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Decisione

17.2015.75

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 luglio 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il ministero pubblico (art. 363 cpv. 2 CPP);

– contro la decisione del

procuratore pubblico l'interessato può presentare opposizione ex art. 354 CPP

(Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, pag. 1201; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, n. 4 ad art. 363, pag. 714 e n. 5 ad art. 365,

pag. 718; Schmid, Handbuch des

Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 86, n. 1395, pag.

638; Perrin in: Kuhn/Jeanneret

(curatori), Commentaire Romand, Code de procédure penale suisse,

Basilea 2011, n. 20 ad art. 363, pag. 1627; Schwarzenegger

in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (curatori), Kommentar zur Schweizerischen

Strafprozessordnung, 2a edizione,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 6 ad art. 363, pag. 2131);

– avverso la decisione su

opposizione del Ministero pubblico è dato direttamente reclamo ex art. 393

segg. CPP (Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., n. 5 ad art. 365, pag. 718; Heer in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (curatori), Basler

Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, n. 9 segg. ad art. 365, pag. 2810) a questa Corte;

– lo

scritto del 6 luglio 2015 può essere trattato (e compreso) unicamente quale

reclamo ex art. 393 segg. CPP contro la decisione indipendente successiva del

procuratore pubblico di commutare il lavoro di pubblica utilità in pena

detentiva, a fronte della richiesta del ricorrente di sostituire il lavoro di

utilità pubblica con una pena pecuniaria (v. “attestation” 20 agosto 2014,

“Travail d'intérêt général de 196 heures”);

– ciò posto, il reclamo va

respinto poiché immotivato (sui necessari requisiti di motivazione della

richiesta v. Heer, op. cit., n. 3

ad art. 364), l'“opposizione” esaurendosi in una generica illustrazione della

propria situazione personale e professionale;

– per il resto, questa Corte

non può che esprimere una prognosi negativa quanto alla possibilità che IS 1

riesca, in caso di commutazione in pena pecuniaria, a versare il dovuto, già

con riguardo alle difficoltà personali ed economiche ancora evocate dal

Considerandi

ricorrente medesimo (v. scritto 6 luglio 2015 in fondo) e, anche come rilevato dal procuratore pubblico, avendo egli omesso, in precedenza, di

trasmettere il questionario sulla sua situazione finanziaria e personale,

dimostrando un atteggiamento di disinteresse a voler regolare concretamente le

proprie pendenze con la giustizia penale, peraltro dopo aver già avuto la

possibilità di scontare la condanna con un lavoro di utilità pubblica, a cui il

ricorrente ha preferito rinunciare;

– se non che, la decisione di

commutazione del procuratore pubblico merita soltanto parziale conferma, ritenuto

che – come rilevabile dal decreto di accusa 1891/2010 del 19 aprile 2010 – alle

200.

ore di lavoro di pubblica utilità, inflitte a IS 1 nella DIS 2014.91 del 22

aprile 2015, va previamente dedotto il giorno di carcerazione preventiva

sofferto;

– che si prescinde, anche in

questa sede, dal prelievo di tasse e spese;

richiamati gli art. 39 cpv. 1 CP

363.

segg. e 393 segg. CPP;

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto.

Le 196 ore di lavoro di pubblica utilità, inflitte a IS 1 con decreto di accusa

1891/2010 del 19 aprile 2010, sono sostituite con una pena detentiva, da

espiare, di 49 (quarantanove) giorni.

2.

Non si prelevano

tasse di giustizia o spese.

3.

Intimazione a:

4.

Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

- Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative, Via Naravazz 1,

6808.

Torricella.

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

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Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.