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Decisione

17.2016.120

Proscioglimento dall’accusa di discriminazione razziale. Valutazione della credibilità delle dichiarazioni dei testi e mancanza del presupposto oggettivo della pubblicità

7 febbraio 2017Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

3. Nella dichiarazione

d’appello 6 luglio 2016, il prevenuto ha sostenuto di non aver mai pronunciato

le frasi “palestinese di merda” e “musulmano del cazzo”, rilevando

come il teste __________ - uno di quelli su cui si fonda il contrario

accertamento del primo giudice - non sia affidabile, poiché nutre del risentimento

nei confronti della __________ a seguito del suo licenziamento.

A suo dire, gli accertamenti

fatti in prima sede che vanno oltre le ammissioni, si fondano erroneamente su

alcune testimonianze scelte. In realtà queste deposizioni vanno prese con le

pinze e non risultano essere per nulla concludenti.

“Bin Laden” e “talebano”

4. AP 1 ha ammesso di

essersi rivolto all’accusatore privato con i termini “talebano” e “Bin

Laden”, precisando tuttavia che queste espressioni vanno “viste nel

contesto: all’epoca dei fatti, settimanalmente o mensilmente la cronaca

riportava fatti relativi alla religione ed attentati. Su questo PC 1 scherzava.

Preciso poi che le parole in questione sono state decontestualizzate da un

dialogo più esteso” (VI dib. di primo grado, pag. 1).

Si può, dunque, dare per

accertato che queste espressioni siano state effettivamente usate nei confronti

di PC 1.

Pure appurato, già solo in base

alle dichiarazioni dell’imputato, è che esse sono state proferite davanti a due

o tre colleghi, ritenuto comunque che, durante i turni, gli operai presenti,

seppur in postazioni diverse, erano 5 e che, al momento del cambio, durante

dieci minuti, erano 10/13 (VI dib. di primo grado, pag. 4 e arringa d’appello).

“Musulmano del cazzo” e

“palestinese di merda”

5. Per contro, AP 1

contesta di avere mai detto all’accusatore privato “musulmano del cazzo”

e “palestinese di merda”, contrariamente a quanto giudicato in prima

sede.

Si impone di conseguenza un

riesame degli elementi in atti.

Elementi a carico

L’uso di queste locuzioni, che

l’accusatore privato ha sempre sostenuto essere state proferite dal prevenuto nei

suoi confronti durante l’orario di lavoro, è stato in parte confermato da __________

in occasione della sua deposizione testimoniale di fronte al pretore aggiunto

della Pretura di Lugano del 21 marzo 2014 (AI 1, doc. A, pag. 5), che ha

asserito - non spontaneamente ma rispondendo ad una domanda specifica degli

inquirenti - d’aver sentito l’imputato rivolgersi a PC 1 con il termine “musulmano

del cazzo”, oltre che “Bin Laden” e “talebano”. A suo dire, AP

1 aveva idealmente creato una black list con i dipendenti del suo reparto che

non gli stavano simpatici e che secondo lui lavoravano male, tra cui PC 1. Nei

confronti di questi, egli aveva delle modalità relazionali aggressive, che lo

mettevano in ansia; usava parolacce per umiliarlo davanti agli altri

collaboratori, senza un minimo di rispetto, e si compiaceva quando scatenava

l’ilarità generale (AI 1, doc. A, pag. 4). Ogni tanto lo prendeva in giro per

il suo essere musulmano, con battute o altro che leggeva in internet. Questi

tollerava e qualche volta rispondeva cercando di farlo riflettere.

L’appellante, per il teste, metteva anche le mani addosso all’AP, gli faceva

sgambetti e gesti poco rispettosi (AI 1, doc. A, pag. 4 seg.).

__________, in entrata del

proprio interrogatorio, ha illustrato di essere stato licenziato da __________

e di avere aperto un contenzioso con la società.

Un altro collega della vittima,

__________, sentito dalla segretaria giudiziaria del procuratore pubblico in

data 2 luglio 2015, ha inizialmente (riga n. 43 pag. 3) ed esplicitamente detto

di non aver sentito le affermazioni proferite da AP 1 a PC 1 indicategli dal

magistrato interrogante, tra le quali vi era quella di “musulmano del cazzo”.

Tuttavia, poche righe dopo,

egli ha dichiarato che, quando PC 1 sbagliava, è capitato che l’imputato, oltre

a riprenderlo per l’errore e ad insultarlo, gli abbia anche detto “non

capisci un cazzo”, “musulmano del cazzo” o “palestinese di merda”

(MP __________ del 2 luglio 2015, AI 28, pag. 4). Egli ha pure aggiunto che

questi insulti venivano proferiti da AP 1 davanti a tutto il personale del

gruppo “controllo qualità”.

__________ - pure impiegato a

quel tempo __________ nel reparto di controllo qualità - ha, tra le altre cose,

deposto che, ad un certo punto, la relazione tra le parti in questa procedura è

peggiorata, nel senso che AP 1 mancava di rispetto a PC 1 dicendo cose

all’apparenza scherzose, ma che creavano in lui disagio, rabbia e senso di

impotenza; quando poi l’accusatore privato gli diceva di smetterla di

scherzare, il prevenuto, invece di scusarsi, lo prendeva in giro per la sua

pronuncia (MP __________ del 2 luglio 2015, AI 29, pag. 3). Esplicitamente

richiesto in merito, egli ha precisato di non aver mai sentito AP 1 pronunciare

“musulmano del cazzo”, “non avete mai vinto una guerra”, “noi

nel mondo civile”, “la vostra razza è falsa e bugiarda”, ma di

averlo sentito dire “Maometto”, “talebano”, “Bin Laden” e

di aver assistito a battute e scherzi nei suoi confronti - invero descritti

come piuttosto blandi, anche se di cattivo gusto - con chiaro riferimento al

terrorismo di matrice islamica.

6. Al processo

d’appello sono stati sentiti vari testi, uno dei quali indicato dall’AP: __________.

La donna - che è stata direttore qualità e superiore di AP 1 sino al gennaio

2010, quindi poco prima dei fatti qui in discussione - ha confermato di aver

sentito da questi le battute “palestinese, musulmano del cazzo, talebano e Mohammetto”

quando qualche volta aveva presenziato al momento del cambio turno, quando

tutti i dipendenti del reparto qualità in uscita e in entrata si trovavano in

laboratorio per lo scambio di informazioni (verb. dib. d’appello, pag. 18 e VI

8 ottobre 2014 di fronte al Pretore aggiunto di Lugano, doc. dib. d’appello 4,

pag. 2). Nel suo interrogatorio di fronte alla Pretura, prodotto a questa Corte

il 19 dicembre 2016, la teste aveva specificato che negli ultimi mesi di sua

permanenza in __________, i rapporti con l’appellante si erano deteriorati, un

po’ per il suo modo di fare e un po’ per le variazioni organizzative

dell’azienda, che l’avevano resa meno tollerante e disponibile a trovare

soluzioni (VI 8 ottobre 2014 di fronte al Pretore aggiunto di Lugano, doc. dib.

d’appello 4, pag. 2).

Elementi a

favore dell’appellante

7. Contro l’uso dei

termini contestati depongono avantutto le dichiarazioni dei vari testi citati

dalla difesa nella presente procedura e in quella civile, che hanno lavorato

nel reparto controllo qualità o in reparti vicini nel periodo in questione e

che hanno assicurato di non aver mai sentito AP 1 pronunciare i termini “musulmano

del cazzo” e “palestinese di merda”:

- __________

ha asserito di aver udito i termini “talebano” e “Bin Laden”, ma di non

ricordare di aver sentito gli altri insulti (verb. dib. d’appello, pag. 8);

- __________

ha pure dichiarato di non aver mai sentito da AP 1 le due ingiurie controverse

(verb. dib. d’appello, pag. 11);

- __________,

vice responsabile del settore produzione, ha detto di non aver mai sentito AP 1

insultare l’AP con termini di connotazione razzista, nemmeno “Bin Laden”

o “talebano” (verb. dib. d’appello, pag. 12);

- __________

ha pure sostenuto di non aver mai udito AP 1 aggredire verbalmente l’accusatore

privato, pur precisando di essere stato assieme a loro due contemporaneamente

“poco o niente” (verb. dib. d’appello, pag. 15 seg.);

- __________,

direttore delle risorse umane, ha spiegato che AP 1 stesso ha chiesto una

valutazione del suo operato perché aveva sentito di lamentele nei suoi

confronti provenienti dal reparto. Egli ha poi parlato di un incontro

chiarificatore da lui organizzato con PC 1 e l’appellante, in occasione del

quale, da quanto traspare, si è fatto cenno a commenti razzisti in genere, con

riferimento ad esempio alla simulazione dell’attivazione di una bomba al

momento di schiacciare un pulsante. Nessuna menzione, tuttavia, di insulti

pesanti come quelli oggetto del decreto d’accusa (VI 11 dicembre 2014 davanti

al Pretore aggiunto, doc. dib. d’appello 5, pag. 1 e 2);

- __________,

coordinatrice del laboratorio di psicopatologia del lavoro, alla quale PC 1 si

è rivolto dopo il suo licenziamento, ha riferito innanzitutto che il suo

assistito teneva molto a rientrare in __________, per poi raccontare

dell’incontro del 23 maggio 2012, in occasione del quale le parti qui in causa

hanno avuto occasione di confrontarsi davanti a lei e a __________. Nel

riferire della discussione, ella ha accennato all’azionamento del pulsante accompagnato

dal commento sulla bomba, rispettivamente ad una foto di un pakistano appesa al

computer (VI 21 marzo 2014 davanti al Pretore aggiunto, doc. dib. d’appello 11,

pag. 2), ma non ha fatto alcun riferimento a epiteti più pesanti.

8. Degni di considerazione

sono poi i risultati delle interviste dei subordinati a AP 1, svolte da __________

nel contesto dell’indagine dell’aprile 2010 (doc. prodotto al processo di primo

grado e allegato al verbale), i cui contenuti non sono stati messi in dubbio né

dall’AP, né dal procuratore pubblico. In quell’occasione PC 1 ha definito

l’appellante “una bravissima persona” e ha sostenuto d’avere “un buon

rapporto con lui”. Oltre a ciò, egli gli ha riconosciuto d’aver migliorato

parecchie cose all’interno dell’ente a livello lavorativo, giudicandolo “molto

professionale sul suo lavoro”. Quale appunto negativo, ha solo accennato al

fatto che il superiore avrebbe dovuto migliorare lo stile di conduzione e di

gestione del personale.

Altri

dipendenti hanno riferito di minacce e tratti caratteriali aggressivi verso i

sottoposti, ma nessuno ha parlato, almeno da quanto risulta dal rendiconto, di

insulti pesanti connessi con l’appartenenza religiosa o razziale. __________ ha

riferito di minacce, ma del genere “se sbagli la paghi, andiamo da __________

…”, __________ di aggressività e durezza, __________ di aspetto

caratteriale troppo aggressivo, di linguaggio scurrile citando quale esempio “non

capisci un cazzo”, __________ di critiche, professionali, formulate anche

in modo aggressivo, __________ ha detto di sentirsi preso di mira e che le

frequenti battute nei suoi confronti lo hanno fatto star male, __________, dopo

aver premesso di non aver nulla contro di lui e di riconoscergli le capacità

professionali, ha solo asserito che AP 1 dovrebbe avere maggiore empatia e che

non dovrebbe minacciare il personale con liste bianche e nere.

9. Infine, agli atti vi

sono i formulari del colloquio di valutazione annuale dell’appellante allestiti

da __________ il 16 dicembre 2008 e il 21 dicembre 2009 (doc. dib. d’appello 6

e 7). Nel primo, quale commento della responsabile, si legge solo che AP 1 ha

raggiunto ottimi risultati, che ha buona comunicazione, ma che deve sviluppare

l’ascolto, e che ha buoni rapporti con i colleghi. Nel secondo, i suoi

risultati sono nuovamente ottimi, la sua disponibilità è definita “troppa”, i

suoi rapporti con i colleghi sono sempre indicati come buoni. Nulla più e

soprattutto nessun accenno a eccessi nei confronti dei sottoposti.

Valutazione

delle prove

10. In sostanza, quindi,

l'accertamento dell’uso da parte del prevenuto dei termini “Musulmano del

cazzo” e “palestinese di merda” dipende essenzialmente dalla

valutazione della credibilità della deposizione di __________, di __________ e

di quella di __________ (per la prima espressione), poiché nessun’altra persona

oltre a loro ha asserito di aver sentito queste due locuzioni.

Secondo la difesa, il teste __________

non sarebbe attendibile, poiché è stato licenziato dalla __________ e

nutrirebbe del risentimento nei confronti della stessa e dei suoi ex superiori.

Inoltre egli si è contraddetto nel suo verbale, poiché ha dapprima detto di non

aver sentito l'appellante usare i termini indicatigli dall'interrogante e,

poche righe dopo, ha invece asserito che AP 1 ha proprio detto a PC 1 "non

capisci un cazzo", "musulmano del cazzo" e "palestinese

di merda".

La tesi sul risentimento a

seguito licenziamento non trova riscontro nelle dichiarazioni formulate e, pur

non potendo essere esclusa, assume valenza di asserzione di parte. In effetti,

dalla lettura integrale del verbale d’interrogatorio non vi sono tracce di una

volontà evidente d’infierire contro l’accusato per fare in modo che venisse

condannato, così come dalle sue dichiarazioni non traspare particolare astio

Considerandi

nei confronti del prevenuto, seppure il carattere di quest’ultimo non sia stato

descritto come positivo. Basti al proposito richiamare il fatto che, pur avendo

saputo sin dall’inizio che a AP 1 è rimproverata la commissione del reato di

discriminazione razziale, __________ ha tenuto a precisare che “quelle che

sentivo erano offese personali, piuttosto che per motivi razziali. Nel momento

in cui qualcuno faceva qualcosa di sbagliato, lui offendeva perché questo è il

suo carattere, ma ciò indipendentemente dalla nazionalità della persona”

(MP __________ del 2 luglio 2015, AI 28, pag. 3). Il fatto che il dipendente in

questione sia stato licenziato, cosa che ha ammesso, non comporta

automaticamente che egli abbia mentito e che, per farlo, si sia preso il

rischio di una condanna penale.

Tuttavia, la costatazione che

egli, come risulta dall’esposizione delle sue dichiarazioni fatta in precedenza,

abbia dapprima sostenuto di non aver sentito pronunciare i termini ingiuriosi per

poi, poco dopo, affermare di averli sentiti e, addirittura, riportarli

testualmente, rende poco affidabile la deposizione su questo punto. Non deve

essere particolarmente approfondito che una simile contraddizione fa sorgere

più che legittimi dubbi sulla spontaneità e sulla consistenza della seconda

versione. Soprattutto se tiene conto che è stata data come risposta ad una

domanda (“ADR”, cioè “a domanda rispondo”). A non essere d’aiuto,

a questo proposito, è pure il fatto che nel verbale in questione, non è stato

indicato il tenore della domanda, sicché sorge il dubbio che i termini possano

essere stati confermati perché contenuti nella stessa, che potrebbe avere

avuto, anche involontariamente, un effetto induttivo sull’interrogato.

Neppure le testimonianze di __________,

che, come detto, in entrata di verbale di fronte al pretore aggiunto della

Pretura di Lugano ha chiarito di essere stato licenziato dalla __________ e di

aver avviato nei confronti della stessa una procedura giudiziaria civile (AI 1,

doc. A, pag. 4 e doc. dib. d’appello 8) e di __________, che pure è stata

licenziata da __________, possono essere considerate concludenti. Innanzitutto,

nemmeno la loro posizione può essere ritenuta completamente neutrale e la

valutazione dell’affidabilità delle dichiarazioni ne deve tenere conto.

__________, nella sua

intervista con il direttore delle risorse umane di __________ dell’aprile 2010,

__________ (doc. prodotto al dib. di primo grado), circa i rapporti con il

prevenuto, ha formulato delle osservazioni generiche, ma non ha fatto alcun

cenno a ingiurie o atteggiamenti razzisti. Non solo verso l’AP, ma nemmeno nei

suoi confronti, nonostante in seguito, nel suo allegato di petizione trasmesso

alla Pretura di Lugano (doc. dib. d’appello 8, pag. 3), abbia asserito di

essere stato vessato da AP 1 e di essere stato ingiuriato con i termini “albanese

del cazzo”, “ignorante”, “culattone” ed altre espressioni.

__________, dal canto suo, non

ha mai segnalato al capo del personale __________ eventi come quelli qui in

discussione, che sicuramente avrebbero dovuto essere portati alla sua

attenzione, se vi fossero stati (VI di fronte alla Pretura di Lugano di __________

dell’11 dicembre 2014, doc. dib. d’appello 5, pag. 2).

Neppure un cenno a ingiurie, di

qualsiasi natura, si trova nei verbali di “Colloquio annuale di valutazione”

per il 2009 e 2010 relativi a AP 1, allestiti dalla signora __________ (doc.

dib. d’appello 6 e 7). Anzi, la capacità di lavorare nel proprio team ed i rapporti

con i colleghi sono stati definiti come buoni.

Per di più, lo stesso PC 1,

nella sua intervista con __________, ha addirittura affermato che AP 1 “è

una bravissima persona ed ha un buon rapporto con lui” (doc. prodotto al

dib. di primo grado). Questa presa di posizione - che va ben oltre un giudizio

neutrale o diplomatico, comprensibile in ambito lavorativo quando le forze non

sono paritarie - non si concilia assolutamente con il ruolo di vittima di

aggressioni verbali pesantemente ingiuriose e di natura razzista come le

espressioni contestate.

A questo va aggiunto che il

termine “palestinese di merda” non è sempre stato riportato nemmeno dal denunciante,

come ad esempio nei suoi verbali d’interrogatorio del 3 giugno 2014 (AI 5, pag.

2) ed in quello di fronte alla Pretura di Lugano dell’11 febbraio 2015 (AI 21),

ove non ve n’è traccia.

Quale ulteriore indizio a

favore della tesi difensiva gioca pure il fatto che nessuno dei testi

interrogati al processo d’appello, che lavoravano nel reparto del denunciante e

dell’appellante (__________e __________, ha sentito proferire le frasi “palestinese

di merda” e “musulmano del cazzo”, così come non le hanno udite le

altre persone interrogate in secondo grado (ad eccezione delle tre

summenzionate). Certo, il fatto che non le abbiano sentite non significa che

non siano state proferite, ma, considerato che l’accusa e lo stesso PC 1

sostengono che questi epiteti sono stati proferiti al momento del cambio turno,

in spazi ristretti nei quali erano pure loro presenti, risulta quantomeno peculiare

che non li abbiano colti manco una volta.

Alla stessa stregua, contribuisce

a destituire di fondamento le accuse d’aver usato i due termini, pure il fatto

che la teste __________, assistente sociale alla quale si era rivolto PC 1 dopo

il licenziamento e che lo ha seguito per un certo periodo fornendogli supporto

psicosociale, oltre a non aver mai parlato delle ingiurie in oggetto, ha

riferito di un colloquio avvenuto il 23 maggio 2012 in __________, effettuato

per verificare se vi fossero le basi per un rientro del dipendente in ditta. In

quell’occasione, secondo la teste, l’accusatore privato avrebbe discusso con il

prevenuto degli episodi e dei comportamenti che lo hanno ferito. Tra di essi

non sono stati menzionati quelli in cui gli sarebbe stato detto “palestinese

di merda “ o “musulmano del cazzo”, mentre sono stati citati eventi

decisamente meno traumatici (doc. dib. d’appello 11, pag. 2).

Da ultimo, assume pur sempre

una certa rilevanza il fatto che la querela sia stata sporta due anni dopo i

fatti e nel contesto della vertenza civile, quindi con evidente scopo

strumentale. Se la lesione dell’onore e della dignità umana fosse stata reale,

la reazione avrebbe dovuto essere stata immediata, a maggior ragione rispetto

al giorno in cui il licenziamento è divenuto effettivo, cioè nel febbraio 2013.

Le lesioni dell’onore e della dignità hanno prevalentemente un effetto

immediato, che con il passare del tempo inevitabilmente svanisce, se non

vengono in qualche modo rinnovate (ad esempio nel caso di scritti, che possono

essere recuperati, riletti o riutilizzati).

Sulla scorta di queste

considerazioni non si può considerare provato l’uso delle espressioni

contestate da AP 1.

Resta pertanto da esaminare

solo se con i termini “talebano” e “Bin Laden” il prevenuto ha

commesso una discriminazione razziale.

Discriminazione razziale

11.

Giusta l’art. 261 bis

cpv. 4 CP, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti,

vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o

discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o

religione.

L’infrazione è

consumata sin dal momento in cui l’autore adotta uno dei comportamenti

repressi, senza che sia necessario il raggiungimento di un risultato. E’

proprio il comportamento in quanto tale a comportare una lesione della dignità

umana e del diritto alla parità di trattamento (Les Infractions en droit suisse,

art. 261bis, n. 3).

L’autore deve

agire pubblicamente, laddove per “pubblico”, si intendono quegli atti

che sono destinati ad una grossa cerchia di persone, non legate da rapporti

personali (DTF 130 IV 111 consid. 3.1.). Secondo la più recente giurisprudenza del

Tribunale Federale, si deve intendere come pubblico tutto quanto viene

esternato al di fuori dell’ambito privato (DTF 130 IV 111 consid. 5.2.2.; 133

IV 308 consid. 8.3; 140 IV 102 consid. 2.2.5.). Appartiene all'ambito privato

quanto viene espresso nel seno della cerchia famigliare, di un gruppo di amici

o altrimenti in un ambiente caratterizzato da relazioni personali o da

particolare confidenza. Per giudicare se tale condizione è perfezionata occorre

tenere conto delle circostanze concrete del caso, fra le quali può essere di

rilievo, pur non essendo da solo conclusivo, il numero delle persone presenti.

L’atto di

discriminare o discreditare una persona per la sua appartenenza (non per forza

reale) a una razza, etnia o gruppo religioso consiste in questa variante

dell’art. 261bis CP, in pratica, in un attacco diretto contro la persona presa

di mira, che viene colpita nella sua dignità individuale in quanto membro di un

gruppo umano (DTF 133 IV 311 consid. 8.2.).

Il reato è

intenzionale e deve quindi essere dettato dall’odio o dalla discriminazione

verso una razza, etnia o religione.

12.

L’imputato contesta,

tra le altre cose, che i fatti si siano svolti in pubblico.

Nella fattispecie, le

discussioni incriminate sono avvenute nel reparto “controllo qualità” della __________,

ove sono attivi 5 operai e, nel momento del cambio turno, per 10 minuti, 10

operai (al massimo 12/13, come riconosciuto dalla difesa in arringa).

Decisivo non è quante persone

le hanno sentite ma quante potrebbero averle sentite (Schleminger Mettler, Basler

kommentar StGB, art. 261 bis n. 25), sicché si può considerare che almeno 4

colleghi di PC 1 erano presenti al momento delle discussioni, se avvenute

durante il turno, e almeno 9 se verificatesi al momento del cambio.

Il numero è dunque alquanto

ristretto, così come circoscritto è il luogo ove i termini sono stati

utilizzati: i locali di laboratorio di una fabbrica.

Le persone che hanno sentito

erano tutte colleghi di lavoro che si conoscevano bene e che, come sovente

succede, lavoravano a stretto contatto, seppur ognuno alla propria postazione,

per almeno 8 ore al giorno, scambiandosi nei turni e frequentandosi anche,

sporadicamente, al di fuori dell’ambito lavorativo (ad. es. VI __________ 8

novembre 2016, in verb. dib. d’appello, pag. 8: “Con i colleghi di reparto

qualità ho un rapporto perfetto: sono persone con cui lavoro da 20 anni e con

cui ho sviluppato un rapporto di amicizia. Usciamo, per esempio, spesso a

mangiare insieme.” o VI __________ 8 novembre 2016, in verb. dib.

d’appello, pag. 11: “Con alcuni colleghi ho un rapporto d’amicizia. Capita

che ci frequentiamo fuori dal lavoro”). L’unica eccezione, con riferimento

agli eventi extra-lavorativi, era l’accusatore privato che, per sua scelta

personale, ma non perché ne veniva escluso dagli altri, non vi partecipava.

Il reparto qualità era un

reparto chiuso, al quale estranei non avevano di norma accesso (VI __________ 8

novembre 2016, in verb. dib. d’appello, pag. 8).

A

fronte di una simile situazione non si può parlare di esternazioni pubbliche ai

sensi dell’art. 261bis CP: il numero di persone che possono aver udito le

parole di AP 1 è decisamente limitato e la tipologia è tale da non poter

lasciare presumere che esse venissero divulgate.

Ma

anche se, ragionando per ipotesi, vi fosse stata una possibilità che lo

fossero, nulla cambierebbe. Soprattutto di fronte a espressioni verbali - che,

per loro natura, si esauriscono immediatamente - che sono quindi fugaci, “flüchtig”,

in opposizione a forme che possono essere conservate nel tempo e nella forma,

come scritti, registrazioni, video - la valutazione della pubblicità dell’atto

deve concentrarsi sul numero di persone che hanno direttamente assistito ai

fatti piuttosto che su quelle alle quali teoricamente, poi, i contenuti della

discussione potrebbero essere riportati. In effetti, una divulgazione di una conversazione

(non registrata) a terzi che non vi hanno assistito da parte dei presenti alla

stessa, può avvenire solo attraverso un racconto con parole proprie, che,

inevitabilmente, ne snatura il significato e la portata originali, dipendendo,

genericamente, il modo di riferire una frase, un dialogo o un concetto, in

maniera imprescindibile da come le parole dette sono state interpretate,

assimilate e ricordate da chi se ne fa megafono (Gerhard Fiolka/Marcel

Alexander Niggli, Das Private und das Politische. Der Begriff del

Öffentlichkeit im Strafrecht am Beispiel der Bundesgerichtsentscheide vom 21

Juni 2000 und vom 23 August 2000 betreffend Rassendiskriminierung, AJP 2001,

pag. 533 segg., pag. 542 seg.).

Di

conseguenza, il reato decade già solo per la mancanza del presupposto oggettivo

della pubblicità.

Essendo

l’esito della procedura delineato, non è necessario approfondire la questione a

sapere se i termini “Bin Laden” e “talebano” sarebbero di per sé

adatti ad intaccare la dignità di una persona sulla base della sua appartenenza

religiosa o etnica, che può essere lasciata aperta.

Ne

deriva che l’appello è accolto, la sentenza di prime cure annullata e AP 1

prosciolto dall’accusa di discriminazione razziale.

Indennità ex art 429

CPP a favore dell’accusato

13.

Con istanza del 19

dicembre 2016, AP 1 ha chiesto un indennizzo di fr. 24'937.65 oltre interessi

al 5% da tale data (doc. dib. d’appello 10), corrispondenti a fr. 21'875.00

d’onorario (87 ore e mezza a fr. 250.-) e fr. 1'215.40 di spese, oltre all’IVA

per fr. 1'847.25.

Tenuto

conto della difficoltà della procedura e delle varie fasi che hanno portato

alla presente sentenza, passando per il reclamo contro il non luogo alla CRP e

per le tre udienze d’appello, l’impegno orario risulta essere solo un po’

troppo elevato. Delle 87 ore e mezza si giustifica riconoscerne 75 e mezza,

considerato che devono essere decurtati, perché non strettamente necessari, il

colloquio di 1 ora con il cliente del 12 giugno 2014, 1 ora dalla stesura delle

osservazioni alla CRP del novembre 2015, la trasferta a Bellinzona per la

consultazione dell’incarto, di 90 minuti, 180 minuti per la redazione

dell’arringa in primo grado, 120 minuti per la dichiarazione d’appello (che per

sua natura non deve essere motivata), 210 minuti per la stesura e correzione

dell’arringa d’appello, che segue la falsa riga di quella di primo grado.

Con

riferimento all’art. 6 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, le

spese sono riconosciute per fr. 1'000.-.

Ne

consegue che l’indennità è fissata in fr. 18'875.00 (75.5 ore a fr. 250.00) +

fr. 1'000.00 = fr. 19'875.00. A questo importo va aggiunta l’IVA di fr.

1'590.00 che porta l’indennità complessiva a fr. 21'465.00.

Gli

interessi di mora sono riconosciuti a far tempo dalla data della presente

sentenza.

Indennizzo dell’AP

14.

Preso atto del

proscioglimento di AP 1, all’accusatore privato non viene riconosciuto alcun

indennizzo ai sensi dell’art. 433 CPP.

Tasse, spese

15.

Visto l’esito del

procedimento, gli oneri processuali di primo e secondo grado sono caricati allo

Stato (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 81, 84, 379 e

segg. e 398 e segg. CPP;

261 bis CP;

nonché,

sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio,

gli art. 428 e 433 CPP;

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza

1.1. AP 1 è prosciolto

dall’accusa di discriminazione razziale.

1.2. Lo Stato rifonderà a AP

1, a titolo di indennità ai sensi dell’art. 429 CPP, fr. 21'465.00, oltre

interessi al 5% a far tempo dal 7 febbraio 2017.

1.3. La tassa di giustizia

e le spese procedurali per il processo di primo grado sono poste a carico dello

Stato.

2. L’istanza d’indennizzo

ex art. 433 CPP presentata da PC 1 nei confronti di AP 1 è respinta.

3. Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in:

-

tassa di giustizia fr. 2'500.-

-

altri disborsi fr. 200.-

fr. 2'700.-

sono

posti a carico dello Stato.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero pubblico

SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.