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Decisione

17.2016.147

Ripetuti atti sessuali con fanciulli ai danni di numerosi alunni, violazione del dovere di assistenza e educazione e vie di fatto. Proscioglimento dal reato di coazione sessuale, non essendo state acc

31 marzo 2017Italiano173 min

Source ti.ch

Fatti

i bambini provando “piacere e una certa soddisfazione”:

"

…Per il tramite del mio

difensore ho chiesto di poter essere nuovamente interrogato per precisare

meglio le mie responsabilità, ciò che non avevo fatto finora perché mi trovavo

in forte difficoltà nel dover giustificare quanto da me commesso di fronte a

mia moglie, ai miei figli, alla comunità di _______ e a tutte le persone con le

quali avevo lavorato e collaborato. Quando sono stato confrontato con i fatti

di cui al presente procedimento penale mi sono visto cadere il mondo addosso,

visto che in trent'anni mi ero costruito una famiglia, un'attività

professionale apprezzata, un impegno politico e pubblico importante e con molte

attività extra professionali. Dover ammettere le mie responsabilità avrebbe

comportato per me delle gravi conseguenze per cui ho avuto molte remore a

raccontare quello che vorrei spiegare oggi, partendo già dai fatti avvenuti

negli anni '90. Preciso che non lo faccio per ottenere dei benefici dal punto

di vista penale, ma per togliermi un peso dalla coscienza e mettermi in pace

con me stesso, sperando che anche gli altri capiscano il mio comportamento. (…)

ammetto che ho sempre avuto l’abitudine di toccare i bambini che frequentavo

sia a scuola che in parrocchia, sulla schiena e sulla pancia, a volte anche sulla

pelle nuda. Questi gesti mi procuravano un piacere e una certa soddisfazione e

quando ne avevo l’opportunità lo facevo…”

(PP AP 1 2.2.2016, pag. 2 e 4).

L’imputato conferma, quindi, le testimonianze agli

atti, in particolare quanto riferito dai fratelli __________, pur non

ricordando l’episodio della caduta:

"

…È quindi giusto quello che

hanno raccontato i fratelli __________ e __________ nei loro verbali

d'interrogatorio, ma anche da altre persone. Non ricordo però l'episodio

descritto da __________, poiché non ho memoria di un fatto simile. Non ricordo

neppure di essere caduto a seguito della reazione di __________. Con questo non

voglio dire che __________ sia un bugiardo e che abbia inventato questo fatto,

ma non mi sento in coscienza di dire una cosa di cui non ricordo…” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 4).

E in merito all’episodio in Val Gardena, con

riferimento al quale in precedenza aveva contestato la masturbazione sostenendo

di essersi limitato a toccare il pene, che però era già umido (PS AP 1 15.6.2015,

pag. 9-12, PP AP 1 23.6.2015, PP confronto AP 1/__________ 30.6.2015), AP 1

ammette “di avergli massaggiato il pene fino al momento in cui ha eiaculato,

ma escludo di aver fatto il gesto tecnico della masturbazione” (pag. 3). A

suo dire “era la prima volta in assoluto che allungavo una mano sulle parti

intime di un minore” (PP AP 1 23.6.2015, pag. 4) e quel fatto lo aveva “spaventato”

e “scioccato” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 3). Ritornando sulle sue

precedenti dichiarazioni ha pure ammesso di essere stato effettivamente

attratto dal ragazzo:

"

Contrariamente a quanto sempre

sostenuto non è vero che si è trattato di un momento di debolezza ma di una

vera e propria attrazione nei confronti di ______..” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 4).

e scampata la denuncia

"

...mi ero rivolto al qui

presente avv. DI 1 perché ero preoccupato per le conseguenze che potessero

esserci nel caso in cui la signora si fosse rivolta alla Polizia…” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 6)

si rimette in carreggiata, anche se continua ad

intrattenere contatti fisici con i suoi allievi agendo però con cautela e

stando attento a non oltrepassare i limiti:

"

…dopo il matrimonio e a seguito

dei numerosi impegni familiari, professionali, pubblici e associativi è

iniziata per me una stagione molto appagante e gratificante da tutti i punti di

vista. In questo ci metto anche la fondazione di una famiglia e la costruzione

della casa che simboleggiava la nostra dimora. Con mia moglie avevo inoltre una

vita sessuale appagante e soddisfacente, per cui non ho mai avuto problemi da

questo punto di vista.

È vero comunque che ho mantenuto negli anni un piacere

nell'avere un contatto fisico con i miei allievi, che manifestavo con

l'abbraccio o toccandoli sul corpo, ma senza andare oltre certi limiti. Erano

comunque episodi occasionali. Non ho mai cercato di avere delle opportunità per

avere il contatto fisico con i miei allievi.

(…) È vero anche che dopo l'arresto di Don __________

sono rimasto turbato perché mai più mi aspettavo che lui avesse commesso dei

fatti simili, visto che era il mio confessore e una persona nella quale avevo

la massima fiducia (…) È vero che quanto emerso in merito a Don __________ mi

ha reso attento circa il mio comportamento nei confronti degli allievi. Per

tutte queste ragioni, pur continuando ad avere dei contatti fisici con i miei

allievi, sono sempre stato molto prudente e vigilante a non oltrepassare certi

limiti. Così ho continuato fino all'estate 2013…” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 4-5).” (sentenza impugnata,

consid. 7 e 8, pag. 14-17)

Vero è che, come osservato dai primi giudici, nonostante la sua “vigilanza”

e la sua “prudenza”, nel mese di agosto 2013, AP 1 “cade in

tentazione” e approfitta di una “situazione propizia” (PP AP 1

2.2.2016, pag. 6) per tentare “un approccio sessuale con l’ex allievo, ormai

maggiorenne, C.N.” (sentenza impugnata, consid. 8 in fine, pag. 17)

atti sessuali con

fanciulli (punto 1. dell’AA)

I. fatti

5. Come ricordato dai

primi giudici, non è più contestato che, durante l’orario scolastico, AP 1 era

solito toccare/massaggiare alcuni suoi allievi.

Lo faceva, però, soltanto

con i maschi.

Lo ha detto lui stesso e

lo hanno confermato i ragazzi sentiti. Fra questi, __________:

“ alle femmine non andava a fare i

massaggi. Le femmine, no, non so il perché” (AI 108 pag. 2)

Ma non toccava/massaggiava

tutti i maschi. Soltanto quelli con cui - per usare le sue parole - aveva

maggior “feeling”.

E non a tutti lo faceva “con

la stessa intensità”:

“…ho

fatto i massaggini solamente ai maschi, ma non a tutti e con la stessa

intensità perché non ho con tutti lo stesso feeling.

(…) A domanda a sapere come stabilisco se ho un

feeling o meno con un allievo rispondo che questo dipende dal contesto, dal

lavoro che stanno facendo, dal comportamento dell’allievo e da altri fattori”

(PP AP 1 5.6.2015, pag. 5).

Interessante sentire come PC

1 ha percepito il feeling di cui AP 1 parla:

“ (…) e diciamo agli altri non glieli

fa perché… uno non sta bene, non riesce bene a parlare e così e sa che dopo se

glieli fa lo va subito a dire, poi l’altro perché ha problemi… è daltonico e

tutto e anche quello e l’altro perché… è un po’… ha un po’ la pancia, diciamo,

altri due per quello e diciamo che ha preso solo me e un mio compagno e

l’altro” (trascrizione audizione PC 1 3.6.2015 pag. 5)

AP 1 praticava queste

manipolazioni a volte quando il ragazzo era seduto al proprio banco, ponendosi

dietro di lui e massaggiandogli le spalle e la schiena sino all’osso sacro.

Altre volte lo faceva alla

sua cattedra, quando i ragazzi andavano a consegnare i loro lavori per la

correzione, oppure al mattino prima dell’inizio delle lezioni, oppure, ancora,

alle 11.30, trattenendo l’allievo in classe, oppure ancora quando l’uno o

l’altro ragazzo, per motivi di salute, rimaneva in classe mentre i compagni seguivano

la lezione di ginnastica.

In quei frangenti,

chiedeva ai ragazzi di sedersi sulle sue gambe e, poi, iniziava a

toccarli/massaggiarli sulle spalle, per poi, di regola, scendere al petto, ai

fianchi e alla pancia.

A volte non andava oltre

la zona dell’ombelico.

A volte, invece, passava

oltre la cintura dei pantaloni.

A volte, la mano di AP 1

rimaneva sopra i vestiti.

Altre volte, invece, andava sotto di essi:

“ (…) per quanto riguarda i massaggi

che facevo alla cattedra (…) ADR che lo facevo soprattutto sopra i vestiti, ma

è possibile che l’abbia fatto sotto, sulla pelle nuda (…) lo facevo a volte

sopra i vestiti a volte sotto, sulla pelle nuda. In questi casi, sollevavo la

maglietta e infilavo le mani sotto…”

(PP AP 1,

9.9.2015 pag. 8)

Per i dettagli, sempre in

applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si rinvia ai consid. 14 e 15 (sentenza

impugnata, pag. 24-33) e, in particolare, ai numerosi stralci di verbali in

essi contenuti.

Ritenuto come a AP 1 nulla

venga imputato per i toccamenti/massaggi al banco degli allievi, la

ricostruzione fattuale sarà limitata a quelli effettuati alla cattedra (art. 9

CPP).

6. Secondo AP 1, i

toccamenti/massaggi alla cattedra duravano pochi secondi:

“ il massaggio durava pochi secondi,

al massimo una decina, il tempo necessario fino al momento in cui il

bambino

esclamava "ah", inteso come buona sensazione e rilassamento” (PP AP 1 5.6.2015, pag. 6).

La dichiarazione non è

credibile (e questo nonostante anche __________ abbia parlato di “due o tre

secondi”; trascrizione audizione 8.6.2015 pag. 6). Non è credibile già

soltanto perché non è verosimile che un toccamento/massaggio - praticato, come

si vedrà, in genere con movimenti circolari - che comprendeva almeno tre zone

del corpo (spalle, torace e pancia) e che, volendo seguire le dichiarazioni

dello stesso AP 1, si protraeva sino a quando il ragazzo aveva una sensazione

di rilassamento (che esternava con un “ah”) durasse soltanto pochi

secondi.

Ben più verosimile la

quantificazione della durata di questi toccamenti/massaggi fatta da PC 1 che -

pur descrivendo una durata, tutto sommato, breve - parla di minuti e non di

secondi. Nella sua prima audizione, infatti, ad un certo punto, dice che, a

causa del maestro che lo chiamava alla cattedra dove, poi, gli faceva queste

cose, lui usciva dall’aula “5 minuti dopo” (trascrizione audizione PC 1

3.6.2015, pag. 13). Simile la sua dichiarazione sul tempo nella sua seconda

audizione dove dice che “mi teneva lì quel … quel due minuti, tre, e poi mi

lasciava andare” (trascrizione audizione PC 1 19.8.2015, pag. 12).

Ne deriva che si può

concludere che, effettivamente, tutta l’operazione del massaggio (dalle spalle

in giù) durava qualche minuto.

perché AP 1 praticava

questi toccamenti/massaggi

7.

a. AP 1 - che è uomo

dalle molte (troppe) sfumature (vedasi il suo distinguo fra “massaggio sino

ad eiaculazione” e “gesto tecnico della masturbazione”) - non è

stato né cristallino né lineare sul motivo che lo spingeva a praticare quei

massaggi.

Dapprima, ha detto che lo

faceva “per un momento di sollievo, di feeling” (PS AP 1 4.6.2015 pag.

10).

Poi - almeno per quanto è

dato di comprendere - perché quei massaggi lo aiutavano a gestire delle classi

piuttosto turbolente (“in questo modo sono riuscito nell’arco di tre anni

a non più avere grossi problemi“, PP AP 1 14.7.2015, pag. 7).

Poi ha preteso che i

massaggi/toccamenti rappresentavano gesti d’affetto.

Quindi, ha ribadito che si

trattava di momenti di stacco (break) finalizzati alla gestione della classe

(cfr. verbali citati al consid. 8 della sentenza impugnata, pag. 15 e 16; cfr

anche verb. dib. d’appello).

È soltanto verso la fine

dell’inchiesta che, faticosamente, ha ammesso che quei massaggi/toccamenti gli

procuravano del piacere:

“ (…) ammetto che ho sempre avuto

l’abitudine di toccare i bambini che frequentavo sia a scuola che in

parrocchia, sulla schiena e sulla pancia, a volte anche sulla pelle nuda.

Questi gesti mi procuravano un piacere e una certa soddisfazione e quando ne avevo

l’opportunità lo facevo… che ho mantenuto negli anni un piacere nell'avere un

contatto fisico con i miei allievi, che manifestavo con l'abbraccio o

toccandoli sul corpo, ma senza andare oltre certi limiti. Erano comunque

episodi occasionali. (…) a partire dal mese di settembre 2014 ho continuato ad

avere un’attrazione fisica nei confronti dei miei allievi poiché questo mi

procurava un piacere sessuale (…)” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 4-6).

Fedele alla sua natura, AP

1 ha, però, voluto - anche qui (come nel caso della masturbazione “senza il

gesto tecnico” di tale pratica) - fare dei distinguo e sfumare,

oltremisura, le sue ammissioni:

“ che a partire dal mese di settembre

2014 ho continuato ad avere un’attrazione fisica nei confronti dei miei allievi

poiché questo mi procurava un piacere sessuale. Quando tenevo i miei allievi

sulle gambe durante la correzione dei compiti, provavo piacere sessuale ma non

un’eccitazione sessuale. E’ vero che solleticavo sulla pancia e a volte anche

sotto l’ombelico, poiché questo mi procurava un piacere sessuale, ma non

eccitazione…” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 6),

“ In questi casi (n.d.r: con __________

e __________) provavo un piacere fisico, ma non un piacere sessuale.” (PP AP 1

2.2.2016, pag. 7).

AP 1 ha, poi, aggiunto che

si faceva bastare il piacere che quei contatti fisici gli procuravano (“mi

accontentavo”) poiché sapeva di non poter andare oltre:

“ avevo un mio piacere, ma sapevo che

non dovevo andare oltre (…) mi accontentavo di questo e non avevo intenzione di

andare oltre” (verb. dib. primo grado pag. 2-3)

Al dibattimento di primo

grado, AP 1 ha continuato a percorrere la via dei distinguo. Quei toccamenti

erano soltanto delle “coccole” che gli davano, sì, piacere ma non

piacere di natura sessuale:

“ …ADR che scendevo verso la cintura

perché mi piaceva avere un contatto fisico coi bambini. Avevo un mio piacere,

ma sapevo che non dovevo andare oltre (…) agivo così come eccessiva

manifestazione di contatto che mi dava piacere, ma non sessuale (…) rispetto

alle mie dichiarazioni rese a pag. 6 del mio verbale PP 2.2.2016 preciso che il

termine di “piacere sessuale” utilizzato quel giorno era eccessivo. Quel giorno

volevo confessare l’atto con PC 1 ed ero un po’ agitato. Forse non avevo

controllato bene il linguaggio (…) era un momento di intimità e di coccole, ma

anche un momento di gioco e di “contentino”.” (verbale d’interrogatorio

dibattimentale pag. 2, 3).

AP 1 si è inoltrato maggiormente in tale via al dibattimento

d’appello dove ha negato che il piacere che lui provava durante questi toccamenti

avesse qualsivoglia natura sessuale. E questo con la sola eccezione di PC 1 per

cui ha, in sintesi, ammesso di essere stato spinto da un movente sessuale, pur

se percepito soltanto confusamente (verb. dib. d’appello, pag. 4).

b. Nonostante queste sue

ritrattazioni, avuto riguardo all’intero materiale probatorio - quindi, tenuto

conto anche del fatto che l’imputato, almeno negli ultimi anni, si eccitava (o,

per dirla con le sue parole, si “lustrava gli occhi”) guardando foto di

giovani maschi pubblicati su siti porno che egli visitava regolarmente (cfr. AI

14 e materiale pornografico ad esso allegato, AI 16 e PP AP 1 2.2.2016, pag. 5

in cui egli ammette che “soddisfacevo il mio desiderio sessuale

masturbandomi e visionando questo materiale”) nonché considerato quanto

risulta egli abbia fatto in passato, in particolare in Val Gardena e a Verona -

è evidente che l’unico accertamento serio che può essere fatto è che, al di là

delle sue pretestuose puntualizzazioni, AP 1 toccava i suoi allievi nel modo descritto

perché ciò gli procurava un piacere di natura sessuale.

AP 1 stesso lo ha ammesso

e i suoi successivi distinguo altro non sono che tentativi di ritrattare tale

ammissione.

E, del resto, in Val

Gardena - in un contesto chiaramente connotato sessualmente dalla successiva

masturbazione praticata a __________ - prima che questi si coricasse, AP 1 ha fatto

a lui (e all’altro ragazzo che era con loro) dei massaggi seguendo, in pratica,

la “procedura” messa in atto con gli allievi menzionati nell’AA.

E, parimenti, quella sera

a Verona, prima di tentare di toccare il pene al giovane compagno di viaggio,

lo ha massaggiato sulla pancia esattamente come, poi, nei mesi successivi, ha

fatto con i suoi allievi. E, in quest’occasione, lo ha fatto dicendogli “a

me piace toccare”. Questa frase - detta in un contesto nuovamente

chiaramente connotato sessualmente dal suo tentativo di toccare il pene al

giovane - smentisce tutte le precisazioni che AP 1 ha voluto fare in inchiesta.

Essa, insieme al buon senso e a quanto accaduto in Val Gardena, dimostra, senza

ombra di dubbio, che quei massaggi/toccamenti tendevano a provocare al suo

autore eccitazione/piacere avente natura sessuale.

A ciò si aggiunge che,

letto in relazione al fatto che egli visionava solo materiale pornografico

omosessuale, il fatto che egli palpeggiasse unicamente gli allievi maschi non

può che supportare questa conclusione.

che cosa ha fatto a chi

8. Di norma, alla

cattedra, AP 1 praticava i suoi massaggi/toccamenti secondo una specie di

procedura standardizzata: dopo avere fatto sedere l’allievo in grembo, iniziava

a massaggiargli le spalle (praticando delle pressioni), poi, passava al torace

(a volte, praticando una specie di solletico) e, quindi, scendeva più sotto,

praticando, in genere, dei movimenti circolari. Illuminanti, al riguardo, sono

le videoregistrazioni dei ragazzi sentiti.

Risulta dagli atti, però,

che i massaggi praticati ai ragazzi non avevano sempre - per usare le parole di

AP 1 - la stessa intensità.

a. allievo PC 1

Non è più contestato che -

dopo avergli toccato/massaggiato le spalle, essere sceso al torace e, poi,

nella zona dell’ombelico - AP 1, con PC 1, è andato oltre, infilando la sua

mano sotto le mutande, toccando/massaggiando la zona pubica e inguinale e, in

un’occasione, toccando il pene dell’allievo.

Queste le dichiarazioni di

PC 1 (confermate, nella loro sostanza, da AP 1):

“ C: ehmm, allora è iniziato un po’ di

tempo fa che il mio maestro ha iniziato, diciamo, a farmi… non solo a me, ma

anche a un mio compagno, solo che a un mio compagno che glieli faceva come li

aveva fatti a me, agli altri invece tutti qua, no (porta le mani alle spalle) …

I: sì

C: ha iniziato da

un po’ di tempo che me li faceva qui, (porta le mani alle spalle), poi me li

faceva qua (porta le mani al costato), e da li … niente. Non ha fatto niente;

dopo un po’, ha iniziato a farmeli qua (porta le mani alla vita) poi qui dietro

(porta la mano destra alla schiena), vicino a qua, e … ancora dopo ancora un

po’ iniziava a scendere giù, sotto il … come si dice, il laccio delle mutande,

e una volta, diciamo, stava per arrivarci e gli ho tolto la mano dall’imbarazzo

e diciamo sono scappato e sono andato al banco. Poi ha iniziato anche alle

11.30, quando finiamo a scuola, a dirci di andare sulle sue gambe che ci fa i

massaggi e dopo lui ci fa “vieni vieni” (porta le mani sulle ginocchia) e così,

noi andiamo là, e lui inizia a farci i massaggi qua (porta le mani alla vita), (…)

E a me e al mio amico, solo che il mio amico non lo vuole dire, li ha fatti qui

(porta le mani al ventre) poi qua (tocca posteriormente il corpo con la mano

destra), una volta ci stava quasi per arrivare e io, diciamo, gli ho tolto, ho

fatto così (fa il gesto di scostare qualcosa dal corpo) e sono scappato. E …

niente. È questo.” (AI 50, trascrizione audizione PC 1, pag. 4-5)

“ I: che tipo di … mi puoi far vedere,

come se fosse lui che te lo fa, che tipo di massaggio faceva sui tuoi fianchi?

C: eh, faceva

così (porta le mani al proprio costato e compie un movimento rotatorio), sui

fianchi e sulle spalle, normale così (medesimo movimento sulle spalle) e invece

qua (alla vita) faceva così (movimento rotatorio) e poi una volta ha fatto

così, in mezzo (fa il gesto di introdurre la mano sotto la cintura dei

pantaloni) ma dopo io gli ho tolto la mano perché ero imbarazzato, diciamo, e

poi sono andato al banco.

(…) I: ok. Quindi

tu gli hai tolto la mano e non è andato oltre

C: ecco.

I: dopo quella

volta che tu gli hai tolto la mano è successo ancora qualcosa?

C: sì! Lui

continuava…

I: lui

continuava!

C: lui

continuava; però da quando gli ho tolto la mano, non si avvicinava più in mezzo

(porta la mano destra al ventre) diciamo, ma stava da parte qua e poi pian

piano si avvicinava sempre di più.

I: ma si

avvicinava a che parte del tuo corpo esattamente?

C: eh al… come

posso dire?

I: come lo chiami

tu…

C: eh… non lo so;

al… al pisello, ecco.” (AI 50, trascrizione audizione PC 1, pag. 7-8)

“ I: (…) E quindi se capisco giusto,

in queste occasioni (ndr: dopo le 11.30) tu sei rimasto da solo con il maestro

per quei pochi minuti dopo le 11.30 e ci sono state altre volte che sei stato

da solo con il maestro?

C: mmmh… solo

quando al lunedì abbiamo ginnastica due ore e… io delle mie compagne che una si

è fatta un’operazione alla gamba perché aveva una gamba storta e l’altra perché

aveva… fratturato la caviglia e io stavo lì perché avevo ehmm… fratturato

l’anulare e io stavo lì e quando i miei compagni uscivano gli dicevano

“possiamo andare sul tavolo di fuori?” andavano e poi chiudevano la porta e io

restavo dentro e a volte mi diceva di andare lì e così mi faceva sti massaggi.

Solo quelle volte lì. Ma poi quando ho tolto il gesso non più e l’ho fatto solo

quando… cioè anche quando abbiamo ginnastica che io torno da ginnastica, lascio

il sacchetto, mi dice “vieni qui, vieni qui”, e poi dopo succede sempre,

diciamo, sta cosa.” (AI 50, trascrizione audizione PC 1, pag. 13 in basso e

14)

“ I: (…) io devo essere veramente

certo, ed è qui dove ti chiedo di essere veramente onesto, se è sì è sì, se è no

è no, l’ultima domanda che ti pongo è a sapere se nel contesto di questi

massaggi dove lui si avvicinava sempre di più al pisello, al pisello ci è anche

arrivato?

C: e … una volta

era vicinissimo, però quella volta, diciamo … era quasi arrivato e io gli ho

tolto la mano perché ero imbarazzato e ci stava per arrivare e io ho fatto così

(compie il gesto di allontanare qualcosa) e gli ho tolto la mano e sono andato

al banco. Poi lui non mi ha detto niente.

I: c’era quasi

arrivato?

C: c’è quasi

arrivato! (…) molto vicino vuol dire, cioè, quasi sopra. Diciamo il pisello è

qui (alza l’avambraccio destro e pone la mano sinistra sul polso) e lui è

arrivato qui (con la sinistra indica la nocca dell’indice)

I: proprio…

C: proprio al

limite quando io gli ho tolto la mano perché ero imbarazzato

I: questa mano

quasi sul pisello toccava le mutande o toccava la tua pelle?

C: toccava la mia

pelle

I: l’ha infilata

dentro.

C: sì

I: e questo è

capitato una volta sola?

C: e … ehmmm è

quello che è arrivato quasi vicino, che è capitato una volta, poi dopo, però mi

faceva sempre sotto l’elastico delle mutande (porta entrambe le mani al ventre)

e qui, vicino, da parte, poi si avvicinava lentamente poi andava ancora fuori,

così.

I: ho capito

C: faceva tutto

così (AI 50, trascrizione audizione PC 1, pag. 16-17)

allievi __________ e __________

b. Non è contestato che AP

1 abbia più volte massaggiato/toccato __________ e M.C.L. sulle spalle, sul

torace e sulla pancia, in particolare nella zona dell’ombelico.

Altrettanto incontestato è

che, per massaggiare torace e pancia, AP 1 ha, anche, infilato le mani sotto la

maglietta.

Dopo averlo negato, AP 1

ha, poi, ammesso di essere anche “andato con le mani sotto la cintura dei

pantaloni” pretendendo, però, di non essere entrato “sotto l’elastico

delle mutande” (PP AP 1 2.2.2016 pag. 7). Al dibattimento di primo grado

ha, infine, precisato che quell’essere “andato con le mani sotto la cintura

dei pantaloni” con __________ è capitato in una sola occasione (allegato 1

al verb. dib. di primo grado pag. 4).

Diversa la tesi

dell’accusa.

fin dove AP 1 si è

spinto con __________

b.1. __________ è stato

sentito l’8 giugno 2015.

Queste le sue

dichiarazioni:

“ I: okay! Che saltava fuori quale

storia, D.?

D: questa qua,

che AP 1 non doveva fare queste cose.

I: okay! E l’AP 1

non doveva fare queste cose cosa?

D: e, fare i

massaggi e toccare sotto la cintura qua (porta la mano destra allo sterno).

I: mh, mh! Sotto

la cintura! Okay! A te è capitato se capisco giusto?

D: sì

I: okay! Mi puoi

spiegare un po’ com’è che capitava questa cosa?

D: e non so.

Quando qualcuno doveva consegnare dei fogli o … alla mattina, così, lui lo

prendeva in braccio, sulle gambe e glielo faceva (…)

I: avrei bisogno

che tu mi potessi far vedere (porge un foglio a D) con la penna i posti, le

spalle, la schiena, eccetera, eccetera, dove AP 1 ti ha fatto i massaggi.

D. facendo il

cerchio?

I: puoi fare il

cerchio, sì

D: (si china a

scrivere sul foglio che ha posto sul tavolo) qua, poi … qua, e qua e non so

bene dove è l’osso sacro … tipo qua (…) e basta

I: okay. Quando

parliamo di massaggi, D., mi puoi far vedere con le tue mani che tipo di

movimenti faceva l’AP 1 per farti i massaggi?

D: sulle spalle,

normalmente (con entrambe le mani fa il gesto di far pressione coi pollici)

I: con i pollici.

D: sì, dietro.

Poi qua, niente, così (pone il palmo della mano aperta sullo sterno) e qua così

(pone la mano sul ventre e fa un movimento circolare) e dietro, invece, un po’

come sulle spalle però così (si alza dalla sedia e pone le mani sui lombi)

I: ah, così,.

Okay. Perfetto. Adesso, mettiamo che … ti aggiungo una variabile (prende il

foglio mostrato a D e sul quale lo stesso aveva scritto). Giro il foglio per

non fare castronerie; più o meno normalmente, noi indossiamo dei pantaloni.

D’accordo, mettiamo adesso che sono quelli corti, e mettiamo che qui, più o

meno qua, ci sia la cintura o l’elastico. La posizione di questo cerchio che tu

mi hai fatto, cambia?

D: ehmm… un po’

più giù ma poco, leggermente (disegna sul foglio che gli mostra I).

I: okay, se

capisco giusto, comunque la mano un pochettino entrava nella cintura

D: si (pone la

mano sul ventre)

I: ecco, come mi

stai facendo vedere” (AI 56, trascrizione audizione __________ pag. 2-3, 7-8)

b.2. AP 1 - che, come

visto, in un primo tempo, aveva negato di avere mai oltrepassato, con __________,

la cintura dei pantaloni - dopo avere preso atto delle dichiarazioni del

ragazzo, è stato più possibilista, pur negando qualsiasi sua intenzionalità e

dicendosi certo di non essere mai andato con la mano sotto le mutande:

“ …L'interrogante mi fa notare che in occasione dell'audizione dell'8 giugno 2015 __________ ha dichiarato che con una mano sono andato anche un

pochettino dentro la cintura dei pantaloni e mi viene pure mostrato il disegno allegato alla trascrizione dove ha disegnato le parti in cui sarebbe stato toccato.

L’interrogante

mi fa notare che D. ha indicato la zona tra l’ombelico e il pene, sotto la

cintura dei pantaloni e sulla schiena, all'inizio delle natiche.

Ne prendo atto e

dichiaro che è possibile che facendo il solletico sulla pancia e sui fianchi, nelle modalità indicate in precedenza, sia andato con le mani sotto la cintura nella zona indicata da D.. In ogni caso non sono andato con la mano dentro le mutande perché so benissimo che non bisogna farlo.

A domanda a sapere se

D. è stato sincero rispondo di

sì e non mi sembra di aver notato dei grossi errori…” (PP AP 1

9.9.2015, pag. 9-10).

In seguito, il docente ha

modificato le sue dichiarazioni passando dal “è possibile che” (che

sembrava significare “non ricordo ma non posso escludere”) al ben più

perentorio “sono andato con le mani sotto la cintura dei pantaloni ma non

dentro le mutande” ed all’altrettanto perentorio “questo è avvenuto una

volta sola” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 7).

È evidente che questi

cambiamenti di versione altro non provano se non l’inaffidabilità di AP 1 e il

suo costante tentativo di ridimensionare al ribasso le sue responsabilità.

b.3. Non ha da essere

argomentato molto per spiegare come la dichiarazione di __________ - più che

pacata, sfumata e priva di qualsiasi connotazione dimostrativa/recriminatoria -

sia del tutto credibile. Al riguardo, la visione della registrazione in atti è

illuminante.

Del resto, AP 1 stesso ha

ammesso che __________ ha detto la verità (“a domanda a sapere se D. è stato

sincero rispondo di sì e

non mi sembra di aver notato dei grossi

errori”, PP AP 1 9.9.2015, pag. 10).

Per contro, la credibilità

di AP 1 è fortemente ipotecata, oltre che dal suo generale atteggiamento

processuale, dai suoi pretestuosi distinguo e dalle modifiche di versione quali

quella appena rilevata.

Ne deriva che le

dichiarazioni del ragazzo e la visione del disegno allegato alla trascrizione

della sua audizione permette di accertare che, dopo averlo massaggiato alle

spalle e al torace, l’imputato è sceso con la mano nella zona della pancia e,

poi, ben sotto l’ombelico, penetrando in quella che, nell’AA, è chiamata zona

pubica (“sotto la cintura dei pantaloni”). Le dichiarazioni di __________

e la visione dei suoi gesti esemplificativi permettono, poi, di accertare che

egli lo ha fatto massaggiando, in genere con movimenti circolari, e non solo

facendo il solletico. Visto il genere di massaggi, la grandezza della mano di

un adulto e la ridotta “estensione” di quella zona in un ragazzo di 10 anni, è

certo che le manipolazioni circolari di AP 1 hanno pure interessato la zona

pubica nel suo complesso.

La tesi accusatoria

secondo cui egli, dopo averlo massaggiato alle spalle, al torace e nella zona

dell’ombelico, ha palpeggiato __________ anche nella zona pubica e inguinale è,

dunque, supportata dalla deposizione del bambino.

Gli atti non permettono di

chiarire se AP 1 ha infilato o meno le mani sotto le mutande. L’imputato lo

nega e a __________ la cosa non è stata chiesta. Ne segue che, in applicazione

del principio in dubio pro reo, AP 1 va seguito su questo particolare.

b.4. Come visto, AP 1 ha

preteso che il suo sconfinamento nella zona sotto la cintura è avvenuto in una

sola occasione.

Dalla deposizione del

bambino risulta, invece, una diversa realtà:

“ I: (…) tu, nella tua testa, ricordi

la prima volta che te l’ha fatto il massaggio?

D. … no (scuote

il capo)

I: non hai in

mente. E l’ultima volta ce l’hai in mente?

D: uhmm… due o

tre giorni prima che … c’era sabato e domenica e dopo che arrivava il

supplente” (AI 56, trascrizione audizione __________, pag. 4)

I: okay! Durante

la giornata, quante volte poteva capitare che … tu andavi alla cattedra e che

l’AP 1 ti faceva questi massaggini?

D: due … tre

I: : su una

giornata …sola?

D: completa?

I: mh

D: si. Due o tre

I: due o tre

volte…

D: certe volte

no, neanche una.

I: certe volte

neanche una. Però due o tre volte poteva capitare.

D: (annuisce col

capo)” (AI 56, trascrizione audizione __________ pag. 5)

Visto che emerge

chiaramente dalla deposizione di __________ che i massaggi/toccamenti praticati

dal maestro erano un tutt’uno che iniziava dalle spalle e terminava, dopo il

percorso descritto (sterno, fianchi, zona dell’ombelico), con la mano che “entrava

nella cintura”, è evidente che AP 1 non è credibile nemmeno laddove parla

di una sola occasione.

Accertato è, quindi, che

egli ha ripetutamente palpeggiato/massaggiato __________ - oltre che nelle più

volte citate zone delle spalle, del torace e della pancia (sia sopra che sotto

la maglietta) - anche nella zona pubica/inguinale (rimanendo, qui, sopra le

mutande).

fin dove AP 1 si è

spinto con __________

b.5. __________ è stato

sentito il 12 giugno 2015.

Queste le sue dichiarazioni:

“ I: (…) alla scrivania del maestro

(…)

L: certe volte mi

faceva sedere sulle sue gambe e mi faceva i massaggi e anche il solletico.

I: mh. Okay! Mi

puoi spiegare dove ti faceva i massaggi?

L: mi faceva i

massaggi sulle spalle, poi mi faceva un po’ il solletico sulla pancia, qua da

parte (pone le proprie mani alla vita) e un po’ sulla schiena i massaggi

I: ho capito. E

quando dici che ti faceva il solletico, com’è che faceva il solletico?

L: mi faceva così (pone le mani sui fianchi)

I: si…

L: e basta. E poi

faceva così (pone le mani sul ventre) e i massaggi (…)

I: mentre ti

faceva il solletico, mi hai fatto vedere, neh, era qui sotto le ascelle, nei

fianchi, rispettivamente sulla pancia. Lui ha mai fatto … ti ha mai fatto dei

massaggi sulla pancia, piuttosto che?

L: ehmm… faceva

così (posa le mani sulla propria pancia descrivendo un movimento circolare) e …

basta.

I e basta. Okay.

E lo faceva sopra o sotto la maglietta, tanto per capire?

L: sopra

I: sopra

L: e anche un po’

sotto. Però più sopra (…) che lo faceva più volte sopra che sotto” (AI 76,

trascrizione audizione __________, pag. 2, 5)

“ I: (…) hai spiegato prima che lui ti

ha fatto questi massaggi sulla pancia, a volte anche alzando la maglietta e

andando sotto con la mano. Fino a dove si è spin… fino a dove è arrivato con la

mano sul tuo corpo?

L: qua, più o

meno (pone il taglio della mano alla cintola)

I: lì cosa c’è?

Quando tu fai così (ripete il gesto di L.) cosa senti sotto? E’ sopra o sotto

l’ombelico?

L: sono … sotto.

Diciamo alla fine della pancia. Più o meno” (AI 76, trascrizione audizione __________,

pag. 9)

Anche __________ ha

indicato, sulla figura disegnata, le parti del corpo toccate dal maestro: si

tratta della schiena (parte centrale, sulla colonna), delle spalle, dei

fianchi, della pancia (zona attorno all’ombelico) e della zona vicino al pene

(zona pubica).

b.6. Le dichiarazioni di AP

1 riguardo a __________ sostanzialmente ricalcano quelle rese per __________.

Anche con lui, AP 1 ha ammesso di avere avuto “un buon feeling” e,

pertanto, anche a lui - “come con C.” (PP AP 1 5.6.2015, pag. 4) - ha “fatto

dei massaggini”. Anche con lui avrebbe sconfinato nella zona (che lui

dimostra di considerare) proibita, per caso, facendogli il solletico senza

tuttavia mai toccargli le parti intime:

“ …L'interrogante mi riassume

brevemente quanto dichiarato da __________ in occasione della sua audizione del 12 giugno 2015 e mi viene pure mostrato il disegno sul quale lui ha posto dei cerchiolini nelle zone del corpo dove l'avrei toccato.

Prendo atto che

secondo quanto dichiarato da L. sarei andato con la mano leggermente sotto la cintola dei pantaloni, nella zona

tra ombelico e pene, dove ha

fatto il cerchiolino sul disegno.

ADR che L. è stato sincero. Come nel caso di D. è

possibile che anche con L. facendogli

il solletico sia leggermente andato sotto la cintura dei pantaloni. Quando facevo il solletico ai miei

allievi capitava che loro fossero completamente appoggiati su di me e quindi quando facevo il solletico la cintura dei pantaloni si alzava o la pancia si abbassava…” (PP AP 1 9.9.2015, pag. 12).

“ …Per quanto riguarda __________ e __________,

preciso che sono andato con le mani sotto la cintura dei pantaloni, ma non

sotto l'elastico delle mutande, per fare loro solletico e non per toccare le

parti intime. In questi casi provavo un piacere fisico, ma non un piacere

sessuale. Questo è avvenuto una volta sola per entrambi.…” (PP AP 1 2.2.2016,

pag. 7).

“ per __________ preciso che

probabilmente sono entrato sotto la cintura per via della posizione del bambino

seduto sulle mie ginocchia, senza mai andare oltre. Questi toccamenti sono

comunque durati pochi secondi, forse una decina” (allegato 1 a verb. dib. di

primo grado, pag. 2).

b.7. Ritenuto che quanto

detto sopra sulla non credibilità delle dichiarazioni di AP 1 e, invece, sulla

credibilità di __________ vale, mutatis mutandis, per __________, se ne deriva

che le dichiarazioni di quest’ultimo, unite alla visione del disegno allegato

alla trascrizione della sua audizione, permettono di accertare che, dopo averlo

palpeggiato/massaggiato sulle spalle e sulla pancia (sia sotto che sopra la

maglietta), AP 1 ha fatto entrare la sua mano ben sotto l’ombelico, penetrando -

in modo deciso - in quella che è chiamata zona pubica.

Anche per __________, le

sue dichiarazioni e la visione dei suoi gesti esemplificativi permettono, poi,

di accertare che AP 1 è sconfinato in quella zona massaggiando, in genere con

movimenti circolari, e non solo facendo il solletico.

Visto il genere di

massaggi, la grandezza della mano di un adulto e la ridotta “estensione” di

quella zona in un ragazzo di 10 anni, è certo che le manipolazioni circolari di

AP 1 hanno pure interessato la zona inguinale.

La tesi accusatoria

secondo cui egli ha palpeggiato __________, oltre che sulla spalle e sulla

pancia, anche nella zona pubica e inguinale è, dunque, supportata dalla

deposizione del bambino.

Gli atti non permettono di

chiarire se AP 1 ha infilato o meno la mano sotto le mutande. L’imputato lo

nega e nemmeno a __________ la cosa è stata chiesta. Pur se l’affermazione di __________

secondo cui il maestro a volte lo massaggiava anche sotto la maglietta potrebbe

far sospettare che AP 1 sia andato sotto gli indumenti anche nella zona pubica,

le norme sulla prova costringono a concludere che la questione non è stata

sufficientemente indagata e, dunque, anche qui ad applicare il principio in

dubio pro reo.

b.8. Dagli atti appare

chiaro che i palpeggiamenti/massaggi delle spalle e della pancia (zona

dell’ombelico) di __________ sono avvenuti ripetutamente. Del resto, quella

pratica era - per ammissione stessa di AP 1 - una sua abitudine tanto che, non

solo __________, ma tutti i ragazzi ne parlano come di comportamenti ripetuti

più volte:

“ I: (…) Ecco, tu ricordi, nella tua

testa, quando è stata la prima volta che il maestro ti ha fatto sedere sulle

sue gambe?

L: no

I: ma sai dirmi,

se non lo sai me lo dici, se è capitato solo durante questo anno scolastico,

quindi durante la quinta o se era già successo anche prima, in quarta piuttosto

che, anche in terza, non lo so

L: in terza non

me lo ricordo, però in quarta e in quinta sono sicuro che è già successo” (AI

76, trascrizione audizione __________, pag. 5)

“ si. Okay. E… dimmi un po’ una cosa,

la … se adesso tu pensi a una giornata, che passavi a scuola, questa cosa di

andare dal maestro, sedersi sulle sue gambe, il solletico e i massaggi

eccetera, succedeva quante volte in un giorno o se non succedeva una volta al

giorno in una settimana, per esempio. Tu sei in grado di dirmi…?

L: in un giorno…

una volta

I: una volta. Mh…

L: e alla

settimana più o meno quattro” (AI 76, trascrizione audizione __________, pag.

3, 8 )

La ripetitività è

contestata da AP 1 per i toccamenti sotto la cintura poiché, come per G.D.,

anche per __________ il docente ha preteso che il suo sconfinamento nella zona

sotto la cintura è avvenuto in una sola occasione.

AP 1 non è credibile. Non

solo perché, così come per __________, anche per __________ egli ha cambiato

versione passando dal possibilista al perentorio così da poter affermare che si

era, però, trattato di un solo episodio. Ma anche perché quando __________

parla dello sconfinamento sotto la cintura non ne parla come di un episodio

isolato ma, in qualche modo (implicitamente), lo inserisce nella “procedura del

massaggio” generalmente seguita da AP 1.

Ben si può, dunque,

ritenere accertato che, non solo i toccamenti di spalla/torace/pancia, ma anche

della zona sotto la cintura erano ripetuti.

b.9. Su questo tema si

impone una piccola nota.

Rilevato che la prima Corte,

dopo avere ricordato che AP 1 ha parlato di un solo sconfinamento nella zona

pubica, ha scritto che “nella misura in cui non si hanno indicazioni di un

numero differente da parte dei due bambini (n.d.r.: __________ e __________),

la Corte non ha potuto ritenere che la versione dell’imputato in quanto a lui

più favorevole” (sentenza impugnata, consid. 20, pag. 42), la Difesa ha

sostenuto che la successiva indicazione secondo cui AP 1 “è stato

riconosciuto autore colpevole di ripetuti atti sessuali (…) per avere

ripetutamente toccato nella zona pubica e inguinale (…) __________ e __________”

(sentenza impugnata, consid. 20, pag. 42) e, soprattutto, il dispositivo

1.1. di tale sentenza costituiscono “una sorta di mutazione che non è suffragata

da nulla e non è nemmeno motivata” (dichiarazione d’appello 24 agosto 2016

pag. 5).

La critica - pur se quasi

integralmente fondata (non per il “non suffragata da nulla”) - non aiuta

l’appellante nella misura in cui il giudizio d’appello costituisce un nuovo

giudizio che prende il posto di quello precedente (fra le altre, STF

6B_480/2015 del 9 novembre 2015 pubbl. in Forumpoenale 4/2016 pag. 194 e seg) e

nella misura in cui, avuto riguardo al tenore del dispositivo n. 1.1. della

sentenza impugnata e all’appello del PP che chiede l’integrale conferma

dell’AA, se dovesse l’accertamento appena effettuato da questa Corte (più

toccamenti nella zona pubica/inguinale) venire qualificato come ripetuti atti

sessuali ex art. 187 CP, ciò non costituirebbe una reformatio in pejus.

fin dove AP 1 si è

spinto con PC 2

b.10. PC 2 è stato sentito il

12 giugno 2015.

Queste le sue

dichiarazioni:

“ S: e c'era delle volte, quando

correggeva, che ti faceva i massaggi.

I: mi puoi

raccontare cosa faceva?

S: ti faceva così

(pone la mano destra sul ventre compiendo movimenti circolari) il solletico,

sotto la maglietta, (…)

I: mh! E alla

cattedra, invece, per farti... il solletico o questo... questo... (porta le

mani al proprio ventre)

S: così (porta la

mano al ventre descrivendo un movimento circolare) sotto la maglietta.

I: sotto la

maglietta! Okay. E tu in che posizione eri rispetto a lui?

S: sopra di lui.

I: sopra di lui?

S : seduto.(…) lui

era seduto sulla cattedra e ci prendeva in braccio, diciamo.

(…)

I: ti diceva

qualcosa per farti sedere?

S: no. lo andavo

lì, guardavo e poi ti prendeva.., ti faceva così (col braccio fa il gesto di

prendere qualcuno all'altezza del torace da dietro) per farti andare in braccio

a lui.

I: e la mano dove

te la metteva tanto per capire?

S: qua (porta la

mano all'altezza del torace a sinistra) (…)

I: dove ti faceva

solletico?

S: qua (porta la

mano sinistra allo stomaco).

I: sulla pancia!

S: sì.

I: facendo il

movimento che mi stai facendo vedere tu, adesso? (moto circolare).

S: sì.

I: okay! In altri

posti?

S: no.

I: no? Okay. E

poi, questo solletico..., tu lo definisci solletico? Per te solletico...

S: un po' sì.

I: un po' sì?

Ecco, mi puoi spiegare un attimo in che senso...

S: secondo me,

così, (indica come prima) è solletico, per un po'; dopo non so con altre parole

se è solletico o no. (…)

S: era seduto

alla cattedra e io magari ero qua o ero fuori a giocare. Perché ci lascia stare

anche in corridoio.

I: ah bon. Quindi

ti chiamava espressamente, se ho capito giusto...

S: sì.

I: di andare da

lui. E poi cosa ti diceva?

S: guardava il

foglio, poi ti faceva così (porta la mano e l'avambraccio all'altezza del

torace) e ti faceva sedere.

(…)

I: mh! Okay. Ma

questo solletico te lo faceva prima, durante o dopo aver corretto il lavoro che

tu gli portavi?

S: lo faceva

mentre correggeva.

I: mentre

correggeva?

S: sì con la mano

sinistra mentre con la destra faceva il visto. (…)

Un'ultima cosa

che volevo chiederti su questo aspetto del solletico; tu mi avevi detto, che

andava sotto la maglietta. Com'è che faceva ad andare sotto la maglietta?

S: faceva così

(solleva dal corpo la maglietta e infila sotto la mano), la prendeva e ti

faceva così.

I: ah! Okay.

All'altezza di...?

S: qua. (posa la

mano sotto lo sterno).

I: è sopra

l'ombelico?

S: sì.

I: okay. E’

andato anche più in basso?

S: no. Arrivava

qua, massimo, un pelino sotto. (posa la mano sul ventre) all'ombelico.

I: allora io, per

aiutarci un po' a capirci, ho qui un piccolo schemino, neh; il corpo umano di

un bambino (porge a S. un foglio) e mi puoi segnare con un cerchio la zona in

cui ti... faceva questo solletico?

S: (scrive sul

foglio)” (AI 71, trascrizione audizione PC 2, pag. 2-5; 9)

Sulla figura, PC 2 ha

fatto un cerchio nella zona dell’ombelico ed ha segnato, sulla schiena, la zona

della colonna.

b.11. All’inizio

dell’inchiesta, AP 1 ha detto di avere praticato a PC 2 - con cui aveva “un

buon feeling” - dei “massaggini” (PP AP 1 5.6.2015, pag. 4).

Tuttavia, egli ha preteso

che si è trattato di poche volte (“alcune volte”, PP AP 1 5.6.2015, pag.

4).

Poi, nell’ultimo verbale

davanti al PP, AP 1 è tornato un po’ sui suoi passi, trasformando i “massaggini”

di cui aveva parlato nel giugno precedente in un “solletico sulla pancia e

attorno all’ombelico” (PP AP 1 2.2.2016 pag. 7).

b.12. AP 1 non è credibile.

Non lo è quando cerca di

sminuire la portata dei suoi gesti: non tanto perché si tratta di una

ritrattazione non motivata e, quindi, incomprensibile (se non inserita in una

strategia difensiva di generale ridimensionamento), quanto perché PC 2,

richiesto di mostrare cosa il maestro gli facesse, ha chiaramente mostrato, mimandolo,

un gesto circolare. È vero che anche PC 2 parla di solletico. Ma è anche

soprattutto vero che il ragazzo ha aggiunto di non sapere se si trattasse davvero

di un solletico:

“ E poi, questo solletico..., tu lo

definisci solletico? Per te solletico...

S: un po' sì.

I: un po' sì?

Ecco, mi puoi spiegare un attimo in che senso...

S: secondo me,

così, (indica come prima) è solletico, per un po'; dopo non so con altre parole

se è solletico o no.” (AI 71, trascrizione audizione PC 2, pag. 4)

AP 1 non è nemmeno

credibile quando cerca di limitare il numero dei toccamenti/massaggi praticati

a PC 2 poiché dagli atti emerge una realtà fatta di ripetizioni. Il ragazzo ha,

infatti, dichiarato, in maniera del tutto credibile, che quella pratica era

iniziata alla ripresa delle scuole, in quinta elementare, aveva avuto una

frequenza perlomeno settimanale (“una volta al giorno ma non tutti i giorni

della settimana … più spesso al venerdì”) e l’ultima volta era successo nel

corso del mese di maggio:

“ I: quante volte poteva succedere se

ti sedevi sulle gambe del maestro che poi lui ti faceva questo solletico?

S: non tutti i

giorni una volta. Una volta sempre al giorno, però, cioè una volta al giorno ma

non tutti i giorni… della settimana.

I: okay.

S: e mi ricordo

più spesso al venerdì, che succedeva era il venerdì che lui corregge e gli

altri giocano. Dalle 3 e un quarto alle 4 ci fa giocare. Al venerdì. (…)

I: e quindi capitava

in quel momento lì intanto che…

S: chiamava…

I: giocavate…

chiamava? E dopo cosa faceva? Quando ti chiamava dove era lui?

S: era seduto

alla cattedra e io magari ero qua o ero fuori a giocare. Perché ci lascia stare

anche in corridoio.

I: ah bom quindi

ti chiamava espressamente, se ho capito giusto…

S: sì

I: di andare da

lui. E poi cosa ti diceva?

S: guardava il

foglio, poi ti faceva così (porta la mano e l’avambraccio all’altezza del

torace) e ti faceva sedere (…)

I: okay. E tu eri

seduto sopra di lui. Con la tua schiena verso il suo petto. Giusto?

S: un po’ sì.

Delle volte magari ero un po’ più avanti (…)

I: tu S. ti

ricordi quando è stata la prima volta che lui ti ha fatto questo solletico?

S: no.

I: dunque tu hai

fatto la terza, la quarta e la quinta con lui. Riusciamo almeno a definire

l’anno scolastico? (…)

S: no

I: in quinta

S: sì! Sicuro di

I: quindi fin da

quando avete cominciato la quinta?

S: sì

I: in quarta non

ti ricordi?

S: no in quarta e

in terza non mi ricordo

I: okay. E

l’ultima volta che lo ha fatto quando è stato? Te lo ricordi?

S: no, non me lo

ricordo

I: ma tanto tempo

fa, poco tempo fa?

S: in maggio, mi

pare” (AI 71, trascrizione audizione PC 2, pag. 4-6)

Ne segue che è accertato che AP 1 ha ripetutamente

palpeggiato/massaggiato, con movimenti circolari, PC 2, oltre che sulle spalle,

nella zona della pancia, attorno all’ombelico, sia sopra che sotto la

maglietta.

Considerandi

fin dove AP 1 si è

spinto con __________

b.13. Dall’insieme

dell’audizione di __________ - che è apparso particolarmente a disagio - emerge

che, con lui, AP 1 si è limitato a praticargli del solletico, su braccia,

spalle e pancia. Richiesto di mostrare cosa AP 1 facesse concretamente, il

ragazzo ha mimato brevi toccamenti della pelle con l’indice e il pollice che si

uniscono e si separano velocemente (un po’ come le chele di un granchio).

Le dichiarazioni di __________

trovano sostanziale conferma in quelle di AP 1 che ha detto che, nonostante con

__________ avesse “un buon feeling”, lo aveva toccato soltanto brevemente

e soltanto in poche occasioni (PP AP 1 5.6.2015, pag. 4), poiché, in sostanza,

il ragazzo era piuttosto sfuggente:

“ lui era molto restio ad avvicinarsi

a me in terza elementare e dopo diverso tempo si è avvicinato alla cattedra e

ha preso più confidenza. Quando si sedeva sulle mie ginocchia, lo faceva per

pochi secondi e poi se ne andava, per cui non avrei neppure avuto la

possibilità di fargli solletico…”

(PP AP 1

2.2

, pag. 7)

L’accertamento di questa

Corte è, dunque, che a __________ AP 1 ha praticato, unicamente e brevemente,

del solletico su braccia, spalle e pancia.

fin dove AP 1 si è

spinto con __________

b.14. Agli inquirenti, __________

ha detto che, con lui, AP 1 si è limitato a dei massaggi alla schiena, peraltro

praticati quando lui era seduto al banco e soltanto sopra la maglietta (AI 88,

trascrizione audizione __________, pag. 1, 2 e 4, cfr. pag. 6 per la

precisazione secondo cui il massaggio era praticato solo sopra la maglietta).

Ritenuto come in atti non

ci sia nulla che possa smentire tali dichiarazioni, l’accertamento di questa

Corte è che, a __________, AP 1 ha praticato unicamente dei massaggi alla

schiena. E lo ha fatto quando il ragazzo era seduto al suo banco, limitandosi a

massaggiarlo sopra la maglietta.

fin dove AP 1 si è

spinto con __________

b.15. Per quanto qui di

interesse, dalle dichiarazioni del ragazzo emerge con chiarezza che AP 1 gli

praticava dei massaggi (con movimenti circolari) alla pancia soltanto quando

lui gli diceva di avere mal di pancia:

“ I: mi spieghi un po' meglio questa

cosa dei massaggi?

D: e, quando

avevo il mal di pancia che magari mi veniva.., perché io non faccio molta

colazione, quindi non sempre mi veniva però magari quando mi veniva, e lui mi

faceva il massaggio alla pancia,(…)

I: mi spieghi

come andava questa cosa del massaggio alla pancia?

D: il massaggio

alla pancia a volte mi faceva così (porta le mani al ventre e compie movimenti

circolari) e a volte, quando erano più forti, mi faceva così (infila le mani

sotto la maglietta compiendo il medesimo movimento di prima).

I: metteva la

mano sotto la maglietta?

D: sì, faceva

così (ripete il medesimo gesto di prima) e poi mi diceva di bere un po' di

acqua.

I : mh!

D: o a volte mi

diceva solo di bere acqua.

I: okay. Quindi

il massaggio alla pancia, se ho ben capito, quando ti faceva un po' male lo

faceva sopra, quando faceva più male metteva la mano sotto la maglietta...

D: sì, faceva

così (mette le mani sotto la maglietta sopra il ventre)...

(…) I: allora tu

gli dici che hai il mal di pancia...

D: sì.

I: e lui?

D: e lui a volte

mi diceva se ce l'avevo tanto, se ce l'avevo poco, e allora gli dicevo poco e

allora "vai a bere un po' d'acqua". O se gli dicevo "e, così

così", allora mi faceva qua (porta la mano al ventre) e se ce l'avevo

tanto stava un po' di più... meglio.

I: massaggiava un

po' di più?

D: sì. (…)

D: per cercare di farmelo

passare.” (AI 108, trascrizione audizione __________ pag. 1; 4-5)

È vero che __________ ha

parlato anche di solletico praticatogli dal maestro. Ma, sempre secondo le

dichiarazioni del ragazzo, si è trattato di un solo episodio, avvenuto “per

gioco” (AI 108 pag. 10) non alla cattedra ma, verosimilmente, nel corridoio

(“stavo andando a ricreazione”).

L’accertamento di questa

Corte è, dunque, che a __________ AP 1 ha massaggiato la pancia soltanto una

volta e soltanto con l’intento di alleviare il dolore che il ragazzo lamentava.

fin dove AP 1 si è spinto con __________

b.16. __________ è stato sentito

il 17 giugno 2015.

Queste le sue dichiarazioni:

“ I: guarda!

Facciamo una cosa più semplice, lo c'ho qui un disegno con un ragazzo,

disegnato un po' così, non

l'ho disegnato io, neh; io ti chiedo di farmi un cerchio dove ti faceva i

massaggi il maestro. (porge il foglio e la matita a M). Quindi...

M: (prende la

matita e il foglio) qua e qua (scrive sul foglio).

I: okay. Mi

scrivi dentro qui "massaggi".

M: (disegna sul

foglio)

I: okay.

Perfetto. Te lo faccio già firmare qui, sotto il tuo nome... Quindi abbiam

detto che a inizio quinta...

M: ah, poi anche

qua. (riprende il medesimo foglio).

I: qui cosa?

(indica un punto sul foglio).

M: massaggi!

I: massaggi.

Quindi sulla pancia, mi hai disegnato.

M: poi ancora

qua. (medesimo foglio)

I: quindi

davanti, dietro e sulle spalle. Giusto?

M: sì!

I: c'erano altri

punti che ti vengono in mente guardando questa figura?

M: ah, qua dietro

(scrive ancora sul medesimo foglio) sul collo

M: poi basta.

I: basta! Okay.

Allora abbiam detto... adesso ti chiedo... qui abbiam detto, massaggi sulle

spalle, sulla schiena e sul collo dietro. Quand'è che faceva questi massaggi l'AP

1, il maestro?

M: o quando

correggeva i compiti, certe volte, o quando stavamo facendo i compiti che

eravam lì tranquilli a scrivere, però certe volte sbagliavamo perché vibrava.

I: vibrava?

M: il braccio!

Quando fa così (si tocca la spalla) vibra un po'.

I: sbagliavi

perché ti stava facendo il massaggio, è questo che vuoi dirmi?

M: sì, poi

l'avevo detto che... di non farmelo perché mi dava fastidio. Poi sbagliavo.

(…)

I: quando eri

sulle sue gambe cosa faceva?

M: faceva un po’

qua (porta le mani al dorso, all’altezza dei lombi) e qua (la pancia).

I: qui?

M: sì.

I: qui fino a

dove? Come lo faceva?

M. da qua a qua

(dalla pancia allo sterno).

I: lo faceva

sulla maglietta o sotto la maglietta?

M: sotto la

maglietta e certe volte sopra la maglietta.

I: quindi sulla

maglietta certe volte, e…

M: e però più

sotto.

I: più sotto la

maglietta! E come faceva per farlo sotto la maglietta?

M: o così

(solleva la maglietta e infila sotto la mano) o se no così (infila una mano

dentro il collo della maglietta), quando faceva qua sopra.

(…)

I: okay. Ascolta,

adesso ripetimi se è giusto: allora, l’AP 1 ha fatto a te dei massaggi sulle

spalle, sul collo e sulla schiena dietro, abbiam fatto vedere fino a dove,

sopra il sedere, neh…

M. (annuisce col

capo).

I: e poi davanti,

alle spalle e poi sulla pancia sotto e sopra la maglietta.

M: sì.

I: solo lì?

M: magari andava

un po’ più giù (introduce la mano all’altezza della cintola) (…)

I: nei pantaloni?

M: un po’.

I: un po’ fino a

dove?

M: qua (indica un

punto all’altezza dell’anca).

I: mh!

M: se no da

nessuna parte a parte lì.

l: c'è qualcosa

che fai fatica a parlare?

M: no.

I: quindi ha

fatto un po' la pancia, sotto e poi un po' qui (tocca il ventre sopra il pube).

M: sì.

I: dentro nei

pantaloni. Ma dentro nei pantaloni fino a dove è arrivato?

M: qua (indica il

ventre sopra il pube, lateralmente)

I: okay. Ma ti ha

toccato le parti intime?

M: a me no,

perché gli avevo detto che mi dava fastidio, quindi.., non l'ha fatto. Poi

magari a dei compagni. Però non lo so.

I: quindi a te ha

toccato sopra, è entrato nei pantaloni...

M: a me no!

Soltanto qua (la spalla) e un po' qua (la pancia)

I: a te non è

entrato nei pantaloni?

M: no.

(…)

I: quindi ti chiedo un'altra volta di ripetermi fino a dove ti ha fatto

i massaggi perché io ho capito un'altra cosa, adesso.

M: allora qua (si

tocca la spalla)

I: le spalle.

M: poi il collo

qua.

I: sì.

M: e fin qua (si

tocca la pancia).

I: (…) E quello

di entrare nei pantaloni l’ha fatto anche a te?

M: No!

(…)

I: non a te!

M: ai compagni!

I: ma come fai a

dirlo che...

M: perché...

quando ero lì in fila a correggere e così, si vedeva. (…)

I: quindi te

vedevi, quando eri in fila.., perché come funziona questa fila del correggere?

M: ma ci si mette

in fila, questa è la cattedra qua (indica un punto sul tavolo) e così (fa come

una striscia sul tavolo col dito).

I: sì... e poi a

uno a uno ci si fa correggere i compiti e lì... quando ti corregge il compito,

cosa fa l'AP 1?

M: fa i massaggi.

A me no. Qua così, un po' (pone la mano sulla pancia e fa scivolare le dita

sotto la cintola) e qui dietro” (AI 157, trascrizione audizione __________ pag.

3-5, 9-12)

b.17. Relativamente a __________,

AP 1 ha reso dichiarazioni analoghe a quelle relative a PC 2 All’inizio

dell’inchiesta, ha detto di avere praticato a __________ - con cui pure aveva “un

buon feeling” - dei “massaggini un po’ come a __________ (n.d.r.: __________)”

(PP AP 1 5.6.2015, pag. 4).

Poi, nell’ultimo verbale

davanti al PP, AP 1 è tornato un po’ sui suoi passi, trasformando i “massaggini”

di cui aveva parlato nel giugno precedente in un “solletico sulla pancia e

attorno all’ombelico” (PP AP 1 2.2.2016 pag. 7) aggiungendo di non avere

mai avuto intenzione di toccare - lui come PC 2 - nelle “parti intime”.

Infine, al dibattimento di

primo grado, ha detto che, così come per PC 2 (e __________, __________, __________

e __________, di cui diremo in seguito), anche con __________ “si trattava

di un approccio prettamente giocoso”, ed ha ribadito di non essere “mai

andato oltre l’ombelico”, che “si accontentava” e che non aveva “intenzione

di andare oltre” (allegato 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 3).

b.18. Le dichiarazioni di __________

non hanno il pregio della linearità laddove egli, dapprima, sembra affermare

che, durante i massaggi che gli praticava, la mano del maestro scendeva sotto

la cintura dei pantaloni e, poi, invece, rispondendo all’interrogante che sta

riassumendo le sue precedenti dichiarazioni, lo nega con una certa veemenza (“non

a me!”) affermando che la cosa era successa solo ai compagni e spiegando

che lui lo aveva visto quando era in fila per consegnare il compito. Si tratta,

tuttavia, di una modifica di versione che non mina la generale credibilità del

ragazzo: essa va, secondo la Corte, attribuita alla difficoltà di mantenere

viva l’attenzione durante un interrogatorio (peraltro, generatore di tensione)

in cui il discorso passava, a volte, dal personale al collettivo (poiché i

ragazzi riferiscono di cose accadute non solo a loro ma anche ad altri

compagni). In questo senso, la modifica rafforza la credibilità del ragazzo

nella misura in cui, con essa, egli - evidentemente inconsapevole di esserne

all’origine - ha voluto correggere quella che per lui era un’errata

comprensione dell’interrogante.

Anche qui, la

ritrattazione di AP 1 (da “massaggini” a “solletico”) non è

credibile.

L’accertamento è, dunque,

che, AP 1, secondo il modus operandi messo in atto con gli altri allievi, ha

palpeggiato/massaggiato __________, oltre che sulle spalle e sul torace, anche

sulla pancia, attorno all’ombelico e che lo ha fatto sia sopra che sotto la

maglietta.

Anche se la cosa non è

stata oggetto di specifiche domande, è chiaro che questi atteggiamenti si sono

più volte ripetuti nel periodo che va dal settembre 2014 al maggio 2015: ciò emerge, infatti, oltre che dal materiale istruttorio

nel suo complesso, da una corretta interpretazione dell’insieme delle

dichiarazioni di __________ (che ha, fra l’altro, detto che AP 1 lo toccava “sotto

la maglietta e certe volte sopra la maglietta”).

fin dove AP 1 si è

spinto con __________

b.19. Il ragazzo, sentito il 18

giugno 2015, ha detto che a lui il docente non ha mai praticato il solletico:

“ E: ah sì! A volte, quando facciamo i

compiti, quando abbiamo finito, lui... stiamo per portargli il foglio, lui ci

prende e ci fa il solletico, a volte. (…)

l: mh! Ma tu dove

sei quando lui ti fa il solletico?

E: e... ti

prende, come si dice... Lui è lì seduto così (si mette seduto gambe parallele

non accavallate), ti prende sulle gambe e ti fa il solletico.

(…)

E: a me da

nessuna parte perché non mi ha mai preso.

I: te non t'ha

mai preso!

E: no.” (AI 114, trascrizione

audizione __________ pag. 3-4)

Parlando dei massaggi, __________

ha, dapprima, detto che AP 1 gli aveva praticato dei massaggi, ma solo al banco

e solo in un paio di occasioni:

“ E: a me mi faceva solo i massaggi al

posto. Una volta o due.

I: e il

solletico?

E: il solletico

non me l'ha mai fatto.” (AI 114, trascrizione audizione __________, pag. 5)

Poi, ha ricordato che,

alla consegna dei libretti, in due occasioni (alla fine della terza e alla fine

della quarta), il docente gli aveva “fatto il solletico”, dopo averlo

fatto sedere in grembo:

“ Ascolta, dimmi un po', ti è capitato

che rimanessi solo col maestro?

E: ehmm... solo,

solo solo.., solo due volte. Alla fine dell'anno scolastico per darci le

pagelle. Ci ha preso... ci ha chiamato per... per ordine alfabetico e ehmm...

ci ha dato la pagella. Adesso che ci penso, ecco... no, no... sì, due volte mi

ha fatto il solletico. Tutt'e due alla fine dell'anno, se non sbaglio

I: due volte ti

ha fatto il solletico? E tutt'e due alla fine dell'anno?

E: sì. Una volta

alla fine della terza e l'altra volta alla fine della quarta se mi ricordo

bene. Forse può darsi che mi ricordo male; non lo so.

I: e dov'è che

t'ha fatto il solletico?

E: sulla pancia,

qua. (pone le mani sul ventre e descrive un movimento circolare).

I: sulla pancia.

Vuoi disegnarmi anche quello sul disegno, dove ti ha fatto il solletico?

E: sì. (scrive

sul foglio che gli aveva portato I)

I: lo faceva

sopra la maglietta, sotto la maglietta...?

E: a me l'ha

fatto sopra la maglietta.

I: sopra la

maglietta! Okay! Ascolta, facciamo un gioco: lo ti disegno le mutande (disegna

sul foglio di prima) e ti chiedo, questo cerchio, vedendo dove sono le mutande

lo sposteresti o Io lasceresti lì?

I: cos'è che stai

pensando?

E: se spostarlo o

lasciarlo lì. Ehmm... ricordarmi meglio dove mi ha fatto il solletico. lo lo

lascerei lì.

(…)

I: ma questo te

l'ha fatto... quando, alla fine della terza e alla fine della quarta?

E: quando è

finita.., quando ci stava dando la pagella. Mi ha dato la pagella e mi ha fatto

il solletico.

I: quando eravate

soli?

E: sì! (…)

I: ma quando t'ha

fatto il solletico, tu dov'eri?

E: ero nell'aula

delle attività creative.

I: nell'aula sì,

ma...

E: è l'aula

accanto a quella della musica.

l: ma lì t'ha per

caso preso in braccio e... da parte... dove era il maestro...

E: era seduto su

una sedia e mi ha preso sulle gambe.” (AI 114, trascrizione audizione F.E., pag.

7-8)

b.20. AP 1 ha detto di non avere avuto un

particolare feeling con __________ e, quindi, di avergli praticato dei “massaggini”

soltanto “raramente” (PP AP 1 5.6.2015, pag. 4). Poi (come per PC 2, __________,

__________ , __________ e __________), ha ridimensionato le sue ammissioni

affermando che si era trattato solo di “solletico sulla pancia e attorno

all’ombelico” senza che avesse mai avuto l’intenzione di toccarli “nelle

parti intime”.

b.21. Nemmeno qui, la ritrattazione

di AP 1 (da “massaggini” a “solletico”) è credibile. Al riguardo,

va aggiunto che, se è vero che anche __________ ha parlato di “solletico”, la

visione del gesto esemplificativo fatto dal ragazzo dimostra con evidenza che

l’utilizzo di tale termine è improprio.

L’accertamento di questa

Corte è, dunque, che AP 1, in due occasioni (alla fine della terza e alla fine

della quarta), ha toccato con movimenti circolari la pancia (sopra la

maglietta) di __________.

diritto

9.

a. Giusta l’art. 187

cifra 1 CP si rende autore colpevole di atti sessuali con fanciulli chiunque

compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale

persona ad un atto sessuale o la coinvolge in un atto sessuale.

Questa norma si prefigge

di preservare da turbamenti lo sviluppo sessuale dei fanciulli (STF 6B_215/2013

del 27 gennaio 2014 consid. 2.5.1 segg.) che sono protetti in ragione della

loro giovane età, di modo che non è rilevante che abbiano o meno acconsentito

all’atto. Trattandosi di un reato che si realizza già solo per la messa in

pericolo astratta, esso non esige che la vittima sia stata effettivamente posta

in tale stato o sia stata perturbata nel proprio sviluppo (Bernard Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2010, pag.

785.

n. 4 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 10a ed., Zurigo 2013, § 58, pag.

488; Guido Jenny, Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Bes. Teil.,

vol. 4, 1997, pag. 24, n. 6 ad art. 187 CP).

b. Per atto di natura

sessuale s’intende ogni attività corporea su di sé o su terzi volta

all’eccitazione o al godimento sessuale di almeno uno dei partecipanti (Bernard

Corboz, op. cit., p. 785 n. 6 ad art. 187 CP, Donatsch, op. cit., § 58, pag. 490).

Secondo la giurisprudenza,

occorre distinguere preliminarmente gli atti privi di sembianza sessuale - e,

pertanto, non riconducibili all’art. 187 CP - da quelli che, per un osservatore

neutro, sarebbero di chiara connotazione sessuale e che, quindi, adempiono

sempre i presupposti oggettivi del predetto reato, indipendentemente dal

movente dell’autore oppure dal significato che questi o la vittima

attribuiscono loro (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011;6B_7/2011 del 15

febbraio 2011 consid. 1.2;6B_777/2009 del 25 marzo 2010 consid. 4.3.;6S.355/2006

del 7 dicembre 2006 consid. 3.1 non pubblicato in DTF 133 IV 31).

Nei casi dubbi, cioè in

quei casi che esteriormente non appaiono né neutri né di chiara natura

sessuale, bisogna tener conto dell’insieme delle circostanze, segnatamente

dell’età della vittima o della differenza d’età tra le persone coinvolte, della

durata dell’atto e della sua intensità, come pure del luogo scelto dall’autore

(DTF 131 IV 64 consid. 11.2; 125 IV 58 consid. 3b; STF 6B_103/2011 del 6 giugno

2011.

consid. 1.1;6B_918/2010 del 14 marzo 2011 consid. 2.1;6S.117/2006 del 9

giugno 2006 consid. 2.1). Per la dottrina, in questi casi occorre esaminare,

come avveniva nel previgente diritto (DTF 105 IV 38, 104 IV 260, 103 IV 169),

fra l’altro se l’intenzione dell’autore è di soddisfare il proprio istinto

sessuale o quello altrui (Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art. 187 n. 5; Stratenwerth/Jenny,

Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7. ed., Berna 2010, § 7 n. 12).

Nei casi in cui l’atto

coinvolge un fanciullo, l’esame va fatto tenendo presente che, secondo costante

giurisprudenza, la nozione di atto di natura sessuale dev’essere interpretata

in modo ampio e che, nella pratica dei tribunali cantonali supportata dal TF e

dalla dottrina, si nota una tendenza all’ammissione dell’esistenza di un atto

sessuale ai danni di un fanciullo anche in caso di toccamenti soltanto furtivi

sopra i vestiti che provocherebbero, per l’adulto, l’applicazione dell’art. 198

cpv. 2 CP (DTF 137 IV 263 consid. 3.1 e JdT 2012 IV pag.

230, STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1; STF 6B_918/2010

del 14 marzo 2011 consid. 2.1; STF 6B_702/2009 dell’8 gennaio 2010

consid. 5.4; Bernard Corboz, op cit., ad art. 187 CP, n.

7; Jenny, op. cit., Band 4, ad art. 187 n. 12 e 21 e n. 10, ad art 198;

Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo

2013, ad art. 187 n. 6; Philipp

Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, ad art. 187 n.

11; Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, n. 17, ad art. 198).

A dipendenza dell’età

della vittima e/o della differenza d’età fra vittima e autore, dunque, il

presupposto oggettivo dell’atto di natura sessuale va ammesso già per atti

relativamente banali: vanno, per esempio, considerati atti sessuali ai sensi

dell’art. 187 CP, non soltanto dei toccamenti furtivi delle parti sessuali, ma

anche toccamenti meno intrusivi, quali, ad esempio, toccamenti nella zona del

petto o del ventre o delle gambe.

La natura sessuale di un

atto deve, in ogni caso, essere ammessa se l’atto in questione è tale da

perturbare il bambino (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1), ritenuto

che, come visto sopra, un tale perturbamento non è, comunque, condizione di

applicazione dell’art. 187 CP.

c. Dal profilo

soggettivo, il reato di cui all’art. 187 CP deve essere commesso con dolo,

quanto meno eventuale. L’intenzione deve portare sia sul carattere sessuale

dell’atto sia sul fatto che la vittima è minore di anni sedici (Corboz, op cit.,

n. 27 segg.; Maier op cit., ad art. 187 n. 21).

10.

a. toccamenti/massaggi

nella zona pubica e/o inguinale

In concreto, è

certo che i toccamenti/massaggi praticati da AP 1 nella zona pubica e/o

inguinale costituiscono degli atti sessuali ai sensi dell’art. 187 CP.

Ritenuto come, in STF 6B_918/2010 del 14 marzo 2011, il TF abbia avuto modo di

stabilire che inserire la mano nelle mutande di un bambino toccandone la parte

superiore del pube costituisce, dal profilo oggettivo, un chiaro atto di natura

sessuale, i presupposti oggettivi dell’art. 187 CP sono pacificamente dati, non

solo nel caso di PC 1, ma anche in quelli di __________ e __________ In

forza della giurisprudenza e della dottrina citate al consid. 9 b., irrilevante

è il fatto che, a differenza del caso trattato nella sentenza citata, AP 1

abbia palpeggiato questi due ragazzi sopra le mutande.

Altrettanto

irrilevante, in forza di quanto indicato al consid. 9 a., è la questione di

sapere se i ragazzi sono stati, o meno, concretamente turbati da tali toccamenti:

come visto, l’art. 187 CP è un reato di messa in pericolo astratta (cfr., per

esempio, STF 6P_2/2005 dell’11 febbraio 2005 consid 7.3.3.) e il TF ha

già avuto modo di chiarire che il gesto considerato è, in sé, atto a perturbare

un fanciullo (STF 6B_918/2010 del 14 marzo 2011).

A titolo

abbondanziale, si rileva che il giudizio non cambierebbe quand’anche - per

denegata ipotesi - nei casi di __________ e __________, la mano di AP 1 fosse

penetrata, come egli pretende, soltanto un pochino sotto la cintura: anche in

quest’ipotesi, infatti, si tratterebbe, comunque, di manipolazioni della parte

superiore del pube.

b. toccamenti nella zona

della pancia, attorno all’ombelico

Altrettanto certo è che i

toccamenti/massaggi praticati da AP 1, infilando le mani sotto la maglietta,

nella pancia/zona dell’ombelico costituiscono, oggettivamente, degli atti a

manifesta natura sessuale ai sensi dell’art. 187 CP (anche avuto riguardo al

fatto che egli praticava questi toccamenti dopo avere fatto sedere il ragazzo

sulle sue gambe, “schiena contro pancia”, come ha detto uno di loro).

Al riguardo, si richiama la STF 6P.132/2006 dell’1 febbraio 2007 in

cui il TF - trattando un caso in cui, durante una festa nuziale, un adulto,

dopo averla portata in un luogo appartato (“hors la vue des invités”),

aveva toccato una bambina di 10 anni “à même la peau sur le ventre et sous

les seins, sous prétexte de lui faire des chatouilles” - ha avuto modo di

stabilire quanto segue:

“ du point de vue d’un observateur

extérieur, un tel comportement a objectivement un caractère sexuel (sott. del red), quand

bien même il n’y aurait pas eu de contact entre l’enfant et le sexe du

recourant et ce dernier n’aurait touché ni les organes génitaux de la fillette,

ni directement ses seins, mais lui a palpé la peau sur le ventre et sous les

seins. Cette appréciation est encore renforcée par le deroulement des faits et

la différence d’âge de plus de 25 ans existant entre les protagonistes” (STF

cit. consid. 5.2.; cfr., pure, STF 6P_2/2005 dell’11 febbraio 2005 in cui è

stato ritenuto dato l’elemento oggettivo dell’art. 187 CP per avere l’autore

(nato nel 1969) accarezzato le gambe nude di una bambina di 9 anni dopo averne

scostata la gonna rilevando che “ces caresses vont au-delà d’un simple jeu, de

contacts fugaces ou de dérapages insignifiants et constituent manifestement des

actes à connotation sexuelle, même si le recourant n’a pas touché le sexe et le

bas ventre de la fillette”. La differenza d’età fra autore e vittima e le altre circostanze del

caso sono state considerate soltanto come elementi che andavano a sostenere la

qualifica già data)”.

In forza di quanto

riportato al consid. 9 b. penultimo capoverso (DTF 137 IV 263

consid. 3.1 e JdT 2012 IV pag. 230; STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011

consid. 1.1; STF 6B_918/2010 del 14 marzo 2011 consid. 2.1; STF

6B_702/2009 dell’8 gennaio 2010, consid. 5.4; Bernard Corboz, op

cit., ad art. 187 CP, n. 7; Jenny, op. cit., Band 4, ad art. 187 n. 12 e

21.

e n. 10, ad art. 198; Trechsel, op. cit., ad art. 187 n. 6; Maier, op cit., ad art. 187 n. 11), altrettanto

ne è per i toccamenti della pancia sopra la maglietta.

Fossero stati praticati ad

un adulto, quei gesti sarebbero sussumibili nell’art. 198 CP (Meng in Basler

Kommentar, Strafrecht II, 3a ediz., Basilea 2013, ad art. 198 CP, n. 18; Jenny,

op. cit., n. 10 ad art. 198 CP; STF 6B_702/2009 dell’8 gennaio 2010 consid. 5.5).

Trattandosi di fanciulli,

avuto riguardo alla differenza d’età fra autore e vittime, alla posizione

(ragazzo seduto in grembo dell’autore) nonché al fatto che in un’aula

scolastica gesti del genere sono assolutamente fuori contesto, essi

acquisiscono chiara natura di atti sessuali ai sensi dell’art. 187 CP.

La contraria tesi

difensiva secondo cui non vi è, in concreto, atto sessuale nella misura in cui

la maggior parte dei ragazzi non ha detto di essere stata turbata dai maneggi

del docente non è condivisibile. Da un lato, come visto, l’art. 187 CP non

impone, per la sua applicazione, una messa in pericolo concreta. D’altro lato,

è evidente che un ripetuto palpeggiamento (anche se sopra la maglietta) ad

opera di un adulto (peraltro, docente) nella zona della pancia è, in sé, atto a

perturbare un fanciullo nella misura in cui le manipolazioni interessavano una

zona erogena (almeno secondaria) ed erano ripetute ed insistenti (Trechsel/Bertossa,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art.

187, pag. 969/980; dott. Anna Carderi in http://italiasalute.leonardo.it/dblog/articolo.asp?articolo=4271).

Del resto, va aggiunto che

sostenere che non vi è stato turbamento poiché esso non è stato verbalizzato

(nel senso di manifestato verbalmente) dalle vittime è operazione azzardata in

quanto superficiale. Non solo perché i numerosi testi specialistici che si

occupano degli abusi sessuali sui fanciulli spiegano come la verbalizzazione di

un turbamento dovuto ad abusi di questo tipo sia estremamente difficile, così

come laboriosa sia la stessa percezione da parte della vittima in tenera età

della natura abusiva di simili gesti. Ma anche perché, in alcuni casi, i

ragazzi hanno, comunque, esternato sentimenti di disagio. Infatti - anche

volendo dimenticare le dichiarazioni di PC 1 che potrebbe avere ben percepito

la natura sessuale dei toccamenti di AP 1 (tanto che gli attribuisce natura di

“pedofilo”) a causa dei toccamenti più spinti/espliciti - vi è, per esempio, __________

che, al riguardo, ha reso dichiarazioni dal significato molto chiaro:

“ I: okay. Tu mi hai detto che ti dava

fastidio.

M: sì.

I: mh! Come mai

ti dava fastidio?

M: perché non era

un genitore o così. Poi perché siamo a scuola. E basta!” (trascrizione

audizione __________, AI 157 pag. 5)

(cfr., anche, __________

secondo cui la cosa “non mi sembrava normale, cioè abbastanza strano”).

c. Dati sono, poi, con

evidenza anche i presupposti soggettivi del reato.

AP 1 conosceva

perfettamente l’età delle sue vittime. E altrettanto chiaramente era cosciente

della natura sessuale dei suoi toccamenti nella misura in cui egli agiva nel

ben consapevole intento di procurarsi del piacere di natura sessuale.

11.

Ne deriva che AP 1 è

dichiarato autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli - oltre che

per avere ripetutamente toccato PC 1 nella zona pubica, inguinale e, almeno una

volta, sul pene (condanna passata incontestata in giudicato) - per avere, in

più occasioni,

a. ripetutamente

toccato e/o palpeggiato:

- __________ (nato il

28.07

) e __________ (nato il 01.09.2004), nella zona pubica e inguinale;

b. ripetutamente toccato

e/o palpeggiato, con movimenti circolari della mano, nella zona attorno

all’ombelico e alla cintola, sia sopra i vestiti che sulla pelle nuda:

PC 2 (nato il 12.03.2004) e __________

(nato il 09.08.2004).

Per PC 1 (nato il 27.05.2004), __________ (nato il

28.07

), __________ (nato il 01.09.2004) - che, pure, hanno subito i

toccamenti nella zona dell’ombelico, AP 1 non può essere condannato pena la

violazione del principio accusatorio, nella misura in cui, nell’AA, tali

comportamenti non gli sono stati imputati (cfr. punto 1. AA, pag. 2).

Sempre in applicazione del principio accusatorio, AP 1 va assolto

anche in relazione a __________ (due occasioni) poiché i massaggi/toccamenti

sono avvenuti (alla fine della terza e della quarta elementare) nell’aula di

attività creative e al momento della consegna dei libretti e non, come indicato

nell’atto di accusa, alla cattedra posta nell’aula di AP 1, in occasione delle

correzioni dei compiti o dei lavori in classe.

AP 1 è, inoltre, assolto

da tale imputazione in relazione a:

-

__________ (nato il 22.01.2004) cui si è limitato a praticare,

brevemente, del solletico su braccia, spalle e pancia

-

__________ (nato il 02.05.2004) cui ha praticato solo massaggi alla

schiena (sopra la maglietta e solo quando il ragazzo era al suo banco)

-

__________ (nato il 08.06.2004) cui ha praticato dei massaggi solo

quando il ragazzo lamentava dolori alla pancia.

Viste le assoluzioni (in particolare, quella in relazione a __________),

il periodo di commissione dei reati va limitato, così come al giudizio di primo

grado, al periodo settembre 2014 - fine maggio 2015.

punto 2.1. dell’AA:

coazione sessuale a danno di __________, __________, PC 2, e __________

12.

Ai sensi dell’art. 189 cpv. 1 CP si rende autore

colpevole di coazione sessuale, ed è punito con una pena detentiva sino a dieci

anni o con una pena pecuniaria, chiunque costringe una persona a subire un atto

analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando

minaccia o violenza, esercitando su di lei pressioni psicologiche o rendendola

inetta a resistere.

Presupposto

del reato di coazione sessuale - che protegge

il diritto alla libera determinazione in ambito sessuale (DTF 131 IV 169; DTF

124.

IV 157; 122 IV 100; 119 IV 310) - è un atto coercitivo con cui l’autore

induce la vittima a subire o a commettere (DTF 127 IV 203) un atto di natura

sessuale: il comportamento represso

consiste nell'uso della costrizione per indurre una persona, che non vuole, a

compiere o a subire un atto sessuale (DTF 119 IV 311). Deve, inoltre,

sussistere un rapporto di causalità tra l'uso di costrizione e l'atto sessuale:

la vittima subisce o compie un atto sessuale a causa della costrizione imposta.

La vittima deve essere messa in una situazione in

cui l'atto sessuale può essere compiuto andando oltre il suo rifiuto, ritenuto

che è necessario che la sottomissione della vittima sia comprensibile, in

ragione delle circostanze del caso concreto (DTF 122 IV 101).

Tra i mezzi coercitivi il legislatore ha

annoverato, in un elenco non esaustivo, la minaccia, la violenza, l'esercizio

di pressioni psicologiche e il rendere la vittima inetta a resistere in altro

modo.

Per violenza

va inteso il ricorso a una forza fisica più intensa di quella necessaria per il

compimento di un atto nelle circostanze ordinarie della vita (DTF 87 IV 69),

ritenuto tuttavia che non è necessario il ricorso a forme qualificate di

violenza ed è, in particolare, sufficiente che l'autore trattenga la vittima

grazie alla propria superiorità fisica (DTF 122 IV 100; Donatsch,

Strafrecht III, 10a ediz., Zurigo 2013, § 59, pag. 508 seg.).

Per minaccia

bisogna intendere che l'autore, a parole o con il suo comportamento, induce la

vittima a temere un serio pregiudizio per farla cedere (DTF 122 IV 100; Donatsch, op. cit., pag. 507 seg.).

Con

l’introduzione della nozione di “esercizio di pressioni psicologiche” quale

atto di natura coercitiva, il legislatore ha voluto estendere il reato di

coazione sessuale anche a quei casi in cui la vittima si trova in una

situazione di impotenza creata dall’autore anche senza l’uso della forza fisica

o della violenza (DTF 124 IV 154).

In

particolare, l’inferiorità cognitiva e la dipendenza emotiva e sociale possono -

soprattutto nei bambini o negli adolescenti - generare una pressione psichica

straordinaria e, quindi, una sottomissione paragonabile a quella ottenuta con

la coazione fisica e, come questa, tale da renderli incapaci di opporsi ad atti

sessuali non desiderati. La giurisprudenza del Tribunale federale definisce

violenza strutturale la forma di coazione di natura psichica esercitata

dall’autore con la strumentalizzazione dei legami sociali (DTF 131 IV 107; 128

IV 97, 124 IV; STF 6B.646/2008 del 23 aprile 2009, consid. 3.1.;6P.200/2006 del

20.

febbraio 2007, consid. 7.1;6P.161/2006 dell’8 febbraio 2007 consid. 6.1;

6P.94/2006 del 10 agosto 2006, consid. 9.1.;6P.111/2005 del 12 novembre 2005,

consid. 10.1;6P.63/2005 del 24 giugno 2005, consid. 7.1).

Non ogni

atto sessuale commesso con un bambino/adolescente nell’ambito di un rapporto di

dipendenza sociale o emotiva assurge a coazione sessuale o a violenza carnale.

Lo diventa,

ed è, quindi, applicabile l’art. 189 CP (o l’art. 190 CP se vi è penetrazione

vaginale) se l’autore ha contribuito fattivamente - adottando dei comportamenti

che eccedano il semplice approfittare di una situazione già presente e che per

loro natura rappresentano una strumentalizzazione attiva dei legali sociali - a

porre soggettivamente la vittima in una condizione che la rende incapace di

opporsi alla richiesta di atti sessuali non desiderati (DTF 131 IV 107; STF

6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, consid. 7.1).

La coazione

di natura psichica deve essere il risultato di una situazione creata

dall’autore. Non va, pertanto, confuso l’esercizio di una “violenza

strutturale” con il semplice approfittare di relazioni private o sociali

preesistenti (STF 6P.63/2005 del 24 giugno 2005 consid. 7.1).

L’autore

deve creare concretamente e fattivamente una situazione di costrizione,

strumentalizzando in modo attivo (“tatsituative Zwangssituation”) ai propri

fini i legami sociali (STF non pubblicata 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007 consid.

7.1

).

La nozione

di violenza strutturale è stata, in questo senso, precisata dal Tribunale

federale in DTF 131 IV 107 in risposta, anche, alle critiche della dottrina che

riteneva contraria alla ratio legis l’automatica applicazione dell’art. 189 CP

a qualsiasi atto sessuale compiuto da una persona legata alla vittima (in

genere, bambino o adolescente) da rapporti affettivi o sociali, (Jenny, Die

strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2000, in: ZBJV

139/2003 S. 375 f., Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre

2002, in: ZBJV 140/2004 S. 726 ff.; anche Maier, ad art. 189 StGB n. 10, 20; anche Stratenwerth/Jenny,

Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 6. edizione, pag. 167)

L’Alta Corte

ha, così, precisato che, per la realizzazione del reato di coazione sessuale

tramite una pressione psichica, l’autore deve creare - utilizzando le relazioni

sociali come mezzo di pressione (e non limitandosi ad approfittarne) - una

situazione di coercizione per ottenere i favori sessuali da parte della

vittima. Pertanto, le considerazioni secondo cui la subordinazione cognitiva e la

dipendenza emotiva e sociale possono produrre una pressione psichica,

sviluppate nelle sue precedenti sentenze, devono essere interpretate nel senso

che può essere ammessa la coazione soltanto quando l’autore trasforma un

particolare tipo di relazione sociale comportante una forma di dipendenza in un

mezzo di costrizione per raggiungere i suoi scopi (DTF 131 IV 107; STF

6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, consid. 7.1)

Il mezzo

coercitivo, e per quanto qui di interesse, il tipo di strumentalizzazione del

rapporto di dipendenza messo in atto dall’autore deve, come detto, essere atto -

in considerazione delle particolari circostanze concrete - a creare nella

vittima uno stato di coercizione psicologica di un’intensità tale da assurgere a mezzo coercitivo idoneo a limitare la

libertà sessuale della vittima. In altre parole, la sottomissione della

vittima deve essere comprensibile. Non ogni tipo di pressione e

non ogni comportamento che conduca ad un atto sessuale non desiderato deve

essere qualificato di coazione sessuale (DTF 131 IV 170 consid. 3.1. e

riferimenti): l’effetto prodotto sulla vittima deve essere grave (DTF 128 IV

97; 131 IV 107) e raggiungere l’intensità di un atto di violenza o di minaccia

(DTF 128 IV 97 consid. 3a).

Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale

federale, la resistenza all’atto coercitivo creato dall’autore che si può

pretendere dai bambini è evidentemente - a seconda delle circostanze - meno

grande rispetto a quella che è richiesta ad un adulto (DTF 128 IV 97; 124 IV

154; 122 IV 97). In questo senso, la

pressione psicologica esercitata su un bambino sotto forma di ingiunzione a

tacere degli atti sessuali subiti può, di regola (SJZ 92/1996, p. 115), essere

sufficiente anche se a questa ingiunzione non fanno seguito delle minacce di

conseguenze negative o promesse di vantaggi: è, in effetti, noto che il

semplice ordine di mantenere il segreto costituisce un fattore traumatizzante

classico degli abusi sessuali commessi a danno dei bambini (DTF 124 IV 154).

Soggettivamente,

affinché il reato di coazione sessuale sia realizzato, è necessario il dolo,

anche soltanto nella forma del dolo eventuale. L’autore deve, quindi, sapere

che la vittima non è consenziente o per lo meno accettarne l’eventualità e deve

volere, o per lo meno accettare, che il suo consenso dipenda dal mezzo

coercitivo utilizzato.

13.

Secondo l’ipotesi

accusatoria, i fatti descritti al punti 1. dell’AA realizzano gli estremi della

coazione sessuale. AP 1 avrebbe costretto i suoi allievi a subire i toccamenti

descritti:

“ approfittando della stima e della

fiducia dei suoi superiori e dei genitori dei bambini, facendo inoltre leva

sull’attaccamento e l’affetto dei suoi allievi,

sfruttando il

timore e la soggezione che incuteva loro, in ragione soprattutto della sua

personalità severa e dell’atteggiamento manesco che lo contraddistingueva, sfruttando

quindi la situazione in cui gli allievi si erano venuti a trovare, dopo averli

presi in braccio e fatti sedere sulle sue gambe o sulle sue ginocchia,

solleticati e massaggiati, come meglio descritto in precedenza”.

14.

La Corte di primo

grado ha confermato l’imputazione sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

“ Per quanto concerne, invece, le

fattispecie relative a PC 1, __________ e __________, richiamato il diritto

riportato al considerando 12 di cui sopra, per la Corte può rimanere irrisolta

la questione a sapere se l’approfittare “della stima e della fiducia dei suoi

superiori e dei genitori dei bambini, facendo inoltre leva sull’attaccamento e

l’affetto dei suoi allievi”, lo sfruttare “il timore e la soggezione che

incuteva loro, in ragione soprattutto della sua personalità severa e

dell’atteggiamento manesco che lo contraddistingueva” e/o lo sfruttare quindi

“la situazione in cui gli allievi si erano venuti a trovare” siano circostanze

già sufficienti per adempiere i presupposti dell’art. 189 CP, ciò che la difesa

ha contestato, in quanto, in concreto, per la Corte, si è già comunque in

presenza di un chiaro ed inequivocabile comportamento di “tatsituative

Zwangssituation” (Maier, op. cit., art. 189 no. 11 segg., DTF 131 IV 107

e 128 106, sentenze non pubblicate del TF 6P.200/2006 del 20.2.2007 e

6P.63/2005 del 24.6.2005), così come descritto nell’AA, per aver abbracciato e

“fatti sedere sulle sue gambe o sulle sue ginocchia” questi tre allievi prima

di commettere gli atti sessuali di cui è stato riconosciuto autore colpevole in

forza al considerando 20. A fronte di ciò AP 1 è stato condannato per il reato di

coazione sessuale (art. 189 cpv. 1 CP) nei confronti di PC 1, __________ e __________

per il periodo settembre 2014/fine maggio 2015 con conseguente suo

proscioglimento da questo reato per il periodo settembre 2013/agosto 2014.”

(sentenza impugnata, consid. 21, pag. 43).

Dunque, i primi giudici -

pur richiamando, a torto, la teoria della “tatsituative Zwangssituation”

elaborata dal TF in relazione alle pressioni psicologiche (DTF 131 IV 107) -

hanno ritenuto che l’elemento coercitivo applicato da AP 1 è di natura fisica:

il docente avrebbe impedito agli allievi di sottrarsi ai suoi toccamenti

facendoli sedere sulle sue ginocchia e abbracciandoli.

Questa conclusione non é

condivisibile per più ragioni.

Dapprima, perché non vi

sono elementi probatori a sostegno di tale tesi. Da un lato, dalle

dichiarazioni dei ragazzi emerge che, in genere, egli non li attirava a sé per

farli sedere in grembo ma chiedeva loro se volevano farlo o, tutt’al più, li

incitava a farlo dicendo frasi del tipo “vieni qui” mentre batteva le

mani sulle ginocchia.

Soltanto PC 2 ha detto

che, per farlo sedere, il docente lo “prendeva” all’altezza del torace,

allungando un braccio. Ma questo ancora non basta, poiché il ragazzo (che,

peraltro, ha detto che AP 1 “era bravo”) non descrive né una presa

intrisa di forza né una situazione costrittiva (tanto è vero che dice che,

quando era seduto sulle gambe del maestro, lui si sentiva “tranquillo” e,

se arrivava “alla fine che non aveva fatto neanche un errore” era “contento”,

AI 71 pag. 7).

D’altro lato, nessun

ragazzo - nemmeno PC 2 - sostiene che AP 1 impedisse loro di alzarsi

abbracciandoli (o tenendoli stretti).

Ma, soprattutto, la tesi

dei primi giudici viola il principio accusatorio: l’AA, infatti, non ipotizza

nessuna costrizione fisica ma, unicamente, pressioni di natura psicologica.

15.

Come visto, la

pubblica accusa pretende che AP 1 ha costretto i suoi allievi a sottostare alla

sua volontà subendo i toccamenti di cui s’è detto e, per farlo, ha, da un lato,

“approfittato della stima e della fiducia di superiori e genitori”, e

fatto “leva sull’affetto e sull’attaccamento dei suoi allievi” e,

d’altro lato, ha sfruttato “il timore e la soggezione che egli suscitava in

loro a causa della sua personalità severa e dell’atteggiamento manesco che lo

contraddistingueva”.

Detto che la tesi

accusatoria è, in sè, contraddittoria (o vi è affetto e attaccamento o vi è

timore e soggezione, in specie se causati da un atteggiamento manesco), l’art.

189.

CP non può dirsi, in concreto, realizzato per più ragioni.

a. Anche volendo

glissare sul fatto che la questione del mancato consenso dei ragazzi non è

stata indagata e anche volendo ammettere che il rapporto fra il docente e i

suoi allievi avesse le caratteristiche indicate dal procuratore pubblico

(affetto e attaccamento/soggezione e timore), la tesi accusatoria non potrebbe

ritenersi data già solo perché il rapporto affettivo/sociale fra autore e

vittime non raggiungeva, sia nell’uno che nell’altro caso (affetto e/o timore),

l’intensità richiesta dal TF affinché si possa parlare di violenza strutturale,

cioè di quella forma di coazione psichica che si realizza con la

strumentalizzazione dei rapporti sociali.

Il TF ha, infatti, avuto

modo di spiegare che:

“ En introduisant la notion de

“pressions psychiques”, le législateur a cependant aussi voulu viser les cas où

la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que

l’auteur ait recouru à la force physique où à la violence. Ainsi, l’infériorité

cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier

chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire

et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant

incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles (…) pour que l’infraction

soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu’on ne saurait

attendre de l’enfant victime qu’il oppose une résistance; sa soumission doit,

en d’autres termes, être compréhensible” (STF 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007,

consid 7.1.; sott. del red.).

In

concreto, non si può sostenere che gli allievi di AP 1 si trovassero, a causa

di uno dei due elementi indicati (o dei due insieme), in una situazione in cui

era negata loro qualsiasi via d’uscita per i motivi che seguono.

a.1. “il timore e la

soggezione che egli suscitava in loro a causa della sua personalità severa e

dell’atteggiamento manesco che lo contraddistingueva”

Come già osservato dai

primi giudici, “tra i bambini della __ di _____ è solo PC 1 a parlare di

violenze fisiche subite dal maestro” (sentenza impugnata, consid. 23, pag.

44). Gli altri ragazzi menzionati nell’AA - in particolare, PC 2, __________, __________,

__________, __________, __________, __________. e __________ - non “parlano

di particolari atteggiamenti maneschi da parte di AP 1”.

In effetti - facendo

astrazione dalle dichiarazioni di PC 1 di cui si dirà in seguito - i ragazzi

parlano di un maestro “bravo”, persino “prezioso” e che, pure, “faceva

un po’ il burlone”.

È vero che hanno anche

parlato di AP 1 come di un maestro “severo”. Ma hanno pure aggiunto che

era “severo al punto giusto”, che “gridava quando c’era casino”,

che batteva una bacchetta di bambù sulla scrivania ma solo per richiamarli

all’ordine. Ed è, pure, altrettanto vero che hanno dichiarato, anche, che il

docente “non picchiava”.

Nessuno di loro ha, poi,

detto - ma nemmeno lasciato intendere - di avere provato o di provare paura o

timore nei confronti del docente.

Infine, va detto che

nessuno dei ragazzi menzionati al punto 1. dell’AA ha preteso - neppure

velatamente o implicitamente - di non essersi sottratto ai massaggi del docente

per paura di una sua reazione violenta.

In queste condizioni,

quand’anche si dovesse ammettere che __________, __________, PC 2 e __________

provassero, comunque, una certa soggezione nei confronti del docente e un

certo generico timore per avere, magari (si tratta di un’ipotesi neppure

indagata), sentito di sue intemperanze precedenti, non può certamente essere

sostenuto che questo sentimento raggiungesse l’intensità necessaria a creare

nei ragazzi una pressione tale da far credere loro di non potere, in alcun

modo, sottrarsi alle sue richieste. Di essere, cioè, in una situazione che non

dava loro alcuna via d’uscita.

a.2. approfittando della

stima e della fiducia dei suoi superiori e dei genitori dei bambini, facendo

inoltre leva sull’attaccamento e l’affetto dei suoi allievi

Dal materiale probatorio

in atti, non risulta che AP 1 godesse di una particolare stima né da parte dei

genitori degli allievi né da parte dei superiori.

Anzi. Gli atti - in

particolare, quanto indicato dai primi giudici al consid. 23 della sentenza

impugnata - dimostrano il contrario.

Neppure risulta che gli

allievi avessero per lui un attaccamento o un affetto superiore a quello che,

di norma, gli allievi nutrono per i loro docenti.

Ne consegue che, già solo

per l’assenza di un rapporto affettivo/sociale di intensità sufficiente ad

assurgere a violenza strutturale, l’ipotesi di una coazione ai sensi dell’art.

189.

CP deve essere scartata (cfr. DTF 128 IV 97 in cui è stata riconosciuta una

“tatsituative Zwangssituation” nel

caso di un docente di sport che era amato e idolatrato dalle sue giovani

allieve e che era diventato un punto di riferimento nella vita non solo delle

ragazze ma anche delle loro famiglie e, più in generale, nella vita del

villaggio).

a.3. Ma non solo.

L’ipotesi di una coazione

dovrebbe, comunque, essere scartata poiché, in concreto, non vi sono elementi

probatori a sostegno della tesi secondo cui AP 1 avrebbe “fatto leva”

sull’affetto/timore dei suoi allievi per costringerli a sottostare ai suoi

massaggi/toccamenti.

Va, infatti, ricordato

che, secondo costante giurisprudenza, perché possa essere ritenuta data una

coazione psicologica, non basta l’accertamento secondo cui autore e vittima

sono legati da un preesistente rapporto affettivo/sociale particolare. E questo

nemmeno se, per ipotesi, questo rapporto ponesse - come è spesso il caso fra

adulti e fanciulli - la vittima in una situazione di dipendenza. Ancora è

necessario che l’autore abbia fatto uso di questo rapporto di dipendenza per

coartare la volontà del fanciullo, per esempio, facendo nascere in lui il

timore che un rifiuto comporterebbe la perdita del rapporto affettivo in

questione e di tutto quanto di positivo che quel rapporto comporta per il

fanciullo oppure comporterebbe sofferenze per l’adulto cui il fanciullo è

legato (DTF 122 IV 97; 124 IV 154; 128 IV 97; STF 6P.63/2005 del 24 giugno 2005

consid 7.3.;6B.646/2008 del 23 aprile 2009).

Non per nulla l’art. 189

CP (così come il 190 CP) parla di “esercizio” di pressioni psicologiche

(cfr., per esempio, STF 6P.111/2005 del 12 novembre 2005 in cui la semplice manifestazione ad opera di uno zio

del suo desiderio di avere dei rapporti sessuali con la nipote (giovane adulta)

non è stata ritenuta strumentalizzazione di un rapporto di dipendenza malgrado

la forte personalità dell’autore, la differenza di età, il legame di parentela

nonché le difficoltà familiari vissute dalla ragazza; cfr., per il caso

contrario, DTF 128 IV 97 in cui il docente di sport di cui s’è detto,

per ottenere le prestazioni sessuali volute, aveva strumentalizzato il rapporto

di dipendenza affettiva/sociale delle sue vittime convincendole che non vi era

nulla di sbagliato in quello che chiedeva loro e mettendo le ragazze in

concorrenza tra di loro).

In STF 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, il TF così ha esplicitato questo

concetto:

“ Dans

l’ATF 131 IV 107, le TF a précisé la notion de “ violence

structurelle instrumentalisée” dans le sense où l’auteur doit utiliser les relations

sociales comme moyen de pression pour obtenir les faveurs sexuelles de la part

de la victime. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive

et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression

psychique doit être vue sous l’angle du délinquant sexuel, qui transforme

cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne

suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale,

préexistante, mais il doit encore créer concrètement une situation de

contrainte (tatsituative Zwangssituation)” (STF cit., consid. 7.1., sott.

del red.).

In concreto, questa Corte

ritiene che è ben verosimile che sia stato il legame sociale (affetto/autorità

che derivava a AP 1 dal suo ruolo di docente) a far si che i ragazzi

accettassero di farsi praticare i noti toccamenti.

Tuttavia, come visto,

perché possa essere ritenuta una coazione, è necessario che AP 1 abbia usato di

questo rapporto affettivo/sociale come di un mezzo di pressione. Che ne abbia -

per esempio, nei modi indicati sopra - fatto uso.

Questo accertamento, in

concreto, manca.

Nessun ragazzo ha

sostenuto - neppure implicitamente - che il docente abbia, in qualche modo,

fatto valere, per convincerli a sederglisi in grembo e, poi, a restarci mentre

li toccava/massaggiava, né il legame affettivo che, per ipotesi, li legava a

lui né, del resto, l’autorità derivantegli dal suo ruolo di docente (né, peraltro,

nessuno ha mai preteso che AP 1 abbia, in qualche modo, fatto valere/ventilato

l’eventualità di una sua reazione violenta in caso di un rifiuto).

DaIle dichiarazioni

concordi dei ragazzi risulta unicamente che, per farli sedere, lui semplicemente

chiedeva loro se volevano farlo. Inoltre, risulta che li lasciava andare quando

loro dicevano che gli dava fastidio e che, mentre li massaggiava, non diceva

loro nulla. Risulta, infine, che non c’erano reazioni - né con parole né con

cambiamenti di trattamento - quando loro rifiutavano di sedersi sulle sue

ginocchia oppure quando uno di loro si allontanava.

In queste condizioni,

l’ipotesi di una coazione ai sensi dell’art. 189 CP per __________, __________,

PC 2 e __________ (oltre che per __________, __________, __________

e __________) deve essere esclusa.

16.

punto 2.1. dell’AA:

coazione sessuale a danno di PC 1

a. Il caso di PC 1

impone un esame a sé nella misura in cui egli ha dichiarato che andava dal

docente perché aveva paura di essere sgridato o bocciato:

“ I: mh? Tu come mai ti trovavi sulle

gambe del maestro?

C: perché lui mi

diceva di venir qua (pone il palmo delle mani sopra le ginocchia) e io avevo

paura che se non andavo lui mi sgridava o succedevano altre cose, magari… che

poi magari mi boccia, perché non faccio le stesse cose che mi dice lui, e io

avevo paura. Per questo e per quello andavo là perché avevo paura di lui, ecco.

Che mi poteva fare cose” (trascrizione audizione 3.6.2015, pag. 7)

Tuttavia, nell’ottica di

una coazione ex art. 189 CP, l’accertamento è monco: non è stata, infatti,

indagata l’ipotesi secondo cui è stato AP 1 a fare in modo di far nascere

questo sentimento nel ragazzo con lo scopo di costringerlo a subire i suoi

palpeggiamenti.

Ma non solo. Sono le stesse

dichiarazioni successive del ragazzo ad offrire elementi indizianti in senso

contrario:

“ C: ehmm, lui, alle 11 e mezza,

quando finisce la scuola, ehmm… quando, diciamo tutti i giorni, prima di

uscire, tutti escono e lui mi chiama e mi dice di sedermi sulle sue gambe e una

volta io… lui ha detto di andare lì, io sono scappato “vieni, vieni!” ma io

sono scappato e invece tutte le altre volte che mi ha chiamato… che lui

continua ad insistere, diciamo, continua “vieni”, “vieni qui”, “vieni qua” e

così, e io ho paura che succede qualcosa e allora vado. (…) e io solo una volta

sono scappato perché dovevo nascondere una cosa che era… che mi ha regalato una

cosa la mia ragazza, ecco, e l’ho nascosta qui dietro (porta la mano al dorso),

sotto la maglietta. Lui mi ha detto “vieni qui, vieni qui” e allora io sono

scappato perché non volevo far vedere e io sono scappato. E dopo, quando sono

tornato alle 13.30 non mi ha detto niente.” (trascrizione audizione PC 1

3.6

, pag. 12 e 13)

È proprio l’affermazione secondo

cui c’è stato almeno un episodio in cui il ragazzo non ha dato seguito

all’invito del docente senza subire, poi, alcuna ripercussione (“non mi ha

detto niente”) ad indiziare - insieme alle dichiarazioni degli altri

ragazzi - che, in realtà, AP 1 non abbia fatto uso del rapporto

affettivo/sociale che legava il ragazzo a lui ma ne abbia, più semplicemente,

approfittato.

A ciò si aggiunge il fatto

che, nemmeno in relazione a PC 1, gli atti depongono per l’esistenza di un

rapporto di dipendenza avente le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza

per l’applicazione dell’art. 189 CP (cfr., per es., DTF 128 IV 97).

b. Per contro, secondo

questa Corte, vi è coazione ai sensi dell’art. 189 CP per l’episodio del

toccamento del pene. L’atto coercitivo è, in quel caso, la sorpresa (cfr. DTF

128.

IV 106 consid 3a/aa pag. 111; per un caso cantonale, CCRP 26.11.2007 in inc.

17.2007

)

In effetti, il ragazzo -

cui, sin lì, erano stati praticati solo i noti toccamenti/massaggi nelle zone

della pancia e del pube - non poteva attendersi che il docente giungesse a

gesti aventi natura sessuale più marcata (e, quindi, per lui, come dimostra la

sua reazione, facilmente riconoscibili come tali) e, pertanto, era, per questo,

nell’impossibilità di opporvisi.

Tuttavia, la sorpresa non

è, in nessun modo, indicata nell’AA: una condanna a tale titolo violerebbe,

perciò, il principio accusatorio.

Ritenuto, poi, che, a

questo stadio del procedimento, un rinvio degli atti al PP appare

sproporzionato, la questione cade nel vuoto.

Ne segue che AP 1 è assolto dall’imputazione di coazione sessuale

di cui al punto 2.1. dell’AA.

art. 193 (non imputato

nell’AA) applicabile?

17.

Come visto, questa

Corte ritiene che sia certo - poiché ciò emerge bene dalle loro audizioni - che

i ragazzi si sono sottoposti a quei toccamenti/massaggi soltanto perché AP 1

era il loro docente: è solo perché AP 1 era il loro docente che essi gli hanno

permesso di massaggiarli/toccarli nel modo descritto.

Tuttavia, l’ipotesi della

realizzazione, in concorso ideale con l’art. 187 CP, dell’art. 193 CP è

esclusa. Infatti, se il TF non si è ancora espresso al riguardo, la dottrina

maggioritaria - e, per essa, con argomenti particolarmente convincenti, il Basler

Kommentar, 3. Auflage, 2013 ad art. 193 CP, n. 25, pag. 1390 e 1391 -

escludono, per casi di questo tipo, la possibilità di un concorso.

punto 2.2. AA: coazione

sessuale nei confronti di PC 5

18.

I dettagli dei

rapporti e della frequentazione fra AP 1 e l’ex-allievo e di quanto successo

nella trasferta _______-Verona e, poi, nella città italiana (dove i due hanno

assistito ad un concerto) emergono esaustivamente da quanto annotato nei

consid. 9, 10 e 11 della sentenza impugnata (pag. 17-22) e, in particolare, dai

verbali dei due protagonisti in essi riprodotti dai primi giudici.

In applicazione dell’art. 82

cpv. 4 CPP, dunque, tali considerandi sono integralmente richiamati.

Qui è sufficiente ricordare

che, dopo avere, durante il viaggio di andata, accarezzato/massaggiato a più

riprese la pancia dell’ex-allievo (senza che questi si opponesse a quel tipo di

contatto), raggiunta la vettura a fine concerto, AP 1 ha di nuovo - e più

pesantemente del mattino - allungato le mani:

“ lui inizia a massaggiarmi la pancia,

ma sotto la maglietta, sulla pelle nuda, e poi abbassa la mano e la mette nei

miei calzoni. Non mi ha toccato gli organi genitali. E' arrivato al pube.

Quando mi stava toccando il pube e aveva intenzione di arrivare al mio organo

genitale, con quella vocina da posseduto mi ha chiesto "posso? A me piace

toccare". Io ho subito tolto la sua mano e gli ho detto di lasciarmi

stare. Non sapevo cosa fare. Eravamo a Verona, una città che non conosco, in un

luogo discosto, buio. Sembrava un demonio, con quella vocina. Quando l'ho

allontanato lui ha smesso, si è messo alla guida della macchina, per rientrare

a casa. Durante il viaggio io avevo paura. Eravamo lontani da casa, e quindi

continuavo a parlare, per distogliere la sua attenzione, e anche per non

pensare a quello che era successo, e lui mi massaggiava la pancia e lo lasciavo

fare, perché non sapevo come reagire. Mi dicevo che magari, se toccava solo la

pancia era contento così, piuttosto che saltarmi addosso. Magari, se dicevo

qualcosa, mi sarebbe corso dietro o mi avrebbe fatto del male. Quando siamo

arrivati a casa, lui mi ha accompagnato. Mentre stavo scendendo dalla macchina,

lui mi fa "mi dispiace". lo ho chiuso la portiera e sono rientrato a

casa, senza dirgli nulla (…)” (PS PC 5 11.6.2015, pag. 2-3).

19.

Secondo la tesi accusatoria,

in quel frangente AP 1 si è reso colpevole di tentata coazione sessuale.

L’elemento coercitivo consisterebbe

“ nell’avere approfittato

dell’amicizia e della fiducia della vittima, che in più occasioni lo aveva

accompagnato in gite culturali o scolastiche e sfruttato il fatto che si

trovassero da soli, di notte, in un luogo appartato, buio e lontano da casa,

nonché la soggezione che egli incuteva alla vittima, in ragione soprattutto

della sua personalità severa e irascibile e, quindi, la situazione di timore e

di paura in cui la vittima si era venuta a trovare” (punto 2.2. dell’AA)

a. I primi giudici non

hanno condiviso l’opinione del procuratore. Queste le loro argomentazioni:

“ Per la Corte l’imputato, al rientro

in macchina dopo lo spettacolo, non ha esercitato alcuna pressione psicologica

ai sensi dell’art. 189 CP nei confronti dell’accusatore privato, maggiorenne

all’epoca dei fatti (“al tempo avevo 23 anni, non ero un bambino”, PS C.

11.6

, pag. 4), tale da renderlo inetto a resistere. Già i toccamenti sulla

pancia intervenuti durante il viaggio di andata verso Verona (non contemplati

nell’AA) escludono l’effetto a sorpresa e quindi l’inettitudine a resistere di

C.. AP 1, una volta in macchina dopo lo spettacolo, massaggiando ripetutamente

l’addome e infilando la mano nei pantaloni del ragazzo non ha fatto altro che

reiterare le sue ingiustificate e non richieste avances già manifestate nel

viaggio di andata, che, aldilà del comprensibile disgusto provato da C., non lo

hanno messo in un’apprensione tale da dover cercare una via di scampo già al

momento del loro arrivo a Verona. In casu, poi, la paura di cui riferisce C.

nel suo PS 11.6.2015, pag. 4 riga 6 è un sentimento intervenuto a episodio

concluso, durante il viaggio di ritorno, e non un mezzo creato e sfruttato

dall’imputato per coartarlo sessualmente, ritenuto peraltro che neppure emerge

dagli atti - la deposizione di C. evidenzia semmai il contrario (PS C.

11.6

, pag. 2-3, PP C. 3.7.2015, pag. 2-3)

- la pretesa soggezione

che l’imputato incuteva alla vittima, in ragione soprattutto della sua

personalità severa e irascibile.

Ciò che l’accusa

rimprovera all’imputato, ossia il fatto di aver allungato e infilato una mano

nei pantaloni nel tentativo di toccare i genitali dell’accusatore privato, che

l’ha prontamente dissuaso bloccandogli la mano, realizza piuttosto il reato di

molestia sessuale ai sensi dell’art. 198 seconda variante CP, reato

manifestamente perento e che l’accusatore privato, all’epoca, non ha ritenuto

di dover denunciare e che oggi porta alla conoscenza di tutti essenzialmente

per fare chiarezza “e soprattutto affinché i bambini siano creduti” (PS C.

11.6

, pag. 4, riga 33).” (sentenza impugnata, consid. 13, pag. 23 e 24)

b. L’argomentazione è

più che pertinente ed è, perciò, totalmente condivisa da questa Corte la cui

convinzione non è stata scalfita dalle pur suggestive argomentazioni svolte al

dibattimento dal PP e dalla rappresentante dell’AP.

È,

pertanto, confermata l’assoluzione di AP 1 dall’imputazione di cui al punto

2.2

dell’AA.

punto 5. AA: vie di fatto ripetute

20.

La pubblica accusa ha

imputato a AP 1 anche il reato di vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 1 e 2

lett. a CP) a danno di PC 1 e __________, per avere:

“ tirato loro i capelli o le orecchie,

fatto loro il “torcinaso” o dei pizzicotti sulle guance, come pure per averli

colpiti con scappellotti o “coppini” dietro alla nuca, senza cagionare loro un

danno al corpo o alla salute.” (punto 5. dell’AA)

Nel corso del dibattimento di primo grado, rispondendo al

presidente della Corte che gli aveva chiesto di “specificare

dettagliatamente prima per PC 1 e poi per __________ quali sarebbero le vie di

fatto di cui sarebbero state vittime, nonché quante volte e in quale periodo

ciò sarebbe avvenuto” (verb. dib. di primo grado, pag. 2), il PP ha

risposto quanto segue:

“ in merito al punto 5 dell’AA, il PP

precisa che per PC 1 si tratta di sberle, di un pugno sotto il mento, tirate di

capelli e spintoni. Per __________ si tratta solo di tirate di capelli. Per il

periodo, che va da settembre 2013 a fine maggio 2015, non è in grado di essere

più preciso. Trattasi di azioni reiterate, ma non gli è possibile dire il

numero di volte” (allegato 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 6)

21.

Al riguardo, la prima

Corte ha ritenuto quanto segue:

“ AP 1, in base alle dichiarazioni del

bambino, che trovano peraltro riscontro in quelle dei suoi genitori, è stato

ritenuto colpevole del reato di vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 1 e 2

lett. a CP e punto 5 dell’AA) nei confronti di PC 1 per il periodo settembre

2013/fine maggio 2015 - a valere quale errata corrige del punto 1.4 del

Dispositivo

dispositivo laddove, per una svista, è stato erroneamente riportato il mese di

settembre 2014 - e per quel che è delle sberle, delle tirate di capelli e degli

spintoni, così come precisato in aula dal PP e parzialmente ammesso

dall’imputato con riferimento alla quarta e quinta elementare, ossia agli anni

scolastici 2013/2014 e 2014/2015 (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag.

6).

AP 1 è invece

stato prosciolto, in mancanza di migliori riscontri, per l’asserito pugno sotto

il mento a PC 1. (PP don __________ 23.11.2015, pag. 3) e per le vie di fatto

nei confronti di __________, sia perché questo bambino non ha riferito nulla al

proposito e sia perché le indicazioni dell’ergoterapista nell’AI 74 “durante la primavera del 2013…a volte gli tirava i

capelli” sono vie di

fatto (art. 126 CP) ora prescritte (art. 109 CP) mentre quella del giugno 2015

(“che lo picchiava sulla testa”) non corrisponde al nuovo testo

dell’imputazione (“tirate di capelli” e verbale d’interrogatorio

dibattimentale, pag. 6).” (sentenza impugnata, consid. 30, pag. 62 e 63)

22. Balza subito

all’occhio che, al dibattimento di primo grado, invece di spiegare quali delle

azioni indicate al punto 5 dell’AA fossero state subite da quale ragazzo (così

come gli era stato richiesto), il PP ha parlato di azioni (più o meno violente)

che non sono fra quelle indicate nel “per avere” del

citato punto dell’AA. Si tratta delle sberle, del pugno sotto il mento e degli spintoni.

Non ha da essere spiegato che tale aggiunta non è rispettosa del

principio accusatorio.

Ne consegue che, già solo per questo, la condanna di AP 1 in

relazione agli spintoni e alle sberle asseritamente dati a C.C. deve essere

annullata.

Il ricorso del PP e dell’AP tendente a far condannare AP 1 anche

per il pugno (ipotesi non ritenuta dai primi giudici per insufficienza del

materiale probatorio) deve essere respinto per lo stesso motivo: il pugno non è

fra i comportamenti che il punto 5. dell’AA ritiene costitutivi di vie di

fatto.

A titolo abbondanziale, si rileva, comunque, che, così come hanno

correttamente ritenuto i primi giudici, il pugno non trova sufficiente

riscontro probatorio: quand’anche fosse stato correttamente imputato, quindi, AP

1 sarebbe, comunque, stato assolto.

Per PC 1, dunque, rimangono le tirate di capelli.

Al proposito, AP 1 ha detto che “in quarta e quinta, al massimo

ho tirato due volte i capelli a PC 1” (verbale

d’interrogatorio dibattimentale, pag. 6). Su questo punto, avuto riguardo al

generale atteggiamento processuale di AP 1, la Corte ha ritenuto maggiormente

credibile il ragazzo (le cui dichiarazioni sono, peraltro, confermate da quelle

dei genitori): è, quindi, confermata la condanna dell’imputato su questo punto.

L’unica imputazione che il PP fa a AP 1 in relazione

a __________ - tirate di capelli - è caduta già in primo grado per le

argomentazioni riprodotte sopra che sono, nella loro sostanza, condivise da

questa Corte.

Ne segue che AP 1 è dichiarato autore colpevole di vie di fatto

ripetute per avere, più volte, nel periodo da settembre 2013 a fine maggio

2015, tirato i capelli a PC 1

punto 3. dell’AA: coazione ripetuta

23. La pubblica accusa ha

imputato a AP 1 anche il reato di coazione ex art. 181 CP, per avere

usato

violenza e/o minacciato PC 1, PC 2, __________ __________, __________, __________,

__________, PC 4., PC 3 e __________ con parole e/o gesti intimidatori,

gridando e urlando, agitando o picchiando con violenza una riga o una bacchetta

di bambù sulla cattedra, per intimorirli e farli tacere,

colpendoli

con scappellotti dietro alla nuca, afferrandoli alle braccia o alle spalle, ai

capelli o alle orecchie, per farli tacere e trascinarli al loro banco o fuori

dall’aula scolastica.

24. Si rende colpevole di

coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una

persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a

fare, omettere o tollerare un atto (art. 181 CP).

Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di

decisione (DTF 129 IV 6 consid. 2.1). Il reato di coazione - che è

un’infrazione di risultato (Corboz, op. cit., n. 32, 34, ad art. 181 CP; DTF

120 IV 17, consid. 2a; STF 6B_435/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 2.2.1) - si

perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire

quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di

pressione illecito che ha influito sulla formazione di volontà della vittima

(Rep. 1999, 333), spingendola ad adottare un comportamento che, se avesse

disposto della libertà di decisione, non avrebbe adottato.

25. I primi giudici hanno

esaurientemente riportato le dichiarazioni dei ragazzi e dell’imputato sui

metodi da questi applicati per mantenere la disciplina in classe ai consid. 23

(pag. 44- 52) e 24 (pag. 52-56) della loro sentenza.

Ad essi si rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP.

Procedendo alla sussunzione, i primi giudici hanno escluso la

sussistenza, in concreto, del reato ipotizzato dalla pubblica accusa sulla

scorta delle seguenti considerazioni:

“ AP 1 è stato prosciolto

dall’imputazione di coazione (art. 181 CP) di cui al punto 3 dell’AA.

La Corte ha in

primo luogo rilevato, dal profilo formale, un’insufficiente e confusa

esposizione dei fatti rimproveratigli tale da mettere in dubbio il

rispetto del principio accusatorio di cui all’art. 9 cpv. 1 CPP, nella misura

in cui il Procuratore pubblico avrebbe dovuto indicare, ciò che non ha fatto,

per ogni singolo alunno, quali fossero, uno per uno, i comportamenti coattivi

esercitati a loro danno e quando sarebbero avvenuti.

Nel merito la

Corte ha poi ritenuto, in linea con la tesi difensiva, che la finalità

perseguita da AP 1 con il suo agire, ossia quella di far tacere i bambini, non

era di per sé illecita e, pertanto, per la realizzazione del reato, occorresse

che l’imputato avesse creato un vero e proprio continuo clima di terrore e di

violenza andante ben al di là di quanto oggettivamente necessario per mantenere

la disciplina in classe.

Ora “le parole

e/o gesti intimidatori” così come le grida e le urla contemplati nell’AA non

sono stati né sufficientemente indagati né sufficientemente specificati e

descritti nel testo accusatorio per permettere alla Corte di determinare la realizzazione

dei presupposti oggettivi di una coazione (art. 181 CP). Per la Corte il fatto

di agitare o di picchiare “con violenza una riga o una bacchetta di bambù sulla

cattedra” (punto 3 dell’AA), se può essere sicuramente discutibile da un punto

di vista pedagogico e didattico, ancora non costituisce un comportamento

penalmente rilevante ai sensi dell’art. 181 CP.

Escluso il

derubricato P.F.G. (punto 3 dell’AA) in relazione ai restanti 10 bambini

dell’AA, le violenze indicate come “scappellotti dietro alla nuca, afferrandoli

alle braccia o alle spalle, ai capelli o alle orecchie per farli tacere e

trascinarli al loro banco o fuori dall’aula scolastica” (punto 3 dell’AA) sono

state riportate, del resto solo parzialmente, solo da PC 1 e come tali saranno

trattate nel considerando 30, dal padre di PC 4, il quale sorprendentemente,

però, non è mai stato sentito, e da PC 3, il quale, nella sua audizione del

19.6.2015, ricorda solo che quando chiacchierava col compagno di banco, il

maestro gli arrivava da dietro e gli tirava, ma non tanto forte, dei coppini

(cfr. trascrizione audizione, pag. 4). Se per PC 1 rinviando a quanto sarà

indicato al considerando 30, la tipologia di vie di fatto (art. 126 CP)

riconosciute e la loro reiterazione esclude ancora un’illecita finalità ai

sensi dell’art. 181 CP, per il caso di PC 4 si è in presenza di una

testimonianza indiretta, ancora insufficiente a sostenere la realizzazione del

reato, mentre che per PC 3 l’agire dell’imputato è semmai costitutivo del reato

di vie di fatto (art. 126 CP), imputazione oggi prescritta (art. 109 CP) in

quanto avvenuta nel periodo settembre/novembre 2012.

Pure dal profilo

soggettivo, in mancanza di migliori riscontri a fronte della contestazione di AP

1, sorgono seri dubbi circa la realizzazione del reato, da cui il suo

proscioglimento dall’imputazione qui in esame, se non per la mancanza degli

elementi costitutivi del reato, in applicazione del principio in dubio pro reo

ex art. 10 cpv. 3 CPP.” (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 57 e 58)

26. È certamente vero che,

come rilevato dai primi giudici, il punto 3 dell’AA non indica in modo

sufficientemente chiaro e preciso i comportamenti coattivi per ipotesi assunti

dall’imputato: una sua condanna per titolo di coazione non rispetterebbe, dunque,

il principio accusatorio.

Essa è, dunque, già esclusa per questo motivo.

Ma non solo.

Essendo la coazione un reato contro la libertà, prima di valutarne

gli estremi, occorre stabilire la misura della libertà di cui

gode la persona toccata. Solo la libertà protetta giuridicamente può, infatti,

essere intralciata illecitamente dall’autore (Delnon/Rüdy in Basler

Kommentar, Strafrecht II, 3a ediz., Basilea 2013, ad art. 181 CP, n. 56).

In concreto, é chiaro che l’ipotesi accusatoria è

quella secondo cui AP 1 agiva nel modo indicato nell’AA per mantenere la

disciplina in classe durante le lezioni. Ne deriva che si potrebbe considerare

data una lesione della libertà degli allievi soltanto ammettendo che essa

comprende la facoltà di comportarsi in modo indisciplinato. Tesi che è

difficile sostenere.

Ne deriva che il reato di coazione potrebbe essere

ipotizzato soltanto potendo ammettere che, per ottenere uno scopo in sé lecito,

AP 1 ha adottato mezzi sproporzionati (DTF 129 IV

262; 120 IV 17; 106 IV 125; Basler Kommentar, op. cit., ad art. 181, n. 57;

Stratenwerth, op. cit., ad art. 181, n. 16 e rinvii giurisprudenziali; Corboz, op

cit., ad art. 181 CP, n. 21 e rinvii giurisprudenziali).

In questo senso, correttamente la prima Corte ha

annotato che, perché il reato sia dato, occorre poter accertare che AP 1 ha “creato

un vero e proprio continuo clima di terrore e di violenza andante ben al di là

di quanto oggettivamente necessario per mantenere la disciplina in classe”.

Ciò che gli atti non dimostrano.

Sulla questione della bacchetta/riga sbattuta con più o meno “violenza”

sulla cattedra, questa Corte condivide le valutazioni dei primi giudici.

Altrettanto ne va per le “parole e/o i gesti intimidatori”.

E parimenti ne va per le violenze indicate come “scappellotti dietro

alla nuca, afferrandoli alle braccia o alle spalle, ai capelli o alle orecchie

per farli tacere e trascinarli al loro banco o fuori dall’aula scolastica” (punto

3 dell’AA) nella misura in cui esse non trovano supporto probatorio. O, almeno,

non lo trovano per gli allievi della quinta poiché - ad eccezione di PC 1 che,

però, sull’argomento sembra avere enfatizzato - nessuno dei ragazzi indicati al

punto 3 dell’AA ne ha parlato. Nemmeno PC 4 ha detto nulla al proposito e quanto

dichiarato dal di lui padre non può essere ritenuto prova sufficiente, trattandosi

di testimonianza indiretta.

Del resto, la tesi accusatoria è smentita dal rapporto allestito

il 16 maggio 2013 (quindi, nel mezzo del periodo considerato dall’AA) dal prof.

__________ (psicopedagogista e docente di scienze dell’educazione SUPSI/DFA),

in cui si legge, in particolare, quanto segue:

“ La classe, come detto dal suo

docente, non presenta particolari problemi. Il docente intrattiene una

relazione cordiale e questo genera un clima di lavoro positivo.” (allegato ad

AI 55)

Ma non solo. Essa è smentita anche dalle risultanze istruttorie di

cui s’è detto prima, con i ragazzi che hanno espresso giudizi su AP 1 del tipo “maestro

severo ma giusto” (cfr., anche, AI 132; AI 134; AI 136; AI 137; AI 157 da

cui, in estrema sintesi, si ricava la descrizione di un ambiente scolastico che

è sostanzialmente diversa dall’immagine che di esso si ritrova al punto 3

dell’AA).

PC 3 (affetto da sindrome dell’iperattività e dell’attenzione) -

che è stato allievo di AP 1 soltanto nei primi mesi della terza elementare,

cioè da settembre a fine novembre 2012 - merita qualche parola in più.

Sentito dagli inquirenti, il ragazzo non ha detto di avere subito

gli atti di violenza indicati nel punto 3 dell’AA. Egli ha parlato soltanto di “coppini”.

E meglio, per dirla con i primi giudici:

“ PC 3, (…) racconta che a partire dal

mese di ottobre 2012 AP 1 era solito mandarlo a lavorare fuori dalla porta,

perché così “mi concentravo di più” (trascrizione audizione, pag. 2). Poi

quando correggeva i suoi compiti “mi scriveva dietro i compiti che non ero stato

capace di fare questo compito e quando tipo facevo un calcolo giusto me lo dava

sbagliato…. Mi diceva che non ero in grado di lavorare, e…solo quello mi

diceva” (trascrizione audizione, pag. 2 e 3). Poi, con una certa fatica (“non

ricordo molto bene”, trascrizione audizione, pag. 3), chiamato a raccontare se

c’era qualcosa d’altro che non andava col maestro, ricorda che certe volte,

quando chiacchierava col compagno di banco, il maestro gli arrivava da dietro e

gli tirava i coppini. Esita a mostrare come faceva ma poi fa il gesto

precisando “non tanto forte, però. Li tirava ….mi sentivo…non mi sentivo bene.

Cioè, dopo, alla sera, quando finiva scuola…anche per pranzo, lo dicevo al papà

e anche alla mamma…tre volte alla settimana…” (trascrizione audizione, pag. 4).

PC 3 riferisce inoltre che il maestro gli faceva saltare le ricreazioni: ”tipo

una volta alla settimana, di solito mi faceva star dentro tutta la

ricreazione…tutt’e due le ricreazioni…e gli altri no…prendeva delle scuse”

(trascrizione audizione, pag. 5), oppure “mi dava dei compiti che gli altri non

dovevano fare….Oppure mi dava dei compiti dei miei compagni che non avevano

finito e che dovevo finire io, dopo” (trascrizione audizione, pag. 5). Non

ricorda di tirate di capelli (trascrizione audizione, pag. 6) e quanto

raccontato è “tutto quello che ricordo” (trascrizione audizione, pag. 7)

precisando, infine, che del maestro non gli piaceva niente (audizione da min.

31:24).” (sentenza impugnata, consid. 23.9, pag. 48 e 49)

Dunque, PC 3 non parla di nessuno dei gesti indicati nell’AA come

elementi coercitivi. Si limita a dire di avere subito dei “coppini”. Se

si può ammettere che questi “coppini” sono sussimibili negli “scappellotti

dietro la nuca”, l’aggiunta fatta dal ragazzo secondo cui non si trattava

di colpi “tanto forti”, ne stempera sensibilmente la gravità e impedisce

- anche perché non si hanno indicazioni sul loro numero - di dar loro una

connotazione coattiva.

È vero che, condanndolo per violazione del dovere di educazione

(dispositivo n. 1.3. della sentenza impugnata), i primi giudici hanno accertato

che con PC 3 AP 1 ha adottato “un comportamento violento e manesco”.

Quest’espressione - che esprime un giudizio di valore e non dei fatti - va

concretizzata e, in forza di quanto indicato ai consid. 23.9 e 28 ultimo

paragrafo della sentenza impugnata, si può ben ritenere che i fatti ritenuti dai

primi giudici costitutivi di reato sono quelli indicati a pag. 50 della loro

sentenza come ammissioni fatte dal docente al padre del ragazzo (“…il quale,

pur minimizzando, ammette di aver tirato le orecchie e i capelli del bambino,

di avergli dato qualche scappellotto, di averlo messo fuori dalla porta e di

averlo preso per le spalle e buttato per terra”).

Questa condanna è passata incontestata in giudicato.

Per la prima Corte, questi comportamenti - accertati, ora,

definitivamente - non possono essere sussunti nel reato di coazione ma sono,

semmai, costitutivi di quello di vie di fatto (per cui, tuttavia, l’azione

penale è prescritta in quanto essi si situano nel periodo settembre/novembre

2012).

Questa conclusione va condivisa nella misura in cui gli appena

citati accertamenti della prima Corte non sono sufficientemente precisi sul

numero di questi gesti violenti e nella misura in cui il materiale probatorio

in atti non permette di supplire a questa indeterminatezza. Si fosse accertato

che, nei tre mesi in cui PC 3 è stato suo allievo, AP 1 lo ha reso

costantemente e ripetutamente vittima di tali atti, si potrebbe concludere per

la realizzazione, nei suoi soli confronti, del reato di coazione. Tuttavia,

tale accertamento non è possibile - e di lunga - sulla base dei riscontri

istruttori.

Ne segue che deve essere confermata l’assoluzione di AP 1 per il

reato di coazione ripetuta, imputatogli al punto 3 dell’AA.

punto 4. dell’AA: violazione del dovere d’assistenza o

educazione

27. La pubblica accusa ha

imputato a AP 1 anche il reato di violazione del dovere di assistenza o educazione

ex art. 219 CP ai danni di PC 4 (punto 4.1. dell’AA):

“ per avere, a _______, nel periodo

settembre 2010 - giugno 2012, ripetutamente maltrattato PC 4 (nato il 21.12.2004),

bambino dal carattere difficile, in particolare tirandogli ripetutamente e con

forza i capelli e le orecchie, facendogli il “torcinaso”, colpendolo con sberle

e con scappellotti dietro alla nuca, insultandolo e trascinandolo fuori

dall’aula”

Come visto sopra, l’ipotesi accusatoria secondo cui il docente ha,

ripetutamente, tirato con forza i capelli e le orecchie, dato sberle e

scappellotti dietro la nuca non ha alcun supporto probatorio. Di quanto detto

dai ragazzi in genere sull’atteggiamento del docente già s’è riferito. Già s’è

detto pure che PC 4 non ha detto nulla al proposito e che quanto dichiarato al

riguardo dal padre non ha valenza probatoria sufficiente trattandosi di

testimonianza indiretta (il cui contenuto è, in aggiunta, smentito dalle

dichiarazioni dei ragazzi che hanno dato di AP 1 un giudizio del tipo “maestro

severo ma giusto”).

La tesi secondo cui il comportamento del docente con PC 4 non

fosse quello descritto nell’AA è, poi, supportata dalle considerazioni che i

primi giudici hanno posto a fondamento dell’assoluzione da questo capo d’accusa

da loro pronunciata:

“ Per quel che è della violazione del

dovere d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP), la Corte ha prosciolto AP

1 dall’imputazione di cui al punto 4.1 dell’AA, ritenuto che dagli atti non

emerge se a seguito del suo agire vi sia realmente stata, e in che modo, una

concreta messa in pericolo dello sviluppo fisico o psichico di PC 4 In primo

luogo, infatti, il padre riferisce che il rendimento scolastico del bambino,

già di carattere vivace, è sempre stato buono e che a partire dalla terza

elementare non ha più avuto grandi problemi a scuola né ha mai avuto bisogno

dell’aiuto di specialisti (PS __________ 25.6.2016, pag. 6). Secondariamente si

ha testimonianza di una sola seduta di PC 4 con una psicologa - a una seconda

seduta in data 11.3.2014 partecipò solo la madre - avvenuta il 25.2.2014, ossia

quasi due anni dopo i fatti incriminati, e in esito alla quale, in un breve

scritto agli atti, la psicologa non fa specifico riferimento ad una

correlazione tra le problematiche comportamentali riscontrate in quel momento

nel bambino e il pregresso agire di AP 1 e neppure fornisce delle conclusioni

sul suo sviluppo psicofisico (scritto 1.7.2015 __________ e dr. med. __________

in AI 75).” (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 61).

Ne deriva che va confermata l’assoluzione di AP 1 dall’imputazione

di cui al punto 4.1.dell’AA.

28. Il reato di cui

all’art. 219 CP è stato imputato anche in relazione a __________ (punto 4.3.

dell’AA), per avere:

“ ad _______, nel periodo ottobre 2012

- settembre 2013, ripetutamente maltrattato __________ (nato il 12.12.2003),

bambino affetto da sindrome dell’iperattività, in particolare tirandogli

ripetutamente e con forza i capelli e le orecchie, afferrandolo e trascinandolo

fuori dall’aula”.

I primi giudici hanno assolto AP 1 da quest’imputazione sulla

scorta delle seguenti considerazioni:

“ AP 1 è stato prosciolto anche

dall’imputazione di cui al punto 4.3 dell’AA per il semplice fatto che la

“grande sofferenza” di __________ indicata dall’ergoterapista negli AI 74 e 75

si riferisce a circostanze non descritte nel testo accusatorio, ritenuto che,

infatti, come emerge chiaramente dalla testimonianza della madre di __________,

a AP 1 non venivano rimproverati i maltrattamenti descritti nell’atto d’accusa

(“ripetutamente maltrattato”), bensì il non aver prestato al bambino le

necessarie attenzioni a fronte delle sue problematiche e ritenuto, comunque,

che il riferimento dell’ergoterapista al fatto che __________ veniva spesso

mandato fuori dall’aula richiama una sua annotazione dell’aprile 2014, ossia

dopo gli avvenimenti incriminati che, secondo l’accusa, vanno da ottobre

2012/settembre 2013. Condannare AP 1 per quanto descritto al punto 4.3 dell’AA

sarebbe contrario al principio accusatorio (art. 9 cpv. 1 CPP), fermo restando,

poi, che nell’AI 222 i genitori di __________ hanno ribadito che per loro le

problematiche col maestro si erano risolte positivamente, che il bambino non si

era più lamentato e che la vicenda era quindi da ritenersi conclusa, ciò che

peraltro esclude la sussistenza di un concreto pericolo dello sviluppo psichico

o fisico del minore.” (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 61)

L’argomentazione è convincente e, perciò, condivisa da questa

Corte.

Ancora una volta il PP non ha saputo scalfire il convincimento di

questa Corte.

È, pertanto, confermata l’assoluzione di AP 1 dall’imputazione di

cui al punto 4.3. dell’AA.

Pena

29. AP 1 risponde di:

- ripetuti

atti sessuali con fanciulli per avere, in più occasioni, nel periodo

compreso tra settembre 2014 e fine maggio 2015,

a. ripetutamente

toccato e/o palpeggiato:

-

PC 1 (nato il 27.05.2004), nella zona pubica, inguinale e, almeno una

volta, forse il 15 maggio 2015, sul pene, sulla pelle nuda;

- __________

(nato il 28.07.2004) e __________ (nato il 01.09.2004), nella zona pubica e

inguinale;

b. ripetutamente

toccato e/o palpeggiato, con movimenti circolari della mano:

- PC

2 (nato il 12.03.2004) e __________ (nato il 09.08.2004) nella zona attorno

all’ombelico e alla cintola, sia sopra i vestiti che sulla pelle nuda.

- violazione

del dovere di assistenza o educazione per avere, nel periodo settembre

2012/novembre 2012, adottando un comportamento violento e manesco nei suoi

confronti, esposto a pericolo lo sviluppo psichico del suo alunno PC 3

- vie

di fatto ripetute per avere, più volte, nel periodo da settembre 2013 a

fine maggio 2015, tirato i capelli a PC 1

30. L’art. 187 cifra 1 CP

commina una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria per il

reato di atti sessuali con fanciulli.

Per l’art. 219 cpv. 1 CP, chi viola il suo dovere di assistenza o

educazione verso un minorenne esponendone a pericolo lo sviluppo fisico o

psichico è punito con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena

pecuniaria.

Giusta l’art. 126 cpv. 1 CP il reato di vie di fatto, il cui

autore è perseguito d’ufficio se ha agito reiteratamente contro un fanciullo

del quale aveva la custodia o doveva aver cura (art. 126 cpv. 2 lett. a CP), è

punito con la multa.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano

adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il

giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave

aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il

massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale

del genere di pena.

31. a) Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

b) Come già l’art. 63

vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere

commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55

consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono

ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione

alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

c) Determinata, così, la

colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la

gravità su una scala e, quindi, definire, nei limiti del quadro edittale, la

pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal

TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere

ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno),

della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi

familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del

comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV

6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;

cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo

2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2

e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, 2a ediz., Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

32. AP 1 risponde dei

reati di ripetuti atti sessuali nei confronti di 5 allievi, di violazione del

dovere di assistenza o educazione nei confronti di un allievo e di ripetute vie

di fatto ai danni di un altro allievo.

a) Dal profilo oggettivo,

e partendo dai ripetuti atti sessuali su fanciulli, occorre rilevare che,

diversamente da quanto prospettato dal procuratore, tutti gli atti sfociati

nella presente condanna hanno portato alla consumazione del reato di cui

all’art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP.

A qualificare negativamente la colpa di AP 1 è il fatto che egli

ha agito ripetutamente, sull’arco di 9 mesi (settembre 2014 - fine maggio 2015)

e ai danni di un numero non trascurabile di alunni (5). La ripetitività degli

abusi e il numero di vittime è, infatti, manifestazione di una volontà

delinquenziale consolidata.

Di una certa gravità è pure la lesione dei beni giuridicamente

protetti causata dall’agire del condannato. Con la sua condotta, AP 1, non solo

ha violato il diritto all’autodeterminazione in ambito sessuale delle sue

vittime (nella misura in cui, come visto, egli ne ha ottenuto il consenso solo

in forza della sua posizione di docente), ma ne ha potenzialmente messo a

repentaglio, se non compromesso, il diritto ad un naturale ed equilibrato

sviluppo e maturazione sessuale. Pur se alcuni - a causa, in particolare, della

giovane età - non percepivano in modo chiaro la natura delle carezze del

docente, gli alunni hanno dovuto vivere passivamente un’esperienza, comunque

attinente alla sfera sessuale, che andava aldilà della loro possibilità di gestione

ed elaborazione naturale. Quindi, con il suo agire, AP 1 ha esposto i suoi

allievi a situazioni potenzialmente pregiudizievoli per l’armonioso sviluppo

della loro sessualità e della loro affettività se si considera la natura del

rapporto docente/allievo.

In questo senso, si può ben considerare che la lesione del bene

protetto raggiunge un’entità almeno media.

In quest’ambito va, poi, considerato il fatto che, per ottenere

che gli allievi accettassero le sue “carezze”, AP 1 ha sfruttato l’autorevolezza

che gli derivava dal suo ruolo di maestro. Pur in assenza di una situazione

coercitiva ai sensi dell’art 189 CP, questo sfruttamento della situazione di

superiorità sociale e generazionale costituisce un elemento aggravante di non

poco conto.

Pesa, poi, sulla sua colpa il fatto che l’autore ha, con il suo

comportamento, violato i diritti di coloro di cui, per funzione, doveva

prendersi cura e, così, ha tradito la fiducia che istituzioni e famiglie

avevano riposto in lui.

Quale elemento aggravante va, infine, considerato il fatto che

egli non s’è fatto scrupolo di agire, non solo durante l’orario scolastico, ma

anche nonostante la presenza, nella stessa aula, di altri allievi.

Ad attenuazione della colpa di AP 1 deve essere considerata la

ridotta intensità dei gesti praticati: se si fa eccezione dei palpeggiamenti

nella zona pubica/inguinale, gli altri gesti per cui egli è condannato hanno

un’intensità sessuale ridotta, al punto che le vittime, pur essendo turbate e/o

a disagio, non ne hanno percepito la vera natura.

Sotto l’aspetto oggettivo, la colpa di AP 1 per gli atti sessuali

su fanciulli è, alla luce dei predetti elementi, di media gravità.

Allo stesso livello si pone la colpa del condannato in relazione

al reato di violazione del dovere di assistenza o educazione: tenuto conto del

fatto che egli ha agito con modalità violente nei confronti di un allievo

problematico nonostante, per formazione, egli dovesse essere pronto a far

fronte in modo ben diverso a situazioni delicate.

In relazione alle vie di fatto (art. 126 cpv. 1 e 2 lett. a CP),

dal profilo oggettivo la colpa di AP 1, nonostante l’oggettiva ridotta gravità

dei gesti di cui risponde, é tendenzialmente media, tenuto conto, non tanto o

non solo della loro ripetitività, quanto, ancora una volta, del ruolo educativo

ricoperto dall’autore.

b) Dal profilo

soggettivo, per quanto attiene agli atti sessuali su fanciulli, qualifica come

media la colpa di AP 1, non tanto l’avere agito per motivi egoistici, implicito

nei reati di tale natura, ma il fatto di avere rivolto le proprie pulsioni

sessuali verso dei bambini come ripiego, nonostante, stando alle sue parole, egli

sia “un eterosessuale con interessi omosessuali” che non aveva “nessuna

fantasia orientata sui minori” (AI 182, perizia 04.11.2015, pag. 7 e 12) o,

come precisato dalla Prof.ssa __________, non sia in lui ravvisabile la turba

psichica della pedofilia (AI 193, scritto 20.11.2015).

Soggettivamente, in relazione al reato di cui all’art. 219 CP, la

colpa di AP 1 è alta ritenuta la sua lunga esperienza di formatore.

Con riferimento alle vie di fatto, dal profilo soggettivo,

la colpa di AP 1 è poco al di sotto della media, ritenuto ch’egli ha agito

senza che ve ne fosse alcuna necessità, potendo disporre di consone misure

educative.

c) Stabilito che, sulla

base delle suesposte circostanze oggettive e soggettive, AP 1 risponde in

relazione al reato di cui all’art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP di una colpa media, in

relazione al reato di cui all’art 219 cpv. 1 CP di una colpa medio-alta e in

relazione alla contravvenzione di cui all’art. 126 cpv. 1 e 2 lett. a CP di una

colpa medio bassa, alla luce dei relativi quadri edittali, appare adeguata rispettivamente una pena detentiva ipotetica

di poco superiore ai due anni e una multa aggirantesi sui fr. 500.-.

d) Con riferimento alle

circostanze legate all’autore, nulla di particolarmente meritorio emerge a suo

favore. Parziali sono state le ammissioni e, per di più, al traino di

circostanziate deposizioni delle vittime. AP 1 ha, poi, assunto un

atteggiamento sminuente, volto a banalizzare quanto commesso (AI 182, perizia

04.11.2015, pag. 12), e ancor meno si è prodigato a risarcire i danneggiati,

ciò che induce questa Corte a concludere ch’egli non abbia preso coscienza

della gravità del suo agire e tantomeno si sia ravveduto.

Va negata, poi,

diversamente da quanto stabilito in prima sede, una riduzione della pena per

l’eco mediatica riservata al caso in discussione: l’imputato, malgrado l’onere

della prova fosse a suo carico, non ha provato né in che modo la copertura

giornalistica abbia distorto i fatti che lo riguardano, né individuato le

specifiche fonti dell’asserita distorsione, e tanto meno il presunto grave

danno derivatogli (STF 6B_339/2011,6B_340/2011,6B_343/2011 del 5 settembre

2011 consid. 9.2.1.; DTF 128 IV 97 consid. 3b/bb).

Sempre in relazione alle circostanze personali legate all’autore,

non giova all’imputato l’assenza di precedenti penali, essendo l’incensuratezza

un elemento neutro per la commisurazione della pena (DTF 136 IV 1, consid.

2.6.2; STF 6B_567/2012 del 18 dicembre 2012, consid. 3.3.5.).

Dal profilo della sensibilità alla pena, irrisorio è l’effetto

ch’essa avrà sulla vita di AP 1 sia dal profilo familiare, non trattandosi, qui

lo si anticipa, di pena da espiare.

È stata, invece, considerata a suo favore, ma con incidenza marginale,

la sua non più giovane età (57 anni) e la pena supplementare costituita dalla

stigmatizzazione della collettività in funzione della natura dei reati per cui

è condannato e della perdita del lavoro.

e) Considerato quanto

premesso, la Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 con riferimento ai reati

di ripetuti atti sessuali su fanciulli e di violazione del dovere di educazione

la pena detentiva di due anni e con riferimento alla contravvenzione di

ripetute vie di fatto la multa di fr. 500.-, ritenuto che, in caso di mancato

pagamento per colpa dell’autore, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

Sospensione

condizionale della pena

33. Per le pene detentive

di una durata compresa tra un anno e due anni, la sospensione condizionale

della pena giusta l'art. 42 CP è la regola a cui si

può derogare solo in caso di prognosi sfavorevole o altamente incerta (DTF 135

IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2). C’è, in particolare, prognosi sfavorevole

quando vi è pericolo di recidiva (Tag/Manhart, Strafgesetzbuch: Ein Uberblick

über die Neuerungen, in Plädoyer 1/07, n. 2.1 pag. 38-39; Stratenwerth,

Allgemeiner Tei II, Strafen und Massnahmen, 2a ediz., Berna 2006, § 5, n. 19;

Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna

2013, ad art. 42, n. 9).

Nel

caso di AP 1 non è data una prognosi negativa, non tanto in ragione della sua

incensuratezza avvalorata dalla circostanza ch’egli, quasi sessantenne, ha

saputo comportarsi correttamente per un lungo periodo di tempo, ma sulla base

delle considerazioni “di ordine statistico” della prof.ssa __________

sui rischi di recidiva stimati ad un “livello lieve o lieve moderato”

(AI 182, perizia 04.11.2015, pag. 14 e AI 193, scritto 20.11.2015, pto. 5). In

quest’ambito, va, poi, considerato che l’interdizione di esercitare, non solo

l’attività di docente, ma anche qualsiasi altra che comporti la vicinanza con

fanciulli è un elemento che fortifica in modo particolarmente tranquillizzante

la prognosi sul rischio di recidiva.

La sospensione

della pena detentiva è assortita da un periodo di prova di 2 (due) anni.

Interdizione e

assistenza riabilitativa

34. Non sono oggetto del

presente giudizio, in quanto non impugnate dalle parti (cfr. disp. 5 e 6

sentenza di primo grado), la misura a carico di AP 1 di interdizione per dieci

anni dall’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale

organizzata che comporti un contatto regolare con minorenni (art. 67 CP) nonché

l’assistenza riabilitativa di pari durata (art. 93 CP).

Pretese civili a favore

degli AP

35. Giusta l’art. 41 CO

chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con

intenzione, sia per negligenza od imprudenza.

Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato deve indennizzare

adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel

procedimento se l’accusatore privato vince la causa.

Gli

AP PC 2, PC 4 e PC 5, nell’ambito del loro appello incidentale, hanno chiesto

che le loro pretese di natura civile - comprensive di torto morale e spese

legali - vengano riconosciute così come richieste al dibattimento di primo

grado, (CARP 17.2016.174 doc. I, pag. 3).

Essendo

AP 1 stato prosciolto, come già pronunciato in prima sede, da ogni accusa con

riferimento a PC 4 e a PC 5 le relative pretese civile vanno respinte.

Sono,

di contro, da confermare, in quanto incontestate, le indennità per torto morale

a favore di PC 1 (fr. 4'000.-) e di PC 3 (fr. 1'500.-) fissate nei dispositivi 7.1.

e 7.2. della sentenza di primo grado non impugnati dalle parti (CARP 17.2016.147

doc. 3, pag. 3; cfr. anche verb. dib d’appello, pag. 7).

In

aggiunta, questa Corte, alla luce della condanna d’appello dell’imputato per

atti sessuali ai danni di PC 2, ha accolto, ritenendole congrue, anche le

pretese per torto morale di fr. 3'000.- avanzate da quest’ultimo.

Le

pretese civili volte al rimborso delle spese dell’avv. RC 1, pure ritenute

adeguate rispetto alla specifica complessità del caso, vanno accolte limitatamente

alle prestazioni che la patrocinatrice ha svolto in primo grado a tutela di PC

1, PC 3 e PC 2 e, in secondo grado, a favore del solo PC 2 (ritenuto che AP 1,

limitatamente a PC 1, non ha appellato i disp. 1.1 e 1.4., 2.5., mentre lo ha

fatto, con buon esito, per il disp. 1.2., non ha appellato il disp. 1.3., e considerato,

infine, che PC 2 è l’unico AP il cui appello è stato parzialmente accolto).

La

condanna di AP 1 in sede di appello anche in relazione a PC 2 comporta, per

ovviare a manifeste iniquità (art. 404 cpv. 2 CPP), un riesame delle pretese per

spese legali già riconosciute in primo grado a favore di PC 1 e PC 3 nonostante non siano state impugnate dalle parti.

Quanto

esposto dall’avv. RC 1, per la procedura di primo grado, con nota professionale

24 maggio 2016 (doc. TPC 27), va, in particolare, riconosciuto come segue:

- l’onorario

dell’avvocato è stato accolto integralmente, ovvero per fr. 5’629.15 pari a

complessive 16 ore 5 minuti di lavoro (corrispondenti a 6 ore e 45 minuti a fr.

350.- l’ora, così come indicate nella distinta, più 9 ore e 20 minuti relative

alla durata dibattimentale, il cui computo, pure richiesto, non poteva ancora

essere conteggiato essendo il dibattimento ancora da espletare);

- l’onorario

della praticante è stato confermato parzialmente, ovvero per fr. 512.50 pari a 3

ore e 25 minuti di lavoro a fr. 150.- l’ora (stralciate le tel./e-mail del

31.03.2016, 01.04.2016, 05.04.2016, 06.04.2016, 07.04.2016, 11.04.2016,

15.04.2016 per 1 ora riferite a PC 5,e PC 4).

Questa

Corte ha parzialmente approvato le spese per un importo di fr. 161.90, avendo

decurtato a quanto esposto (fr. 185.90) quelle (di fr. 24.-) relative alle

predette prestazioni stralciate.

Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, con riferimento alla prima

istanza, sono state quindi riconosciute pretese civili per fr. 6'807.85 (fr. 6'141.65

onorari + fr. 161.90 spese + fr. 504.30 IVA).

AP

1 dovrà versare un terzo di detto importo (fr. 2'269.30) a favore di PC 1

(oltre a fr. 4'000.- per torto morale), un terzo (fr. 2'269.25) a favore di PC

3 (oltre a fr. 1'500.- per torto morale) e il restante terzo (fr. 2'269.30) a

favore di PC 2 (oltre a fr. 3'000.- per torto morale).

Per

quanto concerne la procedura di appello, questa Corte ha riconosciuto quanto

esposto dall’avv. RC 1 con nota professionale 1° marzo 2017 (CARP 17.2016.174

doc. III), limitatamente alle prestazioni a tutela di PC 2, ritenuto che

quest’ultimo è l’unico dei suoi patrocinati non interamente soccombente.

- l’onorario

dell’avvocato è stato accolto parzialmente, ovvero per fr. 3'645.85 pari a

complessive 10 ore e 25 minuti di lavoro alla tariffa oraria di fr. 350.- corrispondenti

a 2 ore e 55 minuti - dopo decurtazione di 5 delle 7 ore dedicate all’esame

atti ed alla preparazione del dibattimento per tutti i suoi assistiti nonché di

20 minuti specificamente riferiti a PC 1 - più 5 ore e 30 minuti relative alla

durata del dibattimento d’appello e più 2 ore per la trasferta Lugano-Locarno e

ritorno (entrambe queste ultime pretese sono state avanzate dall’avv. degli AP non

quantificandole, essendo allora il dibattimento d’appello da espletare);

- l’onorario

della praticante è stato accolto parzialmente, ovvero per fr. 587.50 pari a 3

ore 55 minuti di lavoro a fr. 150.- l’ora (stralciate le tel./e-mail del 03.06.2016,

04.06.2016, 07.06.2016, 08.06.2016, 09.06.2016, 10.06.2016, 13.06.2016,

15.06.2016, 11.08.2016, 29.08.2016, 02.09.2016, 04.09.2016, 08.09.2016,

12.09.2016, 15.09.2016, 14.12.2016, 15.12.2016, 12.01.2017, 30.01.2017,

31.01.2017, 03.02.2017, per complessive 3 ore 15 minuti riferite a PC 5, PC 4

nonché a PC 3 che non ha contestato il disp.1.3. e a PC 1, tutti e quattro soccombenti

in appello).

Questa

Corte ha parzialmente approvato le spese per un importo di fr. 209.40, avendo

decurtato a quanto esposto (fr. 288.40) quelle (di fr. 79.-) relative alle

predette prestazioni stralciate. Vanno, infine, rimborsate le spese per

trasferta pari a fr. 78.- (fr. 1 al km considerati 78 km), ciò che comporta un

totale di esborsi riconosciuti pari a fr. 287.40.

Giusta

l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, con riferimento alla seconda istanza, sono state

quindi riconosciute pretese civili per fr. 4'882.40 (fr. 4'233.35 onorari + fr.

287.40 spese + fr. 361.65 IVA).

AP

1 dovrà versare detto importo a favore di PC 2 (oltre a fr. 3'000.- per torto

morale ed a fr. 2'269.30 per spese di patrocinio di primo grado).

Retribuzione del difensore

d’ufficio

36. L’entità della

retribuzione fino a conclusione del dibattimento di primo grado a favore dei

due patrocinatori avvicendatisi nella difesa di AP 1 non è qui in discussione,

ritenuto che la tassazione delle relative spese e onorari è passata,

incontestata, in giudicato.

Per le prestazioni effettuate in relazione alla procedura di

secondo grado, l’imputato ha chiesto indennità per spese di patrocinio pari a fr.

11'007.90 (IVA inclusa).

La relativa nota professionale 10 marzo 2017 dell’avv. DI 1 è

apparsa giustificata, sia per quanto attiene all’onorario sia per quanto

concerne le spese, ed è quindi stata approvata come esposta.

AP 1, qualora le

sue condizioni economiche glielo permettano (cfr. 135 cpv. 4 lett. a CPP), è

tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino quanto questi ha anticipato

per la sua difesa d’ufficio di primo e secondo grado, nella misura di cui si

dirà al considerando 42.2.

Spese procedurali

37. Il CPP regola

l’attribuzione delle spese procedurali in base al principio secondo cui è colui

che ha causato le spese che dovrà anche farsene carico (STF 6B_803/2014 del 15

gennaio 2015 consid. 3.4.1; DTF 138 IV 248 consid. 4.4.1 con rif.). L’imputato

condannato sostiene le spese procedurali (art. 426 cpv. 1 CPP), ritenuto come

occorra che fra il comportamento punibile che ha portato alla condanna e i

costi generati dagli accertamenti vi sia un nesso di causalità adeguato (STF

6B_428/2012 del 19 novembre 2012 consid. 3.1 con rif.).

L’imputato che viene solo

parzialmente condannato - e che beneficia, quindi, di un proscioglimento

parziale - sostiene le spese procedurali, di regola, in maniera proporzionale

alla condanna subita. L’imputato può, tuttavia, essere astretto al pagamento

dell’integralità degli oneri processuali, se i fatti, rispettivamente i

complessi fattuali soggiacenti alle imputazioni da cui è stato prosciolto si

trovano in stretta e diretta connessione con quelli soggiacenti alle

imputazioni che hanno portato alla sua condanna e se gli atti di inchiesta

erano, quindi, necessari al riguardo di tutti i capi di imputazione (STF

6B_574/2012 del 28 maggio 2013 consid. 2.3; STF 1P.49/2006 del 21 giugno 2006

consid.7.2; Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,

2a ed. 2014, n. 6 ad art. 426 CPP).

Nel caso in cui vi siano

imputazioni alternative o subordinate (art. 325 CPP), l’imputato potrà -

necessariamente - essere condannato solo per una delle imputazioni alternative,

rispettivamente solo per la principale o per la subordinata. Ciò non significa

che in tal caso l’imputato sarà parzialmente prosciolto, al contrario, la sua

condanna sarà piena (Heimgartner/Niggli, in Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 351 CPP; Gut/Fingerhuth, in

Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n.

8 ad art. 351 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,

2a ed. 2013, n. 2 ad art. 351 CPP).

38. a) Il primo giudice ha

attribuito gli oneri processuali, quantificati in fr. 5'000.- a titolo di

tassa di giustizia e fr. 12'542.45 per spese, a AP 1 nella misura di 2/5 e

allo Stato nella misura di 3/5.

Tale ripartizione va esaminata

alla luce del modificato esito del procedimento in appello.

Nello specifico, da un lato va tenuto conto che, per quanto

concerne il reato di ripetuti atti sessuali con fanciulli, la posizione dell’accusato

si è qui aggravata rispetto alla prima istanza, sia in considerazione del

maggior numero delle vittime (e dei relativi atti) accertate in appello,

aggiungendosi a PC 1, __________ e __________, anche PC 2 e __________, sia in

ragione dell’accoglimento dell’imputazione alternativa prospettatagli dalla

presidente di questa Corte al dibattimento d’appello che qualifica tutti gli

atti ivi ascritti tali da consumare il predetto reato.

Né vale quale parziale proscioglimento il fatto che l’imputazione

di cui al pto. 1. AA sia caduta nella misura in cui circoscriveva allo stadio

del tentativo alcuni degli atti sessuali perpetrati da AP 1. Essa si fondava,

infatti, sui medesimi fatti (e, di riflesso, sulla medesima istruttoria)

dell’imputazione alternativa, come detto, qui confermata.

L’imputazione di cui al pto. 1 dell’AA, così come modificata con

l’imputazione alternativa, è stata in questa sede accolta per 3/4.

Dall’altro lato, la

posizione dell’imputato si è alleggerita ritenuto che:

- per

quanto attiene alla ripetuta coazione sessuale, in parte tentata (pto. 2. AA),

in appello egli è stato pienamente assolto;

- per

quanto attiene alle vie di fatto reiterate (pto. 2. AA), esse sono state

circoscritte ai danni di PC 1 in “tirate di capelli”.

Non ha contestato, come visto, la condanna per violazione del

dovere di assistenza o educazione ai danni di PC 3 (pto. 4.2 AA).

È stato prosciolto, infine, pure in secondo grado, dall’accusa di

coazione ripetuta (pto. 3. AA).

Questa

Corte, alla luce di quanto suesposto, ritiene di confermare (come pronunciato

in prima sede) la quota di 2/5 delle spese procedurali di primo grado poste a

carico di AP 1 e quella di 3/5 a carico dello Stato.

b) Per quanto riguarda

la procedura di appello, visto l’esito del procedimento (art. 428 cpv. 1 CPP):

- le

spese relative all’appello (parzialmente accolto) di AP 1 sono poste nella

misura di 1/2 a carico dell’appellante e del rimanente 1/2 a carico dello

Stato;

- quelle

relative all’appello (parzialmente accolto) del PP sono interamente poste a

carico dello Stato.

Vista

la particolarità del caso e ritenuto che l’appello degli accusatori privati è,

in massima parte, al traino di quello del PP, si prescinde dal porre a carico

degli insorgenti incidentali gli oneri processuali di secondo grado.

Indennizzo ex art. 429 CPP

39. Il difensore di AP 1

ha chiesto un indennizzo per torto morale, in considerazione della carcerazione

patita e della perdurante eco mediatica riservata al suo caso, pari a

complessivi fr. 73'000.- (365 giorni a fr. 200.- al giorno).

L’imputato ha, pure,

chiesto che le spese del suo difensore siano assunte dallo Stato e, in ragione

dei proscioglimenti richiesti, un aumento del “risarcimento per le spese

legali” (cfr. CARP 17.2016.147 doc. III, punti 10 e 15).

Il PP ha postulato che

all’imputato non sia attribuita alcuna indennità ex art. 429 CPP.

40. a) Giusta l’art. 429 cpv.

1 CPP l’imputato, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento

nei suoi confronti è abbandonato, ha diritto a un’indennità per le spese

sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett.

a) e a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei

suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà

(lett. c).

b) Sui presupposti

applicativi dell’art. 429 CPP e sui principi che reggono la quantificazione

dell’indennità, si rinvia a quanto indicato a più riprese da questa Corte, in

particolare alle sentenze CARP 17.2013.161 del 28 marzo 2014 e 17.2013.46 del 9

dicembre 2013.

Qui ci si limita a precisare

che, di principio, la decisione sull’attribuzione delle spese pregiudica quella

sulle indennità, nel senso che, in caso di condanna al pagamento delle spese,

di regola, non si riconoscono indennizzi ex art. 429 CPP; al contrario, in caso

di messa a carico dello Stato delle spese, all’imputato prosciolto va

riconosciuto un indennizzo (DTF 137 IV 352 consid. 2.4.2 con rif.).

Se

è vero che un’indennità è di principio dovuta anche in caso di assoluzione

parziale (STF 6B_187/2015 del 28 aprile 2015 consid. 6.1.2), è anche vero che

vi è assoluzione parziale soltanto quando l’accusato è prosciolto da

imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna e

riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi. Non vi è, invece,

assoluzione parziale ai sensi dell’art. 429 CPP quando le accuse che hanno

portato alla condanna e quelle per cui vi è, invece, stato proscioglimento sono

riferite al medesimo fatto o al medesimo complesso di fatti (cfr. i principi

appena ricordati e quelli esposti riguardo alle spese, nonché, per quanto

riguarda il v. CPP ticinese: CRP 60.2010.150 del 12 novembre 2010; 60.2010.119

del 10 novembre 2010; 60.2009.427 del 20 aprile 2010; 60.2009.55 del 3 dicembre

2009; 60.2002.106 del 5 febbraio 2008; 60.2004.305 del 7 dicembre 2005). Al

riguardo, il TF aveva avuto modo di precisare che, qualora sia data la stretta

connessione tra l’imputazione per la quale l’accusato è stato condannato e

quella da cui è stato prosciolto, il rifiuto di considerarlo parzialmente

assolto ai sensi dell’art. 317 CPP-Ti non è arbitrario anche se la condanna

inflitta è stata, per finire, inferiore alla pena proposta dal procuratore

pubblico (cfr. STF 1P.35/2006 del 7 marzo 2006 consid. 3.3; sentenza CARP

17.2011.77 del 13.02.2012 consid. 7.3.b).

c) Ai

sensi dell’art. 431 cpv. 2 CPP in combinato disposto con il cpv. 3 lett. a

della stessa norma, chi è condannato con la condizionale a una pena detentiva

la cui durata eccede quella della carcerazione preventiva o di sicurezza

sofferta non ha diritto a un’indennità o a una riparazione del torto morale.

41. L’imputazione a carico

di AP 1 per titolo di atti sessuali con fanciulli, ripetuti, consumati e

tentati (pto. 1 AA) ai danni di PC 1, __________, __________, , __________, __________,

__________, __________ e __________ è stata parzialmente confermata, nella

formulazione alternativa prospettata al dibattimento d’appello che qualifica il

reato come consumato (e non più in parte tentato), limitatamente agli atti

posti ai danni di PC 1, __________ e __________, PC 2 e __________

Occorre, pertanto,

esaminare se egli ha diritto a un’indennità ex art. 429 CPP in relazione a

questa, parziale, assoluzione (con riferimento a __________, __________, __________

e __________).

Non ne ha, invece, secondo

gli stessi principi di cui sopra, per i proscioglimenti - pronunciati da questa

Corte - dall’imputazione di tentati atti sessuali con fanciulli (punto 1.1. AA)

nella misura in cui quella alternativa per il medesimo reato qualificandolo per

tutti gli atti come consumato, prospettata al dibattimento d’appello e che si

basa sulla stesso complesso di fatti, è stata qui accolta.

Per AP 1 si pone, infine,

la questione se egli abbia diritto a un’indennità ex art. 429 CPP per essere

stato in questa sede assolto dal reato coazione sessuale, ripetuta, consumata e

tentata (punto 2. AA), da quello di coazione, ripetuta (punto 3. AA), nonché per

essere stato parzialmente prosciolto dal resto di violazione del dovere

d’assistenza o educazione (punti 4.1 e 4.3 AA) e da quello di vie di fatto

reiterate (punto 5. AA).

42.1. Per quanto attiene alla

pretesa riparazione del torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP,

quantificato in fr. 73'000.- per i 365 giorni di detenzione patiti da AP 1,

essa va negata già solo in quanto la pena detentiva, sospesa condizionalmente,

alla quale egli è qui condannato è di durata superiore a quella della

carcerazione preventiva e della anticipata espiazione della pena cui è stato astretto

(art. 431 cpv. 2 e cpv. 3 lett. a CPP).

42.2. In merito alle pretese

indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, occorre premettere che, come già

precisato dal Tribunale federale, questa norma vale solo per le spese dei

difensori di fiducia, ma non per quelle dei difensori d’ufficio, assunte dallo

Stato (DTF 138 IV 205 consid. 1; STF 6B_802/2015 del 9 dicembre 2015, consid.

9.2.). Pertanto, anche nel caso di proscioglimento, il difensore d’ufficio è da

indennizzare, come qui provveduto al consid. 36, secondo le procedure e le

regole previste per l’art. 135 CPP.

Permane, ciononostante, l’esigenza di fissare l’entità di questo

indennizzo, per stabilire se e in che misura lo Stato, che anticiperà le spese

del difensore d’ufficio di AP 1, possa rivalersi sull’imputato.

Questa Corte, in linea con la ripartizione degli oneri processuali

di primo grado decisa al considerando 38 a) e con quella di secondo grado di

cui al considerando 38 b), pone a carico di AP 1, qualora trovasse applicazione

l’art. 135 cpv. 4 lett. a CPP, fr. 24'950.10 corrispondenti a 2/5 dell’importo

riconosciuto a favore dei suoi patrocinatori per la prima istanza [2/5 (fr.

18'538.40 + fr. 30'077)] più 1/2 delle spese legali di seconda istanza (1/2 fr.

11'007.90).

Lo Stato dovrebbe, d’altro canto, rifondere, ex art. 429 cpv. 1

lett. a CPP, a AP 1 indennità per fr. 34'673.20, pari a 3/5 delle spese di

patrocinio di primo grado [3/5 (fr.18'538.40 + fr. 30'077)] più 1/2 di quelle

di secondo grado (1/2 fr. 11'007.90).

Tuttavia, trattasi di un obbligo teorico in ragione della compensazione

ai sensi dell’art. 442 cpv. 4 CPP.

A torto i giudici di primo grado hanno condannato ai dispositivi 10./10.1

lo Stato a pagare a AP 1 l’importo di fr. 29'169.25 (IVA inclusa) quale

risarcimento delle sue spese legali, deducendo al dispositivo 11.3 pari importo

a quanto egli deve allo Stato per spese legali da questo anticipate.

Ciò significherebbe attribuire all’imputato il doppio (2 x fr. 29'169.25)

di quanto gli spetta, beneficiandolo di un indebito arricchimento.

Ne deriva che i dispositivi 10/10.1 della sentenza impugnata vanno

annullati.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348

e segg., 379 e segg., 398 e segg., 426 CPP,

12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 67 e segg., 69, 93, 95, 106, 126 cpv.

1 e 2 lett. a, 187 cifra 1 cpv. 1 CP,

nonché, sulle spese e

sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. a. L’appello principale di AP 1 è parzialmente accolto.

b. L’appello principale

del procuratore pubblico è parzialmente accolto.

c. L’appello

incidentale dell’accusatore privato PC 1 è respinto.

d. L’appello incidentale

dell’accusatore privato PC 2 è parzialmente accolto.

e. L’appello

incidentale dell’accusatore privato PC 4 è respinto.

f. L’appello

incidentale dell’accusatore privato PC 3 è respinto.

g. L’appello incidentale

dell’accusatore privato PC 5 è respinto.

Di conseguenza, ricordato che,

in assenza di impugnazione, i dispositivi:

- 1.1.

limitatamente ai ripetuti atti sessuali con fanciulli compiuti in danno di PC 1,

1.3, 5., 6. e 7. (limitatamente alle indennità per

torto morale a favore di PC 1 e PC 3), 8., 11.1. e 11.2.

della sentenza impugnata sono

passati in giudicato,

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di:

1.1.1. ripetuti atti

sessuali con fanciulli

per avere, ad _______,

presso l’Istituto scolastico comunale, nel periodo settembre 2014/fine maggio

2015, ripetutamente toccato e/o palpeggiato:

- oltre

a PC 1 (cui, almeno una volta, ha anche toccato il pene), __________ e __________

nella zona pubica e inguinale;

- PC 2

e __________ nella zona attorno all’ombelico e alla cintola, sia sopra i

vestiti che sulla pelle nuda, con movimenti circolari della mano;

1.1.2. ripetute vie di

fatto

per avere, nelle

circostanze di tempo e di luogo indicate nell’atto di accusa, tirato i capelli

a PC 1

1.2. AP 1 è

prosciolto dalle imputazioni di:

1.2.1. ripetuti atti sessuali con fanciulli in relazione a __________

__________ __________ e __________

1.2.2. ripetuta

coazione sessuale (consumata e tentata) di cui al punto 2. dell’atto di accusa;

1.2.3. ripetuta

coazione di cui al punto 3. dell’atto di accusa;

1.2.4. violazione

del dovere d’assistenza o educazione di cui ai punti 4.1 e 4.3 dell’atto di

accusa;

1.2.5. vie di

fatto reiterate di cui al punto 5. dell’atto di accusa limitatamente agli

episodi in danno di __________, e alle sberle, agli spintoni ed al pugno sotto

il mento in danno PC 1

1.3. AP 1

già

dichiarato autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli ai

danni di PC 1 (disp. 1.1.) e di violazione del dovere d’assistenza o educazione

ai danni di PC 3 (disp. 1.3.) (condanne passate in giudicato),

è

condannato:

1.3.1. alla pena

detentiva di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

1.3.2. alla

multa di fr. 500.- (cinquecento); in caso di mancato pagamento per colpa

dell’autore, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 giorni;

1.3.3. a versare

all’AP PC 1, oltre all’importo di fr. 4'000.- a titolo di torto morale, quello

di fr. 2'269.30 a titolo di risarcimento spese legali di primo grado, IVA

compresa;

1.3.4. a versare all’AP PC 3, oltre all’importo di fr. 1'500.- a titolo di

torto morale, quello di fr. 2'269.25 a

titolo di risarcimento spese legali di primo grado, IVA compresa;

1.3.5. a versare

all’AP PC 2 l’importo di fr. 3'000.- a titolo di torto morale e di fr. 7'151.70.-

a titolo di risarcimento spese legali di primo e secondo grado, IVA compresa.

1.4. L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

1.5. Si

ricorda che a AP 1 è interdetto per la durata di 10 (dieci) anni l’esercizio di

qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un

contatto regolare con minorenni.

1.6. Si

ricorda che nei confronti di AP 1 è ordinata un’assistenza riabilitativa per la

durata di 10 (dieci) anni.

1.7. La tassa

di giustizia (di fr. 5'000.-) e le spese (di fr. 12'542.45) per il

giudizio di primo grado sono poste a carico di AP 1 nella misura di 2/5 e per

la parte restante a carico dello Stato.

1.8. La nota

professionale 10 marzo 2017 dell’avvocato DI 1 è approvata per:

- onorario fr. 9'758.70.--

- spese fr. 433.80.--

- IVA (8%) fr. 815.40.--

Totale fr. 11'007.90.--

e posta a carico

dello Stato.

1.8.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla

notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

1.8.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del

patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della

Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando

l’originale del presente dispositivo.

1.8.3. Ritenuto il suo parziale proscioglimento, AP 1, qualora le sue condizioni economiche glielo permettano (cfr. art. 135 cpv. 4

lett. a CPP), è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino fr.

24'950.10 corrispondenti a 2/5 di quanto quest’ultimo gli ha anticipato per la difesa d’ufficio di primo grado e a 1/2 di quanto,

sempre lo Stato, gli ha anticipato per la difesa d’ufficio di secondo grado.

2. Gli oneri

processuali dell’appello principale di AP 1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2'000.--

- altri disborsi fr. 200.--

fr. 2'200.--

sono posti per 1/2 a carico

dell’imputato e per un 1/2 a carico dello Stato.

3. Gli oneri

processuali dell’appello principale del procuratore pubblico, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2'000.--

- altri disborsi fr. 200.--

fr. 2'200.--

sono posti a carico dello

Stato.

4. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia in relazione agli appelli incidentali presentati

dagli accusatori privati PC 1, PC 2, PC 4, PC 3 e PC 5.

5. Intimazione a:

6. Comunicazione a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Ufficio

assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato,

Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.