17.2015.92
La totale omissione dell’interrogatorio dell’imputato in occasione del pubblico dibattimento costituisce un vizio procedurale importante che giustifica il rinvio della causa al tribunale di primo grad
26 novembre 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.92
Locarno
26 novembre 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione
della circolazione
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 4 maggio 2015 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 23 aprile 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 19 giugno 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 13 luglio 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa n. 44345/903
del 12 dicembre 2014, la Sezione della circolazione ha dichiarato AP 1 autore
colpevole di
infrazione alle norme della circolazione
per avere, a __________, il 30
settembre 2014, alla guida del motoveicolo __________, eseguito una manovra di
sorpasso di un paio di veicoli fermi e colliso con un veicolo che, avuta via
libera, si è immesso nel flusso della circolazione proveniente dalla sua
destra;
reati previsti dagli art. 26 cpv. 1, 57 [recte 47] cpv. 2,
90 cpv. 1 LCStr;
e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 200.- e al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese pari a
fr. 70.-.
AP 1 ha presentato opposizione contro detto decreto di accusa il
23 dicembre 2014.
Il 2 gennaio 2015, la Sezione della circolazione ha confermato il
decreto di accusa n. 44345/903 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
Fatti
B. Statuendo, dopo aver
tenuto il dibattimento, con sentenza 23 aprile 2015, il presidente della
Pretura penale ha confermato l’imputazione proposta dalla Sezione della circolazione
e ha dichiarato l’imputato autore colpevole del reato ascrittogli, condannandolo
alla multa di fr. 200.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie, nel
frattempo aumentate a fr. 620.- (con motivazione scritta).
C. Il 4 maggio 2015, AP
1 ha presentato annuncio d’appello. Ricevuta la motivazione scritta, egli ha, il
13 luglio 2015, tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione di
appello, indicando di appellare l’intera sentenza e postulando il suo
proscioglimento.
D. In applicazione
dell’art. 406 cpv. 1 litt. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di
primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decisione 14 luglio 2015,
la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato
trattato in procedura scritta, ed ha impartito un termine di 20 giorni a AP 1 per
la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il relativo
allegato è stato presentato dall’appellante in data 4 agosto 2015.
In data 5 agosto 2015, la presidente di questa Corte
ha ordinato l’intimazione alle parti della motivazione d’appello, impartendo
loro un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni.
E. Il 7 agosto 2015, la
Sezione della circolazione ha comunicato di non avere alcuna osservazione. Il
giudice della Pretura penale, con scritto 25 agosto 2015, ha, pure, comunicato
di rimettersi al giudizio di questa Corte, apportando, altresì, delle
precisazioni riguardo alla motivazione orale della sentenza.
F. Rispondendo alla
presidente di questa Corte che chiedeva come mai agli atti non figurasse il
verbale dell’interrogatorio dell’imputato (che non era nemmeno menzionato nel
verbale del dibattimento), il presidente della Pretura penale ha spiegato di
non avere proceduto all’interrogatorio dell’imputato considerando gli atti
sufficientemente chiari ed esaustivi.
Il giudice di prime cure ha, inoltre, precisato che è per una
svista che nel verbale del dibattimento non è stata inserita – come di solito
avviene in quei casi - la frase “il giudice non ha domande da porre
all’imputato”. Egli ha, inoltre, aggiunto che a AP 1 è stata data la parola
nella fase della discussione e che il suo intervento (arringa) é stato
regolarmente verbalizzato.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 409 cpv. 1
CPP, se il procedimento di primo grado presenta vizi importanti
che non possono essere sanati in sede di appello, la sentenza impugnata deve
essere annullata e la causa rinviata al tribunale di primo grado affinché venga
svolto un nuovo dibattimento e pronunciata una nuova sentenza. In questo caso,
il tribunale d’appello stabilisce, in modo vincolante, quali atti procedurali
il tribunale di primo grado deve ripetere o integrare (cpv. 2 e cpv. 3).
2.
L’art. 341 cpv. 3
CPP prevede che, all’inizio della procedura probatoria dibattimentale, chi
dirige il procedimento interroghi in modo dettagliato l’imputato riguardo alla
sua persona, all’accusa e alle risultanze della procedura preliminare.
Tale disposto è, per quanto riguarda l’obbligo del giudice di
interrogare l’imputato durante il dibattimento, imperativo (Gut/Fingerhut, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 9
ad art. 341 CPP; Schmid, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, ed. 2009 / 2a ed. 2013, n. 1324). Diversa,
ossia non imperativa, è la portata del disposto solo relativamente al momento,
all’interno della procedura probatoria, dell’interrogatorio e all’ordine in cui
gli ambiti dello stesso (persona dell’imputato, accusa e risultanze della
procedura preliminare) saranno affrontati dal giudice (Gut/Fingerhut, ibid.; Schmid, ibid.; Hauri/Venetz, in Basler Kommentar
Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 17 ad art. 341 CPP).
L’interrogatorio dell’imputato è, infatti, un atto essenziale del
procedimento (de Preux, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ed. 2011, n. 13 ad art. 341 CPP), che dà al tribunale la possibilità di
prendere personalmente conoscenza dell’imputato e della di lui posizione
riguardo all’accusa e alla procedura preliminare, così come di acquisire
elementi essenziali per la prosecuzione del dibattimento. In particolare, dalla
posizione dell’imputato sull’accusa dipenderà l’ampiezza dell’ulteriore
assunzione di prove (STF 6B_492 2012 del 22 febbraio 2013 consid. 2.4.1; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 6 ad art.
341.
CPP; Hauri/Venetz, op. cit.,
n. 16 ad art. 341 CPP).
L’interrogatorio è una concretizzazione del principio inquisitorio
e del dovere del giudice di informare e di porre domande – in particolare, in
caso di un imputato non rappresentato – (cfr. DTF 124 I 85 consid. 3a), così
come del principio della pubblicità del dibattimento (cfr. art. 69 CPP), e la
sua intensità dipenderà dal quadro probatorio, dalla completezza degli atti di
causa e dalla gravità delle imputazioni. Se esso può essere adattato e
abbreviato in presenza di atti particolarmente completi e/o di casi
bagatellari, una sua riduzione sproporzionata o la sua totale omissione non
sono ammessi, pena la violazione dei principi appena indicati (Gut/Fingerhut, op.cit., n. 10
seg. ad art. 341 CPP; Hauri/Venetz,
op. cit., n. 14 segg. ad art. 341 CPP; Schmid,
op. cit., n. 8 seg. ad art. 341 CPP, che precisa come, in caso di
necessità, a fronte di imputati non rappresentati, l’interrogatorio può essere
ripreso anche nella fase di discussione, durante l’arringa).
In particolare, anche qualora la pubblica accusa abbia svolto
un’istruzione particolarmente accurata ed esauriente riguardo alla persona
dell’imputato, il giudice deve, ottenuta una conferma delle risultanze della
procedura preliminare, concentrarsi sulla situazione dell’imputato al momento
del dibattimento, che potrebbe essersi modificata dopo gli accertamenti già
svolti dall’autorità inquirente (Hauri/Venetz,
op. cit., n. 15 ad art. 341 CPP). L’interrogatorio sull’accusa e sulle
risultanze della procedura preliminare, d’altro canto, seppur suscettibile di
riduzioni, fornirà, in ogni caso, elementi essenziali al prosieguo del
dibattimento (cfr. supra), ragion per cui una sua completa omissione è
comunque esclusa.
3.
In concreto, come
visto, durante il dibattimento del 23 aprile 2015, il giudice di primo grado ha
omesso di procedere all’interrogatorio dell’imputato che ha ritenuto del tutto
superfluo alla luce di atti di causa sufficientemente chiari.
Se, da un lato, è vero che l’imputato, allora non rappresentato,
ha prodotto una serie di documenti durante la procedura probatoria (cf. verb.
dib. di primo grado, pag. 2) e ha avuto modo di esprimersi nella fase della
discussione procedendo all’arringa e presentando anche un relativo scritto, che
è stato annesso al verbale (all. 1 a verb. dib. di primo grado), è vero anche,
dall’altro, che proprio la circostanza che l’imputato non fosse rappresentato
richiedeva una particolare attenzione da parte del giudice di prime cure, che
avrebbe dovuto condurre un interrogatorio in modo attivo e porre le domande
necessarie ad isolare gli aspetti rilevanti al giudizio, sia a carico che a
discarico dell’imputato, nonché accertare la di lui situazione personale.
Avendo completamente omesso l’interrogatorio dell’imputato in
occasione del dibattimento 23 aprile 2015, il primo giudice ha, dunque, violato
l’art. 341 cpv. 3 CPP, nonché i doveri e principi da tale disposto concretizzati.
Tale violazione costituisce un vizio importante non sanabile in
sede di appello. Si impone, pertanto, un rinvio della causa ex art. 409 cpv. 1
CPP.
4.
Per questi motivi,
la causa va rinviata alla Pretura penale, che provvederà ad esperire un nuovo
dibattimento, comprendente l’interrogatorio dell’imputato, e a pronunciare una
nuova sentenza.
Tasse, spese e
indennità per spese di patrocinio
5.
Visto l’esito del
procedimento, gli oneri processuali per la procedura d’appello sono
integralmente posti a carico dello Stato, così come la tassa di giustizia di
fr. 500.00 relativa alla procedura di primo grado (art. 428 cpv. 4 CPP),
mentre le spese di fr. 120.00 vanno riportate sulla nuova procedura di
primo grado e sulla loro attribuzione deciderà l’istanza inferiore con la nuova
decisione.
Lo Stato rifonderà all’appellante, a titolo di ripetibili, fr. 800.-
per il procedimento di appello, mentre non si assegnano ripetibili per il
dibattimento di primo grado, giacché allora l’appellante non era rappresentato (art.
436.
cpv. 3 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 80, 81, 84,
341, 348 segg.,379 segg., 398 segg. e 409 CPP;
29 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese, l’art. 428 cpv. 4 CPP e la LTG, e, sulle
ripetibili, l’art. 436 cpv. 3 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto
ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza, la
sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Pretura penale, che
procederà ai sensi dei considerandi.
1.1. La tassa di giustizia,
per fr. 500.00, relativa alla procedura di primo grado è posta a carico
dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP).
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 800.-
sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP), che
rifonderà a AP 1 fr. 800.00 a titolo di ripetibili per la procedura
d’appello (art. 436 cpv. 3 CPP).
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.