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17.2015.67

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 agosto 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i rilevamenti. Come se non bastasse, sostiene, non si può fare affidamento

sulle dichiarazioni in atti poiché il poliziotto nemmeno ha mai chiarito se era

in servizio al momento dell’accertamento, non ha detto se era a piedi o in auto

e neppure ha confermato di aver annotato la targa esatta.

Per

di più, aggiunge, lo scritto in questione (AI 1 doc. 8) non è prova di

colpevolezza anche perché il rapporto di contravvenzione 3 aprile 2014, cui

rinvia, non è agli atti e le giustificazioni addotte per affermare la

fondatezza dell’accertamento sono vacue.

Essendosi

accontentata dello scritto 5 dicembre 2014, la Sezione della circolazione, non

ha quindi sufficientemente chiarito la fattispecie ed ha deciso senza che

l’infrazione si possa considerare dimostrata. La sentenza pretorile che ha

confermato questa condanna è di conseguenza errata.

4. In primo luogo va

rilevato come la contestazione relativa al possibile errato rilevamento del

numero di targa del veicolo sia nuova. In effetti, sino all’appello, AP 1 non

ha mai accennato a una simile eventualità, essendosi limitato a rilevare come

non siano stati effettuati sufficienti accertamenti per individuare il

conducente. Di conseguenza, trattandosi di una procedura ex art. 398 cpv. 4

CPP, non è possibile chinarsi sulla tematica.

5.Come

visto, AP 1 sostiene che il Giudice di primo grado ha valutato arbitrariamente

la valenza del rapporto di contro-osservazioni dell’agente di Polizia del 5

dicembre 2014, in quanto in esso non viene specificato il numero degli agenti

che avrebbero rilevato l’infrazione, né riporta altri nomi al di fuori di

quello del firmatario. L’appellante rileva, poi, che nell’incarto non figura il

rapporto di contravvenzione 3 aprile 2014 cui le contro-osservazioni fanno

riferimento e che nella documentazione agli atti non vi è traccia alcuna di

altri poliziotti che hanno assistito all’infrazione oltre al gend. __________.

Ciononostante, per rafforzare la credibilità del rilevamento, il presidente

della Pretura penale ha affermato con certezza che il decreto d’accusa poggia

sull’accertamento di due agenti. Non accettabile è, inoltre, che il giudice di

prime cure si sia rifiutato di considerare un possibile errore, limitandosi a

dire che egli è credibile perché in caso di dichiarazione mendace il pubblico

ufficiale sarebbe passibile di sanzioni. A suo dire, nemmeno si potrebbe escludere

un errore nella trascrizione della targa.

Le argomentazioni, invero un

po’ disorganiche, sono del tutto generiche ed inconsistenti.

Il

numero di agenti che ha constatato l’infrazione non ha nulla a che vedere con

la valenza di una prova. In effetti, se credibile, è sufficiente la

dichiarazione di uno di essi, le altre essendo superflue.

Nel

rapporto del 5 dicembre 2014 (AI 1 doc. 8), l’estensore scrive al plurale

poiché, come facilmente interpretabile, al momento in cui è stata constatata

l’infrazione si trovava in pattuglia in compagnia di un collega. Per

l’accertamento penale non è indispensabile sapere chi fosse l’altro agente,

così che, se avesse avuto dei dubbi, l’imputato avrebbe potuto chiedere al

giudice di prime cure di assumere prove in merito, cosa che non ha fatto.

Contrariamente

a quanto asserisce l’appellante, il presidente della Pretura penale ha invece

preso in considerazione la possibilità di un errore (sentenza impugnata, pag.

3), ma l’ha esclusa, così come ha escluso che egli possa aver mentito, laddove

per menzogna si deve anche considerare quella di dare per certo qualcosa di cui

egli non è in realtà sicuro.

Pur

non dovendo essere trattato, sostenere ora che vi possa essere stato un errore

nel riportare il numero di targa, quando fino alla sentenza di condanna il

prevenuto non ha mai contestato il fatto che il suo veicolo si trovasse in quel

posto a quell’ora, toglie credibilità all’argomentazione.

6. La

contestazione dell’accertamento insufficiente dei fatti, della violazione della

massima inquisitoria e dell’art. 6 CPP è dunque vaga e infondata, insufficiente

a consentire di concludere per un accertamento arbitrario dei fatti. In effetti

non va dimenticato che la condanna del prevenuto è avvenuta in applicazione

dell’art. 6 cpv. 1 LMD, per il quale se l’autore dell’infrazione è sconosciuto,

la multa viene inflitta al detentore. L’identità del conducente, dunque, non è

determinante e non è stata ritenuta determinante in prima sede. Decisivo è solo

che la persona che si trovava al volante dell’auto targata __________ alle

18:57 del 3 aprile 2014 su via __________ a __________ stava telefonando senza

l’ausilio del “mani libere”.

In

base all’art. 6 cpv. 4 LMD, se il detentore fornisce nome e indirizzo del

conducente che guidava il veicolo al momento dell'infrazione, la procedura

viene avviata nei confronti di quest'ultimo.

Se

non è possibile identificare il conducente senza sforzi sproporzionati, la

multa è pagata dal detentore, salvo che questi sia in grado di esporre in modo

credibile, nell'ambito della procedura ordinaria, che il suo veicolo è stato

utilizzato contro la sua volontà senza che potesse evitarlo malgrado la dovuta

diligenza, art. 6 cpv. 5 LMD.

Per

condannare il detentore del veicolo al pagamento della multa, è dunque sufficiente

accertare l’infrazione. Spetta poi a lui provare, o almeno rendere credibile,

di non essere stato lui alla guida.

Nel

caso che ci occupa, AP 1 ha sempre e solo eccepito il fatto che l’accusa non è

stata in grado di indicare chi fosse alla guida. Non ha tuttavia mai nemmeno

esplicitamente sostenuto di non essere stato lui il conducente al telefono, ad

esempio perché quel giorno e a quell’ora impegnato altrove. Egli non ha così in

nessuna maniera reso nemmeno lontanamente credibile che potesse essere stata

un’altra persona a commettere l’infrazione.

Ciononostante,

visto che, comunque sia, il gend. __________ non ha mai asserito di avere

riconosciuto nell’appellante il guidatore che ha infranto la LCStr, la condanna

è stata rettamente fondata sull’art. 6 cpv. 1 LMD. Avendo accertato

l’adempimento dei presupposti per l’applicazione di questa norma, il giudice di

prime cure non solo non ha infranto i limiti dell’arbitrio, ma ha agito

correttamente.

7. Il

rimprovero mosso al presidente della Pretura penale di non avergli consentito

di controinterrogare l’agente segnalante e di aver così leso il suo diritto di

essere sentito non può essere seguito.

In

effetti, AP 1 mai ha chiesto la deposizione del gend. __________, nonostante

sia stato compiutamente informato dal Presidente della pretura penale della

possibilità di presentare delle istanze probatorie entro un termine di 10 dieci

giorni (ordinanza del 24 febbraio 2015).

Il

fatto di non aver voluto approfittare di tale diritto non può ora essere

imputato all’autorità giudicante, che ha ritenuto il materiale in atti

sufficiente per il giudizio (sentenza del Tribunale federale 6B_64/2010 del 26

febbraio 2010; sentenza del Tribunale federale 6B_10/2009 del 6 ottobre 2009).

8. Non

sollevata, per contro, è l’eccezione di un’errata applicazione del diritto, e

meglio dell’art. 31 cpv. 1 LCStr, dell’art. 3 cpv. 1 ONC e dell’6 cpv. 1 LMD.

E’

inconfutabile che l’uso di un telefono cellulare senza l’ausilio di un sistema

che consenta di avere le mani libere da parte di chi si trova al volante di un

veicolo viola il suo obbligo di padroneggiare costantemente il mezzo in modo da

potersi conformare ai suoi doveri di prudenza, art. 31 cpv. 1 LCStr, e il

divieto di distrarre la propria attenzione di cui all’art. 3 cpv. 1 ONC.

Per

quanto concerne l’art. 6 cpv. 1 LMD, oltre a quanto scritto al consid. n. 7 di

questa sentenza, basta aggiungere che la norma è stata introdotta proprio per

evitare che in situazioni come quella in esame si debba procedere a indagini

sproporzionate rispetto alla gravità dell’atto. Certo, i diritti dei detentori

di veicoli sono in una qualche maniera limitati, ma per il legislatore il fatto

di attribuire loro una maggiore responsabilità nell’ambito delle infrazioni

considerate bagatelle appare necessario per una gestione economica non solo

amministrativa ma anche dei processi; gli svantaggi che ciò comporta per loro

non sono stati considerati ingiustificati. Anche in caso di condanna, in

effetti, la pena si esaurisce con il pagamento della mutla, senza ulteriori

ripercussioni: dato che una volta saldata, non possono essere conservate

informazioni relative alla persona sanzionata, non viene effettuata alcuna

iscrizione a casellario (art. 9 lett. f dell'ordinanza VOSTRA del 29 settembre

2006) né è prevista l’adozione di una misura amministrativa.

9. Ciò

posto, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata, sia per

quanto concerne la condanna dell’appellante, sia per ciò che attiene

l’attribuzione degli oneri processuali di quella sede, accollati, secondo la

soccombenza, all’imputato.

Gli

oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 250.- (di cui fr.

200.- di tassa e fr. 50.- di spese) sono posti a carico del ricorrente.

Per questi

motivi,

visti gli art. 80, 81, 84, 85 e 398 segg. CPP;

31, cpv. 1, 90 cpv. 1 LCStr

3

cpv. 1 ONC

nonché,

sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3,

429, 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello

respinto.

Di

conseguenza:

1.1. AP

1 è autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione per

avere, il 3 aprile 2014 a __________, circolato con il veicolo __________

impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo “mani libere”.

1.2. AP

1 è condannato alla multa di fr. 100.- (cento).

1.2.1. In

caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno

(art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. Gli

oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 640.-

(seicentoquaranta), sono posti a carico dell’appellante.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 200.00

- altri disborsi fr. 50.00

fr. 250.00

sono posti a carico dello

dell’appellante.

3.

Intimazione a:

4.

Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501.

Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.