17.2016.151
Guida nonostante la revoca della licenza di condurre. Presupposti applicativi dei motivi giustificativi di cui agli art. 14 e 17 CPS. Nel caso concreto negato il presupposto del atto permesso dalla le
23 marzo 2017Italiano11 min
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Incarto n.
17.2016.151
17.2017.85
Locarno
23 marzo 2017/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Yasmine Dellagana-Sabry, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 22 ottobre 2014 presentato da
AP 1
rappr. dall’avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 9 ottobre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata l’8 agosto 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 30 agosto 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto:
in fatto: A. Il 17 ottobre 2013,
AP 1, al momento dei fatti dipendente del Comune __________, quale tecnico
comunale (grado d’occupazione: 50%), riceveva una telefonata in ufficio dal
responsabile dell’acquedotto comunale, _____, il quale gli chiedeva di
effettuare un controllo visivo dell’acquedotto a causa di una probabile perdita
d’acqua segnalata dal sistema informatico (dichiarazione 4.12.2013 di, allegata
all’opposizione al decreto d’accusa interposta dall’appellante il 19.12.2013,
doc. 4 dell’incarto del ministero pubblico).
Trovandosi da solo in ufficio, AP 1 decideva –
nonostante la licenza di condurre gli fosse stata revocata dal 14 ottobre 2013
al 13 novembre 2013 – di recarsi sul posto con la vettura di sua moglie
(parcheggiata vicino alla casa _______-). Rientrando in sede, sulla via __________
(in territorio di __________), l’appellante entrava in collisione con la
vettura guidata da _____.
L’impatto, che ha causato
unicamente leggeri danni materiali, ha provocato l’intervento della polizia che
ha dato il via al presente procedimento penale.
Fatti
B. Con DA 5322/2013 del
9 dicembre 2013, il procuratore pubblico ha messo in stato di accusa AP 1
siccome ritenuto autore colpevole di:
1.1
furto d’uso di un veicolo
per aver
sottratto e condotto la vettura _______ targata ____della moglie, per
farne uso;
1.2
guida senza autorizzazione
per aver
condotto l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse
stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 12.09.2013, per
il periodo dal 14.10.2013 al 13.11.2013;
e ne ha proposto la
condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna
– sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni – e alla multa di
fr. 300.- (prevedendone, per il caso di mancato pagamento, la sostituzione con
una pena detentiva di 3 giorni) nonché al pagamento di tasse e spese di
complessivi fr. 200.-. Il PP ha, inoltre, proposto la revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso sanzione decretata nei suoi confronti
con DA 18 ottobre 2010.
C. Dopo il dibattimento
tenutosi il 25 agosto e il 9 ottobre 2014, la
giudice della Pretura penale di Bellinzona ha, da un lato, prosciolto AP 1 del
reato di furto d’uso d’un veicolo e, dall’altro lo ha dichiarato autore
colpevole di guida senza autorizzazione ma lo ha
esentato da pena.
La giudice di primo grado
ha accollato le tasse e spese di giustizia soltanto in parte al condannato cui
ha riconosciuto, vista la parziale assoluzione, un’indennità di fr. 500.- ex
art. 429 CPP.
Infine, la giudice di
primo grado non ha fatto sua la proposta di revoca della sospensione
condizionale della pena inflitta a AP 1 nel 2006.
D. AP 1 ha
tempestivamente impugnato la sentenza 9 ottobre 2014.
Va, qui, notato che la motivazione
scritta del giudizio è stata intimata soltanto il 10 agosto 2016, cioè dopo quasi
due anni dalla conclusione del dibattimento con comunicazione del dispositivo.
E. Con il consenso delle
parti, l’appello è stato trattato in procedura scritta. Nel suo allegato 3
febbraio 2017, AP 1 ha chiesto il suo integrale proscioglimento, il
riconoscimento di un’indennità, ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, di complessivi
fr. 4'000.- per la prima (fr. 2'500.-) e la seconda sede (fr. 1'500.-) ed ha
protestato tasse e spese di prima e seconda sede.
Delle argomentazioni
difensive si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il PP e la giudice di
primo grado si sono limitati a chiedere la reiezione dell’appello senza
sviluppare particolari osservazioni.
Considerandi
In
diritto:
1.
I fatti non sono
contestati e, in estrema sintesi, AP 1 ha ammesso di avere circolato nonostante
la licenza di condurre gli fosse stata revocata. Egli chiede,
ciononostante, la sua assoluzione dall’infrazione di cui all’art. 95 cpv. 1
lett. b LCStr. sostenendo di avere agito per garantire il funzionamento della
rete idrica del comune __________ ______ e, quindi, a tutela di un importante
interesse pubblico. Richiama, perciò, gli art. 14 e 17 CP.
2.
Detto che AP 1 ha
guidato l’autoveicolo nonostante la licenza di condurre gli fosse stata
revocata, occorre aggiungere che nulla agli atti permette di dare per accertato
che, quel giorno, all’appellante fosse stato indicato che, a __________, vi era
un concreto rischio di un’imminente interruzione dell’approvvigionamento
idrico.
Questa la dichiarazione
4.12.2013
del tecnico __________:
“ mi sono allarmato rilevando una
grave e abnorme anomalia di produzione d’acqua, nel senso che la stazione di
pompaggio a lago stava alimentando quantitativi assolutamente fuori
dall’ordinario. Ho immediatamente chiamato la cancelleria comunale (…) affinché
qualcuno effettuasse un controllo visivo della situazione, un’eventuale
perdita, in particolare (in) un punto d’incrocio di diverse condotte che già in
passato è stato oggetto di manutenzione “ (scritto citato).
Da questo scritto risulta,
certo, che la rete idrica necessitava di un controllo.
Si può ben ammettere che
questo controllo andasse effettuato in tempi brevi.
Ma nulla permette di
accertare che ci fosse una vera e propria situazione d’urgenza.
Infine, nulla permette di ritenere
che al qui appellante siano state date informazioni diverse.
Del resto, il tutto si è,
poi, concluso con l’accertamento, non di un’anomalia della rete idrica, ma di
un difetto del sistema informatico di controllo.
3.
L’applicazione
dell’art. 17 CP è, in concreto, già di primo acchito esclusa per una manifesta
ed evidente violazione del principio di sussidiarietà (Donatsch/Tag,
Strafrecht I, 9a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 242 e seg.;
Seelmann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a edizione, Basilea 2013, ad art.
17.
n. 7; Trechsel/Geth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a
edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 17 n. 7; STF 6B_176/2010 del 31 maggio
2010, consid. 2.1; DTF 122 IV 1, consid. 3a e 4; DTF 101 IV 4, consid. 1).
Infatti, pur
considerando la necessità di agire con una certa sollecitudine (Donatsch/Tag,
op. cit., pag. 243 con riferimento alla DTF 75 IV 49, consid. 4), l’appellante avrebbe potuto tranquillamente raggiungere l’acquedotto in
altro modo: non solo in alcune delle modalità suggerite dal primo
giudice (consid. 7, pag. 14 e 15 della sentenza impugnata), ma anche a piedi o
con una bicicletta o un motorino visto che (come si evince dalle dichiarazioni
dello stesso appellante) egli ha percorso la distanza fra l’autosilo in cui la
sua vettura era parcheggiata e il luogo da esaminare in soli 4-5 minuti (verb.
dib. di primo grado, pag. 2 e 3).
Ne deriva
che il principio di sussidiarietà – per cui l’esclusione dell’illiceità in
forza dell’art. 17 CP è data unicamente quando la violazione del bene giuridico
protetto è impossibile da evitare se non con il reato in discussione – non è
manifestamente realizzato in concreto.
Per gli
stessi argomenti, è esclusa l’applicazione dell’art. 18 CP.
4.
Nemmeno
può trovare applicazione l’art. 14 CP: non occorre dilungarsi molto per
spiegare che nessuna legge impone o permette ad un funzionario comunale privo
della necessaria licenza di mettersi al volante per assolvere ad un dovere di
funzione.
Neppure è
ipotizzabile, in concreto, l’esistenza di fatti giustificativi non previsti
dalla legge: in particolare, quand’anche dovesse essere ammesso che vi era un
rischio concreto per il funzionamento dell’acquedotto (ciò che ancora non è
dimostrato), non può essere ammesso che l’appellante abbia fatto uso di mezzi
necessari e adeguati nella misura in cui l’atto illecito che gli viene
rimproverato non costituiva – e di lunga, come visto sopra – l’unica via
possibile per salvaguardare l’interesse del comune al buon funzionamento
dell’acquedotto (cfr. DTF 113 IV 4; 107 IV 84, consid. 4; STF
6B_271/2016 del 22 agosto 2016, consid. 2.2; Seelmann, op. cit., ad art. 14 n.
4; Monnier, op. cit., ad Intro. aux art. 14 à 18 n. 4).
5.
Nella
parte conclusiva della sua dichiarazione motivata, l’appellante ha richiamato
(fra le altre norme) anche l’art. 13 CP (errore sui fatti).
Il richiamo
non è stato motivato e questa Corte non intravvede alcuna circostanza da cui
potrebbe derivare la necessità dell’applicazione di tale disposto.
6.
L’appello
va respinto e l’imputato dichiarato autore colpevole di guida senza
autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.).
7.
Questa Corte – pur
se a titolo abbondanziale ritenuto che l’accertamento non può, vista
l’esenzione da pena decretata dal primo giudice, portare ad alcuna conseguenza
– deve con preoccupazione sottolineare che le motivazioni scritte del giudizio
di primo grado sono state intimate a distanza di ben 22 mesi dalla
comunicazione del dispositivo. Ancora una volta, dunque, ritenuta la banalità
della fattispecie sub judice e richiamato l’art. 84 cpv. 4 CPP, questa
Corte è costretta a rilevare una grave violazione del principio di celerità
(art. 5 cpv. 1 CPP, art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto
ONU II; DTF 130 IV 54, consid. 3.3.1; DTF 124 I 139, consid. 2a).
8.
In virtù del divieto
della reformatio in pejus di cui all’art. 391 cpv. 2 CPP, viene
confermata l’esenzione da pena (derivante da
un’applicazione errata dell’art. 100 cifra 1 seconda frase LCStr.) e la mancata
revoca della sospensione condizionale decisi dalla prima giudice.
9.
Vista la sua
condanna, la richiesta di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP presentata
da AP 1 va, necessariamente, respinta.
Gli rimane, comunque, assegnata
l’indennità di fr. 500.- decisa dalla giudice di primo grado.
10.
La ripartizione degli
oneri processuali di prima istanza viene confermata.
Quelli del presente giudizio (tassa di giustizia di fr. 1000.- e spese per fr.
200.
-) sono a carico di APP_1.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 5, 6, 10, 76 segg., 80, 81, 82, 84
cpv. 4, 379 segg., 398 segg., 406, 429, 436 CPP;
13, 14, 17 e 18 CP;
art. 95 cpv. 1 lett. b, 100 cpv. 1 seconda frase LCStr.;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di AP 1 è
respinto.
Di conseguenza, ricordato
che i dispositivi n. 1, 3, 4 e 5 della sentenza di primo grado sono passati
incontestati in giudicato :
1.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole di
guida senza
autorizzazione
per
aver condotto l’autovettura _______ targata __________, sebbene la licenza di
condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in
data 12.09.2013, per il periodo dal 14.10.2013 al 13.11.2013;
1.2. AP 1 è condannato al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di prime cure di complessivi fr.
766.-.
2. Non si assegnano
indennità ex art. 429 CPP.
3. Gli oneri
processuali d'appello, consistenti in:
- tassa di
giustizia fr. 1’000.-
- altri
disborsi fr. 200.-
fr.
1’200.-
sono
posti a carico di _________.
4. Intimazione a:
AP 1
DI 1
PP 1
5. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.