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Decisione

17.2015.92

La totale omissione dell’interrogatorio dell’imputato in occasione del pubblico dibattimento costituisce un vizio procedurale importante che giustifica il rinvio della causa al tribunale di primo grad

26 novembre 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo, dopo aver

tenuto il dibattimento, con sentenza 23 aprile 2015, il presidente della

Pretura penale ha confermato l’imputazione proposta dalla Sezione della circolazione

e ha dichiarato l’imputato autore colpevole del reato ascrittogli, condannandolo

alla multa di fr. 200.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie, nel

frattempo aumentate a fr. 620.- (con motivazione scritta).

C. Il 4 maggio 2015, AP

1 ha presentato annuncio d’appello. Ricevuta la motivazione scritta, egli ha, il

13 luglio 2015, tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione di

appello, indicando di appellare l’intera sentenza e postulando il suo

proscioglimento.

D. In applicazione

dell’art. 406 cpv. 1 litt. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di

primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decisione 14 luglio 2015,

la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato

trattato in procedura scritta, ed ha impartito un termine di 20 giorni a AP 1 per

la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il relativo

allegato è stato presentato dall’appellante in data 4 agosto 2015.

In data 5 agosto 2015, la presidente di questa Corte

ha ordinato l’intimazione alle parti della motivazione d’appello, impartendo

loro un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni.

E. Il 7 agosto 2015, la

Sezione della circolazione ha comunicato di non avere alcuna osservazione. Il

giudice della Pretura penale, con scritto 25 agosto 2015, ha, pure, comunicato

di rimettersi al giudizio di questa Corte, apportando, altresì, delle

precisazioni riguardo alla motivazione orale della sentenza.

F. Rispondendo alla

presidente di questa Corte che chiedeva come mai agli atti non figurasse il

verbale dell’interrogatorio dell’imputato (che non era nemmeno menzionato nel

verbale del dibattimento), il presidente della Pretura penale ha spiegato di

non avere proceduto all’interrogatorio dell’imputato considerando gli atti

sufficientemente chiari ed esaustivi.

Il giudice di prime cure ha, inoltre, precisato che è per una

svista che nel verbale del dibattimento non è stata inserita – come di solito

avviene in quei casi - la frase “il giudice non ha domande da porre

all’imputato”. Egli ha, inoltre, aggiunto che a AP 1 è stata data la parola

nella fase della discussione e che il suo intervento (arringa) é stato

regolarmente verbalizzato.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 409 cpv. 1

CPP, se il procedimento di primo grado presenta vizi importanti

che non possono essere sanati in sede di appello, la sentenza impugnata deve

essere annullata e la causa rinviata al tribunale di primo grado affinché venga

svolto un nuovo dibattimento e pronunciata una nuova sentenza. In questo caso,

il tribunale d’appello stabilisce, in modo vincolante, quali atti procedurali

il tribunale di primo grado deve ripetere o integrare (cpv. 2 e cpv. 3).

2.

L’art. 341 cpv. 3

CPP prevede che, all’inizio della procedura probatoria dibattimentale, chi

dirige il procedimento interroghi in modo dettagliato l’imputato riguardo alla

sua persona, all’accusa e alle risultanze della procedura preliminare.

Tale disposto è, per quanto riguarda l’obbligo del giudice di

interrogare l’imputato durante il dibattimento, imperativo (Gut/Fingerhut, in

Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 9

ad art. 341 CPP; Schmid, Handbuch

des schweizerischen Strafprozessrechts, ed. 2009 / 2a ed. 2013, n. 1324). Diversa,

ossia non imperativa, è la portata del disposto solo relativamente al momento,

all’interno della procedura probatoria, dell’interrogatorio e all’ordine in cui

gli ambiti dello stesso (persona dell’imputato, accusa e risultanze della

procedura preliminare) saranno affrontati dal giudice (Gut/Fingerhut, ibid.; Schmid, ibid.; Hauri/Venetz, in Basler Kommentar

Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 17 ad art. 341 CPP).

L’interrogatorio dell’imputato è, infatti, un atto essenziale del

procedimento (de Preux, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ed. 2011, n. 13 ad art. 341 CPP), che dà al tribunale la possibilità di

prendere personalmente conoscenza dell’imputato e della di lui posizione

riguardo all’accusa e alla procedura preliminare, così come di acquisire

elementi essenziali per la prosecuzione del dibattimento. In particolare, dalla

posizione dell’imputato sull’accusa dipenderà l’ampiezza dell’ulteriore

assunzione di prove (STF 6B_492 2012 del 22 febbraio 2013 consid. 2.4.1; Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 6 ad art.

341.

CPP; Hauri/Venetz, op. cit.,

n. 16 ad art. 341 CPP).

L’interrogatorio è una concretizzazione del principio inquisitorio

e del dovere del giudice di informare e di porre domande – in particolare, in

caso di un imputato non rappresentato – (cfr. DTF 124 I 85 consid. 3a), così

come del principio della pubblicità del dibattimento (cfr. art. 69 CPP), e la

sua intensità dipenderà dal quadro probatorio, dalla completezza degli atti di

causa e dalla gravità delle imputazioni. Se esso può essere adattato e

abbreviato in presenza di atti particolarmente completi e/o di casi

bagatellari, una sua riduzione sproporzionata o la sua totale omissione non

sono ammessi, pena la violazione dei principi appena indicati (Gut/Fingerhut, op.cit., n. 10

seg. ad art. 341 CPP; Hauri/Venetz,

op. cit., n. 14 segg. ad art. 341 CPP; Schmid,

op. cit., n. 8 seg. ad art. 341 CPP, che precisa come, in caso di

necessità, a fronte di imputati non rappresentati, l’interrogatorio può essere

ripreso anche nella fase di discussione, durante l’arringa).

In particolare, anche qualora la pubblica accusa abbia svolto

un’istruzione particolarmente accurata ed esauriente riguardo alla persona

dell’imputato, il giudice deve, ottenuta una conferma delle risultanze della

procedura preliminare, concentrarsi sulla situazione dell’imputato al momento

del dibattimento, che potrebbe essersi modificata dopo gli accertamenti già

svolti dall’autorità inquirente (Hauri/Venetz,

op. cit., n. 15 ad art. 341 CPP). L’interrogatorio sull’accusa e sulle

risultanze della procedura preliminare, d’altro canto, seppur suscettibile di

riduzioni, fornirà, in ogni caso, elementi essenziali al prosieguo del

dibattimento (cfr. supra), ragion per cui una sua completa omissione è

comunque esclusa.

3.

In concreto, come

visto, durante il dibattimento del 23 aprile 2015, il giudice di primo grado ha

omesso di procedere all’interrogatorio dell’imputato che ha ritenuto del tutto

superfluo alla luce di atti di causa sufficientemente chiari.

Se, da un lato, è vero che l’imputato, allora non rappresentato,

ha prodotto una serie di documenti durante la procedura probatoria (cf. verb.

dib. di primo grado, pag. 2) e ha avuto modo di esprimersi nella fase della

discussione procedendo all’arringa e presentando anche un relativo scritto, che

è stato annesso al verbale (all. 1 a verb. dib. di primo grado), è vero anche,

dall’altro, che proprio la circostanza che l’imputato non fosse rappresentato

richiedeva una particolare attenzione da parte del giudice di prime cure, che

avrebbe dovuto condurre un interrogatorio in modo attivo e porre le domande

necessarie ad isolare gli aspetti rilevanti al giudizio, sia a carico che a

discarico dell’imputato, nonché accertare la di lui situazione personale.

Avendo completamente omesso l’interrogatorio dell’imputato in

occasione del dibattimento 23 aprile 2015, il primo giudice ha, dunque, violato

l’art. 341 cpv. 3 CPP, nonché i doveri e principi da tale disposto concretizzati.

Tale violazione costituisce un vizio importante non sanabile in

sede di appello. Si impone, pertanto, un rinvio della causa ex art. 409 cpv. 1

CPP.

4.

Per questi motivi,

la causa va rinviata alla Pretura penale, che provvederà ad esperire un nuovo

dibattimento, comprendente l’interrogatorio dell’imputato, e a pronunciare una

nuova sentenza.

Tasse, spese e

indennità per spese di patrocinio

5.

Visto l’esito del

procedimento, gli oneri processuali per la procedura d’appello sono

integralmente posti a carico dello Stato, così come la tassa di giustizia di

fr. 500.00 relativa alla procedura di primo grado (art. 428 cpv. 4 CPP),

mentre le spese di fr. 120.00 vanno riportate sulla nuova procedura di

primo grado e sulla loro attribuzione deciderà l’istanza inferiore con la nuova

decisione.

Lo Stato rifonderà all’appellante, a titolo di ripetibili, fr. 800.-

per il procedimento di appello, mentre non si assegnano ripetibili per il

dibattimento di primo grado, giacché allora l’appellante non era rappresentato (art.

436.

cpv. 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 80, 81, 84,

341, 348 segg.,379 segg., 398 segg. e 409 CPP;

29 Cost., 6 par. 2 CEDU e

14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese, l’art. 428 cpv. 4 CPP e la LTG, e, sulle

ripetibili, l’art. 436 cpv. 3 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto

ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza, la

sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Pretura penale, che

procederà ai sensi dei considerandi.

1.1. La tassa di giustizia,

per fr. 500.00, relativa alla procedura di primo grado è posta a carico

dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP).

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 800.-

sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP), che

rifonderà a AP 1 fr. 800.00 a titolo di ripetibili per la procedura

d’appello (art. 436 cpv. 3 CPP).

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

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e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.