17.2016.142
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7 novembre 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.142
Locarno
7 novembre 2016/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Cristina Maggini, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione
della circolazione
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 15 luglio 2016 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti l’8 luglio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 22 luglio 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 7 agosto 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 7915/809
del 26 febbraio 2016, la Sezione della circolazione ha dichiarato AP 1 autore colpevole
d’infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine e
inosservanza dei doveri in caso di incidente poiché, in data 7 dicembre 2015 in
territorio di Croglio, alla guida della vettura __________, nell’affrontare una
curva piegante a sinistra, perdeva la padronanza di guida e collideva con il
guidovia laterale destro. Inoltre era in stato di ebrietà con una
concentrazione di alcol nel sangue di 0,67 g/kg (tenore minimo) e si
allontanava dal luogo del sinistro omettendo di osservare i doveri imposti
dalla legge in caso di incidente.
L’autorità amministrativa ha, quindi, proposto la condanna del
prevenuto alla multa di fr. 600.- oltre che al pagamento delle tasse e spese di
giustizia per complessivi fr. 210.-.
Contro il decreto d’accusa
AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
Fatti
B. Statuendo, dopo aver
tenuto il dibattimento, con sentenza 8 luglio 2016 (motivazione scritta
intimata il 22 luglio 2016), il presidente della Pretura penale ha prosciolto AP
1 dall’imputazione di inosservanza dei doveri in caso di incidente e lo ha
riconosciuto autore colpevole di:
infrazione alle norme della circolazione
per
avere, il 7 dicembre 2015 a Croglio, alla guida della vettura __________,
nell’affrontare una curva piegante a sinistra, perso la padronanza di guida e
colliso con il guidovia laterale destro
guida
in stato di inettitudine
per
aver circolato, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto
2.1 (ndr di cui al punto percedente) in stato di ebrietà con una concentrazione
di alcol nel sangue di 0.67 g/kg (tenore minimo)
e lo ha condannato alla
multa di fr. 450.- e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie per
complessivi fr. 700.-.
C. Il 15 luglio 2016 AP
1 ha presentato annuncio d’appello che ha tempestivamente confermato, ricevuta
la motivazione scritta, con dichiarazione 7 agosto 2016 in cui ha precisato di
appellare la sentenza limitatamente all’imputazione di infrazione alle norme
della circolazione (chiedendo il proscioglimento), alla commisurazione della
pena (chiedendo la riduzione della multa) e all’accollo delle tasse e delle
spese di giustizia (chiedendo che le stesse siano poste interamente a carico
dello Stato).
D. In applicazione
dell’art. 400 cpv. 2 CPP e visto, in particolare, che la sentenza di primo
grado concerne unicamente contravvenzioni, in data 18 agosto 2016 la presidente
di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in
procedura scritta ed ha ordinato l’intimazione della dichiarazione d’appello (non
motivata) alla Sezione della circolazione e alla Pretura penale, impartendo nello
stesso tempo all’imputato un termine di 20 giorni per presentare la motivazione
scritta (IV).
E. Con scritto 7
settembre 2016 AP 1 ha trasmesso la motivazione scritta (VI) e la presidente di
questa Corte, in data 15 settembre 2016, ne ha ordinato l’intimazione alla
Sezione della circolazione e alla Pretura penale assegnando un termine di 20
giorni per la presentazione di osservazioni (VII).
F. Con scritti rispettivamente
16 e 21 settembre 2016 sia la Pretura penale (VIII) che la Sezione della
circolazione (IV) hanno comunicato di non avere particolari osservazioni da
formulare.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4
CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado
concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere
unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei
fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non
possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
In questi casi, dunque, la Corte d’appello dispone di piena
cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto (Mini, in
Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n.
20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778
e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato all’arbitrio (Mini, in op. cit., ad
art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28,
pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 779) che
si verifica quando, nel suo accertamento dei fatti, il primo giudice ha misconosciuto
manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso senza
valido motivo di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile
di modificare l’esito della vertenza, oppure ha ammesso o ha negato un fatto
ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo
insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III
552.
consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4
pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014
del 5 giugno 2014;6B_527/2011 del 22 dicembre 2011;6B_312/2011 dell’8 agosto
2011).
Il giudice – che deve sempre apprezzare le prove in modo globale e
non puntuale - non incorre, invece, in arbitrio né quando accerta i fatti
deducendoli, in modo sostenibile, da elementi e indizi convergenti che, se
presi singolarmente, risultano tutti o in parte insufficienti, né quando li
accerta fondandosi su argomenti che, pur essendo in parte fragili, giustificano
in modo sostenibile la convinzione a cui è giunto (STF del 22.06.2016, inc.
6B_275/2015, consid. 2.1.; STF del 10.07.2015, inc.6B_563/2014, consid. 1.1).
Per essere arbitraria la decisione del primo giudice non deve
essere solo discutibile o criticabile, ma è necessario che sia insostenibile
nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag.
211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid.
3.1
pag. 178 e sentenze citate).
Ritenuto come l’appello giusta
l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti al ricorso per cassazione previsto da molti
precedenti diritti processuali cantonali e al ricorso in materia penale al
Tribunale federale (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin,
op. cit., n. 25 ad art. 398CPP; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber,
Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini,
op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di accertamento dei fatti
manifestamente inesatto – ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento – va
sollevata (cfr. anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere
che […] l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto […]”) e motivata in
modo preciso (STF del 29.06.2016, inc.6B_1271/2015, consid. 2.1.).
Per motivare l’arbitrio, non è
sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una
diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile
essa appaia. Nè è sufficiente far valere nuovamente le proprie ragioni,
contestare i fatti ammessi dal primo giudice o ridiscutere il modo in cui sono
stati accertati come se si trattasse di motivare un appello destinato a
un'autorità munita di libera cognizione (STF del 29.06.2016, inc.6B_1271/2015,
consid. 2.1.).
È, invece, necessario
dimostrare, in modo dettagliato e documentato, il motivo per cui l’accertamento
dei fatti svolto dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in
chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in
modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7;
137.
I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217
consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa
unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28
consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
In assenza di censure e di
motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello va
dichiarato inammissibile.
2.
Con l’appello
l’imputato sostiene di non aver perso la padronanza del veicolo ma che esso è
diventato incontrollabile a seguito dell’improvviso manifestarsi di un difetto
alla ruota anteriore destra. Ciò è dimostrato, a dire dell’appellante, dalla
scalfitura del manto stradale di cui da atto il rapporto di polizia e che,
sempre a suo dire, si è verificata proprio quando si è manifestato il difetto.
L’appellante afferma che il primo giudice non ha tenuto conto di questa
circostanza e, senza motivazioni convincenti, ha ritenuto inverosimile la sua
versione - nonostante lui, meccanico d’auto diplomato (come comprovato
dall’attestato federale doc. A allegato alla motivazione scritta) fosse l’unica
persona presente quando si è verificato l’incidente. A dire dell’appellante, la
versione ritenuta dal primo giudice è fantasiosa, priva di nesso logico e non è
supportata da prove, mentre l’imputazione contestatagli è la conseguenza di un
accertamento dei fatti lacunoso. Egli spiega, infatti, di aver subito
raccontato agli agenti di polizia (come attestato dalla testimonianza di cui al
doc. A allegato alla dichiarazione d’appello, rispettivamente doc. B allegato
alla motivazione scritta) che l’incidente era da ricondurre a un difetto alla
ruota anteriore destra. Sennonché questa circostanza non è stata riportata nel
rapporto di polizia. L’appellante chiede, quindi, di essere prosciolto dal
reato di infrazione alle norme della circolazione e chiede anche che la multa
venga ridotta con accollo delle tasse e delle spese di giustizia a carico dello
Stato.
2.1
Si osserva
preliminarmente che i documenti prodotti dall’appellante per la prima volta con
la dichiarazione d’appello (doc. A allegato alla dichiarazione d’appello) e con
la dichiarazione scritta (doc. A e B allegati alla motivazione scritta) non
possono essere ammessi agli atti e non possono, pertanto, essere presi in
considerazione per il presente giudizio.
L’art.
398.
cpv. 4 CPP esclude, infatti, la possibilità, per le parti, di addurre nuove
prove in sede di appello se la procedura di primo grado, come nella presente
fattispecie, concerneva esclusivamente contravvenzioni (Kistler Vianin, in op.
cit., ad art. 398, n. 30; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad. art. 398 n. 3; Mini, op.
cit., ad art. 398, n. 18).
2.2
Nella dichiarazione
d’appello, l’appellante si limita a riproporre - con l’ausilio di nuove prove, come
detto inammissibili in questa procedura - la sua versione dei fatti, secondo
cui il suo veicolo sarebbe divenuto incontrollabile a seguito di un difetto
alla ruota anteriore destra. Così facendo, egli non si confronta però
minimamente con l’accertamento del primo giudice secondo cui la versione dell’imputato
- che peraltro non ha mai specificato di che tipo di difetto pregresso o di
danneggiamento si trattasse, rimanendo sempre nel vago - è sempre rimasta allo
stadio di mera ipotesi e non è stata minimamente comprovata o perlomeno resa
verosimile con l’ausilio di elementi concreti (quali la dichiarazione di un
carrozziere o del soccorso stradale), posto come le fotografie prodotte non
supportano la sua tesi.
L’appellante non spiega
nemmeno perché la versione del primo giudice sarebbe fantasiosa e priva di
nesso logico, così come non spiega perché la sua versione sarebbe, invece,
verosimile, limitandosi in sostanza a sostenere (con nuove prove) di avere
subito riferito agli agenti di polizia che la causa dell’incidente andava
ricercata in un difetto alla ruota. In sintesi, anziché affrontare gli
accertamenti ritenuti dal primo giudice a fondamento del suo giudizio e tentare
di dimostrarne l’insostenibilità, l’appellante percorre vie proprie, offrendo non
solo una sua interpretazione del materiale probatorio in atti, ma anche nuove
prove proposte per la prima volta in questa sede, come se si trattasse di
motivare un appello destinato a un'autorità munita di piena cognizione. Cosa
che non è, relativamente ai fatti, nell’ambito dell’art 398 cpv. 4 CPP.
In queste condizioni, in
assenza di specifiche contestazioni di arbitrio nell’accertamento dei fatti e
di una motivazione conforme alle esigenze di cui s’è detto sopra, l’appello si
rivela inammissibile.
3.
Gli oneri
processuali del giudizio d’appello sono integralmente posti a carico
dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 80 segg., 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP,
nonché, sulle spese, gli art.
426 cpv. 1 e 428 CPP e la LTG,
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello è
inammissibile.
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico
dell’appellante.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.