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Decisione

17.2016.106

Appello dell’imputato respinto. Condanna per denuncia mendace confermata. Presupposti oggettivi e soggettivi del reato

24 ottobre 2016Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I

riscontri oggettivi non sono, dunque, compatibili con la tesi del qui appellante,

mentre lo sono con la descrizione dei fatti fornita da __________ e __________.

8. Sulla scorta

di tali emergenze, con decisione del 28 febbraio 2013 (NLP 669/2013), l’allora

PP __________ ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di __________

relativamente alle ipotesi di reato di lesioni gravi, sub. semplici,

inosservanza dei doveri in caso di incidente e omissione di soccorso

(quest’ultimi due anche a carico di __________). In sostanza, egli ha concluso

che le lesioni non sono state provocate intenzionalmente dalla denunciata,

essendo risultato che è stato invece AP 1 ad essersi buttato volontariamente

contro l’auto.

Inoltre, egli ha

ritenuto non sussistere sufficienti elmenti per riconoscere i reati di

omissione di soccorso e di inosservanza dei doveri in caso d’incidente, preso

atto che, nei momenti immediatamente successivi all’impatto, i due giovani

avevano una visuale ridotta del luogo dell’incidente, tale da impedirgli di

rendersi conto che il qui accusato si era ferito. In seguito, il loro

atteggiamento è stato considerato dal magistrato addirittura contrario a quelli

sanzionati dall’art. 92 cpv. 2 LCStr e dall’art. 128 CP, poiché essi, una volta

elaborato quanto successo, hanno deciso di tornare sul luogo dell’incidente per

capire cosa fosse accaduto realmente, cosa che hanno potuto fare solo

proseguendo sino alla fine della strada a senso unico sulla quale si trovavano

a quel momento.

9. Chinatasi sulla

fattispecie a seguito del reclamo contro il non luogo a procedere del 28

febbraio 2013 interposto da AP 1, la Corte dei reclami penali del Tribunale

d’appello, con sentenza del 12 agosto 2013 (inc. 60.2013.79) ha confermato

integralmente le conclusioni di tale decisione, accertando che i fatti si sono

svolti così come descritti da __________ e __________ e non, invece, come il

qui accusato pretende.

Con

riferimento alle accuse di lesioni, gravi o semplici, intenzionali o colpose

che possano essere state, la CRP ha rilevato come le dichiarazioni delle due

persone a bordo della Porsche sono conciliabili con la documentazione

fotografica, sicché “La collisione avvenuta tra la Porsche bianca e AP 1 è

da ascrivere in misura decisiva al comportamento sconsiderato, irragionevole e

antigiuridico del querelante/denunciante, il quale si è messo a correre per

cercare di pararsi davanti all’automobile sbarrando la strada, ma non ha fatto

a tempo a raggiungere l’imbocco di Via delle Monache prima dell’arrivo della

vettura. Egli è andato ad impattare dapprima contro il parafango anteriore

sinistro, e poi sul tetto, terminando a terra oltre la fiancata destra della

Porsche.” (decisione CRP 12 agosto 2013, inc. 60.2013.79, consid. 3.4, pag.

9). Per la Corte, quindi, la causa prima e principale di quanto

avvenuto, e dunque anche la causa naturale ed adeguata delle lesioni subite dal

qui imputato, è stato proprio il suo agire. Per contro, __________: “non ha

compiuto alcuna manovra atta a mettere in pericolo l’incolumità di un pedone

che si comporti correttamente nel contesto della circolazione stradale: dopo

aver lasciato attraversare dei pedoni sulle strisce pedonali posizionate pochi

metri prima il punto di collisione che qui interessa, si è avviata in direzione

di Via delle Monache, senza cercare di investire AP 1 e senza dover immaginare

il di lui arrivo di corsa, da sotto i portici e direttamente verso la vettura. Se

poi, anche solo per ipotesi, si volesse dar seguito a quanto sostenuto nel

reclamo, ovvero che __________ abbia accelerato, tale aspetto appare logico,

dovendo iniziare una ripida salita.” (decisione CRP 12 agosto 2013, inc.

60.2013.79, consid. 3.4, pag. 9 seg.).

A

proposito delle imputazioni d’inosservanza dei doveri in caso di incidente e di

omissione di soccorso, la CRP (decisione CRP 12 agosto 2013, inc. 60.2013.79,

consid. 4.4, pag. 12), ha concluso che, anche volendo ipotizzare un

comportamento negligente o addirittura doloso da parte di __________ e/o __________

nel lasso di tempo immediatamente seguente la collisione di AP 1 con il loro

automezzo, essi non sarebbero punibili in applicazione dell’art. 15 CP. In

effetti, per la Corte, l’intento di sottrarsi alle conseguenze di un eventuale

atteggiamento minaccioso di terzi, è certamente un valido motivo che giustifica

l’allontanamento dal luogo di un incidente. Esso prevale sul dovere di

assistenza cui si richiamano gli art. 128 CP e 92 LCStr (DTF 101 IV 333 consid.

4b; STF 6B_82/2013 del 24 giugno 2013 consid. 3).

La

sentenza della CRP è passata incontestata in giudicato e, pertanto, essa,

unitamente al decreto di non luogo a procedere, è diventata definitiva.

10. Il 17 gennaio 2013, __________

e __________ hanno sporto denuncia nei confronti di AP 1, per i titoli di

tentata aggressione (art. 134 CP) danneggiamento (art. 144 CP), e diffamazione

(art. 174 CP). Quest’ultima è stata riferita al fatto di essere stati

ingiustamente denunciati.

Nel

corso della procedura a carico del qui imputato, le parti sono giunte ad un

accordo a seguito del quale i denuncianti hanno ritirato le loro querele.

Tuttavia, essendo il reato di denuncia mendace (art. 303 CP) perseguito

d’ufficio, l’istruttoria ha continuato il suo corso in merito a questa

imputazione, concludendosi con il decreto d’accusa del 18 marzo 2014.

Denuncia mendace

11. Giusta l’art. 303

cifra 1 cpv. 1 CP, chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine

o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa

un procedimento penale, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

Dal

profilo oggettivo la realizzazione del reato presuppone che una persona

innocente venga denunciata all’autorità quale autrice di un crimine o di un

delitto.

Ai fini della realizzazione del reato, sono irrilevanti le modalità di

formulazione della denuncia, che può essere scritta o orale, anonima, proposta

su iniziativa del denunciante oppure in seguito a domande sottopostegli durante

un interrogatorio o una deposizione testimoniale (Delnon/Rüdy, in Basler

Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 303, n.14;

Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 6a

edizione, Berna 2008, § 53, n. 8; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte

gegen die Allgemeinheit, 3a edizione, Zurigo 2004, pag. 369; DTF 132 IV 20

consid. 4.2). Nemmeno è determinante che la persona accusata sia designata in

modo preciso, essendo sufficiente che la sua identità sia almeno determinabile

dalle circostanze (Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 367; Delnon/Rüdy, in op.

cit., ad art. 303 n. 9; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 303, n. 4; DTF 132 IV 20

consid. 4.2).

“Innocente” ai sensi dell’art. 303 CP è la persona che non ha commesso l’atto

penalmente perseguito. È tale anche la persona nei cui confronti è stata

emanata una sentenza di assoluzione passata in giudicato o il cui procedimento

penale è sfociato in una decisione di archiviazione (decreto d’abbandono o di

non luogo a procedere). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

infatti, una decisione anteriore in punto alla colpevolezza del denunciato è di

principio (ad eccezione dell’esistenza di un motivo di revisione o, nel caso di

un decreto di non luogo a procedere, di nuovi e importanti mezzi di prova) vincolante

per il giudice chiamato a pronunciarsi sull’esistenza del reato di denuncia

mendace, ritenuto che la sicurezza del diritto impone che tale decisione non

possa più essere messa in discussione in procedimenti successivi (cfr.

Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 367 e seg.; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art.

303, n. 11-13; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 13 e segg.; DTF

136 IV 170 consid. 2.1; 72 IV 74 consid. 1; STF 6P.196/2006 del 4 dicembre 2006,

consid. 7.2 in cui viene precisato che il giudice può tuttavia nuovamente

determinarsi sulla colpevolezza del denunciato se il procedimento a suo carico

era stato archiviato solo per motivi di opportunità o in applicazione dell’art.

54 CP). Questa soluzione non compromette in alcun modo gli interessi del

denunciante che può sempre invocare la propria buona fede (DTF 72 IV 74 consid.

1; STF 6B_600/2010 del 26 novembre 2010, consid. 2.2.; STF 6P.196/2006 del 4

dicembre 2006, consid. 7.2). Il reato di cui all’art. 303 cifra 1 cpv. 1 CP è

realizzato già con l’inoltro all’autorità della falsa denuncia,

indipendentemente dall’effettivo avvio o meno di un’inchiesta penale nei

confronti del denunciato (cfr. Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 370 e seg.;

Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 7; Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad. art. 303 n. 9).

Dal profilo

soggettivo, il reato di denuncia mendace presuppone intenzionalità. Il

denunciante, oltre ad essere a conoscenza della punibilità, dal profilo penale,

dei fatti da lui addebitati al denunciato, deve sapere che l’accusa da lui

formulata è falsa: poco importa se questa consapevolezza di falsità verte sulla

commissione del reato in quanto tale o sull’identità dell’autore del reato, o

su entrambi. Il dolo eventuale non è sufficiente (Corboz, op. cit., ad art.

303, n. 17; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 27; Stratenwerth/Bommer,

op. cit., § 53 n. 20; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 370 e seg.; DTF 136 IV

170, consid. 2.1; DTF 76 IV 243; STF 6B_420/2012 del 22 ottobre 2012,

consid.8.2).

L’autore deve inoltre agire con l’intento (Absicht) di provocare contro

la persona denunciata un procedimento penale. Egli deve dunque volere - o

perlomeno accettare l’eventualità (cosiddetta Eventualabsicht) - che la

sua denuncia comporti, a carico della persona contro cui è diretta, l’avvio di

un’inchiesta penale (Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17; Stratenwerth/Bommer,

op. cit., § 53 n. 21; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 371; DTF 80 IV 117). Non

è al riguardo sufficiente che il denunciante agisca nel mero intento di

favorire il prosieguo di un procedimento penale già pendente (cfr. DTF 111 IV

159 consid. 2a; 102 IV 107 consid. 3; STF 6S.162/2000 del 20

dicembre 2000, consid. 4a; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17;

Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 30).

12. Nella fattispecie, dal

punto di vista oggettivo, tutti gli elementi del reato sono da ritenersi

realizzati, senza necessità particolari di approfondimento. In effetti, da un

lato AP 1 ha denunciato __________ per il reato di lesioni gravi,

subordinatamente semplici, costituendosi nel contempo accusatore privato, sia

in occasione del suo primo verbale, del 20 dicembre 2012, che, in maniera più

chiara, con l’allegato scritto del giorno seguente. Egli ha, poi, sostanziato

questa sua querela con una descrizione fallace dei fatti, dichiarando di essere

stato investito dall’auto guidata dalla donna, laddove in realtà è stato lui ad

andare a cozzare contro la fiancata della stessa, senza che la querelata

potesse fare nulla per evitare l’impatto.

Dall’altro

lato, vi è un decreto di non luogo a procedere (NLP 669/2013 del 28 febbraio

2013), confermato integralmente dalla decisione della CRP del 12 agosto 2013 -

Considerandi

emanata su ricorso interposto contro di esso dal qui imputato inc. 60.2013.79)

- che attesta, con accertamenti fattuali dettagliati e concludenti, che la

dinamica dell’incidente è diametralmente opposta a quella descritta dal qui

appellante e che __________ non ha colpe in relazione all’incidente ed alle

lesioni subite da AP 1.

Come

visto, i fatti accertati con una sentenza passata in giudicato e la relativa

decisione di non colpevolezza sono, di principio, vincolanti per il giudice

chiamato a pronunciarsi sull’accusa di denuncia mendace, a meno che non vi

siano i presupposti per una revisione, rispettivamente che il caso sia stato

archiviato per motivi di opportunità o in applicazione dell’art. 54 CP (STF

6P.196/2006 del 4 dicembre 2006, consid. 7.2).

13.

Nonostante la difesa

abbia dichiarato esplicitamente di non mettere in discussione la realizzazione

oggettiva del reato, per poter sostanziare la sua pretesa di riconoscimento

della buona fede, ha tentato, comunque sia, di rivedere gli eventi e di

dimostrare che le cose, se non si sono svolte diversamente da quanto stabilito

dalla CRP, sono per lo meno apparse all’occhio del prevenuto diverse, al punto

che egli era legittimato a pensare di essere stato volontariamente investito

dall’ex compagna.

Le argomentazioni

proposte sono certamente sagaci, ma risultano tuttavia, ad un’analisi

approfondita, inefficaci.

Contrariamente

a quanto sostiene il prevenuto, la realtà giudiziaria ritenuta da chi ha deciso

sul non luogo a procedere, è identica a quella che può essere appurata in

questa sede, con le conseguenti ripercussioni su ciò che si deve concludere

sapesse (o che non poteva non sapere) AP 1 quando ha sporto la denuncia. In

effetti, anche rimettendo in discussione tutta la vicenda come chiesto dall’appellante,

la scrivente Corte, non può che condividere appieno le conclusioni del

procuratore pubblico, della CRP e del Pretore penale: le lesioni subite da AP 1

sono state provocate dal suo agire sconsiderato, irresponsabile ed inutilmente

autolesionista, che ha trovato spiegazione nella sua incapacità di gestire la

delusione d’amore susseguente al fallimento della sua relazione sentimentale

con __________.

La

tesi avanzata dal prevenuto, secondo la quale la donna, nel tentativo di

evitarlo - dopo averlo visto farle il cenno di fermarsi con le mani una volta

ripartita dopo aver lasciato passare i pedoni - l’avrebbe involontariamente

colpito con la parte sinistra della vettura, scartando verso sinistra, è

irrealistica e sconfessata dalle risultanze d’inchiesta. In particolare, dal

chiaro segno sulla fiancata dell’auto (posizionato in mezzo al parafango

sinistro, inteso come parte della carrozzeria che sovrasta la ruota anteriore,

e con una forma allungata come quella che si può ottenere con un colpo con il

ginocchio), piuttosto profondo e non cagionabile con un semplice “scarto a

sinistra”, dalla posizione finale di AP 1 - da lui stesso ammessa, cioè a

destra del veicolo - raggiungibile solo con una buona velocità di marcia del

pedone, e dalle dichiarazioni dei testi.

Per

provocare un danno come quello riscontrato e per passare da una parte all’altra

dell’automobile, ci vuole una forza con una direzione perpendicolare a quella

di marcia del veicolo. E’ evidente che se la Porsche non fosse stata in

movimento, le chances che un incidente del genere si sarebbe potuto verificare

sarebbero state irrisorie, ma è altrettanto evidente che essa non avrebbe

potuto, nemmeno con uno stuntman alla guida, danneggiarsi in quel modo

investendo un pedone. Già le leggi della fisica e quelle della meccanica

automobilistica (con i limiti dello sterzo, che non consentono al veicolo in

questione di spostarsi perpendicolarmente) escludono, da sole, l’argomentazione

difensiva.

Nel

caso che ci occupa, poi, non va dimenticato che AP 1, il 20 dicembre 2012 (AI

8, pag. 3) ha esplicitamente dichiarato di essersi fermato su via delle Monache

e che improvvisamente l’auto ha accelerato e lo ha investito. Si tratta di una

versione dei fatti ben precisa e molto diversa da quella che la difesa ora

richiama e addita come frutto di malinteso. Versione, quest’ultima, che appare

essere piuttosto frutto di un’elaborata strategia processuale (certamente fine,

seppur infruttosa nel suo esito) tendente ad alleggerire la propria posizione

penale.

Questa

Corte quindi, oltre a dare per assodato che, dal punto di vista oggettivo, il

reato è realizzato, non può che accertare che i fatti si sono svolti così come

stabilito in prima sede e da tutte le istanze che si sono chinate sulla vicenda.

14.

Ciò posto, essendo

l’infrazione punibile solo se commessa con dolo diretto circa l’innocenza della

persona denunciata, è necessario chinarsi sulla questione a sapere se AP 1, al

momento della querela, sapeva che __________ era innocente.

Sulla scorta

dell’accertata dinamica del sinistro, è impensabile che AP 1 non abbia saputo

che non è stata l’automobile ad investirlo, ma lui ad andarvi a sbattere e che,

quindi, la causa primaria, se non esclusiva, delle sue lesioni è stato il suo

comportamento. Nessuno che si fionda proditoriamente e direttamente in strada

senza lasciare alcuna possibilità all’automobilista di reagire, può pensare che

la colpa per essere andato a sbattere contro il lato della macchina sia di

questi.

Il fatto che i due

occupanti della Porsche non si siano fermati subito a prestare soccorso

all’imputato, non porta acqua al mulino di quest’ultimo. In effetti, il

comportamento di __________ e __________ dopo che il prevenuto ha cozzato

contro la vettura in una maniera del tutto sconsiderata, nulla ha a che vedere

con le modalità con le quali egli si è ferito: chiare e di certo non

fraintendibili.

In effetti la questione a

sapere se il fatto che due ragazzi si siano allontanati senza verificare lo

stato di salute del giovane, sia stato o meno conforme ai loro doveri, non

influenza la percezione di quest’ultimo circa quanto avvenuto e la sua

valutazione delle colpe nell’investimento. A tal proposito non va dimenticato

come il PP e la CRP non lo abbiano neppure ritenuto illecito, essendo più che

comprensibile che un comportamento folle come quello palesato da AP 1 in quei

frangenti, possa averli inizialmente spaventati e indotti ad allontanarsi.

Irrilevante,

a tal proposito, è pure sapere se essi hanno mentito o meno in merito

all’intenzione di tornare sul posto (invero di primo acchito poco verosimile),

poiché la loro scarsa credibilità su questo punto, nulla muterebbe a quella

sullo svolgimento dei fatti principali, confermato come detto dai riscontri

istruttori e dagli accertamenti oggettivi.

Non è, di conseguenza,

seguibile la tesi per la quale, vista la loro “fuga”, l’appellante era

legittimato a credere che __________ fosse colpevole. Egli ha sempre saputo

come e perché si è ferito. Non è pensabile che un atteggiamento, fors’anche

errato (almeno dal suo punto di vista), della ragazza e del suo amico possa

averlo indotto, in tutta buona fede, a travisare gli eventi ed a pensare di

essere stato volontariamente travolto.

Non avendo nemmeno mai

paventato l’ipotesi di un’amnesia, si può senza timore di smentita considerare

che egli ha sempre ricordato perfettamente tutte le fasi del sinistro, per cui

è corretto concludere che egli ha saputo sin dal primo momento di non essere

stato investito dall’auto ma di averne urtato la fiancata correndo,

volontariamente o per inavvertenza che sia stato.

Questa sua coscienza non

può essere stata scalfita neppure dalle, asserite, menzogne che il difensore ha

cercato abilmente di far emergere nelle deposizioni di __________ e __________.

In realtà, anche volendo ammettere, ragionando per ipotesi, che essi abbiano

raccontato bugie nel corso della procedura - cosa che questa Corte, come chi

l’ha preceduta, non reputa essere avvenuta, risultando i due giovani

sostanzialmente credibili, a parte sulla questione della volontà di ritornare

effettivamente sul posto dell’incidente e di aver spontaneamente avvertito la

polizia (sulle quali vi possono essere dei dubbi) - non è possibile pensare che

questo lo abbia portato ad interpretare gli eventi diversamente dalla realtà.

Tra l’altro, quasi tutte le incongruenze sollevate dal prevenuto, concernono

giustificazioni addotte dalla ragazza e dall’allora compagno per dare un senso

al loro allontanamento dopo l’impatto. Non quindi relative alla dinamica

dell’impatto con l’automobile e della caduta al suolo.

Inoltre,

al momento della denuncia i due giovani erano stati sentiti solo una volta, e

il secondo interrogatorio è stato effettuato ben 10 mesi dopo, per cui quando

ha commesso il reato non vi era neppure stata la possibilità di notare incertezze

nelle testimonianze.

Per

tacere del fatto che la denuncia è stata fatta per il tramite del suo

patrocinatore di quel tempo, sicché l’appellante ha avuto tutto il tempo di

ragionare su quanto stava facendo e, con ogni evidenza, di discuterne con un avvocato.

Cosa che costituisce in indizio in più contro la sua “buona fede”.

15.

L’intenzione di

perseguire ingiustamente l’ex fidanzata è confermata dall’atteggiamento assunto

nel corso di tutta l’istruttoria dall’accusato. In effetti, egli non ha modificato

la sua versione menzognera dei fatti nemmeno nella fase avanzata delle

indagini. Neppure dopo aver preso atto dei danni alla vettura, che

contraddicevano chiaramente la sua tesi, e nemmeno dopo aver sentito i

contenuti delle deposizioni degli accusatori privati, rispettivamente dei

testi. Solo all’ultimo momento ha smussato le sue posizioni giungendo ad

affermare “è verosimile che mi sono sbagliato” (MP 5 settembre 2014, AI

20, pag. 4), dopo aver preso atto che la sua illustrazione dei fatti non era credibile

e non è stata creduta.

In

questo modo, quindi, oltre ad aver denunciato calunniosamente l’accusatrice

privata, non si è ravveduto manco quando aveva tutti gli elementi a

disposizione per essere convinto della falsità delle sue allegazioni (in questo

senso DTF 102 IV 103).

Il

fatto che il non luogo a procedere e la sentenza della CRP siano posteriori al

momento di commissione del reato, è, come detto, irrilevante. In effetti, la

formalizzazione giuridica dell’innocenza della denunciata/querelata nulla muta

a quanto l’autore dell’infrazione sapeva sin dal primo istante.

AP

1.

ha dunque agito per dolo diretto.

Essendo

anche i presupposti soggettivi dell’art. 303 CP realizzati, la condanna per

denuncia mendace decretata in prima sede deve essere integralmente confermata.

L’appello è di conseguenza respinto.

la pena

16.

Per quanto attiene

alla commisurazione della sanzione, non oggetto di specifica contestazione,

appare corretto omologare la pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere inflitta

in prima sede, apparendo adeguata alla colpa e ossequiosa dei principi sanciti

dall’art. 47 CP.

In merito alla

quantificazione delle aliquote, fissata dal primo giudice in fr. 30.-, per

complessivi fr. 300.-, in ossequio al vincolo del divieto della reformatio in

peius, non si può qui far altro che mantenere questo importo. In questa sede

non ci si può esimere dal sollevare più che un dubbio sulla questione,

considerato che, nonostante non abbia alcuna entrata da attività lavorativa, AP

1.

è proprietario di almeno 24 appartamenti in zona pregiata, cosa che, persino

con una stima per difetto, gli garantisce entrate considerevoli. Il fatto che

egli abbia dichiarato di non ricevere direttamente gli affitti perché gli

immobili sono amministrati dal padre, costituisce una questione interna a loro

due, che non ha alcun rilievo per la fissazione dell’ammontare dell’aliquota.

L’aliquota avrebbe dovuto essere molto, ma molto, superiore ai fr. 30.-

stabiliti dal giudice con un’ingiustificata clemenza, contraria allo scopo

delle relative norme, che rendono per il condannato la sanzione risibile.

Confermata è, pure, la

sospensione condizionale della pena pecuniaria per un periodo di prova di 2

anni.

indennità ex art. 429 CPP

17.

Tenuto

conto della sua condanna, l’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP, presentata

da AP 1 per un importo di fr. 43'332.- (inc. 17.2016.113), va, necessariamente,

respinta.

tasse

e spese

18.

È

integralmente ratificata anche l’attribuzione di tasse, spese e indennità

decisa in prima sede (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP), mentre per quanto

riguarda la procedura d’appello le tasse e le spese giudiziarie sono poste a

carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 6, 10, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398

e segg., 406, 429 CPP,

303

cifra 1 CP;

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello è

respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di denuncia mendace

per

avere, a Camorino e Locarno, il 20 e il 21 novembre 2012, denunciato

all’autorità __________, che sapeva essere innocente,

e

meglio per avere dichiarato nel verbale di polizia 20 novembre 2012 e il giorno

successivo per il tramite del proprio patrocinatore, che __________, il 21

ottobre 2012, lo aveva investito con l’autovettura provocandogli lesioni intenzionali

gravi, subordinatamente semplici, quando in realtà era stato lui ad urtare

intenzionalmente tale veicolo;

1.2. AP

1 è condannato alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.-

cadauna, per un totale di fr. 300.- (trecento).

1.3. L’esecuzione della

pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

1.4. È confermata

l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado così come decisa in prima

sede.

2. L’istanza di

indennizzo ex art. 429 CPP presentata da AP 1 è respinta.

3. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'700.-

sono posti a carico di AP 1.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.