17.2016.124
Incidente della circolazione. Omicidio Colposo. Imprevidenza colpevole, nesso di causalità e lieve violazione del principio di celerità
22 dicembre 2016Italiano75 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.124+141
Locarno
22 dicembre 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, giudice presidente
Giovanni Celio e Francesca Lepori Colombo
segretaria:
Cristina Maggini, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 21 ottobre 2015 da
AP 1
rappr. DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 14 ottobre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 30 giugno 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 22 luglio 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con DA 2350/2014 del 2
giugno 2014, il procuratore pubblico PP 1 ha messo in stato d’accusa AP 1
siccome ritenuto autore colpevole di:
“ omicidio colposo
per avere, il 12
luglio 2010, sull’autostrada A2, all’interno della galleria del San Salvatore
in territorio di Grancia, in direzione Sud-Nord, per imprevidenza colpevole,
cagionato la morte del ciclomotorista …DO 1 mentre, alla guida
dell'autovettura Mercedes SLK 200 targata __________, procedendo sulla corsia
di sorpasso, non si avvedeva negligentemente di …DO 1, che era precedentemente caduto
a terra e si trovava sdraiato sulla carreggiata percorsa da AP 1,
schiacciandolo così con la sua autovettura e provocandone la morte immediata a
seguito delle gravi lesioni (in particolare lo scoppio da compressione del capo
con perdita di pressoché tutta la materia cerebrale e lacerazione del peduncolo
del cuore), come accertato e documentato nel referto autoptico 1. settembre
2010;
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto
dall'art. 117 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP”.
La sanzione proposta per la fattispecie è stata una pena
pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 180.- ciascuna, per complessivi
fr. 16’200.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni,
oltre ad una multa di fr. 1’000.- ed al pagamento di tasse e spese di
giustizia. Gli accusatori privati sono stati rinviati al competente foro civile
per le pretese di tale natura. Inoltre è stato confermato il sequestro ed
ordinata la confisca e la distruzione degli abiti e dei due caschi della
vittima.
B. A seguito dell’
opposizione tempestivamente interposta da AP 1, il caso è stato trasmesso alla
Pretura penale. In occasione del dibattimento di primo grado, svoltosi il 14
ottobre 2015, il giudice ha dato al Procuratore pubblico, in applicazione degli
art. 329 cpv. 2 e 350 CPP, la possibilità di completare o rettificare il
decreto d’accusa, avendo egli osservato come il comportamento colposo ascritto
all’imputato - e meglio nella misura in cui gli si imputa di non essersi
negligentemente avveduto della vittima senza specificare oltre l’atto o
l’omissione in oggetto - non sembra trovare riscontro negli atti.
Il
PP PP 1 ha così riformulato il DA, rettificando la descrizione dei fatti
costitutivi del reato di omicidio colposo nel seguente modo:
“ per avere, il 12 luglio 2010,
sull’autostrada A2, all’interno della galleria del San Salvatore in territorio
di Grancia, in direzione Sud-Nord, per imprevidenza colpevole, cagionato la
morte del ciclomotorista …DO
1 mentre, alla guida dell'autovettura Mercedes SLK 200 targata __________, procedendo
sulla corsia di sorpasso, e meglio per non avere prestato la dovuta attenzione
alle circostanze e in particolare per non avere adeguato la velocità alle
condizioni della strada e del traffico (curva piegante a destra con presenza di
veicoli che ostruivano la visibilità) e, pur vedendo la vettura davanti a lui
azionare i lampeggianti, non accorgendosi quindi per tempo della presenza di …DO 1 che era precedentemente caduto
a terra e si trovava sdraiato sulla carreggiata percorsa da AP 1,
schiacciandolo così con la sua autovettura e provocandone la morte immediata a
seguito delle gravi lesioni (in particolare lo scoppio da compressione del capo
con perdita di pressoché tutta la materia cerebrale e lacerazione del peduncolo
del cuore), come accertato e documentato nel referto autoptico 1. settembre
2010”.
C. Con sentenza 14
ottobre 2015 (motivazione intimata il 30 giugno 2016), il giudice della Pretura
penale ha giudicato l’appellante autore colpevole di omicidio colposo, per i
fatti descritti nella versione rettificata del DA sottoposta alle parti in
occasione del processo di primo grado e lo ha condannato alla pena pecuniaria
di 60 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna, per complessivi fr. 6’600.-,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa di
fr. 1’000.-. La tassa e le spese giudiziarie, accollate al condannato, sono state
fissate in complessivi fr. 11'750.-. Gli accusatori privati sono stati rinviati
al competente foro civile per le loro pretese di corrispondente natura. Infine
è stata ordinata la confisca e la distruzione degli abiti e dei caschi della
vittima posti sotto sequestro.
D. Contro la sentenza della
Pretura penale, l’imputato ha tempestivamente annunciato di volere interporre
appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1
ha confermato la sua intenzione di impugnare la sentenza di primo grado con
dichiarazione di appello 22 luglio 2016, per mezzo della quale ha precisato di
ricorrere contro l’intera decisione, postulando il suo proscioglimento
dall’accusa di omicidio colposo, con contestuale riconoscimento di indennità e
accollamento di tasse di giustizia e spese allo Stato.
Non
sono state presentate istanze probatorie.
esperito il pubblico dibattimento il 16 dicembre 2016, durante il quale:
- il
PP PP 1, ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma integrale della
sentenza impugnata, ribadendo che la vettura che ha schiacciato la vittima,
provocandone il decesso, è quella del prevenuto.
- l’avv.
DI 1 ha chiesto il proscioglimento del suo assistito dal reato di omicidio
colposo, con protesta di tasse, spese e con il riconoscimento di un’indennità
ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per fr. 18'576.-. Egli ha dettagliatamente
spiegato, con l’aiuto delle delucidazioni fornite dal perito di parte, come non
si possa essere sicuri che sia stato l’investimento da parte di AP 1 a
provocare la morte del signor DO 1. I fatti non hanno potuto essere chiariti
con sufficiente certezza, sicché le ricostruzioni si basano su ipotesi, ma non
su accertamenti oggettivi. Avantutto vi sono almeno quattro veicoli che non
hanno potuto essere identificati, dei quali almeno due sono transitati sulla
corsia di sorpasso dopo il passaggio della motocicletta della vittima e prima
dell’auto dell’imputato. Sulla scorta dei dati a disposizione non si può
affermare con sufficiente certezza che l’automobile di AP 1 è stato il primo e
unico veicolo a travolgere il corpo. Inoltre non è possibile stabilire che la
morte sia insorta solo dopo l’investimento da parte dell’accusato, anche perché
il teste __________ ha riferito di aver visto una chiazza di sangue da parte al
capo di DO 1 e il teste __________ ha dichiarato che gli sembrava che l’uomo a
terra fosse morto perché non si muoveva. Neppure dimostrato è che AP 1 dovesse
prevedere un pericolo, poiché non si può dare per certo che egli abbia visto
dei lampeggianti e che li abbia potuti notare per tempo: __________ ha asserito
di averli attivati solo dopo aver capito che quello a terra era un essere
umano, quindi non a 230 metri come scritto dal primo giudice, e la teste __________
ha fatto riferimento ai lampeggianti di un altro autocarro, essendo lei
transitata ca. 25 sec. prima di AP 1.
L’imputato
non poteva prevedere l’insorgenza di una situazione di pericolo, se non quando
ormai era per lui troppo tardi. Quando, quindi, l’investimento non era più
evitabile. Egli non ha, dunque, alcuna colpa.
Sulla
scorta di questi elementi, si impone il proscioglimento di AP 1 dall’accusa di
omicidio colposo.
Ritenuto in
fatto e in diritto
1. AP 1, architetto
diplomatosi alla scuola tecnica di Lucerna, è nato il __________ proprio in
quella città e vive attualmente a __________.
È
coniugato ed ha due figli, il primo nato nel 2011 ed il secondo nel 2013.
Attualmente
lavora in proprio come architetto e, parallelamente, collabora con il Comune di
__________.
Il
suo salario, complessivamente, è di circa fr. 100'000.- netti all'anno. La
moglie è casalinga.
2. La presente
procedura penale trae origine da un incidente della circolazione occorso il 12
luglio 2010, attorno alle 19:40, nella galleria autostradale del San Salvatore in
direzione Sud-Nord nel quale ha perso la vita un motociclista, DO 1, nato il __________,
che, a bordo della sua Suzuki chopper, nell'affrontare la curva ad ampio raggio
del tunnel ad una velocità di stimati 129 km/h, ha cozzato, per motivi rimasti
ignoti, contro la parete di sinistra del tunnel ed è caduto dal proprio mezzo,
ritrovandosi sdraiato in posizione prona sulla corsia di sorpasso, immobile,
per essere poi letalmente investito da un'automobile che gli è passata sopra al
corpo.
Fatti
I
soccorsi, prontamente allarmati, sono intervenuti nel lasso di una decina di
minuti, ma, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro
che costatare il decesso del motociclista.
3. Immediatamente
avviate le indagini per accertare i fatti, gli inquirenti hanno fatto ricorso
alle immagini della videosorveglianza stradale all'interno della galleria che, pur
non coprendo il punto esatto in cui la vittima è stata investita, hanno
consentito di appurare che, negli istanti subito dopo il suo passaggio nel
campo di ripresa dell'ultima telecamera che l'ha filmata prima che cozzasse
contro la parete e cadesse sull'asfalto (quella del km 20.000), sono
transitati, nell'ordine: la Citroen C3 di __________, l'autocarro di __________,
la Yamaha Majestic di __________, un’auto rimasta sconosciuta, la VW Golf di __________,
un veicolo non identificato, il camion Mercedes di __________, due altri
veicoli non identificati, la Mercedes SLK targata __________ dell'imputato, la
Mercedes R320 di __________, l'Audi A6 di __________, la Skoda Yeti di __________
e la Smart di __________.
Dopo aver
proceduto ad interrogare i numerosi conducenti individuati che sono transitati
con i loro veicoli nella galleria nei frangenti in cui si è verificato
l'incidente - la maggior parte annunciatisi personalmente - e dopo l'esame
degli automezzi che potenzialmente, per questioni temporali, avrebbero potuto
essere entrati in contatto con il corpo di DO 1, le attenzioni degli inquirenti
si sono ben presto concentrate su AP 1, in quanto una serie di elementi, li ha
indotti a ritenere che l’unico veicolo ad essere passato sopra la vittima
doveva essere stato quello da lui guidato.
4. Nel frattempo è
giunta la relazione dei periti giudiziari incaricati dell’esame autoptico della
vittima, dott. med. __________ e __________ - dell’Azienda ospedaliera di
Varese, Unità operativa di medicina legale/Università degli studi
dell’Insubria, Facoltà di medicina e chirurgia - circa le operazioni
medico-legali condotte per l’accertamento delle cause e delle circostanze della
morte, di data 1 settembre 2010 (AI 7, i cui esiti sono stati confermati il 29
dicembre 2010, AI 27), che ha concluso:
“ DO 1, alla guida della motocicletta,
venne a morte pressoché istantanea in un incidente della circolazione, avvenuto
in data 12 luglio 2010, attorno alle ore 19:40; incidente “combinato”, nel
quale sono risultate coinvolte anche tre automobili.
La causa della
morte del soggetto è da identificarsi nello scoppio da compressione del capo
con perdita di pressoché tutta la materia cerebrale (spremuta all’esterno), e
nella lacerazione del peduncolo del cuore (l’esame necrosettorio ha permesso di
rilevare anche plurime fratture sternali e costali, lacerazioni profonde
polmonari ed epatiche, plurime fratture ossee agli arti).
È certo che il
corpo del soggetto, ormai a terra, sia stato sormontato da almeno un’automobile
ed è molto probabile che nella caduta non avesse riportato lesioni mortali” (AI
27, pag. 9 seg.).
Richiesto di prendere nuovamente posizione sulle cause della
morte, dopo ulteriore lettura di tutte le deposizioni testimoniali e esame
delle fotografie in atti, il 27 agosto 2012 (AI 53) il dott. med. __________ ha
ribadito di reputare che “in termini di alta probabilità e di credibilità
razionale” non è stato l’impatto del capo contro la parete della galleria a
cagionare lesioni cerebrali importanti al DO 1.
5. La motocicletta
della vittima è stata sottoposta ad un controllo tecnico da parte dei
competenti servizi della Sezione della circolazione di Camorino, che hanno
accertato che essa non presentava alcun tipo di difetto o guasto che avrebbe
potuto causare l’incidente (AI 4). Gli unici danni riscontrati sono stati la
rottura della leva delle marce, il distacco del poggiapiedi ed il mancato
funzionamento della luce di posizione posteriore.
La
Suzuki è stata pure visionata e fotografata dalla polizia scientifica, che ha
confermato come a risultare danneggiate sono solo le estremità del lato
sinistro, cioè la manopola del cambio, il cavalletto e la borsa in pelle,
mentre il lato destro del veicolo è praticamente intatto. I danni, per gli
specialisti, sono stati collegati alla rovinosa caduta a terra e allo
scivolamento sull’asfalto, mentre “non sono stati evidenziati danni o tracce
riconducibili al contatto con un altro veicolo” (AI 29, foto 13-16).
6. Le foto della
polizia attestano la posizione finale del corpo, supino perché girato dai
soccorritori, prima del quale era presente sull’asfalto un’ampia chiazza di
sangue dalla quale si diramavano numerosi schizzi, la cui forma particolarmente
allungata è indizio di un’importante forza alla loro origine, fatto che ha
condotto gli agenti della scientifica a concludere per un investimento della
vittima da parte di un veicolo sopraggiunto dopo la sua caduta al suolo (AI 29,
foto 8).
7. Il casco marca Nolan
indossato da DO 1 presentava delle tracce di sfregamento/contatto (di cui una,
importante, proprio in corrispondenza della zona frontale) ed era rotto in più
punti (tra i quali è stata rilevata una grossa spaccatura sulla parte
posteriore), ma era ancora sulla testa dell’uomo, con il cinturino chiuso (AI 29,
foto 9 e foto 17).
DO
1 indossava unicamente un paio di calzoncini corti, una canottiera, un paio di
calze e delle scarpe da ginnastica.
Sulla
parte posteriore dei pantaloncini, gamba sinistra, è stata rilevata una chiara
traccia di pneumatico, con una direzione parallela rispetto all’asse verticale
dell’indumento (cioè quello longitudinale del corpo), che ha lasciato
“stampate” sulla stoffa le lettere L, K, E e N (AI 29, foto 18 e 19).
8. Come detto, la
Polizia scientifica ha esaminato i veicoli che avrebbero potuto aver avuto un
impatto con il corpo di DO 1 e quindi averne cagionato le lesioni mortali, ed
ha potuto appurare che:
- l’auto
di __________ non ha avuto alcun contatto con la vittima perché si trovava
davanti al lei al momento della caduta (AI 29, foto 20-21);
- sotto
l’automobile di __________ è stata rinvenuta una minuscola traccia di sangue
nel sottoscocca (AI 29, foto 28), nella zona della ruota anteriore sinistra,
che, all’analisi genetica ha permesso di estrarre un profilo DNA compatibile
con quello di DO 1. Le sue piccole dimensioni e il fatto che era isolata hanno
portato gli agenti della scientifica a sostenere che sia riconducibile al
passaggio dell’Audi A 6 sopra una delle numerose tracce di sangue presenti sul
manto stradale presso il luogo dell’incidente, piuttosto che non la conseguenza
dell’investimento della vittima;
- la
Skoda Yeti di __________ ha presentato anch’essa una minuscola traccia di
sangue sul sottoscocca della ruota anteriore sinistra con profilo DNA
compatibile con quello di DO 1, la cui origine è stata considerata analoga a
quella della traccia sul veicolo di __________ (AI 29, foto 30);
-
i veicoli di __________ (AI 29, foto 33), __________ (AI 29, foto 33), __________
(AI 29, foto 37) non presentavano tracce collegabili ai fatti.
Differente
è stato per contro l’esito dell’ispezione della Mercedes SLK del prevenuto (AI 29,
foto 22-26):
- sul
lato inferiore destro del paraurti, davanti alla ruota, anteriore sono state
scoperte tracce di vernice rossastra compatibili con quella del casco della
vittima;
- sull’auto
erano montati degli pneumatici di marca Falken, con la scritta sul lato;
- sul
sottoscocca della macchina sono stati rilevati numerosi schizzi di sangue
dall’aspetto allungato “con una direzionalità che converge verso il lato
anteriore destro del veicolo, ovvero verso la zona dove sono state assicurate
le tracce rossastre”;
- sulla
marmitta sono evidenti numerosi schizzi di sangue prevalentemente di aspetto
allungato e con “una direzionalità che converge verso il lato anteriore
destro del veicolo”.
Sulla scorta di questi dati i
poliziotti hanno scritto: “Gli schizzi di sangue della vittima e la presenza
di tracce di vernice rossastra sul veicolo AP 1 insieme alle tracce riscontrate
sui pantaloni della vittima (…) avvalorano a nostro avviso l’ipotesi di un urto
tra la vittima e il veicolo AP 1, in particolare tra il paraurti anteriore,
lato destro, e il capo di DO 1.” (AI 29, foto 25).
9. AP 1 è stato sentito
la prima volta un’ora e mezza circa dopo l’incidente, alle 21:10 del 12 luglio
2010, ed ha dichiarato di essere partito quel giorno da __________ verso le
17.30, accompagnato dalla sua ragazza __________. Entrato nella galleria del
San Salvatore ad una velocità di 80-100 km/h, con i fari anabbaglianti accesi,
nell’affrontare sulla corsia di sorpasso di sinistra un tratto con una curva
leggermente piegante a destra, ha notato, sulla corsia di destra, un veicolo di
grossa cilindrata, tipo Jeep, di colore scuro, che avanzava lentamente con i
lampeggianti accesi (PG 12 luglio 2010, AI 16, pag. 2). Superato questo
automezzo alla stessa velocità, appena rimesso gli occhi sulla sua corsia di
marcia, ha visto in mezzo ad essa “un oggetto non meglio definito”, di
colore chiaro, che ha ipotizzato essere una borsa o un rifiuto. A questo punto
ha dato un colpo di freno ed ha sterzato a destra per scansarlo, avvicinandosi
con tale manovra al centro della carreggiata verso la corsia di destra,
entrandovi leggermente.
In
merito a questo frangente ha tenuto a precisare di non essere in grado di dire
se ha urtato l’oggetto perché non ha sentito nessuna collisione.
Dopo
quella che ha definito “la sbandata” ha continuato il suo percorso
sempre sulla corsia di sinistra, nelle vicinanze della riga di direzione.
Subito dopo ha visto un oggetto di grosse dimensioni, di colore scuro, davanti
a sé, che non è riuscito ad evitare, per cui “gli sono passato sopra”
(PG 12 luglio 2010, AI 16, pag. 2). Egli ha asserito d’essere sicuro d’averlo
urtato perché ha sentito un forte colpo al suo veicolo. A seguito dell’impatto,
ha perso leggermente il controllo del suo mezzo, senza tuttavia spostarsi
troppo dalla sua direzione di marcia. Ha poi continuato la sua corsa sulla
sinistra sino alla fine della galleria, uscito dalla quale si è lentamente
spostato sulla destra per arrestarsi, infine, sulla corsia di emergenza. Visto
che vi erano fermi altri veicoli, ha deciso di ripartire per recarsi al primo
posto di polizia e si è così presentato a quello di Noranco, ove ha lasciato la
sua Mercedes per non più toccarla.
In
merito al primo oggetto sulla carreggiata ha risposto di non averlo visto bene,
ma che era di colore chiaro ed era largo più o meno 1.50 m ed alto 0.5 m; il
secondo oggetto era per contro di sicuro di metallo e ha ipotizzato, viste le
dimensioni, fosse un motoveicolo (PG 12 luglio 2010, AI 16, pag. 3). Su domanda
esplicita ha sostenuto di non aver visto alcun motociclista nel punto dove è
avvenuta la collisione (PG 12 luglio 2010, AI 16, pag.4).
AP
1 ha spiegato che prima di scansare l’oggetto chiaro ha effettuato una frenata
d’emergenza molto breve, senza saper dire se ha bloccato o meno le ruote. Non
riuscendo a fermarsi in tempo, ha deciso di scansare (PG 12 luglio 2010, AI 16,
pag. 3).
10. L’11 novembre 2010 il
prevenuto è stato interrogato dal PP, al quale ha confermato le dichiarazioni
fornite alla polizia, aggiungendo, rispetto a quanto già riportato:
“Circa a metà o poco dopo la metà della galleria, per quanto posso
ricordarmi, ho visto sulla destra una vettura con i lampeggianti accesi. Mi
sembra che il veicolo viaggiasse lentamente, ma che non era fermo.
Ho tolto il piede
dal gas e ho superato il veicolo sulla sinistra. Non posso dire se io mi sono
spostato sulla corsia di sorpasso o se vi ero già.
Ho quindi visto
un oggetto sulla corsia di sorpasso che però era relativamente vicino con ciò
intendo a 50 metri da me. L’oggetto l’ho notato appena superato il veicolo con
i lampeggianti. Preciso che in un primo tempo la mia attenzione si concentrava
su questo veicolo proprio per il fatto che aveva i lampeggianti accesi. Appena
ho visto l’oggetto ho frenato bruscamente, ma ho capito di non avere
sufficiente spazio per fermarmi, mi sono quindi spostato sulla destra.
(…) ADR che la
frenata che ho fatto è stata breve, decisa ma breve, e non sono in grado di
dire a quale velocità viaggiassi dopo. Sicuramente andavo più adagio.
Dopo aver frenato mi sono spostato sulla destra in maniera decisa e sono
passato a lato dell’oggetto sulla destra.
ADR che posso
escludere di avere toccato questo primo oggetto.
Proseguendo ho poi
visto un secondo oggetto che era pure sulla carreggiata e che credo di aver
identificato come una motocicletta; con questo oggetto sono entrato in
collisione.
(…) ADR che
davanti a me non ho visto nessun veicolo passare dalla zona in cui vi erano
questi oggetti.
L’interrogante mi
indica che sotto il veicolo è stato trovato abbondante sangue che le analisi
del DNA hanno inequivocabilmente attribuito a DO 1.
Posso supporre
che sulla persona fosse già passato un altro veicolo e che quindi dato che io
vi sono passato relativamente vicino, la mia macchina si sia imbrattata in
questo modo del suo sangue
(…) ADR che non
ho visto sangue sulla carreggiata.” (MP 11 novembre 2010, AI 23, pag. 2 seg.).
11. Dopo aver preso atto
dei rilevamenti peritali, tecnici e medici, ed aver interrogato le persone
coinvolte, il procuratore pubblico, considerata sufficientemente provata la
fattispecie, ha concluso che la morte di DO 1 è imputabile ad un comportamento
negligente di AP 1 ed ha così emanato il decreto d’accusa 2 giugno 2014.
12. Nell’imminenza del
processo di primo grado, il 16 marzo 2015, la difesa ha prodotto una relazione
peritale dell’ing. __________ (doc. PP 10), i cui punti essenziali possono
essere così riassunti:
- dalla
planimetria si evince che dall’inizio delle tracce di sangue fino alla
posizione finale della vittima vi sono una decina di metri (pag. 9);
- tra
l’ultima nicchia prima del luogo dell’incidente, inquadrata dalla telecamera al
km 20.000, e lo stesso vi sono circa 230 m (pag. 9);
- all’altezza
della suddetta nicchia i veicoli qui d’interesse avevano le seguenti velocità
(pagg. 19-21):
o
motocicletta di DO 1: 129 km/h
o
autocarro Scania di __________: 86 km/h
o
Citroen C3 di __________: 101 km/h
o
Scooter Yamaha di __________: 101 km/h
o
VW Golf di __________: 97 km/h
o
Autocarro Mercedes di __________: 84 km/h
o
Mercedes R di __________: 90 km/h
o
Mercedes SLK di __________: 100 km/h
o
Audi A6 di __________: 104 km/h
o
Skoda Yeti di __________: 112 km/h
o Smart
di __________: 101 km/h
- la
vittima ha toccato il cordolo laterale della galleria circa 180 m dopo la
nicchia ripresa dalla telecamera, e si è fermata al suolo 230 m dopo di essa,
alle ore 19:42:50 (pag. 21);
- AP
1 è transitato dalla nicchia alle 19:43:27.7, due secondi circa dopo il camion
di __________ e uno dopo un’auto rimasta sconosciuta. L’altra auto sconosciuta,
che al passaggio dalla nicchia era ancora davanti al prevenuto, nel punto dove
è successo l’incidente era già stata superata da lui e vi è transitata alle
19:43:28.3 (pag. 23);
- Non
è possibile stabilire quale veicolo ha attivato i lampeggianti d’emergenza
durante l’avvicinamento al luogo ove si trovava la motocicletta (pag. 23);
- 3
secondi prima dell’investimento AP 1 era a un’ottantina di metri dal corpo, ma
la presenza dei veicoli che precedono, seppur sulla corsia di destra, gli
impediva di avvistarlo (pag. 25);
- 2.5
secondi prima il prevenuto era a una sessantina di metri dal corpo, ma la sua
visuale diretta era fortemente disturbata dalla presenza dei veicoli davanti a
lui sulla corsia di destra, cosa che gli impediva l’avvistamento del
motociclista disteso al suolo (pag. 26);
- 2
secondi prima la Mercedes dell’imputato, che circolava sempre a 100 km/h (27.77
m/s), era a 55 metri dal corpo e da questo momento la presenza della vittima
inizia ad essere percettibile (pag. 27);
- 1
secondo prima AP 1 era a circa 27/28 metri e verosimilmente ha dato un colpo di
freno, mentre un rientro sulla corsia di destra non è stato considerato
verosimilmente a causa della presenza della vettura sconosciuta che si trovava
poco più avanti a lui e circolava più lentamente (pag. 28);
- potendo
percepire la presenza della vittima solo 2 secondi prima di travolgerla, quando
era a 55 m da lei, AP 1 non avrebbe potuto, circolando a 100 km/h fermare
completamente la sua auto prima di investirla nemmeno con una frenata di
emergenza. Per poter fare ciò avrebbe dovuto circolare a meno di 80 km/h (pag.
29).
In conclusione, per l’ing. __________, il prevenuto non poteva
evitare l’investimento perché ha potuto vedere troppo tardi il corpo disteso di
DO 1 e perché, parallelamente, quando lo ha avvistato, pochi metri davanti a
lui sulla destra c’era una delle due vetture sconosciute che seguivano il
camion di __________, che gli ha impedito di rientrare sulla corsia di destra
(pag. 30).
13. Al processo di fronte
al pretore, AP 1 ha modificato un po’ la sua versione dei fatti dichiarando di
aver visto le luci dei freni dell’auto che lo precedeva e non quelle dei
lampeggianti, come dichiarato fino a quel momento, sostenendo di aver reagito
non appena ciò è avvenuto ed asserendo che quando ha scansato il primo oggetto
si è spostato completamente sulla corsia di destra:
“ Ho frenato immediatamente e dal
momento in cui ho frenato a quando ho scansato l’oggetto sarà passato un
secondo. Confermo quindi di avere scansato l’oggetto. Ricordo di avere fatto
due, forse tre sterzate con il volante. Non ricordo se ho scansato l’oggetto
sulla sinistra o sulla destra. Non ricordo se sulla corsia di destra o di
sinistra davanti a me, ho notato una macchina che frenava. Preciso che ho visto
le luci dei freni e non i lampeggianti di emergenza. Non ricordo più in quale
momento ho notato questa situazione. Quanto ricordo è di avere frenato di colpo
e di non avere avuto il tempo di frenare senza sterzare. Sono certo che facendo
la manovra per scansare l’oggetto, sono arrivato sulla corsia di destra. Ho
sicuramente reagito allorquando ho visto la macchina davanti frenare. Ho
frenato bruscamente quando ho visto l’oggetto a terra, ciò che è avvenuto in
contemporanea con il momento in cui la macchina davanti ha frenato e ho visto
le luci dei freni. L’oggetto si trovava tutto sulla corsia di sinistra ai
limiti con la linea di separazione fra le due corsie. Ritengo che quando ho
scansato l’oggetto, con movimento molto brusco, mi sono spostato con l’auto completamente
sulla corsia di destra. Ricordo che in quel momento in cui mi sono spostato
sulla destra, vi era di sicuro un’ auto - non so se più di una - sulla stessa
corsia di destra. L’auto che precedeva, che era quella che aveva frenato, era
davanti a me con uno spazio sufficiente per permettermi il rientro senza
pericoli. Credo vi fosse anche almeno un’auto dietro, sulla corsia di destra.
In ogni caso vi era sufficiente spazio per permettermi di rientrare. Confermo
di essere entrato sulla corsia di destra al momento in cui ho scansato
l’oggetto.
Sono certo di
avere scansato questo primo oggetto, di non averlo toccato. Non ho sentito
alcun urto. Mi viene chiesto dal Giudice se so che i testi __________ e __________
hanno riferito di avere sentito una collisione. Rispondo che ho il
dubbio che si riferissero al secondo oggetto che ho colpito. La mia attenzione
era su quanto avevo davanti, non so dire se l’auto che mi seguiva sulla corsia di
sinistra fosse entrata su quella di destra.
Confermo di avere
colpito un secondo oggetto. Nell’urto ho sentito un forte rumore e la mia auto
si è alzata leggermente.
Escludo di avere
colpito questo oggetto frontalmente; presumo di avere urtato contro la ruota
anteriore della moto e di esserci passato sopra.
(…) So che sui
calzoncini della vittima sono state riscontrate tracce di pneumatici della
stessa marca di quelli della mia auto (Falken). Può darsi che non fossero della
mia auto, ma di quelli di un’altra.
Riguardo le
macchie di sangue trovate sotto la scocca della mia auto, posso presumere di
essere passato sopra una pozza di sangue della vittima” (VI dib. di primo
grado).
14. In occasione
dell’udienza d’appello, AP 1 ha dichiarato di confermare la versione dei fatti
fornita in primo grado, di non aver visto alcun veicolo azionare le luci
lampeggianti d’emergenza e di non aver investito il primo oggetto, definito
fagotto di vestiti, grazie ad una repentina sterzata, non sapendo dire, visto
il tempo trascorso, se a destra o sinistra:
“Circa a metà del tunnel, in corrispondenza di una
curva verso destra, ho notato che c’erano dei veicoli sulla corsia di destra
davanti a me ed ho visto le luci dei freni di almeno un veicolo. Quando ho
visto ciò, ho anch’io frenato un pochino. Davanti a me la corsia di sinistra
era sempre libera. Dopo uno o due secondi ho visto qualcosa davanti a me sulla
linea divisoria. Sembrava un fagotto di vestiti. Ero quasi là e ricordo di
avere effettuato una sterzata significativa, ma non so più dire se verso destra
o verso sinistra. E’ stato tutto molto veloce. Uno o due secondi dopo ho visto
una motocicletta proprio davanti alla mia macchina, distesa sull’asfalto. Era
troppo tardi per me per poterla evitare e così ricordo di averla urtata con la
mia macchina. Ricordo anche che il mio veicolo ha avuto un sobbalzo. C’è stato
un forte urto” (VI in verbale dib. d’appello, pag. 3).
Degno
di rilievo, rispetto a quanto esposto sino a quel momento, è che l’appellante,
per la prima volta, ha affermato di aver rallentato non appena ha visto che il
veicolo che lo precedeva nella galleria aveva azionato i freni.
Tra le altre cose, seppur
non determinante, va detto che egli ha precisato di essere partito da Viareggio
e non da Lerici ed ha sostenuto che, prima di arrivare a Lugano, aveva fatto
delle brevi soste.
15. Come rimarcato nella
sentenza impugnata, possono darsi per accertati il luogo dell’incidente, le
modalità con cui DO 1 è finito al suolo (impatto con la parete e caduta di sella
dalla moto), la velocità di AP 1 di 100 km/h, il tasso di alcolemia riscontrato
nella vittima (0.49 g/00) e il fatto che nessuno degli altri conducenti
esaminati, imputato compreso, presentasse tracce di alcool nel sangue.
Parimenti
accertato è che la morte della vittima è da far risalire al suo investimento da
parte di un’automobile.
Controverso
è per contro che questa automobile sia stata quella dell’appellante e che
l’incidente fosse evitabile, quindi che vi sia una colpa imputabile a AP 1
nella causa della morte di DO 1.
Auto
investitrice
16. Come giustamente assodato
nella sentenza impugnata (considerando n. 13.2., pag. 22 segg.), l’esame
oggettivo degli atti conduce a concludere che l’unica auto ad essere passata
sopra al corpo della vittima è quella dell’appellante.
Questa
deduzione si fonda in primo luogo sulle importanti tracce di sangue rinvenute
nel sottoscocca della Mecedes SLK, che, dopo analisi del DNA, è stato accertato
essere quello di DO 1. La posizione in cui è stato trovato, la direzione delle
macchie (corrispondente a quella di marcia), la loro quantità e la loro
estensione non lasciano spazio a equivoci (AI 29, foto 25 e 26).
La
giustificazione data dal prevenuto, che ha ipotizzato che le macchie ematiche
siano il prodotto del suo passaggio su una pozza, è del tutto infondata. In
effetti, se così fosse stato, le tracce di sangue avrebbero dovuto essere
localizzate in altri punti della parte inferiore dell’automobile, compatibili
con uno spruzzo proveniente dalle ruote; non sulla marmitta e la parte centrale
del sottoscocca.
Inoltre,
come ben si vede dalle fotografie e dai commenti degli agenti che hanno redatto
il referto (AI 29, foto 7-11), le chiazze di sangue più importanti, dalle quali
avrebbe potuto provenire una quantità di spruzzi come quella che ha segnato
l’automobile dell’imputato, non sono state calcate da alcun pneumatico.
Parallelamente,
nessuno degli altri veicoli transitati nei momenti topici presentava tracce
ematiche di sorta, ad eccezione di quella di __________, sulla quale è stata
rilevata una piccola goccia del sangue di DO 1 nella zona della ruota anteriore
sinistra (AI 29 foto 28) e di quella di __________ (AI 29 foto 30), su cui ne è
stata rinvenuta una sola, piccola, pure nella zona della ruota anteriore
sinistra. Entrambe le macchioline, vista proprio la posizione compatibile con
uno schizzo proveniente dal copertone, si sono con ogni probabilità formate
dopo il passaggio su una delle numerose tracce di sangue presenti sul manto
stradale. Non di sicuro con il transito sul corpo del motociclista.
Sul
parafango anteriore destro della Mercedes SLK, nella sua parte inferiore, con
striature da sfregamento che vanno sino a sotto di esso, è stata trovata una
traccia di vernice rossastra compatibile con quella del casco della vittima (AI
29, foto 23). Questi segni sono la dimostrazione che l’automobile è passata
sopra un oggetto proprio in quel punto, quindi anche, inevitabilmente, con la
ruota anteriore destra.
Il
casco indossato da DO 1, a sua volta, è rovinato da abrasioni da sfregamento e
segni neri certamente compatibili con quelli di un investimento da parte della
Mercedes. Esso è poi rotto in più punti (AI 29, foto 17), conseguenza senz'altro
compatibile con un investimento.
A
questo proposito sono decisamente conciliabili con l’ipotesi accusatoria di un
investimento quando il corpo era riverso, prono, sull’asfalto, l’importante
abrasione sulla zona frontale del casco e l’altrettanto significativa crepa in
quella della nuca.
Sulla
parte posteriore dei pantaloni indossati dalla vittima vi sono segni evidenti
del passaggio di uno degli pneumatici marca Falken montati sulla Mercedes SLK
(AI 29, foto n. 18 e 19). Nessuna delle altre automobili ispezionate aveva
copertoni di questa marca.
17. In base a questi
riscontri oggettivi è già di per sé possibile accertare che solo AP 1, quella
sera, ha investito il corpo di DO 1 e vi è passato sopra, spaccando il casco e
provocandogli delle ferite tali da comportare un’uscita importante di sangue
con la quale è stato macchiato il sottoscocca.
18. Questa conclusione è
supportata da ulteriori elementi, che la rendono solida e che inducono a
concludere che la SLK dell’appellante è stato l’unico veicolo ad essere passato
sopra DO 1.
Innanzitutto, AP 1 si trovava,
per sua stessa ammissione, sulla corsia di sorpasso.
Il
teste __________, poi, ha dichiarato di aver visto la Mercedes SLK effettuare
una frenata d’emergenza molto breve e poi passare sopra qualcosa che sembrava
un sacco di colore scuro con un’estremità rossa, che una volta vista la moto ha
ipotizzato essere il motociclista, e di aver udito due colpi (PG 14 luglio
2010, AI 16, pag. 2 e 3). Egli ha pure detto che, invece, l’Audi che seguiva il
prevenuto ha rallentato e si è spostata sulla corsia di destra davanti a lui,
senza investire l’”oggetto” (PG 14 luglio 2010, AI 16, pag. 2, 4 e 5).
L’investimento
è stato confermato anche dal teste __________ che ha deposto d’aver sentito un
forte colpo e d’aver visto la Mercedes collidere con qualcosa che inizialmente
ha pensato essere la motocicletta, non essendo stato in grado di dire se aveva
anche investito il corpo della vittima perché non lo ha visto muoversi, per poi
precisare, in occasione del secondo verbale, di non poter dire con cosa
l’imputato ha cozzato (PG 12 luglio 2010, AI 16, pag. 2 seg. e PG15 luglio
2010, AI 16, pag. 2).
Cozzare
a 100 km/h con un casco, evidentemente, ha tra le varie conseguenze immediate,
quella di fare un forte rumore.
A
tutto ciò si aggiunge la testimonianza di __________, che ha riferito d’essere
stato preceduto, sulla corsia di sorpasso, da due automobili, e che quella che
era proprio davanti a lui ha scartato sulla destra, così che egli ha potuto
distintamente vedere l’altra macchina investire il motociclista (PG 12 luglio
2010, AI 16, pag. 1 seg.).
Non
si può, poi, dimenticare come né la motocicletta della vittima, né l’auto
dell’appellante, presentino tracce di un passaggio di quest’ultima sopra la
prima, che può quindi essere escluso. Invero, non sono stati neppure rinvenuti
segni di scontro tra i due mezzi, per quanto possa essere di rilievo la
questione.
19. A detta della difesa,
non è possibile escludere che la vittima sia stata investita, prima che da AP 1,
da un'altra automobile. In modo particolare da una di quelle che non hanno
potuto essere identificate.
Questa tesi non può
essere seguita, non essendovi elementi che consentano di seriamente formulare
una simile ipotesi. Tuttavia si impone qualche puntualizzazione rispetto alle
considerazioni di prima sede, che sono risultate essere imprecise, anche se
corrette nel loro esito.
Sbagliando, il giudice
di prime cure ha, in effetti, creduto dimostrato che nessuna delle automobili
rimaste sconosciute circolava sulla corsia di sinistra dove si trovava il corpo
di DO 1, ma tutte seguivano l’autocarro di __________, per cui è impossibile
che abbiano potuto entrare in contatto con il corpo della vittima (sentenza
impugnata, consid. 13.2., pag. 23).
In
realtà, dai video in atti, si vede che uno dei primi due automobilisti rimasti
anonimi, stava superando lo scooter di __________ all’altezza della nicchia
ripresa dalla telecamera al km 20.000. Teoricamente, si potrebbe quindi pensare
che vi possa essere stato un investimento già da parte di questa automobile,
che nel punto inquadrato nel video, è transitata 20.4 secondi prima di AP 1
(doc. PP 10, pag. 10).
Interrogato
in merito, il teste __________ - che era appena stato superato da questo
veicolo - dopo aver visionato il filmato, poiché sino a quel momento aveva
asserito di non aver avuto auto davanti o da parte a lui, ha dichiarato: “Credo
che se il veicolo che mi era a fianco e che poi mi ha superato avesse in
qualche modo investito la persona a terra, me ne sarei dovuto accorgere. Anche
perché ciò mi avrebbe imposto probabilmente delle misure di urgenza, come
frenate o sterzate. Preciso che si tratta comunque di mie supposizioni perché
come già detto nemmeno ricordavo la presenza di quel veicolo.” (VI 5 aprile
2011, AI 35, pag. 2).
La
teste __________, che era distaccata di 2.6 secondi da __________ (doc. PP 10,
pag. 10) e che circolava in galleria a 97 km/h - per cui si può dire che era a
poco più di 70 m di distanza - ha visto il corpo della vittima al suolo, ma non
ha notato nessuna collisione o comportamento anomalo da parte di chi la
precedeva (VI 13 luglio 2010, AI 16).
Inoltre,
la posizione del corpo, così come vista da tutti coloro che sono transitati
prima e dopo l’automobile sconosciuta che stava superando __________, è
identica (VI __________ 29 luglio 2010, AI 16, pag. 2; VI __________ 14 luglio
2010, AI 16, pag. 2; VI __________ 14 luglio 2010, AI 16, pag. 1 seg.; VI __________
13 luglio 2010, AI 16, pag. 2), cosa che sarebbe stata impossibile se vi fosse
stata una collisione, anche solo parziale.
In
base a questi elementi, non si può che desumere che il veicolo sconosciuto che
si trovava sulla corsia di sinistra accanto a __________ non ha toccato il
corpo di DO 1. D’altronde, dalle immagini si vede che al momento di scomparire
dal campo visivo della telecamera, aveva quasi concluso il superamento dello
scooter, per cui aveva tutto il tempo di rientrare sulla corsia di destra prima
di passare accanto al motociclista.
Le
altre tre automobili rimaste anonime, invece, si trovavano effettivamente a circolare,
come ritenuto dal pretore, sulla corsia di destra e, dunque, hanno potuto
transitare senza difficoltà da parte alla vittima.
Di
quelle che sono state identificate, già si è detto.
Pertanto,
in base alle risultanze, è proprio solo la Mercedes SLK di AP 1 ad essere
passata sopra DO 1.
20. La difesa ha pure
sostenuto che una delle due auto anonime che circolava dietro all’autocarro di __________
aveva una forma del tutto analoga a quella della Mercedes SLK dell’appellante
ed un colore, blu, simile, di modo che non può essere escluso che i testi che
hanno dichiarato di aver visto l’investimento le abbiano confuse.
Neppure
questa argomentazione, nuova, può trovare spazio, poiché i testi sono stati
chiari e perché quest’auto, diversamente da AP 1, viaggiava sulla corsia di
destra e non si è trovata, quindi, il corpo sulla sua strada. Inoltre, dietro
ad essa, circolava l’altra auto anonima, che impediva le a chi seguiva di
vedere bene cosa stesse succedendo.
Uno
scambio di identità, in queste condizioni, non è pensabile.
21. Che non può essere
stato che così, cioè che la vittima è stata investita solo dal prevenuto, è,
invero, stato creduto anche dal perito di parte ing. __________, che, anche al
dibattimento, si è espresso sull’evitabilità dell’investimento, dando per
acquisito che esso vi sia stato: “Il protagonista AP 1, che sopraggiungeva a
bordo della sua Merceds SLK, entrava in contatto con il motociclista e la
motocicletta.” (doc. PP 10, pag. 3).
Prevedibilità
del pericolo e evitabilità dell’investimento
22. A questo proposito,
il perito di parte ing. __________, nel suo referto del 23 dicembre 2014 ha
concluso la relazione scrivendo:
“ Il presente studio peritale ha
permesso di stabilire che la vettura del protagonista AP 1 – negli ultimi
istanti prima dell’incidente – aveva una velocità di circa 100 km/h.
L’automobilista ha avuto modo di percepire la presenza del motociclista disteso
al suolo quando questo era a 55 metri davanti a lui, ciò che non gli avrebbe
permesso l’arresto completo della propria vettura nemmeno qualora avesse
operato una frenata d’emergenza completa. Affinché si potesse fermare
tempestivamente, la sua velocità avrebbe dovuto essere inferiore a 80 km/h.
Nel momento in
cui la presenza del motociclista è divenuta percettibile, sulla destra della
Mercedes guidata dal protagonista AP 1, pochi metri davanti a quest’ultima, si
trovava una delle due vetture sconosciute che seguivano l’autoarticolato del
teste __________ e che procedeva con un’andatura inferiore rispetto al
protagonista AP 1, ciò che non gli ha permesso uno spostamento sulla corsia di
destra onde evitare il corpo del motociclista.” (doc. PP 10, pag. 30).
Secondo
l’esperto, AP 1 ha potuto percepire la presenza della vittima distesa al suolo
circa 2 secondi prima di travolgerlo, cioè quando era a 55 metri da lei. I
calcoli per concludere che a quel momento la velocità che gli avrebbe
consentito di fermarsi nello spazio utile era di 79.73 km/h, si sono fondati su
un tempo di reazione di 1 sec., una durata della fase di incremento di 0.2 sec.
(doc. PP 10, pag. 29).
Appoggiandosi
su queste conclusioni, la difesa ha argomentato che l’investimento, semmai c’è
stato, era inevitabile.
23. Il giudice della
Pretura penale è stato invece di tutt’altro avviso, ed ha stabilito che
l’appellante non si è comportato in maniera adeguata alle circostanze,
rispettivamente che, se lo avesse fatto, avrebbe potuto scongiurare la
collisione (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 26 segg.).
Questa conclusione e le
motivazioni rese nella decisione appellata - cui si rinvia ai sensi dell’art.
82 cpv. 4 CPP a complemento di quando verrà esposto qui di seguito - sono
condivise anche dalla scrivente Corte.
24. AP 1, in effetti, è
entrato in galleria ad una velocità di 100 km/h e non l’ha ridotta sino
all’istante prima di investire la vittima, nonostante le circostanze gli
avrebbero imposto di farlo.
__________,
che, alla guida del suo autocarro Mercedes, precedeva l’appellante, ha
dichiarato che, non appena avvistato e identificato come tale il corpo di DO 1,
ha subito acceso i lampeggianti e, dopo aver guardato dietro di lui se
arrivavano altri veicoli, ha rallentato (PG 28 settembre 2010, AI 16, pag. 2).
L’imputato,
in occasione del suo primo interrogatorio, ha spiegato che, all’interno della
galleria, arrivato alla curva che piega leggermente a destra, ha notato un
veicolo di grossa cilindrata, di colore scuro, con i fari lampeggianti accesi,
che avanzava lentamente sulla corsia di destra e che l’ha superato alla
medesima velocità che aveva in precedenza, quindi senza rallentare (MP 12
luglio 2010, AI 16, pag. 2).
Sentito
dal magistrato l’11 novembre 2010 (AI 23, pag. 2), egli ha ribadito che, poco
dopo la metà della galleria, ha visto sulla destra una vettura con i lampeggianti
accesi, che viaggiava lentamente ma non era ferma, precisando che “la mia
attenzione si concentrava su questo veicolo proprio perché aveva i lampeggianti
accesi” (AI 23, pag. 2). Differentemente dal primo interrogatorio, egli ha
però detto d’aver tolto il piede dal gas.
Al
processo in Pretura penale, ha invece fatto un passo indietro: “(…) ho
notato una macchina che frenava. Preciso che ho visto le luci dei freni e non i
lampeggianti di emergenza” (VI in verb. dib. di primo grado, pag. 1). In
appello, infine, ha aggiunto d’aver rallentato un po’ non appena vista la luce
dei freni.
Risultando
la prima versione fornita affidabile, sia perché resa a caldo e confermata a
due riprese, sia perché combacia con quanto asserito dal conducente del camion
(che ha parlato per sé ma che, per esperienza di vita, induce a ritenere che il
suo gesto sia stato ripetuto immediatamente da altri, come sempre avviene in
situazioni del genere), si può dare per accertato che almeno un veicolo,
l’autocarro, aveva acceso i lampeggianti e che AP 1 ha visto, poco dopo la metà
della galleria, almeno un veicolo con i lampeggianti accesi. Pure accertato -
perché la modifica fatta in appello circa la diminuzione di velocità, che
contraddice quanto deposto sino ad allora, non è credibile e, tra l’altro,
perde di vigore già solo per la sua tardività - è che l’appellante ha
continuato il sorpasso e non ha avuto alcun tipo di reazione se non, la
massimo, quella di togliere il piede dal gas.
25. __________ ha
assicurato di aver azionato i lampeggianti gialli subito, cioè quando ha visto che
quello al centro della strada era un corpo umano. Dal grafico immagine n. 22
della perizia di parte (doc. PP 10, pag. 25) si può desumere come, quando il
camion del teste si trovava a pochi metri di distanza dal motociclista, AP 1
era a un’ottantina di metri e mancavano 3 secondi all’impatto. Per la
precisione, dai calcoli dell’ing. __________ (doc. PP 10, pag. 23), __________
è passato sul luogo dell’incidente 3.2 secondi prima di AP 1. Ricordato che a 100
km/h si percorrono 27.77 m/s, questo significa che in quei frangenti il
prevenuto era a 88.86 metri di distanza.
Da ciò, ritenuto che il
momento in cui il __________ si è reso conto che c’era stato un incidente è
sicuramente precedente, i lampeggianti sono stati accesi ben prima, si può
considerare appurato che in quegli istanti il prevenuto si trovava ad una
distanza largamente superiore a quegli 88.86 metri. Il Pretore ha scritto che
il teste avrebbe detto che i lampeggianti sono stati accesi subito dopo la
nicchia, quindi quasi 230 m prima del luogo dell’incidente, ma una simile
dichiarazione non risulta dal suo verbale. Certo, egli ha asserito d’aver
notato qualcosa sulla corsia di sorpasso quando la galleria fa la curva a
destra, che in effetti coincide con la nicchia, ma non si tratta di una
descrizione precisa e quindi, anche se verosimile, non vi si può fare
affidamento completo.
Ad
un segnale chiaro di pericolo l’imputato non ha reagito quindi correttamente,
ma ha continuato per la sua strada alla stessa velocità di marcia, come conferma
anche il perito di parte. Addirittura, come detto in precedenza, egli ha
sorpassato il veicolo che aveva azionato i segnali d’allarme.
AP
1 avrebbe invece dovuto frenare e diminuire la velocità in maniera sensibile,
oltre che tenersi pronto a reagire ulteriormente in caso di necessità. Dalle
immagini agli atti si può ben vedere come l’auto che lo seguiva era ad una
distanza tale da consentirgli di rallentare e, addirittura, di fermarsi.
Bastava
poco per passare dai 100 km/h ai 79.73 km/h che, secondo l’ing. __________,
avrebbero consentito di evitare l’incidente. Se poi si considera che il tempo
di reazione poteva essere ridotto, non potendosi più parlare di pericolo
imprevisto, la velocità per scongiurare l’investimento era certamente un po’
più elevata di quella indicata nel referto.
26. Ma vi è di più. AP
1 non era neppure sufficientemente attento a cosa si trovava davanti a lui,
sulla sua corsia di marcia.
Ne è la prova che
egli, a differenza di quasi tutti gli altri conducenti sentiti che sono
transitati da parte alla vittima (fa eccezione __________), non ha saputo
nemmeno dire che quello a terra era un essere umano. Anche tempo dopo il
sinistro, egli ha continuato a sostenere d’aver avuto l’impressione che si
trattasse di “un oggetto che poteva essere un sacco di vestiti o comunque un
oggetto perso da una vettura, era di colore chiaro” (MP 11 novembre 2010,
AI 23, pag. 2). Per contro ha sempre identificato il secondo oggetto con una
moto.
Questo
è un inequivocabile prova che egli si è accorto solo all’ultimo della presenza
sull’asfalto della vittima, non 55 metri prima come sostiene il perito essergli
stato possibile.
D’altronde,
lo stesso AP 1 ha precisato che “in un primo tempo la mia attenzione si
concentrava su questo veicolo proprio per il fatto che aveva il lampeggianti
accesi” (MP 11 novembre 2010, AI 23, pag. 2).
27. In merito al referto
del perito di parte, che ha stabilito che la vittima era avvistabile per il
prevenuto solo a 55 metri di distanza, non si può non osservare come la
rappresentazione grafica a pag. 25 (doc. PP 10) - che esclude che a
un’ottantina di metri prima era possibile vedere il corpo a causa della
presenza di due automobili sulla corsia di destra - non appaia molto precisa.
In effetti, l’automobile di AP 1 è stata piazzata proprio a ridosso della linea
tratteggiata che separa le due corsie, mentre dai video si può notare come egli
abbia circolato in mezzo alla corsia di sorpasso, quindi spostato più verso la
parete sinistra del tunnel. Questo comporta che la sua visibilità era meno
impedita dalla presenza delle automobili e che, con una verosimiglianza che si
avvicina alla certezza, già a circa 80 metri egli avrebbe potuto vedere il
corpo. Inoltre, non si può mancare di osservare che l’ing. __________ ha tirato
la linea indicante la visuale del suo committente partendo dal capo del signor DO
1, non dalle gambe, più spostate verso il centro della corsia di sorpasso.
Anche questo ha influenzato la sua conclusione, ma la realtà è che le gambe
sono divenute visibili prima del capo.
28. In base a quanto
precede, si può concludere che, se il prevenuto avesse letto correttamente le
circostanze ed avesse reagito tempestivamente, avrebbe potuto decelerare per
tempo e raggiungere così una velocità che gli avrebbe consentito di fermarsi
prima del corpo, rispettivamente di evitarlo prevedendo per tempo un rientro
sulla corsia di destra. Esattamente come hanno potuto fare tutti gli altri
utenti della strada transitati da lì in quei momenti.
Una
brusca frenata era, come accennato più sopra, senz’altro fattibile, tenuto
conto del fatto che l’auto che lo seguiva, quella di __________, era a debita
distanza ed aveva la corsia alla sua destra libera, come attestato dalle
immagini e dalle riprese in atti (ad esempio doc. PP 10, immagini 12, 13, 26,
28).
29. A detta del perito di
parte, AP 1 non avrebbe avuto, una volta resosi conto della presenza del corpo
(oggetto, per lui) sulla carreggiata, la possibilità di scartare a destra ed evitarlo
a causa della presenza di un veicolo sulla stessa corsia.
Questa
conclusione non può essere condivisa. In primo luogo, i video in atti attestano
che il traffico non era così intenso e che i veicoli che si trovavano nella
galleria in quei frangenti circolavano a distanza corretta uno dall’altro, per
cui un’immissione tra due di loro sarebbe stata possibile. Soprattutto se AP 1
avesse prestato maggiore attenzione ed avesse rallentato per tempo.
Ma
anche volendo seguire la situazione di fatto attestata dall’ing. __________,
non si potrebbe risolvere altrimenti. In effetti, a ben leggere le sue parole e
a ben guardare le sue ricostruzioni grafiche, sino ad un secondo prima
dell’investimento egli poteva benissimo spostarsi a destra, evidentemente
effettuando una manovra d’emergenza comportante una frenata ed una sterzata.
L’immagine n. 29 del referto è a tal proposito eloquente: la possibilità di
spostarsi a destra per tempo c’era ed era collegata a rischi molto limitati.
30. In un simile contesto,
un comportamento attento e reattivo avrebbe certamente consentito all’imputato
di evitare il corpo di DO 1, esattamente come hanno potuto fare tutti gli altri
utenti della strada, compreso __________, che circolava ad una velocità addirittura
superiore alla sua.
Omicidio colposo
31. L'art.
117 CP punisce con la pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona.
Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o un delitto per
negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le
conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è
colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo
le circostanze e le sue condizioni personali.
La punibilità per omicidio colposo presuppone, dunque, una
violazione degli obblighi di prudenza che si imponevano nel caso concreto. Un
comportamento viola i doveri di prudenza, in particolare, quando al momento dei
fatti l'autore avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue
capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i
limiti del rischio ammissibile (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; DTF
134 IV 255 consid. 4.2.3; DTF 130 IV 10 consid. 3.2; DTF 129 IV 119 consid.
Considerandi
2.
; DTF 129 IV 282 consid. 2.1; DTF 127 IV 34 consid. 2a; DTF 127 IV 62
consid. 2d; DTF 126 IV 13 consid. 7a/bb; Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad
art. 12 CP, n. 29). Per determinare precisamente quali siano i doveri
imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle disposizioni emanate a
salvaguardia della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 135 IV 56 consid.
2.
; DTF 134 IV 255 consid. 4.2.3; DTF 130 IV 10 consid. 3.3; DTF 129 IV 119
consid. 2.1), a cominciare dalle norme sulla circolazione stradale (STF
6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.3;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003
consid. 3.1; DTF 122 IV 133 consid. 2a; DTF 122 IV 225 consid. 2a; Trechsel,
op. cit., ad art. 12 CP, n. 30).
32.1
Per potersi conformare
ai suoi doveri di prudenza il conducente deve costantemente padroneggiare il
veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr). Il conducente deve rivolgere la sua attenzione
alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che
impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve
essere distratta né dalla radio né da apparecchi
riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione
(art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della
circolazione stradale, in seguito ONC).
L’attenzione richiesta al conducente implica che egli sia in grado
di reagire rapidamente ai pericoli che mettono a repentaglio la vita,
l’integrità fisica o i beni materiali altrui.
La padronanza del veicolo esige invece che egli, in presenza di un
pericolo, azioni immediatamente i comandi dello stesso in modo appropriato alle
circostanze (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
Commentaire, Losanna 1996, ad art. 31 LCStr, n. 2.4).
Il grado di attenzione che si pretende dai conducenti va valutato
tenendo conto di tutte le circostanze, in particolare della densità del
traffico, della configurazione del luogo, dell'orario, della visibilità e di
tutte le fonti di pericolo prevedibili (STF 1C_87/2009 dell’11 agosto 2009
consid. 3.2;6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.5.1; DTF 122 IV 225
consid. 2; DTF 116 IV 230 consid. 2; DTF 103 IV 101 consid. 2b). A dipendenza
delle circostanze, può essere preteso un grado accresciuto di attenzione e di
padronanza del veicolo, ad esempio, da un conducente inesperto, nelle ore di
punta, in prossimità di una fermata di un bus, quando sulla carreggiata vengono
effettuati dei lavori, quando le condizioni della circolazione non sono chiare
o sono complicate oppure quando la velocità è elevata (Bussy/Rusconi, op. cit.,
ad art. 31 LCStr, n. 2.4).
Salvo casi particolari, il conducente deve abbracciare con lo
sguardo tutta la carreggiata e non soltanto quello che accade direttamente
davanti a lui nello spazio di strada corrispondente alla larghezza del suo
veicolo (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4.1; DTF 103 IV 101
consid. 2b).
Il conducente deve, poi, prendere in considerazione la possibilità
che una situazione diventi pericolosa, segnatamente quando si scorgono bambini
o anziani (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4.2), oppure quando
vi sono altri elementi o segnali indicatori della possibilità che sussista un
rischio di incidente (quali la morfologia della strada, situazioni climatiche,
visibilità ridotta, comportamenti atipici da parte di altri utenti della
strada, segnalazioni ufficiali o da parte di terzi, eccetera).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che anche una
disattenzione di circa un secondo costituisce una colpa (cfr. DTF 100 IV 279
consid. 2c, in cui il conducente si era accorto della presenza di un pedone che
attraversava la corsia dell’autostrada da sinistra verso destra solo ad una
distanza di 20 metri, mentre avrebbe potuto vederlo già a 50 metri).
32.2
L’art. 32 cpv. 1 LCStr
prevede che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in
particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle
condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in
cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve
circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la
visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a
livello.
Il citato disposto è violato anche quando l’automobilista rispetta
i limiti, ma non adatta la velocità alle circostanze quando queste impongono
un’ulteriore riduzione della stessa (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr,
n. 1.1). E’, infatti, consentito circolare alla velocità massima autorizzata
soltanto se le condizioni della strada, del traffico e della visibilità sono
favorevoli (STF 6B_1247/2013 del 13 marzo 2014 consid. 3.1.;4A_76/2009 del 6
aprile 2009 consid. 3.3, nella quale la velocità di 36 km/h di un camion con rimorchio [train routier] è stata ritenuta inadeguata su
un’autostrada innevata e ghiacciata; DTF 121 IV 286 consid. 4b, in cui è stata
ritenuta inadeguata la velocità di 50 km/h a mezzogiorno, su una strada frequentata, in prossimità delle strisce pedonali e nelle vicinanze di un gruppo di
bambini; DTF 121 II 127 consid. 4a, ove il Tribunale federale in un obiter
dictum ha considerato che la velocità di 50 km/h non è adeguata all’interno di un agglomerato, in prossimità di un asilo in cui vi sono dei
bambini; cfr. anche sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5).
L’art. 32 cpv. 1 LCStr impone al conducente, in primo luogo, di
uniformarsi alle regole contenute nell’art. 4 cpv. 1 ONC, secondo cui egli deve
circolare ad una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e,
quando l’incrocio con altri veicoli è difficile, nella metà dello spazio
visibile.
Ma non solo: il disposto obbliga il conducente anche ad adeguare
la sua velocità in modo da potersi arrestare prima dell’impatto con eventuali
ostacoli presenti sulla carreggiata all’interno del suo spazio visibile (“Anhalten
vor bereits vorhandenen und sichtbaren Hindernissen”). Inoltre, la norma in
questione dispone che il conducente adegui la sua velocità in funzione degli
ostacoli che, anche se improvvisi, sono prevedibili (“Hindernisse mit denen
gerechnet werden muss”). Il conducente deve, pertanto, tenere conto di
quelle situazioni in cui degli ostacoli potrebbero apparire improvvisamente nel
suo spazio visibile (“hindernisträchtige Situationen”), laddove la
possibilità che un tale evento si verifichi s’impone seriamente in ragione di
circostanze particolari (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.26;
sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5; sentenza CCRP
17.2008.48
del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.b).
Il
Tribunale federale, sempre severo in tema di prevedibilità di un ostacolo, ha
già da tempo chiarito che il principio del dovere di circolare ad una velocità
che consenta di fermarsi entro lo spazio visivo vale anche per il traffico autostradale
(DTF 93 IV 115 consid. 2). In quella decisione un automobilista che viaggiava
con le luci di posizione si era ritrovato improvvisamente una sedia sulla
propria corsia e, tentando di evitarla, aveva sbandato causando un incidente.
Secondo i giudici di Losanna, il rischio di trovare degli oggetti, non
illuminati, su una corsia autostradale non è così inconsueto da poter non
essere considerato. In particolare, soprattutto dopo un incidente, capita
sovente che vi siano dei veicoli fermi in mezzo alla carreggiata, anche con i
fari spenti nei confronti dei quali sussiste un forte pericolo di collisione.
Per il Tribunale federale sarebbe irresponsabile mettere in secondo piano
l’obbligo di guidare a vista a favore della volontà di raggiungere velocità elevate.
La sicurezza del traffico e la protezione della vita umana prevale
indubbiamente sull’intento di guadagnare tempo (DTF 126 IV 91 consid. 4.a.cc; DTF
93.
IV 115 consid. 2).
Questa
posizione è stata ribadita a più riprese. Ad esempio nella sentenza STF
6B_673/2011 del 20 dicembre 2011, che ha trattato un caso nel quale un
automobilista, circolante di notte ad una velocità di 110 km/h sull’autostrada
A6, è andato a cozzare contro uno scaffale metallico che era caduto in
precedenza da un camion.
Circolando
al buio, un conducente deve avere una velocità che gli consenta di arrestarsi
entro lo spazio illuminato dai fari di posizione (DTF 100 IV 279).
Il
Tribunale federale ha respinto le critiche per le quali questa giurisprudenza
non tiene conto delle reali condizioni del traffico sulle autostrade, per cui
non sarebbe praticabile, precisando che simili obiezioni non si conciliano con
il chiaro testo della legge, che mira a proteggere la sicurezza del traffico e
la vita umana (DTF 126 IV 91 consid. 4.a.cc).
Gli ostacoli sono, per contro, imprevedibili quando si presentano
in maniera del tutto inopinata ed inattesa, senza che il conducente possa
assolutamente contare sulla loro evenienza (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32
LCStr, n. 1.27). Questo esclude che possano venire considerati tali, gli
ostacoli che non si trovano ancora nel campo visibile del conducente (DTF 89 IV
23).
Una velocità non è necessariamente inadeguata per il fatto che non
sia possibile fermarsi dinnanzi ad un ostacolo. Determinante è sapere se il
conducente abbia adattato la propria velocità in modo da potersi fermare nel
tratto da lui riconosciuto libero, ossia nel tratto su cui egli non scorge
alcun ostacolo e su cui non deve attendersi che ne insorga uno (DTF 103 IV 41
consid. 4).
In quest’ottica, è parimenti determinante accertare quando un
ostacolo risulta avvistabile, poiché in determinate situazioni, la velocità
potrebbe essere adeguata ed è la mancata attenzione del conducente alla strada
che ha provocato l’incidente.
La giurisprudenza del Tribunale federale
impone, pertanto, al conducente di prevedere con ampio margine eventuali
ostacoli sulla carreggiata, prescrivendo una guida adattata alle circostanze
(STF 1C_87/2009 dell’11 agosto 2009, consid. 3.2;1C_504/2011 del 17 aprile
2012, consid. 2.4) e una prudenza particolare, non solo quando vi siano
concreti indizi che un utente della strada non si comporti correttamente (art.
26.
cpv. 2 LCStr), bensì anche quando la situazione presenta un tasso di
potenziale pericolo tale da richiedere un atteggiamento particolarmente scevro
da rischi (STF 6P.146/2003 del 22 marzo 2004 consid. 4.2; DTF 125 IV 83 consid.
2b).
32.3
A norma dell’art. 34
cpv. 4 LCStr, il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti
gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare
affiancato o dietro un altro. Per l’art. 7 cpv. 2 ONC il conducente deve tenere
una distanza sufficiente dal margine destro della carreggiata, specialmente se
circola velocemente, di notte o nelle curve.
L’obbligo di mantenere una distanza sufficiente vale nei confronti
di tutti gli utenti della strada, che si tratti di veicoli dotati di motore o
veicoli che ne siano sprovvisti, e in particolar modo nei confronti dei pedoni,
non solo in caso di incrocio o sorpasso, bensì in ogni situazione di passaggio
ravvicinato (STF 6S.366/2004 del 16 febbraio 2005 consid. 2.3).
32.4
Se richiesto dalla
sicurezza della circolazione, il conducente deve attirare l’attenzione degli
altri utenti della strada usando gli avvisatori (art. 40 LCStr).
Presupposti
oggettivi del reato
33.
Nella fattispecie, il
comportamento assunto dal prevenuto quel 12 luglio 2010 e accertato in questa
sede ha indubbiamente infranto le regole della circolazione testé riprese.
In
effetti, egli non ha reagito correttamente, omettendo di prestare la dovuta
cautela e di adottare una velocità adeguata alle circostanze ed alla
visibilità, che la morfologia della galleria (curva a destra) e il traffico gli
offrivano.
Al
momento dell’avvistamento del veicolo che aveva azionato gli avvisatori
luminosi, e che, quindi, segnalava una situazione di pericolo, egli avrebbe inoltre
dovuto reagire immediatamente, rallentando in modo tale da garantirsi la
possibilità di effettuare un arresto tempestivo o un cambiamento di corsia, rivolgendo
la propria attenzione specialmente a ciò che si trovava davanti a lui e
tenendosi pronto ad una frenata d’emergenza.
Per
contro, egli ha continuato il sorpasso, mantenendo la sua velocità di crociera
di 100 km/h, senza modificare alcunché.
In
questo modo, volendo seguire la tesi del perito di parte che ha sostenuto che
il corpo era visibile solo a partire da 55 metri di distanza, AP 1 si è trovato
a circolare ad una velocità decisamente eccessiva perché non gli garantiva la
possibilità di arrestarsi entro lo spazio visivo, ritenuto che lo spazio totale
di reazione era di 78.77 metri. La velocità massima, adeguata, in questa
situazione, sempre secondo l’ing. __________, avrebbe dovuto essere di 79.73
km/h. Facilmente raggiungibile se, come visto, egli, al momento di affrontare
la curva, ma al più tardi quando ha visto i segnali luminosi del veicolo
davanti a lui, avesse messo il piede sul freno e rallentato. Questa operazione,
tra l’altro, gli avrebbe consentito di reagire istantaneamente quando, poi, ha
visto il corpo della vittima sul selciato.
Come
se non bastasse, per sua stessa ammissione, almeno indiretta, l’imputato non ha
prestato la dovuta attenzione a ciò che stava sulla sua corsia di marcia, ma si
è verosimilmente fatto distrarre da altro (a sua detta dai lampeggianti).
D’altronde, e qui non si può seguire la perizia, la vittima era, come detto in precedenza
ai consid. n. 26-28, per lui visibile già ad una distanza utile pur circolando
a 100 km/h.
Come
spiegato, la prova che l’appellante non fosse concentrato su quanto stava avvenendo
davanti a lui sino all’investimento è data dal fatto che egli - a differenza di
tutti gli altri conducenti sentiti nel corso dell’istruttoria - non si è
accorto che quello travolto era un essere umano e non un sacco: se da una certa
distanza è ben possibile che non si potesse capire cosa fosse l’oggetto
sull’asfalto, con il progressivo avvicinamento una confusione non trova più
giustificazione.
Ulteriore
dimostrazione che AP 1 non era attento ed ha visto solo all’ultimo momento la
vittima (o, dal suo punto di vista, quel che per lui era un oggetto), laddove
essa era avvistabile già molto prima, è il fatto che egli non ha effettuato
alcuna frenata degna di tale nome (come invece ha fatto, con successo, chi lo
seguiva a velocità addirittura superiore alla sua) e che nemmeno ha sterzato
sulla corsia di destra, se non dopo aver investito DO 1.
In
questo modo l’appellante ha infranto i doveri impostigli dalle norme sulla
circolazione stradale e quindi i suoi doveri di diligenza.
Nesso
di causalità
34.
Affinché una persona
debba essere ritenuta autrice colpevole di omicidio colposo, è necessario
accertare la sussistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato tra quanto
gli viene rimproverato ed il decesso della vittima (DTF 122 IV 17 consid. 2c).
Un rapporto di causalità naturale è dato se il comportamento
colpevole costituisce la condizione necessaria dell'evento, ossia se non può
essere tralasciato senza che l'evento venga meno, ancorché non ne sia la causa
unica (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1;6S.297/2003 del 14
ottobre 2003 consid. 4; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Al proposito un
alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 125 IV 195 consid. 2b; 116 IV
306.
consid. 2a).
In materia di circolazione stradale la causalità naturale è data
ove la violazione della norma risulti essere una condizione necessaria per
l'incidente, anche se non ne costituisce la causa unica e immediata; è
sufficiente che essa abbia contribuito, con altre, a produrre l'evento (STF
6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1; DTF 100 IV 279 consid. 3c).
La causalità deve essere anche adeguata. È necessario quindi
stabilire se il comportamento dell'agente era idoneo, secondo l'andamento
ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a
favorire l'evento. Soltanto a queste condizioni si può affermare che l’evento
verificatosi era prevedibile da parte dell’agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2; DTF
127.
IV 62 consid. 2d; DTF 126 IV 13 consid. 7a/bb; STF 6S.34/2006 del 28 agosto
2006.
consid. 4.4.2;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4).
Il rapporto di causalità adeguata viene meno e il concatenamento
dei fatti perde la sua rilevanza giuridica allorché un'altra causa
concomitante, come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, costituisca
una circostanza del tutto eccezionale o appaia così straordinaria che non
poteva essere prevista. Il suo carattere imprevedibile non è in sé sufficiente
per interrompere il nesso di causalità: occorre ancora che questa circostanza
rivesta un’importanza tale da risultare l'origine più probabile ed immediata
dell'evento considerato e relegare in secondo ordine tutti gli altri fattori
che hanno contribuito a provocarlo, in particolare, il comportamento
dell'agente (STF 6B_114/2016 del 20 settembre 2016 consid. 2.2.;6B_333/2015
del 20 luglio 2015 consid. 2.2.; DTF 135 IV 56 consid. 2.1; DTF 131 IV 145
consid. 5.2.).
La questione relativa ad un’eventuale interruzione del nesso
causale va, pertanto, risolta soltanto in funzione dell’imprevedibilità di
circostanze esterne all’autore e non in funzione della presenza o della gravità
di colpe di terzi o della vittima nella misura in cui non esiste in diritto
penale una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb; STF
6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1).
Il Tribunale federale non ritiene eccezionale che dei pedoni
attraversino la carreggiata, anche in luoghi dove il traffico è denso e rapido,
considerando che tali pratiche, pur pericolose, non sono così rare da essere
considerate imprevedibili: di conseguenza, un simile comportamento non conduce
ad un’interruzione del nesso di causalità adeguata (cfr. STF 6B_315/2009 del 20
luglio 2009 consid. 1, in cui si trattava di un incidente occorso ad una
signora di settant’anni che stava attraversando la strada in modo non del tutto
perpendicolare, fuori dal passaggio pedonale e dopo un dosso; nella DTF 100 IV
279.
consid. 3d nemmeno l’attraversamento dell’autostrada di notte da parte di
un autostoppista è stato considerato imprevedibile al punto tale da
interrompere il nesso di causalità adeguata).
35.
Come già spiegato,
i medici incaricati dal Ministero pubblico hanno concluso, dopo le analisi
necessarie, che la causa della morte è da ricondurre allo scoppio da
compressione del capo, con spremitura pressoché totale della materia cerebrale
verso l’esterno, e nella lacerazione del peduncolo del cuore (AI 7 e AI 27).
Inoltre,
dopo nuovo studio degli atti, il prof. __________ ha sostenuto che in termini
di alta probabilità e di credibilità razionale, non è stato l’impatto del capo
contro la parete del tunnel a provocare lesioni cerebrali importanti a DO 1 (AI
53).
È
dunque accertato che tra la morte della vittima e il suo investimento sussiste
un nesso di causalità naturale e diretto.
Invero,
uno dei testi, __________, transitato da parte al corpo di DO 1 prima
dell’imputato, ha dichiarato d’aver notato una pozza di sangue all’altezza
della testa (PG 28 settembre 2010, AI 16, pag. 2). Questa affermazione potrebbe
lasciare pensare che la vittima avesse subito delle lesioni al capo di una
certa rilevanza già nel primo incidente. Agli atti, nondimeno, non vi sono
altri indizi che confermano questa ipotesi. Le foto del rapporto della polizia
scientifica non evidenziano alcuna traccia ematica di rilevanza, se non quelle
in prossimità della posizione finale del cadavere (AI 29 foto 3, 6 e 7). La porzione
di materia cerebrale ritrovata sull’asfalto più lontana dal corpo, si trova in
prossimità di quella che poteva essere la posizione del motociclista prima
dell’incidente e non è vicina a nessuna chiazza di sangue.
La
dichiarazione del teste non è pertanto attendibile e non costituisce un
elemento sufficiente per mettere in dubbio le conclusioni dei medici.
Inoltre,
anche se si dovesse - per ipotesi di lavoro - considerare che, dopo aver
cozzato contro la parete, il motociclista giaceva prono sull’asfalto con una
pozza di sangue all’altezza della testa, la causa della morte non potrebbe
venire identificata altrimenti rispetto a quanto fatto dai periti. In effetti,
il fatto di aver avuto delle perdite ematiche dopo aver sbattuto contro il
muro, non è assolutamente incompatibile con un decesso causato dall’investimento:
lo scoppio da compressione del capo e la rottura del peduncolo del cuore sono
lesioni attribuibili alle conseguenze del passaggio, ad alta velocità, di un
grosso peso come quello di un’automobile (quello della Mercedes SLK è
largamente superiore alla tonnellata), sopra all’uomo disteso incosciente sulla
strada, mentre non sono ipotizzabili come conseguenze dell’urto contro la
parete e poi con il suolo.
La
perdita di sensi da parte della vittima, quella sì, è per contro da ascrivere
alle conseguenze della perdita di controllo della motocicletta. Essa è resa
verosimile dalle dichiarazioni dei testi transitati prima dell’appellante,
secondo le quali egli giaceva immobile.
A
questo proposito, l’argomentazione della difesa, che ha visto nell’affermazione
di __________ “La mia prima impressione è stata quella che era deceduto
perché non si muoveva” (PG 14 luglio 2010, AI 16, pag. 2) un forte indizio
di decesso prima dell’investimento, non può essere assecondata, considerate le
altre prove in atti. Il testimone ha solo confermato che DO 1, negli istanti in
cui lui lo ha visto, era inerte. Il resto sono state sue sensazioni soggettive,
prive di valenza probatoria.
36.
Pur essendo sempre
delicato affrontare l’argomento quando si parla di una persona che ha purtroppo
pagato con la vita, non si può negare che all’origine dell’incidente, vi sia
l’errore di DO 1, che lo ha fatto cadere al suolo in mezzo a due corsie
autostradali, all’interno di un tunnel con visibilità ridotta. Questo ha
comportato l’insorgere di una situazione altamente pericolosa per lui e per gli
altri utenti della strada. E’ innegabile che se la vittima si fosse comportata
correttamente, non vi sarebbe stato nessun incidente.
Ciò posto, va
tuttavia ricordato come la valutazione di un’eventuale interruzione del nesso
di causalità deve sempre tenere in considerazione che, nel diritto penale, non
sussiste il concetto di compensazione delle colpe (“Verschuldenskompensation”),
sicché essa non va valutata in funzione della presenza o della gravità di colpe
di terzi o della vittima.
Questo significa
che le infrazioni alle norme della circolazione stradale commesse da DO
1, non sono quindi, di per sé, sufficienti ad interrompere il nesso causale. Necessario
è, ancora, che il comportamento colpevole e le sue conseguenze - così come
altre circostanze esterne all’autore - non siano stati, in sé, prevedibili. Di
rilievo in quest’ambito è, dunque, soltanto la questione della prevedibilità
delle circostanze - intese in senso ampio - esterne all’autore.
Nel caso specifico,
non può considerarsi fatto eccezionale e straordinario che un motociclista
commetta una manovra errata che ne comporti la caduta di sella e la perdita di
conoscenza. Non è, dunque, del tutto imprevedibile che, circolando sull’autostrada,
si possa trovare sulla propria corsia una persona distesa priva di sensi. Così
come non lo sarebbe trovarne una che, a seguito di un incidente, anche in auto,
vi cammini in stato di shock.
Proprio per questo, è dovere di ogni utente della strada prevedere
di potersi arrestare entro lo spazio visivo e, in casi eccezionali, entro la
metà dello spazio visivo.
37.
In relazione al nesso
di causalità tra il comportamento dell’agente e l’evento, poi, oltre alla
prevedibilità dell'evento, la giurisprudenza del Tribunale federale considera
la sua evitabilità: occorre infatti chiedersi se, in caso di comportamento
corretto dell'agente, l'evento non si sarebbe verificato (causalità ipotetica).
La giurisprudenza esige un alto grado di probabilità, mentre non è sufficiente
la semplice possibilità che in caso di condotta conforme ai doveri di prudenza
l’evento sarebbe stato evitabile. Il risultato è imputabile all'agente soltanto
se, qualora avesse ipoteticamente rispettato i suoi doveri di prudenza,
l'evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (STF
6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii;
118.
IV 130 consid. 6a; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).
A tal proposito, come appurato
in precedenza, non si può che concludere che, se AP 1 avesse rispettato
pienamente le norme della circolazione, l’incidente e il decesso del signor DO
1.
avrebbero potuto essere scongiurati.
38.
La conclusione che ad
una velocità di 79.73 km/h si sarebbe potuto evitare la collisione, combinata
con l’accertamento che, viste le condizioni oggettive e soggettive, l’accusato
avrebbe dovuto circolare al di sotto di quella velocità invece dei 100km/h che
ha mantenuto, portano a risolvere che, se fossero state rispettate le norme
della circolazione, l’incidente sarebbe stato evitato.
Allo
stesso risultato si giunge se si prende in considerazione la possibilità per
l’imputato di tornare sulla corsia di destra e passare accanto al corpo della
vittima, come hanno fatto tutti gli altri conducenti transitati in quei
frangenti. Si tratta di un’opzione del tutto ragionevole e realistica, che
avrebbe potuto essere attuata anche senza ridurre la velocità, quindi a maggior
ragione diminuendola.
39.
A titolo abbondanziale,
va ricordato che la velocità massima per poter scongiurare l’investimento è
certamente superiore a quella indicata dal perito, poiché egli si è fondato su
un tempo di reazione di 1 secondo, mentre le circostanze concrete permettono di
stabilire che avrebbe dovuto essere inferiore. In effetti, per giurisprudenza
invalsa, il tempo di reazione è di un secondo, ma si riduce a 0,6 - 0,7 secondi
nel caso in cui il conducente, in base alle circostanze concrete, avrebbe
dovuto già tenersi pronto a frenare (STF 6B_16/2008 dell’11 aprile 2008 consid.
3.
;6B_257/2007 del 10 luglio 2007 consid. 5.2;6S.34/2006 del 28 agosto 2006
consid. 4.6.4), come ad esempio nel caso in cui un pedone aspetta per
immettersi su di un passaggio pedonale (DTF 93 IV 59 consid. 2; DTF 91 IV 78
consid. 2) oppure quando già da un certo tempo è accesa la luce verde del
semaforo (DTF 90 IV 98 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr,
n. 4.6). Oppure, ancora, se, come qui, dopo aver preso atto dell’avvertimento
da parte di altri utenti della strada, tramite segnali luminosi o acustici,
dell’esistenza di una possibile situazione di rischio, si deve prendere in
seria considerazione l’insorgere improvviso di un pericolo, anche non sapendo
esattamente in cosa esso consisterà.
Presupposti
soggettivi
40.
In merito agli aspetti
soggettivi del reato, non emergono particolari problematiche. Il prevenuto
possiede una licenza di condurre sin dal 1990, sicché conosce bene le norme
della circolazione stradale ed ha un’esperienza tale da consentirgli di poter
reagire correttamente (o almeno tentare di farlo) ad ogni situazione anomala.
E’ indiscusso che
l’infrazione ascrittagli è un reato commesso per negligenza e che egli non
aveva alcuna intenzione di provocare l’incidente, né tantomeno il decesso di
una persona.
La
condanna per omicidio colposo di AP 1 deve essere pertanto confermata e
l’appello respinto.
Commisurazione
della pena
41.
Per l’art. 47 cpv. 1
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata
secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,
secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti
nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la
possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione
(cfr., sul primato della colpa e su presupposti della commisurazione, DTF 136
IV 55 consid. 5.4.; DTF 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del
22.
giugno 2010, consid. 2.1;6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
42.
La
pena comminata per il reato di omicidio colposo è la detenzione sino a tre anni
o la pena pecuniaria, art. 117 CP.
Di principio, la scrivente
Corte ritiene di poter condividere le valutazioni operate dai primi giudici in
relazione alla commisurazione della pena inflitta all’appellante (consid. 17
della sentenza impugnata), che qui si richiamano (art. 82 cpv. 4 CPP).
Tuttavia, se al momento della
sentenza di primo grado non erano ancora trascorsi 2/3 del periodo di
prescrizione del reato (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.4; DTF 132
IV 1 consid. 6.2.1), l’attenuante del lungo tempo trascorso, art. 48 lett. e CP
trova in questa sede spazio, poiché sono ormai passati pressoché 6 anni e 6
mesi, facendo stato il momento dell’emanazione del giudizio di secondo grado (DTF
132.
IV 1 consid 6.2.1.; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010).
43.
Preso
atto che la sentenza motivata è stata intimata 8 mesi dopo la comunicazione del
Dispositivo
dispositivo, vi è da chiedersi se non si debba pure considerare una violazione
del principio di celerità.
Il principio della celerità impone alle autorità penali di
procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei
sospetti che pesano su di lui al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato
di angoscia che una tale procedura suscita (art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e
14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139). Di nessuna rilevanza
per l’accertamento di una violazione del principio della celerità è la
responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di questo principio
anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54).
La questione a sapere se il principio della celerità sia stato violato va
decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del lavoro effettuato, in
cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento, del
comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono
inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è
l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché
sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che
un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.
La giurisprudenza ha giudicato inaccettabili e costitutivi di una
violazione del principio di celerità un'inattività di tredici o quattordici
mesi in fase di istruttoria, un periodo di quattro anni per statuire su di un
ricorso contro l'atto di accusa, un periodo di dieci o undici mesi prima di
trasmettere l'incarto all'autorità di ricorso, un periodo di più di tre anni
tra l’atto di accusa e la sentenza di prima istanza ed, infine, un periodo di
quattro anni intercorso tra la promozione dell’accusa e l’emanazione dell’atto
d’accusa (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2).
Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere
sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio
della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale
principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura
la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006
dell’8 giugno 2006, DTF 130 IV 54, DTF 124 I 139 e DTF 117 IV 124).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale, laddove sono
date le condizioni per applicare sia l'art. 48 lett. e CP sia il principio
della celerità occorre tenere conto di entrambi i fattori di riduzione, tenendo
presente sia l'entità del ritardo che l'intensità della violazione (STF
6S.37/2006 dell’8 giugno 2006).
Il momento decisivo per determinare l'adeguatezza della durata del
procedimento è costituito dal giorno in cui viene emanata l'ultima decisione,
atteso che vanno pure computate le procedure davanti ad un'autorità di ricorso,
inclusi rinvii e cassazioni (DTF 117 IV 126 consid. 3).
La questione deve essere affrontata d’ufficio, anche se non viene
sollevata dalle parti, come nella presente fattispecie.
Nella fattispecie un
periodo di 8 mesi per l’intimazione della sentenza motivata è certamente lungo
e non giustificato dalle circostanze del caso specifico. La violazione del
principio di celerità sussiste quindi, anche se lieve.
Di
conseguenza, la pena pecuniaria inflitta deve imperativamente essere ridotta di
un terzo, cioè portata a 40 aliquote giornaliere da fr. 110.- l’una per
complessivi fr. 4'400.-.
Di
riflesso anche la multa deve essere ridimensionata a fr. 800.-.
Nulla
muta per contro in merito alla sospensione condizionale della pena pecuniaria.
Rinvio
degli accusatori privati al foro civile e confisca
44. Tecnicamente,
l’imputato ha impugnato tutta la sentenza di primo grado (doc. CARP III).
Tuttavia né il rinvio degli accusatori privati, né la confisca e la distruzione
degli effetti personali della vittima sono stati contestati. Essi, risultando
oltretutto corretti, vengono quindi ratificati anche in questa sede.
Indennità
ex art. 429 CPP
45. Vista
la conferma delle condanne, le richieste di riconoscimento di indennità per
ingiusto procedimento, ex art. 429 CPP, sono da respingere.
Sulle spese
46. Gli oneri processuali
del gravame seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto,
caricati al condannato. In effetti, la riduzione della pena, unico aspetto a
suo favore, è avvenuta per motivi nemmeno sollevati dal ricorrente e, tra
l’altro, non è neppure stata postulata in via sussidiaria, puntando egli solo
al proscioglimento.
L’attribuzione degli oneri di prima sede rimane invariata, data la
conferma della condanna.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 10, 77, 80, 81, 84, 182 e
segg.,348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 429 CPP;
12,
34, 42, 47, 48 lett. e, 117 CP;
26,
31, 32, 34 LCStr
3,
4, 7 ONC
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 426 e 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di AP 1 è
parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
1.Di
conseguenza:
2.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole di
omicidio colposo
per avere, il 12 luglio 2010, sull’autostrada A2, all’interno
della galleria del San Salvatore in territorio di Grancia, in direzione
Sud-Nord, per imprevidenza colpevole, cagionato la morte del ciclomotorista DO
1 mentre, alla guida dell'autovettura Mercedes SLK 200 targata __________,
procedeva sulla corsia di sorpasso, e meglio
per non avere prestato la dovuta attenzione alle circostanze e, in
particolare, per non avere adeguato la velocità alle condizioni della strada e
del traffico (curva piegante a destra con presenza di veicoli che ostruivano la
visibilità) e, pur vedendo la vettura davanti a lui azionare i lampeggianti,
non accorgendosi quindi per tempo della presenza di DO 1 che era
precedentemente caduto a terra e si trovava sdraiato sulla carreggiata percorsa
da AP 1, schiacciandolo così con la sua autovettura e provocandone la morte
immediata a seguito delle gravi lesioni (in particolare lo scoppio da
compressione del capo con perdita di pressoché tutta la materia cerebrale e
lacerazione del peduncolo del cuore), come accertato e documentato nel
referto autoptico 1. settembre 2010.
2.2. AP
1 è condannato:
2.2.1. alla pena pecuniaria di
40 aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna, per un totale di fr. 4'400.-
(quattromilaquattrocento);
2.2.2. al
pagamento della multa di fr. 800.- (ottocento), con l’avvertenza che in caso di
mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto)
giorni;
2.2.3. l’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.2.4. al pagamento della
tassa di giustizia e dei disborsi di prima sede secondo quanto stabilito nella
sentenza impugnata.
3. Non si assegnano
indennità ex art. 429 CPP.
4. Gli accusatori
privati PC 1 e __________ sono rinviati al competente foro civile per le loro pretese
di tale natura.
5. Sono ordinate la
confisca e la distruzione di una canottiera, un paio di pantaloncini, un paio
di mutande, un paio di scarpe, un paio di calze e due caschi (oggetti tutti
repertati presso la Polizia scientifica sotto il numero 2010-977).
6. Gli oneri
processuali dell’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'700.-
sono posti a carico dell’appellante.
7. Intimazione a:
8. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.