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Decisione

17.2016.116

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 agosto 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo, dopo aver

tenuto il dibattimento, con sentenza 17 maggio 2016 (motivazione scritta

intimata il 17 giugno 2016), il Presidente della Pretura penale ha confermato

l’imputazione e la condanna contenute nel DA. Le tasse e spese di giustizia per

complessivi fr. 615.- sono state accollate alla condannata.

C. Il 24 maggio 2016 la AP

1 – sempre per il tramite del suo presidente - ha presentato annuncio d’appello

che ha tempestivamente confermato, ricevuta la motivazione scritta, con

dichiarazione 11 luglio 2016 in cui ha precisato di appellare l’intera sentenza

e di postulare il suo proscioglimento (II).

D. In applicazione

dell’art. 400 cpv. 2 CPP e, visto, in particolare, che la sentenza di primo

grado concerne unicamente contravvenzioni, in data 12 luglio 2016 la presidente

di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in

procedura scritta ed ha ordinato l’intimazione della dichiarazione d’appello

(già motivata) alla Sezione della circolazione e alla Pretura penale,

impartendo loro un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni.

E. Con scritti rispettivamente

14 e 26 luglio 2016 sia la Pretura penale (IV) che la Sezione della

circolazione (V) hanno comunicato di non avere particolari osservazioni da

formulare.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4

CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado

concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere

unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei

fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non

possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

In questi casi, dunque, la Corte d’appello dispone di piena

cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto (Mini, in

Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n.

20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778

e seg.).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato all’arbitrio (Mini, in op. cit., ad

art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28,

pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 779) che

si verifica quando, nel suo accertamento dei fatti, il primo giudice ha misconosciuto

manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso senza

valido motivo di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile

di modificare l’esito della vertenza, oppure ha ammesso o ha negato un fatto

ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo

insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III

552.

consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4

pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014

del 5 giugno 2014;6B_527/2011 del 22 dicembre 2011;6B_312/2011 dell’8 agosto

2011).

Il giudice – che deve sempre apprezzare le prove in modo globale e

non puntuale - non incorre, invece, in arbitrio né quando accerta i fatti

deducendoli, in modo sostenibile, da elementi e indizi convergenti che, se

presi singolarmente, risultano tutti o in parte insufficienti, né quando li

accerta fondandosi su argomenti che, pur essendo in parte fragili, giustificano

in modo sostenibile la convinzione a cui è giunto (STF del 22.06.2016, inc.

6B_275/2015, consid. 2.1.; STF del 10.07.2015, inc.6B_563/2014, consid. 1.1).

Per essere arbitraria la decisione del primo giudice non deve

essere solo discutibile o criticabile, ma è necessario che sia insostenibile

nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag.

211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid.

3.1

pag. 178 e sentenze citate).

Ritenuto come l’appello giusta

l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti al ricorso per cassazione previsto da molti

precedenti diritti processuali cantonali e al ricorso in materia penale al

Tribunale federale (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin,

op. cit., n. 25 ad art. 398CPP; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber,

Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini,

op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di accertamento dei fatti

manifestamente inesatto – ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento – va

sollevata (cfr. anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere

che […] l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto […]”) e motivata in

modo preciso (STF del 29.06.2016, inc.6B_1271/2015, consid. 2.1.).

Per motivare l’arbitrio, non è

sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una

diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile

essa appaia. Nè è sufficiente far valere nuovamente le proprie ragioni,

contestare i fatti ammessi dal primo giudice o ridiscutere il modo in cui sono

stati accertati come se si trattasse di motivare un appello destinato a

un'autorità munita di libera cognizione (STF del 29.06.2016, inc.6B_1271/2015,

consid. 2.1.).

È, invece, necessario

dimostrare, in modo dettagliato e documentato, il motivo per cui l’accertamento

dei fatti svolto dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in

chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in

modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7;

137.

I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217

consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa

unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28

consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In assenza di censure e di

motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello va

dichiarato inammissibile.

2.

Con l’appello l’imputata

sostiene che la sera dei fatti il veicolo Alfa Romeo Mito a lei intestato non

si trovava posteggiato fuori dai posteggi delimitati situati su via __________

a Gerra: contrariamente a quanto affermato dall’agente __________ (che ha

accertato l’infrazione ed emesso la multa), l’autovettura si trovava sul fondo

privato appartenente al signor __________. La vettura ferma nel punto indicato

dall’agente era un’altra, e meglio la Range Rover targata __________

appartenente a __________. Ciò è, in particolare, dimostrato, a dire

dell’appellante, sia dalle dichiarazioni dello stesso __________ (doc. 5

allegato alla dichiarazione d’appello), sia da quelle della signora __________

(doc. allegato al verb. dib. primo grado), così come dall’avviso di

contravvenzione effettivamente emesso, quella sera, a carico di __________

(doc. 3 allegato alla dichiarazione d’appello). Essendo l’autovettura di cui è

detentrice posteggiata su una proprietà privata, l’appellante afferma di non

aver infranto la LCStr e chiede, pertanto, il suo proscioglimento.

2.1

Si osserva

preliminarmente che i documenti prodotti dall’appellante per la prima volta con

la dichiarazione d’appello (doc. da 3 a 5 allegati alla dichiarazione

d’appello) non possono essere ammessi agli atti e non possono, pertanto, essere

presi in considerazione per il presente giudizio.

L’art.

398.

cpv. 4 CPP esclude, infatti, la possibilità, per le parti, di addurre nuove

prove in sede di appello se la procedura di primo grado, come nella presente

fattispecie, concerneva esclusivamente contravvenzioni (Kistler Vianin, in op.

cit., ad art. 398, n. 30; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad. art. 398 n. 3; Mini, op.

cit., ad art. 398, n. 18).

2.2

Nella dichiarazione

d’appello, l’appellante si limita a riproporre - con l’ausilio di nuove prove,

inammissibili in questa procedura - la sua versione dei fatti, secondo cui

quella sera, il veicolo di cui è detentrice, si trovava posteggiato su un

sedime privato e non era, pertanto, passibile di contravvenzione. Così facendo,

ella non si confronta però minimamente con l’accertamento del primo giudice

secondo cui la versione dell’agente __________ - frutto di una costatazione

diretta di un poliziotto in servizio, poi espressa nel rapporto di polizia e

ribadita in aula - è maggiormente credibile rispetto alla sua. L’appellante non

spiega perché, sulla scorta delle prove in atti, il primo giudice avrebbe

dovuto ritenere il poliziotto non credibile e seguire, invece, la versione da lei

raccontata. In sintesi, anziché affrontare gli accertamenti ritenuti dal primo

giudice a fondamento della sua condanna e tentare di dimostrarne

l’insostenibilità, l’appellante percorre vie proprie, offrendo non solo una sua

interpretazione del materiale probatorio in atti, ma anche nuove prove proposte

per la prima volta in questa sede, come se si trattasse di motivare un appello

destinato a un'autorità munita di piena cognizione. Cosa che non è,

relativamente ai fatti, nell’ambito dell’art 398 cpv. 4 CPP.

In queste condizioni, in

assenza di specifiche contestazioni di arbitrio nell’accertamento dei fatti e

di una motivazione conforme alle esigenze di cui s’è detto sopra, l’appello si

rivela inammissibile.

3.

Gli oneri

processuali del giudizio d’appello sono integralmente posti a carico

dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 80 segg., 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP,

nonché, sulle spese, gli art.

426 cpv. 1 e 428 CPP e la LTG,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello è

inammissibile.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico

dell’appellante.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura penale,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.