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Decisione

17.2016.151

Guida nonostante la revoca della licenza di condurre. Presupposti applicativi dei motivi giustificativi di cui agli art. 14 e 17 CPS. Nel caso concreto negato il presupposto del atto permesso dalla le

23 marzo 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con DA 5322/2013 del

9 dicembre 2013, il procuratore pubblico ha messo in stato di accusa AP 1

siccome ritenuto autore colpevole di:

1.1

furto d’uso di un veicolo

per aver

sottratto e condotto la vettura _______ targata ____della moglie, per

farne uso;

1.2

guida senza autorizzazione

per aver

condotto l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse

stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 12.09.2013, per

il periodo dal 14.10.2013 al 13.11.2013;

e ne ha proposto la

condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna

– sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni – e alla multa di

fr. 300.- (prevedendone, per il caso di mancato pagamento, la sostituzione con

una pena detentiva di 3 giorni) nonché al pagamento di tasse e spese di

complessivi fr. 200.-. Il PP ha, inoltre, proposto la revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso sanzione decretata nei suoi confronti

con DA 18 ottobre 2010.

C. Dopo il dibattimento

tenutosi il 25 agosto e il 9 ottobre 2014, la

giudice della Pretura penale di Bellinzona ha, da un lato, prosciolto AP 1 del

reato di furto d’uso d’un veicolo e, dall’altro lo ha dichiarato autore

colpevole di guida senza autorizzazione ma lo ha

esentato da pena.

La giudice di primo grado

ha accollato le tasse e spese di giustizia soltanto in parte al condannato cui

ha riconosciuto, vista la parziale assoluzione, un’indennità di fr. 500.- ex

art. 429 CPP.

Infine, la giudice di

primo grado non ha fatto sua la proposta di revoca della sospensione

condizionale della pena inflitta a AP 1 nel 2006.

D. AP 1 ha

tempestivamente impugnato la sentenza 9 ottobre 2014.

Va, qui, notato che la motivazione

scritta del giudizio è stata intimata soltanto il 10 agosto 2016, cioè dopo quasi

due anni dalla conclusione del dibattimento con comunicazione del dispositivo.

E. Con il consenso delle

parti, l’appello è stato trattato in procedura scritta. Nel suo allegato 3

febbraio 2017, AP 1 ha chiesto il suo integrale proscioglimento, il

riconoscimento di un’indennità, ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, di complessivi

fr. 4'000.- per la prima (fr. 2'500.-) e la seconda sede (fr. 1'500.-) ed ha

protestato tasse e spese di prima e seconda sede.

Delle argomentazioni

difensive si dirà, per quanto necessario, in seguito.

F. Il PP e la giudice di

primo grado si sono limitati a chiedere la reiezione dell’appello senza

sviluppare particolari osservazioni.

Considerandi

In

diritto:

1.

I fatti non sono

contestati e, in estrema sintesi, AP 1 ha ammesso di avere circolato nonostante

la licenza di condurre gli fosse stata revocata. Egli chiede,

ciononostante, la sua assoluzione dall’infrazione di cui all’art. 95 cpv. 1

lett. b LCStr. sostenendo di avere agito per garantire il funzionamento della

rete idrica del comune __________ ______ e, quindi, a tutela di un importante

interesse pubblico. Richiama, perciò, gli art. 14 e 17 CP.

2.

Detto che AP 1 ha

guidato l’autoveicolo nonostante la licenza di condurre gli fosse stata

revocata, occorre aggiungere che nulla agli atti permette di dare per accertato

che, quel giorno, all’appellante fosse stato indicato che, a __________, vi era

un concreto rischio di un’imminente interruzione dell’approvvigionamento

idrico.

Questa la dichiarazione

4.12.2013

del tecnico __________:

“ mi sono allarmato rilevando una

grave e abnorme anomalia di produzione d’acqua, nel senso che la stazione di

pompaggio a lago stava alimentando quantitativi assolutamente fuori

dall’ordinario. Ho immediatamente chiamato la cancelleria comunale (…) affinché

qualcuno effettuasse un controllo visivo della situazione, un’eventuale

perdita, in particolare (in) un punto d’incrocio di diverse condotte che già in

passato è stato oggetto di manutenzione “ (scritto citato).

Da questo scritto risulta,

certo, che la rete idrica necessitava di un controllo.

Si può ben ammettere che

questo controllo andasse effettuato in tempi brevi.

Ma nulla permette di

accertare che ci fosse una vera e propria situazione d’urgenza.

Infine, nulla permette di ritenere

che al qui appellante siano state date informazioni diverse.

Del resto, il tutto si è,

poi, concluso con l’accertamento, non di un’anomalia della rete idrica, ma di

un difetto del sistema informatico di controllo.

3.

L’applicazione

dell’art. 17 CP è, in concreto, già di primo acchito esclusa per una manifesta

ed evidente violazione del principio di sussidiarietà (Donatsch/Tag,

Strafrecht I, 9a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 242 e seg.;

Seelmann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a edizione, Basilea 2013, ad art.

17.

n. 7; Trechsel/Geth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a

edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 17 n. 7; STF 6B_176/2010 del 31 maggio

2010, consid. 2.1; DTF 122 IV 1, consid. 3a e 4; DTF 101 IV 4, consid. 1).

Infatti, pur

considerando la necessità di agire con una certa sollecitudine (Donatsch/Tag,

op. cit., pag. 243 con riferimento alla DTF 75 IV 49, consid. 4), l’appellante avrebbe potuto tranquillamente raggiungere l’acquedotto in

altro modo: non solo in alcune delle modalità suggerite dal primo

giudice (consid. 7, pag. 14 e 15 della sentenza impugnata), ma anche a piedi o

con una bicicletta o un motorino visto che (come si evince dalle dichiarazioni

dello stesso appellante) egli ha percorso la distanza fra l’autosilo in cui la

sua vettura era parcheggiata e il luogo da esaminare in soli 4-5 minuti (verb.

dib. di primo grado, pag. 2 e 3).

Ne deriva

che il principio di sussidiarietà – per cui l’esclusione dell’illiceità in

forza dell’art. 17 CP è data unicamente quando la violazione del bene giuridico

protetto è impossibile da evitare se non con il reato in discussione – non è

manifestamente realizzato in concreto.

Per gli

stessi argomenti, è esclusa l’applicazione dell’art. 18 CP.

4.

Nemmeno

può trovare applicazione l’art. 14 CP: non occorre dilungarsi molto per

spiegare che nessuna legge impone o permette ad un funzionario comunale privo

della necessaria licenza di mettersi al volante per assolvere ad un dovere di

funzione.

Neppure è

ipotizzabile, in concreto, l’esistenza di fatti giustificativi non previsti

dalla legge: in particolare, quand’anche dovesse essere ammesso che vi era un

rischio concreto per il funzionamento dell’acquedotto (ciò che ancora non è

dimostrato), non può essere ammesso che l’appellante abbia fatto uso di mezzi

necessari e adeguati nella misura in cui l’atto illecito che gli viene

rimproverato non costituiva – e di lunga, come visto sopra – l’unica via

possibile per salvaguardare l’interesse del comune al buon funzionamento

dell’acquedotto (cfr. DTF 113 IV 4; 107 IV 84, consid. 4; STF

6B_271/2016 del 22 agosto 2016, consid. 2.2; Seelmann, op. cit., ad art. 14 n.

4; Monnier, op. cit., ad Intro. aux art. 14 à 18 n. 4).

5.

Nella

parte conclusiva della sua dichiarazione motivata, l’appellante ha richiamato

(fra le altre norme) anche l’art. 13 CP (errore sui fatti).

Il richiamo

non è stato motivato e questa Corte non intravvede alcuna circostanza da cui

potrebbe derivare la necessità dell’applicazione di tale disposto.

6.

L’appello

va respinto e l’imputato dichiarato autore colpevole di guida senza

autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.).

7.

Questa Corte – pur

se a titolo abbondanziale ritenuto che l’accertamento non può, vista

l’esenzione da pena decretata dal primo giudice, portare ad alcuna conseguenza

– deve con preoccupazione sottolineare che le motivazioni scritte del giudizio

di primo grado sono state intimate a distanza di ben 22 mesi dalla

comunicazione del dispositivo. Ancora una volta, dunque, ritenuta la banalità

della fattispecie sub judice e richiamato l’art. 84 cpv. 4 CPP, questa

Corte è costretta a rilevare una grave violazione del principio di celerità

(art. 5 cpv. 1 CPP, art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto

ONU II; DTF 130 IV 54, consid. 3.3.1; DTF 124 I 139, consid. 2a).

8.

In virtù del divieto

della reformatio in pejus di cui all’art. 391 cpv. 2 CPP, viene

confermata l’esenzione da pena (derivante da

un’applicazione errata dell’art. 100 cifra 1 seconda frase LCStr.) e la mancata

revoca della sospensione condizionale decisi dalla prima giudice.

9.

Vista la sua

condanna, la richiesta di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP presentata

da AP 1 va, necessariamente, respinta.

Gli rimane, comunque, assegnata

l’indennità di fr. 500.- decisa dalla giudice di primo grado.

10.

La ripartizione degli

oneri processuali di prima istanza viene confermata.

Quelli del presente giudizio (tassa di giustizia di fr. 1000.- e spese per fr.

200.

-) sono a carico di APP_1.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 5, 6, 10, 76 segg., 80, 81, 82, 84

cpv. 4, 379 segg., 398 segg., 406, 429, 436 CPP;

13, 14, 17 e 18 CP;

art. 95 cpv. 1 lett. b, 100 cpv. 1 seconda frase LCStr.;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di AP 1 è

respinto.

Di conseguenza, ricordato

che i dispositivi n. 1, 3, 4 e 5 della sentenza di primo grado sono passati

incontestati in giudicato :

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di

guida senza

autorizzazione

per

aver condotto l’autovettura _______ targata __________, sebbene la licenza di

condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in

data 12.09.2013, per il periodo dal 14.10.2013 al 13.11.2013;

1.2. AP 1 è condannato al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di prime cure di complessivi fr.

766.-.

2. Non si assegnano

indennità ex art. 429 CPP.

3. Gli oneri

processuali d'appello, consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 1’000.-

- altri

disborsi fr. 200.-

fr.

1’200.-

sono

posti a carico di _________.

4. Intimazione a:

AP 1

DI 1

PP 1

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

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e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.