17.2015.87
Istanza di revisione. Presupposti per l'ammissibilità. Motivo di revisione di cui all'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP. Nozione di fatti o mezzi di prova nuovi e rilevanti. Istanza di revisione respinta
2 novembre 2015Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.87
Locarno
2 novembre 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
sull'istanza di revisione presentata il 10 giugno 2015 da
IS 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 9 aprile 2013 dalla Corte delle assise correzionali di
Bellinzona e notificata con motivazione scritta il 13 giugno 2013;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza inc.
72.2012.71 del 9 aprile 2013 la Corte delle assise correzionali di Bellinzona
ha ritenuto IS 1 autore colpevole di infrazione (in parte aggravata) alla
LStup, ripetuto danneggiamento, ricettazione, tentata coazione, ripetuta
diffamazione, ingiuria, ripetuta denuncia mendace, vie di fatto, infrazione
contro la Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione
civile, contravvenzione alla LStup e disobbedienza a decisioni dell’autorità.
Per questi reati, IS 1 è stato condannato, oltre che al pagamento di una multa
di fr. 10.–, alla pena detentiva di 16 mesi, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di tre anni.
B. Con scritto del 9
luglio 2013 IS 1 ha presentato dichiarazione di appello contro il giudizio dianzi
citato.
A seguito degli scritti del 21 e 22 marzo 2014, con cui IS 1 ha ritirato la dichiarazione
di appello del 9 luglio 2013, questa Corte ha stralciato, il 6 giugno 2014, il
procedimento d'appello dai ruoli.
C. Con scritto del 9
giugno 2014, IS 1 ha lamentato di avere subìto, durante il procedimento penale,
“mobbing, minacce, pressioni psicologiche” che lo avrebbero indotto a
ritirare l'appello, asserendo, in particolare, che le pressioni – denunciate al
Ministero pubblico – gli “impedivano di iniziare una nuova vita senza paura di
essere punito solo per aver mostrato la verità sugli atteggiamenti degli
inquirenti”.
Con decisione (inc. 17.2014.133) del 30 giugno 2014, questa Corte ha comunicato
a IS 1 che non sarebbe entrata nel merito di un'istanza di revisione,
presentata l'11 giugno 2014 (e completata il giorno successivo), rivolta – per
quanto era dato di comprendere – contro il decreto di stralcio (e nella misura
in cui egli pretendeva di essere stato indotto con l'inganno a ritirare l'appello).
D. Con scritti datati 10
giugno 2015, ricevuti l'11 e il 26 giugno 2015, IS 1 ha chiesto la revisione
della sentenza del 9 aprile 2013 emessa dalla Corte delle assise
correzionali di Bellinzona, sulla base degli art. 410 cpv. 1 lett. a, b e c
CPP, facendo riferimento a “miei scritti del 2014 relativi all'incarto”, e illustrando
quanto segue:
1.2 il danneggiamento non è imputabile in quanto oltre
al fatto che siccome ho pagato la fattura di riverniciatura, il danno non c'è
stato, o comunque è già stato pagato tramite risarcimento danni, oltre al fatto
che si trattava di graffiti, che sono una consuetudine, e quindi come tale non
è punibile.
1.3
La ricettazione non è imputabile in quanto oltre alla testimonianza di uno dei
2 imputati, andavano palesemente fatti valere i principi di buona fede e in
dubbio pro reo.
1.4
La tentata coazione non è imputabile in quanto coazione non vi è stata, siccome
nessuno è stato ricattato o a nessuno è stato richiesto nulla, quindi è logico
che la coazione vi sarebbe stata nel caso io chiedessi o minacciassi di
pubblicare i verbali nel caso non sarebbe andata come io dicevo, invece io in
tutti i casi menzionati ho pubblicato e basta. La pubblicazione dei Verbali della
vicenda EOC-La Carità, quelli del caso Item e molti altri non sono stati punti
con il reato di coazione ne per quello di diffamazione. Al contrario una mia
indagine fatta attraverso la mia sezione antimafia indipendente, ha provato che
le dichiarazioni ambigue del comandante della Polizia Matteo Cocchi e del capo
del DI, Norman Gobbi, relative alle punizioni previste da loro per la
pubblicazione di tali verbali, dicendo che i delatori saranno puniti, erano un
incitamento all'omertà, come anche il tentativo di vietare le mie pubblicazioni
fatte per mostrare i metodi di polizia e altre irregolarità dell'inchiesta, che
nulla avevano a che vedere con la coazione e la diffamazione. Il responsabile
dei centro antimafia Impastato di Palermo, mi ha confermato quanto scoperto.
1.5
e 1.5.1 II reato di diffamazione non è imputabile in quanto la sentenza
relativa al caso Paolo Bernasconi, e una sentenza di Zaccaria Akbas, citate
come prova negli scritti precedenti e che posso ancora provare, mostrano come
la sentenza contraddice in modo intollerabile più sentenze successive
concernente gli stessi fatti, art. 410 cpv. 1 b.
Inoltre
la diffamazione non consiste nel raccontare frottole su qualcuno rovinandone la
reputazione e non raccontare il vero su qualcuno rendendo attenta la comunità
sul comportamento di un individuo, quindi vista la legge costituzionale qui
sotto, prova come nemmeno la legge possa essere di impedimento per una
pubblicazione.
Art.
16 Libertà d'opinione e d'informazione (…)
La
pubblicazione fedele di un testo di terzi non costituisce di per se
diffamazione, e siccome i verbali non erano scritti da me la diffamazione non
vi è stata (Sentenza Akbas Zaccaria).
La
responsabilità di una pubblicazione su di un account dei sociaI network è dei
proprietari non di chi la pubblica (sentenza per il caso Paolo Bernasconi).
Le
pubblicazioni dei verbali del caso Item, degli evasori fiscali e di molti altri
è giusto pubblicarli e se potessi lì pubblicherei per fermare un reato così
grave come l'evasione fiscale, lo sfruttamento di colf in nero, o degradi
sociali dovuti dagli stupefacenti i cui consumatori sono guidatori, maestri di
fitness, padri di famiglia, o altri reati.
1.5.2
L'invio ai datori di lavoro citati non costituisce di per se diffamazione in quanto
ciò che è stato riferito corrispondeva al vero e non al falso, la filosofia
della federazione svizzera istruttori fitness e swissolimpic rende onorevole
ciò che ho fatto per la salvaguardia dello sport pulito e per la salvaguardia
del settore.
1.9
Infrazione alla legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione
civile non è imputabile siccome sono inabile al militare per gravi problemi di
salute e dal 2007 ho gravi problemi di salute che mi rendono inabile alla
protezione civile, e pertanto non ero imputabile di violazione e non dovevo
partecipare al corso citato siccome nella data citata non ero abile al servizio
e nemmeno a tale corso.
1.10
Contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti non è imputabile siccome
l'Art. 19b cpv. 1 (…) e cpv. 2 (…)
1.11
Disobbedienza a decisione di autorità non è imputabile siccome quando ero
uscito dal carcere e anche durante la mia permanenza l'autorità stessa aveva
già provveduto ad informare media e persone intralciando le indagini e
permettendo a terzi di colludere prove. (…)
1.11.3 Non sono imputabili siccome in tutti i casi vi era un interesse pubblico
preponderante.
3,
3.1, 3.2 e 3.3 contesto la fattura che ne segue che non rispecchia la sentenza,
sono stati aumentati importi e aggiunti importi che non erano a mio carico, non
sono state rispettate le condizioni della sentenza in cui si diceva che la
sostanza materiale sequestrata, tra cui un PC Acer, servivano come garanzia
delle spese (cosa poi confermata dalla richiesta di mio padre di riottenere il
PC, rifiutata appunto perché serviva per le spese), non sono stati dedotti i
giorni di carcere sofferto che hanno un valore pecuniario di 100.- Frs al
giorno, non è stato rispettato l'art. 425 CPP Ti. Vedi scritto allegato
relativo alla richiesta di opposizione alla multa e richiesta spiegazioni
importi ingiustificati.
E. Con scritti del 4 e
del 13 luglio 2015 IS 1 ha chiesto, per quanto qui rileva, “se devo presentare
prima le prove di sostegno che servono a motivare la richiesta di revisione e
la mia difesa, o se posso portarle direttamente all'eventuale dibattimento”.
F. Con osservazioni del
14 luglio 2015 il procuratore pubblico PP 1 ha chiesto che l'istanza di
revisione venga respinta – facendo difetto (con riguardo ai dispositivi della
sentenza n. 1.2, 1.3, 1.4. 1.5, 1.9, 1.10 e 1.11) fatti nuovi o nuovi mezzi di
prova (art. 410 cpv. 1 lett. a CPP) – l'istante limitandosi a interpretare in
altro modo il materiale probatorio già presente agli atti e mancando i
presupposti per l'applicazione dell'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, ritenuto che i
fatti imputati all'istante nel dispositivo di condanna 1.5 non sono gli stessi
querelati intempestivamente e oggetto del decreto di non luogo a procedere
4017/2013. Per il resto, il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di
questa Corte sulla richiesta di revisione dei dispositivi di condanna riguardanti
la multa, le spese e la tassa di giustizia, al riguardo, l'istanza risultando “di
difficile comprensione”.
G. Con scritto datato 13
(e ricevuto il 17) luglio 2015, l'istante ha trasmesso ulteriore documentazione,
completando le sue adduzioni come segue:
1-La
prova che mi è stato assegnato illegalmente, oltre che mettendomi in pericolo
imminente, un avvocato sotto inchiesta per cannabis, che è stato assolto dalla
sua accusa oltre che pagato profumatamente 15000.- Frs per sole 87 ore di
lavoro in cui non ha fatto nulla e non ha rispettato le richieste accordate
durante il mandato
2-La
prova che la pubblicazione di sentenze è un business ora, vi è anche un app,
oltre ad avere il permesso di segnalare le anomalie, le scorrettezze e
informare la commissione tutoria, la federazione fitness e altri enti, per l'interesse
pubblico preponderante: Art. 68 CPS (…)
3-Prova
che la pubblicazione di sentenze è stata commessa anche da PP 1, come provano
le mail allegate, e oltre a ciò a permesso di colludere prove e inquinare
l'inchiesta informando i media prima del termine dell'inchiesta e permettendo a
terzi di sentire le informazioni dei media e di agire di conseguenza.
4-Mi
è stata negata l'assistenza sanitaria prevista per legge durante la privazione
della libertà e mi è stata negata l'assistenza riabilitativa prevista per legge
per preservare la recidiva.
H. Con scritto del 22
luglio 2015 IS 1 ha trasmesso copia di alcuni documenti riguardanti la
procedura di rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo n. 2025534, della
Pretura di Bellinzona (inc. SO.2015.717), promossa dallo Stato del Canton
Ticino per l'incasso di tasse e spese concernenti la procedura penale.
Fatti
I. Con
scritto del 30 agosto 2015 IS 1 ha accusato il procuratore pubblico di dire “il
falso” nelle osservazioni trasmesse a questa Corte, e si è lamentato, tra
l'altro, di una serie di violazioni di diritto procedurale (art. 3, 5 cpv. 1 e
2, 6, 10, 11, 93, 107, 114, 127, 128, 133, 139 a 143, 375, 376, 410, 425 CPP) e
sostanziale (3, 109, 147, 178, 179, 179ter, 179quinques,
179septies, 179octies e 179novies CP; legge
federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni [RS 780.1]), oltre che di essere stato vittima di metodi
probatori lesivi della dignità umana, di coercizione e di violenza; di non
essere stato esonerato dal pagamento delle spese di procedura; di essere stato
munito di un patrocinatore “sotto inchiesta per il mio stesso reato”, quindi privo
di buona reputazione e in conflitto di interesse perché sotto inchiesta a sua
volta (“che dopo non aver svolto il suo mandato adeguatamente e difeso i miei
interessi, é stato come premio assolto e pagato, corruzione passiva sua e
attiva dello Stato”);
di non aver ricevuto assistenza sanitaria (“prevista dal regolamento
carcerario, che assieme a diagnosi errate del personale medico carcerario e all'errore
medico del dottor __________” avrebbero provocato “una lesione grave permanente”)
e riabilitativa (“prevista per evitare la recidiva che poi si é rivelata”); di
essere stato privato di un interprete per gli interrogatori e per il
dibattimento davanti alla Corte delle assise; e, infine, di essere stato
discriminato per la sua disabilità, per la situazione fisica oltre che per la
“mia opinione e credo”.
A
conclusione del prolisso esposto, IS 1 ha chiesto “la revisione dei punti della
sentenza citati”, l'assegnazione “di un interprete necessario alla mia
disabilità”, l'annullamento del procedimento, la restituzione delle spese “pagate
ingiustamente visto il gratuito patrocinio”, un risarcimento per mancata
assistenza riabilitativa “che ha causato la recidiva”, un risarcimento per
torto morale e per lesioni gravi per l'assistenza sanitaria negata “che ha
causato un danno permanente e un invalidità del 85% da entrambe le orecchie”,
un risarcimento per torto morale “per avermi assegnato un difensore con cattiva
reputazione e con palesi conflitti d'interesse”, il “licenziamento del Giudice __________
e della PP 1 o la retrocessione a ruoli inferiori per le incompetenze e le
lacune mostrate da entrambe in lingua italiana e in materia di diritto”.
L. L'istante ha
trasmesso ulteriori scritti, del 2 e del 15 settembre 2015, il cui contenuto,
qualora di qualche rilevanza, verrà ripreso in seguito.
Considerandi
in diritto che: 1. Giusta l'art. 410 cpv.
1.
CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto di
accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata
nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se
sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da
comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o
notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta
(lett. a), se la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione
penale successiva concernente gli stessi fatti (lett. b) oppure se, nell'ambito
di un altro procedimento penale, risulta che un reato ha influito sull'esito
del procedimento di cui si chiede la revisione; a tal fine non è necessario che
l'imputato sia stato condannato e, se il procedimento penale non può aver
luogo, la prova può essere addotta in altro modo (lett. c).
Per l'art. 411 cpv. 1 CPP,
le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al Tribunale di
appello, indicando e comprovando i motivi di revisione invocati.
Giusta l'art. 412 CPP, il
Tribunale d'appello esamina preliminarmente l'istanza di revisione in procedura
scritta (cpv. 1) e non entra nel merito se essa è manifestamente inammissibile
o infondata (“non motivée” / ”unbegründet” nella versione
francese e tedesca della norma) oppure è se già stata presentata invocando gli
stessi motivi e respinta (cpv. 2).
Secondo il Messaggio del Consiglio federale concernente l'unificazione del
diritto processuale penale, del 21 dicembre 2005, la procedura di esame
preliminare prevista al capoverso 1 della norma serve innanzitutto ad accertare
se i motivi invocati a sostegno della domanda di revisione sono verosimili
(Messaggio, pag. 1223). La procedura di non entrata nel merito prevista al
capoverso 2 è, di principio, riservata ai casi in cui vi sono vizi di natura formale
(Heer in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
(curatori), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung –
Jugendstrafprozessordnung, Basilea 2014, n. 7 ad art. 412). Una
decisione di non entrata nel merito può nondimeno entrare in linea di conto quando
una delle condizioni dell'esame preliminare di cui al capoverso 1 non è
realizzata (Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013,
n. 2 ad art. 412). Non è, quindi, escluso che possa essere pronunciata una decisione
di non entrata nel merito quando i motivi di revisione invocati appaiono sin da
subito non verosimili. Anzi, in tal caso, così come rilevato dal Tribunale
federale (sentenza 6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 1.6) – è l'economia
della procedura a imporre un tale modo di preocedere ritenuto che, se la
situazione è evidente, non c'è ragione che l'autorità chieda alle parti di
prendere posizione (art. 412 cpv. 3 CPP) per, poi, respingere l'istanza (art. 413
cpv. 1 CPP).
2.
In sede revisionale
non trovano applicazione né il principio inquistorio (art. 6 CPP), né il
principio della presunzione di innocenza (art. 10). Di contro, incombe all'istante
l'onere allegatorio di illustrare in quale misura i fatti o le prove addotte siano
nuovi e rilevanti (Heer in: op.
cit., n. 1 seg. ad art. 412).
Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova invocati
devono, quindi, essere nuovi e rilevanti (come esatto anche dall'art. 385 CP; v.,
pure, sentenza del Tribunale federale 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid.
1.
). Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando era ignoto al giudice al momento
della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio,
pag. 1222; Piquerez/Macaluso,
Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 2093, pag. 680;
sentenza del Tribunale federale 6B_114/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4;
DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a; 120 IV 246 consid. 2a; 117 IV 40
consid. 2a; 116 IV 353 consid. 3a). Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo,
invece, quando è stato sottoposto in un qualsiasi modo all’attenzione del
giudice e, dunque, anche nell’ipotesi in cui questi l’abbia esaminato senza
valutarne correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2093,
pag. 680; DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007
consid. 4). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai
dibattimenti possono, eccezionalmente, essere considerati nuovi se sono rimasti
sconosciuti al giudice: questo principio è, tuttavia, sottoposto alla duplice
condizione che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso
diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non
sull'arbitrio (sentenza del Tribunale federale 6B_114/2007 del 6 settembre 2007
consid. 4). Per ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti rimasto
ignoto al giudice possa dar spazio a una revisione occorre, in particolare, che
lo stesso sia talmente probante su una questione decisiva da non potersi
immaginare che il giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio impugnato se
ne avesse preso conoscenza (per esempio, v. DTF 122 IV 6 consid. 2b).
I fatti o i mezzi di prova
nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare una significativa modifica della
qualifica giuridica o dell'entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia
suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in
modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio
sensibilmente più favorevole al condannato (Piquerez/Macaluso,
op. cit., n. 2095, pag. 680-681; Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione,
Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 24 a § 102, pag. 511; DTF 122 IV 66
consid. 2a con richiami; sentenze del Tribunale federale 6B_242/2009 del 6
agosto 2009 consid. 2 e 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Rilevanti
sono anche fatti o mezzi di prova nuovi, suscettibili di modificare soltanto la
dichiarazione di colpevolezza: poco importa, quindi, che un'assoluzione
parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV
40.
consid. 2a con riferimenti). Qualora siano addotti più fatti nuovi, essi
devono essere valutati globalmente (DTF 116 IV 353 consid. 5b; Gass in: Niggli/Wiprächtiger (curatori),
Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, n. 109 ad
art. 385, pag. 3289.
3.
La revisione è un
mezzo di ricorso sussidiario che non può supplire un mezzo di ricorso non
esperito (Messaggio, pag. 1221; Mini
in: Bernasconi et al., Codice svizzero di procedura penale, Commentario,
Zurigo/San Gallo 2010, n. 2 ad art. 410; Schmid,
op. cit., n. 2 ad art. 410; Riedo/Fiolka/Niggli,
Strafprozessrecht, Basilea 2011, n. 2940, pag. 458; Gass in: op. cit., n. 87 ad art. 385; Heer in: op. cit., n. 10 ad art. 410).
È generalmente riconosciuto che una revisione non deve servire a rimettere
continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, a raggirare
disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a
introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di primo
grado in ragione di una negligenza procedurale (DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer in: op. cit., n. 42 ad art. 410).
In simili casi vi è in effetti un abuso di diritto che non può trovare tutela
alcuna. È così abusiva una domanda di revisione che si fonda su fatti che il
ricorrente conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima
di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria d'impugnazione
(DTF 130 IV 72 consid. 2.3; sentenze del Tribunale federale 6B_54/2014 del 24
aprile 2014 consid. 3;6B_415/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 2.3;
6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 1.3). Per contro una revisione può
entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti che il
condannato non conosceva al momento dell'emanazione della sentenza o di cui non
poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV
72.
consid. 2.3; sentenze del Tribunale federale 6B_54/2014 del 24 aprile 2014,
consid. 3;6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 11.3).
4.
In concreto, la
postulata produzione “durante il dibattimento” di prove, peraltro riferite a
questioni ininfluenti per l'esito del giudizio, non entra in linea di conto,
già per il motivo che l'istanza è destinata a essere evasa in procedura scritta
(art. 412 CPP).
5.
In particolare, va
decisa la non entrata nel merito se l'istante si limita ad addurre opinioni (Heer in: op. cit., n. 51 ad art. 410), a
contestare l'apprezzamento dei fatti o delle prove (Heer in: op. cit., n. 31 e 66 ad art. 410), o a sostituire i
motivi o la qualifica giuridica dei fatti (Heer
in: op. cit., n. 92 ad art. 410) operata dalla prima Corte. In realtà è quanto
l'istante propone in questa sede, da cui ne consegue la non entrata nel merito
dell'istanza in esame.
Di scorcio, sui singoli punti di questione va poi rilevato quanto segue.
a) Con
riguardo al “danneggiamento” (dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata), per
tacere che il reato è stato pacificamente ammesso (consid. 3.2), il
ragionamento esposto dall'istante, oltre che non costituire un motivo di
revisione, è anche privo di ogni rilevanza penale.
b) Con
riguardo ai principi “della buona fede” e della presunzione di innocenza (dispositivo
1.3
della sentenza impugnata) – senza tralasciare che non si comprende per
quale motivo non se ne sarebbe tenuto già conto nella procedura di merito – oltre
che priva di sufficiente motivazione e confronto con la sentenza impugnata
(consid. 3.3), la censura si rivela di carattere squisitamente appellatorio e,
quindi, irricevibile in sede revisionale.
c) Sul
reato di tentata coazione la critica dell'istante è nuovamente appellatoria
(consid. 3.4) e, quindi, irricevibile, egli limitandosi a contraddire l'accertamento
dei fatti esposto nella sentenza impugnata (Heer
in: op. cit., n. 36 ad art. 410), rispettivamente a proporre sue opinioni
riguardo alla valutazione giuridica dei fatti operata dalla prima Corte (Heer in: op. cit., n. 51 ad art. 410), ciò
che non configura fatto nuovo, o meglio un motivo di revisione nel senso
dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP. Per il resto le opinioni espresse su altre
vicende sono prive di qualsiasi rilievo per il caso in esame, per tacere già della
curiosa affermazione secondo cui la coazione non vi sarebbe stata siccome “io
non ho ricattato nessuno, ma al contrario pubblicai i dati per rendere irricattabili
le persone”.
d) Per
quanto attiene al reato di “diffamazione” (dispositivi 1.5, 1.5.1 e 1.5.2), i
riferimenti proposti dall'istante non sono sussumibili sotto il motivo di
revisione di cui all'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, ritenuto che si tratta di
fatti (e casi, con protagonisti) differenti e, in parte, nemmeno attinenti al
diritto penale, ma al diritto civile (Heer
in: op. cit., n. 89 seg., 92 e 95 ad art. 410). Per il resto, il giudice della
revisione non si sostituisce al giudice del merito nella valutazione giuridica
dei fatti.
e) Con
riguardo al dispositivo n. 1.9 della sentenza, va rammentato all'istante che
una domanda di revisione è abusiva se si fonda su fatti che il condannato
conosceva inizialmente e che non aveva alcun motivo di tacere e che avrebbe
potuto rivelare durante la procedura ordinaria (sentenza del Tribunale federale
6B_310/2011 del 20 giugno 2011, per analogia): è il caso per gli asseriti gravi
motivi di salute, rispettivamente la sua inabilità già a partire dal 2007 – a
fronte di quanto attestato nella sentenza della prima Corte, in cui ha fatto
valere ragioni scolastiche (consid. 3.9) – detta sostituzione di motivi
avverandosi pretestuosa, e comunque tardiva, quindi irricevibile.
f) Quanto
alle eventuali asserite violazioni di merito e di procedura (comprese quelle
relative allo svolgimento dell'istruttoria e alla quantificazione di spese
procedurali), esse andavano proposte tempestivamente, nelle sedi opportune, mediante
i rimedi giuridici di ricorso ordinari.
g) Il
gratuito patrocinio non si confonde con l'esenzione o il condono da spese e
disborsi di procedura, occorre rilevare che le decisioni riguardanti spese e
indennità nella difesa d'ufficio (art. 135 CPP) non possono essere oggetto di
revisione penale (Heer in: op.
cit., n. 30 ad art. 410).
h) Nulla
di determinante può essere rilevato in merito alla prescrizione dei reati
contestati e neppure sussistono motivi atti a convincere questa Corte
dell'esistenza di atti discriminatori o pregiudizievoli (da parte della
direzione della procedura, ma anche del patrocinatore dell'istante davanti alle
pregresse autorità) che possano aver condizionato lo svolgimento e l'esito del
procedimento penale a suo carico.
i) Per
il resto, l'istante propone elementi (disposti di legge, dichiarazioni,
sentenze, decreti d'accusa, notizie di/da media) estranei al perimetro del
rimedio della revisione, che nulla spiegano o confermano in relazione alla sua posizione
e alle violazioni penali commesse, e argomentando per lo più in base a logiche
proprie, del tutto personali, che si esauriscono in recriminazioni indistinte e
giuridicamente irrilevanti.
6.
In definitiva, ne
discende che, manifestamente, le condizioni poste dall'art. 410 CPP non sono
adempiute, da cui la non entrata nel merito dell'istanza di revisione, conto
tenuto che questa Corte – quale autorità di revisione chiamata a decidere
riguardo a un procedimento penale concluso e su una sentenza passata in
giudicato – è pacificamente incompetente a giudicare sia le pretese
risarcitorie, sia (in ogni caso) le censure di natura disciplinare proposte dall'istante.
7.
Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP), ma viste le verosimili
difficoltà economiche in cui versa l'istante appare opportuno soprassedere –
per questa volta – a ogni prelievo, che si risolverebbe con ogni probabilità in
un mero costo aggiuntivo per le finanze pubbliche.
Per questi
motivi,
visti gli
art. 81 e 410 segg. CPP,
nonché,
sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG;
pronuncia: 1. L'istanza
è respinta.
2.
Non si prelevano
spese di procedura.
3.
Intimazione:
4.
Comunicazione:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.