17.2016.11
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2 aprile 2016Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.11
Locarno
2 aprile 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Giovanni Celio e Francesca Lepori Colombo
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
sedente, nell’ambito del procedimento penale condotto dal
Ministero pubblico, per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio
del 18 dicembre 2015 da
AP 1
rappr. dall'
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 17 dicembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 21 gennaio 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 10 febbraio 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto che A. Con decreto d’accusa 9 febbraio
2015, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
1. guida in stato di inattitudine, per aver
condotto l’autovettura Audi targata __________ essendo in stato di spossatezza;
2. infrazione alle norme della circolazione per
avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, scientemente omesso di
ottemperare ad un segnale impartitogli con una pila di segnalazione da un
agente della polizia comunale, costringendo così gli agenti preposti al posto
di blocco a spostarsi dalla carreggiata per evitare di essere investiti,
dandosi invece alla fuga a velocità sostenuta dopo aver urtato un segnale di
polizia (triopan 1.30);
Fatti
avvenuti a Lugano l’11.11.2014.
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - di 45 aliquote
giornaliere di fr. 100.- ciascuna (per complessivi fr. 4’500.-), alla multa di
fr. 700.- e al pagamento di tasse e spese di giustizia.
B. A seguito della
tempestiva opposizione di AP 1, con sentenza 17 dicembre 2015 (intimata il 21
gennaio 2016), il giudice della Pretura penale ha confermato le imputazioni e
le proposte di pena di cui al DA, ad eccezione del periodo di prova, che è
stato ridotto da tre a due anni. Il pretore ha, inoltre, condannato l’imputato
al pagamento della tassa e delle spese giudiziarie di fr. 1’050.-.
C. Contro la sentenza
del giudice della Pretura penale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler
interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della
pronuncia, ha confermato tale sua volontà con dichiarazione 10 febbraio 2016 in
cui ha precisato di impugnare l’intera sentenza, postulando il suo
proscioglimento e protestando tasse, spese e ripetibili (III).
esperito
il 29 marzo 2016 il pubblico dibattimento durante
il quale l’appellante ha chiesto il suo proscioglimento e il risarcimento delle
spese legali e di trasferta sostenute.
Considerandi
in diritto
L’accusato
1.
AP 1 è nato il __________
a __________, in provincia di __________.
Nel 1976 ha sposato __________ - da cui si è, poi, separato nel
2010.
- e dal matrimonio sono nate due figlie (__________, il __________ e __________,
__________).
Di formazione perito industriale, attualmente è responsabile dello
stabilimento d’ingegneria farmaceutica e della divisione ingegneria e licenze
presso la __________ di __________, attività per cui, stando alle sue
dichiarazioni, fattura annualmente alla __________ prestazioni per circa fr.
195'000.- (verb. dib. d’appello, pag. 2). Inoltre, AP 1 percepisce uno stipendio
mensile pari a fr. 4'850.- per tredici mensilità dalla __________ (società di
cui è socio e gerente). A questa entrata si aggiunge quella - che non è stata
quantificata - che AP 1 trae dall’immobile sito in via __________ a __________ di
cui è proprietario (verb. dib. d’appello, pag. 2).
AP
1.
è incensurato (AI 3).
Accertamento dei fatti
2.
La sera dell’11
novembre 2014 la polizia comunale di Lugano ha predisposto un posto di blocco
per controllare i veicoli di passaggio poco dopo l’uscita autostradale di
Lugano Sud (direzione sud - nord), più precisamente sul tratto di
semiautostrada che porta verso la città. Come si legge nel rapporto di polizia,
il blocco era così composto:
- 2
veicoli di Polizia con luci blu accese, posizionati in modo trasversale onde
sbarrare la corsia di destra e delineare una zona di lavoro;
- 3 agenti con pettorina lemon
preposti alla sicurezza;
- 1
agente con pettorina lemon e torcia con luce gialla accesa preposto al
fermo dei veicoli (rapporto di polizia del 02.12.2014, AI 1).
Quella stessa sera AP 1 percorreva l’autostrada A2 in direzione
nord e, poco dopo la mezzanotte, imboccava l’uscita autostradale di Lugano Sud
per rientrare al suo domicilio. Giunto all’altezza del posto di blocco, egli
non si fermava e lo oltrepassava sulla carreggiata di sinistra. Due degli
agenti presenti si lanciavano allora al suo inseguimento a bordo
dell’autovettura di servizio con fari blu e segnali bitonali accesi (rapporto
di servizio dell’11.11.2014, AI 1).
L’autovettura di AP 1 si è fermata 400 metri dopo il posto di
blocco.
A quel momento i due poliziotti, armi di ordinanza alla mano (un
MP5 e una pistola), intimavano a AP 1 di scendere dal veicolo con le mani
alzate (“libere”), lo ammanettavano al suolo, controllavano il veicolo (senza
che dal controllo emergesse nulla di sospetto) e procedevano alla sua
identificazione. Sia la prova etilometrica che il controllo nel sistema di
ricerca informatizzato della polizia (RIPOL) davano esito negativo (rapporto di
servizio 11.11.2014, allegato al rapporto di polizia del 02.12.2014, AI 1, pag.
2).
Alla 1.30 AP 1 veniva preso in consegna dagli agenti della polizia
cantonale per essere interrogato sull’accaduto (protocollo passaggio consegne,
allegato al rapporto di polizia 02.12.2014, AI 1).
3.
Ritenuto come AP 1
sostenga che il posto di blocco non era visibile, si tratta innanzitutto
di accertare se esso fosse o meno segnalato da un cartello triopan.
a. Gli agenti della
polizia comunale hanno, fin dal principio sostenuto di aver posizionato il
cartello, dotato di luce di segnalazione, 150 metri prima del posto di blocco
(rapporto di servizio, AI 1, pag. 1).
b. AP 1, da parte sua,
ha dapprima detto di non aver notato il cartello (PS 11.11.2014, allegato al
rapporto di polizia del 02.12.2014, AI 1, pagg. 3-4) e poi ha sostenuto, a
titolo principale, che sulla strada non c’era nessun cartello (verbale di
interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. primo grado, pagg. 1-2; verb.
dib. d’appello, pag. 2) e, a titolo subordinato, che, se c’era, il cartello non
era provvisto di luce ad intermittenza (cfr. arringa difensiva, allegata al
verb. dib. primo grado e al verb. dib. d’appello).
c. Questa Corte non ha
motivo di dubitare della veridicità delle dichiarazioni degli agenti di polizia
presenti in loco, riportate nel rapporto di servizio dell’11.11.2014.
c.1. Da un lato, perché
esse sono state confermate, al dibattimento d’appello, dall’agente __________
che, sentito come teste, ha dichiarato di essere certo sia della presenza del
triopan sia dell’applicazione, su di esso, della lampada che emetteva luce
lampeggiante:
“ (…) prima del primo veicolo avevamo
posato il triopan. Sono sicuro che sopra il triopan era applicata la luce
lampeggiante. Sono sicuro di questo perché era notte. (…) Sono sicurissimo del
triopan e della lampada applicata sopra accesa ad intermittenza” (verb. dib.
d’appello, pag. 4)
Irrilevante - poiché si tratta di un’imprecisione evidentemente
attribuibile al tempo trascorso - il fatto che, in aula, __________ ha detto
che il cartello triopan era stato posato a 100 metri dal posto di blocco e non
a 150 metri come si legge nel rapporto.
Del resto, trovandosi il posto di blocco su un’autostrada /
semiautostrada (cfr. rapporto della polizia cantonale 02.12.2014, AI 1, pag.
1), la distanza di 100 metri sarebbe in ogni caso conforme alle prescrizioni (art.
3.
cpv. 3 lett. c OSStr).
c.2. D’altro lato, il
contenuto del rapporto di polizia è supportato dagli elementi oggettivi in
atti. Vi è, infatti, allegata al rapporto di servizio, una fotografia scattata
sul luogo dei fatti che ritrae in primo piano un segnale triopan danneggiato -
a dimostrazione, dunque, che il cartello c’era - e che, sullo sfondo, lascia
intravvedere la sagoma di quella che altro non può essere che una lampada ad
intermittenza (cfr. AI 1).
Contrariamente a quanto pretende l’appellante, il fatto che sotto
la dicitura “danni a terzi” nel rapporto della polizia cantonale sia stato
indicato genericamente il triopan di polizia, senza menzionare espressamente
anche la lampada (AI 1), non muta questa conclusione. Non si tratta, infatti,
della richiesta di risarcimento presentata dalla parte lesa (polizia comunale
di Lugano), ma unicamente di un’indicazione approssimativa e non vincolante
inserita dalla polizia cantonale nel suo rapporto e che, in quanto tale, non
prova alcunché.
c.3. Infine, il rapporto di
polizia - laddove certifica della presenza del cartello triopan e della luce
lampeggiante - è supportato dal normale andamento delle cose e dall’esperienza
della vita. Non è, infatti, ipotizzabile che un posto di blocco - specie se
approntato di notte - non venga adeguatamente segnalato: non ha, infatti, da
essere argomentato per spiegare come soltanto degli agenti totalmente
irresponsabili e noncuranti, non solo delle prescrizioni e dell’incolumità
degli utenti della strada, ma anche totalmente noncuranti della loro sorte
possano omettere di segnalare adeguatamente un posto di blocco. È, infatti, la
loro incolumità fisica ad essere, per prima, messa in pericolo quando il blocco
non è rispettato.
d. Posto che, quella
sera, il posto di blocco era stato adeguatamente segnalato tramite cartello
triopan con luce lampeggiante, non vi sono dubbi che lo fosse anche nel momento
in cui AP 1 è giunto sul posto poco dopo la mezzanotte. La tesi difensiva
secondo cui, se presente, il triopan era già stato urtato e danneggiato da
altre vetture transitate in precedenza non può, infatti, essere condivisa
perché, di nuovo, non vi è motivo di scostarsi da quanto riportato nei rapporti
di polizia e confermato dal teste __________ al dibattimento d’appello:
“ a domanda della Presidente rispondo
che, all’arrivo del signor AP 1, noi stavamo lavorando con il posto di blocco
da circa mezz’ora. Fin lì non abbiamo avuto nessun problema. Tutti i veicoli si
sono fermati. Il triopan è sempre stato, sino all’arrivo della vettura guidata
dal signor AP 1, lì dove l’avevamo posato. Preciso sempre con la lampada ad
intermittenza funzionante “ (verb. dib. d’appello, pag. 5).
Gli agenti sul posto, e in particolare l’agente che era preposto
al fermo dei veicoli e che aveva, pertanto, lo sguardo rivolto alla strada,
avrebbero forzatamente notato se il cartello fosse stato urtato in precedenza
da altri veicoli e non fosse stato al suo posto sulla carreggiata al momento in
cui la vettura di AP 1 si è avvicinata al posto di blocco. Infatti, anche se
era buio, la configurazione della strada in quel punto garantiva la visuale sul
cartello dotato di una luce ad intermittenza (cfr. ricostruzione della
posizione del cartello triopan e del blocco di polizia allegata al rapporto di
servizio, AI 1).
e. Questa Corte
accerta, dunque, che, quando AP 1 ha imboccato l’uscita di Lugano Sud, sulla
carreggiata c’era un cartello triopan (con la scritta “polizia”, cfr.
fotografie allegate al rapporto di servizio, AI 1) dotato di luce lampeggiante
che segnalava la presenza, un centinaio di metri più avanti, del posto di
blocco composto da due vetture della polizia con luci blu accese e da quattro
agenti fermi sulla corsia destra della carreggiata.
4.
Secondo la versione
degli agenti di polizia, vedendo il veicolo sopraggiungere a velocità elevata
senza apparente intenzione di decelerare, l’agente preposto al fermo dei
veicoli ha indicato a AP 1 di rallentare con l’apposita pila di segnalazione.
Come emerge dal rapporto di polizia, si trattava dell’agente __________
che - come spiegato da __________ al dibattimento d’appello - aveva appena
sostituito al posto di “vedetta” l’agente __________, in quel momento occupato
a controllare un veicolo appena fermato (verb. dib. d’appello, pag. 5). L’imputato
non ha, però, reagito al segnale e ha continuato la sua corsa, andando a
collidere con il cartello triopan posto sulla strada (rapporto di servizio, AI
1, pag. 1; verb. dib. d’appello, pag. 5).
La versione di AP 1 è diversa.
Innanzitutto, egli sostiene che sarebbe stato per lui impossibile
vedere la segnalazione manuale dell’agente, ritenuto che è stata data quando
egli si trovava ad una distanza di 250/300 metri dall’agente e, dunque, a una
distanza che, a causa della pioggia e della configurazione della strada, gli
impediva la visuale. Ma non solo. AP 1 ha, pure, escluso di aver colliso con il
cartello triopan (verbale di
interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. primo grado, pagg. 1-2,
verb. dib. d’appello, pag. 2).
Per questa Corte, la versione degli agenti di polizia -
disinteressata, lineare e ribadita in aula - è di nuovo preferibile a quella di
AP 1 che, avendo dimostrato di non essere credibile proprio sul fatto che il
posto di blocco fosse adeguatamente segnalato, e in particolare sulla presenza
del cartello triopan, nemmeno può esserlo quando nega sia di aver visto il
segnale datogli dall’agente, sia di aver colliso con il cartello stradale.
Le argomentazioni difensive non sono atte a mutare questa
conclusione.
Sulla pretesa impossibilità per AP 1 di scorgere la segnalazione luminosa
manuale, ci si limita ad osservare che, evidentemente, la segnalazione è stata
fatta dall’agente soltanto quando AP 1 è entrato nel suo campo visivo, ragion
per cui, a quel momento, egli era, a sua volta, forzatamente in grado di
scorgerla. Che ciò sia avvenuto 300, 250, 200 o 150 metri prima del posto di
blocco poco cambia. Determinante è che la segnalazione è stata fatta e che AP 1
avrebbe dovuto vederla e agire di conseguenza. Ciò che, invece, non ha fatto.
Nemmeno è possibile credere a AP 1 quando sostiene di non avere
urtato il triopan.
Non solo perché, come visto, sin lì gli agenti non avevano
registrato alcun problema. Ma, soprattutto, perché che AP 1 abbia, davvero,
urtato il segnale triopan è provato dalla testimonianza dell’agente __________
:
“ Quel che ricordo è che, poco prima
che arrivasse la vettura di AP 1, un collega ha gridato “attenzione,
attenzione”. Noi ci siamo buttati dall’altra parte. Non ho visto il triopan
volare perché ero girato di spalle, intento a fare la sicurezza del controllo
del veicolo fermato. Ho però sentito il botto che, dopo, ho capito essere stato
causato dal triopan colpito” (verb. dib. d’appello, pag. 5).
La costatazione da parte della polizia cantonale della mancanza di
danni “apparenti” sulla vettura di AP 1, non muta questo accertamento. Il
modello di autovettura su cui AP 1 viaggiava, (Audi A4 Allroad, rapporto di
polizia, AI 1, pag. 3) è, peraltro, caratterizzato da una carrozzeria rialzata
e da una protezione sottoscocca in acciaio sia anteriormente che posteriormente
(http://www.audi.ch/ch/brand/it/neuwagen/a4/a4aq/informieren/design/exterieur.html):
sono questi accorgimenti che hanno evidentemente protetto la carrozzeria
evitando che la collisione con il triopan - che è un cartello mobile,
pieghevole e pertanto sprovvisto di una struttura massiccia - la danneggiasse.
Di nessuna valenza probatoria al riguardo è, infine, la
dichiarazione 14 marzo 2016 prodotta da AP 1 al dibattimento d’appello (doc.
dib. d’appello 1) già solo per il fatto che la Carrozzeria __________ ha preso
in consegna e controllato la vettura di AP 1 soltanto l’8 febbraio 2016, e cioè
quasi due anni dopo i fatti oggetto del presente procedimento.
Questa Corte accerta pertanto che, giunto in prossimità del posto
di blocco, AP 1 - nonostante il cartello triopan dotato di segnale luminoso
posizionato sulla corsia destra prima del posto di blocco, la segnalazione con la
pila luminosa e le luci lampeggianti delle due vetture della polizia - non ha
rallentato ed ha colliso con il cartello, danneggiandolo.
5.
Questo accertamento
di fatto, da solo, dimostra come la tesi difensiva sia totalmente fuori luogo
poiché contraria alla realtà di fatti.
6.
Accertato che sia la
presenza del posto di blocco (segnalato dal cartello triopan con luce e reso
evidente dalle luci lampeggianti sulle due auto di polizia) sia il segnale
fatto manualmente dal poliziotto (che ha usato una pila di segnalazione) erano
oggettivamente evidenti (prova ne é che altri automobilisti hanno visto il
posto di blocco e si sono fermati, cfr. verb. dib. d’appello, pag. 5), è chiaro
che, se AP 1 non li ha visti, è perché ha omesso di prestare la dovuta
attenzione alla guida.
Secondo quanto imputato a AP 1 con il DA, questa mancanza di
attenzione è dovuta allo stato di spossatezza in cui egli si trovava quella
sera.
Al di là delle versioni via via sostenute da AP 1 (PS 11.11.2014,
allegato al rapporto di polizia del 02.12.2014, AI 1, pag. 4; verbale di
interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. primo grado, pagg. 1-2;
verb. dib. d’appello, pag. 2), la tesi accusatoria merita conferma poiché
sostenuta dalle dichiarazioni dello stesso imputato sul modo in cui egli ha
trascorso la giornata prima di mettersi alla guida della sua autovettura. Egli
ha, infatti, affermato non solo di aver lavorato tutto il giorno a __________,
ma di aver avuto una giornata lavorativa pesante (PS AP 1 11.11.2014, AI 1,
pag. 4), di avere, poi, fatto spinning per 1 ora in palestra a Mendrisio e di
avere, in seguito, guidato per 25-30 km per andare dalla sorella a __________
(CO). Lì ha trascorso la serata bevendo dell’acqua e mangiando unicamente una
pera per poi rimettersi alla guida e raggiungere, poco dopo la mezzanotte,
l’uscita di Lugano Sud (PS AP 1 11.11.2014, AI 1, pag. 3). In particolare, il
fatto di aver mangiato poco o nulla, nemmeno dopo aver praticato dello sport,
ha certamente contribuito - insieme all’ora tarda e alle cattive condizioni
metereologiche - a creare lo stato di spossatezza in cui egli si trovava quando
è giunto in prossimità del posto di blocco. Del resto, il fatto che AP 1 - non
solo immediatamente dopo i fatti, ma anche davanti agli agenti che lo hanno
interrogato due ore più tardi - ha ipotizzato, per giustificare il proprio
comportamento, un colpo di sonno, non fa che confermare, non solo che egli quella
sera si è messo alla guida in evidente stato di spossatezza, ma anche che egli
era consapevole di essere particolarmente stanco. Non fosse stato così,
l’ipotesi giustificativa sarebbe stata diversa.
Il panico provato da AP 1 confrontato con due agenti con le armi
spianate non basta - contrariamente a quanto egli pretende - a spiegare perché
egli ha proposto proprio quella giustificazione. E questo, a maggior ragione se
si pensa che egli ha proposto la stessa giustificazione agli agenti della
polizia cantonale che lo interrogavano almeno un paio d’ore dopo: se la causa
del suo mancato tempestivo avvistamento del blocco fosse stata un’altra, a quel
momento, smaltito il panico, AP 1 avrebbe dato una spiegazione diversa.
Infine, nemmeno il fatto che gli agenti della polizia cantonale,
al momento in cui l’hanno preso in custodia e interrogato, non hanno notato
segni di stanchezza e/o sonnolenza può avere una valenza probatoria
particolare. E’ cosa nota, infatti, che eventi acuti quali quelli vissuti da AP
1.
quella sera stimolano la produzione di adrenalina i cui effetti sono pure
noti.
Per questa Corte è, dunque, accertato che, a causa dello stato di
spossatezza in cui si trovava, AP 1 non ha scorto né il triopan di polizia, né
le luci blu delle auto di polizia né la segnalazione dell’agente preposto al
fermo dei veicoli, ha proseguito la sua corsa, travolto il triopan e si è
accorto del posto di blocco solo all’ultimo momento, appena in tempo per
infilarsi sulla corsia libera e superare il posto di blocco senza urtare le
vetture della polizia e investire gli agenti presenti sul posto, che sono
comunque stati costretti ad indietreggiare dalla loro posizione per mettersi al
sicuro.
Quanto accaduto in seguito - in particolare la questione a sapere se
AP 1, oltrepassato il blocco di polizia, si è fermato spontaneamente (come da
lui sostenuto e confermato da __________ in aula) o solo in seguito
all’intervento degli agenti che gli hanno bloccato la strada - può rimanere
indeciso: la questione è irrilevante poiché, a quel momento, i reati
prospettati all’imputato erano già consumati.
Per questo, l’indicazione del “darsi alla fuga a velocità
sostenuta” viene tolta dalla descrizione dei fatti costitutivi di reato.
Diritto
7.
a. Giusta l’art. 91 cpv. 2
lett. b LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore in stato di inattitudine alla
guida per altri motivi (oltre allo stato di ebrietà). Fra gli altri motivi
che causano un’inabilità alla guida vi è lo stato di spossatezza
(Bussy/Rusconi/Jeanneret, Code suisse de la circulation routière, Basilea 2015;
n. 2.2.4. ad art. 91; Jeanneret, Les dispositions pénales de la
LCR, Berna 2007, Berna 2007, n. 36 ad art. 91; Weissenberger, Kommentar
zum Strassenverkehrsgesetz, Zurigo/San Gallo 2011, n. 54 ad art. 91).
b. L’art. 90 cpv. 1
LCStr prevede che è punito con la multa chi contravviene alle norme della
circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del
Consiglio federale.
Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCStr, ciascuno, nella circolazione, deve
comportarsi in modo da non essere né di ostacolo né di pericolo per coloro che
usano la strada conformemente alle norme stabilite. Secondo l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare sia i segnali e le demarcazioni
stradali (fra cui il segnale “altri pericoli” collocato prima dei posti di
intercezione della polizia, art. 15 cpv. 2 OSStr), che le istruzioni della
polizia (cfr. Bussy/Rusconi/Jeanneret, Code suisse de la circulation routière,
Basilea 2015; n. 5.1. e segg. ad art. 27) e, a norma dell’art. 32 cpv. 1 LCStr,
deve sempre adattare la velocità alle circostanze, in particolare alle
peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada,
della circolazione e della visibilità.
c. Il reato di guida in
stato di inattitudine (art. 91 LCStr) può stare in concorso con quello di
infrazione alle norme della circolazione (art. 90 LCStr)
(Bussy/Rusconi/Jeanneret, op. cit., n. 6.2. ad art. 91; Jeanneret, op. cit., n.
144.
ad art. 91, Giger, Komm. SVG, Zurigo 2008, n. 40 ad art.
91; Weissenberger, op. cit., n.32 ad art. 91).
8.
In concreto non vi
sono dubbi che, mettendosi alla guida della sua autovettura dopo avere
trascorso la giornata nel modo descritto, AP 1 si è reso colpevole del reato di
guida in stato di inattitudine. Egli era, infatti, assolutamente consapevole di
essere particolarmente stanco a causa della pesante giornata lavorativa avuta,
del fatto che - pur dopo aver praticato dello sport - non aveva praticamente
mangiato nulla, dell’ora tarda e delle cattive condizioni stradali.
Altrettanto evidente è che egli si è reso colpevole del reato di
infrazione alle norme della circolazione, almeno per dolo eventuale (art. 90
cpv. 1, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr). Non occorre, infatti,
dilungarsi per spiegare che chiunque, nel predetto stato pisco-fisico, si mette
allo guida del proprio autoveicolo, si assume consapevolmente il rischio di non
essere in grado di prestare la dovuta attenzione alla strada e, perciò, di non
rispettare i segnali e le segnalazioni della polizia e di non riuscire a
frenare in tempo per potersi fermare, in sicurezza, ad un posto di blocco.
A titolo abbondanziale, si osserva che, nella misura in cui i
poliziotti sono stati costretti a spostarsi dalla strada per evitare di essere
investiti, la mancata osservanza da parte di AP 1 dei segnali a lui dati
costituisce un’infrazione grave alle norme della circolazione stradale
(Bussy/Rusconi/Jeanneret, op. cit., 4.8 ad art. 90; STF del 30.09.2014, inc.
6B_628/2014, consid. 1.5). E’ solo in applicazione del divieto della reformatio
in pejus, che viene confermata la condanna ex art 90 cpv. 1 LCStr (DTF 139 IV
282).
Commisurazione della pena
9.
La pena pecuniaria
di 45 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
2.
anni, e la multa di fr. 700.- decise dal primo giudice e, peraltro, non
oggetto di specifica contestazione, appaiono adeguate alla colpa
dell’appellante e vanno, pertanto, confermate.
L’ammontare dell’aliquota, fissato dal primo giudice in fr. 100.-
e pure rimasto incontestato, deve essere confermato soltanto in virtù del
principio del divieto della reformatio in pejus. La situazione finanziaria
dell’imputato, così come accertata al dibattimento d’appello, avrebbe infatti
imposto di stabilire un ammontare dell’aliquota superiore ai fr. 100.- decisi
in prima sede.
Risarcimenti, tasse e spese
10.
Visto l’esito
dell’appello, non entra in considerazione il risarcimento delle spese di
patrocinio e di trasferta preteso dall’imputato, a cui vanno invece accollate
sia le spese della procedura di primo grado, che quelle della procedura
d’appello (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).
Per questi
motivi,
visti gli
art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398
e segg. CPP,
26.
cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90 cpv. 1 e 91 cpv. 2 lett. b LCstr,
15.
cpv. 2 OSStr,
nonché
sulle spese l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara
e pronuncia:
1.
L’appello è
respinto.
Di conseguenza:
1.1
AP 1 è dichiarato
autore colpevole di:
1.1.1
guida in stato di inattitudine per avere condotto l’autovettura Audi
targata __________ essendo in stato di spossatezza;
1.1.2
infrazione alle
norme della circolazione, per avere, circolando nello stato psico-fisico
surriferito, scientemente omesso di osservare il cartello triopan e il segnale
luminoso dell’agente della polizia comunale (pila di segnalazione);
fatti
avvenuti a Lugano l’11.11.2014.
1.2
AP 1 è condannato:
1.2.1
alla pena pecuniaria di
45.
aliquote giornaliere di fr. 100.- cadauna, per un totale di fr. 4’500.-
(quattromilacinquecento);
1.2.2
alla multa di fr. 700.-
(settecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena
detentiva sostitutiva è fissata in giorni 7 (sette);
1.2.3
al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’050- (millecinquanta) per il
procedimento di primo grado.
2.
L’esecuzione della
pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
3.
Gli oneri processuali
d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico di AP 1.
4.
Intimazione a:
5.
Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.