17.2015.67
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5 agosto 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.67
Locarno
5 agosto 2015/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione
della circolazione
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 23 aprile 2015 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 16 dicembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 30 aprile 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 20 maggio 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in
fatto: A. Con DA n. 37906/990 del 24 ottobre 2014, la
Sezione della circolazione ha dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione
alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr), per avere, il 3
aprile 2014 a __________, circolato con il veicolo __________ impiegando,
durante la guida, un telefono senza dispositivo “mani libere”.
La
Sezione della circolazione ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di
fr. 100.-, oltre che al pagamento della tassa di giustizia di fr. 30.- e alle
spese di fr.10.-.
Contro
la decisione AP 1 ha presentato tempestiva opposizione. Confermando il decreto
d’accusa, il 7 gennaio 2015 la Sezione della circolazione ha trasmesso gli atti
del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento e il giudizio.
B. Statuendo
il 16 aprile 2015 sull’opposizione, il presidente della Pretura penale ha
confermato l’imputazione e condannato AP 1 a una multa di fr. 100.-, da
sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di un giorno,
oltre che al pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 540.-
con motivazione scritta e 240.- senza motivazione scritta
C. Con
lettera del 23 aprile 2015, AP 1 ha annunciato di voler interporre appello
contro la sentenza. Pervenuta la motivazione scritta della decisione intimata
il 30 aprile 2015 e recapitata il 4 maggio 2015, con dichiarazione d’appello
del 20 maggio 2015, AP 1 ha postulato l’annullamento della sentenza impugnata e
il suo proscioglimento, con protesta di spese, tasse e ripetibili.
D. Con
scritto 21 maggio 2015 la Presidente di questa Corte ha informato le parti che,
riguardando unicamente una contravvenzione, l’appello sarebbe stato trattato in
procedura scritta (art. 406 cpv. 1 lett. c CPP) ed ha assegnato alla Sezione
della circolazione e alla Pretura penale un termine di 20 giorni per produrre
eventuali osservazioni.
E. Con
scritto 29 maggio 2015, la Sezione della circolazione ha dichiarato di non
avere nulla in particolare da aggiungere; lo stesso ha fatto la Pretura penale, con scritto 26 maggio 2015, rimettendosi al giudizio di questa Corte.
in
diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel
caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva
esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente
che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è
manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono
essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque,
questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle
questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto
convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo
2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad
art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai
casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su
una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama
la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta
dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler
Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398,
n. 13, pag. 768), secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se
il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di
prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova
importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se
ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o
interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1
consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid.
5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno
2014;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in
arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque
sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1;
131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 e sentenze
citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è
censurabile anche se fondato su una violazione del diritto (Mini, op. cit. ad
art. 398, n. 23, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag.
1777 e seg. con riferimento anche a Schott, Basler Kommentar,
Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008, ad art. 97, n. 18, pag. 955; Schmid, op.
cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
2. La
sentenza di condanna del presidente della Pretura penale parte
dall’accertamento fatto da una pattuglia della polizia cantonale, ma
formalizzato da solo uno dei suoi componenti, il gend. __________, che in data
3 aprile 2014 ha comunicato all’appellante gli estremi dell’infrazione
chiedendogli di fornire le generalità del conducente e che, nel rapporto di
contro osservazioni del 5 dicembre 2014 da lui redatto, ha precisato:
“ essendo passati più di sei mesi dal
momento dei fatti, non risulta facile ricordare i dettagli in merito ai
connotati del conducente che commetteva l’infrazione, ma possiamo con certezza
confermare che quest’ultimo era alla guida mentre parlava al telefono senza un
apparecchio “mani libere” in quanto proveniva dalla direzione opposta alla
nostra e potevamo così notarlo con facilità” (AI doc. 8).
Avendo premesso che le
constatazioni di polizia, di per sé, non fruiscono di una presunzione di
veridicità e di fedefacenza, sicché l’autorità giudicante è tenuta ad
apprezzare liberamente le dichiarazioni rese da colui che ha constatato
l’infrazione e ad esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo
conto delle argomentazioni sollevate dal multato, il giudice di prime cure ha
considerato come non sia stato sostanziato a sufficienza, e nemmeno spiegato,
come l’agente denunciante possa essersi sbagliato o possa aver voluto segnalare
un fatto dubbio o, addirittura, mentire. Il funzionario in questione, per il
giudice, non aveva alcun interesse a formulare false dichiarazioni, tenuto
conto delle conseguenze che potrebbe avere per lui un atto simile, se appurato.
Non vi sono dunque, per
l’autorità di prime cure, elementi sufficienti per dubitare dell’accertamento.
Al proposito, è stato rilevato come l’imputato, a fronte di precise accuse, si
sia limitato a formulare vaghe contestazioni, senza confrontarsi con quanto
rimproveratogli e, persino, senza escludere di essere stato lui alla guida.
3. L’appellante
rimprovera al Giudice di prima istanza di aver fondato la condanna su fatti non
sufficientemente accertati, ciò che ha comportato la violazione della massima
inquisitoria, del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP e, di
riflesso, un apprezzamento arbitrario degli eventi.
A
suo dire, in effetti, la condanna non può basarsi sulle dichiarazioni del gend.
__________ formalizzate nel rapporto di contro osservazioni del 5 dicembre 2014
(AI 1 doc. 8), palesemente lacunose, non essendo egli nemmeno stato in grado di
indicare il sesso di chi era alla guida quel giorno. Inoltre, sostiene
l’appellante, la prova non è tale poiché, trattandosi della presa di posizione
di un solo pubblico ufficiale, questi avrebbe dovuto per lo meno indicare il
nome del collega che era con lui in quei frangenti ed avrebbe potuto confermare
Fatti
i rilevamenti. Come se non bastasse, sostiene, non si può fare affidamento
sulle dichiarazioni in atti poiché il poliziotto nemmeno ha mai chiarito se era
in servizio al momento dell’accertamento, non ha detto se era a piedi o in auto
e neppure ha confermato di aver annotato la targa esatta.
Per
di più, aggiunge, lo scritto in questione (AI 1 doc. 8) non è prova di
colpevolezza anche perché il rapporto di contravvenzione 3 aprile 2014, cui
rinvia, non è agli atti e le giustificazioni addotte per affermare la
fondatezza dell’accertamento sono vacue.
Essendosi
accontentata dello scritto 5 dicembre 2014, la Sezione della circolazione, non
ha quindi sufficientemente chiarito la fattispecie ed ha deciso senza che
l’infrazione si possa considerare dimostrata. La sentenza pretorile che ha
confermato questa condanna è di conseguenza errata.
4. In primo luogo va
rilevato come la contestazione relativa al possibile errato rilevamento del
numero di targa del veicolo sia nuova. In effetti, sino all’appello, AP 1 non
ha mai accennato a una simile eventualità, essendosi limitato a rilevare come
non siano stati effettuati sufficienti accertamenti per individuare il
conducente. Di conseguenza, trattandosi di una procedura ex art. 398 cpv. 4
CPP, non è possibile chinarsi sulla tematica.
5.Come
visto, AP 1 sostiene che il Giudice di primo grado ha valutato arbitrariamente
la valenza del rapporto di contro-osservazioni dell’agente di Polizia del 5
dicembre 2014, in quanto in esso non viene specificato il numero degli agenti
che avrebbero rilevato l’infrazione, né riporta altri nomi al di fuori di
quello del firmatario. L’appellante rileva, poi, che nell’incarto non figura il
rapporto di contravvenzione 3 aprile 2014 cui le contro-osservazioni fanno
riferimento e che nella documentazione agli atti non vi è traccia alcuna di
altri poliziotti che hanno assistito all’infrazione oltre al gend. __________.
Ciononostante, per rafforzare la credibilità del rilevamento, il presidente
della Pretura penale ha affermato con certezza che il decreto d’accusa poggia
sull’accertamento di due agenti. Non accettabile è, inoltre, che il giudice di
prime cure si sia rifiutato di considerare un possibile errore, limitandosi a
dire che egli è credibile perché in caso di dichiarazione mendace il pubblico
ufficiale sarebbe passibile di sanzioni. A suo dire, nemmeno si potrebbe escludere
un errore nella trascrizione della targa.
Le argomentazioni, invero un
po’ disorganiche, sono del tutto generiche ed inconsistenti.
Il
numero di agenti che ha constatato l’infrazione non ha nulla a che vedere con
la valenza di una prova. In effetti, se credibile, è sufficiente la
dichiarazione di uno di essi, le altre essendo superflue.
Nel
rapporto del 5 dicembre 2014 (AI 1 doc. 8), l’estensore scrive al plurale
poiché, come facilmente interpretabile, al momento in cui è stata constatata
l’infrazione si trovava in pattuglia in compagnia di un collega. Per
l’accertamento penale non è indispensabile sapere chi fosse l’altro agente,
così che, se avesse avuto dei dubbi, l’imputato avrebbe potuto chiedere al
giudice di prime cure di assumere prove in merito, cosa che non ha fatto.
Contrariamente
a quanto asserisce l’appellante, il presidente della Pretura penale ha invece
preso in considerazione la possibilità di un errore (sentenza impugnata, pag.
3), ma l’ha esclusa, così come ha escluso che egli possa aver mentito, laddove
per menzogna si deve anche considerare quella di dare per certo qualcosa di cui
egli non è in realtà sicuro.
Pur
non dovendo essere trattato, sostenere ora che vi possa essere stato un errore
nel riportare il numero di targa, quando fino alla sentenza di condanna il
prevenuto non ha mai contestato il fatto che il suo veicolo si trovasse in quel
posto a quell’ora, toglie credibilità all’argomentazione.
6. La
contestazione dell’accertamento insufficiente dei fatti, della violazione della
massima inquisitoria e dell’art. 6 CPP è dunque vaga e infondata, insufficiente
a consentire di concludere per un accertamento arbitrario dei fatti. In effetti
non va dimenticato che la condanna del prevenuto è avvenuta in applicazione
dell’art. 6 cpv. 1 LMD, per il quale se l’autore dell’infrazione è sconosciuto,
la multa viene inflitta al detentore. L’identità del conducente, dunque, non è
determinante e non è stata ritenuta determinante in prima sede. Decisivo è solo
che la persona che si trovava al volante dell’auto targata __________ alle
18:57 del 3 aprile 2014 su via __________ a __________ stava telefonando senza
l’ausilio del “mani libere”.
In
base all’art. 6 cpv. 4 LMD, se il detentore fornisce nome e indirizzo del
conducente che guidava il veicolo al momento dell'infrazione, la procedura
viene avviata nei confronti di quest'ultimo.
Se
non è possibile identificare il conducente senza sforzi sproporzionati, la
multa è pagata dal detentore, salvo che questi sia in grado di esporre in modo
credibile, nell'ambito della procedura ordinaria, che il suo veicolo è stato
utilizzato contro la sua volontà senza che potesse evitarlo malgrado la dovuta
diligenza, art. 6 cpv. 5 LMD.
Per
condannare il detentore del veicolo al pagamento della multa, è dunque sufficiente
accertare l’infrazione. Spetta poi a lui provare, o almeno rendere credibile,
di non essere stato lui alla guida.
Nel
caso che ci occupa, AP 1 ha sempre e solo eccepito il fatto che l’accusa non è
stata in grado di indicare chi fosse alla guida. Non ha tuttavia mai nemmeno
esplicitamente sostenuto di non essere stato lui il conducente al telefono, ad
esempio perché quel giorno e a quell’ora impegnato altrove. Egli non ha così in
nessuna maniera reso nemmeno lontanamente credibile che potesse essere stata
un’altra persona a commettere l’infrazione.
Ciononostante,
visto che, comunque sia, il gend. __________ non ha mai asserito di avere
riconosciuto nell’appellante il guidatore che ha infranto la LCStr, la condanna
è stata rettamente fondata sull’art. 6 cpv. 1 LMD. Avendo accertato
l’adempimento dei presupposti per l’applicazione di questa norma, il giudice di
prime cure non solo non ha infranto i limiti dell’arbitrio, ma ha agito
correttamente.
7. Il
rimprovero mosso al presidente della Pretura penale di non avergli consentito
di controinterrogare l’agente segnalante e di aver così leso il suo diritto di
essere sentito non può essere seguito.
In
effetti, AP 1 mai ha chiesto la deposizione del gend. __________, nonostante
sia stato compiutamente informato dal Presidente della pretura penale della
possibilità di presentare delle istanze probatorie entro un termine di 10 dieci
giorni (ordinanza del 24 febbraio 2015).
Il
fatto di non aver voluto approfittare di tale diritto non può ora essere
imputato all’autorità giudicante, che ha ritenuto il materiale in atti
sufficiente per il giudizio (sentenza del Tribunale federale 6B_64/2010 del 26
febbraio 2010; sentenza del Tribunale federale 6B_10/2009 del 6 ottobre 2009).
8. Non
sollevata, per contro, è l’eccezione di un’errata applicazione del diritto, e
meglio dell’art. 31 cpv. 1 LCStr, dell’art. 3 cpv. 1 ONC e dell’6 cpv. 1 LMD.
E’
inconfutabile che l’uso di un telefono cellulare senza l’ausilio di un sistema
che consenta di avere le mani libere da parte di chi si trova al volante di un
veicolo viola il suo obbligo di padroneggiare costantemente il mezzo in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza, art. 31 cpv. 1 LCStr, e il
divieto di distrarre la propria attenzione di cui all’art. 3 cpv. 1 ONC.
Per
quanto concerne l’art. 6 cpv. 1 LMD, oltre a quanto scritto al consid. n. 7 di
questa sentenza, basta aggiungere che la norma è stata introdotta proprio per
evitare che in situazioni come quella in esame si debba procedere a indagini
sproporzionate rispetto alla gravità dell’atto. Certo, i diritti dei detentori
di veicoli sono in una qualche maniera limitati, ma per il legislatore il fatto
di attribuire loro una maggiore responsabilità nell’ambito delle infrazioni
considerate bagatelle appare necessario per una gestione economica non solo
amministrativa ma anche dei processi; gli svantaggi che ciò comporta per loro
non sono stati considerati ingiustificati. Anche in caso di condanna, in
effetti, la pena si esaurisce con il pagamento della mutla, senza ulteriori
ripercussioni: dato che una volta saldata, non possono essere conservate
informazioni relative alla persona sanzionata, non viene effettuata alcuna
iscrizione a casellario (art. 9 lett. f dell'ordinanza VOSTRA del 29 settembre
2006) né è prevista l’adozione di una misura amministrativa.
9. Ciò
posto, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata, sia per
quanto concerne la condanna dell’appellante, sia per ciò che attiene
l’attribuzione degli oneri processuali di quella sede, accollati, secondo la
soccombenza, all’imputato.
Gli
oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 250.- (di cui fr.
200.- di tassa e fr. 50.- di spese) sono posti a carico del ricorrente.
Per questi
motivi,
visti gli art. 80, 81, 84, 85 e 398 segg. CPP;
31, cpv. 1, 90 cpv. 1 LCStr
3
cpv. 1 ONC
nonché,
sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3,
429, 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello
respinto.
Di
conseguenza:
1.1. AP
1 è autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione per
avere, il 3 aprile 2014 a __________, circolato con il veicolo __________
impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo “mani libere”.
1.2. AP
1 è condannato alla multa di fr. 100.- (cento).
1.2.1. In
caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno
(art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. Gli
oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 640.-
(seicentoquaranta), sono posti a carico dell’appellante.
Considerandi
2.
Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 200.00
- altri disborsi fr. 50.00
fr. 250.00
sono posti a carico dello
dell’appellante.
3.
Intimazione a:
4.
Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501.
Bellinzona
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.