17.2015.85
Reiezione rispettivamente decisione di non entrata nel merito di un'istanza di revisione fondata su sull'art. 299 lett. a e c CPP-TI e volta chiaramente ad evitare il rimpatrio del condannato. Compete
17 giugno 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.85
Locarno
17 giugno 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, presidente,
Giovanni Celio e Damiano Bozzini
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il
28 maggio 2015
IS 1
contro la sentenza 23 febbraio
2010 della Corte delle assise criminali e contro la sentenza 30 settembre
2010 della Corte di cassazione e di revisione penale
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 23 febbraio
2010 la Corte delle assise criminali ha dichiarato IS 1 autore colpevole di:
- coazione
sessuale
per avere, il 24 giugno 2009, a __________,
usando violenza, minaccia e pressioni psicologiche tali da renderla inetta a
resistere, costretto la minore __________ (__________) a subire contro la sua
volontà atti sessuali;
- violenza
carnale
per avere, nelle stesse circostanze
di tempo e di luogo, costretto la vittima a subire la congiunzione carnale;
- atti
sessuali con fanciulli
per avere, sempre nelle medesime
circostanze, compiuto sulla vittima, minore di 16 anni, atti sessuali.
In applicazione della pena, la prima Corte, avendo riconosciuto
l’attenuante specifica del sincero pentimento, ha condannato il prevenuto alla
pena detentiva di sei anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre
che al pagamento degli oneri processuali.
B. La suddetta sentenza
è stata impugnata - con un memoriale presentato personalmente dal condannato in
data 12 aprile 2010 seguito da un allegato scritto inoltrato dal difensore in
data 30 giugno 2010 - davanti all’allora Corte di cassazione e di revisione
penale che, con giudizio 30 settembre 2010, ha respinto il gravame (nella misura
della sua ricevibilità).
Non essendo stata oggetto di ricorso al Tribunale federale, la
decisione della CCRP è regolarmente passata in giudicato.
C. Dagli atti emerge che
le competenti autorità si sono attivate per organizzare il volo di rimpatrio dell’istante
che, previa scarcerazione anticipata, è stato fissato per il prossimo 18 giugno.
D. Con istanza datata 28
maggio 2015, IS 1 si è rivolto al Tribunale penale federale postulando la
revisione delle sentenze di condanna emanate nei suoi confronti ed il
conseguente suo proscioglimento da tutte le accuse.
Contestualmente, ha chiesto la ricusa “di intero tribunale
d’appello del Cantone Ticino”.
E. Con scritto 3 giugno
2015, il TPF ha trasmesso l’istanza di revisione al Tribunale di appello che, per
finire, l’ha inoltrata a questa Corte in data 9 giugno 2015.
in diritto: 1. L’istanza di revisione è
stata inoltrata dopo l’entrata in vigore, il 1. gennaio 2011, del Codice di
diritto processuale penale unificato. Ne consegue che l’autorità competente e
la procedura applicabile sono determinate dagli art. 21 cpv. 1 lett. b e 411 e
segg. CPP (STF 6B_293/2013 del 9 luglio 2013 consid. 3.1;
6B_55/2012 del 26 settembre 2012 consid. 1.1;6B_41/2012 del 28 giugno 2012
consid. 1.1;6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 1.1; Pfister-Liechti,
Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 451, n. 9, pag. 1958; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad
art. 453, n. 2, pag. 879; Lieber, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra
2014, ad art. 453, n. 5, pag. 2529).
Fatti
I motivi di revisione pertinenti sono, per contro,
quelli previsti dal diritto applicabile nel momento in cui è stata emessa la
decisione di cui è chiesta la revisione e cioè, in concreto, quelli previsti
dall’art. 299 del Codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre
1994 (in seguito CPP-TI), essendo state entrambe le
decisioni di cui è chiesta la revisione emanate prima dell’entrata in vigore del
CPP federale (STF 6B_293/2013 del 9 luglio 2013 consid. 3.1;
6B_55/2012 del 26 settembre 2012 consid. 1.1;6B_41/2012 del 28 giugno 2012
consid. 1.1;6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 1.1;6B_235/2011 del 30
maggio 2011 consid. 3.1; Schmid, op. cit., ad art. 453, n. 2, pag. 879).
2. L’art. 299 CPP-TI
prevede che la revisione del processo, in caso di condanna, ha luogo:
- quando
sia dimostrato che la condanna fu determinata dalla falsificazione di un
documento, da falsa testimonianza, da corruzione e, in genere, da reato di
terza persona (lett. a);
- quando,
dopo la sentenza, ne sia stata pronunciata un’altra, inconciliabile con essa
(lett. b);
- quando
esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale
nel primo processo (lett. c);
- quando
la Corte europea dei diritti dell’uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali o dei suoi protocolli.
3. a. Giusta l’art. 411 cpv.
1 CPP, le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al
tribunale di appello, indicando e comprovando i motivi di revisione invocati.
La decisione sulle stesse compete, dunque, a questa Corte.
Nulla muta a questa conclusione, la circostanza che IS 1 abbia
presentato, contestualmente alla domanda di revisione, anche un’istanza di
ricusa nei confronti dell’intera CARP, ritenuto come, in forza dell’art. 59
cpv. 3 CPP, fintanto che il TPF (autorità competente in base all’art. 59 cpv. 1
lett. d CPP) non avrà statuito in merito all’istanza di ricusa, questa Corte
rimane competente per evadere l’istanza di revisione in oggetto.
b. Per il capoverso 2
dell’art. 411 CPP, le istanze che si fondano sull’accertamento giudiziario di
una violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi
Protocolli così come quelle che invocano l’inconciliabilità di una decisione
emanata successivamente vanno presentate entro 90 giorni da quando
l’interessato è venuto a conoscenza della decisione in questione, mentre le
istanze fondate sugli altri motivi di revisione non sono subordinate al
rispetto di alcun termine.
c. Giusta l’art. 412
CPP, il tribunale d’appello esamina preliminarmente l’istanza di revisione in
procedura scritta (cpv. 1) e non entra nel merito se essa è manifestamente
inammissibile o infondata (“non motivée” / ”unbegründet” nella
versione francese e tedesca della norma) oppure è se già stata presentata
invocando gli stessi motivi e respinta (cpv. 2).
Secondo il Messaggio del Consiglio federale, la procedura di esame
preliminare prevista al capoverso 1 della norma serve innanzitutto ad accertare
se i motivi invocati a sostegno della domanda di revisione sono verosimili
(Messaggio, pag. 1223).
La procedura di non entrata nel merito prevista al capoverso 2 è,
di principio, riservata ai casi in cui vi sono vizi di natura formale (Heer,
Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 412, n. 7, pag. 3098). Una
decisione di non entrata nel merito può nondimeno entrare in linea di conto
quando una delle condizioni dell’esame preliminare di cui al capoverso 1 non è
realizzata (Schmid, op. cit., ad art. 412, n. 2, pag. 811). Non è, quindi, escluso
che possa essere pronunciata una decisione di non entrata nel merito quando i
motivi di revisione invocati appaiono sin da subito non verosimili. Anzi, in
tal caso, così come rilevato dal Tribunale federale (STF 6B_310/2011 del 20
giugno 2011 consid. 1.6) - è l’economia della procedura a imporre un tale modo
di preocedere ritenuto che, se la situazione è evidente, non c’è ragione che
l’autorità chieda alle parti di prendere posizione (art. 412 cpv. 3 CPP) per,
poi, respingere l’istanza (art. 413 cpv. 1 CPP).
4. Si rileva
preliminarmente che IS 1, nella sua istanza, non ha indicato il motivo di
revisione invocato, come esplicitamente richiesto dall’art. 411 cpv. 1 CPP.
Nella misura in cui sostiene di essere stato vittima di un
complotto ordito contro di lui dalle autorità penali che, con la tortura, gli
hanno estorto la confessione e hanno ottenuto prove false della sua
colpevolezza, egli sembra tuttavia invocare il motivo di revisione di cui
all’art. 299 lett. a CPP-TI rispettivamente quello di cui all’art. 299 lett. c
CPP-TI.
5. a. Giusta l’art. 299
lett. a CPP-TI, la revisione ha luogo quando è dimostrato che la condanna fu
determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da
corruzione e, in genere, da reato di terze persone.
In questo caso, perché la revisione sia ammessa, l’atto che ha
influenzato il risultato della procedura deve, di principio, essere constatato
attraverso una decisione penale. Può tuttavia essere sufficiente che il giudice
della revisione si convinca dell’esistenza dell’infrazione, segnatamente
qualora l’autore della stessa non possa più essere perseguito a causa di
decesso, incapacità d’intendere e volere o prescrizione del reato (Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, n. 1278, pag. 788; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 102, n. 27, pag. 512).
b. In
concreto, non v’è evidenza di una decisione penale che constati che il reato di
un terzo ha influito sulla condanna dell’istante.
Neppure sussistono altri motivi atti a convincere questa Corte
Considerandi
dell’esistenza di un tale reato. In effetti, le affermazioni del ricorrente in
tal senso non sono che delle mere dichiarazioni di parte, prive di qualsiasi
sostegno oggettivo che possa, anche solo lontanamente, fornire un elemento di
credibilità.
Ne discende che, manifestamente, le condizioni poste dall’art. 299
lett. a CPP-TI non sono adempiute.
Sotto questo profilo, l’istanza di revisione deve essere respinta.
6.
a. Per l’art. 299 lett. c
CPP-TI sussiste la facoltà di chiedere la revisione di una
sentenza di condanna in presenza di fatti o mezzi di prova rilevanti che non
erano noti al giudice penale nel primo processo.
Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o
i mezzi di prova invocati devono, quindi, essere nuovi e rilevanti (come esatto
anche dall’art. 385 CP; cfr., pure, STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid.
1.
).
Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando era ignoto
al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla
sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale
suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 2093, pag. 680; STF
6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a; 120 IV 246 consid. 2a; 117 IV 40 consid. 2a; 116
IV 353 consid. 3a).
Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando è stato
sottoposto in un qualsiasi modo all’attenzione del giudice e, dunque, anche
nell’ipotesi in cui questi l’abbia esaminato senza valutarne correttamente la
portata (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2093, pag. 680;
DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli
atti o dai dibattimenti possono, eccezionalmente, essere considerati nuovi se
sono rimasti sconosciuti al giudice: questo principio è, tuttavia, sottoposto
alla duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza,
avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata
conoscenza e non sull'arbitrio (STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4).
Per ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti rimasto ignoto al
giudice possa dar spazio ad una revisione occorre, in particolare, che lo
stesso sia talmente probante su una questione decisiva da non potersi
immaginare che il giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio impugnato se
ne avesse preso conoscenza. Il TF ha, a titolo d’esempio, indicato che potrebbe
essere data la novità di un documento già agli atti in un caso in cui
l’annotazione decisiva figura a piccoli caratteri sul retro di un contratto o
quando un atto è contenuto in un ampio lotto di documenti che non sono stati
debitamente vagliati e sui quali l’attenzione manifestamente non è stata
portata, ritenuto comunque che, nel dubbio, occorre partire dal presupposto che
il giudice ha preso conoscenza di tutti gli atti e di tutti i mezzi di prova
discussi in occasione del dibattimento (DTF 122 IV 6 consid. 2b).
I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove
siano idonei a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica
o dell’entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di
inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far
presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più
favorevole al condannato (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2095, pag. 680-681;
Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 102, n. 24, pag. 511; DTF 122 IV 66
consid. 2a con richiami; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF
6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Rilevanti sono anche
fatti o mezzi di prova nuovi, suscettibili di modificare soltanto la
dichiarazione di colpevolezza: poco importa, quindi, che un’assoluzione
parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV
40.
consid. 2a con riferimenti).
Qualora siano addotti più fatti nuovi, essi devono
essere valutati globalmente (DTF 116 IV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar,
StBG II, Basilea 2013, ad art. 385, n. 109, pag. 3289).
b. È generalmente
riconosciuto che una revisione non deve servire a rimettere continuamente in
discussione una decisione passata in giudicato, a raggirare disposizioni legali
sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti
o delle prove non presentati nel procedimento di primo grado in ragione di una
negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op. cit., ad
art. 410, n. 42, pag. 3071-3072). In simili casi vi è in effetti un abuso di
diritto che non può trovare tutela alcuna.
E’ così abusiva una domanda di revisione che si
fonda su fatti che il ricorrente conosceva già inizialmente, che non aveva
alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una
procedura ordinaria d’impugnazione (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF
6B_54/2014 del 24 aprile 2014 consid. 3;6B_415/2012 del 14 dicembre 2012
consid. 2.3;6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 1.3). Per
contro una revisione può entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova
rilevanti che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione della
sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in
quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014,
consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 11.3).
c. L’infondatezza
dell’istanza presentata da IS 1 è manifesta.
Infatti, come visto, deve essere considerata abusiva
l’istanza di revisione che si fonda su fatti che l’istante conosceva già inizialmente
e che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere (cfr. supra, consid. 6b).
In concreto, stando alla tesi da lui avanzata,
IS 1 era a conoscenza della circostanza qui invocata - ovvero il
complotto ordito contro di lui dalle autorità penali che, per farlo
apparire colpevole di un reato da lui mai commesso, sarebbero arrivate
addirittura ad estorcergli una confessione con la tortura - già
prima della sentenza della Corte delle assise criminali ed avrebbe potuto e
dovuto farla valere già in quella sede.
A ciò aggiungasi che anche la tempistica con cui è stata
presentata (poco prima della scadenza dell’espiazione della pena e del
conseguente allontanamento dalla Svizzera) dimostra la natura strumentale
dell’istanza, chiaramente volta ad evitare il rimpatrio.
Si osserva, del resto, che, già nel 2012, IS 1 aveva manifestato
il desiderio di inoltrare un’istanza di revisione che, per finire, non aveva
presentato (cfr. inc. CARP 17.2012.33). Ciò non si spiega, nella misura in cui
i motivi alla base della presente istanza già gli erano noti da tempo. Neppure
può essere preteso che egli non abbia inoltrato l’istanza poiché non aveva
trovato un avvocato che lo rappresentasse, ritenuto come anche la presente
domanda sia stata presentata a titolo personale e senza l’assistenza di un
legale.
Pertanto, su questo punto, non si giustifica di entrare nel merito
dell’istanza.
7.
A titolo
abbondanziale si osserva che l’istanza di revisione andrebbe respinta anche se
si considerasse che, motivandola come ha fatto, IS 1 intendesse invocare una
violazione della CEDU o dei suoi protocolli. Infatti, in assenza di una
decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo o del Comitato dei Ministri
del Consiglio d’Europa che condanni la Svizzera per una tale violazione, i
requisiti dell’art. 299 lett. d CPP-TI non sarebbero realizzati.
Quanto all’ulteriore motivo contemplato dall’art. 299 lett. b
CPP-TI (sentenza successiva inconciliabile con la condanna), esso non entra,
qui, in considerazione ritenuto come IS 1 non se ne sia in alcun modo prevalso
nella sua istanza.
8.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico dell’istante.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 81 e 410 segg. CPP;
299 CPP-TI,
nonché, sulle spese,
l’art. 428 CPP e la LTG,
pronuncia: 1. L’istanza è respinta ai sensi
dei considerandi. Per il resto, non si entra nel merito della stessa.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 300.-
- spese complessive fr. 50.-
fr. 350.-
sono posti a carico dell’istante.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano
- Tribunale
penale federale, 6501 Bellinzona
- procuratore
generale John Noseda, 6901 Lugano
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.