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Decisione

17.2016.1

Incidente della circolazione. Mancato rispetto del segnale semaforico. Lesioni colpose gravi. Negligenza. Nessuna interruzione del nesso di causalità per il mancato rispetto dell’obbligo di allacciare

31 agosto 2016Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a Bellinzona il 19 aprile 2014;

reato

previsto dall’art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr

2. lesioni

colpose gravi

per avere,

per negligenza, cagionato lesioni gravi all’automobilista PC 1 quando,

circolando con la vettura e nello stato psico-fisico di cui sub. 1, ometteva di

ottemperare al segnale luminoso indicante “fermata”, scontrandosi

conseguentemente con la vettura Lancia targata __________ condotta da PC 1,

regolarmente in fase di svolta a sinistra, provocando in tal modo la collisione

fra i rispettivi veicoli, causandogli così le gravi conseguenze fisiche

riportate nei rapporti medici agli atti;

avvenuti a Bellinzona il 19 aprile 2014;

reato

previsto dall’art. 125 cpv. 1 e 2 CP in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4, 36 cpv. 2 LCStr, art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1,

4 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC”;

conseguentemente

ne ha proposto la condanna ad una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da

fr. 130.- ciascuna, per complessivi fr. 7’800.-, sospesa per un periodo di

prova di tre anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 1'500.-, con

l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva

sarebbe stata di 15 giorni.

Parimenti

è stato proposto il rinvio dell’accusatore privato al competente foro per le

pretese di natura civile.

L’accusa

ha postulato inoltre la condanna del prevenuto al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese per fr. 1'700.-, nonché il dissequestro

dell’Audi A5 colore bianco targata __________ a favore del prevenuto.

B. Con sentenza 18

novembre 2015 (motivazione intimata il 31 dicembre 2015), la giudice della

Pretura penale ha confermato integralmente il decreto d’accusa, dichiarando AP

1 autore colpevole dei reati di guida in stato di inattitudine e lesioni

colpose gravi, per i fatti ivi descritti, condannandolo alla pena di 60

aliquote da fr. 130.- (per complessivi fr. 7'800.-), sospesa per un periodo di

prova di due anni, oltre al pagamento della multa di fr. 1'500.- (con pena

sostitutiva in caso di mancato pagamento corrispondente a 11 giorni di

detenzione) e al rimborso di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.

2'900.-. Come richiesto dal PP, l’accusatore privato è stato rinviato al

competente foro civile per le sue pretese di indennizzo.

C. Contro la sentenza della

Pretura penale, il prevenuto ha interposto appello con tempestivo annuncio.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1

ha confermato la sua intenzione di impugnare la condanna, mediante

dichiarazione di appello 27 gennaio 2016, con cui ha precisato di ricorrere

contro la condanna per lesioni colpose gravi (dispositivo n. 1.2) e, di

riflesso, contro la commisurazione della pena (dispositivo n. 2.1 e 2.2),

nonché l’accollamento di tasse e spese.

D. Contestualmente alla

dichiarazione d’appello, l’imputato ha introdotto anche un’istanza probatoria

con cui ha chiesto

- che

la registrazione video effettuata dal Pretore penale senza il coinvolgimento

delle parti ed assunta agli atti venga estromessa in quanto raccolta in

violazione del principio del contraddittorio, e riassunta in garanzia dei suoi

diritti, segnatamente del diritto di essere sentito;

- l’audizione

testimoniale di __________.

Con decisione del 17 maggio 2016 l’istanza probatoria è stata

respinta.

E. Ottenuto il consenso

delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2

CPP), con decreto 2 giugno 2016, la presidente di questa Corte ha impartito

all’appellante un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta

dell’appello (art. 406 cpv. 3 CPP), invito cui AP 1 ha dato seguito il 18

luglio 2016, dopo averne chiesto una proroga.

Nella motivazione scritta, l’appellante ha innanzitutto sostenuto

come, contrariamente a quanto fatto dal primo giudice, alle due ragazze che

seguivano l’imputato con la loro macchina debba essere concessa credibilità

(doc. CARP XVII, pag. 5).

In secondo luogo, ha sostenuto come non vi sia prova certa né del

fatto che al momento dell’incidente uno dei due semafori fosse rosso, né che

l’imputato circolasse ad una velocità eccessiva, né di quale fosse la velocità

dell’auto dell’AP.

Errato è, inoltre, dedurre da un’eventuale velocità elevata che

l’imputato abbia omesso di rispettare il segnale di stop di un semaforo che

nemmeno si sa se fosse rosso.

Gli atti, poi, non consentono di dare più peso alle dichiarazioni

dell’AP rispetto a quelle dell’appellante. Entrambi sono stati lineari e

coerenti. Il fatto che l’AP non avesse bevuto, da solo, non comporta automaticamente

la conclusione che egli ha rispettato il segnale del semaforo.

A mente della difesa, non si può neppure escludere che entrambi i

semafori fossero verdi.

A ciò va aggiunto che il fatto che l’AP non avesse le cinture di

sicurezza regolarmente allacciate è, a suo avviso, indubbiamente interruttivo

del nesso di causalità.

Di conseguenza, esistono elementi a sufficienza per annullare la

sentenza impugnata e prosciogliere l’imputato dall’accusa di lesioni colpose

gravi e, di riflesso, per ricommisurare adeguatamente la pena.

Con scritto del 21 luglio 2016 il procuratore pubblico si è

limitato a chiedere la conferma del giudizio impugnato.

L’avvocato dell’accusatore privato, con osservazioni 29 luglio

2016, ha rilevato come l’imputato fosse ubriaco al momento dei fatti, mentre il

suo assistito era reduce da una notte di lavoro e non presentava la minima

traccia di alcool nel sangue. Oltre a questo, AP 1 ha circolato, di notte e con

la pioggia, ad una velocità assolutamente eccessiva. Tutto ciò non gli ha

consentito di percepire in maniera adeguata i rischi. In merito al semaforo,

non si può poi che accertare, come fatto in prima sede, che quello

dell’imputato fosse rosso, mentre il suo verde.

Il fatto di non essere stato regolarmente allacciato con le cinture

di sicurezza, nel caso specifico si è rivelata essere una fortuna, poiché,

visto l’impatto laterale, in caso contrario la vittima avrebbe avuto la schiena

spezzata.

In conclusione, egli postula quindi la reiezione dell’appello, con

protesta di tasse, spese e ripetibili.

Ritenuto in

fatto e in diritto

1. AP 1 è nato a __________

il __________ ed è attualmente domiciliato a __________.

Celibe e senza figli, è

professionalmente attivo in qualità di tecnico di radiologia con un salario di

fr. 4'500.- al mese, oltre tredicesima.

È titolare di una licenza di

condurre svizzera, cat. B, dal 1o dicembre 2009.

Considerandi

2.

Sabato 19 aprile

2014, alle ore 04:06, si è verificato, a Bellinzona, in corrispondenza

dell’incrocio semaforico tra via __________ e via __________, un incidente

della circolazione che ha visto coinvolte le parti.

La dinamica, in quanto tale,

non è contestata: PC 1, che aveva appena terminato di lavorare presso il

giornale __________, ha lasciato il camion/furgone della ditta con il quale

venivano effettuate le consegne del quotidiano e recuperato il suo veicolo

privato parcheggiato nel sedime di Via __________, è uscito e si è immesso

proprio su tale strada diretto alla sede principale per timbrare la fine del

turno ed andarsene a casa. Superato l’incrocio con via __________, mentre era

in procinto di svoltare a sinistra, è stato investito dall’auto del prevenuto,

proveniente a velocità considerevole proprio dalla sua sinistra. Le due auto

hanno così finito la loro corsa a 25 metri dal punto dello scontro, nella

direzione di marcia dell’investitore, e PC 1, a seguito dell’impatto, è stato

sbalzato fuori dall’abitacolo attraverso il varco creatosi tra la parte

superiore della portiera anteriore sinistra e il telaio del veicolo, riportando

ferite molto serie, segnatamente la frattura di quattro dita del piede

sinistro, del femore sinistro, della tibia sinistra (in 4 punti), fratture

multiple al polso destro e una ferita lacero contusa alla testa (AI 7, pag. 2).

Queste lesioni hanno comportato l’ospedalizzazione per diverse settimane, il

trasferimento in una clinica di riabilitazione per alcuni mesi e numerose (21

secondo l’AP, VI PC 1 dib. di primo grado, pag. 3) operazioni chirurgiche. Al

processo di primo grado egli non era ancora in grado di camminare con le

proprie gambe e poteva spostarsi solo con l’ausilio di una sedia a rotelle.

3.

Sottoposto

immediatamente, alle 04:20, alla prova etanografica, vistone l’esito positivo, AP

1.

è stato condotto in Ospedale per l’esame del sangue, dal quale è risultato un

tasso di alcolemia tra 0.90 g/kg e 1.47 g/kg (AI 7, pag. 3).

Anche l’accusatore

privato è stato fatto oggetto, alle 05:40, di un prelievo ematico, dalle cui

analisi non è scaturito nulla degno di nota (rapporto di analisi IACT del 15

maggio 2014, pag. 3, AI 7).

4.

Dall’inchiesta

aperta in seguito, è emerso che quella sera AP 1 era stato in discoteca, al __________

di __________, con gli amici __________ e __________ (entrambi domiciliati in

Germania) fino alle 03:40 circa. In seguito, con la sua auto, essi si sono

spostati presso un negozio di kebab su viale __________, a Bellinzona,

accompagnati da due conoscenti del prevenuto, __________ e __________, che li

hanno seguiti con la loro vettura, guidata da quest’ultima.

Ripartita dal negozio di kebab,

la comitiva era intenzionata a recarsi a Giubiasco. Superata la rotonda di

viale __________, AP 1, che era davanti, ha accelerato, distaccando l’auto

dell’amica di 150-200 metri (PG __________ del 22 aprile 2014, AI 7, pag. 2; PG

__________ 26 aprile 2014, pag. 2); distacco mantenuto sino al momento

dell’incidente, avvenuto poche centinaia di metri dopo.

5.

Controverso sin

dall’inizio è, dal punto di vista fattuale, unicamente l’aspetto relativo al

rispetto del diritto di precedenza. In effetti, sia l’appellante che

l’accusatore privato sostengono di essere passati con il verde e, di riflesso,

che la controparte non ha rispettato l’obbligo di fermarsi.

La giudice di

prime cure, come deducibile dall’esito della procedura pendente di fronte a

lei, ha accertato che il signor PC 1 si è immesso su via __________ quando il

suo semaforo era commutato al verde, mentre quello dell’imputato era diventato

rosso.

6.

Giusta l’art. 139

cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice si avvale di tutti i

mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e

l’esperienza che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, in

base al libero convincimento che trae dall’intero procedimento (STF 6B_936/2010

del 28 giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_1028/2009 del 23 aprile

2010;6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

Un

giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove

materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del

tribunale (sentenza 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata

in Pra 2004 n. 51 pag. 253). Allo stesso risultato si giunge anche se alcuni di

essi possono rivestire un'importanza secondaria e rendere possibile,

considerati isolatamente, soluzioni diverse, quando essi permettono, valutati nel

loro insieme, di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza

dell'accusato (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;6P.72/2004 del 28

giugno 2004, consid. 1.2;6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).

La

valutazione delle prove in ambito penale avviene nel rispetto del principio

della presunzione d’innocenza, garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2

CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP (a tal

proposito cfr., tra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;

1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38consid. 2a; 124 IV 86 consid.

2a; 120 Ia 31 consid. 4b).

Il precetto non impone,

tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento.

Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto

collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non

sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il

principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice

penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,

rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38

consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29

luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;

6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3).

7.

Gli elementi

oggettivi che l.struttoria ha fornito (AI 7), sono i seguenti:

- l’imputato

aveva un tenore di alcool nel sangue di almeno 0.90 g/kg;

- l’accusatore

privato non aveva bevuto;

- l’accusatore

privato aveva appena terminato il suo turno di lavoro e si stava recando dal

parcheggio di via __________ (ove aveva lasciato il furgone e preso la sua auto

privata) alla sede principale de __________ per timbrare l’uscita;

- tra

il punto dell’impatto e la posizione finale dei veicoli ci sono ben 25 metri di

distanza, nella direzione di marcia dell’automobile di AP 1. Pertanto, l’auto

di PC 1 è stata scaraventata a tale distanza dopo essere stata colpita sul lato

destro e l’ha percorsa di traverso, con almeno una rotazione di 180° sul suo

asse (l’AP parla addirittura di “due testacoda”, VI 11 luglio 2014, pag. 2);

- la

posizione finale di entrambi i veicoli è sul marciapiede di destra rispetto

alla direzione di marcia dell’imputato, sicché l’auto dell’accusatore privato

ha effettuato una traiettoria, oltre che di 25 m perpendicolarmente, anche di

qualche metro in direzione contraria a quella sua di marcia;

- entrambe

le automobili hanno subito danni ingenti;

- tra

la posizione in cui si trovava l’automobile delle due amiche del prevenuto e

l’incrocio semaforico è situato un passaggio pedonale sopraelevato che

ostruisce parzialmente (a dipendenza di dove ci si trova) la vista e

soprattutto non consente di avere una visione continua sui semafori.

8.

In base a quanto

precede, si può dare per assodato che il prevenuto ha mentito su un punto

essenziale, e meglio quello della velocità, così come che le dichiarazioni delle

due persone informate sui fatti, sue amiche, non sono sufficienti a dare

credibilità alla tesi difensiva.

In

effetti, la posizione finale delle due automobili - a ben 25 m di distanza dal

punto d'impatto - e, soprattutto, quella del veicolo investito - che ha

percorso la tratta perpendicolarmente rispetto alla sua direzione di marcia,

con almeno una rotazione di 180° sul suo asse - nonché i pesanti danni subiti

dalle stesse sono prova di una velocità elevata della macchina dell’imputato,

la quale, seppur non quantificata in assenza di perizia tecnica, era

indubbiamente e sensibilmente superiore a quella ammessa dall’accusato, che ha

asserito che, se aveva superato il limite dei 50 km/h, non era di molto (VI

dib. di primo grado, pag. 1).

Come

se non bastasse, la posizione finale del veicolo dell’AP spostata sulla destra

rispetto alla direzione di marcia dell’investitore e, quindi, leggermente

indietreggiata rispetto alla sua stessa direzione di marcia, è indicativa del

fatto che la velocità di PC 1 era a quel momento ridottissima. Questo indizio

conferisce credibilità alle dichiarazioni dell’accusatore privato, laddove egli

sostiene di essersi dapprima fermato al semaforo, che era rosso, e di essere

ripartito solo quando questo era commutato al verde. In effetti, se egli non si

fosse fermato al semaforo, avrebbe raggiunto indubitabilmente una velocità tale

(anche solo 20 km/h, ma verosimilmente di più) da concludere la sua corsa, dopo

l’impatto, in una zona spostata più verso il centro/sinistra della carreggiata

(vista dalla direzione di marcia di AP 1 rispetto a quella effettiva.

A

questi dati va aggiunto che la teste __________ ha dichiarato che, dopo aver

superato la rotonda di Viale __________, AP 1 e i suoi amici le hanno

distaccate di circa 150-200 metri (PG 22 aprile 2014, AI 7, pag. 2),

affermazione dalla quale non si puòche dedurre che, da quel punto in poi,

l’automobile del prevenuto ha accelerato e ha circolato a velocità elevata.

9.

Proseguendo nella

disamina delle prove e degli indizi in atti, si può dare per assodato che la

passerella della __________ ostruisce la visuale sui semafori dell'incrocio di

via __________ per un tempo di almeno 6 secondi (con riferimento ad un veicolo

in movimento a velocità conforme ai limiti), come ammesso anche dall'appellante

(osservazioni scritte, pag. 3, doc. CARP XVII). A questo fatto si aggiunge

quello che, come si vede benissimo nei video prodotti, dalla posizione in cui

si trovavano le due ragazze, è facile confondere l’impianto semaforico seguente

(quello all’altezza della Croce Verde) con quello dell’incrocio dove è avvenuto

l’incidente e come, da lontano, se non si presta la dovuta attenzione, è pure

facile scambiare il semaforo basso a destra della carreggiata che regola il

traffico verso via __________ con quello che regola la marcia verso Giubiasco.

Ciò posto, non è

possibile considerare affidabili le dichiarazioni delle testi __________ e __________

in merito al colore del semaforo.

A maggior ragione,

se si pensa che nessuna di esse ha visto l'incidente e che entrambe se ne sono

accorte solo quando sono arrivate all'incrocio, elemento che attesta che non

prestavano grande attenzione a quanto accadeva davanti a loro come ora si

vorrebbe far credere.

A

tutto questo si assomma, quale ulteriore indizio a carico del prevenuto, che

egli presentava un tasso di alcolemia tra 0,90 g/kg e 1.47 g/kg, che,

notoriamente influisce negativamente sulle capacità cognitive e reattive di un

conducente.

PC

1, per contro, non aveva bevuto, aveva appena terminato il giro di consegne,

depositato il camion nel parcheggio di via __________ e si stava recando alla

sede principale della ditta per timbrare la cartella di fine turno. Essendo in

tali condizioni psicofisiche, tenuto conto che egli era abituato a lavorare di

notte e che non risulta avesse fretta - d’altronde, se l’avesse avuta, avrebbe

circolato a velocità maggiore - non sorgono perplessità circa la sua capacità

di prestare attenzione ai pericoli della strada e di rispettare le indicazioni

degli impianti semaforici. Inoltre, non va trascurato come egli abbia ammesso,

palesando grande sincerità, di non essere stato regolarmente allacciato con la

cintura di sicurezza - punto a suo sfavore anche nella causa per il

risarcimento del danno - così come che egli è stato in grado di descrivere

dettagliatamente gli eventi, fornendo una versione coerente e combaciante con i

pochi dati tecnici a disposizione (condizioni meteo e della strada, posizione

finale dei veicoli, danni, modalità con le quali è stato sbalzato dalla

vettura).

10.

In

base a quanto precede, avendo l'appellante mentito su un elemento fondamentale,

la velocità, perdendo così credibilità, ed essendovi ulteriori elementi che ne

intaccano le dichiarazioni, nonché risultando l’accusatore privato attendibile,

si legittima in questa sede confermare l'accertamento dei fatti effettuato dal

primo giudice, e meglio che la causa dell'incidente in discussione,

rispettivamente dei gravi danni alla salute di PC 1, è da ricondurre al mancato

rispetto del semaforo da parte di AP 1 ed all'elevata velocità con cui egli è

transitato dall'incrocio.

Nesso di

causalità

11.

La

difesa sostiene che, in ogni caso, il fatto di non aver allacciato le cinture

di sicurezza costituisca un'interruzione del nesso di causalità adeguato tra il

comportamento addebitato al prevenuto e le lesioni subite da PC 1.

Tra

il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il risultato

deve risultare un rapporto di causalità naturale e adeguata (DTF 138 IV 57

consid. 4.1.3; STF 6B_253/2012 del 7 settembre 2012, consid. 3.3.1; STF

6B_437/2008 del 24 luglio 2009 consid. 2.3).

In

materia di circolazione stradale la causalità naturale è data ove la violazione

della norma risulti condizione necessaria per l'incidente, anche se non ne

costituisce la causa unica e immediata; è sufficiente che essa abbia

contribuito, con altre, a produrre l'evento (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006

consid. 4.4.1).

Come

accennato, oltre che naturale, la causalità deve essere anche adeguata. È

necessario quindi stabilire se il comportamento dell'agente era idoneo, secondo

l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a

cagionare o a favorire l'evento. Soltanto a queste condizioni si può affermare

che l’evento verificatosi era prevedibile da parte dell’agente (DTF 138 IV 57

consid. 4.1.3; STF 6B_253/2012 consid. 3.3.2; STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006

consid. 4.4.2;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4).

Il

rapporto di causalità adeguata viene meno e il concatenamento dei fatti perde

la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, come ad

esempio la colpa di un terzo o della vittima, costituisca una circostanza del

tutto eccezionale o appaia così straordinaria che non poteva essere prevista.

Il suo carattere imprevedibile non è in sé sufficiente per interrompere il

nesso di causalità: occorre ancora che questa circostanza rivesta un’importanza

tale da risultare l'origine più probabile ed immediata dell'evento considerato

e relegare in secondo ordine tutti gli altri fattori che hanno contribuito a

provocarlo, in particolare, il comportamento dell'agente (DTF 135 IV 56 consid.

2.1

pag. 64; 134 IV 255 consid. 4.4.2 pag. 265; 133 IV 158

consid. 6.1 pag. 168).

La questione relativa ad un’eventuale interruzione del nesso

causale va, pertanto, risolta soltanto in funzione dell’imprevedibilità di

circostanze esterne all’autore e non in quella della presenza o della gravità

di colpe di terzi o della vittima nella misura in cui non esiste in diritto

penale una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb; STF

6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile

2011.

consid. 5.3).

12.

Nella

fattispecie, il fatto che un utente della strada non rispetti l'obbligo di

allacciare le cinture di sicurezza (art. 3a cpv. 1 ONC) non è certamente un

evento imprevedibile, eccezionale e straordinario, ma è, purtroppo, addirittura

comune. Di conseguenza, pur avendo questa inosservanza da parte di PC 1 giocato

verosimilmente un ruolo importante nell'insorgere delle lesioni, essa non

consente di riconoscere un'interruzione del nesso di causalità adeguato, non

avendo relegato in posizione di second'ordine le colpe dell'appellante, che

rimangono causa predominante dell'incidente e delle lesioni.

Non

si dimentichi, poi, che lo stato del suo veicolo induce a concludere che se la

vittima fosse stata allacciata regolarmente avrebbe subito probabilmente lo

stesso delle gravi lesioni, anche se di altro tipo rispetto a quelle patite.

Per tutto quanto precede, l'appello dell'imputato è dunque

respinto e la sua condanna per lesioni colpose gravi integralmente confermata.

Commisurazione della pena

13.

La

pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 anni, e la multa di fr. 1'500.- decise dal primo giudice

e, peraltro, non oggetto di specifica contestazione, appaiono adeguate alla

colpa dell’appellante e vanno, pertanto, confermate.

L’ammontare dell’aliquota, fissato dal primo giudice in fr. 130.-

e pure rimasto incontestato, deve essere confermato.

Indennizzi, tasse e spese

14.

Visto

l’esito dell’appello, non entra in considerazione il riconoscimento di un

indennizzo dei costi di patrocinio sostenuti dall'imputato, ai sensi dell'art.

429.

CPP. A AP 1 vanno invece accollate integralmente sia le spese della

procedura di primo grado, che quelle della procedura d’appello (art. 428 cpv. 1

e 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 47, 48, 125 CP

26, 27, 31, 32, 34, 36, 91

LCStr

2, 3, 4,14 ONC

80, 81, 379

segg., 398 segg. CPP;

nonché, sulle spese, l’art.

428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza,

ricordato che il

dispositivo n. 1 (guida in stato di inattitudine) e quello n. 3 (rinvio

dell'accusatore privato al foro civile per le sue pretese di tale natura) sono

passati in giudicato in assenza d'impugnazione

1.1.

AP 1 è dichiarato autore colpevole di

lesioni

colpose gravi

per

avere, a Bellinzona, il 19 aprile 2014, circolando in uno stato di inattitudine

a bordo della vettura targata __________ ed omettendo di ottemperare al segnale

luminoso indicante "fermata", scontrandosi con la vettura condotta da

PC 1, che stava regolarmente svoltando a sinistra, cagionato lesioni gravi a

quest'ultimo;

1.2. AP

1 è condannato:

1.2.1.alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote

giornaliere di fr. 130.- (centotrenta) cadauna, per un totale di fr. 7'800.- (settemilaottocento);

1.2.2.alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento)

con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva

sostitutiva è fissata in 11 (undici) giorni.

1.3. L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

2. È

confermata l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado, ammontanti a

fr. 2'900.-, così come decisa in prima sede.

3. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico di AP 1.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.