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Decisione

17.2015.87

Istanza di revisione. Presupposti per l'ammissibilità. Motivo di revisione di cui all'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP. Nozione di fatti o mezzi di prova nuovi e rilevanti. Istanza di revisione respinta

2 novembre 2015Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

scritto del 30 agosto 2015 IS 1 ha accusato il procuratore pubblico di dire “il

falso” nelle osservazioni trasmesse a questa Corte, e si è lamentato, tra

l'altro, di una serie di violazioni di diritto procedurale (art. 3, 5 cpv. 1 e

2, 6, 10, 11, 93, 107, 114, 127, 128, 133, 139 a 143, 375, 376, 410, 425 CPP) e

sostanziale (3, 109, 147, 178, 179, 179ter, 179quinques,

179septies, 179octies e 179novies CP; legge

federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle

telecomunicazioni [RS 780.1]), oltre che di essere stato vittima di metodi

probatori lesivi della dignità umana, di coercizione e di violenza; di non

essere stato esonerato dal pagamento delle spese di procedura; di essere stato

munito di un patrocinatore “sotto inchiesta per il mio stesso reato”, quindi privo

di buona reputazione e in conflitto di interesse perché sotto inchiesta a sua

volta (“che dopo non aver svolto il suo mandato adeguatamente e difeso i miei

interessi, é stato come premio assolto e pagato, corruzione passiva sua e

attiva dello Stato”);

di non aver ricevuto assistenza sanitaria (“prevista dal regolamento

carcerario, che assieme a diagnosi errate del personale medico carcerario e all'errore

medico del dottor __________” avrebbero provocato “una lesione grave permanente”)

e riabilitativa (“prevista per evitare la recidiva che poi si é rivelata”); di

essere stato privato di un interprete per gli interrogatori e per il

dibattimento davanti alla Corte delle assise; e, infine, di essere stato

discriminato per la sua disabilità, per la situazione fisica oltre che per la

“mia opinione e credo”.

A

conclusione del prolisso esposto, IS 1 ha chiesto “la revisione dei punti della

sentenza citati”, l'assegnazione “di un interprete necessario alla mia

disabilità”, l'annullamento del procedimento, la restituzione delle spese “pagate

ingiustamente visto il gratuito patrocinio”, un risarcimento per mancata

assistenza riabilitativa “che ha causato la recidiva”, un risarcimento per

torto morale e per lesioni gravi per l'assistenza sanitaria negata “che ha

causato un danno permanente e un invalidità del 85% da entrambe le orecchie”,

un risarcimento per torto morale “per avermi assegnato un difensore con cattiva

reputazione e con palesi conflitti d'interesse”, il “licenziamento del Giudice __________

e della PP 1 o la retrocessione a ruoli inferiori per le incompetenze e le

lacune mostrate da entrambe in lingua italiana e in materia di diritto”.

L. L'istante ha

trasmesso ulteriori scritti, del 2 e del 15 settembre 2015, il cui contenuto,

qualora di qualche rilevanza, verrà ripreso in seguito.

Considerandi

in diritto che: 1. Giusta l'art. 410 cpv.

1.

CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto di

accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata

nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se

sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da

comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o

notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta

(lett. a), se la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione

penale successiva concernente gli stessi fatti (lett. b) oppure se, nell'ambito

di un altro procedimento penale, risulta che un reato ha influito sull'esito

del procedimento di cui si chiede la revisione; a tal fine non è necessario che

l'imputato sia stato condannato e, se il procedimento penale non può aver

luogo, la prova può essere addotta in altro modo (lett. c).

Per l'art. 411 cpv. 1 CPP,

le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al Tribunale di

appello, indicando e comprovando i motivi di revisione invocati.

Giusta l'art. 412 CPP, il

Tribunale d'appello esamina preliminarmente l'istanza di revisione in procedura

scritta (cpv. 1) e non entra nel merito se essa è manifestamente inammissibile

o infondata (“non motivée” / ”unbegründet” nella versione

francese e tedesca della norma) oppure è se già stata presentata invocando gli

stessi motivi e respinta (cpv. 2).

Secondo il Messaggio del Consiglio federale concernente l'unificazione del

diritto processuale penale, del 21 dicembre 2005, la procedura di esame

preliminare prevista al capoverso 1 della norma serve innanzitutto ad accertare

se i motivi invocati a sostegno della domanda di revisione sono verosimili

(Messaggio, pag. 1223). La procedura di non entrata nel merito prevista al

capoverso 2 è, di principio, riservata ai casi in cui vi sono vizi di natura formale

(Heer in: Niggli/Heer/Wiprächtiger

(curatori), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung –

Jugendstrafprozessordnung, Basilea 2014, n. 7 ad art. 412). Una

decisione di non entrata nel merito può nondimeno entrare in linea di conto quando

una delle condizioni dell'esame preliminare di cui al capoverso 1 non è

realizzata (Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013,

n. 2 ad art. 412). Non è, quindi, escluso che possa essere pronunciata una decisione

di non entrata nel merito quando i motivi di revisione invocati appaiono sin da

subito non verosimili. Anzi, in tal caso, così come rilevato dal Tribunale

federale (sentenza 6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 1.6) – è l'economia

della procedura a imporre un tale modo di preocedere ritenuto che, se la

situazione è evidente, non c'è ragione che l'autorità chieda alle parti di

prendere posizione (art. 412 cpv. 3 CPP) per, poi, respingere l'istanza (art. 413

cpv. 1 CPP).

2.

In sede revisionale

non trovano applicazione né il principio inquistorio (art. 6 CPP), né il

principio della presunzione di innocenza (art. 10). Di contro, incombe all'istante

l'onere allegatorio di illustrare in quale misura i fatti o le prove addotte siano

nuovi e rilevanti (Heer in: op.

cit., n. 1 seg. ad art. 412).

Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova invocati

devono, quindi, essere nuovi e rilevanti (come esatto anche dall'art. 385 CP; v.,

pure, sentenza del Tribunale federale 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid.

1.

). Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando era ignoto al giudice al momento

della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio,

pag. 1222; Piquerez/Macaluso,

Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 2093, pag. 680;

sentenza del Tribunale federale 6B_114/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4;

DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a; 120 IV 246 consid. 2a; 117 IV 40

consid. 2a; 116 IV 353 consid. 3a). Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo,

invece, quando è stato sottoposto in un qualsiasi modo all’attenzione del

giudice e, dunque, anche nell’ipotesi in cui questi l’abbia esaminato senza

valutarne correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2093,

pag. 680; DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007

consid. 4). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai

dibattimenti possono, eccezionalmente, essere considerati nuovi se sono rimasti

sconosciuti al giudice: questo principio è, tuttavia, sottoposto alla duplice

condizione che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso

diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non

sull'arbitrio (sentenza del Tribunale federale 6B_114/2007 del 6 settembre 2007

consid. 4). Per ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti rimasto

ignoto al giudice possa dar spazio a una revisione occorre, in particolare, che

lo stesso sia talmente probante su una questione decisiva da non potersi

immaginare che il giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio impugnato se

ne avesse preso conoscenza (per esempio, v. DTF 122 IV 6 consid. 2b).

I fatti o i mezzi di prova

nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare una significativa modifica della

qualifica giuridica o dell'entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia

suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in

modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio

sensibilmente più favorevole al condannato (Piquerez/Macaluso,

op. cit., n. 2095, pag. 680-681; Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione,

Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 24 a § 102, pag. 511; DTF 122 IV 66

consid. 2a con richiami; sentenze del Tribunale federale 6B_242/2009 del 6

agosto 2009 consid. 2 e 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Rilevanti

sono anche fatti o mezzi di prova nuovi, suscettibili di modificare soltanto la

dichiarazione di colpevolezza: poco importa, quindi, che un'assoluzione

parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV

40.

consid. 2a con riferimenti). Qualora siano addotti più fatti nuovi, essi

devono essere valutati globalmente (DTF 116 IV 353 consid. 5b; Gass in: Niggli/Wiprächtiger (curatori),

Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, n. 109 ad

art. 385, pag. 3289.

3.

La revisione è un

mezzo di ricorso sussidiario che non può supplire un mezzo di ricorso non

esperito (Messaggio, pag. 1221; Mini

in: Bernasconi et al., Codice svizzero di procedura penale, Commentario,

Zurigo/San Gallo 2010, n. 2 ad art. 410; Schmid,

op. cit., n. 2 ad art. 410; Riedo/Fiolka/Niggli,

Strafprozessrecht, Basilea 2011, n. 2940, pag. 458; Gass in: op. cit., n. 87 ad art. 385; Heer in: op. cit., n. 10 ad art. 410).

È generalmente riconosciuto che una revisione non deve servire a rimettere

continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, a raggirare

disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a

introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di primo

grado in ragione di una negligenza procedurale (DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer in: op. cit., n. 42 ad art. 410).

In simili casi vi è in effetti un abuso di diritto che non può trovare tutela

alcuna. È così abusiva una domanda di revisione che si fonda su fatti che il

ricorrente conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima

di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria d'impugnazione

(DTF 130 IV 72 consid. 2.3; sentenze del Tribunale federale 6B_54/2014 del 24

aprile 2014 consid. 3;6B_415/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 2.3;

6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 1.3). Per contro una revisione può

entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti che il

condannato non conosceva al momento dell'emanazione della sentenza o di cui non

poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV

72.

consid. 2.3; sentenze del Tribunale federale 6B_54/2014 del 24 aprile 2014,

consid. 3;6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 11.3).

4.

In concreto, la

postulata produzione “durante il dibattimento” di prove, peraltro riferite a

questioni ininfluenti per l'esito del giudizio, non entra in linea di conto,

già per il motivo che l'istanza è destinata a essere evasa in procedura scritta

(art. 412 CPP).

5.

In particolare, va

decisa la non entrata nel merito se l'istante si limita ad addurre opinioni (Heer in: op. cit., n. 51 ad art. 410), a

contestare l'apprezzamento dei fatti o delle prove (Heer in: op. cit., n. 31 e 66 ad art. 410), o a sostituire i

motivi o la qualifica giuridica dei fatti (Heer

in: op. cit., n. 92 ad art. 410) operata dalla prima Corte. In realtà è quanto

l'istante propone in questa sede, da cui ne consegue la non entrata nel merito

dell'istanza in esame.

Di scorcio, sui singoli punti di questione va poi rilevato quanto segue.

a) Con

riguardo al “danneggiamento” (dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata), per

tacere che il reato è stato pacificamente ammesso (consid. 3.2), il

ragionamento esposto dall'istante, oltre che non costituire un motivo di

revisione, è anche privo di ogni rilevanza penale.

b) Con

riguardo ai principi “della buona fede” e della presunzione di innocenza (dispositivo

1.3

della sentenza impugnata) – senza tralasciare che non si comprende per

quale motivo non se ne sarebbe tenuto già conto nella procedura di merito – oltre

che priva di sufficiente motivazione e confronto con la sentenza impugnata

(consid. 3.3), la censura si rivela di carattere squisitamente appellatorio e,

quindi, irricevibile in sede revisionale.

c) Sul

reato di tentata coazione la critica dell'istante è nuovamente appellatoria

(consid. 3.4) e, quindi, irricevibile, egli limitandosi a contraddire l'accertamento

dei fatti esposto nella sentenza impugnata (Heer

in: op. cit., n. 36 ad art. 410), rispettivamente a proporre sue opinioni

riguardo alla valutazione giuridica dei fatti operata dalla prima Corte (Heer in: op. cit., n. 51 ad art. 410), ciò

che non configura fatto nuovo, o meglio un motivo di revisione nel senso

dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP. Per il resto le opinioni espresse su altre

vicende sono prive di qualsiasi rilievo per il caso in esame, per tacere già della

curiosa affermazione secondo cui la coazione non vi sarebbe stata siccome “io

non ho ricattato nessuno, ma al contrario pubblicai i dati per rendere irricattabili

le persone”.

d) Per

quanto attiene al reato di “diffamazione” (dispositivi 1.5, 1.5.1 e 1.5.2), i

riferimenti proposti dall'istante non sono sussumibili sotto il motivo di

revisione di cui all'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, ritenuto che si tratta di

fatti (e casi, con protagonisti) differenti e, in parte, nemmeno attinenti al

diritto penale, ma al diritto civile (Heer

in: op. cit., n. 89 seg., 92 e 95 ad art. 410). Per il resto, il giudice della

revisione non si sostituisce al giudice del merito nella valutazione giuridica

dei fatti.

e) Con

riguardo al dispositivo n. 1.9 della sentenza, va rammentato all'istante che

una domanda di revisione è abusiva se si fonda su fatti che il condannato

conosceva inizialmente e che non aveva alcun motivo di tacere e che avrebbe

potuto rivelare durante la procedura ordinaria (sentenza del Tribunale federale

6B_310/2011 del 20 giugno 2011, per analogia): è il caso per gli asseriti gravi

motivi di salute, rispettivamente la sua inabilità già a partire dal 2007 – a

fronte di quanto attestato nella sentenza della prima Corte, in cui ha fatto

valere ragioni scolastiche (consid. 3.9) – detta sostituzione di motivi

avverandosi pretestuosa, e comunque tardiva, quindi irricevibile.

f) Quanto

alle eventuali asserite violazioni di merito e di procedura (comprese quelle

relative allo svolgimento dell'istruttoria e alla quantificazione di spese

procedurali), esse andavano proposte tempestivamente, nelle sedi opportune, mediante

i rimedi giuridici di ricorso ordinari.

g) Il

gratuito patrocinio non si confonde con l'esenzione o il condono da spese e

disborsi di procedura, occorre rilevare che le decisioni riguardanti spese e

indennità nella difesa d'ufficio (art. 135 CPP) non possono essere oggetto di

revisione penale (Heer in: op.

cit., n. 30 ad art. 410).

h) Nulla

di determinante può essere rilevato in merito alla prescrizione dei reati

contestati e neppure sussistono motivi atti a convincere questa Corte

dell'esistenza di atti discriminatori o pregiudizievoli (da parte della

direzione della procedura, ma anche del patrocinatore dell'istante davanti alle

pregresse autorità) che possano aver condizionato lo svolgimento e l'esito del

procedimento penale a suo carico.

i) Per

il resto, l'istante propone elementi (disposti di legge, dichiarazioni,

sentenze, decreti d'accusa, notizie di/da media) estranei al perimetro del

rimedio della revisione, che nulla spiegano o confermano in relazione alla sua posizione

e alle violazioni penali commesse, e argomentando per lo più in base a logiche

proprie, del tutto personali, che si esauriscono in recriminazioni indistinte e

giuridicamente irrilevanti.

6.

In definitiva, ne

discende che, manifestamente, le condizioni poste dall'art. 410 CPP non sono

adempiute, da cui la non entrata nel merito dell'istanza di revisione, conto

tenuto che questa Corte – quale autorità di revisione chiamata a decidere

riguardo a un procedimento penale concluso e su una sentenza passata in

giudicato – è pacificamente incompetente a giudicare sia le pretese

risarcitorie, sia (in ogni caso) le censure di natura disciplinare proposte dall'istante.

7.

Gli oneri

processuali seguirebbero la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP), ma viste le verosimili

difficoltà economiche in cui versa l'istante appare opportuno soprassedere –

per questa volta – a ogni prelievo, che si risolverebbe con ogni probabilità in

un mero costo aggiuntivo per le finanze pubbliche.

Per questi

motivi,

visti gli

art. 81 e 410 segg. CPP,

nonché,

sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG;

pronuncia: 1. L'istanza

è respinta.

2.

Non si prelevano

spese di procedura.

3.

Intimazione:

4.

Comunicazione:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.