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17.2016.102

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 luglio 2016Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti oggettivi del reato di sottrazione alla prova del sangue sono due: innanzitutto

il conducente deve avere l’obbligo in base all’art. 51 LCStr di avvisare senza

indugio la polizia, sempre che l’avvertimento in questione sia possibile. In

secondo luogo, tenuto conto delle circostanze concrete, si doveva supporre che

al momento dell’incidente, la polizia avrebbe molto verosimilmente ordinato un

provvedimento per accertare l’incapacità di guida (STF 6B_216/2010 dell’11

maggio 2010, consid. 3; Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, Berna

2007, ad art. 91a n. 24; cfr. anche STF 6S.346/2003 del 27 novembre 2003,

consid. 5.3 e DTF 126 IV 53 consid. 2a riferite al corrispondente vecchio art.

91 cpv. 3 LCStr in vigore fino al 31 dicembre 2004).

Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo eventuale, che è da

considerarsi dato quando il conducente conosceva i fatti da cui scaturiva

l'obbligo di avvertire la polizia nonché l'alta verosimiglianza dell'ordine di

un provvedimento ai sensi dell’art. 91a cpv. 1 LCStr (STF

6S.346/2003 del 27 novembre 2003, consid. 5.3,

Jeanneret, op. cit., ad art. 91a n. 41 e segg.). Al

proposito, il TF ha già avuto modo di osservare che anche chi non ha affatto

consumato alcol deve potersi attendere che sia ordinata nei suoi confronti la

prova del sangue, non fosse altro che per escludere il sospetto dell’ebrietà

(DTF 105 IV 64 consid. 2; cfr. anche DTF 101 IV 332 in cui si è stato ritenuto

colpevole del reato un conducente che aveva agito unicamente per timore che un

prelievo del sangue potesse causargli dolore).

Risultanze dell’inchiesta

4. Alle 14’15 del 15

febbraio 2015, si verificava un incidente della circolazione a Biasca, in Via

Chiasso, all’altezza dell’autolavaggio Elefantino: __________ - che percorreva

Via Chiasso in direzione nord - perdeva il controllo della sua vettura e, dopo

aver invaso la corsia di contromano, collideva con un autobus di linea che

giungeva in senso inverso, procurandosi la frattura della mano sinistra ed un

trauma all’altezza dell’occhio sinistro.

L’autista dell’autobus, __________, sentito dalla polizia poche ore dopo i

fatti, ha dichiarato che la causa dell’incidente era da ricondurre ad un

veicolo che lo precedeva su Via Chiasso e che aveva improvvisamente svoltato a

sinistra, tagliando la strada a __________:

“ Sono

partito da Airolo alla guida dell'autobus di linea nr. 191 intenzionato a

raggiungere Bellinzona. Giunto all'altezza del gommista Agom a Biasca in Via

Chiasso il veicolo che mi precedeva si arrestava per svoltare a sinistra

nell'autolavaggio Elefantino quindi frenavo e mi fermavo. Il veicolo che mi

precedeva iniziava la manovra di svolta a sinistra ma sulla corsia opposta

giungeva un'automobile in direzione di Biasca, quest'ultima vedendosi tagliare

la strada frenava bruscamente e, a seguito del fondo stradale innevato, perdeva

il controllo del mezzo invadendo la mia corsia e terminando la sua corsa contro

il mio autobus. L'urto avveniva frontalmente tra la parte anteriore dell'autobus

e la parte frontale dell'automobile. (…). Vorrei

precisare che l'automobile che mi precedeva svoltava a sinistra presso

l'autolavaggio Elefantino ma dopo essersi accorta di quanto accaduto si

allontanava in direzione della zona industriale di Biasca all'altezza del

Ristorante Castello” (cfr. verbale __________ 15 febbraio 2015,

allegato all’AI 1, pag. 2).

Agli atti veniva assunta una fotografia - scattata da __________ con la

fotocamera del suo telefono cellulare - che immortalava il veicolo mentre si allontanava

dal luogo dell’incidente.

Due giorni dopo i fatti anche __________ è stato sentito dalla polizia.

Anche lui ha spiegato di aver perso il controllo dell’auto perché un veicolo

che giungeva in senso inverso aveva svoltato a sinistra, ostacolando la sua

marcia:

“ Circolavo ad una velocità di al massimo 40

km/h perché come detto il fondo stradale era

innevato. Davanti al mio veicolo non c'era nessuno come pure dietro. La strada

era libera. Proveniente in senso inverso, giungeva una vettura di colore grigio

e dietro questa l'autopostale. Poco prima dell'autolavaggio notavo

improvvisamente che la vettura grigia citata svoltava bruscamente a sinistra

rispetto il suo senso di marcia onde entrare all'autolavaggio. Istintivamente, onde evitare l'impatto con

questa vettura, ho sterzato bruscamente a sinistra.

A causa di questa brusca sterzata, la mia vettura è scivolata avanti sulla

corsia di contromano andando a collidere frontalmente con l'autopostale (cfr.

verbale __________ 17 febbraio 2015, allegato all’AI 1, pag. 2).

A seguito delle indicazioni fornite da __________,

gli inquirenti riuscivano a risalire al conducente dell’autoveicolo che aveva

svoltato da Via Chiasso verso l’autolavaggio.

L’uomo - identificato in AP 1 - ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“ In

data 15.02.2015 partivo da Giornico intenzionato a raggiungere il distributore Agip

a Biasca. Circolavo a Biasca su Via Chiasso in direzione di Bellinzona ad una

velocità di circa 30 km/h. Giunto all'altezza dell'autolavaggio Elefantino mi

fermavo e inserivo l'indicatore di direzione sinistro. Iniziavo la manovra di

svolta a sinistra e mentre ero già nel parcheggio con la coda dell'occhio

vedevo un veicolo di colore nero che faceva una manovra a sinistra invadendo la

corsia opposta. Visto che il primo box dell'autolavaggio era libero mi sono

fermato a dare una lavata alla mia vettura. Dopodiché, finito di lavare

l'automobile vedevo che vi era stato un incidente” (cfr. verbale AP 1 23

febbraio 2015, allegato all’AI 1, pag. 3).

Nel

seguito dell’interrogatorio AP 1 è però caduto in alcune evidenti

contraddizioni. In particolare, egli ha negato di avere lavato l’auto e ha,

inoltre, riferito che, nel momento di svoltare a sinistra, “il veicolo di

colore nero non lo vedevo nemmeno arrivare”, e ciò nonostante avesse prima

dichiarato che esso circolava a 50-60 km/h.

Durante l’interrogatorio il prevenuto ha, altresì, dichiarato di avere

abbandonato i luoghi perché “pensavo di non avere colpa”, riconoscendo

tuttavia che il suo allontanamento è stato uno sbaglio (cfr. verbale

__________ 17 febbraio 2015, allegato all’AI 1, pag. 4-6).

Giudizio di primo grado

5. Dinanzi al

presidente della Pretura penale, AP 1 ha - nella sostanza - confermato le

dichiarazioni rilasciate in polizia.

L’uomo ha ribadito di non aver potuto lavare l’auto perché “mi sono accorto

di non avere con me moneta”, spiegando che le sue - iniziali - divergenti

dichiarazioni erano da ricondurre alle pressioni esercitate su di lui

dall’interrogante.

Egli ha, inoltre, spiegato che, dopo essere ripartito in direzione di

Bellinzona, ha svoltato in direzione del ristorante Castello perché in

quell’esercizio pubblico intendeva acquistare le sigarette

(cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, allegato al verbale dib. di primo

grado).

6. Già con scritto 14

dicembre 2015, l’imputato aveva comunicato alla Pretura penale di contestare

l’uso in sede dibattimentale di tutto il materiale probatorio non assunto in

contradittorio.

La

contestazione è, poi, stata ribadita in sede di dibattimento, durante il quale

il difensore di AP 1 ha precisato di opporsi all’uso di “tutti gli

interrogatori resi dinnanzi alla Polizia, salvo quello dell’imputato” (cfr.

arringa scritta allegata al verbale dib. di primo grado, pag. 1).

7. Il primo giudice ha

evaso nei seguenti termini l’eccezione sollevata da AP 1:

“ In concreto, i verbali di audizione di __________ e __________ sono

stati assunti dalla polizia in modo regolare in occasione di accertamenti

autonomi della fase investigativa (art. 306 CPP). Non vi è oltretutto motivo di

dubitare della credibilità di queste persone e dell’attendibilità delle loro

dichiarazioni, in particolare del conducente dell’autopostale, il quale non

aveva alcun interesse dall’esito dell’inchiesta, né alcun motivo di mettersi a

scattare foto alla prima vettura che passava di lì e svoltava a destra, se non

ci fosse stato alcun valido motivo.

Ciò posto, considerato altresì che il giudizio non si fonda esclusivamente

sulle loro dichiarazioni ma è frutto di una valutazione d’insieme del fascicolo

processuale, segnatamente della credibilità (o meno) dell’imputato, non si

impone di procedere alla riassunzione delle prove.

D’altra parte, non può non essere rilevato che il difensore ha significato di

non avere prove da assumere e si è limitato in sostanza a contestare i verbali

non assunti in contraddittorio, guardandosi però bene dal chiedere una nuova

audizione dei protagonisti al dibattimento. A mente di questo giudice, la

contestazione non è tale da configurare un’offerta di prove quantomeno implicita

ed appare invero fine a sé stessa. Lede perciò il principio della buona fede

processuale sancito dall’art. 3 cpv. 2 lett. a CPP.

In virtù delle considerazioni che precedono, i verbali di cui al rapporto di

polizia 2 aprile 2015 risultano utilizzabili” (cfr. sentenza impugnata, consid.

4.2 pag. 5).

8. Il pretore ha poi

proceduto ad un esame dell’attendibilità delle versioni rese dalle persone

coinvolte nei fatti, giungendo alla conclusione che quella “dei protagonisti

coinvolti nella collisione dev’essere ritenuta senz’altro preferibile a quella

dell’imputato” e ciò dopo aver rilevato quanto segue:

“ la versione del conducente dell’autobus __________ risulta chiara e

precisa. Egli ha assistito agli eventi da una posizione privilegiata, ovvero

rialzata rispetto ai normali veicoli, ravvicinata e diretta.

È poi sintomatico che egli si sia premurato di osservare il numero di targa del

veicolo che si stava allontanando ed abbia pure avuto l’accortezza di

fotografarlo con il cellulare. Nell’ipotesi di una totale estraneità del

veicolo in allontanamento, tale reazione risulterebbe del tutto

incomprensibile. Da ultimo, come già detto, egli non aveva alcun interesse a

far ricadere la colpa su terzi, laddove il conducente che lo aveva urtato era

lì presente e quindi facilmente identificabile ai fini assicurativi.

La versione del conducente __________ collima per di più integralmente con

quella del protagonista __________, fatta eccezione per la reazione che avrebbe

avuto quest’ultimo: egli ha parlato di una brusca sterzata; il conducente del

bus l’ha dal canto suo percepita come una brusca frenata, con conseguente

perdita di padronanza e invasione di corsia. Al di là di tale apparente

incongruenza, che non appare tuttavia decisiva, i protagonisti convergono sul fatto

che la brusca reazione del conducente è stata causata dall’intempestiva manovra

di svolta a sinistra del veicolo antistante il bus condotto dall’imputato.

(…) Indipendentemente dalla chiamata in causa dell’imputato da parte degli

altri protagonisti, non può non essere rilevata l’inverosimiglianza delle

dichiarazioni da lui fornite sia in occasione dell’interrogatorio di polizia

sia durante il dibattimento. Le stesse si sono a più riprese rivelate vaghe e

contraddittorie.

In entrambe le sedi egli è infatti apparso molto confuso nel giustificare i

propri spostamenti e le proprie intenzioni. In proposito, colpisce in

particolare l’incongruenza relativa al lavaggio dell’auto: egli asserisce

dapprima di essersi fermato a lavare l’auto (circostanza che già di per sé

appare alquanto dubbiosa viste le condizioni meteo avverse), in seguito,

incalzato dagli agenti, smentisce tale circostanza (cfr. verbale, pag. 5, riga

33) e giustifica poi la contraddizione con un imbarazzante: “Cosa devo dire,

non so cosa dire” (cfr. verbale, pag. 6, riga 20). Sennonché, per la prima

volta in sede di istruttoria dibattimentale, egli specifica di non aver lavato

l’auto per mancanza di moneta.

Egli cade pure in una colossale contraddizione quando descrive gli spostamenti

successivi all’allontanamento dall’autolavaggio. In effetti, per la prima volta

al dibattimento egli afferma di aver deciso di andare a comperare le sigarette

al Bar Castello a Biasca (chiuso la domenica come si può apprendere consultando

internet), sebbene dinanzi alla polizia abbia dichiarato di essere ripartito in

direzione di Bellinzona per recarsi al distributore Agip ad acquistare le

sigarette” (cfr. sentenza impugnata, consid. 8.1 e 8.2, pag. 7-8).

9. Il primo giudice ha

ancora rilevato come l’imputato abbia - nella sostanza - ammesso di:

- non

essersi avveduto del veicolo di __________, nonostante il lungo tratto di

strada perfettamente rettilineo e la visibilità non compromessa

- avere

lasciato l’autolavaggio nonostante si fosse accorto che si era prodotto un

incidente in prossimità dell’accesso da lui utilizzato e nonostante egli non

potesse escludere che l’incidente fosse riconducibile alla sua manovra;

(sentenza impugnata, consid. 9, pag. 8-9).

10. Visto quanto precede,

il giudice di prime cure ha ritenuto l’imputato autore colpevole d’infrazione

alla LCStr:

“ con la sua

manovra l’imputato ha indotto il conducente prioritario a una brusca manovra

che lo ha portato a invadere la corsia di contromano, terminando la sua corsa

contro il bus di linea. Ne risulta pertanto una violazione del diritto di

precedenza del veicolo prioritario” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 9).

11. Il pretore ha poi

spiegato che l’atteggiamento di AP 1 ha realizzato anche i reati di

inosservanza dei doveri in caso di incidente e di elusione di provvedimenti per

accertare l’inattitudine alla guida.

Riguardo la prima imputazione ha rilevato:

“ balza subito

all’occhio come l’imputato si sia allontanato in modo furtivo dai luoghi,

nonostante abbia (intra)visto la vettura appena incrociata invadere la corsia

di contromano e constatato la collisione con il bus e, soprattutto, nonostante

non potesse escludere, per suo stesso dire, che la sua manovra potesse essere

la causa dell’avvenuta collisione. Egli era pertanto implicato nell’incidente e

tenuto a fermarsi, al fine di chiarire la dinamica”

(sentenza impugnata, consid. 10.2, pag. 10).

In merito alla seconda ha rimarcato:

“ alla

luce delle circostanze in cui si è prodotto l’incidente, in particolare della

dinamica alquanto strana (non ha affatto scorto l’altro veicolo pur ripartendo

da fermo e da una posizione privilegiata su un tratto rettilineo) e dell’orario

(nel primo dopo pranzo di una domenica), l’imputato doveva attendersi con ogni

verosimiglianza che la polizia avrebbe proceduto al controllo dell’alcolemia,

come avvenuto per i conducenti rimasti in loco.

Lasciando invece inspiegabilmente e con una certa fretta il luogo

dell’incidente nonostante il suo obbligo di rimanere, occorre concludere che

l’imputato ha quindi eluso intenzionalmente i controlli atti ad accertare

l’eventuale incapacità alla guida” (sentenza impugnata, consid. 11, pag.

11).

12. In applicazione della

pena, il pretore ha pertanto condannato AP 1 alla pena pecuniaria - sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni - di fr. 5'400.-

(corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 180.-) oltre che alla multa di

fr. 1’000.-, “a valere sia quale sanzione cumulativa in applicazione

dell’art. 42 cpv. 4 CP sia come pena per le contravvenzioni di cui agli art. 90

cpv. 1 e 92 cpv. 1 LCStr” (sentenza impugnata, consid. 12.5, pag. 14).

Appello

13. Anche in questa sede, AP

1 contesta l’utilizzo dei verbali d’audizione di __________ e __________, non

assunti in contradittorio.

In particolare, l’insorgente sostiene che a torto il pretore ha ritenuto la sua

contestazione lesiva del principio della buona fede, visto che il difensore ha

il diritto di rifiutarsi di cooperare e può, pertanto, limitarsi ad opporsi

all’utilizzo delle prove senza essere tenuto a proporne di nuove a suo

discarico (dichiarazione d’appello, pag. 4).

A suo dire, se la difesa si è opposta all’uso di prove assunte in violazione

del diritto del contradittorio, il giudice non può fondare il giudizio su tali

elementi. Pertanto, conclude, la sentenza impugnata dev’essere annullata e gli

atti rinviati alla pretura penale per un nuovo giudizio (dichiarazione

d’appello, pag. 5).

14. Per l’art. 147 cpv. 1

CPP, le parti hanno il diritto di presenziare all’assunzione delle prove da

parte, in particolare, del pubblico ministero e di porre domande.

Il cpv. 3 dello stesso disposto

prevede che la parte o il suo patrocinatore può esigere che la prova sia

ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o

altrimenti il suo patrocinatore, siano stati impediti di partecipare per motivi

cogenti.

Ricordato che questo disposto concretizza il diritto di essere sentito nel

contenuto definito sin lì dalla giurisprudenza del TF (DTF 131 I 476 consid.

Considerandi

2.

), ci si limita qui a rimarcare che è pacificamente ammesso che

all’esercizio di tale diritto le parti possono rinunciare (DTF 121 I 30 consid.

5f, 125 I 127 consid. 6.c/bb, 121 I 306 consid. 1.b; STF 1P.260/2005 del 25

agosto 2005 consid. 2.1;1P.706/1999 del 29.03.2000 consid. 2a) e che l’estromissione

- prevista dall’art. 141 cpv. 5 CPP per i mezzi di prova ottenuti illecitamente

(Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21

dicembre 2005 (RS 05.092), pag. 1089 seg.) - non è la sorte obbligata dei

verbali assunti senza contraddittorio che, per costante giurisprudenza,

possono, a determinate condizioni, essere comunque utilizzati (DTF 125 I127

consid. 6.c/bb, 121 I 306 consid. 1.b; STF 6B_510/2013 del 03.03.2014 consid.

1.3.2

;6B.75/2013 del 10.05.2013 consid. 3.3;6B_670/2012 del 15.07.2013

consid. 4.3; 6B 10/2009 del 06.10.2009 consid. 2.2.3).

15.

Il primo giudice ha,

nella sostanza, ritenuto che AP 1 - limitandosi ad opporsi all’utilizzo dei

verbali d’interrogatorio viziati, senza chiederne la ripetizione - ha

tacitamente rinunciato al suo diritto al contradittorio.

La conclusione pretorile merita conferma.

Essa è del resto avvalorata dal fatto che, anche in questa sede, l’imputato -

peraltro patrocinato da un avvocato - si è ben guardato dal chiedere la ripetizione

dell’interrogatorio dei testi a suo carico. Questo atteggiamento dimostra una

volta di più, in modo evidente ed inequivocabile, che AP 1 non aveva e non ha alcun

interesse reale all’esercizio del contradittorio (cfr. al riguardo anche

Hauri/Venetz, in Basler Kommentar, StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 343

n. 18; Gut/Fingerhuth, in Kommentar zur StPO, 2a edizione, Zurigo 2014, ad art.

343.

n. 29; Schmid, schweizerische StPO, Praxiskommentar, 2a edizione,

Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 343 n. 6).

In queste condizioni, i verbali contenuti nel Rapporto di polizia

sono utilizzabili e possono essere posti a fondamento del presente giudizio.

16.

Ciò detto, questa

Corte condivide la conclusione del primo giudice secondo cui la versione -

convergente - dei testi __________ e __________ dev’essere ritenuta preferibile

a quella dell’imputato che risulta vaga e, a tratti, contradittoria (cfr. sentenza

impugnata, consid. 8.2, pag. 8).

Questo giudizio non può, in particolare, essere scalfito dalla circostanza -

evocata nel gravame - secondo cui il pretore avrebbe a torto accertato che,

diversamente da quanto dichiarato dall’imputato, il Bar Castello era chiuso il

giorno del sinistro (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 3 e 4).

Anche volendo ritenere che l’esercizio pubblico fosse aperto (assunto comunque

non provato), ciò non permetterebbe in ogni caso di modificare il giudizio

d’inattendibilità delle deposizioni di AP 1 che, come visto, poggia su diverse

altre contraddizioni riscontrate nelle sue dichiarazioni, sulla loro generale

scarsa verosimiglianza e, soprattutto, sul loro essere in contrasto con quelle -

fra loro concordanti - di __________ e __________.

17.

Ritenuta la dinamica

dell’incidente descritta dai due testimoni (svolta improvvisa a sinistra da

parte dell’imputato che ha obbligato __________ ad una brusca frenata/sterzata

con conseguente perdita di controllo del veicolo e collisione con il bus

guidato da __________) non occorre poi argomentare a lungo per dimostrare che AP

1.

ha realizzato i presupposti del reato di infrazione alla LCStr ai sensi dei

combinati disposti di cui agli art. 26, 34 cpv. 3, 36 cpv. 3 e 90 cpv. 1 LCStr.

Ci si potrebbe invero chiedere se la manovra dell’imputato - tenuto conto anche

delle difficili condizioni meteo in cui è stata messa in atto nonché delle

conseguenze che ne sono derivate - non configuri piuttosto una grave infrazione

ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr (cfr. al riguardo DTF 131 IV 133, consid.

3.

; 130 IV 32, consid. 5.1; 123 IV 88 consid. 3). La questione può tuttavia

rimanere inevasa, ritenuta l’assenza d’impugnazione da parte del procuratore

pubblico e considerato, quindi, il divieto della reformatio in peius

sancito dall’art. 391 cpv. 2 CPP.

18.

L’imputato ha poi

pacificamente realizzato anche i presupposti del reato di inosservanza dei

doveri in caso d’incidente.

Egli ha infatti dichiarato alla polizia di avere notato, dopo essere svoltato

nell’autolavaggio, il veicolo nero che giungeva in senso inverso invadere la

corsia di contromano e collidere con il bus (cfr. verbale AP 1 23 febbraio

2015, allegato all’AI 1, pag. 3 e 5). Egli ha altresì asserito di non essersi

fermato e di avere abbandonato il luogo del sinistro perché “pensavo di non

avere colpa” (verbale citato, pag. 6). Al di là di quest’ultima

dichiarazione, vista la corrispondenza spaziale e temporale tra la sua manovra

di svolta e la collisione, AP 1 non poteva non ritenere di essere coinvolto in

prima persona nel sinistro e di essere, pertanto, tenuto a fermarsi sul posto e

ad avvertire la polizia come previsto dall’art. 51 LCStr.

19.

Vista la dinamica

dell’incidente, l’insorgente doveva pure ritenere che la polizia avrebbe,

verosimilmente, ordinato un provvedimento per accertare la sua eventuale

inattitudine alla guida. Abbandonando il luogo del sinistro e rendendosi

irreperibile egli ha pertanto realizzato anche il reato di cui all’art. 91a

LCStr (cfr. al riguardo le pertinenti considerazioni sviluppate al consid. 11,

pag. 11 del giudizio impugnato, riportate al consid. 10 del presente giudizio).

20.

Quanto alla commisurazione

della pena - non oggetto di specifica contestazione - questa Corte conferma la

pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 180.- ciascuna e la multa di

fr. 1'000.- inflitte a AP 1 dal presidente della Pretura penale. Con

riferimento alla gravità dell’infrazione alla LCStr da lui commessa nonché

degli altri reati di cui deve rispondere, essa appare tutt’altro che eccessiva

e, in ogni caso, ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art.

47.

e 106 cpv. 3 CP.

21.

Vista la piena

soccombenza dell’appellante, gli oneri processuali di primo grado, per

complessivi fr. 1'250.-, sono integralmente posti a suo carico.

Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 1’000.-, sono

pure posti integralmente a carico di AP 1 (art. 428 cpv. 1 CPP).

Visto l’esito dell’appello, non vi è spazio per un’indennità ex art. 429 CPP: la

richiesta d’indennizzo di cui al pto. 2 del petitum della dichiarazione

d’appello è respinta.

Per questi

motivi,

visti gli

art. 80, 81, 398 e segg. CPP,

26, 34 cpv. 3, 36 cpv. 3, 90 cpv. 1, 91a cpv.1, 92 cpv. 1 LCStr,

42, 47 e segg. e 106 CP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara

e pronuncia:

1.

L’appello

è respinto.

Di conseguenza:

1.1

AP 1 è dichiarato

autore colpevole di:

1.1.1

infrazione

alle norme della circolazione

per avere, circolando con la vettura Mini One targata __________,

in fase di svolta a sinistra, negligentemente omesso di concedere la precedenza

all’autovettura prioritaria Mercedes

targata __________ condotta da __________ntonio

_______ regolarmente sopraggiungente in

senso inverso il quale, per evitare la collisione, eseguiva una manovra di

scanso a sinistra invadendo così la corsia di contromano cozzando

conseguentemente contro il bus di linea Volvo targato __________ condotto da __________,

ivi fermo sulla sua corsia di marcia;

1.1.2

elusione

di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida

per essersi intenzionalmente opposto alla prova

del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione

dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi

irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle

circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente, ecc.), che la

polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;

1.1.3

inosservanza

dei doveri in caso d’incidente

per aver abbandonato il luogo dell'incidente

surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza

fornire immediatamente le proprie generalità ai danneggiati.

1.2

AP 1 è condannato:

1.2.1

alla pena pecuniaria di

30.

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 180.- (centottanta) cadauna, per un

totale di fr. 5'400.- (cinquemilaquattrocento);

1.2.2

alla multa di fr.

1’000.- (mille); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è

fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3

L’esecuzione della

pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

1.4

Gli oneri processuali

del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 1’250.-, sono posti a

carico dell’appellante.

1.5

Non si assegnano

indennità ex art. 429 CPP.

2.

Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1000.-

sono posti a carico di

dell’appellante.

3.

Intimazione a:

4.

Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501.

Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.