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Decisione

17.2016.124

Incidente della circolazione. Omicidio Colposo. Imprevidenza colpevole, nesso di causalità e lieve violazione del principio di celerità

22 dicembre 2016Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

I

soccorsi, prontamente allarmati, sono intervenuti nel lasso di una decina di

minuti, ma, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro

che costatare il decesso del motociclista.

3. Immediatamente

avviate le indagini per accertare i fatti, gli inquirenti hanno fatto ricorso

alle immagini della videosorveglianza stradale all'interno della galleria che, pur

non coprendo il punto esatto in cui la vittima è stata investita, hanno

consentito di appurare che, negli istanti subito dopo il suo passaggio nel

campo di ripresa dell'ultima telecamera che l'ha filmata prima che cozzasse

contro la parete e cadesse sull'asfalto (quella del km 20.000), sono

transitati, nell'ordine: la Citroen C3 di __________, l'autocarro di __________,

la Yamaha Majestic di __________, un’auto rimasta sconosciuta, la VW Golf di __________,

un veicolo non identificato, il camion Mercedes di __________, due altri

veicoli non identificati, la Mercedes SLK targata __________ dell'imputato, la

Mercedes R320 di __________, l'Audi A6 di __________, la Skoda Yeti di __________

e la Smart di __________.

Dopo aver

proceduto ad interrogare i numerosi conducenti individuati che sono transitati

con i loro veicoli nella galleria nei frangenti in cui si è verificato

l'incidente - la maggior parte annunciatisi personalmente - e dopo l'esame

degli automezzi che potenzialmente, per questioni temporali, avrebbero potuto

essere entrati in contatto con il corpo di DO 1, le attenzioni degli inquirenti

si sono ben presto concentrate su AP 1, in quanto una serie di elementi, li ha

indotti a ritenere che l’unico veicolo ad essere passato sopra la vittima

doveva essere stato quello da lui guidato.

4. Nel frattempo è

giunta la relazione dei periti giudiziari incaricati dell’esame autoptico della

vittima, dott. med. __________ e __________ - dell’Azienda ospedaliera di

Varese, Unità operativa di medicina legale/Università degli studi

dell’Insubria, Facoltà di medicina e chirurgia - circa le operazioni

medico-legali condotte per l’accertamento delle cause e delle circostanze della

morte, di data 1 settembre 2010 (AI 7, i cui esiti sono stati confermati il 29

dicembre 2010, AI 27), che ha concluso:

“ DO 1, alla guida della motocicletta,

venne a morte pressoché istantanea in un incidente della circolazione, avvenuto

in data 12 luglio 2010, attorno alle ore 19:40; incidente “combinato”, nel

quale sono risultate coinvolte anche tre automobili.

La causa della

morte del soggetto è da identificarsi nello scoppio da compressione del capo

con perdita di pressoché tutta la materia cerebrale (spremuta all’esterno), e

nella lacerazione del peduncolo del cuore (l’esame necrosettorio ha permesso di

rilevare anche plurime fratture sternali e costali, lacerazioni profonde

polmonari ed epatiche, plurime fratture ossee agli arti).

È certo che il

corpo del soggetto, ormai a terra, sia stato sormontato da almeno un’automobile

ed è molto probabile che nella caduta non avesse riportato lesioni mortali” (AI

27, pag. 9 seg.).

Richiesto di prendere nuovamente posizione sulle cause della

morte, dopo ulteriore lettura di tutte le deposizioni testimoniali e esame

delle fotografie in atti, il 27 agosto 2012 (AI 53) il dott. med. __________ ha

ribadito di reputare che “in termini di alta probabilità e di credibilità

razionale” non è stato l’impatto del capo contro la parete della galleria a

cagionare lesioni cerebrali importanti al DO 1.

5. La motocicletta

della vittima è stata sottoposta ad un controllo tecnico da parte dei

competenti servizi della Sezione della circolazione di Camorino, che hanno

accertato che essa non presentava alcun tipo di difetto o guasto che avrebbe

potuto causare l’incidente (AI 4). Gli unici danni riscontrati sono stati la

rottura della leva delle marce, il distacco del poggiapiedi ed il mancato

funzionamento della luce di posizione posteriore.

La

Suzuki è stata pure visionata e fotografata dalla polizia scientifica, che ha

confermato come a risultare danneggiate sono solo le estremità del lato

sinistro, cioè la manopola del cambio, il cavalletto e la borsa in pelle,

mentre il lato destro del veicolo è praticamente intatto. I danni, per gli

specialisti, sono stati collegati alla rovinosa caduta a terra e allo

scivolamento sull’asfalto, mentre “non sono stati evidenziati danni o tracce

riconducibili al contatto con un altro veicolo” (AI 29, foto 13-16).

6. Le foto della

polizia attestano la posizione finale del corpo, supino perché girato dai

soccorritori, prima del quale era presente sull’asfalto un’ampia chiazza di

sangue dalla quale si diramavano numerosi schizzi, la cui forma particolarmente

allungata è indizio di un’importante forza alla loro origine, fatto che ha

condotto gli agenti della scientifica a concludere per un investimento della

vittima da parte di un veicolo sopraggiunto dopo la sua caduta al suolo (AI 29,

foto 8).

7. Il casco marca Nolan

indossato da DO 1 presentava delle tracce di sfregamento/contatto (di cui una,

importante, proprio in corrispondenza della zona frontale) ed era rotto in più

punti (tra i quali è stata rilevata una grossa spaccatura sulla parte

posteriore), ma era ancora sulla testa dell’uomo, con il cinturino chiuso (AI 29,

foto 9 e foto 17).

DO

1 indossava unicamente un paio di calzoncini corti, una canottiera, un paio di

calze e delle scarpe da ginnastica.

Sulla

parte posteriore dei pantaloncini, gamba sinistra, è stata rilevata una chiara

traccia di pneumatico, con una direzione parallela rispetto all’asse verticale

dell’indumento (cioè quello longitudinale del corpo), che ha lasciato

“stampate” sulla stoffa le lettere L, K, E e N (AI 29, foto 18 e 19).

8. Come detto, la

Polizia scientifica ha esaminato i veicoli che avrebbero potuto aver avuto un

impatto con il corpo di DO 1 e quindi averne cagionato le lesioni mortali, ed

ha potuto appurare che:

- l’auto

di __________ non ha avuto alcun contatto con la vittima perché si trovava

davanti al lei al momento della caduta (AI 29, foto 20-21);

- sotto

l’automobile di __________ è stata rinvenuta una minuscola traccia di sangue

nel sottoscocca (AI 29, foto 28), nella zona della ruota anteriore sinistra,

che, all’analisi genetica ha permesso di estrarre un profilo DNA compatibile

con quello di DO 1. Le sue piccole dimensioni e il fatto che era isolata hanno

portato gli agenti della scientifica a sostenere che sia riconducibile al

passaggio dell’Audi A 6 sopra una delle numerose tracce di sangue presenti sul

manto stradale presso il luogo dell’incidente, piuttosto che non la conseguenza

dell’investimento della vittima;

- la

Skoda Yeti di __________ ha presentato anch’essa una minuscola traccia di

sangue sul sottoscocca della ruota anteriore sinistra con profilo DNA

compatibile con quello di DO 1, la cui origine è stata considerata analoga a

quella della traccia sul veicolo di __________ (AI 29, foto 30);

-

i veicoli di __________ (AI 29, foto 33), __________ (AI 29, foto 33), __________

(AI 29, foto 37) non presentavano tracce collegabili ai fatti.

Differente

è stato per contro l’esito dell’ispezione della Mercedes SLK del prevenuto (AI 29,

foto 22-26):

- sul

lato inferiore destro del paraurti, davanti alla ruota, anteriore sono state

scoperte tracce di vernice rossastra compatibili con quella del casco della

vittima;

- sull’auto

erano montati degli pneumatici di marca Falken, con la scritta sul lato;

- sul

sottoscocca della macchina sono stati rilevati numerosi schizzi di sangue

dall’aspetto allungato “con una direzionalità che converge verso il lato

anteriore destro del veicolo, ovvero verso la zona dove sono state assicurate

le tracce rossastre”;

- sulla

marmitta sono evidenti numerosi schizzi di sangue prevalentemente di aspetto

allungato e con “una direzionalità che converge verso il lato anteriore

destro del veicolo”.

Sulla scorta di questi dati i

poliziotti hanno scritto: “Gli schizzi di sangue della vittima e la presenza

di tracce di vernice rossastra sul veicolo AP 1 insieme alle tracce riscontrate

sui pantaloni della vittima (…) avvalorano a nostro avviso l’ipotesi di un urto

tra la vittima e il veicolo AP 1, in particolare tra il paraurti anteriore,

lato destro, e il capo di DO 1.” (AI 29, foto 25).

9. AP 1 è stato sentito

la prima volta un’ora e mezza circa dopo l’incidente, alle 21:10 del 12 luglio

2010, ed ha dichiarato di essere partito quel giorno da __________ verso le

17.30, accompagnato dalla sua ragazza __________. Entrato nella galleria del

San Salvatore ad una velocità di 80-100 km/h, con i fari anabbaglianti accesi,

nell’affrontare sulla corsia di sorpasso di sinistra un tratto con una curva

leggermente piegante a destra, ha notato, sulla corsia di destra, un veicolo di

grossa cilindrata, tipo Jeep, di colore scuro, che avanzava lentamente con i

lampeggianti accesi (PG 12 luglio 2010, AI 16, pag. 2). Superato questo

automezzo alla stessa velocità, appena rimesso gli occhi sulla sua corsia di

marcia, ha visto in mezzo ad essa “un oggetto non meglio definito”, di

colore chiaro, che ha ipotizzato essere una borsa o un rifiuto. A questo punto

ha dato un colpo di freno ed ha sterzato a destra per scansarlo, avvicinandosi

con tale manovra al centro della carreggiata verso la corsia di destra,

entrandovi leggermente.

In

merito a questo frangente ha tenuto a precisare di non essere in grado di dire

se ha urtato l’oggetto perché non ha sentito nessuna collisione.

Dopo

quella che ha definito “la sbandata” ha continuato il suo percorso

sempre sulla corsia di sinistra, nelle vicinanze della riga di direzione.

Subito dopo ha visto un oggetto di grosse dimensioni, di colore scuro, davanti

a sé, che non è riuscito ad evitare, per cui “gli sono passato sopra”

(PG 12 luglio 2010, AI 16, pag. 2). Egli ha asserito d’essere sicuro d’averlo

urtato perché ha sentito un forte colpo al suo veicolo. A seguito dell’impatto,

ha perso leggermente il controllo del suo mezzo, senza tuttavia spostarsi

troppo dalla sua direzione di marcia. Ha poi continuato la sua corsa sulla

sinistra sino alla fine della galleria, uscito dalla quale si è lentamente

spostato sulla destra per arrestarsi, infine, sulla corsia di emergenza. Visto

che vi erano fermi altri veicoli, ha deciso di ripartire per recarsi al primo

posto di polizia e si è così presentato a quello di Noranco, ove ha lasciato la

sua Mercedes per non più toccarla.

In

merito al primo oggetto sulla carreggiata ha risposto di non averlo visto bene,

ma che era di colore chiaro ed era largo più o meno 1.50 m ed alto 0.5 m; il

secondo oggetto era per contro di sicuro di metallo e ha ipotizzato, viste le

dimensioni, fosse un motoveicolo (PG 12 luglio 2010, AI 16, pag. 3). Su domanda

esplicita ha sostenuto di non aver visto alcun motociclista nel punto dove è

avvenuta la collisione (PG 12 luglio 2010, AI 16, pag.4).

AP

1 ha spiegato che prima di scansare l’oggetto chiaro ha effettuato una frenata

d’emergenza molto breve, senza saper dire se ha bloccato o meno le ruote. Non

riuscendo a fermarsi in tempo, ha deciso di scansare (PG 12 luglio 2010, AI 16,

pag. 3).

10. L’11 novembre 2010 il

prevenuto è stato interrogato dal PP, al quale ha confermato le dichiarazioni

fornite alla polizia, aggiungendo, rispetto a quanto già riportato:

“Circa a metà o poco dopo la metà della galleria, per quanto posso

ricordarmi, ho visto sulla destra una vettura con i lampeggianti accesi. Mi

sembra che il veicolo viaggiasse lentamente, ma che non era fermo.

Ho tolto il piede

dal gas e ho superato il veicolo sulla sinistra. Non posso dire se io mi sono

spostato sulla corsia di sorpasso o se vi ero già.

Ho quindi visto

un oggetto sulla corsia di sorpasso che però era relativamente vicino con ciò

intendo a 50 metri da me. L’oggetto l’ho notato appena superato il veicolo con

i lampeggianti. Preciso che in un primo tempo la mia attenzione si concentrava

su questo veicolo proprio per il fatto che aveva i lampeggianti accesi. Appena

ho visto l’oggetto ho frenato bruscamente, ma ho capito di non avere

sufficiente spazio per fermarmi, mi sono quindi spostato sulla destra.

(…) ADR che la

frenata che ho fatto è stata breve, decisa ma breve, e non sono in grado di

dire a quale velocità viaggiassi dopo. Sicuramente andavo più adagio.

Dopo aver frenato mi sono spostato sulla destra in maniera decisa e sono

passato a lato dell’oggetto sulla destra.

ADR che posso

escludere di avere toccato questo primo oggetto.

Proseguendo ho poi

visto un secondo oggetto che era pure sulla carreggiata e che credo di aver

identificato come una motocicletta; con questo oggetto sono entrato in

collisione.

(…) ADR che

davanti a me non ho visto nessun veicolo passare dalla zona in cui vi erano

questi oggetti.

L’interrogante mi

indica che sotto il veicolo è stato trovato abbondante sangue che le analisi

del DNA hanno inequivocabilmente attribuito a DO 1.

Posso supporre

che sulla persona fosse già passato un altro veicolo e che quindi dato che io

vi sono passato relativamente vicino, la mia macchina si sia imbrattata in

questo modo del suo sangue

(…) ADR che non

ho visto sangue sulla carreggiata.” (MP 11 novembre 2010, AI 23, pag. 2 seg.).

11. Dopo aver preso atto

dei rilevamenti peritali, tecnici e medici, ed aver interrogato le persone

coinvolte, il procuratore pubblico, considerata sufficientemente provata la

fattispecie, ha concluso che la morte di DO 1 è imputabile ad un comportamento

negligente di AP 1 ed ha così emanato il decreto d’accusa 2 giugno 2014.

12. Nell’imminenza del

processo di primo grado, il 16 marzo 2015, la difesa ha prodotto una relazione

peritale dell’ing. __________ (doc. PP 10), i cui punti essenziali possono

essere così riassunti:

- dalla

planimetria si evince che dall’inizio delle tracce di sangue fino alla

posizione finale della vittima vi sono una decina di metri (pag. 9);

- tra

l’ultima nicchia prima del luogo dell’incidente, inquadrata dalla telecamera al

km 20.000, e lo stesso vi sono circa 230 m (pag. 9);

- all’altezza

della suddetta nicchia i veicoli qui d’interesse avevano le seguenti velocità

(pagg. 19-21):

o

motocicletta di DO 1: 129 km/h

o

autocarro Scania di __________: 86 km/h

o

Citroen C3 di __________: 101 km/h

o

Scooter Yamaha di __________: 101 km/h

o

VW Golf di __________: 97 km/h

o

Autocarro Mercedes di __________: 84 km/h

o

Mercedes R di __________: 90 km/h

o

Mercedes SLK di __________: 100 km/h

o

Audi A6 di __________: 104 km/h

o

Skoda Yeti di __________: 112 km/h

o Smart

di __________: 101 km/h

- la

vittima ha toccato il cordolo laterale della galleria circa 180 m dopo la

nicchia ripresa dalla telecamera, e si è fermata al suolo 230 m dopo di essa,

alle ore 19:42:50 (pag. 21);

- AP

1 è transitato dalla nicchia alle 19:43:27.7, due secondi circa dopo il camion

di __________ e uno dopo un’auto rimasta sconosciuta. L’altra auto sconosciuta,

che al passaggio dalla nicchia era ancora davanti al prevenuto, nel punto dove

è successo l’incidente era già stata superata da lui e vi è transitata alle

19:43:28.3 (pag. 23);

- Non

è possibile stabilire quale veicolo ha attivato i lampeggianti d’emergenza

durante l’avvicinamento al luogo ove si trovava la motocicletta (pag. 23);

- 3

secondi prima dell’investimento AP 1 era a un’ottantina di metri dal corpo, ma

la presenza dei veicoli che precedono, seppur sulla corsia di destra, gli

impediva di avvistarlo (pag. 25);

- 2.5

secondi prima il prevenuto era a una sessantina di metri dal corpo, ma la sua

visuale diretta era fortemente disturbata dalla presenza dei veicoli davanti a

lui sulla corsia di destra, cosa che gli impediva l’avvistamento del

motociclista disteso al suolo (pag. 26);

- 2

secondi prima la Mercedes dell’imputato, che circolava sempre a 100 km/h (27.77

m/s), era a 55 metri dal corpo e da questo momento la presenza della vittima

inizia ad essere percettibile (pag. 27);

- 1

secondo prima AP 1 era a circa 27/28 metri e verosimilmente ha dato un colpo di

freno, mentre un rientro sulla corsia di destra non è stato considerato

verosimilmente a causa della presenza della vettura sconosciuta che si trovava

poco più avanti a lui e circolava più lentamente (pag. 28);

- potendo

percepire la presenza della vittima solo 2 secondi prima di travolgerla, quando

era a 55 m da lei, AP 1 non avrebbe potuto, circolando a 100 km/h fermare

completamente la sua auto prima di investirla nemmeno con una frenata di

emergenza. Per poter fare ciò avrebbe dovuto circolare a meno di 80 km/h (pag.

29).

In conclusione, per l’ing. __________, il prevenuto non poteva

evitare l’investimento perché ha potuto vedere troppo tardi il corpo disteso di

DO 1 e perché, parallelamente, quando lo ha avvistato, pochi metri davanti a

lui sulla destra c’era una delle due vetture sconosciute che seguivano il

camion di __________, che gli ha impedito di rientrare sulla corsia di destra

(pag. 30).

13. Al processo di fronte

al pretore, AP 1 ha modificato un po’ la sua versione dei fatti dichiarando di

aver visto le luci dei freni dell’auto che lo precedeva e non quelle dei

lampeggianti, come dichiarato fino a quel momento, sostenendo di aver reagito

non appena ciò è avvenuto ed asserendo che quando ha scansato il primo oggetto

si è spostato completamente sulla corsia di destra:

“ Ho frenato immediatamente e dal

momento in cui ho frenato a quando ho scansato l’oggetto sarà passato un

secondo. Confermo quindi di avere scansato l’oggetto. Ricordo di avere fatto

due, forse tre sterzate con il volante. Non ricordo se ho scansato l’oggetto

sulla sinistra o sulla destra. Non ricordo se sulla corsia di destra o di

sinistra davanti a me, ho notato una macchina che frenava. Preciso che ho visto

le luci dei freni e non i lampeggianti di emergenza. Non ricordo più in quale

momento ho notato questa situazione. Quanto ricordo è di avere frenato di colpo

e di non avere avuto il tempo di frenare senza sterzare. Sono certo che facendo

la manovra per scansare l’oggetto, sono arrivato sulla corsia di destra. Ho

sicuramente reagito allorquando ho visto la macchina davanti frenare. Ho

frenato bruscamente quando ho visto l’oggetto a terra, ciò che è avvenuto in

contemporanea con il momento in cui la macchina davanti ha frenato e ho visto

le luci dei freni. L’oggetto si trovava tutto sulla corsia di sinistra ai

limiti con la linea di separazione fra le due corsie. Ritengo che quando ho

scansato l’oggetto, con movimento molto brusco, mi sono spostato con l’auto completamente

sulla corsia di destra. Ricordo che in quel momento in cui mi sono spostato

sulla destra, vi era di sicuro un’ auto - non so se più di una - sulla stessa

corsia di destra. L’auto che precedeva, che era quella che aveva frenato, era

davanti a me con uno spazio sufficiente per permettermi il rientro senza

pericoli. Credo vi fosse anche almeno un’auto dietro, sulla corsia di destra.

In ogni caso vi era sufficiente spazio per permettermi di rientrare. Confermo

di essere entrato sulla corsia di destra al momento in cui ho scansato

l’oggetto.

Sono certo di

avere scansato questo primo oggetto, di non averlo toccato. Non ho sentito

alcun urto. Mi viene chiesto dal Giudice se so che i testi __________ e __________

hanno riferito di avere sentito una collisione. Rispondo che ho il

dubbio che si riferissero al secondo oggetto che ho colpito. La mia attenzione

era su quanto avevo davanti, non so dire se l’auto che mi seguiva sulla corsia di

sinistra fosse entrata su quella di destra.

Confermo di avere

colpito un secondo oggetto. Nell’urto ho sentito un forte rumore e la mia auto

si è alzata leggermente.

Escludo di avere

colpito questo oggetto frontalmente; presumo di avere urtato contro la ruota

anteriore della moto e di esserci passato sopra.

(…) So che sui

calzoncini della vittima sono state riscontrate tracce di pneumatici della

stessa marca di quelli della mia auto (Falken). Può darsi che non fossero della

mia auto, ma di quelli di un’altra.

Riguardo le

macchie di sangue trovate sotto la scocca della mia auto, posso presumere di

essere passato sopra una pozza di sangue della vittima” (VI dib. di primo

grado).

14. In occasione

dell’udienza d’appello, AP 1 ha dichiarato di confermare la versione dei fatti

fornita in primo grado, di non aver visto alcun veicolo azionare le luci

lampeggianti d’emergenza e di non aver investito il primo oggetto, definito

fagotto di vestiti, grazie ad una repentina sterzata, non sapendo dire, visto

il tempo trascorso, se a destra o sinistra:

“Circa a metà del tunnel, in corrispondenza di una

curva verso destra, ho notato che c’erano dei veicoli sulla corsia di destra

davanti a me ed ho visto le luci dei freni di almeno un veicolo. Quando ho

visto ciò, ho anch’io frenato un pochino. Davanti a me la corsia di sinistra

era sempre libera. Dopo uno o due secondi ho visto qualcosa davanti a me sulla

linea divisoria. Sembrava un fagotto di vestiti. Ero quasi là e ricordo di

avere effettuato una sterzata significativa, ma non so più dire se verso destra

o verso sinistra. E’ stato tutto molto veloce. Uno o due secondi dopo ho visto

una motocicletta proprio davanti alla mia macchina, distesa sull’asfalto. Era

troppo tardi per me per poterla evitare e così ricordo di averla urtata con la

mia macchina. Ricordo anche che il mio veicolo ha avuto un sobbalzo. C’è stato

un forte urto” (VI in verbale dib. d’appello, pag. 3).

Degno

di rilievo, rispetto a quanto esposto sino a quel momento, è che l’appellante,

per la prima volta, ha affermato di aver rallentato non appena ha visto che il

veicolo che lo precedeva nella galleria aveva azionato i freni.

Tra le altre cose, seppur

non determinante, va detto che egli ha precisato di essere partito da Viareggio

e non da Lerici ed ha sostenuto che, prima di arrivare a Lugano, aveva fatto

delle brevi soste.

15. Come rimarcato nella

sentenza impugnata, possono darsi per accertati il luogo dell’incidente, le

modalità con cui DO 1 è finito al suolo (impatto con la parete e caduta di sella

dalla moto), la velocità di AP 1 di 100 km/h, il tasso di alcolemia riscontrato

nella vittima (0.49 g/00) e il fatto che nessuno degli altri conducenti

esaminati, imputato compreso, presentasse tracce di alcool nel sangue.

Parimenti

accertato è che la morte della vittima è da far risalire al suo investimento da

parte di un’automobile.

Controverso

è per contro che questa automobile sia stata quella dell’appellante e che

l’incidente fosse evitabile, quindi che vi sia una colpa imputabile a AP 1

nella causa della morte di DO 1.

Auto

investitrice

16. Come giustamente assodato

nella sentenza impugnata (considerando n. 13.2., pag. 22 segg.), l’esame

oggettivo degli atti conduce a concludere che l’unica auto ad essere passata

sopra al corpo della vittima è quella dell’appellante.

Questa

deduzione si fonda in primo luogo sulle importanti tracce di sangue rinvenute

nel sottoscocca della Mecedes SLK, che, dopo analisi del DNA, è stato accertato

essere quello di DO 1. La posizione in cui è stato trovato, la direzione delle

macchie (corrispondente a quella di marcia), la loro quantità e la loro

estensione non lasciano spazio a equivoci (AI 29, foto 25 e 26).

La

giustificazione data dal prevenuto, che ha ipotizzato che le macchie ematiche

siano il prodotto del suo passaggio su una pozza, è del tutto infondata. In

effetti, se così fosse stato, le tracce di sangue avrebbero dovuto essere

localizzate in altri punti della parte inferiore dell’automobile, compatibili

con uno spruzzo proveniente dalle ruote; non sulla marmitta e la parte centrale

del sottoscocca.

Inoltre,

come ben si vede dalle fotografie e dai commenti degli agenti che hanno redatto

il referto (AI 29, foto 7-11), le chiazze di sangue più importanti, dalle quali

avrebbe potuto provenire una quantità di spruzzi come quella che ha segnato

l’automobile dell’imputato, non sono state calcate da alcun pneumatico.

Parallelamente,

nessuno degli altri veicoli transitati nei momenti topici presentava tracce

ematiche di sorta, ad eccezione di quella di __________, sulla quale è stata

rilevata una piccola goccia del sangue di DO 1 nella zona della ruota anteriore

sinistra (AI 29 foto 28) e di quella di __________ (AI 29 foto 30), su cui ne è

stata rinvenuta una sola, piccola, pure nella zona della ruota anteriore

sinistra. Entrambe le macchioline, vista proprio la posizione compatibile con

uno schizzo proveniente dal copertone, si sono con ogni probabilità formate

dopo il passaggio su una delle numerose tracce di sangue presenti sul manto

stradale. Non di sicuro con il transito sul corpo del motociclista.

Sul

parafango anteriore destro della Mercedes SLK, nella sua parte inferiore, con

striature da sfregamento che vanno sino a sotto di esso, è stata trovata una

traccia di vernice rossastra compatibile con quella del casco della vittima (AI

29, foto 23). Questi segni sono la dimostrazione che l’automobile è passata

sopra un oggetto proprio in quel punto, quindi anche, inevitabilmente, con la

ruota anteriore destra.

Il

casco indossato da DO 1, a sua volta, è rovinato da abrasioni da sfregamento e

segni neri certamente compatibili con quelli di un investimento da parte della

Mercedes. Esso è poi rotto in più punti (AI 29, foto 17), conseguenza senz'altro

compatibile con un investimento.

A

questo proposito sono decisamente conciliabili con l’ipotesi accusatoria di un

investimento quando il corpo era riverso, prono, sull’asfalto, l’importante

abrasione sulla zona frontale del casco e l’altrettanto significativa crepa in

quella della nuca.

Sulla

parte posteriore dei pantaloni indossati dalla vittima vi sono segni evidenti

del passaggio di uno degli pneumatici marca Falken montati sulla Mercedes SLK

(AI 29, foto n. 18 e 19). Nessuna delle altre automobili ispezionate aveva

copertoni di questa marca.

17. In base a questi

riscontri oggettivi è già di per sé possibile accertare che solo AP 1, quella

sera, ha investito il corpo di DO 1 e vi è passato sopra, spaccando il casco e

provocandogli delle ferite tali da comportare un’uscita importante di sangue

con la quale è stato macchiato il sottoscocca.

18. Questa conclusione è

supportata da ulteriori elementi, che la rendono solida e che inducono a

concludere che la SLK dell’appellante è stato l’unico veicolo ad essere passato

sopra DO 1.

Innanzitutto, AP 1 si trovava,

per sua stessa ammissione, sulla corsia di sorpasso.

Il

teste __________, poi, ha dichiarato di aver visto la Mercedes SLK effettuare

una frenata d’emergenza molto breve e poi passare sopra qualcosa che sembrava

un sacco di colore scuro con un’estremità rossa, che una volta vista la moto ha

ipotizzato essere il motociclista, e di aver udito due colpi (PG 14 luglio

2010, AI 16, pag. 2 e 3). Egli ha pure detto che, invece, l’Audi che seguiva il

prevenuto ha rallentato e si è spostata sulla corsia di destra davanti a lui,

senza investire l’”oggetto” (PG 14 luglio 2010, AI 16, pag. 2, 4 e 5).

L’investimento

è stato confermato anche dal teste __________ che ha deposto d’aver sentito un

forte colpo e d’aver visto la Mercedes collidere con qualcosa che inizialmente

ha pensato essere la motocicletta, non essendo stato in grado di dire se aveva

anche investito il corpo della vittima perché non lo ha visto muoversi, per poi

precisare, in occasione del secondo verbale, di non poter dire con cosa

l’imputato ha cozzato (PG 12 luglio 2010, AI 16, pag. 2 seg. e PG15 luglio

2010, AI 16, pag. 2).

Cozzare

a 100 km/h con un casco, evidentemente, ha tra le varie conseguenze immediate,

quella di fare un forte rumore.

A

tutto ciò si aggiunge la testimonianza di __________, che ha riferito d’essere

stato preceduto, sulla corsia di sorpasso, da due automobili, e che quella che

era proprio davanti a lui ha scartato sulla destra, così che egli ha potuto

distintamente vedere l’altra macchina investire il motociclista (PG 12 luglio

2010, AI 16, pag. 1 seg.).

Non

si può, poi, dimenticare come né la motocicletta della vittima, né l’auto

dell’appellante, presentino tracce di un passaggio di quest’ultima sopra la

prima, che può quindi essere escluso. Invero, non sono stati neppure rinvenuti

segni di scontro tra i due mezzi, per quanto possa essere di rilievo la

questione.

19. A detta della difesa,

non è possibile escludere che la vittima sia stata investita, prima che da AP 1,

da un'altra automobile. In modo particolare da una di quelle che non hanno

potuto essere identificate.

Questa tesi non può

essere seguita, non essendovi elementi che consentano di seriamente formulare

una simile ipotesi. Tuttavia si impone qualche puntualizzazione rispetto alle

considerazioni di prima sede, che sono risultate essere imprecise, anche se

corrette nel loro esito.

Sbagliando, il giudice

di prime cure ha, in effetti, creduto dimostrato che nessuna delle automobili

rimaste sconosciute circolava sulla corsia di sinistra dove si trovava il corpo

di DO 1, ma tutte seguivano l’autocarro di __________, per cui è impossibile

che abbiano potuto entrare in contatto con il corpo della vittima (sentenza

impugnata, consid. 13.2., pag. 23).

In

realtà, dai video in atti, si vede che uno dei primi due automobilisti rimasti

anonimi, stava superando lo scooter di __________ all’altezza della nicchia

ripresa dalla telecamera al km 20.000. Teoricamente, si potrebbe quindi pensare

che vi possa essere stato un investimento già da parte di questa automobile,

che nel punto inquadrato nel video, è transitata 20.4 secondi prima di AP 1

(doc. PP 10, pag. 10).

Interrogato

in merito, il teste __________ - che era appena stato superato da questo

veicolo - dopo aver visionato il filmato, poiché sino a quel momento aveva

asserito di non aver avuto auto davanti o da parte a lui, ha dichiarato: “Credo

che se il veicolo che mi era a fianco e che poi mi ha superato avesse in

qualche modo investito la persona a terra, me ne sarei dovuto accorgere. Anche

perché ciò mi avrebbe imposto probabilmente delle misure di urgenza, come

frenate o sterzate. Preciso che si tratta comunque di mie supposizioni perché

come già detto nemmeno ricordavo la presenza di quel veicolo.” (VI 5 aprile

2011, AI 35, pag. 2).

La

teste __________, che era distaccata di 2.6 secondi da __________ (doc. PP 10,

pag. 10) e che circolava in galleria a 97 km/h - per cui si può dire che era a

poco più di 70 m di distanza - ha visto il corpo della vittima al suolo, ma non

ha notato nessuna collisione o comportamento anomalo da parte di chi la

precedeva (VI 13 luglio 2010, AI 16).

Inoltre,

la posizione del corpo, così come vista da tutti coloro che sono transitati

prima e dopo l’automobile sconosciuta che stava superando __________, è

identica (VI __________ 29 luglio 2010, AI 16, pag. 2; VI __________ 14 luglio

2010, AI 16, pag. 2; VI __________ 14 luglio 2010, AI 16, pag. 1 seg.; VI __________

13 luglio 2010, AI 16, pag. 2), cosa che sarebbe stata impossibile se vi fosse

stata una collisione, anche solo parziale.

In

base a questi elementi, non si può che desumere che il veicolo sconosciuto che

si trovava sulla corsia di sinistra accanto a __________ non ha toccato il

corpo di DO 1. D’altronde, dalle immagini si vede che al momento di scomparire

dal campo visivo della telecamera, aveva quasi concluso il superamento dello

scooter, per cui aveva tutto il tempo di rientrare sulla corsia di destra prima

di passare accanto al motociclista.

Le

altre tre automobili rimaste anonime, invece, si trovavano effettivamente a circolare,

come ritenuto dal pretore, sulla corsia di destra e, dunque, hanno potuto

transitare senza difficoltà da parte alla vittima.

Di

quelle che sono state identificate, già si è detto.

Pertanto,

in base alle risultanze, è proprio solo la Mercedes SLK di AP 1 ad essere

passata sopra DO 1.

20. La difesa ha pure

sostenuto che una delle due auto anonime che circolava dietro all’autocarro di __________

aveva una forma del tutto analoga a quella della Mercedes SLK dell’appellante

ed un colore, blu, simile, di modo che non può essere escluso che i testi che

hanno dichiarato di aver visto l’investimento le abbiano confuse.

Neppure

questa argomentazione, nuova, può trovare spazio, poiché i testi sono stati

chiari e perché quest’auto, diversamente da AP 1, viaggiava sulla corsia di

destra e non si è trovata, quindi, il corpo sulla sua strada. Inoltre, dietro

ad essa, circolava l’altra auto anonima, che impediva le a chi seguiva di

vedere bene cosa stesse succedendo.

Uno

scambio di identità, in queste condizioni, non è pensabile.

21. Che non può essere

stato che così, cioè che la vittima è stata investita solo dal prevenuto, è,

invero, stato creduto anche dal perito di parte ing. __________, che, anche al

dibattimento, si è espresso sull’evitabilità dell’investimento, dando per

acquisito che esso vi sia stato: “Il protagonista AP 1, che sopraggiungeva a

bordo della sua Merceds SLK, entrava in contatto con il motociclista e la

motocicletta.” (doc. PP 10, pag. 3).

Prevedibilità

del pericolo e evitabilità dell’investimento

22. A questo proposito,

il perito di parte ing. __________, nel suo referto del 23 dicembre 2014 ha

concluso la relazione scrivendo:

“ Il presente studio peritale ha

permesso di stabilire che la vettura del protagonista AP 1 – negli ultimi

istanti prima dell’incidente – aveva una velocità di circa 100 km/h.

L’automobilista ha avuto modo di percepire la presenza del motociclista disteso

al suolo quando questo era a 55 metri davanti a lui, ciò che non gli avrebbe

permesso l’arresto completo della propria vettura nemmeno qualora avesse

operato una frenata d’emergenza completa. Affinché si potesse fermare

tempestivamente, la sua velocità avrebbe dovuto essere inferiore a 80 km/h.

Nel momento in

cui la presenza del motociclista è divenuta percettibile, sulla destra della

Mercedes guidata dal protagonista AP 1, pochi metri davanti a quest’ultima, si

trovava una delle due vetture sconosciute che seguivano l’autoarticolato del

teste __________ e che procedeva con un’andatura inferiore rispetto al

protagonista AP 1, ciò che non gli ha permesso uno spostamento sulla corsia di

destra onde evitare il corpo del motociclista.” (doc. PP 10, pag. 30).

Secondo

l’esperto, AP 1 ha potuto percepire la presenza della vittima distesa al suolo

circa 2 secondi prima di travolgerlo, cioè quando era a 55 metri da lei. I

calcoli per concludere che a quel momento la velocità che gli avrebbe

consentito di fermarsi nello spazio utile era di 79.73 km/h, si sono fondati su

un tempo di reazione di 1 sec., una durata della fase di incremento di 0.2 sec.

(doc. PP 10, pag. 29).

Appoggiandosi

su queste conclusioni, la difesa ha argomentato che l’investimento, semmai c’è

stato, era inevitabile.

23. Il giudice della

Pretura penale è stato invece di tutt’altro avviso, ed ha stabilito che

l’appellante non si è comportato in maniera adeguata alle circostanze,

rispettivamente che, se lo avesse fatto, avrebbe potuto scongiurare la

collisione (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 26 segg.).

Questa conclusione e le

motivazioni rese nella decisione appellata - cui si rinvia ai sensi dell’art.

82 cpv. 4 CPP a complemento di quando verrà esposto qui di seguito - sono

condivise anche dalla scrivente Corte.

24. AP 1, in effetti, è

entrato in galleria ad una velocità di 100 km/h e non l’ha ridotta sino

all’istante prima di investire la vittima, nonostante le circostanze gli

avrebbero imposto di farlo.

__________,

che, alla guida del suo autocarro Mercedes, precedeva l’appellante, ha

dichiarato che, non appena avvistato e identificato come tale il corpo di DO 1,

ha subito acceso i lampeggianti e, dopo aver guardato dietro di lui se

arrivavano altri veicoli, ha rallentato (PG 28 settembre 2010, AI 16, pag. 2).

L’imputato,

in occasione del suo primo interrogatorio, ha spiegato che, all’interno della

galleria, arrivato alla curva che piega leggermente a destra, ha notato un

veicolo di grossa cilindrata, di colore scuro, con i fari lampeggianti accesi,

che avanzava lentamente sulla corsia di destra e che l’ha superato alla

medesima velocità che aveva in precedenza, quindi senza rallentare (MP 12

luglio 2010, AI 16, pag. 2).

Sentito

dal magistrato l’11 novembre 2010 (AI 23, pag. 2), egli ha ribadito che, poco

dopo la metà della galleria, ha visto sulla destra una vettura con i lampeggianti

accesi, che viaggiava lentamente ma non era ferma, precisando che “la mia

attenzione si concentrava su questo veicolo proprio perché aveva i lampeggianti

accesi” (AI 23, pag. 2). Differentemente dal primo interrogatorio, egli ha

però detto d’aver tolto il piede dal gas.

Al

processo in Pretura penale, ha invece fatto un passo indietro: “(…) ho

notato una macchina che frenava. Preciso che ho visto le luci dei freni e non i

lampeggianti di emergenza” (VI in verb. dib. di primo grado, pag. 1). In

appello, infine, ha aggiunto d’aver rallentato un po’ non appena vista la luce

dei freni.

Risultando

la prima versione fornita affidabile, sia perché resa a caldo e confermata a

due riprese, sia perché combacia con quanto asserito dal conducente del camion

(che ha parlato per sé ma che, per esperienza di vita, induce a ritenere che il

suo gesto sia stato ripetuto immediatamente da altri, come sempre avviene in

situazioni del genere), si può dare per accertato che almeno un veicolo,

l’autocarro, aveva acceso i lampeggianti e che AP 1 ha visto, poco dopo la metà

della galleria, almeno un veicolo con i lampeggianti accesi. Pure accertato -

perché la modifica fatta in appello circa la diminuzione di velocità, che

contraddice quanto deposto sino ad allora, non è credibile e, tra l’altro,

perde di vigore già solo per la sua tardività - è che l’appellante ha

continuato il sorpasso e non ha avuto alcun tipo di reazione se non, la

massimo, quella di togliere il piede dal gas.

25. __________ ha

assicurato di aver azionato i lampeggianti gialli subito, cioè quando ha visto che

quello al centro della strada era un corpo umano. Dal grafico immagine n. 22

della perizia di parte (doc. PP 10, pag. 25) si può desumere come, quando il

camion del teste si trovava a pochi metri di distanza dal motociclista, AP 1

era a un’ottantina di metri e mancavano 3 secondi all’impatto. Per la

precisione, dai calcoli dell’ing. __________ (doc. PP 10, pag. 23), __________

è passato sul luogo dell’incidente 3.2 secondi prima di AP 1. Ricordato che a 100

km/h si percorrono 27.77 m/s, questo significa che in quei frangenti il

prevenuto era a 88.86 metri di distanza.

Da ciò, ritenuto che il

momento in cui il __________ si è reso conto che c’era stato un incidente è

sicuramente precedente, i lampeggianti sono stati accesi ben prima, si può

considerare appurato che in quegli istanti il prevenuto si trovava ad una

distanza largamente superiore a quegli 88.86 metri. Il Pretore ha scritto che

il teste avrebbe detto che i lampeggianti sono stati accesi subito dopo la

nicchia, quindi quasi 230 m prima del luogo dell’incidente, ma una simile

dichiarazione non risulta dal suo verbale. Certo, egli ha asserito d’aver

notato qualcosa sulla corsia di sorpasso quando la galleria fa la curva a

destra, che in effetti coincide con la nicchia, ma non si tratta di una

descrizione precisa e quindi, anche se verosimile, non vi si può fare

affidamento completo.

Ad

un segnale chiaro di pericolo l’imputato non ha reagito quindi correttamente,

ma ha continuato per la sua strada alla stessa velocità di marcia, come conferma

anche il perito di parte. Addirittura, come detto in precedenza, egli ha

sorpassato il veicolo che aveva azionato i segnali d’allarme.

AP

1 avrebbe invece dovuto frenare e diminuire la velocità in maniera sensibile,

oltre che tenersi pronto a reagire ulteriormente in caso di necessità. Dalle

immagini agli atti si può ben vedere come l’auto che lo seguiva era ad una

distanza tale da consentirgli di rallentare e, addirittura, di fermarsi.

Bastava

poco per passare dai 100 km/h ai 79.73 km/h che, secondo l’ing. __________,

avrebbero consentito di evitare l’incidente. Se poi si considera che il tempo

di reazione poteva essere ridotto, non potendosi più parlare di pericolo

imprevisto, la velocità per scongiurare l’investimento era certamente un po’

più elevata di quella indicata nel referto.

26. Ma vi è di più. AP

1 non era neppure sufficientemente attento a cosa si trovava davanti a lui,

sulla sua corsia di marcia.

Ne è la prova che

egli, a differenza di quasi tutti gli altri conducenti sentiti che sono

transitati da parte alla vittima (fa eccezione __________), non ha saputo

nemmeno dire che quello a terra era un essere umano. Anche tempo dopo il

sinistro, egli ha continuato a sostenere d’aver avuto l’impressione che si

trattasse di “un oggetto che poteva essere un sacco di vestiti o comunque un

oggetto perso da una vettura, era di colore chiaro” (MP 11 novembre 2010,

AI 23, pag. 2). Per contro ha sempre identificato il secondo oggetto con una

moto.

Questo

è un inequivocabile prova che egli si è accorto solo all’ultimo della presenza

sull’asfalto della vittima, non 55 metri prima come sostiene il perito essergli

stato possibile.

D’altronde,

lo stesso AP 1 ha precisato che “in un primo tempo la mia attenzione si

concentrava su questo veicolo proprio per il fatto che aveva il lampeggianti

accesi” (MP 11 novembre 2010, AI 23, pag. 2).

27. In merito al referto

del perito di parte, che ha stabilito che la vittima era avvistabile per il

prevenuto solo a 55 metri di distanza, non si può non osservare come la

rappresentazione grafica a pag. 25 (doc. PP 10) - che esclude che a

un’ottantina di metri prima era possibile vedere il corpo a causa della

presenza di due automobili sulla corsia di destra - non appaia molto precisa.

In effetti, l’automobile di AP 1 è stata piazzata proprio a ridosso della linea

tratteggiata che separa le due corsie, mentre dai video si può notare come egli

abbia circolato in mezzo alla corsia di sorpasso, quindi spostato più verso la

parete sinistra del tunnel. Questo comporta che la sua visibilità era meno

impedita dalla presenza delle automobili e che, con una verosimiglianza che si

avvicina alla certezza, già a circa 80 metri egli avrebbe potuto vedere il

corpo. Inoltre, non si può mancare di osservare che l’ing. __________ ha tirato

la linea indicante la visuale del suo committente partendo dal capo del signor DO

1, non dalle gambe, più spostate verso il centro della corsia di sorpasso.

Anche questo ha influenzato la sua conclusione, ma la realtà è che le gambe

sono divenute visibili prima del capo.

28. In base a quanto

precede, si può concludere che, se il prevenuto avesse letto correttamente le

circostanze ed avesse reagito tempestivamente, avrebbe potuto decelerare per

tempo e raggiungere così una velocità che gli avrebbe consentito di fermarsi

prima del corpo, rispettivamente di evitarlo prevedendo per tempo un rientro

sulla corsia di destra. Esattamente come hanno potuto fare tutti gli altri

utenti della strada transitati da lì in quei momenti.

Una

brusca frenata era, come accennato più sopra, senz’altro fattibile, tenuto

conto del fatto che l’auto che lo seguiva, quella di __________, era a debita

distanza ed aveva la corsia alla sua destra libera, come attestato dalle

immagini e dalle riprese in atti (ad esempio doc. PP 10, immagini 12, 13, 26,

28).

29. A detta del perito di

parte, AP 1 non avrebbe avuto, una volta resosi conto della presenza del corpo

(oggetto, per lui) sulla carreggiata, la possibilità di scartare a destra ed evitarlo

a causa della presenza di un veicolo sulla stessa corsia.

Questa

conclusione non può essere condivisa. In primo luogo, i video in atti attestano

che il traffico non era così intenso e che i veicoli che si trovavano nella

galleria in quei frangenti circolavano a distanza corretta uno dall’altro, per

cui un’immissione tra due di loro sarebbe stata possibile. Soprattutto se AP 1

avesse prestato maggiore attenzione ed avesse rallentato per tempo.

Ma

anche volendo seguire la situazione di fatto attestata dall’ing. __________,

non si potrebbe risolvere altrimenti. In effetti, a ben leggere le sue parole e

a ben guardare le sue ricostruzioni grafiche, sino ad un secondo prima

dell’investimento egli poteva benissimo spostarsi a destra, evidentemente

effettuando una manovra d’emergenza comportante una frenata ed una sterzata.

L’immagine n. 29 del referto è a tal proposito eloquente: la possibilità di

spostarsi a destra per tempo c’era ed era collegata a rischi molto limitati.

30. In un simile contesto,

un comportamento attento e reattivo avrebbe certamente consentito all’imputato

di evitare il corpo di DO 1, esattamente come hanno potuto fare tutti gli altri

utenti della strada, compreso __________, che circolava ad una velocità addirittura

superiore alla sua.

Omicidio colposo

31. L'art.

117 CP punisce con la pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona.

Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o un delitto per

negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le

conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è

colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo

le circostanze e le sue condizioni personali.

La punibilità per omicidio colposo presuppone, dunque, una

violazione degli obblighi di prudenza che si imponevano nel caso concreto. Un

comportamento viola i doveri di prudenza, in particolare, quando al momento dei

fatti l'autore avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue

capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i

limiti del rischio ammissibile (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; DTF

134 IV 255 consid. 4.2.3; DTF 130 IV 10 consid. 3.2; DTF 129 IV 119 consid.

Considerandi

2.

; DTF 129 IV 282 consid. 2.1; DTF 127 IV 34 consid. 2a; DTF 127 IV 62

consid. 2d; DTF 126 IV 13 consid. 7a/bb; Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad

art. 12 CP, n. 29). Per determinare precisamente quali siano i doveri

imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle disposizioni emanate a

salvaguardia della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 135 IV 56 consid.

2.

; DTF 134 IV 255 consid. 4.2.3; DTF 130 IV 10 consid. 3.3; DTF 129 IV 119

consid. 2.1), a cominciare dalle norme sulla circolazione stradale (STF

6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.3;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003

consid. 3.1; DTF 122 IV 133 consid. 2a; DTF 122 IV 225 consid. 2a; Trechsel,

op. cit., ad art. 12 CP, n. 30).

32.1

Per potersi conformare

ai suoi doveri di prudenza il conducente deve costantemente padroneggiare il

veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr). Il conducente deve rivolgere la sua attenzione

alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che

impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve

essere distratta né dalla radio né da apparecchi

riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione

(art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della

circolazione stradale, in seguito ONC).

L’attenzione richiesta al conducente implica che egli sia in grado

di reagire rapidamente ai pericoli che mettono a repentaglio la vita,

l’integrità fisica o i beni materiali altrui.

La padronanza del veicolo esige invece che egli, in presenza di un

pericolo, azioni immediatamente i comandi dello stesso in modo appropriato alle

circostanze (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,

Commentaire, Losanna 1996, ad art. 31 LCStr, n. 2.4).

Il grado di attenzione che si pretende dai conducenti va valutato

tenendo conto di tutte le circostanze, in particolare della densità del

traffico, della configurazione del luogo, dell'orario, della visibilità e di

tutte le fonti di pericolo prevedibili (STF 1C_87/2009 dell’11 agosto 2009

consid. 3.2;6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.5.1; DTF 122 IV 225

consid. 2; DTF 116 IV 230 consid. 2; DTF 103 IV 101 consid. 2b). A dipendenza

delle circostanze, può essere preteso un grado accresciuto di attenzione e di

padronanza del veicolo, ad esempio, da un conducente inesperto, nelle ore di

punta, in prossimità di una fermata di un bus, quando sulla carreggiata vengono

effettuati dei lavori, quando le condizioni della circolazione non sono chiare

o sono complicate oppure quando la velocità è elevata (Bussy/Rusconi, op. cit.,

ad art. 31 LCStr, n. 2.4).

Salvo casi particolari, il conducente deve abbracciare con lo

sguardo tutta la carreggiata e non soltanto quello che accade direttamente

davanti a lui nello spazio di strada corrispondente alla larghezza del suo

veicolo (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4.1; DTF 103 IV 101

consid. 2b).

Il conducente deve, poi, prendere in considerazione la possibilità

che una situazione diventi pericolosa, segnatamente quando si scorgono bambini

o anziani (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4.2), oppure quando

vi sono altri elementi o segnali indicatori della possibilità che sussista un

rischio di incidente (quali la morfologia della strada, situazioni climatiche,

visibilità ridotta, comportamenti atipici da parte di altri utenti della

strada, segnalazioni ufficiali o da parte di terzi, eccetera).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che anche una

disattenzione di circa un secondo costituisce una colpa (cfr. DTF 100 IV 279

consid. 2c, in cui il conducente si era accorto della presenza di un pedone che

attraversava la corsia dell’autostrada da sinistra verso destra solo ad una

distanza di 20 metri, mentre avrebbe potuto vederlo già a 50 metri).

32.2

L’art. 32 cpv. 1 LCStr

prevede che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in

particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle

condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in

cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve

circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la

visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a

livello.

Il citato disposto è violato anche quando l’automobilista rispetta

i limiti, ma non adatta la velocità alle circostanze quando queste impongono

un’ulteriore riduzione della stessa (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr,

n. 1.1). E’, infatti, consentito circolare alla velocità massima autorizzata

soltanto se le condizioni della strada, del traffico e della visibilità sono

favorevoli (STF 6B_1247/2013 del 13 marzo 2014 consid. 3.1.;4A_76/2009 del 6

aprile 2009 consid. 3.3, nella quale la velocità di 36 km/h di un camion con rimorchio [train routier] è stata ritenuta inadeguata su

un’autostrada innevata e ghiacciata; DTF 121 IV 286 consid. 4b, in cui è stata

ritenuta inadeguata la velocità di 50 km/h a mezzogiorno, su una strada frequentata, in prossimità delle strisce pedonali e nelle vicinanze di un gruppo di

bambini; DTF 121 II 127 consid. 4a, ove il Tribunale federale in un obiter

dictum ha considerato che la velocità di 50 km/h non è adeguata all’interno di un agglomerato, in prossimità di un asilo in cui vi sono dei

bambini; cfr. anche sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5).

L’art. 32 cpv. 1 LCStr impone al conducente, in primo luogo, di

uniformarsi alle regole contenute nell’art. 4 cpv. 1 ONC, secondo cui egli deve

circolare ad una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e,

quando l’incrocio con altri veicoli è difficile, nella metà dello spazio

visibile.

Ma non solo: il disposto obbliga il conducente anche ad adeguare

la sua velocità in modo da potersi arrestare prima dell’impatto con eventuali

ostacoli presenti sulla carreggiata all’interno del suo spazio visibile (“Anhalten

vor bereits vorhandenen und sichtbaren Hindernissen”). Inoltre, la norma in

questione dispone che il conducente adegui la sua velocità in funzione degli

ostacoli che, anche se improvvisi, sono prevedibili (“Hindernisse mit denen

gerechnet werden muss”). Il conducente deve, pertanto, tenere conto di

quelle situazioni in cui degli ostacoli potrebbero apparire improvvisamente nel

suo spazio visibile (“hindernisträchtige Situationen”), laddove la

possibilità che un tale evento si verifichi s’impone seriamente in ragione di

circostanze particolari (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.26;

sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5; sentenza CCRP

17.2008.48

del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.b).

Il

Tribunale federale, sempre severo in tema di prevedibilità di un ostacolo, ha

già da tempo chiarito che il principio del dovere di circolare ad una velocità

che consenta di fermarsi entro lo spazio visivo vale anche per il traffico autostradale

(DTF 93 IV 115 consid. 2). In quella decisione un automobilista che viaggiava

con le luci di posizione si era ritrovato improvvisamente una sedia sulla

propria corsia e, tentando di evitarla, aveva sbandato causando un incidente.

Secondo i giudici di Losanna, il rischio di trovare degli oggetti, non

illuminati, su una corsia autostradale non è così inconsueto da poter non

essere considerato. In particolare, soprattutto dopo un incidente, capita

sovente che vi siano dei veicoli fermi in mezzo alla carreggiata, anche con i

fari spenti nei confronti dei quali sussiste un forte pericolo di collisione.

Per il Tribunale federale sarebbe irresponsabile mettere in secondo piano

l’obbligo di guidare a vista a favore della volontà di raggiungere velocità elevate.

La sicurezza del traffico e la protezione della vita umana prevale

indubbiamente sull’intento di guadagnare tempo (DTF 126 IV 91 consid. 4.a.cc; DTF

93.

IV 115 consid. 2).

Questa

posizione è stata ribadita a più riprese. Ad esempio nella sentenza STF

6B_673/2011 del 20 dicembre 2011, che ha trattato un caso nel quale un

automobilista, circolante di notte ad una velocità di 110 km/h sull’autostrada

A6, è andato a cozzare contro uno scaffale metallico che era caduto in

precedenza da un camion.

Circolando

al buio, un conducente deve avere una velocità che gli consenta di arrestarsi

entro lo spazio illuminato dai fari di posizione (DTF 100 IV 279).

Il

Tribunale federale ha respinto le critiche per le quali questa giurisprudenza

non tiene conto delle reali condizioni del traffico sulle autostrade, per cui

non sarebbe praticabile, precisando che simili obiezioni non si conciliano con

il chiaro testo della legge, che mira a proteggere la sicurezza del traffico e

la vita umana (DTF 126 IV 91 consid. 4.a.cc).

Gli ostacoli sono, per contro, imprevedibili quando si presentano

in maniera del tutto inopinata ed inattesa, senza che il conducente possa

assolutamente contare sulla loro evenienza (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32

LCStr, n. 1.27). Questo esclude che possano venire considerati tali, gli

ostacoli che non si trovano ancora nel campo visibile del conducente (DTF 89 IV

23).

Una velocità non è necessariamente inadeguata per il fatto che non

sia possibile fermarsi dinnanzi ad un ostacolo. Determinante è sapere se il

conducente abbia adattato la propria velocità in modo da potersi fermare nel

tratto da lui riconosciuto libero, ossia nel tratto su cui egli non scorge

alcun ostacolo e su cui non deve attendersi che ne insorga uno (DTF 103 IV 41

consid. 4).

In quest’ottica, è parimenti determinante accertare quando un

ostacolo risulta avvistabile, poiché in determinate situazioni, la velocità

potrebbe essere adeguata ed è la mancata attenzione del conducente alla strada

che ha provocato l’incidente.

La giurisprudenza del Tribunale federale

impone, pertanto, al conducente di prevedere con ampio margine eventuali

ostacoli sulla carreggiata, prescrivendo una guida adattata alle circostanze

(STF 1C_87/2009 dell’11 agosto 2009, consid. 3.2;1C_504/2011 del 17 aprile

2012, consid. 2.4) e una prudenza particolare, non solo quando vi siano

concreti indizi che un utente della strada non si comporti correttamente (art.

26.

cpv. 2 LCStr), bensì anche quando la situazione presenta un tasso di

potenziale pericolo tale da richiedere un atteggiamento particolarmente scevro

da rischi (STF 6P.146/2003 del 22 marzo 2004 consid. 4.2; DTF 125 IV 83 consid.

2b).

32.3

A norma dell’art. 34

cpv. 4 LCStr, il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti

gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare

affiancato o dietro un altro. Per l’art. 7 cpv. 2 ONC il conducente deve tenere

una distanza sufficiente dal margine destro della carreggiata, specialmente se

circola velocemente, di notte o nelle curve.

L’obbligo di mantenere una distanza sufficiente vale nei confronti

di tutti gli utenti della strada, che si tratti di veicoli dotati di motore o

veicoli che ne siano sprovvisti, e in particolar modo nei confronti dei pedoni,

non solo in caso di incrocio o sorpasso, bensì in ogni situazione di passaggio

ravvicinato (STF 6S.366/2004 del 16 febbraio 2005 consid. 2.3).

32.4

Se richiesto dalla

sicurezza della circolazione, il conducente deve attirare l’attenzione degli

altri utenti della strada usando gli avvisatori (art. 40 LCStr).

Presupposti

oggettivi del reato

33.

Nella fattispecie, il

comportamento assunto dal prevenuto quel 12 luglio 2010 e accertato in questa

sede ha indubbiamente infranto le regole della circolazione testé riprese.

In

effetti, egli non ha reagito correttamente, omettendo di prestare la dovuta

cautela e di adottare una velocità adeguata alle circostanze ed alla

visibilità, che la morfologia della galleria (curva a destra) e il traffico gli

offrivano.

Al

momento dell’avvistamento del veicolo che aveva azionato gli avvisatori

luminosi, e che, quindi, segnalava una situazione di pericolo, egli avrebbe inoltre

dovuto reagire immediatamente, rallentando in modo tale da garantirsi la

possibilità di effettuare un arresto tempestivo o un cambiamento di corsia, rivolgendo

la propria attenzione specialmente a ciò che si trovava davanti a lui e

tenendosi pronto ad una frenata d’emergenza.

Per

contro, egli ha continuato il sorpasso, mantenendo la sua velocità di crociera

di 100 km/h, senza modificare alcunché.

In

questo modo, volendo seguire la tesi del perito di parte che ha sostenuto che

il corpo era visibile solo a partire da 55 metri di distanza, AP 1 si è trovato

a circolare ad una velocità decisamente eccessiva perché non gli garantiva la

possibilità di arrestarsi entro lo spazio visivo, ritenuto che lo spazio totale

di reazione era di 78.77 metri. La velocità massima, adeguata, in questa

situazione, sempre secondo l’ing. __________, avrebbe dovuto essere di 79.73

km/h. Facilmente raggiungibile se, come visto, egli, al momento di affrontare

la curva, ma al più tardi quando ha visto i segnali luminosi del veicolo

davanti a lui, avesse messo il piede sul freno e rallentato. Questa operazione,

tra l’altro, gli avrebbe consentito di reagire istantaneamente quando, poi, ha

visto il corpo della vittima sul selciato.

Come

se non bastasse, per sua stessa ammissione, almeno indiretta, l’imputato non ha

prestato la dovuta attenzione a ciò che stava sulla sua corsia di marcia, ma si

è verosimilmente fatto distrarre da altro (a sua detta dai lampeggianti).

D’altronde, e qui non si può seguire la perizia, la vittima era, come detto in precedenza

ai consid. n. 26-28, per lui visibile già ad una distanza utile pur circolando

a 100 km/h.

Come

spiegato, la prova che l’appellante non fosse concentrato su quanto stava avvenendo

davanti a lui sino all’investimento è data dal fatto che egli - a differenza di

tutti gli altri conducenti sentiti nel corso dell’istruttoria - non si è

accorto che quello travolto era un essere umano e non un sacco: se da una certa

distanza è ben possibile che non si potesse capire cosa fosse l’oggetto

sull’asfalto, con il progressivo avvicinamento una confusione non trova più

giustificazione.

Ulteriore

dimostrazione che AP 1 non era attento ed ha visto solo all’ultimo momento la

vittima (o, dal suo punto di vista, quel che per lui era un oggetto), laddove

essa era avvistabile già molto prima, è il fatto che egli non ha effettuato

alcuna frenata degna di tale nome (come invece ha fatto, con successo, chi lo

seguiva a velocità addirittura superiore alla sua) e che nemmeno ha sterzato

sulla corsia di destra, se non dopo aver investito DO 1.

In

questo modo l’appellante ha infranto i doveri impostigli dalle norme sulla

circolazione stradale e quindi i suoi doveri di diligenza.

Nesso

di causalità

34.

Affinché una persona

debba essere ritenuta autrice colpevole di omicidio colposo, è necessario

accertare la sussistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato tra quanto

gli viene rimproverato ed il decesso della vittima (DTF 122 IV 17 consid. 2c).

Un rapporto di causalità naturale è dato se il comportamento

colpevole costituisce la condizione necessaria dell'evento, ossia se non può

essere tralasciato senza che l'evento venga meno, ancorché non ne sia la causa

unica (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1;6S.297/2003 del 14

ottobre 2003 consid. 4; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Al proposito un

alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 125 IV 195 consid. 2b; 116 IV

306.

consid. 2a).

In materia di circolazione stradale la causalità naturale è data

ove la violazione della norma risulti essere una condizione necessaria per

l'incidente, anche se non ne costituisce la causa unica e immediata; è

sufficiente che essa abbia contribuito, con altre, a produrre l'evento (STF

6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1; DTF 100 IV 279 consid. 3c).

La causalità deve essere anche adeguata. È necessario quindi

stabilire se il comportamento dell'agente era idoneo, secondo l'andamento

ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a

favorire l'evento. Soltanto a queste condizioni si può affermare che l’evento

verificatosi era prevedibile da parte dell’agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2; DTF

127.

IV 62 consid. 2d; DTF 126 IV 13 consid. 7a/bb; STF 6S.34/2006 del 28 agosto

2006.

consid. 4.4.2;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4).

Il rapporto di causalità adeguata viene meno e il concatenamento

dei fatti perde la sua rilevanza giuridica allorché un'altra causa

concomitante, come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, costituisca

una circostanza del tutto eccezionale o appaia così straordinaria che non

poteva essere prevista. Il suo carattere imprevedibile non è in sé sufficiente

per interrompere il nesso di causalità: occorre ancora che questa circostanza

rivesta un’importanza tale da risultare l'origine più probabile ed immediata

dell'evento considerato e relegare in secondo ordine tutti gli altri fattori

che hanno contribuito a provocarlo, in particolare, il comportamento

dell'agente (STF 6B_114/2016 del 20 settembre 2016 consid. 2.2.;6B_333/2015

del 20 luglio 2015 consid. 2.2.; DTF 135 IV 56 consid. 2.1; DTF 131 IV 145

consid. 5.2.).

La questione relativa ad un’eventuale interruzione del nesso

causale va, pertanto, risolta soltanto in funzione dell’imprevedibilità di

circostanze esterne all’autore e non in funzione della presenza o della gravità

di colpe di terzi o della vittima nella misura in cui non esiste in diritto

penale una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb; STF

6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1).

Il Tribunale federale non ritiene eccezionale che dei pedoni

attraversino la carreggiata, anche in luoghi dove il traffico è denso e rapido,

considerando che tali pratiche, pur pericolose, non sono così rare da essere

considerate imprevedibili: di conseguenza, un simile comportamento non conduce

ad un’interruzione del nesso di causalità adeguata (cfr. STF 6B_315/2009 del 20

luglio 2009 consid. 1, in cui si trattava di un incidente occorso ad una

signora di settant’anni che stava attraversando la strada in modo non del tutto

perpendicolare, fuori dal passaggio pedonale e dopo un dosso; nella DTF 100 IV

279.

consid. 3d nemmeno l’attraversamento dell’autostrada di notte da parte di

un autostoppista è stato considerato imprevedibile al punto tale da

interrompere il nesso di causalità adeguata).

35.

Come già spiegato,

i medici incaricati dal Ministero pubblico hanno concluso, dopo le analisi

necessarie, che la causa della morte è da ricondurre allo scoppio da

compressione del capo, con spremitura pressoché totale della materia cerebrale

verso l’esterno, e nella lacerazione del peduncolo del cuore (AI 7 e AI 27).

Inoltre,

dopo nuovo studio degli atti, il prof. __________ ha sostenuto che in termini

di alta probabilità e di credibilità razionale, non è stato l’impatto del capo

contro la parete del tunnel a provocare lesioni cerebrali importanti a DO 1 (AI

53).

È

dunque accertato che tra la morte della vittima e il suo investimento sussiste

un nesso di causalità naturale e diretto.

Invero,

uno dei testi, __________, transitato da parte al corpo di DO 1 prima

dell’imputato, ha dichiarato d’aver notato una pozza di sangue all’altezza

della testa (PG 28 settembre 2010, AI 16, pag. 2). Questa affermazione potrebbe

lasciare pensare che la vittima avesse subito delle lesioni al capo di una

certa rilevanza già nel primo incidente. Agli atti, nondimeno, non vi sono

altri indizi che confermano questa ipotesi. Le foto del rapporto della polizia

scientifica non evidenziano alcuna traccia ematica di rilevanza, se non quelle

in prossimità della posizione finale del cadavere (AI 29 foto 3, 6 e 7). La porzione

di materia cerebrale ritrovata sull’asfalto più lontana dal corpo, si trova in

prossimità di quella che poteva essere la posizione del motociclista prima

dell’incidente e non è vicina a nessuna chiazza di sangue.

La

dichiarazione del teste non è pertanto attendibile e non costituisce un

elemento sufficiente per mettere in dubbio le conclusioni dei medici.

Inoltre,

anche se si dovesse - per ipotesi di lavoro - considerare che, dopo aver

cozzato contro la parete, il motociclista giaceva prono sull’asfalto con una

pozza di sangue all’altezza della testa, la causa della morte non potrebbe

venire identificata altrimenti rispetto a quanto fatto dai periti. In effetti,

il fatto di aver avuto delle perdite ematiche dopo aver sbattuto contro il

muro, non è assolutamente incompatibile con un decesso causato dall’investimento:

lo scoppio da compressione del capo e la rottura del peduncolo del cuore sono

lesioni attribuibili alle conseguenze del passaggio, ad alta velocità, di un

grosso peso come quello di un’automobile (quello della Mercedes SLK è

largamente superiore alla tonnellata), sopra all’uomo disteso incosciente sulla

strada, mentre non sono ipotizzabili come conseguenze dell’urto contro la

parete e poi con il suolo.

La

perdita di sensi da parte della vittima, quella sì, è per contro da ascrivere

alle conseguenze della perdita di controllo della motocicletta. Essa è resa

verosimile dalle dichiarazioni dei testi transitati prima dell’appellante,

secondo le quali egli giaceva immobile.

A

questo proposito, l’argomentazione della difesa, che ha visto nell’affermazione

di __________ “La mia prima impressione è stata quella che era deceduto

perché non si muoveva” (PG 14 luglio 2010, AI 16, pag. 2) un forte indizio

di decesso prima dell’investimento, non può essere assecondata, considerate le

altre prove in atti. Il testimone ha solo confermato che DO 1, negli istanti in

cui lui lo ha visto, era inerte. Il resto sono state sue sensazioni soggettive,

prive di valenza probatoria.

36.

Pur essendo sempre

delicato affrontare l’argomento quando si parla di una persona che ha purtroppo

pagato con la vita, non si può negare che all’origine dell’incidente, vi sia

l’errore di DO 1, che lo ha fatto cadere al suolo in mezzo a due corsie

autostradali, all’interno di un tunnel con visibilità ridotta. Questo ha

comportato l’insorgere di una situazione altamente pericolosa per lui e per gli

altri utenti della strada. E’ innegabile che se la vittima si fosse comportata

correttamente, non vi sarebbe stato nessun incidente.

Ciò posto, va

tuttavia ricordato come la valutazione di un’eventuale interruzione del nesso

di causalità deve sempre tenere in considerazione che, nel diritto penale, non

sussiste il concetto di compensazione delle colpe (“Verschuldenskompensation”),

sicché essa non va valutata in funzione della presenza o della gravità di colpe

di terzi o della vittima.

Questo significa

che le infrazioni alle norme della circolazione stradale commesse da DO

1, non sono quindi, di per sé, sufficienti ad interrompere il nesso causale. Necessario

è, ancora, che il comportamento colpevole e le sue conseguenze - così come

altre circostanze esterne all’autore - non siano stati, in sé, prevedibili. Di

rilievo in quest’ambito è, dunque, soltanto la questione della prevedibilità

delle circostanze - intese in senso ampio - esterne all’autore.

Nel caso specifico,

non può considerarsi fatto eccezionale e straordinario che un motociclista

commetta una manovra errata che ne comporti la caduta di sella e la perdita di

conoscenza. Non è, dunque, del tutto imprevedibile che, circolando sull’autostrada,

si possa trovare sulla propria corsia una persona distesa priva di sensi. Così

come non lo sarebbe trovarne una che, a seguito di un incidente, anche in auto,

vi cammini in stato di shock.

Proprio per questo, è dovere di ogni utente della strada prevedere

di potersi arrestare entro lo spazio visivo e, in casi eccezionali, entro la

metà dello spazio visivo.

37.

In relazione al nesso

di causalità tra il comportamento dell’agente e l’evento, poi, oltre alla

prevedibilità dell'evento, la giurisprudenza del Tribunale federale considera

la sua evitabilità: occorre infatti chiedersi se, in caso di comportamento

corretto dell'agente, l'evento non si sarebbe verificato (causalità ipotetica).

La giurisprudenza esige un alto grado di probabilità, mentre non è sufficiente

la semplice possibilità che in caso di condotta conforme ai doveri di prudenza

l’evento sarebbe stato evitabile. Il risultato è imputabile all'agente soltanto

se, qualora avesse ipoteticamente rispettato i suoi doveri di prudenza,

l'evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (STF

6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii;

118.

IV 130 consid. 6a; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).

A tal proposito, come appurato

in precedenza, non si può che concludere che, se AP 1 avesse rispettato

pienamente le norme della circolazione, l’incidente e il decesso del signor DO

1.

avrebbero potuto essere scongiurati.

38.

La conclusione che ad

una velocità di 79.73 km/h si sarebbe potuto evitare la collisione, combinata

con l’accertamento che, viste le condizioni oggettive e soggettive, l’accusato

avrebbe dovuto circolare al di sotto di quella velocità invece dei 100km/h che

ha mantenuto, portano a risolvere che, se fossero state rispettate le norme

della circolazione, l’incidente sarebbe stato evitato.

Allo

stesso risultato si giunge se si prende in considerazione la possibilità per

l’imputato di tornare sulla corsia di destra e passare accanto al corpo della

vittima, come hanno fatto tutti gli altri conducenti transitati in quei

frangenti. Si tratta di un’opzione del tutto ragionevole e realistica, che

avrebbe potuto essere attuata anche senza ridurre la velocità, quindi a maggior

ragione diminuendola.

39.

A titolo abbondanziale,

va ricordato che la velocità massima per poter scongiurare l’investimento è

certamente superiore a quella indicata dal perito, poiché egli si è fondato su

un tempo di reazione di 1 secondo, mentre le circostanze concrete permettono di

stabilire che avrebbe dovuto essere inferiore. In effetti, per giurisprudenza

invalsa, il tempo di reazione è di un secondo, ma si riduce a 0,6 - 0,7 secondi

nel caso in cui il conducente, in base alle circostanze concrete, avrebbe

dovuto già tenersi pronto a frenare (STF 6B_16/2008 dell’11 aprile 2008 consid.

3.

;6B_257/2007 del 10 luglio 2007 consid. 5.2;6S.34/2006 del 28 agosto 2006

consid. 4.6.4), come ad esempio nel caso in cui un pedone aspetta per

immettersi su di un passaggio pedonale (DTF 93 IV 59 consid. 2; DTF 91 IV 78

consid. 2) oppure quando già da un certo tempo è accesa la luce verde del

semaforo (DTF 90 IV 98 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr,

n. 4.6). Oppure, ancora, se, come qui, dopo aver preso atto dell’avvertimento

da parte di altri utenti della strada, tramite segnali luminosi o acustici,

dell’esistenza di una possibile situazione di rischio, si deve prendere in

seria considerazione l’insorgere improvviso di un pericolo, anche non sapendo

esattamente in cosa esso consisterà.

Presupposti

soggettivi

40.

In merito agli aspetti

soggettivi del reato, non emergono particolari problematiche. Il prevenuto

possiede una licenza di condurre sin dal 1990, sicché conosce bene le norme

della circolazione stradale ed ha un’esperienza tale da consentirgli di poter

reagire correttamente (o almeno tentare di farlo) ad ogni situazione anomala.

E’ indiscusso che

l’infrazione ascrittagli è un reato commesso per negligenza e che egli non

aveva alcuna intenzione di provocare l’incidente, né tantomeno il decesso di

una persona.

La

condanna per omicidio colposo di AP 1 deve essere pertanto confermata e

l’appello respinto.

Commisurazione

della pena

41.

Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione

(cfr., sul primato della colpa e su presupposti della commisurazione, DTF 136

IV 55 consid. 5.4.; DTF 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del

22.

giugno 2010, consid. 2.1;6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

42.

La

pena comminata per il reato di omicidio colposo è la detenzione sino a tre anni

o la pena pecuniaria, art. 117 CP.

Di principio, la scrivente

Corte ritiene di poter condividere le valutazioni operate dai primi giudici in

relazione alla commisurazione della pena inflitta all’appellante (consid. 17

della sentenza impugnata), che qui si richiamano (art. 82 cpv. 4 CPP).

Tuttavia, se al momento della

sentenza di primo grado non erano ancora trascorsi 2/3 del periodo di

prescrizione del reato (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.4; DTF 132

IV 1 consid. 6.2.1), l’attenuante del lungo tempo trascorso, art. 48 lett. e CP

trova in questa sede spazio, poiché sono ormai passati pressoché 6 anni e 6

mesi, facendo stato il momento dell’emanazione del giudizio di secondo grado (DTF

132.

IV 1 consid 6.2.1.; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010).

43.

Preso

atto che la sentenza motivata è stata intimata 8 mesi dopo la comunicazione del

Dispositivo

dispositivo, vi è da chiedersi se non si debba pure considerare una violazione

del principio di celerità.

Il principio della celerità impone alle autorità penali di

procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei

sospetti che pesano su di lui al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato

di angoscia che una tale procedura suscita (art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e

14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139). Di nessuna rilevanza

per l’accertamento di una violazione del principio della celerità è la

responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di questo principio

anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54).

La questione a sapere se il principio della celerità sia stato violato va

decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del lavoro effettuato, in

cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento, del

comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono

inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è

l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché

sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che

un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.

La giurisprudenza ha giudicato inaccettabili e costitutivi di una

violazione del principio di celerità un'inattività di tredici o quattordici

mesi in fase di istruttoria, un periodo di quattro anni per statuire su di un

ricorso contro l'atto di accusa, un periodo di dieci o undici mesi prima di

trasmettere l'incarto all'autorità di ricorso, un periodo di più di tre anni

tra l’atto di accusa e la sentenza di prima istanza ed, infine, un periodo di

quattro anni intercorso tra la promozione dell’accusa e l’emanazione dell’atto

d’accusa (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2).

Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere

sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio

della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale

principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura

la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006

dell’8 giugno 2006, DTF 130 IV 54, DTF 124 I 139 e DTF 117 IV 124).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale, laddove sono

date le condizioni per applicare sia l'art. 48 lett. e CP sia il principio

della celerità occorre tenere conto di entrambi i fattori di riduzione, tenendo

presente sia l'entità del ritardo che l'intensità della violazione (STF

6S.37/2006 dell’8 giugno 2006).

Il momento decisivo per determinare l'adeguatezza della durata del

procedimento è costituito dal giorno in cui viene emanata l'ultima decisione,

atteso che vanno pure computate le procedure davanti ad un'autorità di ricorso,

inclusi rinvii e cassazioni (DTF 117 IV 126 consid. 3).

La questione deve essere affrontata d’ufficio, anche se non viene

sollevata dalle parti, come nella presente fattispecie.

Nella fattispecie un

periodo di 8 mesi per l’intimazione della sentenza motivata è certamente lungo

e non giustificato dalle circostanze del caso specifico. La violazione del

principio di celerità sussiste quindi, anche se lieve.

Di

conseguenza, la pena pecuniaria inflitta deve imperativamente essere ridotta di

un terzo, cioè portata a 40 aliquote giornaliere da fr. 110.- l’una per

complessivi fr. 4'400.-.

Di

riflesso anche la multa deve essere ridimensionata a fr. 800.-.

Nulla

muta per contro in merito alla sospensione condizionale della pena pecuniaria.

Rinvio

degli accusatori privati al foro civile e confisca

44. Tecnicamente,

l’imputato ha impugnato tutta la sentenza di primo grado (doc. CARP III).

Tuttavia né il rinvio degli accusatori privati, né la confisca e la distruzione

degli effetti personali della vittima sono stati contestati. Essi, risultando

oltretutto corretti, vengono quindi ratificati anche in questa sede.

Indennità

ex art. 429 CPP

45. Vista

la conferma delle condanne, le richieste di riconoscimento di indennità per

ingiusto procedimento, ex art. 429 CPP, sono da respingere.

Sulle spese

46. Gli oneri processuali

del gravame seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto,

caricati al condannato. In effetti, la riduzione della pena, unico aspetto a

suo favore, è avvenuta per motivi nemmeno sollevati dal ricorrente e, tra

l’altro, non è neppure stata postulata in via sussidiaria, puntando egli solo

al proscioglimento.

L’attribuzione degli oneri di prima sede rimane invariata, data la

conferma della condanna.

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 10, 77, 80, 81, 84, 182 e

segg.,348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 429 CPP;

12,

34, 42, 47, 48 lett. e, 117 CP;

26,

31, 32, 34 LCStr

3,

4, 7 ONC

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 426 e 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di AP 1 è

parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

1.Di

conseguenza:

2.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di

omicidio colposo

per avere, il 12 luglio 2010, sull’autostrada A2, all’interno

della galleria del San Salvatore in territorio di Grancia, in direzione

Sud-Nord, per imprevidenza colpevole, cagionato la morte del ciclomotorista DO

1 mentre, alla guida dell'autovettura Mercedes SLK 200 targata __________,

procedeva sulla corsia di sorpasso, e meglio

per non avere prestato la dovuta attenzione alle circostanze e, in

particolare, per non avere adeguato la velocità alle condizioni della strada e

del traffico (curva piegante a destra con presenza di veicoli che ostruivano la

visibilità) e, pur vedendo la vettura davanti a lui azionare i lampeggianti,

non accorgendosi quindi per tempo della presenza di DO 1 che era

precedentemente caduto a terra e si trovava sdraiato sulla carreggiata percorsa

da AP 1, schiacciandolo così con la sua autovettura e provocandone la morte

immediata a seguito delle gravi lesioni (in particolare lo scoppio da

compressione del capo con perdita di pressoché tutta la materia cerebrale e

lacerazione del peduncolo del cuore), come accertato e documentato nel

referto autoptico 1. settembre 2010.

2.2. AP

1 è condannato:

2.2.1. alla pena pecuniaria di

40 aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna, per un totale di fr. 4'400.-

(quattromilaquattrocento);

2.2.2. al

pagamento della multa di fr. 800.- (ottocento), con l’avvertenza che in caso di

mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto)

giorni;

2.2.3. l’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.2.4. al pagamento della

tassa di giustizia e dei disborsi di prima sede secondo quanto stabilito nella

sentenza impugnata.

3. Non si assegnano

indennità ex art. 429 CPP.

4. Gli accusatori

privati PC 1 e __________ sono rinviati al competente foro civile per le loro pretese

di tale natura.

5. Sono ordinate la

confisca e la distruzione di una canottiera, un paio di pantaloncini, un paio

di mutande, un paio di scarpe, un paio di calze e due caschi (oggetti tutti

repertati presso la Polizia scientifica sotto il numero 2010-977).

6. Gli oneri

processuali dell’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'700.-

sono posti a carico dell’appellante.

7. Intimazione a:

8. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.