Lexipedia

Decisione

17.2016.103

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 settembre 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano suscettibili di inficiare

gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla

scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole al

condannato (DTF 137 IV 59, consid. 5.1.4; 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66

consid. 2a con richiami; STF 6B_455/2011 del 29 novembre 2011, consid. 1.2;

6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2).

b) Una

perizia posteriore alla decisione impugnata non rappresenta, in sé, un nuovo

mezzo di prova ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, ritenuto che, di

principio, quelli che si possono utilizzare per una revisione dovevano esistere

già al momento del primo giudizio (cfr. Heer, in Basler Kommentar, StPO, 2a

edizione, Basilea 2014, ad art. 410 n. 34). Una nuova perizia - anche di parte -

può, invece, giustificare una revisione se rende verosimili fatti nuovi e

rilevanti (sconosciuti all’autorità inferiore, ma già esistenti al momento

della sua decisione) o se dimostra con evidenza che gli assunti posti alla base

del giudizio impugnato erano erronei. La nuova perizia non può, però, limitarsi

a sostenere un’opinione divergente da quella espressa in un primo referto. Essa

deve, piuttosto, scostarsi con fondati motivi da accertamenti anteriori ed

evidenziare degli errori manifesti contenuti nella perizia precedente, atti a

minare la fondatezza del giudizio impugnato (cfr. DTF 137 IV 59, consid. 5.1.2;

STF 6B_413/2016 del 2 agosto 2016, consid. 1.3.1;6B_539/2008 dell’8 ottobre

2008, consid. 1.3;6P.93/2004 del 15 novembre 2004, consid. 4 e riferimenti

dottrinali in esse citati).

c) È

generalmente riconosciuto che l’istituto della revisione non può servire a

rimettere continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, ad

aggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione,

oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di

primo grado in ragione di una negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72,

consid. 2.2; Heer, in op. cit., n. 42 ad art. 410). In simili casi vi è, in

effetti, un abuso di diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non

può trovare tutela alcuna.

Il Tribunale federale ha, in

particolare, già avuto modo di osservare - e di confermare a più riprese - che

una domanda di revisione diretta contro un decreto d’accusa deve essere

considerata abusiva se essa si fonda su fatti che l’istante conosceva già

inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe

potuto rivelare in una procedura ordinaria avviata con una semplice opposizione

(DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_1138/2014 del 16 gennaio 2015; STF

6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3; STF 6B_581/2014 del 15 agosto 2014,

consid. 3 in fine; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF

6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 1.3).

Per contro, una domanda di

revisione può entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti

che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione della sentenza o di

cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF

130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_1138/2014 del 16 gennaio 2015; STF 6B_864/2014

del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3; STF 6B_581/2014 del 15 agosto 2014, consid.

3 in fine; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20

giugno 2011, consid. 1.3).

La dottrina e la giurisprudenza

menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di

circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di

padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del termine di opposizione,

che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri incidenti

simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur

l’ordonnance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426 citato in DTF 130 IV 72 consid.

2.3).

2. A

titolo preliminare si osserva che, con il DA impugnato, la Sezione della

circolazione fa sostanzialmente carico a IS 1 di avere circolato a velocità

inadeguata alle peculiarità del carico, causando in tal modo lo sganciamento

del pianale di carico del rimorchio (non può altrimenti essere interpretata la

formulazione “circolava a velocità inadeguata … e … dal rimorchio si

sganciava il pianale completo del carico”). Nonostante non sia stato

esplicitamente indicato nel DA, la Sezione della circolazione è partita dal

presupposto che l’autoarticolato condotto dal prevenuto procedesse a una

velocità di ca. 70 km/h, valore questo menzionato nel Rapporto di polizia e

confermato dallo stesso istante (cfr. Rapporto di polizia 15 gennaio 2015, pag.

2 e verbale PS IS 1 del 12 dicembre 2014, pag. 2).

Diversamente da quanto sembra dedursi dalla menzione degli art. 29, 30 cpv. 2,

93 cpv. 1 LCStr e 57 cpv. 1 ONC, il DA non fa invece carico all’imputato -

almeno in modo sufficientemente chiaro e conforme all’art. 325 cpv. 1 lett. f

CPP - né di avere sovraccaricato il suo automezzo né di avere collocato il

carico in modo pericoloso né, infine, di avere compromesso la sicurezza del

veicolo (cfr. al riguardo Heimgartner/Niggli, in Basler Kommentar, StPO, 2a

edizione, Basilea 2014, ad art. 325 n. 28 e Donatsch/Hansjakob/Lieber,

Kommentar zur StPO, 2a edizione, Zurigo 2014, ad art. 9 n. 12 e ad art. 325 n.

10 secondo i quali dall’imputazione devono potersi dedurre tutti gli elementi

costitutivi delle fattispecie rimproverate).

3. Risulta

dal suo rapporto sulle cause dell’incidente che l’ing. __________ ha proceduto

alla lettura microscopica della traccia tachigrafica tramite il sistema CMRT

(Computer Microscopical Reading of Tachographs), a suo dire il metodo più “evoluto

ed attendibile” oggi a disposizione per questo tipo di esame (cfr.

Rapporto, pag. 6 e 8).

Secondo l’ingegnere, la lettura ha permesso di evidenziare che:

- il

convoglio ha iniziato a rallentare prima di imboccare la rampa d’uscita

dell’autostrada;

- già prima di

raggiungere il segnale di limitazione a 60 km/h, la sua

velocità era inferiore a tale limite;

- in

seguito, percorrendo la rampa di uscita, l’automezzo ha ulteriormente ridotto

la sua velocità sino a 39 km/h;

Considerandi

- quasi

a velocità costante (39-43 km/h) il veicolo ha quindi percorso l’ultima parte

della rampa d’uscita fino al punto in cui si è verificato il ribaltamento del

pianale di carico

(cfr.

rapporto, pag. 19, 21 e 42).

4.

La valutazione

dell’ingegnere __________ sulla velocità tenuta dall’automezzo condotto da IS 1

è, a mente di questa Corte, del tutto convincente.

L’ingrandimento della traccia tachigrafica contenuto nel rapporto dell’ing. __________

permette, infatti, di stabilire che, nel punto in cui si è verificato il

sinistro, la velocità del veicolo non era di ca. 70 km/h (come ritenuto dalla

polizia e dalla Sezione della circolazione), ma di ca. 40 km/h. Ciò è, in

particolare, deducibile dalla figura 1 a pag. 10 del rapporto, sulla quale è

chiaramente visibile lo spostamento orizzontale - e non solo verticale - della

traccia tachigrafica, a dimostrazione che la decelerazione da 70 a 0 km/h non è

stata improvvisa (come potrebbe invece sembrare da una lettura ad occhio nudo

del disco), ma si è protratta per una certa distanza (quantificata dall’ing. __________

in 1,1 km), durante la quale l’automezzo condotto da IS 1 ha, dapprima,

decelerato da ca. 70 a ca. 40 km/h e solo in seguito, dopo aver sostanzialmente

mantenuto questa velocità per alcuni istanti, ha perso il carico e si è

arrestato.

Ritenuto quanto precede è palese che l’autorità - nel ritenere che l’istante ha

perso il carico mentre circolava ad una velocità di ca. 70 km/h - è caduta in

un manifesto errore. Considerato il tipo di reato imputato all’istante

(infrazione alla LCStr per avere circolato a velocità inadeguata alle

peculiarità del carico), nemmeno può essere messo in dubbio che questo errore è

rilevante e suscettibile di minare la fondatezza del giudizio impugnato.

Quanto evidenziato nella perizia è pertanto atto a fondare un

giudizio di revisione.

5.

Occorre, a questo

punto, valutare se l’istanza di revisione - rivolta contro un DA - non sia

problematica dal profilo dell’abuso di diritto.

Nell’istanza di revisione,

IS 1 ha sostenuto che, nel momento dell’emanazione del DA, egli non aveva

motivo di mettere in dubbio le risultanze della polizia e della Sezione della

circolazione e di essersi, pertanto, fidato delle autorità (istanza, pag. 3, 8

e 9). Egli ha, altresì, spiegato che solo, più avanti, nell’ambito del procedimento

amministrativo di revoca della licenza di circolazione - “dovendo chiarire

soprattutto per motivi di sicurezza della circolazione stradale se non vi

fossero mancanze di sicurezza nei rimorchi da lui utilizzati” - ha fatto

esperire il rapporto dell’ing. __________, dal quale è - fra l’altro - emerso

che, nel momento in cui il pianale di carico si è ribaltato, egli viaggiava a

ca. 40 e non a ca. 70 Km/h (istanza, pag. 9).

La versione di IS 1 è credibile.

È, infatti, del tutto verosimile che l’autista si sia convinto della lettura

del disco operata dagli agenti della polizia e - posto di fronte ad un

incidente anomalo e senza apparenti spiegazioni - abbia finito per ritenerlo

riconducibile ad una velocità eccessiva. E ciò, a maggior ragione se si

considera che da un esame ad occhio nudo del disco del tachigrafo sembra

effettivamente potersi dedurre che la velocità dell’automezzo, appena prima del

punto d’arresto, fosse di ca. 70 km/h.

Nemmeno in seguito l’istante ha avuto modo di dubitare della velocità indicatagli

dalla polizia come dimostra il suo scritto 30 aprile 2016 alla Sezione della

circolazione, nel quale egli - commentando quanto accaduto - partiva ancora dal

presupposto che, nel momento del sinistro, la sua velocità, tenuto conto di un

margine di tolleranza di 5/8 km/h, era di ca. 65 km/h.

Ne discende che nessuna negligenza è ravvisabile nella sua mancata opposizione

al DA.

6.

Per i motivi sin qui

esposti, l’istanza di revisione va accolta e il DA 9410/409 del 20 marzo 2015

integralmente annullato.

La causa è rinviata alla Sezione della circolazione giusta l’art. 413 cpv. 2

lett. a CPP, la quale, in applicazione analogica (cfr. art. 357 CPP) dell’art.

414.

cpv. 1 CPP, valuterà la fattispecie partendo dall’accertamento - qui

assodato - che, al momento del ribaltamento del pianale, l’automezzo procedeva

alla velocità di ca 40 km/h.

7.

Visto l’esito del

procedimento, gli oneri processuali per la procedura di revisione sono

integralmente posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 4 CPP; Domeisen, in

Basler Kommentar, StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 428 n. 27; Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Basilea 2013,

ad art. 428 n. 16; cfr. per analogia STF 6F_25/2015 del 6 ottobre 2015 consid.

6.

seg.), mentre sulle spese del primo procedimento deciderà la Sezione della

circolazione con la nuova decisione (art. 428 cpv. 5 CPP).

8.

Lo Stato rifonderà

all’istante, a titolo di indennità, fr. 1’000.- per la procedura di revisione

(art. 436 cpv. 4 CPP), mentre non si assegnano indennità per la prima procedura

dinanzi la Sezione della circolazione: in quella sede, l’appellante non era

rappresentato e non è stato comprovato alcun altro danno derivantegli da tale

procedimento (art. 436 cpv. 1 e 4 combinato con art. 429 CPP).

Per questi

motivi,

visti gli

art. 3 cpv. 2 lett. b, 80 segg., 410 segg. CPP

nonché,

sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 429, 436

CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

pronuncia: 1. L’istanza

di revisione è accolta.

Di conseguenza, il DA 9410/409 del 20 marzo 2015 è annullato e la causa è

rinviata alla Sezione della circolazione che procederà ai sensi dei

considerandi.

2.

Sulle

spese relative al primo procedimento deciderà la Sezione della circolazione con

la nuova decisione (art. 428 cpv. 5 CPP).

3.

Gli

oneri processuali per la procedura di revisione, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- spese complessive fr. 200.-

fr. 1’000.-

sono posti a carico dello Stato

(art. 428 cpv. 1 e 4 CPP) che rifonderà a IS 1 fr. 1’000.- a titolo di

indennità per la procedura di revisione (art. 436 cpv. 4 CPP).

4.

Intimazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.