17.2016.147
Ripetuti atti sessuali con fanciulli ai danni di numerosi alunni, violazione del dovere di assistenza e educazione e vie di fatto. Proscioglimento dal reato di coazione sessuale, non essendo state acc
31 marzo 2017Italiano173 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.147+148
17.2016.174
17.2017.67-70
Locarno
31 marzo 2017/im
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata a seguito degli annunci 7 giugno 2016 confermati con dichiarazioni di
appello 23 e 24 agosto 2016 da
AP 1
rappr. dall'avv. DI 1
e dal
PP 1
e con appello incidentale 12
settembre 2016 presentato da
PC 1 (AP)
PC 2 (AP)
PC 3 (AP)
PC 4 (AP)
PC 5 (AP)
tutti rappr. dall'RC 1
contro la sentenza emanata il 2 giugno 2016 dalla Corte
delle assise criminali nei confronti di AP 1
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con atto di accusa 24
febbraio 2016, il PP ha imputato ad AP 1 una serie di reati tutti, secondo
l’ipotesi accusatoria, commessi ai danni di suoi allievi o ex-allievi. E
meglio:
1. atti
sessuali con fanciulli, ripetuti, consumati e tentati
per
avere,
ad _______,
presso la sede dell’Istituto scolastico comunale, in date imprecisate, nel
periodo compreso tra settembre 2013 e fine maggio 2015,
nella
sua aula, durante la correzione alla cattedra dei compiti o dei lavori in
classe, dopo averli presi in braccio e fatti sedere sulle sue gambe o sulle sue
ginocchia,
in un
numero imprecisato di occasioni, quantificate dalle vittime in “tante volte”
e anche più volte al giorno,
ripetutamente
compiuto e/o tentato di compiere atti sessuali con i suoi allievi PC 1 (nato il
27.05.2004), __________. (nato il 28.07.2004), __________ (nato il
01.09.2004), PC 2 (nato il 12.03.2004), __________ (nato il 22.01.2004), __________
(nato il 02.05.2004), __________ (nato il 08.06.2004), __________ (nato il
09.08.2004) e __________ (nato il 12.12.2003), tutti minori di sedici anni,
e
meglio, per avere,
dopo
averli ripetutamente solleticati e/o massaggiati, sia sopra i vestiti che sulla
pelle nuda, partendo dal torace o dalle spalle scendendo lungo la schiena,
talvolta fino all’osso sacro, oppure lungo i fianchi o l’addome, soffermandosi
soprattutto e insistentemente attorno all’ombelico e alla cintola, con
movimenti circolari della mano,
allungato
una mano sopra i vestiti e/o infilato una mano nei pantaloni o nelle mutande
dei bambini, palpeggiandoli con insistenza, nella zona pubica, inguinale e/o
sui genitali,
rispettivamente
per aver tentato di farlo, ma senza riuscire nel suo intento perché i bambini
non si lasciavano toccare, si muovevano, si allontanavano, oppure perché temeva
di essere visto dagli altri allievi o da terze persone,
ritenuto
che, nelle summenzionate circostanze, l’imputato ha:
ripetutamente
toccato e/o palpeggiato, rispettivamente tentato di toccare e/o
palpeggiare:
-
PC 1 (nato il 27.05.2004), nella zona pubica, inguinale e, almeno una volta,
forse il 15 maggio 2015, sul pene, sulla pelle nuda;
-
__________ (nato il 28.07.2004) e __________ (nato il 01.09.2004), nella zona pubica
e inguinale;
ripetutamente
tentato di toccare e/o palpeggiare:
-
PC 2 (nato il 12.03.2004), __________ (nato il 22.01.2004), __________ (nato il
02.05.2004), __________ (nato il 08.06.2004), __________ (nato il 09.08.2004) e
__________ (nato il 12.12.2003), nella zona pubica, inguinale e/o sui genitali,
solleticandoli e/o massaggiandoli con insistenza attorno all’ombelico e alla
cintola, sia sopra i vestiti che sulla pelle nuda, con movimenti circolari
della mano, ma senza riuscire ad andare oltre, perché i bambini non si
lasciavano toccare, si muovevano, si allontanavano, oppure perché temeva di
essere visto dagli altri allievi o da terze persone;
2.
coazione sessuale, ripetuta, consumata e tentata
per
avere,
2.1. nelle summenzionate circostanze,
in
un numero imprecisato di occasioni, quantificate dalle vittime in “tante volte”
e anche più volte al giorno,
usando
pressioni psicologiche e modalità tali da renderli inetti a resistere,
ripetutamente costretto e/o tentato di costringere i suoi allievi PC 1 (nato il
27.05.2004), __________ (nato il 28.07.2004), __________ (nato il 01.09.2004), PC
2 (nato il 12.03.2004), __________ (nato il 22.01.2004__________ (nato il
02.05.2004), __________ (nato il 08.06.2004), __________ (nato il 09.08.2004) e
__________ (nato il 12.12.2003), a subire, contro la loro volontà, atti
sessuali,
e
meglio, per avere,
approfittando
della stima e della fiducia dei suoi superiori e dei genitori dei
bambini, facendo inoltre leva sull’attaccamento e l’affetto dei suoi allievi,
sfruttando
il timore e la soggezione che incuteva loro, in ragione soprattutto della sua
personalità severa e dell’atteggiamento manesco che lo contraddistingueva,
sfruttando
quindi la situazione in cui gli allievi si erano venuti a trovare, dopo averli
presi in braccio e fatti sedere sulle sue gambe o sulle sue ginocchia,
solleticati e massaggiati, come meglio descritto in precedenza,
costretto
e/o tentato di costringere gli stessi a subire degli atti sessuali e più
precisamente dei toccamenti nella zona pubica, inguinale e/o sui genitali, come
precisato in precedenza,
interrompendo
tale suo agire unicamente perché i bambini non si lasciavano toccare, si
muovevano, si allontanavano, oppure perché temeva di essere visto dagli altri
allievi o da terze persone;
2.2. per avere, a Verona (I),
una
notte, all’inizio del mese di agosto 2013, verso le ore 01:00 circa, dopo aver
assistito a uno spettacolo all’Arena,
all’interno
della sua autovettura parcheggiata nei pressi dell’università,
esercitando
pressioni psicologiche su di lui e modalità tali da renderlo inetto a
resistere,
tentato
di costringere il suo ex-allievo PC 5 (nato nel 1990), a subire, contro la sua
volontà, un atto sessuale,
e
meglio, per avere,
approfittando
dell’amicizia e della fiducia della vittima, che in più occasioni lo aveva
accompagnato in gite culturali o scolastiche,
sfruttando
il fatto che si trovassero da soli, di notte, in un luogo appartato, buio e
lontano da casa, nonché la soggezione che egli incuteva alla vittima, in
ragione soprattutto della sua personalità severa e irascibile,
sfruttando
quindi la situazione di timore e di paura in cui la vittima si era venuta a
trovare, dopo averle ripetutamente ed insistentemente massaggiato l’addome, in
particolare attorno all’ombelico, sia sopra la maglietta che sulla pelle nuda,
dicendole nel contempo, con voce alterata, “posso? a me piace toccare”,
allungato
e infilato una mano nei suoi pantaloni, nel tentativo di costringerla a subire,
contro la sua volontà, un atto sessuale e più precisamente il toccamento dei
genitali,
senza
riuscire nel suo intento, poiché la vittima gli diceva di non farlo e gli
bloccava la mano;
3.
coazione, ripetuta
per
avere,
ad
_______, presso la sede dell’Istituto scolastico comunale,
in
date imprecisate, nel periodo settembre/ottobre 2011 - fine maggio 2015, nella
sua aula e durante le lezioni,
in
un numero imprecisato di occasioni,
usando
violenza o minaccia di grave danno o intralciando in altro modo la loro libertà
d’agire, ripetutamente costretto e/o tentato di costringere i suoi allievi PC 1
(nato il 27.05.2004), PC 2 (nato il 12.03.2004), __________ (nato il
22.01.2004), __________ (nato il 02.05.2004), __________ (nato il 08.06.2004), __________
(nato il 09.08.2004), __________ (nato il 12.12.2003), PC 4 (nato il
21.12.2004), PC 3 (nato il 30.04.2004), __________ (nato il 17.06.2004) e __________
(nato il 17.06.1999), a fare o a tollerare un atto,
e
meglio, per avere,
usato
violenza e/o minacciato questi allievi, con parole e/o gesti intimidatori,
gridando e urlando, agitando o picchiando con violenza una riga o una bacchetta
di bambù sulla cattedra, per intimorirli e farli tacere,
colpendoli
con scappellotti dietro alla nuca, afferrandoli alle braccia o alle spalle, ai
capelli o alle orecchie, per farli tacere e trascinarli al loro banco o fuori
dall’aula scolastica;
4.
violazione del dovere d'assistenza o educazione
per
avere,
a _______
e _______,
nel
periodo settembre 2010 - settembre 2013,
presso
le rispettive sedi dell’Istituto scolastico comunale,
in
un numero imprecisato di occasioni,
nella
sua aula e durante le lezioni, in qualità di docente,
violato
e trascurato il dovere di assistenza e di educazione verso i suoi allievi PC 4
(nato il 21.12.2004), PC 3 (nato il 30.04.2004) e __________ (nato il
12.12.2003), adottando un comportamento violento e manesco nei loro confronti,
poco rispettoso dei loro bisogni e delle loro difficoltà personali, esponendo
in tal modo a pericolo il loro sviluppo fisico e psichico,
e
meglio, per avere,
4.1. a _______, nel periodo
settembre 2010 - giugno 2012, ripetutamente maltrattato PC 4 (nato il 21.12.2004),
bambino dal carattere difficile, in particolare tirandogli ripetutamente e con
forza i capelli e le orecchie, facendogli il “torcinaso”, colpendolo con
sberle e con scappellotti dietro alla nuca, insultandolo e trascinandolo fuori
dall’aula;
4.2. ad
_______, nel periodo settembre - novembre 2012, ripetutamente maltrattato PC 3
(nato il 30.04.2004), bambino affetto da sindrome dell’iperattività e
dell’attenzione, in particolare tirandogli ripetutamente e con forza i capelli
e le orecchie, afferrandolo per le spalle, sollevandolo di peso per poi
lasciarlo cadere a terra sulle ginocchia, insultandolo e colpendolo con
scappellotti al punto di fargli picchiare la testa sul banco;
4.3. ad
_______, nel periodo ottobre 2012 - settembre 2013, ripetutamente maltrattato __________
(nato il 12.12.2003), bambino affetto da sindrome dell’iperattività, in
particolare tirandogli ripetutamente e con forza i capelli e le orecchie,
afferrandolo e trascinandolo fuori dall’aula;
5. vie
di fatto reiterate
per
avere,
ad
_______, presso la sede dell’Istituto scolastico comunale,
in
date imprecisate, nel periodo primavera 2013 - fine maggio 2015,
nella
sua aula e durante le lezioni,
in
un numero imprecisato di occasioni,
commesso
vie di fatto contro i suoi allievi PC 1 (nato il 27.05.2004) e
__________
(nato il 12.12.2003), dei quali aveva la custodia o doveva avere
cura, e meglio, per avere,
tirato
loro i capelli o le orecchie, fatto loro il “torcinaso” o dei pizzicotti
sulle guance, come pure per averli colpiti con scappellotti o “coppini”
dietro alla nuca, senza cagionare loro un danno al corpo o alla salute.
B. In occasione del
dibattimento di primo grado, su proposta del presidente e con l’accordo di
tutte le parti:
- dal punto 3 AA,
è stata stralciata l’imputazione di coazione a
danno di __________;
- l’inizio
di commissione del reato imputato al punto 5. dell’AA è stato
posticipato da primavera 2013 a settembre 2013 (sentenza impugnata, pag. 7).
C. Con sentenza 2 giugno
2016 (motivazione scritta intimata il 4 agosto 2016), la Corte delle assise
criminali ha prosciolto AP 1 dalle accuse di:
- ripetuti
atti sessuali con fanciulli in parte tentati di cui al punto 1 dell’atto
d’accusa limitatamente al periodo settembre 2013/agosto 2014 e per gli alunni
minori di anni sedici PC 2 (nato il 12.3.2004), __________ (nato il 22.1.2004),
__________ (nato il 2.5.2004), __________ (nato l’8.6.2004), __________ (nato
il 9.8.2004) e __________ (nato il 12.12.2003);
- ripetuta
coazione sessuale in parte tentata di cui al punto 2.1 dell’atto d’accusa
limitatamente al periodo settembre
2013/agosto 2014 e per gli alunni minori
di anni sedici PC 2 (nato il 12.3.2004), __________ (nato il 22.1.2004), __________
(nato il 2.5.2004), __________ (nato l’8.6.2004), __________ (nato il 9.8.2004)
e __________ (nato il 12.12.2003) nonché al punto 2.2 dell’atto d’accusa;
-
ripetuta coazione di cui al punto 3 dell’atto d’accusa;
-
violazione del dovere d’assistenza o educazione di cui ai punti 4.1 e
4.3 dell’atto d’accusa;
- vie di
fatto di cui al punto 5 dell’atto d’accusa limitatamente al pugno sotto il
mento inferto all’alunno PC 1 (nato il 27.5.2004) nonché per gli atti
all’alunno __________ (nato il 12.12.2003).” (punti 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. e
2.5. del dispositivo; pag. 70 della sentenza impugnata).
Per contro, AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di:
-
ripetuti atti sessuali con fanciulli
per avere,
ad _______, presso la sede dell’Istituto scolastico comunale, nel periodo
settembre 2014/fine maggio 2015 ripetutamente toccato nella zona pubica e
inguinale, anche sulla pelle nuda, gli alunni minori di anni sedici PC 1 (nato
il 27.5.2004), __________ (nato il 28.7.2004) e __________ (nato il 1.9.2004)
nonché, in un’occasione, toccato il pene del minore PC 1;
- ripetuta
coazione sessuale
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1.1 del dispositivo, esercitando pressioni
psicologiche e modalità tali da renderli inetti a resistere, ripetutamente costretto
gli alunni minori di anni sedici PC 1 (nato il 27.5.2004), __________ (nato il
28.7.2004) e __________ (nato il 1.9.2004) a subire gli atti sessuali di cui al
punto 1.1 del dispositivo;
-
violazione del dovere di assistenza o educazione
per avere,
ad _______, presso l’istituto scolastico comunale, nel periodo settembre
2012/novembre 2012, adottando un comportamento violento e manesco nei suoi
confronti, esposto a pericolo lo sviluppo psichico del suo alunno PC 3 (nato il
30.4.2004);
-
vie di fatto
per avere,
ad _______, presso la sede dell’istituto scolastico comunale, nel periodo
settembre 2013/fine maggio 2015, ripetutamente commesso vie di fatto contro il
suo alunno PC 1 (nato il 27.5.2004) (punti 1.1., 1.2., 1.3. e 1.4. del
dispositivo; pag. 69 della sentenza impugnata).
Per i reati di cui è stato
riconosciuto autore colpevole, AP 1 è stato condannato alla pena detentiva di
14 mesi e alla multa di fr. 500.-.
L’esecuzione della pena
detentiva è stata condizionalmente sospesa con un periodo di prova di due anni.
La prima Corte ha, poi,
pronunciato, nei confronti di AP 1, l’interdizione per la durata di 10 anni
dell’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale
organizzata implicante un contatto regolare con minorenni (dispositivo 5.), lo
ha sottoposto ad assistenza riabilitativa (dispositivo 6.) e lo ha condannato a
versare:
- fr. 6'799.25 a PC
1 (nato il 27.5.2004) di cui fr. 4'000.- per torto morale
e fr. 2'799.25 per spese legali;
- fr. 4'299.20 a PC
3 (nato il 30.4.2004) di cui fr. 1'500.- per torto morale
e fr. 2’799.20.- per spese legali (dispositivo 7.1. e 7.2.).
D. Contro la sentenza
della Corte delle assise criminali hanno interposto appello sia il procuratore
pubblico che il condannato.
Il primo ha precisato di
impugnare i dispositivi n. 2., 3. , 4. , 9. e 10. della sentenza
impugnata ed ha postulato che l’imputato venga dichiarato autore colpevole di
tutte le imputazioni che gli sono rivolte con l’AA e che venga condannato alla
pena detentiva di 3 anni e 9 mesi.
Il secondo ha, invece,
impugnato i dispositivi n. 1.1. limitatamente alle imputazioni
che concernono i reati contro __________ e __________, 1.2. (condanna
per coazione sessuale), 3.1. (pena), 9 (tassa di giustizia e
spese), 10.1 (quantificazione dell’indennità ex art 419 CPP) e 11.3
(quantificazione delle tasse e spese di giustizia a suo carico).
In sintesi, ha chiesto di
essere assolto dalle imputazioni di atti sessuali con fanciulli relativamente a
__________ e __________ e integralmente da quella di coazione sessuale. Di
conseguenza, ha postulato una sensibile riduzione delle pena e una diversa
commisurazione, oltre che della quota di spese di giudizio a suo carico,
dell’indennità ex art. 429 CPP.
Gli accusatori privati PC 1, PC 2, PC 4, PC 3 e PC 5 hanno
presentato appello incidentale chiedendo che AP 1 venga riconosciuto autore
colpevole di tutti i reati imputatigli con l’AA e che vengano riconosciute le
richieste di risarcimento da loro avanzate in sede di dibattimento di primo
grado.
E. Ne segue che, in
assenza di impugnazione, le condanne di AP 1 per atti sessuali con fanciulli in
relazione a PC 1 (dispositivo n. 1.1. in parte), per violazione del
dovere di assistenza o educazione (dispositivo n. 1.3.) nonché quella
interdittiva (dispositivo 5.), e relativa all’assistenza riabilitativa
(dispositivo 6.), quella concernente le indennità per torto morale agli
AP PC 1 e PC 3 (parte dei dispositivi 7.1. e 7.2) nonché il dissequestro
(dispositivo 8.), e la tassazione delle note professionali relative ai
difensori d’ufficio (dispositivo 11.1. e 11.2.) della sentenza
impugnata sono passati in giudicato.
F. Non sono state
presentate istanze probatorie.
G. Il pubblico
dibattimento si è svolto l’8 marzo 2017.
In entrata, la Corte, richiamato l’art. 344 CPP, ha comunicato
alle parti che intendeva valutare tutti gli episodi di cui alle imputazioni
previste ai punti 1 e 2 dell’AA anche alla luce del reato consumato e non solo
tentato ex art. 22 CP.
Per migliore comprensione, la Corte ha consegnato alle parti uno
scritto con la diversa prospettazione giuridica (limitatamente all’imputazione
ex art. 187 CP), dal seguente tenore:
1. atti sessuali con
fanciulli, ripetuti,
per avere,
ad _______, presso la sede dell’Istituto scolastico comunale,
in date imprecisate, nel periodo compreso tra settembre 2013 e
fine maggio 2015,
nella sua aula, durante la correzione alla cattedra dei compiti o
dei lavori in classe, dopo averli presi in braccio e fatti sedere sulle sue
gambe o sulle sue ginocchia,
in un numero imprecisato di occasioni, quantificate dalle vittime
in “tante volte” e anche più volte al giorno,
ripetutamente compiuto atti sessuali con i suoi allievi PC 1 (nato
il 27.05.2004), __________ (nato il 28.07.2004), __________ (nato il
01.09.2004), PC 2 (nato il 12.03.2004), __________ (nato il 22.01.2004), __________
(nato il 02.05.2004), __________ (nato il 08.06.2004), __________ (nato il
09.08.2004) e __________ (nato il 12.12.2003), tutti minori di sedici anni,
e meglio, per avere:
a. ripetutamente toccato e/o palpeggiato:
- PC 1 (nato il
27.05.2004), nella zona pubica, inguinale e, almeno una volta, forse il 15
maggio 2015, sul pene, sulla pelle nuda;
- __________ (nato il
28.07.2004) e __________ (nato il 01.09.2004), nella zona pubica e
inguinale;
b. ripetutamente toccato e/o palpeggiato:
- PC 2 (nato il
12.03.2004), __________ (nato il 22.01.2004), __________ (nato il
02.05.2004), __________ (nato il 08.06.2004), __________ (nato il 09.08.2004)
e __________ (nato il 12.12.2003), nella zona attorno all’ombelico e alla
cintola, sia sopra i vestiti che sulla pelle nuda, con movimenti circolari
della mano.
Le parti hanno dichiarato di non opporsi alla prospettazione della
diversa qualifica giuridica e di non avere osservazioni al riguardo.
A conclusione dei loro interventi:
- il
procuratore pubblico ha chiesto la conferma dell’atto di accusa e la condanna
dell’imputato alla pena detentiva di 3 anni e 9 mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, nonché al pagamento della multa di fr. 500.-;
- il
patrocinatore di fiducia degli AP, limitatamente alla posizione dei suoi
assistiti, si è associato alle richieste della pubblica accusa, nella mutata
prospettazione giuridica proposta in aula dalla Corte (doc. dib appello 1) ed
ha chiesto che AP 1 sia condannato a pagare, a titolo di riparazione del torto
morale, le pretese di diritto civile di fr. 3'000.- per PC 2 di fr. 1'500.- per
PC 4, di fr. 3'000.- per PC 5. Ha postulato che sia confermato l’indennizzo
attribuito in prima sede, sempre per torto morale, di fr. 4'000.- a favore di PC
1 ed ha preso atto che quello di fr. 1'500.- a PC 3 non è stato oggetto di
appello. Ha domandato, inoltre, che AP 1 sia condannato al risarcimento, oltre che
delle spese legali di prima istanza, anche di quelle di seconda istanza, pari a
complessivi fr. 4'631.45 (IVA inclusa), alle quali ha chiesto di aggiungere i
costi di trasferta nonché di considerare il dispendio orario relativo al
dibattimento d’appello;
- all’avv.
DI 1, difensore di AP 1, il quale ha chiesto che il proprio assistito sia prosciolto
dalle imputazioni di ripetuti atti sessuali con fanciulli (anche solo tentati)
a danno di __________ e __________ e di ripetuta coazione sessuale a danno di PC
1, __________ e __________, nonché la conferma dei proscioglimenti già
pronunciati in prima istanza.
Ha postulato
una pena non superiore a 90 aliquote giornaliere, sospese condizonalmente. Non
ha contestato le indennità a favore di PC 1 e PC 3 mentre si è opposto alle
richieste degli altri AP. Ha, infine, chiesto, per il suo assistito, un
indennizzo per ingiusta carcerazione: fr. 200.- al giorno per un totale di fr.
73’000.-.
ritenuto
Cognizione della Corte di
appello e di revisione penale
1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c) (STF
6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 confermata in STF 6B_404/2012 del
21 gennaio 2013, consid. 2.1; Luzius Eugster, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, vol. 2, 2a ed., Basilea 2014, ad art. 398,
n. 1, pag. 2998; Bernasconi e altri, Codice svizzero di procedura
penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 398, n. 7, pag. 777.
Sul potere cognitivo in tema
di commisurazione della pena cfr. DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid.
2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 e rif.; 128 IV 73 consid. 3b; 127 IV 10 consid. 2;
STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3; 6B_78, 81, 90/2008 del 14
ottobre 2008 consid. 3.3;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 9, pag. 778 e ad art. 393, n. 17,
pag. 769; Eugster, in op. cit., ad art. 398, n. 1, pag. 2998: “Auch reine
Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Guidon, in
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. 2, 2a ed., Basilea
2014, ad art. 393, n. 17, pag. 2960-2961; Bernasconi e altri, in op. cit., ad
art. 393, n. 37, pag. 732).
In sintesi, secondo dottrina e giurisprudenza, l’appello produce un effetto
devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno
potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto,
che in diritto, che in opportunità (art. 399 e 404 cpv. 1 CPP; fra le altre,
STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).
vita e
precedenti penali dell’imputato
2. Sulla vita
dell’imputato, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si riportano i consid.
1, 2 e 3 della sentenza impugnata in cui sono annotate, esaustivamente, tutte
le informazioni utili:
“1. AP
1 (di seguito AP 1) nasce a Roveredo Grigioni il __________. E’ il
primogenito di sette fratelli. Il padre, ora affetto da demenza senile, era
bracciante e con la madre ha condotto una piccola azienda agricola fino alla
pensione, attività continuata da uno dei fratelli.
AP 1 cresce ad ___________ dove
frequenta le scuole dell'obbligo per poi conseguire, nel 1980, il diploma di scuola magistrale come maestro. Non trovando subito lavoro, a partire dal 1981, continua gli studi all'Università cattolica di Milano laureandosi in scienze dell'educazione nel 1989.
Durante questo periodo insegna
saltuariamente presso la scuola elementare di ___________, dove avrà un incarico come
titolare dal 1988. Nel 1993 si sposa e dall’unione nasceranno quattro figli attualmente
agli studi tranne il secondogenito che ha appena terminato l’apprendistato come
elettricista. Dalla nascita del primo figlio la moglie è casalinga mentre in precedenza lavorava come impiegata alla __________. Ha ripreso l’attività professionale a seguito delle vicissitudini giudiziarie dell’imputato
e attualmente lavora part-time come commessa. La famiglia abita da sempre ad _______
in una casa di proprietà (doc. TPC 23).
Persona dalla vita sociale attiva, AP 1 si è sempre
occupato di politica, quale consigliere comunale, ha diretto il coro __________
di __________ e la rivista per docenti “__________” coltivando altresì l’hobby
della fotografia (PS AP 1 4.6.2015, pag. 4, PP AP 1 5.6.2015, pag. 2, PP AP 1
23.6.2015, pag. 2 ma anche perizia psichiatrica 4.11.2015, pag. 4-5, AI 182).
Con l’arresto AP 1 è stato sospeso dal suo incarico di
docente percependo lo stipendio fino a maggio 2016. Dal 1.6.2016 è in congedo
non pagato e ha concluso un accordo col Comune di ___________ mediante il quale
gli sarà garantita la possibilità di un pensionamento anticipato a partire dal
1.11.2017 con a suo carico tutti i contributi sociali e previdenziali (doc.
dib. 3a).
Richiesto di esprimersi in merito al suo futuro AP 1
al dibattimento ha espresso l’auspicio di riconciliarsi con la sua famiglia
(con la moglie ha convenuto un periodo di separazione durante il quale lui
andrà a stare dalla madre) e anche in ambito comunitario oltre che di
reinserirsi nel mondo del lavoro, non più a contatto coi bambini, nel campo
bibliotecario o della pubblicistica (verbale d’interrogatorio dibattimentale,
pag. 2).
2. AP
1 è incensurato (doc. TPC 8).
3. Il legame familiare è sempre stato buono anche se
con la moglie il rapporto sentimentale si è affievolito nel tempo. Lei parla di
anaffettività del marito nei confronti della famiglia e anche dalle
testimonianze dei due figli agli atti non traspaiono sentimenti particolari (PS
__________ 2.9.2015, audizione __________ 2.9.2015 e PP AP 1 9.9.2015, pag. 5
laddove dichiara che “È vero che nei loro confronti sono stato sempre un po’
freddo e avevo un mio modo di esprimere la mia affettività nei loro confronti”):
"
…con AP 1 ognuno ha sempre
fatto un po’ la propria vita…forse non da subito ma da circa un 4 o 5 anni. Lui
è dentro le sue cose, la scuola, i giornali scrive per i giornali, la musica, a
lui piace tantissimo la lirica, la fotografia, il teatro, poi il coro del __________.
Lui si dedicava a queste cose e la famiglia era messa un po’ a côté. Lui per la
comunità era sempre a disposizione… Avevo cercato di farlo reagire, nel senso
che avevo cercato di fargli capire che doveva dedicarsi un po’ di più anche
alla famiglia. Nel senso affettivo del termine. Per la famiglia era sempre
disponibile dal lato pratico, se i figli avevano bisogno qualcosa ecc. Tante
volte sbottavo, con parole, anche insultandolo delle volte…ma lui non reagiva e
non replicava mai e la situazione restava uguale a prima. (…) A parte il fatto
che non mostrava affettività in casa non vi erano altri problemi. In generale
lui faceva tutto come se fosse un dovere e non un piacere…come servizio ...” (PS __________ 10.6.2015, pag. 2 e 3).
Anche i rapporti sessuali tra di loro sono nel tempo
cessati. Fino al 2009/2010 sono stati più o meno regolari, poi, a seguito di
suoi problemi di salute e proprio per il fatto che lui non dimostrava affetto,
la moglie non si è più concessa e anche lui non l’ha più cercata (PS __________
10.6.2015, pag. 4-5).
AP 1 non sa spiegare il motivo per cui è stato
respinto dalla moglie in quanto “non c’è stato un episodio specifico che ha
portato a questa situazione, ma si è trattata di una procedura graduale…”
(PP AP 1 2.2.2016, pag. 5). Conferma comunque che “questo periodo è coinciso
anche con l’inizio della mia attività su internet dopo l’acquisto del PC
portatile nel 2010, con il quale ho iniziato a visionare siti omossessuali…”
(PP AP 1 2.2.2016, pag. 5). L’inchiesta ha, infatti, potuto stabilire che, dal
2009, AP 1 navigava su siti gay prediligendo uomini giovani. Se in un primo
momento egli nega un qualsivoglia soddisfacimento sessuale dalla visione di
questi siti, ritenendolo unicamente un “passatempo” (PS AP 1 31.7.2015,
pag. 9-13) o per “lustrarsi gli occhi” (PP AP 1 9.9.2015, pag. 3), egli
ammette, poi, di averne tratto piacere sessuale:
"
…Si trattava di esplorare un
mondo virtuale che mi procurava comunque piacere sessuale, soprattutto
all’inizio, visto che era una novità, ma che poi è scemato nel tempo. Guardavo
comunque questi siti, ma poi la mia reazione era la stessa. Non ho mai cercato
la compagnia di altre donne e soddisfacevo il mio desiderio sessuale
masturbandomi e visionando questo materiale…”
(PP AP 1 2.2.2016, pag. 5).
AP 1 non si è mai spinto più in là. Non ha mai cercato
di avere dei contatti omossessuali, sostanzialmente per mancanza di coraggio:
"
…Da un lato ero attratto da
questo mondo, ma sono rimasto sempre a livello virtuale e non ho mai avuto il
coraggio di andare oltre, da un lato perché era contrario alla mia morale
dall’altro perché avevo paura delle conseguenze che potevo avere per me stesso
e per la mia famiglia poiché ritenevo l’ambiente gay poco sano…” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 6).
Egli ha altresì ammesso di essere attratto sia dalle
donne sia dagli uomini, ma di non aver mai cercato altre relazioni sessuali, né
con uomini né con donne, dopo essere stato respinto dalla moglie (PP AP 1
9.9.2015, pag. 2-3), la quale, peraltro, non ha mai avuto sospetti che il
marito potesse essere interessato agli uomini (PS __________ 10.6.2015, pag.
5).”
(sentenza impugnata, consid 1, 2 e 3 , pag. 10-12)
perizia psichiatrica
3. Come indicato dai
primi giudici, AP 1 è stato sottoposto, durante l’inchiesta, a perizia
psichiatrica. Nei suoi referti (AI 182 e AI 193), la perita ha concluso “per
un’assenza di diagnosi psichiatrica (escludendo quindi anche la pedofilia)”
(sentenza impugnata, consid. 4, pag. 12).
Interessante, vista la
natura di alcune imputazioni che gli sono rivolte, è citare alcuni stralci del
referto peritale:
“ nell’ultimo quinquiennio (“o da
quando ho comprato il computer”), il signor AP 1 comincia ad interessarsi a
siti pornografici, dapprima eterosessuali e poi omosessuali in cui figuravano
uomini con caratteri sessuali secondari da adulti. Il peritando dichiara di non
avere mai visionato dei siti illegali, né a carattere pedopornografico. Su
questione del perito rispetto a come egli si definirebbe dal punto di vista
dell’identità sessuale, la risposta è “un eterosessuale con interessi
omosessuali” (…) in modo generale, il peritando dichiara di non avere mai avuto
degli incontri omosessuali nonostante l’interesse che ne avrebbe avuto in
alcuni momenti, soprattutto per questioni legate ai possibili rischi per la
salute (…) il sig. AP 1 è un uomo colto, inserito socialmente e con un’intensa
attività a livello sociale locale. Nel corso della sua vita, è stato
sollecitato dalla presenza di pulsioni di tipo omosessuale con cui ha dovuto
confrontarsi su un piano religioso e morale. La rigidità del pensiero e gli aspetti
più conservatori e convenzionali della sua personalità lo hanno portato a
mettere da parte queste pulsioni e a non metterle in atto, a suo dire, fatta
eccezione per l’accesso a della pornografia legale. Nessuna fantasia orientata
sui minori è riconosciuta dal peritando, che può invece descrivere delle
fantasie sessuali con un indirizzo, secondo i momenti, di tipo omosessuale o
eterosessuale.” (AI 182 pag. 7-8 e 12)
antefatti
4. Ciò detto, va ancora
osservato che, prima dei fatti che hanno portato all’avvio di questo
procedimento, AP 1 ha già avuto modo di tenere comportamenti che i primi
giudici (forse peccando di generosità) hanno definito “ambigui” con
ragazzi che partecipavano alle attività della parrocchia. Risulta, infatti, da
dichiarazioni raccolte dagli inquirenti che, già una ventina d’anni fa, egli
era solito infilare le mani sotto le magliette dei ragazzi con pretesti vari e
che non perdeva occasione per infilare le magliette nei pantaloni dei ragazzi
mettendo, così, le mani sotto la cintura. Ma non solo. Risulta che, in
occasione di una trasferta in Val Gardena (dove doveva acquistare una croce in
legno per la Parrocchia), AP 1 arrivò sino a masturbare un ragazzo che l’aveva
accompagnato (e lo ha fatto mentre questi dormiva). Va detto - perché ciò è
significativo - che, anche in quell’occasione, AP 1, prima che si coricassero,
praticò “dei massaggi” al ragazzo undicenne (e all’altro che aveva
partecipato alla gita; cfr. PP __________, 19.10.2015; PS __________ 10.6.2015;
PP AP 1/__________ 30.6.2015):
“Per
quel che è delle attenzioni sessuali rivolte a dei minorenni dagli atti emerge
che già in passato, tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ‘90 AP 1 - quando
era anche catechista in seno alla parrocchia di _______ - aveva assunto dei comportamenti
ambigui sia nei confronti di ragazzi che frequentavano la parrocchia (don __________,
parroco di _______, ricorda che “all’epoca si vociferava di AP 1, sempre
così vicino ai ragazzi con don __________ [__________, già parroco di _______
e già condannato nel 1998 per atti sessuali con fanciulli e pornografia], sempre
in giro con i ragazzi…” (PS 15.6.2015, pag. 3 e PP 23.11.2015, pag. 2), __________
(PS 10.7.2015 e PP 7.10.2015) riferisce di mani infilate sotto la camicia o la
maglietta “per ascoltare il cuoricino” e che all’epoca lo prendevano in
giro con l’epiteto di gay pedofilo, __________ (PS 14.6.2015 e PP 7.10.2015)
racconta che AP 1 entrava a vedere i ragazzi delle medie mentre facevano la
doccia nella palestra delle scuole elementari e che accarezzava i ragazzi sulla
schiena anche mettendo la mano sotto la maglietta) sia nei confronti di ex
allievi [__________(PS 9.7.2015) racconta che a scuola AP 1 abbracciava i
bambini da dietro e “continuava a mettere la maglietta dei bambini nei
pantaloni, mettendoci dentro le mani”, __________ (PS 30.9.2015) ricorda
che “in classe aveva un po’ quel modo di fare di massaggiare la schiena
degli allievi”)], spingendosi in una circostanza a toccare il sedere nudo
di un ragazzo, il quale peraltro reagì molto male colpendolo e facendolo
rovinare a terra (PS __________ 14.6.2015 e PP __________ 14.6.2015), mentre in
un altro caso (era il 1992 o il 1993) masturbò di notte, mentre dormiva, un
altro ragazzo che l’aveva accompagnato insieme ad un compagno di scuola in una
gita in Val Gardena (PS __________ 10.6.2015, PP confronto AP 1/__________
30.6.2015, PP __________ 19.10.2015). Per questi due episodi AP 1 non fu mai
denunciato (PP __________ 14.6.2015 rispettivamente PP confronto AP 1/__________
30.6.2015, pag. 6).
8.
AP 1 non ha mai negato di aver avuto
dei contatti fisici in classe con i suoi allievi maschi. Solo “i maschietti”
perché “le bambine non si toccano neanche con un fiore…Tra maschi è un
momento di sollievo, di feeling” (PS AP 1 4.6.2015, pag. 5-6 e 10), con le
bambine “il mio gesto sarebbe stato mal interpretato” (PP AP 1 5.6.2015,
pag. 5), “per affinità di genere perché è più facile con i maschi che non
con le bambine (…) potenzialmente quando ci sono più maschi in una classe,
aumentano i rischi di disciplina e di gestione. In questo modo sono riuscito
nell’arco di tre anni a non più avere grossi problemi” (PP AP 1 14.7.2015,
pag. 7).
Se però, durante tutta l’inchiesta, egli ha sempre
negato una qualsivoglia connotazione sessuale a questi contatti fisici (si
trattava solo di gesti d’affetto, premi, momenti di break che per lui non erano
fuori posto in quanto si trattava di un comportamento spontaneo e funzionale
alla gestione della classe: PS AP 1 4.6.2015, pag. 7, 8, 20; PP AP 1 5.6.2015,
pag. 5; PP AP 1 14.7.2015, pag. 6-7; PP AP 1 9.9.2015, pag. 6, 8 e 9), a fine
inchiesta, cambiato anche il difensore (l’avv. DI 1 è infatti subentrato il
27.1.2016), AP 1, per mettersi a posto la coscienza, ha ammesso di aver toccato
Fatti
i bambini provando “piacere e una certa soddisfazione”:
"
…Per il tramite del mio
difensore ho chiesto di poter essere nuovamente interrogato per precisare
meglio le mie responsabilità, ciò che non avevo fatto finora perché mi trovavo
in forte difficoltà nel dover giustificare quanto da me commesso di fronte a
mia moglie, ai miei figli, alla comunità di _______ e a tutte le persone con le
quali avevo lavorato e collaborato. Quando sono stato confrontato con i fatti
di cui al presente procedimento penale mi sono visto cadere il mondo addosso,
visto che in trent'anni mi ero costruito una famiglia, un'attività
professionale apprezzata, un impegno politico e pubblico importante e con molte
attività extra professionali. Dover ammettere le mie responsabilità avrebbe
comportato per me delle gravi conseguenze per cui ho avuto molte remore a
raccontare quello che vorrei spiegare oggi, partendo già dai fatti avvenuti
negli anni '90. Preciso che non lo faccio per ottenere dei benefici dal punto
di vista penale, ma per togliermi un peso dalla coscienza e mettermi in pace
con me stesso, sperando che anche gli altri capiscano il mio comportamento. (…)
ammetto che ho sempre avuto l’abitudine di toccare i bambini che frequentavo
sia a scuola che in parrocchia, sulla schiena e sulla pancia, a volte anche sulla
pelle nuda. Questi gesti mi procuravano un piacere e una certa soddisfazione e
quando ne avevo l’opportunità lo facevo…”
(PP AP 1 2.2.2016, pag. 2 e 4).
L’imputato conferma, quindi, le testimonianze agli
atti, in particolare quanto riferito dai fratelli __________, pur non
ricordando l’episodio della caduta:
"
…È quindi giusto quello che
hanno raccontato i fratelli __________ e __________ nei loro verbali
d'interrogatorio, ma anche da altre persone. Non ricordo però l'episodio
descritto da __________, poiché non ho memoria di un fatto simile. Non ricordo
neppure di essere caduto a seguito della reazione di __________. Con questo non
voglio dire che __________ sia un bugiardo e che abbia inventato questo fatto,
ma non mi sento in coscienza di dire una cosa di cui non ricordo…” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 4).
E in merito all’episodio in Val Gardena, con
riferimento al quale in precedenza aveva contestato la masturbazione sostenendo
di essersi limitato a toccare il pene, che però era già umido (PS AP 1 15.6.2015,
pag. 9-12, PP AP 1 23.6.2015, PP confronto AP 1/__________ 30.6.2015), AP 1
ammette “di avergli massaggiato il pene fino al momento in cui ha eiaculato,
ma escludo di aver fatto il gesto tecnico della masturbazione” (pag. 3). A
suo dire “era la prima volta in assoluto che allungavo una mano sulle parti
intime di un minore” (PP AP 1 23.6.2015, pag. 4) e quel fatto lo aveva “spaventato”
e “scioccato” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 3). Ritornando sulle sue
precedenti dichiarazioni ha pure ammesso di essere stato effettivamente
attratto dal ragazzo:
"
Contrariamente a quanto sempre
sostenuto non è vero che si è trattato di un momento di debolezza ma di una
vera e propria attrazione nei confronti di ______..” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 4).
e scampata la denuncia
"
...mi ero rivolto al qui
presente avv. DI 1 perché ero preoccupato per le conseguenze che potessero
esserci nel caso in cui la signora si fosse rivolta alla Polizia…” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 6)
si rimette in carreggiata, anche se continua ad
intrattenere contatti fisici con i suoi allievi agendo però con cautela e
stando attento a non oltrepassare i limiti:
"
…dopo il matrimonio e a seguito
dei numerosi impegni familiari, professionali, pubblici e associativi è
iniziata per me una stagione molto appagante e gratificante da tutti i punti di
vista. In questo ci metto anche la fondazione di una famiglia e la costruzione
della casa che simboleggiava la nostra dimora. Con mia moglie avevo inoltre una
vita sessuale appagante e soddisfacente, per cui non ho mai avuto problemi da
questo punto di vista.
È vero comunque che ho mantenuto negli anni un piacere
nell'avere un contatto fisico con i miei allievi, che manifestavo con
l'abbraccio o toccandoli sul corpo, ma senza andare oltre certi limiti. Erano
comunque episodi occasionali. Non ho mai cercato di avere delle opportunità per
avere il contatto fisico con i miei allievi.
(…) È vero anche che dopo l'arresto di Don __________
sono rimasto turbato perché mai più mi aspettavo che lui avesse commesso dei
fatti simili, visto che era il mio confessore e una persona nella quale avevo
la massima fiducia (…) È vero che quanto emerso in merito a Don __________ mi
ha reso attento circa il mio comportamento nei confronti degli allievi. Per
tutte queste ragioni, pur continuando ad avere dei contatti fisici con i miei
allievi, sono sempre stato molto prudente e vigilante a non oltrepassare certi
limiti. Così ho continuato fino all'estate 2013…” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 4-5).” (sentenza impugnata,
consid. 7 e 8, pag. 14-17)
Vero è che, come osservato dai primi giudici, nonostante la sua “vigilanza”
e la sua “prudenza”, nel mese di agosto 2013, AP 1 “cade in
tentazione” e approfitta di una “situazione propizia” (PP AP 1
2.2.2016, pag. 6) per tentare “un approccio sessuale con l’ex allievo, ormai
maggiorenne, C.N.” (sentenza impugnata, consid. 8 in fine, pag. 17)
atti sessuali con
fanciulli (punto 1. dell’AA)
I. fatti
5. Come ricordato dai
primi giudici, non è più contestato che, durante l’orario scolastico, AP 1 era
solito toccare/massaggiare alcuni suoi allievi.
Lo faceva, però, soltanto
con i maschi.
Lo ha detto lui stesso e
lo hanno confermato i ragazzi sentiti. Fra questi, __________:
“ alle femmine non andava a fare i
massaggi. Le femmine, no, non so il perché” (AI 108 pag. 2)
Ma non toccava/massaggiava
tutti i maschi. Soltanto quelli con cui - per usare le sue parole - aveva
maggior “feeling”.
E non a tutti lo faceva “con
la stessa intensità”:
“…ho
fatto i massaggini solamente ai maschi, ma non a tutti e con la stessa
intensità perché non ho con tutti lo stesso feeling.
(…) A domanda a sapere come stabilisco se ho un
feeling o meno con un allievo rispondo che questo dipende dal contesto, dal
lavoro che stanno facendo, dal comportamento dell’allievo e da altri fattori”
(PP AP 1 5.6.2015, pag. 5).
Interessante sentire come PC
1 ha percepito il feeling di cui AP 1 parla:
“ (…) e diciamo agli altri non glieli
fa perché… uno non sta bene, non riesce bene a parlare e così e sa che dopo se
glieli fa lo va subito a dire, poi l’altro perché ha problemi… è daltonico e
tutto e anche quello e l’altro perché… è un po’… ha un po’ la pancia, diciamo,
altri due per quello e diciamo che ha preso solo me e un mio compagno e
l’altro” (trascrizione audizione PC 1 3.6.2015 pag. 5)
AP 1 praticava queste
manipolazioni a volte quando il ragazzo era seduto al proprio banco, ponendosi
dietro di lui e massaggiandogli le spalle e la schiena sino all’osso sacro.
Altre volte lo faceva alla
sua cattedra, quando i ragazzi andavano a consegnare i loro lavori per la
correzione, oppure al mattino prima dell’inizio delle lezioni, oppure, ancora,
alle 11.30, trattenendo l’allievo in classe, oppure ancora quando l’uno o
l’altro ragazzo, per motivi di salute, rimaneva in classe mentre i compagni seguivano
la lezione di ginnastica.
In quei frangenti,
chiedeva ai ragazzi di sedersi sulle sue gambe e, poi, iniziava a
toccarli/massaggiarli sulle spalle, per poi, di regola, scendere al petto, ai
fianchi e alla pancia.
A volte non andava oltre
la zona dell’ombelico.
A volte, invece, passava
oltre la cintura dei pantaloni.
A volte, la mano di AP 1
rimaneva sopra i vestiti.
Altre volte, invece, andava sotto di essi:
“ (…) per quanto riguarda i massaggi
che facevo alla cattedra (…) ADR che lo facevo soprattutto sopra i vestiti, ma
è possibile che l’abbia fatto sotto, sulla pelle nuda (…) lo facevo a volte
sopra i vestiti a volte sotto, sulla pelle nuda. In questi casi, sollevavo la
maglietta e infilavo le mani sotto…”
(PP AP 1,
9.9.2015 pag. 8)
Per i dettagli, sempre in
applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si rinvia ai consid. 14 e 15 (sentenza
impugnata, pag. 24-33) e, in particolare, ai numerosi stralci di verbali in
essi contenuti.
Ritenuto come a AP 1 nulla
venga imputato per i toccamenti/massaggi al banco degli allievi, la
ricostruzione fattuale sarà limitata a quelli effettuati alla cattedra (art. 9
CPP).
6. Secondo AP 1, i
toccamenti/massaggi alla cattedra duravano pochi secondi:
“ il massaggio durava pochi secondi,
al massimo una decina, il tempo necessario fino al momento in cui il
bambino
esclamava "ah", inteso come buona sensazione e rilassamento” (PP AP 1 5.6.2015, pag. 6).
La dichiarazione non è
credibile (e questo nonostante anche __________ abbia parlato di “due o tre
secondi”; trascrizione audizione 8.6.2015 pag. 6). Non è credibile già
soltanto perché non è verosimile che un toccamento/massaggio - praticato, come
si vedrà, in genere con movimenti circolari - che comprendeva almeno tre zone
del corpo (spalle, torace e pancia) e che, volendo seguire le dichiarazioni
dello stesso AP 1, si protraeva sino a quando il ragazzo aveva una sensazione
di rilassamento (che esternava con un “ah”) durasse soltanto pochi
secondi.
Ben più verosimile la
quantificazione della durata di questi toccamenti/massaggi fatta da PC 1 che -
pur descrivendo una durata, tutto sommato, breve - parla di minuti e non di
secondi. Nella sua prima audizione, infatti, ad un certo punto, dice che, a
causa del maestro che lo chiamava alla cattedra dove, poi, gli faceva queste
cose, lui usciva dall’aula “5 minuti dopo” (trascrizione audizione PC 1
3.6.2015, pag. 13). Simile la sua dichiarazione sul tempo nella sua seconda
audizione dove dice che “mi teneva lì quel … quel due minuti, tre, e poi mi
lasciava andare” (trascrizione audizione PC 1 19.8.2015, pag. 12).
Ne deriva che si può
concludere che, effettivamente, tutta l’operazione del massaggio (dalle spalle
in giù) durava qualche minuto.
perché AP 1 praticava
questi toccamenti/massaggi
7.
a. AP 1 - che è uomo
dalle molte (troppe) sfumature (vedasi il suo distinguo fra “massaggio sino
ad eiaculazione” e “gesto tecnico della masturbazione”) - non è
stato né cristallino né lineare sul motivo che lo spingeva a praticare quei
massaggi.
Dapprima, ha detto che lo
faceva “per un momento di sollievo, di feeling” (PS AP 1 4.6.2015 pag.
10).
Poi - almeno per quanto è
dato di comprendere - perché quei massaggi lo aiutavano a gestire delle classi
piuttosto turbolente (“in questo modo sono riuscito nell’arco di tre anni
a non più avere grossi problemi“, PP AP 1 14.7.2015, pag. 7).
Poi ha preteso che i
massaggi/toccamenti rappresentavano gesti d’affetto.
Quindi, ha ribadito che si
trattava di momenti di stacco (break) finalizzati alla gestione della classe
(cfr. verbali citati al consid. 8 della sentenza impugnata, pag. 15 e 16; cfr
anche verb. dib. d’appello).
È soltanto verso la fine
dell’inchiesta che, faticosamente, ha ammesso che quei massaggi/toccamenti gli
procuravano del piacere:
“ (…) ammetto che ho sempre avuto
l’abitudine di toccare i bambini che frequentavo sia a scuola che in
parrocchia, sulla schiena e sulla pancia, a volte anche sulla pelle nuda.
Questi gesti mi procuravano un piacere e una certa soddisfazione e quando ne avevo
l’opportunità lo facevo… che ho mantenuto negli anni un piacere nell'avere un
contatto fisico con i miei allievi, che manifestavo con l'abbraccio o
toccandoli sul corpo, ma senza andare oltre certi limiti. Erano comunque
episodi occasionali. (…) a partire dal mese di settembre 2014 ho continuato ad
avere un’attrazione fisica nei confronti dei miei allievi poiché questo mi
procurava un piacere sessuale (…)” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 4-6).
Fedele alla sua natura, AP
1 ha, però, voluto - anche qui (come nel caso della masturbazione “senza il
gesto tecnico” di tale pratica) - fare dei distinguo e sfumare,
oltremisura, le sue ammissioni:
“ che a partire dal mese di settembre
2014 ho continuato ad avere un’attrazione fisica nei confronti dei miei allievi
poiché questo mi procurava un piacere sessuale. Quando tenevo i miei allievi
sulle gambe durante la correzione dei compiti, provavo piacere sessuale ma non
un’eccitazione sessuale. E’ vero che solleticavo sulla pancia e a volte anche
sotto l’ombelico, poiché questo mi procurava un piacere sessuale, ma non
eccitazione…” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 6),
“ In questi casi (n.d.r: con __________
e __________) provavo un piacere fisico, ma non un piacere sessuale.” (PP AP 1
2.2.2016, pag. 7).
AP 1 ha, poi, aggiunto che
si faceva bastare il piacere che quei contatti fisici gli procuravano (“mi
accontentavo”) poiché sapeva di non poter andare oltre:
“ avevo un mio piacere, ma sapevo che
non dovevo andare oltre (…) mi accontentavo di questo e non avevo intenzione di
andare oltre” (verb. dib. primo grado pag. 2-3)
Al dibattimento di primo
grado, AP 1 ha continuato a percorrere la via dei distinguo. Quei toccamenti
erano soltanto delle “coccole” che gli davano, sì, piacere ma non
piacere di natura sessuale:
“ …ADR che scendevo verso la cintura
perché mi piaceva avere un contatto fisico coi bambini. Avevo un mio piacere,
ma sapevo che non dovevo andare oltre (…) agivo così come eccessiva
manifestazione di contatto che mi dava piacere, ma non sessuale (…) rispetto
alle mie dichiarazioni rese a pag. 6 del mio verbale PP 2.2.2016 preciso che il
termine di “piacere sessuale” utilizzato quel giorno era eccessivo. Quel giorno
volevo confessare l’atto con PC 1 ed ero un po’ agitato. Forse non avevo
controllato bene il linguaggio (…) era un momento di intimità e di coccole, ma
anche un momento di gioco e di “contentino”.” (verbale d’interrogatorio
dibattimentale pag. 2, 3).
AP 1 si è inoltrato maggiormente in tale via al dibattimento
d’appello dove ha negato che il piacere che lui provava durante questi toccamenti
avesse qualsivoglia natura sessuale. E questo con la sola eccezione di PC 1 per
cui ha, in sintesi, ammesso di essere stato spinto da un movente sessuale, pur
se percepito soltanto confusamente (verb. dib. d’appello, pag. 4).
b. Nonostante queste sue
ritrattazioni, avuto riguardo all’intero materiale probatorio - quindi, tenuto
conto anche del fatto che l’imputato, almeno negli ultimi anni, si eccitava (o,
per dirla con le sue parole, si “lustrava gli occhi”) guardando foto di
giovani maschi pubblicati su siti porno che egli visitava regolarmente (cfr. AI
14 e materiale pornografico ad esso allegato, AI 16 e PP AP 1 2.2.2016, pag. 5
in cui egli ammette che “soddisfacevo il mio desiderio sessuale
masturbandomi e visionando questo materiale”) nonché considerato quanto
risulta egli abbia fatto in passato, in particolare in Val Gardena e a Verona -
è evidente che l’unico accertamento serio che può essere fatto è che, al di là
delle sue pretestuose puntualizzazioni, AP 1 toccava i suoi allievi nel modo descritto
perché ciò gli procurava un piacere di natura sessuale.
AP 1 stesso lo ha ammesso
e i suoi successivi distinguo altro non sono che tentativi di ritrattare tale
ammissione.
E, del resto, in Val
Gardena - in un contesto chiaramente connotato sessualmente dalla successiva
masturbazione praticata a __________ - prima che questi si coricasse, AP 1 ha fatto
a lui (e all’altro ragazzo che era con loro) dei massaggi seguendo, in pratica,
la “procedura” messa in atto con gli allievi menzionati nell’AA.
E, parimenti, quella sera
a Verona, prima di tentare di toccare il pene al giovane compagno di viaggio,
lo ha massaggiato sulla pancia esattamente come, poi, nei mesi successivi, ha
fatto con i suoi allievi. E, in quest’occasione, lo ha fatto dicendogli “a
me piace toccare”. Questa frase - detta in un contesto nuovamente
chiaramente connotato sessualmente dal suo tentativo di toccare il pene al
giovane - smentisce tutte le precisazioni che AP 1 ha voluto fare in inchiesta.
Essa, insieme al buon senso e a quanto accaduto in Val Gardena, dimostra, senza
ombra di dubbio, che quei massaggi/toccamenti tendevano a provocare al suo
autore eccitazione/piacere avente natura sessuale.
A ciò si aggiunge che,
letto in relazione al fatto che egli visionava solo materiale pornografico
omosessuale, il fatto che egli palpeggiasse unicamente gli allievi maschi non
può che supportare questa conclusione.
che cosa ha fatto a chi
8. Di norma, alla
cattedra, AP 1 praticava i suoi massaggi/toccamenti secondo una specie di
procedura standardizzata: dopo avere fatto sedere l’allievo in grembo, iniziava
a massaggiargli le spalle (praticando delle pressioni), poi, passava al torace
(a volte, praticando una specie di solletico) e, quindi, scendeva più sotto,
praticando, in genere, dei movimenti circolari. Illuminanti, al riguardo, sono
le videoregistrazioni dei ragazzi sentiti.
Risulta dagli atti, però,
che i massaggi praticati ai ragazzi non avevano sempre - per usare le parole di
AP 1 - la stessa intensità.
a. allievo PC 1
Non è più contestato che -
dopo avergli toccato/massaggiato le spalle, essere sceso al torace e, poi,
nella zona dell’ombelico - AP 1, con PC 1, è andato oltre, infilando la sua
mano sotto le mutande, toccando/massaggiando la zona pubica e inguinale e, in
un’occasione, toccando il pene dell’allievo.
Queste le dichiarazioni di
PC 1 (confermate, nella loro sostanza, da AP 1):
“ C: ehmm, allora è iniziato un po’ di
tempo fa che il mio maestro ha iniziato, diciamo, a farmi… non solo a me, ma
anche a un mio compagno, solo che a un mio compagno che glieli faceva come li
aveva fatti a me, agli altri invece tutti qua, no (porta le mani alle spalle) …
I: sì
C: ha iniziato da
un po’ di tempo che me li faceva qui, (porta le mani alle spalle), poi me li
faceva qua (porta le mani al costato), e da li … niente. Non ha fatto niente;
dopo un po’, ha iniziato a farmeli qua (porta le mani alla vita) poi qui dietro
(porta la mano destra alla schiena), vicino a qua, e … ancora dopo ancora un
po’ iniziava a scendere giù, sotto il … come si dice, il laccio delle mutande,
e una volta, diciamo, stava per arrivarci e gli ho tolto la mano dall’imbarazzo
e diciamo sono scappato e sono andato al banco. Poi ha iniziato anche alle
11.30, quando finiamo a scuola, a dirci di andare sulle sue gambe che ci fa i
massaggi e dopo lui ci fa “vieni vieni” (porta le mani sulle ginocchia) e così,
noi andiamo là, e lui inizia a farci i massaggi qua (porta le mani alla vita), (…)
E a me e al mio amico, solo che il mio amico non lo vuole dire, li ha fatti qui
(porta le mani al ventre) poi qua (tocca posteriormente il corpo con la mano
destra), una volta ci stava quasi per arrivare e io, diciamo, gli ho tolto, ho
fatto così (fa il gesto di scostare qualcosa dal corpo) e sono scappato. E …
niente. È questo.” (AI 50, trascrizione audizione PC 1, pag. 4-5)
“ I: che tipo di … mi puoi far vedere,
come se fosse lui che te lo fa, che tipo di massaggio faceva sui tuoi fianchi?
C: eh, faceva
così (porta le mani al proprio costato e compie un movimento rotatorio), sui
fianchi e sulle spalle, normale così (medesimo movimento sulle spalle) e invece
qua (alla vita) faceva così (movimento rotatorio) e poi una volta ha fatto
così, in mezzo (fa il gesto di introdurre la mano sotto la cintura dei
pantaloni) ma dopo io gli ho tolto la mano perché ero imbarazzato, diciamo, e
poi sono andato al banco.
(…) I: ok. Quindi
tu gli hai tolto la mano e non è andato oltre
C: ecco.
I: dopo quella
volta che tu gli hai tolto la mano è successo ancora qualcosa?
C: sì! Lui
continuava…
I: lui
continuava!
C: lui
continuava; però da quando gli ho tolto la mano, non si avvicinava più in mezzo
(porta la mano destra al ventre) diciamo, ma stava da parte qua e poi pian
piano si avvicinava sempre di più.
I: ma si
avvicinava a che parte del tuo corpo esattamente?
C: eh al… come
posso dire?
I: come lo chiami
tu…
C: eh… non lo so;
al… al pisello, ecco.” (AI 50, trascrizione audizione PC 1, pag. 7-8)
“ I: (…) E quindi se capisco giusto,
in queste occasioni (ndr: dopo le 11.30) tu sei rimasto da solo con il maestro
per quei pochi minuti dopo le 11.30 e ci sono state altre volte che sei stato
da solo con il maestro?
C: mmmh… solo
quando al lunedì abbiamo ginnastica due ore e… io delle mie compagne che una si
è fatta un’operazione alla gamba perché aveva una gamba storta e l’altra perché
aveva… fratturato la caviglia e io stavo lì perché avevo ehmm… fratturato
l’anulare e io stavo lì e quando i miei compagni uscivano gli dicevano
“possiamo andare sul tavolo di fuori?” andavano e poi chiudevano la porta e io
restavo dentro e a volte mi diceva di andare lì e così mi faceva sti massaggi.
Solo quelle volte lì. Ma poi quando ho tolto il gesso non più e l’ho fatto solo
quando… cioè anche quando abbiamo ginnastica che io torno da ginnastica, lascio
il sacchetto, mi dice “vieni qui, vieni qui”, e poi dopo succede sempre,
diciamo, sta cosa.” (AI 50, trascrizione audizione PC 1, pag. 13 in basso e
14)
“ I: (…) io devo essere veramente
certo, ed è qui dove ti chiedo di essere veramente onesto, se è sì è sì, se è no
è no, l’ultima domanda che ti pongo è a sapere se nel contesto di questi
massaggi dove lui si avvicinava sempre di più al pisello, al pisello ci è anche
arrivato?
C: e … una volta
era vicinissimo, però quella volta, diciamo … era quasi arrivato e io gli ho
tolto la mano perché ero imbarazzato e ci stava per arrivare e io ho fatto così
(compie il gesto di allontanare qualcosa) e gli ho tolto la mano e sono andato
al banco. Poi lui non mi ha detto niente.
I: c’era quasi
arrivato?
C: c’è quasi
arrivato! (…) molto vicino vuol dire, cioè, quasi sopra. Diciamo il pisello è
qui (alza l’avambraccio destro e pone la mano sinistra sul polso) e lui è
arrivato qui (con la sinistra indica la nocca dell’indice)
I: proprio…
C: proprio al
limite quando io gli ho tolto la mano perché ero imbarazzato
I: questa mano
quasi sul pisello toccava le mutande o toccava la tua pelle?
C: toccava la mia
pelle
I: l’ha infilata
dentro.
C: sì
I: e questo è
capitato una volta sola?
C: e … ehmmm è
quello che è arrivato quasi vicino, che è capitato una volta, poi dopo, però mi
faceva sempre sotto l’elastico delle mutande (porta entrambe le mani al ventre)
e qui, vicino, da parte, poi si avvicinava lentamente poi andava ancora fuori,
così.
I: ho capito
C: faceva tutto
così (AI 50, trascrizione audizione PC 1, pag. 16-17)
allievi __________ e __________
b. Non è contestato che AP
1 abbia più volte massaggiato/toccato __________ e M.C.L. sulle spalle, sul
torace e sulla pancia, in particolare nella zona dell’ombelico.
Altrettanto incontestato è
che, per massaggiare torace e pancia, AP 1 ha, anche, infilato le mani sotto la
maglietta.
Dopo averlo negato, AP 1
ha, poi, ammesso di essere anche “andato con le mani sotto la cintura dei
pantaloni” pretendendo, però, di non essere entrato “sotto l’elastico
delle mutande” (PP AP 1 2.2.2016 pag. 7). Al dibattimento di primo grado
ha, infine, precisato che quell’essere “andato con le mani sotto la cintura
dei pantaloni” con __________ è capitato in una sola occasione (allegato 1
al verb. dib. di primo grado pag. 4).
Diversa la tesi
dell’accusa.
fin dove AP 1 si è
spinto con __________
b.1. __________ è stato
sentito l’8 giugno 2015.
Queste le sue
dichiarazioni:
“ I: okay! Che saltava fuori quale
storia, D.?
D: questa qua,
che AP 1 non doveva fare queste cose.
I: okay! E l’AP 1
non doveva fare queste cose cosa?
D: e, fare i
massaggi e toccare sotto la cintura qua (porta la mano destra allo sterno).
I: mh, mh! Sotto
la cintura! Okay! A te è capitato se capisco giusto?
D: sì
I: okay! Mi puoi
spiegare un po’ com’è che capitava questa cosa?
D: e non so.
Quando qualcuno doveva consegnare dei fogli o … alla mattina, così, lui lo
prendeva in braccio, sulle gambe e glielo faceva (…)
I: avrei bisogno
che tu mi potessi far vedere (porge un foglio a D) con la penna i posti, le
spalle, la schiena, eccetera, eccetera, dove AP 1 ti ha fatto i massaggi.
D. facendo il
cerchio?
I: puoi fare il
cerchio, sì
D: (si china a
scrivere sul foglio che ha posto sul tavolo) qua, poi … qua, e qua e non so
bene dove è l’osso sacro … tipo qua (…) e basta
I: okay. Quando
parliamo di massaggi, D., mi puoi far vedere con le tue mani che tipo di
movimenti faceva l’AP 1 per farti i massaggi?
D: sulle spalle,
normalmente (con entrambe le mani fa il gesto di far pressione coi pollici)
I: con i pollici.
D: sì, dietro.
Poi qua, niente, così (pone il palmo della mano aperta sullo sterno) e qua così
(pone la mano sul ventre e fa un movimento circolare) e dietro, invece, un po’
come sulle spalle però così (si alza dalla sedia e pone le mani sui lombi)
I: ah, così,.
Okay. Perfetto. Adesso, mettiamo che … ti aggiungo una variabile (prende il
foglio mostrato a D e sul quale lo stesso aveva scritto). Giro il foglio per
non fare castronerie; più o meno normalmente, noi indossiamo dei pantaloni.
D’accordo, mettiamo adesso che sono quelli corti, e mettiamo che qui, più o
meno qua, ci sia la cintura o l’elastico. La posizione di questo cerchio che tu
mi hai fatto, cambia?
D: ehmm… un po’
più giù ma poco, leggermente (disegna sul foglio che gli mostra I).
I: okay, se
capisco giusto, comunque la mano un pochettino entrava nella cintura
D: si (pone la
mano sul ventre)
I: ecco, come mi
stai facendo vedere” (AI 56, trascrizione audizione __________ pag. 2-3, 7-8)
b.2. AP 1 - che, come
visto, in un primo tempo, aveva negato di avere mai oltrepassato, con __________,
la cintura dei pantaloni - dopo avere preso atto delle dichiarazioni del
ragazzo, è stato più possibilista, pur negando qualsiasi sua intenzionalità e
dicendosi certo di non essere mai andato con la mano sotto le mutande:
“ …L'interrogante mi fa notare che in occasione dell'audizione dell'8 giugno 2015 __________ ha dichiarato che con una mano sono andato anche un
pochettino dentro la cintura dei pantaloni e mi viene pure mostrato il disegno allegato alla trascrizione dove ha disegnato le parti in cui sarebbe stato toccato.
L’interrogante
mi fa notare che D. ha indicato la zona tra l’ombelico e il pene, sotto la
cintura dei pantaloni e sulla schiena, all'inizio delle natiche.
Ne prendo atto e
dichiaro che è possibile che facendo il solletico sulla pancia e sui fianchi, nelle modalità indicate in precedenza, sia andato con le mani sotto la cintura nella zona indicata da D.. In ogni caso non sono andato con la mano dentro le mutande perché so benissimo che non bisogna farlo.
A domanda a sapere se
D. è stato sincero rispondo di
sì e non mi sembra di aver notato dei grossi errori…” (PP AP 1
9.9.2015, pag. 9-10).
In seguito, il docente ha
modificato le sue dichiarazioni passando dal “è possibile che” (che
sembrava significare “non ricordo ma non posso escludere”) al ben più
perentorio “sono andato con le mani sotto la cintura dei pantaloni ma non
dentro le mutande” ed all’altrettanto perentorio “questo è avvenuto una
volta sola” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 7).
È evidente che questi
cambiamenti di versione altro non provano se non l’inaffidabilità di AP 1 e il
suo costante tentativo di ridimensionare al ribasso le sue responsabilità.
b.3. Non ha da essere
argomentato molto per spiegare come la dichiarazione di __________ - più che
pacata, sfumata e priva di qualsiasi connotazione dimostrativa/recriminatoria -
sia del tutto credibile. Al riguardo, la visione della registrazione in atti è
illuminante.
Del resto, AP 1 stesso ha
ammesso che __________ ha detto la verità (“a domanda a sapere se D. è stato
sincero rispondo di sì e
non mi sembra di aver notato dei grossi
errori”, PP AP 1 9.9.2015, pag. 10).
Per contro, la credibilità
di AP 1 è fortemente ipotecata, oltre che dal suo generale atteggiamento
processuale, dai suoi pretestuosi distinguo e dalle modifiche di versione quali
quella appena rilevata.
Ne deriva che le
dichiarazioni del ragazzo e la visione del disegno allegato alla trascrizione
della sua audizione permette di accertare che, dopo averlo massaggiato alle
spalle e al torace, l’imputato è sceso con la mano nella zona della pancia e,
poi, ben sotto l’ombelico, penetrando in quella che, nell’AA, è chiamata zona
pubica (“sotto la cintura dei pantaloni”). Le dichiarazioni di __________
e la visione dei suoi gesti esemplificativi permettono, poi, di accertare che
egli lo ha fatto massaggiando, in genere con movimenti circolari, e non solo
facendo il solletico. Visto il genere di massaggi, la grandezza della mano di
un adulto e la ridotta “estensione” di quella zona in un ragazzo di 10 anni, è
certo che le manipolazioni circolari di AP 1 hanno pure interessato la zona
pubica nel suo complesso.
La tesi accusatoria
secondo cui egli, dopo averlo massaggiato alle spalle, al torace e nella zona
dell’ombelico, ha palpeggiato __________ anche nella zona pubica e inguinale è,
dunque, supportata dalla deposizione del bambino.
Gli atti non permettono di
chiarire se AP 1 ha infilato o meno le mani sotto le mutande. L’imputato lo
nega e a __________ la cosa non è stata chiesta. Ne segue che, in applicazione
del principio in dubio pro reo, AP 1 va seguito su questo particolare.
b.4. Come visto, AP 1 ha
preteso che il suo sconfinamento nella zona sotto la cintura è avvenuto in una
sola occasione.
Dalla deposizione del
bambino risulta, invece, una diversa realtà:
“ I: (…) tu, nella tua testa, ricordi
la prima volta che te l’ha fatto il massaggio?
D. … no (scuote
il capo)
I: non hai in
mente. E l’ultima volta ce l’hai in mente?
D: uhmm… due o
tre giorni prima che … c’era sabato e domenica e dopo che arrivava il
supplente” (AI 56, trascrizione audizione __________, pag. 4)
I: okay! Durante
la giornata, quante volte poteva capitare che … tu andavi alla cattedra e che
l’AP 1 ti faceva questi massaggini?
D: due … tre
I: : su una
giornata …sola?
D: completa?
I: mh
D: si. Due o tre
I: due o tre
volte…
D: certe volte
no, neanche una.
I: certe volte
neanche una. Però due o tre volte poteva capitare.
D: (annuisce col
capo)” (AI 56, trascrizione audizione __________ pag. 5)
Visto che emerge
chiaramente dalla deposizione di __________ che i massaggi/toccamenti praticati
dal maestro erano un tutt’uno che iniziava dalle spalle e terminava, dopo il
percorso descritto (sterno, fianchi, zona dell’ombelico), con la mano che “entrava
nella cintura”, è evidente che AP 1 non è credibile nemmeno laddove parla
di una sola occasione.
Accertato è, quindi, che
egli ha ripetutamente palpeggiato/massaggiato __________ - oltre che nelle più
volte citate zone delle spalle, del torace e della pancia (sia sopra che sotto
la maglietta) - anche nella zona pubica/inguinale (rimanendo, qui, sopra le
mutande).
fin dove AP 1 si è
spinto con __________
b.5. __________ è stato
sentito il 12 giugno 2015.
Queste le sue dichiarazioni:
“ I: (…) alla scrivania del maestro
(…)
L: certe volte mi
faceva sedere sulle sue gambe e mi faceva i massaggi e anche il solletico.
I: mh. Okay! Mi
puoi spiegare dove ti faceva i massaggi?
L: mi faceva i
massaggi sulle spalle, poi mi faceva un po’ il solletico sulla pancia, qua da
parte (pone le proprie mani alla vita) e un po’ sulla schiena i massaggi
I: ho capito. E
quando dici che ti faceva il solletico, com’è che faceva il solletico?
L: mi faceva così (pone le mani sui fianchi)
I: si…
L: e basta. E poi
faceva così (pone le mani sul ventre) e i massaggi (…)
I: mentre ti
faceva il solletico, mi hai fatto vedere, neh, era qui sotto le ascelle, nei
fianchi, rispettivamente sulla pancia. Lui ha mai fatto … ti ha mai fatto dei
massaggi sulla pancia, piuttosto che?
L: ehmm… faceva
così (posa le mani sulla propria pancia descrivendo un movimento circolare) e …
basta.
I e basta. Okay.
E lo faceva sopra o sotto la maglietta, tanto per capire?
L: sopra
I: sopra
L: e anche un po’
sotto. Però più sopra (…) che lo faceva più volte sopra che sotto” (AI 76,
trascrizione audizione __________, pag. 2, 5)
“ I: (…) hai spiegato prima che lui ti
ha fatto questi massaggi sulla pancia, a volte anche alzando la maglietta e
andando sotto con la mano. Fino a dove si è spin… fino a dove è arrivato con la
mano sul tuo corpo?
L: qua, più o
meno (pone il taglio della mano alla cintola)
I: lì cosa c’è?
Quando tu fai così (ripete il gesto di L.) cosa senti sotto? E’ sopra o sotto
l’ombelico?
L: sono … sotto.
Diciamo alla fine della pancia. Più o meno” (AI 76, trascrizione audizione __________,
pag. 9)
Anche __________ ha
indicato, sulla figura disegnata, le parti del corpo toccate dal maestro: si
tratta della schiena (parte centrale, sulla colonna), delle spalle, dei
fianchi, della pancia (zona attorno all’ombelico) e della zona vicino al pene
(zona pubica).
b.6. Le dichiarazioni di AP
1 riguardo a __________ sostanzialmente ricalcano quelle rese per __________.
Anche con lui, AP 1 ha ammesso di avere avuto “un buon feeling” e,
pertanto, anche a lui - “come con C.” (PP AP 1 5.6.2015, pag. 4) - ha “fatto
dei massaggini”. Anche con lui avrebbe sconfinato nella zona (che lui
dimostra di considerare) proibita, per caso, facendogli il solletico senza
tuttavia mai toccargli le parti intime:
“ …L'interrogante mi riassume
brevemente quanto dichiarato da __________ in occasione della sua audizione del 12 giugno 2015 e mi viene pure mostrato il disegno sul quale lui ha posto dei cerchiolini nelle zone del corpo dove l'avrei toccato.
Prendo atto che
secondo quanto dichiarato da L. sarei andato con la mano leggermente sotto la cintola dei pantaloni, nella zona
tra ombelico e pene, dove ha
fatto il cerchiolino sul disegno.
ADR che L. è stato sincero. Come nel caso di D. è
possibile che anche con L. facendogli
il solletico sia leggermente andato sotto la cintura dei pantaloni. Quando facevo il solletico ai miei
allievi capitava che loro fossero completamente appoggiati su di me e quindi quando facevo il solletico la cintura dei pantaloni si alzava o la pancia si abbassava…” (PP AP 1 9.9.2015, pag. 12).
“ …Per quanto riguarda __________ e __________,
preciso che sono andato con le mani sotto la cintura dei pantaloni, ma non
sotto l'elastico delle mutande, per fare loro solletico e non per toccare le
parti intime. In questi casi provavo un piacere fisico, ma non un piacere
sessuale. Questo è avvenuto una volta sola per entrambi.…” (PP AP 1 2.2.2016,
pag. 7).
“ per __________ preciso che
probabilmente sono entrato sotto la cintura per via della posizione del bambino
seduto sulle mie ginocchia, senza mai andare oltre. Questi toccamenti sono
comunque durati pochi secondi, forse una decina” (allegato 1 a verb. dib. di
primo grado, pag. 2).
b.7. Ritenuto che quanto
detto sopra sulla non credibilità delle dichiarazioni di AP 1 e, invece, sulla
credibilità di __________ vale, mutatis mutandis, per __________, se ne deriva
che le dichiarazioni di quest’ultimo, unite alla visione del disegno allegato
alla trascrizione della sua audizione, permettono di accertare che, dopo averlo
palpeggiato/massaggiato sulle spalle e sulla pancia (sia sotto che sopra la
maglietta), AP 1 ha fatto entrare la sua mano ben sotto l’ombelico, penetrando -
in modo deciso - in quella che è chiamata zona pubica.
Anche per __________, le
sue dichiarazioni e la visione dei suoi gesti esemplificativi permettono, poi,
di accertare che AP 1 è sconfinato in quella zona massaggiando, in genere con
movimenti circolari, e non solo facendo il solletico.
Visto il genere di
massaggi, la grandezza della mano di un adulto e la ridotta “estensione” di
quella zona in un ragazzo di 10 anni, è certo che le manipolazioni circolari di
AP 1 hanno pure interessato la zona inguinale.
La tesi accusatoria
secondo cui egli ha palpeggiato __________, oltre che sulla spalle e sulla
pancia, anche nella zona pubica e inguinale è, dunque, supportata dalla
deposizione del bambino.
Gli atti non permettono di
chiarire se AP 1 ha infilato o meno la mano sotto le mutande. L’imputato lo
nega e nemmeno a __________ la cosa è stata chiesta. Pur se l’affermazione di __________
secondo cui il maestro a volte lo massaggiava anche sotto la maglietta potrebbe
far sospettare che AP 1 sia andato sotto gli indumenti anche nella zona pubica,
le norme sulla prova costringono a concludere che la questione non è stata
sufficientemente indagata e, dunque, anche qui ad applicare il principio in
dubio pro reo.
b.8. Dagli atti appare
chiaro che i palpeggiamenti/massaggi delle spalle e della pancia (zona
dell’ombelico) di __________ sono avvenuti ripetutamente. Del resto, quella
pratica era - per ammissione stessa di AP 1 - una sua abitudine tanto che, non
solo __________, ma tutti i ragazzi ne parlano come di comportamenti ripetuti
più volte:
“ I: (…) Ecco, tu ricordi, nella tua
testa, quando è stata la prima volta che il maestro ti ha fatto sedere sulle
sue gambe?
L: no
I: ma sai dirmi,
se non lo sai me lo dici, se è capitato solo durante questo anno scolastico,
quindi durante la quinta o se era già successo anche prima, in quarta piuttosto
che, anche in terza, non lo so
L: in terza non
me lo ricordo, però in quarta e in quinta sono sicuro che è già successo” (AI
76, trascrizione audizione __________, pag. 5)
“ si. Okay. E… dimmi un po’ una cosa,
la … se adesso tu pensi a una giornata, che passavi a scuola, questa cosa di
andare dal maestro, sedersi sulle sue gambe, il solletico e i massaggi
eccetera, succedeva quante volte in un giorno o se non succedeva una volta al
giorno in una settimana, per esempio. Tu sei in grado di dirmi…?
L: in un giorno…
una volta
I: una volta. Mh…
L: e alla
settimana più o meno quattro” (AI 76, trascrizione audizione __________, pag.
3, 8 )
La ripetitività è
contestata da AP 1 per i toccamenti sotto la cintura poiché, come per G.D.,
anche per __________ il docente ha preteso che il suo sconfinamento nella zona
sotto la cintura è avvenuto in una sola occasione.
AP 1 non è credibile. Non
solo perché, così come per __________, anche per __________ egli ha cambiato
versione passando dal possibilista al perentorio così da poter affermare che si
era, però, trattato di un solo episodio. Ma anche perché quando __________
parla dello sconfinamento sotto la cintura non ne parla come di un episodio
isolato ma, in qualche modo (implicitamente), lo inserisce nella “procedura del
massaggio” generalmente seguita da AP 1.
Ben si può, dunque,
ritenere accertato che, non solo i toccamenti di spalla/torace/pancia, ma anche
della zona sotto la cintura erano ripetuti.
b.9. Su questo tema si
impone una piccola nota.
Rilevato che la prima Corte,
dopo avere ricordato che AP 1 ha parlato di un solo sconfinamento nella zona
pubica, ha scritto che “nella misura in cui non si hanno indicazioni di un
numero differente da parte dei due bambini (n.d.r.: __________ e __________),
la Corte non ha potuto ritenere che la versione dell’imputato in quanto a lui
più favorevole” (sentenza impugnata, consid. 20, pag. 42), la Difesa ha
sostenuto che la successiva indicazione secondo cui AP 1 “è stato
riconosciuto autore colpevole di ripetuti atti sessuali (…) per avere
ripetutamente toccato nella zona pubica e inguinale (…) __________ e __________”
(sentenza impugnata, consid. 20, pag. 42) e, soprattutto, il dispositivo
1.1. di tale sentenza costituiscono “una sorta di mutazione che non è suffragata
da nulla e non è nemmeno motivata” (dichiarazione d’appello 24 agosto 2016
pag. 5).
La critica - pur se quasi
integralmente fondata (non per il “non suffragata da nulla”) - non aiuta
l’appellante nella misura in cui il giudizio d’appello costituisce un nuovo
giudizio che prende il posto di quello precedente (fra le altre, STF
6B_480/2015 del 9 novembre 2015 pubbl. in Forumpoenale 4/2016 pag. 194 e seg) e
nella misura in cui, avuto riguardo al tenore del dispositivo n. 1.1. della
sentenza impugnata e all’appello del PP che chiede l’integrale conferma
dell’AA, se dovesse l’accertamento appena effettuato da questa Corte (più
toccamenti nella zona pubica/inguinale) venire qualificato come ripetuti atti
sessuali ex art. 187 CP, ciò non costituirebbe una reformatio in pejus.
fin dove AP 1 si è
spinto con PC 2
b.10. PC 2 è stato sentito il
12 giugno 2015.
Queste le sue
dichiarazioni:
“ S: e c'era delle volte, quando
correggeva, che ti faceva i massaggi.
I: mi puoi
raccontare cosa faceva?
S: ti faceva così
(pone la mano destra sul ventre compiendo movimenti circolari) il solletico,
sotto la maglietta, (…)
I: mh! E alla
cattedra, invece, per farti... il solletico o questo... questo... (porta le
mani al proprio ventre)
S: così (porta la
mano al ventre descrivendo un movimento circolare) sotto la maglietta.
I: sotto la
maglietta! Okay. E tu in che posizione eri rispetto a lui?
S: sopra di lui.
I: sopra di lui?
S : seduto.(…) lui
era seduto sulla cattedra e ci prendeva in braccio, diciamo.
(…)
I: ti diceva
qualcosa per farti sedere?
S: no. lo andavo
lì, guardavo e poi ti prendeva.., ti faceva così (col braccio fa il gesto di
prendere qualcuno all'altezza del torace da dietro) per farti andare in braccio
a lui.
I: e la mano dove
te la metteva tanto per capire?
S: qua (porta la
mano all'altezza del torace a sinistra) (…)
I: dove ti faceva
solletico?
S: qua (porta la
mano sinistra allo stomaco).
I: sulla pancia!
S: sì.
I: facendo il
movimento che mi stai facendo vedere tu, adesso? (moto circolare).
S: sì.
I: okay! In altri
posti?
S: no.
I: no? Okay. E
poi, questo solletico..., tu lo definisci solletico? Per te solletico...
S: un po' sì.
I: un po' sì?
Ecco, mi puoi spiegare un attimo in che senso...
S: secondo me,
così, (indica come prima) è solletico, per un po'; dopo non so con altre parole
se è solletico o no. (…)
S: era seduto
alla cattedra e io magari ero qua o ero fuori a giocare. Perché ci lascia stare
anche in corridoio.
I: ah bon. Quindi
ti chiamava espressamente, se ho capito giusto...
S: sì.
I: di andare da
lui. E poi cosa ti diceva?
S: guardava il
foglio, poi ti faceva così (porta la mano e l'avambraccio all'altezza del
torace) e ti faceva sedere.
(…)
I: mh! Okay. Ma
questo solletico te lo faceva prima, durante o dopo aver corretto il lavoro che
tu gli portavi?
S: lo faceva
mentre correggeva.
I: mentre
correggeva?
S: sì con la mano
sinistra mentre con la destra faceva il visto. (…)
Un'ultima cosa
che volevo chiederti su questo aspetto del solletico; tu mi avevi detto, che
andava sotto la maglietta. Com'è che faceva ad andare sotto la maglietta?
S: faceva così
(solleva dal corpo la maglietta e infila sotto la mano), la prendeva e ti
faceva così.
I: ah! Okay.
All'altezza di...?
S: qua. (posa la
mano sotto lo sterno).
I: è sopra
l'ombelico?
S: sì.
I: okay. E’
andato anche più in basso?
S: no. Arrivava
qua, massimo, un pelino sotto. (posa la mano sul ventre) all'ombelico.
I: allora io, per
aiutarci un po' a capirci, ho qui un piccolo schemino, neh; il corpo umano di
un bambino (porge a S. un foglio) e mi puoi segnare con un cerchio la zona in
cui ti... faceva questo solletico?
S: (scrive sul
foglio)” (AI 71, trascrizione audizione PC 2, pag. 2-5; 9)
Sulla figura, PC 2 ha
fatto un cerchio nella zona dell’ombelico ed ha segnato, sulla schiena, la zona
della colonna.
b.11. All’inizio
dell’inchiesta, AP 1 ha detto di avere praticato a PC 2 - con cui aveva “un
buon feeling” - dei “massaggini” (PP AP 1 5.6.2015, pag. 4).
Tuttavia, egli ha preteso
che si è trattato di poche volte (“alcune volte”, PP AP 1 5.6.2015, pag.
4).
Poi, nell’ultimo verbale
davanti al PP, AP 1 è tornato un po’ sui suoi passi, trasformando i “massaggini”
di cui aveva parlato nel giugno precedente in un “solletico sulla pancia e
attorno all’ombelico” (PP AP 1 2.2.2016 pag. 7).
b.12. AP 1 non è credibile.
Non lo è quando cerca di
sminuire la portata dei suoi gesti: non tanto perché si tratta di una
ritrattazione non motivata e, quindi, incomprensibile (se non inserita in una
strategia difensiva di generale ridimensionamento), quanto perché PC 2,
richiesto di mostrare cosa il maestro gli facesse, ha chiaramente mostrato, mimandolo,
un gesto circolare. È vero che anche PC 2 parla di solletico. Ma è anche
soprattutto vero che il ragazzo ha aggiunto di non sapere se si trattasse davvero
di un solletico:
“ E poi, questo solletico..., tu lo
definisci solletico? Per te solletico...
S: un po' sì.
I: un po' sì?
Ecco, mi puoi spiegare un attimo in che senso...
S: secondo me,
così, (indica come prima) è solletico, per un po'; dopo non so con altre parole
se è solletico o no.” (AI 71, trascrizione audizione PC 2, pag. 4)
AP 1 non è nemmeno
credibile quando cerca di limitare il numero dei toccamenti/massaggi praticati
a PC 2 poiché dagli atti emerge una realtà fatta di ripetizioni. Il ragazzo ha,
infatti, dichiarato, in maniera del tutto credibile, che quella pratica era
iniziata alla ripresa delle scuole, in quinta elementare, aveva avuto una
frequenza perlomeno settimanale (“una volta al giorno ma non tutti i giorni
della settimana … più spesso al venerdì”) e l’ultima volta era successo nel
corso del mese di maggio:
“ I: quante volte poteva succedere se
ti sedevi sulle gambe del maestro che poi lui ti faceva questo solletico?
S: non tutti i
giorni una volta. Una volta sempre al giorno, però, cioè una volta al giorno ma
non tutti i giorni… della settimana.
I: okay.
S: e mi ricordo
più spesso al venerdì, che succedeva era il venerdì che lui corregge e gli
altri giocano. Dalle 3 e un quarto alle 4 ci fa giocare. Al venerdì. (…)
I: e quindi capitava
in quel momento lì intanto che…
S: chiamava…
I: giocavate…
chiamava? E dopo cosa faceva? Quando ti chiamava dove era lui?
S: era seduto
alla cattedra e io magari ero qua o ero fuori a giocare. Perché ci lascia stare
anche in corridoio.
I: ah bom quindi
ti chiamava espressamente, se ho capito giusto…
S: sì
I: di andare da
lui. E poi cosa ti diceva?
S: guardava il
foglio, poi ti faceva così (porta la mano e l’avambraccio all’altezza del
torace) e ti faceva sedere (…)
I: okay. E tu eri
seduto sopra di lui. Con la tua schiena verso il suo petto. Giusto?
S: un po’ sì.
Delle volte magari ero un po’ più avanti (…)
I: tu S. ti
ricordi quando è stata la prima volta che lui ti ha fatto questo solletico?
S: no.
I: dunque tu hai
fatto la terza, la quarta e la quinta con lui. Riusciamo almeno a definire
l’anno scolastico? (…)
S: no
I: in quinta
S: sì! Sicuro di
sì
I: quindi fin da
quando avete cominciato la quinta?
S: sì
I: in quarta non
ti ricordi?
S: no in quarta e
in terza non mi ricordo
I: okay. E
l’ultima volta che lo ha fatto quando è stato? Te lo ricordi?
S: no, non me lo
ricordo
I: ma tanto tempo
fa, poco tempo fa?
S: in maggio, mi
pare” (AI 71, trascrizione audizione PC 2, pag. 4-6)
Ne segue che è accertato che AP 1 ha ripetutamente
palpeggiato/massaggiato, con movimenti circolari, PC 2, oltre che sulle spalle,
nella zona della pancia, attorno all’ombelico, sia sopra che sotto la
maglietta.
Considerandi
fin dove AP 1 si è
spinto con __________
b.13. Dall’insieme
dell’audizione di __________ - che è apparso particolarmente a disagio - emerge
che, con lui, AP 1 si è limitato a praticargli del solletico, su braccia,
spalle e pancia. Richiesto di mostrare cosa AP 1 facesse concretamente, il
ragazzo ha mimato brevi toccamenti della pelle con l’indice e il pollice che si
uniscono e si separano velocemente (un po’ come le chele di un granchio).
Le dichiarazioni di __________
trovano sostanziale conferma in quelle di AP 1 che ha detto che, nonostante con
__________ avesse “un buon feeling”, lo aveva toccato soltanto brevemente
e soltanto in poche occasioni (PP AP 1 5.6.2015, pag. 4), poiché, in sostanza,
il ragazzo era piuttosto sfuggente:
“ lui era molto restio ad avvicinarsi
a me in terza elementare e dopo diverso tempo si è avvicinato alla cattedra e
ha preso più confidenza. Quando si sedeva sulle mie ginocchia, lo faceva per
pochi secondi e poi se ne andava, per cui non avrei neppure avuto la
possibilità di fargli solletico…”
(PP AP 1
2.2
, pag. 7)
L’accertamento di questa
Corte è, dunque, che a __________ AP 1 ha praticato, unicamente e brevemente,
del solletico su braccia, spalle e pancia.
fin dove AP 1 si è
spinto con __________
b.14. Agli inquirenti, __________
ha detto che, con lui, AP 1 si è limitato a dei massaggi alla schiena, peraltro
praticati quando lui era seduto al banco e soltanto sopra la maglietta (AI 88,
trascrizione audizione __________, pag. 1, 2 e 4, cfr. pag. 6 per la
precisazione secondo cui il massaggio era praticato solo sopra la maglietta).
Ritenuto come in atti non
ci sia nulla che possa smentire tali dichiarazioni, l’accertamento di questa
Corte è che, a __________, AP 1 ha praticato unicamente dei massaggi alla
schiena. E lo ha fatto quando il ragazzo era seduto al suo banco, limitandosi a
massaggiarlo sopra la maglietta.
fin dove AP 1 si è
spinto con __________
b.15. Per quanto qui di
interesse, dalle dichiarazioni del ragazzo emerge con chiarezza che AP 1 gli
praticava dei massaggi (con movimenti circolari) alla pancia soltanto quando
lui gli diceva di avere mal di pancia:
“ I: mi spieghi un po' meglio questa
cosa dei massaggi?
D: e, quando
avevo il mal di pancia che magari mi veniva.., perché io non faccio molta
colazione, quindi non sempre mi veniva però magari quando mi veniva, e lui mi
faceva il massaggio alla pancia,(…)
I: mi spieghi
come andava questa cosa del massaggio alla pancia?
D: il massaggio
alla pancia a volte mi faceva così (porta le mani al ventre e compie movimenti
circolari) e a volte, quando erano più forti, mi faceva così (infila le mani
sotto la maglietta compiendo il medesimo movimento di prima).
I: metteva la
mano sotto la maglietta?
D: sì, faceva
così (ripete il medesimo gesto di prima) e poi mi diceva di bere un po' di
acqua.
I : mh!
D: o a volte mi
diceva solo di bere acqua.
I: okay. Quindi
il massaggio alla pancia, se ho ben capito, quando ti faceva un po' male lo
faceva sopra, quando faceva più male metteva la mano sotto la maglietta...
D: sì, faceva
così (mette le mani sotto la maglietta sopra il ventre)...
(…) I: allora tu
gli dici che hai il mal di pancia...
D: sì.
I: e lui?
D: e lui a volte
mi diceva se ce l'avevo tanto, se ce l'avevo poco, e allora gli dicevo poco e
allora "vai a bere un po' d'acqua". O se gli dicevo "e, così
così", allora mi faceva qua (porta la mano al ventre) e se ce l'avevo
tanto stava un po' di più... meglio.
I: massaggiava un
po' di più?
D: sì. (…)
D: per cercare di farmelo
passare.” (AI 108, trascrizione audizione __________ pag. 1; 4-5)
È vero che __________ ha
parlato anche di solletico praticatogli dal maestro. Ma, sempre secondo le
dichiarazioni del ragazzo, si è trattato di un solo episodio, avvenuto “per
gioco” (AI 108 pag. 10) non alla cattedra ma, verosimilmente, nel corridoio
(“stavo andando a ricreazione”).
L’accertamento di questa
Corte è, dunque, che a __________ AP 1 ha massaggiato la pancia soltanto una
volta e soltanto con l’intento di alleviare il dolore che il ragazzo lamentava.
fin dove AP 1 si è spinto con __________
b.16. __________ è stato sentito
il 17 giugno 2015.
Queste le sue dichiarazioni:
“ I: guarda!
Facciamo una cosa più semplice, lo c'ho qui un disegno con un ragazzo,
disegnato un po' così, non
l'ho disegnato io, neh; io ti chiedo di farmi un cerchio dove ti faceva i
massaggi il maestro. (porge il foglio e la matita a M). Quindi...
M: (prende la
matita e il foglio) qua e qua (scrive sul foglio).
I: okay. Mi
scrivi dentro qui "massaggi".
M: (disegna sul
foglio)
I: okay.
Perfetto. Te lo faccio già firmare qui, sotto il tuo nome... Quindi abbiam
detto che a inizio quinta...
M: ah, poi anche
qua. (riprende il medesimo foglio).
I: qui cosa?
(indica un punto sul foglio).
M: massaggi!
I: massaggi.
Quindi sulla pancia, mi hai disegnato.
M: poi ancora
qua. (medesimo foglio)
I: quindi
davanti, dietro e sulle spalle. Giusto?
M: sì!
I: c'erano altri
punti che ti vengono in mente guardando questa figura?
M: ah, qua dietro
(scrive ancora sul medesimo foglio) sul collo
M: poi basta.
I: basta! Okay.
Allora abbiam detto... adesso ti chiedo... qui abbiam detto, massaggi sulle
spalle, sulla schiena e sul collo dietro. Quand'è che faceva questi massaggi l'AP
1, il maestro?
M: o quando
correggeva i compiti, certe volte, o quando stavamo facendo i compiti che
eravam lì tranquilli a scrivere, però certe volte sbagliavamo perché vibrava.
I: vibrava?
M: il braccio!
Quando fa così (si tocca la spalla) vibra un po'.
I: sbagliavi
perché ti stava facendo il massaggio, è questo che vuoi dirmi?
M: sì, poi
l'avevo detto che... di non farmelo perché mi dava fastidio. Poi sbagliavo.
(…)
I: quando eri
sulle sue gambe cosa faceva?
M: faceva un po’
qua (porta le mani al dorso, all’altezza dei lombi) e qua (la pancia).
I: qui?
M: sì.
I: qui fino a
dove? Come lo faceva?
M. da qua a qua
(dalla pancia allo sterno).
I: lo faceva
sulla maglietta o sotto la maglietta?
M: sotto la
maglietta e certe volte sopra la maglietta.
I: quindi sulla
maglietta certe volte, e…
M: e però più
sotto.
I: più sotto la
maglietta! E come faceva per farlo sotto la maglietta?
M: o così
(solleva la maglietta e infila sotto la mano) o se no così (infila una mano
dentro il collo della maglietta), quando faceva qua sopra.
(…)
I: okay. Ascolta,
adesso ripetimi se è giusto: allora, l’AP 1 ha fatto a te dei massaggi sulle
spalle, sul collo e sulla schiena dietro, abbiam fatto vedere fino a dove,
sopra il sedere, neh…
M. (annuisce col
capo).
I: e poi davanti,
alle spalle e poi sulla pancia sotto e sopra la maglietta.
M: sì.
I: solo lì?
M: magari andava
un po’ più giù (introduce la mano all’altezza della cintola) (…)
I: nei pantaloni?
M: un po’.
I: un po’ fino a
dove?
M: qua (indica un
punto all’altezza dell’anca).
I: mh!
M: se no da
nessuna parte a parte lì.
l: c'è qualcosa
che fai fatica a parlare?
M: no.
I: quindi ha
fatto un po' la pancia, sotto e poi un po' qui (tocca il ventre sopra il pube).
M: sì.
I: dentro nei
pantaloni. Ma dentro nei pantaloni fino a dove è arrivato?
M: qua (indica il
ventre sopra il pube, lateralmente)
I: okay. Ma ti ha
toccato le parti intime?
M: a me no,
perché gli avevo detto che mi dava fastidio, quindi.., non l'ha fatto. Poi
magari a dei compagni. Però non lo so.
I: quindi a te ha
toccato sopra, è entrato nei pantaloni...
M: a me no!
Soltanto qua (la spalla) e un po' qua (la pancia)
I: a te non è
entrato nei pantaloni?
M: no.
(…)
I: quindi ti chiedo un'altra volta di ripetermi fino a dove ti ha fatto
i massaggi perché io ho capito un'altra cosa, adesso.
M: allora qua (si
tocca la spalla)
I: le spalle.
M: poi il collo
qua.
I: sì.
M: e fin qua (si
tocca la pancia).
I: (…) E quello
di entrare nei pantaloni l’ha fatto anche a te?
M: No!
(…)
I: non a te!
M: ai compagni!
I: ma come fai a
dirlo che...
M: perché...
quando ero lì in fila a correggere e così, si vedeva. (…)
I: quindi te
vedevi, quando eri in fila.., perché come funziona questa fila del correggere?
M: ma ci si mette
in fila, questa è la cattedra qua (indica un punto sul tavolo) e così (fa come
una striscia sul tavolo col dito).
I: sì... e poi a
uno a uno ci si fa correggere i compiti e lì... quando ti corregge il compito,
cosa fa l'AP 1?
M: fa i massaggi.
A me no. Qua così, un po' (pone la mano sulla pancia e fa scivolare le dita
sotto la cintola) e qui dietro” (AI 157, trascrizione audizione __________ pag.
3-5, 9-12)
b.17. Relativamente a __________,
AP 1 ha reso dichiarazioni analoghe a quelle relative a PC 2 All’inizio
dell’inchiesta, ha detto di avere praticato a __________ - con cui pure aveva “un
buon feeling” - dei “massaggini un po’ come a __________ (n.d.r.: __________)”
(PP AP 1 5.6.2015, pag. 4).
Poi, nell’ultimo verbale
davanti al PP, AP 1 è tornato un po’ sui suoi passi, trasformando i “massaggini”
di cui aveva parlato nel giugno precedente in un “solletico sulla pancia e
attorno all’ombelico” (PP AP 1 2.2.2016 pag. 7) aggiungendo di non avere
mai avuto intenzione di toccare - lui come PC 2 - nelle “parti intime”.
Infine, al dibattimento di
primo grado, ha detto che, così come per PC 2 (e __________, __________, __________
e __________, di cui diremo in seguito), anche con __________ “si trattava
di un approccio prettamente giocoso”, ed ha ribadito di non essere “mai
andato oltre l’ombelico”, che “si accontentava” e che non aveva “intenzione
di andare oltre” (allegato 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 3).
b.18. Le dichiarazioni di __________
non hanno il pregio della linearità laddove egli, dapprima, sembra affermare
che, durante i massaggi che gli praticava, la mano del maestro scendeva sotto
la cintura dei pantaloni e, poi, invece, rispondendo all’interrogante che sta
riassumendo le sue precedenti dichiarazioni, lo nega con una certa veemenza (“non
a me!”) affermando che la cosa era successa solo ai compagni e spiegando
che lui lo aveva visto quando era in fila per consegnare il compito. Si tratta,
tuttavia, di una modifica di versione che non mina la generale credibilità del
ragazzo: essa va, secondo la Corte, attribuita alla difficoltà di mantenere
viva l’attenzione durante un interrogatorio (peraltro, generatore di tensione)
in cui il discorso passava, a volte, dal personale al collettivo (poiché i
ragazzi riferiscono di cose accadute non solo a loro ma anche ad altri
compagni). In questo senso, la modifica rafforza la credibilità del ragazzo
nella misura in cui, con essa, egli - evidentemente inconsapevole di esserne
all’origine - ha voluto correggere quella che per lui era un’errata
comprensione dell’interrogante.
Anche qui, la
ritrattazione di AP 1 (da “massaggini” a “solletico”) non è
credibile.
L’accertamento è, dunque,
che, AP 1, secondo il modus operandi messo in atto con gli altri allievi, ha
palpeggiato/massaggiato __________, oltre che sulle spalle e sul torace, anche
sulla pancia, attorno all’ombelico e che lo ha fatto sia sopra che sotto la
maglietta.
Anche se la cosa non è
stata oggetto di specifiche domande, è chiaro che questi atteggiamenti si sono
più volte ripetuti nel periodo che va dal settembre 2014 al maggio 2015: ciò emerge, infatti, oltre che dal materiale istruttorio
nel suo complesso, da una corretta interpretazione dell’insieme delle
dichiarazioni di __________ (che ha, fra l’altro, detto che AP 1 lo toccava “sotto
la maglietta e certe volte sopra la maglietta”).
fin dove AP 1 si è
spinto con __________
b.19. Il ragazzo, sentito il 18
giugno 2015, ha detto che a lui il docente non ha mai praticato il solletico:
“ E: ah sì! A volte, quando facciamo i
compiti, quando abbiamo finito, lui... stiamo per portargli il foglio, lui ci
prende e ci fa il solletico, a volte. (…)
l: mh! Ma tu dove
sei quando lui ti fa il solletico?
E: e... ti
prende, come si dice... Lui è lì seduto così (si mette seduto gambe parallele
non accavallate), ti prende sulle gambe e ti fa il solletico.
(…)
E: a me da
nessuna parte perché non mi ha mai preso.
I: te non t'ha
mai preso!
E: no.” (AI 114, trascrizione
audizione __________ pag. 3-4)
Parlando dei massaggi, __________
ha, dapprima, detto che AP 1 gli aveva praticato dei massaggi, ma solo al banco
e solo in un paio di occasioni:
“ E: a me mi faceva solo i massaggi al
posto. Una volta o due.
I: e il
solletico?
E: il solletico
non me l'ha mai fatto.” (AI 114, trascrizione audizione __________, pag. 5)
Poi, ha ricordato che,
alla consegna dei libretti, in due occasioni (alla fine della terza e alla fine
della quarta), il docente gli aveva “fatto il solletico”, dopo averlo
fatto sedere in grembo:
“ Ascolta, dimmi un po', ti è capitato
che rimanessi solo col maestro?
E: ehmm... solo,
solo solo.., solo due volte. Alla fine dell'anno scolastico per darci le
pagelle. Ci ha preso... ci ha chiamato per... per ordine alfabetico e ehmm...
ci ha dato la pagella. Adesso che ci penso, ecco... no, no... sì, due volte mi
ha fatto il solletico. Tutt'e due alla fine dell'anno, se non sbaglio
I: due volte ti
ha fatto il solletico? E tutt'e due alla fine dell'anno?
E: sì. Una volta
alla fine della terza e l'altra volta alla fine della quarta se mi ricordo
bene. Forse può darsi che mi ricordo male; non lo so.
I: e dov'è che
t'ha fatto il solletico?
E: sulla pancia,
qua. (pone le mani sul ventre e descrive un movimento circolare).
I: sulla pancia.
Vuoi disegnarmi anche quello sul disegno, dove ti ha fatto il solletico?
E: sì. (scrive
sul foglio che gli aveva portato I)
I: lo faceva
sopra la maglietta, sotto la maglietta...?
E: a me l'ha
fatto sopra la maglietta.
I: sopra la
maglietta! Okay! Ascolta, facciamo un gioco: lo ti disegno le mutande (disegna
sul foglio di prima) e ti chiedo, questo cerchio, vedendo dove sono le mutande
lo sposteresti o Io lasceresti lì?
I: cos'è che stai
pensando?
E: se spostarlo o
lasciarlo lì. Ehmm... ricordarmi meglio dove mi ha fatto il solletico. lo lo
lascerei lì.
(…)
I: ma questo te
l'ha fatto... quando, alla fine della terza e alla fine della quarta?
E: quando è
finita.., quando ci stava dando la pagella. Mi ha dato la pagella e mi ha fatto
il solletico.
I: quando eravate
soli?
E: sì! (…)
I: ma quando t'ha
fatto il solletico, tu dov'eri?
E: ero nell'aula
delle attività creative.
I: nell'aula sì,
ma...
E: è l'aula
accanto a quella della musica.
l: ma lì t'ha per
caso preso in braccio e... da parte... dove era il maestro...
E: era seduto su
una sedia e mi ha preso sulle gambe.” (AI 114, trascrizione audizione F.E., pag.
7-8)
b.20. AP 1 ha detto di non avere avuto un
particolare feeling con __________ e, quindi, di avergli praticato dei “massaggini”
soltanto “raramente” (PP AP 1 5.6.2015, pag. 4). Poi (come per PC 2, __________,
__________ , __________ e __________), ha ridimensionato le sue ammissioni
affermando che si era trattato solo di “solletico sulla pancia e attorno
all’ombelico” senza che avesse mai avuto l’intenzione di toccarli “nelle
parti intime”.
b.21. Nemmeno qui, la ritrattazione
di AP 1 (da “massaggini” a “solletico”) è credibile. Al riguardo,
va aggiunto che, se è vero che anche __________ ha parlato di “solletico”, la
visione del gesto esemplificativo fatto dal ragazzo dimostra con evidenza che
l’utilizzo di tale termine è improprio.
L’accertamento di questa
Corte è, dunque, che AP 1, in due occasioni (alla fine della terza e alla fine
della quarta), ha toccato con movimenti circolari la pancia (sopra la
maglietta) di __________.
diritto
9.
a. Giusta l’art. 187
cifra 1 CP si rende autore colpevole di atti sessuali con fanciulli chiunque
compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale
persona ad un atto sessuale o la coinvolge in un atto sessuale.
Questa norma si prefigge
di preservare da turbamenti lo sviluppo sessuale dei fanciulli (STF 6B_215/2013
del 27 gennaio 2014 consid. 2.5.1 segg.) che sono protetti in ragione della
loro giovane età, di modo che non è rilevante che abbiano o meno acconsentito
all’atto. Trattandosi di un reato che si realizza già solo per la messa in
pericolo astratta, esso non esige che la vittima sia stata effettivamente posta
in tale stato o sia stata perturbata nel proprio sviluppo (Bernard Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2010, pag.
785.
n. 4 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 10a ed., Zurigo 2013, § 58, pag.
488; Guido Jenny, Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Bes. Teil.,
vol. 4, 1997, pag. 24, n. 6 ad art. 187 CP).
b. Per atto di natura
sessuale s’intende ogni attività corporea su di sé o su terzi volta
all’eccitazione o al godimento sessuale di almeno uno dei partecipanti (Bernard
Corboz, op. cit., p. 785 n. 6 ad art. 187 CP, Donatsch, op. cit., § 58, pag. 490).
Secondo la giurisprudenza,
occorre distinguere preliminarmente gli atti privi di sembianza sessuale - e,
pertanto, non riconducibili all’art. 187 CP - da quelli che, per un osservatore
neutro, sarebbero di chiara connotazione sessuale e che, quindi, adempiono
sempre i presupposti oggettivi del predetto reato, indipendentemente dal
movente dell’autore oppure dal significato che questi o la vittima
attribuiscono loro (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011;6B_7/2011 del 15
febbraio 2011 consid. 1.2;6B_777/2009 del 25 marzo 2010 consid. 4.3.;6S.355/2006
del 7 dicembre 2006 consid. 3.1 non pubblicato in DTF 133 IV 31).
Nei casi dubbi, cioè in
quei casi che esteriormente non appaiono né neutri né di chiara natura
sessuale, bisogna tener conto dell’insieme delle circostanze, segnatamente
dell’età della vittima o della differenza d’età tra le persone coinvolte, della
durata dell’atto e della sua intensità, come pure del luogo scelto dall’autore
(DTF 131 IV 64 consid. 11.2; 125 IV 58 consid. 3b; STF 6B_103/2011 del 6 giugno
2011.
consid. 1.1;6B_918/2010 del 14 marzo 2011 consid. 2.1;6S.117/2006 del 9
giugno 2006 consid. 2.1). Per la dottrina, in questi casi occorre esaminare,
come avveniva nel previgente diritto (DTF 105 IV 38, 104 IV 260, 103 IV 169),
fra l’altro se l’intenzione dell’autore è di soddisfare il proprio istinto
sessuale o quello altrui (Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art. 187 n. 5; Stratenwerth/Jenny,
Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7. ed., Berna 2010, § 7 n. 12).
Nei casi in cui l’atto
coinvolge un fanciullo, l’esame va fatto tenendo presente che, secondo costante
giurisprudenza, la nozione di atto di natura sessuale dev’essere interpretata
in modo ampio e che, nella pratica dei tribunali cantonali supportata dal TF e
dalla dottrina, si nota una tendenza all’ammissione dell’esistenza di un atto
sessuale ai danni di un fanciullo anche in caso di toccamenti soltanto furtivi
sopra i vestiti che provocherebbero, per l’adulto, l’applicazione dell’art. 198
cpv. 2 CP (DTF 137 IV 263 consid. 3.1 e JdT 2012 IV pag.
230, STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1; STF 6B_918/2010
del 14 marzo 2011 consid. 2.1; STF 6B_702/2009 dell’8 gennaio 2010
consid. 5.4; Bernard Corboz, op cit., ad art. 187 CP, n.
7; Jenny, op. cit., Band 4, ad art. 187 n. 12 e 21 e n. 10, ad art 198;
Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo
2013, ad art. 187 n. 6; Philipp
Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, ad art. 187 n.
11; Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, n. 17, ad art. 198).
A dipendenza dell’età
della vittima e/o della differenza d’età fra vittima e autore, dunque, il
presupposto oggettivo dell’atto di natura sessuale va ammesso già per atti
relativamente banali: vanno, per esempio, considerati atti sessuali ai sensi
dell’art. 187 CP, non soltanto dei toccamenti furtivi delle parti sessuali, ma
anche toccamenti meno intrusivi, quali, ad esempio, toccamenti nella zona del
petto o del ventre o delle gambe.
La natura sessuale di un
atto deve, in ogni caso, essere ammessa se l’atto in questione è tale da
perturbare il bambino (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1), ritenuto
che, come visto sopra, un tale perturbamento non è, comunque, condizione di
applicazione dell’art. 187 CP.
c. Dal profilo
soggettivo, il reato di cui all’art. 187 CP deve essere commesso con dolo,
quanto meno eventuale. L’intenzione deve portare sia sul carattere sessuale
dell’atto sia sul fatto che la vittima è minore di anni sedici (Corboz, op cit.,
n. 27 segg.; Maier op cit., ad art. 187 n. 21).
10.
a. toccamenti/massaggi
nella zona pubica e/o inguinale
In concreto, è
certo che i toccamenti/massaggi praticati da AP 1 nella zona pubica e/o
inguinale costituiscono degli atti sessuali ai sensi dell’art. 187 CP.
Ritenuto come, in STF 6B_918/2010 del 14 marzo 2011, il TF abbia avuto modo di
stabilire che inserire la mano nelle mutande di un bambino toccandone la parte
superiore del pube costituisce, dal profilo oggettivo, un chiaro atto di natura
sessuale, i presupposti oggettivi dell’art. 187 CP sono pacificamente dati, non
solo nel caso di PC 1, ma anche in quelli di __________ e __________ In
forza della giurisprudenza e della dottrina citate al consid. 9 b., irrilevante
è il fatto che, a differenza del caso trattato nella sentenza citata, AP 1
abbia palpeggiato questi due ragazzi sopra le mutande.
Altrettanto
irrilevante, in forza di quanto indicato al consid. 9 a., è la questione di
sapere se i ragazzi sono stati, o meno, concretamente turbati da tali toccamenti:
come visto, l’art. 187 CP è un reato di messa in pericolo astratta (cfr., per
esempio, STF 6P_2/2005 dell’11 febbraio 2005 consid 7.3.3.) e il TF ha
già avuto modo di chiarire che il gesto considerato è, in sé, atto a perturbare
un fanciullo (STF 6B_918/2010 del 14 marzo 2011).
A titolo
abbondanziale, si rileva che il giudizio non cambierebbe quand’anche - per
denegata ipotesi - nei casi di __________ e __________, la mano di AP 1 fosse
penetrata, come egli pretende, soltanto un pochino sotto la cintura: anche in
quest’ipotesi, infatti, si tratterebbe, comunque, di manipolazioni della parte
superiore del pube.
b. toccamenti nella zona
della pancia, attorno all’ombelico
Altrettanto certo è che i
toccamenti/massaggi praticati da AP 1, infilando le mani sotto la maglietta,
nella pancia/zona dell’ombelico costituiscono, oggettivamente, degli atti a
manifesta natura sessuale ai sensi dell’art. 187 CP (anche avuto riguardo al
fatto che egli praticava questi toccamenti dopo avere fatto sedere il ragazzo
sulle sue gambe, “schiena contro pancia”, come ha detto uno di loro).
Al riguardo, si richiama la STF 6P.132/2006 dell’1 febbraio 2007 in
cui il TF - trattando un caso in cui, durante una festa nuziale, un adulto,
dopo averla portata in un luogo appartato (“hors la vue des invités”),
aveva toccato una bambina di 10 anni “à même la peau sur le ventre et sous
les seins, sous prétexte de lui faire des chatouilles” - ha avuto modo di
stabilire quanto segue:
“ du point de vue d’un observateur
extérieur, un tel comportement a objectivement un caractère sexuel (sott. del red), quand
bien même il n’y aurait pas eu de contact entre l’enfant et le sexe du
recourant et ce dernier n’aurait touché ni les organes génitaux de la fillette,
ni directement ses seins, mais lui a palpé la peau sur le ventre et sous les
seins. Cette appréciation est encore renforcée par le deroulement des faits et
la différence d’âge de plus de 25 ans existant entre les protagonistes” (STF
cit. consid. 5.2.; cfr., pure, STF 6P_2/2005 dell’11 febbraio 2005 in cui è
stato ritenuto dato l’elemento oggettivo dell’art. 187 CP per avere l’autore
(nato nel 1969) accarezzato le gambe nude di una bambina di 9 anni dopo averne
scostata la gonna rilevando che “ces caresses vont au-delà d’un simple jeu, de
contacts fugaces ou de dérapages insignifiants et constituent manifestement des
actes à connotation sexuelle, même si le recourant n’a pas touché le sexe et le
bas ventre de la fillette”. La differenza d’età fra autore e vittima e le altre circostanze del
caso sono state considerate soltanto come elementi che andavano a sostenere la
qualifica già data)”.
In forza di quanto
riportato al consid. 9 b. penultimo capoverso (DTF 137 IV 263
consid. 3.1 e JdT 2012 IV pag. 230; STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011
consid. 1.1; STF 6B_918/2010 del 14 marzo 2011 consid. 2.1; STF
6B_702/2009 dell’8 gennaio 2010, consid. 5.4; Bernard Corboz, op
cit., ad art. 187 CP, n. 7; Jenny, op. cit., Band 4, ad art. 187 n. 12 e
21.
e n. 10, ad art. 198; Trechsel, op. cit., ad art. 187 n. 6; Maier, op cit., ad art. 187 n. 11), altrettanto
ne è per i toccamenti della pancia sopra la maglietta.
Fossero stati praticati ad
un adulto, quei gesti sarebbero sussumibili nell’art. 198 CP (Meng in Basler
Kommentar, Strafrecht II, 3a ediz., Basilea 2013, ad art. 198 CP, n. 18; Jenny,
op. cit., n. 10 ad art. 198 CP; STF 6B_702/2009 dell’8 gennaio 2010 consid. 5.5).
Trattandosi di fanciulli,
avuto riguardo alla differenza d’età fra autore e vittime, alla posizione
(ragazzo seduto in grembo dell’autore) nonché al fatto che in un’aula
scolastica gesti del genere sono assolutamente fuori contesto, essi
acquisiscono chiara natura di atti sessuali ai sensi dell’art. 187 CP.
La contraria tesi
difensiva secondo cui non vi è, in concreto, atto sessuale nella misura in cui
la maggior parte dei ragazzi non ha detto di essere stata turbata dai maneggi
del docente non è condivisibile. Da un lato, come visto, l’art. 187 CP non
impone, per la sua applicazione, una messa in pericolo concreta. D’altro lato,
è evidente che un ripetuto palpeggiamento (anche se sopra la maglietta) ad
opera di un adulto (peraltro, docente) nella zona della pancia è, in sé, atto a
perturbare un fanciullo nella misura in cui le manipolazioni interessavano una
zona erogena (almeno secondaria) ed erano ripetute ed insistenti (Trechsel/Bertossa,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art.
187, pag. 969/980; dott. Anna Carderi in http://italiasalute.leonardo.it/dblog/articolo.asp?articolo=4271).
Del resto, va aggiunto che
sostenere che non vi è stato turbamento poiché esso non è stato verbalizzato
(nel senso di manifestato verbalmente) dalle vittime è operazione azzardata in
quanto superficiale. Non solo perché i numerosi testi specialistici che si
occupano degli abusi sessuali sui fanciulli spiegano come la verbalizzazione di
un turbamento dovuto ad abusi di questo tipo sia estremamente difficile, così
come laboriosa sia la stessa percezione da parte della vittima in tenera età
della natura abusiva di simili gesti. Ma anche perché, in alcuni casi, i
ragazzi hanno, comunque, esternato sentimenti di disagio. Infatti - anche
volendo dimenticare le dichiarazioni di PC 1 che potrebbe avere ben percepito
la natura sessuale dei toccamenti di AP 1 (tanto che gli attribuisce natura di
“pedofilo”) a causa dei toccamenti più spinti/espliciti - vi è, per esempio, __________
che, al riguardo, ha reso dichiarazioni dal significato molto chiaro:
“ I: okay. Tu mi hai detto che ti dava
fastidio.
M: sì.
I: mh! Come mai
ti dava fastidio?
M: perché non era
un genitore o così. Poi perché siamo a scuola. E basta!” (trascrizione
audizione __________, AI 157 pag. 5)
(cfr., anche, __________
secondo cui la cosa “non mi sembrava normale, cioè abbastanza strano”).
c. Dati sono, poi, con
evidenza anche i presupposti soggettivi del reato.
AP 1 conosceva
perfettamente l’età delle sue vittime. E altrettanto chiaramente era cosciente
della natura sessuale dei suoi toccamenti nella misura in cui egli agiva nel
ben consapevole intento di procurarsi del piacere di natura sessuale.
11.
Ne deriva che AP 1 è
dichiarato autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli - oltre che
per avere ripetutamente toccato PC 1 nella zona pubica, inguinale e, almeno una
volta, sul pene (condanna passata incontestata in giudicato) - per avere, in
più occasioni,
a. ripetutamente
toccato e/o palpeggiato:
- __________ (nato il
28.07
) e __________ (nato il 01.09.2004), nella zona pubica e inguinale;
b. ripetutamente toccato
e/o palpeggiato, con movimenti circolari della mano, nella zona attorno
all’ombelico e alla cintola, sia sopra i vestiti che sulla pelle nuda:
PC 2 (nato il 12.03.2004) e __________
(nato il 09.08.2004).
Per PC 1 (nato il 27.05.2004), __________ (nato il
28.07
), __________ (nato il 01.09.2004) - che, pure, hanno subito i
toccamenti nella zona dell’ombelico, AP 1 non può essere condannato pena la
violazione del principio accusatorio, nella misura in cui, nell’AA, tali
comportamenti non gli sono stati imputati (cfr. punto 1. AA, pag. 2).
Sempre in applicazione del principio accusatorio, AP 1 va assolto
anche in relazione a __________ (due occasioni) poiché i massaggi/toccamenti
sono avvenuti (alla fine della terza e della quarta elementare) nell’aula di
attività creative e al momento della consegna dei libretti e non, come indicato
nell’atto di accusa, alla cattedra posta nell’aula di AP 1, in occasione delle
correzioni dei compiti o dei lavori in classe.
AP 1 è, inoltre, assolto
da tale imputazione in relazione a:
-
__________ (nato il 22.01.2004) cui si è limitato a praticare,
brevemente, del solletico su braccia, spalle e pancia
-
__________ (nato il 02.05.2004) cui ha praticato solo massaggi alla
schiena (sopra la maglietta e solo quando il ragazzo era al suo banco)
-
__________ (nato il 08.06.2004) cui ha praticato dei massaggi solo
quando il ragazzo lamentava dolori alla pancia.
Viste le assoluzioni (in particolare, quella in relazione a __________),
il periodo di commissione dei reati va limitato, così come al giudizio di primo
grado, al periodo settembre 2014 - fine maggio 2015.
punto 2.1. dell’AA:
coazione sessuale a danno di __________, __________, PC 2, e __________
12.
Ai sensi dell’art. 189 cpv. 1 CP si rende autore
colpevole di coazione sessuale, ed è punito con una pena detentiva sino a dieci
anni o con una pena pecuniaria, chiunque costringe una persona a subire un atto
analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando
minaccia o violenza, esercitando su di lei pressioni psicologiche o rendendola
inetta a resistere.
Presupposto
del reato di coazione sessuale - che protegge
il diritto alla libera determinazione in ambito sessuale (DTF 131 IV 169; DTF
124.
IV 157; 122 IV 100; 119 IV 310) - è un atto coercitivo con cui l’autore
induce la vittima a subire o a commettere (DTF 127 IV 203) un atto di natura
sessuale: il comportamento represso
consiste nell'uso della costrizione per indurre una persona, che non vuole, a
compiere o a subire un atto sessuale (DTF 119 IV 311). Deve, inoltre,
sussistere un rapporto di causalità tra l'uso di costrizione e l'atto sessuale:
la vittima subisce o compie un atto sessuale a causa della costrizione imposta.
La vittima deve essere messa in una situazione in
cui l'atto sessuale può essere compiuto andando oltre il suo rifiuto, ritenuto
che è necessario che la sottomissione della vittima sia comprensibile, in
ragione delle circostanze del caso concreto (DTF 122 IV 101).
Tra i mezzi coercitivi il legislatore ha
annoverato, in un elenco non esaustivo, la minaccia, la violenza, l'esercizio
di pressioni psicologiche e il rendere la vittima inetta a resistere in altro
modo.
Per violenza
va inteso il ricorso a una forza fisica più intensa di quella necessaria per il
compimento di un atto nelle circostanze ordinarie della vita (DTF 87 IV 69),
ritenuto tuttavia che non è necessario il ricorso a forme qualificate di
violenza ed è, in particolare, sufficiente che l'autore trattenga la vittima
grazie alla propria superiorità fisica (DTF 122 IV 100; Donatsch,
Strafrecht III, 10a ediz., Zurigo 2013, § 59, pag. 508 seg.).
Per minaccia
bisogna intendere che l'autore, a parole o con il suo comportamento, induce la
vittima a temere un serio pregiudizio per farla cedere (DTF 122 IV 100; Donatsch, op. cit., pag. 507 seg.).
Con
l’introduzione della nozione di “esercizio di pressioni psicologiche” quale
atto di natura coercitiva, il legislatore ha voluto estendere il reato di
coazione sessuale anche a quei casi in cui la vittima si trova in una
situazione di impotenza creata dall’autore anche senza l’uso della forza fisica
o della violenza (DTF 124 IV 154).
In
particolare, l’inferiorità cognitiva e la dipendenza emotiva e sociale possono -
soprattutto nei bambini o negli adolescenti - generare una pressione psichica
straordinaria e, quindi, una sottomissione paragonabile a quella ottenuta con
la coazione fisica e, come questa, tale da renderli incapaci di opporsi ad atti
sessuali non desiderati. La giurisprudenza del Tribunale federale definisce
violenza strutturale la forma di coazione di natura psichica esercitata
dall’autore con la strumentalizzazione dei legami sociali (DTF 131 IV 107; 128
IV 97, 124 IV; STF 6B.646/2008 del 23 aprile 2009, consid. 3.1.;6P.200/2006 del
20.
febbraio 2007, consid. 7.1;6P.161/2006 dell’8 febbraio 2007 consid. 6.1;
6P.94/2006 del 10 agosto 2006, consid. 9.1.;6P.111/2005 del 12 novembre 2005,
consid. 10.1;6P.63/2005 del 24 giugno 2005, consid. 7.1).
Non ogni
atto sessuale commesso con un bambino/adolescente nell’ambito di un rapporto di
dipendenza sociale o emotiva assurge a coazione sessuale o a violenza carnale.
Lo diventa,
ed è, quindi, applicabile l’art. 189 CP (o l’art. 190 CP se vi è penetrazione
vaginale) se l’autore ha contribuito fattivamente - adottando dei comportamenti
che eccedano il semplice approfittare di una situazione già presente e che per
loro natura rappresentano una strumentalizzazione attiva dei legali sociali - a
porre soggettivamente la vittima in una condizione che la rende incapace di
opporsi alla richiesta di atti sessuali non desiderati (DTF 131 IV 107; STF
6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, consid. 7.1).
La coazione
di natura psichica deve essere il risultato di una situazione creata
dall’autore. Non va, pertanto, confuso l’esercizio di una “violenza
strutturale” con il semplice approfittare di relazioni private o sociali
preesistenti (STF 6P.63/2005 del 24 giugno 2005 consid. 7.1).
L’autore
deve creare concretamente e fattivamente una situazione di costrizione,
strumentalizzando in modo attivo (“tatsituative Zwangssituation”) ai propri
fini i legami sociali (STF non pubblicata 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007 consid.
7.1
).
La nozione
di violenza strutturale è stata, in questo senso, precisata dal Tribunale
federale in DTF 131 IV 107 in risposta, anche, alle critiche della dottrina che
riteneva contraria alla ratio legis l’automatica applicazione dell’art. 189 CP
a qualsiasi atto sessuale compiuto da una persona legata alla vittima (in
genere, bambino o adolescente) da rapporti affettivi o sociali, (Jenny, Die
strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2000, in: ZBJV
139/2003 S. 375 f., Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre
2002, in: ZBJV 140/2004 S. 726 ff.; anche Maier, ad art. 189 StGB n. 10, 20; anche Stratenwerth/Jenny,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 6. edizione, pag. 167)
L’Alta Corte
ha, così, precisato che, per la realizzazione del reato di coazione sessuale
tramite una pressione psichica, l’autore deve creare - utilizzando le relazioni
sociali come mezzo di pressione (e non limitandosi ad approfittarne) - una
situazione di coercizione per ottenere i favori sessuali da parte della
vittima. Pertanto, le considerazioni secondo cui la subordinazione cognitiva e la
dipendenza emotiva e sociale possono produrre una pressione psichica,
sviluppate nelle sue precedenti sentenze, devono essere interpretate nel senso
che può essere ammessa la coazione soltanto quando l’autore trasforma un
particolare tipo di relazione sociale comportante una forma di dipendenza in un
mezzo di costrizione per raggiungere i suoi scopi (DTF 131 IV 107; STF
6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, consid. 7.1)
Il mezzo
coercitivo, e per quanto qui di interesse, il tipo di strumentalizzazione del
rapporto di dipendenza messo in atto dall’autore deve, come detto, essere atto -
in considerazione delle particolari circostanze concrete - a creare nella
vittima uno stato di coercizione psicologica di un’intensità tale da assurgere a mezzo coercitivo idoneo a limitare la
libertà sessuale della vittima. In altre parole, la sottomissione della
vittima deve essere comprensibile. Non ogni tipo di pressione e
non ogni comportamento che conduca ad un atto sessuale non desiderato deve
essere qualificato di coazione sessuale (DTF 131 IV 170 consid. 3.1. e
riferimenti): l’effetto prodotto sulla vittima deve essere grave (DTF 128 IV
97; 131 IV 107) e raggiungere l’intensità di un atto di violenza o di minaccia
(DTF 128 IV 97 consid. 3a).
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale
federale, la resistenza all’atto coercitivo creato dall’autore che si può
pretendere dai bambini è evidentemente - a seconda delle circostanze - meno
grande rispetto a quella che è richiesta ad un adulto (DTF 128 IV 97; 124 IV
154; 122 IV 97). In questo senso, la
pressione psicologica esercitata su un bambino sotto forma di ingiunzione a
tacere degli atti sessuali subiti può, di regola (SJZ 92/1996, p. 115), essere
sufficiente anche se a questa ingiunzione non fanno seguito delle minacce di
conseguenze negative o promesse di vantaggi: è, in effetti, noto che il
semplice ordine di mantenere il segreto costituisce un fattore traumatizzante
classico degli abusi sessuali commessi a danno dei bambini (DTF 124 IV 154).
Soggettivamente,
affinché il reato di coazione sessuale sia realizzato, è necessario il dolo,
anche soltanto nella forma del dolo eventuale. L’autore deve, quindi, sapere
che la vittima non è consenziente o per lo meno accettarne l’eventualità e deve
volere, o per lo meno accettare, che il suo consenso dipenda dal mezzo
coercitivo utilizzato.
13.
Secondo l’ipotesi
accusatoria, i fatti descritti al punti 1. dell’AA realizzano gli estremi della
coazione sessuale. AP 1 avrebbe costretto i suoi allievi a subire i toccamenti
descritti:
“ approfittando della stima e della
fiducia dei suoi superiori e dei genitori dei bambini, facendo inoltre leva
sull’attaccamento e l’affetto dei suoi allievi,
sfruttando il
timore e la soggezione che incuteva loro, in ragione soprattutto della sua
personalità severa e dell’atteggiamento manesco che lo contraddistingueva, sfruttando
quindi la situazione in cui gli allievi si erano venuti a trovare, dopo averli
presi in braccio e fatti sedere sulle sue gambe o sulle sue ginocchia,
solleticati e massaggiati, come meglio descritto in precedenza”.
14.
La Corte di primo
grado ha confermato l’imputazione sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
“ Per quanto concerne, invece, le
fattispecie relative a PC 1, __________ e __________, richiamato il diritto
riportato al considerando 12 di cui sopra, per la Corte può rimanere irrisolta
la questione a sapere se l’approfittare “della stima e della fiducia dei suoi
superiori e dei genitori dei bambini, facendo inoltre leva sull’attaccamento e
l’affetto dei suoi allievi”, lo sfruttare “il timore e la soggezione che
incuteva loro, in ragione soprattutto della sua personalità severa e
dell’atteggiamento manesco che lo contraddistingueva” e/o lo sfruttare quindi
“la situazione in cui gli allievi si erano venuti a trovare” siano circostanze
già sufficienti per adempiere i presupposti dell’art. 189 CP, ciò che la difesa
ha contestato, in quanto, in concreto, per la Corte, si è già comunque in
presenza di un chiaro ed inequivocabile comportamento di “tatsituative
Zwangssituation” (Maier, op. cit., art. 189 no. 11 segg., DTF 131 IV 107
e 128 106, sentenze non pubblicate del TF 6P.200/2006 del 20.2.2007 e
6P.63/2005 del 24.6.2005), così come descritto nell’AA, per aver abbracciato e
“fatti sedere sulle sue gambe o sulle sue ginocchia” questi tre allievi prima
di commettere gli atti sessuali di cui è stato riconosciuto autore colpevole in
forza al considerando 20. A fronte di ciò AP 1 è stato condannato per il reato di
coazione sessuale (art. 189 cpv. 1 CP) nei confronti di PC 1, __________ e __________
per il periodo settembre 2014/fine maggio 2015 con conseguente suo
proscioglimento da questo reato per il periodo settembre 2013/agosto 2014.”
(sentenza impugnata, consid. 21, pag. 43).
Dunque, i primi giudici -
pur richiamando, a torto, la teoria della “tatsituative Zwangssituation”
elaborata dal TF in relazione alle pressioni psicologiche (DTF 131 IV 107) -
hanno ritenuto che l’elemento coercitivo applicato da AP 1 è di natura fisica:
il docente avrebbe impedito agli allievi di sottrarsi ai suoi toccamenti
facendoli sedere sulle sue ginocchia e abbracciandoli.
Questa conclusione non é
condivisibile per più ragioni.
Dapprima, perché non vi
sono elementi probatori a sostegno di tale tesi. Da un lato, dalle
dichiarazioni dei ragazzi emerge che, in genere, egli non li attirava a sé per
farli sedere in grembo ma chiedeva loro se volevano farlo o, tutt’al più, li
incitava a farlo dicendo frasi del tipo “vieni qui” mentre batteva le
mani sulle ginocchia.
Soltanto PC 2 ha detto
che, per farlo sedere, il docente lo “prendeva” all’altezza del torace,
allungando un braccio. Ma questo ancora non basta, poiché il ragazzo (che,
peraltro, ha detto che AP 1 “era bravo”) non descrive né una presa
intrisa di forza né una situazione costrittiva (tanto è vero che dice che,
quando era seduto sulle gambe del maestro, lui si sentiva “tranquillo” e,
se arrivava “alla fine che non aveva fatto neanche un errore” era “contento”,
AI 71 pag. 7).
D’altro lato, nessun
ragazzo - nemmeno PC 2 - sostiene che AP 1 impedisse loro di alzarsi
abbracciandoli (o tenendoli stretti).
Ma, soprattutto, la tesi
dei primi giudici viola il principio accusatorio: l’AA, infatti, non ipotizza
nessuna costrizione fisica ma, unicamente, pressioni di natura psicologica.
15.
Come visto, la
pubblica accusa pretende che AP 1 ha costretto i suoi allievi a sottostare alla
sua volontà subendo i toccamenti di cui s’è detto e, per farlo, ha, da un lato,
“approfittato della stima e della fiducia di superiori e genitori”, e
fatto “leva sull’affetto e sull’attaccamento dei suoi allievi” e,
d’altro lato, ha sfruttato “il timore e la soggezione che egli suscitava in
loro a causa della sua personalità severa e dell’atteggiamento manesco che lo
contraddistingueva”.
Detto che la tesi
accusatoria è, in sè, contraddittoria (o vi è affetto e attaccamento o vi è
timore e soggezione, in specie se causati da un atteggiamento manesco), l’art.
189.
CP non può dirsi, in concreto, realizzato per più ragioni.
a. Anche volendo
glissare sul fatto che la questione del mancato consenso dei ragazzi non è
stata indagata e anche volendo ammettere che il rapporto fra il docente e i
suoi allievi avesse le caratteristiche indicate dal procuratore pubblico
(affetto e attaccamento/soggezione e timore), la tesi accusatoria non potrebbe
ritenersi data già solo perché il rapporto affettivo/sociale fra autore e
vittime non raggiungeva, sia nell’uno che nell’altro caso (affetto e/o timore),
l’intensità richiesta dal TF affinché si possa parlare di violenza strutturale,
cioè di quella forma di coazione psichica che si realizza con la
strumentalizzazione dei rapporti sociali.
Il TF ha, infatti, avuto
modo di spiegare che:
“ En introduisant la notion de
“pressions psychiques”, le législateur a cependant aussi voulu viser les cas où
la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que
l’auteur ait recouru à la force physique où à la violence. Ainsi, l’infériorité
cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier
chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire
et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant
incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles (…) pour que l’infraction
soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu’on ne saurait
attendre de l’enfant victime qu’il oppose une résistance; sa soumission doit,
en d’autres termes, être compréhensible” (STF 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007,
consid 7.1.; sott. del red.).
In
concreto, non si può sostenere che gli allievi di AP 1 si trovassero, a causa
di uno dei due elementi indicati (o dei due insieme), in una situazione in cui
era negata loro qualsiasi via d’uscita per i motivi che seguono.
a.1. “il timore e la
soggezione che egli suscitava in loro a causa della sua personalità severa e
dell’atteggiamento manesco che lo contraddistingueva”
Come già osservato dai
primi giudici, “tra i bambini della __ di _____ è solo PC 1 a parlare di
violenze fisiche subite dal maestro” (sentenza impugnata, consid. 23, pag.
44). Gli altri ragazzi menzionati nell’AA - in particolare, PC 2, __________, __________,
__________, __________, __________, __________. e __________ - non “parlano
di particolari atteggiamenti maneschi da parte di AP 1”.
In effetti - facendo
astrazione dalle dichiarazioni di PC 1 di cui si dirà in seguito - i ragazzi
parlano di un maestro “bravo”, persino “prezioso” e che, pure, “faceva
un po’ il burlone”.
È vero che hanno anche
parlato di AP 1 come di un maestro “severo”. Ma hanno pure aggiunto che
era “severo al punto giusto”, che “gridava quando c’era casino”,
che batteva una bacchetta di bambù sulla scrivania ma solo per richiamarli
all’ordine. Ed è, pure, altrettanto vero che hanno dichiarato, anche, che il
docente “non picchiava”.
Nessuno di loro ha, poi,
detto - ma nemmeno lasciato intendere - di avere provato o di provare paura o
timore nei confronti del docente.
Infine, va detto che
nessuno dei ragazzi menzionati al punto 1. dell’AA ha preteso - neppure
velatamente o implicitamente - di non essersi sottratto ai massaggi del docente
per paura di una sua reazione violenta.
In queste condizioni,
quand’anche si dovesse ammettere che __________, __________, PC 2 e __________
provassero, comunque, una certa soggezione nei confronti del docente e un
certo generico timore per avere, magari (si tratta di un’ipotesi neppure
indagata), sentito di sue intemperanze precedenti, non può certamente essere
sostenuto che questo sentimento raggiungesse l’intensità necessaria a creare
nei ragazzi una pressione tale da far credere loro di non potere, in alcun
modo, sottrarsi alle sue richieste. Di essere, cioè, in una situazione che non
dava loro alcuna via d’uscita.
a.2. approfittando della
stima e della fiducia dei suoi superiori e dei genitori dei bambini, facendo
inoltre leva sull’attaccamento e l’affetto dei suoi allievi
Dal materiale probatorio
in atti, non risulta che AP 1 godesse di una particolare stima né da parte dei
genitori degli allievi né da parte dei superiori.
Anzi. Gli atti - in
particolare, quanto indicato dai primi giudici al consid. 23 della sentenza
impugnata - dimostrano il contrario.
Neppure risulta che gli
allievi avessero per lui un attaccamento o un affetto superiore a quello che,
di norma, gli allievi nutrono per i loro docenti.
Ne consegue che, già solo
per l’assenza di un rapporto affettivo/sociale di intensità sufficiente ad
assurgere a violenza strutturale, l’ipotesi di una coazione ai sensi dell’art.
189.
CP deve essere scartata (cfr. DTF 128 IV 97 in cui è stata riconosciuta una
“tatsituative Zwangssituation” nel
caso di un docente di sport che era amato e idolatrato dalle sue giovani
allieve e che era diventato un punto di riferimento nella vita non solo delle
ragazze ma anche delle loro famiglie e, più in generale, nella vita del
villaggio).
a.3. Ma non solo.
L’ipotesi di una coazione
dovrebbe, comunque, essere scartata poiché, in concreto, non vi sono elementi
probatori a sostegno della tesi secondo cui AP 1 avrebbe “fatto leva”
sull’affetto/timore dei suoi allievi per costringerli a sottostare ai suoi
massaggi/toccamenti.
Va, infatti, ricordato
che, secondo costante giurisprudenza, perché possa essere ritenuta data una
coazione psicologica, non basta l’accertamento secondo cui autore e vittima
sono legati da un preesistente rapporto affettivo/sociale particolare. E questo
nemmeno se, per ipotesi, questo rapporto ponesse - come è spesso il caso fra
adulti e fanciulli - la vittima in una situazione di dipendenza. Ancora è
necessario che l’autore abbia fatto uso di questo rapporto di dipendenza per
coartare la volontà del fanciullo, per esempio, facendo nascere in lui il
timore che un rifiuto comporterebbe la perdita del rapporto affettivo in
questione e di tutto quanto di positivo che quel rapporto comporta per il
fanciullo oppure comporterebbe sofferenze per l’adulto cui il fanciullo è
legato (DTF 122 IV 97; 124 IV 154; 128 IV 97; STF 6P.63/2005 del 24 giugno 2005
consid 7.3.;6B.646/2008 del 23 aprile 2009).
Non per nulla l’art. 189
CP (così come il 190 CP) parla di “esercizio” di pressioni psicologiche
(cfr., per esempio, STF 6P.111/2005 del 12 novembre 2005 in cui la semplice manifestazione ad opera di uno zio
del suo desiderio di avere dei rapporti sessuali con la nipote (giovane adulta)
non è stata ritenuta strumentalizzazione di un rapporto di dipendenza malgrado
la forte personalità dell’autore, la differenza di età, il legame di parentela
nonché le difficoltà familiari vissute dalla ragazza; cfr., per il caso
contrario, DTF 128 IV 97 in cui il docente di sport di cui s’è detto,
per ottenere le prestazioni sessuali volute, aveva strumentalizzato il rapporto
di dipendenza affettiva/sociale delle sue vittime convincendole che non vi era
nulla di sbagliato in quello che chiedeva loro e mettendo le ragazze in
concorrenza tra di loro).
In STF 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, il TF così ha esplicitato questo
concetto:
“ Dans
l’ATF 131 IV 107, le TF a précisé la notion de “ violence
structurelle instrumentalisée” dans le sense où l’auteur doit utiliser les relations
sociales comme moyen de pression pour obtenir les faveurs sexuelles de la part
de la victime. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive
et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression
psychique doit être vue sous l’angle du délinquant sexuel, qui transforme
cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne
suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale,
préexistante, mais il doit encore créer concrètement une situation de
contrainte (tatsituative Zwangssituation)” (STF cit., consid. 7.1., sott.
del red.).
In concreto, questa Corte
ritiene che è ben verosimile che sia stato il legame sociale (affetto/autorità
che derivava a AP 1 dal suo ruolo di docente) a far si che i ragazzi
accettassero di farsi praticare i noti toccamenti.
Tuttavia, come visto,
perché possa essere ritenuta una coazione, è necessario che AP 1 abbia usato di
questo rapporto affettivo/sociale come di un mezzo di pressione. Che ne abbia -
per esempio, nei modi indicati sopra - fatto uso.
Questo accertamento, in
concreto, manca.
Nessun ragazzo ha
sostenuto - neppure implicitamente - che il docente abbia, in qualche modo,
fatto valere, per convincerli a sederglisi in grembo e, poi, a restarci mentre
li toccava/massaggiava, né il legame affettivo che, per ipotesi, li legava a
lui né, del resto, l’autorità derivantegli dal suo ruolo di docente (né, peraltro,
nessuno ha mai preteso che AP 1 abbia, in qualche modo, fatto valere/ventilato
l’eventualità di una sua reazione violenta in caso di un rifiuto).
DaIle dichiarazioni
concordi dei ragazzi risulta unicamente che, per farli sedere, lui semplicemente
chiedeva loro se volevano farlo. Inoltre, risulta che li lasciava andare quando
loro dicevano che gli dava fastidio e che, mentre li massaggiava, non diceva
loro nulla. Risulta, infine, che non c’erano reazioni - né con parole né con
cambiamenti di trattamento - quando loro rifiutavano di sedersi sulle sue
ginocchia oppure quando uno di loro si allontanava.
In queste condizioni,
l’ipotesi di una coazione ai sensi dell’art. 189 CP per __________, __________,
PC 2 e __________ (oltre che per __________, __________, __________
e __________) deve essere esclusa.
16.
punto 2.1. dell’AA:
coazione sessuale a danno di PC 1
a. Il caso di PC 1
impone un esame a sé nella misura in cui egli ha dichiarato che andava dal
docente perché aveva paura di essere sgridato o bocciato:
“ I: mh? Tu come mai ti trovavi sulle
gambe del maestro?
C: perché lui mi
diceva di venir qua (pone il palmo delle mani sopra le ginocchia) e io avevo
paura che se non andavo lui mi sgridava o succedevano altre cose, magari… che
poi magari mi boccia, perché non faccio le stesse cose che mi dice lui, e io
avevo paura. Per questo e per quello andavo là perché avevo paura di lui, ecco.
Che mi poteva fare cose” (trascrizione audizione 3.6.2015, pag. 7)
Tuttavia, nell’ottica di
una coazione ex art. 189 CP, l’accertamento è monco: non è stata, infatti,
indagata l’ipotesi secondo cui è stato AP 1 a fare in modo di far nascere
questo sentimento nel ragazzo con lo scopo di costringerlo a subire i suoi
palpeggiamenti.
Ma non solo. Sono le stesse
dichiarazioni successive del ragazzo ad offrire elementi indizianti in senso
contrario:
“ C: ehmm, lui, alle 11 e mezza,
quando finisce la scuola, ehmm… quando, diciamo tutti i giorni, prima di
uscire, tutti escono e lui mi chiama e mi dice di sedermi sulle sue gambe e una
volta io… lui ha detto di andare lì, io sono scappato “vieni, vieni!” ma io
sono scappato e invece tutte le altre volte che mi ha chiamato… che lui
continua ad insistere, diciamo, continua “vieni”, “vieni qui”, “vieni qua” e
così, e io ho paura che succede qualcosa e allora vado. (…) e io solo una volta
sono scappato perché dovevo nascondere una cosa che era… che mi ha regalato una
cosa la mia ragazza, ecco, e l’ho nascosta qui dietro (porta la mano al dorso),
sotto la maglietta. Lui mi ha detto “vieni qui, vieni qui” e allora io sono
scappato perché non volevo far vedere e io sono scappato. E dopo, quando sono
tornato alle 13.30 non mi ha detto niente.” (trascrizione audizione PC 1
3.6
, pag. 12 e 13)
È proprio l’affermazione secondo
cui c’è stato almeno un episodio in cui il ragazzo non ha dato seguito
all’invito del docente senza subire, poi, alcuna ripercussione (“non mi ha
detto niente”) ad indiziare - insieme alle dichiarazioni degli altri
ragazzi - che, in realtà, AP 1 non abbia fatto uso del rapporto
affettivo/sociale che legava il ragazzo a lui ma ne abbia, più semplicemente,
approfittato.
A ciò si aggiunge il fatto
che, nemmeno in relazione a PC 1, gli atti depongono per l’esistenza di un
rapporto di dipendenza avente le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza
per l’applicazione dell’art. 189 CP (cfr., per es., DTF 128 IV 97).
b. Per contro, secondo
questa Corte, vi è coazione ai sensi dell’art. 189 CP per l’episodio del
toccamento del pene. L’atto coercitivo è, in quel caso, la sorpresa (cfr. DTF
128.
IV 106 consid 3a/aa pag. 111; per un caso cantonale, CCRP 26.11.2007 in inc.
17.2007
)
In effetti, il ragazzo -
cui, sin lì, erano stati praticati solo i noti toccamenti/massaggi nelle zone
della pancia e del pube - non poteva attendersi che il docente giungesse a
gesti aventi natura sessuale più marcata (e, quindi, per lui, come dimostra la
sua reazione, facilmente riconoscibili come tali) e, pertanto, era, per questo,
nell’impossibilità di opporvisi.
Tuttavia, la sorpresa non
è, in nessun modo, indicata nell’AA: una condanna a tale titolo violerebbe,
perciò, il principio accusatorio.
Ritenuto, poi, che, a
questo stadio del procedimento, un rinvio degli atti al PP appare
sproporzionato, la questione cade nel vuoto.
Ne segue che AP 1 è assolto dall’imputazione di coazione sessuale
di cui al punto 2.1. dell’AA.
art. 193 (non imputato
nell’AA) applicabile?
17.
Come visto, questa
Corte ritiene che sia certo - poiché ciò emerge bene dalle loro audizioni - che
i ragazzi si sono sottoposti a quei toccamenti/massaggi soltanto perché AP 1
era il loro docente: è solo perché AP 1 era il loro docente che essi gli hanno
permesso di massaggiarli/toccarli nel modo descritto.
Tuttavia, l’ipotesi della
realizzazione, in concorso ideale con l’art. 187 CP, dell’art. 193 CP è
esclusa. Infatti, se il TF non si è ancora espresso al riguardo, la dottrina
maggioritaria - e, per essa, con argomenti particolarmente convincenti, il Basler
Kommentar, 3. Auflage, 2013 ad art. 193 CP, n. 25, pag. 1390 e 1391 -
escludono, per casi di questo tipo, la possibilità di un concorso.
punto 2.2. AA: coazione
sessuale nei confronti di PC 5
18.
I dettagli dei
rapporti e della frequentazione fra AP 1 e l’ex-allievo e di quanto successo
nella trasferta _______-Verona e, poi, nella città italiana (dove i due hanno
assistito ad un concerto) emergono esaustivamente da quanto annotato nei
consid. 9, 10 e 11 della sentenza impugnata (pag. 17-22) e, in particolare, dai
verbali dei due protagonisti in essi riprodotti dai primi giudici.
In applicazione dell’art. 82
cpv. 4 CPP, dunque, tali considerandi sono integralmente richiamati.
Qui è sufficiente ricordare
che, dopo avere, durante il viaggio di andata, accarezzato/massaggiato a più
riprese la pancia dell’ex-allievo (senza che questi si opponesse a quel tipo di
contatto), raggiunta la vettura a fine concerto, AP 1 ha di nuovo - e più
pesantemente del mattino - allungato le mani:
“ lui inizia a massaggiarmi la pancia,
ma sotto la maglietta, sulla pelle nuda, e poi abbassa la mano e la mette nei
miei calzoni. Non mi ha toccato gli organi genitali. E' arrivato al pube.
Quando mi stava toccando il pube e aveva intenzione di arrivare al mio organo
genitale, con quella vocina da posseduto mi ha chiesto "posso? A me piace
toccare". Io ho subito tolto la sua mano e gli ho detto di lasciarmi
stare. Non sapevo cosa fare. Eravamo a Verona, una città che non conosco, in un
luogo discosto, buio. Sembrava un demonio, con quella vocina. Quando l'ho
allontanato lui ha smesso, si è messo alla guida della macchina, per rientrare
a casa. Durante il viaggio io avevo paura. Eravamo lontani da casa, e quindi
continuavo a parlare, per distogliere la sua attenzione, e anche per non
pensare a quello che era successo, e lui mi massaggiava la pancia e lo lasciavo
fare, perché non sapevo come reagire. Mi dicevo che magari, se toccava solo la
pancia era contento così, piuttosto che saltarmi addosso. Magari, se dicevo
qualcosa, mi sarebbe corso dietro o mi avrebbe fatto del male. Quando siamo
arrivati a casa, lui mi ha accompagnato. Mentre stavo scendendo dalla macchina,
lui mi fa "mi dispiace". lo ho chiuso la portiera e sono rientrato a
casa, senza dirgli nulla (…)” (PS PC 5 11.6.2015, pag. 2-3).
19.
Secondo la tesi accusatoria,
in quel frangente AP 1 si è reso colpevole di tentata coazione sessuale.
L’elemento coercitivo consisterebbe
“ nell’avere approfittato
dell’amicizia e della fiducia della vittima, che in più occasioni lo aveva
accompagnato in gite culturali o scolastiche e sfruttato il fatto che si
trovassero da soli, di notte, in un luogo appartato, buio e lontano da casa,
nonché la soggezione che egli incuteva alla vittima, in ragione soprattutto
della sua personalità severa e irascibile e, quindi, la situazione di timore e
di paura in cui la vittima si era venuta a trovare” (punto 2.2. dell’AA)
a. I primi giudici non
hanno condiviso l’opinione del procuratore. Queste le loro argomentazioni:
“ Per la Corte l’imputato, al rientro
in macchina dopo lo spettacolo, non ha esercitato alcuna pressione psicologica
ai sensi dell’art. 189 CP nei confronti dell’accusatore privato, maggiorenne
all’epoca dei fatti (“al tempo avevo 23 anni, non ero un bambino”, PS C.
11.6
, pag. 4), tale da renderlo inetto a resistere. Già i toccamenti sulla
pancia intervenuti durante il viaggio di andata verso Verona (non contemplati
nell’AA) escludono l’effetto a sorpresa e quindi l’inettitudine a resistere di
C.. AP 1, una volta in macchina dopo lo spettacolo, massaggiando ripetutamente
l’addome e infilando la mano nei pantaloni del ragazzo non ha fatto altro che
reiterare le sue ingiustificate e non richieste avances già manifestate nel
viaggio di andata, che, aldilà del comprensibile disgusto provato da C., non lo
hanno messo in un’apprensione tale da dover cercare una via di scampo già al
momento del loro arrivo a Verona. In casu, poi, la paura di cui riferisce C.
nel suo PS 11.6.2015, pag. 4 riga 6 è un sentimento intervenuto a episodio
concluso, durante il viaggio di ritorno, e non un mezzo creato e sfruttato
dall’imputato per coartarlo sessualmente, ritenuto peraltro che neppure emerge
dagli atti - la deposizione di C. evidenzia semmai il contrario (PS C.
11.6
, pag. 2-3, PP C. 3.7.2015, pag. 2-3)
- la pretesa soggezione
che l’imputato incuteva alla vittima, in ragione soprattutto della sua
personalità severa e irascibile.
Ciò che l’accusa
rimprovera all’imputato, ossia il fatto di aver allungato e infilato una mano
nei pantaloni nel tentativo di toccare i genitali dell’accusatore privato, che
l’ha prontamente dissuaso bloccandogli la mano, realizza piuttosto il reato di
molestia sessuale ai sensi dell’art. 198 seconda variante CP, reato
manifestamente perento e che l’accusatore privato, all’epoca, non ha ritenuto
di dover denunciare e che oggi porta alla conoscenza di tutti essenzialmente
per fare chiarezza “e soprattutto affinché i bambini siano creduti” (PS C.
11.6
, pag. 4, riga 33).” (sentenza impugnata, consid. 13, pag. 23 e 24)
b. L’argomentazione è
più che pertinente ed è, perciò, totalmente condivisa da questa Corte la cui
convinzione non è stata scalfita dalle pur suggestive argomentazioni svolte al
dibattimento dal PP e dalla rappresentante dell’AP.
È,
pertanto, confermata l’assoluzione di AP 1 dall’imputazione di cui al punto
2.2
dell’AA.
punto 5. AA: vie di fatto ripetute
20.
La pubblica accusa ha
imputato a AP 1 anche il reato di vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 1 e 2
lett. a CP) a danno di PC 1 e __________, per avere:
“ tirato loro i capelli o le orecchie,
fatto loro il “torcinaso” o dei pizzicotti sulle guance, come pure per averli
colpiti con scappellotti o “coppini” dietro alla nuca, senza cagionare loro un
danno al corpo o alla salute.” (punto 5. dell’AA)
Nel corso del dibattimento di primo grado, rispondendo al
presidente della Corte che gli aveva chiesto di “specificare
dettagliatamente prima per PC 1 e poi per __________ quali sarebbero le vie di
fatto di cui sarebbero state vittime, nonché quante volte e in quale periodo
ciò sarebbe avvenuto” (verb. dib. di primo grado, pag. 2), il PP ha
risposto quanto segue:
“ in merito al punto 5 dell’AA, il PP
precisa che per PC 1 si tratta di sberle, di un pugno sotto il mento, tirate di
capelli e spintoni. Per __________ si tratta solo di tirate di capelli. Per il
periodo, che va da settembre 2013 a fine maggio 2015, non è in grado di essere
più preciso. Trattasi di azioni reiterate, ma non gli è possibile dire il
numero di volte” (allegato 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 6)
21.
Al riguardo, la prima
Corte ha ritenuto quanto segue:
“ AP 1, in base alle dichiarazioni del
bambino, che trovano peraltro riscontro in quelle dei suoi genitori, è stato
ritenuto colpevole del reato di vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 1 e 2
lett. a CP e punto 5 dell’AA) nei confronti di PC 1 per il periodo settembre
2013/fine maggio 2015 - a valere quale errata corrige del punto 1.4 del
Dispositivo
dispositivo laddove, per una svista, è stato erroneamente riportato il mese di
settembre 2014 - e per quel che è delle sberle, delle tirate di capelli e degli
spintoni, così come precisato in aula dal PP e parzialmente ammesso
dall’imputato con riferimento alla quarta e quinta elementare, ossia agli anni
scolastici 2013/2014 e 2014/2015 (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag.
6).
AP 1 è invece
stato prosciolto, in mancanza di migliori riscontri, per l’asserito pugno sotto
il mento a PC 1. (PP don __________ 23.11.2015, pag. 3) e per le vie di fatto
nei confronti di __________, sia perché questo bambino non ha riferito nulla al
proposito e sia perché le indicazioni dell’ergoterapista nell’AI 74 “durante la primavera del 2013…a volte gli tirava i
capelli” sono vie di
fatto (art. 126 CP) ora prescritte (art. 109 CP) mentre quella del giugno 2015
(“che lo picchiava sulla testa”) non corrisponde al nuovo testo
dell’imputazione (“tirate di capelli” e verbale d’interrogatorio
dibattimentale, pag. 6).” (sentenza impugnata, consid. 30, pag. 62 e 63)
22. Balza subito
all’occhio che, al dibattimento di primo grado, invece di spiegare quali delle
azioni indicate al punto 5 dell’AA fossero state subite da quale ragazzo (così
come gli era stato richiesto), il PP ha parlato di azioni (più o meno violente)
che non sono fra quelle indicate nel “per avere” del
citato punto dell’AA. Si tratta delle sberle, del pugno sotto il mento e degli spintoni.
Non ha da essere spiegato che tale aggiunta non è rispettosa del
principio accusatorio.
Ne consegue che, già solo per questo, la condanna di AP 1 in
relazione agli spintoni e alle sberle asseritamente dati a C.C. deve essere
annullata.
Il ricorso del PP e dell’AP tendente a far condannare AP 1 anche
per il pugno (ipotesi non ritenuta dai primi giudici per insufficienza del
materiale probatorio) deve essere respinto per lo stesso motivo: il pugno non è
fra i comportamenti che il punto 5. dell’AA ritiene costitutivi di vie di
fatto.
A titolo abbondanziale, si rileva, comunque, che, così come hanno
correttamente ritenuto i primi giudici, il pugno non trova sufficiente
riscontro probatorio: quand’anche fosse stato correttamente imputato, quindi, AP
1 sarebbe, comunque, stato assolto.
Per PC 1, dunque, rimangono le tirate di capelli.
Al proposito, AP 1 ha detto che “in quarta e quinta, al massimo
ho tirato due volte i capelli a PC 1” (verbale
d’interrogatorio dibattimentale, pag. 6). Su questo punto, avuto riguardo al
generale atteggiamento processuale di AP 1, la Corte ha ritenuto maggiormente
credibile il ragazzo (le cui dichiarazioni sono, peraltro, confermate da quelle
dei genitori): è, quindi, confermata la condanna dell’imputato su questo punto.
L’unica imputazione che il PP fa a AP 1 in relazione
a __________ - tirate di capelli - è caduta già in primo grado per le
argomentazioni riprodotte sopra che sono, nella loro sostanza, condivise da
questa Corte.
Ne segue che AP 1 è dichiarato autore colpevole di vie di fatto
ripetute per avere, più volte, nel periodo da settembre 2013 a fine maggio
2015, tirato i capelli a PC 1
punto 3. dell’AA: coazione ripetuta
23. La pubblica accusa ha
imputato a AP 1 anche il reato di coazione ex art. 181 CP, per avere
usato
violenza e/o minacciato PC 1, PC 2, __________ __________, __________, __________,
__________, PC 4., PC 3 e __________ con parole e/o gesti intimidatori,
gridando e urlando, agitando o picchiando con violenza una riga o una bacchetta
di bambù sulla cattedra, per intimorirli e farli tacere,
colpendoli
con scappellotti dietro alla nuca, afferrandoli alle braccia o alle spalle, ai
capelli o alle orecchie, per farli tacere e trascinarli al loro banco o fuori
dall’aula scolastica.
24. Si rende colpevole di
coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una
persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a
fare, omettere o tollerare un atto (art. 181 CP).
Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di
decisione (DTF 129 IV 6 consid. 2.1). Il reato di coazione - che è
un’infrazione di risultato (Corboz, op. cit., n. 32, 34, ad art. 181 CP; DTF
120 IV 17, consid. 2a; STF 6B_435/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 2.2.1) - si
perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire
quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di
pressione illecito che ha influito sulla formazione di volontà della vittima
(Rep. 1999, 333), spingendola ad adottare un comportamento che, se avesse
disposto della libertà di decisione, non avrebbe adottato.
25. I primi giudici hanno
esaurientemente riportato le dichiarazioni dei ragazzi e dell’imputato sui
metodi da questi applicati per mantenere la disciplina in classe ai consid. 23
(pag. 44- 52) e 24 (pag. 52-56) della loro sentenza.
Ad essi si rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP.
Procedendo alla sussunzione, i primi giudici hanno escluso la
sussistenza, in concreto, del reato ipotizzato dalla pubblica accusa sulla
scorta delle seguenti considerazioni:
“ AP 1 è stato prosciolto
dall’imputazione di coazione (art. 181 CP) di cui al punto 3 dell’AA.
La Corte ha in
primo luogo rilevato, dal profilo formale, un’insufficiente e confusa
esposizione dei fatti rimproveratigli tale da mettere in dubbio il
rispetto del principio accusatorio di cui all’art. 9 cpv. 1 CPP, nella misura
in cui il Procuratore pubblico avrebbe dovuto indicare, ciò che non ha fatto,
per ogni singolo alunno, quali fossero, uno per uno, i comportamenti coattivi
esercitati a loro danno e quando sarebbero avvenuti.
Nel merito la
Corte ha poi ritenuto, in linea con la tesi difensiva, che la finalità
perseguita da AP 1 con il suo agire, ossia quella di far tacere i bambini, non
era di per sé illecita e, pertanto, per la realizzazione del reato, occorresse
che l’imputato avesse creato un vero e proprio continuo clima di terrore e di
violenza andante ben al di là di quanto oggettivamente necessario per mantenere
la disciplina in classe.
Ora “le parole
e/o gesti intimidatori” così come le grida e le urla contemplati nell’AA non
sono stati né sufficientemente indagati né sufficientemente specificati e
descritti nel testo accusatorio per permettere alla Corte di determinare la realizzazione
dei presupposti oggettivi di una coazione (art. 181 CP). Per la Corte il fatto
di agitare o di picchiare “con violenza una riga o una bacchetta di bambù sulla
cattedra” (punto 3 dell’AA), se può essere sicuramente discutibile da un punto
di vista pedagogico e didattico, ancora non costituisce un comportamento
penalmente rilevante ai sensi dell’art. 181 CP.
Escluso il
derubricato P.F.G. (punto 3 dell’AA) in relazione ai restanti 10 bambini
dell’AA, le violenze indicate come “scappellotti dietro alla nuca, afferrandoli
alle braccia o alle spalle, ai capelli o alle orecchie per farli tacere e
trascinarli al loro banco o fuori dall’aula scolastica” (punto 3 dell’AA) sono
state riportate, del resto solo parzialmente, solo da PC 1 e come tali saranno
trattate nel considerando 30, dal padre di PC 4, il quale sorprendentemente,
però, non è mai stato sentito, e da PC 3, il quale, nella sua audizione del
19.6.2015, ricorda solo che quando chiacchierava col compagno di banco, il
maestro gli arrivava da dietro e gli tirava, ma non tanto forte, dei coppini
(cfr. trascrizione audizione, pag. 4). Se per PC 1 rinviando a quanto sarà
indicato al considerando 30, la tipologia di vie di fatto (art. 126 CP)
riconosciute e la loro reiterazione esclude ancora un’illecita finalità ai
sensi dell’art. 181 CP, per il caso di PC 4 si è in presenza di una
testimonianza indiretta, ancora insufficiente a sostenere la realizzazione del
reato, mentre che per PC 3 l’agire dell’imputato è semmai costitutivo del reato
di vie di fatto (art. 126 CP), imputazione oggi prescritta (art. 109 CP) in
quanto avvenuta nel periodo settembre/novembre 2012.
Pure dal profilo
soggettivo, in mancanza di migliori riscontri a fronte della contestazione di AP
1, sorgono seri dubbi circa la realizzazione del reato, da cui il suo
proscioglimento dall’imputazione qui in esame, se non per la mancanza degli
elementi costitutivi del reato, in applicazione del principio in dubio pro reo
ex art. 10 cpv. 3 CPP.” (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 57 e 58)
26. È certamente vero che,
come rilevato dai primi giudici, il punto 3 dell’AA non indica in modo
sufficientemente chiaro e preciso i comportamenti coattivi per ipotesi assunti
dall’imputato: una sua condanna per titolo di coazione non rispetterebbe, dunque,
il principio accusatorio.
Essa è, dunque, già esclusa per questo motivo.
Ma non solo.
Essendo la coazione un reato contro la libertà, prima di valutarne
gli estremi, occorre stabilire la misura della libertà di cui
gode la persona toccata. Solo la libertà protetta giuridicamente può, infatti,
essere intralciata illecitamente dall’autore (Delnon/Rüdy in Basler
Kommentar, Strafrecht II, 3a ediz., Basilea 2013, ad art. 181 CP, n. 56).
In concreto, é chiaro che l’ipotesi accusatoria è
quella secondo cui AP 1 agiva nel modo indicato nell’AA per mantenere la
disciplina in classe durante le lezioni. Ne deriva che si potrebbe considerare
data una lesione della libertà degli allievi soltanto ammettendo che essa
comprende la facoltà di comportarsi in modo indisciplinato. Tesi che è
difficile sostenere.
Ne deriva che il reato di coazione potrebbe essere
ipotizzato soltanto potendo ammettere che, per ottenere uno scopo in sé lecito,
AP 1 ha adottato mezzi sproporzionati (DTF 129 IV
262; 120 IV 17; 106 IV 125; Basler Kommentar, op. cit., ad art. 181, n. 57;
Stratenwerth, op. cit., ad art. 181, n. 16 e rinvii giurisprudenziali; Corboz, op
cit., ad art. 181 CP, n. 21 e rinvii giurisprudenziali).
In questo senso, correttamente la prima Corte ha
annotato che, perché il reato sia dato, occorre poter accertare che AP 1 ha “creato
un vero e proprio continuo clima di terrore e di violenza andante ben al di là
di quanto oggettivamente necessario per mantenere la disciplina in classe”.
Ciò che gli atti non dimostrano.
Sulla questione della bacchetta/riga sbattuta con più o meno “violenza”
sulla cattedra, questa Corte condivide le valutazioni dei primi giudici.
Altrettanto ne va per le “parole e/o i gesti intimidatori”.
E parimenti ne va per le violenze indicate come “scappellotti dietro
alla nuca, afferrandoli alle braccia o alle spalle, ai capelli o alle orecchie
per farli tacere e trascinarli al loro banco o fuori dall’aula scolastica” (punto
3 dell’AA) nella misura in cui esse non trovano supporto probatorio. O, almeno,
non lo trovano per gli allievi della quinta poiché - ad eccezione di PC 1 che,
però, sull’argomento sembra avere enfatizzato - nessuno dei ragazzi indicati al
punto 3 dell’AA ne ha parlato. Nemmeno PC 4 ha detto nulla al proposito e quanto
dichiarato dal di lui padre non può essere ritenuto prova sufficiente, trattandosi
di testimonianza indiretta.
Del resto, la tesi accusatoria è smentita dal rapporto allestito
il 16 maggio 2013 (quindi, nel mezzo del periodo considerato dall’AA) dal prof.
__________ (psicopedagogista e docente di scienze dell’educazione SUPSI/DFA),
in cui si legge, in particolare, quanto segue:
“ La classe, come detto dal suo
docente, non presenta particolari problemi. Il docente intrattiene una
relazione cordiale e questo genera un clima di lavoro positivo.” (allegato ad
AI 55)
Ma non solo. Essa è smentita anche dalle risultanze istruttorie di
cui s’è detto prima, con i ragazzi che hanno espresso giudizi su AP 1 del tipo “maestro
severo ma giusto” (cfr., anche, AI 132; AI 134; AI 136; AI 137; AI 157 da
cui, in estrema sintesi, si ricava la descrizione di un ambiente scolastico che
è sostanzialmente diversa dall’immagine che di esso si ritrova al punto 3
dell’AA).
PC 3 (affetto da sindrome dell’iperattività e dell’attenzione) -
che è stato allievo di AP 1 soltanto nei primi mesi della terza elementare,
cioè da settembre a fine novembre 2012 - merita qualche parola in più.
Sentito dagli inquirenti, il ragazzo non ha detto di avere subito
gli atti di violenza indicati nel punto 3 dell’AA. Egli ha parlato soltanto di “coppini”.
E meglio, per dirla con i primi giudici:
“ PC 3, (…) racconta che a partire dal
mese di ottobre 2012 AP 1 era solito mandarlo a lavorare fuori dalla porta,
perché così “mi concentravo di più” (trascrizione audizione, pag. 2). Poi
quando correggeva i suoi compiti “mi scriveva dietro i compiti che non ero stato
capace di fare questo compito e quando tipo facevo un calcolo giusto me lo dava
sbagliato…. Mi diceva che non ero in grado di lavorare, e…solo quello mi
diceva” (trascrizione audizione, pag. 2 e 3). Poi, con una certa fatica (“non
ricordo molto bene”, trascrizione audizione, pag. 3), chiamato a raccontare se
c’era qualcosa d’altro che non andava col maestro, ricorda che certe volte,
quando chiacchierava col compagno di banco, il maestro gli arrivava da dietro e
gli tirava i coppini. Esita a mostrare come faceva ma poi fa il gesto
precisando “non tanto forte, però. Li tirava ….mi sentivo…non mi sentivo bene.
Cioè, dopo, alla sera, quando finiva scuola…anche per pranzo, lo dicevo al papà
e anche alla mamma…tre volte alla settimana…” (trascrizione audizione, pag. 4).
PC 3 riferisce inoltre che il maestro gli faceva saltare le ricreazioni: ”tipo
una volta alla settimana, di solito mi faceva star dentro tutta la
ricreazione…tutt’e due le ricreazioni…e gli altri no…prendeva delle scuse”
(trascrizione audizione, pag. 5), oppure “mi dava dei compiti che gli altri non
dovevano fare….Oppure mi dava dei compiti dei miei compagni che non avevano
finito e che dovevo finire io, dopo” (trascrizione audizione, pag. 5). Non
ricorda di tirate di capelli (trascrizione audizione, pag. 6) e quanto
raccontato è “tutto quello che ricordo” (trascrizione audizione, pag. 7)
precisando, infine, che del maestro non gli piaceva niente (audizione da min.
31:24).” (sentenza impugnata, consid. 23.9, pag. 48 e 49)
Dunque, PC 3 non parla di nessuno dei gesti indicati nell’AA come
elementi coercitivi. Si limita a dire di avere subito dei “coppini”. Se
si può ammettere che questi “coppini” sono sussimibili negli “scappellotti
dietro la nuca”, l’aggiunta fatta dal ragazzo secondo cui non si trattava
di colpi “tanto forti”, ne stempera sensibilmente la gravità e impedisce
- anche perché non si hanno indicazioni sul loro numero - di dar loro una
connotazione coattiva.
È vero che, condanndolo per violazione del dovere di educazione
(dispositivo n. 1.3. della sentenza impugnata), i primi giudici hanno accertato
che con PC 3 AP 1 ha adottato “un comportamento violento e manesco”.
Quest’espressione - che esprime un giudizio di valore e non dei fatti - va
concretizzata e, in forza di quanto indicato ai consid. 23.9 e 28 ultimo
paragrafo della sentenza impugnata, si può ben ritenere che i fatti ritenuti dai
primi giudici costitutivi di reato sono quelli indicati a pag. 50 della loro
sentenza come ammissioni fatte dal docente al padre del ragazzo (“…il quale,
pur minimizzando, ammette di aver tirato le orecchie e i capelli del bambino,
di avergli dato qualche scappellotto, di averlo messo fuori dalla porta e di
averlo preso per le spalle e buttato per terra”).
Questa condanna è passata incontestata in giudicato.
Per la prima Corte, questi comportamenti - accertati, ora,
definitivamente - non possono essere sussunti nel reato di coazione ma sono,
semmai, costitutivi di quello di vie di fatto (per cui, tuttavia, l’azione
penale è prescritta in quanto essi si situano nel periodo settembre/novembre
2012).
Questa conclusione va condivisa nella misura in cui gli appena
citati accertamenti della prima Corte non sono sufficientemente precisi sul
numero di questi gesti violenti e nella misura in cui il materiale probatorio
in atti non permette di supplire a questa indeterminatezza. Si fosse accertato
che, nei tre mesi in cui PC 3 è stato suo allievo, AP 1 lo ha reso
costantemente e ripetutamente vittima di tali atti, si potrebbe concludere per
la realizzazione, nei suoi soli confronti, del reato di coazione. Tuttavia,
tale accertamento non è possibile - e di lunga - sulla base dei riscontri
istruttori.
Ne segue che deve essere confermata l’assoluzione di AP 1 per il
reato di coazione ripetuta, imputatogli al punto 3 dell’AA.
punto 4. dell’AA: violazione del dovere d’assistenza o
educazione
27. La pubblica accusa ha
imputato a AP 1 anche il reato di violazione del dovere di assistenza o educazione
ex art. 219 CP ai danni di PC 4 (punto 4.1. dell’AA):
“ per avere, a _______, nel periodo
settembre 2010 - giugno 2012, ripetutamente maltrattato PC 4 (nato il 21.12.2004),
bambino dal carattere difficile, in particolare tirandogli ripetutamente e con
forza i capelli e le orecchie, facendogli il “torcinaso”, colpendolo con sberle
e con scappellotti dietro alla nuca, insultandolo e trascinandolo fuori
dall’aula”
Come visto sopra, l’ipotesi accusatoria secondo cui il docente ha,
ripetutamente, tirato con forza i capelli e le orecchie, dato sberle e
scappellotti dietro la nuca non ha alcun supporto probatorio. Di quanto detto
dai ragazzi in genere sull’atteggiamento del docente già s’è riferito. Già s’è
detto pure che PC 4 non ha detto nulla al proposito e che quanto dichiarato al
riguardo dal padre non ha valenza probatoria sufficiente trattandosi di
testimonianza indiretta (il cui contenuto è, in aggiunta, smentito dalle
dichiarazioni dei ragazzi che hanno dato di AP 1 un giudizio del tipo “maestro
severo ma giusto”).
La tesi secondo cui il comportamento del docente con PC 4 non
fosse quello descritto nell’AA è, poi, supportata dalle considerazioni che i
primi giudici hanno posto a fondamento dell’assoluzione da questo capo d’accusa
da loro pronunciata:
“ Per quel che è della violazione del
dovere d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP), la Corte ha prosciolto AP
1 dall’imputazione di cui al punto 4.1 dell’AA, ritenuto che dagli atti non
emerge se a seguito del suo agire vi sia realmente stata, e in che modo, una
concreta messa in pericolo dello sviluppo fisico o psichico di PC 4 In primo
luogo, infatti, il padre riferisce che il rendimento scolastico del bambino,
già di carattere vivace, è sempre stato buono e che a partire dalla terza
elementare non ha più avuto grandi problemi a scuola né ha mai avuto bisogno
dell’aiuto di specialisti (PS __________ 25.6.2016, pag. 6). Secondariamente si
ha testimonianza di una sola seduta di PC 4 con una psicologa - a una seconda
seduta in data 11.3.2014 partecipò solo la madre - avvenuta il 25.2.2014, ossia
quasi due anni dopo i fatti incriminati, e in esito alla quale, in un breve
scritto agli atti, la psicologa non fa specifico riferimento ad una
correlazione tra le problematiche comportamentali riscontrate in quel momento
nel bambino e il pregresso agire di AP 1 e neppure fornisce delle conclusioni
sul suo sviluppo psicofisico (scritto 1.7.2015 __________ e dr. med. __________
in AI 75).” (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 61).
Ne deriva che va confermata l’assoluzione di AP 1 dall’imputazione
di cui al punto 4.1.dell’AA.
28. Il reato di cui
all’art. 219 CP è stato imputato anche in relazione a __________ (punto 4.3.
dell’AA), per avere:
“ ad _______, nel periodo ottobre 2012
- settembre 2013, ripetutamente maltrattato __________ (nato il 12.12.2003),
bambino affetto da sindrome dell’iperattività, in particolare tirandogli
ripetutamente e con forza i capelli e le orecchie, afferrandolo e trascinandolo
fuori dall’aula”.
I primi giudici hanno assolto AP 1 da quest’imputazione sulla
scorta delle seguenti considerazioni:
“ AP 1 è stato prosciolto anche
dall’imputazione di cui al punto 4.3 dell’AA per il semplice fatto che la
“grande sofferenza” di __________ indicata dall’ergoterapista negli AI 74 e 75
si riferisce a circostanze non descritte nel testo accusatorio, ritenuto che,
infatti, come emerge chiaramente dalla testimonianza della madre di __________,
a AP 1 non venivano rimproverati i maltrattamenti descritti nell’atto d’accusa
(“ripetutamente maltrattato”), bensì il non aver prestato al bambino le
necessarie attenzioni a fronte delle sue problematiche e ritenuto, comunque,
che il riferimento dell’ergoterapista al fatto che __________ veniva spesso
mandato fuori dall’aula richiama una sua annotazione dell’aprile 2014, ossia
dopo gli avvenimenti incriminati che, secondo l’accusa, vanno da ottobre
2012/settembre 2013. Condannare AP 1 per quanto descritto al punto 4.3 dell’AA
sarebbe contrario al principio accusatorio (art. 9 cpv. 1 CPP), fermo restando,
poi, che nell’AI 222 i genitori di __________ hanno ribadito che per loro le
problematiche col maestro si erano risolte positivamente, che il bambino non si
era più lamentato e che la vicenda era quindi da ritenersi conclusa, ciò che
peraltro esclude la sussistenza di un concreto pericolo dello sviluppo psichico
o fisico del minore.” (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 61)
L’argomentazione è convincente e, perciò, condivisa da questa
Corte.
Ancora una volta il PP non ha saputo scalfire il convincimento di
questa Corte.
È, pertanto, confermata l’assoluzione di AP 1 dall’imputazione di
cui al punto 4.3. dell’AA.
Pena
29. AP 1 risponde di:
- ripetuti
atti sessuali con fanciulli per avere, in più occasioni, nel periodo
compreso tra settembre 2014 e fine maggio 2015,
a. ripetutamente
toccato e/o palpeggiato:
-
PC 1 (nato il 27.05.2004), nella zona pubica, inguinale e, almeno una
volta, forse il 15 maggio 2015, sul pene, sulla pelle nuda;
- __________
(nato il 28.07.2004) e __________ (nato il 01.09.2004), nella zona pubica e
inguinale;
b. ripetutamente
toccato e/o palpeggiato, con movimenti circolari della mano:
- PC
2 (nato il 12.03.2004) e __________ (nato il 09.08.2004) nella zona attorno
all’ombelico e alla cintola, sia sopra i vestiti che sulla pelle nuda.
- violazione
del dovere di assistenza o educazione per avere, nel periodo settembre
2012/novembre 2012, adottando un comportamento violento e manesco nei suoi
confronti, esposto a pericolo lo sviluppo psichico del suo alunno PC 3
- vie
di fatto ripetute per avere, più volte, nel periodo da settembre 2013 a
fine maggio 2015, tirato i capelli a PC 1
30. L’art. 187 cifra 1 CP
commina una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria per il
reato di atti sessuali con fanciulli.
Per l’art. 219 cpv. 1 CP, chi viola il suo dovere di assistenza o
educazione verso un minorenne esponendone a pericolo lo sviluppo fisico o
psichico è punito con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena
pecuniaria.
Giusta l’art. 126 cpv. 1 CP il reato di vie di fatto, il cui
autore è perseguito d’ufficio se ha agito reiteratamente contro un fanciullo
del quale aveva la custodia o doveva aver cura (art. 126 cpv. 2 lett. a CP), è
punito con la multa.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano
adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il
giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il
massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale
del genere di pena.
31. a) Per l’art. 47 cpv. 1
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata
secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,
secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti
nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la
possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la
lesione.
b) Come già l’art. 63
vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere
commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55
consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica
la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive
Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono
ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che
l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la
libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità
nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.
2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione
alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e
meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio
situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da
giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del
21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del
codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,
FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
c) Determinata, così, la
colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la
gravità su una scala e, quindi, definire, nei limiti del quadro edittale, la
pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal
TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere
ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno),
della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi
familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del
comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV
6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;
cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,
pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del
14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo
2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2
e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, 2a ediz., Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
32. AP 1 risponde dei
reati di ripetuti atti sessuali nei confronti di 5 allievi, di violazione del
dovere di assistenza o educazione nei confronti di un allievo e di ripetute vie
di fatto ai danni di un altro allievo.
a) Dal profilo oggettivo,
e partendo dai ripetuti atti sessuali su fanciulli, occorre rilevare che,
diversamente da quanto prospettato dal procuratore, tutti gli atti sfociati
nella presente condanna hanno portato alla consumazione del reato di cui
all’art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP.
A qualificare negativamente la colpa di AP 1 è il fatto che egli
ha agito ripetutamente, sull’arco di 9 mesi (settembre 2014 - fine maggio 2015)
e ai danni di un numero non trascurabile di alunni (5). La ripetitività degli
abusi e il numero di vittime è, infatti, manifestazione di una volontà
delinquenziale consolidata.
Di una certa gravità è pure la lesione dei beni giuridicamente
protetti causata dall’agire del condannato. Con la sua condotta, AP 1, non solo
ha violato il diritto all’autodeterminazione in ambito sessuale delle sue
vittime (nella misura in cui, come visto, egli ne ha ottenuto il consenso solo
in forza della sua posizione di docente), ma ne ha potenzialmente messo a
repentaglio, se non compromesso, il diritto ad un naturale ed equilibrato
sviluppo e maturazione sessuale. Pur se alcuni - a causa, in particolare, della
giovane età - non percepivano in modo chiaro la natura delle carezze del
docente, gli alunni hanno dovuto vivere passivamente un’esperienza, comunque
attinente alla sfera sessuale, che andava aldilà della loro possibilità di gestione
ed elaborazione naturale. Quindi, con il suo agire, AP 1 ha esposto i suoi
allievi a situazioni potenzialmente pregiudizievoli per l’armonioso sviluppo
della loro sessualità e della loro affettività se si considera la natura del
rapporto docente/allievo.
In questo senso, si può ben considerare che la lesione del bene
protetto raggiunge un’entità almeno media.
In quest’ambito va, poi, considerato il fatto che, per ottenere
che gli allievi accettassero le sue “carezze”, AP 1 ha sfruttato l’autorevolezza
che gli derivava dal suo ruolo di maestro. Pur in assenza di una situazione
coercitiva ai sensi dell’art 189 CP, questo sfruttamento della situazione di
superiorità sociale e generazionale costituisce un elemento aggravante di non
poco conto.
Pesa, poi, sulla sua colpa il fatto che l’autore ha, con il suo
comportamento, violato i diritti di coloro di cui, per funzione, doveva
prendersi cura e, così, ha tradito la fiducia che istituzioni e famiglie
avevano riposto in lui.
Quale elemento aggravante va, infine, considerato il fatto che
egli non s’è fatto scrupolo di agire, non solo durante l’orario scolastico, ma
anche nonostante la presenza, nella stessa aula, di altri allievi.
Ad attenuazione della colpa di AP 1 deve essere considerata la
ridotta intensità dei gesti praticati: se si fa eccezione dei palpeggiamenti
nella zona pubica/inguinale, gli altri gesti per cui egli è condannato hanno
un’intensità sessuale ridotta, al punto che le vittime, pur essendo turbate e/o
a disagio, non ne hanno percepito la vera natura.
Sotto l’aspetto oggettivo, la colpa di AP 1 per gli atti sessuali
su fanciulli è, alla luce dei predetti elementi, di media gravità.
Allo stesso livello si pone la colpa del condannato in relazione
al reato di violazione del dovere di assistenza o educazione: tenuto conto del
fatto che egli ha agito con modalità violente nei confronti di un allievo
problematico nonostante, per formazione, egli dovesse essere pronto a far
fronte in modo ben diverso a situazioni delicate.
In relazione alle vie di fatto (art. 126 cpv. 1 e 2 lett. a CP),
dal profilo oggettivo la colpa di AP 1, nonostante l’oggettiva ridotta gravità
dei gesti di cui risponde, é tendenzialmente media, tenuto conto, non tanto o
non solo della loro ripetitività, quanto, ancora una volta, del ruolo educativo
ricoperto dall’autore.
b) Dal profilo
soggettivo, per quanto attiene agli atti sessuali su fanciulli, qualifica come
media la colpa di AP 1, non tanto l’avere agito per motivi egoistici, implicito
nei reati di tale natura, ma il fatto di avere rivolto le proprie pulsioni
sessuali verso dei bambini come ripiego, nonostante, stando alle sue parole, egli
sia “un eterosessuale con interessi omosessuali” che non aveva “nessuna
fantasia orientata sui minori” (AI 182, perizia 04.11.2015, pag. 7 e 12) o,
come precisato dalla Prof.ssa __________, non sia in lui ravvisabile la turba
psichica della pedofilia (AI 193, scritto 20.11.2015).
Soggettivamente, in relazione al reato di cui all’art. 219 CP, la
colpa di AP 1 è alta ritenuta la sua lunga esperienza di formatore.
Con riferimento alle vie di fatto, dal profilo soggettivo,
la colpa di AP 1 è poco al di sotto della media, ritenuto ch’egli ha agito
senza che ve ne fosse alcuna necessità, potendo disporre di consone misure
educative.
c) Stabilito che, sulla
base delle suesposte circostanze oggettive e soggettive, AP 1 risponde in
relazione al reato di cui all’art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP di una colpa media, in
relazione al reato di cui all’art 219 cpv. 1 CP di una colpa medio-alta e in
relazione alla contravvenzione di cui all’art. 126 cpv. 1 e 2 lett. a CP di una
colpa medio bassa, alla luce dei relativi quadri edittali, appare adeguata rispettivamente una pena detentiva ipotetica
di poco superiore ai due anni e una multa aggirantesi sui fr. 500.-.
d) Con riferimento alle
circostanze legate all’autore, nulla di particolarmente meritorio emerge a suo
favore. Parziali sono state le ammissioni e, per di più, al traino di
circostanziate deposizioni delle vittime. AP 1 ha, poi, assunto un
atteggiamento sminuente, volto a banalizzare quanto commesso (AI 182, perizia
04.11.2015, pag. 12), e ancor meno si è prodigato a risarcire i danneggiati,
ciò che induce questa Corte a concludere ch’egli non abbia preso coscienza
della gravità del suo agire e tantomeno si sia ravveduto.
Va negata, poi,
diversamente da quanto stabilito in prima sede, una riduzione della pena per
l’eco mediatica riservata al caso in discussione: l’imputato, malgrado l’onere
della prova fosse a suo carico, non ha provato né in che modo la copertura
giornalistica abbia distorto i fatti che lo riguardano, né individuato le
specifiche fonti dell’asserita distorsione, e tanto meno il presunto grave
danno derivatogli (STF 6B_339/2011,6B_340/2011,6B_343/2011 del 5 settembre
2011 consid. 9.2.1.; DTF 128 IV 97 consid. 3b/bb).
Sempre in relazione alle circostanze personali legate all’autore,
non giova all’imputato l’assenza di precedenti penali, essendo l’incensuratezza
un elemento neutro per la commisurazione della pena (DTF 136 IV 1, consid.
2.6.2; STF 6B_567/2012 del 18 dicembre 2012, consid. 3.3.5.).
Dal profilo della sensibilità alla pena, irrisorio è l’effetto
ch’essa avrà sulla vita di AP 1 sia dal profilo familiare, non trattandosi, qui
lo si anticipa, di pena da espiare.
È stata, invece, considerata a suo favore, ma con incidenza marginale,
la sua non più giovane età (57 anni) e la pena supplementare costituita dalla
stigmatizzazione della collettività in funzione della natura dei reati per cui
è condannato e della perdita del lavoro.
e) Considerato quanto
premesso, la Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 con riferimento ai reati
di ripetuti atti sessuali su fanciulli e di violazione del dovere di educazione
la pena detentiva di due anni e con riferimento alla contravvenzione di
ripetute vie di fatto la multa di fr. 500.-, ritenuto che, in caso di mancato
pagamento per colpa dell’autore, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Sospensione
condizionale della pena
33. Per le pene detentive
di una durata compresa tra un anno e due anni, la sospensione condizionale
della pena giusta l'art. 42 CP è la regola a cui si
può derogare solo in caso di prognosi sfavorevole o altamente incerta (DTF 135
IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2). C’è, in particolare, prognosi sfavorevole
quando vi è pericolo di recidiva (Tag/Manhart, Strafgesetzbuch: Ein Uberblick
über die Neuerungen, in Plädoyer 1/07, n. 2.1 pag. 38-39; Stratenwerth,
Allgemeiner Tei II, Strafen und Massnahmen, 2a ediz., Berna 2006, § 5, n. 19;
Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna
2013, ad art. 42, n. 9).
Nel
caso di AP 1 non è data una prognosi negativa, non tanto in ragione della sua
incensuratezza avvalorata dalla circostanza ch’egli, quasi sessantenne, ha
saputo comportarsi correttamente per un lungo periodo di tempo, ma sulla base
delle considerazioni “di ordine statistico” della prof.ssa __________
sui rischi di recidiva stimati ad un “livello lieve o lieve moderato”
(AI 182, perizia 04.11.2015, pag. 14 e AI 193, scritto 20.11.2015, pto. 5). In
quest’ambito, va, poi, considerato che l’interdizione di esercitare, non solo
l’attività di docente, ma anche qualsiasi altra che comporti la vicinanza con
fanciulli è un elemento che fortifica in modo particolarmente tranquillizzante
la prognosi sul rischio di recidiva.
La sospensione
della pena detentiva è assortita da un periodo di prova di 2 (due) anni.
Interdizione e
assistenza riabilitativa
34. Non sono oggetto del
presente giudizio, in quanto non impugnate dalle parti (cfr. disp. 5 e 6
sentenza di primo grado), la misura a carico di AP 1 di interdizione per dieci
anni dall’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale
organizzata che comporti un contatto regolare con minorenni (art. 67 CP) nonché
l’assistenza riabilitativa di pari durata (art. 93 CP).
Pretese civili a favore
degli AP
35. Giusta l’art. 41 CO
chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con
intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato deve indennizzare
adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel
procedimento se l’accusatore privato vince la causa.
Gli
AP PC 2, PC 4 e PC 5, nell’ambito del loro appello incidentale, hanno chiesto
che le loro pretese di natura civile - comprensive di torto morale e spese
legali - vengano riconosciute così come richieste al dibattimento di primo
grado, (CARP 17.2016.174 doc. I, pag. 3).
Essendo
AP 1 stato prosciolto, come già pronunciato in prima sede, da ogni accusa con
riferimento a PC 4 e a PC 5 le relative pretese civile vanno respinte.
Sono,
di contro, da confermare, in quanto incontestate, le indennità per torto morale
a favore di PC 1 (fr. 4'000.-) e di PC 3 (fr. 1'500.-) fissate nei dispositivi 7.1.
e 7.2. della sentenza di primo grado non impugnati dalle parti (CARP 17.2016.147
doc. 3, pag. 3; cfr. anche verb. dib d’appello, pag. 7).
In
aggiunta, questa Corte, alla luce della condanna d’appello dell’imputato per
atti sessuali ai danni di PC 2, ha accolto, ritenendole congrue, anche le
pretese per torto morale di fr. 3'000.- avanzate da quest’ultimo.
Le
pretese civili volte al rimborso delle spese dell’avv. RC 1, pure ritenute
adeguate rispetto alla specifica complessità del caso, vanno accolte limitatamente
alle prestazioni che la patrocinatrice ha svolto in primo grado a tutela di PC
1, PC 3 e PC 2 e, in secondo grado, a favore del solo PC 2 (ritenuto che AP 1,
limitatamente a PC 1, non ha appellato i disp. 1.1 e 1.4., 2.5., mentre lo ha
fatto, con buon esito, per il disp. 1.2., non ha appellato il disp. 1.3., e considerato,
infine, che PC 2 è l’unico AP il cui appello è stato parzialmente accolto).
La
condanna di AP 1 in sede di appello anche in relazione a PC 2 comporta, per
ovviare a manifeste iniquità (art. 404 cpv. 2 CPP), un riesame delle pretese per
spese legali già riconosciute in primo grado a favore di PC 1 e PC 3 nonostante non siano state impugnate dalle parti.
Quanto
esposto dall’avv. RC 1, per la procedura di primo grado, con nota professionale
24 maggio 2016 (doc. TPC 27), va, in particolare, riconosciuto come segue:
- l’onorario
dell’avvocato è stato accolto integralmente, ovvero per fr. 5’629.15 pari a
complessive 16 ore 5 minuti di lavoro (corrispondenti a 6 ore e 45 minuti a fr.
350.- l’ora, così come indicate nella distinta, più 9 ore e 20 minuti relative
alla durata dibattimentale, il cui computo, pure richiesto, non poteva ancora
essere conteggiato essendo il dibattimento ancora da espletare);
- l’onorario
della praticante è stato confermato parzialmente, ovvero per fr. 512.50 pari a 3
ore e 25 minuti di lavoro a fr. 150.- l’ora (stralciate le tel./e-mail del
31.03.2016, 01.04.2016, 05.04.2016, 06.04.2016, 07.04.2016, 11.04.2016,
15.04.2016 per 1 ora riferite a PC 5,e PC 4).
Questa
Corte ha parzialmente approvato le spese per un importo di fr. 161.90, avendo
decurtato a quanto esposto (fr. 185.90) quelle (di fr. 24.-) relative alle
predette prestazioni stralciate.
Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, con riferimento alla prima
istanza, sono state quindi riconosciute pretese civili per fr. 6'807.85 (fr. 6'141.65
onorari + fr. 161.90 spese + fr. 504.30 IVA).
AP
1 dovrà versare un terzo di detto importo (fr. 2'269.30) a favore di PC 1
(oltre a fr. 4'000.- per torto morale), un terzo (fr. 2'269.25) a favore di PC
3 (oltre a fr. 1'500.- per torto morale) e il restante terzo (fr. 2'269.30) a
favore di PC 2 (oltre a fr. 3'000.- per torto morale).
Per
quanto concerne la procedura di appello, questa Corte ha riconosciuto quanto
esposto dall’avv. RC 1 con nota professionale 1° marzo 2017 (CARP 17.2016.174
doc. III), limitatamente alle prestazioni a tutela di PC 2, ritenuto che
quest’ultimo è l’unico dei suoi patrocinati non interamente soccombente.
- l’onorario
dell’avvocato è stato accolto parzialmente, ovvero per fr. 3'645.85 pari a
complessive 10 ore e 25 minuti di lavoro alla tariffa oraria di fr. 350.- corrispondenti
a 2 ore e 55 minuti - dopo decurtazione di 5 delle 7 ore dedicate all’esame
atti ed alla preparazione del dibattimento per tutti i suoi assistiti nonché di
20 minuti specificamente riferiti a PC 1 - più 5 ore e 30 minuti relative alla
durata del dibattimento d’appello e più 2 ore per la trasferta Lugano-Locarno e
ritorno (entrambe queste ultime pretese sono state avanzate dall’avv. degli AP non
quantificandole, essendo allora il dibattimento d’appello da espletare);
- l’onorario
della praticante è stato accolto parzialmente, ovvero per fr. 587.50 pari a 3
ore 55 minuti di lavoro a fr. 150.- l’ora (stralciate le tel./e-mail del 03.06.2016,
04.06.2016, 07.06.2016, 08.06.2016, 09.06.2016, 10.06.2016, 13.06.2016,
15.06.2016, 11.08.2016, 29.08.2016, 02.09.2016, 04.09.2016, 08.09.2016,
12.09.2016, 15.09.2016, 14.12.2016, 15.12.2016, 12.01.2017, 30.01.2017,
31.01.2017, 03.02.2017, per complessive 3 ore 15 minuti riferite a PC 5, PC 4
nonché a PC 3 che non ha contestato il disp.1.3. e a PC 1, tutti e quattro soccombenti
in appello).
Questa
Corte ha parzialmente approvato le spese per un importo di fr. 209.40, avendo
decurtato a quanto esposto (fr. 288.40) quelle (di fr. 79.-) relative alle
predette prestazioni stralciate. Vanno, infine, rimborsate le spese per
trasferta pari a fr. 78.- (fr. 1 al km considerati 78 km), ciò che comporta un
totale di esborsi riconosciuti pari a fr. 287.40.
Giusta
l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, con riferimento alla seconda istanza, sono state
quindi riconosciute pretese civili per fr. 4'882.40 (fr. 4'233.35 onorari + fr.
287.40 spese + fr. 361.65 IVA).
AP
1 dovrà versare detto importo a favore di PC 2 (oltre a fr. 3'000.- per torto
morale ed a fr. 2'269.30 per spese di patrocinio di primo grado).
Retribuzione del difensore
d’ufficio
36. L’entità della
retribuzione fino a conclusione del dibattimento di primo grado a favore dei
due patrocinatori avvicendatisi nella difesa di AP 1 non è qui in discussione,
ritenuto che la tassazione delle relative spese e onorari è passata,
incontestata, in giudicato.
Per le prestazioni effettuate in relazione alla procedura di
secondo grado, l’imputato ha chiesto indennità per spese di patrocinio pari a fr.
11'007.90 (IVA inclusa).
La relativa nota professionale 10 marzo 2017 dell’avv. DI 1 è
apparsa giustificata, sia per quanto attiene all’onorario sia per quanto
concerne le spese, ed è quindi stata approvata come esposta.
AP 1, qualora le
sue condizioni economiche glielo permettano (cfr. 135 cpv. 4 lett. a CPP), è
tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino quanto questi ha anticipato
per la sua difesa d’ufficio di primo e secondo grado, nella misura di cui si
dirà al considerando 42.2.
Spese procedurali
37. Il CPP regola
l’attribuzione delle spese procedurali in base al principio secondo cui è colui
che ha causato le spese che dovrà anche farsene carico (STF 6B_803/2014 del 15
gennaio 2015 consid. 3.4.1; DTF 138 IV 248 consid. 4.4.1 con rif.). L’imputato
condannato sostiene le spese procedurali (art. 426 cpv. 1 CPP), ritenuto come
occorra che fra il comportamento punibile che ha portato alla condanna e i
costi generati dagli accertamenti vi sia un nesso di causalità adeguato (STF
6B_428/2012 del 19 novembre 2012 consid. 3.1 con rif.).
L’imputato che viene solo
parzialmente condannato - e che beneficia, quindi, di un proscioglimento
parziale - sostiene le spese procedurali, di regola, in maniera proporzionale
alla condanna subita. L’imputato può, tuttavia, essere astretto al pagamento
dell’integralità degli oneri processuali, se i fatti, rispettivamente i
complessi fattuali soggiacenti alle imputazioni da cui è stato prosciolto si
trovano in stretta e diretta connessione con quelli soggiacenti alle
imputazioni che hanno portato alla sua condanna e se gli atti di inchiesta
erano, quindi, necessari al riguardo di tutti i capi di imputazione (STF
6B_574/2012 del 28 maggio 2013 consid. 2.3; STF 1P.49/2006 del 21 giugno 2006
consid.7.2; Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
2a ed. 2014, n. 6 ad art. 426 CPP).
Nel caso in cui vi siano
imputazioni alternative o subordinate (art. 325 CPP), l’imputato potrà -
necessariamente - essere condannato solo per una delle imputazioni alternative,
rispettivamente solo per la principale o per la subordinata. Ciò non significa
che in tal caso l’imputato sarà parzialmente prosciolto, al contrario, la sua
condanna sarà piena (Heimgartner/Niggli, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 351 CPP; Gut/Fingerhuth, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n.
8 ad art. 351 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
2a ed. 2013, n. 2 ad art. 351 CPP).
38. a) Il primo giudice ha
attribuito gli oneri processuali, quantificati in fr. 5'000.- a titolo di
tassa di giustizia e fr. 12'542.45 per spese, a AP 1 nella misura di 2/5 e
allo Stato nella misura di 3/5.
Tale ripartizione va esaminata
alla luce del modificato esito del procedimento in appello.
Nello specifico, da un lato va tenuto conto che, per quanto
concerne il reato di ripetuti atti sessuali con fanciulli, la posizione dell’accusato
si è qui aggravata rispetto alla prima istanza, sia in considerazione del
maggior numero delle vittime (e dei relativi atti) accertate in appello,
aggiungendosi a PC 1, __________ e __________, anche PC 2 e __________, sia in
ragione dell’accoglimento dell’imputazione alternativa prospettatagli dalla
presidente di questa Corte al dibattimento d’appello che qualifica tutti gli
atti ivi ascritti tali da consumare il predetto reato.
Né vale quale parziale proscioglimento il fatto che l’imputazione
di cui al pto. 1. AA sia caduta nella misura in cui circoscriveva allo stadio
del tentativo alcuni degli atti sessuali perpetrati da AP 1. Essa si fondava,
infatti, sui medesimi fatti (e, di riflesso, sulla medesima istruttoria)
dell’imputazione alternativa, come detto, qui confermata.
L’imputazione di cui al pto. 1 dell’AA, così come modificata con
l’imputazione alternativa, è stata in questa sede accolta per 3/4.
Dall’altro lato, la
posizione dell’imputato si è alleggerita ritenuto che:
- per
quanto attiene alla ripetuta coazione sessuale, in parte tentata (pto. 2. AA),
in appello egli è stato pienamente assolto;
- per
quanto attiene alle vie di fatto reiterate (pto. 2. AA), esse sono state
circoscritte ai danni di PC 1 in “tirate di capelli”.
Non ha contestato, come visto, la condanna per violazione del
dovere di assistenza o educazione ai danni di PC 3 (pto. 4.2 AA).
È stato prosciolto, infine, pure in secondo grado, dall’accusa di
coazione ripetuta (pto. 3. AA).
Questa
Corte, alla luce di quanto suesposto, ritiene di confermare (come pronunciato
in prima sede) la quota di 2/5 delle spese procedurali di primo grado poste a
carico di AP 1 e quella di 3/5 a carico dello Stato.
b) Per quanto riguarda
la procedura di appello, visto l’esito del procedimento (art. 428 cpv. 1 CPP):
- le
spese relative all’appello (parzialmente accolto) di AP 1 sono poste nella
misura di 1/2 a carico dell’appellante e del rimanente 1/2 a carico dello
Stato;
- quelle
relative all’appello (parzialmente accolto) del PP sono interamente poste a
carico dello Stato.
Vista
la particolarità del caso e ritenuto che l’appello degli accusatori privati è,
in massima parte, al traino di quello del PP, si prescinde dal porre a carico
degli insorgenti incidentali gli oneri processuali di secondo grado.
Indennizzo ex art. 429 CPP
39. Il difensore di AP 1
ha chiesto un indennizzo per torto morale, in considerazione della carcerazione
patita e della perdurante eco mediatica riservata al suo caso, pari a
complessivi fr. 73'000.- (365 giorni a fr. 200.- al giorno).
L’imputato ha, pure,
chiesto che le spese del suo difensore siano assunte dallo Stato e, in ragione
dei proscioglimenti richiesti, un aumento del “risarcimento per le spese
legali” (cfr. CARP 17.2016.147 doc. III, punti 10 e 15).
Il PP ha postulato che
all’imputato non sia attribuita alcuna indennità ex art. 429 CPP.
40. a) Giusta l’art. 429 cpv.
1 CPP l’imputato, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento
nei suoi confronti è abbandonato, ha diritto a un’indennità per le spese
sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett.
a) e a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei
suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà
(lett. c).
b) Sui presupposti
applicativi dell’art. 429 CPP e sui principi che reggono la quantificazione
dell’indennità, si rinvia a quanto indicato a più riprese da questa Corte, in
particolare alle sentenze CARP 17.2013.161 del 28 marzo 2014 e 17.2013.46 del 9
dicembre 2013.
Qui ci si limita a precisare
che, di principio, la decisione sull’attribuzione delle spese pregiudica quella
sulle indennità, nel senso che, in caso di condanna al pagamento delle spese,
di regola, non si riconoscono indennizzi ex art. 429 CPP; al contrario, in caso
di messa a carico dello Stato delle spese, all’imputato prosciolto va
riconosciuto un indennizzo (DTF 137 IV 352 consid. 2.4.2 con rif.).
Se
è vero che un’indennità è di principio dovuta anche in caso di assoluzione
parziale (STF 6B_187/2015 del 28 aprile 2015 consid. 6.1.2), è anche vero che
vi è assoluzione parziale soltanto quando l’accusato è prosciolto da
imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna e
riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi. Non vi è, invece,
assoluzione parziale ai sensi dell’art. 429 CPP quando le accuse che hanno
portato alla condanna e quelle per cui vi è, invece, stato proscioglimento sono
riferite al medesimo fatto o al medesimo complesso di fatti (cfr. i principi
appena ricordati e quelli esposti riguardo alle spese, nonché, per quanto
riguarda il v. CPP ticinese: CRP 60.2010.150 del 12 novembre 2010; 60.2010.119
del 10 novembre 2010; 60.2009.427 del 20 aprile 2010; 60.2009.55 del 3 dicembre
2009; 60.2002.106 del 5 febbraio 2008; 60.2004.305 del 7 dicembre 2005). Al
riguardo, il TF aveva avuto modo di precisare che, qualora sia data la stretta
connessione tra l’imputazione per la quale l’accusato è stato condannato e
quella da cui è stato prosciolto, il rifiuto di considerarlo parzialmente
assolto ai sensi dell’art. 317 CPP-Ti non è arbitrario anche se la condanna
inflitta è stata, per finire, inferiore alla pena proposta dal procuratore
pubblico (cfr. STF 1P.35/2006 del 7 marzo 2006 consid. 3.3; sentenza CARP
17.2011.77 del 13.02.2012 consid. 7.3.b).
c) Ai
sensi dell’art. 431 cpv. 2 CPP in combinato disposto con il cpv. 3 lett. a
della stessa norma, chi è condannato con la condizionale a una pena detentiva
la cui durata eccede quella della carcerazione preventiva o di sicurezza
sofferta non ha diritto a un’indennità o a una riparazione del torto morale.
41. L’imputazione a carico
di AP 1 per titolo di atti sessuali con fanciulli, ripetuti, consumati e
tentati (pto. 1 AA) ai danni di PC 1, __________, __________, , __________, __________,
__________, __________ e __________ è stata parzialmente confermata, nella
formulazione alternativa prospettata al dibattimento d’appello che qualifica il
reato come consumato (e non più in parte tentato), limitatamente agli atti
posti ai danni di PC 1, __________ e __________, PC 2 e __________
Occorre, pertanto,
esaminare se egli ha diritto a un’indennità ex art. 429 CPP in relazione a
questa, parziale, assoluzione (con riferimento a __________, __________, __________
e __________).
Non ne ha, invece, secondo
gli stessi principi di cui sopra, per i proscioglimenti - pronunciati da questa
Corte - dall’imputazione di tentati atti sessuali con fanciulli (punto 1.1. AA)
nella misura in cui quella alternativa per il medesimo reato qualificandolo per
tutti gli atti come consumato, prospettata al dibattimento d’appello e che si
basa sulla stesso complesso di fatti, è stata qui accolta.
Per AP 1 si pone, infine,
la questione se egli abbia diritto a un’indennità ex art. 429 CPP per essere
stato in questa sede assolto dal reato coazione sessuale, ripetuta, consumata e
tentata (punto 2. AA), da quello di coazione, ripetuta (punto 3. AA), nonché per
essere stato parzialmente prosciolto dal resto di violazione del dovere
d’assistenza o educazione (punti 4.1 e 4.3 AA) e da quello di vie di fatto
reiterate (punto 5. AA).
42.1. Per quanto attiene alla
pretesa riparazione del torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP,
quantificato in fr. 73'000.- per i 365 giorni di detenzione patiti da AP 1,
essa va negata già solo in quanto la pena detentiva, sospesa condizionalmente,
alla quale egli è qui condannato è di durata superiore a quella della
carcerazione preventiva e della anticipata espiazione della pena cui è stato astretto
(art. 431 cpv. 2 e cpv. 3 lett. a CPP).
42.2. In merito alle pretese
indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, occorre premettere che, come già
precisato dal Tribunale federale, questa norma vale solo per le spese dei
difensori di fiducia, ma non per quelle dei difensori d’ufficio, assunte dallo
Stato (DTF 138 IV 205 consid. 1; STF 6B_802/2015 del 9 dicembre 2015, consid.
9.2.). Pertanto, anche nel caso di proscioglimento, il difensore d’ufficio è da
indennizzare, come qui provveduto al consid. 36, secondo le procedure e le
regole previste per l’art. 135 CPP.
Permane, ciononostante, l’esigenza di fissare l’entità di questo
indennizzo, per stabilire se e in che misura lo Stato, che anticiperà le spese
del difensore d’ufficio di AP 1, possa rivalersi sull’imputato.
Questa Corte, in linea con la ripartizione degli oneri processuali
di primo grado decisa al considerando 38 a) e con quella di secondo grado di
cui al considerando 38 b), pone a carico di AP 1, qualora trovasse applicazione
l’art. 135 cpv. 4 lett. a CPP, fr. 24'950.10 corrispondenti a 2/5 dell’importo
riconosciuto a favore dei suoi patrocinatori per la prima istanza [2/5 (fr.
18'538.40 + fr. 30'077)] più 1/2 delle spese legali di seconda istanza (1/2 fr.
11'007.90).
Lo Stato dovrebbe, d’altro canto, rifondere, ex art. 429 cpv. 1
lett. a CPP, a AP 1 indennità per fr. 34'673.20, pari a 3/5 delle spese di
patrocinio di primo grado [3/5 (fr.18'538.40 + fr. 30'077)] più 1/2 di quelle
di secondo grado (1/2 fr. 11'007.90).
Tuttavia, trattasi di un obbligo teorico in ragione della compensazione
ai sensi dell’art. 442 cpv. 4 CPP.
A torto i giudici di primo grado hanno condannato ai dispositivi 10./10.1
lo Stato a pagare a AP 1 l’importo di fr. 29'169.25 (IVA inclusa) quale
risarcimento delle sue spese legali, deducendo al dispositivo 11.3 pari importo
a quanto egli deve allo Stato per spese legali da questo anticipate.
Ciò significherebbe attribuire all’imputato il doppio (2 x fr. 29'169.25)
di quanto gli spetta, beneficiandolo di un indebito arricchimento.
Ne deriva che i dispositivi 10/10.1 della sentenza impugnata vanno
annullati.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348
e segg., 379 e segg., 398 e segg., 426 CPP,
12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 67 e segg., 69, 93, 95, 106, 126 cpv.
1 e 2 lett. a, 187 cifra 1 cpv. 1 CP,
nonché, sulle spese e
sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. a. L’appello principale di AP 1 è parzialmente accolto.
b. L’appello principale
del procuratore pubblico è parzialmente accolto.
c. L’appello
incidentale dell’accusatore privato PC 1 è respinto.
d. L’appello incidentale
dell’accusatore privato PC 2 è parzialmente accolto.
e. L’appello
incidentale dell’accusatore privato PC 4 è respinto.
f. L’appello
incidentale dell’accusatore privato PC 3 è respinto.
g. L’appello incidentale
dell’accusatore privato PC 5 è respinto.
Di conseguenza, ricordato che,
in assenza di impugnazione, i dispositivi:
- 1.1.
limitatamente ai ripetuti atti sessuali con fanciulli compiuti in danno di PC 1,
1.3, 5., 6. e 7. (limitatamente alle indennità per
torto morale a favore di PC 1 e PC 3), 8., 11.1. e 11.2.
della sentenza impugnata sono
passati in giudicato,
1.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole di:
1.1.1. ripetuti atti
sessuali con fanciulli
per avere, ad _______,
presso l’Istituto scolastico comunale, nel periodo settembre 2014/fine maggio
2015, ripetutamente toccato e/o palpeggiato:
- oltre
a PC 1 (cui, almeno una volta, ha anche toccato il pene), __________ e __________
nella zona pubica e inguinale;
- PC 2
e __________ nella zona attorno all’ombelico e alla cintola, sia sopra i
vestiti che sulla pelle nuda, con movimenti circolari della mano;
1.1.2. ripetute vie di
fatto
per avere, nelle
circostanze di tempo e di luogo indicate nell’atto di accusa, tirato i capelli
a PC 1
1.2. AP 1 è
prosciolto dalle imputazioni di:
1.2.1. ripetuti atti sessuali con fanciulli in relazione a __________
__________ __________ e __________
1.2.2. ripetuta
coazione sessuale (consumata e tentata) di cui al punto 2. dell’atto di accusa;
1.2.3. ripetuta
coazione di cui al punto 3. dell’atto di accusa;
1.2.4. violazione
del dovere d’assistenza o educazione di cui ai punti 4.1 e 4.3 dell’atto di
accusa;
1.2.5. vie di
fatto reiterate di cui al punto 5. dell’atto di accusa limitatamente agli
episodi in danno di __________, e alle sberle, agli spintoni ed al pugno sotto
il mento in danno PC 1
1.3. AP 1
già
dichiarato autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli ai
danni di PC 1 (disp. 1.1.) e di violazione del dovere d’assistenza o educazione
ai danni di PC 3 (disp. 1.3.) (condanne passate in giudicato),
è
condannato:
1.3.1. alla pena
detentiva di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
1.3.2. alla
multa di fr. 500.- (cinquecento); in caso di mancato pagamento per colpa
dell’autore, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 giorni;
1.3.3. a versare
all’AP PC 1, oltre all’importo di fr. 4'000.- a titolo di torto morale, quello
di fr. 2'269.30 a titolo di risarcimento spese legali di primo grado, IVA
compresa;
1.3.4. a versare all’AP PC 3, oltre all’importo di fr. 1'500.- a titolo di
torto morale, quello di fr. 2'269.25 a
titolo di risarcimento spese legali di primo grado, IVA compresa;
1.3.5. a versare
all’AP PC 2 l’importo di fr. 3'000.- a titolo di torto morale e di fr. 7'151.70.-
a titolo di risarcimento spese legali di primo e secondo grado, IVA compresa.
1.4. L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
1.5. Si
ricorda che a AP 1 è interdetto per la durata di 10 (dieci) anni l’esercizio di
qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un
contatto regolare con minorenni.
1.6. Si
ricorda che nei confronti di AP 1 è ordinata un’assistenza riabilitativa per la
durata di 10 (dieci) anni.
1.7. La tassa
di giustizia (di fr. 5'000.-) e le spese (di fr. 12'542.45) per il
giudizio di primo grado sono poste a carico di AP 1 nella misura di 2/5 e per
la parte restante a carico dello Stato.
1.8. La nota
professionale 10 marzo 2017 dell’avvocato DI 1 è approvata per:
- onorario fr. 9'758.70.--
- spese fr. 433.80.--
- IVA (8%) fr. 815.40.--
Totale fr. 11'007.90.--
e posta a carico
dello Stato.
1.8.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla
notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
1.8.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del
patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della
Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando
l’originale del presente dispositivo.
1.8.3. Ritenuto il suo parziale proscioglimento, AP 1, qualora le sue condizioni economiche glielo permettano (cfr. art. 135 cpv. 4
lett. a CPP), è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino fr.
24'950.10 corrispondenti a 2/5 di quanto quest’ultimo gli ha anticipato per la difesa d’ufficio di primo grado e a 1/2 di quanto,
sempre lo Stato, gli ha anticipato per la difesa d’ufficio di secondo grado.
2. Gli oneri
processuali dell’appello principale di AP 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.--
- altri disborsi fr. 200.--
fr. 2'200.--
sono posti per 1/2 a carico
dell’imputato e per un 1/2 a carico dello Stato.
3. Gli oneri
processuali dell’appello principale del procuratore pubblico, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.--
- altri disborsi fr. 200.--
fr. 2'200.--
sono posti a carico dello
Stato.
4. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia in relazione agli appelli incidentali presentati
dagli accusatori privati PC 1, PC 2, PC 4, PC 3 e PC 5.
5. Intimazione a:
6. Comunicazione a:
- Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Ufficio
assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato,
Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.