2

che al dibattimento di primo grado ha detto:

“ Non sono dipendente della ditta di

mio padre e di conseguenza non percepisco da lui un salario. Svolgo un’altra

attività e ho accompagnato mio padre per fargli un favore.” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 1).

Il primo giudice ha,

quindi, concluso che, non essendo formalmente un dipendente della ditta del

padre, AP 2 non poteva che essere considerato un indipendente e che, a

prescindere dalla questione se fosse retribuito o meno, sottostava direttamente

all’obbligo di notificarsi.

L’opinione non è condivisibile.

Se da un lato le

considerazioni sulla definizione di attività lucrativa, che peraltro è posta

dall’art. 11 cpv. 2 LStr, sono corrette, dall’altro sorprende, invero, la

disinvoltura con cui a AP 2 viene attribuito lo statuto di prestatore di

servizi indipendente ai sensi degli art. 1a seg. LDist, rispettivamente

dell’art. 9 cpv. 1bis OLCP, quando egli neppure si è dichiarato tale,

soprattutto alla luce dell’attuale e dibattuta questione dei lavoratori

pseudo-indipendenti (cfr. per esempio la Direttiva SECO 1° gennaio 2013 “Procedura di verifica dell’attività lucrativa indipendente di

prestatori di servizi esteri”).

In effetti, ritenuto che

non è stato in alcun modo accertato che avesse una qualsivoglia relazione

contrattuale con i signori __________, acquirenti dei mobili di cucina, e che

ha accompagnato il padre “per fargli un favore”, è evidente che AP 2

operava in qualità di ausiliario, nell’ambito di un rapporto di subordinazione,

nei confronti del padre, rispettivamente della di lui ditta. AP 2 andava,

quindi, qualificato come lavoratore alle dipendenze della ditta “__________”

con sede a __________, e più precisamente come lavoratore distaccato ai sensi

dell’art. 1 cpv. 1 lett. a LDist.

Di conseguenza, anche

qualora l’attività svolta avesse effettivamente comportato un obbligo di

notifica – ciò che sarà esaminato qui di seguito –, da tale obbligo non sarebbe

stato toccato AP 2, bensì, in applicazione diretta dell’art. 6 LDist, il suo

datore di lavoro, ovvero la ditta “__________”, rispettivamente AP 1 in quanto

titolare della stessa.

AP 2 va, pertanto,

prosciolto dall’imputazione ascrittagli.

6.

Per quanto riguarda

l’appellante AP 1, titolare della ditta “__________”, __________, e padre di AP

2, il primo giudice ha accertato che egli si è recato in Svizzera, in data 10

marzo 2014, sul cantiere di __________, accompagnato dal figlio. Sulla base delle

dichiarazioni di AP 1 al dibattimento di primo grado (all. 2 a verb. dib. di primo grado, pag. 1), ha poi accertato che i due imputati hanno consegnato i mobili

da cucina – ai quali si aggiungeva anche un miscelatore, un lavello ed una

cappa – e che, dopo averli sballati, li hanno assemblati e posizionati nel

punto in cui era prevista la cucina. Dalla fattura (allegato 10 ad act 1, recte

fattura 10.03.2014 all. 4 ad AI 10) ha anche desunto la conferma che parte

della prestazione degli imputati era proprio il montaggio dei mobili da cucina

forniti, nonché ha accertato il peso della fornitura, peraltro non

particolarmente rilevante.

Il primo giudice ha quindi

aggiunto:

“ Tutto ciò posto una cucina di questo

tipo, come del resto si evince benissimo dalle immagini esemplificative del

sito web della ditta in questione (cfr. __________), è una struttura

inamovibile e fissata in una determinata posizione al resto della costruzione

abitativa, il cui montaggio è effettuato da parte di “personale qualificato

interno al mobilificio” (cfr. ibidem, sito internet della ditta); non si

spiegherebbe altrimenti il motivo per il quale il giorno dopo il montaggio uno

degli imputati abbia controllato il lavoro svolto dai cartongessisti affinché

“gli operai non avessero spostato la cucina” (cfr. verbale di interrogatorio di

AP 2 al dibattimento del 4 marzo 2015).” (sentenza impugnata pag. 7 consid. 6e.

par. 4)

Tale accertamento, nella

misura in cui include nella prestazione attribuita in casu ai due

imputati, ossia nel montaggio dei mobili da cucina forniti, l’ottenimento di “una

struttura inamovibile e fissata in una determinata posizione al resto della

costruzione abitativa”, è arbitrario. Esso, infatti, basandosi su qualche

immagine del sito internet della ditta – che ritrae modelli di cucine della cui

somiglianza o meno rispetto ai mobili forniti dagli imputati nulla è dato

sapere – conclude che gli imputati avrebbero fissato detti mobili

incorporandoli alla costruzione. Tale conclusione è apertamente in contrasto

con gli atti di causa, dai quali non emerge alcun elemento che indichi, oltre

al montaggio, un’incorporazione dei mobili nella costruzione e che smentisca

così, in particolare, la descrizione data da AP 1 della prestazione fornita:

“ Quel giorno abbiamo proceduto alla

consegna dei mobili, più precisamente li abbiamo scaricati dal camion, li

abbiamo trasportati all’interno dell’abitazione e li abbiamo sballati. Non

abbiamo fornito né apparecchiature elettriche né impiantistica idraulica.

Queste ultime sono state fornite dalla Svizzera, se non erro il giorno

successivo. La ditta svizzera che le ha fornite le ha poi anche installate. Da

parte nostra abbiamo fornito solo il miscelatore e il lavello e la cappa senza

tuttavia procedere al montaggio.

Dopo aver

sballato i mobili li abbiamo posizionati nel punto in cui era prevista la

cucina. Più precisamente abbiamo proceduto all’assemblaggio che consiste

nell’unire i mobili tra loro e posizionarli. I mobili stessi vengono

posizionati su dei piedini di plastica viene poi posizionato il piano di

lavoro. Parte dei mobili vengono lasciati privi di ante per permettere

l’inserimento degli elettrodomestici. […]

La cucina non

prevedeva dei pensili, vi erano delle colonne e la base. Non vi era quindi

nulla di fissato alle pareti.

Abbiamo fornito

anche delle mensole ma non sono state fissate da noi, penso lo abbia fatto il

cartongessista.” (all. 2 a verb. dib. di primo grado, pag. 1)

E parimenti insostenibile

appare il voler trarre dalla dichiarazione di AP 2, citata dal primo giudice a

sostegno della sua tesi, una qualsivoglia conferma del fissaggio alla

costruzione da parte degli imputati e della conseguente inamovibilità dei

mobili da cucina. Dichiarando di aver controllato, il giorno seguente, “che

nel posare il cartongesso gli operai non avessero spostato la cucina” (all.

1.

a verb. dib. di primo grado, pag. 1), AP 2 fornisce semmai una conferma

proprio del contrario, ossia che la cucina, come lasciata da lui e da suo

padre, poteva essere ancora spostata e, quindi, non era né “inamovibile”

né “fissata in una determinata posizione al resto della costruzione

abitativa”.

7.

È, dunque, accertato

che i due imputati, in data 10 marzo 2014, hanno consegnato i mobili da cucina,

un miscelatore, un lavello, una cappa e delle mensole, sballandoli. Hanno

quindi montato i mobili. Il montaggio, o assemblaggio, consisteva nell’unione

dei vari pezzi, nel loro posizionamento su piedini di plastica nonché

nell’apposizione del piano di lavoro. Il tutto è stato posto nel luogo in cui

era prevista la cucina. Miscelatore, lavello e cappa non sono stati installati

né allacciati dagli imputati, né le mensole sono state affisse alle pareti. I

lavori di installazione, fissaggio, allacciamento sono stati poi effettuati da

altri operai presenti sul cantiere.

8.

Occorre ora

esaminare se l’attività svolta da AP 1 e da suo figlio rientri nel settore

dell’edilizia, dell’ingegneria e dei rami accessori dell’edilizia ai sensi

dell’art. 6 cpv. 2 lett. a ODist e comportasse di conseguenza l’obbligo di

notifica indipendentemente dalla durata dei lavori.

Come visto, tale settore

comprende, giusta la definizione di cui all’art. 5 ODist, “tutte le attività

del settore della costruzione volte alla realizzazione, riparazione,

manutenzione, modifica o eliminazione di costruzioni”, fra le quali, per

quanto qui ci interessa della lista esemplificativa contenuta nella

disposizione, si annoverano il “montaggio e smontaggio di elementi

prefabbricati” (cifra 4) e l’”installazione o equipaggiamento”

(cifra 5). Tali attività vanno in ogni caso lette ed interpretate alla luce ed

entro i limiti della definizione generale, della quale sono degli esempi. Si

tratterà, quindi, di attività che incidono direttamente sulla costruzione,

nella misura in cui sono “volte alla realizzazione, riparazione,

manutenzione, modifica o eliminazione” della stessa.

8.1

Ritenuto quanto sopra,

gli “elementi prefabbricati” ai sensi dell’art. 5 cifra 4 ODist devono

necessariamente essere elementi costitutivi della struttura della costruzione,

ciò che è confermato dalla versione tedesca dell’ordinanza, nella quale si

parla di “Errichtung und Abbau von Fertigbauelementen” e dalle

definizioni comunemente riconosciute di “prefabbricazione” (v. per es.

Vocabolario Treccani, richiamabile all’indirizzo http://www.treccani.it/vocabolario/prefabbricazione/,

consultato il 24 settembre 2015; loZingarelli 2011, 12a ed. 2010, pag. 1759,

lemma “prefabbricazione”).

I mobili da cucina

consegnati e montati dagli imputati non possono, dunque, essere considerati

elementi prefabbricati ai sensi del citato disposto, contrariamente a quanto

considerato dal primo giudice (sentenza impugnata pag. 7 consid. 6e. par. 3),

così come non può esserlo un qualsiasi oggetto domestico o pezzo di mobilio

fabbricato in precedenza, introdotto in un’abitazione e montato in loco.

8.2

Per quanto riguarda i

lavori di “installazione o equipaggiamento” di cui alla cifra 5 della

disposizione, si tratterà anche in questo caso di lavori che dovranno incidere

sulla costruzione, recandovi delle aggiunte atte per lo meno a modificarla

diventando parte di essa. Tali aggiunte dovranno quindi presentare il carattere

di una certa durevolezza ed essere incorporate nella costruzione. Si pensi,

quali esempi tipici, all’installazione dell’impianto elettrico, idraulico,

sanitario, di riscaldamento, o, fra i lavori di finitura, alla posa dei

serramenti.

L’installazione di una

cucina, i cui mobili siano stati durevolmente incorporati alla costruzione, le

componenti elettriche e idrauliche posate ed allacciate potrebbe rientrare

nella categoria qui in esame.

Non a caso, a puro titolo

indicativo, si rileva che nella Nomenclatura generale delle attività economiche

allestita dall’Ufficio federale di statistica (NOGA 2008, pubblicata

all’indirizzo: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/noga0/vue_d_ensemble.html,

consultato il 24 settembre 2015), “l’installazione di cucine su misura”

– e non “il montaggio e l’installazione di una cucina”, come indicato

dal primo giudice (sentenza impugnata pag. 6 consid. 6d. par. 3) – è inserita

nel genere 433200 “Posa di infissi”, che fa parte del gruppo 433 “Completamento

e finitura di edifici”, che, a sua volta, appartiene alla divisione 43 “Lavori

di costruzione specializzati”, contenuta nella sezione F: “Costruzioni”.

Tale questione può,

tuttavia, rimanere indecisa dal momento che è accertato che gli imputati si

sono limitati a consegnare i mobili da cucina e ad assemblarli, senza procedere

ad alcuna installazione né ad un equipaggiamento della costruzione ai sensi

dell’art. 5 cifra 5 ODist.

8.3

Sull’argomentazione

del primo giudice – peraltro basata su generici e insufficienti rinvii ai siti

internet del sindacato __________ e della Commissione paritetica cantonale

dell’edilizia e dei rami affini – secondo la quale “il settore dei mobili di

cucina è da considerare in Svizzera, sia per la fabbricazione sia per il

montaggio, sotto il cappello delle falegnamerie” e “le falegnamerie per

il nostro ordinamento giuridico sono un ramo affine dell’edilizia”, si

rileva che all’evidenza è fatto riferimento al campo di applicazione

“aziendale” del “Contratto collettivo di lavoro [svizzero] per il mestiere di

falegname 2012-2015” (reperibile all’indirizzo: http://online.cpcedilizia.ch/WebApp/Home/Commission/3,

consultato il 24 settembre 2015). In particolare, l’art. 2 cpv. 2 di tale CCL

elenca una serie di aziende che si considerano “di falegnameria o di rami

professionali affini” e che sono, quindi, sottoposte al CCL. Fra di esse si

trovano anche le fabbriche di mobili da cucina.

Ora, un contratto

collettivo di lavoro è il risultato di negoziazioni fra le parti sociali, la

determinazione del suo campo di applicazione risponde a criteri che non saranno

necessariamente applicabili in altri ambiti.

Concludere, inoltre,

poiché la Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie – prevista dal

CCL e competente per vegliare sull’interpretazione e applicazione dello stesso

– è affiliata da un punto di vista amministrativo alla Commissione paritetica

cantonale dell’edilizia e dei rami affini, che in generale le falegnamerie sono

un ramo affine e, quindi, anche accessorio dell’edilizia ai sensi dell’art. 6

cpv. 2 lett. a ODist, è insostenibile.

Al riguardo si noti che,

se si volesse seguire l’argomentazione del primo giudice, si dovrebbe

concludere che anche “le fabbriche di carri, di attrezzi in

legno e di sci” o le “falegnamerie

dell’antiquariato” (art. 2 cpv. 2 CCL per il mestiere di falegname

2012-2015) rientrano nei rami accessori dell’edilizia ai sensi dell’art. 6 cpv.

2.

lett. a ODist. Risultato che appare piuttosto sorprendente.

9.

Da quanto precede

discende che AP 1, consegnando e montando i mobili da cucina con l’aiuto di suo

figlio AP 2, non ha svolto un’attività nel settore dell’edilizia,

dell’ingegneria civile o dei rami accessori dell’edilizia ai sensi dell’art. 6

cvp. 2 lett. a ODist sottoposta all’obbligo di notifica indipendentemente dalla

durata dei lavori. Poiché il lavoro in questione non è durato più di otto

giorni per anno civile, AP 1 non era tenuto ad effettuare la procedura di

notifica giusta l’art. 9 cpv. 1bis OLCP combinato con gli art. 6

LDist e 6 cpv. 1 ODist e non ha violato, quindi, alcun obbligo di notificazione

ai sensi dell’art. 32a OLCP, i cui presupposti non sono, così, adempiuti.

Anche AP 1 va, pertanto,

prosciolto dall’imputazione ascrittagli.

Tasse, spese e indennità per spese di patrocinio

10.

Gli oneri processuali

di primo grado, per complessivi fr. 900.00 (fr. 450.00 per ciascun

appellante), sono posti integralmente a carico dello Stato.

Gli oneri processuali del

giudizio d’appello, per complessivi fr. 1'000.00, sono pure integralmente

posti a carico dello Stato.

A AP 2 e AP 1, entrambi prosciolti

dall’accusa di contravvenzione alla OLCP, viene riconosciuta, in applicazione

dell’art. 429 cpv. 1 CPP, un’indennità complessiva di fr. 5'010.00 per le

spese di patrocinio sostenute da entrambi gli appellanti per la procedura di

prime cure (fr. 2'510.00) e per la procedura di appello

(fr. 2'500.00), come dalla nota professionale 8 giugno 2015 prodotta dal

loro patrocinatore, avv. DI 1, contestualmente alle motivazioni d’appello di

stessa data.

Le istanze di indennizzo del danno economico proposte dagli

appellanti – danno quantificato in fr. 1'000.00 per AP 1 e in

fr. 500.00 per AP 2 – non possono, invece, essere accolte, non essendo

tale danno sufficientemente comprovato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 81, 84, 85,

325, 329, 339, 353, 356, 357 e 398 segg. CPP;

5 ALC;

2 par. 4 e 6

par. 2 dell’allegato I all’ALC;

120 cpv. 2

LStr;

9

cpv. 1bis e 32a OLCP;

6 LDist;

5, 6 ODist,

nonché, sulle spese, l’art.

428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429, 436 CPP,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di AP 2 e AP

1 è accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 2 è prosciolto

dall’accusa di contravvenzione all’Ordinanza sull’introduzione della libera

circolazione delle persone per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. DAI

2014/64 del 4 luglio 2014.

1.2. AP 1 è prosciolto

dall’accusa di contravvenzione all’Ordinanza sull’introduzione della libera

circolazione delle persone per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. DAI

2014/65 del 4 luglio 2014.

1.3. Gli oneri processuali

di primo grado, per complessivi fr. 900.00, sono posti a carico dello

Stato.

1.4. Lo Stato della

Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 2 e AP 1 complessivi fr. 2'510.00

a titolo di indennità per il procedimento di prima sede (art. 429 cpv. 1 CPP).

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.00

- altri disborsi fr. 200.00

fr.

1'000.00

sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP), che

rifonderà a AP 2 e AP 1 complessivi fr. 2'500.00 a titolo di indennità per

la procedura d’appello (art. 429 cpv. 1 CPP).

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.