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Decisione

17.2016.146

Lo straniero che soggiorna senza permesso in Svizzera in quanto si trova nell'impossibilità di lasciare legalmente il nostro paese o di rientrare legalmente nel paese di origine non è punibile ai sens

30 novembre 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dopo il dibattimento

- esperito nelle forme contumaciali - con sentenza 16 giugno 2016, il

presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione contenuta nel DA

condannando il prevenuto alla pena pecuniaria proposta dal PP nonché al

pagamento di una multa di fr. 360.- e degli oneri processuali per complessivi

fr. 950.-. Il primo giudice - confermando quanto indicato nel DA - ha inoltre

deciso di non revocare il beneficio della sospensione condizionale concessa

alle due precedenti pene a carico di AP 1, ma di prolungarne i rispettivi

periodi di prova di 1 anno.

C. Con scritto inviato

il 16 giugno 2016, l’imputato ha trasmesso alla Pretura penale alcuni documenti

(cfr. doc. 24 in inc. Pretura penale) che sono stati assunti agli atti.

D. In data 21 giugno

2016, AP 1 ha presentato annuncio d’appello contro la sentenza pretorile

postulandone l’annullamento.

L’8 agosto 2016, nel termine di 20 giorni dalla notifica del giudizio motivato,

l’imputato ha inviato alla scrivente Corte uno scritto denominato

“dichiarazione scritta d’appello” con cui si è limitato a produrre

documentazione già in atti.

E. Con decisione 25

ottobre 2016, la scrivente Corte ha nominato l’avv. DI 1 difensore d’ufficio di

AP 1.

Il patrocinatore dell’appellante, in data 2 novembre 2016, ha chiesto

l’acquisizione agli atti degli incarti relativi alla carcerazione

amministrativa subita dal suo assistito nel periodo marzo 2015 - marzo 2016.

Gli incarti sono stati acquisiti agli atti il 7 novembre 2016.

F. Il 22 novembre 2016 è

stato esperito il pubblico dibattimento alla presenza di AP 1 (al beneficio di

un salvacondotto) e del suo patrocinatore, il quale ha ribadito la richiesta di

proscioglimento integrale del suo assistito.

Considerato

in

diritto:

1. Giusta l’art. 398

cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di

primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In

particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del

diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c) (Mini, in Codice

svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 13, pag.

741; STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 che cita, fra gli altri,

Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea

2011, n. 1 ad art. 398; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente

il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San

Gallo 2013, ad art. 398, n. 7, pag. 777).

L’imputato

Considerandi

2.

AP 1 è nato il __________,

a Beirut, in Libano. Insieme ai suoi familiari, è giunto in Svizzera nel 1991,

in qualità di richiedente l’asilo.

Non

si hanno notizie certe sulla procedura di richiesta d’asilo se non che

l’istanza di AP 1 è stata respinta.

Secondo

quanto risulta dagli atti, dal 1997 le autorità elvetiche gli hanno rilasciato

un permesso di dimora annuale (permesso B) che è stato regolarmente rinnovato

fino al 6 luglio 2013 (cfr. scritto 6 luglio 2016 della Sezione della

popolazione alla CARP, doc CARP XII).

Il 7 luglio 2013, la Sezione della popolazione ha proceduto d'ufficio

a registrare la partenza di AP 1 dal territorio svizzero per destinazione

ignota con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2012, motivando la sua decisione

con il fatto che egli si era reso irreperibile (cfr. doc. G

allegato alla decisione 9 marzo 2015 della Sezione della popolazione in

MC.2015.3).

Questa circostanza ha determinato l’automatico decadimento del suo permesso di

dimora a partire dal 1° luglio 2013 (cfr. scritto citato della

Sezione della popolazione).

Il

25.

marzo 2014 l’Ufficio federale della migrazione (oggi Segreteria di Stato

della migrazione), considerate le condanne pronunciate a carico di AP 1, ha

emesso nei suoi confronti un divieto d’entrata in Svizzera valido sino al 24

marzo 2024 (cfr. divieto d’entrata allegato all’AI 1).

Contro questa decisione è attualmente pendente un ricorso al Tribunale

amministrativo federale.

3.

Dagli atti risulta

che, non avendo alcun valido documento d’identità, AP 1 ha cercato più volte di

regolarizzare la sua situazione.

Ha, dapprima, chiesto il riconoscimento dello statuto d’apolide

che, come risulta dall’estratto SIMIC in atti (in doc. I allegato alla

decisione 9 marzo 2015 della Sezione della popolazione in MC.2015.3), gli è

stato rifiutato nel 1998.

Il 25 aprile 2011, l’appellante ha, poi, chiesto all’Ufficio federale della

migrazione il rilascio di un passaporto per persone straniere ma anche questa

richiesta è stata respinta (cfr. scritto UFM 26 aprile 2012, doc. F allegato

alla decisione 9 marzo 2015 della Sezione della popolazione in MC.2015.3).

Risulta, poi, che egli - sembra, su sollecitazione delle autorità

elvetiche - ha effettuato ricerche per accertare l’origine della sua famiglia

(verosimilmente in vista di ottenere documenti d’identità) rivolgendosi sia al

Libano che alla Turchia che alla Siria senza mai avere un riscontro positivo.

Risulta, infine, dagli atti che AP 1 ha avviato anche (dagli atti

non emerge quando) la procedura volta all’ottenimento della cittadinanza

svizzera.

In questo ambito, il 21 dicembre 2009, il comune di Bedano - dove AP

1.

sembra avere sempre soggiornato - gli ha concesso l’attinenza comunale e, dal

canto suo, l’UFM, l’8 ottobre 2010, ha dato la sua autorizzazione a diventare

cittadino svizzero in Ticino ai sensi degli art. 12 cpv. 1 e 13 della LF

sull’acquisto e perdita della cittadinanza.

La procedura si è, poi, arenata: secondo le dichiarazioni

dell’appellante, essa non è mai stata sottoposta alla competente commissione

del Gran Consiglio, nonostante la sua formale richiesta in tal senso e, dopo

una serie di richieste (in parte, da lui soddisfatte), il 3 dicembre 2013, il

Servizio naturalizzazioni di Bellinzona ha rinviato il suo incarto al Comune di

Bedano per archiviazione. In questo senso, al dibattimento d’appello, AP 1 ha

lamentato - e non senza qualche parvenza di buon diritto - l’assenza di una

formale e motivata decisione di respingimento dell’istanza di naturalizzazione,

come, invece, impone l’art 15b cpv 1 LCit (cfr. al riguardo quanto indicato dal

difensore a pag. 2 e 3 del verbale dib. d’appello e la documentazione prodotta

al dibattimento).

4.

AP 1, dal suo arrivo

nel nostro paese nel 1991, non ha mai lasciato il territorio svizzero.

5.

Il 26 febbraio 2015

la Sezione della popolazione - preso atto che egli, nonostante l’assenza di un

valido permesso di soggiorno, continuava a risiedere in Svizzera - ha emesso a

carico dell’appellante una decisione di allontanamento. Contestualmente,

l’autorità amministrativa ha fissato un termine al 5 marzo 2015 per lasciare la

Svizzera (cfr. doc. A allegato alla decisione 9 marzo 2015 in inc. MC.2015.3,

consid. B, pag. 2).

6.

Constatato

il mancato rispetto del termine impartito, in data 9 marzo 2015, la Sezione

della popolazione ha ordinato la carcerazione amministrativa di AP 1 presso il

carcere di Sennhof per la durata di 6 mesi, in vista del suo allontanamento. La

decisione è stata confermata con sentenza 12 marzo 2015 dal giudice delle

misure coercitive e, poi, con sentenza 16 giugno 2015 dal Tribunale

amministrativo. La carcerazione è, poi, stata prorogata di ulteriori 6 mesi (cfr. scritto 6 luglio 2016

della Sezione della popolazione, doc.

CARP XII e inc. MC.2015.5 e MC.2015.26).

7.

L’8 marzo 2016,

costatata l’impossibilità, per AP 1, di ottenere un documento di viaggio o

d’identità, la Sezione della popolazione ha ordinato la sua scarcerazione:

“ Dopo un anno di detenzione

amministrativa, non si è ancora potuto ottenere nessun documento di viaggio né

di identità, e le possibilità in tal senso sono nulle; di conseguenza al

momento attuale non vi sono prospettive per un suo allontanamento a medio /

lungo termine” (cfr. ordine di scarcerazione in in MC.2015.26).

Al momento della scarcerazione, egli è stato diffidato a lasciare

immediatamente il territorio svizzero (cfr. ordine di scarcerazione in MC.2015.26).

Di transenna, ci si chiede come AP 1 avrebbe mai potuto ossequiare tale

diffida visto che l’autorità amministrativa, decorso l’anno di carcerazione,

aveva dovuto constatare l’assenza di “prospettive per un suo

allontanamento a medio / lungo termine”.

Il

giudizio di primo grado

8.

Nella sua decisione,

il pretore - dopo aver accertato che l’imputato, nel periodo compreso tra il 1°

gennaio 2013 e il 10 febbraio 2015, non era cittadino svizzero né era al

beneficio di un permesso di soggiorno - ha confermato l’imputazione contenuta

del DA (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 4-5).

Appello

9.

AP 1 contesta la sua

condanna per il reato di infrazione alla LStr, sostenendo - in estrema sintesi -

di non avere mai avuto nessuna possibilità pratica di lasciare la Svizzera, non

avendo egli nessun documento di viaggio o d’identità.

9.1

Giusta l’art. 115 cpv.

1.

lett. b LStr è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena

pecuniaria chiunque soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la

scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno

autorizzato.

Dal profilo soggettivo, l’autore deve agire intenzionalmente (cfr.

Vetterli/D’Addario Di Paolo, in: Bundesgesetz über die

Ausländerinnen und Ausländer, Handkommentar (SHK), Bern 2010, ad art. 115 n.

34), in particolare

sapendo di non essere più in possesso di un valido permesso di soggiorno.

La punibilità per il reato di soggiorno illegale presuppone che lo straniero

non si trovi nell’impossibilità di lasciare legalmente la Svizzera e di

rientrare legalmente nel paese d’origine (per esempio in ragione di un rifiuto

del suo paese d’origine di ammettere il rimpatrio o di rilasciare dei documenti

d’identità). Nel caso contrario, nessuna infrazione gli può essere messa a

carico e lo straniero dev’essere assolto. Il principio della colpa presuppone,

infatti, la libertà di poter agire diversamente (cfr. STF

6B_320/2013 del 29 luglio 2013;6B_783/2011 del 2 marzo 2012 consid. 1.3;

6B_482/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 3.2.2;6B_85/2007 del 3 luglio 2007

consid. 2.3).

La punibilità ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr è invece data qualora

il ritorno volontario nel paese di origine è di principio possibile. Ciò è il

caso quando l’espatrio conforme alla legge dello straniero non fallisce per

motivi esterni - che si situano al di fuori del suo ambito di influenza

- ma unicamente perché egli non vuole lasciare la Svizzera ed ostacola un suo

rientro legale nel paese d’origine o il suo espatrio legale dalla Svizzera. Questo

si verifica, ad esempio, qualora egli si dia alla clandestinità, rinunci a

procurarsi i documenti di viaggio o non fornisca all’autorità, per quanto

possibile e da lui esigibile, la sua collaborazione in questo senso (STF 6B_482/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 3.2.3).

9.2

a. Come visto, secondo le

informazioni assunte da questa Corte presso la Sezione della popolazione, il

permesso di soggiorno dell’appellante è stato rinnovato di anno in anno,

l’ultima volta sino al 6 luglio 2013. Quest’ultimo permesso è però decaduto

automaticamente con effetto dal 1° luglio 2013, dopo che l’Ufficio della

migrazione aveva proceduto d’ufficio a registrare la sua partenza dal territorio

svizzero, per destinazione ignota, a partire dal 31 dicembre 2012 (cfr., al

riguardo, l’art. 61 cpv. 2 LStr secondo cui se lo straniero

lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di dimora

e il permesso di domicilio decade dopo sei mesi).

Ora, ritenuto che AP 1 - diversamente da quanto sostenuto dall’Ufficio della

migrazione - non ha mai lasciato la Svizzera, questa corte ritiene opportuno

(in un ragionamento favorevole all’imputato) non considerare il decadimento

anticipato del permesso e ritenerne la validità sino al 6 luglio 2013 (come del

resto indicato nella banca dati “MovPop”, cfr. stralcio in inc. CARP).

Da quanto precede discende che, a far tempo dal 7 luglio 2013, AP 1 ha

soggiornato sul territorio svizzero senza permesso.

b. Come visto, la

punibilità di uno straniero che soggiorna in Svizzera senza permesso,

presuppone tuttavia che il medesimo non si trovi nell’impossibilità di lasciare

legalmente il nostro paese o di rientrare legalmente nel paese d’origine.

Nel caso concreto, all’allontanamento dalla Svizzera dell’appellante ostano (ed

ostavano) dei motivi che si situano al di fuori del suo ambito di influenza, e

meglio, l’impossibilità di ottenere un documento d’identità che gli permetta di

lasciare la Svizzera.

In particolare, egli non ha mai potuto ottenere né il passaporto per stranieri

concesso agli apolidi (cfr. decisone 11 settembre 2002 dell’Ufficio federale

dei rifugiati, prodotta al dib. d’appello) né un documento d’identità o un

documento di viaggio da parte delle autorità libanesi (cfr., fra gli altri, scritto

6.

luglio 2016 della Sezione della popolazione in fine, doc. CARP XII) né dagli altri paesi cui

aveva chiesto la cittadinanza (Siria, Turchia).

Considerata la giurisprudenza federale (cfr. STF 6B_320/2013 del

29.

luglio 2013;6B_783/2011 del 2 marzo 2012 consid. 1.3;6B_482/2010 del 7

ottobre 2010 consid. 3.2.2;6B_85/2007 del 3 luglio 2007 consid. 2.3),

egli va dunque prosciolto dall’imputazione formulata nel DA.

10.

Visto l’esito del

presente procedimento, il tema della revoca del beneficio della condizionale

concesso alla due precedenti condanne di AP 1 non si pone.

Tasse e spese

11.

Visto l’esito del

gravame, sia gli oneri processuali di primo grado che quelli di appello vanno

posti a carico dello Stato.

Tassazione della nota d’onorario

12.

Nella sua nota, l’avv.

DI 1 - che ha patrocinato l’imputato solo nel procedimento d’appello - ha

esposto un onorario di complessivi fr. 3'240.- (corrispondenti a 18 ore

fatturate a fr. 180.-/ora) e spese pari a fr. 319.30 per un importo totale,

comprensivo di IVA, di fr. 3'844.05.

Queste prestazioni appaiono giustificate e vengono, pertanto, integralmente

approvate.

Dispositivo

Per questi motivi

visti gli

art. 80, 81, 398 e segg. CPP,

art. 115 cpv. 1 lett. b LStr

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 e segg. CPP e la LTG,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza

1.1. AP 1 è assolto

dall’imputazione d’infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale)

per i fatti descritti nel DA 2454/2015 del 18 giugno 2015.

1.2. Gli oneri processuali

di primo grado, di complessivi fr. 950.-, sono posti a carico dello Stato.

1.3. La

nota professionale 21 novembre 2016 dell’avvocato DI 1 è approvata per:

- onorario fr. 3'240.00

- spese fr. 319.30

- IVA fr.

284.75

Totale fr. 3'844.05

e posta a carico dello Stato.

1.3.1. Contro questa decisione

è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale

federale, 6501 Bellinzona.

1.3.2. La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via

Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente

dispositivo.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.