17.2015.78
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24 settembre 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.78
Locarno
24 settembre 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione
del lavoro
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 27 marzo 2015 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 26 marzo 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 15 maggio 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 8 giugno 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa LC.115
del 28 ottobre 2014, la Sezione del lavoro (Ufficio giuridico) ha dichiarato AP
1 autrice colpevole di
contravvenzione alla LF sul
collocamento e il personale a prestito
per avere, in qualità di
responsabile della Servizio di assistenza a domicilio per città e campagna SA,
succursale di Lugano, ceduto per mestiere, fra il 23 marzo 2010 e il 18
febbraio 2014, lavoratori a terzi nel settore dell’economia domestica senza
disporre della necessaria autorizzazione d’esercizio anche dopo e malgrado
l’esplicita diffida del 23 marzo 2010 dell’Ufficio giuridico della Sezione del
lavoro;
e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 4'500.00 oltre
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese di
fr. 50.
AP 1 ha presentato opposizione contro detto decreto di accusa il
31 ottobre 2014.
Il 10 dicembre 2014, la Sezione del lavoro ha confermato il
decreto di accusa LC.115 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
Fatti
B. Statuendo, dopo aver
tenuto il dibattimento, con sentenza 26 marzo 2015, il presidente della Pretura
penale ha confermato l’imputazione proposta dalla Sezione del lavoro e ha
dichiarato l’imputata autrice colpevole del reato ascrittole, condannandola
alla pena proposta dall’accusa e al pagamento di tasse e spese giudiziarie nel
frattempo aumentate a fr. 750.- con motivazione scritta o a fr. 350.-
senza motivazione scritta.
C. Il 27 marzo 2015, AP
1 ha presentato annuncio d’appello. Ricevuta la motivazione scritta, l’8
giugno2015, ella ha tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione
di appello, indicando di appellare l’intera sentenza e di postulare il suo
proscioglimento.
D. In applicazione
dell’art. 406 cpv. 1 litt. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di
primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decisione 9 giugno 2015,
la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato
trattato in procedura scritta, ed ha impartito un termine di 20 giorni a AP 1
per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il
relativo allegato è stato presentato dall’appellante in data 30 giugno 2015. L’appellante
censura una violazione del diritto federale, da un lato, in particolare
dell’art. 6cpv. 1 DPA e dell’art. 39 cpv. 1 lett. a LC e, dall’altro, invoca la
sua buona fede e la sua inconsapevolezza, a suo dire confortata dal
comportamento dell’autorità, di aver commesso una qualsivoglia infrazione. Chiede
il suo proscioglimento, rispettivamente, in via subordinata, che sia
riconosciuta, in applicazione dell’art. 39 cpv. 3 LC, la commissione
dell’infrazione per negligenza e che si prescinda, trattandosi di caso poco
grave, da ogni pena.
In data 1°
luglio 2015, la presidente di questa Corte ha ordinato l’intimazione alle parti
della motivazione d’appello, impartendo loro un termine di 20 giorni per
presentare eventuali osservazioni.
E. Il giudice della
Pretura penale, con scritto 2 luglio 2015, senza presentare particolari
osservazioni, si è rimesso al giudizio di questa Corte.
Con scritto 4 agosto 2015, dopo aver beneficiato di una proroga
del termine, la Sezione del lavoro ha presentato le proprie osservazioni alle
censure sollevate dall’appellante – di cui, al bisogno, si dirà in seguito –
chiedendo la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4
CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado
concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere
unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei
fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non
possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. In questi casi, dunque,
la Corte d’appello dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle
questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto
convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo
2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad
art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai
casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su
una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama
la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta
dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler
Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398,
n. 13, pag. 768), secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se
il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di
prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova
importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se
ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o
interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1
consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid.
5.
; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno
2014;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in
arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque
sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1;
131.
I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 e sentenze citate).
Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile
anche se fondato su una violazione del diritto (Mini, op. cit. ad art. 398, n.
23, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg.
con riferimento anche a Schott, Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea
2008, ad art. 97, n. 18, pag. 955; Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag.
768).
2.
In primo luogo,
l’appellante censura l’applicazione dell’art. 6 cpv. 1 DPA. A suo dire, ella
non adempirebbe le condizioni di applicabilità della disposizione. Da un lato,
perché prima del 9 luglio 2012 non disponeva, a Registro di commercio, di alcun
diritto di firma per la succursale di Savosa, poi Lugano, della ditta Servizio
di assistenza a domicilio per città e campagna SA (in seguito SAD) da lei
diretta. Dall’altro perché a partire da tale data dispone soltanto di un
diritto di firma collettiva a due. Di modo che non ha mai potuto validamente
impegnare la SAD.
2.1
Fra le disposizioni
penali di cui all’art. 39 della Legge federale sul collocamento e il personale
a prestito del 6 ottobre 1989 (RS 823.11; LC), il cpv. 1 prevede che è punito
con la multa sino a fr. 100'000 chiunque, intenzionalmente, procuri lavoro
o fornisca personale a prestito senza possedere l'autorizzazione richiesta
(lett. a).
Il cpv. 5 del citato disposto prevede che alle infrazioni commesse
nell’azienda sono applicabili gli art. 6 e 7 della Legge del 22 marzo 1974 sul
diritto penale amministrativo (RS 313.0; DPA).
Giusta l’art. 6 cpv. 1 DPA, se l'infrazione è commessa nella
gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome
collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di
persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze
d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano
alle persone fisiche che l'hanno commessa.
L’art. 7 cpv. 1 DPA prevede invece che, se la multa applicabile
non supera i fr. 5'000 e se la determinazione delle persone punibili
secondo l’art. 6 esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità
della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in
loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società
in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.
2.2
La censura riassunta
al punto 2. non può essere accolta. Il primo giudice ha correttamente accertato
che l’appellante ricopriva, nel periodo che qui interessa e anche già in
precedenza, il ruolo di direttrice della succursale ticinese della SAD. Ciò si
evince chiaramente dalla nutrita corrispondenza agli atti intercorsa tra
l’appellante – in qualità di direttrice e di persona responsabile per la SAD –
e la Sezione del lavoro per lo meno sin dai tempi della prima domanda di
autorizzazione del 21 dicembre 2007 (cfr. AI 4/43), così come dalle stesse
dichiarazioni dell’appellante, la quale, in occasione dell’audizione 21 giugno
2013, ha tra l’altro affermato:
“ Posso brevemente indicare che da
oltre 10 anni mi occupo dell’attività dell’impresa in Ticino, in particolare
dell’assunzione e scelta del personale, attribuzione degli incarichi, gestione
generale dell’attività […]
Nella gestione
degli affari godo di ampia autonomia, preciso che gli aspetti contrattuali/salariali
con il personale fisso sono sempre ratificati dalla sede principale, mentre per
il personale a prestito tutto viene fatto sotto la mia responsabilità e a mia
esclusiva firma.” (AI 1/10, all. 1 pag. 2)
L’appellante aveva quindi,
da sola, il potere decisionale e la responsabilità relativi alla conclusione
sia dei contratti di assunzione del personale (a prestito) sia dei contratti di
fornitura di personale a prestito con i clienti (imprese acquisitrici).
Di conseguenza, se l’infrazione è realizzata, è all’evidenza
l’appellante la persona che l’ha commessa nella gestione degli affari di una
persona giuridica ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 DPA. Disposto
che, d’altronde, non è altro che la concretizzazione del principio generale (Täterprinzip)
secondo il quale “der originäre Anknüpfungspunkt für die strafrechtliche
Beurteilung eines Verhaltens – auch wenn es in Vertretung einer Unternehmung
oder sonst in Ausübung geschäftlicher oder dienstlicher Verrichtungen für einen
anderen getätigt wurde – ist und bleibt die handelnde natürliche Person” (Eicker/Frank/Achermann,
Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, ed. 2012, pag. 50
seg.; cfr. anche Hauri,
Verwaltungsstrafrecht [VStrR], ed. 1998, pag. 13 e 14).
Non sono, quindi, come pertinentemente osservato dalla Sezione del
lavoro (Osservazioni 4 agosto 2015, doc. appello XIII pag. 2), e contrariamente
all’opinione dell’appellante, neppure adempiuti i presupposti per
l’applicazione dell’art. 7 cpv. 1 DPA, la quale ha carattere sussidiario e
dovrebbe restare piuttosto l’eccezione che la regola (Eicker/Frank/Achermann, Verwaltungsstrafrecht und
Verwaltungsstrafverfahrensrecht, ed. 2012, pag. 51 e 63 segg.).
3.
Occorre ora
esaminare la censura dell’appellante secondo la quale il primo giudice a torto
non si è ritenuto competente per giudicare se l’attività svolta dalla SAD sia
sottoposta al regime di autorizzazione previsto dall’art. 12 LC, considerando
la questione di competenza delle autorità amministrative e non del giudice
penale. A mente dell’appellante, già solo questo mancato esame dovrebbe
condurre all’accoglimento dell’appello.
Nel merito della
questione, l’appellante sostiene, poi, che l’attività svolta dalla SAD non
adempirebbe le condizioni poste dall’art. 12 LC e, in particolare, che tale
attività non costituirebbe fornitura di personale a prestito ai sensi dell’art.
26.
cpv. 1 dell’Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito del 16
gennaio 1991 (RS 823.111; OC).
3.1
Come già visto, l’art.
39.
cpv. 1 LC prevede che è punito con la multa sino a 100'000 franchi chiunque,
intenzionalmente, procuri lavoro o fornisca personale a prestito senza
possedere l'autorizzazione richiesta (lett. a).
Giusta l’art. 12 cpv. 1
LC, i datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere lavoratori a terzi
(imprese acquisitrici) devono chiedere un’autorizzazione d’esercizio
all’ufficio cantonale del lavoro. Il cpv. 3 del citato disposto prevede che
anche per le succursali che hanno sede in un Cantone diverso da quello della
sede principale deve essere chiesta un’autorizzazione d’esercizio.
L’art. 26 cpv. 1 OC
precisa che è considerato prestatore chiunque ceda i servizi di un lavoratore a
un'impresa acquisitrice, accordandole per l'essenziale il potere di impartire
istruzioni al lavoratore. Il cpv. 2 specifica inoltre che è possibile
concludere che vi è un'attività di fornitura di personale a prestito
segnatamente se:
a. il
lavoratore è coinvolto nell'organizzazione del lavoro dell'impresa acquisitrice
a livello personale, organizzativo, materiale e temporale;
b. il
lavoratore svolge i lavori con attrezzature, materiale o apparecchi
dell'impresa acquisitrice;
c. l'impresa
acquisitrice assume il rischio della cattiva esecuzione del contratto.
Secondo l’art. 27 cpv. 3
OC, la fornitura di personale a prestito è considerata lavoro a prestito se:
a. lo scopo
del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore
consiste principalmente nel cedere i servizi del lavoratore a imprese
acquisitrici, e
b. la
durata del contratto di lavoro è di regola indipendente da singoli impieghi
presso imprese acquisitrici.
L’art. 29 OC prevede che fornisce
professionalmente personale a prestito chi cede i servizi di lavoratori a
imprese acquisitrici in modo regolare e con l'intenzione di conseguire un
profitto, oppure chi realizza mediante la sua attività di fornitura di
personale a prestito una cifra d'affari annua di almeno 100'000 franchi (cpv.
1); e che fornisce regolarmente personale a prestito chi conclude con le
imprese acquisitrici, nello spazio di dodici mesi, più di dieci contratti di
prestito riguardanti l'impiego ininterrotto di un unico lavoratore o di un
gruppo di lavoratori (cpv. 2).
3.2
Il primo giudice, al
consid. 5.2 della sentenza impugnata, osserva che “la verifica dell’assoggettamento
all’obbligo dell’autorizzazione costituisce una questione amministrativa che
sfugge al potere d’esame del giudice penale” e che un’eventuale
contestazione di tale assoggettamento andava fatta valere “nella sede
amministrativa, previa richiesta di una decisione di principio con indicazione
dei rimedi di diritto”. Il primo giudice prosegue aggiungendo, in modo
invero contraddittorio, che l’imputata non ha impugnato “la diffida a
esercitare qualsiasi attività di collocamento di personale sino all’ottenimento
della stessa [sc. dell’autorizzazione]” e che gli argomenti da lei
sollevati “andavano quindi se del caso portati nella giusta sede impugnando
l’atto citato [sc. la diffida]”.
Anche a prescindere
dalla questione a sapere se il primo giudice ritenesse o no di essere in
presenza di una decisione amministrativa, la sua conclusione non si può
condividere.
3.2.1
Si rileva, dapprima,
che può rimanere indeciso se la citata diffida 23 marzo 2010 (comunicata
all’appellante insieme con l’archiviazione della prima procedura di domanda di
autorizzazione; AI 1/10, all. 4) costituisca o no una decisione formale
impugnabile e, di conseguenza, se e come vadano applicate le regole sviluppate
dalla giurisprudenza federale sulla facoltà del giudice penale di esaminare
pregiudizialmente la legalità delle decisioni amministrative che stanno alla
base dell'infrazione penale (cfr. DTF 129 IV 246 consid. 2; STF 1P.730/2003 del
22.
marzo 2004consid. 2.3.1). Essa, infatti, non è in ogni caso una decisione di
accertamento dell’obbligo di autorizzazione, che pur sarebbe potuta essere
richiesta e, se del caso, impugnata (cfr. fatti della STF 2C_543/2014 del 26
novembre 2014). Non essendo stata prolata, dunque, alcuna decisione
amministrativa che accertasse l’obbligo di autorizzazione per l’attività svolta
dalla SAD, il primo giudice godeva di piena cognizione nell’esame, a titolo
pregiudiziale, della questione (cfr. STF 2C_45/2014 del 28 marzo 2014 consid.
2.4
).
Ma non solo. Costituendo l’obbligatorietà dell’autorizzazione uno
dei presupposti oggettivi della fattispecie penale di cui all’art. 39 cpv. 1
lett. a LC (“senza possedere l’autorizzazione richiesta”; nella
versione tedesca: “ohne die erforderliche Bewilligung”; nella
versione francese: “sans posséder l'autorisation nécessaire”
[grassetto del redattore]), il primo giudice era tenuto ad esaminare se tale
presupposto fosse adempiuto.
Condannando l’appellante e rifiutandosi di procedere all’esame
della questione a sapere se l’attività da essa svolta richiedesse effettivamente
un’autorizzazione – sfiorando il tema soltanto di passata e in via
abbondanziale (consid. 5.3 della sentenza impugnata) –, il primo giudice ha
violato l’obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2 e 81 cpv. 3 CPP), che è un
aspetto essenziale del diritto di essere sentito (art. 3 cpv. 2 lett. c CPP;
art. 29 cpv. 2 Cost.) e di quello ad un equo procedimento (art. 6 cpv. 1 CEDU).
Tale violazione non può essere sanata in questa sede, pena la privazione
dell’appellante del doppio grado di giudizio rispetto ad una questione centrale
come l’esame della realizzazione dell’infrazione e la relativa motivazione. Si
rende così necessario un rinvio della causa al tribunale di primo grado giusta
l’art. 409 CPP.
3.2.2
Inoltre, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, la qualificazione di un’attività come
fornitura di personale a prestito soggetta ad autorizzazione, oppure come
fornitura di servizi di altro genere, va effettuata analizzando il caso
concreto, sulla base del contenuto del contratto, della descrizione
dell’attività prevista e dell’attività concreta svolta presso l’impresa
acquisitrice, risp. il terzo acquisitore/cliente, mentre non è decisiva la
denominazione data al contratto dalle parti (STF 2C_543/2014 del 26 novembre
2014.
consid. 2.5; STF 2C_356/2012 del 11 febbraio 2013 consid. 3.5; STF
2A.425/2006 del 30 aprile 2007 consid. 3.2). L’attività concretamente svolta
potrà essere desunta per esempio da rapporti di attività (“Verlaufsberichte”)
e/o risultanze di analisi delle necessità (“Bedarfsanalysen”) dei
clienti (STF 2C_543/2014 del 26 novembre 2014 consid. 2.5; STF 2C_356/2012 del
11.
febbraio 2013 consid. 4.2.2).
In concreto, agli atti si trova unicamente un “Contratto di
fornitura di personale a prestito” 15 novembre 2011, corredato di condizioni
generali e di una “Conferma d’incarico”, firmato e inviato in duplice copia a
una cliente, la quale sembra aver girato il tutto, assieme a sue osservazioni,
alla Sezione del lavoro (AI 4/20). Se tale contratto sia stato infine
sottoscritto anche dalla cliente non è dato sapere. Vi sono agli atti, poi,
vari modelli di contratti prodotti dalla SAD nell’ambito delle procedure
dipendenti dalle domande di autorizzazione, tra i quali l’ultima versione
comprendente i modelli di: “Contratto di fornitura di personale a prestito” con
CG (AI 2/7), “Contratto di missione” (AI 2/8), “Contratto quadro di lavoro
temporaneo” (AI 2/9), “Conferma d’incarico” (AI 2/10), “Conteggio salario”
(2/11), Fattura (2/12), “Foglio di controllo delle ore lavorative” (2/13), oltre
a una “Lista di controllo lavori domestici” prodotta dall’appellante al
dibattimento di primo grado (all. a verb. dib. di primo grado).
Dagli atti non è possibile determinare quali modelli di contratto
e di altri documenti siano stati concretamente utilizzati durante il periodo
indicato dal decreto d’accusa (dal 23 marzo 2010 al 18 febbraio 2014), né come
né per quali dei contratti, che l’appellante ha ammesso aver concluso in detto
periodo (indefiniti nel 2010, 64 nel 2011, 80 nel 2012, 40 nel 2013 fino al 31
ottobre; cfr. scritti 29 novembre e 2 dicembre 2013, AI 1/10, all. 2 e 3).
Per poter esaminare se l’attività svolta dall’appellante in quel
periodo richiedesse un’autorizzazione, occorrerà, quindi, assumere come prova
la documentazione relativa ai contratti concretamente conclusi con i clienti e
con i lavoratori, nonché i vari rapporti e liste di controllo di attività
concretamente utilizzati.
Siccome in sede di appello si può procedere, di principio, ad
un’assunzione puntuale di complementi di prova, ma non ad una (ri)assunzione
sistematica di tutto il materiale probatorio (art. 389 CPP; cfr. STF 6B_528/2012
del 28 febbraio 2013 consid. 3.1.1, STF 6B_859/2013 del 2 ottobre 2014 consid.
3.3
, Hug/Scheidegger, in
Donatsch, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 409
CPP) – e a maggior ragione trattandosi, in concreto, di una procedura
riguardante una contravvenzione –, anche l’acquisizione agli atti di tutta la
documentazione di cui sopra impone un rinvio della causa al tribunale di primo
grado.
3.3
Per gli esposti motivi
la presente causa va, dunque, rinviata alla Pretura penale, che provvederà ad
acquisire la documentazione descritta e, sulla base delle prove assunte e alla
luce dei criteri posti dalla OC e dalla giurisprudenza del Tribunale federale
(STF 2C_543/2014 del 26 novembre 2014; STF 2C_356/2012 del 11 febbraio 2013;
STF 2A.425/2006 del 30 aprile 2007), accerterà in via preliminare se l’attività
svolta dall’appellante fra il 23 marzo 2010 e il 18 febbraio 2014 richiedesse
un’autorizzazione ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 LC e procederà ad un nuovo
giudizio.
Tasse, spese e
indennità per spese di patrocinio
4.
Visto l’esito del
procedimento, gli oneri processuali per la procedura d’appello sono
integralmente posti a carico dello Stato, così come la tassa di giustizia di
fr. 600.00 relativa alla procedura di primo grado (art. 428 cpv. 4 CPP),
mentre le spese di fr. 100.00 vanno riportate sulla nuova procedura di
primo grado e sulla loro attribuzione deciderà l’istanza inferiore con la nuova
decisione.
Lo Stato rifonderà inoltre, a titolo di ripetibili, fr. 1000.-
per il procedimento di appello e fr. 1000.- per il dibattimento di primo
grado e la sua preparazione (art. 436 cpv. 3 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 80, 81, 84,
398 segg. e 409 CPP;
17 e 18 CP
12 e 39 LC;
26, 27, 28, 29 OC,
29 cpv. 2 Cost.
6 cpv. 1 CEDU
nonché, sulle spese, l’art.
428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 4, 436 cpv. 3 CPP,
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto
ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza, la
sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Pretura penale, che
procederà ai sensi dei considerandi.
1.1. La tassa di giustizia,
per fr. 600.00, relativa alla procedura di primo grado è posta a carico
dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP).
1.2. Lo Stato della
Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 fr. 1'000.00 a titolo di ripetibili
per il procedimento di prima sede (art. 436 cpv. 3 CPP).
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP), che
rifonderà a AP 1 fr. 1'000.00 a titolo di ripetibili per la procedura
d’appello (art. 436 cpv. 3 CPP).
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.