17.2016.1
Incidente della circolazione. Mancato rispetto del segnale semaforico. Lesioni colpose gravi. Negligenza. Nessuna interruzione del nesso di causalità per il mancato rispetto dell’obbligo di allacciare
31 agosto 2016Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.1
Locarno
31 agosto 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 20 novembre 2015 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 18 novembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata il 31 dicembre 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 26 gennaio 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto che:
A. Con DA n. 5957/2014
del 18 dicembre 2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, l’appellante è
stato ritenuto autore colpevole di:
“1. Guida in stato di inattitudine
per aver
condotto l’autovettura Audi targata __________ essendo in stato di ubriachezza
(alcolemia: min. 0.90 – max 1.47 grammi per mille);
Fatti
avvenuti a Bellinzona il 19 aprile 2014;
reato
previsto dall’art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr
2. lesioni
colpose gravi
per avere,
per negligenza, cagionato lesioni gravi all’automobilista PC 1 quando,
circolando con la vettura e nello stato psico-fisico di cui sub. 1, ometteva di
ottemperare al segnale luminoso indicante “fermata”, scontrandosi
conseguentemente con la vettura Lancia targata __________ condotta da PC 1,
regolarmente in fase di svolta a sinistra, provocando in tal modo la collisione
fra i rispettivi veicoli, causandogli così le gravi conseguenze fisiche
riportate nei rapporti medici agli atti;
avvenuti a Bellinzona il 19 aprile 2014;
reato
previsto dall’art. 125 cpv. 1 e 2 CP in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4, 36 cpv. 2 LCStr, art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1,
4 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC”;
conseguentemente
ne ha proposto la condanna ad una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da
fr. 130.- ciascuna, per complessivi fr. 7’800.-, sospesa per un periodo di
prova di tre anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 1'500.-, con
l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva
sarebbe stata di 15 giorni.
Parimenti
è stato proposto il rinvio dell’accusatore privato al competente foro per le
pretese di natura civile.
L’accusa
ha postulato inoltre la condanna del prevenuto al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese per fr. 1'700.-, nonché il dissequestro
dell’Audi A5 colore bianco targata __________ a favore del prevenuto.
B. Con sentenza 18
novembre 2015 (motivazione intimata il 31 dicembre 2015), la giudice della
Pretura penale ha confermato integralmente il decreto d’accusa, dichiarando AP
1 autore colpevole dei reati di guida in stato di inattitudine e lesioni
colpose gravi, per i fatti ivi descritti, condannandolo alla pena di 60
aliquote da fr. 130.- (per complessivi fr. 7'800.-), sospesa per un periodo di
prova di due anni, oltre al pagamento della multa di fr. 1'500.- (con pena
sostitutiva in caso di mancato pagamento corrispondente a 11 giorni di
detenzione) e al rimborso di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.
2'900.-. Come richiesto dal PP, l’accusatore privato è stato rinviato al
competente foro civile per le sue pretese di indennizzo.
C. Contro la sentenza della
Pretura penale, il prevenuto ha interposto appello con tempestivo annuncio.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1
ha confermato la sua intenzione di impugnare la condanna, mediante
dichiarazione di appello 27 gennaio 2016, con cui ha precisato di ricorrere
contro la condanna per lesioni colpose gravi (dispositivo n. 1.2) e, di
riflesso, contro la commisurazione della pena (dispositivo n. 2.1 e 2.2),
nonché l’accollamento di tasse e spese.
D. Contestualmente alla
dichiarazione d’appello, l’imputato ha introdotto anche un’istanza probatoria
con cui ha chiesto
- che
la registrazione video effettuata dal Pretore penale senza il coinvolgimento
delle parti ed assunta agli atti venga estromessa in quanto raccolta in
violazione del principio del contraddittorio, e riassunta in garanzia dei suoi
diritti, segnatamente del diritto di essere sentito;
- l’audizione
testimoniale di __________.
Con decisione del 17 maggio 2016 l’istanza probatoria è stata
respinta.
E. Ottenuto il consenso
delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2
CPP), con decreto 2 giugno 2016, la presidente di questa Corte ha impartito
all’appellante un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta
dell’appello (art. 406 cpv. 3 CPP), invito cui AP 1 ha dato seguito il 18
luglio 2016, dopo averne chiesto una proroga.
Nella motivazione scritta, l’appellante ha innanzitutto sostenuto
come, contrariamente a quanto fatto dal primo giudice, alle due ragazze che
seguivano l’imputato con la loro macchina debba essere concessa credibilità
(doc. CARP XVII, pag. 5).
In secondo luogo, ha sostenuto come non vi sia prova certa né del
fatto che al momento dell’incidente uno dei due semafori fosse rosso, né che
l’imputato circolasse ad una velocità eccessiva, né di quale fosse la velocità
dell’auto dell’AP.
Errato è, inoltre, dedurre da un’eventuale velocità elevata che
l’imputato abbia omesso di rispettare il segnale di stop di un semaforo che
nemmeno si sa se fosse rosso.
Gli atti, poi, non consentono di dare più peso alle dichiarazioni
dell’AP rispetto a quelle dell’appellante. Entrambi sono stati lineari e
coerenti. Il fatto che l’AP non avesse bevuto, da solo, non comporta automaticamente
la conclusione che egli ha rispettato il segnale del semaforo.
A mente della difesa, non si può neppure escludere che entrambi i
semafori fossero verdi.
A ciò va aggiunto che il fatto che l’AP non avesse le cinture di
sicurezza regolarmente allacciate è, a suo avviso, indubbiamente interruttivo
del nesso di causalità.
Di conseguenza, esistono elementi a sufficienza per annullare la
sentenza impugnata e prosciogliere l’imputato dall’accusa di lesioni colpose
gravi e, di riflesso, per ricommisurare adeguatamente la pena.
Con scritto del 21 luglio 2016 il procuratore pubblico si è
limitato a chiedere la conferma del giudizio impugnato.
L’avvocato dell’accusatore privato, con osservazioni 29 luglio
2016, ha rilevato come l’imputato fosse ubriaco al momento dei fatti, mentre il
suo assistito era reduce da una notte di lavoro e non presentava la minima
traccia di alcool nel sangue. Oltre a questo, AP 1 ha circolato, di notte e con
la pioggia, ad una velocità assolutamente eccessiva. Tutto ciò non gli ha
consentito di percepire in maniera adeguata i rischi. In merito al semaforo,
non si può poi che accertare, come fatto in prima sede, che quello
dell’imputato fosse rosso, mentre il suo verde.
Il fatto di non essere stato regolarmente allacciato con le cinture
di sicurezza, nel caso specifico si è rivelata essere una fortuna, poiché,
visto l’impatto laterale, in caso contrario la vittima avrebbe avuto la schiena
spezzata.
In conclusione, egli postula quindi la reiezione dell’appello, con
protesta di tasse, spese e ripetibili.
Ritenuto in
fatto e in diritto
1. AP 1 è nato a __________
il __________ ed è attualmente domiciliato a __________.
Celibe e senza figli, è
professionalmente attivo in qualità di tecnico di radiologia con un salario di
fr. 4'500.- al mese, oltre tredicesima.
È titolare di una licenza di
condurre svizzera, cat. B, dal 1o dicembre 2009.
Considerandi
2.
Sabato 19 aprile
2014, alle ore 04:06, si è verificato, a Bellinzona, in corrispondenza
dell’incrocio semaforico tra via __________ e via __________, un incidente
della circolazione che ha visto coinvolte le parti.
La dinamica, in quanto tale,
non è contestata: PC 1, che aveva appena terminato di lavorare presso il
giornale __________, ha lasciato il camion/furgone della ditta con il quale
venivano effettuate le consegne del quotidiano e recuperato il suo veicolo
privato parcheggiato nel sedime di Via __________, è uscito e si è immesso
proprio su tale strada diretto alla sede principale per timbrare la fine del
turno ed andarsene a casa. Superato l’incrocio con via __________, mentre era
in procinto di svoltare a sinistra, è stato investito dall’auto del prevenuto,
proveniente a velocità considerevole proprio dalla sua sinistra. Le due auto
hanno così finito la loro corsa a 25 metri dal punto dello scontro, nella
direzione di marcia dell’investitore, e PC 1, a seguito dell’impatto, è stato
sbalzato fuori dall’abitacolo attraverso il varco creatosi tra la parte
superiore della portiera anteriore sinistra e il telaio del veicolo, riportando
ferite molto serie, segnatamente la frattura di quattro dita del piede
sinistro, del femore sinistro, della tibia sinistra (in 4 punti), fratture
multiple al polso destro e una ferita lacero contusa alla testa (AI 7, pag. 2).
Queste lesioni hanno comportato l’ospedalizzazione per diverse settimane, il
trasferimento in una clinica di riabilitazione per alcuni mesi e numerose (21
secondo l’AP, VI PC 1 dib. di primo grado, pag. 3) operazioni chirurgiche. Al
processo di primo grado egli non era ancora in grado di camminare con le
proprie gambe e poteva spostarsi solo con l’ausilio di una sedia a rotelle.
3.
Sottoposto
immediatamente, alle 04:20, alla prova etanografica, vistone l’esito positivo, AP
1.
è stato condotto in Ospedale per l’esame del sangue, dal quale è risultato un
tasso di alcolemia tra 0.90 g/kg e 1.47 g/kg (AI 7, pag. 3).
Anche l’accusatore
privato è stato fatto oggetto, alle 05:40, di un prelievo ematico, dalle cui
analisi non è scaturito nulla degno di nota (rapporto di analisi IACT del 15
maggio 2014, pag. 3, AI 7).
4.
Dall’inchiesta
aperta in seguito, è emerso che quella sera AP 1 era stato in discoteca, al __________
di __________, con gli amici __________ e __________ (entrambi domiciliati in
Germania) fino alle 03:40 circa. In seguito, con la sua auto, essi si sono
spostati presso un negozio di kebab su viale __________, a Bellinzona,
accompagnati da due conoscenti del prevenuto, __________ e __________, che li
hanno seguiti con la loro vettura, guidata da quest’ultima.
Ripartita dal negozio di kebab,
la comitiva era intenzionata a recarsi a Giubiasco. Superata la rotonda di
viale __________, AP 1, che era davanti, ha accelerato, distaccando l’auto
dell’amica di 150-200 metri (PG __________ del 22 aprile 2014, AI 7, pag. 2; PG
__________ 26 aprile 2014, pag. 2); distacco mantenuto sino al momento
dell’incidente, avvenuto poche centinaia di metri dopo.
5.
Controverso sin
dall’inizio è, dal punto di vista fattuale, unicamente l’aspetto relativo al
rispetto del diritto di precedenza. In effetti, sia l’appellante che
l’accusatore privato sostengono di essere passati con il verde e, di riflesso,
che la controparte non ha rispettato l’obbligo di fermarsi.
La giudice di
prime cure, come deducibile dall’esito della procedura pendente di fronte a
lei, ha accertato che il signor PC 1 si è immesso su via __________ quando il
suo semaforo era commutato al verde, mentre quello dell’imputato era diventato
rosso.
6.
Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice si avvale di tutti i
mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e
l’esperienza che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, in
base al libero convincimento che trae dall’intero procedimento (STF 6B_936/2010
del 28 giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_1028/2009 del 23 aprile
2010;6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
Un
giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove
materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del
tribunale (sentenza 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata
in Pra 2004 n. 51 pag. 253). Allo stesso risultato si giunge anche se alcuni di
essi possono rivestire un'importanza secondaria e rendere possibile,
considerati isolatamente, soluzioni diverse, quando essi permettono, valutati nel
loro insieme, di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza
dell'accusato (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;6P.72/2004 del 28
giugno 2004, consid. 1.2;6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).
La
valutazione delle prove in ambito penale avviene nel rispetto del principio
della presunzione d’innocenza, garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2
CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP (a tal
proposito cfr., tra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;
1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38consid. 2a; 124 IV 86 consid.
2a; 120 Ia 31 consid. 4b).
Il precetto non impone,
tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento.
Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto
collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non
sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il
principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice
penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,
rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38
consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29
luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;
6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3).
7.
Gli elementi
oggettivi che l.struttoria ha fornito (AI 7), sono i seguenti:
- l’imputato
aveva un tenore di alcool nel sangue di almeno 0.90 g/kg;
- l’accusatore
privato non aveva bevuto;
- l’accusatore
privato aveva appena terminato il suo turno di lavoro e si stava recando dal
parcheggio di via __________ (ove aveva lasciato il furgone e preso la sua auto
privata) alla sede principale de __________ per timbrare l’uscita;
- tra
il punto dell’impatto e la posizione finale dei veicoli ci sono ben 25 metri di
distanza, nella direzione di marcia dell’automobile di AP 1. Pertanto, l’auto
di PC 1 è stata scaraventata a tale distanza dopo essere stata colpita sul lato
destro e l’ha percorsa di traverso, con almeno una rotazione di 180° sul suo
asse (l’AP parla addirittura di “due testacoda”, VI 11 luglio 2014, pag. 2);
- la
posizione finale di entrambi i veicoli è sul marciapiede di destra rispetto
alla direzione di marcia dell’imputato, sicché l’auto dell’accusatore privato
ha effettuato una traiettoria, oltre che di 25 m perpendicolarmente, anche di
qualche metro in direzione contraria a quella sua di marcia;
- entrambe
le automobili hanno subito danni ingenti;
- tra
la posizione in cui si trovava l’automobile delle due amiche del prevenuto e
l’incrocio semaforico è situato un passaggio pedonale sopraelevato che
ostruisce parzialmente (a dipendenza di dove ci si trova) la vista e
soprattutto non consente di avere una visione continua sui semafori.
8.
In base a quanto
precede, si può dare per assodato che il prevenuto ha mentito su un punto
essenziale, e meglio quello della velocità, così come che le dichiarazioni delle
due persone informate sui fatti, sue amiche, non sono sufficienti a dare
credibilità alla tesi difensiva.
In
effetti, la posizione finale delle due automobili - a ben 25 m di distanza dal
punto d'impatto - e, soprattutto, quella del veicolo investito - che ha
percorso la tratta perpendicolarmente rispetto alla sua direzione di marcia,
con almeno una rotazione di 180° sul suo asse - nonché i pesanti danni subiti
dalle stesse sono prova di una velocità elevata della macchina dell’imputato,
la quale, seppur non quantificata in assenza di perizia tecnica, era
indubbiamente e sensibilmente superiore a quella ammessa dall’accusato, che ha
asserito che, se aveva superato il limite dei 50 km/h, non era di molto (VI
dib. di primo grado, pag. 1).
Come
se non bastasse, la posizione finale del veicolo dell’AP spostata sulla destra
rispetto alla direzione di marcia dell’investitore e, quindi, leggermente
indietreggiata rispetto alla sua stessa direzione di marcia, è indicativa del
fatto che la velocità di PC 1 era a quel momento ridottissima. Questo indizio
conferisce credibilità alle dichiarazioni dell’accusatore privato, laddove egli
sostiene di essersi dapprima fermato al semaforo, che era rosso, e di essere
ripartito solo quando questo era commutato al verde. In effetti, se egli non si
fosse fermato al semaforo, avrebbe raggiunto indubitabilmente una velocità tale
(anche solo 20 km/h, ma verosimilmente di più) da concludere la sua corsa, dopo
l’impatto, in una zona spostata più verso il centro/sinistra della carreggiata
(vista dalla direzione di marcia di AP 1 rispetto a quella effettiva.
A
questi dati va aggiunto che la teste __________ ha dichiarato che, dopo aver
superato la rotonda di Viale __________, AP 1 e i suoi amici le hanno
distaccate di circa 150-200 metri (PG 22 aprile 2014, AI 7, pag. 2),
affermazione dalla quale non si puòche dedurre che, da quel punto in poi,
l’automobile del prevenuto ha accelerato e ha circolato a velocità elevata.
9.
Proseguendo nella
disamina delle prove e degli indizi in atti, si può dare per assodato che la
passerella della __________ ostruisce la visuale sui semafori dell'incrocio di
via __________ per un tempo di almeno 6 secondi (con riferimento ad un veicolo
in movimento a velocità conforme ai limiti), come ammesso anche dall'appellante
(osservazioni scritte, pag. 3, doc. CARP XVII). A questo fatto si aggiunge
quello che, come si vede benissimo nei video prodotti, dalla posizione in cui
si trovavano le due ragazze, è facile confondere l’impianto semaforico seguente
(quello all’altezza della Croce Verde) con quello dell’incrocio dove è avvenuto
l’incidente e come, da lontano, se non si presta la dovuta attenzione, è pure
facile scambiare il semaforo basso a destra della carreggiata che regola il
traffico verso via __________ con quello che regola la marcia verso Giubiasco.
Ciò posto, non è
possibile considerare affidabili le dichiarazioni delle testi __________ e __________
in merito al colore del semaforo.
A maggior ragione,
se si pensa che nessuna di esse ha visto l'incidente e che entrambe se ne sono
accorte solo quando sono arrivate all'incrocio, elemento che attesta che non
prestavano grande attenzione a quanto accadeva davanti a loro come ora si
vorrebbe far credere.
A
tutto questo si assomma, quale ulteriore indizio a carico del prevenuto, che
egli presentava un tasso di alcolemia tra 0,90 g/kg e 1.47 g/kg, che,
notoriamente influisce negativamente sulle capacità cognitive e reattive di un
conducente.
PC
1, per contro, non aveva bevuto, aveva appena terminato il giro di consegne,
depositato il camion nel parcheggio di via __________ e si stava recando alla
sede principale della ditta per timbrare la cartella di fine turno. Essendo in
tali condizioni psicofisiche, tenuto conto che egli era abituato a lavorare di
notte e che non risulta avesse fretta - d’altronde, se l’avesse avuta, avrebbe
circolato a velocità maggiore - non sorgono perplessità circa la sua capacità
di prestare attenzione ai pericoli della strada e di rispettare le indicazioni
degli impianti semaforici. Inoltre, non va trascurato come egli abbia ammesso,
palesando grande sincerità, di non essere stato regolarmente allacciato con la
cintura di sicurezza - punto a suo sfavore anche nella causa per il
risarcimento del danno - così come che egli è stato in grado di descrivere
dettagliatamente gli eventi, fornendo una versione coerente e combaciante con i
pochi dati tecnici a disposizione (condizioni meteo e della strada, posizione
finale dei veicoli, danni, modalità con le quali è stato sbalzato dalla
vettura).
10.
In
base a quanto precede, avendo l'appellante mentito su un elemento fondamentale,
la velocità, perdendo così credibilità, ed essendovi ulteriori elementi che ne
intaccano le dichiarazioni, nonché risultando l’accusatore privato attendibile,
si legittima in questa sede confermare l'accertamento dei fatti effettuato dal
primo giudice, e meglio che la causa dell'incidente in discussione,
rispettivamente dei gravi danni alla salute di PC 1, è da ricondurre al mancato
rispetto del semaforo da parte di AP 1 ed all'elevata velocità con cui egli è
transitato dall'incrocio.
Nesso di
causalità
11.
La
difesa sostiene che, in ogni caso, il fatto di non aver allacciato le cinture
di sicurezza costituisca un'interruzione del nesso di causalità adeguato tra il
comportamento addebitato al prevenuto e le lesioni subite da PC 1.
Tra
il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il risultato
deve risultare un rapporto di causalità naturale e adeguata (DTF 138 IV 57
consid. 4.1.3; STF 6B_253/2012 del 7 settembre 2012, consid. 3.3.1; STF
6B_437/2008 del 24 luglio 2009 consid. 2.3).
In
materia di circolazione stradale la causalità naturale è data ove la violazione
della norma risulti condizione necessaria per l'incidente, anche se non ne
costituisce la causa unica e immediata; è sufficiente che essa abbia
contribuito, con altre, a produrre l'evento (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006
consid. 4.4.1).
Come
accennato, oltre che naturale, la causalità deve essere anche adeguata. È
necessario quindi stabilire se il comportamento dell'agente era idoneo, secondo
l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a
cagionare o a favorire l'evento. Soltanto a queste condizioni si può affermare
che l’evento verificatosi era prevedibile da parte dell’agente (DTF 138 IV 57
consid. 4.1.3; STF 6B_253/2012 consid. 3.3.2; STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006
consid. 4.4.2;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4).
Il
rapporto di causalità adeguata viene meno e il concatenamento dei fatti perde
la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, come ad
esempio la colpa di un terzo o della vittima, costituisca una circostanza del
tutto eccezionale o appaia così straordinaria che non poteva essere prevista.
Il suo carattere imprevedibile non è in sé sufficiente per interrompere il
nesso di causalità: occorre ancora che questa circostanza rivesta un’importanza
tale da risultare l'origine più probabile ed immediata dell'evento considerato
e relegare in secondo ordine tutti gli altri fattori che hanno contribuito a
provocarlo, in particolare, il comportamento dell'agente (DTF 135 IV 56 consid.
2.1
pag. 64; 134 IV 255 consid. 4.4.2 pag. 265; 133 IV 158
consid. 6.1 pag. 168).
La questione relativa ad un’eventuale interruzione del nesso
causale va, pertanto, risolta soltanto in funzione dell’imprevedibilità di
circostanze esterne all’autore e non in quella della presenza o della gravità
di colpe di terzi o della vittima nella misura in cui non esiste in diritto
penale una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb; STF
6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile
2011.
consid. 5.3).
12.
Nella
fattispecie, il fatto che un utente della strada non rispetti l'obbligo di
allacciare le cinture di sicurezza (art. 3a cpv. 1 ONC) non è certamente un
evento imprevedibile, eccezionale e straordinario, ma è, purtroppo, addirittura
comune. Di conseguenza, pur avendo questa inosservanza da parte di PC 1 giocato
verosimilmente un ruolo importante nell'insorgere delle lesioni, essa non
consente di riconoscere un'interruzione del nesso di causalità adeguato, non
avendo relegato in posizione di second'ordine le colpe dell'appellante, che
rimangono causa predominante dell'incidente e delle lesioni.
Non
si dimentichi, poi, che lo stato del suo veicolo induce a concludere che se la
vittima fosse stata allacciata regolarmente avrebbe subito probabilmente lo
stesso delle gravi lesioni, anche se di altro tipo rispetto a quelle patite.
Per tutto quanto precede, l'appello dell'imputato è dunque
respinto e la sua condanna per lesioni colpose gravi integralmente confermata.
Commisurazione della pena
13.
La
pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni, e la multa di fr. 1'500.- decise dal primo giudice
e, peraltro, non oggetto di specifica contestazione, appaiono adeguate alla
colpa dell’appellante e vanno, pertanto, confermate.
L’ammontare dell’aliquota, fissato dal primo giudice in fr. 130.-
e pure rimasto incontestato, deve essere confermato.
Indennizzi, tasse e spese
14.
Visto
l’esito dell’appello, non entra in considerazione il riconoscimento di un
indennizzo dei costi di patrocinio sostenuti dall'imputato, ai sensi dell'art.
429.
CPP. A AP 1 vanno invece accollate integralmente sia le spese della
procedura di primo grado, che quelle della procedura d’appello (art. 428 cpv. 1
e 3 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 47, 48, 125 CP
26, 27, 31, 32, 34, 36, 91
LCStr
2, 3, 4,14 ONC
80, 81, 379
segg., 398 segg. CPP;
nonché, sulle spese, l’art.
428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza,
ricordato che il
dispositivo n. 1 (guida in stato di inattitudine) e quello n. 3 (rinvio
dell'accusatore privato al foro civile per le sue pretese di tale natura) sono
passati in giudicato in assenza d'impugnazione
1.1.
AP 1 è dichiarato autore colpevole di
lesioni
colpose gravi
per
avere, a Bellinzona, il 19 aprile 2014, circolando in uno stato di inattitudine
a bordo della vettura targata __________ ed omettendo di ottemperare al segnale
luminoso indicante "fermata", scontrandosi con la vettura condotta da
PC 1, che stava regolarmente svoltando a sinistra, cagionato lesioni gravi a
quest'ultimo;
1.2. AP
1 è condannato:
1.2.1.alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote
giornaliere di fr. 130.- (centotrenta) cadauna, per un totale di fr. 7'800.- (settemilaottocento);
1.2.2.alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento)
con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva
sostitutiva è fissata in 11 (undici) giorni.
1.3. L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
2. È
confermata l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado, ammontanti a
fr. 2'900.-, così come decisa in prima sede.
3. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico di AP 1.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.