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Decisione

17.2016.135

Furto ripetuto, busta trappola, assenza documentazione relativa al valore della merce sotratta, valore di stima dei beni

5 maggio 2017Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I

reati commessi con la carta di credito, contemplati ai dispositivi n. 1.1.2.,

1.2., 1.3. e 1.4. della sentenza impugnata non sono oggetto d'appello e sono

passati in giudicato. E' sufficiente qui ricordare che gli acquisti andati a

buon fine, sono relativi ad un controvalore di fr. 10'987.-, mentre quello

sventato all'ultimo, e quindi tentato, era relativo ad un gioiello del valore

di fr. 1'990.-. I tentativi, maldestri, di prelevare contante dal bancomat sono

stati due; entrambe le volte la cifra richiesta è stata di fr. 1'000.-.

L'appello

5. Come visto, oggetto

di contestazione sono unicamente tre sottrazioni, che la prevenuta ha sempre

dichiarato non essere avvenute o essere state perpetrate in maniera più

contenuta rispetto a quanto asserito da denunciante e pubblica accusa.

Giusta

l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice si avvale di

tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e

l’esperienza che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente,

in base al libero convincimento che trae dall’intero procedimento (STF

6B_936/2010 del 28 giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_1028/2009 del

23 aprile 2010;6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

Un

giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove

materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del

tribunale (sentenza 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata

in Pra 2004 n. 51 pag. 253). Allo stesso risultato si giunge anche se alcuni di

essi possono rivestire un'importanza secondaria e rendere possibile,

considerati isolatamente, soluzioni diverse, quando essi permettono, valutati

nel loro insieme, di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza

dell'accusato (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;6P.72/2004 del 28

giugno 2004, consid. 1.2;6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).

La

valutazione delle prove in ambito penale avviene nel rispetto del principio

della presunzione d’innocenza, garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2

CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP (a tal

proposito cfr., tra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;

1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38consid. 2a; 124 IV 86

consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b).

Il

precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un

assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili

poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle

incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in

dubio pro reo.

Il

principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale

avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,

rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38

consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29

luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;

6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3).

Credibilità

delle parti

6. Sugli aspetti ancora

controversi non vi sono che le versioni divergenti della signora AC 1,

rispettivamente della figlia, e della signora AP 1.

In

atti non sussistono elementi oggettivi di rilievo in grado di suffragare una

tesi piuttosto che l'altra.

Centrale importanza assume di

conseguenza la valutazione della credibilità delle dichiarazioni delle parti.

AP 1, nel primo verbale,

ha da principio negato d’avere a che fare con i furti, dovendo ammettere d’aver

mentito quando, dopo che tutte le sottrazioni le erano state contestate, le è

stato mostrato il video del momento in cui ha depositato gli oggetti da scasso

fuori dalla porta dei signori __________ (PG AP 1 del 28 maggio 2013, AI 2,

pag. 9 segg.). Ella ha così riconosciuto di essersi appropriata di fr. 5'000.-

in occasione del primo furto, di averne inscenato un secondo senza portare via

nulla (quindi di non aver preso i fr. 7'000.-), ma ha contestato di essersi

impossessata di gioielli della signora AC 1, che, invece, a suo dire erano

stati messi dalla figlia in una cassaforte a casa sua (PG AP 1 del 28 maggio

2013, AI 2, pag. 10). Dei fr. 5'000.- sottratti, la prevenuta ha asserito

averli cambiati ed aver usato Euro 500.- per il fratello affetto da un tumore

al piede.

Sentita il giorno seguente dal

PP, l’imputata ha subito confermato d’aver rubato solo i fr. 5'000.-, spiegando

d’averlo fatto per poter aiutare il fratello, al quale ha dato l’importo di

Euro 500.-, mentre gli altri Euro 4'000.- sono stati depositati sul suo conto.

Circa questi soldi ha detto: “(…) ricordo che sulla busta c’era scritto fr.

9'000.- e qualche cosa, ma io sono sicura che erano solo fr. 5'000.- che ho

cambiato poco per volta nei giorni successivi in alcuni uffici cambio di

Lugano” (MP 29 maggio 2013, AI 9, pag. 3). Proseguendo, ella ha poi

riconosciuto d’aver sottratto il girocollo con pietre blu, che aveva portato al

suo domicilio, asserendo di essere sicura di non aver rubato altri gioielli: “se

l’avessi fatto non avrei problemi ad ammetterlo”. Nuovamente, la prevenuta

ha poi asserito di non aver preso i fr. 7'000.- del secondo furto del 19/26

aprile 2013 (MP 29 maggio 2013, AI 9, pag. 4). Infine, ha contestato qualsiasi

implicazione nella scomparsa dei fr. 300.- dalle due buste-trappola piazzate

dalla figlia dell’AP con l’accordo della polizia, ed ha ammesso d’aver rubato

un anello in oro bianco e due orecchini spaiati, ma non gli altri due indicati

nella querela (MP 29 maggio 2013, AI 9, pag. 4 seg.).

Interrogata di nuovo nel

pomeriggio del 29 maggio 2013, AP 1, dopo aver esaminato con l’interrogante i

movimenti di contanti sul suo conto, ha aggiunto di aver rubato anche una

collana girocollo con brillanti, che ha subito rivenduto ad un compra oro di

Como per Euro 3'000.-, versati sul suo conto l’11 aprile 2013, motivando il suo

silenzio del mattino in merito “perché volevo fare la furba nel senso che

sapevo che a casa non sarebbe stato trovato questo gioiello perché venduto”

(MP 29 maggio 2013, AI 13, pag. 2). In seguito ha spiegato agli inquirenti di

avere il vizio del gioco e, in particolare, quello delle “macchinette che si

trovano nei bar”. Questa debolezza l’avrebbe portata a dissipare anche gli

Euro 5'000.- che i suoi genitori le avevano dato per aiutare la nipote a

comprare la sua prima auto: “E’ giusto dire che quando ho ricevuto i soldi

da mio padre li ho spesi tutti nelle macchinette e quindi non li avevo più per

regalarli a mia figlia. Per questo motivo ho pensato di sottrarre il girocollo

alla signora AC 1 e metterlo in vendita.”. Il furto, dunque, oltre che per

aiutare il fratello, era stato commesso per recuperare il denaro sperperato (MP

29 maggio 2013, AI 13, pag. 2). Poco oltre, sempre esaminando gli estratti

bancari, ha aggiunto di aver rubato e venduto anche una catena in oro giallo,

ricavando Euro 3'050.-. Chiamata a spiegare come mai nella documentazione non

risulta alcun versamento dei fr. 5'000.- sottratti con il primo reato, AP 1 ha

dichiarato “(…) ammetto che i soldi sottratti li ho giocati alle

macchinette. Io sono convinta che fossero solo fr. 5'000.- e non fr. 7'000.-“

ribadendo di non essersi impossessata di altro denaro contante (MP 29 maggio

2013, AI 13, pag. 3).

Nel corso del verbale, sono

stati mostrati all’interrogata i preziosi che suo marito ha portato alla

polizia il giorno stesso. Alla loro visione, oltre che riconoscere la collana

d’oro giallo con pietra blu, due orecchini in oro giallo e l’anello in oro

bianco con pietra preziosa che aveva già confessato d’aver rubato, ha dovuto confessare

d’aver trafugato una medaglia commemorativa, tre orecchini d’oro spaiati, una

busta contenente una perla. In merito ai 15 marenghi d’oro da fr. 20.-, ella ha

dichiarato di non averli rubati ma che le erano stati regalati dalla signora AC

1 (MP 29 maggio 2013, AI 13, pag. 4).

Il 19 giugno 2013, AP 1 ha

dichiarato al magistrato interrogante d’avere iniziato a rubare per aiutare

finanziariamente il fratello e, per la prima volta, per rimborsare gli

strozzini che le avevano prestato il denaro per coprire i debiti di gioco (MP

19 giugno 2013, AI 57, pag. 2). Spiegando meglio questa ultima novità, ha

asserito di essere stata avvicinata da uno strozzino, tale, che le ha prestato

Euro 2'000.- (cui se ne sono aggiunti altri fr. 500.- poco dopo) con l’impegno

a restituirli entro un mese e mezzo o due. Non avendo potuto rispettare i

termini, l’importo da rifondere è dapprima divenuto di Euro 4'000.- e poi, dopo

nuove proroghe, è lievitato a Euro 8'000.-, per raggiungere infine l’importo di

Euro 15'000.- (MP 19 giugno 2013, AI 57, pag. 3 seg.). Questi malviventi,

l’avrebbero anche minacciata, facendo riferimento alle figlie con l’effetto di

incuterle timore. A loro, per finire, avrebbe riversato 14'700.-, di cui fr.

9'400.- ottenuti cambiando i fr. 5'000.- + fr. 7'000.- sottratti alla signora AC

1. In questo modo, alle ammissioni, si è aggiunta anche quella del secondo

furto. Quale ulteriore novità, poi, è stato anche ammesso (cosa avvenuta già di

fronte alla polizia il 12 giugno 2013) che il primo furto da lei commesso ai

danni della signora AC 1 è stato quello di un lingotto di 100 g che ha

rivenduto per Euro 3'000.- a un compra oro di Como, denaro versato sul suo

conto il 16 aprile 2013 MP 19 giugno 2013, AI 57, pag. 4). Chiamata a dover

precisare, in base ad un documento dell’ufficio cambi, come mai ha cambiato fr.

10'400.- in Euro 8'372.- il 29 aprile 2013, l’imputata ha corretto quanto

dichiarato poco prima, abbassando a quest’ultima cifra e non Euro 9'400.- il

denaro (refurtiva) dato agli strozzini

Anche in occasione del verbale

del 27 giugno2013 sono emerse novità: in primo luogo, AP 1 ha confessato di

aver aperto un conto presso la banca __________ a nome della figlia, su cui ha

depositato Euro 2'000.- derivanti dalla vendita di una collana d’oro, corta e

rotta, rubata alla signora AC 1. Affermazioni corrette quasi subito a fronte

delle contestazioni dell’interrogante, avendo l’imputata dovuto ammettere che

il conto è stato fatto aprire alla figlia direttamente. Da lì in poi il verbale

è caratterizzato da tutta una serie di dichiarazioni sui movimenti bancari,

smentite, correzioni che rendono fragile il dire della prevenuta. AP 1 ha pure

cambiato versione su ciò che gli strozzini le avrebbero estorto, sostenendo che

l’ammontare del debito nei loro confronti era di Euro 10'000.- e che ha loro

versato complessivamente Euro 6'200.- (MP 27 giugno 2013, AI 62, pag. 4). Il

verbale si chiude con una frase significativa: “(…) ribadisco di aver

dichiarato tutto quanto da me commesso, pur avendo ancora oggi raccontato

qualche bugia in merito al mio agire” (MP 27 giugno 2013, AI 62, pag. 6).

7. Da questa breve

cronistoria delle sue deposizioni, emerge in maniera evidente l’inaffidabilità

di AP 1. Ella, fintanto che ha potuto, ha sempre contestato gli addebiti, per

poi tentare di ridimensionare, sminuendoli, i fatti, inventandosi delle scuse

per il suo agire talmente inverosimili che nemmeno è stata in grado di sostenere

in maniera coerente e lineare.

Si pensi ad esempio

alla (reale) grave malattia del fratello che, secondo la sua prima tesi,

l’avrebbe spinta a delinquere: è del tutto illogico che, per dargli Euro 500.-

abbia commesso furti di denaro contante e gioielli per un valore dichiarato di

oltre cento volte superiore.

L’altra giustificazione,

quella degli strozzini e del gioco d’azzardo, è altrettanto inattendibile.

Innanzitutto non ha trovato alcun riscontro oggettivo: nessuno, compreso il

marito, ha mai visto l’imputata in prossimità di una slot machine ed ella non

risulta aver mai frequentato i casinò, fatto alquanto anomalo per una persona

con il vizio. Inoltre, la scusa è stata avanzata presentando i fatti farciti con

esagerazioni che travalicano ogni logica. Basti pensare a come l’importo degli

interessi moratori è cresciuto esponenzialmente ad ogni pié sospinto.

Altrettanto

significativo, sotto l’aspetto dell’affidabilità, è il modo in cui la prevenuta

ha provato ad ostacolare il ritrovamento ed il recupero della refurtiva,

adducendo anche qui scuse e tentando di depistare gli inquirenti con

spiegazioni inconsistenti.

Grazie alla buona

collaborazione del marito e della figlia, tuttavia, le incongruenze sono ben

presto emerse, e buona parte del maltolto ha potuto essere restituita ai

danneggiati.

8. A fronte di

un’imputata non credibile, vi sono le dichiarazioni della denunciante, esposte

per il tramite della figlia, realistiche e plausibili.

La signora AC 1 ha

indicato in maniera precisa e dettagliata i beni sottrattile. Il fatto che

abbia tralasciato di segnalare alcuni gioielli di importanza marginale non ne

intacca l’affidabilità, essendo del tutto comprensibile che una persona vittima

di più furti si accorga della scomparsa di oggetti che usa raramente o che non

usa da anni solo in un secondo tempo, o addirittura solo quando vengono

ritrovati dagli agenti. Non vi sono in atti elementi che possano indurre a

concludere che al momento della commissione dei reati a suo danno e della

denuncia l’età dell’accusatrice privata possa aver influenzato negativamente i

suoi ricordi, come paventato dall’appellante.

In

effetti, sin da subito, dal 28 maggio 2013, AC 1, per il tramite della figlia __________

(PG del 28 maggio 2013, AI 2, pag. 4 segg.), ha asserito esserle stati rubati:

- furto

del 16 aprile 2013: una busta contenente almeno fr. 7'000.-, un girocollo con

gruppi di brillanti e brillante centrale del valore di fr. 7'000.-/8'000.-, un

girocollo in oro giallo con pietre blu del valore di fr. 8'000.-/10'000.- e una

catena in oro giallo del valore di fr. 5'000.-;

- furto

del 19/26 aprile 2013: una busta contenente fr. 7'000.-;

- furto

del 10/13 maggio 2013: fr. 300.-;

- furto

del 22 maggio 2013: un anello in oro giallo con rubino e brillante, un anello

di fidanzamento in oro bianco e brillante di colore bianco, un anello con

solitario in oro bianco di colore bianco per un valore complessivo di circa fr.

20'000.-.

La

signora AC 1 non era assicurata per il furto, sicché non aveva alcun interesse

a “gonfiare” il valore della refurtiva.

A

ciò va aggiunto che il fatto che ella nemmeno ha denunciato la scomparsa di

tutti i beni di sua proprietà che sono stati poi recuperati grazie alla

collaborazione del marito e della figlia della prevenuta - e meglio dei 15

marenghi, degli orecchini d’oro giallo (5), delle 10 perle, del lingotto d’oro

da 100g e di una collana in oro giallo a maglie rosse (RPG, pag. 8) - è attestazione

di spontaneità e di una volontà di limitarsi a segnalare ciò che ha scoperto

mancare, senza esagerare e senza voler infierire sulla prevenuta.

Le

dichiarazioni dell’accusatrice privata sono, certamente, degne di fede.

9. Resta quindi da

verificare se, a fronte di un’imputata sulle cui dichiarazioni non si può fare

affidamento e di una denunciante che ha sempre dimostrato di essere

attendibile, sussistono sufficienti prove per confermare la colpevolezza di AP

1 anche in merito ai fatti contestati, agli importi di denaro e al numero di

gioielli sottratti che ella ha chiesto di ridimensionare unitamente al loro

valore.

A

tal proposito va ricordato che, malauguratamente, dopo una prima richiesta

formulata dagli agenti del reparto mobile, l’accusatrice privata non ha fornito

alcun tipo di documentazione relativa al valore della merce sottratta e non più

ritrovata.

Incomprensibilmente, gli

inquirenti non hanno ritenuto di dover sollecitare nuovamente la produzione di

questi importanti dati.

A

mente di questa Corte, essendo state le sue dichiarazioni circa i gioielli

sottratti confermate dalle risultanze dell’istruttoria - nonostante l’imputata

abbia cercato inizialmente di negare anche il furto di valori poi ritrovati al

suo domicilio, rispettivamente all’origine di versamenti a contati sulle

relazioni bancarie a lei riconducibili dopo la loro vendita – sussistono

elementi a sufficienza per poter confermare che tra gli oggetti rubati il 22

maggio 2013 vi erano anche l’anello di fidanzamento in oro bianco e brillante,

nonché l’anello con solitario in oro bianco. Entrambi erano depositati in

camera della vittima, come dichiarato dalla figlia, nei porta gioielli ed

entrambi erano anelli di famiglia, con una storia. Pertanto è impensabile che

la signora AC 1 si sia potuta sbagliare in merito. D’altronde essi non sono mai

più stati ritrovati in casa della vittima e, come detto, ella non ha tratto

alcun giovamento dalla denuncia della loro scomparsa, non avendo una copertura

assicurativa contro il furto.

Anche

in merito al denaro sparito dalle “buste trappola” si giunge alla medesima

conclusione. E’ infatti incontestato che esse siano state piazzate in punti

strategici dell’appartamento della signora AC 1, che vi siano state messe tre

banconote da fr. 100.- ciascuna e che ne siano sparite tre in totale (riprese

in fotocopia e allegate al verbale PG di __________ del 28 maggio 2013, AI 2).

Partendo dal presupposto che certamente il denaro non è stato preso dall’AP o

dalla figlia, che già sapevano dei furti e della trappola, l’unica persona che

girava per casa, che aveva appena commesso reati analoghi e avrebbe potuto

rubare anche queste banconote era proprio la signora AP 1. La collaboratrice

domestica da lunga data alle dipendenze della signora AC 1 non entra in linea

di conto perché in precedenza (e nemmeno dopo i fatti) non ha mai rubato nulla

e di certo (ragionando per ipotesi) non avrebbe iniziato a farlo in un momento

in cui tutta la famiglia della sua datrice di lavoro era in allarme per la

scomparsa del denaro e dei gioielli.

Questo

ragionamento - in parte per esclusione ed in parte in base ai fatti

riconosciuti - ha una valenza talmente forte da consentire di superare i

piccoli dubbi che la lieve incongruenza circa il modus operandi del ladro

potrebbe far sorgere: nelle altre due occasioni accertate, l’imputata si è in

effetti appropriata di tutto il contenuto della busta, differentemente da

questa volta, in cui ne ha preso solo una parte (fr. 100.- da una e fr. 200.-

dall’altra). Anzi, ci può anche stare, poiché dopo aver preso ben fr. 12'000.-

(cfr. considerando seguente), prelevare solo una parte del contenuto delle

buste poteva essere una tattica per destare meno sospetti e far pensare alla

signora AC 1 che era stata lei stessa a disporne.

10. Analogo è il risultato

dell’esame delle dichiarazioni in merito al contenuto della prima busta

svuotata. Non vi è dubbio alcuno che l’accusatrice privata e la figlia siano

state in completa buona fede nell’indicare l’importo di fr. 7'000.-. Pur non

essendo stato spiegato su quali basi la quantificazione sia stata effettuata,

essa può venire considerata affidabile, tenuto conto che la signora __________

ha subito riconsegnato alla madre una busta contenente il corrispettivo del

denaro scomparso, cioè fr. 7'000.-, e tenuto conto che l’imputata stessa ha

confermato che nella seconda busta di cui si è illecitamente appropriata

c’erano fr. 7'000.-, è possibile dare credito all’accusatrice privata anche su

questo punto.

Contestazione

del valore di stima dei gioielli sottratti

11. L’appellante contesta

l’ammontare totale del valore dei gioielli rubati, poiché è stato stimato

dall’accusatrice privata senza indicare le basi di calcolo.

In

effetti, è assodato che il valore complessivo della refurtiva di oltre fr.

58'300.- si fonda unicamente sulle stime effettuate dalla signora __________ a

verbale del 28 maggio 2013 prive di qualsiasi spiegazione e, soprattutto, di

giustificativi. Come detto, non vi sono documenti in atti che attestino,

almeno, quale fosse il loro prezzo d’acquisto, buon punto di partenza per

effettuare i calcoli. Se, da un lato, questo è più che comprensibile, poiché è

raro che si conservino le fatture per così tanto tempo, dall’altro ciò rende

impossibile per il giudice penale stimare il valore degli oggetti sottratti.

Questa

operazione di quantificazione del pregiudizio, poi, è resa ancor più ostica dal

fatto che, nella fattispecie, si tratta, evidentemente, di gioielli usati.

L’obiezione

sollevata dalla procedente ricopre importanza unicamente in relazione al

risarcimento del danno, poiché per quanto concerne gli altri aspetti della

sentenza, va rilevato che il valore complessivo della refurtiva è stato sempre

indicato come “valore denunciato”, quindi con la specificazione che è

quello asserito dalla vittima. Inoltre, per la commisurazione della pena esso è

risultato ininfluente, essendosi i primi giudici fondati, rettamente, su

elementi oggettivi.

Non

essendo sufficientemente sostanziata la richiesta di indennizzo, il dispositivo

n. 4.1. con il quale l’imputata è stata condannata a indennizzare l’accusatrice

privata deve essere parzialmente riformato nel senso che AP 1 è condannata a

versare a AC 1 fr. 15'750.-, somma corrispondente ai soldi contanti sottratti.

A

questa cifra vanno aggiunti i fr. 3'332.- richiesti quale corrispettivo per il

provento della vendita del lingotto da 100g (che aveva fruttato Euro 3'000.-.

Invero il cambio di allora era più elevato rispetto a quello cui ha fatto

riferimento l’AP) ed i fr. 4'433.30 per spese legali sino al processo di prime

cure.

Complessivamente,

può quindi essere riconosciuto in questa sede un indennizzo di fr. 23'515.30

(fr. 1450- + fr. 7'000.- + fr. 7'000.- + fr. 300.- + fr. 3'332.- + fr.

4'433.30).

Per

il rimanente delle sue pretese, non liquide, l’accusatrice privata è rinviata

al foro civile.

La pena

12. La prevenuta non ha

sollevato contestazioni specifiche in merito alla pena, che ha chiesto

genericamente di ridurre. In precedenza, nel suo allegato, dopo le

contestazioni sugli importi e sui furti, si legge che “per la commisurazione

della pena non avrebbe cambiato nulla se ammetteva anche quei fatti.” (doc.

CARP XV, pag. 4).

Condividendo

le considerazioni dei primi giudici esposte al consid. 6 (pag. 14 segg.) della

sentenza impugnata, cui si rinvia integralmente in forza della facoltà concessa

dall’art. 82 cpv. 4 CPP, ritenuto che le modifiche ottenute con la presente

decisione non hanno alcuna conseguenza su di essa, la pena inflitta viene

confermata in 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di

prova di due anni.

Tassazione della nota d’onorario

13. Il difensore d’ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto, in data 17

marzo 2017, la sua nota d’onorario per la procedura d’appello, per complessivi

fr. 1'355.90, composti da fr. 1'184.40 di onorario, fr. 71.05 di spese e fr.

100.45 di IVA.

Sulla tematica, si richiamano i principi di cui all’ 135 cpv. 1 CPP,

l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu) che fissa l’onorario dell’avvocato che

opera in regime di assistenza giudiziaria in fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I

201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2; STF

2P.17/2004 del 6 giugno 2006, consid. 8.5 e seg.), nonché la regola per la quale

la retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo

impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della

qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero

degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha

partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.

21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009,

consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1). Va retribuito il

tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del

mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il

dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale

nella trattazione di un mandato di analoga complessità. Non vengono rimunerati

interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra l’altro, che lo

Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria, prestazioni di sostegno

morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007 del 12 novembre 2007 consid. 4).

14. La nota

dell’avv. DI 1 può essere approvata integralmente, senza correzioni, per

complessivi fr. 1'355.90, risultando essere correttamente commisurata alle

peculiarità della fattispecie.

Vista la

condanna, in caso di ritorno a miglior fortuna, art. 135 cpv. 4 CPP, il

condannato dovrà risarcire allo Stato l’intero importo anticipato per la sua

difesa.

Tassa di giustizia e spese

15. In conformità con

l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico

della condannata.

La tassa di giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza

(art. 428 cpv. 1 CPP) e sono poste a carico dell’appellante in ragione di 1/2

mentre l’altra metà è posta a carico dello Stato.

Per questi

motivi,

visti gli

art. 10, 77, 80, 81, 84 e segg.,348 e segg., 379 e segg.,

398 e segg., 425, 429 e 43 3 CPP;

12, 22, 42, 47, 49,

51, 139, 146, 147, 251 CP;

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 426 e 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

I. L’appello

di AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza,

considerato che i dispositivi

n. 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 3., 4.2., 5., 6. e 8. non sono stati impugnati e

sono passati in giudicato,

1.1. AP

1 è giudicata autrice colpevole, oltre che del furto della carta di credito

di __________, di ripetuta truffa, di ripetuto abuso di un impianto per

l’elaborazione di dati e di falsità in documenti, di:

1.1.1. ripetuto

furto

per

avere,

tra fine marzo 2013 e il 22 maggio 2013, presso l’abitazione di AC

1 dove lavorava quale collaboratrice domestica,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto e al fine di

appropriarsene,

sottratto in più occasioni ai danni di AC 1 gioielli, preziosi e

denaro contante per un valore complessivo denunciato di fr. 58'300.- (refurtiva

parzialmente recuperata e restituita alla parte lesa).

1.2. AP

1 è condannata alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il

carcere preventivo sofferto.

1.3. L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

1.4. Gli

oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 829.40 sono posti a

carico di AP 1.

Considerandi

2.

AP

1.

è condannata a versare all’accusatore privato AC 1, fr. 23'515.30 quale risarcimento

parziale del danno.

§

Per le sue restanti pretese d’indennizzo, l’accusatrice privata AP 1 è

rinviata al competente foro civile.

3.

Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in:

-

tassa di giustizia fr. 2'000.-

-

altri disborsi fr. 200.-

fr. 2’200.-

sono

posti a carico di AP 1 in ragione di un mezzo e per la restante metà sono

accollati allo Stato.

4.

La nota

professionale 17 marzo 2017 dell’avv. DI 1 è approvata per:

- onorario fr.

1'184.40

- spese fr.

71.05

- IVA fr. 100.45

Totale fr.

1'355.90

e posta a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

4.1

Contro questa

decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

4.2

La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via

Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente

Dispositivo

dispositivo.

4.3. In caso di ritorno a

miglior fortuna, AP 1 sarà chiamata a rimborsare allo Stato anche l’intero

importo anticipato per la sua difesa d’ufficio per la procedura d’appello, art.

135 cpv. 4 CPP.

5. Intimazione a:

-

-

-

- (

6. Comunicazione a:

- Corte

delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.