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Decisione

17.2015.78

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 settembre 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo, dopo aver

tenuto il dibattimento, con sentenza 26 marzo 2015, il presidente della Pretura

penale ha confermato l’imputazione proposta dalla Sezione del lavoro e ha

dichiarato l’imputata autrice colpevole del reato ascrittole, condannandola

alla pena proposta dall’accusa e al pagamento di tasse e spese giudiziarie nel

frattempo aumentate a fr. 750.- con motivazione scritta o a fr. 350.-

senza motivazione scritta.

C. Il 27 marzo 2015, AP

1 ha presentato annuncio d’appello. Ricevuta la motivazione scritta, l’8

giugno2015, ella ha tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione

di appello, indicando di appellare l’intera sentenza e di postulare il suo

proscioglimento.

D. In applicazione

dell’art. 406 cpv. 1 litt. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di

primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decisione 9 giugno 2015,

la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato

trattato in procedura scritta, ed ha impartito un termine di 20 giorni a AP 1

per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il

relativo allegato è stato presentato dall’appellante in data 30 giugno 2015. L’appellante

censura una violazione del diritto federale, da un lato, in particolare

dell’art. 6cpv. 1 DPA e dell’art. 39 cpv. 1 lett. a LC e, dall’altro, invoca la

sua buona fede e la sua inconsapevolezza, a suo dire confortata dal

comportamento dell’autorità, di aver commesso una qualsivoglia infrazione. Chiede

il suo proscioglimento, rispettivamente, in via subordinata, che sia

riconosciuta, in applicazione dell’art. 39 cpv. 3 LC, la commissione

dell’infrazione per negligenza e che si prescinda, trattandosi di caso poco

grave, da ogni pena.

In data 1°

luglio 2015, la presidente di questa Corte ha ordinato l’intimazione alle parti

della motivazione d’appello, impartendo loro un termine di 20 giorni per

presentare eventuali osservazioni.

E. Il giudice della

Pretura penale, con scritto 2 luglio 2015, senza presentare particolari

osservazioni, si è rimesso al giudizio di questa Corte.

Con scritto 4 agosto 2015, dopo aver beneficiato di una proroga

del termine, la Sezione del lavoro ha presentato le proprie osservazioni alle

censure sollevate dall’appellante – di cui, al bisogno, si dirà in seguito –

chiedendo la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4

CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado

concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere

unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei

fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non

possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. In questi casi, dunque,

la Corte d’appello dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle

questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto

convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo

2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de

procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad

art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai

casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su

una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama

la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta

dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler

Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398,

n. 13, pag. 768), secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se

il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di

prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova

importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se

ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o

interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1

consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid.

5.

; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno

2014;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in

arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque

sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1;

131.

I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 e sentenze citate).

Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile

anche se fondato su una violazione del diritto (Mini, op. cit. ad art. 398, n.

23, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg.

con riferimento anche a Schott, Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea

2008, ad art. 97, n. 18, pag. 955; Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag.

768).

2.

In primo luogo,

l’appellante censura l’applicazione dell’art. 6 cpv. 1 DPA. A suo dire, ella

non adempirebbe le condizioni di applicabilità della disposizione. Da un lato,

perché prima del 9 luglio 2012 non disponeva, a Registro di commercio, di alcun

diritto di firma per la succursale di Savosa, poi Lugano, della ditta Servizio

di assistenza a domicilio per città e campagna SA (in seguito SAD) da lei

diretta. Dall’altro perché a partire da tale data dispone soltanto di un

diritto di firma collettiva a due. Di modo che non ha mai potuto validamente

impegnare la SAD.

2.1

Fra le disposizioni

penali di cui all’art. 39 della Legge federale sul collocamento e il personale

a prestito del 6 ottobre 1989 (RS 823.11; LC), il cpv. 1 prevede che è punito

con la multa sino a fr. 100'000 chiunque, intenzionalmente, procuri lavoro

o fornisca personale a prestito senza possedere l'autorizzazione richiesta

(lett. a).

Il cpv. 5 del citato disposto prevede che alle infrazioni commesse

nell’azienda sono applicabili gli art. 6 e 7 della Legge del 22 marzo 1974 sul

diritto penale amministrativo (RS 313.0; DPA).

Giusta l’art. 6 cpv. 1 DPA, se l'infrazione è commessa nella

gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome

collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di

persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze

d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano

alle persone fisiche che l'hanno commessa.

L’art. 7 cpv. 1 DPA prevede invece che, se la multa applicabile

non supera i fr. 5'000 e se la determinazione delle persone punibili

secondo l’art. 6 esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità

della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in

loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società

in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.

2.2

La censura riassunta

al punto 2. non può essere accolta. Il primo giudice ha correttamente accertato

che l’appellante ricopriva, nel periodo che qui interessa e anche già in

precedenza, il ruolo di direttrice della succursale ticinese della SAD. Ciò si

evince chiaramente dalla nutrita corrispondenza agli atti intercorsa tra

l’appellante – in qualità di direttrice e di persona responsabile per la SAD –

e la Sezione del lavoro per lo meno sin dai tempi della prima domanda di

autorizzazione del 21 dicembre 2007 (cfr. AI 4/43), così come dalle stesse

dichiarazioni dell’appellante, la quale, in occasione dell’audizione 21 giugno

2013, ha tra l’altro affermato:

“ Posso brevemente indicare che da

oltre 10 anni mi occupo dell’attività dell’impresa in Ticino, in particolare

dell’assunzione e scelta del personale, attribuzione degli incarichi, gestione

generale dell’attività […]

Nella gestione

degli affari godo di ampia autonomia, preciso che gli aspetti contrattuali/salariali

con il personale fisso sono sempre ratificati dalla sede principale, mentre per

il personale a prestito tutto viene fatto sotto la mia responsabilità e a mia

esclusiva firma.” (AI 1/10, all. 1 pag. 2)

L’appellante aveva quindi,

da sola, il potere decisionale e la responsabilità relativi alla conclusione

sia dei contratti di assunzione del personale (a prestito) sia dei contratti di

fornitura di personale a prestito con i clienti (imprese acquisitrici).

Di conseguenza, se l’infrazione è realizzata, è all’evidenza

l’appellante la persona che l’ha commessa nella gestione degli affari di una

persona giuridica ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 DPA. Disposto

che, d’altronde, non è altro che la concretizzazione del principio generale (Täterprinzip)

secondo il quale “der originäre Anknüpfungspunkt für die strafrechtliche

Beurteilung eines Verhaltens – auch wenn es in Vertretung einer Unternehmung

oder sonst in Ausübung geschäftlicher oder dienstlicher Verrichtungen für einen

anderen getätigt wurde – ist und bleibt die handelnde natürliche Person” (Eicker/Frank/Achermann,

Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, ed. 2012, pag. 50

seg.; cfr. anche Hauri,

Verwaltungsstrafrecht [VStrR], ed. 1998, pag. 13 e 14).

Non sono, quindi, come pertinentemente osservato dalla Sezione del

lavoro (Osservazioni 4 agosto 2015, doc. appello XIII pag. 2), e contrariamente

all’opinione dell’appellante, neppure adempiuti i presupposti per

l’applicazione dell’art. 7 cpv. 1 DPA, la quale ha carattere sussidiario e

dovrebbe restare piuttosto l’eccezione che la regola (Eicker/Frank/Achermann, Verwaltungsstrafrecht und

Verwaltungsstrafverfahrensrecht, ed. 2012, pag. 51 e 63 segg.).

3.

Occorre ora

esaminare la censura dell’appellante secondo la quale il primo giudice a torto

non si è ritenuto competente per giudicare se l’attività svolta dalla SAD sia

sottoposta al regime di autorizzazione previsto dall’art. 12 LC, considerando

la questione di competenza delle autorità amministrative e non del giudice

penale. A mente dell’appellante, già solo questo mancato esame dovrebbe

condurre all’accoglimento dell’appello.

Nel merito della

questione, l’appellante sostiene, poi, che l’attività svolta dalla SAD non

adempirebbe le condizioni poste dall’art. 12 LC e, in particolare, che tale

attività non costituirebbe fornitura di personale a prestito ai sensi dell’art.

26.

cpv. 1 dell’Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito del 16

gennaio 1991 (RS 823.111; OC).

3.1

Come già visto, l’art.

39.

cpv. 1 LC prevede che è punito con la multa sino a 100'000 franchi chiunque,

intenzionalmente, procuri lavoro o fornisca personale a prestito senza

possedere l'autorizzazione richiesta (lett. a).

Giusta l’art. 12 cpv. 1

LC, i datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere lavoratori a terzi

(imprese acquisitrici) devono chiedere un’autorizzazione d’esercizio

all’ufficio cantonale del lavoro. Il cpv. 3 del citato disposto prevede che

anche per le succursali che hanno sede in un Cantone diverso da quello della

sede principale deve essere chiesta un’autorizzazione d’esercizio.

L’art. 26 cpv. 1 OC

precisa che è considerato prestatore chiunque ceda i servizi di un lavoratore a

un'impresa acquisitrice, accordandole per l'essenziale il potere di impartire

istruzioni al lavoratore. Il cpv. 2 specifica inoltre che è possibile

concludere che vi è un'attività di fornitura di personale a prestito

segnatamente se:

a. il

lavoratore è coinvolto nell'organizzazione del lavoro dell'impresa acquisitrice

a livello personale, organizzativo, materiale e temporale;

b. il

lavoratore svolge i lavori con attrezzature, materiale o apparecchi

dell'impresa acquisitrice;

c. l'impresa

acquisitrice assume il rischio della cattiva esecuzione del contratto.

Secondo l’art. 27 cpv. 3

OC, la fornitura di personale a prestito è considerata lavoro a prestito se:

a. lo scopo

del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore

consiste principalmente nel cedere i servizi del lavoratore a imprese

acquisitrici, e

b. la

durata del contratto di lavoro è di regola indipendente da singoli impieghi

presso imprese acquisitrici.

L’art. 29 OC prevede che fornisce

professionalmente personale a prestito chi cede i servizi di lavoratori a

imprese acquisitrici in modo regolare e con l'intenzione di conseguire un

profitto, oppure chi realizza mediante la sua attività di fornitura di

personale a prestito una cifra d'affari annua di almeno 100'000 franchi (cpv.

1); e che fornisce regolarmente personale a prestito chi conclude con le

imprese acquisitrici, nello spazio di dodici mesi, più di dieci contratti di

prestito riguardanti l'impiego ininterrotto di un unico lavoratore o di un

gruppo di lavoratori (cpv. 2).

3.2

Il primo giudice, al

consid. 5.2 della sentenza impugnata, osserva che “la verifica dell’assoggettamento

all’obbligo dell’autorizzazione costituisce una questione amministrativa che

sfugge al potere d’esame del giudice penale” e che un’eventuale

contestazione di tale assoggettamento andava fatta valere “nella sede

amministrativa, previa richiesta di una decisione di principio con indicazione

dei rimedi di diritto”. Il primo giudice prosegue aggiungendo, in modo

invero contraddittorio, che l’imputata non ha impugnato “la diffida a

esercitare qualsiasi attività di collocamento di personale sino all’ottenimento

della stessa [sc. dell’autorizzazione]” e che gli argomenti da lei

sollevati “andavano quindi se del caso portati nella giusta sede impugnando

l’atto citato [sc. la diffida]”.

Anche a prescindere

dalla questione a sapere se il primo giudice ritenesse o no di essere in

presenza di una decisione amministrativa, la sua conclusione non si può

condividere.

3.2.1

Si rileva, dapprima,

che può rimanere indeciso se la citata diffida 23 marzo 2010 (comunicata

all’appellante insieme con l’archiviazione della prima procedura di domanda di

autorizzazione; AI 1/10, all. 4) costituisca o no una decisione formale

impugnabile e, di conseguenza, se e come vadano applicate le regole sviluppate

dalla giurisprudenza federale sulla facoltà del giudice penale di esaminare

pregiudizialmente la legalità delle decisioni amministrative che stanno alla

base dell'infrazione penale (cfr. DTF 129 IV 246 consid. 2; STF 1P.730/2003 del

22.

marzo 2004consid. 2.3.1). Essa, infatti, non è in ogni caso una decisione di

accertamento dell’obbligo di autorizzazione, che pur sarebbe potuta essere

richiesta e, se del caso, impugnata (cfr. fatti della STF 2C_543/2014 del 26

novembre 2014). Non essendo stata prolata, dunque, alcuna decisione

amministrativa che accertasse l’obbligo di autorizzazione per l’attività svolta

dalla SAD, il primo giudice godeva di piena cognizione nell’esame, a titolo

pregiudiziale, della questione (cfr. STF 2C_45/2014 del 28 marzo 2014 consid.

2.4

).

Ma non solo. Costituendo l’obbligatorietà dell’autorizzazione uno

dei presupposti oggettivi della fattispecie penale di cui all’art. 39 cpv. 1

lett. a LC (“senza possedere l’autorizzazione richiesta”; nella

versione tedesca: “ohne die erforderliche Bewilligung”; nella

versione francese: “sans posséder l'autorisation nécessaire”

[grassetto del redattore]), il primo giudice era tenuto ad esaminare se tale

presupposto fosse adempiuto.

Condannando l’appellante e rifiutandosi di procedere all’esame

della questione a sapere se l’attività da essa svolta richiedesse effettivamente

un’autorizzazione – sfiorando il tema soltanto di passata e in via

abbondanziale (consid. 5.3 della sentenza impugnata) –, il primo giudice ha

violato l’obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2 e 81 cpv. 3 CPP), che è un

aspetto essenziale del diritto di essere sentito (art. 3 cpv. 2 lett. c CPP;

art. 29 cpv. 2 Cost.) e di quello ad un equo procedimento (art. 6 cpv. 1 CEDU).

Tale violazione non può essere sanata in questa sede, pena la privazione

dell’appellante del doppio grado di giudizio rispetto ad una questione centrale

come l’esame della realizzazione dell’infrazione e la relativa motivazione. Si

rende così necessario un rinvio della causa al tribunale di primo grado giusta

l’art. 409 CPP.

3.2.2

Inoltre, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, la qualificazione di un’attività come

fornitura di personale a prestito soggetta ad autorizzazione, oppure come

fornitura di servizi di altro genere, va effettuata analizzando il caso

concreto, sulla base del contenuto del contratto, della descrizione

dell’attività prevista e dell’attività concreta svolta presso l’impresa

acquisitrice, risp. il terzo acquisitore/cliente, mentre non è decisiva la

denominazione data al contratto dalle parti (STF 2C_543/2014 del 26 novembre

2014.

consid. 2.5; STF 2C_356/2012 del 11 febbraio 2013 consid. 3.5; STF

2A.425/2006 del 30 aprile 2007 consid. 3.2). L’attività concretamente svolta

potrà essere desunta per esempio da rapporti di attività (“Verlaufsberichte”)

e/o risultanze di analisi delle necessità (“Bedarfsanalysen”) dei

clienti (STF 2C_543/2014 del 26 novembre 2014 consid. 2.5; STF 2C_356/2012 del

11.

febbraio 2013 consid. 4.2.2).

In concreto, agli atti si trova unicamente un “Contratto di

fornitura di personale a prestito” 15 novembre 2011, corredato di condizioni

generali e di una “Conferma d’incarico”, firmato e inviato in duplice copia a

una cliente, la quale sembra aver girato il tutto, assieme a sue osservazioni,

alla Sezione del lavoro (AI 4/20). Se tale contratto sia stato infine

sottoscritto anche dalla cliente non è dato sapere. Vi sono agli atti, poi,

vari modelli di contratti prodotti dalla SAD nell’ambito delle procedure

dipendenti dalle domande di autorizzazione, tra i quali l’ultima versione

comprendente i modelli di: “Contratto di fornitura di personale a prestito” con

CG (AI 2/7), “Contratto di missione” (AI 2/8), “Contratto quadro di lavoro

temporaneo” (AI 2/9), “Conferma d’incarico” (AI 2/10), “Conteggio salario”

(2/11), Fattura (2/12), “Foglio di controllo delle ore lavorative” (2/13), oltre

a una “Lista di controllo lavori domestici” prodotta dall’appellante al

dibattimento di primo grado (all. a verb. dib. di primo grado).

Dagli atti non è possibile determinare quali modelli di contratto

e di altri documenti siano stati concretamente utilizzati durante il periodo

indicato dal decreto d’accusa (dal 23 marzo 2010 al 18 febbraio 2014), né come

né per quali dei contratti, che l’appellante ha ammesso aver concluso in detto

periodo (indefiniti nel 2010, 64 nel 2011, 80 nel 2012, 40 nel 2013 fino al 31

ottobre; cfr. scritti 29 novembre e 2 dicembre 2013, AI 1/10, all. 2 e 3).

Per poter esaminare se l’attività svolta dall’appellante in quel

periodo richiedesse un’autorizzazione, occorrerà, quindi, assumere come prova

la documentazione relativa ai contratti concretamente conclusi con i clienti e

con i lavoratori, nonché i vari rapporti e liste di controllo di attività

concretamente utilizzati.

Siccome in sede di appello si può procedere, di principio, ad

un’assunzione puntuale di complementi di prova, ma non ad una (ri)assunzione

sistematica di tutto il materiale probatorio (art. 389 CPP; cfr. STF 6B_528/2012

del 28 febbraio 2013 consid. 3.1.1, STF 6B_859/2013 del 2 ottobre 2014 consid.

3.3

, Hug/Scheidegger, in

Donatsch, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 409

CPP) – e a maggior ragione trattandosi, in concreto, di una procedura

riguardante una contravvenzione –, anche l’acquisizione agli atti di tutta la

documentazione di cui sopra impone un rinvio della causa al tribunale di primo

grado.

3.3

Per gli esposti motivi

la presente causa va, dunque, rinviata alla Pretura penale, che provvederà ad

acquisire la documentazione descritta e, sulla base delle prove assunte e alla

luce dei criteri posti dalla OC e dalla giurisprudenza del Tribunale federale

(STF 2C_543/2014 del 26 novembre 2014; STF 2C_356/2012 del 11 febbraio 2013;

STF 2A.425/2006 del 30 aprile 2007), accerterà in via preliminare se l’attività

svolta dall’appellante fra il 23 marzo 2010 e il 18 febbraio 2014 richiedesse

un’autorizzazione ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 LC e procederà ad un nuovo

giudizio.

Tasse, spese e

indennità per spese di patrocinio

4.

Visto l’esito del

procedimento, gli oneri processuali per la procedura d’appello sono

integralmente posti a carico dello Stato, così come la tassa di giustizia di

fr. 600.00 relativa alla procedura di primo grado (art. 428 cpv. 4 CPP),

mentre le spese di fr. 100.00 vanno riportate sulla nuova procedura di

primo grado e sulla loro attribuzione deciderà l’istanza inferiore con la nuova

decisione.

Lo Stato rifonderà inoltre, a titolo di ripetibili, fr. 1000.-

per il procedimento di appello e fr. 1000.- per il dibattimento di primo

grado e la sua preparazione (art. 436 cpv. 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 80, 81, 84,

398 segg. e 409 CPP;

17 e 18 CP

12 e 39 LC;

26, 27, 28, 29 OC,

29 cpv. 2 Cost.

6 cpv. 1 CEDU

nonché, sulle spese, l’art.

428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 4, 436 cpv. 3 CPP,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto

ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza, la

sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Pretura penale, che

procederà ai sensi dei considerandi.

1.1. La tassa di giustizia,

per fr. 600.00, relativa alla procedura di primo grado è posta a carico

dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP).

1.2. Lo Stato della

Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 fr. 1'000.00 a titolo di ripetibili

per il procedimento di prima sede (art. 436 cpv. 3 CPP).

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP), che

rifonderà a AP 1 fr. 1'000.00 a titolo di ripetibili per la procedura

d’appello (art. 436 cpv. 3 CPP).

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.