17.2015.95
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24 settembre 2015Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2015.95
Locarno
24 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio dell’11 maggio 2015 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti l’8 maggio 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 23 giugno 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 6 luglio 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa DA 2505/2014
del 10 giugno 2014, il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 autore colpevole
di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, a __________, il 18
marzo 2014, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo
per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura
Mercedes targata __________ alla velocità di 77 km/h (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla polizia mediante apparecchio radar, malgrado il
vigente limite di 50 km/h;
reato previsto dall’art. 90 cpv. 2 LCStr, in relazione con gli
art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1
OSStr;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote
giornaliere da fr. 650.- cadauna, corrispondenti a complessivi
fr. 19'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni,
alla multa di fr. 1'500.- e al pagamento della tassa di giustizia di
fr. 100.- e delle spese giudiziarie pari a fr. 200.-.
AP 1 ha presentato opposizione contro detto decreto di accusa il
16 giugno 2014.
Il 24 giugno 2014, il procuratore pubblico ha confermato il
decreto di accusa DA 2505/2014 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
Fatti
B. Statuendo, dopo aver
tenuto il dibattimento, con sentenza 8 maggio 2015, il giudice della Pretura
penale ha confermato l’imputazione proposta dal procuratore pubblico e ha
dichiarato l’imputato autore colpevole del reato ascrittogli, condannandolo ad
una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 410.- cadauna, per
un totale di fr. 6'150.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni, alla multa di fr. 1'000.- e al pagamento di tasse e spese
giudiziarie nel frattempo aumentate a fr. 950.- con motivazione scritta e
di fr. 550.- senza motivazione scritta.
C. L’11 maggio 2015, AP
1 ha presentato annuncio d’appello. Ricevuta la motivazione scritta, egli ha, il
6 luglio 2015, tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione di
appello, indicando di appellare l’intera sentenza e di postulare il suo
proscioglimento.
D. Ottenuto l’accordo
delle parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta, la
presidente di questa Corte, in data 7 luglio 2015, ha assegnato all’appellante
un termine di 20 giorni per motivare il suo appello. Il 23 luglio
2015 l’appellante ha presentato la motivazione scritta.
E. Con scritto 28 luglio
2015, il procuratore pubblico ha dichiarato di non avere particolari
osservazioni da formulare, se non per sottolineare l’ineccepibilità della
sentenza impugnata e proporre la reiezione dell’appello, rimettendosi in ogni
caso al giudizio di questa Corte.
Il giudice della Pretura penale, con scritto 30 luglio 2015 e
senza presentare particolari osservazioni, si è rimesso al giudizio di questa
Corte.
Considerandi
in diritto: 1. Con la motivazione scritta
d’appello, AP 1 rimprovera al primo giudice di aver accertato in modo errato e
incompleto i fatti e, di conseguenza, di aver applicato in modo errato il
diritto, in quanto avrebbe ritenuto, a torto, che egli fosse a conoscenza del
limite di velocità di 50 km/h in quel tratto di strada e che abbia
coscientemente e volontariamente violato le norme della circolazione.
In sostanza, l’appellante sostiene di non aver avuto modo di
sapere di trovarsi su un tratto di strada in cui vige il limite generale di 50
km/h e, al contrario, di aver potuto legittimamente ritenere che il limite di
velocità su quel tratto fosse “di almeno 60 km/h, se non addirittura di 80
km/h”.
2.
2.1
Giusta l’art. 27 cpv.
1.
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Giusta l’art. 32 cpv.
2.
LCStr il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte
le strade. Al riguardo, l’art. 4a cpv. 1 lett. a ONC sancisce che, se le
condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli,
la velocità massima generale dei veicoli nelle località può raggiungere i 50 km/h. Il cpv. 2 della medesima norma stabilisce che la limitazione generale della velocità a 50 km/h si applica in tutta la zona molto fabbricata, all’interno della località. Questa limitazione
incomincia al segnale “Velocità massima 50, limite generale” (2.30.1) e termina
al segnale “Fine della velocità massima 50, limite generale” (2.53.1). Per i
conducenti che entrano in una località da strade secondarie poco importanti
(come strade che non collegano direttamente tra loro località o quartieri,
strade agricole di accesso, strade forestali, ecc.), la limitazione è valevole,
anche se manca la segnaletica, appena esiste una zona molto fabbricata.
Ai sensi dell’art. 22
OSStr, i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50, Limite
generale” (2.30.1) indicano in km/h, la velocità che i veicoli non devono
superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della
visibilità sono buone. La velocità massima segnalata è soppressa dal segnale “Fine
della velocità massima” (2.53) o “Fine della velocità massima 50, Limite
generale” (2.53.1) (cpv. 1). L'inizio della limitazione generale di velocità a 50 km/h (art. 4a cpv. 1 lett. a ONC) è indicato dal segnale “Velocità massima 50, Limite generale”
(2.30.1) appena esiste una zona molto fabbricata da una delle parti della
strada. La fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h è indicata dal segnale “Fine della velocità massima 50, Limite generale” (2.53.1); questo
segnale è collocato nel punto a partire dal quale né l'uno né l'altro dei lati
della strada è molto fabbricato (cpv. 3). I segnali che annunciano l'inizio o
la fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h non sono necessari sulle strade secondarie poco importanti (come strade che non collegano
direttamente tra di loro località o quartieri esterni, strade agricole di
accesso, strade forestali e simili; art. 4a cpv. 2 ONC) (cpv. 4).
Giusta l’art. 16 cpv. 2 OSStr, il segnale “Velocità massima”
(2.30), fra gli altri, è valevole fino al segnale corrispondente che indica la
fine della prescrizione (2.53, 2.58), ma al massimo fino alla fine della
prossima intersezione, mentre il segnale “Velocità massima 50, Limite generale”
(2.30.1) si applica in tutta la zona molto fabbricata, all’interno delle
località (art. 22 cpv. 3 OSStr;
art. 4a cpv. 2 ONC), esso non deve, dunque, essere ripetuto (Bussy/Rusconi et al., Code suisse de la
circulation routière commenté, 4a ed. 2015, n. 3.6.4 ad art. 32 LCStr).
2.2
Ai sensi dell’art. 90 cpv.
2.
LCstr, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona
un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto
pericolo.
L’art. 90 cpv. 2 LCStr
descrive una forma qualificata d’infrazione alle norme della circolazione
stradale che presuppone, per la sua realizzazione, due elementi oggettivi
costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente
grave di una regola fondamentale della circolazione, il secondo consistente
nella creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), ed. 2007, n. 19 seg. ad art. 90 LCStr).
Nell’ambito del
superamento dei limiti di velocità, il Tribunale federale ha stabilito delle
regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti.
Per l’Alta Corte, il caso è oggettivamente grave – cioè, è grave a prescindere
dalle circostanze concrete (segnatamente, dalle buone condizioni di
circolazione o dall’eccellente reputazione di conducente dell’automobilista
trasgressore) – quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle
semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (STF 6B_1028/2008 del 16
aprile 2009, consid. 2; DTF 132 II 234 consid. 3.1; 128 II 86 consid. 2b, 126
II 202 consid. 1a, 124 II 259 consid. 2b, 124 II 475 consid. 2a).
La conseguenza di tale
schematismo è quella di ammettere l’esistenza di una messa in pericolo
accresciuta unicamente in funzione del superamento della velocità consentita,
facendo astrazione del fatto che un terzo si trovi nelle vicinanze; se la
velocità massima è superata secondo quanto sopra, vi è una tale messa in
pericolo anche in presenza di condizioni di circolazione ottimali e con una
strada deserta (Jeanneret, op.
cit., n. 28-29 ad art. 90 LCStr; v. anche STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008,
consid. 2 e DTF 132 II 234, consid. 3.1).
2.3
Dal profilo
soggettivo, la fattispecie di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr è realizzata quando
l’autore ha adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario
alle regole della circolazione oppure, in caso di infrazione commessa per
negligenza, ha assunto un comportamento palesemente negligente (STF 1C_144/2011
del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid.
2.
; STF 6B_718/2007 dell’8 gennaio 2008, consid. 3.3; DTF 131 IV
133.
consid. 3.2 e rinvii; DTF 126 II 206 consid. 1a; Jeanneret, op. cit., n. 37 segg. ad art. 90 LCStr). Quanto
più è grave la violazione delle norme della circolazione dal profilo oggettivo,
tanto più fondata sarà la conclusione che l'agente ha agito senza riguardi,
salvo particolari indizi contrari al proposito (STF 6B_742/2011 del 1° marzo
2012, consid. 3.3; STF 6B_786/2011 del 5 luglio 2012, consid.
2.
; Jeanneret, op. cit., n. 43 ad
art. 90 LCStr).
Anche per quanto concerne
il riconoscimento dell’aspetto soggettivo del reato, in materia di eccessi di
velocità la giurisprudenza del Tribunale federale ha adottato lo stesso
schematismo già evocato in relazione ai presupposti oggettivi: quando il
superamento del limite massimo consentito costituisce dal profilo oggettivo un
caso grave (quale, ad esempio, un superamento del limite di 50 km/h di 25 km/h o più), esso è, di regola, pure costituivo di una crassa negligenza (STF
1C_518/2012 del 9 gennaio 2013, consid. 2.3; STF 1C_144/2011 del 26 ottobre
2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3; DTF 126
II 196 consid. 2; DTF 123 II 37 consid. 1f; cfr. anche Jeanneret, op. cit., n. 46 segg. ad art. 90 LCStr).
Un’eccezione a tale
schematismo può entrare in considerazione solamente ove risulti, per esempio,
che il conducente aveva seri motivi per ritenere di non trovarsi più – o non
ancora – nella zona in cui vigeva tale limite (STF 1C_518/2012 del 9 gennaio
2013, consid. 2.3; STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF
1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3; DTF 126 II 196 consid. 2; DTF
123.
II 37 consid. 1f).
3.
In concreto,
l’adempimento dei presupposti oggettivi dell’infrazione, ossia di una grave
violazione delle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, è
pacifico. Incontestato è, infatti, che l’appellante circolasse, il 18 marzo
2014.
nella località di __________, in direzione di Lugano, ad una velocità di
77.
km/h (già dedotto il margine di tolleranza) su un tratto di Via __________
in cui è in vigore il limite generale di 50 km/h (AI 1, VI 19.03.2014 pag. 2),
configurando così un eccesso di velocità di 27 km/h oltre il limite consentito.
Tale eccesso è, di principio, già sufficiente anche dal profilo
soggettivo ad adempiere i criteri schematici posti dalla giurisprudenza
federale, sempreché non si possa ritenere che l’appellante potesse valersi di
un’eccezione giustificante lo scostamento dal citato schematismo.
Occorre, dunque, esaminare se, dal profilo soggettivo,
l’appellante potesse avere seri motivi per ritenere di non trovarsi in una zona
in cui vige il limite generale di 50 km/h.
4.
L’appellante si
diffonde, dapprima, sul fatto che lungo il tragitto da lui compiuto, fra il suo
domicilio in Via __________ e il luogo del rilevamento della sua velocità su
Via __________, non vi fosse alcuna segnaletica indicante il limite generale di
50.
km/h.
Ciò è pacifico. Come da lui stesso rilevato, si tratta di fatto
accertato anche dal primo giudice (sentenza impugnata, consid. 7.2).
Il segnale “Velocità massima 50, Limite generale” (2.30.1) è
posto, a nord, all’entrata della località di __________ su Via __________, in
provenienza da __________ /__________ /__________, assieme con il relativo
segnale “Fine della velocità massima 50, limite generale” (2.53.1), valido
nella direzione opposta, ossia uscendo dalla località di __________ (cfr. punto
n. 5 in piano 2 e foto n. 5, doc. E all. a ricorso 17 luglio 2014 al CdS, doc.
10.
PrPen). Gli stessi due segnali sono posti, a sud, in entrata della località
di __________ su Via __________, in provenienza da __________ /__________ /__________,
rispettivamente nella direzione opposta (cfr. punto n. 4 in piano 2 e foto n.
4, doc. E all. a ricorso 17 luglio 2014 al CdS, doc. 10 PrPen).
5.
La segnaletica,
regolarmente posata come appena descritto, indica che il limite generale di 50
km/h è valido in tutta la zona molto fabbricata all’interno della località di __________,
senza che sia necessaria la sua ripetizione all’interno della zona. Non giova,
dunque, all’appellante il fatto che sul tragitto fra il suo domicilio e il
punto del rilevamento della velocità egli effettivamente non abbia potuto
vedere alcun segnale di limitazione della velocità, come ha tenuto a
sottolineare più volte. Egli, infatti, doveva essere a conoscenza del limite
generale vigente non solo per aver visto un segnale, ma anche perché il suo
tragitto si è svolto interamente all’interno della località, come si vedrà più
avanti.
6.
L’appellante
prosegue, poi, criticando l’accertamento del primo giudice, secondo il quale il
tratto in questione è da considerarsi densamente fabbricato, poiché lungo tutta
la strada sorgono diversi edifici e la stessa è costeggiata da numerose
abitazioni. A mente dell’appellante, la zona non presenterebbe caratteristiche
tali da poter essere ritenuta molto fabbricata, la carreggiata sarebbe,
inoltre, ampia e diritta, non vi sarebbero passaggi pedonali “atti a rendere
attento il conducente che si trova in una località” e “la linea che
demarca la separazione dei due sensi di marcia della carreggiata è tratteggiata
ed è quindi consentito il sorpasso” (motivazione di appello 23 luglio 2015
pag. 8 seg.). Si tratta di elementi che, a detta dell’appellante, lo avrebbero
legittimamente portato a “ritenere un limite di velocità concessa di almeno
60.
km/h se non addirittura di 80 km/h”.
Quest’opinione non può essere condivisa per i motivi esposti qui
di seguito.
6.1
Si rileva innanzitutto
che l’appellante non poteva in nessun caso ritenere che vigesse un limite di 60
km/h. Non essendo esso un limite generale, il relativo segnale va ripetuto ad
ogni intersezione (art. 16 cpv. 2 OSStr; cfr. supra consid. 2.1 in fine). Tale
limite avrebbe, quindi, dovuto essere indicato su Via __________, nella
direzione seguita dall’appellante (verso Lugano), al più tardi dopo la
rotatoria. Non essendoci un tale segnale, è escluso che l’appellante potesse
ritenere vigente una velocità di 60 km/h.
6.2
L’asserita
(dall’appellante) assenza di passaggi pedonali non corrisponde alla realtà.
Sono chiaramente visibili nella documentazione fotografica da lui stesso
prodotta (doc. F all. a ricorso 17 luglio 2014 al CdS, doc. 10 PrPen) almeno
due passaggi pedonali nei pressi della rotatoria. Non occorre entrare nel
merito, dunque, di quanto da lui affermato riguardo ad un’eventuale valenza
indicativa del passaggio pedonale riguardo alla questione a sapere se ci si
trovi o no all’interno della località.
Irrilevante è, poi, il fatto che sul tratto in questione fosse
consentito il sorpasso, non essendo stato imputato all’appellante di aver
effettuato alcun sorpasso non consentito, né potendosi inferire alcunché da
tale circostanza riguardo alla questione di sapere se ci si trovi o no
all’interno della località.
6.3
Risulta, poi,
chiaramente, dalla documentazione prodotta dallo stesso appellante (piano 2,
doc. E all. a ricorso 17 luglio 2014 al CdS, doc. 10 PrPen; fotografie, doc. F
all. a ricorso 17 luglio 2014 al CdS, doc. 10 PrPen) che l’edificazione lungo
la strada cantonale (Via __________ a nord della rotatoria, Via __________ a
sud della rotatoria) nella località di __________ è densa su entrambi i lati o,
alternativamente, su un lato o sull’altro. E in particolar modo nei pressi
della rotatoria, dove l’appellante si è immesso nella strada cantonale
provenendo da Via __________, sorgono numerose costruzioni da un lato come
dall’altro della strada, ciò che rende evidente che ci si trova all’interno di
un centro abitato dove necessariamente vige il limite generale di 50 km/h.
6.4
Si rileva, poi, che
l’appellante, sembra mantenere - tuttavia senza più svilupparla particolarmente
- la tesi (motivazione di appello 23 luglio 2015 pag. 7), invero alquanto
sorprendente, che già aveva sostenuto al dibattimento di primo grado. Ossia che
lui sarebbe entrato nella località di __________ percorrendo Via __________, “strada
comunale importante e non secondaria di collegamento tra due località”, ciò
che implicherebbe che lui provenisse, dopo aver lasciato la “località __________”
in cui si trova il suo domicilio, dall’esterno della località e che, di
conseguenza, il “limite 50 km/h avrebbe dovuto esserci a fine via __________”
(all. 2 a verb. dib. di primo grado, pag. 5). Tale argomentazione fa
palesemente astrazione della reale situazione della zona - desumibile dai piani
prodotti dallo stesso appellante e dai piani del registro fondiario (estratti
SIFTI RFD __________, consultati l’8 settembre 2015) -, del fatto che la “zona __________”
è un gruppo di parcelle, in parte edificate, situate pochi metri sopra la
strada cantonale e del fatto che Via __________ è una strada che l’appellante
stesso, nelle sue osservazioni 6 giugno 2014 presentate in sede di procedura
amministrativa, aveva definito “strada d’accesso privata” (doc. D pag. 6
all. a ricorso 17 luglio 2014 al CdS, doc. 10 PrPen). Strada della quale egli
stesso è comproprietario, trattandosi di una comproprietà coattiva ed essendo
lui proprietario della part. __________ RFD __________, uno dei fondi a favore
dei quali la comproprietà coattiva è costituita (estratti SIFTI delle part. __________
e __________ RFD __________, consultati l’8 settembre 2015).
Ciò ritenuto, tale argomento appare manifestamente insostenibile e
va respinto.
È dunque assodato che l’appellante, nel tragitto fra il suo
domicilio e il punto del controllo della velocità su Via __________, si è
sempre trovato all’interno della località, senza mai uscirne.
Si noti, inoltre, che tale accertamento vale a prescindere
dall’eventuale questione, che può quindi rimanere indecisa, a sapere se Via __________
rientri o no nel campo di applicazione della LCStr (art. 1 cpv. 1 LCStr
combinato con l’art. 1 cpv. 2 ONC). In caso di risposta affermativa, infatti,
il limite generale di 50 km/h avrebbe incluso, senza soluzione di continuità,
anche Via __________, in quanto strada di accesso di un quartiere residenziale.
Nel caso contrario, invece, l’appellante, immettendosi in Via __________,
sarebbe passato direttamente da una strada privata ad una pubblica e da quel
momento il limite generale vigente gli sarebbe stato opponibile, come a
qualsiasi utente che si immetta sulla pubblica via da un qualsiasi accesso
privato.
Si noti, peraltro, come già rilevato (cfr. supra consid. 6.3), che
nel punto in cui l’appellante si è immesso da Via __________ in Via __________
la densa edificazione e, quindi, il carattere di località sono particolarmente
evidenti e che, come correttamente rilevato dal primo giudice, l’appellante
stesso ha dichiarato di abitare in Via __________ da circa 30 anni (all. 1 a
verb. dib. di primo grado, pag. 1), per cui egli risulta malvenuto nel
pretendere di non conoscere il limite generale vigente sulla strada cantonale
sottostante alla sua abitazione, tanto più che esso non risulta avere subito
modifiche di recente, ciò che egli nemmeno pretende.
Inoltre, quand’anche la densa edificazione dovesse arrestarsi
bruscamente in qualche punto lungo di Via __________, poco dopo la rotatoria –
ciò che, come visto, non è –, è in ogni caso escluso che Via __________, strada
cantonale, possa ritenersi “strada secondaria poco importante” ai sensi
dell’art. 4a cpv. 2 ONC e dell’art. 22 cpv. 4 OSStr, né l’appellante pretende
il contrario. Di conseguenza, come correttamente rilevato dal primo giudice,
l’appellante non avrebbe comunque potuto aspettarsi il termine del limite generale
di 50 km/h prima di raggiungere il segnale “Fine della velocità massima 50,
limite generale” (2.53.1) giusta l’art. 4a cpv. 2 ONC e l’art. 22 cpv. 3 OSStr.
(cfr., peraltro, STF 8.01.2008 in 6B_718/2007 con cui il TF ha ricordato che “chi
si appresta a immettere nella circolazione un veicolo ha l'obbligo di adeguarsi
alle prescrizioni vigenti nella zona in cui il veicolo si trova. Atteso che (…)
non si può pretendere che le autorità posizionino in ogni dove segnali di
limitazioni di velocità, se il conducente non conosce la regolamentazione in
vigore nel punto in cui intende immettersi nella circolazione, prima di
prendere il volante egli deve informarsi sulle prescrizioni applicabili alla
zona in questione.”.
6.5
Si noti ancora, di
passata, che la giurisprudenza federale citata dall’appellante per sostenere la
necessità di scostarsi, nel presente caso concreto, dal già illustrato
approccio schematico nella valutazione degli eccessi di velocità non è di
giovamento alcuno per la sua tesi.
Nella prima sentenza citata, infatti, si trattava, in sintesi, di
un caso in cui il segnale “Velocità massima 50, limite generale” era invisibile
perché coperto da rami di piante in violazione dell’art. 103 cpv. 2 ONC, oltre
al fatto che il tratto, rettilineo e costeggiato da campi, non permetteva di
parlare di zona edificata. È quindi per entrambi i motivi - che nel caso qui in
esame non si ritrovano - che il Tribunale federale ha considerato che
l’automobilista avesse seri motivi per non ritenersi in una zona limitata a 50
km/h e ha basato il calcolo dell’eccesso di velocità sul limite generale di 80
km/h (STF 6A.11/2000 del 7 settembre 2000 consid. 2 seg.).
Nella seconda sentenza citata, invece, il TF spiega chiaramente
che il limite generale di 50 km/h, regolarmente segnalato e su una strada
cantonale, vale anche se ci si trova in un villaggio di poche case distanti
dalla strada (DTF 126 II 196 consid. 2). Basti ricordare al riguardo che, nel
caso che qui ci occupa, abbiamo sia un limite generale di 50 km/h regolarmente
segnalato che una località abitata chiaramente riconoscibile perché molto
fabbricata.
7.
Da quanto precede
discende che l’appellante non aveva alcun serio motivo per ritenere di trovarsi
in una zona in cui non vigeva il limite generale di 50 km/h, né può prevalersi
di un errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 CP. Di conseguenza, va
mantenuto lo schematismo propugnato dalla giurisprudenza federale secondo il
quale il solo eccesso di velocità di 27 km/h all’interno della località è
sufficiente a considerare adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi di
un’infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2
LCStr.
AP 1 va pertanto, a conferma della sentenza di primo grado,
riconosciuto autore colpevole del reato ascrittogli.
8.
Per quanto riguarda
la commisurazione della pena, peraltro non specificamente contestata
dall’appellante, questa Corte ritiene condivisibili le considerazioni e le
conclusioni del primo giudice (sentenza impugnata, consid. 9-11). Va quindi
confermata la condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di
fr. 410.- cadauna (per un totale di fr. 6'150.-), sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di
fr. 1'000.-, con pena sostituiva, in caso di mancato pagamento,
fissata a 3 giorni.
9.
Visto l’esito
dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi
fr. 950.00, rimangono a carico dell’appellante soccombente (art. 428 cpv.
3.
CPP).
Gli oneri processuali del
giudizio d’appello, per complessivi fr. 1’200.-, sono integralmente posti
a carico dell’appellante soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 76 segg., 80 segg., 84, 139,
348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP,
13, 34
segg., 42 segg., 47 CP;
1 cpv. 1, 27
cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 2 LCStr;
1 cpv. 2, 3
cpv. 1, 4a ONC;
22 cpv. 1, 3
e 4, 16 cpv. 2, 103 cpv. 2, 107 cpv. 3 lett. e OSStr;
32 cpv. 1
Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese, l’art. 428
CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per avere, a
__________, il 18 marzo 2014, circolato con la vettura Mercedes targata __________
alla velocità di 77 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il
vigente limite di 50 km/h.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di
15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 410.- (quattrocentodieci)
cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 6'150.- (seimilacentocinquanta).
1.2.1.1. L’esecuzione della pena
è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.2.2. alla multa di fr. 1'000.-
(mille), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva
sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni;
1.2.3. al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta)
per il procedimento di primo grado.
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’200.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.