Lexipedia

Decisione

17.2016.142

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 novembre 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo, dopo aver

tenuto il dibattimento, con sentenza 8 luglio 2016 (motivazione scritta

intimata il 22 luglio 2016), il presidente della Pretura penale ha prosciolto AP

1 dall’imputazione di inosservanza dei doveri in caso di incidente e lo ha

riconosciuto autore colpevole di:

infrazione alle norme della circolazione

per

avere, il 7 dicembre 2015 a Croglio, alla guida della vettura __________,

nell’affrontare una curva piegante a sinistra, perso la padronanza di guida e

colliso con il guidovia laterale destro

guida

in stato di inettitudine

per

aver circolato, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto

2.1 (ndr di cui al punto percedente) in stato di ebrietà con una concentrazione

di alcol nel sangue di 0.67 g/kg (tenore minimo)

e lo ha condannato alla

multa di fr. 450.- e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie per

complessivi fr. 700.-.

C. Il 15 luglio 2016 AP

1 ha presentato annuncio d’appello che ha tempestivamente confermato, ricevuta

la motivazione scritta, con dichiarazione 7 agosto 2016 in cui ha precisato di

appellare la sentenza limitatamente all’imputazione di infrazione alle norme

della circolazione (chiedendo il proscioglimento), alla commisurazione della

pena (chiedendo la riduzione della multa) e all’accollo delle tasse e delle

spese di giustizia (chiedendo che le stesse siano poste interamente a carico

dello Stato).

D. In applicazione

dell’art. 400 cpv. 2 CPP e visto, in particolare, che la sentenza di primo

grado concerne unicamente contravvenzioni, in data 18 agosto 2016 la presidente

di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in

procedura scritta ed ha ordinato l’intimazione della dichiarazione d’appello (non

motivata) alla Sezione della circolazione e alla Pretura penale, impartendo nello

stesso tempo all’imputato un termine di 20 giorni per presentare la motivazione

scritta (IV).

E. Con scritto 7

settembre 2016 AP 1 ha trasmesso la motivazione scritta (VI) e la presidente di

questa Corte, in data 15 settembre 2016, ne ha ordinato l’intimazione alla

Sezione della circolazione e alla Pretura penale assegnando un termine di 20

giorni per la presentazione di osservazioni (VII).

F. Con scritti rispettivamente

16 e 21 settembre 2016 sia la Pretura penale (VIII) che la Sezione della

circolazione (IV) hanno comunicato di non avere particolari osservazioni da

formulare.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4

CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado

concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere

unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei

fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non

possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

In questi casi, dunque, la Corte d’appello dispone di piena

cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto (Mini, in

Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n.

20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778

e seg.).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato all’arbitrio (Mini, in op. cit., ad

art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28,

pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 779) che

si verifica quando, nel suo accertamento dei fatti, il primo giudice ha misconosciuto

manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso senza

valido motivo di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile

di modificare l’esito della vertenza, oppure ha ammesso o ha negato un fatto

ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo

insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III

552.

consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4

pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014

del 5 giugno 2014;6B_527/2011 del 22 dicembre 2011;6B_312/2011 dell’8 agosto

2011).

Il giudice – che deve sempre apprezzare le prove in modo globale e

non puntuale - non incorre, invece, in arbitrio né quando accerta i fatti

deducendoli, in modo sostenibile, da elementi e indizi convergenti che, se

presi singolarmente, risultano tutti o in parte insufficienti, né quando li

accerta fondandosi su argomenti che, pur essendo in parte fragili, giustificano

in modo sostenibile la convinzione a cui è giunto (STF del 22.06.2016, inc.

6B_275/2015, consid. 2.1.; STF del 10.07.2015, inc.6B_563/2014, consid. 1.1).

Per essere arbitraria la decisione del primo giudice non deve

essere solo discutibile o criticabile, ma è necessario che sia insostenibile

nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag.

211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid.

3.1

pag. 178 e sentenze citate).

Ritenuto come l’appello giusta

l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti al ricorso per cassazione previsto da molti

precedenti diritti processuali cantonali e al ricorso in materia penale al

Tribunale federale (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin,

op. cit., n. 25 ad art. 398CPP; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber,

Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini,

op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di accertamento dei fatti

manifestamente inesatto – ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento – va

sollevata (cfr. anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere

che […] l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto […]”) e motivata in

modo preciso (STF del 29.06.2016, inc.6B_1271/2015, consid. 2.1.).

Per motivare l’arbitrio, non è

sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una

diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile

essa appaia. Nè è sufficiente far valere nuovamente le proprie ragioni,

contestare i fatti ammessi dal primo giudice o ridiscutere il modo in cui sono

stati accertati come se si trattasse di motivare un appello destinato a

un'autorità munita di libera cognizione (STF del 29.06.2016, inc.6B_1271/2015,

consid. 2.1.).

È, invece, necessario

dimostrare, in modo dettagliato e documentato, il motivo per cui l’accertamento

dei fatti svolto dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in

chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in

modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7;

137.

I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217

consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa

unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28

consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In assenza di censure e di

motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello va

dichiarato inammissibile.

2.

Con l’appello

l’imputato sostiene di non aver perso la padronanza del veicolo ma che esso è

diventato incontrollabile a seguito dell’improvviso manifestarsi di un difetto

alla ruota anteriore destra. Ciò è dimostrato, a dire dell’appellante, dalla

scalfitura del manto stradale di cui da atto il rapporto di polizia e che,

sempre a suo dire, si è verificata proprio quando si è manifestato il difetto.

L’appellante afferma che il primo giudice non ha tenuto conto di questa

circostanza e, senza motivazioni convincenti, ha ritenuto inverosimile la sua

versione - nonostante lui, meccanico d’auto diplomato (come comprovato

dall’attestato federale doc. A allegato alla motivazione scritta) fosse l’unica

persona presente quando si è verificato l’incidente. A dire dell’appellante, la

versione ritenuta dal primo giudice è fantasiosa, priva di nesso logico e non è

supportata da prove, mentre l’imputazione contestatagli è la conseguenza di un

accertamento dei fatti lacunoso. Egli spiega, infatti, di aver subito

raccontato agli agenti di polizia (come attestato dalla testimonianza di cui al

doc. A allegato alla dichiarazione d’appello, rispettivamente doc. B allegato

alla motivazione scritta) che l’incidente era da ricondurre a un difetto alla

ruota anteriore destra. Sennonché questa circostanza non è stata riportata nel

rapporto di polizia. L’appellante chiede, quindi, di essere prosciolto dal

reato di infrazione alle norme della circolazione e chiede anche che la multa

venga ridotta con accollo delle tasse e delle spese di giustizia a carico dello

Stato.

2.1

Si osserva

preliminarmente che i documenti prodotti dall’appellante per la prima volta con

la dichiarazione d’appello (doc. A allegato alla dichiarazione d’appello) e con

la dichiarazione scritta (doc. A e B allegati alla motivazione scritta) non

possono essere ammessi agli atti e non possono, pertanto, essere presi in

considerazione per il presente giudizio.

L’art.

398.

cpv. 4 CPP esclude, infatti, la possibilità, per le parti, di addurre nuove

prove in sede di appello se la procedura di primo grado, come nella presente

fattispecie, concerneva esclusivamente contravvenzioni (Kistler Vianin, in op.

cit., ad art. 398, n. 30; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad. art. 398 n. 3; Mini, op.

cit., ad art. 398, n. 18).

2.2

Nella dichiarazione

d’appello, l’appellante si limita a riproporre - con l’ausilio di nuove prove, come

detto inammissibili in questa procedura - la sua versione dei fatti, secondo

cui il suo veicolo sarebbe divenuto incontrollabile a seguito di un difetto

alla ruota anteriore destra. Così facendo, egli non si confronta però

minimamente con l’accertamento del primo giudice secondo cui la versione dell’imputato

- che peraltro non ha mai specificato di che tipo di difetto pregresso o di

danneggiamento si trattasse, rimanendo sempre nel vago - è sempre rimasta allo

stadio di mera ipotesi e non è stata minimamente comprovata o perlomeno resa

verosimile con l’ausilio di elementi concreti (quali la dichiarazione di un

carrozziere o del soccorso stradale), posto come le fotografie prodotte non

supportano la sua tesi.

L’appellante non spiega

nemmeno perché la versione del primo giudice sarebbe fantasiosa e priva di

nesso logico, così come non spiega perché la sua versione sarebbe, invece,

verosimile, limitandosi in sostanza a sostenere (con nuove prove) di avere

subito riferito agli agenti di polizia che la causa dell’incidente andava

ricercata in un difetto alla ruota. In sintesi, anziché affrontare gli

accertamenti ritenuti dal primo giudice a fondamento del suo giudizio e tentare

di dimostrarne l’insostenibilità, l’appellante percorre vie proprie, offrendo non

solo una sua interpretazione del materiale probatorio in atti, ma anche nuove

prove proposte per la prima volta in questa sede, come se si trattasse di

motivare un appello destinato a un'autorità munita di piena cognizione. Cosa

che non è, relativamente ai fatti, nell’ambito dell’art 398 cpv. 4 CPP.

In queste condizioni, in

assenza di specifiche contestazioni di arbitrio nell’accertamento dei fatti e

di una motivazione conforme alle esigenze di cui s’è detto sopra, l’appello si

rivela inammissibile.

3.

Gli oneri

processuali del giudizio d’appello sono integralmente posti a carico

dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 80 segg., 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP,

nonché, sulle spese, gli art.

426 cpv. 1 e 428 CPP e la LTG,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello è

inammissibile.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico

dell’appellante.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.