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Decisione

17.2015.85

Reiezione rispettivamente decisione di non entrata nel merito di un'istanza di revisione fondata su sull'art. 299 lett. a e c CPP-TI e volta chiaramente ad evitare il rimpatrio del condannato. Compete

17 giugno 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi di revisione pertinenti sono, per contro,

quelli previsti dal diritto applicabile nel momento in cui è stata emessa la

decisione di cui è chiesta la revisione e cioè, in concreto, quelli previsti

dall’art. 299 del Codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre

1994 (in seguito CPP-TI), essendo state entrambe le

decisioni di cui è chiesta la revisione emanate prima dell’entrata in vigore del

CPP federale (STF 6B_293/2013 del 9 luglio 2013 consid. 3.1;

6B_55/2012 del 26 settembre 2012 consid. 1.1;6B_41/2012 del 28 giugno 2012

consid. 1.1;6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 1.1;6B_235/2011 del 30

maggio 2011 consid. 3.1; Schmid, op. cit., ad art. 453, n. 2, pag. 879).

2. L’art. 299 CPP-TI

prevede che la revisione del processo, in caso di condanna, ha luogo:

- quando

sia dimostrato che la condanna fu determinata dalla falsificazione di un

documento, da falsa testimonianza, da corruzione e, in genere, da reato di

terza persona (lett. a);

- quando,

dopo la sentenza, ne sia stata pronunciata un’altra, inconciliabile con essa

(lett. b);

- quando

esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale

nel primo processo (lett. c);

- quando

la Corte europea dei diritti dell’uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio

d’Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del

4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali o dei suoi protocolli.

3. a. Giusta l’art. 411 cpv.

1 CPP, le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al

tribunale di appello, indicando e comprovando i motivi di revisione invocati.

La decisione sulle stesse compete, dunque, a questa Corte.

Nulla muta a questa conclusione, la circostanza che IS 1 abbia

presentato, contestualmente alla domanda di revisione, anche un’istanza di

ricusa nei confronti dell’intera CARP, ritenuto come, in forza dell’art. 59

cpv. 3 CPP, fintanto che il TPF (autorità competente in base all’art. 59 cpv. 1

lett. d CPP) non avrà statuito in merito all’istanza di ricusa, questa Corte

rimane competente per evadere l’istanza di revisione in oggetto.

b. Per il capoverso 2

dell’art. 411 CPP, le istanze che si fondano sull’accertamento giudiziario di

una violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi

Protocolli così come quelle che invocano l’inconciliabilità di una decisione

emanata successivamente vanno presentate entro 90 giorni da quando

l’interessato è venuto a conoscenza della decisione in questione, mentre le

istanze fondate sugli altri motivi di revisione non sono subordinate al

rispetto di alcun termine.

c. Giusta l’art. 412

CPP, il tribunale d’appello esamina preliminarmente l’istanza di revisione in

procedura scritta (cpv. 1) e non entra nel merito se essa è manifestamente

inammissibile o infondata (“non motivée” / ”unbegründet” nella

versione francese e tedesca della norma) oppure è se già stata presentata

invocando gli stessi motivi e respinta (cpv. 2).

Secondo il Messaggio del Consiglio federale, la procedura di esame

preliminare prevista al capoverso 1 della norma serve innanzitutto ad accertare

se i motivi invocati a sostegno della domanda di revisione sono verosimili

(Messaggio, pag. 1223).

La procedura di non entrata nel merito prevista al capoverso 2 è,

di principio, riservata ai casi in cui vi sono vizi di natura formale (Heer,

Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 412, n. 7, pag. 3098). Una

decisione di non entrata nel merito può nondimeno entrare in linea di conto

quando una delle condizioni dell’esame preliminare di cui al capoverso 1 non è

realizzata (Schmid, op. cit., ad art. 412, n. 2, pag. 811). Non è, quindi, escluso

che possa essere pronunciata una decisione di non entrata nel merito quando i

motivi di revisione invocati appaiono sin da subito non verosimili. Anzi, in

tal caso, così come rilevato dal Tribunale federale (STF 6B_310/2011 del 20

giugno 2011 consid. 1.6) - è l’economia della procedura a imporre un tale modo

di preocedere ritenuto che, se la situazione è evidente, non c’è ragione che

l’autorità chieda alle parti di prendere posizione (art. 412 cpv. 3 CPP) per,

poi, respingere l’istanza (art. 413 cpv. 1 CPP).

4. Si rileva

preliminarmente che IS 1, nella sua istanza, non ha indicato il motivo di

revisione invocato, come esplicitamente richiesto dall’art. 411 cpv. 1 CPP.

Nella misura in cui sostiene di essere stato vittima di un

complotto ordito contro di lui dalle autorità penali che, con la tortura, gli

hanno estorto la confessione e hanno ottenuto prove false della sua

colpevolezza, egli sembra tuttavia invocare il motivo di revisione di cui

all’art. 299 lett. a CPP-TI rispettivamente quello di cui all’art. 299 lett. c

CPP-TI.

5. a. Giusta l’art. 299

lett. a CPP-TI, la revisione ha luogo quando è dimostrato che la condanna fu

determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da

corruzione e, in genere, da reato di terze persone.

In questo caso, perché la revisione sia ammessa, l’atto che ha

influenzato il risultato della procedura deve, di principio, essere constatato

attraverso una decisione penale. Può tuttavia essere sufficiente che il giudice

della revisione si convinca dell’esistenza dell’infrazione, segnatamente

qualora l’autore della stessa non possa più essere perseguito a causa di

decesso, incapacità d’intendere e volere o prescrizione del reato (Piquerez,

Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea

2006, n. 1278, pag. 788; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 102, n. 27, pag. 512).

b. In

concreto, non v’è evidenza di una decisione penale che constati che il reato di

un terzo ha influito sulla condanna dell’istante.

Neppure sussistono altri motivi atti a convincere questa Corte

Considerandi

dell’esistenza di un tale reato. In effetti, le affermazioni del ricorrente in

tal senso non sono che delle mere dichiarazioni di parte, prive di qualsiasi

sostegno oggettivo che possa, anche solo lontanamente, fornire un elemento di

credibilità.

Ne discende che, manifestamente, le condizioni poste dall’art. 299

lett. a CPP-TI non sono adempiute.

Sotto questo profilo, l’istanza di revisione deve essere respinta.

6.

a. Per l’art. 299 lett. c

CPP-TI sussiste la facoltà di chiedere la revisione di una

sentenza di condanna in presenza di fatti o mezzi di prova rilevanti che non

erano noti al giudice penale nel primo processo.

Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o

i mezzi di prova invocati devono, quindi, essere nuovi e rilevanti (come esatto

anche dall’art. 385 CP; cfr., pure, STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid.

1.

).

Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando era ignoto

al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla

sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale

suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 2093, pag. 680; STF

6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a; 120 IV 246 consid. 2a; 117 IV 40 consid. 2a; 116

IV 353 consid. 3a).

Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando è stato

sottoposto in un qualsiasi modo all’attenzione del giudice e, dunque, anche

nell’ipotesi in cui questi l’abbia esaminato senza valutarne correttamente la

portata (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2093, pag. 680;

DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli

atti o dai dibattimenti possono, eccezionalmente, essere considerati nuovi se

sono rimasti sconosciuti al giudice: questo principio è, tuttavia, sottoposto

alla duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza,

avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata

conoscenza e non sull'arbitrio (STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4).

Per ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti rimasto ignoto al

giudice possa dar spazio ad una revisione occorre, in particolare, che lo

stesso sia talmente probante su una questione decisiva da non potersi

immaginare che il giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio impugnato se

ne avesse preso conoscenza. Il TF ha, a titolo d’esempio, indicato che potrebbe

essere data la novità di un documento già agli atti in un caso in cui

l’annotazione decisiva figura a piccoli caratteri sul retro di un contratto o

quando un atto è contenuto in un ampio lotto di documenti che non sono stati

debitamente vagliati e sui quali l’attenzione manifestamente non è stata

portata, ritenuto comunque che, nel dubbio, occorre partire dal presupposto che

il giudice ha preso conoscenza di tutti gli atti e di tutti i mezzi di prova

discussi in occasione del dibattimento (DTF 122 IV 6 consid. 2b).

I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove

siano idonei a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica

o dell’entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di

inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far

presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più

favorevole al condannato (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2095, pag. 680-681;

Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 102, n. 24, pag. 511; DTF 122 IV 66

consid. 2a con richiami; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF

6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Rilevanti sono anche

fatti o mezzi di prova nuovi, suscettibili di modificare soltanto la

dichiarazione di colpevolezza: poco importa, quindi, che un’assoluzione

parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV

40.

consid. 2a con riferimenti).

Qualora siano addotti più fatti nuovi, essi devono

essere valutati globalmente (DTF 116 IV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar,

StBG II, Basilea 2013, ad art. 385, n. 109, pag. 3289).

b. È generalmente

riconosciuto che una revisione non deve servire a rimettere continuamente in

discussione una decisione passata in giudicato, a raggirare disposizioni legali

sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti

o delle prove non presentati nel procedimento di primo grado in ragione di una

negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op. cit., ad

art. 410, n. 42, pag. 3071-3072). In simili casi vi è in effetti un abuso di

diritto che non può trovare tutela alcuna.

E’ così abusiva una domanda di revisione che si

fonda su fatti che il ricorrente conosceva già inizialmente, che non aveva

alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una

procedura ordinaria d’impugnazione (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF

6B_54/2014 del 24 aprile 2014 consid. 3;6B_415/2012 del 14 dicembre 2012

consid. 2.3;6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 1.3). Per

contro una revisione può entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova

rilevanti che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione della

sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in

quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014,

consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 11.3).

c. L’infondatezza

dell’istanza presentata da IS 1 è manifesta.

Infatti, come visto, deve essere considerata abusiva

l’istanza di revisione che si fonda su fatti che l’istante conosceva già inizialmente

e che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere (cfr. supra, consid. 6b).

In concreto, stando alla tesi da lui avanzata,

IS 1 era a conoscenza della circostanza qui invocata - ovvero il

complotto ordito contro di lui dalle autorità penali che, per farlo

apparire colpevole di un reato da lui mai commesso, sarebbero arrivate

addirittura ad estorcergli una confessione con la tortura - già

prima della sentenza della Corte delle assise criminali ed avrebbe potuto e

dovuto farla valere già in quella sede.

A ciò aggiungasi che anche la tempistica con cui è stata

presentata (poco prima della scadenza dell’espiazione della pena e del

conseguente allontanamento dalla Svizzera) dimostra la natura strumentale

dell’istanza, chiaramente volta ad evitare il rimpatrio.

Si osserva, del resto, che, già nel 2012, IS 1 aveva manifestato

il desiderio di inoltrare un’istanza di revisione che, per finire, non aveva

presentato (cfr. inc. CARP 17.2012.33). Ciò non si spiega, nella misura in cui

i motivi alla base della presente istanza già gli erano noti da tempo. Neppure

può essere preteso che egli non abbia inoltrato l’istanza poiché non aveva

trovato un avvocato che lo rappresentasse, ritenuto come anche la presente

domanda sia stata presentata a titolo personale e senza l’assistenza di un

legale.

Pertanto, su questo punto, non si giustifica di entrare nel merito

dell’istanza.

7.

A titolo

abbondanziale si osserva che l’istanza di revisione andrebbe respinta anche se

si considerasse che, motivandola come ha fatto, IS 1 intendesse invocare una

violazione della CEDU o dei suoi protocolli. Infatti, in assenza di una

decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo o del Comitato dei Ministri

del Consiglio d’Europa che condanni la Svizzera per una tale violazione, i

requisiti dell’art. 299 lett. d CPP-TI non sarebbero realizzati.

Quanto all’ulteriore motivo contemplato dall’art. 299 lett. b

CPP-TI (sentenza successiva inconciliabile con la condanna), esso non entra,

qui, in considerazione ritenuto come IS 1 non se ne sia in alcun modo prevalso

nella sua istanza.

8.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico dell’istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 81 e 410 segg. CPP;

299 CPP-TI,

nonché, sulle spese,

l’art. 428 CPP e la LTG,

pronuncia: 1. L’istanza è respinta ai sensi

dei considerandi. Per il resto, non si entra nel merito della stessa.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 300.-

- spese complessive fr. 50.-

fr. 350.-

sono posti a carico dell’istante.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona

- procuratore

generale John Noseda, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.