17.2016.135
Furto ripetuto, busta trappola, assenza documentazione relativa al valore della merce sotratta, valore di stima dei beni
5 maggio 2017Italiano41 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.135 + 17.2017.98
Locarno
5 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Mauro Trentini, vicecancelliere;
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 30 maggio 2016 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 19 maggio 2016 dalla Corte delle assise correzionali di
Lugano (motivazione scritta intimata il 13 luglio 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 3 agosto 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto che:
A. Con DA n. 3/2015 del
9 gennaio 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, l’appellante è stata
ritenuta autrice colpevole di:
“1. furto,
ripetuto
per avere, a Lugano,
nel periodo fine marzo 2013 – 22
maggio 2013,
presso l’abitazione di AC 1, dove
lavorava quale collaboratrice domestica, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
sottratto, in più occasioni, cose mobili
altrui (gioielli, preziosi, monete d’oro, denaro contante e una carta di
credito), per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 58'300.-,
e in particolare per avere:
1.1 a
fine marzo 2013, sottratto, ai danni di AC 1, un lingotto e una collana d’oro,
nonché un imprecisato importo di denaro, ma almeno fr. 1'450.00 (reato non
contestato, refurtiva parzialmente recuperata),
1.2 il
16 aprile 2013, sottratto, ai danni di AC 1, un girocollo d’oro con brillanti,
un girocollo d’oro con pietre blu, una catena d’oro e fr. 7'000.00 (reato non
contestato, refurtiva parzialmente recuperata);
1.3 nel
periodo 19-26 aprile 2013, sottratto, ai danni di AC 1, fr. 7'000.00 (reato non
contestato, refurtiva parzialmente recuperata);
1.4 nel
periodo 10-13 maggio 2013, sottratto, ai danni di AC 1, fr. 300.00 (reato
contestato, refurtiva non recuperata);
1.5 il
22 maggio 2013, sottratto, ai danni di AC 1, un anello d’oro con rubino e
brillante, un anello d’oro bianco e brillanti, un anello solitario d’oro con
brillante, un paio d’orecchini d’oro con pietre a forma di foglia, una moneta
commemorativa, un orecchino d’oro, un orecchino d’oro con pietra rossa, un
orecchino d’oro con pietre blu, 9 perle grigie, 15 marenghi d’oro e una perla
(reato ammesso, refurtiva parzialmente recuperata);
1.6 nel
periodo, 03-08 maggio 2013, sottratto, ai danni di __________, la carta VISA
no. (reato ammesso, refurtiva recuperata);
ritenuto che parte dei gioielli
sottratti a AC 1 sono stati venduti dall’imputata, nel mese di aprile 2013,
presso tre negozi “compro oro” di Como, Fino Mornasco e Castellanza, per
complessivi € 7'950.00, ricavato che è stato versato o accreditato, con parte
del denaro contante sottratto, sui conti bancari dell’imputata e di sua figlia __________
presso Banca __________ di Olgiate Comasco e Banca __________ di Guanzate,
dove, dopo il suo arresto, sono stati recuperati complessivi € 9'440.00;
2. truffa
ripetuta, consumata e tentata
per avere, a Lugano, Bellinzona e
Mendrisio,
il 07 e l’08 maggio 2013, in sette occasioni,
a scopo d’indebito profitto e
agendo mediante inganno astuto,
indotto o tentato di indurre il
personale di vendita di alcuni negozi ad atti pregiudizievoli del patrimonio
proprio o altrui, mediante l’utilizzo ripetuto della carta VISA no. intestata __________,
carta da lei ripetutamente
presentata per il pagamento degli acquisti effettuati per un importo
complessivo di fr. 12'977.00, sottacendo che la stessa era stata da lei sottratta
al titolare e apponendo sulle relative ricevute d’acquisto la firma falsificata
di __________,
e meglio per avere:
2.1 il
7 maggio 2013, alle ore 12:11, a Lugano, acquistato, presso il __________, un
orologio marca Fossil, per l’importo di fr. 159.00;
2.2 il
7 maggio 2013, alle ore 12:20, a Lugano, acquistato, presso il negozio Manor,
un anello in oro bianco, per l’importo di fr. 2'490.00;
2.3 il
7 maggio 2013, alle ore 12:39, a Lugano, acquistato, presso la Boutique King,
un paio di scarpe marca Hogan, per l’importo di fr. 470.00;
2.4 il
7 maggio 2013, alle ore 14:26, a Lugano, acquistato, presso il negozio Manor,
un collier e un bracciale in oro bianco e giallo, per l’importo complessivo di
CHF 6'680.00;
2.5 l’8
maggio 2013, alle ore 09:49, a Mendrisio, acquistato, presso il chiosco della
stazione FFS, una ricarica telefonica, per l’importo di fr. 100.00;
2.6 l’8
maggio 2013, alle ore 11:11, a Bellinzona, acquistato, presso la gioielleria
Saglini, un anello d’oro, per l’importo di fr. 1'088.00;
2.7 l’8
maggio 2013, alle ore 11:29, a Bellinzona, tentato di acquistare, presso il
negozio Manor, un anello in oro bianco, per l’importo di fr. 1'990.00,
operazione non riuscita a seguito delle obiezioni della commessa;
3. abuso
di un impianto per l'elaborazione di dati, tentato e ripetuto
per avere,
a Lugano, il 3 maggio 2013, alle
ore 09:45 e 09:46,
presso la Banca __________ di Via __________,
alfine di procacciarsi un indebito profitto, servendosi in modo abusivo di
dati, tentato di influire su un processo automatico di trasmissione alfine di
provocare per mezzo di risultati erronei così ottenuti il trasferimento di
attivi a danno di terzi,
in particolare per avere,
utilizzando la carta VISA
precedentemente sottratta a __________, nelle circostanze di cui al punto 2 del
presente atto d’accusa, utilizzando un numero PIN inventato, tentato in due
occasioni di prelevare fr. 1'000.00 in contanti dal bancomat, non riuscendo nel
suo intento, poiché il codice era errato;
4. falsità
in documenti, ripetuta
per avere,
a Lugano, Bellinzona e Mendrisio,
il 07 e l’08 maggio 2013,
al fine di procacciarsi un indebito
profitto, ripetutamente falsificato la firma di __________ sulle ricevute degli
acquisti da lei indebitamente effettuati presso i negozi Fossil Store, Manor,
Boutique King, il chiosco della stazione FFS e la gioielleria Saglini, come
meglio indicato al punto 2 del presente atto d’accusa;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 139 cifra 1, 146 cpv. 1, 147 cpv. 1 e 251
cifra 1 CP”.
B. Con sentenza 19
maggio 2016 (motivazione intimata il 13 luglio 2016), la Corte delle assise
correzionali di Lugano ha confermato integralmente l’atto d’accusa,
riformulandone i contenuti in maniera più concisa. L’imputata, contumace al
processo, è stata di conseguenza condannata alla pena di 18 mesi di detenzione,
da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni. Inoltre AP 1 è stata condannata a versare a AC 1
fr. 43'922.- a titolo di risarcimento danni e fr. 4'433.30 per le spese legali,
ritenuto che per il rimanente, l’istanza di indennizzo introdotta dall’AP è
stata respinta. Parimenti, la prevenuta è stata condannata a versare alla __________,
fr. 100.- oltre interessi al 5% dall’8 maggio 2013. A favore dell’AP 1 è stato
ordinato il dissequestro di fr. 11'659.90, a parziale copertura del
risarcimento previsto.
Tassa di giustizia e spese sono
state caricate alla condannata. La nota del difensore d’ufficio è stata
approvata per fr. 1'248.10, con l’obbligo di rimborso gravante AP 1, in caso di
ritorno a miglior fortuna (art. 135 CP).
C. Contro la sentenza di
prime cure, l’imputata ha interposto appello con tempestivo annuncio.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1
ha confermato la sua intenzione di impugnare la condanna, mediante
dichiarazione d’appello del 3 agosto 2016, con cui ha precisato di ricorrere
contro la condanna per furto, (dispositivo n. 1.1.1) - limitatamente ai fatti indicati
nei punti n. 1.2., 1.4. e 1.5. dell’AA - e, di riflesso, contro la
commisurazione della pena (dispositivo n. 2), il dispositivo n. 4.1. e quello
n. 7.
D. Non sono state
introdotte istanze probatorie.
E. Ottenuto il consenso
delle parti attive (gli AP eredi fu __________ si sono disinteressati alla
procedura, così come la __________ Banca __________) alla trattazione
dell’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP), con decreto 19 ottobre
2016, la presidente di questa Corte ha impartito all’appellante un termine di 20
giorni per presentare la motivazione scritta dell’appello (art. 406 cpv. 3
CPP), poi prorogato ad un paio di riprese su richiesta delle parti attive al
procedimento in quanto vi erano trattative tra loro per una risoluzione bonale
della vertenza civile. L’appellante ha così prodotto il suo allegato scritto in
data 19/21 dicembre 2016.
Nella motivazione scritta, l’insorgente ha chiarito che i fatti
secondo lei erroneamente accertati e quindi contestati sono i seguenti:
- la sottrazione
in data 13 aprile 2013 di fr. 7'000.-, avendone in realtà sottratti unicamente
fr. 5'000.- (pto 1.2. AA);
- la sottrazione
nel periodo dal 10 al 13 maggio 2013 di fr. 300.-, mai rubati (pto 1.4 AA);
- la sottrazione
in data 22 maggio 2013 di 3 anelli, quando in realtà si è impossessata di un
solo anello (pto 1.5. AA).
La prima Corte avrebbe dovuto considerare che l'appellante ha
ammesso tutti i fatti imputatile, ad eccezione di quelli qui contestati, per
cui risulta del tutto credibile. Anche perché fr. 2'300.- e due anelli in meno
non avrebbero cambiato nulla per la commisurazione della pena. Inoltre, ella ha
restituito gran parte della refurtiva, cioè tutto quanto ha potuto, facendo
persino capo all'aiuto del marito e della figlia.
Contestata è pure la quantificazione del valore dei gioielli non
restituiti, indicata in circa fr. 28'172.-, poiché stimato dalla parte lesa,
senza alcuna precisazione dei criteri su cui ha fondato i suoi calcoli.
A detta di AP 1, la Corte ha ingiustificatamente considerato più
affidabili le dichiarazioni di una signora di 90 anni, rispetto alle sue, senza
tenere conto che avrebbe anche potuto sbagliarsi nel dichiarare gli oggetti che
le sono stati rubati.
Con scritto del 10 gennaio 2017, il PP 1 si è limitato a chiedere
l'integrale conferma della sentenza impugnata, comunicando di non avere
particolari osservazioni.
Con le osservazioni 18 gennaio 2017, AC 1 ha dichiarato di
contestare integralmente le motivazioni dell'accusata, rimandando agli
accertamenti del rapporto d'inchiesta. Con riferimento alla quantità ed al
valore dei gioielli, l'AP ha tenuto a sottolineare che, benché novant'enne,
ella è sicuramente in grado di determinare cosa le sia stato sottratto,
soprattutto alla luce del fatto che erano gioielli di famiglia posseduti per
una vita intera. Considerato che la signora AC 1 desidera unicamente porre fine
a una vertenza che le crea stress psicologico e le fa ricordare il trauma
vissuto, ella non ha mai avuto alcun interesse (né intenzione) a dichiarare
qualche cosa che avrebbe potuto indurre l'accusata a contestare nuovamente la
decisione e inoltrare appello. In definitiva chiede quindi la conferma della
sentenza impugnata e dell'istanza di risarcimento con essa decisa.
Ritenuto in
fatto e in diritto
1. Sulla vita
dell'imputata, è sufficiente riprendere quanto scritto nella sentenza impugnata
(art. 82 cpv. 4 CPP):
"AP 1, cittadina italiana, in
merito alla sua vita ha riferito:
Sono nata a Cirò Marina (KR) il ______.1963,
sono cresciuta a Beregazzo Confiliaro dove ho frequentato le scuole
dell’obbligo. A 15 anni ho iniziato a lavorare come tessitrice fino all’anno
2009. Nel 2009 sono rimasta purtroppo disoccupata, da marzo 2010 al 14 aprile
2011 ho lavorato a Stabio presso la MES Metalmeccanica come impiegata. Dal mese
di febbraio 2013 ho iniziato una nuova professione come badante presso
l’abitazione della AC 1 in via __________.
Il 23 aprile del 1983 mi sono
sposata con __________, dalla nostra relazione ho avuto due figli, __________
nata nel 1985 e __________ nata nel 1994. Entrambe le figlie vivono ormai per
conto loro”
(verbale PG del 28.05.2013).
Nel verbale PP del 29.05.2013,
confermava quanto dichiarato in Polizia il giorno prima aggiungendo ancora che:
Preciso che sono rimasta
disoccupata nel 2009 a seguito della chiusura della fabbrica presso la quale
lavoravo in qualità di tessitrice. Ho poi lavorato nel 2010/2011 per la ditta
MES di Stabio. Inizialmente doveva essere un impiego di 6 mesi, ma poi sono
rimasta per 13 mesi. La mia formazione professionale è di tessitrice, che ho
imparato facendo la gavetta.
Sono rimasta senza lavoro dal
2011 fino al mese di febbraio 2013, quando tramite l’agenzia di collocamento
Swiss Studium di Chiasso ho trovato l’impiego presso la signora AC 1.”
In merito alle due figlie precisava
ancora che “la prima ha un figlio e convive con il suo compagno, mentre la
seconda vive ancora parzialmente in casa e frequenta una scuola commerciale.
Mio marito lavora quale fabbro a Lurate”
(verbale PP 29.05.2013).
In merito alla situazione
finanziaria dichiarava: “Abbiamo un mutuo sulla casa di Eur 200’000 per il
quale paghiamo mensilmente Eur 800. Non ho debiti personali”." (sentenza
impugnata, consid. 1 pag. 7)
L’imputata è
incensurata.
2. In data 20 febbraio
2013 l'imputata ha iniziato a lavorare alle dipendenze di AC 1 in qualità di badante.
In effetti l'accusatrice privata, nata il 7 febbraio 1925, aveva a quel tempo
subito un'ospedalizzazione e al suo rientro a casa - ove viveva sola,
nonostante avesse una relazione sentimentale consolidata con il dr. med. __________,
pure lui qui AP e deceduto qualche tempo dopo i fatti - i medici avevano
consigliato alle figlie di fare capo, oltre che alla collaboratrice domestica
che l'aiutava da oltre 20 anni, anche ad una badante a tempo pieno. Per questo
motivo l'avv. __________, una delle figlie, si è rivolta alla società di lavoro
interinale __________ di Chiasso affinché individuassero la persona idonea.
L'esito delle ricerche ha portato alla qui prevenuta che, dopo un breve colloquio,
è stata assunta. Il 20 febbraio 2013, AP 1 ha così iniziato a lavorare alle
dipendenze dell'AP nel suo appartamento di via __________ a Lugano.
Un paio di mesi più tardi,
in casa AC 1 sono iniziati i furti. Il primo è avvenuto il 16 aprile 2013. In
quell'occasione sono stati rubati denaro contante e gioielli per un valore
stimato dall'AP, rappresentata dalla figlia, in fr. 29'000.-. In merito, __________,
ha dichiarato:
"II
giorno 16 aprile 2013, ricordo che era il Martedì delle cerimonia di insediamento
del nuovo Municipio della città di Lugano, sono stata raggiunta telefonicamente
dalla signora AP 1 che mi segnalava che era stato compiuto un furto presso
l'abitazione di mia madre. (…).
Rilevo
che al momento dei fatti descritti la signora AC 1 era fuori di casa per la sua
passeggiata quotidiana accompagnata dalla signora __________ di Gentilino,
persona amica (...).
Quel
giorno con gli agenti abbiamo costato che alle porte di entrata non vi era
alcun segno di scasso.
All'interno
dell'appartamento vi era un gran disordine con tutti i cassetti, armadi aperti
e all'entrata vi era una grande borsa con all'interno argenteria, bigiotteria e
altri gioielli. Questo lasciava pensare che ignoto autore fosse stato
disturbato o interrotto e quindi avesse dovuto lasciare di tutta fretta
l'abitazione. La borsa ritrovata all'entrata era di proprietà di mia madre.
A
seguito di questo episodio sono spariti i seguenti oggetti:
• 1 busta contenente franchi 7'000.- pari alla
pensione percepita da mia madre compreso il resto del mese precedente non
speso. Non escludo che potevano esserci altri contanti ma non posso meglio
precisare.
• 1
girocollo con gruppi di Brillanti e brillante centrale acquistato da Mersmann
in via Nassa a Lugano del valore di CHF 7'000-8'000.
• 1
Girocollo in oro giallo con pietre blu del valore di CHF 8'000 - 10'000.
• 1
Catena in oro giallo del valore di CHF 5'000.-."
(PG
di __________ del 28 maggio 2013, AI, pag. 3 seg.)
Nemmeno
tre giorni dopo, dall'appartamento sono spariti ulteriori fr. 7'000.- che la
figlia aveva dato all'AP dopo il primo furto:
"In
data 19 aprile 2013 (...), la sottoscritta ha portato e consegnato alla signora
AC 1 una busta contenente fr. 7'000.- (a sostituzione di quella rubata), che la
destinataria ha riposto in un cassetto differente a quello precedente ma questa
volta chiuso a chiave. La chiave di tale cassetto è stata riposta sul un mobile
adiacente al cassetto in discussione.
ll
giorno seguente mia madre si è accorta che la chiave era sparita ma il cassetto
risultava ancora chiuso.
Due
o tre giorni dopo mi hanno comunicato che la chiave era stata rinvenuta nella
tasca di un abito di mia madre che era riposto dell'armadio in camera.
Stando
alla dichiarazione di mia madre pare che la signora AP 1 abbia trovato per caso
la chiave in questa tasca. (...) In ogni caso mia madre sembra di ricordare di
non averla spostata da dove l'avevo riposta io, e quindi sul mobiletto in
tinello.
Ritrovata la chiave, non ricordo chi ha computo questa
operazione, è emerso che la busta contenente il contante era sparita."
(PG
di __________ del 28 maggio 2013, pag. 4 seg.)
Dopo
questo nuovo fatto, la signora __________ ha contattato un agente della polizia
giudiziaria con il quale ha concordato di tentare di individuare l'autore dei
furti facendo capo ad un'esca, cioè mettendo in due differenti buste, lasciate
in giro per casa, tre banconote da fr. 100.- ciascuna, per complessivi fr.
600.-. L'operazione è stata avviata il 29 aprile 2013. Il 13 maggio 2013, uno
dei controlli regolari effettuati sino ad allora (l'ultimo tre giorni prima) ha
consentito di appurare che erano sparite una banconota da una busta ed due
dall'altra.
L'ultimo furto, ai danni della
signora AC 1, è avvenuto il 22 maggio 2013, quando dalla sua abitazione sono
spariti, a suo dire, tre anelli. Al proposito, sempre la figlia, ha dichiarato:
"Durante
il mio soggiorno all'estero e meglio il 22 maggio 2013, mentre mia madre si
trovava a compiere la sua passeggiata abituale con mia sorella __________ si è
verificato un episodio simile al primo.
Al
rientro della passeggiata mia madre ha trovato la porta di casa aperta con le
proprie chiavi inserite nella toppa. Preciso che uscite di casa l'abitazione
era stata chiusa da mia sorella __________ con delle chiavi a sua disposizione.
A detta di mia madre le proprie chiavi le deteneva sempre nella propria borsa
che portava con se. Evidentemente qualcuno deve, per forza di cose, averle
sottratte.
In
merito di questo episodio mia sorella mi ha informato che durante la
passeggiata effettuata quel pomeriggio hanno incontrato per caso la AP 1 e
hanno preso un caffè insieme.
In
questa circostanza terminata la consumazione, la signora AP 1 è andata a fare
una commissione dichiarando di fare rientro al domicilio più tardi.
Mia
madre e mia sorella invece sono tornate subito all'abitazione dove hanno
costatato il furto.
Come
detto questo quarto furto era molto simile al primo. Con questo intendo dire
che è stato trovato l'appartamento in disordine, i quadri erano imballati con
una coperta pronti apparentemente per essere asportati.
In
questo furto è stato sottratto quanto segue:
• 1 anello in oro giallo con rubino e brillante
• 1
anello di fidanzamento in oro bianco e brillante di colore bianco
• 1
anello con solitario in oro bianco di colore bianco
La
refurtiva si trovava in camera da letto nei porta gioielli. Questi sono anelli
di famiglia e non è possibile ora indicare il loro valore. Se devo per forza di
cose indicare un valore approssimativo stando al ribasso posso dire che questi
anelli hanno un valore totale di almeno CHF 20'000.-. Prossimamente fornirò una
indicazione più precisa."
(PG
di __________ del 28 maggio 2013, AI, pag. 4 seg.)
3. Una settimana dopo,
il 29 maggio 2013, il signor __________, ha informato la gendarmeria di Lugano
che all'esterno dell'appartamento dei suoi suoceri, i signori __________, che
si trova al 5° piano dello stesso stabile di via __________ ove abita la
signora AC 1, ha rinvenuto degli oggetti da scasso ed ha prodotto agli agenti i
filmati della videocamera di sicurezza che riprende il pianerottolo. Dall'esame
delle immagini, è stato possibile costatare che ad aver depositato gli oggetti
era stata proprio la signora AP 1.
Collegando
questi nuovi dati con i furti avvenuti in precedenza ai danni dell'AP, gli
inquirenti hanno immediatamente proceduto all'arresto dell'imputata.
4. Il 29 maggio 2013
anche il compagno di AC 1, __________, si è recato in polizia, per denunciare
un abuso della sua carta di credito Visa, emerso il giorno stesso, al momento
della lettura dell'estratto conto mensile, dal quale risultava tutta una serie
di transazioni anomale.
Interrogata
in merito, l'imputata ha ammesso di aver sottratto dal borsellino del signor __________
la carta, approfittando del fatto che fosse rimasto incustodito in casa della
signora AC 1 in occasione di una sua visita alla compagna, di averla usata per
tentare di prelevare denaro da bancomat, il 3 maggio 2013, rispettivamente
effettuare o tentare di effettuare acquisti il 7 e l'8 maggio 2013, e di averla
poi rimessa al suo posto, senza che la vittima se ne accorgesse.
Fatti
I
reati commessi con la carta di credito, contemplati ai dispositivi n. 1.1.2.,
1.2., 1.3. e 1.4. della sentenza impugnata non sono oggetto d'appello e sono
passati in giudicato. E' sufficiente qui ricordare che gli acquisti andati a
buon fine, sono relativi ad un controvalore di fr. 10'987.-, mentre quello
sventato all'ultimo, e quindi tentato, era relativo ad un gioiello del valore
di fr. 1'990.-. I tentativi, maldestri, di prelevare contante dal bancomat sono
stati due; entrambe le volte la cifra richiesta è stata di fr. 1'000.-.
L'appello
5. Come visto, oggetto
di contestazione sono unicamente tre sottrazioni, che la prevenuta ha sempre
dichiarato non essere avvenute o essere state perpetrate in maniera più
contenuta rispetto a quanto asserito da denunciante e pubblica accusa.
Giusta
l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice si avvale di
tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e
l’esperienza che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente,
in base al libero convincimento che trae dall’intero procedimento (STF
6B_936/2010 del 28 giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_1028/2009 del
23 aprile 2010;6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
Un
giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove
materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del
tribunale (sentenza 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata
in Pra 2004 n. 51 pag. 253). Allo stesso risultato si giunge anche se alcuni di
essi possono rivestire un'importanza secondaria e rendere possibile,
considerati isolatamente, soluzioni diverse, quando essi permettono, valutati
nel loro insieme, di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza
dell'accusato (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;6P.72/2004 del 28
giugno 2004, consid. 1.2;6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).
La
valutazione delle prove in ambito penale avviene nel rispetto del principio
della presunzione d’innocenza, garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2
CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP (a tal
proposito cfr., tra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;
1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38consid. 2a; 124 IV 86
consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b).
Il
precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un
assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili
poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle
incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in
dubio pro reo.
Il
principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale
avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,
rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38
consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29
luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;
6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3).
Credibilità
delle parti
6. Sugli aspetti ancora
controversi non vi sono che le versioni divergenti della signora AC 1,
rispettivamente della figlia, e della signora AP 1.
In
atti non sussistono elementi oggettivi di rilievo in grado di suffragare una
tesi piuttosto che l'altra.
Centrale importanza assume di
conseguenza la valutazione della credibilità delle dichiarazioni delle parti.
AP 1, nel primo verbale,
ha da principio negato d’avere a che fare con i furti, dovendo ammettere d’aver
mentito quando, dopo che tutte le sottrazioni le erano state contestate, le è
stato mostrato il video del momento in cui ha depositato gli oggetti da scasso
fuori dalla porta dei signori __________ (PG AP 1 del 28 maggio 2013, AI 2,
pag. 9 segg.). Ella ha così riconosciuto di essersi appropriata di fr. 5'000.-
in occasione del primo furto, di averne inscenato un secondo senza portare via
nulla (quindi di non aver preso i fr. 7'000.-), ma ha contestato di essersi
impossessata di gioielli della signora AC 1, che, invece, a suo dire erano
stati messi dalla figlia in una cassaforte a casa sua (PG AP 1 del 28 maggio
2013, AI 2, pag. 10). Dei fr. 5'000.- sottratti, la prevenuta ha asserito
averli cambiati ed aver usato Euro 500.- per il fratello affetto da un tumore
al piede.
Sentita il giorno seguente dal
PP, l’imputata ha subito confermato d’aver rubato solo i fr. 5'000.-, spiegando
d’averlo fatto per poter aiutare il fratello, al quale ha dato l’importo di
Euro 500.-, mentre gli altri Euro 4'000.- sono stati depositati sul suo conto.
Circa questi soldi ha detto: “(…) ricordo che sulla busta c’era scritto fr.
9'000.- e qualche cosa, ma io sono sicura che erano solo fr. 5'000.- che ho
cambiato poco per volta nei giorni successivi in alcuni uffici cambio di
Lugano” (MP 29 maggio 2013, AI 9, pag. 3). Proseguendo, ella ha poi
riconosciuto d’aver sottratto il girocollo con pietre blu, che aveva portato al
suo domicilio, asserendo di essere sicura di non aver rubato altri gioielli: “se
l’avessi fatto non avrei problemi ad ammetterlo”. Nuovamente, la prevenuta
ha poi asserito di non aver preso i fr. 7'000.- del secondo furto del 19/26
aprile 2013 (MP 29 maggio 2013, AI 9, pag. 4). Infine, ha contestato qualsiasi
implicazione nella scomparsa dei fr. 300.- dalle due buste-trappola piazzate
dalla figlia dell’AP con l’accordo della polizia, ed ha ammesso d’aver rubato
un anello in oro bianco e due orecchini spaiati, ma non gli altri due indicati
nella querela (MP 29 maggio 2013, AI 9, pag. 4 seg.).
Interrogata di nuovo nel
pomeriggio del 29 maggio 2013, AP 1, dopo aver esaminato con l’interrogante i
movimenti di contanti sul suo conto, ha aggiunto di aver rubato anche una
collana girocollo con brillanti, che ha subito rivenduto ad un compra oro di
Como per Euro 3'000.-, versati sul suo conto l’11 aprile 2013, motivando il suo
silenzio del mattino in merito “perché volevo fare la furba nel senso che
sapevo che a casa non sarebbe stato trovato questo gioiello perché venduto”
(MP 29 maggio 2013, AI 13, pag. 2). In seguito ha spiegato agli inquirenti di
avere il vizio del gioco e, in particolare, quello delle “macchinette che si
trovano nei bar”. Questa debolezza l’avrebbe portata a dissipare anche gli
Euro 5'000.- che i suoi genitori le avevano dato per aiutare la nipote a
comprare la sua prima auto: “E’ giusto dire che quando ho ricevuto i soldi
da mio padre li ho spesi tutti nelle macchinette e quindi non li avevo più per
regalarli a mia figlia. Per questo motivo ho pensato di sottrarre il girocollo
alla signora AC 1 e metterlo in vendita.”. Il furto, dunque, oltre che per
aiutare il fratello, era stato commesso per recuperare il denaro sperperato (MP
29 maggio 2013, AI 13, pag. 2). Poco oltre, sempre esaminando gli estratti
bancari, ha aggiunto di aver rubato e venduto anche una catena in oro giallo,
ricavando Euro 3'050.-. Chiamata a spiegare come mai nella documentazione non
risulta alcun versamento dei fr. 5'000.- sottratti con il primo reato, AP 1 ha
dichiarato “(…) ammetto che i soldi sottratti li ho giocati alle
macchinette. Io sono convinta che fossero solo fr. 5'000.- e non fr. 7'000.-“
ribadendo di non essersi impossessata di altro denaro contante (MP 29 maggio
2013, AI 13, pag. 3).
Nel corso del verbale, sono
stati mostrati all’interrogata i preziosi che suo marito ha portato alla
polizia il giorno stesso. Alla loro visione, oltre che riconoscere la collana
d’oro giallo con pietra blu, due orecchini in oro giallo e l’anello in oro
bianco con pietra preziosa che aveva già confessato d’aver rubato, ha dovuto confessare
d’aver trafugato una medaglia commemorativa, tre orecchini d’oro spaiati, una
busta contenente una perla. In merito ai 15 marenghi d’oro da fr. 20.-, ella ha
dichiarato di non averli rubati ma che le erano stati regalati dalla signora AC
1 (MP 29 maggio 2013, AI 13, pag. 4).
Il 19 giugno 2013, AP 1 ha
dichiarato al magistrato interrogante d’avere iniziato a rubare per aiutare
finanziariamente il fratello e, per la prima volta, per rimborsare gli
strozzini che le avevano prestato il denaro per coprire i debiti di gioco (MP
19 giugno 2013, AI 57, pag. 2). Spiegando meglio questa ultima novità, ha
asserito di essere stata avvicinata da uno strozzino, tale, che le ha prestato
Euro 2'000.- (cui se ne sono aggiunti altri fr. 500.- poco dopo) con l’impegno
a restituirli entro un mese e mezzo o due. Non avendo potuto rispettare i
termini, l’importo da rifondere è dapprima divenuto di Euro 4'000.- e poi, dopo
nuove proroghe, è lievitato a Euro 8'000.-, per raggiungere infine l’importo di
Euro 15'000.- (MP 19 giugno 2013, AI 57, pag. 3 seg.). Questi malviventi,
l’avrebbero anche minacciata, facendo riferimento alle figlie con l’effetto di
incuterle timore. A loro, per finire, avrebbe riversato 14'700.-, di cui fr.
9'400.- ottenuti cambiando i fr. 5'000.- + fr. 7'000.- sottratti alla signora AC
1. In questo modo, alle ammissioni, si è aggiunta anche quella del secondo
furto. Quale ulteriore novità, poi, è stato anche ammesso (cosa avvenuta già di
fronte alla polizia il 12 giugno 2013) che il primo furto da lei commesso ai
danni della signora AC 1 è stato quello di un lingotto di 100 g che ha
rivenduto per Euro 3'000.- a un compra oro di Como, denaro versato sul suo
conto il 16 aprile 2013 MP 19 giugno 2013, AI 57, pag. 4). Chiamata a dover
precisare, in base ad un documento dell’ufficio cambi, come mai ha cambiato fr.
10'400.- in Euro 8'372.- il 29 aprile 2013, l’imputata ha corretto quanto
dichiarato poco prima, abbassando a quest’ultima cifra e non Euro 9'400.- il
denaro (refurtiva) dato agli strozzini
Anche in occasione del verbale
del 27 giugno2013 sono emerse novità: in primo luogo, AP 1 ha confessato di
aver aperto un conto presso la banca __________ a nome della figlia, su cui ha
depositato Euro 2'000.- derivanti dalla vendita di una collana d’oro, corta e
rotta, rubata alla signora AC 1. Affermazioni corrette quasi subito a fronte
delle contestazioni dell’interrogante, avendo l’imputata dovuto ammettere che
il conto è stato fatto aprire alla figlia direttamente. Da lì in poi il verbale
è caratterizzato da tutta una serie di dichiarazioni sui movimenti bancari,
smentite, correzioni che rendono fragile il dire della prevenuta. AP 1 ha pure
cambiato versione su ciò che gli strozzini le avrebbero estorto, sostenendo che
l’ammontare del debito nei loro confronti era di Euro 10'000.- e che ha loro
versato complessivamente Euro 6'200.- (MP 27 giugno 2013, AI 62, pag. 4). Il
verbale si chiude con una frase significativa: “(…) ribadisco di aver
dichiarato tutto quanto da me commesso, pur avendo ancora oggi raccontato
qualche bugia in merito al mio agire” (MP 27 giugno 2013, AI 62, pag. 6).
7. Da questa breve
cronistoria delle sue deposizioni, emerge in maniera evidente l’inaffidabilità
di AP 1. Ella, fintanto che ha potuto, ha sempre contestato gli addebiti, per
poi tentare di ridimensionare, sminuendoli, i fatti, inventandosi delle scuse
per il suo agire talmente inverosimili che nemmeno è stata in grado di sostenere
in maniera coerente e lineare.
Si pensi ad esempio
alla (reale) grave malattia del fratello che, secondo la sua prima tesi,
l’avrebbe spinta a delinquere: è del tutto illogico che, per dargli Euro 500.-
abbia commesso furti di denaro contante e gioielli per un valore dichiarato di
oltre cento volte superiore.
L’altra giustificazione,
quella degli strozzini e del gioco d’azzardo, è altrettanto inattendibile.
Innanzitutto non ha trovato alcun riscontro oggettivo: nessuno, compreso il
marito, ha mai visto l’imputata in prossimità di una slot machine ed ella non
risulta aver mai frequentato i casinò, fatto alquanto anomalo per una persona
con il vizio. Inoltre, la scusa è stata avanzata presentando i fatti farciti con
esagerazioni che travalicano ogni logica. Basti pensare a come l’importo degli
interessi moratori è cresciuto esponenzialmente ad ogni pié sospinto.
Altrettanto
significativo, sotto l’aspetto dell’affidabilità, è il modo in cui la prevenuta
ha provato ad ostacolare il ritrovamento ed il recupero della refurtiva,
adducendo anche qui scuse e tentando di depistare gli inquirenti con
spiegazioni inconsistenti.
Grazie alla buona
collaborazione del marito e della figlia, tuttavia, le incongruenze sono ben
presto emerse, e buona parte del maltolto ha potuto essere restituita ai
danneggiati.
8. A fronte di
un’imputata non credibile, vi sono le dichiarazioni della denunciante, esposte
per il tramite della figlia, realistiche e plausibili.
La signora AC 1 ha
indicato in maniera precisa e dettagliata i beni sottrattile. Il fatto che
abbia tralasciato di segnalare alcuni gioielli di importanza marginale non ne
intacca l’affidabilità, essendo del tutto comprensibile che una persona vittima
di più furti si accorga della scomparsa di oggetti che usa raramente o che non
usa da anni solo in un secondo tempo, o addirittura solo quando vengono
ritrovati dagli agenti. Non vi sono in atti elementi che possano indurre a
concludere che al momento della commissione dei reati a suo danno e della
denuncia l’età dell’accusatrice privata possa aver influenzato negativamente i
suoi ricordi, come paventato dall’appellante.
In
effetti, sin da subito, dal 28 maggio 2013, AC 1, per il tramite della figlia __________
(PG del 28 maggio 2013, AI 2, pag. 4 segg.), ha asserito esserle stati rubati:
- furto
del 16 aprile 2013: una busta contenente almeno fr. 7'000.-, un girocollo con
gruppi di brillanti e brillante centrale del valore di fr. 7'000.-/8'000.-, un
girocollo in oro giallo con pietre blu del valore di fr. 8'000.-/10'000.- e una
catena in oro giallo del valore di fr. 5'000.-;
- furto
del 19/26 aprile 2013: una busta contenente fr. 7'000.-;
- furto
del 10/13 maggio 2013: fr. 300.-;
- furto
del 22 maggio 2013: un anello in oro giallo con rubino e brillante, un anello
di fidanzamento in oro bianco e brillante di colore bianco, un anello con
solitario in oro bianco di colore bianco per un valore complessivo di circa fr.
20'000.-.
La
signora AC 1 non era assicurata per il furto, sicché non aveva alcun interesse
a “gonfiare” il valore della refurtiva.
A
ciò va aggiunto che il fatto che ella nemmeno ha denunciato la scomparsa di
tutti i beni di sua proprietà che sono stati poi recuperati grazie alla
collaborazione del marito e della figlia della prevenuta - e meglio dei 15
marenghi, degli orecchini d’oro giallo (5), delle 10 perle, del lingotto d’oro
da 100g e di una collana in oro giallo a maglie rosse (RPG, pag. 8) - è attestazione
di spontaneità e di una volontà di limitarsi a segnalare ciò che ha scoperto
mancare, senza esagerare e senza voler infierire sulla prevenuta.
Le
dichiarazioni dell’accusatrice privata sono, certamente, degne di fede.
9. Resta quindi da
verificare se, a fronte di un’imputata sulle cui dichiarazioni non si può fare
affidamento e di una denunciante che ha sempre dimostrato di essere
attendibile, sussistono sufficienti prove per confermare la colpevolezza di AP
1 anche in merito ai fatti contestati, agli importi di denaro e al numero di
gioielli sottratti che ella ha chiesto di ridimensionare unitamente al loro
valore.
A
tal proposito va ricordato che, malauguratamente, dopo una prima richiesta
formulata dagli agenti del reparto mobile, l’accusatrice privata non ha fornito
alcun tipo di documentazione relativa al valore della merce sottratta e non più
ritrovata.
Incomprensibilmente, gli
inquirenti non hanno ritenuto di dover sollecitare nuovamente la produzione di
questi importanti dati.
A
mente di questa Corte, essendo state le sue dichiarazioni circa i gioielli
sottratti confermate dalle risultanze dell’istruttoria - nonostante l’imputata
abbia cercato inizialmente di negare anche il furto di valori poi ritrovati al
suo domicilio, rispettivamente all’origine di versamenti a contati sulle
relazioni bancarie a lei riconducibili dopo la loro vendita – sussistono
elementi a sufficienza per poter confermare che tra gli oggetti rubati il 22
maggio 2013 vi erano anche l’anello di fidanzamento in oro bianco e brillante,
nonché l’anello con solitario in oro bianco. Entrambi erano depositati in
camera della vittima, come dichiarato dalla figlia, nei porta gioielli ed
entrambi erano anelli di famiglia, con una storia. Pertanto è impensabile che
la signora AC 1 si sia potuta sbagliare in merito. D’altronde essi non sono mai
più stati ritrovati in casa della vittima e, come detto, ella non ha tratto
alcun giovamento dalla denuncia della loro scomparsa, non avendo una copertura
assicurativa contro il furto.
Anche
in merito al denaro sparito dalle “buste trappola” si giunge alla medesima
conclusione. E’ infatti incontestato che esse siano state piazzate in punti
strategici dell’appartamento della signora AC 1, che vi siano state messe tre
banconote da fr. 100.- ciascuna e che ne siano sparite tre in totale (riprese
in fotocopia e allegate al verbale PG di __________ del 28 maggio 2013, AI 2).
Partendo dal presupposto che certamente il denaro non è stato preso dall’AP o
dalla figlia, che già sapevano dei furti e della trappola, l’unica persona che
girava per casa, che aveva appena commesso reati analoghi e avrebbe potuto
rubare anche queste banconote era proprio la signora AP 1. La collaboratrice
domestica da lunga data alle dipendenze della signora AC 1 non entra in linea
di conto perché in precedenza (e nemmeno dopo i fatti) non ha mai rubato nulla
e di certo (ragionando per ipotesi) non avrebbe iniziato a farlo in un momento
in cui tutta la famiglia della sua datrice di lavoro era in allarme per la
scomparsa del denaro e dei gioielli.
Questo
ragionamento - in parte per esclusione ed in parte in base ai fatti
riconosciuti - ha una valenza talmente forte da consentire di superare i
piccoli dubbi che la lieve incongruenza circa il modus operandi del ladro
potrebbe far sorgere: nelle altre due occasioni accertate, l’imputata si è in
effetti appropriata di tutto il contenuto della busta, differentemente da
questa volta, in cui ne ha preso solo una parte (fr. 100.- da una e fr. 200.-
dall’altra). Anzi, ci può anche stare, poiché dopo aver preso ben fr. 12'000.-
(cfr. considerando seguente), prelevare solo una parte del contenuto delle
buste poteva essere una tattica per destare meno sospetti e far pensare alla
signora AC 1 che era stata lei stessa a disporne.
10. Analogo è il risultato
dell’esame delle dichiarazioni in merito al contenuto della prima busta
svuotata. Non vi è dubbio alcuno che l’accusatrice privata e la figlia siano
state in completa buona fede nell’indicare l’importo di fr. 7'000.-. Pur non
essendo stato spiegato su quali basi la quantificazione sia stata effettuata,
essa può venire considerata affidabile, tenuto conto che la signora __________
ha subito riconsegnato alla madre una busta contenente il corrispettivo del
denaro scomparso, cioè fr. 7'000.-, e tenuto conto che l’imputata stessa ha
confermato che nella seconda busta di cui si è illecitamente appropriata
c’erano fr. 7'000.-, è possibile dare credito all’accusatrice privata anche su
questo punto.
Contestazione
del valore di stima dei gioielli sottratti
11. L’appellante contesta
l’ammontare totale del valore dei gioielli rubati, poiché è stato stimato
dall’accusatrice privata senza indicare le basi di calcolo.
In
effetti, è assodato che il valore complessivo della refurtiva di oltre fr.
58'300.- si fonda unicamente sulle stime effettuate dalla signora __________ a
verbale del 28 maggio 2013 prive di qualsiasi spiegazione e, soprattutto, di
giustificativi. Come detto, non vi sono documenti in atti che attestino,
almeno, quale fosse il loro prezzo d’acquisto, buon punto di partenza per
effettuare i calcoli. Se, da un lato, questo è più che comprensibile, poiché è
raro che si conservino le fatture per così tanto tempo, dall’altro ciò rende
impossibile per il giudice penale stimare il valore degli oggetti sottratti.
Questa
operazione di quantificazione del pregiudizio, poi, è resa ancor più ostica dal
fatto che, nella fattispecie, si tratta, evidentemente, di gioielli usati.
L’obiezione
sollevata dalla procedente ricopre importanza unicamente in relazione al
risarcimento del danno, poiché per quanto concerne gli altri aspetti della
sentenza, va rilevato che il valore complessivo della refurtiva è stato sempre
indicato come “valore denunciato”, quindi con la specificazione che è
quello asserito dalla vittima. Inoltre, per la commisurazione della pena esso è
risultato ininfluente, essendosi i primi giudici fondati, rettamente, su
elementi oggettivi.
Non
essendo sufficientemente sostanziata la richiesta di indennizzo, il dispositivo
n. 4.1. con il quale l’imputata è stata condannata a indennizzare l’accusatrice
privata deve essere parzialmente riformato nel senso che AP 1 è condannata a
versare a AC 1 fr. 15'750.-, somma corrispondente ai soldi contanti sottratti.
A
questa cifra vanno aggiunti i fr. 3'332.- richiesti quale corrispettivo per il
provento della vendita del lingotto da 100g (che aveva fruttato Euro 3'000.-.
Invero il cambio di allora era più elevato rispetto a quello cui ha fatto
riferimento l’AP) ed i fr. 4'433.30 per spese legali sino al processo di prime
cure.
Complessivamente,
può quindi essere riconosciuto in questa sede un indennizzo di fr. 23'515.30
(fr. 1450- + fr. 7'000.- + fr. 7'000.- + fr. 300.- + fr. 3'332.- + fr.
4'433.30).
Per
il rimanente delle sue pretese, non liquide, l’accusatrice privata è rinviata
al foro civile.
La pena
12. La prevenuta non ha
sollevato contestazioni specifiche in merito alla pena, che ha chiesto
genericamente di ridurre. In precedenza, nel suo allegato, dopo le
contestazioni sugli importi e sui furti, si legge che “per la commisurazione
della pena non avrebbe cambiato nulla se ammetteva anche quei fatti.” (doc.
CARP XV, pag. 4).
Condividendo
le considerazioni dei primi giudici esposte al consid. 6 (pag. 14 segg.) della
sentenza impugnata, cui si rinvia integralmente in forza della facoltà concessa
dall’art. 82 cpv. 4 CPP, ritenuto che le modifiche ottenute con la presente
decisione non hanno alcuna conseguenza su di essa, la pena inflitta viene
confermata in 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di due anni.
Tassazione della nota d’onorario
13. Il difensore d’ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto, in data 17
marzo 2017, la sua nota d’onorario per la procedura d’appello, per complessivi
fr. 1'355.90, composti da fr. 1'184.40 di onorario, fr. 71.05 di spese e fr.
100.45 di IVA.
Sulla tematica, si richiamano i principi di cui all’ 135 cpv. 1 CPP,
l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi
di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu) che fissa l’onorario dell’avvocato che
opera in regime di assistenza giudiziaria in fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I
201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2; STF
2P.17/2004 del 6 giugno 2006, consid. 8.5 e seg.), nonché la regola per la quale
la retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo
impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della
qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero
degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha
partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.
21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009,
consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1). Va retribuito il
tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del
mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il
dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale
nella trattazione di un mandato di analoga complessità. Non vengono rimunerati
interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra l’altro, che lo
Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria, prestazioni di sostegno
morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007 del 12 novembre 2007 consid. 4).
14. La nota
dell’avv. DI 1 può essere approvata integralmente, senza correzioni, per
complessivi fr. 1'355.90, risultando essere correttamente commisurata alle
peculiarità della fattispecie.
Vista la
condanna, in caso di ritorno a miglior fortuna, art. 135 cpv. 4 CPP, il
condannato dovrà risarcire allo Stato l’intero importo anticipato per la sua
difesa.
Tassa di giustizia e spese
15. In conformità con
l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico
della condannata.
La tassa di giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza
(art. 428 cpv. 1 CPP) e sono poste a carico dell’appellante in ragione di 1/2
mentre l’altra metà è posta a carico dello Stato.
Per questi
motivi,
visti gli
art. 10, 77, 80, 81, 84 e segg.,348 e segg., 379 e segg.,
398 e segg., 425, 429 e 43 3 CPP;
12, 22, 42, 47, 49,
51, 139, 146, 147, 251 CP;
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 426 e 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello
di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza,
considerato che i dispositivi
n. 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 3., 4.2., 5., 6. e 8. non sono stati impugnati e
sono passati in giudicato,
1.1. AP
1 è giudicata autrice colpevole, oltre che del furto della carta di credito
di __________, di ripetuta truffa, di ripetuto abuso di un impianto per
l’elaborazione di dati e di falsità in documenti, di:
1.1.1. ripetuto
furto
per
avere,
tra fine marzo 2013 e il 22 maggio 2013, presso l’abitazione di AC
1 dove lavorava quale collaboratrice domestica,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto e al fine di
appropriarsene,
sottratto in più occasioni ai danni di AC 1 gioielli, preziosi e
denaro contante per un valore complessivo denunciato di fr. 58'300.- (refurtiva
parzialmente recuperata e restituita alla parte lesa).
1.2. AP
1 è condannata alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il
carcere preventivo sofferto.
1.3. L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
1.4. Gli
oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 829.40 sono posti a
carico di AP 1.
Considerandi
2.
AP
1.
è condannata a versare all’accusatore privato AC 1, fr. 23'515.30 quale risarcimento
parziale del danno.
§
Per le sue restanti pretese d’indennizzo, l’accusatrice privata AP 1 è
rinviata al competente foro civile.
3.
Gli
oneri processuali dell’appello, consistenti in:
-
tassa di giustizia fr. 2'000.-
-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 2’200.-
sono
posti a carico di AP 1 in ragione di un mezzo e per la restante metà sono
accollati allo Stato.
4.
La nota
professionale 17 marzo 2017 dell’avv. DI 1 è approvata per:
- onorario fr.
1'184.40
- spese fr.
71.05
- IVA fr. 100.45
Totale fr.
1'355.90
e posta a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.
4.1
Contro questa
decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale
penale federale, 6501 Bellinzona.
4.2
La richiesta di
pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via
Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente
Dispositivo
dispositivo.
4.3. In caso di ritorno a
miglior fortuna, AP 1 sarà chiamata a rimborsare allo Stato anche l’intero
importo anticipato per la sua difesa d’ufficio per la procedura d’appello, art.
135 cpv. 4 CPP.
5. Intimazione a:
-
-
-
- (
6. Comunicazione a:
- Corte
delle assise correzionali, 6901 Lugano
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.