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Decisione

17.2015.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 dicembre 2015Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I della sentenza impugnata (pag. 6):

“ AP

1, è nato l'__________ a __________ (__________), da padre __________ e madre __________

nata __________. Attinente di __________, è attualmente domiciliato in Via __________

a __________. Di professione è impiegato di

banca. In merito alla sua situazione

personale e finanziaria, dichiarava a verbale:

"Ho un fratello minore che vive in

Italia. Mio padre è deceduto e mia madre vive a __________ in una casa di cure

a mio carico. Ho seguito le scuole dell'obbligo, e poi ho fatto l'apprendista

di commercio conseguendo il

relativo diploma nel 1973. In seguito ho lavorato nel settore del broker finanziario e poi nel 1989 sono

entrato in banca e ne ho passate diverse per poi finire alla __________

di __________, dove vi sono dal

1998. Percepisco uno stipendio di circa CHF 16'000.- mensili. Pago CHF 2'000.- di CM per tutta la famiglia. Pago

CHF 500.- al mese di

prestito bancario e poi pago anche la retta per mia madre che ammonta a CHF 2'000.- mensili circa. Non ho debiti

di sorta, né carichi

pendenti. Sono sposato dal 1982 ed ho 2 figlie che ora hanno 22 e 26 anni e sono ancora a mio carico siccome stanno

ancora studiando.” (VI PP dell'11 giugno 2014, p. 2 e 3, Al 8)

In merito al suo stato di salute, l'imputato affermava:

"Nel mese di febbraio di

quest'anno 2014 mi era stato diagnosticato un probabile tumore alla prostata. Ultimamente sono

andato presso l'ospedale di __________

ad eseguire una Biopsia alla Prostata. Visto il livello di infiammazione avrei dovuto controllare il

problema con delle analisi e

verifiche periodiche, la prima delle quali è stata eseguita nello studio del dottor __________ (...)"

(VI 10.04.2014, p. 4 allegato 1 Al 2).” (cfr. sentenza impugnata,

consid. I, pag. 6).

6. L'imputato è incensurato (AI 5).

Inchiesta

7. Alle ore 16:59 del

10 aprile 2014, durante un controllo della velocità sul territorio di __________,

la polizia cantonale rilevava - mediante apparecchio “Laser Trucam” n. 2667 -

che il veicolo Porsche 911 Turbo S Cabrio con targhe professionali __________

circolava alla velocità di 121 km/h (già dedotto il margine di tolleranza)

malgrado il prescritto limite di 60 km/h.

Il veicolo veniva, quindi, immediatamente fermato al posto di blocco

posizionato all’entrata autostradale direzione sud, dove il conducente veniva

identificato in AP 1.

Interrogato poco più tardi alla presenza di un difensore, il prevenuto

ha dichiarato di accettare le risultanze del rilevamento tecnico (cfr., per le

sue dichiarazioni sulla dinamica, verbale 10 aprile 2014, pag. 2 e 3, allegato all’AI

2).

8. Anche dinanzi al PP,

AP 1 ammetteva - nella sostanza - di essersi reso autore dell'eccesso di velocità registrato dall’apparecchio radar (cfr. verbale PP 11 giugno

2014, AI 8, pag. 2).

Alla fine dell’interrogatorio, il PP gli comunicava che i fatti

imputatigli configuravano un’infrazione alla LCStr ai sensi degli art. 90 cpv.

3 e 4 lett. b (recte lett. c) e che, pertanto, egli avrebbe proceduto a

promuovere l’accusa davanti alla competente Corte delle assise correzionali

(cfr. verbale citato, pag. 3).

Giudizio di primo grado

9. Nella fase

predibattimentale, la Difesa ha sostenuto che gli atti non erano completi

poiché difettavano dei documenti che comprovassero il corretto funzionamento

dell’apparecchio radar nonché l’abilitazione all’uso dell’operatore.

Nell’ambito di un esame preliminare giusta l’art. 329 CPP, il presidente della

Corte - con decisione 25 settembre 2014 - ha evaso la questione nei seguenti

termini:

il fascicolo ha da essere considerato completo ed allestito

correttamente, da consentire di prendere una decisione di merito. Non essendo stato sollevato alcun fondato dubbio sulla

funzionalità dell'apparecchio giustificante

un controllo approfondito, non vi è alcun motivo per rispedire l'incarto all'autorità istruttoria al fine di ulteriori controlli. Nulla osta pertanto alla

fissazione del dibattimento,

a cui le parti saranno citate con atto separato” (doc. TPC 11, pag. 5).

10. Con istanza probatoria

26 gennaio 2015, l’imputato ha chiesto alla Corte delle assise correzionali

l’assunzione dei seguenti documenti:

- il rapporto

dell’esame dell’apparecchio radar;

- la

fotografia dei dispositivi di sigillatura dell’apparecchio;

- il rapporto

delle riparazioni eseguite sull’apparecchio rilasciato dal METAS, se esistente;

altrimenti una dichiarazione ufficiale dello stesso METAS o

dell’istituto/specialista abilitato alle riparazioni che confermi la

circostanza (cfr. doc. TPC 16).

11. Il 9 febbraio 2015, la

segretaria della Corte delle assise ha chiesto via e-mail al sgtm. della

polizia cantonale __________ se - durante il periodo di validità del

certificato di verificazione dell’apparecchio radar in questione - “fossero

stati effettuati lavori di riparazione concernenti le parti importanti per la

misurazione” e se “vi sono state verifiche volte ad accertare la

corretta posa dei dispositivi di sigillatura” (cfr. doc. TPC 19).

Questa la risposta dell’app. __________, cui il sgtm. __________ aveva girato

la e-mail:

quale

responsabile delle apparecchiature presso il Reparto del Traffico, posso

garantire che il laser TruCam numero di serie TC002667 certificato METAS 427886

nel periodo indicato non subiva nessun tipo di riparazione. I sigilli che

garantiscono la taratura ufficiale dell'apparecchio erano e sono tuttora

intatti. I laser in questione funzionano bene e per questo motivo dal loro

arrivo presso il nostro reparto fino ad oggi non si sono mai verificati guasti

di nessun genere e non è possibile modificare nessun parametro per quanto

riguarda la misurazione della velocità” (cfr. doc. TPC 19).

12. Durante il

dibattimento, celebrato il 10 febbraio 2015, AP 1 - in via pregiudiziale - ha

lamentato la violazione del diritto di essere sentito chiedendo, in via

principale, la sospensione del dibattimento al fine “di avere l’accesso agli

atti in modo completo” e, in via subordinata, l’ammissione dell’istanza

probatoria già presentata alla Corte il 26 gennaio 2015.

L’imputato ha, al riguardo, spiegato che l’e-mail dell’app. __________ non

permetteva di dissipare i dubbi sul corretto funzionamento dell’apparecchio

(cfr. verbale dib. di primo grado, pag. 2).

Sia la richiesta di sospensione del dibattimento che l’istanza probatoria sono

state respinte dalla Corte di prime cure (cfr. allegato 1 al verbale dib. di

primo grado).

Sempre al dibattimento, l’avv. DI 1 ha prodotto un’e-mail da lui inviata il

giorno prima all’ing. __________, caposettore METAS, dal seguente tenore:

Egregio

Signor __________,

(…) avrei

bisogno che mi confermasse per iscritto (via e-mail è sufficiente) le

informazioni ricevute questa mattina e cioè che il radar in questione, il cui

certificato di verificazione 258-19284 rilasciato dal METAS in data 22.10.2013

(data della verificazione 18.10.2013) era valido fino al 31.10.2014, è stato

sottoposto a vostra verificazione ancora in data 4 giugno 2014 ed è

stata da voi rilasciato un nuovo certificato di verificazione valido fino al 30

giugno 2015.

Le chiedo anche se possibile di sapere il motivo per cui è stata fatta una

verificazione in data 04.06.2014 visto che la precedente era valida fino al

31.10.2014 (se è stata fatta una riparazione può indicare qual è stato il

difetto riscontrato e se lo stesso riguardava "parti importanti per la

misurazione")”

(cfr. doc. dib. 1, allegato al verbale dib. di primo grado).

L’e-mail è stata assunta agli atti.

13. Nel

merito, il giudice di prime cure ha accertato che il controllo della velocità

avvenuto tramite apparecchio “Trucam” era affidabile e che, pertanto, occorreva

concludere che l’imputato, quel giorno, avesse circolato alla velocità indicata

nell’AA:

chi utilizza un sistema di misurazione deve garantire che lo stesso

sia conforme ai requisiti legali e

che siano eseguite le procedure per il

mantenimento della stabilità della misurazione (principio dell'affidabilità e

della certezza giuridica). L'affidabilità di tali controlli di velocità

verrebbe vanificata se ad ogni imputato fosse consentito chiedere, per ogni singolo rilevamento,

addirittura la prova di

presunte mancate irregolarità, aprendo la strada ad un principio, contra legem, di inaffidabilità e di

incertezza giuridica. (…)

Si rilevi inoltre che questa Corte ha

comunque proceduto, per puro

scrupolo di diligenza, ad ulteriori accertamenti (cfr. e-mail del 9 febbraio 2015 al pt. 7; doc. TPC 19), volti a

riconfermare l'affidabilità dell'apparecchio laser TruCam numero di serie

TC002667, e meglio se l'apparecchio è stato oggetto di riparazioni tra l'ultima

verifica (ottobre 2013) e la scadenza della validità (ottobre 2014). La

risposta è stata negativa. Che, poi, il successivo collaudo sia avvenuto prima

della scadenza (giugno 2014), è del

tutto logico non dovendosi, di certo, attendere per forza l'ultimo giorno per sottoporre l'apparecchio

alle dovute verifiche. (…)

Nella fattispecie non si può che concludere che AP 1 quel giorno ha circolato alla velocità punibile di 121

km/h, dedotto il margine di

tolleranza, ovvero a ben 61 km/h oltre il limite consentito. L'apparecchio

Trucam n. 2667 si è dimostrato conforme alle prescrizioni delle

ordinanze di cui ai precedenti considerandi, ed ha superato la

procedura di verificazione, come accertato dal METAS nel suo certificato n. 258-19284. In

tale documento, il METAS certifica che

Considerandi

l'apparecchio è stato esaminato e

che, essendosi dimostrato corrispondente ai requisiti legali, può essere validamente impiegato per le misurazioni

ufficiali. Tale certificazione è stata valida fino al 31 ottobre 2014 (Al 6). (…).

In ogni caso, la misura nel caso di

specie è stata effettuata il 10 aprile 2014, dunque, ampiamente nei

tempi di validità” (sentenza impugnata, consid. 12-13, pag. 20-21).

Vista l’entità del superamento del limite di velocità, il primo giudice

ha ritenuto l’imputato autore colpevole di grave infrazione alle norme della

circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr.

Appello

14.

Come visto, con la

dichiarazione d’appello, la difesa ha prodotto l’e-mail 10 febbraio 2015 del

caposettore traffico, acustica e vibrazione del METAS (allegato F al doc. CARP

III).

In essa, l’ing. __________ ha così risposto alla precedente e-mail (menzionata

al consid. 12) dell’avv. DI 1:

possiamo

solo confermare le informazioni concernenti le date di rilascio dei

certificati. Non siamo a conoscenza del

motivo per il quale la polizia ticinese ha richiesto una seconda verifica

dell'apparecchio. I radar devono essere

verificati ogni anno. La verifica è valida per un anno. Se l'apparecchio viene

riparato o modificato dal fabbricante, l'apparecchio deve essere

nuovamente verificato”.

15.

Nella motivazione

scritta l’insorgente sostiene che i fatti sono stati accertati dal primo

giudice in modo incompleto poiché ciò che emerge dalla menzionata e-mail

dell’ing. __________ - e meglio che la polizia aveva chiesto una seconda

verifica dell’apparecchio - imponeva ulteriori accertamenti in punto al suo

corretto funzionamento:

A

tutt'oggi non è dato sapere il motivo per cui già ad inizio giugno 2014, ben 5

mesi prima della scadenza del certificato di verificazione disponibile (la

scadenza della prima certificazione era il 31 ottobre 2014) la polizia ticinese

abbia richiesto una seconda verifica.

Non è dato quindi nemmeno sapere se la verifica è avvenuta a seguito di una

riparazione, rispettivamente se l'eventuale riparazione abbia riguardato

"parti importanti per la misurazione", con conseguente verosimile

perdita di validità della certificazione.

Appare evidente che se l'apparecchio in questione avesse subito in giugno 2014

una riparazione rilevante ai fini dell'idoneità alla misurazione, sarebbe

necessario approfondire le cause del guasto, rispettivamente se le stesse

fossero già presenti in data 10 aprile 2014, giorno del rilevamento della

velocità del qui imputato” (motivazione d’appello, pag. 5).

A suo dire, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice:

non si vede alcuna logica ed alcun modo di procedere normale

nel sottoporre un apparecchiatura ad un collaudo (certamente costoso) a metà

circa del periodo di validità del certificato” (motivazione d’appello, pag. 8).

L’appellante sostiene, pure, che i dubbi sul corretto

funzionamento dell’apparecchio radar non possono essere fugati dall’e-mail

dell’app. __________:

L'attestazione

circa le possibili avvenute riparazioni nelle parti importanti per la

misurazione avrebbe semmai dovuto essere rilasciata dal METAS, sia perché

trattasi dell'istituto federale competente, sia per poter avere la necessaria

garanzia di indipendenza dal presente procedimento.

La constatazione dell'integrità della sigillatura avrebbe dovuto avvenire

mediante ispezione diretta, non sostituibile da una dichiarazione della

polizia” (motivazione d’appello, pag. 3-4).

In conclusione, l’insorgente sostiene che egli dev’essere

prosciolto dall’imputazione di grave infrazione alla LCStr per insufficienza di

prove.

16.

Chi utilizza un

sistema di misurazione deve garantire che esso sia conforme ai requisiti legali

e che siano eseguite le procedure per il mantenimento della stabilità della

misurazione (art. 3 cpv. 2 OOCCS-USTRA).

Perché un apparecchio radar possa essere impiegato per le misurazioni ufficiali

occorre in particolare che il METAS (o un altro ufficio legittimato) certifichi

che esso è stato esaminato e che si è dimostrato corrispondente ai requisiti

legali (cfr. art. 24 cpv. 1 e 2 OStrM, 6 cpv. 1 OStrMV e allegato 7 pto. 1

all’OStrM).

La verifica degli strumenti di rilevazione della velocità ha luogo ogni anno

(art. 6 cpv. 2 lett. a OStrMV).

In presenza di un valido certificato di verificazione del METAS, il rilevatore

di velocità può senz’altro essere ritenuto affidabile, a meno che non

sussistano ragionevoli dubbi sul suo corretto funzionamento (cfr. STF

6B_751/2010 dell’11 gennaio 2011, consid. 2.6; cfr. anche sentenza CARP

17.2013.217

del 16 aprile 2014, consid. 15.a).

17.

In concreto, risulta

dagli atti che l’apparecchio utilizzato dalla polizia durante i fatti qui in

esame è stato esaminato dal METAS il 18 ottobre 2013, dimostrandosi conforme ai

requisiti legali. Tale certificazione era valida fino al 31 ottobre 2014 (cfr.

certificato di verifica n. 258-19284, allegato 6 all’AI

2).

Diversamente da quanto sostenuto nel gravame, non sussistono - a mente di

questa Corte - elementi suscettibili di sconfessare ciò che si deduce dal

certificato del METAS, ovvero che l’apparecchio “Laser Trucam n. 0026676” era

rispondente ai requisiti legali e, pertanto, perfettamente funzionante.

Si rileva in primo luogo che, nel caso di specie, la misurazione è stata

effettuata il 10 aprile 2014 e, dunque, ampiamente nei tempi di validità della

certificazione dell’apparecchio.

Essa è stata inoltre proceduta da una prova di funzionamento e di allineamento

del sistema di rilevazione (cfr. formulario “controllo della velocità”, all. 5

all’AI 2).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il corretto funzionamento del

radar non può essere messo in dubbio dalla circostanza - deducibile dallo

scambio di e-mails tra l’avv. DI 1 e l’ing. __________ - secondo cui la

polizia, nonostante il suo certificato di validità scadesse 5 mesi più tardi, lo

ha sottoposto all’esame del METAS già il 4 giugno 2014.

Un tale assunto, diversamente dall’opinione della Difesa, non appare tanto

anomalo né deve giocoforza significare che l’apparecchio è stato oggetto di un

guasto o di una riparazione. L’invio dell’apparecchio al METAS prima della

scadenza del certificato di verificazione può avere ben altre spiegazioni: ad

esempio, può essere motivato dalla necessità per la polizia - dettata da

questioni organizzative - di fare revisionare tutti gli strumenti di uno stesso

tipo in un’unica occasione.

L’assenza di guasti e di riparazioni è, del resto, avvalorata dal responsabile

delle apparecchiature presso il reparto traffico della polizia, app. __________,

che ha confermato che il laser Trucam “numero di serie

TC002667 certificato METAS 427886”, nel periodo di

validità della certificazione, non aveva subito nessun tipo di riparazione e

che, pure, ha confermato che “i sigilli che garantiscono la taratura ufficiale

dell'apparecchio erano e sono tutt’ora intatti”.

In via abbondanziale, va, poi, ancora rilevato che l’appellante -

sin dall’inizio patrocinato da un avvocato - ha ammesso sia dinanzi alla

polizia che dinanzi al PP di aver commesso l’eccesso di velocità contestatogli

dall’accusa (cfr. verbale PS allegato all’AI 2, pag. 3 e verbale PP in AI 8,

pag. 2). Una tale ammissione senza riserve da parte dell’insorgente - in un

ambito nel quale si tende aprioristicamente a sminuire le proprie

responsabilità - conforta la conclusione secondo cui nessun sospetto incombe

sul corretto funzionamento del rilevatore di velocità.

Da quanto precede, discende che non sussistono dubbi sul fatto che, il 10

aprile 2014, l’apparecchio radar “Laser Trucam n. 0026676” era perfettamente

funzionante e che - come da esso rilevato - l’appellante ha circolato a __________

(su un tratto di strada in cui vigeva il limite di 60 km/h) alla velocità di

121.

km/h (dedotto il margine di tolleranza).

18.

Solo di transenna è,

poi, il caso di osservare che, diversamente da quanto sostenuto da AP 1 (cfr.

motivazione d’appello, pag. 2-4), il rifiuto di assumere le prove da lui

richieste con istanza probatoria 26 gennaio 2015 non configura una violazione

del suo diritto di essere sentito.

Il Tribunale federale ha, infatti, avuto modo di stabilire che se, per

principio, l'imputato ha diritto all'assunzione delle prove offerte, l'autorità

può procedere ad un apprezzamento anticipato di tali prove e rifiutarle nella

misura in cui le ritenga irrilevanti per il giudizio (DTF 125 I 127 consid.

6c/cc pag. 134, 124 I 208 consid. 4 pag. 211, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224

consid. 2.b; STF 6B_751/2010 dell’11 gennaio 2011, consid. 2.4 e seg.; STF 6P.218/2006 e 6S.486/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.4.1).

Ciò che è avvenuto sia in primo grado che in questa sede.

19.

Visto quanto precede e

ritenuta l’entità del superamento del limite di velocità a lui ascrivibile - di

ben 61 km/h su un tratto di strada in cui vigeva il limite massimo di 60 km/h -

AP 1 si è reso autore colpevole di grave infrazione alle norme della

circolazione giusta gli art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr (cfr. al riguardo i

consid. 3 e 4).

La decisione del primo giudice merita, pertanto, conferma.

Commisurazione della pena

20.

Essendo, come assodato,

imputabile all’appellante una grave infrazione alle norme della circolazione ai

sensi degli art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr, nessun rimprovero può essere

mosso alla pena detentiva di 12 mesi inflitta dal primo giudice, pena

corrispondente al minimo edittale.

Corretta - ritenuta, in particolare, l’incensuratezza dell’imputato - è pure la

sospensione condizionale di tale pena così come adeguata alla situazione

concreta è la fissazione di un periodo di prova di due anni.

Diverso è invece il discorso per la multa aggiuntiva di fr. 2'500.- inflitta

dalla prima Corte all’imputato in applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP.

Il citato disposto permette al giudice d’infliggere al condannato, oltre alla

pena condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale oppure

una multa ai sensi dell’art. 106 CP.

Il TF ha stabilito che il cumulo di pena sospesa e pena pecuniaria senza

condizionale o multa entra in linea di conto nei casi in cui, pur desiderando

concedere la sospensione condizionale della pena, non si vuole rinunciare - in

un’ottica di prevenzione generale e speciale - ad una sanzione tangibile per il

condannato. Il TF ha, inoltre, precisato che la combinazione delle due pene non

può condurre ad un aggravamento della pena complessiva né permettere una pena

supplementare e le pene combinate devono, prese complessivamente, essere

adeguate alla colpa dell’autore (DTF 135 IV 189 consid. 3.3; 134 IV 1 consid

4.5.2

e STF 6B_152/2007 del 13 maggio 2008, consid. 7.1.2; cfr. anche sentenze

CARP 17.2011.59 del 16 settembre 2012 consid. 8).

In concreto, rilevante per la questione è, in particolare, il fatto che AP 1

non ha precedenti di sorta. In particolare, il fatto che egli non ne ha - per

quanto risulta dagli atti - nemmeno per violazioni della LCStr. Ritenuta la sua

età (egli è nato nel 1957), la circostanza è di non poco conto: essa attesta,

infatti, che egli è sempre stato un conducente rispettoso delle norme della

circolazione e che l’eccesso di velocità di cui oggi risponde - pur se di

particolare gravità - rappresenta un deplorevole ma isolato episodio (in cui,

peraltro, l’autore è incorso in un tratto di strada rettilineo, con più corsie

unidirezionali e che immetteva nell’autostrada A2; cfr. AI 1).

In questo senso, dagli atti non emergono circostanze che impongano

- per una migliore prevenzione speciale (e generale) - di andare oltre la già

severa sanzione imposta dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr.

Non è, del resto, un caso che il primo giudice non abbia motivato

- se non con considerazioni del tutto generiche e senza alcun riferimento alle

circostanze del caso concreto - la sua decisione di cumulare la multa alla pena

detentiva.

In queste condizioni, cumulare alla pena detentiva una multa

significherebbe disattendere i principi ricordati dalla nostra Alta Corte, in

particolare, nelle DTF 135 IV 189 consid. 3.3 e 134 IV 1 consid. 4.5.2.

Oneri processuali

21.

Vista la conferma

della dichiarazione di colpevolezza e della pena principale, gli oneri

processuali di primo grado, per complessivi fr. 1’000.-, sono integralmente

posti a carico dell’appellante.

Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr.

800.

-, sono posti per 3/4 a carico dell’appellante e per il rimanente a carico

dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 80, 81, 398 e segg. CPP,

27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90 cpv. 3 e 4 LCStr,

42, 47 e segg. CP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente

accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per

avere circolato alla guida del veicolo Porsche 911 Turbo S Cabrio con applicate

le targhe professionali __________, alla velocità di 121 km/h (dedotto il

margine di tolleranza), malgrado il prescritto limite di 60 km/h, superando

quindi di almeno 61 km/h la velocità massima consentita.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena detentiva di

12 (dodici) mesi;

1.2.2. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- per il procedimento di

primo grado.

1.3. L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 700.--

- altri disborsi fr. 100.--

fr. 800.--

sono posti per 3/4 a carico dell’appellante e per 1/4 a carico

dello Stato.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Corte

delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.