17.2015.75
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29 luglio 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.75
Locarno
29 luglio 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
per statuire sul reclamo del 29 aprile 2015 con cui
IS 1
contesta la decisione indipendente successiva del 22 aprile 2015,
di commutazione in pena detentiva delle ore di lavoro di utilità pubblica,
inflittegli con decreto d'accusa 1891/2010 del 19 aprile 2010
ritenuto
in fatto che: – con decreto di accusa 1891/2010
del 19 aprile 2010, passato incontestato in giudicato, il procuratore pubblico
ha ritenuto IS 1 autore colpevole di appropriazione indebita, e lo ha
condannato, previo suo consenso, a svolgere un lavoro di pubblica utilità di
200 ore, da dedursi il carcere preventivo sofferto di un giorno – con
l'avvertenza che in caso di mancata esecuzione lo stesso sarebbe stato
sostituito in una pena pecuniaria o in una pena detentiva – e al pagamento di
tasse e spese di giustizia;
– con scritto del 20 agosto 2014, l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement, Sion (VS), ha informato l'Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative (UIPA), Torricella, che IS 1 ha rinunciato
a svolgere il lavoro di pubblica utilità, chiedendone la commutazione in una
pena pecuniaria, dopo aver preso atto, durante un'audizione, delle modalità d'esecuzione
della pena (“contraintes generées par le systeme TIG”) e dell'irrevocabilità
della rinuncia;
– con scritto del 4 settembre
2014 l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa (UAR) ha segnalato il caso, per
competenza, al procuratore pubblico, “allo scopo di valutare se la condanna
debba essere convertita”;
– con decisione giudiziaria
indipendente successiva DIS.2014.91 del 22 aprile 2015, il procuratore pubblico
ha commutato le 200 ore di lavoro di utilità pubblica in una pena detentiva da
espiare di 50 giorni, ritenuto che una pena pecuniaria non può essere eseguita a
causa dell'atteggiamento di disinteresse dimostrato dal richiedente;
– a seguito dell'opposizione del
29 aprile 2015 interposta da IS 1, con scritto del 13 maggio 2015 il
procuratore pubblico ha confermato la decisione di commutazione, trasmettendo
gli atti alla Corte di appello e di revisione penale, rinunciando a presentare ulteriori
osservazioni e rimettendosi al suo giudizio;
– con scritto del 6 luglio
2015 IS 1 ha confermato la propria “opposizione”, spiegando la sua situazione
professionale e personale, passata e attuale, e scusandosi per non aver dato la
necessaria importanza agli sviluppi di questa questione penale;
e considerando
in diritto che: – in caso di procedura di
decreto d'accusa, competente per emanare le decisioni indipendenti successive è
Fatti
il ministero pubblico (art. 363 cpv. 2 CPP);
– contro la decisione del
procuratore pubblico l'interessato può presentare opposizione ex art. 354 CPP
(Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, pag. 1201; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, n. 4 ad art. 363, pag. 714 e n. 5 ad art. 365,
pag. 718; Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 86, n. 1395, pag.
638; Perrin in: Kuhn/Jeanneret
(curatori), Commentaire Romand, Code de procédure penale suisse,
Basilea 2011, n. 20 ad art. 363, pag. 1627; Schwarzenegger
in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (curatori), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2a edizione,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 6 ad art. 363, pag. 2131);
– avverso la decisione su
opposizione del Ministero pubblico è dato direttamente reclamo ex art. 393
segg. CPP (Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., n. 5 ad art. 365, pag. 718; Heer in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (curatori), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, n. 9 segg. ad art. 365, pag. 2810) a questa Corte;
– lo
scritto del 6 luglio 2015 può essere trattato (e compreso) unicamente quale
reclamo ex art. 393 segg. CPP contro la decisione indipendente successiva del
procuratore pubblico di commutare il lavoro di pubblica utilità in pena
detentiva, a fronte della richiesta del ricorrente di sostituire il lavoro di
utilità pubblica con una pena pecuniaria (v. “attestation” 20 agosto 2014,
“Travail d'intérêt général de 196 heures”);
– ciò posto, il reclamo va
respinto poiché immotivato (sui necessari requisiti di motivazione della
richiesta v. Heer, op. cit., n. 3
ad art. 364), l'“opposizione” esaurendosi in una generica illustrazione della
propria situazione personale e professionale;
– per il resto, questa Corte
non può che esprimere una prognosi negativa quanto alla possibilità che IS 1
riesca, in caso di commutazione in pena pecuniaria, a versare il dovuto, già
con riguardo alle difficoltà personali ed economiche ancora evocate dal
Considerandi
ricorrente medesimo (v. scritto 6 luglio 2015 in fondo) e, anche come rilevato dal procuratore pubblico, avendo egli omesso, in precedenza, di
trasmettere il questionario sulla sua situazione finanziaria e personale,
dimostrando un atteggiamento di disinteresse a voler regolare concretamente le
proprie pendenze con la giustizia penale, peraltro dopo aver già avuto la
possibilità di scontare la condanna con un lavoro di utilità pubblica, a cui il
ricorrente ha preferito rinunciare;
– se non che, la decisione di
commutazione del procuratore pubblico merita soltanto parziale conferma, ritenuto
che – come rilevabile dal decreto di accusa 1891/2010 del 19 aprile 2010 – alle
200.
ore di lavoro di pubblica utilità, inflitte a IS 1 nella DIS 2014.91 del 22
aprile 2015, va previamente dedotto il giorno di carcerazione preventiva
sofferto;
– che si prescinde, anche in
questa sede, dal prelievo di tasse e spese;
richiamati gli art. 39 cpv. 1 CP
363.
segg. e 393 segg. CPP;
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto.
Le 196 ore di lavoro di pubblica utilità, inflitte a IS 1 con decreto di accusa
1891/2010 del 19 aprile 2010, sono sostituite con una pena detentiva, da
espiare, di 49 (quarantanove) giorni.
2.
Non si prelevano
tasse di giustizia o spese.
3.
Intimazione a:
4.
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
- Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative, Via Naravazz 1,
6808.
Torricella.
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
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e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
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Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
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è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.