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Decisione

17.2015.66

Infrazione aggravata alla LStup. Ruolo di corriere qualificato. Dolo eventuale sul quantitativo di sostanza. Commisurazione della pena

2 luglio 2015Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

i cui corsi non ha, tuttavia, frequentato spesso vista la “poca voglia di

studiare” di cui ha dato atto al dibattimento di appello (verb. dib.

d’appello, pag. 2).

4. AP 1 è incensurato

in Svizzera (AI 2).

Secondo le sue dichiarazioni, è questo il primo procedimento

penale in cui è coinvolto:

“ non ho precedenti penali, né in

Svizzera, né in __________, né in __________. È la prima volta che vengo

arrestato e che ho problemi con la giustizia” (MP AP 1 20 luglio 2014, AI 5,

pag. 3).

Circostanze dell’arresto, dichiarazioni dell’imputato e

sentenza di primo grado

5. Attorno alle 15.20

del 19 luglio 2014, le Guardie di Confine del valico di Ligornetto hanno

fermato e controllato la vettura Mini Cooper targata __________ ed intestata a

tale __________.

La vettura era guidata da AP 1.

Su di essa viaggiava, pure__________, risultata, poi, essere

legata sentimentalmente a AP 1.

Durante il controllo, le Guardie di Confine hanno rinvenuto, nel

portabagagli, un vano (che si apriva con un telecomando di cui AP 1 era in

possesso) al cui interno erano nascosti dieci pani di eroina dal peso lordo

complessivo di 5,6 kg.

Gli accertamenti esperiti dalla

polizia scientifica stabilivano che si trattava di 4'958.3 grammi netti di eroina con un grado di purezza variabile tra il 61 e il 71 % (AI 52) che,

secondo quanto indicato dal PP nella sua requisitoria sia al primo dibattimento

che in sede d’appello, avrebbero potuto diventare, dopo i tagli ormai usuali, almeno

30 chili che, venduti al prezzo corrente, avrebbero reso circa 3 milioni di

franchi.

6. Agli inquirenti AP 1

ha, da subito, ammesso di essere partito, in compagnia dell’ignara fidanzata,

dalla Serbia alla volta di Vicenza dove ha preso in consegna l’autovettura - al

cui interno era nascosto lo stupefacente - che avrebbe dovuto consegnare a

Colonia (D). Secondo le sue dichiarazioni, per tale trasporto gli era stato

promesso un compenso di 5’000.- Euro.

Se ha, da subito, ammesso di sapere che stava trasportando

stupefacente, AP 1 ha, anche, da subito e per buona parte dell’inchiesta,

dichiarato di ignorarne sia la natura che il quantitativo:

“ Vorrei precisare che la persona di

contatto di Belgrado, mi ha informato che nella vettura che avrei dovuto

recuperare, era nascosto della droga senza sapere la quantità e la sostanza

precisa” (PS AP 1 19 luglio 2014, AI 4, pag. 5);

“ Riconfermo che ero consapevole che

nell’auto sulla quale viaggiavo e in cui sono stato fermato ieri vi fosse

nascosta della droga. La persona che mi ha contattato a Belgrado (…) mi aveva

detto che dovevo portare la droga nascosta nell’auto fino in Germania (…) Mi ha

detto che avrei dovuto lasciare l’auto con la droga in Germania, ricevere il

mio compenso di EUR 5000.- e poi sarei ritornato in Italia con l’aereo a

riprendere la mia auto (…). Preciso che io non dovevo consegnare la droga a qualcuno,

ma lasciare l’autovettura in un certo posto, con il cellulare Samsung

all’interno e le chiavi dell’auto nascoste sulla ruota. (…) ribadisco che io

non sapevo che tipo di sostanza stupefacente stavo trasportando” (MP AP 1 20

luglio 2014, AI 5, pag. 3 e 6).

Al dibattimento di appello l’imputato ha, invece, dichiarato che,

secondo gli accordi presi, il compenso gli sarebbe stato dato, al suo rientro a

Belgrado, dall’albanese che gli aveva commissionato il trasporto:

“ da questo trasporto avrei guadagnato

Euro 5'000.- che mi sarebbero stati dati dall’albanese stesso al mio ritorno a

Belgrado. Oltre a quei 5'000.- Euro, mi era stato promesso che mi avrebbe

rimborsato le spese. Non mi sono stati dati anticipi” (verb. dib. d’appello,

pag. 3).

Il cambiamento di versione quanto alle modalità di incasso della

retribuzione pattuita non depone certo per l’attendibilità delle dichiarazioni

dell’imputato.

AP 1, alla fine dell’inchiesta, dopo avere precisato che la

proposta di trasportare droga gli era stata fatta circa un mese prima del

viaggio (PS AP 1 5 agosto 2014, AI 51, pag. 5), si è poi deciso ad ammettere

anche che, se è vero che egli non conosceva l’esatta natura dello stupefacente

che trasportava, è anche vero che egli sapeva che si trattava di eroina o di

cocaina:

“ Il mio contatto di Belgrado mi aveva

detto che nell’autovettura sarebbe stata nascosta droga, senza precisare il

tipo e quantitativo. Io sapevo che si trattava di droga “pesante”, ho pensato

eroina o cocaina, ma non una sostanza specifica, non sapevo neppure il

quantitativo (…)” (MP AP 1 10 settembre 2014, AI 79, pag. 2).

Nello stesso interrogatorio, AP 1

così ha descritto quanto successo, confermando che egli era ben cosciente di

stare partecipando, non solo ad un traffico di droga, ma anche ad un traffico

ben organizzato ed avente estensione internazionale:

“ Ribadisco di essere partito da

Krusevac (Serbia), a bordo della mia vettura VW Passat, unitamente alla mia amica __________, in data 17.07.2014.

Successivamente abbiamo raggiunto Belgrado (…). Il giorno seguente siamo

partiti alla volta dell'Italia, passando dalla Croazia e dalla Slovenia,

raggiungendo Padova, dove ci siamo incontrati con due miei amici (di cui non

voglio fornire le generalità) e dove ho lasciato la mia macchina, prendendo in consegna la

"Mini Cooper". A Padova siamo andati tutti e quattro (io, __________ e i

miei due amici) a bere qualcosa al bar "__________". La mia amica __________ è poi stata

accompagnata da uno dei miei due amici (quello più giovane) nella casa in cui

avremmo pernottato, mentre io sono andato con l'altro mio amico (quello meno giovane) a Vicenza (io

con la mia macchina e lui con la "Mini Cooper").

A

Vicenza, abbiamo posteggiato la mia Volkswagen ed io ho preso la Mini Cooper.

Ci siamo incontrati con una terza persona che era la prima volta che vedevo e

che non conosco, alla quale ho consegnato la "Mini Cooper". Questa

persona ha preso tale autovettura, si è assentato per circa 4/5 ore e poi me

l'ha riconsegnata e io l'ho personalmente riportata a Padova, mentre il mio

amico (quello meno giovane) guidava la mia. A questo momento sapevo che nella

"Mini Cooper" che mi era stata consegnata era nascosta la droga che

avrei dovuto trasportare in Germania (Colonia) con tale autovettura.

Dopo

essere ritornato da Vicenza a Padova (quindi dopo aver preso in consegna la

"Mini Cooper" con la droga), mi sono recato nell'appartamento in cui

stava dormendo __________ e il giorno seguente ci siamo rimessi in viaggio per

raggiungere Colonia. Alla dogana di Ligornetto siamo però stati fermati,

controllati ed in seguito arrestati avendo le guardie di confine scoperto

l'eroina occultata nel bagagliaio della "Mini Cooper"” (MP AP 1 10

settembre 2014, AI 79, pag. 2 e 3).

7. Al PP che gli

chiedeva di spiegare i motivi per cui aveva accettato di trasportare droga, AP

1 ha risposto di averlo fatto per problemi finanziari:

“ se ho commesso questa sciocchezza

per la quale mi ritrovo qui oggi è perché avevo bisogno di denaro e per

trasportare questa droga mi sono stati promessi EUR 5'000.-” (MP AP 1 20 luglio

2014, AI 5, pag. 2).

Tuttavia, i primi giudici, subito dopo avere annotato queste

dichiarazioni, hanno messo in evidenza circostanze che indicano che, in realtà,

l’imputato conduceva una vita che non avrebbe potuto permettersi se, davvero,

egli avesse vissuto in ristrettezze:

“ In merito alla situazione

finanziaria e ai soggiorni all’estero, dai verbali resi da __________ e da AP 1,

è emerso come quest’ultimo viaggiasse spesso, sia all’interno dei vari paesi

balcanici che nell’Europa occidentale. Egli ha raccontato di una vacanza in

Olanda di svariate settimane nel corso del mese di febbraio 2014, e di una

vacanza con la compagna __________ in Spagna nella seconda metà di maggio 2014.

Sono pure emersi

ulteriori viaggi dell’imputato in Italia e Germania, trasferte a suo dire

collegate al commercio di auto. Interrogato su tali viaggi AP 1:

“ Nel mio verbale del 20.07.2014 ho

dichiarato di aver trasportato droga siccome avevo bisogno di soldi. Nel corso

dei miei verbali è poi emerso che nel corso del corrente anno abbia sostenuto

un soggiorno di 3 settimane in Olanda per “turismo” e come abbia potuto

soggiornare in Spagna una decina di giorni, 3 dei quali in compagnia della mia

compagna. Senza dimenticare come ho poi provveduto ad organizzare il suo

rientro in Serbia spendendo solo per questo quasi 500.- Euro. Gli interroganti

mi fanno notare come questa mia disponibilità di denaro mal si sposi con la mia

condizione di studente che fatica ad arrivare alla fine del mese.

D: Cosa dice in

merito?

R: (…) ho vinto

del denaro con scommesse sportive – Betting Exchange. Con queste vincite ho

potuto fare fronte a queste spese.

D: in totale

quanto ritiene di aver vinto con queste scommesse?

R: Negli ultimi 2

anni più o meno tra gli 80'000 e il 100'000 euro in società con il mio amico.

A domanda degli

interroganti rispondo che posso comunque dire di essere in attivo di diverse

migliaia di euro. Questi soldi vinti magari però li spendevo subito in serate

in discoteca o altri divertimenti” (VI 19.08.2014, p. 7 e 8. AI 60)” (sentenza

impugnata, consid I, pag. 5 e 6).

Al dibattimento di appello, AP 1 ha, invece, fornito una diversa versione

sui suoi viaggi all’esterno:

“ A domanda del PP che mi chiede di

spiegare i viaggi che facevo all’estero in compagnia della mia amica, spiego:

- in Olanda sono

stato da solo. Ero invitato da amici che mi hanno ospitato e quindi in quel

Paese non ho avuto costi né per il vitto né per l’alloggio e ho preso, per

andarci, un volo low cost;

- a Barcellona

sono andato da un amico di mio padre e ho finanziato il viaggio e il soggiorno

con i soldi che mi sono stati dati da un mio cugino per un favore che gli avevo

fatto: mi aveva dato Euro 2'000.- per avergli fatto un favore. Lui è

commerciante di macchine. Io gli ho preso una macchina e l’ho portata in

Montenegro dove l’ho targata. Si trattava di una Passat che lui aveva comprato

a buon prezzo in Germania e che avrebbe poi potuto rivendere ad un prezzo molto

superiore” (verb. dib. d’appello, pag. 3).

Questi importanti cambiamenti di versione dimostrano, una volta di

più, come egli abbia mentito agli inquirenti e ai giudici e come le sue

dichiarazioni siano, perciò, inaffidabili.

8. Rilevato come la

fattispecie adempia pacificamente il reato di infrazione aggravata alla LStup,

per la commisurazione della pena, dopo avere correttamente ricordato i principi

giurisprudenziali applicabili, i primi giudici hanno svolto le seguenti

considerazioni:

“ 13.

Nella

fattispecie, la Corte

ha ritenuto una colpa oggettiva grave, determinata principalmente in termini di

messa in pericolo della salute pubblica. Anche se, come visto, quello dei

quantitativi non è l’unico criterio, appare ovvio che più droga si mette in

commercio maggiormente il bene protetto è violato. Cosicché non è la quantità

lorda della droga trasportata ad essere determinante, ma il quantitativo netto

di eroina trasportata e destinata al mercato degli stupefacenti, e meglio 3272 grammi di sostanza pura. Aggiungasi che, nella classifica di pericolosità delle varie droghe, stilata

dalle principali riviste mediche mondiali, l'eroina occupa il primo posto (cf: http://www.sostanze.info/immagine/famosa-classifica-lancet-ma-completa-dei-sub-dati).

In merito al

ruolo assunto dall’imputato nel traffico di cui in rassegna, in assenza di più

rassicuranti accertamenti, peraltro assai difficili da esperire in fattispecie

del genere allorquando viene fermato soltanto il trasportatore in quanto

incappato in un casuale controllo, la Corte si è attenuta alle dichiarazioni

dell’imputato e lo ha quindi ritenuto un semplice corriere al soldo di

un’organizzazione criminale senza scrupoli i quali membri gli hanno, per

finire, impedito di raccontare tutto quello che sa, limitandosi a riferire

delle proprie responsabilità. A ciò aggiungasi che ha agito, anche se con un

ruolo subalterno, all’interno di un’organizzazione criminale dedita alla

vendita di droga all’ingrosso, su scala internazionale. Per tacere del fatto

che non si è fatto alcuno scrupolo nel coinvolgere la sua ignara compagna, una

madre innocente che, prima di poter chiarire la sua posizione, è stata

incarcerata per oltre un mese e mezzo. Egli ha così accettato di metterla in

pericolo, usandola, nella convinzione che, in coppia, sarebbe più facilmente

scampato ad eventuali controlli, come mezzo per non destare sospetti. Ha, in

altri termini, giocato con la sua libertà in maniera egoistica, da persona

senza scrupoli.

14.

Quanto

all’aspetto soggettivo, la sua colpa non è meno grave: egli non è un

tossicodipendente ed ha agito per puro scopo di lucro, anche se il compenso di

CHF [recte: Euro] 5'000.-- non è parso, almeno

stando alle sue dichiarazioni, particolarmente elevato se lo si confronta con

il valore effettivo dello stupefacente sul mercato al dettaglio. Sul fatto di

aver trasportato droga, il dolo è risultato diretto perché egli stesso ha

dichiarato che sapeva che stava trasportando della droga pesante. Il dolo

eventuale è stato ritenuto soltanto sui quantitativi di stupefacente, nella

misura in cui non è emerso che sia stato lui a caricare la vettura,

rispettivamente che abbia preso in consegna direttamente i pani trasportati.

D’altro canto nemmeno l’imputato può, a tale riguardo, vantare attenuanti per

il fatto che egli si sarebbe fatto un’idea sbagliata dei quantitativi vista

l’entità modesta del suo compenso, poiché, se davvero avesse avuto dubbi in

merito alla quantità di droga trasportata, nulla gli avrebbe impedito di

azionare il telecomando e, quindi, verificarla. In realtà, AP 1 non si è fatto

alcuno scrupolo sull’entità della messa in pericolo della salute pubblica.

15.

Sui motivi a

delinquere, egli stesso ha riferito che i vari viaggi in Europa, l’ultimo dei

quali neanche molto prima di quello oggetto del presente procedimento, se li

finanziava lui mediante il provento della sua attività di scommettitore. Oltre

a ciò va rilevato che egli poteva contare su una borsa di studio di 135 EURO al

mese e di un aiuto mensile di 200/300 EURO fornitogli dalla madre, con il che

non aveva certo economicamente bisogno di mettersi nel traffico di

stupefacenti. La documentazione prodotta agli atti dalla difesa, al

dibattimento, attestante l’esistenza di mutui a carico della famiglia, nulla muta

alla circostanza che, nei fatti, l’imputato non viveva certo nell’indigenza. A

parte il fatto che i mutui sulla casa vengono concessi unicamente a chi ha i

mezzi per farvi fronte, forza è costatare come l’imputato ha beneficiato, e

beneficia tutt’ora, di importanti aiuti finanziari da parte dei suoi

famigliari, i quali, nella misura in cui si sono assunti gli oneri finanziari

della difesa di fiducia e già hanno avuto i mezzi per venire a fargli visita in

carcere (verbale interrogatorio dibattimentale a pag. 7), dimostrano di godere

di un discreto tenore di vita. In realtà l’imputato viveva in modo molto più

agiato rispetto ai giovani del suo paese, tanto che era pure iscritto quale

studente presso un’università privata, viaggiava molto e pagava lui tutte le

spese. Del resto anche la sua compagna lo ha definito qualcuno di benestante.

Ne discende che non soltanto l’indigenza da lui pretesa quale motivo alla base

del suo coinvolgimento nel traffico di eroina, non è stata provata, ma è pure

stata categoricamente smentita dagli atti.

Per quel che è

degli aspetti personali, AP 1 non è certo uno sprovveduto, ha un curriculum

scolastico di tutto rispetto e un’intelligenza di base certamente buona. Dalla

sua vita anteriore non emergono infatti circostanze che potrebbero in qualche

modo attenuare la colpa. Non si registrano né un vissuto particolarmente

difficile, né circostanze particolarmente meritorie. In definitiva, detto che

l’assenza di precedenti è un fattore neutro nella commisurazione della pena, a

favore dell’imputato, la Corte ha ritenuto che ha agito in un’unica occasione,

con il ruolo limitato di corriere senza potere decisionale né iniziativa

autonoma, il fatto che la droga, destinata all’estero, non è finita sul

mercato, nonché una discreta collaborazione, in maniera maggiore rispetto a

quanto riferito dal PP in arringa, anche se limitatamente alle sue

responsabilità, peraltro assai difficili da negare.

Tutto ben

ponderato, la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva di sei anni, così come

proposto dalla pubblica accusa” (sentenza impugnata, consid. 13-15, pag.

14-16).

Appello

9. Con il suo appello, AP

1 chiede che la pena detentiva inflittagli in primo grado - che egli, con

riferimento a casi analoghi, ritiene “iniqua, eccessiva e sproporzionata”

- venga ridotta e contenuta in tre anni (da porre al beneficio della

sospensione condizionale parziale) sostenendo che:

- benché

rilevante, il quantitativo di stupefacente trattato non è l’unico criterio da

prendere in considerazione per la commisurazione della pena, ricordato peraltro

che, quanto più esso è grande, tanto meno proporzionale può essere l’aumento

della pena;

- non è stata

sufficientemente considerata la collaborazione da lui prestata agli inquirenti,

davanti ai quali ha ammesso fin da subito le proprie responsabilità,

rinunciando a rivelare altri dettagli soltanto per paura della reazione

dell’organizzazione nei confronti della sua famiglia;

- il

coinvolgimento di __________ non può essere considerato un’aggravante nella

misura in cui egli ha fin dall’inizio riferito dell’estraneità dell’amica alla

quale nega di essersi accompagnato al fine di crearsi un alibi;

- la conclusione

della prima Corte che ha riconosciuto il dolo eventuale in relazione ai

quantitativi di droga trasportati è errata e, quand’anche si volesse ritenere un

suo dolo eventuale a tal riguardo, esso non potrebbe che essere considerato di scarsa

intensità, non da ultimo poiché, in base al ridotto compenso promessogli, egli

non poteva immaginare che stava trasportando un quantitativo tanto ingente;

- siccome il

semplice trasportatore non deve subire il rigore che la giustizia riserva al

venditore al dettaglio, non può essere seguito il ragionamento del PP secondo

cui il quantitativo trasportato equivale, una volta tagliato, a 30 kg di sostanza stupefacente che, venduta al dettaglio, frutterebbe 3 milioni di franchi;

- occorre

adeguatamente considerare la sua difficile vita anteriore, la sua giovane età, la

sua incensuratezza, il suo disagio economico, il fatto che la droga non è

finita sul mercato, la carcerazione preventiva da lui subita e il buon

comportamento tenuto in carcere, la sua particolare sensibilità alla pena da

scontare lontano da casa e dai suoi cari così come le conseguenze della

condanna in materia di diritto degli stranieri (verosimile divieto d’entrata in

Svizzera e poi nello spazio Schengen per una quindicina di anni).

Considerandi

Il patrocinatore dell’appellante

conclude rilevando che, pur se la pena equa per il suo cliente si attesterebbe

sui 4 anni, egli, per scrupolo di patrocinio, chiede la condanna ad una pena

detentiva di 3 anni, parzialmente sospesa.

10.

L’infrazione aggravata

alla LStup (art. 19 cpv. 2 LStup) - che si realizza, tra l’altro, se l’autore

sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di

stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la

salute di parecchie persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che è

oggettivamente dato, in caso di eroina, già per quantitativi, presi nel loro

complesso, di 12 grammi (DTF 122 IV 360 consid. 2a; 120 IV 334

consid. 2a; 114 IV 164 consid. 2; 111 IV 100 consid. 2; 112

IV 109 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b;6B_294/2010

del 15 luglio 2010 consid. 3.3.2;6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.1;6P.149/2006,6S.336/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 7.3;

Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28),

Berna 2007, ad art. 19 LStup, n. 81; Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. II, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg., pag. 916 segg.) - è punita con una pena detentiva non inferiore a un anno, cui

può essere cumulata una pena pecuniaria.

Il giudice può attenuare liberamente la pena,

se l’autore è tossicomane e l’infrazione era destinata a finanziare il proprio

consumo di stupefacenti (art. 19 cpv. 3 lett. b LStup).

11.

Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

La pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della

colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5) che, a sua volta, va determinata

partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In

questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità

dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del

precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività

illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponenten; DTF 129 IV 6

consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità, nonché l’intensità

della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà

dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della

situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni

d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre

1998.

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale

militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.

1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),

il giudice deve indicarne la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato

dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV

55.

consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena

ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente),

ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della

reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi

familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del

comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV

6.

consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;

6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

12.

Occorre,

dunque, valutare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti

commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive

dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad

esaminare gli aspetti soggettivi del reato (subjektive Tatkomponenten).

Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai

reati e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a

ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le

circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

12.1

a. In concreto,

qualificante la colpa di AP 1 è, anzitutto, il quantitativo di droga da lui

importato, ovvero poco meno di 5 kg netti di eroina con un grado di purezza

compreso tra il 61% e il 71%. Si tratta di un quantitativo importante che

supera ampiamente (di oltre 250 volte) la quantità minima richiesta per

l’applicazione del caso grave (che, come visto, si configura oggettivamente, a

partire dai 12 grammi di eroina pura) ed è tale da mettere in pericolo la vita

di molte persone, ritenuto, peraltro, come l’eroina sia una droga pesante,

particolarmente pericolosa (DTF 109 IV 45).

Va, a questo proposito, ricordato che, secondo la giurisprudenza

del TF, nell’ambito di infrazioni alla LStup, il pericolo rappresentato dal

quantitativo e dalla natura dello stupefacente è un elemento di sicuro rilievo

nella determinazione della colpa dell’autore, anche se non preponderante (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; 118 IV 342 consid. 2c; STF 6B_1040/2009

del 13 aprile 2009 consid. 2.1;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 3.2). Se infatti è vero che più la quantità di droga si allontana dal

limite a partire dal quale si è in presenza di un’infrazione aggravata alla

LStup, più tale fattore perde di importanza per la commisurazione della pena, è

anche vero che essa ricopre una valenza non trascurabile nella misura in cui

maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato, maggiore è il numero

delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV

193.

consid. 2b/aa; 121 IV 202 consid. 2d/cc; 119 IV 180;

118.

IV 342 consid. 2b; STF 6B_843/2014 del 7 aprile 2015 consid. 1.1.1;

6B_632/2014 del 27 ottobre 2014 consid. 1.2;6B_558/2011 del 21 novembre 2011

consid. 3.4;6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3;6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1). A

proposito del grado di purezza della sostanza, va detto che, se è vero che esso

è rilevante per calcolare il quantitativo di sostanza pura e, quindi, per

stabilire se si è in presenza di un’infrazione aggravata o meno, esso è irrilevante

per la determinazione della gravità della colpa, a meno che si possa stabilire

che l’autore voleva trafficare sostanza particolarmente pura o particolarmente

diluita (DTF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b; STF 6B_1040/2009 del

13.

aprile 2010 consid. 2.2.1), ciò che, in casu, non è possibile fare.

b. Sempre dal profilo

oggettivo, la colpa di AP 1 è aggravata dalla dimensione internazionale del

traffico a cui egli ha partecipato importando la droga dall’Italia alla

Svizzera. Il TF ha già avuto modo di stabilire che l’importatore di droga deve

spendere maggiori energie criminali rispetto a colui che trasporta sostanze

stupefacenti all’interno dei confini nazionali, sia poiché quest’ultimo si

espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo casuale,

sia poiché l’importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi

rispetto al mero trasporto all’interno dei suoi confini (STF 6B_265/2010 del 13

agosto 2010 consid. 2.3;6B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1;6B_10/2010

del 10 maggio 2010 consid. 2.1).

c. Sempre in senso

aggravante, va tenuto conto del fatto che AP 1 non ha agito autonomamente,

bensì come membro di un’organizzazione criminale dedita al traffico

internazionale di stupefacenti.

Secondo la giurisprudenza, in un contesto del genere, occorre

tener conto della posizione dell’autore in seno all’organizzazione, dovendosi considerare

in senso attenuante il suo ruolo di semplice trasportatore privo di

qualsivoglia potere decisionale od organizzativo.

In concreto, se è vero che, in assenza

di un appello della Pubblica Accusa, questa Corte è vincolata all’accertamento

operato dai primi giudici secondo cui AP 1 ha agito quale semplice

trasportatore, è anche vero che dagli atti emerge con chiarezza che egli è

stato un corriere “qualificato”

ritenuto come egli godesse della fiducia degli organizzatori del traffico, non

solo o non tanto perché essi gli hanno affidato un ingentissimo quantitativo di

sostanza di ottima qualità e dall’elevatissimo valore di mercato, ma

soprattutto perché - diversamente da quanto avviene di norma con i classici

“muli” (cui viene normalmente consegnato un telefono cellulare su cui sono poi

gli organizzatori a chiamare) - essi gli hanno fornito il numero di telefono

della persona che aveva la vettura con la droga affinché egli potesse mettersi

direttamente in contatto con lei (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3). Un tale modo di procedere mette potenzialmente in pericolo

l’organizzazione e non può che venire assunto soltanto nei confronti di una

persona degna di fiducia. A conferma del ruolo qualificato di AP 1 agli occhi

degli organizzatori - e, di riflesso, della giustizia - vi è il fatto che essi,

invece di farlo pervenire in altro modo ai destinatari del carico (ad esempio,

inviandolo per posta o per corriere separato), gli hanno affidato anche il

telecomando che apriva il vano in cui era nascosta la droga all’interno della

vettura, assumendosi così il rischio - che, visti gli interessi in gioco, deve

evidentemente essere stato ritenuto minimo - che egli si appropriasse (anche

soltanto di parte) dello stupefacente. Trattasi di un’ulteriore comprova della

particolare fiducia di cui l’imputato godeva in seno all’organizzazione.

Fiducia, del resto, che si è rivelata essere stata ben riposta, ritenuto come AP

1.

abbia taciuto sui nomi degli altri implicati nel traffico.

A titolo abbondanziale, si osserva che la fiducia

era reciproca nella misura in cui l’imputato è partito senza avere ricevuto

alcun anticipo sul compenso pattuito (rispettivamente sul rimborso spese), dimostrando

così di confidare nella lealtà dell’organizzazione nei suoi confronti.

d. Quale fattore attenuante, va considerato che AP 1 ha effettuato un

unico trasporto e ha, così, infranto la legge in un’occasione isolata.

e. Analogamente, va

considerato che la droga non è finita sul mercato, anche se non va trascurato

che ciò è avvenuto soltanto grazie

all’intervento e al sequestro operato dalle Guardie di Confine.

12.2

a. Dal

profilo soggettivo, va considerato, a parziale beneficio dell’appellante, che,

se ha agito con dolo diretto quanto al fatto di stare trasportando droga

pesante (per finire egli ha ammesso che ne era perfettamente consapevole, pur

non conoscendo la natura esatta dello stupefacente; cfr. MP AP 1 10 settembre

2014, AI 79, pag. 2), il suo dolo deve essere ritenuto soltanto eventuale in

relazione al quantitativo di sostanza trasportato (STF 6B_611/2010 del 26

aprile 2011 consid. 3.3;6B_238/2009 dell’8 marzo 2010 consid. 5.6;6S.233/2003

del 4 novembre 2003 consid. 4.3; con specifico riferimento al trasporto di

droga, cfr. sentenza CARP 17.2011.122 del 18 gennaio 2012 consid. 17 e STF

6S.676/1994 del 3 novembre 1995 consid. 1 e/cc, citata in sentenza CCRP

17.2002.56

del 6 maggio 2003 consid. 22 lett. h nonché in Wiprächtiger/Keller,

Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2013, ad art. 47 CP, n. 116, pag. 923, in cui il TF ha avuto modo di rinviare una causa all’autorità cantonale per non avere questa

considerato che l’imputato aveva agito con dolo meramente eventuale, non

diretto).

b. Secondo costante

giurisprudenza (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6B_390/2010 del 2

luglio 2010 consid. 1.1;6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1;6S.21/2002

del 17 aprile 2002 consid. 2c), va, sempre dal profilo soggettivo, differenziato

il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da

quello di colui che traffica (o partecipa ad un traffico) unicamente per motivi

di lucro. AP 1, così come da egli stesso dichiarato (PS AP 1 19 luglio 2014, AI

4, pag. 10), non è un consumatore di stupefacenti (fatta eccezione per un po’

di marijuana; PS AP 1 19 luglio 2014, AI 4, pag. 10) e, pertanto, non si è

prestato a trasportare droga per garantirsi il suo personale consumo, ma solo a

fini di lucro (ovvero contro un compenso - promesso ma mai ottenuto - di

5'000.- Euro, oltre al rimborso delle spese legate alla trasferta; cfr. verb.

dib. d’appello, pag. 3).

Egli ha sostenuto di avere agito spinto dalle difficoltà

finanziarie in cui versava, menzionando, in particolare, un mutuo ipotecario di

25'000.- Euro che gravava sulla madre e un suo debito personale di 7'000.- Euro

(verb. dib. d’appello, pag. 2-3).

Questa Corte - in armonia con i primi giudici (sentenza impugnata,

consid. 15, pag. 15) - non ha creduto che AP 1 vivesse in ristrettezze

economiche.

Anzitutto, perché egli risulta avere compiuto diversi viaggi

all’estero (in particolare, in Olanda e in Spagna), facendosi, in alcuni casi,

accompagnare dall’amica __________ di cui pure copriva le spese. Ciò dimostra,

a non averne dubbio, che - diversamente da quanto da lui preteso - l’imputato

non era sprovvisto di mezzi finanziari. Nel corso del procedimento penale, egli

ha tentato di spiegare come aveva finanziato tali viaggi. La Corte ha,

tuttavia, dovuto constatare che in relazione a tali soggiorni, egli ha mentito

nella misura in cui durante l’inchiesta aveva sostenuto di avere finanziato

quei viaggi con il provento delle scommesse (PS AP 1 19 agosto 2014, AI 60,

pag. 7 e 8), mentre al dibattimento di appello ha detto di avere pagato il viaggio

a Barcellona con dei soldi (2'000.- Euro) che gli aveva dato suo cugino in

cambio di un favore che lui gli aveva fatto e di avere, per il viaggio in

Olanda, speso poco visto che vi si è recato con un volo low cost ed è poi stato

ospite di amici (verb. dib. d’appello, pag. 3),

Neppure convince la tesi secondo cui AP 1 avrebbe delinquito per

racimolare il denaro necessario per rimborsare il suo debito. Infatti, se

davvero fosse stata quella la ragione (o una delle ragioni) che lo hanno spinto

a trasportare la droga, egli non avrebbe sperperato i 2’000.- Euro che, secondo

la sua ultima versione, aveva ricevuto (in cambio del

succitato favore) dal cugino per trascorrere un periodo di villeggiatura

a Barcellona in compagnia dell’amica, ma avrebbe utilizzato quel denaro per

rimborsare parte del suo debito.

Neppure è verosimile che egli fosse in pensiero per l’ipoteca

della madre. Da un lato, perché la concessione stessa del mutuo ipotecario da

parte della banca dimostra che la madre dell’imputato dispone di reddito o di

sostanza sufficienti per farvi fronte, ciò che è reso ancor più verosimile dal

fatto che, oltre alla pensione, la donna risulta disporre dei proventi della

boutique di moda che gestisce che le permettevano, peraltro, per stessa

ammissione dell’imputato (che, in proposito, è nuovamente caduto in

contraddizione), di fornirgli mensilmente un aiuto che egli ha stimato in 200.-

- 300.- Euro (PS 19 luglio 2014, AI 4, pag. 3) e che le hanno poi permesso di

sopportare, per un certo periodo, le spese per la sua difesa di fiducia e

quelle del viaggio per venire a rendergli visita in carcere. Dall’altro, perché

se davvero fosse stata quella la sua preoccupazione, egli avrebbe consegnato i

2'000.- Euro ricevuti dal cugino alla madre per aiutarla a far fronte ai suoi

oneri ipotecari, anziché usarli per finanziare un viaggio - a suo dire, di

svago - a Barcellona. O, meglio ancora, avrebbe

utilizzato parte degli ingenti guadagni di cui ha parlato il 19 agosto 2014 (AI

60, pag. 7 e 8) per estinguere il debito ipotecario della madre.

Inutile dire che, in realtà, sul tema -

cioè sul motivo a delinquere - l’appellante ha costantemente mentito. E lo ha

fatto sia agli inquirenti, sia a questa Corte.

Ad ulteriore dimostrazione che egli aveva disponibilità di denaro

concorre pure il fatto che egli, pur non avendo ricevuto alcun anticipo sul rimborso delle spese, è riuscito a partire per il

viaggio qui in discussione.

Ne deriva l’accertamento che egli ha agito per finanziare il suo

alto tenore di vita. E ciò nonostante egli

godesse di una situazione economica migliore rispetto a quella della media dei

suoi connazionali, ritenuto come beneficiasse di una borsa di studio, di vitto

e alloggio gratuiti nel campus universitario, di aiuti finanziari da parte

della madre e, evidentemente, di altre fonti di

denaro che non sono note.

c. Qualifica, poi, la

colpa soggettiva di AP 1 la spregiudicatezza da lui dimostrata nel non essersi

fatto alcuno scrupolo a coinvolgere nel suo sciagurato viaggio l’ignara

compagna __________ - madre di due figli, di cui il più giovane ancora a carico

- che ha dovuto subire circa un mese e mezzo di carcerazione preventiva prima

di riuscire a dimostrare la sua completa estraneità ai fatti. Egli non ha

esitato a mettere in pericolo l’amica al solo scopo di inscenare

una situazione (il viaggio di piacere di una coppietta) che rendesse

meno sospetto il suo passaggio di frontiera.

12.3

a. AP 1 non può dedurre

particolari elementi attenuanti dalla sua situazione personale se non,

genericamente, il fatto che egli proviene da una realtà economicamente meno

fortunata della nostra. Dalla sua vita anteriore non emergono altre circostanze

di cui si possa, in qualche modo, tener conto in senso attenuante: non si

registra, infatti, né un vissuto particolarmente tragico, né circostanze particolarmente

meritorie (basti pensare al suo percorso scolastico e professionale) che

potrebbero essere considerati a suo favore.

La vita anteriore di AP 1 costituisce, anzi, una circostanza

aggravante. Il suo curriculum evidenzia una scarsa applicazione agli studi che

ha avuto la fortuna di poter intraprendere anche grazie alla borsa di studio

concessagli. La sua personalità denota, poi, una poco lodevole propensione al

facile guadagno se solo si pon mente all’attività da lui intrapresa nell’ambito

delle scommesse che, seppur legale, non è certo dimostrazione di un suo

particolare impegno sul piano lavorativo.

b. Nemmeno egli può

trarre benefici dal suo comportamento processuale. Se è vero che è diritto di

ogni imputato di non collaborare con gli inquirenti, è anche vero che chi

decide di avvalersi di tale facoltà non può pretendere sconti di pena che,

invece, vanno accordati a chi collabora con la polizia. La collaborazione che AP

1.

ha fornito agli inquirenti - contrariamente a quanto ritenuto dai primi

giudici che l’hanno considerata “discreta” (sentenza impugnata, consid.

15, pag. 16) - è rimasta ai minimi termini, essendosi egli limitato ad

ammettere quanto era ormai (viste le risultanze istruttorie) impossibile negare

(e andando oltre soltanto nella misura in cui ha ammesso di essere stato al

corrente che stava trasportando droghe pesanti) ed essendosi ostinatamente

rifiutato di fornire i nomi delle persone coinvolte con lui nel traffico (cfr.,

al proposito, la reazione da lui avuta al dibattimento di appello durante il

quale ha tenuto a puntualizzare, all’indirizzo della presidente che stava

verbalizzando che lui, a differenza della compagna, non riconosceva __________,

che lui non aveva detto quello ma soltanto che non conosceva “la persona che

__________ ha riconosciuto nella foto”; cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3).

Pur volendo credere alle ragioni di questa scelta addotte dall’imputato (ovvero

la paura per l’incolumità di madre e sorella), non può essere ritenuto che la

collaborazione da lui prestata abbia assunto un’intensità tale da giustificare

un’attenuazione della pena.

c. Nemmeno può essere

considerata a favore dell’imputato l’assenza di precedenti, l’incensuratezza

essendo un elemento neutro per la commisurazione della pena (cfr. DTF 136 IV 1

consid. 2.6.2).

d. Nulla AP 1 può

derivare a suo favore dalla sua relativamente giovane età al momento dei fatti,

ritenuto che, a 25 anni e 8 mesi, egli avrebbe dovuto essere già in grado di

valutare e comprendere i rischi che si assumeva e il danno sociale creato con

il traffico di stupefacenti.

e. Pur se la situazione

gli è pienamente addebitabile - avendo egli liberamente e consapevolmente

scelto di delinquere in un Paese lontano dal suo - questa Corte ha ritenuto, a

favore dell’imputato, una certa sensibilità alla pena ritenuto come egli la

dovrà scontare lontano da casa. Questo fattore ha, tuttavia, avuto un peso

minimo nella commisurazione della pena nella misura in cui i famigliari

dell’imputato gli hanno già reso visita in carcere (verb. dib. d’appello, pag.

3) e non v’è ragione di credere che essi non torneranno, seppur con una

frequenza non elevatissima, a trovarlo.

12.4

Tutto ciò considerato, in

particolare il ruolo di corriere qualificato dell’imputato, la sua non

edificante vita anteriore e l’assenza quasi totale di attenuanti, visto il

quadro edittale del reato di cui deve rispondere e ben valutata la prassi delle

Corti ticinesi, questa Corte ritiene adeguata alla colpa almeno mediamente

grave di AP 1 la pena detentiva di 6 anni.

Ricordato come il principio della parità di trattamento abbia in

questo ambito una portata limitata (DTF 135 IV 191 consid.

3.

; 124 IV 44 consid. 2c; 123 IV 150 consid. 2a; 120 IV 136 consid. 3a;116 IV

292.

consid. 2; STF 6B_716/2010 del 15 novembre 2010;6B_116/2008 del 19

novembre 2008 consid. 1.2;6S.345/2005 del 19 ottobre 2005 consid. 1.1), questa Corte ritiene che l’appellante non possa trarre

alcun beneficio dalle sentenze da cui (verosimilmente) il suo patrocinatore ha

dedotto che per lui fosse equa una pena detentiva di 4 anni ritenuto che le

seguenti circostanze:

- il suo essere non un semplice “mulo” ma un

trasportatore “qualificato”;

- la particolare spregiudicatezza e assenza di scrupoli

dimostrata con il coinvolgimento dell’ignara fidanzata;

- la sua (relativamente) più che buona situazione

finanziaria con le buone possibilità di studiare e formarsi a livello

universitario e, così, condurre in patria una vita più che decorosa

rendono il suo caso ben diverso da

quelli giudicati in particolare nelle sentenze CARP 17.2012.113 del 5

febbraio 2013, 17.2011.122 del 18 gennaio 2012 e 17.2010.52-53 del 10 febbraio

2011.

e nelle sentenze TPC 72.2011.23 del 6 maggio 2011, 72.2009.61 del 7 luglio

2009, 72.2005.60 del 26 agosto 2005, 72.2003.128 del 19 dicembre 2003 (confermata

dalla sentenza CCRP 17.2004.7 del 18 febbraio 2004) e 72.2000.245 del 17

gennaio 2001 e giustificano la conferma della

condanna pronunciata in primo grado (cfr. DTF 107 IV 60; STF 6B_969/2010

del 31 marzo 2011).

13.

La pena detentiva

inflitta a AP 1 è da espiare, non essendo dati, già solo per la sua entità, i

presupposti per una sua sospensione condizionale, nemmeno parziale (art. 42 e

43.

CP).

14.

Le spese

per la difesa d’ufficio sono assunte dallo Stato.

La nota professionale 2 luglio 2015 emessa dall’avv. DI 1,

difensore d’ufficio dell’imputato, appare giustificata e viene, pertanto,

approvata così come esposta (fr. 1'320.- di onorario e fr. 114.- di spese, per

complessivi fr. 1'434.-), con l’unica eccezione che non può essere riconosciuta

l’IVA, l’imputato essendo domiciliato all’estero e non in Svizzera (art. 8 cpv.

1.

LIVA; cfr., pure, sentenza CRP 60.2011.204 del 5 luglio 2011

consid. 3.5).

Resta inteso che, non appena le sue condizioni economiche glielo

permetteranno, l’imputato è tenuto a rifondere allo Stato le spese anticipate

per la sua difesa d’ufficio e a versare al difensore la differenza tra la

retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 CPP).

15.

Visto

l’esito dell’appello, si conferma l’attribuzione a carico di AP 1 degli oneri

processuali di prima sede (art. 428 cpv. 3 CPP).

Gli oneri processuali d’appello seguono la

soccombenza e vanno, perciò, posti integralmente a carico dell’appellante (art.

428.

cpv. 1 CPP) e, per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, anticipati dallo

Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 348 e segg., 379 e segg.

e 398 e segg. CPP,

40, 47, 50 e 51 CP;

19 LStup;

nonché, sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1, 3,

4 e 5 della sentenza 3 febbraio 2015 della Corte delle assise criminali sono

passati in giudicato,

ricordato, in particolare, che AP 1 è stato dichiarato autore

colpevole di:

infrazione aggravata alla LStup, per avere, senza essere

autorizzato, a Ligornetto, in data 19 luglio 2014, trasportato, posseduto,

detenuto ed importato, rispettivamente fatti transitare dall’Italia alla

Svizzera, un quantitativo di sostanza stupefacente tale da mettere direttamente

o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, e meglio per avere

trasportato, da I-Vicenza, rispettivamente da I-Padova, sino a CH-Ligornetto, a

bordo della vettura Mini Cooper targata __________, intestata a tale __________

__________, dieci pani di eroina per complessivi 4'958,3 grammi netti (con una

purezza compresa tra il 61% ed il 71%), occultati in un vano a doppio fondo nel

bagagliaio della citata vettura; sostanza, questa che egli avrebbe dovuto

consegnare a D-Colonia, per un compenso di Euro 5'000.-

1.1. AP 1 è condannato alla

pena detentiva di 6 (sei) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2. Il condannato è

ricondotto in carcere per la prosecuzione dell’espiazione della pena detentiva.

3.

3.1. La nota professionale

dell’avv. DI 1 è approvata per:

- onorario fr.

1'320.00

- spese fr.

114.00

Totale fr.

1'434.00

a carico dello Stato, riservato l’art.

135 cpv. 4 CPP.

3.2. Contro la presente

decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

3.3.

La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,

all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della

giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del

presente dispositivo e la nota d’onorario.

4.

4.1. La tassa di giustizia

di fr. 1’000.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede rimangono

integralmente a carico del condannato.

4.2. Gli

oneri processuali d'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

1'000.00

- altri disborsi fr.

200.00

fr.

1'200.00

sono posti a carico dell’appellante e,

per esso, al beneficio dell’assitenza giudiziaria, a carico dello Stato.

5. Intimazione a:

6. Comunicazione a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Dipartimento

sanità e socialità, 6501 Bellinzona

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

3003 Berna

- Direzione

del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.