17.2015.58
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24 settembre 2015Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.58+59
Locarno
24 settembre 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dall’Ufficio
per la sorveglianza del mercato del lavoro
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 10 marzo 2015 da
AP 1
AP 2
entrambi rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei loro
confronti il 4 marzo 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata il 20 aprile 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 11 maggio 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreti di accusa (DAI
2014/64 e DAI 2014/65) del 4 luglio 2014, l’Ufficio per la sorveglianza del
mercato del lavoro (USML), Bellinzona, ha dichiarato AP 2 e, rispettivamente, AP
1, autori colpevoli di infrazione all’Ordinanza sull’introduzione della
libera circolazione delle persone per avere “svolto un’attività lucrativa
il 10 marzo 2014, in via __________ ad __________, senza avere notificato la
presenza sul territorio”.
L’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro ne ha, pertanto,
proposto la condanna, per ciascuno, alla multa di CHF 2'500.00 oltre al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00.
Contro detti decreti di accusa AP 2 e AP 1 hanno entrambi
presentato opposizione il 21 luglio 2014.
In data 22 ottobre 2014, l’Ufficio per la sorveglianza del mercato
del lavoro ha confermato i decreti di accusa del 4 luglio 2014 e ha trasmesso
gli atti alla Pretura penale.
B. Con decreto 8 gennaio
2015, il presidente della Pretura penale ha riunito i procedimenti dipendenti dai
due succitati decreti d’accusa.
C. Statuendo, dopo aver
tenuto il dibattimento, con sentenza 4 marzo 2015, il presidente della Pretura
penale ha confermato l’imputazione proposta dall’Ufficio per la sorveglianza
del mercato del lavoro ed ha ritenuto AP 2 e AP 1 autori colpevoli
dell’infrazione loro ascritta, condannandoli, ciascuno, al pagamento di una
multa di fr. 600.00 unitamente a tasse e spese di fr. 150.00,
rispettivamente fr. 450.00 con motivazione scritta.
D. In data 10 marzo 2015,
AP 2 e AP 1 hanno presentato annuncio d’appello. La sentenza con motivazione
scritta è stata loro intimata il 20 aprile 2015 dal presidente della Pretura
penale.
E. AP 2 e AP 1 hanno
presentato dichiarazione d’appello in data 11 maggio 2015 indicando di
impugnare l’intera sentenza e postulando il loro proscioglimento.
F. In applicazione
dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di
primo grado concerne unicamente contravvenzioni, in data 12 maggio 2015, la presidente
di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in
procedura scritta, ha intimato la dichiarazione d’appello alla Pretura penale e
all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro ed ha impartito un
termine di 20 giorni agli appellanti per motivare il loro appello. L’8 giugno 2015 gli appellanti hanno presentato la motivazione scritta.
G. Con scritto 11 giugno
2015, l’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro ha postulato, senza
alcuna particolare osservazione, la conferma della sentenza impugnata. Dal
canto suo, la Pretura penale, con scritto 19 giugno 2015, ha dichiarato di non avere osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Corte.
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4
CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado
concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere
unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei
fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non
possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi,
dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene
alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al
diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San
Gallo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777;
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo
2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro,
limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o
si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente
inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza
federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22,
pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op.
cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768), secondo cui un accertamento dei fatti può
dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la
portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di
un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della
vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con
gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378
consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3;
134 I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF
6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non
incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili,
sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209
consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 e
sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei
fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto (Mini, op.
cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n.
29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, Basler Kommentar,
Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008, ad art. 97, n. 18, pag. 955; Schmid, op.
cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
2. Giusta l’art. 357
cpv. 2 CPP, la procedura penale in materia di contravvenzioni è retta per
analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d’accusa. L’art. 353 cpv. 1
CPP regolamenta i requisiti che un decreto d’accusa deve adempiere per quanto
riguarda il suo contenuto. Giusta l’art. 353 cpv. 1 lett. c CPP, il decreto
d’accusa deve indicare i fatti contestati all’imputato. La descrizione dei
fatti deve adempiere le esigenze poste per l’atto d’accusa (STF 6B_848/2013 del
3 aprile 2014 consid. 1.3.1 con rinvii), il quale deve indicare, tra l’altro, i
fatti contestati all’imputato in modo quanto possibile succinto, ma preciso,
specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (art.
325 cpv. 1 lett. f CPP). La descrizione precisa dei fatti contestati
all’imputato è di importanza centrale, dal momento che è questa che definisce
l’oggetto del procedimento e, di conseguenza, costituisce un presupposto
essenziale per la concretizzazione e il rispetto del principio accusatorio (STF
citata, ibidem con rinvii; STF 6B_966/2009 del 25 marzo 2010 consid.
3.2;6B_984/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 2.3;6B_292/2009 del 16 ottobre
2009 consid. 1.1;6B_459/2007 del 18 gennaio 2008 consid. 4.2;6P.183/2006 del
19 marzo 2007 consid. 4.2; DTF 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2b e c; 116 Ia 455 consid. 3cc; Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 2005, n. 6 segg. e 16 segg. § 50; Schmid,
StPO, Praxiskommentar, 2009, n. 2 ad art. 9 CPP; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 208 § 12 pag. 79;
Niggli/Heimgartner, Basler Kommentar, StPO, 2011, n. 36 segg. ad art. 9 CPP;
Schubarth, Commentaire romand, CPP, 2011, n. 4 ad art. 9 CPP).
Un’indicazione dei fatti quanto possibile completa e precisa nel
decreto d’accusa è necessaria anche nell’ottica del principio “ne bis in
idem”, ritenuto che dai fatti riportati in un decreto d’accusa passato in
giudicato si deve poter verificare se si è in presenza di fatti già giudicati
oppure no (STF 6B_848/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.3.1 con rinvii).
Un’indicazione dei fatti precisa e completa risponde anche all’esigenza di
equità del procedimento e di parità delle armi. L’imputato che ha ammesso dei fatti
deve potere controllare e riconsiderare, dopo l’emanazione del decreto
d’accusa, i fatti che gli vengono contestati (STF citata, ibidem con
rinvii).
Giusta l’art. 356 cpv. 2 CPP, il tribunale di prima istanza
statuisce, in via pregiudiziale ai sensi degli art. 329 cpv. 1 lett. b e 339
cpv. 2 lett. b CPP, sulla validità del decreto d’accusa e dell’opposizione (STF
6B_848/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.3.2 con rinvii). La verifica di tali
presupposti processuali avviene d’ufficio (STF citata, ibidem con
rinvii). Se il decreto d’accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la
causa al pubblico ministero, rispettivamente all’autorità amministrativa
competente in materia di contravvenzioni, affinché svolga una nuova procedura
preliminare (art. 356 cpv. 5 CPP). Il decreto d’accusa non è valido se è
affetto da un vizio formale (STF citata, ibidem con rinvii), quale la
mancanza della descrizione dei fatti contestati all’imputato secondo i
requisiti di cui all’art. 325 cpv. 1 lett. f CPP, come visto sopra. In
particolare, un semplice rinvio ad un rapporto di polizia agli atti non può
validamente sostituire la regolare indicazione dei fatti contestati
all’imputato (STF 6B_882/2013 del 7 luglio 2014 consid. 2.4 seconda frase). Né,
per gli stessi motivi, può sostituire la necessaria descrizione dei fatti il
rinvio al decreto di apertura dell’istruzione o a qualsivoglia altro rapporto o
atto d’inchiesta.
Fatti
I decreti d’accusa DAI 2014/64 e DAI 2014/65 emanati dall’USML in
data 4 luglio 2014 non contengono una precisa e completa descrizione dei fatti
contestati agli imputati ai sensi dell’art. 353 cpv. 1 lett. c CPP combinato
con l’art. 325 cpv. 1 lett. f CPP. In particolare, le due frasi: “rilevato
che il prestatore di servizio, nel caso concreto, ha violato l’art. 9 cpv. 1bis
dell’Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone” e
“il signor AP 2 [rispettivamente il signor AP 1] aveva svolto
un’attività lucrativa il 10 marzo 2014, in via __________ ad __________, senza avere notificato la presenza sul territorio” non costituiscono una
descrizione dei fatti contestati agli imputati, indicando la prima la
disposizione della cui violazione essi sono accusati e contenendo la seconda
solo la qualifica giuridica – “attività lucrativa” (cfr. art. 11 cpv. 2
LStr) – di fatti non descritti, ossia dell’attività di fatto svolta dagli
imputati – ovvero, per esempio, avere consegnato e/o montato e/o installato i
mobili da cucina.
Ne deriva che il DA non permette, da solo, di comprendere quali
siano i fatti concreti che l’autorità amministrativa ha ritenuto costitutivi di
reato.
Ciò imporrebbe, di principio, il rinvio degli atti ex art 356 cpv.
5 CPP.
Tuttavia, ritenuto che gli appellanti hanno comunque potuto
difendersi, non subendo particolare pregiudizio, eccezionalmente, visto l’esito
del presente procedimento, questa Corte rinuncia, per economia di giudizio, ad
un rinvio della causa (cfr. Griesser, in Donatsch/Hansjacob/Lieber, Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 21 ad art. 329 CPP).
Ciò detto, si invita l’Ufficio per la sorveglianza del mercato del
lavoro a rigorosamente rispettare, nel futuro, i dettami dell’art. 353 cpv. 1
CPP.
3. Secondo l’art. 5 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (RS
0.142.112.681; ALC) e l’art. 6 par. 2 dell’allegato I all’ALC, ai prestatori di
servizio indipendenti e ai lavoratori dipendenti distaccati da prestatori di
servizio degli Stati dell’UE/AELS che forniscono in Svizzera una prestazione
della durata di 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile al massimo, così
come ai cittadini UE/AELS che esercitano un’attività lucrativa dipendente di
durata non superiore ai 3 mesi in virtù di un’assunzione d’impiego in Svizzera,
non occorre alcun permesso in materia di diritto degli stranieri. Essi
sottostanno tuttavia all’obbligo di notifica (cfr. art. 2 par. 4 dell’allegato
I all’ALC).
4. La procedura di
notifica è regolata dall’art. 6 della Legge federale concernente le misure
collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi
previsti nei contratti normali di lavoro dell’8 ottobre 1999 (RS 823.20;
LDist), disposto che impone al datore di lavoro l’obbligo di procedere alla
notifica.
Giusta l’art. 9 cpv. 1bis dell’Ordinanza concernente
l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione
europea di libero scambio del 22 maggio 2002 (RS 142.203; OLCP), la procedura
di notifica (obbligo di notificazione, procedura, elementi,
termini) di cui all’art. 6 LDist e all’art. 6 della relativa Ordinanza del 21
maggio 2003 (RS 823.201; ODist) si applica, per analogia, anche ai casi
di assunzione d’impiego sul territorio svizzero, ossia presso un datore di
lavoro svizzero, per una durata che non supera i 3 mesi per anno civile e ai
casi di prestazioni di servizi indipendenti della durata massima di 90 giorni
per anno civile.
L’art. 32a OLCP – sulla base dell’art. 120 cpv. 2
della Legge federale sugli stranieri (RS 142.20; LStr) – commina una
multa fino a CHF 5'000.00 per chiunque violi gli obblighi di notificazione
previsti all’art. 9 cpv. 1bis OLCP.
4.1. Giusta l’art. 6 cpv. 3
LDist., il lavoro può iniziare il più presto otto giorni dopo la notifica
dell’impiego.
Secondo l’art. 6 cpv. 5 2a frase LDist, il Consiglio
federale definisce i casi in cui è possibile prescindere dalla notifica (lett.
a) e quelli in cui si può derogare al termine di otto giorni concernente
l’inizio del lavoro (lett. b).
4.2. Sulla base di detta
delega legislativa, l’art. 6 cpv. 1 ODist prevede che la procedura di notifica
ai sensi dell’art. 6 LDist è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di
otto giorni per anno civile. A contrario, dunque, i lavori che durano
fino a otto giorni per anno civile non sono soggetti all’obbligo di notifica.
Il cpv. 2 dell’art. 6 ODist, tuttavia, elenca una serie di settori
“sensibili”, per i quali l’obbligo di notifica sussiste indipendentemente dalla
durata dei lavori. Essi sono: a. edilizia, ingegneria e rami accessori
dell’edilizia; b. ristorazione; c. lavori di pulizia in aziende ed economie
domestiche; d. servizio di sorveglianza e di sicurezza; e. commercio ambulante
a norma dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 23
marzo 2001 sul commercio ambulante; f. industria del sesso.
Per quanto riguarda il settore dell’edilizia, dell’ingegneria e dei
rami accessori dell’edilizia (art. 6 cpv. 2 lett. a ODist), l’art. 5 ODist
prevede la seguente definizione, dotata di una lista esemplificativa di lavori
appartenenti al settore:
“Le prestazioni di servizio
concernenti i settori dell’edilizia e dell’ingegneria civile, nonché i rami
accessori dell’edilizia comprendono tutte le attività del settore della
costruzione volte alla realizzazione, riparazione, manutenzione, modifica o
eliminazione di costruzioni, e in modo particolare i seguenti lavori:
1. scavo;
Considerandi
2.
sterro;
3.
costruzione in senso stretto;
4.
montaggio e smontaggio di
elementi prefabbricati;
5.
installazione o equipaggiamento;
6.
trasformazione;
7.
rinnovo;
8.
riparazione;
9.
smantellamento;
10.
demolizione;
11.
manutenzione;
12.
mantenimento: lavori di pittura
e pulitura;
13.
risanamento.” (art. 5 ODist)
5.
In primo luogo, va
esaminata la posizione dell’appellante AP 2, figlio del secondo appellante, AP
1.
Il primo giudice ha
accertato che AP 2 non è formalmente né socio né dipendente della ditta del
padre, richiamando, per tale accertamento, la dichiarazione dello stesso AP 2
che al dibattimento di primo grado ha detto:
“ Non sono dipendente della ditta di
mio padre e di conseguenza non percepisco da lui un salario. Svolgo un’altra
attività e ho accompagnato mio padre per fargli un favore.” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 1).
Il primo giudice ha,
quindi, concluso che, non essendo formalmente un dipendente della ditta del
padre, AP 2 non poteva che essere considerato un indipendente e che, a
prescindere dalla questione se fosse retribuito o meno, sottostava direttamente
all’obbligo di notificarsi.
L’opinione non è condivisibile.
Se da un lato le
considerazioni sulla definizione di attività lucrativa, che peraltro è posta
dall’art. 11 cpv. 2 LStr, sono corrette, dall’altro sorprende, invero, la
disinvoltura con cui a AP 2 viene attribuito lo statuto di prestatore di
servizi indipendente ai sensi degli art. 1a seg. LDist, rispettivamente
dell’art. 9 cpv. 1bis OLCP, quando egli neppure si è dichiarato tale,
soprattutto alla luce dell’attuale e dibattuta questione dei lavoratori
pseudo-indipendenti (cfr. per esempio la Direttiva SECO 1° gennaio 2013 “Procedura di verifica dell’attività lucrativa indipendente di
prestatori di servizi esteri”).
In effetti, ritenuto che
non è stato in alcun modo accertato che avesse una qualsivoglia relazione
contrattuale con i signori __________, acquirenti dei mobili di cucina, e che
ha accompagnato il padre “per fargli un favore”, è evidente che AP 2
operava in qualità di ausiliario, nell’ambito di un rapporto di subordinazione,
nei confronti del padre, rispettivamente della di lui ditta. AP 2 andava,
quindi, qualificato come lavoratore alle dipendenze della ditta “__________”
con sede a __________, e più precisamente come lavoratore distaccato ai sensi
dell’art. 1 cpv. 1 lett. a LDist.
Di conseguenza, anche
qualora l’attività svolta avesse effettivamente comportato un obbligo di
notifica – ciò che sarà esaminato qui di seguito –, da tale obbligo non sarebbe
stato toccato AP 2, bensì, in applicazione diretta dell’art. 6 LDist, il suo
datore di lavoro, ovvero la ditta “__________”, rispettivamente AP 1 in quanto
titolare della stessa.
AP 2 va, pertanto,
prosciolto dall’imputazione ascrittagli.
6.
Per quanto riguarda
l’appellante AP 1, titolare della ditta “__________”, __________, e padre di AP
2, il primo giudice ha accertato che egli si è recato in Svizzera, in data 10
marzo 2014, sul cantiere di __________, accompagnato dal figlio. Sulla base delle
dichiarazioni di AP 1 al dibattimento di primo grado (all. 2 a verb. dib. di primo grado, pag. 1), ha poi accertato che i due imputati hanno consegnato i mobili
da cucina – ai quali si aggiungeva anche un miscelatore, un lavello ed una
cappa – e che, dopo averli sballati, li hanno assemblati e posizionati nel
punto in cui era prevista la cucina. Dalla fattura (allegato 10 ad act 1, recte
fattura 10.03.2014 all. 4 ad AI 10) ha anche desunto la conferma che parte
della prestazione degli imputati era proprio il montaggio dei mobili da cucina
forniti, nonché ha accertato il peso della fornitura, peraltro non
particolarmente rilevante.
Il primo giudice ha quindi
aggiunto:
“ Tutto ciò posto una cucina di questo
tipo, come del resto si evince benissimo dalle immagini esemplificative del
sito web della ditta in questione (cfr. __________), è una struttura
inamovibile e fissata in una determinata posizione al resto della costruzione
abitativa, il cui montaggio è effettuato da parte di “personale qualificato
interno al mobilificio” (cfr. ibidem, sito internet della ditta); non si
spiegherebbe altrimenti il motivo per il quale il giorno dopo il montaggio uno
degli imputati abbia controllato il lavoro svolto dai cartongessisti affinché
“gli operai non avessero spostato la cucina” (cfr. verbale di interrogatorio di
AP 2 al dibattimento del 4 marzo 2015).” (sentenza impugnata pag. 7 consid. 6e.
par. 4)
Tale accertamento, nella
misura in cui include nella prestazione attribuita in casu ai due
imputati, ossia nel montaggio dei mobili da cucina forniti, l’ottenimento di “una
struttura inamovibile e fissata in una determinata posizione al resto della
costruzione abitativa”, è arbitrario. Esso, infatti, basandosi su qualche
immagine del sito internet della ditta – che ritrae modelli di cucine della cui
somiglianza o meno rispetto ai mobili forniti dagli imputati nulla è dato
sapere – conclude che gli imputati avrebbero fissato detti mobili
incorporandoli alla costruzione. Tale conclusione è apertamente in contrasto
con gli atti di causa, dai quali non emerge alcun elemento che indichi, oltre
al montaggio, un’incorporazione dei mobili nella costruzione e che smentisca
così, in particolare, la descrizione data da AP 1 della prestazione fornita:
“ Quel giorno abbiamo proceduto alla
consegna dei mobili, più precisamente li abbiamo scaricati dal camion, li
abbiamo trasportati all’interno dell’abitazione e li abbiamo sballati. Non
abbiamo fornito né apparecchiature elettriche né impiantistica idraulica.
Queste ultime sono state fornite dalla Svizzera, se non erro il giorno
successivo. La ditta svizzera che le ha fornite le ha poi anche installate. Da
parte nostra abbiamo fornito solo il miscelatore e il lavello e la cappa senza
tuttavia procedere al montaggio.
Dopo aver
sballato i mobili li abbiamo posizionati nel punto in cui era prevista la
cucina. Più precisamente abbiamo proceduto all’assemblaggio che consiste
nell’unire i mobili tra loro e posizionarli. I mobili stessi vengono
posizionati su dei piedini di plastica viene poi posizionato il piano di
lavoro. Parte dei mobili vengono lasciati privi di ante per permettere
l’inserimento degli elettrodomestici. […]
La cucina non
prevedeva dei pensili, vi erano delle colonne e la base. Non vi era quindi
nulla di fissato alle pareti.
Abbiamo fornito
anche delle mensole ma non sono state fissate da noi, penso lo abbia fatto il
cartongessista.” (all. 2 a verb. dib. di primo grado, pag. 1)
E parimenti insostenibile
appare il voler trarre dalla dichiarazione di AP 2, citata dal primo giudice a
sostegno della sua tesi, una qualsivoglia conferma del fissaggio alla
costruzione da parte degli imputati e della conseguente inamovibilità dei
mobili da cucina. Dichiarando di aver controllato, il giorno seguente, “che
nel posare il cartongesso gli operai non avessero spostato la cucina” (all.
1.
a verb. dib. di primo grado, pag. 1), AP 2 fornisce semmai una conferma
proprio del contrario, ossia che la cucina, come lasciata da lui e da suo
padre, poteva essere ancora spostata e, quindi, non era né “inamovibile”
né “fissata in una determinata posizione al resto della costruzione
abitativa”.
7.
È, dunque, accertato
che i due imputati, in data 10 marzo 2014, hanno consegnato i mobili da cucina,
un miscelatore, un lavello, una cappa e delle mensole, sballandoli. Hanno
quindi montato i mobili. Il montaggio, o assemblaggio, consisteva nell’unione
dei vari pezzi, nel loro posizionamento su piedini di plastica nonché
nell’apposizione del piano di lavoro. Il tutto è stato posto nel luogo in cui
era prevista la cucina. Miscelatore, lavello e cappa non sono stati installati
né allacciati dagli imputati, né le mensole sono state affisse alle pareti. I
lavori di installazione, fissaggio, allacciamento sono stati poi effettuati da
altri operai presenti sul cantiere.
8.
Occorre ora
esaminare se l’attività svolta da AP 1 e da suo figlio rientri nel settore
dell’edilizia, dell’ingegneria e dei rami accessori dell’edilizia ai sensi
dell’art. 6 cpv. 2 lett. a ODist e comportasse di conseguenza l’obbligo di
notifica indipendentemente dalla durata dei lavori.
Come visto, tale settore
comprende, giusta la definizione di cui all’art. 5 ODist, “tutte le attività
del settore della costruzione volte alla realizzazione, riparazione,
manutenzione, modifica o eliminazione di costruzioni”, fra le quali, per
quanto qui ci interessa della lista esemplificativa contenuta nella
disposizione, si annoverano il “montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati” (cifra 4) e l’”installazione o equipaggiamento”
(cifra 5). Tali attività vanno in ogni caso lette ed interpretate alla luce ed
entro i limiti della definizione generale, della quale sono degli esempi. Si
tratterà, quindi, di attività che incidono direttamente sulla costruzione,
nella misura in cui sono “volte alla realizzazione, riparazione,
manutenzione, modifica o eliminazione” della stessa.
8.1
Ritenuto quanto sopra,
gli “elementi prefabbricati” ai sensi dell’art. 5 cifra 4 ODist devono
necessariamente essere elementi costitutivi della struttura della costruzione,
ciò che è confermato dalla versione tedesca dell’ordinanza, nella quale si
parla di “Errichtung und Abbau von Fertigbauelementen” e dalle
definizioni comunemente riconosciute di “prefabbricazione” (v. per es.
Vocabolario Treccani, richiamabile all’indirizzo http://www.treccani.it/vocabolario/prefabbricazione/,
consultato il 24 settembre 2015; loZingarelli 2011, 12a ed. 2010, pag. 1759,
lemma “prefabbricazione”).
I mobili da cucina
consegnati e montati dagli imputati non possono, dunque, essere considerati
elementi prefabbricati ai sensi del citato disposto, contrariamente a quanto
considerato dal primo giudice (sentenza impugnata pag. 7 consid. 6e. par. 3),
così come non può esserlo un qualsiasi oggetto domestico o pezzo di mobilio
fabbricato in precedenza, introdotto in un’abitazione e montato in loco.
8.2
Per quanto riguarda i
lavori di “installazione o equipaggiamento” di cui alla cifra 5 della
disposizione, si tratterà anche in questo caso di lavori che dovranno incidere
sulla costruzione, recandovi delle aggiunte atte per lo meno a modificarla
diventando parte di essa. Tali aggiunte dovranno quindi presentare il carattere
di una certa durevolezza ed essere incorporate nella costruzione. Si pensi,
quali esempi tipici, all’installazione dell’impianto elettrico, idraulico,
sanitario, di riscaldamento, o, fra i lavori di finitura, alla posa dei
serramenti.
L’installazione di una
cucina, i cui mobili siano stati durevolmente incorporati alla costruzione, le
componenti elettriche e idrauliche posate ed allacciate potrebbe rientrare
nella categoria qui in esame.
Non a caso, a puro titolo
indicativo, si rileva che nella Nomenclatura generale delle attività economiche
allestita dall’Ufficio federale di statistica (NOGA 2008, pubblicata
all’indirizzo: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/noga0/vue_d_ensemble.html,
consultato il 24 settembre 2015), “l’installazione di cucine su misura”
– e non “il montaggio e l’installazione di una cucina”, come indicato
dal primo giudice (sentenza impugnata pag. 6 consid. 6d. par. 3) – è inserita
nel genere 433200 “Posa di infissi”, che fa parte del gruppo 433 “Completamento
e finitura di edifici”, che, a sua volta, appartiene alla divisione 43 “Lavori
di costruzione specializzati”, contenuta nella sezione F: “Costruzioni”.
Tale questione può,
tuttavia, rimanere indecisa dal momento che è accertato che gli imputati si
sono limitati a consegnare i mobili da cucina e ad assemblarli, senza procedere
ad alcuna installazione né ad un equipaggiamento della costruzione ai sensi
dell’art. 5 cifra 5 ODist.
8.3
Sull’argomentazione
del primo giudice – peraltro basata su generici e insufficienti rinvii ai siti
internet del sindacato __________ e della Commissione paritetica cantonale
dell’edilizia e dei rami affini – secondo la quale “il settore dei mobili di
cucina è da considerare in Svizzera, sia per la fabbricazione sia per il
montaggio, sotto il cappello delle falegnamerie” e “le falegnamerie per
il nostro ordinamento giuridico sono un ramo affine dell’edilizia”, si
rileva che all’evidenza è fatto riferimento al campo di applicazione
“aziendale” del “Contratto collettivo di lavoro [svizzero] per il mestiere di
falegname 2012-2015” (reperibile all’indirizzo: http://online.cpcedilizia.ch/WebApp/Home/Commission/3,
consultato il 24 settembre 2015). In particolare, l’art. 2 cpv. 2 di tale CCL
elenca una serie di aziende che si considerano “di falegnameria o di rami
professionali affini” e che sono, quindi, sottoposte al CCL. Fra di esse si
trovano anche le fabbriche di mobili da cucina.
Ora, un contratto
collettivo di lavoro è il risultato di negoziazioni fra le parti sociali, la
determinazione del suo campo di applicazione risponde a criteri che non saranno
necessariamente applicabili in altri ambiti.
Concludere, inoltre,
poiché la Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie – prevista dal
CCL e competente per vegliare sull’interpretazione e applicazione dello stesso
– è affiliata da un punto di vista amministrativo alla Commissione paritetica
cantonale dell’edilizia e dei rami affini, che in generale le falegnamerie sono
un ramo affine e, quindi, anche accessorio dell’edilizia ai sensi dell’art. 6
cpv. 2 lett. a ODist, è insostenibile.
Al riguardo si noti che,
se si volesse seguire l’argomentazione del primo giudice, si dovrebbe
concludere che anche “le fabbriche di carri, di attrezzi in
legno e di sci” o le “falegnamerie
dell’antiquariato” (art. 2 cpv. 2 CCL per il mestiere di falegname
2012-2015) rientrano nei rami accessori dell’edilizia ai sensi dell’art. 6 cpv.
2.
lett. a ODist. Risultato che appare piuttosto sorprendente.
9.
Da quanto precede
discende che AP 1, consegnando e montando i mobili da cucina con l’aiuto di suo
figlio AP 2, non ha svolto un’attività nel settore dell’edilizia,
dell’ingegneria civile o dei rami accessori dell’edilizia ai sensi dell’art. 6
cvp. 2 lett. a ODist sottoposta all’obbligo di notifica indipendentemente dalla
durata dei lavori. Poiché il lavoro in questione non è durato più di otto
giorni per anno civile, AP 1 non era tenuto ad effettuare la procedura di
notifica giusta l’art. 9 cpv. 1bis OLCP combinato con gli art. 6
LDist e 6 cpv. 1 ODist e non ha violato, quindi, alcun obbligo di notificazione
ai sensi dell’art. 32a OLCP, i cui presupposti non sono, così, adempiuti.
Anche AP 1 va, pertanto,
prosciolto dall’imputazione ascrittagli.
Tasse, spese e indennità per spese di patrocinio
10.
Gli oneri processuali
di primo grado, per complessivi fr. 900.00 (fr. 450.00 per ciascun
appellante), sono posti integralmente a carico dello Stato.
Gli oneri processuali del
giudizio d’appello, per complessivi fr. 1'000.00, sono pure integralmente
posti a carico dello Stato.
A AP 2 e AP 1, entrambi prosciolti
dall’accusa di contravvenzione alla OLCP, viene riconosciuta, in applicazione
dell’art. 429 cpv. 1 CPP, un’indennità complessiva di fr. 5'010.00 per le
spese di patrocinio sostenute da entrambi gli appellanti per la procedura di
prime cure (fr. 2'510.00) e per la procedura di appello
(fr. 2'500.00), come dalla nota professionale 8 giugno 2015 prodotta dal
loro patrocinatore, avv. DI 1, contestualmente alle motivazioni d’appello di
stessa data.
Le istanze di indennizzo del danno economico proposte dagli
appellanti – danno quantificato in fr. 1'000.00 per AP 1 e in
fr. 500.00 per AP 2 – non possono, invece, essere accolte, non essendo
tale danno sufficientemente comprovato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 84, 85,
325, 329, 339, 353, 356, 357 e 398 segg. CPP;
5 ALC;
2 par. 4 e 6
par. 2 dell’allegato I all’ALC;
120 cpv. 2
LStr;
9
cpv. 1bis e 32a OLCP;
6 LDist;
5, 6 ODist,
nonché, sulle spese, l’art.
428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429, 436 CPP,
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di AP 2 e AP
1 è accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 2 è prosciolto
dall’accusa di contravvenzione all’Ordinanza sull’introduzione della libera
circolazione delle persone per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. DAI
2014/64 del 4 luglio 2014.
1.2. AP 1 è prosciolto
dall’accusa di contravvenzione all’Ordinanza sull’introduzione della libera
circolazione delle persone per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. DAI
2014/65 del 4 luglio 2014.
1.3. Gli oneri processuali
di primo grado, per complessivi fr. 900.00, sono posti a carico dello
Stato.
1.4. Lo Stato della
Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 2 e AP 1 complessivi fr. 2'510.00
a titolo di indennità per il procedimento di prima sede (art. 429 cpv. 1 CPP).
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.00
- altri disborsi fr. 200.00
fr.
1'000.00
sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP), che
rifonderà a AP 2 e AP 1 complessivi fr. 2'500.00 a titolo di indennità per
la procedura d’appello (art. 429 cpv. 1 CPP).
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.