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Decisione

17.2016.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 aprile 2016Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a Lugano l’11.11.2014.

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - di 45 aliquote

giornaliere di fr. 100.- ciascuna (per complessivi fr. 4’500.-), alla multa di

fr. 700.- e al pagamento di tasse e spese di giustizia.

B. A seguito della

tempestiva opposizione di AP 1, con sentenza 17 dicembre 2015 (intimata il 21

gennaio 2016), il giudice della Pretura penale ha confermato le imputazioni e

le proposte di pena di cui al DA, ad eccezione del periodo di prova, che è

stato ridotto da tre a due anni. Il pretore ha, inoltre, condannato l’imputato

al pagamento della tassa e delle spese giudiziarie di fr. 1’050.-.

C. Contro la sentenza

del giudice della Pretura penale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler

interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della

pronuncia, ha confermato tale sua volontà con dichiarazione 10 febbraio 2016 in

cui ha precisato di impugnare l’intera sentenza, postulando il suo

proscioglimento e protestando tasse, spese e ripetibili (III).

esperito

il 29 marzo 2016 il pubblico dibattimento durante

il quale l’appellante ha chiesto il suo proscioglimento e il risarcimento delle

spese legali e di trasferta sostenute.

Considerandi

in diritto

L’accusato

1.

AP 1 è nato il __________

a __________, in provincia di __________.

Nel 1976 ha sposato __________ - da cui si è, poi, separato nel

2010.

- e dal matrimonio sono nate due figlie (__________, il __________ e __________,

__________).

Di formazione perito industriale, attualmente è responsabile dello

stabilimento d’ingegneria farmaceutica e della divisione ingegneria e licenze

presso la __________ di __________, attività per cui, stando alle sue

dichiarazioni, fattura annualmente alla __________ prestazioni per circa fr.

195'000.- (verb. dib. d’appello, pag. 2). Inoltre, AP 1 percepisce uno stipendio

mensile pari a fr. 4'850.- per tredici mensilità dalla __________ (società di

cui è socio e gerente). A questa entrata si aggiunge quella - che non è stata

quantificata - che AP 1 trae dall’immobile sito in via __________ a __________ di

cui è proprietario (verb. dib. d’appello, pag. 2).

AP

1.

è incensurato (AI 3).

Accertamento dei fatti

2.

La sera dell’11

novembre 2014 la polizia comunale di Lugano ha predisposto un posto di blocco

per controllare i veicoli di passaggio poco dopo l’uscita autostradale di

Lugano Sud (direzione sud - nord), più precisamente sul tratto di

semiautostrada che porta verso la città. Come si legge nel rapporto di polizia,

il blocco era così composto:

- 2

veicoli di Polizia con luci blu accese, posizionati in modo trasversale onde

sbarrare la corsia di destra e delineare una zona di lavoro;

- 3 agenti con pettorina lemon

preposti alla sicurezza;

- 1

agente con pettorina lemon e torcia con luce gialla accesa preposto al

fermo dei veicoli (rapporto di polizia del 02.12.2014, AI 1).

Quella stessa sera AP 1 percorreva l’autostrada A2 in direzione

nord e, poco dopo la mezzanotte, imboccava l’uscita autostradale di Lugano Sud

per rientrare al suo domicilio. Giunto all’altezza del posto di blocco, egli

non si fermava e lo oltrepassava sulla carreggiata di sinistra. Due degli

agenti presenti si lanciavano allora al suo inseguimento a bordo

dell’autovettura di servizio con fari blu e segnali bitonali accesi (rapporto

di servizio dell’11.11.2014, AI 1).

L’autovettura di AP 1 si è fermata 400 metri dopo il posto di

blocco.

A quel momento i due poliziotti, armi di ordinanza alla mano (un

MP5 e una pistola), intimavano a AP 1 di scendere dal veicolo con le mani

alzate (“libere”), lo ammanettavano al suolo, controllavano il veicolo (senza

che dal controllo emergesse nulla di sospetto) e procedevano alla sua

identificazione. Sia la prova etilometrica che il controllo nel sistema di

ricerca informatizzato della polizia (RIPOL) davano esito negativo (rapporto di

servizio 11.11.2014, allegato al rapporto di polizia del 02.12.2014, AI 1, pag.

2).

Alla 1.30 AP 1 veniva preso in consegna dagli agenti della polizia

cantonale per essere interrogato sull’accaduto (protocollo passaggio consegne,

allegato al rapporto di polizia 02.12.2014, AI 1).

3.

Ritenuto come AP 1

sostenga che il posto di blocco non era visibile, si tratta innanzitutto

di accertare se esso fosse o meno segnalato da un cartello triopan.

a. Gli agenti della

polizia comunale hanno, fin dal principio sostenuto di aver posizionato il

cartello, dotato di luce di segnalazione, 150 metri prima del posto di blocco

(rapporto di servizio, AI 1, pag. 1).

b. AP 1, da parte sua,

ha dapprima detto di non aver notato il cartello (PS 11.11.2014, allegato al

rapporto di polizia del 02.12.2014, AI 1, pagg. 3-4) e poi ha sostenuto, a

titolo principale, che sulla strada non c’era nessun cartello (verbale di

interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. primo grado, pagg. 1-2; verb.

dib. d’appello, pag. 2) e, a titolo subordinato, che, se c’era, il cartello non

era provvisto di luce ad intermittenza (cfr. arringa difensiva, allegata al

verb. dib. primo grado e al verb. dib. d’appello).

c. Questa Corte non ha

motivo di dubitare della veridicità delle dichiarazioni degli agenti di polizia

presenti in loco, riportate nel rapporto di servizio dell’11.11.2014.

c.1. Da un lato, perché

esse sono state confermate, al dibattimento d’appello, dall’agente __________

che, sentito come teste, ha dichiarato di essere certo sia della presenza del

triopan sia dell’applicazione, su di esso, della lampada che emetteva luce

lampeggiante:

“ (…) prima del primo veicolo avevamo

posato il triopan. Sono sicuro che sopra il triopan era applicata la luce

lampeggiante. Sono sicuro di questo perché era notte. (…) Sono sicurissimo del

triopan e della lampada applicata sopra accesa ad intermittenza” (verb. dib.

d’appello, pag. 4)

Irrilevante - poiché si tratta di un’imprecisione evidentemente

attribuibile al tempo trascorso - il fatto che, in aula, __________ ha detto

che il cartello triopan era stato posato a 100 metri dal posto di blocco e non

a 150 metri come si legge nel rapporto.

Del resto, trovandosi il posto di blocco su un’autostrada /

semiautostrada (cfr. rapporto della polizia cantonale 02.12.2014, AI 1, pag.

1), la distanza di 100 metri sarebbe in ogni caso conforme alle prescrizioni (art.

3.

cpv. 3 lett. c OSStr).

c.2. D’altro lato, il

contenuto del rapporto di polizia è supportato dagli elementi oggettivi in

atti. Vi è, infatti, allegata al rapporto di servizio, una fotografia scattata

sul luogo dei fatti che ritrae in primo piano un segnale triopan danneggiato -

a dimostrazione, dunque, che il cartello c’era - e che, sullo sfondo, lascia

intravvedere la sagoma di quella che altro non può essere che una lampada ad

intermittenza (cfr. AI 1).

Contrariamente a quanto pretende l’appellante, il fatto che sotto

la dicitura “danni a terzi” nel rapporto della polizia cantonale sia stato

indicato genericamente il triopan di polizia, senza menzionare espressamente

anche la lampada (AI 1), non muta questa conclusione. Non si tratta, infatti,

della richiesta di risarcimento presentata dalla parte lesa (polizia comunale

di Lugano), ma unicamente di un’indicazione approssimativa e non vincolante

inserita dalla polizia cantonale nel suo rapporto e che, in quanto tale, non

prova alcunché.

c.3. Infine, il rapporto di

polizia - laddove certifica della presenza del cartello triopan e della luce

lampeggiante - è supportato dal normale andamento delle cose e dall’esperienza

della vita. Non è, infatti, ipotizzabile che un posto di blocco - specie se

approntato di notte - non venga adeguatamente segnalato: non ha, infatti, da

essere argomentato per spiegare come soltanto degli agenti totalmente

irresponsabili e noncuranti, non solo delle prescrizioni e dell’incolumità

degli utenti della strada, ma anche totalmente noncuranti della loro sorte

possano omettere di segnalare adeguatamente un posto di blocco. È, infatti, la

loro incolumità fisica ad essere, per prima, messa in pericolo quando il blocco

non è rispettato.

d. Posto che, quella

sera, il posto di blocco era stato adeguatamente segnalato tramite cartello

triopan con luce lampeggiante, non vi sono dubbi che lo fosse anche nel momento

in cui AP 1 è giunto sul posto poco dopo la mezzanotte. La tesi difensiva

secondo cui, se presente, il triopan era già stato urtato e danneggiato da

altre vetture transitate in precedenza non può, infatti, essere condivisa

perché, di nuovo, non vi è motivo di scostarsi da quanto riportato nei rapporti

di polizia e confermato dal teste __________ al dibattimento d’appello:

“ a domanda della Presidente rispondo

che, all’arrivo del signor AP 1, noi stavamo lavorando con il posto di blocco

da circa mezz’ora. Fin lì non abbiamo avuto nessun problema. Tutti i veicoli si

sono fermati. Il triopan è sempre stato, sino all’arrivo della vettura guidata

dal signor AP 1, lì dove l’avevamo posato. Preciso sempre con la lampada ad

intermittenza funzionante “ (verb. dib. d’appello, pag. 5).

Gli agenti sul posto, e in particolare l’agente che era preposto

al fermo dei veicoli e che aveva, pertanto, lo sguardo rivolto alla strada,

avrebbero forzatamente notato se il cartello fosse stato urtato in precedenza

da altri veicoli e non fosse stato al suo posto sulla carreggiata al momento in

cui la vettura di AP 1 si è avvicinata al posto di blocco. Infatti, anche se

era buio, la configurazione della strada in quel punto garantiva la visuale sul

cartello dotato di una luce ad intermittenza (cfr. ricostruzione della

posizione del cartello triopan e del blocco di polizia allegata al rapporto di

servizio, AI 1).

e. Questa Corte

accerta, dunque, che, quando AP 1 ha imboccato l’uscita di Lugano Sud, sulla

carreggiata c’era un cartello triopan (con la scritta “polizia”, cfr.

fotografie allegate al rapporto di servizio, AI 1) dotato di luce lampeggiante

che segnalava la presenza, un centinaio di metri più avanti, del posto di

blocco composto da due vetture della polizia con luci blu accese e da quattro

agenti fermi sulla corsia destra della carreggiata.

4.

Secondo la versione

degli agenti di polizia, vedendo il veicolo sopraggiungere a velocità elevata

senza apparente intenzione di decelerare, l’agente preposto al fermo dei

veicoli ha indicato a AP 1 di rallentare con l’apposita pila di segnalazione.

Come emerge dal rapporto di polizia, si trattava dell’agente __________

che - come spiegato da __________ al dibattimento d’appello - aveva appena

sostituito al posto di “vedetta” l’agente __________, in quel momento occupato

a controllare un veicolo appena fermato (verb. dib. d’appello, pag. 5). L’imputato

non ha, però, reagito al segnale e ha continuato la sua corsa, andando a

collidere con il cartello triopan posto sulla strada (rapporto di servizio, AI

1, pag. 1; verb. dib. d’appello, pag. 5).

La versione di AP 1 è diversa.

Innanzitutto, egli sostiene che sarebbe stato per lui impossibile

vedere la segnalazione manuale dell’agente, ritenuto che è stata data quando

egli si trovava ad una distanza di 250/300 metri dall’agente e, dunque, a una

distanza che, a causa della pioggia e della configurazione della strada, gli

impediva la visuale. Ma non solo. AP 1 ha, pure, escluso di aver colliso con il

cartello triopan (verbale di

interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. primo grado, pagg. 1-2,

verb. dib. d’appello, pag. 2).

Per questa Corte, la versione degli agenti di polizia -

disinteressata, lineare e ribadita in aula - è di nuovo preferibile a quella di

AP 1 che, avendo dimostrato di non essere credibile proprio sul fatto che il

posto di blocco fosse adeguatamente segnalato, e in particolare sulla presenza

del cartello triopan, nemmeno può esserlo quando nega sia di aver visto il

segnale datogli dall’agente, sia di aver colliso con il cartello stradale.

Le argomentazioni difensive non sono atte a mutare questa

conclusione.

Sulla pretesa impossibilità per AP 1 di scorgere la segnalazione luminosa

manuale, ci si limita ad osservare che, evidentemente, la segnalazione è stata

fatta dall’agente soltanto quando AP 1 è entrato nel suo campo visivo, ragion

per cui, a quel momento, egli era, a sua volta, forzatamente in grado di

scorgerla. Che ciò sia avvenuto 300, 250, 200 o 150 metri prima del posto di

blocco poco cambia. Determinante è che la segnalazione è stata fatta e che AP 1

avrebbe dovuto vederla e agire di conseguenza. Ciò che, invece, non ha fatto.

Nemmeno è possibile credere a AP 1 quando sostiene di non avere

urtato il triopan.

Non solo perché, come visto, sin lì gli agenti non avevano

registrato alcun problema. Ma, soprattutto, perché che AP 1 abbia, davvero,

urtato il segnale triopan è provato dalla testimonianza dell’agente __________

:

“ Quel che ricordo è che, poco prima

che arrivasse la vettura di AP 1, un collega ha gridato “attenzione,

attenzione”. Noi ci siamo buttati dall’altra parte. Non ho visto il triopan

volare perché ero girato di spalle, intento a fare la sicurezza del controllo

del veicolo fermato. Ho però sentito il botto che, dopo, ho capito essere stato

causato dal triopan colpito” (verb. dib. d’appello, pag. 5).

La costatazione da parte della polizia cantonale della mancanza di

danni “apparenti” sulla vettura di AP 1, non muta questo accertamento. Il

modello di autovettura su cui AP 1 viaggiava, (Audi A4 Allroad, rapporto di

polizia, AI 1, pag. 3) è, peraltro, caratterizzato da una carrozzeria rialzata

e da una protezione sottoscocca in acciaio sia anteriormente che posteriormente

(http://www.audi.ch/ch/brand/it/neuwagen/a4/a4aq/informieren/design/exterieur.html):

sono questi accorgimenti che hanno evidentemente protetto la carrozzeria

evitando che la collisione con il triopan - che è un cartello mobile,

pieghevole e pertanto sprovvisto di una struttura massiccia - la danneggiasse.

Di nessuna valenza probatoria al riguardo è, infine, la

dichiarazione 14 marzo 2016 prodotta da AP 1 al dibattimento d’appello (doc.

dib. d’appello 1) già solo per il fatto che la Carrozzeria __________ ha preso

in consegna e controllato la vettura di AP 1 soltanto l’8 febbraio 2016, e cioè

quasi due anni dopo i fatti oggetto del presente procedimento.

Questa Corte accerta pertanto che, giunto in prossimità del posto

di blocco, AP 1 - nonostante il cartello triopan dotato di segnale luminoso

posizionato sulla corsia destra prima del posto di blocco, la segnalazione con la

pila luminosa e le luci lampeggianti delle due vetture della polizia - non ha

rallentato ed ha colliso con il cartello, danneggiandolo.

5.

Questo accertamento

di fatto, da solo, dimostra come la tesi difensiva sia totalmente fuori luogo

poiché contraria alla realtà di fatti.

6.

Accertato che sia la

presenza del posto di blocco (segnalato dal cartello triopan con luce e reso

evidente dalle luci lampeggianti sulle due auto di polizia) sia il segnale

fatto manualmente dal poliziotto (che ha usato una pila di segnalazione) erano

oggettivamente evidenti (prova ne é che altri automobilisti hanno visto il

posto di blocco e si sono fermati, cfr. verb. dib. d’appello, pag. 5), è chiaro

che, se AP 1 non li ha visti, è perché ha omesso di prestare la dovuta

attenzione alla guida.

Secondo quanto imputato a AP 1 con il DA, questa mancanza di

attenzione è dovuta allo stato di spossatezza in cui egli si trovava quella

sera.

Al di là delle versioni via via sostenute da AP 1 (PS 11.11.2014,

allegato al rapporto di polizia del 02.12.2014, AI 1, pag. 4; verbale di

interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. primo grado, pagg. 1-2;

verb. dib. d’appello, pag. 2), la tesi accusatoria merita conferma poiché

sostenuta dalle dichiarazioni dello stesso imputato sul modo in cui egli ha

trascorso la giornata prima di mettersi alla guida della sua autovettura. Egli

ha, infatti, affermato non solo di aver lavorato tutto il giorno a __________,

ma di aver avuto una giornata lavorativa pesante (PS AP 1 11.11.2014, AI 1,

pag. 4), di avere, poi, fatto spinning per 1 ora in palestra a Mendrisio e di

avere, in seguito, guidato per 25-30 km per andare dalla sorella a __________

(CO). Lì ha trascorso la serata bevendo dell’acqua e mangiando unicamente una

pera per poi rimettersi alla guida e raggiungere, poco dopo la mezzanotte,

l’uscita di Lugano Sud (PS AP 1 11.11.2014, AI 1, pag. 3). In particolare, il

fatto di aver mangiato poco o nulla, nemmeno dopo aver praticato dello sport,

ha certamente contribuito - insieme all’ora tarda e alle cattive condizioni

metereologiche - a creare lo stato di spossatezza in cui egli si trovava quando

è giunto in prossimità del posto di blocco. Del resto, il fatto che AP 1 - non

solo immediatamente dopo i fatti, ma anche davanti agli agenti che lo hanno

interrogato due ore più tardi - ha ipotizzato, per giustificare il proprio

comportamento, un colpo di sonno, non fa che confermare, non solo che egli quella

sera si è messo alla guida in evidente stato di spossatezza, ma anche che egli

era consapevole di essere particolarmente stanco. Non fosse stato così,

l’ipotesi giustificativa sarebbe stata diversa.

Il panico provato da AP 1 confrontato con due agenti con le armi

spianate non basta - contrariamente a quanto egli pretende - a spiegare perché

egli ha proposto proprio quella giustificazione. E questo, a maggior ragione se

si pensa che egli ha proposto la stessa giustificazione agli agenti della

polizia cantonale che lo interrogavano almeno un paio d’ore dopo: se la causa

del suo mancato tempestivo avvistamento del blocco fosse stata un’altra, a quel

momento, smaltito il panico, AP 1 avrebbe dato una spiegazione diversa.

Infine, nemmeno il fatto che gli agenti della polizia cantonale,

al momento in cui l’hanno preso in custodia e interrogato, non hanno notato

segni di stanchezza e/o sonnolenza può avere una valenza probatoria

particolare. E’ cosa nota, infatti, che eventi acuti quali quelli vissuti da AP

1.

quella sera stimolano la produzione di adrenalina i cui effetti sono pure

noti.

Per questa Corte è, dunque, accertato che, a causa dello stato di

spossatezza in cui si trovava, AP 1 non ha scorto né il triopan di polizia, né

le luci blu delle auto di polizia né la segnalazione dell’agente preposto al

fermo dei veicoli, ha proseguito la sua corsa, travolto il triopan e si è

accorto del posto di blocco solo all’ultimo momento, appena in tempo per

infilarsi sulla corsia libera e superare il posto di blocco senza urtare le

vetture della polizia e investire gli agenti presenti sul posto, che sono

comunque stati costretti ad indietreggiare dalla loro posizione per mettersi al

sicuro.

Quanto accaduto in seguito - in particolare la questione a sapere se

AP 1, oltrepassato il blocco di polizia, si è fermato spontaneamente (come da

lui sostenuto e confermato da __________ in aula) o solo in seguito

all’intervento degli agenti che gli hanno bloccato la strada - può rimanere

indeciso: la questione è irrilevante poiché, a quel momento, i reati

prospettati all’imputato erano già consumati.

Per questo, l’indicazione del “darsi alla fuga a velocità

sostenuta” viene tolta dalla descrizione dei fatti costitutivi di reato.

Diritto

7.

a. Giusta l’art. 91 cpv. 2

lett. b LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore in stato di inattitudine alla

guida per altri motivi (oltre allo stato di ebrietà). Fra gli altri motivi

che causano un’inabilità alla guida vi è lo stato di spossatezza

(Bussy/Rusconi/Jeanneret, Code suisse de la circulation routière, Basilea 2015;

n. 2.2.4. ad art. 91; Jeanneret, Les dispositions pénales de la

LCR, Berna 2007, Berna 2007, n. 36 ad art. 91; Weissenberger, Kommentar

zum Strassenverkehrsgesetz, Zurigo/San Gallo 2011, n. 54 ad art. 91).

b. L’art. 90 cpv. 1

LCStr prevede che è punito con la multa chi contravviene alle norme della

circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del

Consiglio federale.

Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCStr, ciascuno, nella circolazione, deve

comportarsi in modo da non essere né di ostacolo né di pericolo per coloro che

usano la strada conformemente alle norme stabilite. Secondo l’art. 27 cpv. 1

LCStr l’utente della strada deve osservare sia i segnali e le demarcazioni

stradali (fra cui il segnale “altri pericoli” collocato prima dei posti di

intercezione della polizia, art. 15 cpv. 2 OSStr), che le istruzioni della

polizia (cfr. Bussy/Rusconi/Jeanneret, Code suisse de la circulation routière,

Basilea 2015; n. 5.1. e segg. ad art. 27) e, a norma dell’art. 32 cpv. 1 LCStr,

deve sempre adattare la velocità alle circostanze, in particolare alle

peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada,

della circolazione e della visibilità.

c. Il reato di guida in

stato di inattitudine (art. 91 LCStr) può stare in concorso con quello di

infrazione alle norme della circolazione (art. 90 LCStr)

(Bussy/Rusconi/Jeanneret, op. cit., n. 6.2. ad art. 91; Jeanneret, op. cit., n.

144.

ad art. 91, Giger, Komm. SVG, Zurigo 2008, n. 40 ad art.

91; Weissenberger, op. cit., n.32 ad art. 91).

8.

In concreto non vi

sono dubbi che, mettendosi alla guida della sua autovettura dopo avere

trascorso la giornata nel modo descritto, AP 1 si è reso colpevole del reato di

guida in stato di inattitudine. Egli era, infatti, assolutamente consapevole di

essere particolarmente stanco a causa della pesante giornata lavorativa avuta,

del fatto che - pur dopo aver praticato dello sport - non aveva praticamente

mangiato nulla, dell’ora tarda e delle cattive condizioni stradali.

Altrettanto evidente è che egli si è reso colpevole del reato di

infrazione alle norme della circolazione, almeno per dolo eventuale (art. 90

cpv. 1, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr). Non occorre, infatti,

dilungarsi per spiegare che chiunque, nel predetto stato pisco-fisico, si mette

allo guida del proprio autoveicolo, si assume consapevolmente il rischio di non

essere in grado di prestare la dovuta attenzione alla strada e, perciò, di non

rispettare i segnali e le segnalazioni della polizia e di non riuscire a

frenare in tempo per potersi fermare, in sicurezza, ad un posto di blocco.

A titolo abbondanziale, si osserva che, nella misura in cui i

poliziotti sono stati costretti a spostarsi dalla strada per evitare di essere

investiti, la mancata osservanza da parte di AP 1 dei segnali a lui dati

costituisce un’infrazione grave alle norme della circolazione stradale

(Bussy/Rusconi/Jeanneret, op. cit., 4.8 ad art. 90; STF del 30.09.2014, inc.

6B_628/2014, consid. 1.5). E’ solo in applicazione del divieto della reformatio

in pejus, che viene confermata la condanna ex art 90 cpv. 1 LCStr (DTF 139 IV

282).

Commisurazione della pena

9.

La pena pecuniaria

di 45 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

2.

anni, e la multa di fr. 700.- decise dal primo giudice e, peraltro, non

oggetto di specifica contestazione, appaiono adeguate alla colpa

dell’appellante e vanno, pertanto, confermate.

L’ammontare dell’aliquota, fissato dal primo giudice in fr. 100.-

e pure rimasto incontestato, deve essere confermato soltanto in virtù del

principio del divieto della reformatio in pejus. La situazione finanziaria

dell’imputato, così come accertata al dibattimento d’appello, avrebbe infatti

imposto di stabilire un ammontare dell’aliquota superiore ai fr. 100.- decisi

in prima sede.

Risarcimenti, tasse e spese

10.

Visto l’esito

dell’appello, non entra in considerazione il risarcimento delle spese di

patrocinio e di trasferta preteso dall’imputato, a cui vanno invece accollate

sia le spese della procedura di primo grado, che quelle della procedura

d’appello (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).

Per questi

motivi,

visti gli

art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398

e segg. CPP,

26.

cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90 cpv. 1 e 91 cpv. 2 lett. b LCstr,

15.

cpv. 2 OSStr,

nonché

sulle spese l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara

e pronuncia:

1.

L’appello è

respinto.

Di conseguenza:

1.1

AP 1 è dichiarato

autore colpevole di:

1.1.1

guida in stato di inattitudine per avere condotto l’autovettura Audi

targata __________ essendo in stato di spossatezza;

1.1.2

infrazione alle

norme della circolazione, per avere, circolando nello stato psico-fisico

surriferito, scientemente omesso di osservare il cartello triopan e il segnale

luminoso dell’agente della polizia comunale (pila di segnalazione);

fatti

avvenuti a Lugano l’11.11.2014.

1.2

AP 1 è condannato:

1.2.1

alla pena pecuniaria di

45.

aliquote giornaliere di fr. 100.- cadauna, per un totale di fr. 4’500.-

(quattromilacinquecento);

1.2.2

alla multa di fr. 700.-

(settecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena

detentiva sostitutiva è fissata in giorni 7 (sette);

1.2.3

al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’050- (millecinquanta) per il

procedimento di primo grado.

2.

L’esecuzione della

pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

3.

Gli oneri processuali

d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico di AP 1.

4.

Intimazione a:

5.

Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.